IL CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

          legge 24  giugno 1997, n. 196 (art. 15)
 
 
 
  • CHE COSA E' 
  • ENTI E STRUTTURE ABILITATE 
  • PRINCIPALI CONTENUTI 
  • REQUISITI CONTRIBUTIVI
  • SANZIONI
  • PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE C.F.L.
  • COMUNICAZIONI E SOSTITUZIONI

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       Riferimenti legislativi
    • art. 3, L. 19/12/84, n. 863
    • art. 8, L. 29/12/90, n. 407
    • art. 9, L. 1/6/91 , n. 169
    • art. 16, L. 19/7/94, n. 451
    • art. 9, L. 28/11/96, n. 608
    • art. 15, L. 24/6/97, n. 196



     
     

    CHE COS'E' IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

    Il C. F.L. (contratto di formazione-lavoro) è un particolare tipo contratto a tempo determinato, rivolto a giovani in possesso dei requisiti di età e per una  durata massima di 12 o 24 mesi, non rinnovabile.Possono essere assunti giovani lavoratori di età compresa tra i 16 e i 32 anni, o 35 per le aziende previste dal DPR 218/78
     

    CHI ASSUME
     

    • enti pubblici economici, imprese e loro consorzi , che al momento della richiesta non abbiano in atto procedure C.I.G.S. o non abbiano proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione non avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse;
    • datori di lavoro iscritti agli Albi professionali, quando il progetto venga predisposto dagli Ordini e Collegi professionali ed autorizzato in conformità alla vigente normativa;
    • gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni.
    • enti pubblici di ricerca.

     Restano esclusi i datori di lavoro che non abbiano provveduto nel biennio precedente, alla conversione dei C.F.L., in misura del 60%.
     

    CONTENUTI PRINCIPALI

    L’art. 16, legge 451/94, individua le seguenti tipologie.

    A) CFL mirati alla: 

       1.acquisizione di professionalità intermedie (80 ore di formazione) 
       2.acquisizione di professionalità elevate (130 ore di formazione). 

         La durata dei C.F.L. non potrà superare i 24 mesi per la tipologia A).

    B) CFL mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo;(almeno 20 ore di formazione relative alla disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale e anti-infortunistica).

    La durata dei CFL non potrà superare i 12 mesi per la tipologia B).
     

    REQUISITI CONTRIBUTIVI

    La misura delle riduzioni sulle aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali è prevista secondo la natura del datore di lavoro e delle aree territoriali in cui lo stesso opera, dal 25% al 50%.
    Nelle Regioni del Mezzogiorno le imprese che, alla scadenza del C.F.L. di 24 mesi, assumono il lavoratore a tempo indeterminato, beneficiano degli sgravi contributivi anche per un terzo anno.
    Per i contratti di tipo B, le riduzioni vanno applicate solo dopo la trasformazione del CFL in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per una durata pari a quella del CFL trasformato.
     

    SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

    In caso di inosservanza degli obblighi del CFL , il contratto viene convertito a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione del rapporto.
    In caso di inadempimento agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l’ispettorato del Lavoro, previa diffida dispone la revoca dei benefici contributivi , fin dalla costituzione del rapporto.
    Alla scadenza del CFL, il datore di lavoro è tenuto ad attestare i risultati conseguiti dal lavoratore, attraverso un modello ministeriale, da trasmettere alla sezione circoscrizionale per l’impiego territorialmente competente.

    Per i CFL di tipologia B) il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore un attestato
    sull’esperienza svolta.
     

    PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI FORMAZIONE E LAVORO

    L’assunzione con CFL è subordinata alla presentazione e approvazione, da parte dei soggetti legittimati di progetti F/L . Negli stessi sono stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e lavoro, le qualifiche funzionali, i livelli di entrata e di uscita, il CCNL di riferimento.
    I progetti di ambito regionale sono approvati dalla Commissione Regionale per l’impiego ,
    territorialmente competente.
    E’ prevista la surroga del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro nel caso in cui la delibera della C.R.I. non intervenga entro il termine di 30 giorni dalla loro presentazione .
    I progetti di ambito interregionali sono approvati dal Ministro del Lavoro, sentito il parere della Commissione Centrale per l’Impiego.
    Non sono soggetti all’approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del CFL concordate tra le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del Lavoro, sentita la Commissione Centrale per l’Impiego.

    I progetti relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica di cui all’art. 3, comma 15, della legge 863/84 sono approvati dal Ministro della Ricerca Scientifica e Tecnologica d’intesa con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
     

    COMUNICAZIONE DOPO L’ASSUNZIONE

    Il datore di lavoro, entro cinque giorni, è tenuto ad inviare alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego la comunicazione dell’assunzione con il contratto di formazione e lavoro.

    A tal fine le imprese possono utilizzare il modello semplificato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/4/96 - Serie Generale n. 81 - allegato al D.M. 20/12/95 
     

    SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE

    La sostituzione del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro è consentita, con le modalità previste dalla normativa vigente , durante il periodo di validità del singolo rapporto di formazione elavoro da sostituire .
     
     


     

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