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Il Corpo Militare della CRI

Il Corpo Militare della CRI. Da sempre uno dei principi essenziali che è alla base delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa è stato quello di portare soccorso alle vittime civili e militari dei conflitti armati e, quindi, di servire come ausiliari dei servizi sanitari delle FF. AA. dei rispettivi Paesi.

E' questo il ruolo tradizionale svolto da ogni Società di Croce Rossa fin dalle origini del Movimento; tale ruolo di ausiliarietà dei servizi sanitari delle FF.AA. si trova consacrato sia nella Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 sia nella risoluzione adottala dalla relativa conferenza diplomatica. Nell'articolo n.6 di tale risoluzione è espressamente previsto che il personale fornito per tale esigenza dai Comitati di soccorso (oggi Società Nazionali di Croce Rossa) venga posto "sous la direction des chefs militaires".

Questo ruolo tradizionale risulta poi puntualmente recepito nell'art. 26 della 1A Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 che assimila a tutti gli effetti il personale delle Società Nazionali di Croce Rossa, debitamente riconosciute e autorizzate dal proprio governo, al personale sanitario militare delle FF.AA..

Nella parte finale di tale articolo questa assimilazione del personale militare della Croce Rossa al personale sanitario militare delle FF.AA. è subordinato alla condizione che lo stesso sia sottoposto alle leggi ed ai regolamenti militari

Storicamente quindi è indubitabile che il ruolo fondamentale delle Società
Nazionali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa fosse, come in effetti è stato, quello di collaborare in caso di conflitto armato con i servizi salutari militari dei rispettivi Paesi mediante proprio personale sottoposto alle leggi ed ai regolamenti militari.

Tale ruolo di ausiliarietà dei servizi di sanità delle FF.AA. viene puntualmente recepito come condizione "di riconoscimento delle Società Nazionali dalla XIIA Risoluzione della XVIIA Conferenza Internazionale della Croce Rossa di Stoccolma nel 1948" : in tale risoluzione, per i Paesi che dispongono di Forze Armate, espressamente, rinvia ai requisiti di cui all'art. 26 della 1A Convenzione di Ginevra del 1949. Il ruolo di ausiliaria dei servizi sanitari delle FF.AA. è tutt'ora implicitamente riconfermato nelle condizioni di riconoscimento delle Società nazionali previste nell’art.4, punto 6) dello Statuto del Movimento Internazionale della Croce Rossa che fa esplicito riferimento a "/a préparation dès le temps de paix aia taches qui lui incomberli au cas de conflit arme" .

Storicamente l'Associazione Italiana della Croce Rossa è stata, si può dire da sempre, strutturata con una specifica, talvolta prevalente, finalizzazione al suddetto ruolo di ausiliarietà delle FF.AA.. Fin dal 1 giugno 1866, con circolare n. 2146 del Ministero della Guerra veniva prevista la formazione da parte della C.R.I. di "squadriglie volontarie d'ambulanza composte da ufficiali sanitari e da infermieri. Dette squadre, destinate ad essere aggregate alle ambulanze di riserva del Quartiere generale di ciascun Corpo dell'Esercito o ad un'ambulanza divisionale, s'intenderanno far parte integrante per tutto ciò che riguarda il servizio delle succitate unità".

Inoltre, durante la permanenza al campo il personale delle squadre doveva essere assoggettato agli ordini ed alla disciplina militare alla stessa stregua del personale sanitario militare propriamente detto, del quale venivano assunti "in toto" doveri e diritti.

Anche l'uniforme venne modificata rispetto a quella inizialmente prevista dall'Associazione. In base alle nuove disposizioni ministeriali infatti si avvicinò, per foggia e colore, a quella dell'Esercito. (Magg. R. Belogi - "II Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Annate dello Stato" - voi. 1° , pag.29 -Bergamo 1989).

Per successive evoluzioni normative si giunse ai R.D.L. del 23 maggio 1915 modificato con R.D.L. 25 luglio 1915 che permise durante la 1^ guerra mondiale il retto governo di circa 18.000 uomini ed il funzionamento regolare di oltre 400 Unità.

In base a tale normativa il personale viene dichiarato militare, è sottoposto alla disciplina mm'tare e veste una divisa di tipo militare con speciale distintivo di Corpo. (Dott. G.Villa Santa - Ten. Col. me. - "II Servizio Sanitario in pace e in guerra" -Firenze 1925).

Successivamente Part.7 de "Ordinamento e Funzionamento della C.R.I." approvato conR.D.L. 10.8.1928, n.2034 e modificato conR.D.L. del 12 febbraio 1930 n.84 dava alla C.R.I. la facoltà di arruolare personale volontario prevedendo che gli iscritti nei ruoli della CRI "chiamati in servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del codice penale del Regio Esercito. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'Associazione mediante precetti".

Nel 1936 venne emanato il R.D.L. n.484 che equiparava a tutti gli effetti il personale della C.R.I. richiamato in servizio mediante precetto al personale sanitario militare. Le norme di tale Regio Decreto, avente,si ritiene natura di legge speciale, agli artt. 29 e 249 prevedono che il personale chiamato in servizio sia militare a tutti gli effetti, vesta una divisa di tipo militare e sia sottoposto al Regolamento di Disciplina Militare e assoggettato alla giurisdizione penale militare. Successivamente la militarietà del personale della CRI destinato ai servizi ausiliari delle FF.AA. trovava ulteriore conferma negli artt. 10 e 11 del D.P.R 613 del 31 luglio 1980 avente valore di legge.

Da quanto sopra esposto si ricava che il ruolo di ausiliarieià dei servizi sanitari delle FF.AA. è da sempre stato tenuto fermo dalla Croce Rossa Italiana come proprio compito istituzionale che si concretizzava con una propria organizzazione interna e all'uopo costituita dal Corpo Militare e dal Corpo delle Infermiere Volontarie entrambi ausiliari delle FF.AA..

Infatti sia nello Statuto approvato con D.P.C.M. 7.3. 97 n. 110 sia nel successivo approvato con D.P.C.M. 3.7.02 n.208 fra i compiti della CRI figura, alla lettera a, quello dello "sgombero e cura dei feriti e nialati di guerra, nonché delle vittime delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile in conformità a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949"

II ruolo dei Corpi della CRI ausiliari delle FF.AA. oltre che in linea dei principi ispiratori del movimento internazionale della Croce Rossa - soccorso ai feriti ed ai malati nei conflitti armati - è da ritenersi perfettamente compatibile con il rispetto dei principi fondamentali del Movimento approvati dalla XXA Conferenza Internazionale di Vienna nel 1965 che risultano puntualmente recepiti nelle parti del vigente Statuto.