|
CHE COSA E': E' il contratto, già previsto dalla normativa, con scadenza prefissata. L'articolo 12 della presente normativa prevede modifiche e innovazioni circa la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza. SOGGETTI INTERESSATI: Tutti i lavoratori, solo nei casi in cui sia consentito porre un termine
ai contratti di lavoro, come previsto dalla leggi 230/62, 56/87 e 223/91:
ENTI E STRUTTURE ABILITATI : Tutte le imprese e i datori per i casi consentiti. CONTENUTI PRINCIPALI: Il contratto a termine può essere prorogato non più di
una volta e per un periodo non superiore alla durata del 1° contratto
(L.230/62).
PROSECUZIONE AMMESSA OLTRE LA SCADENZA 20 GIORNI 30 GIORNI (contratti fino a 6 mesi)
(contratti oltre 6 mesi)
MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA * 20% fino al 10° giorno * 40% oltre il 10° giorno
NUOVO CONTRATTO A TERMINE ALMENO 10 GIORNI ALMENO 20 GIORNI DAL PRIMO CONTRATTO DAL PRIMO CONTRATTO (contratti fino a 6 mesi)
(contratti oltre 6 mesi)
TIPOLOGIA CONTRATTO: Non subisce variazioni rispetto a quello previsto dalla precedente normativa,
se non per quanto riguarda le conseguenze della prosecuzione del rapporto
oltre la scadenza. L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto,
ad eccezione del lavoro occasionale non superiore a 12 giorni.
OBBLIGHI E SANZIONI: Obblighi: comunicazione per iscritto al lavoratore entro 30 giorni dalla
data di assunzione dei dati inerenti il rapporto di lavoro.
AGEVOLAZIONI FISCALI, CONTRIBUTIVE E NORMATIVE: Nessuna agevolazione. MODIFICHE RISPETTO A PRECEDENTI NORMATIVE: Cambiamento dei tempi entro i quali la riassunzione comporta il tempo indeterminato: dai 15 agli attuali 10 giorni per contratti fino a 6 mesi e dai 30 ai 20 per contratti più lunghi. Trascorsi tali tempi scattava in passato il tempo indeterminato fin dal 1° contratto; oggi solo dal 2° a meno che le due assunzioni siano successive senza intervalli. INNOVAZIONI: Introduzione del lavoro interinale tra i casi previsti per i contratti
a termine.
|