Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo
New York, 20 novembre 1989
ratificata dal Governo italiano con legge 27 maggio 1991, n.
176 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
considerando che,
in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana
nonché l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le
fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
tenendo presente che i popoli delle
Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali
dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto
di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in
una maggiore libertà;
riconoscendo che le Nazioni Unite,
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti internazionali
relativi ai Diritti Umani hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può
avvalersi di tutti i diritti e tutte le libertà che vi sono enunciate, senza
distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza;
rammentando che nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno
proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un’assistenza
particolari;
convinti che la famiglia, unità
fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita e il benessere
di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la
protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il
suo ruolo nella collettività;
riconoscendo che il fanciullo, ai
fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in
un ambiente familiare e in un clima di felicità, di amore, di comprensione;
in considerazione del fatto che
occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale
nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta
delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di
tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;
tenendo presente che la necessità
di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella
Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo, e nella
Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20
novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare
negli articoli 23 e 24 -, nel Patto internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali - in particolare all’articolo 10 - e negli
Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle
Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo;
tenendo presente che, come indicato
nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, "Il fanciullo, a
causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una
protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale
appropriata, sia prima che dopo la nascita";
rammentando le disposizioni della
Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al
benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi
in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e
internazionale; dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative
all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della
Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di
emergenza e di conflitto armato;
riconoscendo che vi sono in tutti i
Paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e
che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione;
tenendo debitamente conto dell’importanza
delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo
sviluppo armonioso del fanciullo;
riconoscendo l’importanza della
cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei
fanciulli di tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo;
hanno convenuto quanto segue
PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si
intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore ai diciotto
anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione
applicabile.
Articolo 2
Gli Stati parti si impegnano a rispettare
i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni
fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed
a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o
rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla
loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da
ogni altra circostanza.
Gli Stati parti adottano tutti i
provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato
contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla sua
condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei
suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
In tutte le decisioni relative al
fanciullo, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli
organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.
Gli Stati parti si impegnano ad
assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere,
in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori
o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tale fine
essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
Gli Stati parti vigilano affinché il
funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la
responsabilità del fanciullo e che provvedono alla sua protezione sia
conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti, in particolare nell’ambito
della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza
del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare
tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari ad attuare
i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti
economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti
delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione
internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano le
responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri
della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali,
dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a
quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento
e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti
dalla presente Convenzione.
Articolo 6
Gli Stati parti riconoscono che ogni
fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
Gli Stati parti assicurano in tutta la
misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
-
Il fanciullo è registrato immediatamente
al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire
una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e
ad essere allevato da essi.
-
Gli Stati parti vigilano affinché questi
diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con
gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili
in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto il
fanciullo, verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
-
Gli Stati parti si impegnano a rispettare
il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la
sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono
riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
-
Se un fanciullo è illegalmente privato
degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati
parti devono concedergli un’adeguata assistenza e protezione affinché la
sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9
-
Gli Stati parti vigilano affinché il
fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno
che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione
giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa
separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una
decisone in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad
esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se
vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo il luogo di
residenza del fanciullo.
-
In tutti i casi previsti al paragrafo 1
del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità
di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
-
Gli Stati parti rispettano il diritto del
fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere
regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi
genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del
fanciullo.
-
Se la separazione è il risultato di
provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento,
l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, qualunque sia la
causa sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di
essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta dei genitori
o, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali
concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la
divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del
fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale
domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o
per le persone interessate.
Articolo 10
-
In conformità con l’obbligo che
incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, ogni
domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in
uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà
considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati
parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda o per i loro
familiari.
-
Un fanciullo i cui genitori risiedano in
Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti
regolari con entrambi i genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, e
in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del
paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del
fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro e di
fare ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese può
essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione,
necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine
pubblico, della salute o della moralità pubbliche o dei diritti e delle
libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente
Convenzione.
Articolo 11
-
Gli Stati parti adottano provvedimenti
per impedire gli spostamenti ed i non ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
-
A tal fine, gli Stati parti favoriscono
la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad
accordi esistenti.
Articolo 12
-
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo
capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su
ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di
maturità.
-
A tal fine, si darà in particolare al
fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante
o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura
della legislazione nazionale.
Articolo 13
-
Il fanciullo ha il diritto alla libertà
di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere
e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle
frontiere, sotto forma orale e, scritta, stampata o artistica o con ogni altro
mezzo a scelta del fanciullo.
-
L’esercizio di questo diritto può
essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che
sono necessarie:
a) al rispetto del diritto della
reputazione altrui; oppure
-
alla salvaguardia della sicurezza
nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche
Articolo 14
-
Gli Stati parti rispettano il diritto del
fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
-
Gli Stati parti rispettano il diritto e
il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del
bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizo del summenzionato diritto
in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. La libertà di
manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente
alle limitazioni prescritte dalla Legge, necessarie ai fini del mantenimento
della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della
moralità pubbliche, oppure delle libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo.
Articolo 15
-
Gli Stati parti riconoscono i diritti del
fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi
pacificamente.
-
L’esercizio di tali diritti può essere
oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una
società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della
sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità e la
moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
-
Nessun fanciullo sarà oggetto di
interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali
al suo onore e alla sua reputazione.
-
Il fanciullo ha diritto alla protezione
della legge contro tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l’importanza
della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa
accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali e
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere
sociale, spirituale e morale nonché alla sua salute fisica e mentale. A tal
fine, gli Stati parti:
-
incoraggiano i mass media a divulgare
informazioni e materiali che hanno un’utilità sociale e culturale per il
fanciullo e corrispondono allo spirito dell’articolo 29;
-
incoraggiano la cooperazione
internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare
informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti
culturali, nazionali ed internazionali;
-
incoraggiano la produzione e la
diffusione di libri per ragazzi;
-
incoraggiano i mass media a tenere
conto in particolare modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli
autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
-
favoriscono l’elaborazione di
principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle
informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere, in
considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
-
Gli Stati parti faranno del loro meglio
per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i
genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione
del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare
il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori
de fanciullo o, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono
essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
-
Al fine di garantire e di promuovere i
diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli
aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell’esercizio
della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono
alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul
benessere del fanciullo.
-
Gli Stati parti adottano ogni appropriato
provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto
di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza dell’infanzia, per
i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19
-
Gli Stati parti adottano ogni misura
legislativa, amministrativa, sociale ed economica per tutelare il fanciullo
contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali,
di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la
violenza sessuale, per tutto il tempo cui è affidato all’uno o all’altro,
o ad entrambi i suoi genitori, al suo rappresentante legale ( o rappresentanti
legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
-
Le suddette misure di protezione
comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di
programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e
a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed
ai fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta,
della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del
fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario,
procedure di intervento giudiziario.
Articolo 20
-
Ogni fanciullo il quale è
temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure
che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha
diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
-
Gli Stati parti prevedono per questo
fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione
nazionale.
-
Tale protezione sostitutiva può in
particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della
Kefala di diritto islamico, dell’adozione o, in casi di necessità di
collocamento in un adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una
selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità
di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua
origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o
autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo
sia la considerazione fondamentale in materia, e:
-
vigilano affinché l’adozione di un
fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali
verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in
base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione
può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in
rapporto al padre e alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove
fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione
in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
-
riconoscono che l’adozione all’estero
può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le
cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere messo
a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere
allevato in maniera adeguata;
-
vigilano, in caso di adozione all’estero,
affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti
a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
-
adottano ogni adeguata misura per
vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del
fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone
che ne sono responsabili;
-
ricercano le finalità del presente
articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda
dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le
sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o
dagli organi competenti.
Articolo 22
-
Gli Stati parti adottano misure adeguate
affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo status di rifugiato,
oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure
di diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal
padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della
protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e
dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di
natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
-
A tal fine, gli Stati parti collaborano,
a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non
governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni
Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione
e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al
fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua
famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al
fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente
Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo
definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per
qualunque motivo.
Articolo 23
-
Gli Stati parti riconoscono che i
fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita
piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano
la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della
comunità.
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto
dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e
garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione,
dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti
richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle
condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro al
quale egli è stato affidato.
-
In considerazione delle particolari
esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il
paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogniqualvolta ciò sia
possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di
coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale
che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso all’educazione,
alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione
la lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi
in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il
loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
-
In uno spirito di cooperazione
internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni
pertinenti nel settore delle cure sanitarie e preventive e del trattamento
medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la
divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i
servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista
di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze
e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà
conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto
del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di
servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun
minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
-
Gli Stati parti si sforzano di garantire
l’attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano
ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini
lattanti ed i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza
medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo
sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro le malattie e la
malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare
mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di
alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi
di inquinamento dell’ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure
prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della
società, in particolare i genitori ed i minori, ricevano informazioni sulla
salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno,
sull’igiene e la salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli
incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali
informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie e
preventive, i consigli ai genitori e l’educazione ed i servizi in materia di
pianificazione familiare.
3) Gli Stati parti adottano ogni misura
efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute
dei minori.
4) Gli Stati parti si impegnano a favorire
e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente
una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal
fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via
di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo
che è stato collocato dalle autorità competenti al fine di ricevere cure, una
protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica
periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua
collocazione.
Articolo 26
-
Gli Stati parti riconoscono ad ogni
fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la
previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una
completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione
nazionale.
-
Le prestazioni, se necessarie, dovranno
essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore
e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni
altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal
fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto di
ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
-
Spetta ai genitori o ad altre persone che
hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di
assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi
finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
-
Gli Stati parti adottano adeguati
provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente
con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia
del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un’assistenza
materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione,
il vestiario e l’alloggio.
-
Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento al fine di provvedere al recupero della pensione alimentare del
fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità
finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In
particolare, per tenere conto dei casi in cui la persona che ha una diretta
responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato
diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad
accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione
di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto
del fanciullo all’educazione ed in particolare, al fine di garantire l’esercizio
di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità:
-
rendono l’insegnamento primario
obbligatorio e gratuito per tutti;
-
incoraggiano l’organizzazione di
varie forme di insegnamento secondario sia generale sia professionale, che
saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate,
come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione
finanziaria in caso di necessità;
-
garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento
superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
-
fanno in modo che l’informazione e l’orientamento
scolastico e professionale siano aperti e accessibili ad ogni fanciullo;
-
adottano misure per promuovere la
regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di
abbandono della scuola.
-
Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata
in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano
ed in conformità con la presente Convenzione.
-
Gli Stati parti favoriscono ed
incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione,
in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo
nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche
ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in
particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
-
Gli Stati parti convengono che l’educazione
del fanciullo deve avere come finalità:
-
di favorire lo sviluppo della
personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle
sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
-
di inculcare nel fanciullo il rispetto
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi
consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
-
di inculcare nel fanciullo il rispetto
dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive,
del Paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla sua;
-
di preparare il fanciullo ad assumere
le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di
amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le
persone di origine autoctona;
-
di inculcare nel fanciullo il rispetto
dell’ambiente naturale.
-
Nessuna disposizione del presente
articolo o dell’articolo 28 sarà interpretata in maniera di nuocere alla
libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni
didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del
presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali
istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze
etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un
fanciullo autoctono o che appartiene ad una di tali minoranze non può essere
privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di
praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli
altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
-
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo
il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita
culturale ed artistica.
-
Gli Stati parti rispettano e favoriscono
il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed
artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di
mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e
culturali.
Articolo 32
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto
del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non
essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o che sia suscettibile di
porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
-
Gli Stati parti adottano misure
legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione
del presente articolo. A tale fine, ed in considerazione delle disposizioni
pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in
particolare:
-
stabiliscono un’età minima oppure
età minime di ammissione all’impiego;
-
prevedono un’adeguata
regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni di impiego;
-
prevedono pene o altre sanzioni
appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata
misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per
proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e
per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico
illecito di tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere
il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.
A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni misura adeguata a livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
-
che dei fanciulli siano incitati o
costretti a dedicarsi a un’attività sessuale illegale;
-
che dei fanciulli siano sfruttati a
fini di prostituzione o altre pratiche sessuali illegali;
-
che dei fanciulli siano sfruttati ai
fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il
rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto
qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo
contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni
suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
-
nessun fanciullo sia sottoposto a
tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena
capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio
devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore ai
diciotto anni;
-
nessun fanciullo sia privato di
libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento
di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge,
costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve
possibile;
-
ogni fanciullo privato di libertà sia
trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona
umana ed in maniera di tenere conto delle esigenze delle persone della sua
età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato
dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse
preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con
la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in
circostanze eccezionali;
-
i fanciulli privati di libertà abbiano
diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o ad ogni
altra assistenze adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità
della loro privazione di libertà dinanzi ad un Tribunale o altra autorità
competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia
adottata in materia.
Articolo 38
-
Gli Stati parti si impegnano a rispettare
ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro
applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione di estende ai
fanciulli.
-
Gli Stati parti adottano ogni misura
possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno
raggiunto l’età di 15 anni non partecipino direttamente alle ostilità.
-
Gli Stati parti si astengono dall’arruolare
nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di 15 anni.
Nell’incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto
anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
-
In conformità con l’obbligo che spetta
loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la
popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni
misura possibile a livello pratico, affinché i fanciulli coinvolti in un
conflitto armato possano beneficiare di cure e protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato
provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il
reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di
sfruttamento, o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di
trattamento crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale
riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da
favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del
fanciullo.
Articolo 40
-
Gli Stati parti riconoscono ad ogni
fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il
diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del
valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le
libertà fondamentali e che tenga conto della sua età, nonché della
necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli
svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
-
A tal fine, e tenendo conto delle
disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti
vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia
sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni
o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o
internazionale nel momento in cui furono commesse;
-
affinché ogni fanciullo sospettato o
accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
-
- di essere ritenuto innocente fino a
quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
-
- di essere informato il prima
possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o
rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare
di un’assistenza legale e di ogni altra assistenza appropriata per la
preparazione e la presentazione della sua difesa;
-
- che il suo caso sia giudicato senza
indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competente, indipendente e
imparziale per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza
del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei
suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto
contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare
della sua età o della sua situazione;
-
- di non essere costretto a rendere
testimonianza o a dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i
testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei
testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
-
- qualora venga riconosciuto che ha
commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra
misura decisa di conseguenza dinanzi a un’autorità o istanza giudiziaria
superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la
legge;
-
- farsi assistere gratuitamente da un
interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
-
- che la sua vita privata sia
pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3) Gli Stati parti si sforzano di
promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e
di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o
riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolare modo:
a) di stabilire un’età minima al di
sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di
commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogniqualvolta
ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a
procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le
garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
-
Sarà prevista tutta una gamma di
disposizioni concernenti in particolare modo le cure, l’orientamento, la
supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in
famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché
soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare
ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia
alla loro situazione sia che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente
Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti
del fanciullo che possono figurare:
-
nella legislazione di uno Stato parte;
oppure
-
nel diritto internazionale in vigore
per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far
largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione,
con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
-
Al fine di esaminare i progressi compiuti
dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base
alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo
che adempie alle funzioni definite di seguito:
-
Il Comitato si compone di dieci esperti
di alta moralità ed in possesso di una
competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi
membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a
titolo personale, secondo i criteri di un’equa ripartizione geografica ed in
considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
- I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su
una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può
designare un candidato tra i suoi cittadini.
- La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente,
si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di
ogni elezione, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro
un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale stabilirà l’elenco
alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli
Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti
alla presente Convenzione.
- Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni
degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la sede dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà
rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato
sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza
assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
- I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi
sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque
dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due
anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente
della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
- In caso di decesso o di dimissioni di un membro del
Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non
poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che
aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi
cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato
corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.
- Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
- Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due
anni.
- Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la
sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo
appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni
anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata
da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva
dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
- Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui
quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base
alla presente Convenzione.
- I membri del Comitato istituito in base alla presente
Convenzione ricevono con l’approvazione dell’Assemblea Generale emolumenti
prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle
condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.
Articolo 44
- Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato,
tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai
diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per
il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data
dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati,
b) in seguito, ogni cinque anni.
- I rapporti compilati in applicazione del
presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che
impediscono agli Stati di adempiere agli obblighi previsti nella presente
Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a
fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della
Convenzione del Paese in esame.
- Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato
un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che
sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del
paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza
fornite.
- Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni
informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione.
- Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea
Generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle
attività del Comitato.
- Gli Stati parti fanno in modo che i loro
rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l’attuazione
effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione Internazionale nel
settore oggetto della Convenzione:
- Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni
Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di
farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni
della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il
Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni
Unite per l’Infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà
appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione
in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può
invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia
ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione
della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro
attività.
- Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle
Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ed
agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente
una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una
necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte
del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione.
- Il Comitato può raccomandare all’Assemblea Generale
di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a
studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo.
- Il Comitato può fornire suggerimenti e raccomandazioni
generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli
44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni
generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea
generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla
firma di tutti gli Stati
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a
ratifica. Gli Strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione
di ogni Stato. Gli Strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
- La presente Convenzione entrerà in vigore il
trenteseiesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
- Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente
Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno
successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica
o adesione.
Articolo 50
- Ogni Stato parte può proporre un emendamento e
depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano
favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle
proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data
di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a
favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto
gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.
- Ogni emendamento adottato in conformità con le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere
stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da
una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
- Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore
obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti
rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti
gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
- Il Segretario Generale dell’Organizzazione del Nazioni
Unire riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che
saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
- Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto
e le finalità della presente Convenzione.
- Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo
di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni
Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà
effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
Ogni Stato può denunciare la presente
Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno
dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L’originale della presente Convenzione i
cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno
ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni
Unite.
In fede quindi i sottoscritti
plenipotenziari debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
firmato la presente Convenzione.
|