GLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE TECNICO
GLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
Si riportano i principali punti della materia in tema di rifiuti, approfondendo alcuni aspetti legati ai rifiuti di amianto.
Gli argomenti qui presentati riguardano i momenti in cui il rifiuto è stato generato e/o è in corso lo smantellamento del cantiere relativo ad una bonifica di manufatti contenenti amianto.
Le leggi quadro in materia di rifiuti sono il D.L.vo 05/02/1997 n.22 (normativa nazionale con allineamento alle disposizioni della UE) e la L.R.07/06/1980 n.94 (normativa regionale; che ormai necessita di adeguamenti al dettato nazionale).
I riferimenti agli articoli di legge che seguono sono relativi (ove non diversamente indicato) al D.L.vo 22/1997.
Definizione di rifiuto (art.6): qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A (al D.L.vo 22/1997) e di cui il detentore
si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
Definizione di produttore (art.6): la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
Classificazione dei rifiuti (art.7):
La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse.
Sono quindi fissati regimi autorizzativi, d'iscrizione e di comunicazione per lo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti.
Sono fissati divieti espliciti (abbandono, miscelazione RP) ed impliciti (attività non autorizzate).
Il divieto di miscelazione in particolare tende ad impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi con non pericolosi e la miscelazione di varie categorie di rifiuti pericolosi (art. 9).
Sono particolarmente specificati gli obblighi per i detentori di rifiuti (art. 10).
Vengono infine fissate le varie competenze per la pubblica amministrazione:
I rifiuti contenenti amianto (RCA)
Perché sono rifiuti: le vigenti norme vietano in generale l'utilizzo di materiali con amianto, che quindi sono destinati all'abbandono.
In generale, ogni materiale residuale prodotto da un'attività umana (che non sia finalizzata cioè a produrre quel materiale/bene) è rifiuto qualora non sia utilizzato da chi lo produce, ancora nell'ambito della propria attività; quindi è destinato, con riferimento al produttore, all'abbandono, indipendentemente dall'eventuale valore commerciale e dalla possibilità per terzi di riutilizzo.
La L. 257/92 (art. 2) definisce rifiuti d'amianto (RCA) i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione, nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 (determinate in 0.6 fibre/cm3 per il crisotilo).
Quali sono i RCA:
- residui di produzioni di beni e materiali contenenti amianto;
- beni e materiali contenenti amianto dismessi;
- residui di bonifica.
La L. 257/92 (art. 12, c. 6) classifica i RCA in funzione delle caratteristiche di pericolosità quali friabilità e densità (la friabilità, comunque non meglio definita, sarebbe la tendenza di un materiale a sgretolarsi al solo effetto della azione manuale).
Tipologie di rifiuti d'amianto che si possono riscontrare:
Per quanto qui d'interesse si evidenziano le seguenti tipologie di RCA:
Per le discariche sono previste destinazioni a diverse categorie di impianto, a seconda della natura del rifiuto e delle fibre libere contenute nel rifiuto.
E' poi con le norme speciali, dettate dalle disposizioni sulla dismissione dell'amianto per i piani regionali, che sono dettate più precise regole d'indirizzo di natura tecnica.
Le fasi che interessano i rifiuti per il presente argomento sono:
Con riferimento alle norme generali ed in considerazione della pericolosità intrinseca dei materiali in argomento, sono riportati di seguito gli indirizzi comportamentali più idonei (mutuati peraltro dagli specifici indirizzi regionali in materia).
Si distinguono due diversi casi di deposito, i quali differiscono solo per il regime amministrativo che li legittima: deposito temporaneo e deposito preliminare (stoccaggio).
Il deposito temporaneo può esistere finché esiste il cantiere, in quanto è il deposito presso il luogo ove sono prodotti i rifiuti. Vi sono pertanto limitazioni spaziali e temporali.
Quando cessa il cantiere i rifiuti devono essere conferiti a smaltimento, altrimenti si può parlare di deposito incontrollato, con le ovvie conseguenze sanzionatorie (artt. 14 e 51).
Ulteriori limitazioni del deposito temporaneo (art. 6, c. 1, m) sono:
- rifiuti non pericolosi: quantitativo massimo 20 m3 o durata massima di 3
mesi; può durare fino ad un anno se la produzione annuale è
inferiore a 20 m3;
- rifiuti pericolosi: quantitativo massimo 10 m3 o durata
massima di 2 mesi; può durare fino ad un anno se la produzione annuale
è inferiore a 10 m3.
Qualora dette limitazioni non siano rispettate, il deposito, pur in cantiere, diventa uno "stoccaggio" (chiamato deposito preliminare), e come tale soggetto ad apposita autorizzazione regionale (rilasciata dalla Provincia).
In generale è necessario depositare i RCA separatamente da altri rifiuti e le diverse tipologie di RCA separate tra loro; il deposito avverrà a piede di cantiere, in cantiere; deve essere realizzato al coperto ed ordinato.
Secondo la natura dei materiali possiamo distinguere i seguenti casi:
Per il deposito di RCA pericolosi si devono seguire le norme per il deposito delle sostanze pericolose, ivi comprese quindi quelle inerenti l'etichettatura e l'imballaggio.
Ogni movimento deve avvenire con riguardo ad evitare la dispersione di
fibre.
Evitare quindi cadute, trascinamenti, frantumazioni.
Verificare dell'etichettatura (quando necessaria).
I RCA sono soggetti alle norme ADR (esclusi quelli in pezzatura e matrice stabile - non pericolosi); appartengono alla classe 9 "Materie ed oggetti pericolosi vari" (marginale 2901 A).
Per i vari casi abbiamo:
Usare il telo di copertura per i lunghi viaggi.
Le norme ADR prevedono istruzione del personale, scheda sicurezza ADR e DPI disponibili (mascherina antipolvere 3M.8710, tuta ad un pezzo in Tyvek con cappuccio e calzari, semimaschera facciale con filtro polveri P3), con istruzioni per l'uso.
Il trasporto di rifiuti pericolosi (quindi di RCA non in matrice stabile) deve
seguire gli obblighi ex D.C.I. 27/07/1984:
· sui mezzi apporre targa posteriore destra metallica lato 40 cm con R nera su fondo
giallo, alta 20 cm e larga 15 con segno 3 cm;
· sui colli apporre etichetta inamovibile lato 15 cm con R nera su fondo giallo, alta 10
cm e larga 8 cm con segno 1.5 cm.
In linea generale il trasporto di rifiuti è soggetto ad iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
quando:
- si tratta di rifiuti pericolosi, escluso in caso di trasporto effettuato da
produttore entro limiti di 30 kg/giorno o 30 l/giorno;
- si tratta di rifiuti prodotti da terzi.
Il trasporto va accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto.
Le norme attuali non obbligano più alla sola discarica.
Sono in corso sperimentazioni per il trattamento di RCA mediante inertizzazione in cementi, vetrificazione e ceramizzazione; solo in futuro si saprà se qualche soluzione è davvero idonea.
Di fatto comunque oggi l'unica destinazione è il conferimento in discarica (D1).
Le discariche sono così catalogate (con riferimento allo smaltimento di
RCA):
- categoria 2 A - | per RCA in matrice cementizia o resinoide (con fibre libere inferiori a 100 mg/kg); le discariche 2A dovrebbero essere tra le poche a sopravvivere al 01/01/2000; |
- categoria 2 B - | per RCA con polveri o fibre libere fino a 10000 mg/kg; |
- categoria 2 C - | per RCA con polveri o fibre libere oltre i 10000 mg/kg. |
In generale i presidi per le discariche aumentano andando dalla 2A alla 2C ed attengono sia alle caratteristiche del sito dove si costruisce la discarica, sia agli interventi di protezione da realizzarsi artificialmente.
Prescrizioni per la discarica 2A: rifiuti imballati su pallet; unico settore per amianto da coprirsi a fine giornata con 20 cm di inerti; il settore è terminato con 50 cm di inerte di cava e 50 cm di terra coltivo; sono vietate successive escavazioni; va rilasciata al conferitore una dichiarazione di avvenuta messa a dimora da far pervenire all'ASL che ha approvato il piano di bonifica.
Prescrizioni discarica 2B e 2C: l'accettabilità degli RCA in matrice friabile necessita di analisi delle quantità d'amianto, e tutte le fibre sono considerate libere; per gli altri RCA serve analisi per determinare le fibre liberabili.
Gli indirizzi regionali programmatici per lo smaltimento dell'amianto sono:
· almeno una discarica per provincia;
· prendere in considerazione solo discariche di 200-300.000 m3 di rifiuti
inerti con settore per RCA di 10-20.000 m3.
Le stime di produzione RCA per discarica 2A previste per la provincia di Cremona sono sui 12.000 m3/anno.
Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
La necessità di iscrizione per le attività di bonifica da amianto è prescritta dalla L. 257/92 (art. 12, c.4).
Il riferimento, secondo il D.M. 406/1998, è la Categoria 10 - bonifica di siti e beni contenenti amianto.
La categoria è suddivisa in classi, basate sull'ammontare degli importi
dei lavori di bonifica cantierabili:
· classe a oltre 15 miliardi
· classe b fino a 15 miliardi
· classe c fino a 3 miliardi
· classe d fino a 800 milioni
· classe e fino a 100 milioni
L'iscrizione costituisce abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti (esercizio).
Sono richiesti requisiti soggettivi, requisiti d'idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
Attualmente si stanno attendendo le disposizioni attuative della speciale categoria da parte del Comitato Nazionale dell'Albo.
L'iscrizione per i soggetti operanti deve essere fatta entro 60 gg. dall'adozione delle suddette disposizioni.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni.
Registri di carico e scarico rifiuti
Precetto ex Art. 12 (combinato disposto con l'art.11, c. 3).
Per i rifiuti pericolosi è sempre obbligatorio.
Per i rifiuti non pericolosi si ha esenzione per imprese artigianali ex art. 2083 C.C. con un massimo di 3 dipendenti.
Le modalità di compilazione sono previste dal D.M. 148 del 01/04/1998.
Necessita la vidimazione presso Ufficio del Registro prima dell'uso.
Sono tenuti presso l'insediamento produttivo (ammessa di fatto la tenuta di un registro presso la sede od il centro operativo quando si tratta di attività svolte in cantieri temporanei della provincia: è necessario dare notizia alla Provincia del luogo di detenzione del registro).
Vi sono facilitazioni per produttori di RNP fino a 5 t/a e RP fino a 1 t/a (tenuta registri ad opera di associazioni di categoria e loro società di servizi).
Vanno conservati per 5 anni.
Dichiarazione annuale da presentare a C.C.I.A.A. entro il 30 aprile di ogni anno (art. 11, c. 3).
Attualmente il modello da utilizzare e relative modalità di compilazione sono previste dal D.P.C.M. 31/03/1999 (Modello unico di Dichiarazione - MUD).
I soggetti sono ancora quelli obbligati alla registrazione di carico/scarico.
Sono documenti sul genere ex bolle di accompagnamento, con particolari elementi relativi alle caratteristiche del rifiuto trasportato (art. 15).
Non è necessario in caso di trasporto effettuato dal produttore dei rifiuti entro limiti di trasporto di 30 kg/giorno o 30 l/giorno.
Modalità di compilazione previste da D.M. 145 del 01/04/1998.
Necessita la vidimazione presso Ufficio del Registro o C.C.I.A.A. prima dell'uso.
Non sostituisce documentazione ADR eventualmente necessaria.
Per RCA pericolosi la descrizione del rifiuto dovrebbe prevedere anche la
dicitura:
- "Detrito, contiene 2212 dell'amianto blu, 9, 1deg. b) ADR" (crocidolite)
- "Detrito, contiene 2212 dell'amianto bruno, 9, 1deg. b) ADR" (amosite)
- "Detrito, contiene 2590 dell'amianto bianco, 9, 1deg. c) ADR" (crisolite,
actinolite, antofillite, tremolite)
Quella che segue è la codifica delle classi di pericolosità da
utilizzarsi per la compilazione di registri e formulari. Naturalmente è
da utilizzare solamente per i rifiuti pericolosi (CER 170601 - Materiali
isolanti contenenti amianto):
H04 | irritante | sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; |
H05 | nocivo | sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita' limitata; |
H07 | cancerogeno | sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentare la frequenza |
H11 | mutageno | sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti generici ereditari o aumentare la frequenza |
H13 | sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate | |
H14 | ecotossico | sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente |
Regime autorizzativo per la gestione dei rifiuti
"Autorizzazioni" sono previste per ogni fase della gestione rifiuti se condotta da terzi o se relativa a rifiuti pericolosi.
Autorizzazione per lo smaltimento è prevista generalmente sempre (sia per la realizzazione di impianti, che per la gestione di impianti).
Esiste un regime semplificato per il recupero dei rifiuti (ma non per RCA; per i rifiuti pericolosi non è ancora regolamentato) e per l'autosmaltimento (non ancora regolamentato): anziché vera autorizzazione è necessaria una comunicazione alla Provincia con 90 giorni di anticipo.
Per alcune fasi (trasporto, intermediazione e commercio) l'autorizzazione è sostituita con l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
Con il D.M. 471/1999 sono state emanate norme specifiche in materia di bonifiche di siti contaminati.
Tali norme sono da applicarsi naturalmente a casi diversi da quelli che ora sarebbe meglio definire di dismissione o smantellamento di manufatti contenenti amianto.
Le cosiddette "bonifiche" ex D.M. 471/1999 sono da ascriversi per lo più ad eventi accidentali o colposi che determinano, o hanno determinato, la presenza di inquinanti (ivi compreso l'amianto) in concentrazioni superiori a quelle limite definite dalla norma medesima per suolo e acque sotterranee.
D.L.vo 05/02/1997 n.22
Norma quadro nazionale sui rifiuti
L.R. 07/06/1980 n.94
Norma quadro regionale sui rifiuti
D.M. 01/04/1998 n. 145
Regolamento attinente i formulari di identificazione
D.M. 01/04/1998 n. 148
Regolamento attinente i registri di carico e scarico
rifiuti
D.M. 28/04/1998 n. 406
Regolamento attuativo dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Circ. SAN-ECOL 04/02/1993 n.4
Criteri di classificazione ai fini dello
smaltimento in discarica dei rifiuti d'amianto
Circ. ECOL-SAN 05/06/1995 n.38790
Smaltimento di rifiuti costituiti da
cemento-amianto
D.G.R. 22/09/1995 n.2490
Piano Amianto della Regione Lombardia
D.G.R. 22/05/1998 n.36262
Approvazione delle linee guida per la gestione del rischio amianto
L.27/03/1992 n.257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
D.P.R. 08/08/1994
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per
l'adozione dei piani di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica dell'amianto
D.M. 06/09/1994
normative e metodologie tecniche
Circ. 12/04/1995 n.7
D.M. 14/05/1996
Norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica dell'amianto
L. 12/08/1962 n.1839
Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
Direttiva 19/09/1983 n.83/478/CEE
Immissione sul mercato ed uso di talune sostanze e preparati pericolosi
D.M. 28/04/1997
Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del D.L.vo 03/02/1997,
n. 52, concernente classificazione imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose
(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a)
1 - CATEGORIE DI RIFIUTI
Q1 | Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati |
Q2 | Prodotti fuori norma |
Q3 | Prodotti scaduti |
Q4 | Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione |
Q5 | Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.) |
Q6 | Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.) |
Q7 | Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.) |
Q8 | Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.) |
Q9 | Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.) |
Q10 | Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.) |
Q11 | Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.) |
Q12 | Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.) |
Q13 | Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata |
Q14 | Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) |
Q15 | Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni |
Q16 | Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate |
Aggiornamento novembre 2000