TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

          legge 24  giugno 1997, n. 196 (art. 18)
   
  • CHE COSA E' 
  • SOGGETTI INTERESSATI
  • ENTI E STRUTTURE ABILITATI
  • CONTENUTI PRINCIPALI
  • OBBLIGHI 
  • MODIFICHE
  • INNOVAZIONI

  • CHE COSA E':
    E' un'esperienza formativa di tempo limitato da svolgersi presso strutture sia pubbliche che private
    rivolta a soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico finalizzata a favorire l'incontro tra giovani e
    mondo del lavoro e ad acquisire esperienza diretta sul campo.

    SOGGETTI INTERESSATI:
    Soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico
    Durata: non superiore a 12 mesi, ovvero a 24 mesi in caso di soggetti portatori di handicap (da definire
    in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti).

    ENTI E STRUTTURE ABILITATI:
    Le iniziative possono essere promosse anche su proposta di enti bilaterali e associazioni sindacali dei
    datori di lavoro e dei lavoratori, soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e soggetti privati non aventi
    scopo di lucro, in particolare:
    le agenzie regionali per l'impiego, e gli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza
    Sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non
    statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento,
    ovvero a partecipazione pubblica od operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art.5, L.845/78;
    comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove
    esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

    CONTENUTI PRINCIPALI:
    - attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli
    definiti all'interno di programmi operativi predisposti dalle regioni;
    - stipula di convenzioni tra i soggetti sopra elencati e datori di lavoro pubblici e privati;
    - attribuzione del valore di crediti formativi alle attività di tirocinio, da utilizzare, ove debitamente
    certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
    - rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio a favore di
    giovani del Mezzogiorno presso imprese di altre regioni;
    - computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della L.482/68, e successive
    modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione (L.56/87, art.5 e 17) e siano
    finalizzati all'occupazione.

    Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato

    OBBLIGHI:
    - obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione
    contro gli infortuni sul lavoro con l'Inail e per la responsabilità civile ;
    - di garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività.
    Nel caso in cui i soggetti siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del
    Lavoro e della Previdenza Sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione
    con l'Inail direttamente a proprio carico.

    MODIFICHE RISPETTO A PRECEDENTI NORMATIVE:
    La norma ricalca sostanzialmente le disposizioni del DL.511/96.
    Le modifiche principali rispetto alla normativa attualmente in vigore, L.236/93 si riferiscono a:
    - possibilità per strutture sia pubbliche che private senza scopo di lucro di stipulare convenzioni in
    qualità di enti promotori;
    - possibilità di stipulare convenzioni con datori di lavoro pubblici oltre che privati;
    - aumento della durata del periodo di tirocinio;
    - trasferimento degli oneri assicurativi dal datore di lavoro ( L.236/93) agli enti promotori del tirocinio,
    tranne per le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro.

    INNOVAZIONI:
    - attribuzione del valore di crediti formativi alle attività di tirocinio;
    - rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio a favore
    dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di altre regioni.

    Tempi di attuazione: entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    In attesa del decreto rimane in vigore la L.236/93 che disciplinerà gli stage aziendali fino all'emanazione
    del decreto del Ministero del Lavoro previsto dall'art.18 della "Legge Treu".

     

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