LO STATUTO


Riportiamo qui di seguito - per chiunque fosse interessato - il testo integrale dello statuto sociale (depositato per la registrazione
in data 30/01/2002 presso l'Ufficio dell'entrate di Lodi)
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Titolo I: CARATTERISTICHE DELL’ENTE


ART.1 (Costituzione)
Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, si costituisce in Lodi la libera associazione culturale
"CREATTIVA - Gruppo di attivismo creativo"
con sede legale in viale Trento Trieste, N°43 a Lodi (presso l’abitazione della famiglia Aliprandi). L’associazione nasce priva di una sede operativa, poiché, al momento della costituzione, non è indispensabile allo svolgimento delle proprie attività.

ART.2 (Scopo sociale)
L’associazione è apartitica, di ispirazione cristiana e non ha scopo di lucro. L’associazione si occupa attivamente di iniziative culturali in generale; nello specifico, si occupa della promozione, dell’incentivo e del libero sviluppo dello spirito artistico-creativo in tutte le sue svariate manifestazioni: dalla musica al teatro, dallo spettacolo alla scrittura, dalla pittura alla fotografia, dal cinema alla moda, dalla danza alla grafica multimediale. L’associazione si propone altresì di perseguire i propri fini con particolare riguardo al patrimonio ambientale.

ART.3 (Attività sociali)
Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art.2, l’associazione intende costituire un conto corrente bancario o un libretto di risparmio alimentato dalle quote d’iscrizione dei soci, da donazioni, da sovvenzioni ed elargizioni di privati ed enti pubblici, da interessi attivi di tali proventi nonché dagli eventuali disavanzi delle varie iniziative organizzate per l’attuazione degli scopi sociali. Suddette iniziative potranno consistere in incontri, mostre ed esposizioni, approfondimenti, spettacoli e pubblicazioni di ogni tipo (anche telematiche), registrazioni fonografiche, filmati, conferenze, gemellaggi, campagne di sensibilizzazione e tutto ciò che abbia una stretta connessione con il mondo dell’arte, della cultura e della comunicazione.
I proventi potranno altresì essere utilizzati per l’acquisto di apparecchiature e materiali necessari per lo svolgimento delle suddette attività oppure per sostenere finanziariamente ulteriori enti ed associazioni con scopi culturali o benefici.
L’associazione si conforma al nuovo contesto economico-sociale dell’Unione Europea e si intende operativa a livello internazionale, in osservanza delle convenzioni vigenti.

ART. 4 (Stemma sociale)
Lo stemma sociale che distingue l’associazione in ogni manifestazione e di cui solo gli associati possono fregiarsi è composto dalla raffigurazione stilizzata di un pentagramma su cui sono disposte alcune note musicali in ordine sparso, una maschera tragica sulla sinistra e un pennello sulla destra, il tutto completato dalla scritta (subito sottostante la figura) “CreAttiva – gruppo di attivismo creativo” (in carattere informatico “Gill Sans MT”). La versione approvata dall’assemblea all’atto della costituzione è riprodotta qui di seguito; per eventuali modifiche allo stemma sociale sarà sufficiente una delibera dell’assemblea ordinaria e non sarà necessario l’aggiornamento dello statuto a condizione che gli elementi grafici e contenutistici vengano mantenuti e ne venga solo modificato lo stile e la disposizione.


ART. 5 (Limiti di ammissione)
Potranno far parte dell’associazione tutte le persone di qualsiasi età e sesso che accettino i principi e le disposizioni dello Statuto e che adempiano le formalità indicate dall’amministrazione (compilazione dei moduli , versamento della quota ecc.). Non potrà invece farne parte chi sia incorso in una condanna penale definitiva per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la famiglia, contro la persona, contro il patrimonio artistico e ambientale.


Titolo II: ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 6 (Compagine sociale)
L’Associazione è formata dalle seguenti categorie di partecipanti:
i Soci effettivi, che hanno potere decisionale, hanno potere di elettorato attivo e passivo e sono sottoposti alla comune normativa del codice civile in materia di persone giuridiche;
i Soci seguaci, che sono da intendersi come meri sostenitori, non hanno potere decisionale, bensì solo potere propositivo nei confronti dei soci effettivi e di conseguenza non hanno nemmeno capacità di elettorato attivo e passivo;
i Soci onorari, che hanno lo stesso ruolo e le stesse funzioni dei seguaci, ma sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota e vengono omaggiati della tessera a discrezione dell’organo amministrativo per particolari meriti in ambito artistico-culturale.
Sono soci effettivi i soci fondatori (ovvero i firmatari dell’atto costitutivo) e i seguaci che abbiano dimostrato per due anni consecutivi di essere particolarmente attivi in ambito artistico-culturale e di aver contribuito efficientemente alle attività svolte dall’associazione. L’elevazione a rango di “socio effettivo” può essere disposta (su richiesta scritta dell’interessato) dalla prima assemblea dei soci tenuta dopo lo scadere dei due anni dalla data d’iscrizione come “socio seguace”
Sono Seguaci ordinari tutti coloro che abbiano versato la quota d’iscrizione e abbiano adempiuto alle formalità previste dall’organo direttivo.
Mezzo di prova dell’appartenenza all’associazione è la tessera d’iscrizione riportante la data del rilascio e la firma del presidente; la tessera è nominale, non cedibile e contiene i dati del socio con la relativa qualifica nell’ambito dell’associazione.

ART. 7 (L’Assemblea dei soci)
L’Assemblea è il massimo meccanismo di espressione del potere decisionale dei soci effettivi. Si riunisce almeno una volta all’anno in luogo da definirsi di volta in volta. L’Assemblea approva il bilancio annuale e decide dell’eventuale ingresso di nuovi soci o dell’espulsione dei soci che abbiano dimostrato grave incoerenza con gli scopi dell’associazione. L’Assemblea elegge il nuovo organo direttivo indicando direttamente il nome del nuovo presidente e del vice-presidente.
La convocazione viene effettuata anche verbalmente dal presidente in carica, il quale poi presiederà la seduta; in caso di impedimento del suo naturale presidente, è presieduta dal socio più anziano di età.
All’assemblea possono partecipare attivamente tutti i soci effettivi che siano in regola con il pagamento della quota annuale; i soci seguaci possono assistervi previa richiesta al Consiglio Direttivo.
In fatto di convocazioni straordinarie e di deliberazioni dell’Assemblea è valida la normativa del Codice Civile vigente.

ART. 8 (Amministrazione)
L’amministrazione è compito di un “Consiglio direttivo”, il quale svolge tutte le mansioni (rispondendone legalmente) che il diritto vigente riconduce alla funzione amministrativa delle persone giuridiche ed è composto dal presidente, dal vice-presidente e da un consigliere. Gli organi direttivi rimango in carica per un triennio e sono sempre rieleggibili.
L’ordinaria amministrazione è tenuta ‘in toto’ dal presidente, che viene sostituito dal vice-presidente solo in caso di impedimento e con il consenso del presidente, salvi i casi di urgenza e di stretta necessità. Qualora anche il vice-presidente sia impedito, questi è sostituito dal socio effettivo più anziano d’età.
Nel caso di decisioni collegiali, il Consiglio delibera sempre a maggioranza assoluta; nel caso in cui si verifichi una parità dei voti espressi, prevale il voto del presidente.
Ai soci che svolgono determinate funzioni gratuitamente, spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

ART. 9 (Clausola di gradimento)
Al di fuori del caso di espulsione dei soci per gravi incoerenze, l’organo direttivo deferisce all’assemblea il socio effettivo o il socio seguace che sia risultato per qualunque motivo dissidente o pericoloso per la serena esistenza dell’associazione. L’Assemblea decide dell’eventuale espulsione senza il voto dell’interessato.

ART. 10 (Patrimonio e bilancio)
Il patrimonio sociale consiste nelle liquidità depositate sull’apposito conto corrente bancario o libretto di risparmio (la cui concreta disponibilità spetta al presidente) e in tutti i beni acquistati per l’attività dell’associazione.
L’esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 30 marzo successivo; nella stessa seduta l’organo direttivo presenta il nuovo bilancio preventivo. Eventuali avanzi di gestione verranno utilizzati come fondo-cassa per l’anno successivo.


Titolo III: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 (Durata e scioglimento)
L’associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo con il consenso dei tre quarti dei soci effettivi (salvi i casi di estinzione previsti dal Codice Civile).
Nel caso di scioglimento, l’Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli fra i soci che abbiano svolto per almeno un anno la funzione amministrativa.

ART. 12 (Modificazioni dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione.
Il presente statuto è modificabile con delibera dell’Assemblea straordinaria la quale approva il nuovo testo che può essere proposto da qualunque socio effettivo. L’organo direttivo in carica provvede celermente alle relative formalità previste per legge e all’attuazione delle nuove disposizioni statutarie.

ART. 13 (Lacune e Controversie)
Per quanto non previsto nel presente statuto, ci si riferisce al diritto vigente.
Per qualsiasi controversia, è competente il foro di Lodi.