CHE COSA E':
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è quel contratto
con cui un'impresa di fornitura di lavoro , "impresa fornitrice",iscritta
ad apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, pone uno o più lavoratori da essa assunti, "prestatori
di lavoro temporaneo", a disposizione di un'impresa, denominata "impresa
utilizzatrice" che ne utilizzi la prestazione lavorativa, per il soddisfacimento
di esigenze di carattere temporaneo individuale.
SOGGETTI INTERESSATI:
Tutti i soggetti disoccupati o inoccupati in possesso di qualifiche
professionali medio alte o di alto contenuto specialistico.
E' previsto il lavoro temporaneo anche per i lavoratori in mobilità,
per i quali viene mantenuta l'iscrizione nelle relative liste; il lavoro
temporaneo è compreso fra quelli finalizzati all'inserimento lavorativo
di tali soggetti nell'ambito delle convenzioni stipulate dalle Agenzie
regionali per l'Impiego.
In caso di rifiuto la Direzione Provinciale del Lavoro dispone la sospensione
dell'indennità per il periodo del contratto offerto e non inferiore
a un mese.
ENTI E STRUTTURE ABILITATI:
Possono essere imprese fornitrici le Società di capitali o Cooperative
italiane o europee con sede legale o dipendenza in Italia che abbiano capitale
sociale non inferiore a un miliardo e uffici e attività distribuiti
in almeno quattro regioni. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo
deve costituire il fine esclusivo dell'impresa fornitrice.
L'autorizzazione può essere concessa anche a cooperative di
produzione e lavoro che abbiano almeno 50 soci e tra di essi, come socio
sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione (art.11 e 12 L.59/92), e occupare dipendenti per un
numero di giornate non superiore a un terzo di quelle effettuate dalla
cooperativa nel complesso.
Possono essere collocati solo i dipendenti e non i soci.
E' obbligatoria l'iscrizione in apposito Albo istituito presso il Ministero
del Lavoro cui bisogna inoltrare richiesta di autorizzazione provvisoria
all'esercizio; decorsi due anni, viene rilasciata, previa verifica, l'autorizzazione
a tempo indeterminato.
Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche a società
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con finalità
di incentivazione e promozione dell'occupazione.
Possono essere imprese utilizzatrici anche pubbliche amministrazioni,
per le quali, però, non è prevista la trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato.
Possono fruire delle prestazioni di lavoro temporaneo anche soggetti
non imprenditori.
CONTENUTI PRINCIPALI:
Il contratto di fornitura è' ammesso solo:
-
nei casi previsti dai contratti collettivi delle categorie di appartenenza
dell'impresa utilizzatrice;
-
per utilizzazione temporanea in qualifiche non previste dall'organico normale;
-
per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto;
-
prestatori con qualifica dirigenziale sono esclusi dalle limitazioni sopra
elencate, pur rispettando gli altri limiti stabiliti dalla legge.
-
in via solo sperimentale anche per agricoltura e edilizia previa intesa
con le organizzazioni sindacali.
E' vietato:
-
per le qualifiche di basso contenuto professionale;
-
per sostituire lavoratori in sciopero;
-
presso unità produttive che nell'anno precedente abbiano proceduto
a licenziamenti collettivi in riferimento alle mansioni riguardante la
fornitura, purchè non si tratti di sostituzione;
-
presso unità produttive in cui siano in atto: CIG, riduzioni di
orario per mansioni inerenti la fornitura;
-
per imprese che non assolvano agli obblighi previsti dal Dlg 626/94;
-
per lavorazioni pericolose o che richiedono sorveglianza medica.
TIPOLOGIA CONTRATTO:
Si inquadra nel settore dei servizi.
Esiste un contratto tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice
ed un altro contratto - a tempo determinato o indeterminato - tra impresa
fornitrice e lavoratore temporaneo.
Il contratto tra imprese è in forma scritta e contiene:
- numero lavoratori richiesti, mansioni ed inquadramento, luogo, orario,
trattamento economico e normativo;
- assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligo del pagamento
di retribuzione e contributi al lavoratore;
- assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dell'obbligo di comunicare
all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili;
- assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare
all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti;
- assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dell'obbligo del pagamento
diretto al lavoratore, nonchè dei contributi previdenziali in caso
di inadempienza dell'impresa fornitrice;
- data di inizio e termine del contratto, estremi dell'autorizzazione
rilasciata dal Ministero.
Copia del contratto di fornitura è trasmessa alla DPL dall'impresa
fornitrice entro 10 giorni.
Il numero dei lavoratori indicati dal contratto non può essere
superiore alla percentuale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
nell'azienda utilizzatrice, così come stabilito dai CCNL di categoria.
Il contratto stipulato tra l'azienda fornitrice e il lavoratore temporaneo
può essere.
1) a tempo determinato, corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice
2) a tempo indeterminato.
Copia deve essere rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio
dell'attività
Con il contratto a tempo determinato, il lavoratore temporaneo, per
la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice,
svolge la propria attività nell'interesse nonchè sotto la
direzione e il controllo dell'impresa medesima.
Nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane
a disposizione dell'impresa fornitrice anche nei periodi in cui non svolge
la prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice.
Il lavoratore per il periodo di assegnazione è sottoposto al
potere direttivo e organizzativo dell'azienda utilizzatrice, mentre rimane
sottoposto al controllo disciplinare dell'azienda fornitrice.
Il contratto è in forma scritta e deve contenere:
-
motivi del ricorso alla fornitura, indicazione dell' impresa fornitrice
e requisiti di autorizzazione;
-
indicazione dell' impresa utilizzatrice;
-
mansioni e inquadramento del lavoratore;
-
eventuale periodo di prova e durata, luogo, orario, trattamento economico
e normativo;
-
data di inizio e termine dell'attività,-
-
eventuali misure di sicurezza da adottare.
La retribuzione è pari a quella percepita dai lavoratori di pari
livello dell'azienda utilizzatrice.
E' consentita proroga per atto scritto secondo quanto previsto da CCNL
di categoria.
E' vietata ogni clausola che impedisca al lavoratore di accettare un
contratto a tempo indeterminato da parte dell'impresa utilizzatrice, una
volta conclusa la prestazione temporanea.
OBBLIGHI :
Obblighi impresa fornitrice
- iscrizione in apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro
previa richiesta autorizzazione
- deposito cauzionale di 700 milioni per i primi due anni e accensione
di fideiussione non inferiore al 5% dal terzo anno, per un valore comunque
non inferiore a 700 milioni
- trasmissione del contratto di fornitura alla DPL entro 10 giorni
- rilascio di copia del contratto al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio
dell'attività presso l'impresa utilizzatrice
- informare i lavoratori sui rischi (L.626/94) e relativo addestramento
all'uso delle attrezzature. Se per tale compito viene delegata l'impresa
utilizzatrice, ciò deve essere specificato nel contratto
- versamento da parte delle imprese fornitrici di un contributo pari
al 5% della retribuzione dei lavoratori per il Fondo per la formazione
-il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo non dispensa la
ditta fornitrice dall'obbligo di comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale
per l'Impiego l'avvenuta assunzione del lavoratore nei termini fissati
dall'art.9 bis della legge n.608/96.
- versamento di retribuzione e contribuzione al lavoratore
Obblighi impresa utilizzatrice
- informare i lavoratori sui rischi (L.626/94) e relativo addestramento
all'uso delle attrezzature (nel caso in cui sia esplicitamente previsto
dal contratto di fornitura
- comunicazione scritta all'impresa fornitrice e al lavoratore di eventuale
assegnazione a mansioni superiori.
- responsabilità solidale degli obblighi retributivi e contributivi
non adempiuti dall'impresa fornitrice
SPECIFICAZIONE DEGLI ILLECITI
Impresa utilizzatrice
a) Utilizzo di lavoratori provenienti da ditte non abilitate (Art.2,
co.1)
b) Utilizzo di lavoratori in difformità ai vincoli e alle previsioni
contrattuali
(Art.1, co.2)
c) Conclusione, in via sperimentale, di contratti di fornitura nei
settori
dell'agricoltura e dell'edilizia senza la preventiva intesa tra le
organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (Art.1 co.3)
d) Conclusione di contratti di fornitura nei casi vietati (Art.1,co.4):
e) Mancanza di forma scritta o delle prescritte indicazioni (n.lavoratori,
mansioni, ecc...)
Impresa fornitrice
a) Fornitura di prestatori di lavoro temporaneo da parte di soggetti
non iscritti
nell'apposito Albo presso il Ministero del Lavoro
b) Richiesta di compensi al lavoratore per essere avviato a prestazioni
di lavoro temporaneo
SANZIONI:
Sanzioni impresa fornitrice
- Arresto non superiore ad un anno o ammenda da 5 a 12 milioni e cancellazione
dall'albo per chiunque esiga o percepisca compensi per avviare il lavoratore
- in caso di omesso versamento del fondo del 5% per la formazione,
l'impresa fornitrice è tenuta a corrispondere una somma pari al
doppio del contributo stesso
- assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice
in mancanza della forma scritta del contratto tra impresa fornitrice e
lavoratore
- sanzioni previste per mancata iscrizione all'albo e per intermediazione
nei casi non previsti dalla attuale normativa ( L.1369/60).
Sanzioni impresa utilizzatrice
- quelle previste per la violazione degli obblighi di sicurezza da
parte delle imprese utilizzatrici
- pagamento delle differenze retributive in caso di omessa comunicazione
dell'assegnazione a mansioni superiori
-maggiorazione del 20% della retribuzione in caso di continuazione
del lavoro alla scadenza del contratto e trasformazione a tempo indeterminato
alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice se prosegue oltre i 10 giorni
aggiuntivi
- assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice
in assenza di forma scritta del contratto di fornitura
AGEVOLAZIONI FISCALI, CONTRIBUTIVE E NORMATIVE:
Alle imprese che assumono lavoratori in mobilità è corrisposto
un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità
del lavoratore.
A favore dei lavoratori impegnati nella formazione attivata con Fondo
del 5% e per i periodi tra una assegnazione e l'altra è previsto
un concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore sempre attingendo
al Fondo per la formazione.
MODIFICHE RISPETTO A PRECEDENTI NORMATIVE:
Il lavoro interinale è concepito come eccezione in deroga alla
L.1369/60 che continua ad essere valida e vieta l'intermediazione nelle
prestazioni di lavoro per tutti i casi non esplicitamente contemplati dall'art.1
dell'attuale normativa.
Non si applicano all'impresa fornitrice per i lavoratori assunti per
lavoro temporaneo gli obblighi in materia di assunzione obbligatoria e
di riserva (art. 25 c.1 L.223/91)
Il lavoratore temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa
utilizzatrice ai fini della normativa di legge o contrattuale ad eccezione
di quelle relative alla sicurezza ed igiene.
Se il lavoratore temporaneo è iscritto nelle liste di mobilità
non perde il diritto alla permanenza in tali liste.
INNOVAZIONI:
-
Autorizzazione per intermediazione di manodopera
-
Tipologia contrattuale - Istituzione del Fondo per la formazione
-
Modalità di determinazione del trattamento economico
-
Introduzione della definizione di sindacati "comparativamente più
rappresentativi" al posto di "maggiormente rappresentativi".
NORME PREVIDENZIALI
Gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali sono a totale
carico dell'impresa fornitrice in base alle norme previste per il settore
terziario.
In deroga alla norma generale, durante il periodo di disponibilità,
i contributi sono calcolati sulla base della relativa indennità
nel suo effettivo ammontare.
Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il premio, pure
a carico dell'impresa fornitrice, è
commisurato al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte.
RUOLO E AZIONI DPL (SERVIZIO ISPEZIONI E POLITICHE
DEL LAVORO):
Trasmissione contratti: Sevizio politiche del lavoro - Settore contratti
Sospensione indennità di mobilità in caso di rifiuto
del lavoratore: DPL-Scica
Verifica adeguamento L.626/94: Servizio Ispettivo
Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'impresa
fornitrice: Servizio Ispettivo
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