CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

          legge 24  giugno 1997, n. 196 (art. 12)
 
 
 
  • CHE COSA E' 
  • SOGGETTI INTERESSATI 
  • ENTI E STRUTTURE ABILITATE 
  • PRINCIPALI CONTENUTI 
  • PROSECUZIONE OLTRE LA SCADENZA 
  • OBBLIGHI E SANZIONI

  •  



     

    CHE COSA E':
    E' il contratto, già previsto dalla normativa, con scadenza prefissata. L'articolo 12 della presente normativa prevede modifiche e innovazioni circa la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza.

    SOGGETTI INTERESSATI:

    Tutti i lavoratori, solo nei casi in cui sia consentito porre un termine ai contratti di lavoro, come previsto dalla leggi 230/62, 56/87 e 223/91:
    I casi più frequenti riguardano: 
    - lavori stagionali (DPR 1525/63) - commercio e turismo (L.18/78) - sostituzione lavoratori 
      assenti
    - lavori a carattere straordinario o occasionale - lavori a fasi successive con necessità di
      specializzazioni diverse - alcuni spettacoli - trasporti aerei e servizi aeroportuali - servizi 
      di durata non superiore ad 1 giorno nel turismo e pubblici esercizi - altri casi regolamentati
       da CCNL 
    - iscritti in mobilità
    - lavori interinali.

    ENTI E STRUTTURE ABILITATI :

    Tutte le imprese e i datori per i casi consentiti. 

    CONTENUTI PRINCIPALI:

    Il contratto a termine può essere prorogato non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del 1° contratto (L.230/62).
    Se il rapporto prosegue dopo la scadenza del contratto (o della proroga) per altri 20 giorni -se il contratto è inferiore a 6 mesi- o 30 giorni -per contratti più lunghi- è prevista una maggiorazione retributiva che è del 20% per i primi 10 giorni e del 40% per i successivi. Tuttavia, per questo periodo non scatta ancora la trasformazione automatica al tempo determinato.
    In caso di riassunzione a termine entro 10 giorni -per i contratti inferiori a 6 mesi- o 20 giorni -per contratti più lunghi- il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Il tempo indeterminato scatta, invece, dal 1° contratto se tra le due assunzioni non c'è soluzione di continuità.

    PROSECUZIONE AMMESSA OLTRE LA SCADENZA

         20 GIORNI                                                                                     30 GIORNI

       (contratti fino a 6 mesi)                                                           (contratti oltre 6 mesi)
     

    MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA

    * 20% fino al 10° giorno

    * 40% oltre il 10° giorno
     

    NUOVO CONTRATTO A TERMINE

    ALMENO 10 GIORNI                                                                         ALMENO 20 GIORNI

    DAL PRIMO CONTRATTO                                                            DAL PRIMO CONTRATTO

    (contratti fino a 6 mesi)                                                   (contratti oltre 6 mesi)
     

    TIPOLOGIA CONTRATTO:

    Non subisce variazioni rispetto a quello previsto dalla precedente normativa, se non per quanto riguarda le conseguenze della prosecuzione del rapporto oltre la scadenza. L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto, ad eccezione del lavoro occasionale non superiore a 12 giorni. 
    La durata massima è fissata solo per i dirigenti (5 anni) e per i lavoratori in mobilità (12 mesi anche se con possibilità di proroga).

    OBBLIGHI E SANZIONI:

    Obblighi: comunicazione per iscritto al lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione dei dati inerenti il rapporto di lavoro.
    Sanzioni: assunzione a tempo indeterminato in caso di prosecuzione del rapporto oltre i 20/30 giorni e in caso di riassunzione a termine senza intervalli di tempo o entro 10/20 giorni dalla scadenza del 1° contratto. Maggiorazione retributiva.

    AGEVOLAZIONI FISCALI, CONTRIBUTIVE E NORMATIVE:

    Nessuna agevolazione.

    MODIFICHE RISPETTO A PRECEDENTI NORMATIVE:

    Cambiamento dei tempi entro i quali la riassunzione comporta il tempo indeterminato: dai 15 agli attuali 10 giorni per contratti fino a 6 mesi e dai 30 ai 20 per contratti più lunghi. Trascorsi tali tempi scattava in passato il tempo indeterminato fin dal 1° contratto; oggi solo dal 2° a meno che le due assunzioni siano successive senza intervalli.

    INNOVAZIONI:

    Introduzione del lavoro interinale tra i casi previsti per i contratti a termine.
    In armonia con i principi innovatori di flessibilità e' introdotto un periodo di 20 o 30 giorni a seconda della durata del contratto, di tolleranza per la continuazione del rapporto oltre la scadenza del contratto o della proroga, senza che scatti il tempo indeterminato.
    E' introdotta una maggiorazione retributiva per il periodo di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza(max 20/30 giorni).


     

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