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CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4980-A/RED

REDIGENTE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA XII COMMISSIONE

PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

IN SEDE REDIGENTE

(Articolo 96 del Regolamento)

(Relatore: BATTAGLIA)

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO

DELLA REPUBBLICA

il 9 giugno 1998 (v. stampati Senato nn.

251-431-744-1619-1648-2019)

d'iniziativa dei senatori

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, VALLETTA, STANISCIA,

MICELE, BRUNO GANERI, LORETO, LARIZZA,MICHELE DE LUCA,

MORANDO, BERTONI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, CASADEI

MONTI, PAROLA, SMURAGLIA, GUIDO DE MARTINO, BARBIERI;

CARCARINO, SALVATO, MARINO, RUSSO SPENA; LAVAGNINI; SERVELLO,

MONTELEONE, CARLA CASTELLANI, MARTELLI; DI ORIO, DANIELE

GALDI, CAMERINI, BERNASCONI, MIGNONE, VALLETTA, PARDINI,

STANISCIA; TOMASSINI, DE ANNA, BALDASSARE LAURIA



Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,

tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e

dell'ispezione nonché della professione ostetrica



Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

l'11 giugno 1998



Deferita, in sede redigente, alla XII Commissione

permanente (Affari sociali)

il 14 ottobre 1999.

PARERI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI NEL CORSO

DELL'ESAME IN SEDE REDIGENTE (*)



PROGETTO DI LEGGE - N. 4980-A/RED



 


TESTO

degli articoli formulato

dalla Commissione in sede redigente



Art. 1.

(Professioni sanitarie infermieristiche

e professione sanitaria ostetrica).


1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:

a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e ostetrica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Art. 2.

(Professioni sanitarie riabilitative).


1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.


Art. 3.

(Professioni tecnico-sanitarie).


1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.


Art. 4.

(Professioni tecniche della prevenzione).


1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.


Art. 5.

(Formazione universitaria).


1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.


Art. 6.

(Definizione delle professioni e dei relativi livelli di

inquadramento).


1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.


Art. 7.

(Disposizioni transitorie).


1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.


 

Scheda lavori preparatori
Atto parlamentare: C. 4980
(Fase iter Camera: 1^ lettura)

S. 251-431-744-1619-1648-2019 - Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione nonche' della professione ostetrica (approvata, in un testo unificato dal Senato)



Avvertenza:

quando si consultano i testi dei documenti (stampati, resoconti, leggi, ecc...) si apre una nuova sessione di ricerca che occorre chiudere per ritornare alla scheda dei lavori preparatori



Parte I: Documenti

Stampati

Note

Scheda lavori preparatori

C. 4980

S. 251 trasmesso il 11/6/98

 

C. 4980/RED

testo redigente presentato il 14/10/99

 



Parte II: Lavori in Commissione

Sede

Commissione

Bollettino del

Referente

XII Affari sociali

4.3.1999

 

XII Affari sociali

25.3.1999

 

XII Affari sociali

13.4.1999

 

XII Affari sociali

14.4.1999

 

XII Affari sociali

27.4.1999

 

XII Affari sociali (testi)

27.4.1999

 

XII Affari sociali (concl. esame)

7.7.1999

Legislativa

XII Affari sociali

21.9.1999

Redigente

XII Affari sociali

20.10.1999

 

XII Affari sociali

26.10.1999

 

XII Affari sociali

10.11.1999

 

XII Affari sociali (testi)

10.11.1999

 

XII Affari sociali

16.11.1999

 

XII Affari sociali

19.1.2000

 

XII Affari sociali (testi)

19.1.2000

 

XII Affari sociali (concl. esame)

2.2.2000

 

XII Affari sociali (testi)

2.2.2000

Consultiva

Comitato pareri I Affari costituzionali (parere)

5.5.1999

 

Comitato pareri I Affari costituzionali (parere)

9.12.1999

 

Comitato pareri I Affari costituzionali (parere)

25.1.2000

 

II Giustizia (parere)

4.5.1999

 

Comitato pareri V Bilancio (parere)

5.5.1999

 

Comitato pareri V Bilancio

11.1.2000

 

Comitato pareri V Bilancio (parere)

12.1.2000

 

Comitato pareri V Bilancio (parere)

25.1.2000

 

VII Cultura (parere)

4.5.1999

 

VII Cultura (testi)

4.5.1999

 

XI Lavoro (parere)

4.5.1999

 

XI Lavoro (parere)

23.11.1999

 

XI Lavoro (parere)

25.1.2000

 

XIV Politiche dell'Unione europea (parere)

5.5.1999




 

 

 

 

 

Professioni infermieristiche. 11/01/2000
C. 4980 approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

 

Pag. 43

 

Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, osserva che il provvedimento reca la disciplina delle professioni sanitarie. Su di esso il Comitato permanente per i pareri ha espresso, nella seduta del 5 maggio 1999 parere favorevole. In data 17 novembre 1999 il Presidente della Commissione di merito ha trasmesso l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, approvato in linea di principio in sede redigente.
Tale articolo aggiuntivo istituisce un servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica presso le ASL, prefigurando una procedura selettiva per l'incarico di dirigente di tale servizio, con l'obbligo per l'azienda di rendere indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.
Al riguardo, il Servizio di bilancio non ha nulla da osservare nel presupposto che l'attivazione dei corsi di cui all'articolo 5 risulti facoltativa per le singole università e che ai relativi oneri si faccia comunque fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle medesime. A tale riguardo sempre il Servizio del bilancio ritiene opportuno, comunque, rilevare che, in virtù dell'articolo 6-bis, l'esigenza per il sistema universitario nel suo complesso di attivare quanto prima i predetti corsi è divenuta più stringente. Infatti, l'articolo in esame, prevedendo al comma 1 la copertura dei posti di dirigente del servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica con contratti a tempo determinato fino al compimento dei corsi di cui all'articolo 5, pone l'esigenza di attivare, almeno in prospettiva futura, un numero sufficienti di corsi cui attingere per l'assunzione dei nuovi dirigenti (in virtù del comma 2 dell'articolo 6-bis, questa stessa esigenza si pone non solo con riguardo alla professione infermieristica ed ostetrica, ma anche per tutte le professioni sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999).
Sugli effetti finanziari dell'emendamento sembra necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, riservandosi di approfondire le questioni sollevate dal relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il Comitato delibera di rinviare a successiva seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.

 

 

Professioni infermieristiche. 12/01/2000
C. 4980 approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere su articolo aggiuntivo).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, ricorda le questioni già segnalate nella seduta di ieri, soffermandosi, in particolare, sui contenuti dell'articolo aggiuntivo 6. 01 del relatore.

Antonio BOCCIA, presidente, rileva che il carattere facoltativo dei corsi previsti dall'articolo 5, affermato dal Governo, non risulta in modo inequivoco dal testo del provvedimento e, anzi, sembra smentito dalla previsione, contenuta nell'articolo 6, secondo la quale i concorsi sono riservati al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA ribadisce che costituisce una facoltà, e non un obbligo, per le università, l'attivazione dei corsi di cui all'articolo 5, comma 1. Ciò sembra essere confermato dalla lettera del successivo comma 2, che fa riferimento alle università nelle quali sono attivati i corsi universitari di cui al comma 1. Ritiene che, probabilmente, molte università attiveranno i corsi previsti dall'articolo 5, anche nell'ottica della concorrenza tra le diverse sedi universitarie.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, ritiene che, se condizione per l'accesso al concorso è la partecipazione ai corsi universitari, l'attivazione dei medesimi diventerà una necessità, considerato anche il numero elevato di ASL esistenti nel territorio nazionale.

Antonio BOCCIA, presidente, si sofferma sull'articolo 6-bis comma 2, in base al quale le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigenti con le modalità descritte dal comma 1 per tutte le professioni sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999, ritiene che su di essa debba esprimersi il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA esprime l'avviso contrario sull'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, che, sebbene nella sua attuale formulazione sembri prevedere un meccanismo di tipo compensativo, si presta, in prospettiva, a determinare conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica. Restano infatti vacanti posti di organico della dirigenza che poi potranno essere nuovamente coperti.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, propone che il Comitato approvi la seguente proposta di parere: «Il Comitato permanente per i pareri, confermando il parere favorevole espresso nella seduta del 5 maggio 1999 sul testo del disegno di

 

Pag. 31

 

legge risultante dagli articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame in sede redigente, esprime:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, in quanto suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti.

Il Comitato approva la proposta di parere così come formulata dal relatore.

 

 

SEDE REDIGENTE

Mercoledì 19 gennaio 1999. - Presidenza del Vicepresidente POLENTA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Monica Bettoni.

La seduta comincia alle 16.15.

Sui lavori della Commissione.

Paolo POLENTA, presidente, propone di procedere ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di discutere prioritariamente il progetto di legge n. 4980 e successivamente quello sugli IRCCS.

La Commissione consente.

Professioni infermieristiche.
C. 4980, approvata dal Senato.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione rinviata da ultimo il 16 novembre 1999.

Paolo POLENTA, presidente, ricorda che la Commissione nella seduta del 16 novembre 1999 aveva approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore ai fini della trasmissione alle Commissioni competenti per il parere. Le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole sul citato testo, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per la mancata quantificazione degli oneri finanziari recati dalla disposizione di cui al citato articolo aggiuntivo 6.01. Avverte, infine, la Commissione che il relatore ha predisposto una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 per superare le direzioni della Commissione bilancio.

Augusto BATTAGLIA (DS-U), relatore, illustra la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 che raccomanda all'approvazione della Commissione.

Il sottosegretario Monica BETTONI è favorevole all'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione).

Paolo POLENTA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione) sarà posto in votazione in linea di principio al fine di consentire nuovamente

 

Pag. 175

 

l'espressione del parere delle Commissioni competenti.

Paolo CUCCU (FI) è favorevole al provvedimento e all'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione). Sottolinea tuttavia la necessità di procedere alla discussione ed alla votazione alla presenza di un adeguato numero di deputati dei gruppi di maggioranza.

Francesco Paolo LUCCHESE (misto-CCD) si associa alle considerazioni del deputato Cuccu e chiede al relatore se la formulazione del comma 2 non produca discriminazioni a danno di alcune categorie di personale.

Giovanni FILOCAMO (FI), intervenendo a titolo personale, non condivide l'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione) che produce disparità di trattamento fra le diverse categorie di personale.
Dopo interventi sull'ordine dei lavori di Piergiorgio MASSIDDA (FI) e Giuseppe FIORONI (PDU) Paolo POLENTA, presidente, fa presente che non sono ammissibili rinvii della seduta, essendo la Commissione in fase di votazione.

Paolo CUCCU (FI) dopo aver nuovamente sottolineato la posizione del suo gruppo nei confronti del provvedimento all'ordine del giorno, considerata la presenza dei deputati di maggioranza, che risultano attualmente in numero superiore a quelli di opposizione, preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione).

Augusto BATTAGLIA (DS-U), relatore, apprezza l'atteggiamento costruttivo dei gruppi di opposizione.

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione).

Paolo POLENTA (PDU), presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione) sarà trasmesso alle Commissioni I, V e XI per il prescritto parere.
Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

 

 

 

ALLEGATO 2

Professioni infermieristiche. C. 4980.  19/01/2000

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni transitorie).

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per una qualificazione delle risorse le aziende sanitarie istituiscono il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare nel limite numerico indicato dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di rendere indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche delle amministrazioni pubbliche che si applicano le disposizioni del comma 4, del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato settore del comparto sanità sono emanate le direttive all'ARAN per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'arca della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del trattamento economico nonché le modalità di conferimento revoca e verifica dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente con modalità analoghe al comma 1 per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 nelle Regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
3. In ogni dipartimento costituito nelle aziende sanitarie può essere individuato una responsabile dell'assistenza infermieristica ed ostetrica. Qualora il dipartimento sia diverso da quello di cura la responsabilità del personale della riabilitazione, o tecnico-sanitario, o della prevenzione è affidata ad un professionista appartenente a tale personale.
4. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo collegio del dirigente aziendale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. 01. (Seconda versione)Il Relatore.<EP;BAL;L

 

 

Professioni infermieristiche. 25/01/2000
C. 4980.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame articolo aggiuntivo e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo al provvedimento.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, osserva che il provvedimento reca la disciplina delle professioni sanitarie. Su di esso il Comitato permanente per i pareri ha espresso, nella seduta del 5 maggio 1999, parere favorevole. Nella seduta del 12 gennaio 2000, il Comitato, confermando il parere favorevole espresso nella seduta del 5 maggio 1999, sul testo del disegno di legge risultante dagli articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame in sede redigente, ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, in quanto suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti.
La Commissione di merito, con lettera del 19 gennaio 2000, ha nuovamente trasmesso l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore in una nuova formulazione, nella quale, al comma 1, si sostituisce la parola: «attribuiscono» con le seguenti: «possono attribuire». Su questa nuova formulazione il Servizio del bilancio ritiene necessario che il Governo chiarisca se dall'applicazione a regime della nuova disciplina (vale a dire successivamente all'ultimazione dei corsi universitari) possa derivare un ampliamento della spesa complessiva per la dirigenza sanitaria.
Ricorda che il sottosegretario Macciotta, nella seduta del 12 gennaio 2000, aveva espresso l'avviso contrario del Tesoro in quanto si presta, in prospettiva, a determinare conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA ritiene che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 costituisca un passo avanti rispetto al testo precedentemente formulato dalla Commissione; occorre tuttavia apportare ulteriori modifiche all'articolo aggiuntivo, onde escludere il prodursi di maggiori oneri per la finanza pubblica. Propone pertanto al relatore di introdurre nella proposta di parere le seguenti condizioni:
al comma 1, la parola: «istituiscono» sia sostituita dalle seguenti: «possono istituire»;
al comma 1, le parole: «possono attribuire» siano sostituite dalla seguente: «attribuiscono»;
al comma 1, la parole: «di rendere indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari» siano sostituite dalle seguenti: «di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente»;
sia soppresso il comma 3.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, si dichiara disponibile ad accogliere i rilievi avanzati dal sottosegretario. Formula pertanto la seguente proposta di parere:

sull'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione) del relatore:

PARERE FAVOREVOLE

 

Pag. 51

 

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, primo periodo, la parola: «istituiscono» sia sostituita dalle seguenti: «possono istituire»;
al comma 1, terzo periodo, le parole da: «rendere» fino alla fine del periodo, siano sostituite dalle seguenti: «sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente»;
sia soppresso il comma 3, in quanto suscettibile di originare nuovi e maggiori oneri non quantificati né coperti a carico della finanza pubblica.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

 

 

Martedì 25 gennaio 2000. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.

La seduta comincia alle 10.50.

 

Professioni infermieristiche.
Articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione) al C. 4980, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo in titolo.

Carlo STELLUTI (DS-U), relatore, afferma che rispetto al testo precedente dell'articolo aggiuntivo 6.01 è stata prevista la facoltà (e non l'obbligo) per le aziende sanitarie di nominare un dirigente del «servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica», in ottemperanza alle osservazioni della Commissione Bilancio.
Poiché non ci sono modifiche rispetto ad aspetti di competenza della Commissione, propone di ribadire il parere favorevole, senza condizioni né osservazioni, precedentemente espresso.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.

 

 

SEDE REDIGENTE

Mercoledì 2 febbraio 2000. - Presidenza del Presidente Marida BOLOGNESI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per la sanità Monica Bettoni e Antonino Mangiacavallo.

La seduta comincia alle 14.55.

 

Professioni infermieristiche.
C. 4980, approvata dal Senato.
(Seguito della discussione e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione rinviata il 19 gennaio 2000.

Marida BOLOGNESI, presidente, informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, V e XI sull'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore (seconda versione). Le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole. La V Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: «a) al comma 1, primo periodo, la parola: "istituiscono" sia sostituita dalle seguenti: "possono istituire"; b) al comma 1, terzo periodo, le parole da: "rendere" fino alla fine del periodo, siano sostituite dalle seguenti: "sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente"; c) sia soppresso il comma 3, in quanto suscettibile di originare nuovi e maggiori oneri non quantificati né coperti a carico della finanza pubblica».

Augusto BATTAGLIA (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.01 (terza versione), che recepisce pienamente le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione bilancio, osservando che le modifiche in esso recate non sono suscettibili di alterare il significato sostanziale del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Monica BETTONI si associa alla raccomandazione del relatore.

Piergiorgio MASSIDDA (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo

 

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sull'articolo aggiuntivo 6.01 (terza versione) del relatore, ricordando l'impegno profuso dalle opposizioni nel corso di tutto l'esame del provvedimento. Invita, tuttavia, a considerare che le modifiche richieste dalla Commissione bilancio, recepite dal relatore nella nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo, mutano significativamente la portata del provvedimento, in quanto sia l'istituzione del servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica sia l'attribuzione dell'incarico di dirigente rappresentano un fatto del tutto eventuale. Ciò contrasta con gli impegni assunti in passato dal Governo, il quale si trova nell'impossibilità di garantire l'istituzione dei nuovi servizi e della nuova qualifica dirigenziale a causa del mancato reperimento delle risorse necessarie.

Nicola CARLESI (AN) invita il Governo a chiarire se l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente non contrasti con la disciplina introdotta dalla recente riforma sanitaria in materia dirigenziale.

Alessandro CÈ (LFNIP) ritiene che le modifiche da ultimo proposte con l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore (terza versione), se da un lato vanno nella direzione giusta laddove, nel rispetto dell'autonomia regionale, si riconosce alle regioni la possibilità di scegliere se istituire il servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica ed attribuire il relativo incarico dirigenziale, dall'altro, in quanto impongono all'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica, destano notevoli perplessità, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Chiede pertanto al relatore di fornire tutti i chiarimenti necessari.

Francesco Paolo LUCCHESE (misto-CCD) esprime perplessità sulla nuova versione dell'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, soffermandosi in particolare sul comma 2, ove si prevede che il conferimento dei nuovi incarichi di dirigente da parte delle aziende sanitarie sia possibile solo nelle regioni nelle quali siano state emanate le norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale. Nonostante tali perplessità, considerando l'importanza e l'urgenza del provvedimento, preannuncia che si asterrà.

Augusto BATTAGLIA (DSU), relatore, rispondendo ai vari quesiti posti dagli intervenuti, sottolinea l'importanza del riconoscimento di adeguati spazi di autonomia alle regioni in ordine all'istituzione del servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica ed all'attribuzione del relativo incarico dirigenziale. Esclude qualsiasi profilo di illegittimità della disciplina recata dall'articolo aggiuntivo 6.01 (terza versione). Dà atto, infine, del positivo contributo fornito anche dalle forze di opposizione nel corso dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Monica BETTONI esclude che la soppressione di un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente contrasti con la disciplina introdotta dalla recente riforma sanitaria in materia dirigenziale.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.01 (terza versione) del relatore. Autorizza, infine, la Presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

 

XII Commissione - Mercoledì 2 febbraio 2000

 

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ALLEGATO 1

Professioni infermieristiche (C. 4980)

ULTERIORE VERSIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 6.01

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni transitorie).

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per una qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare nel limite numerico indicato dall'articolo 157-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato settore del comparto sanità sono emanate le direttive all'ARAN per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza del ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del trattamento economico nonché le modalità di conferimento revoca e verifica dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente con modalità analoghe al comma 1 per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 nelle Regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo collegio del dirigente aziendale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. 01. (terza versione)Il relatore.

(In recepimento del parere della V Commissione del 25 gennaio 2000).