REGOLAMENTO INTERNO:


P.A. " CROCE BIANCA DEGO " REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 1 L'Associazione è organizzata, attraverso le sue strutture per dare esecuzione ed efficacia agli scopi ed alle finalità previste dallo statuto.

ARTICOLO 2 (SOCI) I Soci che compongono l'Associazione, in numero illimitato e d'ambo i sessi, sono distinti nelle seguenti categorie : 1. SOCI EFFETTIVI : Militi e militesse che abbiano compiuto i 18 anni d'età : 2. SOCI CONTRIBUENTI: Soci non Effettivi che pagano una quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. 3. ALLIEVI MILITI : Sono Soci Effettivi che sono compresi nella fascia d'età fra i 14 e i 18 anni.

ARTICOLO 3 (ISCRIZIONI ALL'ASSOCIAZIONE) Chi aspira ad ottenere la qualifica di Milite, deve presentare domanda scritta, e possedere non dubbi requisiti di moralità e condotta. La domanda deve restare esposta nella bacheca sociale per un periodo minimo di giorni dieci. L'accoglimento della domanda è di competenza della Direzione dei Servizi, la quale si pronuncia , con insindacabile giudizio, dandone quindi notizia al richiedente. L'ammissione degli Allievi Militi è disposta dalla Direzione dei Servizi, previa presentazione, da parte dell'interessato, d'apposita domanda e corredata da una specifica autorizzazione, rilasciata da parte di uno dei due genitori o di chi n'esercita la patria potestà, il quale dovrà sottoscriverla alla presenza del Direttore dei Servizi.

ARTICOLO 4 (QUOTA SOCIALE) Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, deliberata dal Consiglio d'Amministrazione. Il pagamento deve avvenire entro il 30 settembre d'ogni anno. Sono esentati dal pagamento della quota annuale i Soci Effettivi. Il Consiglio d'Amministrazione potrà esentare dal pagamento della quota annuale i Soci che si trovino in condizioni di bisogno sociale ed economico.

ARTICOLO 5 (DOVERI DEI SOCI) I Soci prestano la loro opera spontaneamente e volontariamente e non possono richiedere compensi di qualsiasi natura. Eventuali oblazioni dovranno essere accettate dal Socio più anziano, responsabile del servizio, o dal personale dipendente che rilasceranno ricevuta.

ARTICOLO 6 (COMPORTAMENTO DEI MILITI E SOCI) E' obbligo dei Soci e Militi comportarsi sempre con la massima correttezza e educazione. Nell'espletamento del servizio essi debbono astenersi da qualunque manifestazione che possa offendere le altrui opinioni politiche e religiose. E' fatto divieto ai Soci e Militi di fumare in ambulanza durante i servizi , di far uso di bevande alcoliche e, più in generale, di tenere comportamenti che possano compromettere l'ottimale andamento del servizio e la dignità dell'Associazione. E' fatto obbligo ai Soci e Militi di indossare indumenti associativi tassativamente ed esclusivamente durante lo svolgimento dei servizi e nel corso di manifestazioni sociali. Qualora un Socio o un Milite si ritenesse leso nei propri diritti, non potrà fare diretta rimostranza o protesta, né in Sede, né altrove. Avrà invece facoltà di fare osservazione scritta al Direttore dei Servizi o, in caso di particolare gravità, di inoltrare rapporto scritto alla Direzione dei Servizi e, per conoscenza, al Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 7 (DOVERI DEI MILITI) E' dovere d'ogni Milite rispettare i superiori e prestare la sua obbedienza in servizio e in sede. Qualunque Milite trovi, per strada, un sofferente, deve soccorrerlo e non abbandonarlo, finché si sia provveduto al suo ricovero.

ARTICOLO 8 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ALLIEVI MILITI) L'Allievo Milite può frequentare i locali sociali, partecipare direttamente alle attività svolte dall'Associazione, svolgere servizi di trasporti infermi, partecipare ai turni di guardia (festivi e notturni) ; nell'espletamento delle attività sopraccitate l'Allievo Milite deve osservare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione. L'Allievo milite ha diritto di voto su ogni materia di consultazione che sia di competenza dell'Assemblea dei Soci, fatta eccezione per l'elezione dei componenti la Direzione Dei servizi e dei componenti gli organi sociali.

ARTICOLO 9 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO) La qualifica di Socio si perde per decadenza, per volontarie dimissioni, per esclusione. E' da considerarsi decaduto il Socio, il quale non abbia provveduto al pagamento della quota associativa entro il 30 settembre dell'esercizio annuale. E' altresì decaduto il Socio che rientri nella fattispecie previste dagli articoli 14 e 15 del presente Regolamento. Il Socio che intende presentare le proprie volontarie dimissioni, deve rivolgere apposita domanda al Consiglio di Amministrazione. Sono oggetto di radiazione i Soci che abbiano compiuto atti disonorevoli, abbiano mancato ai doveri sociali, abbiano danneggiato in qualunque modo, l'interesse morale e materiale o in prestigio o il buon nome dell'Associazione.

ARTICOLO 10 (TURNI DI GUARDIA) Le squadre di turno di guardia sono predisposte dalla Direzione dei Servizi. L'elenco dei componenti delle suddette squadre deve essere esposto negli appositi spazi della Sede Sociale. I turni sono registrati su apposito libro, sito in Sala Militi, a cura della Direzione dei Servizi.

ARTICOLO 11 (TURNI DI GUARDIA NOTTURNI E FESTIVI) I Militi addetti al turno notturno hanno l'obbligo di riordinare il dormitorio prima del termine del servizio. Durante i turni di guardia, previsti dal presente articolo, la responsabilità della Sede e quindi, delle chiamate e dello svolgimento dei servizi à affidata al capo squadra presente in sede.

ARTICOLO 12 (SVOLGIMENTO DEI SERVIZI) A seguito di chiamata per servizio sono da osservare le seguenti norme per la formazione immediata della squadra : a) durante il servizio, il milite con maggiore anzianità di servizio è il solo responsabile. Gli altri Militi debbono essere formulate unicamente secondo la procedura indicata dall'art. 6 del presente regolamento. b) il Socio che si trova in sede ed è impossibilitato a prestare servizio, deve comunicare la sua indisponibilità al suo arrivo e darne idonea giustificazione. c) in assenza del coordinatore centralinista alle chiamate telefoniche risponde il Milite più anziano in sede ; d) ai fini dell'attribuzione dei punteggi sociali, tutti i servizi (diurni, notturni, d'emergenza) sono considerati alla pari.

ARTICOLO 13 (OBBLIGHI DEI MILITI IN SERVIZIO) Durante il servizio i militi debbono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento. Nessun Milite può abbandonare il servizio, in caso di comprovata necessità, e facoltà della Direzione dei Servizi o del Milite Capo Squadra responsabile, di concedere la possibilità di assentarsi, previa sostituzione con altro milite.

ARTICOLO 14 (MINIMO DEI SERVIZI DA EFFETTUARE DURANTE L'ANNO) I Militi che nell'arco dell'anno non hanno effettuato almeno 15 (quindici) servizi, decadono dal ruolo di Socio Effettivo. Eventuali deroghe alla disposizione, di cui al precedente comma, possono essere concesse dalla Direzione Servizi, previa plausibile giustificazione del milite stesso.

ARTICOLO 15 (ASSENZA GIUSTIFICATA DAI TURNI DI SERVIZIO) Il Milite che per tre volte consecutive, risulti assente nei turni di servizio, senza averne data tempestiva e motivata comunicazione alla Direzione Servizi, decade dalla qualifica di Socio, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 del presente regolamento.

ARTICOLO 16 (MILITI AUTISTI) I Militi che abbiano compiuto il 21° anno di età o comunque siano in possesso di patente di guida cat. B da almeno tre anni e che abbiano effettuato negli ultimi sei mesi non meno di 100 ore di servizio hanno la facoltà di richiedere l'autorizzazione alla guida delle autoambulanze su apposita modulistica da presentarsi alla Direzione dei Servizi. A seguito dell'ammissione della domanda, il "candidato" dovrà: 1. Effettuare almeno 4 rientri da urgenze o da servizi programmati; 2. Successivamente verrà fatta una valutazione sulla conoscenza e l'uso del materiale sanitario e della radio; 3. La Direzione dei Servizi e il Presidente decideranno a questo punto se autorizzare il candidato alla guida specificando se in urgenza o in programmato. Tutti i Militi provenienti da altre Associazioni nelle quali gli è riconosciuto il ruolo di autista dovranno seguire il Regolamento sopra indicato fatta eccezione per il punto 1. La Direzione dei Servizi richiederà informazioni all'associazione di provenienza. Gli autisti che nel corso dell'anno precedente non hanno prestato 15 servizi, come da art. 14 del presente regolamento interno,per la riconferma della qualifica dovranno sottoporsi ad una valutazione come al punto 2. I Militi Autisti debbono presentare la patente di guida presso la Direzione dei servizi all'atto di un eventuale rinnovo del documento stesso. I Militi Autisti debbono sempre mantenere una guida prudente ed una velocità proporzionale al tipo di trasporto effettuato, seguendo le indicazioni fornite dal milite addetto all'assistenza del paziente trasportato. I segnali acustico luminosi dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente nel rispetto delle norme legislative vigenti, eventuali abusi sono motivo di deferimento al C.d.A. Al rientro da un servizio l'autista dovrà provvedere, in collaborazione con il resto dell'equipaggio, al riordino del mezzo utilizzato (pulizia, reintegro materiale usato ed eventuale rifornimento). E' compito dell'autista informare la Direzione dei Servizi sugli eventuali problemi rilevati sulle attrezzature durante l'intervento. La Direzione dei Servizi si riserva comunque il diritto di modificare o revocare l'autorizzazione alla guida in qualsiasi momento dandone tempestiva comunicazione al Presidente.

ARTICOLO 17 (NORME DA OSSERVARE DURANTE IL TRASPORTO) L'autoambulanza può trasportare, oltre all'infermo un familiare, a discrezione dell'Autista; in ogni caso non è possibile superare il numero dei posti a sedere, previsto dal certificato d'omologazione dei mezzi in uso. Prima di prendere in consegna un infermo per il trasporto, i Militi in servizio debbono, fatta eccezione per i casi urgenti, ritirare i documenti sanitari d'accompagnamento del malato. In caso di servizio non convenzionato ASL l'autista deve richiedere all'interessato o ai suoi famigliari il corrispettivo del servizio effettuato rilasciando quietanza oppure invitarlo a contattare la Presidenza o la Segreteria per il pagamento del Trasporto. I rimborsi spese dei suddetti trasporti sono stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione il quale ha facoltà di praticare particolari riduzioni per trasporto Militi, rispettivi famigliari e di cittadini di disagio sociale ed economico. I Militi in servizio, durante il trasporto, sono responsabili dell'attrezzatura sanitaria in dotazione dell'ambulanza ed alla buona conservazione della stessa.

ARTICOLO 18 (TRASPORTI SPECIALI) Nel caso in cui si sia provveduto al trasporto di un infermo affetto da malattia infettiva o contagiosa, occorre isolare immediatamente il mezzo di trasporto e tutto il materiale adoperato. I componenti la squadra che ha effettuato il servizio, debbono attenersi alle istruzioni del Direttore Sanitario. E' fatto comunque divieto di effettuare trasferimenti di pazienti affetti da malattia infettiva o contagiosa, salvo accompagnamento medico od infermieristico della struttura che richiede il trasporto.

ARTICOLO 19 (ASSICURAZIONE DEI MILITI) Il Consiglio d'Amministrazione provvede a stipulare idoneo contratto assicurativo allo scopo di garantire tutti i Militi in caso di infortunio in servizio in sede, che provochi decesso, invalidità permanente o temporanea. Il Consiglio d'Amministrazione provvede a stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile verso i terzi per eventuali infortuni occorsi nei locali della sede dell'Associazione o derivanti dalla circolazione degli automezzi di proprietà dell'Associazione.

ARTICOLO 20 (CURA DELLA SEDE SOCIALE) Durante la permanenza in Sede è dovere di tutti i soci curare la conservazione dello stabile, degli arredi e delle attrezzature speciali, nonché la custodia dei propri oggetti. Il Socio che desiderasse introdurre degli estranei nella Sede Sociale, a scopo di visita si rende responsabile del comportamento degli stessi.

ARTICOLO 21 (DIREZIONE SANITARIA) Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 22 lettera h dello Statuto Sociale. Il Direttore Sanitario sorveglia, sotto profilo igenico - sanitario sull'andamento di tutti i servizi, propone l'acquisto del materiale sanitario e quanto possa occorrere per il normale funzionamento dei servizi. In caso di necessità o urgenza, il Direttore Sanitario può essere coadiuvato da altri medici - chirurghi, esercenti la professione.

ARTICOLO 22 (COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO) 1. Istruire i Soci nel disimpegno dei servizi di Pronto Soccorso e di assistenza; 2. Tenere, periodicamente corsi pubblici concernenti il trasporto di malati, e feriti, i soccorsi di urgenza e di assistenza agli infermi. 3. Provvedere ai controlli cui devono essere sottoposti i soci Effettivi.

ARTICOLO 23 (LA DIREZIONE DEI SERVIZI) Il Direttore dei Servizi partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, con voto consultivo; in ogni caso di sua assenza può delegare, alla riunione del Consiglio, uno dei due Vice Direttori. Il Direttore dei Servizi è coadiuvato, nei suoi compiti, da due Vice Direttore.

ARTICOLO 24 (COMPITI DEL DIRETTORE DEI SERVIZI) Il Direttore dei Servizi ha la responsabilità di tutto il servizio di assistenza e di soccorso, secondo le direttive impartite dal Consiglio d'Amministrazione e dal Direttore Sanitario. Il Direttore dei Servizi, inoltre relaziona al Consiglio d'Amministrazione sull'andamento dei servizi e propone al consiglio tutti i miglioramenti che ritiene utili nell'interesse dei servizi stessi, in particolare il Direttore dei Servizi svolge i seguenti compiti: 1. propone al Consiglio d'Amministrazione l'orario degli Autisti: 2. dispone di concerto con i suoi collaboratori, turni di servizio dei militi, tenendo conto dell'età, del grado di capacità e di diligenza dei militi che dovranno farne parte; 3. esamina i rapportini dei servizi e provvede all'assegnazione dei punteggi dei Militi; 4. sovrintende al regolare svolgimento dei servizi ed al rispetto delle norme sociali; 5. convoca, a sua discrezione, la riunione dei Soci Effettivi, dandone notizia al Consiglio d'Amministrazione; 6. in collaborazione Col Direttore Sanitario convoca riunioni di aggiornamento sull'utilizzo delle apparecchiature sanitarie in uso sui mezzi di soccorso; 7. ha in carico tutto il materiale che serve per l'espletamento dei compiti di Pronto Soccorso e di Assistenza e ne cura l'idonea manutenzione, assicurandone la perfetta efficienza; 8. propone e gestisce in collaborazione col Direttore Sanitario, i corsi di formazione e di aggiornamento dei Volontari; 9. cura l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'Associazione dell'assegnazione di giovani in servizio civile di leva e ne stabilisce il loro più utile impiego all'interno della vita associativa; 10. provvede mensilmente alla predisposizione del rendiconto finanziario dei servizi effettuati, versando i relativi proventi all'Associazione.

ARTICOLO 25 (COMPITI DEI VICE DIRETTORI DEI SERVIZI) I vice Direttori coadiuvano il Direttore dei Servizi nel disimpegno delle sue mansioni e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

ARTICOLO 26 (COLLABORATORI DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI) Il Direttore dei Servizi ha la facoltà di nominare collaboratori, dotati di specifiche competenze, per l'adempimento di particolari compiti. La funzione di tali collaboratori è coadiuvare la Direzione dei Servizi nell'espletamento del suo mandato. I collaboratori dovranno attenersi alle direttive impartite dalla Direzione.

ARTICOLO 27 (DIMISSIONI DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI) In caso di dimissioni del Direttore dei Servizi si dovrà provvedere a nuove elezioni ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale. Durante il periodo necessario per lo svolgimento di tali elezioni, uno dei due Vice Direttori, viene incaricato dal Consiglio d'Amministrazione di svolgere le mansioni di Direttore. In caso di dimissioni di uno dei due Vice Direttori, viene chiamato a succedere il primo dei non eletti. In caso di cui tutti i membri della Direzione dei servizi presentino le proprie dimissioni, il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere al commissariamento della direzione stessa, sinché non siano svolte nuove elezioni.

ARTICOLO 28 (RINNOVO ORGANI ASSOCIATIVI) Ai fini della preparazione del Rinnovo degli Organi Associativi il Consiglio uscente, nell'ultima riunione prima del termine del mandato, ha il compito di stabilire il numero di Consiglieri (da un minimo di 9 ad un massimo di 15) che andranno a comporre il nuovo Consiglio Direttivo di Amministrazione ( il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è comunque composto in ogni caso da 3 membri). Inoltre deve convocare un'Assemblea Ordinaria dei Soci la quale ha la funzione di formare una Commissione Elettorale, composta da tre membri, che ha il compito di redigere la rosa dei candidati alla carica di Consiglieri e dei Sindaci Revisori. La Commissione Elettorale deve presentare, affinché le liste siano valide, almeno un candidato in più del numero minimo di candidati proposto dal Consiglio Direttivo uscente. Qualora non si dovesse raggiungere il quorum per la formazione delle liste elettorali, si procederà alle Elezioni per il Rinnovo delle Cariche Sociali utilizzando l'elenco completo dei Soci dell'Associazione dell'anno in corso. I Componenti la Commissione Elettorale svolgono altresì la funzione di scrutatori; gli eventuali voti ricevuti dai Componenti della Commissione sono considerati nulli.

ARTICOLO 29 (MODALITA' PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI) Le elezioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti avvengono in una giornata, la cui data è definita dall'Assemblea Ordinaria dei Soci; in ogni caso, tale data non può essere fissata prima di 10 giorni rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, di cui al presente articolo. Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta; ogni Socio può presentare n° 2 deleghe. Nel computo delle presenze si conteggiano i Soci presenti che hanno diritto al voto e le deleghe in rappresentanza dei Soci che hanno diritto al voto. Per le Elezioni del Consiglio, i votanti possono esprimere da un minimo di nove ad un massimo di quindici preferenze, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci; essi hanno facoltà di sostituire, nella rosa ufficiale, un massimo di quattro nominativi; detti nominativi debbono essere segnati negli appositi spazi, predisposti in calce alla lista, non superando però il numero di preferenze prestabilito. Le preferenze, espresse a favore dei candidati nella rosa, vengono date con un segno in croce a fianco del nome del candidato prescelto. Qualora le preferenze, assegnate dall'elettore, superino il numero di preferenze stabilito, la scheda viene annullata; la scheda viene, invece, considerata valida, qualora le preferenze espresse risultino in numero inferiore rispetto al massimo stabilito. Vengono altresì considerate annullate le schede che riportino segni di riconoscimento o espressioni non attinenti alla consultazione elettorale. Al termine delle operazioni di voto, gli scrutatori proclamano il risultato finale. Vengono proclamati Consiglieri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, ad elezioni avvenute, tra due candidati si verificasse la parità dei voti, godrà di\ preferenze il candidato che presenti la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione o, in caso di ulteriore parità, anagrafica. Per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, i votanti possono esprimere un massimo di 3 preferenze; essi hanno la facoltà di sostituire, nella rosa ufficiale, un massimo di 2 nominativi; detti nominativi debbono essere segnati negli appositi spazi, predisposti in calce alla lista. Le preferenze, espresse a favore dei candidati nella rosa, vengono espresse con una croce a fianco del nome del candidato prescelto. Qualora le preferenze, assegnate dall'elettore, superino il numero di 3, la scheda viene annullata; la scheda viene considerata valida, qualora le preferenze espresse risultino in numero inferiore rispetto al massimo stabilito. Vengono altresì annullate le schede che riportino segni di riconoscimento o espressioni non attinenti alla consultazione elettorale. Al termine delle operazioni di voto, gli scrutatori proclamano il risultato finale. Vengono proclamati Revisori dei Conti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 30 (NORME PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI) La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta con avviso esposto nella Sede Sociale e pubblicato sui mezzi informativi dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello per l'Assemblea indicando chiaramente gli argomenti all'Ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

ARTICOLO 31 (CARICHE SOCIALI) Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate. Il Consiglio d'Amministrazione eletto dall'Assemblea dei Soci provvederà nel suo seno alla nomina delle cariche sociali dall'art. 21 dello Statuto Sociale; le cariche non sono cumulabili. IL PRESIDENTE È il responsabile dell'Associazione; egli presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne firma i verbali, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e delibera l'adozione dei provvedimenti urgenti che ritiene necessari ed opportuni per la sua attuazione. Può convocare il Consiglio d'Amministrazione ogni qualvolta lo riterrà opportuno. IL VICE PRESIDENTE Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; il Presidente può delegargli, sia a carattere provvisorio che per tutta la durata del Consiglio, parte delle proprie funzioni. In assenza del Vice presidente il suo posto sarà coperto dal Consigliere più anziano. IL SEGRETARIO Provvede a disbrigare le normali pratiche di corrispondenza, raccogliendole opportunamente ed archiviandone la copia di quelle in partenza; disbriga le normali pratiche di segreteria (convocazione dei Soci; emissioni tessere sociali);redige e firma i verbali delle riunioni di Consiglio; il segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente. IL CASSIERE Effettua i pagamenti o le riscossioni compilando le riversali di incasso e i mandati di pagamento, quest'ultimi devono essere controfirmati dal presidente; deposita le somme presso gli Istituti Bancari o su conto corrente Postale intestati all'Associazione; registra cronologicamente e sistematicamente le uscite e le entrate; compie le operazioni di cassa della quale risponde, per quanto gli compete, personalmente al Consiglio Direttivo, al Presidente e al Collegio dei revisore dei Conti.
DEGO, 31 maggio 2003