STATUTO: |
Statuto della P.A. Croce Bianca di Dego Art. 1: E' costituita una associazione di Pubblica Assistenza denominata "Croce Bianca" con sede in Dego (SV). Art. 2: L' associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione spontanea, gratuita e diretta intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. Per questa ragione i principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato previsti dalla legge numero 266 dell'11/08/1991. Art.3: L'associazione è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro. Art. 4: L' associazione forma il proprio impegno a scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare. Pertanto i suoi scopi sono : " aggregare i cittadini sui problemi della vita sociale, civile e culturale; " ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso il valore della solidarietà; " contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività; " contribuire all'affermazione dei principi della mutualità; " favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva e volontaria dei suoi soci; " collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività; " favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici; " collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto. Art. 5: L'attività dell'associazione consiste quindi: " nell'organizzare i soccorsi mediante ambulanza di ammalati, feriti, infortunati. " nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente e/o in collaborazione con le strutture pubbliche; " nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi aspetti sanitari e sociali; " nel promuovere iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; " nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo o ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita; " nell'organizzare la formazione del volontariato anche in collaborazione con altre realtà; Sulla base delle proprie disponibilità organizzative si impegna anche a: " promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento; " organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo; " promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo eventualmente specifici servizi. " Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione ai fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche. Art. 6: La P.A. Croce Bianca fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente od avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti della legge 266/91, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare le attività da essa svolte. Art. 7: Possono essere soci della P.A. Croce Bianca tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo di Amministrazione. Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre agli altri diritti statutari, hanno anche diritto di votare in assemblea, di eleggere ed essere eletti. Tutti i soci inferiori ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti. L' importo della tessera sociale e le modalità di iscrizione verranno determinate anno per anno dal Consiglio Direttivo di Amministrazione. Art. 8: I diritti dei Soci sono: " partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti; " eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti previsti dal precedente art. 7; " chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto; " formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione e in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto. Art. 9: I doveri dei soci sono: " rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli Organi Associativi; " non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione. Art.10: Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività della Pubblica Assistenza Croce Bianca, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale. Art 11: La qualifica di socio si perde: " per morosità " per decadenza " per esclusione Perdono la qualifica di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.10. Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. Perdono la qualifica di socio per morosità coloro che entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo di Amministrazione non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati del Consigli Direttivo. Art. 12: L'esercizio finanziario della P.A. Croce Bianca comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Le entrate della P.A. Croce Bianca sono costituite da: " quote degli aderenti; " contributi di privati; " contributi di enti pubblici e privati; " rimborsi derivanti da convenzioni; " entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 1991, n° 266 pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti. Art 13: Il patrimonio della P.A. Croce Bianca è costituito da: " beni mobili ed immobili " titoli pubblici e privati " lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo di Amministrazione. Art. 14: Gli Organi dell'associazione sono: " l'Assemblea dei Soci " il Consiglio Direttivo " il Presidente " il Collegio dei Sindaci Revisori Art. 15: L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Delle riunioni l'Assemblea deve redigere, a cura del Segretario dell'Assemblea, e sotto la responsabilità del presidente della stessa, un verbale da trascrivere in apposito libro dei Verbali dell'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora. Art. 16: L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone . Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione di prima o seconda convocazione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui sopra , sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età. Art. 17: L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella Sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola. Art. 18: In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi ed almeno, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda. Art. 19: I compiti dell'Assemblea sono: " Approvare il bilancio consuntivo chiuso il trentuno dicembre dell'anno precedente e quello preventivo; " Approvare la relazione del Consiglio Direttivo; " Approvare le linee programmatiche dell'Associazione; " Eleggere il nuovo Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione; " Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori; " Approvare le modifiche allo Statuto; " Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione; Art. 20: Il Consiglio Direttivo di Amministrazione è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici componenti. Esso dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Art. 21: Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea elegge nel proprio seno: " un Presidente; " un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza od impedimento; " un Segretario; " un Direttore dei Servizi; " un Cassiere; Fa parte di diritto del Consiglio il Sindaco del Comune di Dego ed in sua assenza un delegato. Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti sette giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione contenente tutte le informazioni al riguardo della riunione (l'ora , la data ed il luogo della riunione) deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della Sede sociale . Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente che verrà trascritto in apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Art. 22: I compiti del Consiglio Direttivo sono: " predisporre le proposte da portare all'Assemblea per gli adempimenti di cui all' art. 19; " eseguire i deliberati dell'Assemblea; " adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione; " stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; " aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto; " adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11; " deliberare i regolamenti interni; " nominare il Direttore Sanitario scelto tra i medici locali; " assumere il personale dipendente; " stabilire forme di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto; Art. 23: Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo adotta il metodo del voto palese, salvo che si tratti di votazioni sulle singole persone o di elezioni delle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci. I membri che non intervengono a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo potranno essere dichiarati decaduti per decisione del Consiglio stesso. Art. 24: Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente se autorizzato può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso. Art. 25: I compiti dei componenti del Consiglio sono stabiliti dal Regolamento generale dell'Associazione. Art. 26: Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e dura in carica due anni, ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea,il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente. Art. 27: Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentarsi all'Assemblea dei Soci. Delle proprie riunioni il Collegio redige un verbale da trascriversi in apposito libro. Art. 28: Qualora il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti per vacanza comunque determinata, debbano procedere alla sostituzione di uno o più membri, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non dispongano di tale graduatoria, o che queste siano esaurite, procederanno alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La vacatio comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, comporta la decadenza dei medesimi. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Collegio dei Sindaci Revisori. Nel caso di decadenza dei due Organi associativi, il Presidente dell' Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli Organi medesimi. Art. 29: Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui all'art. 11/b e 11/c, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui al precedente comma il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica. I provvedimenti di cui all'art. 11/b e 11/c sono esecutivi dal momento della notifica. Art. 30: Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano uniformati ai criteri partecipativi di questo Statuto. Art. 31: I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'associazione. Le cariche sociali sono gratuite salvo rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate. Art. 32: In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà affidato al Comune di Dego che dovrà destinarlo ad iniziative rispondenti alla legge 266/91 da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata. Art. 33: Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le leggi dello Stato in materia ed in particolare le norme della Legge 11 agosto 1991, n° 266. |