LAVORI SOCIALMENTE UTILI
    -nuove disposizioni-

          legge 24  giugno 1997, n. 196 (art. 20-21-22)
 
 

  • CHE COSA E' 
  • SOGGETTI INTERESSATI
  • ENTI E STRUTTURE ABILITATI
  • CONTENUTI PRINCIPALI
  • TIPOLOGIA CONTRATTO
  • AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE
  • MODIFICHE RISPETTO A PRECEDENTE NORMATIVA
  • INNOVAZIONI


  • CHE COSA E':
    Consiste nelle nuove disposizioni ed estensioni in materia di Lavori socialmente utili (D.Lgs. 468/97 ).

    SOGGETTI INTERESSATI:
    Tutti i soggetti già ammessi a LSU come cassaintegrati, lavoratori in mobilità, disoccupati di lunga durata.
    Si aggiungono ricercatori e tecnici che beneficiano o hanno beneficiato di integrazioni salariali o di mobilità in progetti di ricerca realizzati da enti pubblici del comparto.
    Sono ammessi anche soggetti inoccupati. Le categorie dei soggetti saranno completamente definite dal decreto attuativo.

    ENTI E STRUTTURE ABILITATI:
    Amministrazioni pubbliche (Ministeri, Regione, Provincia, Comuni, Aziende sanitarie locali) e cooperative sociali.
    Si aggiungono gli enti pubblici di ricerca.

    CONTENUTI PRINCIPALI:
    Per i progetti relativi al Ministero dei Beni culturali l'onere per l'erogazione del sussidio per LSU presso è stanziato nella misura di 26 miliardi per il 1997, a carico del Fondo per l'occupazione (L.236/93).
    Per la costituzione di società miste (L.95/95) e per la realizzazione delle attività da affidare alle società medesime, è autorizzata la spesa di 45 miliardi in favore del Ministero dei Beni culturali e ambientali (per l'anno 1997), di cui una quota di lire 1,5 mld destinata alla partecipazione al capitale sociale.

    Settori interessati (art.21):
    - servizi alla persona
    - valorizzazione del patrimonio culturale
    - salvaguardia dell'ambiente e tutela del territorio
    - raccolta differenziata, gestione di discariche e impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani
    - manutenzione del verde pubblico
    - tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro
    - recupero e bonifica aree industriali dismesse
    - recupero e risanamento dei centri urbani
    - aree protette e parchi naturali
    - miglioramento rete idrica
    - adeguamento e miglioramento sistema trasporti
    - tutela degli assetti geologici

    TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
    Durata: 12 mesi. Limitatamente al settore della ricerca per i lavoratori che non fruiscano di alcun trattamento previdenziale, la durata del progetto è raddoppiata.

    Il contratto di lavoro per LSU non costituisce rapporto di lavoro subordinato: si conserva, pertanto, l'iscrizione nelle liste di collocamento.
    Attualmente l'INPS eroga un sussidio di 800 mila lire al mese che gli Enti promotori possono integrare.
    Il rifiuto del lavoratore ad essere occupato in LSU sospende il diritto all'indennità di mobilità, fatte salve alcune ipotesi previste dalla legge 451/94.

    AGEVOLAZIONI FISCALI, CONTRIBUTIVE E NORMATIVE:
    - Autorizzazione a 26 miliardi di spesa per il 1997 per prosecuzione LSU a Ministero Beni culturali;
    - Autorizzazione a 45 miliardi di spesa al Ministero Beni culturali per costituzione società miste
    - Incentivi e agevolazioni da erogare alle società miste (da definire con decreto);
    - Abbassamento da 1 miliardo a 500 milioni di capitale sociale minimo per costituire società miste;
    Dal punto di vista contributivo gli Enti Pubblici di ricerca potranno beneficiare delle riduzioni del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

    MODIFICHE RISPETTO A PRECEDENTI NORMATIVE
    - Estensione dei soggetti ammessi a partecipare a LSU;
    - Abbassamento capitale sociale minimo per costituire società miste
    - I lavoratori occupati in LSU sono inseriti automaticamente nelle liste regionali di mobilità, senza approvazione delle liste medesime da parte della Commissione Regionale per l'Impiego (CRI).
    L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione Regionale del Lavoro su segnalazione delle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego (SCICA).
    - Alla CRI vengono inoltre comunicati i nomi dei lavoratori in mobilità lunga da parte dell'INPS e i nominativi dei cassaintegrati da parte delle imprese.

    INNOVAZIONI:
    Delega al Governo per la revisione della disciplina sui LSU ( art. 22.)
    La legge Treu delega il Governo a emanare un Decreto Legislativo per la revisione della disciplina sui LSU.
    Il Governo, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, è delegato ad emanare un Dlg.vo (entro il 1° dicembre 1997) contenente principi e direttive relativi per:
    - Definire le categorie dei lavoratori coinvolti, il trattamento economico e la durata dell'impiego nei LSU;
    - Individuare, previa intesa con le Regioni, i settori prevalenti verso i quali orientare progetti di LSU (all'interno di quelli sopraelencati);
    - Individuare i criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali (attualmente differenziati a seconda della provenienza dei lavoratori);
    - Individuare forme di incentivazione da erogare alle società miste;
    - Costituire una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di LSU.

    RUOLO E AZIONI DPL:
    Invio elenchi nominativi lavoratori impegnati in LSU: Scica


     

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