Interrogazione a risposta in Commissione 5-01184
presentata da
MICHELE BORDO
martedì 26 giugno 2007 nella seduta n.177
 

BORDO e VICO. -
Al Ministro dello sviluppo economico.

- Per sapere - premesso che:


con decreto direttoriale n. 55 febbraio 2007 del 21 marzo 2007, la Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del dicastero interrogato ha ridefinito i termini di cui agli articoli 3 e 4 dell'autorizzazione unica, rilasciata con precedente decreto n. 55 febbraio 2002 del 20 dicembre 2002, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di circa 400 MW, da ubicare in località Masseria Ratino dell'agro del Comune di San Severo, in provincia di Foggia;


tali termini, consequenziali al passaggio in giudicato l'11 giugno 2006 della sentenza del Consiglio di Stato n. 7387 del 2005 del 28 ottobre 2005, che respinse il ricorso presentato dall'amministrazione provinciale di Capitanata avverso il decreto autorizzatorio, sono stati così fissati:

a) 11 giugno 2007, appena decorso, quale data ultima per l'avvio dei lavori;

b) trenta mesi dalla data di avvio per terminare i lavori;

c) 11 dicembre 2009 per la messa in esercizio dell'impianto;


ognuno di questi termini, a norma di legge, è posto a pena di decadenza del decreto di autorizzazione;


l'avvio dei lavori, come è noto, è subordinato all'ottemperanza, da parte della ditta autorizzata, ad una serie di prescrizioni, contenute nel citato decreto di autorizzazione n. 55 febbraio 2002. Al riguardo, il Ministero dell'ambiente, con la recente nota protocollo n. 15961 in data 5 giugno 2007, ha evidenziato di non aver "ancora completato la verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 4 relativa al «suolo e sottosuolo» del detto decreto e che il completamento di tale verifica risulta preliminare all'avvio dei lavori". Nella stessa nota, peraltro, il Ministero ha anche sottolineato che solo in data 29 maggio 2007 è pervenuta, da parte della ditta, la documentazione necessaria alla verifica delle prescrizioni n. 2 «inserimento ambientale» e n. 5 «analisi di aspetti relativi alla sicurezza e rischi di incidenti», concludendo espressamente che in merito all'avvio dei lavori «corre l'obbligo di precisare che questi sono subordinati al completamento delle sopra richiamate verifiche di ottemperanza della prescrizione n. 4 già in corso di esame nonché alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni n. 2 e 5 in fase di avvio»;


ciò nonostante, la competente Direzione per l'energia e le risorse minerarie del dicastero interrogato, con nota protocollo n. 8822 del 5 giugno 2007, si è limitata a richiedere alla ditta informazioni circa la compatibilità della fase di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto con l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto autorizzativo, senza però assumere provvedimenti al riguardo. Orbene, come ha accertato il Ministero dell'Ambiente, tale ottemperanza non è ad oggi verificata, e pertanto è da chiedersi se la ditta possa, allo stato dei fatti, legittimamente operare sul sito;


la necessità della preventiva ottemperanza alle prescrizioni venne per tempo evidenziata dal Sindaco della Città di San Severo nella memoria depositata il 2 agosto 2006 presso il Ministero dello sviluppo economico, in occasione dell'incontro convocato a seguito dell'emanazione di un'ordinanza comunale che interdiceva l'installazione del cantiere della centrale da parte della Enplus S.p.A.;


successivamente, la Direzione ministeriale competente sollecitò tutte le amministrazioni interessate a verificare l'ottemperanza alle condizioni da ciascuna poste nel decreto autorizzativo, e la ditta a provvedere, senza però assumere l'atto formale che subordinasse ad espresso nulla-osta ministeriale l'avvio dei lavori, come invece richiesto dalle amministrazioni locali della città e della Provincia, oltre che dal Governo regionale, ciascuna presente con i propri rappresentanti a quell'incontro;

il Comune di San Severo, poi, temendo che la ditta potesse avviare i lavori senza aver ottemperato alle prescrizioni, fece notificare in data 29 dicembre 2006 a mezzo di ufficiale giudiziario apposita diffida in tal senso al Ministero, finalizzata ad ottenere il provvedimento richiesto e non emanato;


insieme a tali aspetti inerenti le prescrizioni, occorre tener presente che la vicenda relativa alla centrale di San Severo presenta numerosi altri punti problematici, tuttora irrisolti;


in primis, va ricordato che la Regione Puglia, con formale delibera della Giunta Regionale n. 1004 del 12 luglio 2006, ha espressamente richiesto la revoca del decreto autorizzativo, avendo rilevato l'esistenza di vizi formali - relativi al mancato conseguimento dell'intesa Stato-Regione, non essendoci alcuna espressa delibera di Giunta Regionale in tal senso, ma una semplice nota di un dirigente della Regione - e sostanziali - relativi alla indeterminatezza dell'entità dell'intervento autorizzato, mancando una progettazione esecutiva dell'impianto. L'Assessore Regionale pugliese all'Assetto del Territorio, con nota protocollo n. 1146 del 2 settembre 2006, ribadiva la necessità di un intervento di revoca in autotutela della Direzione Generale per l'Energia del Ministero dello sviluppo economico, «con particolare riferimento ai vizi di legittimità relativi all'intesa Stato-Regione» che importano «l'inidoneità a produrre effetti dal punto di vista urbanistico ed edilizio della autorizzazione unica di cui al decreto 20 dicembre 2002 n.55 febbraio 2002, oltre alla richiesta di conoscere il progetto definitivo dell'opera;


al riguardo, lo stesso Ministero interrogato, con nota protocollo n. 4085 del 5 marzo 2007 - a firma «del Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie - richiese di valutare la possibilità di deferimento della questione al Consiglio dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge n. 400 del 1988, «in considerazione delle differenti valutazioni inerenti il procedimento» emerse al riguardo tra il Ministero e la Regione Puglia;


la Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota protocollo n. 8686 del 17 maggio 2007, in sostanza demanda al dicastero richiedente da un lato «l'autonoma valutazione di rimettere la prospettata questione al Consiglio dei Ministri», dall'altro di valutare «un'eventuale rinnovazione dell'iter procedimentale di cui all'articolo 1 della legge n. 55 del 2002, nei termini deliberati della regione Puglia, anche alla luce delle disposizioni di cui agli articolo 21 septies della legge n. 241 del 1990»; il Ministero interrogato, tuttavia, con nota del 23 maggio 2007, ha denegato entrambe le iniziative;


in secondo luogo, ma non da meno per importanza, va considerato che avverso la costruzione della centrale, la popolazione locale ha subito espresso dissenso ed avversità, mobilitandosi sia attraverso le organizzazioni ambientaliste, come la Legambiente ed il WWF, nelle loro articolazioni locali e nazionali, le organizzazioni sindacali e di categoria, le associazioni dei consumatori, quelle artigianali e agricole più rappresentative, Agenda 21 locale, sia attraverso le istituzioni, dando vita ad un movimento vero e proprio denominato «Rete No Centrale». Ad esso hanno via via aderito le amministrazioni locali, quali i comuni dell'area interessata (oltre a San Severo, anche Apricena, Torremaggiore, San Paolo Civitate, San Nicandro Garganico), altre istituzioni quali la Diocesi di San Severo e la stessa Azienda Sanitaria Locale, per:

a) il forte impatto a livello ambientale;

b) le ricadute sulla salute dei cittadini e sull'intera economia del comprensorio, che com'è noto si basa sulle produzioni agricole, fortemente compromesse dalla ubicazione dell'impianto in pieno Tavoliere;

c) l'assenza del Piano Energetico Ambientale Regionale (alla cui compatibilità era anche subordinato l'assenso reso dal Dirigente regionale, come riportato peraltro nello stesso decreto autorizzativo);


la centrale a turbogas di San Severo, quindi, oltre a trovare una forte e fondata ostilità da parte delle popolazioni locali e delle istituzioni comunali, provinciali e regionali, non sembra potersi realizzare allo stato attuale, viste le carenze sotto il profilo della mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;


non da meno, e questa è la questione più delicata e controversa, preoccupa la palese mancata valutazione delle esigenze manifestate dal governo regionale, che vede incrinati fortemente i suoi poteri di pianificazione del territorio, sia nel campo energetico, in una regione che già contribuisce in maniera molto rilevante alla produzione di energia (già oggi ben oltre il proprio fabbisogno), sia nel campo delle azioni di sviluppo e promozione delle risorse territoriali, che ad avviso dell'interrogante addirittura vengono compromesse da scelte calate dall'alto che vanificano finanche gli investimenti dei fondi comunitari in agricoltura;


altri aspetti non trascurabili, sui quali non si può argomentare in modo dettagliato in questa sede, data la complessità della vicenda (per molti versi simile a tutte le autorizzazioni conseguite al cosiddetto «decreto sblocca-centrali», se è vero che dei 22 progetti di nuova potenza autorizzati in base alla legge n. 55 del 2002, eccettuate le modifiche di impianti esistenti, solo uno non risulta oggetto di contenzioso, come espressamente attestato a pagina 6 del rapporto trimestrale aprile 2006 della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Suo dicastero), sono i seguenti:

a) innanzi al TAR Puglia di Bari, pende ancora il giudizio di legittimità dell'ordinanza sindacale di inibizione dell'avvio dei lavori, emanata il 3 gennaio 2007 dopo la comunicazione della ditta di voler procedere senza che fosse stata verificata l'ottemperanza alle varie e numerose prescrizioni. Il giudice amministrativo di 1o grado ha respinto la richiesta di sospensiva presentata con il ricorso della Enplus, ma il Consiglio di Stato in data 29 maggio 2007 ha accolto l'appello della ditta ed ha concesso la sospensiva, in riforma dell'ordinanza TAR Puglia. Ciò non toglie che l'inadempienza della ditta, come dimostra la nota del Ministero dell'ambiente cui si è fatto riferimento prima, risulta documentalmente provata;


b) la ditta Enplus srl di Belluno risulta aver ottenuto dalla Direzione Generale ministeriale la voltura dell'autorizzazione unica relativa alla centrale soltanto il 6 settembre 2006, a seguito di istanza apposita avanzata in data 24 agosto 2006, data che coincide con quella in cui il Comune di San Severo, con nota fax n. 439-Gab, metteva in rilievo l'assenza di un formale atto ministeriale che attribuiva alla Enplus la titolarità dell'autorizzazione: ne discende che la ditta non poteva avviare i lavori a luglio 2006, non avendone titolo, e veniva ammessa a formali confronti ed incontri istituzionali in vece della ditta titolare Mirant Generation San Severo srl.;


c) la prima istanza di autorizzazione a realizzare la Centrale in oggetto venne presentata dalla Southern Energy Italia srl., mentre l'autorizzazione n. 55 del 2002 venne rilasciata alla Mirant Italia srl.; successivamente, in data 8 novembre 2005 l'autorizzazione venne volturata a favore della Mirant Generation San Severo srl., che ne è rimasta titolare fino al 6 settembre 2006. Stupisce che già dal gennaio 2006 la società Enplus S.p.A., pur non avendo alcun titolo relativo alla centrale, abbia iniziato a condurre incontri, inoltrare istanze, avviare procedure presso soggetti pubblici (Ministeri, Regione, Comune, Prefettura, Soprintendenze, eccetera) e che soltanto quando il Comune formalmente faceva rilevare questa circostanza al Ministero (vedi sopra) veniva presentata istanza di voltura ulteriore dell'autorizzazione, ottenuta in capo a Enplus srl. 48 ore dopo la presentazione della documentazione al Ministero. Per lo stesso impianto, quindi, si sono succedute cinque persone giuridiche diverse: 1. Southern Energy Italia srl. - 2. Mirant Italia srl. - 3. Mirant Generation San Severo srl. - 4. Enplus S.p.A. ed Enplus srl. Ci si chiede, perciò, quali siano gli accertamenti che la Direzione Generale competente abbia adottato per contrastare eventuali fenomeni speculativi nei passaggi della titolarità delle autorizzazioni rilasciate;


d) i tentativi di blitz della società Enplus, risultanti agli interroganti, anche prima della voltura dell'autorizzazione, ad iniziare i lavori, con la necessità di emissione di un'apposita ordinanza comunale (n. 314 del 25 luglio 2006), revocata dopo la convocazione dell'incontro del 2 agosto 2006 da parte del Ministero; nelle successive occasioni, l'annuncio di voler avviare i lavori è stato fatto da Enplus con fax recapitati la sera antecedente (2 gennaio 2007 alle 22.00 per il mattino successivo) o la sera stessa (29 maggio 2007 ore 19.00 per il medesimo giorno della Camera di Consiglio della Sezione V del Consiglio di Stato, a decisione ancora non depositata);


e) l'ambiguità nel dichiarare la tipologia dei lavori da parte della ditta, che forse per non incorrere nella infrazione della mancata ottemperanza alle prescrizioni del decreto, ha in un primo momento annunciato di voler «semplicemente» recintare il sito, per poi definire le opere quali «lavori preliminari di cantiere» e, da ultimo sostenere che si tratta di lavori ed opere «compatibili» con l'ordinanza sindacale da un lato e con le prescrizioni delle altre amministrazioni dall'altro: appare evidente, quindi, che nella consapevolezza di non poter avviare la realizzazione dell'impianto senza aver prima ottemperato alle numerose e sostanziali prescrizioni preventive (in proposito è significativo il contenuto dell'ordinanza TAR Puglia n. 197 del 2007), la ditta Enplus abbia tentato di avviare le opere per non incorrere nella decadenza dall'autorizzazione (11 giugno 2007) -:


quali iniziative abbia avviato il Governo in merito alla centrale a turbogas di San Severo, e soprattutto se:

a) stia procedendo alla declaratoria di intervenuta decadenza dell'autorizzazione, dal momento che alla data dell'11 giugno appena decorso non risultano ottemperate le prescrizioni preliminari contenute nel decreto n.55 febbraio 2002, a cui è subordinato l'inizio dei lavori, come dichiarato espressamente anche dal Ministero dell'Ambiente con nota protocollo n. 15961 in data 5 giugno 2007, sopra richiamata;

b) stia procedendo alla autonoma nuova valutazione di deferire la questione al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera c-bis) della legge n. 400 del 1988, in considerazione delle differenti valutazioni inerenti il procedimento emerse tra il Ministero e la Regione Puglia;

c) stia procedendo a valutare la necessità di un'eventuale rinnovazione dell'iter procedimentale di cui all'articolo 1 della legge n. 55 del 2002, nei termini deliberati della regione Puglia, anche alla luce delle disposizioni di cui agli articolo 21 septies della legge n. 241 del 1990;

d) stia considerando che la realizzazione della centrale, continuerà a trovare una forte e fondata ostilità da parte delle popolazioni locali e delle istituzioni comunali, provinciali e regionali, ancor più per l'accertata mancata ottemperanza, entro i termini di decadenza dell'autorizzazione, alle prescrizioni di cui si è detto;

e) stia valutando, e questa è questione ancor più delicata e controversa, le conseguenze della mancata valutazione delle esigenze manifestate dal governo regionale, che vede incrinati fortemente i suoi poteri di pianificazione del territorio, sia nel campo energetico, in una regione che già contribuisce in maniera molto rilevante alla produzione di energia (già oggi ben oltre il proprio fabbisogno), sia nel campo delle azioni di sviluppo e promozione delle risorse territoriali, addirittura compromesse da scelte che possono vanificare gli investimenti dei fondi comunitari in agricoltura;


f) stia valutando l'opportunità di emanare, con immediatezza, un provvedimento di blocco e di interdizione dei lavori di movimento terra che la ditta, nonostante l'intervenuta decorrenza dei termini e la mancata ottemperanza anzidette, ancora ha in corso sul sito interessato.(5-01184)