Che fare per l'esenzione dal bollo e trascrizione PRA
  1. fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida speciale.
  2. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico-motoria. Basta anche il solo cambio automatico, se prescritto dalla Commissione.
  3. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciato da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità
. Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR all'Ufficio delle entrate, se già istituito (o alla Sezione staccata della Direzione regionale competente), la documentazione indicata.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione).

Le Direzioni regionali o gli Uffici delle entrate, all'atto dell'accettazione della richiesta, sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici finanziari sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

In quest'ultimo caso, per tutte le richieste di esenzione fatte ma poi respinte dall'Ufficio, quando sussistevano "obiettive condizioni di incertezza" circa la spettanza del diritto, gli uffici finanziari dovranno comunicare all'interessato che questi potrà pagare il bollo auto e relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del diniego. Decorsi i 30 giorni scatterà l'applicazione delle sanzioni.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.
Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta o perché viene ulteriormente trasformata per ridiventare un'auto "normale"), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

N.B. Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.

L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
Parallelamente all'esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata.