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Consorzio universitario Jonico della Provincia di Taranto
palazzo del Governo Via Anfiteatro, 4 - 74100 Taranto tel. 099.458.72.73 - Fax 099.453.37.03

Statuto

Art. 1 - Costituzione

È costituito il "Consorzio Universitario Jonico della Provincia di Taranto".

Art. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede in Taranto alla via Anfiteatro, 4 c/o Palazzo del Governo

Art. 3 - Durata

Il Consorzio ha la durata di venti anni, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti legali dei soggetti di diritto di cui al successivo art. 4. Il termine è rinnovabile, tacitamente, alla scadenza, per uguale periodo, in mancanza di disdetta espressa, da notificare almeno un anno prima della scadenza a cura degli Enti che eventualmente intenderanno recedere dal Consorzio.

Art. 4 - Soci

Del Consorzio fanno parte:
la Provincia di Taranto;
il Comune di Taranto;
il Comune di Avetrana;
il Comune di Carosino;
il Comune di Castellaneta;
il Comune di Crispiano;
il Comune di Faggiano;
il Comune di Fragagnano;
il Comune di Ginosa;
il Comune di Grottaglie;
il Comune di Laterza;
il Comune di Leporano;
il Comune di Lizzano;
il Comune di Manduria;
il Comune di Martina Franca;
il Comune di Monteiasi;
il Comune di Pulsano;
il Comune di Roccaforzata;
il Comune di San Giorgio Jonico;
il Comune di San Marzano di San Giuseppe;
il Comune di Sava;
il Comune di Statte;
il Comune di Torricella;
la Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

È ammessa la successiva adesione, previa conforme deliberazione dell’Assemblea Consorziale, di altri Enti locali territoriali della Provincia che intendano collaborare al perseguimento dei fini consortili e aderiscano alla Convenzione stipulata tra gli enti di cui al comma precedente, e che a seguito dell’accettazione del presente Statuto, assumano diritti ed obbligazioni, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Al Consorzio possono inoltre aderire, con contribuzioni annuali:
a) gli Enti Pubblici operanti nel territorio provinciale;
b) gli Istituti di credito e le imprese;
c) le Associazioni private e di categoria.

Art. 5 - Oggetto e scopi sociali

Il Consorzio ha per oggetto:
a) promuovere e sviluppare l’istruzione universitaria e la ricerca applicata nell’area jonica mediante l’istituzione di strutture universitarie statali e non statali di concerto con gli Enti locali e nel quadro del Piano di sviluppo Universitario Italiano, oltre che nell’ambito dell’autonomia universitaria;
b) operare come Centro di promozione e di coordinamento delle attività di ricerca nonché per l’innovazione e il potenziamento delle capacità e delle risorse culturali e tecnologiche, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
c) sviluppare, attraverso il regime delle convenzioni o il ricorso a strumenti interconsortili, forme di collaborazione con l’imprenditoria operante nell’area jonica e nel Mezzogiorno, progetti finalizzati, studi di fattibilità nell’ambito delle iniziative e delle normative nazionali e comunitarie;
d) sostenere lo sviluppo delle vocazioni e delle risorse territoriali, strutturali e umane dell’area ionica, in sintonia con il Piano Regionale di Sviluppo, specialmente nei settori della tutela dell’ambiente, della ricerca archeologica, con metodo interdisciplinare, dell’acquacoltura dell’industria, delle risorse idriche e dell’edilizia, con particolare riguardo alla progettazione di restauro e riuso del patrimonio di interesse storico-artistico e culturale, ecc.;
e) realizzare e gestire strutture e servizi connessi direttamente o indirettamente con le attività universitarie, nonché assumere ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi sociali anche mediante forme d’incentivazione a favore degli studenti universitari;
f) sviluppare la formazione permanente e ricorrente per gli anziani attraverso il sostegno di iniziative a favore della terza età.

Art. 6 - Entrate del Consorzio

Le entrate del Consorzio sono costituite principalmente dalla contribuzione degli Enti partecipanti, fissata per la Provincia di Taranto nella misura di £. 500= per ogni abitante residente nel territorio provinciale, e per i Comuni nella misura di £. 1.000= per ogni abitante residente nel territorio comunale. Pertanto l’importo annuale complessivo spettante e la quota percentuale di partecipazione per ogni Ente locale vengono determinati nella misura stabilita all’art. 5 della convenzione. L’importo della contribuzione degli altri Enti pubblici, degli Istituti di credito, delle imprese e delle Associazioni private e di categoria che possono essere ammessi a far parte del Consorzio ai sensi dell’art. 4, viene fissata nella misura minima di £. 30.000.000=.
È esclusa qualsiasi responsabilità degli Enti aderenti al Consorzio in relazione ad impegni finanziari eccedenti il dovuto contributo di cui ai precedenti commi.

Art. 7 - Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

a) - Assemblea;
- Presidente: Prof. Avv. Domenico Rana
- Vice Presidente: Dott. Michele Tucci).

b) - Consiglio di Amministrazione;
- Presidente: Prof. Carmine Carlucci
- Vice Presidente: Dott.ssa Annamaria Lacava
- Dott.ssa Annamaria Mastrovito,
- Prof. Gianluca Lovreglio,
- On. Domenico Amalfitano,
- Avv. Rino Salerno,
- Dott. Prof. Marcello Salomone.

c) Segretario Generale;
- Dott. Pietro Capuzzimati

d) Ragioniere;
- Rag. Manlio D’Ippolito

e) Collegio dei Revisori dei Conti (dal 12/06/2001);
(del. assembleare n. 4 del 11/06/2001)
- Dott.ssa Monica Lia Martino
- Dott. Carlo Gangemi
- Rag. Giampiero Termite

Art. 8 - Assemblea

L’Assemblea del Consorzio, ai sensi dell’art. 25 - comma 4° - della Legge 142/1990, è composta dai rappresentanti degli Enti locali associati nella persona del Presidente o Sindaco (o loro delegato) e degli Enti pubblici, Istituti di credito, Imprese e Associazioni private e di categoria, ciascuno con responsabilità e rappresentatività pari alla quota di partecipazione, così come determinato nel precedente art. 6.
L’Assemblea risulta pertanto composta da un rappresentante per ciascun Ente e/o socio aderente al Consorzio. L’effettiva potestà di intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di assemblea viene correlata in misura proporzionale alla quantificazione dell’accollo finanziario sopportato, così come specificato nel precedente art 6.
I membri dell’Assemblea sono nominati dai competenti organi istituzionali degli Enti consorziati, fra cittadini che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale. Tutti gli Enti ammessi successivamente a far parte del Consorzio avranno diritto di nomina di un membro dell’Assemblea Consortile. L’ammissione di nuovi Enti o soggetti di diritto e le eventuali variazioni nel numero dei componenti dell’Assemblea e nella proporzione della loro attribuzione ai singoli Enti saranno deliberate dall’Assemblea Generale.
Tutti i membri dell’Assemblea restano in carica quattro anni a decorrere dalla data di nomina da parte del rispettivo Ente o soggetto consorziato. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario e almeno due volte all’anno. In caso di assenza o impedimento l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti in seduta pubblica di prima convocazione, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la cui rappresentatività è pari alla quota di partecipazione, così come stabilito nel precedente art. 6. Nel caso in cui nella adunanza di prima convocazione non si pervenga ad alcun risultato positivo, si procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente in successiva adunanza di seconda convocazione, con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo restando che risultano eletti alle predette cariche coloro che riportano il voto favorevole della maggioranza relativa dei componenti presenti e votanti.
Le cariche di Presidente e di Vice Presidente dell’Assemblea sono incompatibili con quelle di Presidente e/o di componente del Consiglio di Amministrazione. Il rappresentante della Provincia convoca e presiede la prima riunione dell’Assemblea e la presiede fino alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
La convocazione dell’Assemblea è obbligatoria allorquando venga richiesta per iscritto da almeno un terzo dei componenti in rappresentanza di non meno di un terzo delle quote consortili detenute. La convocazione deve avvenire mediante invito scritto contenente l’ordine del giorno, da notificarsi almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione mediante telegramma o telefax da farsi almeno 48 ore prima della riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza delle quote sociali detenute, salvo per gli atti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 9) da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all’Assemblea deliberare in ordine a:
a) la nomina del Consiglio di Amministrazione e, tra i membri dello stesso, del Presidente e del Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
b) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) gli indirizzi generali operativi del Consorzio;
d) le convenzioni con Università e Istituti di ricerca;
e) il Bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo;
f) la pianta organica e il regolamento del personale del Consorzio, nonché ogni altro regolamento (regolamento per la disciplina dei contratti, di contabilità, ecc.);
g) le proposte di eventuali modifiche della Convenzione stipulata tra gli Enti Consorziati e dello Statuto, anche in relazione alla partecipazione di altri soci, nonché dell’eventuale anticipato scioglimento, per le conseguenti decisioni degli Enti Consorziati,
h) l’accettazione di sovvenzioni da parte di altri Enti e privati e la conseguente eventuale integrazione deI Consiglio di Amministrazione, così come previsto del 3° comma dell’art. 10;
i) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e relative permute, gli appalti che non rientrino nell’ordinaria amministrazione;
l) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
m) la nomina del Segretario Generale del Consorzio.
L’Assemblea si impegna a definire entro tre mesi dal suo insediamento le modalità per la costituzione di una consulta degli studenti e delle organizzazioni sociali e culturali del territorio onde consentire la partecipazione di questi soggetti alle scelte programmatiche e organizzative delle facoltà universitarie di Taranto.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due rappresentanti della Provincia, da due rappresentanti del Comune di Taranto, da due rappresentanti degli altri Comuni e da un rappresentante degli altri Enti pubblici soci del Consorzio.
Il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato dalla Assemblea con non più di altri due membri in rappresentanza degli Enti e privati associati. Questi ultimi partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio viene convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno quattro consiglieri.
Le adunanze sono indette almeno una volta al mese. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno quattro membri e le deliberazioni sono validamente adottate quando riportino la maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni seduta viene redatto il verbale in apposito registro e ciascun verbale è firmato dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario Generale o da un funzionario del Consorzio, legittimato a sostituirlo in casi di assenza o impedimento, mediante apposito atto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, per non più di una volta.

Art. 11 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, secondo le linee generali del programma di attività deliberato dall’Assemblea. Esso inoltre: - delibera sulle liti attive e passive;
- regola lo svolgimento dell’azione del Consorzio e ne stabilisce ed attua l’organizzazione interna;
- cura lo sviluppo delle diverse iniziative utili alle finalità del Consorzio stesso;
- provvede al reclutamento del personale secondo le norme del Regolamento Organico;
- provvede a quanto è necessario per il raggiungimento ed il perfezionamento degli scopi dello stesso, riferendo annualmente all’Assemblea con apposite relazioni morali e finanziarie.
- adotta tutti gli atti, che non rientrano nella competenza dell’Assemblea, determinata nel precedente art. 9.

Art. 12 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, impartendo le opportune direttive al Segretario Generale.

Art. 13 - Il Segretario generale

Al Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente del Consorzio, dal quale dipende funzionalmente, compete:
a) dirigere il personale e coordinarne l’attività;
b) curare l’istruttoria delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
c) provvedere agli atti esecutivi per l’attuazione dei provvedimenti degli Organi consortili;
d) partecipare, con voto consultivo, con funzioni di Segretario, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali sottoscrivendo gli stessi in uno con il Presidente;
e) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
f) esercitare le eventuali altre attribuzioni indicate nel Regolamento di cui all’ultimo comma del presente articolo;
g) esercitare ogni altra attribuzione avente carattere vincolato e natura esecutiva. Il Segretario generale è altresì tenuto ad esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione parere scritto in ordine alla legittimità dell’atto. Nel caso non esistano presso il Consorzio il Responsabile tecnico amministrativo e il Responsabile di Ragioneria sarà inoltre tenuto ad esprimere parere scritto sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, nonché l’attestazione sulla copertura finanziaria. I pareri di cui al comma precedente sono inseriti nella deliberazione e di essi il Segretario Generale risponde, per quanto di competenza, in via amministrativa e patrimoniale. Con apposito regolamento, da approvarsi dall’Assemblea, saranno disciplinate la struttura organizzativa e funzionale del Consorzio, la dotazione organica e lo stato giuridico ed economico del personale.

Art. 14 - Organo di revisione

L’Organo di revisione è costituito dal Collegio dei Revisori dei Conti. L’Assemblea elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, scelti:
a) uno tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili, istituito con il decreto legislativo 27.1.1992, n. 88, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’Albo dei ragionieri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione. Relaziona altresì all’Assemblea in caso di gravi irregolarità della gestione o quando espressamente richiesto dalla stessa.

Art. 15 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Entro il mese di settembre di ogni anno il Bilancio di previsione deve essere approvato dall’Assemblea e immediatamente comunicato agli Enti Consorziati. Il Bilancio di previsione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, contenuto in una dettagliata relazione.
Il Conto Consuntivo è deliberato dall’Assemblea entro il mese di giugno dell’anno successivo. Il Conto Consuntivo è corredato di relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Apposito regolamento di contabilità, da approvarsi dall’Assemblea, disciplinerà lo svolgimento della gestione contabile e finanziaria nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti Locali.

Art. 16 - Onere finanziario

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall’art. 32 della legge 26.4.1983, n. 131.

Art. 17 - Controllo sugli atti del Consorzio

Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità, da parte dell’Organo di Controllo previsto dalla legge per gli atti delle Province, le deliberazioni riservate all’Assemblea del Consorzio, nonché quelle che l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione intendano di propria iniziativa sottoporre al controllo. Ai fini dell’esercizio del controllo a richiesta di cui all’art. 45, II comma, della Legge 8.6.1990, n. 142, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicate ai componenti dell’Assemblea.
Tutte le deliberazioni sono pubblicate all’Albo del Consorzio e diventano esecutive nei modi e nei termini di cui all’art. 47 della legge 8.6.1990, n. 142. In caso di urgenza sia l’Assemblea che il Consiglio di Amministrazione possono dichiarare immediatamente eseguibili le proprie deliberazioni con voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 18 - Partecipazione popolare e diritto di accesso

Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione popolare e il diritto di accesso.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in vigore per i Consorzi tra Comuni e Province e, in generale, quelle non incompatibili della legge 8.6.1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali.

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