CONTRATTI A PART TIME

          legge 24  giugno 1997, n. 196 (art. 13)
 
 
 
  • CHE COSA E' 
  • SOGGETTI INTERESSATI 
  • ENTI E STRUTTURE INTERESSATE
  • PRINCIPALI CONTENUTI 
  • TIPOLOGIA CONTRATTO
  • OBBLIGHI E SANZIONI
  • AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE
  • MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA

  •  



     
    CHE COSA E': 
    Si tratta di provvedimenti di incentivazione al part time. 

    SOGGETTI INTERESSATI: 
    Tutti i lavoratori, con agevolazioni particolari in alcune aree e settori 

    ENTI E STRUTTURE INTERESSATI: 
    Tutti gli Enti e imprese, incluse quelle agricole con particolari agevolazioni in alcune aree e settori. 

    CONTENUTI PRINCIPALI: 
    E' incentivato il part time sia orizzontale che verticale. 
    Per i primi due anni di applicazione della normativa è data priorità, per la riduzione delle aliquote contributive, ai contratti che consentono un incremento dell'organico e alla trasformazione da tempo pieno a parziale nella gestione degli esuberi. 
    Sono previste anche riduzioni contributive in maggior misura per alcune aree, categorie e settori più avanti specificati. 

    TIPOLOGIA CONTRATTO: 
    Rimane inalterata la tipologia contrattuale. 

    OBBLIGHI E SANZIONI: 
    Obbligo di comunicazione alla Scica ed alla DPL delle assunzioni part time e delle trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale. 

    AGEVOLAZIONI FISCALI, CONTRIBUTIVE E NORMATIVE: 
    Attingendo al Fondo per l'occupazione (L.236/93) sono stabilite misure di riduzione delle aliquote contributive proporzionate alla riduzione dell'orario. Per i primi due anni di applicazione la priorità è data a contratti che incrementino l'organico e alla trasformazione a part-time nella gestione di esuberi aziendali. 

    Tali benefici sono cumulabili con quelli già concessi dalla L.451/94 che viene rifinanziata anche oltre il 1997. 
    E', inoltre, prevista una maggior misura delle riduzioni per i contratti part-time: 
    - stipulati nelle aree dell'ob.1 U.E. (Mezzogiorno) che increment6ino l'organico e occupino giovani inoccupati tra i 18 e i 25 anni residenti in tali aree 
    - trasformati dal tempo pieno per lavoratori a 3 anni dalla pensione , a patto che l'impresa
    contemporaneamente assuma giovani fino a 32 anni con orario non inferiore alle ore di riduzione operata sui rapporti di lavoro trasformati 
    - stipulati con lavoratrici che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività 
    - stipulati da aziende dei settori ambiente, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e beni culturali 
    - stipulati da aziende che abbiano attuato interventi per il risparmio energetico e l'uso di energie alternative. 

    MODIFICHE RISPETTO A PRECEDENTI NORMATIVE: 
    In passato l'autorizzazione al part-time era data a lavoratori già in età pensionabile -oggi, invece, a 3 anni da tale data- e con contemporanee assunzioni che incrementino organico; oggi è indicata la condizione di 32 anni per le nuove assunzioni. 
    Aumento degli incentivi rispetto ai precedenti (L.451/94) * e cumulo di entrambi. 

    * La L.451/94 concedeva i seguenti benefici: 
    a) riduzione, per le imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa o sulla base di gestione di eccedenze di personale 
    b) riduzione, per le imprese, non inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di integrazione salariale, nonchè integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengono stipulati i contratti collettivi che determinino la durata dell'orario settimanale come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a 4 mesi. 

    INNOVAZIONI: 
    Estensione del part time al settore agricolo. 


     

    INIZIO PAGINA