
Consorzio universitario Jonico della Provincia di Taranto
palazzo del Governo Via Anfiteatro,
4 - 74100 Taranto tel. 099.458.72.73 - Fax 099.453.37.03
Statuto
Art. 1 - Costituzione
È costituito il "Consorzio Universitario Jonico della Provincia di Taranto".
Art. 2 - Sede
Il Consorzio ha sede in Taranto alla via Anfiteatro, 4 c/o Palazzo del Governo
Art. 3 - Durata
Il Consorzio ha la durata di venti anni, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti legali dei soggetti di diritto di cui al successivo art. 4. Il termine è rinnovabile, tacitamente, alla scadenza, per uguale periodo, in mancanza di disdetta espressa, da notificare almeno un anno prima della scadenza a cura degli Enti che eventualmente intenderanno recedere dal Consorzio.
Art. 4 - Soci
Del Consorzio fanno parte:
la Provincia di Taranto;
il Comune di Taranto;
il Comune di Avetrana;
il Comune di Carosino;
il Comune di Castellaneta;
il Comune di Crispiano;
il Comune di Faggiano;
il Comune di Fragagnano;
il Comune di Ginosa;
il Comune di Grottaglie;
il Comune di Laterza;
il Comune di Leporano;
il Comune di Lizzano;
il Comune di Manduria;
il Comune di Martina Franca;
il Comune di Monteiasi;
il Comune di Pulsano;
il Comune di Roccaforzata;
il Comune di San Giorgio Jonico;
il Comune di San Marzano di San Giuseppe;
il Comune di Sava;
il Comune di Statte;
il Comune di Torricella;
la Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
È ammessa la successiva adesione, previa conforme deliberazione
dell’Assemblea Consorziale, di altri Enti locali territoriali della Provincia
che intendano collaborare al perseguimento dei fini consortili e aderiscano
alla Convenzione stipulata tra gli enti di cui al comma precedente, e che a
seguito dell’accettazione del presente Statuto, assumano diritti ed obbligazioni,
in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Al Consorzio possono inoltre aderire, con contribuzioni annuali:
a) gli Enti Pubblici operanti nel territorio provinciale;
b) gli Istituti di credito e le imprese;
c) le Associazioni private e di categoria.
Art. 5 - Oggetto e scopi sociali
Il Consorzio ha per oggetto:
a) promuovere e sviluppare l’istruzione universitaria e la ricerca applicata
nell’area jonica mediante l’istituzione di strutture universitarie statali e
non statali di concerto con gli Enti locali e nel quadro del Piano di sviluppo
Universitario Italiano, oltre che nell’ambito dell’autonomia universitaria;
b) operare come Centro di promozione e di coordinamento delle attività di ricerca
nonché per l’innovazione e il potenziamento delle capacità e delle risorse culturali
e tecnologiche, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
c) sviluppare, attraverso il regime delle convenzioni o il ricorso a strumenti
interconsortili, forme di collaborazione con l’imprenditoria operante nell’area
jonica e nel Mezzogiorno, progetti finalizzati, studi di fattibilità nell’ambito
delle iniziative e delle normative nazionali e comunitarie;
d) sostenere lo sviluppo delle vocazioni e delle risorse territoriali, strutturali
e umane dell’area ionica, in sintonia con il Piano Regionale di Sviluppo, specialmente
nei settori della tutela dell’ambiente, della ricerca archeologica, con metodo
interdisciplinare, dell’acquacoltura dell’industria, delle risorse idriche e
dell’edilizia, con particolare riguardo alla progettazione di restauro e riuso
del patrimonio di interesse storico-artistico e culturale, ecc.;
e) realizzare e gestire strutture e servizi connessi direttamente o indirettamente
con le attività universitarie, nonché assumere ogni iniziativa utile al raggiungimento
degli scopi sociali anche mediante forme d’incentivazione a favore degli studenti
universitari;
f) sviluppare la formazione permanente e ricorrente per gli anziani attraverso
il sostegno di iniziative a favore della terza età.
Art. 6 - Entrate del Consorzio
Le entrate del Consorzio sono costituite principalmente dalla
contribuzione degli Enti partecipanti, fissata per la Provincia di Taranto nella
misura di £. 500= per ogni abitante residente nel territorio provinciale, e
per i Comuni nella misura di £. 1.000= per ogni abitante residente nel territorio
comunale. Pertanto l’importo annuale complessivo spettante e la quota percentuale
di partecipazione per ogni Ente locale vengono determinati nella misura stabilita
all’art. 5 della convenzione. L’importo della contribuzione degli altri Enti
pubblici, degli Istituti di credito, delle imprese e delle Associazioni private
e di categoria che possono essere ammessi a far parte del Consorzio ai sensi
dell’art. 4, viene fissata nella misura minima di £. 30.000.000=.
È esclusa qualsiasi responsabilità degli Enti aderenti al Consorzio in relazione
ad impegni finanziari eccedenti il dovuto contributo di cui ai precedenti commi.
Art. 7 - Organi del Consorzio
Gli organi del Consorzio sono:
a) - Assemblea;
- Presidente: Prof. Avv. Domenico Rana
- Vice Presidente: Dott. Michele Tucci).
b) - Consiglio di Amministrazione;
- Presidente: Prof. Carmine Carlucci
- Vice Presidente: Dott.ssa Annamaria Lacava
- Dott.ssa Annamaria Mastrovito,
- Prof. Gianluca Lovreglio,
- On. Domenico Amalfitano,
- Avv. Rino Salerno,
- Dott. Prof. Marcello Salomone.
c) Segretario Generale;
- Dott. Pietro Capuzzimati
d) Ragioniere;
- Rag. Manlio D’Ippolito
e) Collegio dei Revisori dei Conti
(dal 12/06/2001);
(del. assembleare n. 4 del
11/06/2001)
- Dott.ssa Monica Lia Martino
- Dott. Carlo Gangemi
- Rag. Giampiero Termite
Art. 8 - Assemblea
L’Assemblea del Consorzio, ai sensi dell’art. 25 - comma 4°
- della Legge 142/1990, è composta dai rappresentanti degli Enti locali associati
nella persona del Presidente o Sindaco (o loro delegato) e degli Enti pubblici,
Istituti di credito, Imprese e Associazioni private e di categoria, ciascuno
con responsabilità e rappresentatività pari alla quota di partecipazione, così
come determinato nel precedente art. 6.
L’Assemblea risulta pertanto composta da un rappresentante per ciascun Ente
e/o socio aderente al Consorzio. L’effettiva potestà di intervento di ciascun
Ente nei processi decisionali in sede di assemblea viene correlata in misura
proporzionale alla quantificazione dell’accollo finanziario sopportato, così
come specificato nel precedente art 6.
I membri dell’Assemblea sono nominati dai competenti organi istituzionali degli
Enti consorziati, fra cittadini che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere
Comunale. Tutti gli Enti ammessi successivamente a far parte del Consorzio avranno
diritto di nomina di un membro dell’Assemblea Consortile. L’ammissione di nuovi
Enti o soggetti di diritto e le eventuali variazioni nel numero dei componenti
dell’Assemblea e nella proporzione della loro attribuzione ai singoli Enti saranno
deliberate dall’Assemblea Generale.
Tutti i membri dell’Assemblea restano in carica quattro anni a decorrere dalla
data di nomina da parte del rispettivo Ente o soggetto consorziato. L’Assemblea
è presieduta dal Presidente e si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo giudichi
necessario e almeno due volte all’anno. In caso di assenza o impedimento l’Assemblea
è presieduta dal Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti in seduta pubblica di prima
convocazione, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta
dei componenti assegnati, la cui rappresentatività è pari alla quota di partecipazione,
così come stabilito nel precedente art. 6. Nel caso in cui nella adunanza di
prima convocazione non si pervenga ad alcun risultato positivo, si procede alla
nomina del Presidente e del Vice Presidente in successiva adunanza di seconda
convocazione, con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo restando
che risultano eletti alle predette cariche coloro che riportano il voto favorevole
della maggioranza relativa dei componenti presenti e votanti.
Le cariche di Presidente e di Vice Presidente dell’Assemblea sono incompatibili
con quelle di Presidente e/o di componente del Consiglio di Amministrazione.
Il rappresentante della Provincia convoca e presiede la prima riunione dell’Assemblea
e la presiede fino alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
La convocazione dell’Assemblea è obbligatoria allorquando venga richiesta per
iscritto da almeno un terzo dei componenti in rappresentanza di non meno di
un terzo delle quote consortili detenute. La convocazione deve avvenire mediante
invito scritto contenente l’ordine del giorno, da notificarsi almeno otto giorni
prima della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione mediante
telegramma o telefax da farsi almeno 48 ore prima della riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti favorevoli che rappresenti
la maggioranza delle quote sociali detenute, salvo per gli atti di cui alle
lettere a) e b) dell’articolo 9) da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti
dell’Assemblea.
Art. 9 - Compiti dell'Assemblea
Spetta all’Assemblea deliberare in ordine a:
a) la nomina del Consiglio di Amministrazione e, tra i membri dello stesso,
del Presidente e del Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di
sua assenza o impedimento;
b) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) gli indirizzi generali operativi del Consorzio;
d) le convenzioni con Università e Istituti di ricerca;
e) il Bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo;
f) la pianta organica e il regolamento del personale del Consorzio, nonché ogni
altro regolamento (regolamento per la disciplina dei contratti, di contabilità,
ecc.);
g) le proposte di eventuali modifiche della Convenzione stipulata tra gli Enti
Consorziati e dello Statuto, anche in relazione alla partecipazione di altri
soci, nonché dell’eventuale anticipato scioglimento, per le conseguenti decisioni
degli Enti Consorziati,
h) l’accettazione di sovvenzioni da parte di altri Enti e privati e la conseguente
eventuale integrazione deI Consiglio di Amministrazione, così come previsto
del 3° comma dell’art. 10;
i) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e relative permute, gli appalti
che non rientrino nell’ordinaria amministrazione;
l) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni e forniture di
beni e servizi a carattere continuativo;
m) la nomina del Segretario Generale del Consorzio.
L’Assemblea si impegna a definire entro tre mesi dal suo insediamento le modalità
per la costituzione di una consulta degli studenti e delle organizzazioni sociali
e culturali del territorio onde consentire la partecipazione di questi soggetti
alle scelte programmatiche e organizzative delle facoltà universitarie di Taranto.
Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da due rappresentanti
della Provincia, da due rappresentanti del Comune di Taranto, da due rappresentanti
degli altri Comuni e da un rappresentante degli altri Enti pubblici soci del
Consorzio.
Il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato dalla Assemblea con non
più di altri due membri in rappresentanza degli Enti e privati associati. Questi
ultimi partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio
viene convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario oppure su richiesta
di almeno quattro consiglieri.
Le adunanze sono indette almeno una volta al mese. Le adunanze del Consiglio
sono valide con la presenza di almeno quattro membri e le deliberazioni sono
validamente adottate quando riportino la maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni seduta viene redatto il verbale in apposito registro e ciascun verbale
è firmato dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario Generale o da un funzionario
del Consorzio, legittimato a sostituirlo in casi di assenza o impedimento, mediante
apposito atto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati, per non più di una volta.
Art. 11 - Compiti del Consiglio di amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, secondo le linee
generali del programma di attività deliberato dall’Assemblea. Esso inoltre:
- delibera sulle liti attive e passive;
- regola lo svolgimento dell’azione del Consorzio e ne stabilisce ed attua l’organizzazione
interna;
- cura lo sviluppo delle diverse iniziative utili alle finalità del Consorzio
stesso;
- provvede al reclutamento del personale secondo le norme del Regolamento Organico;
- provvede a quanto è necessario per il raggiungimento ed il perfezionamento
degli scopi dello stesso, riferendo annualmente all’Assemblea con apposite relazioni
morali e finanziarie.
- adotta tutti gli atti, che non rientrano nella competenza dell’Assemblea,
determinata nel precedente art. 9.
Art. 12 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e all’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, impartendo le opportune direttive
al Segretario Generale.
Art. 13 - Il Segretario generale
Al Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite
dal Presidente del Consorzio, dal quale dipende funzionalmente, compete:
a) dirigere il personale e coordinarne l’attività;
b) curare l’istruttoria delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione;
c) provvedere agli atti esecutivi per l’attuazione dei provvedimenti degli Organi
consortili;
d) partecipare, con voto consultivo, con funzioni di Segretario, alle riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali
sottoscrivendo gli stessi in uno con il Presidente;
e) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
f) esercitare le eventuali altre attribuzioni indicate nel Regolamento di cui
all’ultimo comma del presente articolo;
g) esercitare ogni altra attribuzione avente carattere vincolato e natura esecutiva.
Il Segretario generale è altresì tenuto ad esprimere, su ogni proposta di deliberazione
sottoposta all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione parere scritto in
ordine alla legittimità dell’atto. Nel caso non esistano presso il Consorzio
il Responsabile tecnico amministrativo e il Responsabile di Ragioneria sarà
inoltre tenuto ad esprimere parere scritto sulla regolarità tecnico-amministrativa
e contabile, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria. I pareri di
cui al comma precedente sono inseriti nella deliberazione e di essi il Segretario
Generale risponde, per quanto di competenza, in via amministrativa e patrimoniale.
Con apposito regolamento, da approvarsi dall’Assemblea, saranno disciplinate
la struttura organizzativa e funzionale del Consorzio, la dotazione organica
e lo stato giuridico ed economico del personale.
Art. 14 - Organo di revisione
L’Organo di revisione è costituito dal Collegio dei Revisori
dei Conti. L’Assemblea elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio
dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, scelti:
a) uno tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili, istituito con il
decreto legislativo 27.1.1992, n. 88, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’Albo dei ragionieri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile
una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio. Il
Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione. Relaziona altresì all’Assemblea
in caso di gravi irregolarità della gestione o quando espressamente richiesto
dalla stessa.
Art. 15 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Entro
il mese di settembre di ogni anno il Bilancio di previsione deve essere approvato
dall’Assemblea e immediatamente comunicato agli Enti Consorziati. Il Bilancio
di previsione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e dal
parere del Collegio dei Revisori dei Conti, contenuto in una dettagliata relazione.
Il Conto Consuntivo è deliberato dall’Assemblea entro il mese di giugno dell’anno
successivo. Il Conto Consuntivo è corredato di relazione illustrativa del Consiglio
di Amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Apposito
regolamento di contabilità, da approvarsi dall’Assemblea, disciplinerà lo svolgimento
della gestione contabile e finanziaria nel rispetto delle normative vigenti
per gli Enti Locali.
Art. 16 - Onere finanziario
Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall’art. 32 della legge 26.4.1983, n. 131.
Art. 17 - Controllo sugli atti del Consorzio
Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità, da
parte dell’Organo di Controllo previsto dalla legge per gli atti delle Province,
le deliberazioni riservate all’Assemblea del Consorzio, nonché quelle che l’Assemblea
e il Consiglio di Amministrazione intendano di propria iniziativa sottoporre
al controllo. Ai fini dell’esercizio del controllo a richiesta di cui all’art.
45, II comma, della Legge 8.6.1990, n. 142, le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione sono comunicate ai componenti dell’Assemblea.
Tutte le deliberazioni sono pubblicate all’Albo del Consorzio e diventano esecutive
nei modi e nei termini di cui all’art. 47 della legge 8.6.1990, n. 142. In caso
di urgenza sia l’Assemblea che il Consiglio di Amministrazione possono dichiarare
immediatamente eseguibili le proprie deliberazioni con voto espresso dalla maggioranza
dei componenti.
Art. 18 - Partecipazione popolare e diritto di accesso
Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione popolare e il diritto di accesso.
Art. 19 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in vigore per i Consorzi tra Comuni e Province e, in generale, quelle non incompatibili della legge 8.6.1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali.