Il Patto per lo sviluppo e l'occupazione

Allegato 3
Gli interventi nel campo del sistema integrato
di istruzione, formazione e ricerca

 

- Premessa
- Obbligo di frequenza ad attività formative
- Sistema scolastico
- Ristrutturazione e qualificazione dei sistemi formativi
- Apprendistato e tirocini formativi
- Formazione per le alte professionalità
- Formazione continua ed educazione degli adulti
- Formazione e riduzione di orario
- Formazione e contrattazione territoriale
- Formazione e beni culturali
- Riforma del FSE
- Formazione e politiche attive del lavoro
- Ricerca e innovazione


 

Premessa

Il Governo si impegna a presentare prima del Documento di Programmazione Economico-finanziaria 2000-2002 un Piano pluriennale (Master Plan) delle attività, dei tempi e delle risorse necessarie a realizzare gli obiettivi di riforma e modernizzazione del sistema dell’istruzione, della formazione professionale e della ricerca, in una logica di sviluppo e di governo integrato del sistema.

Al fine di assicurare il costante coordinamento delle iniziative volte alla realizzazione di tali obbiettivi, sarà istituito presso la Presidenza del Consiglio – entro il gennaio del 1999 – un comitato con la partecipazione dei Ministeri interessati, della Conferenza Stato-Regioni e delle parti sociali. Comitati con le stesse finalità saranno istituiti a livello regionale.

 

1. Obbligo di frequenza ad attività formative

Il Governo, al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, si impegna a istituire, con una norma da inserire nel collegato alla Legge Finanziaria 1999 recante disposizioni in materia di "investimenti, incentivi all'occupazione, Inail, Enpals e materia previdenziale", l’obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni. Tale obbligo può essere assolto in modo integrato:

Le competenze acquisite mediante la partecipazione alle attività formative saranno certificate secondo quanto stabilito all’art. 15 del Regolamento attuativo della L.196/97, e avranno valore di crediti formativi secondo quanto previsto all’art. 16 del medesimo Regolamento.

Il Governo, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e le parti sociali, provvederà a definire con gli opportuni provvedimenti normativi, prima del DPEF del ’99, tempi e modalità dell’attuazione dell’obbligo di frequenza, nonché del suo raccordo con l’obbligo di istruzione.

 

2. Sistema scolastico

L’istituzione dell’obbligo formativo a 18 anni, nell’ottica di un sistema di formazione continua, esige in primo luogo il potenziamento e la qualificazione della formazione di base assicurata dalla scuola.

A tal fine, il Governo si impegna ad attuare tutti gli interventi in grado di riformare la scuola sui seguenti versanti:

Il Governo si impegna a sostenere, con adeguate misure finanziarie e organizzative, progetti mirati e integrati per la riduzione del tasso di abbandono e dispersione nelle zone a più alto indice e ad effettuare azioni di monitoraggio, assistenza e supporto al processo di sperimentazione dell’autonomia in atto.

Il Governo ritiene, inoltre, che, all’interno del piano pluriennale degli impegni sugli interventi formativi e di ricerca, si debba prevedere: (i) un piano straordinario per l’edilizia scolastica, da accompagnare con la messa a punto di nuove tipologie e standard; (ii) il rifinanziamento del piano quadriennale di investimenti nelle tecnologie informatiche che scadrà nel 2000; (iii) investimenti finalizzati ad attivare misure perequative per le istituzioni scolastiche e fortemente incentivanti per il personale, relativamente, in particolare, alle situazioni svantaggiate e di disagio, tenendo anche conto delle nuove norme contrattuali; (iv) un investimento significativo nella professionalità e nella formazione dei docenti, al fine di potenziare il processo di specializzazione e di nuova articolazione della funzione docente.

La riforma della amministrazione, da realizzare assicurando il concerto con le parti sociali, dovrà essere sostenuta da un piano per la riconversione professionale degli addetti dell’amministrazione scolastica centrale e periferica, per la costruzione di nuove figure professionali in grado di svolgere nuovi compiti e funzioni in un sistema orizzontale di autonomie.

 

3. Ristrutturazione e qualificazione dei sistemi formativi

I piani di ristrutturazione degli Enti di formazione, definiti dalle Regioni con il coinvolgimento delle parti sociali, e la riqualificazione e riconversione degli operatori, devono rispondere alla necessità di garantire un’offerta formativa coerente con l’obbligo di frequenza fino ai 18 anni di cui sopra.

La realizzazione del sistema di accreditamento delle strutture formative e di certificazione delle competenze, come previsto dall’art. 17 della L. 196/97 e dal Regolamento attuativo, sono indispensabili per rendere effettiva l’offerta integrata di formazione, tanto più nella prospettiva dell’obbligo di frequenza fino a 18 anni.

Il Governo si impegna ad adottare tutte le misure che assicurino un’adeguata operatività delle strutture indicate dal Regolamento attuativo.

Governo e Regioni si impegnano a attuare – entro il primo semestre 1999 - le procedure stabilite dal Regolamento attuativo dell’art. 17 della L. 196/97 in tema di semplificazione delle procedure amministrative, realizzando una piena responsabilizzazione della Pubblica amministrazione e degli operatori, e un innalzamento della qualità progettuale. Gli interventi ivi definiti sono urgenti per superare i gravi ritardi nell’erogazione delle risorse per gli interventi formativi da parte delle pubbliche istituzioni. Ritardi che determinano il mancato utilizzo dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e rendono difficile lo sviluppo di agenzie formative qualificate.

 

4. Apprendistato e tirocini formativi

La formazione esterna per gli apprendisti, consistente in almeno 120 ore annue, in via di sperimentazione a livello nazionale e regionale secondo le modalità stabilite dall’art. 16 della L. 196/97 e dal relativo decreto attuativo, nonché dagli accordi tra le parti sociali, sarà estesa a tutti gli apprendisti, sulla base dei contenuti formativi verificati nelle sperimentazioni e recepiti nei decreti ministeriali previsti.

In merito alla formazione esterna degli apprendisti nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese, il Governo si impegna a procedere attraverso sperimentazioni concertate tra le forze sociali e le istituzioni ai vari livelli, al fine di individuare percorsi e modelli formativi idonei alla realtà dell’imprenditoria diffusa. Il Governo si impegna, altresì, nel quadro della verifica, già prevista, delle sperimentazioni, ad adottare gli opportuni atti, tenuto conto degli accordi intervenuti tra i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali interessate.

Verranno incentivate, a partire da quanto già definito nel decreto attuativo dell’art. 16 della L. 196/97, le attività di tutoraggio interno alle imprese, in funzione della crescita delle capacità di trasmissione delle competenze professionali da parte degli artigiani e del personale specializzato delle imprese.

Per realizzare questi obiettivi Governo e Regioni si impegnano ad assicurare la necessaria offerta formativa da parte delle strutture della formazione professionale e della scuola, integrate fra loro. Il Governo si impegna a promuovere un confronto con le parti sociali al fine del più ampio utilizzo dell’apprendistato.

Governo e parti sociali concordano sulla necessità di estendere i tirocini formativi in tutti i percorsi di istruzione e formazione, come strumento indispensabile di raccordo tra formazione e lavoro, secondo le modalità stabilite dall’art. 18 della l. 196/97 e relativo decreto attuativo (progetti formativi concordati tra strutture formative e aziende, tutoraggio, coinvolgimento di istituzioni e parti sociali).

 

5. Formazione per le alte professionalità

I lavoratori ad alta qualificazione e i dirigenti d’azienda rappresentano in tutti i paesi più sviluppati una parte crescente, per dimensione e per ruolo, del mondo produttivo e dei servizi, coinvolta in rapidi e profondi mutamenti dei profili e dei contenuti professionali.

Governo e parti sociali convengono che l'offerta formativa destinata ai giovani e ai lavoratori, occupati e non occupati, deve quindi riqualificarsi e ampliarsi, sulla base di orientamenti ed esperienze consolidate in ambito europeo ed internazionale.

Formazione superiore integrata. Il Governo si impegna, pertanto, a costruire il nuovo sistema di Formazione Superiore Integrata (FIS) - teso a investire e a innovare nel sistema dei diplomi universitari, nell’istruzione scolastica post-diploma e nella formazione professionale – nonché, al suo interno, a sviluppare e consolidare il nuovo canale di Istruzione e Formazione Tecnico-Superiore (IFTS), sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 9 luglio 1998, già concordato con le parti sociali.

La costruzione di questo nuovo canale formativo deve consentire di ampliare ed articolare fortemente l'offerta di formazione per quadri e tecnici a media ed alta professionalità, con forte base culturale e competenze professionali di qualità, attraverso l'integrazione tra formazione-istruzione-lavoro, come avviene in altri Paesi europei.

La sperimentazione dell'IFTS, che si è avviata per l'anno 1998, va proseguita e potenziata per il 1999, anche attraverso l'incremento delle risorse, assicurando una costante attività di monitoraggio e di valutazione, per pervenire alla definizione, entro il 1999, di un sistema strutturato a regime per giovani e adulti.

Ai progetti pilota dell'IFTS dovranno applicarsi le regole di sistema per l'integrazione, sia relativamente all'attività di indirizzo, definizione di standard e monitoraggio, sia relativamente alla valutazione ed alla certificazione integrata delle competenze acquisite e dei crediti formativi, spendibili nei diversi segmenti dei sistemi di istruzione e di formazione e nel mondo del lavoro, con validità in ambito nazionale e riconoscibili anche in ambito europeo.

La sperimentazione e l'avvio a regime del FIS e dell'IFTS saranno oggetto di concertazione e di confronto tra Governo, Regioni e parti sociali, attraverso la costituzione di appositi Comitati integrati, a livello nazionale, regionale e, ove necessario, territoriale.

Alta formazione e Università. Il Governo si impegna, nel campo dell’alta formazione universitaria, a ricercare tutte le forme e gli strumenti capaci di elevare la partecipazione all’istruzione universitaria, contenere la durata dei corsi di diploma e di laurea, contrastare l’alto tasso di dispersione, superare la crescente discriminazione sociale negli accessi, aprire l’Università al territorio e assicurare la coerenza dei corsi di studio con le esigenze di nuove professionalità emergenti dal tessuto economico-produttivo e sociale del paese. A tal fine, il Governo si impegna a confermare le modalità di concertazione delle parti sociali sviluppando l’esperienza del tavolo quadrangolare e a:

 

6. Formazione continua ed educazione degli adulti

Il Governo procederà in tempi rapidi alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione della L. 196/97. Il Fondo sosterrà la realizzazione di interventi di formazione continua, previsti da piani formativi aziendali e territoriali concordati tra le parti sociali, che saranno rivolti, oltre che ai lavoratori dipendenti – operai, impiegati, quadri e dirigenti – e ai soci lavoratori delle imprese cooperative, e - con risorse specifiche - ai piccoli imprenditori ai titolari soci e coadiuvanti delle imprese artigiane del commercio e dei servizi.

In questo quadro, il Governo si impegna a valorizzare il ruolo delle rappresentanze del movimento cooperativo negli organi del Fondo, nonché a favorire l’individuazione di idonee metodologie formative per l’imprenditoria diffusa.

Per realizzare gli obiettivi nei settori dell’apprendistato e della formazione continua, saranno destinati 600 miliardi nel 1999 e 500 miliardi annui nel 2000 e nel 2001, incrementabili in relazione agli eventuali risparmi derivanti dal riordino del sistema di incentivi. Il Governo si impegna altresì a trasferire al Fondo interprofessionale, nei due anni successivi, le restanti risorse derivanti dallo 0,30% sul monte salari. Lo 0,30% sarà, successivamente alla sua integrale attribuzione al Fondo interprofessionale , innalzato allo 0,50%, senza oneri aggiuntivi, ai fini del finanziamento delle attività formative di cui all’art. 17 della legge n. 196/97. Contestualmente a tale integrale attribuzione, le risorse del Fondo per l’Occupazione saranno opportunamente integrate per il finanziamento dei nuovi compiti del Fondo di rotazione.

Il Governo si impegna a presentare entro il mese di gennaio 1999, d’intesa le Regioni e le parti sociali, il piano di ripartizione delle risorse stanziate nella Finanziaria per la formazione tra gli interventi di formazione continua, l’apprendistato ed eventuali altri capitoli della formazione professionale.

Il Fondo per la formazione continua potrà essere integrato, sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l’apporto di risorse professionali, temporali, logistiche e organizzative aggiuntive, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti a livello confederale.

Il Governo provvederà quanto prima alla costituzione del Fondo per la formazione dei prestatori di lavoro temporaneo, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della L. 196/97 e relativo decreto attuativo, definendone altresì i raccordi operativi con la Fondazione per la formazione continua.

Il Governo si impegna altresì a predisporre, nell’ambito della formazione permanente, un progetto specifico e risorse aggiuntive mirate alla formazione iniziale e ricorrente finalizzata alla creazione di lavoro autonomo e cooperativo.

Il Governo si impegna a predisporre un progetto specifico e risorse mirate per la sperimentazione e la messa a regime di un sistema di educazione per gli adulti, sul quale avviare il confronto e la sperimentazione, d’intesa con le forze sociali e con le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali. Tale progetto, da collocare nell’ambito della formazione integrata, avrà caratteristiche di integrazione, modularità, interdisciplinarietà e flessibilità, per consentire percorsi formativi personalizzati, e prevederà inoltre una certificazione integrata e il riconoscimento di crediti, spendibili nei percorsi di studio e nel mondo del lavoro.

Per rispondere ai fabbisogni formativi dei lavoratori e delle aziende, messi in evidenza dalle indagini realizzate dagli organismi bilaterali costituiti tra le parti sociali, Governo e Regioni assicureranno un’offerta formativa integrata tra Università, scuole e agenzie di formazione professionale, che potrà trovare un punto di riferimento nei Centri territoriali per l’educazione degli adulti, opportunamente integrati dall’apporto delle strutture della formazione professionale e dell’Università. Tale offerta formativa sarà organizzata in modo da sostenere l’inserimento lavorativo delle fasce deboli del mercato del lavoro.

 

7. Formazione e riduzione di orario

Il Governo intende favorire la ricerca di un accordo tra le parti sociali volto a sperimentare meccanismi contrattuali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione dei lavoratori, anche attraverso l’utilizzo delle 150 ore, l’utilizzo delle banche ore annuali previste dai CCNL e ulteriori strumenti per consentire ai lavoratori di accedere pienamente alle attività di formazione continua e di educazione degli adulti.

Il Governo impegnerà una parte delle risorse del Fondo per la riduzione degli orari per sostenere gli strumenti contrattuali individuati dalle parti sociali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione continua dei lavoratori.

 

8. Formazione e contrattazione territoriale

Il Governo, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali, si impegna a riservare quote definite di risorse pubbliche alla formazione dei lavoratori per ogni progetto di intervento pubblico, in particolare nei patti territoriali, nei contratti d’area, nei contratti di programma di distretto. Ciò servirà a sostenere patti formativi locali tra istituzioni e parti sociali, finalizzati alla crescita culturale e alla diffusione delle conoscenze, alla innovazione nella produzione e nei servizi, alla professionalizzazione e all’occupabilità dei lavoratori, sia in funzione della creazione di impresa che dell’inserimento nelle strutture produttive esistenti.

Il Governo, in questo quadro, intende agevolare interventi formativi congiunti tra Regioni del Nord e del Mezzogiorno, in accordo con le parti sociali, per consentire gli opportuni trasferimenti di conoscenze ai fini dello sviluppo economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

 

9. Formazione e beni culturali

Il settore dei beni culturali rappresenta una grossa opportunità di sviluppo e di occupazione e costituisce una risorsa con potenzialità ancora poco sfruttate. Una politica dell’occupazione efficace deve tener conto della necessità di sviluppare figure professionali avanzate in grado di operare all’interno o a sostegno di istituzioni ed aziende per progettare e attuare politiche di management culturale (gestione del patrimonio, grandi eventi, itinerari turistici) o iniziative di marketing legate ai beni culturali, in grado di comunicare e di promuovere il patrimonio culturale locale. E’ pertanto necessario valorizzare questo settore dell’offerta formativa e favorire l’incontro tra domanda ed offerta a livello locale con la destinazione di adeguate risorse: innanzitutto attraverso i meccanismi di co-finanziamento regionale del FESR e l’inserimento di questi obbiettivi nei patti di sviluppo locale.

 

10. Riforma del FSE

In merito alla proposta comunitaria di riforma del Fondo Sociale Europeo contenuta in "Agenda 2000", Governo e parti sociali concordano sui seguenti obiettivi:

L’applicazione di tale strategia rende indispensabile l’istituzione di un tavolo di confronto permanente tra Regioni, Ministero del Lavoro, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, parti sociali, per costituire delle linee guida convergenti nell’ambito delle risorse umane. I punti precedenti integrano quanto affermato nell’All. 3.

 

11. Formazione e politiche attive del lavoro

Il Governo intende connettere fortemente e rendere coerenti le scelte indicate precedentemente per la formazione integrata con le politiche attive del lavoro. Attraverso il riorientamento delle risorse, il consolidamento della collaborazione con Regioni e Enti locali, la concertazione con le parti sociali, il Governo intende realizzare il decentramento disegnato con il decreto legislativo 469/97, e assicurare standards minimi di qualità dei servizi all’impiego, in linea con le migliori pratiche a livello comunitario.

Le linee principali di intervento, in coerenza con le indicazioni provenienti dall’Unione Europea per la definizione del cosiddetto "primo pilastro" del piano nazionale per l’occupazione sono le seguenti:

In questo contesto, di particolare rilievo è il trasferimento del personale degli Uffici Provinciali del Lavoro e delle Agenzie per l’impiego alle Regioni e Province. Tale trasferimento avverrà nel corso dei primi sei mesi del 1999. Si tratta di un processo complesso e di notevoli proporzioni. Il Ministero del Lavoro e le parti sociali, d’intesa con le Regioni, si impegnano a monitorare questo passaggio in modo tale da renderlo compatibile e funzionale con l’insieme degli impegni che sono stati qui delineati.

 

12. Ricerca e innovazione

Il nostro Paese investe in ricerca meno degli altri paesi avanzati e registra comunque scarsi investimenti da parte delle imprese. Si ribadisce, pertanto, l’importanza dell’obbiettivo di una crescita della spesa per le attività di ricerca coerente con gli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria. Nel disegno strategico di una politica per la R&S dovrà essere perseguito l’obbiettivo dell’elevamento della competitività del sistema produttivo e del sistema della ricerca pubblica e privata e in tale direzione dovranno essere orientate le scelte degli interventi da realizzare.

Il Governo ritiene prioritario impegnarsi in una rigorosa selezione delle iniziative, attraverso l’introduzione di efficaci meccanismi per accrescere la qualità scientifico-tecnologica dei risultati e il conseguente impatto economico-occupazionale degli stessi. In particolare, il Governo si impegna ad attivare immediatamente gli organismi di coordinamento, programmazione e valutazione della politica nazionale della ricerca previsti dal recente decreto legislativo n. 204/98. Ciò consentirà, tra l’altro, di:

Il Governo si impegna, inoltre a: