- Per sapere - premesso che:
con decreto direttoriale n. 55 febbraio 2007 del 21 marzo 2007, la Direzione
Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del dicastero interrogato ha
ridefinito i termini di cui agli articoli 3 e 4 dell'autorizzazione unica,
rilasciata con precedente decreto n. 55 febbraio 2002 del 20 dicembre 2002,
relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica a ciclo combinato della potenza di circa 400 MW, da ubicare
in località Masseria Ratino dell'agro del Comune di San Severo, in provincia
di Foggia;
tali termini, consequenziali al passaggio in giudicato l'11 giugno 2006 della
sentenza del Consiglio di Stato n. 7387 del 2005 del 28 ottobre 2005, che
respinse il ricorso presentato dall'amministrazione provinciale di Capitanata
avverso il decreto autorizzatorio, sono stati così fissati:
a) 11 giugno 2007, appena decorso, quale data ultima per l'avvio dei
lavori;
b) trenta mesi dalla data di avvio per terminare i lavori;
c) 11 dicembre 2009 per la messa in esercizio dell'impianto;
ognuno di questi termini, a norma di legge, è posto a pena di decadenza del
decreto di autorizzazione;
l'avvio dei lavori, come è noto, è subordinato all'ottemperanza, da parte
della ditta autorizzata, ad una serie di prescrizioni, contenute nel citato
decreto di autorizzazione n. 55 febbraio 2002. Al riguardo, il Ministero
dell'ambiente, con la recente nota protocollo n. 15961 in data 5 giugno 2007,
ha evidenziato di non aver "ancora completato la verifica di ottemperanza alla
prescrizione n. 4 relativa al «suolo e sottosuolo» del detto decreto e che il
completamento di tale verifica risulta preliminare all'avvio dei lavori".
Nella stessa nota, peraltro, il Ministero ha anche sottolineato che solo in
data 29 maggio 2007 è pervenuta, da parte della ditta, la documentazione
necessaria alla verifica delle prescrizioni n. 2 «inserimento ambientale» e n.
5 «analisi di aspetti relativi alla sicurezza e rischi di incidenti»,
concludendo espressamente che in merito all'avvio dei lavori «corre l'obbligo
di precisare che questi sono subordinati al completamento delle sopra
richiamate verifiche di ottemperanza della prescrizione n. 4 già in corso di
esame nonché alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni n. 2 e 5 in
fase di avvio»;
ciò nonostante, la competente Direzione per l'energia e le risorse minerarie
del dicastero interrogato, con nota protocollo n. 8822 del 5 giugno 2007, si è
limitata a richiedere alla ditta informazioni circa la compatibilità della
fase di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto con l'ottemperanza
alle prescrizioni contenute nel decreto autorizzativo, senza però assumere
provvedimenti al riguardo. Orbene, come ha accertato il Ministero
dell'Ambiente, tale ottemperanza non è ad oggi verificata, e pertanto è da
chiedersi se la ditta possa, allo stato dei fatti, legittimamente operare sul
sito;
la necessità della preventiva ottemperanza alle prescrizioni venne per tempo
evidenziata dal Sindaco della Città di San Severo nella memoria depositata il
2 agosto 2006 presso il Ministero dello sviluppo economico, in occasione
dell'incontro convocato a seguito dell'emanazione di un'ordinanza comunale che
interdiceva l'installazione del cantiere della centrale da parte della Enplus
S.p.A.;
successivamente, la Direzione ministeriale competente sollecitò tutte le
amministrazioni interessate a verificare l'ottemperanza alle condizioni da
ciascuna poste nel decreto autorizzativo, e la ditta a provvedere, senza però
assumere l'atto formale che subordinasse ad espresso nulla-osta ministeriale
l'avvio dei lavori, come invece richiesto dalle amministrazioni locali della
città e della Provincia, oltre che dal Governo regionale, ciascuna presente
con i propri rappresentanti a quell'incontro;
il Comune di San Severo, poi, temendo che la ditta potesse avviare i lavori
senza aver ottemperato alle prescrizioni, fece notificare in data 29 dicembre
2006 a mezzo di ufficiale giudiziario apposita diffida in tal senso al
Ministero, finalizzata ad ottenere il provvedimento richiesto e non emanato;
insieme a tali aspetti inerenti le prescrizioni, occorre tener presente che la
vicenda relativa alla centrale di San Severo presenta numerosi altri punti
problematici, tuttora irrisolti;
in primis, va ricordato che la Regione Puglia, con formale delibera
della Giunta Regionale n. 1004 del 12 luglio 2006, ha espressamente richiesto
la revoca del decreto autorizzativo, avendo rilevato l'esistenza di vizi
formali - relativi al mancato conseguimento dell'intesa Stato-Regione, non
essendoci alcuna espressa delibera di Giunta Regionale in tal senso, ma una
semplice nota di un dirigente della Regione - e sostanziali - relativi alla
indeterminatezza dell'entità dell'intervento autorizzato, mancando una
progettazione esecutiva dell'impianto. L'Assessore Regionale pugliese
all'Assetto del Territorio, con nota protocollo n. 1146 del 2 settembre 2006,
ribadiva la necessità di un intervento di revoca in autotutela della Direzione
Generale per l'Energia del Ministero dello sviluppo economico, «con
particolare riferimento ai vizi di legittimità relativi all'intesa
Stato-Regione» che importano «l'inidoneità a produrre effetti dal punto di
vista urbanistico ed edilizio della autorizzazione unica di cui al decreto 20
dicembre 2002 n.55 febbraio 2002, oltre alla richiesta di conoscere il
progetto definitivo dell'opera;
al riguardo, lo stesso Ministero interrogato, con nota protocollo n. 4085 del
5 marzo 2007 - a firma «del Direttore Generale per l'energia e le risorse
minerarie - richiese di valutare la possibilità di deferimento della questione
al Consiglio dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge n. 400 del
1988, «in considerazione delle differenti valutazioni inerenti il
procedimento» emerse al riguardo tra il Ministero e la Regione Puglia;
la Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota protocollo n. 8686 del 17
maggio 2007, in sostanza demanda al dicastero richiedente da un lato
«l'autonoma valutazione di rimettere la prospettata questione al Consiglio dei
Ministri», dall'altro di valutare «un'eventuale rinnovazione dell'iter
procedimentale di cui all'articolo 1 della legge n. 55 del 2002, nei termini
deliberati della regione Puglia, anche alla luce delle disposizioni di cui
agli articolo 21 septies della legge n. 241 del 1990»; il Ministero
interrogato, tuttavia, con nota del 23 maggio 2007, ha denegato entrambe le
iniziative;
in secondo luogo, ma non da meno per importanza, va considerato che avverso la
costruzione della centrale, la popolazione locale ha subito espresso dissenso
ed avversità, mobilitandosi sia attraverso le organizzazioni ambientaliste,
come la Legambiente ed il WWF, nelle loro articolazioni locali e nazionali, le
organizzazioni sindacali e di categoria, le associazioni dei consumatori,
quelle artigianali e agricole più rappresentative, Agenda 21 locale, sia
attraverso le istituzioni, dando vita ad un movimento vero e proprio
denominato «Rete No Centrale». Ad esso hanno via via aderito le
amministrazioni locali, quali i comuni dell'area interessata (oltre a San
Severo, anche Apricena, Torremaggiore, San Paolo Civitate, San Nicandro
Garganico), altre istituzioni quali la Diocesi di San Severo e la stessa
Azienda Sanitaria Locale, per:
a) il forte impatto a livello ambientale;
b) le ricadute sulla salute dei cittadini e sull'intera economia del
comprensorio, che com'è noto si basa sulle produzioni agricole, fortemente
compromesse dalla ubicazione dell'impianto in pieno Tavoliere;
c) l'assenza del Piano Energetico Ambientale Regionale (alla cui
compatibilità era anche subordinato l'assenso reso dal Dirigente regionale,
come riportato peraltro nello stesso decreto autorizzativo);
la centrale a turbogas di San Severo, quindi, oltre a trovare una forte e
fondata ostilità da parte delle popolazioni locali e delle istituzioni
comunali, provinciali e regionali, non sembra potersi realizzare allo stato
attuale, viste le carenze sotto il profilo della mancata ottemperanza alle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
non da meno, e questa è la questione più delicata e controversa, preoccupa la
palese mancata valutazione delle esigenze manifestate dal governo regionale,
che vede incrinati fortemente i suoi poteri di pianificazione del territorio,
sia nel campo energetico, in una regione che già contribuisce in maniera molto
rilevante alla produzione di energia (già oggi ben oltre il proprio
fabbisogno), sia nel campo delle azioni di sviluppo e promozione delle risorse
territoriali, che ad avviso dell'interrogante addirittura vengono compromesse
da scelte calate dall'alto che vanificano finanche gli investimenti dei fondi
comunitari in agricoltura;
altri aspetti non trascurabili, sui quali non si può argomentare in modo
dettagliato in questa sede, data la complessità della vicenda (per molti versi
simile a tutte le autorizzazioni conseguite al cosiddetto «decreto
sblocca-centrali», se è vero che dei 22 progetti di nuova potenza autorizzati
in base alla legge n. 55 del 2002, eccettuate le modifiche di impianti
esistenti, solo uno non risulta oggetto di contenzioso, come espressamente
attestato a pagina 6 del rapporto trimestrale aprile 2006 della Direzione
Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Suo dicastero), sono i
seguenti:
a) innanzi al TAR Puglia di Bari, pende ancora il giudizio di
legittimità dell'ordinanza sindacale di inibizione dell'avvio dei lavori,
emanata il 3 gennaio 2007 dopo la comunicazione della ditta di voler procedere
senza che fosse stata verificata l'ottemperanza alle varie e numerose
prescrizioni. Il giudice amministrativo di 1o grado ha respinto la
richiesta di sospensiva presentata con il ricorso della Enplus, ma il
Consiglio di Stato in data 29 maggio 2007 ha accolto l'appello della ditta ed
ha concesso la sospensiva, in riforma dell'ordinanza TAR Puglia. Ciò non
toglie che l'inadempienza della ditta, come dimostra la nota del Ministero
dell'ambiente cui si è fatto riferimento prima, risulta documentalmente
provata;
b) la ditta Enplus srl di Belluno risulta aver ottenuto dalla Direzione
Generale ministeriale la voltura dell'autorizzazione unica relativa alla
centrale soltanto il 6 settembre 2006, a seguito di istanza apposita avanzata
in data 24 agosto 2006, data che coincide con quella in cui il Comune di San
Severo, con nota fax n. 439-Gab, metteva in rilievo l'assenza di un
formale atto ministeriale che attribuiva alla Enplus la titolarità
dell'autorizzazione: ne discende che la ditta non poteva avviare i lavori a
luglio 2006, non avendone titolo, e veniva ammessa a formali confronti ed
incontri istituzionali in vece della ditta titolare Mirant Generation San
Severo srl.;
c) la prima istanza di autorizzazione a realizzare la Centrale in
oggetto venne presentata dalla Southern Energy Italia srl., mentre
l'autorizzazione n. 55 del 2002 venne rilasciata alla Mirant Italia srl.;
successivamente, in data 8 novembre 2005 l'autorizzazione venne volturata a
favore della Mirant Generation San Severo srl., che ne è rimasta titolare fino
al 6 settembre 2006. Stupisce che già dal gennaio 2006 la società Enplus S.p.A.,
pur non avendo alcun titolo relativo alla centrale, abbia iniziato a condurre
incontri, inoltrare istanze, avviare procedure presso soggetti pubblici
(Ministeri, Regione, Comune, Prefettura, Soprintendenze, eccetera) e che
soltanto quando il Comune formalmente faceva rilevare questa circostanza al
Ministero (vedi sopra) veniva presentata istanza di voltura ulteriore
dell'autorizzazione, ottenuta in capo a Enplus srl. 48 ore dopo la
presentazione della documentazione al Ministero. Per lo stesso impianto,
quindi, si sono succedute cinque persone giuridiche diverse: 1. Southern
Energy Italia srl. - 2. Mirant Italia srl. - 3. Mirant Generation San Severo
srl. - 4. Enplus S.p.A. ed Enplus srl. Ci si chiede, perciò, quali siano gli
accertamenti che la Direzione Generale competente abbia adottato per
contrastare eventuali fenomeni speculativi nei passaggi della titolarità delle
autorizzazioni rilasciate;
d) i tentativi di blitz della società Enplus, risultanti agli
interroganti, anche prima della voltura dell'autorizzazione, ad iniziare i
lavori, con la necessità di emissione di un'apposita ordinanza comunale (n.
314 del 25 luglio 2006), revocata dopo la convocazione dell'incontro del 2
agosto 2006 da parte del Ministero; nelle successive occasioni, l'annuncio di
voler avviare i lavori è stato fatto da Enplus con fax recapitati la
sera antecedente (2 gennaio 2007 alle 22.00 per il mattino successivo) o la
sera stessa (29 maggio 2007 ore 19.00 per il medesimo giorno della Camera di
Consiglio della Sezione V del Consiglio di Stato, a decisione ancora non
depositata);
e) l'ambiguità nel dichiarare la tipologia dei lavori da parte della
ditta, che forse per non incorrere nella infrazione della mancata ottemperanza
alle prescrizioni del decreto, ha in un primo momento annunciato di voler
«semplicemente» recintare il sito, per poi definire le opere quali «lavori
preliminari di cantiere» e, da ultimo sostenere che si tratta di lavori ed
opere «compatibili» con l'ordinanza sindacale da un lato e con le prescrizioni
delle altre amministrazioni dall'altro: appare evidente, quindi, che nella
consapevolezza di non poter avviare la realizzazione dell'impianto senza aver
prima ottemperato alle numerose e sostanziali prescrizioni preventive (in
proposito è significativo il contenuto dell'ordinanza TAR Puglia n. 197 del
2007), la ditta Enplus abbia tentato di avviare le opere per non incorrere
nella decadenza dall'autorizzazione (11 giugno 2007) -:
quali iniziative abbia avviato il Governo in merito alla centrale a turbogas
di San Severo, e soprattutto se:
a) stia procedendo alla declaratoria di intervenuta decadenza
dell'autorizzazione, dal momento che alla data dell'11 giugno appena decorso
non risultano ottemperate le prescrizioni preliminari contenute nel decreto n.55
febbraio 2002, a cui è subordinato l'inizio dei lavori, come dichiarato
espressamente anche dal Ministero dell'Ambiente con nota protocollo n. 15961
in data 5 giugno 2007, sopra richiamata;
b) stia procedendo alla autonoma nuova valutazione di deferire la
questione al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera
c-bis) della legge n. 400 del 1988, in considerazione delle
differenti valutazioni inerenti il procedimento emerse tra il Ministero e la
Regione Puglia;
c) stia procedendo a valutare la necessità di un'eventuale rinnovazione
dell'iter procedimentale di cui all'articolo 1 della legge n. 55 del
2002, nei termini deliberati della regione Puglia, anche alla luce delle
disposizioni di cui agli articolo 21 septies della legge n. 241 del
1990;
d) stia considerando che la realizzazione della centrale, continuerà a
trovare una forte e fondata ostilità da parte delle popolazioni locali e delle
istituzioni comunali, provinciali e regionali, ancor più per l'accertata
mancata ottemperanza, entro i termini di decadenza dell'autorizzazione, alle
prescrizioni di cui si è detto;
e) stia valutando, e questa è questione ancor più delicata e
controversa, le conseguenze della mancata valutazione delle esigenze
manifestate dal governo regionale, che vede incrinati fortemente i suoi poteri
di pianificazione del territorio, sia nel campo energetico, in una regione che
già contribuisce in maniera molto rilevante alla produzione di energia (già
oggi ben oltre il proprio fabbisogno), sia nel campo delle azioni di sviluppo
e promozione delle risorse territoriali, addirittura compromesse da scelte che
possono vanificare gli investimenti dei fondi comunitari in agricoltura;
f) stia valutando l'opportunità di emanare, con immediatezza, un
provvedimento di blocco e di interdizione dei lavori di movimento terra che la
ditta, nonostante l'intervenuta decorrenza dei termini e la mancata
ottemperanza anzidette, ancora ha in corso sul sito interessato.(5-01184)