Considerazioni sul rapporto
tra il D.Lgs. 46/’97 in materia di dispositivi medici,
Il D.lgs. 52/’97 in materia di preparati e sostanze pericolose ed il D.Lgs. 626/’94 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
L’articolo - redatto dall’avv. Silvia Stefanelli e dalla dott.ssa Alessandra Pinazzi, Responsabile Qualità della ditta Artiglio s.n.c. - mira a chiarire gli effettivi obblighi in capo al produttore e a sgombrare il campo da una certa confusione terminologica e risponde ad una serie di quesiti sorti in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 46/’97 relativi all’obbligo di redigere e consegnare le "schede di sicurezza" e/o le "schede tecniche" dei dispositivi medici allo scopo di ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 46/’97.
1) CHE COSA SI INTENDE PER SCHEDA TECNICA (PUÒ ESSERE INTESA COME LE ISTRUZIONI D'USO O BUGIARDINO CONTENUTO NELLA CONFEZIONE OD IMPRESSO SU DI ESSA)?
Prima dell’entrata in vigore definitiva del D.Lgs. 46/’97, di recepimento della Direttiva 93/42/CEE, si faceva riferimento, nel caso di prodotti NON contenenti sostanze PERICOLOSE alla fornitura da parte del fabbricante di UNA SCHEDA TECNICA che permettesse:
Oggi, con l’entrata in vigore della Direttiva 93/42/CEE, si rileva che:
- in nessun punto né della direttiva né del decreto di recepimento viene richiamata la definizione di scheda tecnica. Pertanto l'uso di questa terminologia è oggi improprio;
- il legislatore ha obbligato il fabbricante a dare all'utilizzatore una serie di dettagliata di indicazioni sul prodotto (ETICHETTA ed eventuali ISTRUZIONI PER L'USO) che ne permettono l'uso sicuro.
NON pare SOSTENIBILE, pertanto, che la locuzione SCHEDA TECNICA possa essere riferita a documenti o atti diversi da quelli che il legislatore ha ritenuto sufficienti per assicurare una corretta informazione ai terzi circa la sicurezza del prodotto.
In sostanza: LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL’ETICHETTA E NELLE ISTRUZIONI PER L’USO, NEL CASO DI DISPOSITIVI MEDICI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI "SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI" SONO PIù CHE SUFFICIENTI a fornire le corrette informazioni per un utilizzo sicuro del prodotto E PERTANTO COSTITUISCONO LA COSIDDETTA SCHEDA TECNICA TANTO RICHIESTA.
2. UN PRODOTTO CHE NON CONTENGA SOSTANZE PERICOLOSE (SECONDO LA DIR. 91/155) PUÒ, A DISCREZIONE DEL PRODUTTORE, AVERE COMUNQUE LA SCHEDA DI SICUREZZA?La richiesta di schede di sicurezza per dispositivi medici non pericolosi é un assurdo in quanto si chiede un documento che non esiste
3. PER UN PRODOTTO AVENTE LA MARCATURA CE È LECITO CHIEDERE LA SCHEDA DI SICUREZZA?SI, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE SI TRATTA DI PRODOTTI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI SECONDO LE DIRETTIVE PERTINENTI.
4. PER UN PRODOTTO AVENTE LA MARCATURA CE È LECITO RICHIEDERE LA SCHEDA TECNICA?LA SCHEDA TECNICA, COME INDICATO NELLA RISPOSTA 1, È COSTITUITA DALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE ETICHETTE E NELLE EVENTUALI ISTRUZIONI PER L’USO. PERTANTO NON E’ UN DOCUMENTO AGGIUNTIVO.
5. PER UN PRODOTTO AVENTE LA MARCATURA CE È OBBLIGATORIO FORNIRE LA SCHEDA TECNICA?TENENDO IN CONSIDERAZIONE QUANTO DETTO PRIMA, LA DIRETTIVA STABILISCE CHE (ALLEGATO I - PUNTO 13):
SUL DISPOSITIVO STESSOe/o
In via eccezionale tali istruzioni non sono necessarie per i dispositivi appartenenti alle classi I e II a, qualora sia possibile garantire un’utilizzazione sicura senza dette istruzioni.
CIò SIGNIFICA CHE OBBLIGATORIAMENTE CI DEBBANO ESSERE:
L’ETICHETTA(ricordando che la norma EN 46001 definisce come:
etichetta: qualunque indicazione scritta, stampata o grafica:
a. su un dispositivo medico o qualunque suo contenitore o confezione o;
b. accompagnante il dispositivo medico;
relativa all’identificazione, all’uso e alla descrizione tecnica del dispositivo medico ma escludendo i documenti di spedizione.
etichettatura: processo di abbinamento delle etichette con i dispositivi medici.
LE ISTRUZIONI PER L’USO (salvo le eccezioni previste per le classi I e II a);
E CHE LE INFORMAZIONI IN ESSE CONTENUTE SIANO IN ITALIANO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA ALL’UTILIZZATORE FINALE.
TALE RESPONSABILITà è DEL FABBRICANTE O DEL RESPONSABILE DELL’IMMISIONE DEL PRODOTTO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA'.
6) AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.M. SANITÀ 4 APRILE 1997 (ATTUAZIONE DELL'ART. 25 COMMI 1-2 DEL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1997 N. 52) DEVONO ESSERE FORNITE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI SOLO LE SCHEDE INFORMATIVE DI SICUREZZA O ANCHE LE SCHEDE TECNICHE?AI SENSI DI QUELL’ARTICOLO SOLO LE SCHEDE DI SICUREZZA.
7) LE SCHEDE INFORMATIVE DI SICUREZZA SONO LA STESSA COSA DELLE SCHEDE DI SICUREZZA O SONO COSA DIVERSA?SONO LA STESSA COSA.