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20000384 - CPL Operai Agricoli e Florovivaisti della prov. di REGGIO E.
- AGRICOLI -

TESTO DEFINITIVO
CONTRATTO PROVINCIALE OPERAI AGRICOLI PRIVATI
REGGIO EMILIA

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TITOLO I° - Parte introduttiva

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Provinciale, unitamente alle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 10 Luglio 1998 regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro dell' Agricoltura e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Emilia.


Art. 2 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Ad esclusione delle norme per le quali è stata prevista apposita data di entrata in vigore, il presente C.I.P.L. decorre dal 01/07/00 e scade il 31/12/03. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei (6) mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro (4) mesi prima della scadenza. La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.
Il presente C.L.P. conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.


Art. 3 - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti.


Art. 4 - CONSULTAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente C.P.L. è integrativo del CCNL. del 10 Luglio 1998. Per tutte le norme qui non trattate, si fa riferimento al C.C.N.L. vigente.


Art. 5 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le norme contenute nel presente C.P.L. non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori, fissate dalle parti.


Art. 6 - CONTRATTI AGGIUNTIVI
Nelle aziende, fra datori di lavoro e lavoratori, potranno essere stipulati contratti aggiuntivi al presente contratto provinciale in cui precisare l'assegnazione delle qualifiche, il numero di giornate lavorative che dovranno essere effettuate nell'azienda nel corso dell'annata agraria, gli orari, i turni di riposo e di lavoro, i problemi della salute, i ritmi di lavoro con riferimento all'ordinarietà, l'organizzazione del lavoro in riferimento al problema della salute ambiente, tenuto anche conto del DLGS 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.



TITOLO II° - Relazioni Sindacali

Art. 7 - RELAZIONI SINDACALI
In attuazione dell'Art. 6 del CCNL. viene costituito l'Osservatorio Provinciale sui problemi del lavoro. Esso ha sede presso il comitato IMI che assume le funzioni di segreteria operativa.
Si intende integralmente richiamato il regolamento nazionale sul funzionamento degli osservatori di cui all'allegato n° 4 del CCNL.
Ad integrazione dei compiti e funzioni derivanti dal contratto nazionale e qui riconfermati, l'osservatorio potrà, su richiesta di entrambe le parti interessate da controversie individuali di cui all'Art 83 del CCNL, svolgere una funzione conciliativa.
L'osservatorio avrà inoltre il compito di promuovere la "Formazione Professionale" come previsto dal 2° comma dell'Art. 7 del CPL 1/07/1996, a tal fine potrà promuovere iniziative locali di formazione professionale, formazione continua, qualificazione e riqualificazione professionale coordinandosi con il sistema di formazione pubblica e i centri di formazione specifici di settore; avrà inoltre il compito di prendere conoscenza ed analizzare il fabbisogno del mercato del lavoro nei diversi settori ed aree produttive anche tramite elaborazioni su dati propri o degli enti pubblici preposti.
Al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro in agricoltura, di renderlo più efficace e trasparente nonché per facilitare l'applicazione della normativa sul registro d'impresa di cui al DGLS 375/93 e da ultimo D.L. 301/96 le parti concordano di attivare uno strumento paritetico e bilaterale definito "sportello informativo".
I compiti dello sportello informativo saranno:
* definire al proprio interno il regolamento per il funzionamento
* stipulare accordi con gli enti locali, l'Ufficio Provinciale del Lavoro e la
commissione regionale dell'impiego (anche in accordo con gli impegni in
materia tra il ministero e le regioni) al fine di:
1) prendere conoscenza ed analizzare il fabbisogno del mercato del lavoro nei
diversi settori ed aree produttive;
2) rendere operativo ed agile il ricorso alle convenzioni di lavoro così come
definite dalla L. 56/87;
3) pubblicizzare in modo analitico gli elenchi della manodopera agricola
disponibile e delle aziende agricole alla ricerca di personale. Detti
elenchi, in riferimento ai lavoratori andranno regolati in quanto a
modalità di divulgazione e contenuti tramite apposita convenzione da
stipularsi con i Centri per l'Impiego.
4) raccordarsi con istituti professionali scolastici e post-scolastici al fine
di dar vita a progetti informativi di orientamento, qualificazione e
riqualificazione professionale aderenti alle trasformazioni tecnico-orga-
nizzative delle aziende agricole per facilitare sbocchi occupazionali nel
settore.

Lo sportello informativo sarà gestito all'interno della struttura operativa del comitato IMI di Reggio Emilia e sarà completamente gratuito.
Lo sportello informativo non gestirà in alcun modo la selezione e l'avviamento al lavoro.
Il presente accordo potrà essere soggetto a verifiche di compatibilità con la materia legislativa e contrattuale in divenire e scadrà alla scadenza del presente contratto.


Art. 8 - INFORMAZIONI SULLE RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
Le aziende che prevedono di operare processi di ristrutturazione riguardanti le proprie strutture fondiarie esistenti anche attraverso una ulteriore meccanizzazione, l'inserimento dell'informatica e della ricerca, dovranno preventivamente informare i delegati aziendali o, in assenza, l'osservatorio provinciale tramite i propri rappresentanti sindacali. Le aziende che prevedono di operare riorganizzazioni, ristrutturazioni riguardanti le proprie strutture fondiarie, anche attraverso investimenti tecnologici, che abbiano riflesso sull'occupazione dovranno informare la R.S.U. aziendale o in mancanza l'osservatorio provinciale in forma scritta secondo il modulo allegato.



TITOLO III° - Costituzione del rapporto di lavoro
Collocamento e mercato del lavoro

Art. 9 - DEFINIZIONE OPERAI AGRICOLI
Gli operai agricoli si suddividono in:
1) Operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato le cui prestazioni si svolgono ininterrottamente presso la stessa azienda.

Si instaura lo stesso rapporto di lavoro anche per:
a) Tutti gli operai che dalla data dell'11/11/1973 abbiano effettuato almeno 180
giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi
dalla data di assunzione;
b) Tutti gli operai che a partire dalla data sopracitata effettueranno 180
giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi
dalla data di assunzione.

Le stesse norme valgono per tutti gli operai che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (secondo il Patto Nazionale stipulato il 26/06/73, e Provinciale precedente).
Le giornate di malattia e di infortunio riconosciute dagli Enti preposti valgono ai fine del computo delle predette giornate.
I predetti operai acquisiscono a tutti gli effetti, economico e normativo, i diritti dell'operaio a tempo indeterminato e pertanto saranno retribuiti con salario mensile.

2) Operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato che, in base alla Legge 18.3.1962 n.230, vengono assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o per la sostituzione di operai assunti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

Nel caso di assunzione per sostituire un operaio assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, il rapporto rimane di contratto a tempo determinato per tutta la durata dell'assenza dell' operaio che si sostituisce.


Art. 10 - ASSUNZIONE
Le assunzioni degli operai agricoli sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola nel rispetto delle rispettive qualifiche fissate dal presente Contatto.
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata in base alle disposizioni dell'Art. 11 della Legge n. 83/70 e successive modifiche ed integrazioni, oppure per "fase lavorativa".

A tale merito si individuano le seguenti fasi lavorative:
- Potatura
- Raccolta pomodoro
- Raccolta frutta
- Vendemmia

Agli avviati per la fase lavorativa il datore di lavoro garantirà l'occupazione per tutta la durata della fase ad eccezione delle giornate nelle quali l'attività lavorativa non è consentita per avversità atmosferiche, cause di forza maggiore, per cause indipendenti dal datore di lavoro e per rientro di unità attive.
Nelle aziende con più di 3 operai agricoli a tempo indeterminato addetti a lavori di campagna e con orientamenti colturali complessi quanto ad impiego di mano d'opera, gli operai a tempo determinato che hanno prestato, nell'arco di un anno solare, la propria opera per almeno 130 gg di effettivo lavoro, nell'anno successivo avranno diritto a svolgere presso la stessa azienda almeno 151 gg. Tali lavoratori dovranno essere prioritariamente assunti nell'anno successivo ricorrendo le stesse necessità aziendali.


Art. 11 - CONTRATTO INDIVIDUALE
Tra il datore di lavoro ed il lavoratore assunto a tempo indeterminato dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal CPL.
Le parti ove lo ritengano opportuno possono farsi assistere nella stipula del contratto individuale dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria.



Art. 12 - RIASSUNZIONE
In riferimento all'Art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro le riassunzioni saranno disciplinate dalle norme di legge vigenti.


Art. 13 - CONVENZIONI
Con riferimento all'Art. 25 del CCNL e del CIPL del 23/09/93, le parti concordano che ai lavoratori in convenzione (L. 56/87) ed in organico aziendale per i quali vengano definiti periodi di lavoro superiore alle 151 giornate annue, sarà possibile prevedere nella convenzione stessa l' estensione dei diritti sindacali previsti dall'Art. 47 del CIPL 23/09/93.



TITOLO IV° - Classificazione, mansioni e cambiamento di qualifica del personale.

Art. 14 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
In attuazione delle disposizioni dell'Art 27 del CCNL del 19/07/95 le parti convengono di classificare gli operai avicoli e florovivaisti in due aree:

AREA 1 Lavoratori professionalizzati: appartengono a questa area i
lavoratori inquadrati nella categoria dei super specializzati, degli
specializzati e dei qualificati super.

AREA 2 Lavoratori non professionalizzati: appartengono a questa area i
lavoratori inquadrati nella categoria dei qualificati, dei comuni "A" e
dei comuni "B".

A tale fine gli operai agricoli e florovivaisiti si dividono nelle seguenti categorie:

AREA 1^
- Specializzati Super
- Specializzati
- Qualificati Super

AREA 2^
- Qualificati
- Comuni "A"
- Comuni "B"

Sono SPECIALIZZATI i lavoratori che in possesso o non di titoli rilasciati da Scuole Professionali di Agricoltura, hanno acquisito capacità ed esperienza che consentano l'esecuzione autonoma a regola d'arte dei lavori inerenti la specializzazione conseguita.

Sono QUALIFICATI i lavoratori che, in possesso o non di titolo rilasciati da Scuole Professionali di Agricoltura, sono capaci di eseguire a regola d' arte e in forma autonoma, lavori di minor impegno e responsabilità di quelli previsti per gli Specializzati ma sempre richiedenti particolari attitudini ed esperienza.

Sono COMUNI i lavoratori che sono capaci di eseguire solo lavori di manovalanza generica.

Nel quadro di tali classificazioni le figure dei lavoratori e le mansioni corrispondenti, si esemplificano come segue, ferme restando le norme dettate dal titolo "assegnazione delle qualifiche " di questo articolo:

Specializzati Super
Sono Specializzati Super gli operai che in possesso o non di titolo di studio vengono adibiti alle mansioni successivamente previste.

Specializzati
Capi operai, capi stalla, capi allevamenti avicunicoli, capi cernitori dei frigors di frutta, addetti al controllo degli strumenti termici dei frigors, addetti alla manutenzione delle macchine per frigors, addetti alle coltivazioni frutticole, addetti all'impiego di macchine agricole, addetti agli allevamenti suini da vita e i marginali, ovvero falegnami, muratori, guardiani, cantinieri, magazzinieri, giardinieri e guardiacaccia.

Qualificati Super
Addetti alle stalle bovine da latte, addetti agli allevamenti avicunicoli, addetti a tutti i lavori aziendali, addetti alla orticultura, conduttori dell'acqua nella risaia e addetti a particolari tecniche negli allevamenti suinicoli da carne.

Qualificati
Addetti alle colture viticole, promiscue e specializzate; addetti all' allevamento di suini da carne, addetti all'allevamento di bestiame bovino da carne.

Comuni "A"
Sono operai comuni i lavoratori capaci di seguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.
Con decorrenza dal 1.1.89 sono inquadrati nella qualifica di Operaio Comune i lavoratori privi di specifiche qualificazioni e addetti a lavori di manodopera generica che non abbiano superato 60 gg lavorative nell'anno o 120 gg nel biennio precedente.

Comuni "B"
Sono operai comuni "B" i lavoratori a tempo determinato "non professionalizzati" avviati per la prima volta in agricoltura e per i primi 20 giorni di lavoro.
Dal 21° giorno a tali lavoratori compete la qualifica di comune " A" e la relativa paga oraria.
Il passaggio di qualifica compete comunque a questi lavoratori a partire dal terzo anno di impiego in agricoltura.


MANSIONI
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SPECIALIZZATI SUPER
L'operaio specializzato che in possesso di titolo di studio o di acquisita specializzazione, svolge nell'ambito della azienda agricola funzioni di carattere professionale che richiedono conoscenze agronomiche o forestali o vivaistiche o zootecniche o meccaniche o delle tecnologie delle trasformazioni alimentari o gastronomiche o enologiche tali da conferire elevata autonomia operativa e responsabilità dei settori produttivi a cui si riferisce la sua specifica specializzazione, acquisisce il dritto a essere inquadrato nella qualifica di specializzato super.
Allo specializzato super che assume compiti direzionali e di responsabilità dei settori produttivi cui si riferisce la sua specifica specializzazione il salario lordo dovrà essere aumentato del 5%.

Oltre le figure individuate sulla base delle declaratorie di cui sopra e ai profili del CCNL, saranno inquadrati come super specializzati le seguenti figure:

- addetto alla trasformazione del latte che operi nel caseificio aziendale e sia responsabile della trasformazione del prodotto; sarà assegnata una maggiorazione non inferiore al 7% del salario lordo.

- cuoco di azienda agrituristica munito di diploma di istituto alberghiero o di provata esperienza.

- ibridatore selezionatore florovivaista

- conduttore polivalente di macchine operatrici complesse che sia in grado di compiere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria

- aiutante di laboratorio: operaio che all'interno di strutture dedicate alla fecondazione animale, all'analisi dei terreni e/o dei prodotti vegetali, esegue operazioni che richiedono specifiche conoscenze

- potatore artistico: lavoratore che esegue, con elevata autonomia, la potatura di piante ornamentali o interventi impegnativi su piante di alto fusto

- giardiniere: operaio che, sulla base di un progetto esegue in autonomia la realizzazione di tutti i lavori di impianto dell'area verde e dei relativi impianti di servizio, esegue le fitoterapie e tutte le operazioni colturali di impianto avendo la responsabilità delle stesse.

- addetto al prelievo di seme bovino e suino

- fecondatore laico di suini e bovini


SPECIALIZZATI
- Capi operai
Conoscono, sanno eseguire e far eseguire, al grado di specializzato, o di qualificato, tutte le operazioni colturali e tutte le operazioni di governo degli allevamenti zootecnici, nonché l'impiego razionale di tutta la meccanizzazione agricola nell'azienda nella quale sono assunti per dare le proprie prestazioni di lavoro.

Le funzioni di capo operaio, che escludono le operazioni manuali personali possono essere raggiunte solo quando nell'azienda vi siano non meno di 20 operai tra specializzati, qualificati e comuni da guidare e seguire.

- Capi stalla e Capi allevamenti
Conoscono, sanno eseguire e far eseguire, al grado di qualificato tutte le operazioni relative al razionale governo degli allevamenti zootecnici della azienda.
Le funzioni di capo stalla, che escludono operazioni manuali proprie, possono essere raggiunte solo quando nella stalla (bovini, suini, ecc..) vi siano non meno di 8 operai tra qualificati e comuni.

- Addetti alle coltivazioni frutticole
Conoscono e sanno eseguire a regola d'arte la potatura e l'innesto di tutti i fruttiferi coltivati nella azienda nella quale sono chiamati a prestare la propria opera.
Devono inoltre avere cognizioni elementari di agronomia e frutticoltura assumendo, per tutte le operazioni d'impianto, di coltivazione, di interventi contro le malattie, il ruolo di "motoarboriere" con la perfetta padronanza di tutta la meccanizzazione agricola occorrente al grado specializzato.

- Addetti all'impiego di macchine agricole
Conoscono e sanno impiegare a regola d'arte tutte le macchine erogatrici di potenza e operatrici di ogni grado impiegate in tutte le operazioni richieste dalla pluralità delle coltivazioni erbacee, frutticole, viticole, legnose, ecc... nonché gli impianti delle strutture zootecniche dell'azienda.
Devono avere cognizioni sostanziali di meccanica generale ed agraria e devono essere in possesso di patente per l'impiego di trattori per la guida su strada.
Devono inoltre sapere compiere in officina, comuni, minute riparazioni e debbono provvedere alla manutenzione delle macchine.

- Addetti alla suinicoltura da allevamento
Devono conoscere e saper eseguire a tutta le operazioni per il razionale governo delle scrofe, di lattonzoli e di soggetti da rimonta.
Particolare competenza è richiesta per quanto attiene le esigenze alimentari delle scrofe in gestazione, dei lattonzoli, alla nascita e prime settimane di vita, nonché di quella dei suini da rimonta.
Devono inoltre conoscere la sintomatologia delle più frequenti malattie della specie con cognizioni essenziali per evitare forme di contagio.

- Cuoco di azienda agrituristica

- Operaio munito di patente cat. "C"
in grado di manovrare con mezzi dotati di "cestello per potatura" in perfetta autonomia.

- Operaio che opera all'interno della macchina elevatrice
per operazioni di potatura ed in grado di operare autonomamente.

- Operaio in grado di provvedere in autonomia alla cura di giardini,
individuando le operazioni necessarie alla sistemazione degli stessi ed in grado di provvedere alla cura delle piante.


QUALIFICATI SUPER
- Addetti alle stalle bovine da latte.
Conoscono e sanno eseguire tutte le operazioni necessarie per il completo e razionale governo di bestiame lattifero degli allevamenti e dei riproduttori presi in consegna, secondo le disposizioni data dalla direzione aziendale, con l'impiego di una attenta esecuzione.
In particolare devono conoscere le fondamentali norme della alimentazione per età, destinazione, sesso, razza, nonché le elementari correlazioni tra alimentazione, razza e selezione.
Per l'igiene, la profilassi e la cura delle malattie devono avere quel minimo di cognizioni necessarie, occorrenti per proporre interventi immediati del conduttore o del dirigente d'azienda.
L'igiene della stalla e la razionale sistemazione e conservazione del letame devono essere oggetto della qualificazione specifica del lavoratore.

- Addetti agli allevamenti avicunicoli.
Devono avere cognizioni elementari riguardanti la razionale alimentazione nonché quelle riguardanti i sintomi noti delle più comuni malattie per poter provvedere ai trattamenti curativi d'urgenza; eseguire tutte quelle cure ed operazioni atte a conseguire la razionalità dell'allevamento - dosatura delle ore di luce, della areazione, ecc..- e conoscere inoltre il funzionamento delle macchine impiegate (mangiatoie automatiche, raccoglitrici automatiche di uova, mulini frangitutto, miscelatori; ecc).
Essere in grado di eseguire le più elementari e urgenti riparazioni delle macchine stesse.

- Addetti a tutti i lavori aziendali
Conoscono e sanno eseguire tutte le operazioni, richieste dall'azienda con ordinamento colturale promiscuo caratterizzato dalle possibilità ambientali, ovofrutticole, viticole e negli allevamenti (bovini, suini, avicunicoli)anche dove sia richiesto l'impiego di macchine erogatrici di potenza (trattrici) o operatrici (motocoltivatori - motofalciatrici e caricaforaggi ecc...)

- Addetti alla orticoltura
Coltivano a regola d'arte gli ortaggi ed hanno particolari cognizioni nell'uso dei locali per la forzatura della piante giovani da trapianto, formazione di letti caldi e di germinatoi, epoca del trapianto delle speciali essenze erbacee per le quali è sconsigliabile la semina diretta in pieno campo.
Cognizioni sul ciclo vegetativo delle principali coltivazioni, elementi relativi alle concimazioni chimiche a base principalmente di azoto, conoscenza dei prodotti idonei alla disinfestazione del terreno e dagli insetti terricoli ed alla lotta contro le principali malattie delle piante ortive.

- Conduttore dell'acqua in risaia
Deve conseguire, eseguire e far eseguire, alla perfezione, il sistema di irrigazione della zona, erogare ogni giorno l' acqua alle quadre del riso secondo il mutare della vegetazione e durante il tempo di asciutta finale, prima del taglio, del raccolto e della essiccazione del riso.

- Aiuto cuoco in azienda agrituristica.

- Cameriere di sala
di agriturismo in grado di compiere tutte le operazioni relative al rapporto con il cliente e alla presentazione dei piatti e dei vini offerti dall'azienda.

- Conduttore di mezzi per trasporto provvisto di adeguata patente.


QUALIFICATI
- Addetti alle colture promiscue o specializzate
Eseguono a regola d'arte i sistemi di potatura e le forme di allevamento nella coltivazione specializzata della vite. Per la vite maritata all'olmo (coltivata in forma promiscua) conoscono l'esatta valutazione dei tralci a frutto in rapporto alla vigoria della pianta e i riflessi delle concimazioni a base di fosforo, azoto, potassio, hanno la capacità di individuazione dei principali parassiti animali e vegetali della pianta, di conoscere mezzi di difesa vecchi e nuovi, le dosi relative e in genere la difesa delle principali e dagli insetti nocivi; sanno usare le pompe erogatrici e atomizzatrici e le macchine per la lavorazione del terreno e conoscono i principali elementi sull'impianto di un vigneto e sulla scelta del porta-innesto, in rapporto al terreno.

- Addetti all'allevamento suino da carne
Devono conoscere ed applicare a regola d'arte le qualitative e quantitative per una razionale alimentazione del bestiame assegnato a seconda dei vari stati di età in relazione all'incremento ponderale.
Dovranno inoltre conoscere la sintomatologia delle più frequenti malattie della specie con cognizione essenziale sui mezzi di pronto intervento per evitare forme di contagio.

- Addetti ai bovini da carne
Devono saper adempire a tutte operazioni occorrenti e conoscere le caratteristiche che debbono presentare i soggetti bovini da destinare all'ingrasso, nelle fasi di allevamento e di ingrasso, età ; relativa a dosi di alimentazione, in rapporto allo stato di sviluppo.
Devono avere cognizione sui rapporti nutritivi delle miscele e sulla stabulazione dei soggetti nelle condizioni igieniche più rispondenti alle funzioni, resa in carne maturità del bovino ingrassato.

- Cameriere di azienda agrituristica,
addetto alla preparazione e allestimento della sala da pranzo, addetto di cucina, addetto alle pulizie, addetto al riassetto delle camere.

- Operatore di macchine da giardino
in grado di provvedere alla manutenzione dell'attrezzo.


Art. 15 - ASSEGNAZIONE DELLE QUALIFICHE
La qualifica deve essere concordata tra datori di lavoro e lavoratori ; entrambi possono farsi assistere dalle rispettive Associazioni Sindacali ed in terza istanza ricorrere all'Osservatorio Provinciale.
Nella determinazione della qualifica si dovrà tenere conto anche di eventuali titoli rilasciati al lavoratore da Scuole e Corsi legalmente riconosciuti di qualificazione professionale.
L'attribuzione della qualifica non è necessariamente collegata alla qualifica, ma al grado di preparazione e di esecuzione in possesso dal lavoratore.
Il datore di lavoro stesso dovrà notare la qualifica del lavoratore sul libretto di lavoro e, su richiesta, rilasciare attestazioni e referenze in merito alla qualificazione delle prestazioni date.


Art. 16 - CAMBIAMENTI DI QUALIFICA
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e deve ricevere la retribuzione corrispondente ad essa.
Qualora il datore di lavoro, in relazione alle esigenze dell'azienda, adibisca il lavoratore a mansioni o lavori per le qualifiche inferiori, questi conserva i diritti e la retribuzione della qualifica di assunzione. Qualora invece venga adibito a mansioni o lavori di una qualifica superiore acquista il diritto, per tutto il periodo in cui è adibito ad essi, al trattamento corrispondente alla nuova attività svolta; acquisisce anche il diritto alla nuova qualifica superiore quando venga adibito a detta nuova attività per un periodo di 20 gg lavorativi consecutivi, oppure, saltuariamente per un periodo complessivo non inferiore a 40 gg lavorative nel corso di una annata agraria.
Il passaggio di qualifica non compete in caso di sostituzione di altri operai per malattia, infortunio richiamo alle armi per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto dell'assente.
In ogni caso il lavoro prestato nella qualifica superiore deve essere registrato sul libretto sindacale e sul libretto di lavoro.



TITOLO V° - Norme di organizzazione aziendale e del lavoro.

Art. 17 - ORARIO DI LAVORO
Così come previsto dall'art. 30 del CCNL, con decorrenza 1° Luglio 1998 l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali ed è così distribuito:
di norma la settimana lavorativa per le attività di campagna si svolgerà sui 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. L'orario giornaliero sarà così distribuito:
- dal lunedì al giovedì 8 ore al giorno,
- il venerdì 7 ore.

Nel caso in cui si intendesse distribuire (sempre per le attività di campagna) l'orario settimanale su 6 giorni, tale orario di lavoro avrà lo svolgimento seguente:
- dal lunedì al venerdì 7 ore giornaliere,
- il sabato 4 ore.

La distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni nelle attività zootecniche sarà così distribuito:
* Stalle con produzione di latte:
- dal lunedì al sabato 6,30 ore al giorno

* Stalle ed allevamenti con produzione di carne (bovina - suina - avicunicola):
- dal lunedì al venerdì 7 ore giornaliere,
- il sabato 4 ore.

A tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati presso le strutture zootecniche, va garantito il riposo settimanale possibilmente coincidente con il giorno festivo (domenica).
A tale proposito le aziende sono tenute a predisporre gli opportuni interventi onde garantire tale diritto ai lavoratori interessati.
Tra gli interventi da privilegiare vi deve essere quello dell'assunzione di lavoratori a tempo determinato.
Eventuali deroghe ai regimi d'orario di cui sopra, andranno contrattate e concordate tra aziende e delegati sindacali e, in mancanza di essi, con le organizzazioni sindacali di zona e/o provinciali firmatarie del presente contratto.
Non è lavorativo il sabato pomeriggio tranne i casi in cui attuino dei turni di lavoro compensativo.
Qualora l'orario settimanale di lavoro venga espletato in 5 giorni il datore di lavoro è tenuto a denunciare la 6^ giornata ai fini contributivi, assistenziali e previdenziali.
E' fatto obbligo alle Aziende di esporre la tabella con l'indicazione dell'inizio e la fine dell'orario di lavoro aziendale.


Art. 18 - FLESSIBILITA'
A regolamentazione di quanto previsto dall'Art. 30 del CCNL si concorda che, a partire dal 1° Gennaio 1989, per un periodo massimo di 70 gg annui da collocarsi nel periodo 1° Giugno - 30 Settembre l'orario di lavoro sarà di 44 ore settimanali con un massimo di 1 ora al giorno e così 5 settimanali.
A copertura di tale maggiore prestazione lavorativa verrà definito contestualmente un periodo ad orario settimanale ridotto da collocarsi per gli operai a tempo indeterminato dal 15 Ottobre al 31 Dicembre.

La prestazione in flessibilità va retribuita come prestazione ordinaria garantendo quindi il recupero che varrà per la copertura assicurativa, Previdenziale ed Assistenziale.


Art. 19 - LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - NOTTURNO
Si considera:
a. Lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario ordinario di
lavoro.
b. Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi
riconosciuti dallo Stato.
c. Lavoro notturno quello eseguito dalle 22 della sera alle 5 del mattino.

Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidenti necessità, cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo di individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.


Art. 20 - GIORNI FESTIVI ED EX FESTIVITA'
A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi e del verbale di accordo 2 maggio 1977, punto 5°, nonché a seguito del DPR 28 dicembre 1985 n. 792 per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
A. Per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata
alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla
L. 31.3.1954 n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la
domenica. Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti.
B. Per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini,
S.S. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre
alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, fatta
eccezione per i casi in cui non vi sia effettiva prestazione lavorativa.

Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:
A. Che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività
soppresse, possa essere compensata invece che con la giornata di paga
ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà
tra le parti stesse concordato, temendo conto delle esigenze aziendali.
B. Che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione
della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual
caso, sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera
normalmente dovuta.


GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti giorni:
1. Primo dell'anno
2. 6 Gennaio
3. 25 Aprile, Anniversario Della Liberazione
4. In giorno di Lunedì dopo Pasqua
5. 1° Maggio, festa del lavoro
6. 2 Giugno, anniversario della fondazione della Repubblica (**)
7. 15 Agosto, giorno della Assunzione della B.V. Maria
8. 1° Novembre, giorno di Ognissanti
9. 4 Novembre; giorno dell'Unità Nazionale (*)
10. 8 Dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione
11. 25 Dicembre, giorno del Santo Natale
12. 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano
13. Festa del Patrono del Luogo

Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali e infrasettimanali si applicano le disposizioni di cui alla Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90.
Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e 4 Novembre) dalle leggi sopracitate è dovuto agli operai a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione.
Il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato per le festività sopra elencate.
È soddisfatto con la percentuale prevista all'Art. 45 del CCNL, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso invece di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del festivo di cui all' Art. 33.

(*) La celebrazione di tale festività è stata spostata alla domenica successiva
dalla legge 5.3.1977 n.54

(**) Il godimento della festività del 2 Giugno è stato ripristinato dalla legge
335/01


Art. 21 - RIPOSO SETTIMANALE E NOTTURNO
Gli operai agricoli hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Ai lavoratori addetti al bestiame da latte e gli allevamenti in genere deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in corrispondenza con le ore notturne, salvo esigenze di ordine tecnico che richiedono una deroga di massimo un'ora.

Al fine di fare effettivamente godere i riposi settimanali, le parti contraenti si impegnano affinché nelle aziende con più di 4 salariati fissi addetti al governo del bestiame vengano effettuate opportune turnazioni tra gli operai addetti al governo del bestiame e quelli di campagna, a parità di qualifica, secondo l' art. 20 dell'attuale contratto Provinciale Integrativo del Lavoro. Le Organizzazioni dei lavoratori si rendono disponibili e sollecitano la mobilità tra lavoro di stalla e campagna.
Tenuto conto della necessità di ogni lavoratore di usufruire di una giornata di riposo settimanale anche nelle piccole aziende, le Commissioni circoscrizionali istituite nel presente contratto, devono prendere in esame il riposo per gruppi di aziende, attraverso l'istituzione dei turni, l'assunzione di apposita mano d'opera da parte dei datori di lavoro interessati, e di quanto altro sarà ritenuto necessario.



TITOLO VI° - Norme di trattamento economico dell'operaio
agricolo o florovivaista

A far tempo dal 1/7/2000 verrà corrisposto un aumento del 2,5% della "paga lorda conglobata" in vigore all'1/1/2000, secondo quanto previsto dall'art. 2 del C.C.N.L..
In applicazione di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23/7/1993 e successivi, dal C.C.N.L. del 18/7/1998, le parti si incontreranno per definire un sistema di erogazione salariale legato all'andamento del settore agricolo provinciale rilevato attraverso parametri di produttività e qualità da definirsi.
A tale scopo viene costituita una commissione paritetica per studiare la possibilità di individuare obiettivi, parametri e modalità di determinazione del "salario per obiettivi". I lavori della commissione dovranno concludersi entro il 31/12/2000.
In caso di mancata determinazione di obiettivi e parametri, le parti concordano di erogare un'indennità sostitutiva di detto salario con decorrenza 1/1/2001 a che avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali. Ai fini "tabellari" questa indennità sostitutiva verrà conglobata nella "paga mensile lorda".

Qualifica Ind.Sost. 1/1/2001
----------- ------------------
Super spec. 19.000
Spec. 18.000
Qual. Super 17.000
Qualif. 15.000
Comuni 14.500

Gli aumenti di cui sopra previsti dal presente rinnovo contrattuale, ai fini tabellari, verranno ricompresi nella "paga lorda conglobata".


Art. 22 - RETRIBUZIONE
La paga lorda, mensile, ordinaria, dell'operaio a tempo indeterminato è formata da:
- paga lorda conglobata,
- indennità aggiuntiva di cui al successivo art. 23

Il datore di lavoro è tenuto, qualora la possibilità, a mettere a disposizione del lavoratore, per sé e la sua famiglia, la casa di abitazione in azienda provvista di un adeguato numero di vani, di adeguati servizi igienici, di acqua corrente e luce. E' consentito al lavoratore, che risiede in azienda, l'allevamento di animali da cortile e la coltivazione dell'orto, fuori dall'orario di lavoro ed esclusivamente per uso familiare.


Art. 23 - INDENNITA' AGGIUNTIVA
In riferimento all' Art, 27 del CIPL precedente le parti concordano che al personale assunto a tempo indeterminato, vengano corrisposte a titolo di indennità aggiuntiva congelata e per 14 mensilità le somme più sotto specificate:
- Operaio specializzato super L. 120.000
- Operaio specializzato L. 100.000
- Operaio qualificato super L. 80.000
- Operaio qualificato L. 70.000
- Operaio comune L. 60.000

Tali importi assorbono ogni e qualsivoglia erogazione contrattuale avente carattere anche non retributivo previsto dalla vigente contrattualistica provinciale di settore ed in specie le indennità latte giornaliero, custodia bestiame e premio vitelli nati.

L'indennità aggiuntiva così stabilita concorre alla sola valorizzazione del T.F.R..


NOTA A VERBALE SULLA CUSTODIA
Fatte salve le norme civilistiche in materia qualora tra il datore di lavoro ed il lavoratore venga pattuita la custodia del patrimonio aziendale, essa dovrà essere specificata in quanto a modalità di esecuzione e relativo compenso, nel contratto individuale di lavoro.


Art. 24 - PREMIO LATTE MUNTO
Le parti confermano che agli operai a tempo indeterminato, addetti agli allevamenti da latte, spetta un compenso pari al 2% del latte munto, calcolato sul valore del prezzo determinato semestralmente in sede regionale secondo la legge n. 306/75.
Qualora in tale sede fossero modificati gli attuali criteri di determinazione del prezzo, le parti si incontreranno per valutarne i riflessi ed eventualmente modificare il metodo di calcolo di detto premio.
Le parti concordano di rideterminare le modalità di calcolo del premio per il latte munto secondo principi che tengano conto della qualità, quantità e obbiettivi dell'azienda.
In attesa della definizione della nuova normativa si concorda di congelare il valore di ogni quintale di latte munto in L. 1.467.


Art. 25 - TRATTENUTE
Sul salario lordo verranno effettuate le trattenute previste da CCNL e dal CIPL nonché quelle previste dalle vigenti leggi in materia fiscale e previdenziale.
All'operaio a tempo indeterminato che usufruisce del latte aziendale verrà addebitato in busta paga il valore corrispondente.


Art. 26 - MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDIANRIO - FESTIVO - NOTTURNO
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione sono le seguenti:
- Lavoro straordinario 30%
- Lavoro festivo 55%
- Lavoro notturno 45%
- Lavoro straordinario festivo 65%
- Lavoro festivo notturno 95%

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.


Art. 27 - DIARIE
Il lavoratore comandato fuori dalla azienda e che sia costretto a permanervi nell'ora dei pasti o ad effettuare pernottamenti avrà diritto al rimborso a piè di lista.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
Ai lavoratori addetti alle attività zootecniche verranno data in dotazione n. 2 tute di lavoro all'anno.


Art. 28 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Gli operai agricoli con contratto a tempo determinato dovranno essere liquidati per ogni loro competenza alla fine di ciascun mese, a mezzo busta o foglio paga, di norma entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, con accantonamento della quota di TFR che, in conformità alla legge 297/82 dovrà essere liquidata in una unica soluzione alla interruzione del rapporto di lavoro.



TITOLO VII° - Norme di trattamento economico dell'operaio a tempo determinato

Art. 29 - DIRITTO DI PREFERENZA
Il lavoratore a tempo determinato che nel corso dell'annata agraria raggiunge nell'azienda un carico di 120 gg lavorative acquisisce il diritto di preferenza per ulteriori prestazioni giornaliere, entro la stessa annata agraria, sempre che le necessità aziendali lo richiedano.


Art. 30 - MAGGIORAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - NOTTURNO
Le percentuali di maggioranza da applicarsi sulla retribuzione sono le seguenti:
- Lavoro straordinario 30%
- Lavoro festivo 55%
- Lavoro notturno 45%
- Lavoro straordinario festivo 65%
- Lavoro festivo notturno 95%

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.


Art. 31 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Gli operai a tempo determinato sono retribuiti con paga oraria corrisposta mensilmente a mezzo busta o foglio paga, salvo condizioni di miglior favore, di norma entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

La paga oraria è composta da:
- Paga oraria conglobata
- Terzo elemento
Al termine del/i rapporto/i di lavoro competerà il TFR così come previsto dal CCNL.



TITOLO VIII° - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute e dell'ambiente

Art. 32 - PREVIDENZA E ASSISTENZA
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.


Art. 33 - MALATTIE E INFORTUNI
Fermo restando quanto previsto dall'Art. 57 del CCNL il datore di lavoro in caso di malattia od infortunio, riconosciuti dagli Enti preposti anticiperà al lavoratore il salario contrattuale alla fine di ogni mese e per una durata massima di sei mesi.
Il datore di lavoro potrà chiedere il rimborso alla Cassa Provinciale IMI della quota parte risultante dalla differenza fra il salario contrattuale da esso anticipato e quanto erogato dagli Istituti Assistenziali.
Conseguentemente è fatto obbligo ai lavoratori di consegnare ai datori di lavoro gli importi corrispondenti alle indennità percepite dagli Istituti Assistenziali unitamente alla documentazione di rito rilasciata dagli stessi: nel caso ciò non avvenga il datore di lavoro ha diritto di recuperare quanto da esso anticipato al lavoratore.
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.


Art.34 - CASSA INTEGRAZIONE
Per gli operai con contratto a tempo indeterminato potrà essere richiesto l'intervento della Cassa integrazione Salari di cui alla legge 8.8.72 n.457.

Al lavoratore in C.I.S.O.A. sarà anticipato l'intero salario contrattuale che verrà recuperato, in busta paga,dal datore di lavoro nel momento in cui l'INPS erogherà al lavoratore l'integrazione richiesta.
Pertanto è fatto obbligo ai lavoratori di consegnare ai datori di lavoro gli importi corrispondenti alla indennità percepita, unitamente alla documentazione di rito rilasciata dagli Istituti preposti.
Qualora la Cassa Integrazione, di cui alla sopracitata Legge, non potesse intervenire, oppure non erogasse le prestazioni previste, in quanto non ritenuti validi i motivi addotti alle domande, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore l'intero salario contrattuale.
La Cassa provinciale IMI potrà integrare quanto previsto dalla predetta legge in relazione alle domande presentate ed alle disponibilità della Cassa stessa.


Art. 35 - LAVORATORI TOSSICODIPENDENTI E/O SVANTAGGIATI
Nell'ambito della applicazione dell' art. 66 del vigente C.C.N.L. le parti convengono di estendere il diritto alla aspettativa non retribuita non superiore ai quattro mesi, anche non continuativi, a lavoratori che siano genitori di figli portatori di handicap grave bisognosi di assistenza; tale necessità deve essere documentata e comprovata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche.

Con la stessa modalità di cui sopra potranno essere concessi (compatibilmente con le esigenze di servizio) brevi permessi non retribuiti la cui richiesta sarà formalizzata per iscritto con almeno una settimana di preavviso.


Art. 36 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In attuazione dell'accordo nazionale del 18/12/1996, relativo all'applicazione del D.L. 626/94, viene costituito un comitato paritetico Provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Il comitato è costituito da un rappresentante per ciascuna delle OO. AA. firmatarie del CCNL e del CPL e da un rappresentante per ognuna delle OO. SS. Il comitato ha sede presso la sede del comitato IMI che fornirà in supporto di segreteria.

Oltre i compiti già previsti dell'Accordo Nazionale del 18/12/1996 il comitato diventerà una sede prioritaria di discussione fra le parti sociali sui temi della prevenzione degli infortuni in agricoltura. Il comitato potrà promuovere, anche dal punto di vista organizzativo, iniziative volte a diffondere informazioni alle aziende, ai lavoratori dipendenti e ai delegati RLS sui problemi della sicurezza.

Il comitato potrà promuovere iniziative di formazione dei dipendenti delle aziende agricole sui rischi connessi alla specifica mansione. Le attività formative, così come previsto dalla legge, avverranno in orario di lavoro per un minimo di 8 ore articolate in due momenti distinti di 4 ore. Per le aziende che occupano meno di 6 OTI la formazione avverrà all'esterno dell'azienda con concentrazione dei partecipanti in modo da ridurre i disagi per gli spostamenti dei dipendenti. Il comitato IMI, nei limiti delle apposite destinazioni fatte, in bilancio, concorrerà alle spese per l'organizzazione e la gestione dei momenti di formazione dei lavoratori.

Per ogni altra norma di funzionamento del comitato si fa riferimento al suo regolamento.

Fermo restando quanto previsto dalla 626/94 e dai piani di valutazione del rischio, le parti identificano le seguenti norme comportamentali in materia di riduzione dei rischi:

a. lavori nocivi: i lavoratori addetti alla miscelazione, manipolazione e distribuzione di prodotti tossici presteranno la propria attività lavorativa giornaliera per un massimo di 4 ore. Il lavoratore per le altre ore di lavoro sarà adibito ad altre mansioni. Fra aziende e lavoratori potranno essere concordate prestazioni lavorative diverse che però dovranno garantire al lavoratore la stessa esposizione a queste sostanze. In questo ambito va definita una rotazione tra i lavoratori.

b. La effettuazione di due visite mediche mirate all'anno della durata di una giornata cadauna e con regolare corresponsione del salario.

c. Lavori pesanti e disagiati: sono considerati tali l'uso dei trattori e delle macchine agricole semoventi. Per gli addetti all'utilizzo di queste macchine la prestazione lavorativa potrà essere così articolata: non oltre le sei ore giornaliere continuative e/o il godimento di mezz'ora di pausa retribuita ogni tre ore di lavoro continuativo.

Questi lavoratori, così come i lavoratori addetti alle stalle ed agli allevamenti, avranno diritto all'effettuazione di una visita medica mirata all'anno con regolare corresponsione del salario.

La presente disciplina potrà essere riesaminata, fatte salve le visite mediche, fra datori di lavoro e lavoratori assistiti dalle rispettive OO. SS. in presenza di attrezzature e/o soluzioni organizzative provatamente sicure e/o allevianti in termini consistenti, disagi e fatica per la salute dei lavoratori.

I delegati d'azienda, ove ritengono che esistano palesi infrazioni alle norme generali di tutela per la salute dei lavoratori, hanno facoltà di avvalersi della consulenza di medici specializzati in medicina del lavoro, prioritariamente dei servizi competenti delle U.S.L., attraverso sopralluogo rilevazioni ed anche incontri organizzati utilizzando le ore previste per le assemblee aziendali.

L'organizzatore sindacale comunicherà al titolare dell'azienda la data della visita con preavviso di 48 ore; successivamente il medico avrà; accesso al posto di lavoro per rilevare le condizioni ambientali e dare indicazioni utili ad eliminare le eventuali cause che generano nocività, malattie od infortuni a danno dei lavoratori.

L'azienda avrà in dotazione impermeabili con relativi copricapi, stivali di gomma, maschere, occhiali e guanti che saranno messi a disposizione degli operai durante l'esecuzione dei lavori nocivi e disagiati; essa inoltre adotterà tutte le misure necessarie di prevenzione dai rischi per infortuni e malattie professionali.

L'azienda ha inoltre l'obbligo di conservare i prodotti chimici nelle confezioni originali che indichino la composizione, la tossicità e le norme precauzionali. I lavoratori addetti debbono essere in possesso della relativa autorizzazione di legge e sono tenuti a prenderne conoscenza preventivamente e ad osservarne le norme per l'uso di essi.

Nelle colture trattate con antiparassitari, pesticidi, o comunque con prodotti tossici siano essi liquidi o polverulenti, tali da conservare nel tempo un alto tasso di nocività, le parti ritengono che l'organizzazione del lavoro aziendale debba consentire agli addetti alle colture trattate di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di prevenzione in materia, sia per quanto concerne la riduzione di orario attraverso la pratica di turni, sia per quanto concerne il rispetto dei tempi di carenza; i delegati di azienda verranno periodicamente e preventivamente informati sui programmi di irrorazione sul tipo di prodotti e sulle attrezzature da utilizzare nonché sulle norme precauzionali conseguenti, allo scopo di verificare preventivamente le condizioni di fattibilità per quanto sopra ed eventualmente concordare soluzioni organizzative adeguate a tali obiettivi.

In caso di contrasto tra delegato e datore di lavoro è obbligo l'esame della questione da parte dell'Osservatorio Provinciale di cui all'art. 7 del presente Contratto Prov.le di Lavoro.


Art. 37 - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
In relazione alle disposizioni contemplate dalla D. L.vo 626 per la prevenzione degli infortuni, ogni azienda dovrà essere dotata della prescritta cassetta di pronto soccorso.


Art. 38 - CASSA PROVINCALE I.M.I.
La cassa provinciale IMI nella misura e con le modalità di cui l'allegato n. 1 del presente CPL interviene per le seguenti prestazioni:
a. Integrazione malattia
b. Integrazione infortuni
c. Integrazione CISOA
d. Integrazione maternità
e. Integrazione spese formative

Eventuali altre prestazioni saranno decise dal Comitato Provinciale IMI. Le suddette prestazioni saranno gestite da un'unica Cassa Provinciale.
I datori di lavoro sono tenuti a versare tramite l'INPS per le prestazioni una somma di denaro corrispondente all'1.50% dell'imponibile previdenziale. Per il solo anno 2002 le parti concordano una diminuzione dell'aliquota di cui sopra al 1,4%.


Le parti convengono sulla necessità di effettuare le seguenti modifiche:
1. verifica statutaria;
2. adeguamento ed eventuale allargamento delle prestazioni;

Le parti demandano gli aspetti attuativi al comitato di gestione della cassa IMI.



TITOLO IX° - Altri aspetti normativi

Art. 39 - PERMESSI STRAORDINARI
Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto di fruire di un permesso di 15 gg retribuito.

Ha altresì diritto ad un permesso di 3 gg in caso di decesso di parenti di primo grado.

Sono inoltre concessi permessi retribuiti di 3 gg per i giovani chiamati alla visita di leva e di una giornata di riposo dal lavoro ai donatori di sangue, ai sensi della legge 13.7.1987 n. 54 e D.M. 8.4.1968.


Art. 40 - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per obbligo di leva o di richiamo non risolvono il rapporto di lavoro; il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e al godimento gratuito dell'abitazione.
Il periodo trascorso sotto le armi per chiamata o richiamo va computato agli effetti della anzianità di servizio nella azienda.

Al termine del servizio militare di leva o del richiamo, il lavoratore, entro 30 gg, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in mancanza di ciò il rapporto di lavoro è risolto. La malattia accertata e l'infortunio, all'atto del rientro dal servizio militare del lavoratore, non costituiranno causa di licenziamento e il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi.


Art. 41 - DECESSO
In caso di morte dell'operaio agricolo l'indennità di anzianità e quant'altro inerente alla liquidazione del medesimo è dovuta agli aventi diritto.
Ove l'operaio agricolo deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa per un periodo di un mese.


Art. 42 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La risoluzione del rapporto d lavoro per gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'Art. 14 del CIPL, salvo il periodo di prova, di cui all'Art 14 del CCNL può avvenire per i seguenti casi:

a. per giusta causa
- qualora il lavoratore ingiuri gravemente e ripetutamente il datore di lavoro o
chi lo rappresenta ufficialmente, minacci o passi a vie di fatto, si renda
colpevole di furto in azienda, di danneggiamenti lesivi agli animali e cose a
lui affidate, di assenze ingiustificate per tre giorni di lavoro consecutivi,
oppure per otto giorni non consecutivi nello stesso mese.
- insubordinazione grave verso il datore di lavoro o chi ne fa le veci, il quale
come tale sia ufficialmente riconosciuto dai lavoratori.
- condanne penali per reati infamanti che comportino uno stato effettivo di
detenzione.
Il licenziamento deve essere motivato e comunicato all'operaio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Quando ricorre uno dei motivi di cui sopra la risoluzione del rapporto ha effetto immediato.

b. Per giustificato motivo
- Raggiunti limiti di età, e cioè quando il lavoratore cominci a percepire la
pensione di vecchiaia, oppure si verifichi una riduzione della capacità
lavorativa, riconosciuta attraverso la corresponsione della pensione di
invalidità o privilegiata. Questa norma non è applicabile nel caso in cui il
rapporto di lavoro prosegua dopo la data del pensionamento, o il lavoratore
sia assunto quando già percepisce la pensione.
- Incremento del nucleo familiare del conduttore per l'aggiunta o il rientro di
unità lavorative attiva, che siano parenti od affini sino al 2° grado, anche
se non conviventi purché esercitino professionalmente acquisendo la qualifica
di coltivatore diretto.
- Cessazione di attività agricola per fine contratto di locazione, purché
subentri un coltivatore diretto e semprechè sia stato dato prima all'operaio
regolare preavviso almeno cinque mesi prima.
- Trapasso di azienda allorquando il subentrante, avente la qualifica di
coltivatore diretto, in relazione al proprio fabbisogno di mano d'opera non
potrà confermare la prosecuzione del rapporto di lavoro.
- Modifiche sostanziali dalla superficie aziendale per destinazione ad area
fabbricabile, aree industriali o altri usi che interessino la Pubblica
Amministrazione.
- Modifiche sostanziali negli ordinamenti colturali, nella organizzazione
aziendale, modifiche radicali dagli allevamenti sviluppo di nuove strutture;
quanto detto con primario riferimento ai programmi zonali che saranno
predisposti dagli Organi Ufficiali. La cessazione del rapporto di lavoro potrà
avvenire solo con le suddette trasformazioni in atto.
- Adesione dell'azienda a forme associate di conduzione e cooperazione di
servizio o altre forme associate, tenendo conto della possibilità di occupare
lo stesso lavoratore nel nuovo assetto aziendale.
- Divisione dell'azienda coltivatrice diretta o riduzione di superficie della
medesima sempre che vi sia capacità lavorative del coltivatore diretto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare il provvedimento a mezzo cartolina o biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno all'operaio con il rispetto dei termini di preavviso di cui oltre.

c. Per dimissioni
L'operaio è tenuto a comunicare al datore di lavoro per iscritto le proprie dimissioni rispettando i termini di preavviso di seguito riportati.
Rimangono comunque sempre fatte salve le norme degli articoli 2118 e 2119 del CC e le disposizioni delle leggi n. 604 del 15.7.1966 e n. 300 del 20.05.1970


PREAVVISO
In caso di dimissioni del lavoratore il preavviso non può essere inferiore ad un mese.
In caso di licenziamento del lavoratore il preavviso non può essere inferiore ai tre mesi.
Tale periodo è elevato a 5 mesi in caso di licenziamento per interruzione del contratto di locazione.
Nella eventualità che il lavoratore abbia usufruito della casa di abitazione e relativi annessi, questa dovrà essere resa libera e riconsegnata al datore di lavoro entro un mese nel caso di dimissioni o licenziamento per giusta causa o per morte del lavoratore. Entro tre mesi nel caso di licenziamento per giustificato motivo.


Art. 43 - NORME DISCILPLINARI
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro da loro assegnato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati dal reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
* con una multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
- che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi
l'inizio o ne anticipi la cessazione;
- che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari;

Con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1°. Sorgendo controversi e a seguito dell'applicazione delle sanzioni si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 84 del CCNL.



TITOLO X° - Diritti sindacali

Art. 44 - DELEGATO D'AZIENDA - RIUNIONI AZIENDALI
Nelle aziende in cui vi sono da un minimo di 3 dipendenti ad un massimo di 5, oppure si siano superati complessivamente 900 gg di effettivo lavoro prestato anche da operai anche a tempo determinato nell'arco dell'anno solare, sarà nominato un delegato d'azienda; in quelle in cui vi sono da 6 a 9 dipendenti, due delegati: in quelle in cui vi sono da 10 a 14 dipendenti, tre delegati; in quelle in cui vi sono da 15 a 19 dipendenti, quattro delegati; in quelle in cui vi sono oltre 19 dipendenti verrà nominato un delegato in più per ogni dieci dipendenti o frazione della decina, che superi le tre unità.

Nelle aziende in cui vi sono meno di 3 dipendenti, i lavoratori potranno nominare, per gruppi di aziende o per zone, un delegato che li rappresenti. Questo delegato sarà riconosciuto dai datori di lavoro interessati secondo le norme previste per i delegati di azienda.

Il delegato o i delegati di azienda dovranno essere scelti e nominati fra i dipendenti dell'azienda stessa.

Si intendono per dipendenti dell'azienda che hanno superato le 150 gg di effettivo lavoro presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione.

Dell'avvenuta nomina del delegato o dei delegati d'azienda dovrà essere data comunicazione per iscritto alla Direzione dell'azienda.

I compiti dei delegati d'azienda sono i seguenti:
a. Esaminare con i dirigenti aziendali l'esatta applicazione dei Contratti di
Lavoro e delle leggi sociali e sanitarie e di discutere eventuali altri
problemi relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti;

b. Esaminare con i dirigenti aziendali le condizioni di lavoro e le misure atte
a prevenire gli infortuni e le malattie professionali

Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra i delegati aziendali, fuori dall'orario di lavoro, potranno avere incontri con gli altri dipendenti.
L'assolvimento dei compiti sopra fissati dovrà di regola svolgersi in azienda fuori dell'orario di lavoro salvo casi di urgenza o forza maggiore.

I lavoratori hanno diritto di riunirsi anche durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue regolarmente retribuite e potranno parteciparvi tutti i dipendenti in forza al momento della convocazione con esclusione degli Operai a tempo determinato che a tale data non abbiano superato almeno 8 gg di lavoro effettivo e continuativo presso la stessa azienda dalla data di assunzione. Le predette riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali e del lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo avviso del datore di lavoro, dirigenti esterni dal sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Qualora insorgessero divergenze in attuazione di quanto previsto da precedenti punti a) e b) tanto i delegati quanto i datori di lavoro potranno richiedere l'intervento delle rispettive organizzazioni sindacali. Il delegato d'azienda non può essere licenziato o trasferito dall'azienda in cui è stato eletto, né colpito da misure disciplinari o da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame e l'intesa delle organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.


Art.45 - CARICHE SINDACALI - CORSI SINDACALI - PERMESSI SINDACALI
Ai lavoratori dipendenti di aziende agricole, membri di organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l'espletamento delle attività inerenti alle loro funzioni. Tali permessi saranno pari a 11 ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulabili entro un periodo massimo di un quadrimestre.

I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 10 giorni all'anno.

I lavoratori che intendono il diritto di ci sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro 24 ore prima quando trattasi di permessi retribuiti, 1 e 3 giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l'assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti sindacali della stessa azienda.

La notifica dei nominativi dei lavoratori, membri di organismi direttivi nazionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente CIPL), a dirigenti stessi e per conoscenze alle direzioni aziendali.

I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione.

Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. Saranno parimenti concesse, come massimo di 5 giornate di permesso all'anno ai lavoratori che intendono frequentare corsi sindacali.

Le giornate di permesso, a tale scopo, non saranno retribuite e potranno essere richieste sempre che, non ostino impedimenti di ordine aziendale.

I lavoratori, facenti parte delle Commissioni circoscrizionali di Collocamento, hanno il diritto a permessi non retribuiti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle loro funzioni.


Art. 46 - CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE
Per i contributi di assistenza contrattuale in base agli accordi nazionali ed integrativi del presente Contratto Collettivo il datore di lavoro e i dipendenti siano essi operai con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato sono tenuti a versare, a titoli di assistenza contrattuale, a favore delle rispettive Organizzazioni Sindacali, un contributo proporzionato alla retribuzione accertata ai fini della imposizione dei contributi previdenziali.
La misure di tale contributo è determinata da appositi accordi e da versare tramite il modello F24 già predisposto dall'INPS.
Il datore di lavoro ed i dipendenti operai inoltre sono tenuti a versare, con il contributo IMI, sempre a titolo di assistenza contrattuale un contributo per giornata lavorativa da porsi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, tale quota dal 1° gennaio 1994 è pari allo 0,35% da calcolarsi sul salario lordo.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento, per intero, dei contributi per i titoli di cui sopra, trattenendo ai lavoratori la quota di loro pertinenza.


DICHIARAZIONE VERBALE
FLAI - FISBA e UISBA provinciali convengono di attivare dall'1/1/1994 modalità organizzative che permettano a tutti i lavoratori interessati dal CIPL di aderire in modo diretto e facoltativo al versamento del contributo di assistenza contrattuale.


Art. 47 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SINDACALI
Oltre a quanto stabilito dall'art. 82 del vigente CCNL si conviene che:

Le aziende agricole tratterranno, ai lavoratori che le autorizzino sulla base di una delega predisposta dalle organizzazione sindacali firmatarie del contratto provinciale, una quota per associazione sindacale; tale quota sarà, con le modalità sotto indicate, versata alle OO. SS. beneficiarie di cui sopra.

La delega, predisposta dalle OO. SS. firmatarie dovrà essere almeno in duplice copia e contenere obbligatoriamente:
1. nominativo del lavoratore, data di nascita e codice fiscale;
2. la denominazione dell'azienda in cui il dipendente presta la propria opera;
3. l'autorizzazione diretta, positiva, esplicita ad operare la trattenuta
sindacale sulla busta paga;
4. l'indicazione in percentuale della quota da trattenere;
5. l'indicazione chiara e distinta delle sigle sindacali e dello spazio contiguo
per la scelta sindacale con l'apposizione di una crocetta o di una firma
all'interno del medesimo;
6. la data di validazione della delega;
7. le autorizzazioni previste dalla L. 675/96 per il trattamento dei dati
personali;
8. lo spazio per le firme in ogni parte staccabile della delega.
Il contributo precisato sulla delega deve essere calcolato sul salario mensile percepito sulle 14 mensilità al netto delle trattenute di legge e degli ANF.

Le deleghe, per essere valide, devono essere compilate in ogni loro parte, la parte destinata all'azienda sarà inviata a mezzo raccomandata a/r a cura delle OO. SS. che si assumono tutte le responsabilità circa l'autenticità delle firme apposte al documento.
Le somme trattenute dovranno essere indicate in busta paga.
I datori di lavoro provvederanno, dalla data indicata sulla delega, ad operare la trattenuta e ad effettuarne mensilmente il versamento sul cc bancario indicato negli appositi bollettini predisposti dalle OO.SS.
Le aziende forniranno, a richiesta delle OO. SS. l'elenco dei versamenti distinto per nominativo del dipendente.

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ALLEGATO 1


Tra le associazioni datoriali (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Cotivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Unione Generale Coltivatori CISL) e le Organizzazioni Sindacali, in materia di prestazioni IMI si conviene e si stipula quanto segue:

LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
- 100% del salario effettivo in caso di malattia e per un massimo di sei mesi;
- 100% del salario effettivo in caso di infortunio e per un massimo di 12 mesi;
- 100% del salario effettivo in caso di maternità.

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
- 100% del salario convenzionale annualmente determinato nei casi di malattia,
maternità e infortunio, o, se superiore, del salario effettivo.

Le parti confermano che i datori di lavoro sono tenuti a versare, per le prestazioni sopra previste, l'1,5% dell'imponibile previdenziale, salvo quanto previsto all'art. 38 del presente CPL.

Le prestazioni di cui sopra saranno garantite avendo a riferimento un corretto equilibrio, pareggio di gestione, delle risorse IMI e comunque non agendo ad un ulteriore aumento della quota a carico delle aziende per la valenza della durata del presente C.P.L..