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CHE COSA E':
E' la nuova disciplina in materia di apprendistato modificata con ampliamenti
e innovazioni dalla
presente legge.
SOGGETTI INTERESSATI:
Giovani tra i 16 e i 24 anni, fino a 26 nelle aree obb.1 e 2 (Mezzogiorno
e aree in declino industriale che
nella provincia di Roma sono Ardea, Pomezia, Civitavecchia e Colleferro).
Di ulteriori 2 anni è
prolungata l'età massima per portatori di handicap (quindi 26
o 28 anni). L'età minima può scendere
fino al 14° anno compiuto se è assolto l'obbligo scolastico
(L.25/55).
Nel settore artigianato, rimangono le condizioni di miglior favore previste
dalla precedente normativa:
età elevabile a 29 anni per mansioni ad elevato contenuto professionale
(L.56/87).
ENTI E STRUTTURE ABILITATI:
La possibilità di stipulare contratti di apprendistato è estesa a tutti i settori, compreso quello agricolo.
CONTENUTI PRINCIPALI:
Il contratto di apprendistato ha durata minima di 18 mesi, massima di
4 anni. E' obbligatorio un impegno
formativo, di almeno 120 ore, esterno all'azienda. La durata della
formazione può essere ridotta per
soggetti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica
professionale inerenti l'attività da
svolgere.
Per contratti conclusi a decorrere da 1 anno dall'entrata in vigore
della legge (19/7/98) sono ammessi i
benefici contributivi, purchè l'apprendista partecipi alla formazione
esterna. Entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della legge sono definiti i contenuti della formazione e
le modalità per la certificazione
dell'attività formativa. Gli apprendisti portatori di handicap
sono computati nelle quote stabilite dalla
L.482/68 (collocamento obbligatorio).
TIPOLOGIA CONTRATTO:
E' il contratto usuale di apprendistato cui sono apportate le varie
modifiche su limiti di età, durata,
modalità della formazione, entità dei benefici.
OBBLIGHI E SANZIONI:
E' fatto obbligo alle imprese di garantire agli apprendisti la frequenza
a corsi di formazione extra
aziendale
Con apposito regolamento attuativo sarà introdotta una disciplina
organica della materia, contenente la
previsione di specifiche sanzioni amministrative in caso di inadempienza.
Ricorrono, comunque, le sanzioni già previste per il mancato
rispetto dei divieti in materia di tutela del
lavoro di fanciulli e adolescenti (L.977/67: orario di lavoro, lavoro
notturno, riposi, ferie, lavori vietati).
AGEVOLAZIONI FISCALI, NORMATIVE E CONTRIBUTIVE:
Sono previste come nella passata normativa (L.25/55) agevolazioni contributive
sia per la quota a
carico dell'apprendista che per quella a carico dell'azienda. L'entità
attuale verrà stabilita con decreto
del MLPS entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.
In via sperimentale sono concesse agevolazioni contributive per i lavoratori
(compresi i titolari di
imprese artigiane) che facciano da tutor nelle iniziative formative.
Un decreto del MLPS entro 6 mesi definisce i requisiti del tutor nonché
modalità ed entità dei benefici.
MODIFICHE RISPETTO A PRECEDENTI NORMATIVE:
Nuova normativa
Precedente normativa
Età Min. 16 Max 24/26
Min.15 Max 20 (29 in artigianato)
Durata Min. 18 mesi Max 4 anni
Solo max 5 anni
Formazione 120 ore annue
Non specificato
- Estensione a tutti i settori (compreso agricolo)
- Modifiche età massima per aree obb. 1 e 2 e per portatori
handicap.
INNOVAZIONI:
- Obbligo di formazione esterna
- Possibilità di apprendistato anche per possessori di qualifica
inerente l'attività o diploma post-obbligo
- Agevolazioni per contratti conclusi a decorrere da 1 anno dall'entrata
in vigore della legge
- Introduzione limite di durata minima (18 mesi)
- Definizione di un sistema organico di controllo sulla effettività
dell'addestramento e sul rapporto lavoro
formazione.