Riportiamo qui di seguito
- per chiunque fosse interessato - il testo integrale dello statuto
sociale (depositato
per la registrazione
in data 30/01/2002 presso l'Ufficio dell'entrate di Lodi).
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Titolo
I: CARATTERISTICHE DELLENTE
ART.1
(Costituzione)
Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, si costituisce
in Lodi la libera associazione culturale
"CREATTIVA - Gruppo di attivismo creativo"
con sede legale in viale Trento Trieste, N°43 a Lodi (presso
labitazione della famiglia Aliprandi). Lassociazione
nasce priva di una sede operativa, poiché, al momento della
costituzione, non è indispensabile allo svolgimento delle
proprie attività.
ART.2
(Scopo sociale)
Lassociazione è apartitica, di ispirazione cristiana
e non ha scopo di lucro. Lassociazione si occupa attivamente
di iniziative culturali in generale; nello specifico, si occupa
della promozione, dellincentivo e del libero sviluppo dello
spirito artistico-creativo in tutte le sue svariate manifestazioni:
dalla musica al teatro, dallo spettacolo alla scrittura, dalla
pittura alla fotografia, dal cinema alla moda, dalla danza alla
grafica multimediale. Lassociazione si propone altresì
di perseguire i propri fini con particolare riguardo al patrimonio
ambientale.
ART.3
(Attività sociali)
Per il raggiungimento degli scopi di cui allart.2, lassociazione
intende costituire un conto corrente bancario o un libretto di
risparmio alimentato dalle quote discrizione dei soci, da
donazioni, da sovvenzioni ed elargizioni di privati ed enti pubblici,
da interessi attivi di tali proventi nonché dagli eventuali
disavanzi delle varie iniziative organizzate per lattuazione
degli scopi sociali. Suddette iniziative potranno consistere in
incontri, mostre ed esposizioni, approfondimenti, spettacoli e
pubblicazioni di ogni tipo (anche telematiche), registrazioni
fonografiche, filmati, conferenze, gemellaggi, campagne di sensibilizzazione
e tutto ciò che abbia una stretta connessione con il mondo
dellarte, della cultura e della comunicazione.
I proventi potranno altresì essere utilizzati per lacquisto
di apparecchiature e materiali necessari per lo svolgimento delle
suddette attività oppure per sostenere finanziariamente
ulteriori enti ed associazioni con scopi culturali o benefici.
Lassociazione si conforma al nuovo contesto economico-sociale
dellUnione Europea e si intende operativa a livello internazionale,
in osservanza delle convenzioni vigenti.
ART.
4 (Stemma sociale)
Lo stemma sociale che distingue lassociazione in ogni manifestazione
e di cui solo gli associati possono fregiarsi è composto
dalla raffigurazione stilizzata di un pentagramma su cui sono
disposte alcune note musicali in ordine sparso, una maschera tragica
sulla sinistra e un pennello sulla destra, il tutto completato
dalla scritta (subito sottostante la figura) CreAttiva
gruppo di attivismo creativo (in carattere informatico Gill
Sans MT). La versione approvata dallassemblea allatto
della costituzione è riprodotta qui di seguito; per eventuali
modifiche allo stemma sociale sarà sufficiente una delibera
dellassemblea ordinaria e non sarà necessario laggiornamento
dello statuto a condizione che gli elementi grafici e contenutistici
vengano mantenuti e ne venga solo modificato lo stile e la disposizione.
ART. 5 (Limiti di ammissione)
Potranno far parte dellassociazione tutte le persone di
qualsiasi età e sesso che accettino i principi e le disposizioni
dello Statuto e che adempiano le formalità indicate dallamministrazione
(compilazione dei moduli , versamento della quota ecc.). Non potrà
invece farne parte chi sia incorso in una condanna penale definitiva
per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume,
contro la famiglia, contro la persona, contro il patrimonio artistico
e ambientale.
Titolo II: ORGANIZZAZIONE INTERNA
ART.
6 (Compagine sociale)
LAssociazione è formata dalle seguenti categorie
di partecipanti:
i Soci effettivi, che hanno potere decisionale, hanno potere di
elettorato attivo e passivo e sono sottoposti alla comune normativa
del codice civile in materia di persone giuridiche;
i Soci seguaci, che sono da intendersi come meri sostenitori,
non hanno potere decisionale, bensì solo potere propositivo
nei confronti dei soci effettivi e di conseguenza non hanno nemmeno
capacità di elettorato attivo e passivo;
i Soci onorari, che hanno lo stesso ruolo e le stesse funzioni
dei seguaci, ma sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota e
vengono omaggiati della tessera a discrezione dellorgano
amministrativo per particolari meriti in ambito artistico-culturale.
Sono soci effettivi i soci fondatori (ovvero i firmatari dellatto
costitutivo) e i seguaci che abbiano dimostrato per due anni consecutivi
di essere particolarmente attivi in ambito artistico-culturale
e di aver contribuito efficientemente alle attività svolte
dallassociazione. Lelevazione a rango di socio
effettivo può essere disposta (su richiesta scritta
dellinteressato) dalla prima assemblea dei soci tenuta dopo
lo scadere dei due anni dalla data discrizione come socio
seguace
Sono Seguaci ordinari tutti coloro che abbiano versato la quota
discrizione e abbiano adempiuto alle formalità previste
dallorgano direttivo.
Mezzo di prova dellappartenenza allassociazione è
la tessera discrizione riportante la data del rilascio e
la firma del presidente; la tessera è nominale, non cedibile
e contiene i dati del socio con la relativa qualifica nellambito
dellassociazione.
ART.
7 (LAssemblea dei soci)
LAssemblea è il massimo meccanismo di espressione
del potere decisionale dei soci effettivi. Si riunisce almeno
una volta allanno in luogo da definirsi di volta in volta.
LAssemblea approva il bilancio annuale e decide delleventuale
ingresso di nuovi soci o dellespulsione dei soci che abbiano
dimostrato grave incoerenza con gli scopi dellassociazione.
LAssemblea elegge il nuovo organo direttivo indicando direttamente
il nome del nuovo presidente e del vice-presidente.
La convocazione viene effettuata anche verbalmente dal presidente
in carica, il quale poi presiederà la seduta; in caso di
impedimento del suo naturale presidente, è presieduta dal
socio più anziano di età.
Allassemblea possono partecipare attivamente tutti i soci
effettivi che siano in regola con il pagamento della quota annuale;
i soci seguaci possono assistervi previa richiesta al Consiglio
Direttivo.
In fatto di convocazioni straordinarie e di deliberazioni dellAssemblea
è valida la normativa del Codice Civile vigente.
ART.
8 (Amministrazione)
Lamministrazione è compito di un Consiglio
direttivo, il quale svolge tutte le mansioni (rispondendone
legalmente) che il diritto vigente riconduce alla funzione amministrativa
delle persone giuridiche ed è composto dal presidente,
dal vice-presidente e da un consigliere. Gli organi direttivi
rimango in carica per un triennio e sono sempre rieleggibili.
Lordinaria amministrazione è tenuta in toto
dal presidente, che viene sostituito dal vice-presidente solo
in caso di impedimento e con il consenso del presidente, salvi
i casi di urgenza e di stretta necessità. Qualora anche
il vice-presidente sia impedito, questi è sostituito dal
socio effettivo più anziano detà.
Nel caso di decisioni collegiali, il Consiglio delibera sempre
a maggioranza assoluta; nel caso in cui si verifichi una parità
dei voti espressi, prevale il voto del presidente.
Ai soci che svolgono determinate funzioni gratuitamente, spetta
il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite
dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
ART.
9 (Clausola di gradimento)
Al di fuori del caso di espulsione dei soci per gravi incoerenze,
lorgano direttivo deferisce allassemblea il socio
effettivo o il socio seguace che sia risultato per qualunque motivo
dissidente o pericoloso per la serena esistenza dellassociazione.
LAssemblea decide delleventuale espulsione senza il
voto dellinteressato.
ART.
10 (Patrimonio e bilancio)
Il patrimonio sociale consiste nelle liquidità depositate
sullapposito conto corrente bancario o libretto di risparmio
(la cui concreta disponibilità spetta al presidente) e
in tutti i beni acquistati per lattività dellassociazione.
Lesercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno
solare. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dallAssemblea
entro il 30 marzo successivo; nella stessa seduta lorgano
direttivo presenta il nuovo bilancio preventivo. Eventuali avanzi
di gestione verranno utilizzati come fondo-cassa per lanno
successivo.
Titolo III: DISPOSIZIONI FINALI
ART.
11 (Durata e scioglimento)
Lassociazione ha durata illimitata e può essere sciolta
solo con il consenso dei tre quarti dei soci effettivi (salvi
i casi di estinzione previsti dal Codice Civile).
Nel caso di scioglimento, lAssemblea procede alla nomina
di uno o più liquidatori scegliendoli fra i soci che abbiano
svolto per almeno un anno la funzione amministrativa.
ART.
12 (Modificazioni dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti allassociazione:
esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dellattività
dellassociazione.
Il presente statuto è modificabile con delibera dellAssemblea
straordinaria la quale approva il nuovo testo che può essere
proposto da qualunque socio effettivo. Lorgano direttivo
in carica provvede celermente alle relative formalità previste
per legge e allattuazione delle nuove disposizioni statutarie.
ART.
13 (Lacune e Controversie)
Per quanto non previsto nel presente statuto, ci si riferisce
al diritto vigente.
Per qualsiasi controversia, è competente il foro di Lodi.