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IPOTESI DI PIATTAFORMA
CONTRATTO PROVINCIALE AGRICOLO
FORLI’ CESENA RIMINI


 


Art. 2 OSSERVATORIO
L’osservatorio dovrà riunirsi almeno una volta all’anno e comunque su richiesta di una delle parti allo scopo di esaminare, oltre i punti previsti all’art. 2, quanto segue:
-andamenti economici del settore (P.L.V.);
-investimenti e sviluppi tecnologici;
-art.38 formazione professionale, con compiti di analisi, programmazione ed indirizzo (ente bilaterale per la gestione).

Art. 3 PIANI COLTURALI
Verifica legge 608/96 per piani colturali eventualmente inserire in osservatorio.

Art. 4 OCCUPAZIONE
al punto e aggiungere o fare altro articolo?
<<Attraverso…………l’utilizzo dei giovani e delle donne del settore cooperativo durante la fase di diradamento, raccolta e conferimento dei prodotti , attraverso l’attivazione di nulla osta plurimi>>.

Art. 5 ASSUNZIONE E RIASSUNZIONE
Fermo restando i disposti previsti per l’assunzione a tempo determinato (di cui all’art.10 de CCNL) si conviene quanto segue:
- agli assunti per fase lavorativa il datore di lavoro garantirà l’occupazione per tutta la durata della fase lavorativa per l’orario contrattualmente previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l’attività produttiva non è consentita da cause dipendenti dalle avversità atmosferiche o altre ragioni non imputabili al datore di lavoro.

RIFORMULAZIONE ALL’ART.5 INSERIRE NELLA CLASSIFICAZIONE
I lavoratori a T.D. esclusivamente assunti per le operazioni di diradamento e raccolta, privi di esperienza e pratica professionale, ovvero che non possiedono un’anzianità lavorativa in agricoltura
sufficiente all’acquisizione di alcuna qualifica ( 25 giornate nell’anno oppure 50 giornate nel biennio).
al superamento di tali giornate saranno inquadrati nel livello 3 .

ASSUNZIONI E RIASSUNZIONI
Fermo restando quanto previsto dall’art.18 del c.c.n.l., 1° comma, le OO.SS propongono quanto segue:
-i lavoratori che abbiano acquisito un rapporto di lavoro hanno diritto alla riassunzione nell’anno successivo per le condizioni minime del contratto precedente.
-la riassunzione avviene in modo automatico al 2 gennaio di ogni anno con nulla osta annuale per i lavoratori a tempo determinato con un rapporto minimo di almeno 101 giornate e per le stesse fasi lavorative per i lavoratori con meno di 101 giornate.

ORGANICI AZIENDALI
Si chiede l’istituzione degli organici aziendali ai soli fini di consolidare nel comparto agricolo l’occupazione
e mantenere il livello di professionalità
per organici aziendali si intende il fulcro centrale della forza lavoro dell’impresa agricola e si propongono le seguenti figure:
-lavoratori a tempo indeterminato
-i lavoratori a tempo determinato con almeno 101 giornate nell’anno.
-i lavoratori specificatamente utilizzata per una unica fase lavorativa o piu fasi lavorative in diverse unita produttive . ( assunzioni con doppio triplo nulla osta).

Nell’ottica di una salvaguardia della professionalità espressa all’interno dell’azienda e per il mantenimento dell’occupazione, si conviene la possibilità di stipulare accordi aziendali sindacali tra OO.SS e aziende, in cui si preveda un numero minimo di giornate lavorative da effettuarsi nell’anno di riferimento .

Art. 7 NEO ASSUNTI ….. DA INSERIRE NELLA CLASSIFICAZIONE

Art. 8 CONFERMATO L’ARTICOLO VECCHIO

Art. 9 10 INVARIATO

Art. 10 B CONGEDO MATRIMONIALE E PERMESSI STRAORDINARI

I lavoratori hanno diritto a un congedo matrimoniale di giorni 15 retribuiti.
per i lavoratori a tempo determinato con più di 150 giornate lavorative, giorni 15; per i lavoratori con almeno 101 a 150 giornate lavorative giorni 10, per i lavoratori con contratto da 51 a 100 giorni 5.

I lavoratori hanno altresi diritto ad un permesso retribuito di giorni 3 in caso di decesso di parenti sino al 2° grado compresi i conviventi.


ART.11 TOGLIERE IL 4 NOVEMBRE GIORNO DI UNITA NAZIONALE

ART.12 ORARIO DI LAVORO

Fermo restando quanto stabilito dall’art.31 del vigente ccnl l’orario e di 39 ore settimanali.
L’orario di lavoro potra’ essere distribuito, nell’arco della settimana su 5 oppure su 6 giornate lavorative con esclusione della domenica.
la distribuzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale, nell’ambito dell’azienda o dei settori merceologici, svverra’ utilizzando preferibilmente le seguenti opzioni, fermo restando i precedenti diversi retgimi esistenti all’interno delle singole aziende:
A-8 ore gionaliere dal lunedi al giovedi e 7 ore gionaliere il venerdi
B-7,48 minuti giornaluieri dal lunedi al venedridi
C-n 7 ore giornaliere al lunedi al venerdi e 4 ore il sabato
D-6,30 MINUTI GIORNALIERI DAL LUNEDI AL SABATO.

E’ demandata a livello aziendale la regolamentazione e la definizione dell’orario di lavoro tipo.
la ripartizione dell’orario di lavoro non puo avvenire in piu di due periodi e deve essere assicurato un intervallo riposo non inferiore ad un ora e non superiore a due ore.
l’orario di lavoro per i giovani dai 15 ai 18 anni, liberi da impegni scolastici non puo superare le 35 ore settimanali e le 7 giornaliere, salvo diverse disposizioni di legge
….per i lavoratori adibiti a servizi logistici del settore zootecnico, indipendentemente dalle prestazioni svolte, saranno comunque retribuite tre ore anche con prestazioni di durata inferiore.

ART.12 BIS RIPOSO PER PASTI
Qualora l’orario di lavoro si protragga per esigenze aziendali ininterrottamente oltre le 4 ore, il lavoratore potrà godere di 15 minuti di riposo retribuito.
qualora l’orario di lavoro si protragga ininterrottamente oltre le sei ore, il lavoratore potrà godere di 30 minuti di riposo retribuito complessivo.
ai lavoratori che effettuino l’orario di lavoro continuato e concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro in ambiente idoneo predisposto dall’azienda.

ART.13 INVARIATO INTERRUZIONE E MANCATO INIZIO DEL LAVORO.

ART.14 MAGGIORAZIONI STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO.

Si considera lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario giornaliero di lavoro, cosi come definito dall’art. 12 del presente accordo .
in aggiunta alle percentuali di maggiorazione stabilite dall’art.39 del c.c.n.l. vengono definite le seguenti percentuali:
- lavoro straordinario notturno 55%
- lavoro straordinario notturno festivo 65%
- lavoro straordinario notturno di sabato 65%
- lavoro festivo 35%
resta inteso che per le ore lavorate dalle 20.00 alle 6.00 e’ considerato lavoro notturno, e sarà retribuito con la maggiorazione del 40%
Il lavoro straordinario dovrà essere eseguito solo nei casi di assoluta necessita per non pregiudicare il buon esito della produzione e delle lavorazioni dei prodotti e non potrà superare le 130 ore annue e le 2 ore giornaliere.
le ore straordinarie devono essere eseguite su richiesta del datore di lavoro previo accordo con le strutture sindacali OO.SS. RSA/RSU e retribuite in busta paga nel mese di competenza.
le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione di cui all’art.58 per gli OTI e art.49 per gli OTD da aggiungersi al terzo elemento sono le seguenti:
lavoro straordinario 25%
lavoro straordinario di sabato 35%
lavoro festivo 50%
lavoro notturno 40%
lavoro straord. festivo 60%
lavoro notturno festivo 55%
le suddette maggiorazioni si applicano ai lavoratori agricoli occupati in aziende dei seguenti settori
agricolo tradizionale, zootecnico, agriturismo aziende faunistico-venatorie, vivaio forestale, fungaie, cantine .
le seguenti maggiorazioni sono da applicare ai lavoratori occupati nei seguenti settori:
laboratori di micropropagazione, vivai florovivaisti, garden, aziende che svolgono lavori artistici.
lavoro straordinario 29%
lavoro festivo 50%
lavoro notturno 48%
lavoro straord. fest. 60%
lavoro festivo notturno 55%
lavoro straordinario di sabato 35%

Art. 15 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ART.16 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Invariato il 1 comma
iI 2 comma sostituire ……… con la seguente dicitura ….” il nulla osta di avviamento al lavoro per gli OTD fino a 51 giornate annue non potrà essere richiesto per periodi superiori ai 3 mesi, indicando all’atto della richiesta per quale mansione si intende effettuare l’assunzione e potrà essere rinnovato come prescrive la legge vigente.
invariato 3 comma
invariato 4 comma.
eliminare il 5 comma.

Art. 17 RAPPORTO DI LAVORO PER O.T.I.

Invariato il 1 comma.
Invariato il 2 comma punto a e b
punto c da riscrivere in base al CCNL nuovo.
coloro che pur avviati con nulla osta a tempo determinato raggiungono nell’arco dell’anno solare
dal 1 /1 al 31/12 o dei dodici mesi dalla data di assunzione, oltre 180 giornate effettive di lavoro, anche se non continuative alle dipendenze della stessa azienda o impresa.
per il godimento di tale diritto si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art.21 del CCNL.

art.18 (invariato)

RIMBORSI SPESE
I lavoratori comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali, non e’ previsto il rientro giornaliero e sono costretti a consumare i pasti fuori dal luogo abituale di lavoro,hanno diritto al rimborso delle spese effettuate nella misura forfettaria di euro 18.00.
In caso in cui i lavoratori siano costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio,vitto e alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.
L’azienda metterà a disposizione , per quanto possibile i propri mezzi.
In caso che il lavoratore utilizzi il proprio mezzo, previa autorizzazione del datore di lavoro, gli saranno rimborsati i chilometri sulla base di 1/5 del prezzo della benzina.
Tali rimborsi saranno erogati sulla base dei chilometri effettuati con partenza dal luogo di lavoro e saranno erogati nella busta paga del mese successivo, nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale.
in ogni caso il tempo impiegato per i trasferimenti e’ considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
Per trasferimento si intendono tutti quelli fuori dall’azienda per spostamenti all’interno della stessa e quelli da un’unita’ produttiva ad altra della stessa proprietà.

CAPITOLO AGGIUNTIVO PER MOBILITA E RIMBORSO SPESE (ART.27 CIPL)

Art. 27 DIARIE E TRASFERTE
A disposizione mezzo aziendale, rimborso chilometrico,con mezzo proprio, pari a 1/5 costo benzina, spostamenti interni al comune3 di residenza e spostamenti fuori comune, pasto e trasferta. vedere consorzio di bonifica. vedere polizza assicurativa per uso mezzo proprio casco.



TRASFERTE

Si considerano in trasferta i dipendenti comandati a prestare la loro opera fuori dall’abituale luogo di lavoro, senza che i dipendenti stessi, a causa dell’incarico loro affidato, pernottino in una località diversa dal proprio domicilio.
Ai lavoratori sarà riconosciuta una indennità di disagio pari a euro 8.00 giornaliere.

Art.28 C.I.M.L.A.
Vedere S.M.C.

Art.29 CONTRIBUTO CONTRATTUALE
Vedere S.M.C.

Art. 30 DELEGATI DI AZIENDA

RIFERIMENTO Art. 77 DEL CCNL.

Art. 31 e 32 PERMESSI SINDACALI

I permessi sono dovuti e retribuiti anche nel caso di lavoratori avventizi in forza che per quelle giornate in cui sia richiesto il permesso sindacale non siano presenti nel turno di lavoro.

Art. 34 TRATTENUTA SINDACALE
Valgono le condizioni di miglior favore.

ART.35 COMMISSIONI INTERSINDACALI PARITETICHE
INVARIATO

INSERIRE
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l’applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.

ART.36 AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

A)servizi – per assicurare ai lavoratori la possibilità di consumare pasti al coperto in normali condizioni di igiene e comodità, l’azienda e’ tenuta a mettere a disposizione locali idonei, mense, spogliatoi e servizi alla persona, distributori di bevande in base alle norme di legge vigenti.
B) - indumenti di lavoro – l’azienda e’ tenuta a fornire ad ogni lavoratore in base alle mansioni svolte un adeguato e idoneo vestiario, in particolare per quanto riguarda la legge 626/94 e tutti i d.p.i. necessari.
C) invariato
D)mobilita interna ( mansioni)
tutto invariato


LAVORI NOCIVI E DISAGIATI

Sono definiti lavori nocivi e disagiati le seguenti attività:
-espurgo canali ,sgombero pozzi neri, spandimento cianamide,(?), preparazione e irrorazione di miscele antiparassitarie, disinfestazione, sanificazione dei capannoni zootecnici, pulizia silos e cisterne a tenuta ermetica, lavori in acquitrino, in celle frigorifere con temperature inferiori a 0 gradi, lavori in serre nel periodo da 15 maggio al 30 settembre.
Per tali lavori si stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro di tre ore giornaliere nonche’ la rotazione delle mansioni atte a salvaguardare la salute fisica dei lavoratori, fermo restando invariata la retribuzione giornaliera.
Per tutte le mansioni disagiate e nocive sopra richiamate, si chiede il riconoscimento, in subordine alla riduzione dell’orario di lavoro, una maggiorazione sulla retribuzione di qualifica pari al 10% (?)
Lasciare inalterato l’ultimo comma.

IMPEGNO A VERBALE

INVARIATO CORREGGERE GLI ERRORI DI SINTASSI

Art. 37 INVARIATO

Art. 38 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Innalzare a 200 ore di permesso retribuito per gli OTI, 100 ore per i 151isti.

Art. 39 DIRITTO ALLO STUDIO
Innalzamento a 200 ore complessive di cui 100 a carico dell’azienda e 50 a carico della CIMLA.
AI 151isti innalzamento a 100 ore triennali.

Art. 40 e 41 CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE
Invariato. (Già citato nel CCNL)

Art. 42 COMPOSIZIONE DELLA RETRIBUZIONE
Gli elementi che compongono la retribuzione sono i seguenti:
-salario contrattuale, definito dal presente CPL
-generi in natura art.60 CPL
-salario provinciale unificato
-terzo elemento (30,44%)

Art. 42 BIS MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
Le retribuzioni dovranno essere pagate mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo cui si riferiscono.
A tutti gli operai a T.I. e T.D. verranno consegnate contestualmente alla retribuzione, le regolari buste paga.
Alla cessazione del rapporto di lavoro verrà pagato il T.F.R. agli O.T.D.
e il premio di rendimento di cui all’art.47 del precedente CPL.

Art. 43 TRATTENUTE PREVIDENZIALI E RETRIBUZIONI
Invariato.

Art. 44 DECORRENZA E DURATA CPL

La validità del presente contratto decorre dal 1.1.2004 al 31.12.2007.
INVARIATO IL RESTO.

Art. 45 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

INVARIATO.

CAPITOLO II
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

VEDERE FLOROVIVAISTI DEFINIZIONE AZIENDE TIPO E APPLICAZIONE CONSEGUENTE NORMATIVA.

Riferimento art.19 e 20 del CCNL


Art. 46 DEFINIZIONE OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

Invariato.




Art. 47 PREMIO DI RENDIMENTO
Nelle aziende agricole che assumono lavoratori a tempo determinato ed al fine di assicurare il consolidamento ed il mantenimento della professionalità acquisita e per incentivare il massimo dell’occupazione si conviene l’istituzione di un premio di rendimento.

Invariato il 2° comma.
Al terzo comma sostituire “per il totale delle ore prestate durante l’anno agrario.

NOTA A VERBALE ALL’ART.47
Le parti chiariscono che il premio di rendimento stabilito dal presente CPL, stabilito nella misura minima del 5%, deve essere comunque corrisposto per le modalità previste dal 2° e 3° comma dell’art.47, da tutte le aziende che applicano il presente CPL senza dar luogo ad alcuna contrattazione aziendale.
Qualora il lavoratore agricolo a tempo determinato trasformi il suo rapporto di lavoro a T.I. perderà il beneficio del premio di rendimento, maturando dal primo giorno di assunzione tutti gli istituti previsti per il rapporto a tempo indeterminato.

Art.48 ELIMINATO

ART.49 INVARIATO

ART.50 ELIMINATO

ART.51 IDENTICO

ART.52 INVARIATO eliminare ultimo comma

Art.53 ELIMINATO

ART.54 INVARIATO

ART.55 INVARIATO

ART.56 SCATTI DI ANZIANITA’

3-4-5 LIVELLO 10.33 EURO MENSILI
6 LIVELLO 10,85 EURO MENSILI
7-8 LIVELLO 11.36 EURO MENSILI
9-10 LIVELLO 11.62 MENSILI
Il resto invariato
ART.57 INVARIATO

ART.58 RETRIBUZIONE INVARIATO

ART,59 C.I.S.O.A. PARZIALMENTE INVARIATO, CON LA SEGUENTE MODIFICA: la differenza IN RAGIONE DEL 100% per tutta la durata del presente contratto provinciale. Si richiede altresì l’applicazione dell’art.63 del ccnl vigente.

Art.60 INVARIATO

ART.61 INVARIATO
40.00 EURO 20,55
3.500 EURO 1,80
2000 EURO 1,03

ART,62 INVARIATO

ART.63 14 MENSILITA’

Pagamento entro il 30 aprile di ogni anno

ART. 64 MALATTIA E INFORTUNIO
L’operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 200 giorni.
Nel caso di infortunio o malattia professionale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica e comunque non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio.
Nel caso di malattia, infortunio e malattia professionale l’azienda corrisponderà il salario reale di fatto dal 1° giorno fino a guarigione avvenuta.

Art. 65 FERIE INVARIATO

Art. 66 INVARIATO

Art. 67 PERMESSI STRAORDINARI
In caso di decesso il lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per parenti di 1 e 2 grado, affini e conviventi. Invariato il congedo matrimoniale.

Artt. 68 – 69-70 -71 INVARIATI

PREMIO FEDELTA’ INVARIATO

Mettere le cifre in euro



AUMENTI ECONOMICI
Si richiede un aumento salariale medio dei minimi di qualifica pari al 7% a titolo di recupero dello scostamento dell’inflazione tra quella programmata e quella reale riferita al biennio precedente e quella programmata per il biennio futuro.

SALARIO VARIABILE
Si propone di istituire un salario variabile provinciale da legare agli andamenti del settore.
Tale situazione si dovrà misurare prendendo a riferimento i dati forniti dalla C.C.I.A.A. .
Il confronto sarà effettuato tra la P.L.V. provinciale e le giornate annue complessivamente denunciate all’INPS.
Resta inteso che tale meccanismo non si applicherà nelle aziende dove è in vigore una contrattazione aziendale.
Si prevede inoltre, per le aziende, con più di 750 giornate annuali registrate ( es. 5 dipendenti con contratto a 151 giornate annue ), una cifra mensile da corrispondere in alternativa al salario aziendale di 2° livello.
Pertanto le cifre saranno le seguenti:

livello 3° e 4° 60 euro annuali o 5 euro mensili
livello 5° e 6° 84 euro annuali o 7 euro mensili
livello 7° e 8° 96 euro annuali o 8 euro mensili
livello 9° e 10° 120euro annuali o 10 euro mensili

Se entro il 31/12 di ogni anno di vigenza del presente accordo non risulterà accordo aziendale, verranno elargite le cifre di cui sopra considerando la retribuzione su base mensile con una effettuazione minima di 10 gg. lavorate.