CHE COS'E' IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Il C. F.L. (contratto di formazione-lavoro) è un particolare
tipo contratto a tempo determinato, rivolto a giovani in possesso dei requisiti
di età e per una durata massima di 12 o 24 mesi, non rinnovabile.Possono
essere assunti giovani lavoratori di età compresa tra i 16 e i 32
anni, o 35 per le aziende previste dal DPR 218/78
CHI ASSUME
-
enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
,
che al momento della richiesta non abbiano in atto procedure C.I.G.S. o
non abbiano proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti,
salvo che l’assunzione non avvenga per l’acquisizione di professionalità
diverse;
-
datori di lavoro iscritti agli Albi professionali,
quando il progetto venga predisposto dagli Ordini e Collegi professionali
ed autorizzato in conformità alla vigente normativa;
-
gruppi di imprese, associazioni professionali,
socio-culturali, sportive, fondazioni.
-
enti pubblici di ricerca.
|
Restano esclusi i datori di lavoro che non abbiano provveduto
nel biennio precedente, alla conversione dei C.F.L., in misura del 60%.
CONTENUTI PRINCIPALI
L’art. 16, legge 451/94, individua le seguenti tipologie.
A) CFL mirati alla:
1.acquisizione di professionalità intermedie (80
ore di formazione)
2.acquisizione di professionalità elevate (130
ore di formazione).
La durata dei C.F.L. non potrà superare
i 24 mesi per la tipologia A).
B) CFL mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali
al contesto produttivo ed organizzativo;(almeno 20 ore di formazione relative
alla disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro, la
prevenzione ambientale e anti-infortunistica).
La durata dei CFL non potrà superare i 12 mesi per la tipologia
B).
REQUISITI CONTRIBUTIVI
La misura delle riduzioni sulle aliquote dei contributi previdenziali
ed assistenziali è prevista secondo la natura del datore di lavoro
e delle aree territoriali in cui lo stesso opera, dal 25% al 50%.
Nelle Regioni del Mezzogiorno le imprese che, alla scadenza del C.F.L.
di 24 mesi, assumono il lavoratore a tempo indeterminato, beneficiano degli
sgravi contributivi anche per un terzo anno.
Per i contratti di tipo B, le riduzioni vanno applicate solo dopo la
trasformazione del CFL in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per
una durata pari a quella del CFL trasformato.
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
In caso di inosservanza degli obblighi del CFL , il contratto viene
convertito a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione del rapporto.
In caso di inadempimento agli obblighi inerenti alla formazione del
lavoratore, l’ispettorato del Lavoro, previa diffida dispone la revoca
dei benefici contributivi , fin dalla costituzione del rapporto.
Alla scadenza del CFL, il datore di lavoro è tenuto ad attestare
i risultati conseguiti dal lavoratore, attraverso un modello ministeriale,
da trasmettere alla sezione circoscrizionale per l’impiego territorialmente
competente.
Per i CFL di tipologia B) il datore di lavoro è tenuto a rilasciare
al lavoratore un attestato
sull’esperienza svolta.
PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
L’assunzione con CFL è subordinata alla presentazione e approvazione,
da parte dei soggetti legittimati di progetti F/L . Negli stessi sono stabiliti
i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione
e lavoro, le qualifiche funzionali, i livelli di entrata e di uscita, il
CCNL di riferimento.
I progetti di ambito regionale sono approvati dalla Commissione Regionale
per l’impiego ,
territorialmente competente.
E’ prevista la surroga del Direttore della Direzione Regionale del
Lavoro nel caso in cui la delibera della C.R.I. non intervenga entro il
termine di 30 giorni dalla loro presentazione .
I progetti di ambito interregionali sono approvati dal Ministro del
Lavoro, sentito il parere della Commissione Centrale per l’Impiego.
Non sono soggetti all’approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni
del CFL concordate tra le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori
aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal
Ministro del Lavoro, sentita la Commissione Centrale per l’Impiego.
I progetti relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca
scientifica e tecnologica di cui all’art. 3, comma 15, della legge 863/84
sono approvati dal Ministro della Ricerca Scientifica e Tecnologica d’intesa
con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
COMUNICAZIONE DOPO L’ASSUNZIONE
Il datore di lavoro, entro cinque giorni, è tenuto ad inviare
alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego la comunicazione
dell’assunzione con il contratto di formazione e lavoro.
A tal fine le imprese possono utilizzare il modello semplificato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5/4/96 - Serie Generale n. 81 - allegato al
D.M. 20/12/95
SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE
La sostituzione del lavoratore assunto con contratto di formazione e
lavoro è consentita, con le modalità previste dalla normativa
vigente , durante il periodo di validità del singolo rapporto di
formazione elavoro da sostituire .
|