La legge prevede una serie di disposizioni per la tutela della donna lavoratrice madre e pone una serie di obblighi a carico del datore di lavoro.
L' ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO
La dipendente in stato di gravidanza ha il diritto-dovere di assentarsi dal lavoro due mesi prima e tre mesi dopo la data presunta del parto.
ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO
La dipendente che si trovi in stato di gravidanza a rischio, che svolga lavori gravosi ed insalubri o che operi in un ambiente di lavoro pregiudizievole alla salute propria e a quella del nascituro e che non possa essere adibita ad altre mansioni, può inoltrare apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro sita in ogni capoluogo di Provincia, al fine di ottenere l’autorizzazione ad assentarsi dal lavoro prima e/o fino al periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge.
MODALITÀ’ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO
- presentazione istanza su modello predisposto dall’Ufficio.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- certificato medico di gravidanza nel quale devono essere riportati:
- rilascio del provvedimento concessivo dell’interdizione anticipata dal lavoro, previo accertamento medico fiscale da parte dell’ A.S.L.
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- in media tre giorni.
VIOLAZIONI E SANZIONI
La lavoratrice madre ha altresì la facoltà di assentarsi dal lavoro, fino a sei mesi dopo il parto, durante il primo anno di vita del bambino.
E’ sufficiente presentare apposita istanza al proprio datore di lavoro, allegando certificato di nascita del proprio bambino.
La lavoratrice puo', inoltre, fruire di assenze per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Taluni contratti collettivi nazionali prevedono per tale periodo ulteriori agevolazioni. Infine durante la giornata lavorativa, le sono concessi due periodi di riposo di un’ora ciascuno, per allattamento, fino al compimento di un anno di vita del bambino.
VIOLAZIONI E SANZIONI
Rifiuto o opposizione da parte del datore di lavoro all’esercizio, per la lavoratrice, del diritto di assentarsi dal lavoro post-partum oppure rifiuto o opposizione all’esercizio, da parte della lavoratrice, del diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai tre anni, nonostante la presentazione del relativo certificato medico: sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni.
Rifiuto di concessione, alla lavoratrice madre,
durante il primo anno di vita del bambino, di due periodi di riposo di
un’ora ciascuno: sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni.