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REDIGENTE TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI) IN SEDE REDIGENTE (Articolo 96 del Regolamento) (Relatore: BATTAGLIA) PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 9 giugno 1998 (v. stampati Senato nn. 251-431-744-1619-1648-2019) d'iniziativa dei senatori DI ORIO, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, VALLETTA, STANISCIA, MICELE, BRUNO GANERI, LORETO, LARIZZA,MICHELE DE LUCA, MORANDO, BERTONI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, CASADEI MONTI, PAROLA, SMURAGLIA, GUIDO DE MARTINO, BARBIERI; CARCARINO, SALVATO, MARINO, RUSSO SPENA; LAVAGNINI; SERVELLO, MONTELEONE, CARLA CASTELLANI, MARTELLI; DI ORIO, DANIELE GALDI, CAMERINI, BERNASCONI, MIGNONE, VALLETTA, PARDINI, STANISCIA; TOMASSINI, DE ANNA, BALDASSARE LAURIA
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione nonché della professione ostetrica
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica l'11 giugno 1998
Deferita, in sede redigente, alla XII Commissione permanente (Affari sociali) il 14 ottobre 1999. PARERI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI NEL CORSO DELL'ESAME IN SEDE REDIGENTE (*)
PROGETTO DI LEGGE - N. 4980-A/RED
TESTO degli articoli formulato dalla Commissione in sede redigente
Art. 1. (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica).
Art. 2. (Professioni sanitarie riabilitative).
Art. 3. (Professioni tecnico-sanitarie).
Art. 4. (Professioni tecniche della prevenzione).
Art. 5. (Formazione universitaria).
Art. 6. (Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento).
Art. 7. (Disposizioni transitorie).
Scheda lavori preparatori S. 251-431-744-1619-1648-2019 - Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione nonche' della professione ostetrica (approvata, in un testo unificato dal Senato)
Professioni
infermieristiche. 11/01/2000
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Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore,
osserva che il provvedimento reca la disciplina delle professioni
sanitarie. Su di esso il Comitato permanente per i pareri ha espresso,
nella seduta del 5 maggio 1999 parere favorevole. In data 17 novembre 1999
il Presidente della Commissione di merito ha trasmesso l'articolo
aggiuntivo 6.01 del relatore, approvato in linea di principio in sede
redigente. Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, riservandosi di approfondire le questioni sollevate dal relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento. Il Comitato delibera di rinviare a successiva seduta il seguito dell'esame del provvedimento. La seduta termina alle 14. Professioni
infermieristiche. 12/01/2000 Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento. Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, ricorda le questioni già segnalate nella seduta di ieri, soffermandosi, in particolare, sui contenuti dell'articolo aggiuntivo 6. 01 del relatore. Antonio BOCCIA, presidente, rileva che il carattere facoltativo dei corsi previsti dall'articolo 5, affermato dal Governo, non risulta in modo inequivoco dal testo del provvedimento e, anzi, sembra smentito dalla previsione, contenuta nell'articolo 6, secondo la quale i concorsi sono riservati al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1. Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA ribadisce che costituisce una facoltà, e non un obbligo, per le università, l'attivazione dei corsi di cui all'articolo 5, comma 1. Ciò sembra essere confermato dalla lettera del successivo comma 2, che fa riferimento alle università nelle quali sono attivati i corsi universitari di cui al comma 1. Ritiene che, probabilmente, molte università attiveranno i corsi previsti dall'articolo 5, anche nell'ottica della concorrenza tra le diverse sedi universitarie. Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, ritiene che, se condizione per l'accesso al concorso è la partecipazione ai corsi universitari, l'attivazione dei medesimi diventerà una necessità, considerato anche il numero elevato di ASL esistenti nel territorio nazionale. Antonio BOCCIA, presidente, si sofferma sull'articolo 6-bis comma 2, in base al quale le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigenti con le modalità descritte dal comma 1 per tutte le professioni sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999, ritiene che su di essa debba esprimersi il rappresentante del Governo. Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA esprime l'avviso contrario sull'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, che, sebbene nella sua attuale formulazione sembri prevedere un meccanismo di tipo compensativo, si presta, in prospettiva, a determinare conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica. Restano infatti vacanti posti di organico della dirigenza che poi potranno essere nuovamente coperti. Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, propone che il Comitato approvi la seguente proposta di parere: «Il Comitato permanente per i pareri, confermando il parere favorevole espresso nella seduta del 5 maggio 1999 sul testo del disegno di
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legge risultante dagli articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame in sede redigente, esprime: PARERE CONTRARIO sull'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, in quanto suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti. Il Comitato approva la proposta di parere così come formulata dal relatore. SEDE REDIGENTE Mercoledì 19 gennaio 1999. - Presidenza del Vicepresidente POLENTA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Monica Bettoni. La seduta comincia alle 16.15. Sui lavori della Commissione. Paolo POLENTA, presidente, propone di procedere ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di discutere prioritariamente il progetto di legge n. 4980 e successivamente quello sugli IRCCS. La Commissione consente. Professioni
infermieristiche. La Commissione prosegue la discussione rinviata da ultimo il 16 novembre 1999. Paolo POLENTA, presidente, ricorda che la Commissione nella seduta del 16 novembre 1999 aveva approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore ai fini della trasmissione alle Commissioni competenti per il parere. Le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole sul citato testo, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per la mancata quantificazione degli oneri finanziari recati dalla disposizione di cui al citato articolo aggiuntivo 6.01. Avverte, infine, la Commissione che il relatore ha predisposto una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 per superare le direzioni della Commissione bilancio. Augusto BATTAGLIA (DS-U), relatore, illustra la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 che raccomanda all'approvazione della Commissione. Il sottosegretario Monica BETTONI è favorevole all'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione). Paolo POLENTA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione) sarà posto in votazione in linea di principio al fine di consentire nuovamente
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l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Paolo CUCCU (FI) è favorevole al provvedimento e all'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione). Sottolinea tuttavia la necessità di procedere alla discussione ed alla votazione alla presenza di un adeguato numero di deputati dei gruppi di maggioranza. Francesco Paolo LUCCHESE (misto-CCD) si associa alle considerazioni del deputato Cuccu e chiede al relatore se la formulazione del comma 2 non produca discriminazioni a danno di alcune categorie di personale. Giovanni FILOCAMO (FI), intervenendo a titolo
personale, non condivide l'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda
versione) che produce disparità di trattamento fra le diverse categorie
di personale. Paolo CUCCU (FI) dopo aver nuovamente sottolineato la posizione del suo gruppo nei confronti del provvedimento all'ordine del giorno, considerata la presenza dei deputati di maggioranza, che risultano attualmente in numero superiore a quelli di opposizione, preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione). Augusto BATTAGLIA (DS-U), relatore, apprezza l'atteggiamento costruttivo dei gruppi di opposizione. La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione). Paolo POLENTA (PDU),
presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione) sarà trasmesso alle Commissioni I, V e XI per il
prescritto parere. ALLEGATO 2 Professioni
infermieristiche. C. 4980. 19/01/2000 ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente: Art. 6-bis. 1. Al fine di migliorare l'assistenza e per una
qualificazione delle risorse le aziende sanitarie istituiscono il servizio
dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire
l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del
compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente
legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da
contratti a tempo determinato, da stipulare nel limite numerico indicato
dall'articolo 15-septies, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore
generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della
presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in
possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale
predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano
l'obbligo per l'azienda di rendere indisponibili posti di organico della
dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari. Per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche delle amministrazioni pubbliche che si applicano
le disposizioni del comma 4, del citato articolo 15-septies.
Con specifico atto d'indirizzo del Comitato settore del comparto sanità
sono emanate le direttive all'ARAN per la definizione, nell'ambito del
contratto collettivo nazionale dell'arca della dirigenza dei ruoli
sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del trattamento
economico nonché le modalità di conferimento revoca e verifica
dell'incarico. Professioni
infermieristiche. 25/01/2000 Il Comitato inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo al provvedimento. Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore,
osserva che il provvedimento reca la disciplina delle professioni
sanitarie. Su di esso il Comitato permanente per i pareri ha espresso,
nella seduta del 5 maggio 1999, parere favorevole. Nella seduta del 12
gennaio 2000, il Comitato, confermando il parere favorevole espresso nella
seduta del 5 maggio 1999, sul testo del disegno di legge risultante dagli
articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame in sede redigente, ha
espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, in
quanto suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica non quantificati né coperti. Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA ritiene che la
nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 costituisca un passo
avanti rispetto al testo precedentemente formulato dalla Commissione;
occorre tuttavia apportare ulteriori modifiche all'articolo aggiuntivo,
onde escludere il prodursi di maggiori oneri per la finanza pubblica.
Propone pertanto al relatore di introdurre nella proposta di parere le
seguenti condizioni: Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, si dichiara disponibile ad accogliere i rilievi avanzati dal sottosegretario. Formula pertanto la seguente proposta di parere: sull'articolo aggiuntivo 6.01 (seconda versione) del relatore: PARERE FAVOREVOLE
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con le seguenti
condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione: Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore. Martedì 25 gennaio 2000. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. La seduta comincia alle 10.50. Professioni
infermieristiche. La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo in titolo. Carlo STELLUTI (DS-U), relatore,
afferma che rispetto al testo precedente dell'articolo aggiuntivo 6.01 è
stata prevista la facoltà (e non l'obbligo) per le aziende sanitarie di
nominare un dirigente del «servizio dell'assistenza infermieristica ed
ostetrica», in ottemperanza alle osservazioni della Commissione Bilancio. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 11. SEDE REDIGENTE Mercoledì 2 febbraio 2000. - Presidenza del Presidente Marida BOLOGNESI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per la sanità Monica Bettoni e Antonino Mangiacavallo. La seduta comincia alle 14.55. Professioni
infermieristiche. La Commissione prosegue la discussione rinviata il 19 gennaio 2000. Marida BOLOGNESI, presidente, informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, V e XI sull'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore (seconda versione). Le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole. La V Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: «a) al comma 1, primo periodo, la parola: "istituiscono" sia sostituita dalle seguenti: "possono istituire"; b) al comma 1, terzo periodo, le parole da: "rendere" fino alla fine del periodo, siano sostituite dalle seguenti: "sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente"; c) sia soppresso il comma 3, in quanto suscettibile di originare nuovi e maggiori oneri non quantificati né coperti a carico della finanza pubblica». Augusto BATTAGLIA (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.01 (terza versione), che recepisce pienamente le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione bilancio, osservando che le modifiche in esso recate non sono suscettibili di alterare il significato sostanziale del provvedimento in esame. Il sottosegretario Monica BETTONI si associa alla raccomandazione del relatore. Piergiorgio MASSIDDA (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo
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sull'articolo aggiuntivo 6.01 (terza versione) del relatore, ricordando l'impegno profuso dalle opposizioni nel corso di tutto l'esame del provvedimento. Invita, tuttavia, a considerare che le modifiche richieste dalla Commissione bilancio, recepite dal relatore nella nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo, mutano significativamente la portata del provvedimento, in quanto sia l'istituzione del servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica sia l'attribuzione dell'incarico di dirigente rappresentano un fatto del tutto eventuale. Ciò contrasta con gli impegni assunti in passato dal Governo, il quale si trova nell'impossibilità di garantire l'istituzione dei nuovi servizi e della nuova qualifica dirigenziale a causa del mancato reperimento delle risorse necessarie. Nicola CARLESI (AN) invita il Governo a chiarire se l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente non contrasti con la disciplina introdotta dalla recente riforma sanitaria in materia dirigenziale. Alessandro CÈ (LFNIP) ritiene che le modifiche da ultimo proposte con l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore (terza versione), se da un lato vanno nella direzione giusta laddove, nel rispetto dell'autonomia regionale, si riconosce alle regioni la possibilità di scegliere se istituire il servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica ed attribuire il relativo incarico dirigenziale, dall'altro, in quanto impongono all'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica, destano notevoli perplessità, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Chiede pertanto al relatore di fornire tutti i chiarimenti necessari. Francesco Paolo LUCCHESE (misto-CCD) esprime perplessità sulla nuova versione dell'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, soffermandosi in particolare sul comma 2, ove si prevede che il conferimento dei nuovi incarichi di dirigente da parte delle aziende sanitarie sia possibile solo nelle regioni nelle quali siano state emanate le norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale. Nonostante tali perplessità, considerando l'importanza e l'urgenza del provvedimento, preannuncia che si asterrà. Augusto BATTAGLIA (DSU), relatore, rispondendo ai vari quesiti posti dagli intervenuti, sottolinea l'importanza del riconoscimento di adeguati spazi di autonomia alle regioni in ordine all'istituzione del servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica ed all'attribuzione del relativo incarico dirigenziale. Esclude qualsiasi profilo di illegittimità della disciplina recata dall'articolo aggiuntivo 6.01 (terza versione). Dà atto, infine, del positivo contributo fornito anche dalle forze di opposizione nel corso dell'esame del provvedimento. Il sottosegretario Monica BETTONI esclude che la soppressione di un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente contrasti con la disciplina introdotta dalla recente riforma sanitaria in materia dirigenziale. La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.01 (terza versione) del relatore. Autorizza, infine, la Presidenza al coordinamento formale del testo approvato. XII Commissione - Mercoledì 2 febbraio 2000
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ALLEGATO 1 Professioni infermieristiche (C. 4980) ULTERIORE VERSIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 6.01 Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente: Art. 6-bis. 1. Al fine di migliorare l'assistenza e per una
qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il
servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire
l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del
compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente
legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da
contratti a tempo determinato, da stipulare nel limite numerico indicato
dall'articolo 157-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui
all'articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva
tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione
professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo
comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti
di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della
normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si
applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies.
Con specifico atto d'indirizzo del Comitato settore del comparto sanità
sono emanate le direttive all'ARAN per la definizione, nell'ambito del
contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza del ruoli
sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del trattamento
economico nonché le modalità di conferimento revoca e verifica
dell'incarico. (In recepimento del parere della V Commissione del 25 gennaio 2000).
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