20000384 - CPL Operai Agricoli e Florovivaisti della prov. di REGGIO E.
- AGRICOLI -
TESTO DEFINITIVO
CONTRATTO PROVINCIALE OPERAI AGRICOLI PRIVATI
REGGIO EMILIA
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TITOLO I° - Parte introduttiva
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Provinciale, unitamente alle norme del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 10 Luglio 1998 regola i rapporti di
lavoro fra i datori di lavoro dell' Agricoltura e gli operai agricoli e
florovivaisti della provincia di Reggio Emilia.
Art. 2 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Ad esclusione delle norme per le quali è stata prevista apposita data di
entrata in vigore, il presente C.I.P.L. decorre dal 01/07/00 e scade il
31/12/03. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora
non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei (6) mesi prima
della scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue
proposte quattro (4) mesi prima della scadenza. La discussione di tali
proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la
presentazione.
Il presente C.L.P. conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore
del nuovo.
Art. 3 - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro
efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori
e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti.
Art. 4 - CONSULTAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente C.P.L. è integrativo del CCNL. del 10 Luglio 1998. Per tutte
le norme qui non trattate, si fa riferimento al C.C.N.L. vigente.
Art. 5 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le norme contenute nel presente C.P.L. non modificano le condizioni di
miglior favore per i lavoratori, fissate dalle parti.
Art. 6 - CONTRATTI AGGIUNTIVI
Nelle aziende, fra datori di lavoro e lavoratori, potranno essere
stipulati contratti aggiuntivi al presente contratto provinciale in cui
precisare l'assegnazione delle qualifiche, il numero di giornate
lavorative che dovranno essere effettuate nell'azienda nel corso
dell'annata agraria, gli orari, i turni di riposo e di lavoro, i problemi
della salute, i ritmi di lavoro con riferimento all'ordinarietà,
l'organizzazione del lavoro in riferimento al problema della salute
ambiente, tenuto anche conto del DLGS 626/94 e successive integrazioni e
modificazioni.
TITOLO II° - Relazioni Sindacali
Art. 7 - RELAZIONI SINDACALI
In attuazione dell'Art. 6 del CCNL. viene costituito l'Osservatorio
Provinciale sui problemi del lavoro. Esso ha sede presso il comitato IMI
che assume le funzioni di segreteria operativa.
Si intende integralmente richiamato il regolamento nazionale sul
funzionamento degli osservatori di cui all'allegato n° 4 del CCNL.
Ad integrazione dei compiti e funzioni derivanti dal contratto nazionale e
qui riconfermati, l'osservatorio potrà, su richiesta di entrambe le parti
interessate da controversie individuali di cui all'Art 83 del CCNL,
svolgere una funzione conciliativa.
L'osservatorio avrà inoltre il compito di promuovere la "Formazione
Professionale" come previsto dal 2° comma dell'Art. 7 del CPL 1/07/1996, a
tal fine potrà promuovere iniziative locali di formazione professionale,
formazione continua, qualificazione e riqualificazione professionale
coordinandosi con il sistema di formazione pubblica e i centri di
formazione specifici di settore; avrà inoltre il compito di prendere
conoscenza ed analizzare il fabbisogno del mercato del lavoro nei diversi
settori ed aree produttive anche tramite elaborazioni su dati propri o
degli enti pubblici preposti.
Al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro in
agricoltura, di renderlo più efficace e trasparente nonché per facilitare
l'applicazione della normativa sul registro d'impresa di cui al DGLS
375/93 e da ultimo D.L. 301/96 le parti concordano di attivare uno
strumento paritetico e bilaterale definito "sportello informativo".
I compiti dello sportello informativo saranno:
* definire al proprio interno il regolamento per il funzionamento
* stipulare accordi con gli enti locali, l'Ufficio Provinciale del Lavoro
e la
commissione regionale dell'impiego (anche in accordo con gli impegni in
materia tra il ministero e le regioni) al fine di:
1) prendere conoscenza ed analizzare il fabbisogno del mercato del lavoro
nei
diversi settori ed aree produttive;
2) rendere operativo ed agile il ricorso alle convenzioni di lavoro così
come
definite dalla L. 56/87;
3) pubblicizzare in modo analitico gli elenchi della manodopera agricola
disponibile e delle aziende agricole alla ricerca di personale. Detti
elenchi, in riferimento ai lavoratori andranno regolati in quanto a
modalità di divulgazione e contenuti tramite apposita convenzione da
stipularsi con i Centri per l'Impiego.
4) raccordarsi con istituti professionali scolastici e post-scolastici al
fine
di dar vita a progetti informativi di orientamento, qualificazione e
riqualificazione professionale aderenti alle trasformazioni tecnico-orga-
nizzative delle aziende agricole per facilitare sbocchi occupazionali nel
settore.
Lo sportello informativo sarà gestito all'interno della struttura
operativa del comitato IMI di Reggio Emilia e sarà completamente gratuito.
Lo sportello informativo non gestirà in alcun modo la selezione e
l'avviamento al lavoro.
Il presente accordo potrà essere soggetto a verifiche di compatibilità con
la materia legislativa e contrattuale in divenire e scadrà alla scadenza
del presente contratto.
Art. 8 - INFORMAZIONI SULLE RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
Le aziende che prevedono di operare processi di ristrutturazione
riguardanti le proprie strutture fondiarie esistenti anche attraverso una
ulteriore meccanizzazione, l'inserimento dell'informatica e della ricerca,
dovranno preventivamente informare i delegati aziendali o, in assenza,
l'osservatorio provinciale tramite i propri rappresentanti sindacali. Le
aziende che prevedono di operare riorganizzazioni, ristrutturazioni
riguardanti le proprie strutture fondiarie, anche attraverso investimenti
tecnologici, che abbiano riflesso sull'occupazione dovranno informare la
R.S.U. aziendale o in mancanza l'osservatorio provinciale in forma scritta
secondo il modulo allegato.
TITOLO III° - Costituzione del rapporto di lavoro
Collocamento e mercato del lavoro
Art. 9 - DEFINIZIONE OPERAI AGRICOLI
Gli operai agricoli si suddividono in:
1) Operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato le cui
prestazioni si svolgono ininterrottamente presso la stessa azienda.
Si instaura lo stesso rapporto di lavoro anche per:
a) Tutti gli operai che dalla data dell'11/11/1973 abbiano effettuato
almeno 180
giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi
dalla data di assunzione;
b) Tutti gli operai che a partire dalla data sopracitata effettueranno 180
giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi
dalla data di assunzione.
Le stesse norme valgono per tutti gli operai che hanno un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato (secondo il Patto Nazionale stipulato il
26/06/73, e Provinciale precedente).
Le giornate di malattia e di infortunio riconosciute dagli Enti preposti
valgono ai fine del computo delle predette giornate.
I predetti operai acquisiscono a tutti gli effetti, economico e normativo,
i diritti dell'operaio a tempo indeterminato e pertanto saranno retribuiti
con salario mensile.
2) Operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato che, in base
alla Legge 18.3.1962 n.230, vengono assunti per la esecuzione di lavori di
breve durata, stagionali o a carattere saltuario o per la sostituzione di
operai assunti per i quali sussista il diritto alla conservazione del
posto.
Nel caso di assunzione per sostituire un operaio assente per il quale
sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, il rapporto
rimane di contratto a tempo determinato per tutta la durata dell'assenza
dell' operaio che si sostituisce.
Art. 10 - ASSUNZIONE
Le assunzioni degli operai agricoli sono disciplinate dalle norme di legge
vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola nel rispetto delle
rispettive qualifiche fissate dal presente Contatto.
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata in
base alle disposizioni dell'Art. 11 della Legge n. 83/70 e successive
modifiche ed integrazioni, oppure per "fase lavorativa".
A tale merito si individuano le seguenti fasi lavorative:
- Potatura
- Raccolta pomodoro
- Raccolta frutta
- Vendemmia
Agli avviati per la fase lavorativa il datore di lavoro garantirà
l'occupazione per tutta la durata della fase ad eccezione delle giornate
nelle quali l'attività lavorativa non è consentita per avversità
atmosferiche, cause di forza maggiore, per cause indipendenti dal datore
di lavoro e per rientro di unità attive.
Nelle aziende con più di 3 operai agricoli a tempo indeterminato addetti a
lavori di campagna e con orientamenti colturali complessi quanto ad
impiego di mano d'opera, gli operai a tempo determinato che hanno
prestato, nell'arco di un anno solare, la propria opera per almeno 130 gg
di effettivo lavoro, nell'anno successivo avranno diritto a svolgere
presso la stessa azienda almeno 151 gg. Tali lavoratori dovranno essere
prioritariamente assunti nell'anno successivo ricorrendo le stesse
necessità aziendali.
Art. 11 - CONTRATTO INDIVIDUALE
Tra il datore di lavoro ed il lavoratore assunto a tempo indeterminato
dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di
lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto dovranno essere precisati la data di inizio del
rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il
trattamento economico stabilito dal CCNL e dal CPL.
Le parti ove lo ritengano opportuno possono farsi assistere nella stipula
del contratto individuale dalle rispettive organizzazioni sindacali di
categoria.
Art. 12 - RIASSUNZIONE
In riferimento all'Art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro le
riassunzioni saranno disciplinate dalle norme di legge vigenti.
Art. 13 - CONVENZIONI
Con riferimento all'Art. 25 del CCNL e del CIPL del 23/09/93, le parti
concordano che ai lavoratori in convenzione (L. 56/87) ed in organico
aziendale per i quali vengano definiti periodi di lavoro superiore alle
151 giornate annue, sarà possibile prevedere nella convenzione stessa l'
estensione dei diritti sindacali previsti dall'Art. 47 del CIPL 23/09/93.
TITOLO IV° - Classificazione, mansioni e cambiamento di qualifica del
personale.
Art. 14 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
In attuazione delle disposizioni dell'Art 27 del CCNL del 19/07/95 le
parti convengono di classificare gli operai avicoli e florovivaisti in due
aree:
AREA 1 Lavoratori professionalizzati: appartengono a questa area i
lavoratori inquadrati nella categoria dei super specializzati, degli
specializzati e dei qualificati super.
AREA 2 Lavoratori non professionalizzati: appartengono a questa area i
lavoratori inquadrati nella categoria dei qualificati, dei comuni "A" e
dei comuni "B".
A tale fine gli operai agricoli e florovivaisiti si dividono nelle
seguenti categorie:
AREA 1^
- Specializzati Super
- Specializzati
- Qualificati Super
AREA 2^
- Qualificati
- Comuni "A"
- Comuni "B"
Sono SPECIALIZZATI i lavoratori che in possesso o non di titoli rilasciati
da Scuole Professionali di Agricoltura, hanno acquisito capacità ed
esperienza che consentano l'esecuzione autonoma a regola d'arte dei lavori
inerenti la specializzazione conseguita.
Sono QUALIFICATI i lavoratori che, in possesso o non di titolo rilasciati
da Scuole Professionali di Agricoltura, sono capaci di eseguire a regola
d' arte e in forma autonoma, lavori di minor impegno e responsabilità di
quelli previsti per gli Specializzati ma sempre richiedenti particolari
attitudini ed esperienza.
Sono COMUNI i lavoratori che sono capaci di eseguire solo lavori di
manovalanza generica.
Nel quadro di tali classificazioni le figure dei lavoratori e le mansioni
corrispondenti, si esemplificano come segue, ferme restando le norme
dettate dal titolo "assegnazione delle qualifiche " di questo articolo:
Specializzati Super
Sono Specializzati Super gli operai che in possesso o non di titolo di
studio vengono adibiti alle mansioni successivamente previste.
Specializzati
Capi operai, capi stalla, capi allevamenti avicunicoli, capi cernitori dei
frigors di frutta, addetti al controllo degli strumenti termici dei
frigors, addetti alla manutenzione delle macchine per frigors, addetti
alle coltivazioni frutticole, addetti all'impiego di macchine agricole,
addetti agli allevamenti suini da vita e i marginali, ovvero falegnami,
muratori, guardiani, cantinieri, magazzinieri, giardinieri e
guardiacaccia.
Qualificati Super
Addetti alle stalle bovine da latte, addetti agli allevamenti avicunicoli,
addetti a tutti i lavori aziendali, addetti alla orticultura, conduttori
dell'acqua nella risaia e addetti a particolari tecniche negli allevamenti
suinicoli da carne.
Qualificati
Addetti alle colture viticole, promiscue e specializzate; addetti all'
allevamento di suini da carne, addetti all'allevamento di bestiame bovino
da carne.
Comuni "A"
Sono operai comuni i lavoratori capaci di seguire solo mansioni generiche
non richiedenti specifici requisiti professionali.
Con decorrenza dal 1.1.89 sono inquadrati nella qualifica di Operaio
Comune i lavoratori privi di specifiche qualificazioni e addetti a lavori
di manodopera generica che non abbiano superato 60 gg lavorative nell'anno
o 120 gg nel biennio precedente.
Comuni "B"
Sono operai comuni "B" i lavoratori a tempo determinato "non
professionalizzati" avviati per la prima volta in agricoltura e per i
primi 20 giorni di lavoro.
Dal 21° giorno a tali lavoratori compete la qualifica di comune " A" e la
relativa paga oraria.
Il passaggio di qualifica compete comunque a questi lavoratori a partire
dal terzo anno di impiego in agricoltura.
MANSIONI
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SPECIALIZZATI SUPER
L'operaio specializzato che in possesso di titolo di studio o di acquisita
specializzazione, svolge nell'ambito della azienda agricola funzioni di
carattere professionale che richiedono conoscenze agronomiche o forestali
o vivaistiche o zootecniche o meccaniche o delle tecnologie delle
trasformazioni alimentari o gastronomiche o enologiche tali da conferire
elevata autonomia operativa e responsabilità dei settori produttivi a cui
si riferisce la sua specifica specializzazione, acquisisce il dritto a
essere inquadrato nella qualifica di specializzato super.
Allo specializzato super che assume compiti direzionali e di
responsabilità dei settori produttivi cui si riferisce la sua specifica
specializzazione il salario lordo dovrà essere aumentato del 5%.
Oltre le figure individuate sulla base delle declaratorie di cui sopra e
ai profili del CCNL, saranno inquadrati come super specializzati le
seguenti figure:
- addetto alla trasformazione del latte che operi nel caseificio aziendale
e sia responsabile della trasformazione del prodotto; sarà assegnata una
maggiorazione non inferiore al 7% del salario lordo.
- cuoco di azienda agrituristica munito di diploma di istituto alberghiero
o di provata esperienza.
- ibridatore selezionatore florovivaista
- conduttore polivalente di macchine operatrici complesse che sia in grado
di compiere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria
- aiutante di laboratorio: operaio che all'interno di strutture dedicate
alla fecondazione animale, all'analisi dei terreni e/o dei prodotti
vegetali, esegue operazioni che richiedono specifiche conoscenze
- potatore artistico: lavoratore che esegue, con elevata autonomia, la
potatura di piante ornamentali o interventi impegnativi su piante di alto
fusto
- giardiniere: operaio che, sulla base di un progetto esegue in autonomia
la realizzazione di tutti i lavori di impianto dell'area verde e dei
relativi impianti di servizio, esegue le fitoterapie e tutte le operazioni
colturali di impianto avendo la responsabilità delle stesse.
- addetto al prelievo di seme bovino e suino
- fecondatore laico di suini e bovini
SPECIALIZZATI
- Capi operai
Conoscono, sanno eseguire e far eseguire, al grado di specializzato, o di
qualificato, tutte le operazioni colturali e tutte le operazioni di
governo degli allevamenti zootecnici, nonché l'impiego razionale di tutta
la meccanizzazione agricola nell'azienda nella quale sono assunti per dare
le proprie prestazioni di lavoro.
Le funzioni di capo operaio, che escludono le operazioni manuali personali
possono essere raggiunte solo quando nell'azienda vi siano non meno di 20
operai tra specializzati, qualificati e comuni da guidare e seguire.
- Capi stalla e Capi allevamenti
Conoscono, sanno eseguire e far eseguire, al grado di qualificato tutte le
operazioni relative al razionale governo degli allevamenti zootecnici
della azienda.
Le funzioni di capo stalla, che escludono operazioni manuali proprie,
possono essere raggiunte solo quando nella stalla (bovini, suini, ecc..)
vi siano non meno di 8 operai tra qualificati e comuni.
- Addetti alle coltivazioni frutticole
Conoscono e sanno eseguire a regola d'arte la potatura e l'innesto di
tutti i fruttiferi coltivati nella azienda nella quale sono chiamati a
prestare la propria opera.
Devono inoltre avere cognizioni elementari di agronomia e frutticoltura
assumendo, per tutte le operazioni d'impianto, di coltivazione, di
interventi contro le malattie, il ruolo di "motoarboriere" con la perfetta
padronanza di tutta la meccanizzazione agricola occorrente al grado
specializzato.
- Addetti all'impiego di macchine agricole
Conoscono e sanno impiegare a regola d'arte tutte le macchine erogatrici
di potenza e operatrici di ogni grado impiegate in tutte le operazioni
richieste dalla pluralità delle coltivazioni erbacee, frutticole,
viticole, legnose, ecc... nonché gli impianti delle strutture zootecniche
dell'azienda.
Devono avere cognizioni sostanziali di meccanica generale ed agraria e
devono essere in possesso di patente per l'impiego di trattori per la
guida su strada.
Devono inoltre sapere compiere in officina, comuni, minute riparazioni e
debbono provvedere alla manutenzione delle macchine.
- Addetti alla suinicoltura da allevamento
Devono conoscere e saper eseguire a tutta le operazioni per il razionale
governo delle scrofe, di lattonzoli e di soggetti da rimonta.
Particolare competenza è richiesta per quanto attiene le esigenze
alimentari delle scrofe in gestazione, dei lattonzoli, alla nascita e
prime settimane di vita, nonché di quella dei suini da rimonta.
Devono inoltre conoscere la sintomatologia delle più frequenti malattie
della specie con cognizioni essenziali per evitare forme di contagio.
- Cuoco di azienda agrituristica
- Operaio munito di patente cat. "C"
in grado di manovrare con mezzi dotati di "cestello per potatura" in
perfetta autonomia.
- Operaio che opera all'interno della macchina elevatrice
per operazioni di potatura ed in grado di operare autonomamente.
- Operaio in grado di provvedere in autonomia alla cura di giardini,
individuando le operazioni necessarie alla sistemazione degli stessi ed in
grado di provvedere alla cura delle piante.
QUALIFICATI SUPER
- Addetti alle stalle bovine da latte.
Conoscono e sanno eseguire tutte le operazioni necessarie per il completo
e razionale governo di bestiame lattifero degli allevamenti e dei
riproduttori presi in consegna, secondo le disposizioni data dalla
direzione aziendale, con l'impiego di una attenta esecuzione.
In particolare devono conoscere le fondamentali norme della alimentazione
per età, destinazione, sesso, razza, nonché le elementari correlazioni tra
alimentazione, razza e selezione.
Per l'igiene, la profilassi e la cura delle malattie devono avere quel
minimo di cognizioni necessarie, occorrenti per proporre interventi
immediati del conduttore o del dirigente d'azienda.
L'igiene della stalla e la razionale sistemazione e conservazione del
letame devono essere oggetto della qualificazione specifica del
lavoratore.
- Addetti agli allevamenti avicunicoli.
Devono avere cognizioni elementari riguardanti la razionale alimentazione
nonché quelle riguardanti i sintomi noti delle più comuni malattie per
poter provvedere ai trattamenti curativi d'urgenza; eseguire tutte quelle
cure ed operazioni atte a conseguire la razionalità dell'allevamento -
dosatura delle ore di luce, della areazione, ecc..- e conoscere inoltre il
funzionamento delle macchine impiegate (mangiatoie automatiche,
raccoglitrici automatiche di uova, mulini frangitutto, miscelatori; ecc).
Essere in grado di eseguire le più elementari e urgenti riparazioni delle
macchine stesse.
- Addetti a tutti i lavori aziendali
Conoscono e sanno eseguire tutte le operazioni, richieste dall'azienda con
ordinamento colturale promiscuo caratterizzato dalle possibilità
ambientali, ovofrutticole, viticole e negli allevamenti (bovini, suini,
avicunicoli)anche dove sia richiesto l'impiego di macchine erogatrici di
potenza (trattrici) o operatrici (motocoltivatori - motofalciatrici e
caricaforaggi ecc...)
- Addetti alla orticoltura
Coltivano a regola d'arte gli ortaggi ed hanno particolari cognizioni
nell'uso dei locali per la forzatura della piante giovani da trapianto,
formazione di letti caldi e di germinatoi, epoca del trapianto delle
speciali essenze erbacee per le quali è sconsigliabile la semina diretta
in pieno campo.
Cognizioni sul ciclo vegetativo delle principali coltivazioni, elementi
relativi alle concimazioni chimiche a base principalmente di azoto,
conoscenza dei prodotti idonei alla disinfestazione del terreno e dagli
insetti terricoli ed alla lotta contro le principali malattie delle piante
ortive.
- Conduttore dell'acqua in risaia
Deve conseguire, eseguire e far eseguire, alla perfezione, il sistema di
irrigazione della zona, erogare ogni giorno l' acqua alle quadre del riso
secondo il mutare della vegetazione e durante il tempo di asciutta finale,
prima del taglio, del raccolto e della essiccazione del riso.
- Aiuto cuoco in azienda agrituristica.
- Cameriere di sala
di agriturismo in grado di compiere tutte le operazioni relative al
rapporto con il cliente e alla presentazione dei piatti e dei vini offerti
dall'azienda.
- Conduttore di mezzi per trasporto provvisto di adeguata patente.
QUALIFICATI
- Addetti alle colture promiscue o specializzate
Eseguono a regola d'arte i sistemi di potatura e le forme di allevamento
nella coltivazione specializzata della vite. Per la vite maritata all'olmo
(coltivata in forma promiscua) conoscono l'esatta valutazione dei tralci a
frutto in rapporto alla vigoria della pianta e i riflessi delle
concimazioni a base di fosforo, azoto, potassio, hanno la capacità di
individuazione dei principali parassiti animali e vegetali della pianta,
di conoscere mezzi di difesa vecchi e nuovi, le dosi relative e in genere
la difesa delle principali e dagli insetti nocivi; sanno usare le pompe
erogatrici e atomizzatrici e le macchine per la lavorazione del terreno e
conoscono i principali elementi sull'impianto di un vigneto e sulla scelta
del porta-innesto, in rapporto al terreno.
- Addetti all'allevamento suino da carne
Devono conoscere ed applicare a regola d'arte le qualitative e
quantitative per una razionale alimentazione del bestiame assegnato a
seconda dei vari stati di età in relazione all'incremento ponderale.
Dovranno inoltre conoscere la sintomatologia delle più frequenti malattie
della specie con cognizione essenziale sui mezzi di pronto intervento per
evitare forme di contagio.
- Addetti ai bovini da carne
Devono saper adempire a tutte operazioni occorrenti e conoscere le
caratteristiche che debbono presentare i soggetti bovini da destinare
all'ingrasso, nelle fasi di allevamento e di ingrasso, età ; relativa a
dosi di alimentazione, in rapporto allo stato di sviluppo.
Devono avere cognizione sui rapporti nutritivi delle miscele e sulla
stabulazione dei soggetti nelle condizioni igieniche più rispondenti alle
funzioni, resa in carne maturità del bovino ingrassato.
- Cameriere di azienda agrituristica,
addetto alla preparazione e allestimento della sala da pranzo, addetto di
cucina, addetto alle pulizie, addetto al riassetto delle camere.
- Operatore di macchine da giardino
in grado di provvedere alla manutenzione dell'attrezzo.
Art. 15 - ASSEGNAZIONE DELLE QUALIFICHE
La qualifica deve essere concordata tra datori di lavoro e lavoratori ;
entrambi possono farsi assistere dalle rispettive Associazioni Sindacali
ed in terza istanza ricorrere all'Osservatorio Provinciale.
Nella determinazione della qualifica si dovrà tenere conto anche di
eventuali titoli rilasciati al lavoratore da Scuole e Corsi legalmente
riconosciuti di qualificazione professionale.
L'attribuzione della qualifica non è necessariamente collegata alla
qualifica, ma al grado di preparazione e di esecuzione in possesso dal
lavoratore.
Il datore di lavoro stesso dovrà notare la qualifica del lavoratore sul
libretto di lavoro e, su richiesta, rilasciare attestazioni e referenze in
merito alla qualificazione delle prestazioni date.
Art. 16 - CAMBIAMENTI DI QUALIFICA
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di
assunzione e deve ricevere la retribuzione corrispondente ad essa.
Qualora il datore di lavoro, in relazione alle esigenze dell'azienda,
adibisca il lavoratore a mansioni o lavori per le qualifiche inferiori,
questi conserva i diritti e la retribuzione della qualifica di assunzione.
Qualora invece venga adibito a mansioni o lavori di una qualifica
superiore acquista il diritto, per tutto il periodo in cui è adibito ad
essi, al trattamento corrispondente alla nuova attività svolta; acquisisce
anche il diritto alla nuova qualifica superiore quando venga adibito a
detta nuova attività per un periodo di 20 gg lavorativi consecutivi,
oppure, saltuariamente per un periodo complessivo non inferiore a 40 gg
lavorative nel corso di una annata agraria.
Il passaggio di qualifica non compete in caso di sostituzione di altri
operai per malattia, infortunio richiamo alle armi per il periodo di tempo
in cui dura la conservazione del posto dell'assente.
In ogni caso il lavoro prestato nella qualifica superiore deve essere
registrato sul libretto sindacale e sul libretto di lavoro.
TITOLO V° - Norme di organizzazione aziendale e del lavoro.
Art. 17 - ORARIO DI LAVORO
Così come previsto dall'art. 30 del CCNL, con decorrenza 1° Luglio 1998
l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali ed è così distribuito:
di norma la settimana lavorativa per le attività di campagna si svolgerà
sui 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. L'orario giornaliero sarà
così distribuito:
- dal lunedì al giovedì 8 ore al giorno,
- il venerdì 7 ore.
Nel caso in cui si intendesse distribuire (sempre per le attività di
campagna) l'orario settimanale su 6 giorni, tale orario di lavoro avrà lo
svolgimento seguente:
- dal lunedì al venerdì 7 ore giornaliere,
- il sabato 4 ore.
La distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni nelle attività
zootecniche sarà così distribuito:
* Stalle con produzione di latte:
- dal lunedì al sabato 6,30 ore al giorno
* Stalle ed allevamenti con produzione di carne (bovina - suina -
avicunicola):
- dal lunedì al venerdì 7 ore giornaliere,
- il sabato 4 ore.
A tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati presso
le strutture zootecniche, va garantito il riposo settimanale possibilmente
coincidente con il giorno festivo (domenica).
A tale proposito le aziende sono tenute a predisporre gli opportuni
interventi onde garantire tale diritto ai lavoratori interessati.
Tra gli interventi da privilegiare vi deve essere quello dell'assunzione
di lavoratori a tempo determinato.
Eventuali deroghe ai regimi d'orario di cui sopra, andranno contrattate e
concordate tra aziende e delegati sindacali e, in mancanza di essi, con le
organizzazioni sindacali di zona e/o provinciali firmatarie del presente
contratto.
Non è lavorativo il sabato pomeriggio tranne i casi in cui attuino dei
turni di lavoro compensativo.
Qualora l'orario settimanale di lavoro venga espletato in 5 giorni il
datore di lavoro è tenuto a denunciare la 6^ giornata ai fini
contributivi, assistenziali e previdenziali.
E' fatto obbligo alle Aziende di esporre la tabella con l'indicazione
dell'inizio e la fine dell'orario di lavoro aziendale.
Art. 18 - FLESSIBILITA'
A regolamentazione di quanto previsto dall'Art. 30 del CCNL si concorda
che, a partire dal 1° Gennaio 1989, per un periodo massimo di 70 gg annui
da collocarsi nel periodo 1° Giugno - 30 Settembre l'orario di lavoro sarà
di 44 ore settimanali con un massimo di 1 ora al giorno e così 5
settimanali.
A copertura di tale maggiore prestazione lavorativa verrà definito
contestualmente un periodo ad orario settimanale ridotto da collocarsi per
gli operai a tempo indeterminato dal 15 Ottobre al 31 Dicembre.
La prestazione in flessibilità va retribuita come prestazione ordinaria
garantendo quindi il recupero che varrà per la copertura assicurativa,
Previdenziale ed Assistenziale.
Art. 19 - LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - NOTTURNO
Si considera:
a. Lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario ordinario
di
lavoro.
b. Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni
festivi
riconosciuti dallo Stato.
c. Lavoro notturno quello eseguito dalle 22 della sera alle 5 del mattino.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12
settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di
evidenti necessità, cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e la
produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo di individuale di lavoro
straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
Art. 20 - GIORNI FESTIVI ED EX FESTIVITA'
A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di
giorni festivi e del verbale di accordo 2 maggio 1977, punto 5°, nonché a
seguito del DPR 28 dicembre 1985 n. 792 per gli operai agricoli a tempo
indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il
seguente:
A. Per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata
spostata
alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto
dalla
L. 31.3.1954 n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la
domenica. Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli
effetti.
B. Per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus
Domini,
S.S. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta,
oltre
alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria,
fatta
eccezione per i casi in cui non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:
A. Che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di
festività
soppresse, possa essere compensata invece che con la giornata di paga
ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà
tra le parti stesse concordato, temendo conto delle esigenze aziendali.
B. Che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non
effettuazione
della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel
qual
caso, sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera
normalmente dovuta.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti giorni:
1. Primo dell'anno
2. 6 Gennaio
3. 25 Aprile, Anniversario Della Liberazione
4. In giorno di Lunedì dopo Pasqua
5. 1° Maggio, festa del lavoro
6. 2 Giugno, anniversario della fondazione della Repubblica (**)
7. 15 Agosto, giorno della Assunzione della B.V. Maria
8. 1° Novembre, giorno di Ognissanti
9. 4 Novembre; giorno dell'Unità Nazionale (*)
10. 8 Dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione
11. 25 Dicembre, giorno del Santo Natale
12. 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano
13. Festa del Patrono del Luogo
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di
festività nazionali e infrasettimanali si applicano le disposizioni di cui
alla Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90.
Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 Aprile, 1° Maggio,
2 Giugno e 4 Novembre) dalle leggi sopracitate è dovuto agli operai a
tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro,
mentre per le festività infrasettimanali in caso di sospensione dal
lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono
entro le prime due settimane dalla sospensione.
Il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato per le
festività sopra elencate.
È soddisfatto con la percentuale prevista all'Art. 45 del CCNL, quando non
vi sia prestazione di lavoro. Nel caso invece di prestazione lavorativa,
ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente eseguite, con la maggiorazione del festivo di cui all' Art.
33.
(*) La celebrazione di tale festività è stata spostata alla domenica
successiva
dalla legge 5.3.1977 n.54
(**) Il godimento della festività del 2 Giugno è stato ripristinato dalla
legge
335/01
Art. 21 - RIPOSO SETTIMANALE E NOTTURNO
Gli operai agricoli hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore
consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Ai lavoratori addetti al bestiame da latte e gli allevamenti in genere
deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in corrispondenza
con le ore notturne, salvo esigenze di ordine tecnico che richiedono una
deroga di massimo un'ora.
Al fine di fare effettivamente godere i riposi settimanali, le parti
contraenti si impegnano affinché nelle aziende con più di 4 salariati
fissi addetti al governo del bestiame vengano effettuate opportune
turnazioni tra gli operai addetti al governo del bestiame e quelli di
campagna, a parità di qualifica, secondo l' art. 20 dell'attuale contratto
Provinciale Integrativo del Lavoro. Le Organizzazioni dei lavoratori si
rendono disponibili e sollecitano la mobilità tra lavoro di stalla e
campagna.
Tenuto conto della necessità di ogni lavoratore di usufruire di una
giornata di riposo settimanale anche nelle piccole aziende, le Commissioni
circoscrizionali istituite nel presente contratto, devono prendere in
esame il riposo per gruppi di aziende, attraverso l'istituzione dei turni,
l'assunzione di apposita mano d'opera da parte dei datori di lavoro
interessati, e di quanto altro sarà ritenuto necessario.
TITOLO VI° - Norme di trattamento economico dell'operaio
agricolo o florovivaista
A far tempo dal 1/7/2000 verrà corrisposto un aumento del 2,5% della "paga
lorda conglobata" in vigore all'1/1/2000, secondo quanto previsto
dall'art. 2 del C.C.N.L..
In applicazione di quanto previsto dall'accordo interconfederale del
23/7/1993 e successivi, dal C.C.N.L. del 18/7/1998, le parti si
incontreranno per definire un sistema di erogazione salariale legato
all'andamento del settore agricolo provinciale rilevato attraverso
parametri di produttività e qualità da definirsi.
A tale scopo viene costituita una commissione paritetica per studiare la
possibilità di individuare obiettivi, parametri e modalità di
determinazione del "salario per obiettivi". I lavori della commissione
dovranno concludersi entro il 31/12/2000.
In caso di mancata determinazione di obiettivi e parametri, le parti
concordano di erogare un'indennità sostitutiva di detto salario con
decorrenza 1/1/2001 a che avrà incidenza su tutti gli istituti
contrattuali. Ai fini "tabellari" questa indennità sostitutiva verrà
conglobata nella "paga mensile lorda".
Qualifica Ind.Sost. 1/1/2001
----------- ------------------
Super spec. 19.000
Spec. 18.000
Qual. Super 17.000
Qualif. 15.000
Comuni 14.500
Gli aumenti di cui sopra previsti dal presente rinnovo contrattuale, ai
fini tabellari, verranno ricompresi nella "paga lorda conglobata".
Art. 22 - RETRIBUZIONE
La paga lorda, mensile, ordinaria, dell'operaio a tempo indeterminato è
formata da:
- paga lorda conglobata,
- indennità aggiuntiva di cui al successivo art. 23
Il datore di lavoro è tenuto, qualora la possibilità, a mettere a
disposizione del lavoratore, per sé e la sua famiglia, la casa di
abitazione in azienda provvista di un adeguato numero di vani, di adeguati
servizi igienici, di acqua corrente e luce. E' consentito al lavoratore,
che risiede in azienda, l'allevamento di animali da cortile e la
coltivazione dell'orto, fuori dall'orario di lavoro ed esclusivamente per
uso familiare.
Art. 23 - INDENNITA' AGGIUNTIVA
In riferimento all' Art, 27 del CIPL precedente le parti concordano che al
personale assunto a tempo indeterminato, vengano corrisposte a titolo di
indennità aggiuntiva congelata e per 14 mensilità le somme più sotto
specificate:
- Operaio specializzato super L. 120.000
- Operaio specializzato L. 100.000
- Operaio qualificato super L. 80.000
- Operaio qualificato L. 70.000
- Operaio comune L. 60.000
Tali importi assorbono ogni e qualsivoglia erogazione contrattuale avente
carattere anche non retributivo previsto dalla vigente contrattualistica
provinciale di settore ed in specie le indennità latte giornaliero,
custodia bestiame e premio vitelli nati.
L'indennità aggiuntiva così stabilita concorre alla sola valorizzazione
del T.F.R..
NOTA A VERBALE SULLA CUSTODIA
Fatte salve le norme civilistiche in materia qualora tra il datore di
lavoro ed il lavoratore venga pattuita la custodia del patrimonio
aziendale, essa dovrà essere specificata in quanto a modalità di
esecuzione e relativo compenso, nel contratto individuale di lavoro.
Art. 24 - PREMIO LATTE MUNTO
Le parti confermano che agli operai a tempo indeterminato, addetti agli
allevamenti da latte, spetta un compenso pari al 2% del latte munto,
calcolato sul valore del prezzo determinato semestralmente in sede
regionale secondo la legge n. 306/75.
Qualora in tale sede fossero modificati gli attuali criteri di
determinazione del prezzo, le parti si incontreranno per valutarne i
riflessi ed eventualmente modificare il metodo di calcolo di detto premio.
Le parti concordano di rideterminare le modalità di calcolo del premio per
il latte munto secondo principi che tengano conto della qualità, quantità
e obbiettivi dell'azienda.
In attesa della definizione della nuova normativa si concorda di congelare
il valore di ogni quintale di latte munto in L. 1.467.
Art. 25 - TRATTENUTE
Sul salario lordo verranno effettuate le trattenute previste da CCNL e dal
CIPL nonché quelle previste dalle vigenti leggi in materia fiscale e
previdenziale.
All'operaio a tempo indeterminato che usufruisce del latte aziendale verrà
addebitato in busta paga il valore corrispondente.
Art. 26 - MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDIANRIO - FESTIVO - NOTTURNO
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione sono le
seguenti:
- Lavoro straordinario 30%
- Lavoro festivo 55%
- Lavoro notturno 45%
- Lavoro straordinario festivo 65%
- Lavoro festivo notturno 95%
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e
riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del
lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Art. 27 - DIARIE
Il lavoratore comandato fuori dalla azienda e che sia costretto a
permanervi nell'ora dei pasti o ad effettuare pernottamenti avrà diritto
al rimborso a piè di lista.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli
effetti.
Ai lavoratori addetti alle attività zootecniche verranno data in dotazione
n. 2 tute di lavoro all'anno.
Art. 28 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Gli operai agricoli con contratto a tempo determinato dovranno essere
liquidati per ogni loro competenza alla fine di ciascun mese, a mezzo
busta o foglio paga, di norma entro il giorno 10 del mese successivo a
quello di riferimento, con accantonamento della quota di TFR che, in
conformità alla legge 297/82 dovrà essere liquidata in una unica soluzione
alla interruzione del rapporto di lavoro.
TITOLO VII° - Norme di trattamento economico dell'operaio a tempo
determinato
Art. 29 - DIRITTO DI PREFERENZA
Il lavoratore a tempo determinato che nel corso dell'annata agraria
raggiunge nell'azienda un carico di 120 gg lavorative acquisisce il
diritto di preferenza per ulteriori prestazioni giornaliere, entro la
stessa annata agraria, sempre che le necessità aziendali lo richiedano.
Art. 30 - MAGGIORAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - NOTTURNO
Le percentuali di maggioranza da applicarsi sulla retribuzione sono le
seguenti:
- Lavoro straordinario 30%
- Lavoro festivo 55%
- Lavoro notturno 45%
- Lavoro straordinario festivo 65%
- Lavoro festivo notturno 95%
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e
riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del
lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Art. 31 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Gli operai a tempo determinato sono retribuiti con paga oraria corrisposta
mensilmente a mezzo busta o foglio paga, salvo condizioni di miglior
favore, di norma entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
riferimento.
La paga oraria è composta da:
- Paga oraria conglobata
- Terzo elemento
Al termine del/i rapporto/i di lavoro competerà il TFR così come previsto
dal CCNL.
TITOLO VIII° - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute e
dell'ambiente
Art. 32 - PREVIDENZA E ASSISTENZA
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi,
secondo le norme vigenti.
Art. 33 - MALATTIE E INFORTUNI
Fermo restando quanto previsto dall'Art. 57 del CCNL il datore di lavoro
in caso di malattia od infortunio, riconosciuti dagli Enti preposti
anticiperà al lavoratore il salario contrattuale alla fine di ogni mese e
per una durata massima di sei mesi.
Il datore di lavoro potrà chiedere il rimborso alla Cassa Provinciale IMI
della quota parte risultante dalla differenza fra il salario contrattuale
da esso anticipato e quanto erogato dagli Istituti Assistenziali.
Conseguentemente è fatto obbligo ai lavoratori di consegnare ai datori di
lavoro gli importi corrispondenti alle indennità percepite dagli Istituti
Assistenziali unitamente alla documentazione di rito rilasciata dagli
stessi: nel caso ciò non avvenga il datore di lavoro ha diritto di
recuperare quanto da esso anticipato al lavoratore.
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero
l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
Art.34 - CASSA INTEGRAZIONE
Per gli operai con contratto a tempo indeterminato potrà essere richiesto
l'intervento della Cassa integrazione Salari di cui alla legge 8.8.72
n.457.
Al lavoratore in C.I.S.O.A. sarà anticipato l'intero salario contrattuale
che verrà recuperato, in busta paga,dal datore di lavoro nel momento in
cui l'INPS erogherà al lavoratore l'integrazione richiesta.
Pertanto è fatto obbligo ai lavoratori di consegnare ai datori di lavoro
gli importi corrispondenti alla indennità percepita, unitamente alla
documentazione di rito rilasciata dagli Istituti preposti.
Qualora la Cassa Integrazione, di cui alla sopracitata Legge, non potesse
intervenire, oppure non erogasse le prestazioni previste, in quanto non
ritenuti validi i motivi addotti alle domande, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore l'intero salario contrattuale.
La Cassa provinciale IMI potrà integrare quanto previsto dalla predetta
legge in relazione alle domande presentate ed alle disponibilità della
Cassa stessa.
Art. 35 - LAVORATORI TOSSICODIPENDENTI E/O SVANTAGGIATI
Nell'ambito della applicazione dell' art. 66 del vigente C.C.N.L. le parti
convengono di estendere il diritto alla aspettativa non retribuita non
superiore ai quattro mesi, anche non continuativi, a lavoratori che siano
genitori di figli portatori di handicap grave bisognosi di assistenza;
tale necessità deve essere documentata e comprovata dalle competenti
strutture sanitarie pubbliche.
Con la stessa modalità di cui sopra potranno essere concessi
(compatibilmente con le esigenze di servizio) brevi permessi non
retribuiti la cui richiesta sarà formalizzata per iscritto con almeno una
settimana di preavviso.
Art. 36 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In attuazione dell'accordo nazionale del 18/12/1996, relativo
all'applicazione del D.L. 626/94, viene costituito un comitato paritetico
Provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Il comitato
è costituito da un rappresentante per ciascuna delle OO. AA. firmatarie
del CCNL e del CPL e da un rappresentante per ognuna delle OO. SS. Il
comitato ha sede presso la sede del comitato IMI che fornirà in supporto
di segreteria.
Oltre i compiti già previsti dell'Accordo Nazionale del 18/12/1996 il
comitato diventerà una sede prioritaria di discussione fra le parti
sociali sui temi della prevenzione degli infortuni in agricoltura. Il
comitato potrà promuovere, anche dal punto di vista organizzativo,
iniziative volte a diffondere informazioni alle aziende, ai lavoratori
dipendenti e ai delegati RLS sui problemi della sicurezza.
Il comitato potrà promuovere iniziative di formazione dei dipendenti delle
aziende agricole sui rischi connessi alla specifica mansione. Le attività
formative, così come previsto dalla legge, avverranno in orario di lavoro
per un minimo di 8 ore articolate in due momenti distinti di 4 ore. Per le
aziende che occupano meno di 6 OTI la formazione avverrà all'esterno
dell'azienda con concentrazione dei partecipanti in modo da ridurre i
disagi per gli spostamenti dei dipendenti. Il comitato IMI, nei limiti
delle apposite destinazioni fatte, in bilancio, concorrerà alle spese per
l'organizzazione e la gestione dei momenti di formazione dei lavoratori.
Per ogni altra norma di funzionamento del comitato si fa riferimento al
suo regolamento.
Fermo restando quanto previsto dalla 626/94 e dai piani di valutazione del
rischio, le parti identificano le seguenti norme comportamentali in
materia di riduzione dei rischi:
a. lavori nocivi: i lavoratori addetti alla miscelazione, manipolazione e
distribuzione di prodotti tossici presteranno la propria attività
lavorativa giornaliera per un massimo di 4 ore. Il lavoratore per le altre
ore di lavoro sarà adibito ad altre mansioni. Fra aziende e lavoratori
potranno essere concordate prestazioni lavorative diverse che però
dovranno garantire al lavoratore la stessa esposizione a queste sostanze.
In questo ambito va definita una rotazione tra i lavoratori.
b. La effettuazione di due visite mediche mirate all'anno della durata di
una giornata cadauna e con regolare corresponsione del salario.
c. Lavori pesanti e disagiati: sono considerati tali l'uso dei trattori e
delle macchine agricole semoventi. Per gli addetti all'utilizzo di queste
macchine la prestazione lavorativa potrà essere così articolata: non oltre
le sei ore giornaliere continuative e/o il godimento di mezz'ora di pausa
retribuita ogni tre ore di lavoro continuativo.
Questi lavoratori, così come i lavoratori addetti alle stalle ed agli
allevamenti, avranno diritto all'effettuazione di una visita medica mirata
all'anno con regolare corresponsione del salario.
La presente disciplina potrà essere riesaminata, fatte salve le visite
mediche, fra datori di lavoro e lavoratori assistiti dalle rispettive OO.
SS. in presenza di attrezzature e/o soluzioni organizzative provatamente
sicure e/o allevianti in termini consistenti, disagi e fatica per la
salute dei lavoratori.
I delegati d'azienda, ove ritengono che esistano palesi infrazioni alle
norme generali di tutela per la salute dei lavoratori, hanno facoltà di
avvalersi della consulenza di medici specializzati in medicina del lavoro,
prioritariamente dei servizi competenti delle U.S.L., attraverso
sopralluogo rilevazioni ed anche incontri organizzati utilizzando le ore
previste per le assemblee aziendali.
L'organizzatore sindacale comunicherà al titolare dell'azienda la data
della visita con preavviso di 48 ore; successivamente il medico avrà;
accesso al posto di lavoro per rilevare le condizioni ambientali e dare
indicazioni utili ad eliminare le eventuali cause che generano nocività,
malattie od infortuni a danno dei lavoratori.
L'azienda avrà in dotazione impermeabili con relativi copricapi, stivali
di gomma, maschere, occhiali e guanti che saranno messi a disposizione
degli operai durante l'esecuzione dei lavori nocivi e disagiati; essa
inoltre adotterà tutte le misure necessarie di prevenzione dai rischi per
infortuni e malattie professionali.
L'azienda ha inoltre l'obbligo di conservare i prodotti chimici nelle
confezioni originali che indichino la composizione, la tossicità e le
norme precauzionali. I lavoratori addetti debbono essere in possesso della
relativa autorizzazione di legge e sono tenuti a prenderne conoscenza
preventivamente e ad osservarne le norme per l'uso di essi.
Nelle colture trattate con antiparassitari, pesticidi, o comunque con
prodotti tossici siano essi liquidi o polverulenti, tali da conservare nel
tempo un alto tasso di nocività, le parti ritengono che l'organizzazione
del lavoro aziendale debba consentire agli addetti alle colture trattate
di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di prevenzione in materia,
sia per quanto concerne la riduzione di orario attraverso la pratica di
turni, sia per quanto concerne il rispetto dei tempi di carenza; i
delegati di azienda verranno periodicamente e preventivamente informati
sui programmi di irrorazione sul tipo di prodotti e sulle attrezzature da
utilizzare nonché sulle norme precauzionali conseguenti, allo scopo di
verificare preventivamente le condizioni di fattibilità per quanto sopra
ed eventualmente concordare soluzioni organizzative adeguate a tali
obiettivi.
In caso di contrasto tra delegato e datore di lavoro è obbligo l'esame
della questione da parte dell'Osservatorio Provinciale di cui all'art. 7
del presente Contratto Prov.le di Lavoro.
Art. 37 - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
In relazione alle disposizioni contemplate dalla D. L.vo 626 per la
prevenzione degli infortuni, ogni azienda dovrà essere dotata della
prescritta cassetta di pronto soccorso.
Art. 38 - CASSA PROVINCALE I.M.I.
La cassa provinciale IMI nella misura e con le modalità di cui l'allegato
n. 1 del presente CPL interviene per le seguenti prestazioni:
a. Integrazione malattia
b. Integrazione infortuni
c. Integrazione CISOA
d. Integrazione maternità
e. Integrazione spese formative
Eventuali altre prestazioni saranno decise dal Comitato Provinciale IMI.
Le suddette prestazioni saranno gestite da un'unica Cassa Provinciale.
I datori di lavoro sono tenuti a versare tramite l'INPS per le prestazioni
una somma di denaro corrispondente all'1.50% dell'imponibile
previdenziale. Per il solo anno 2002 le parti concordano una diminuzione
dell'aliquota di cui sopra al 1,4%.
Le parti convengono sulla necessità di effettuare le seguenti modifiche:
1. verifica statutaria;
2. adeguamento ed eventuale allargamento delle prestazioni;
Le parti demandano gli aspetti attuativi al comitato di gestione della
cassa IMI.
TITOLO IX° - Altri aspetti normativi
Art. 39 - PERMESSI STRAORDINARI
Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto di fruire di un permesso
di 15 gg retribuito.
Ha altresì diritto ad un permesso di 3 gg in caso di decesso di parenti di
primo grado.
Sono inoltre concessi permessi retribuiti di 3 gg per i giovani chiamati
alla visita di leva e di una giornata di riposo dal lavoro ai donatori di
sangue, ai sensi della legge 13.7.1987 n. 54 e D.M. 8.4.1968.
Art. 40 - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per obbligo di leva o di richiamo non risolvono il
rapporto di lavoro; il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
e al godimento gratuito dell'abitazione.
Il periodo trascorso sotto le armi per chiamata o richiamo va computato
agli effetti della anzianità di servizio nella azienda.
Al termine del servizio militare di leva o del richiamo, il lavoratore,
entro 30 gg, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere
servizio; in mancanza di ciò il rapporto di lavoro è risolto. La malattia
accertata e l'infortunio, all'atto del rientro dal servizio militare del
lavoratore, non costituiranno causa di licenziamento e il lavoratore avrà
diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi.
Art. 41 - DECESSO
In caso di morte dell'operaio agricolo l'indennità di anzianità e
quant'altro inerente alla liquidazione del medesimo è dovuta agli aventi
diritto.
Ove l'operaio agricolo deceduto avesse beneficiato della casa di
abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa per un periodo di
un mese.
Art. 42 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La risoluzione del rapporto d lavoro per gli operai agricoli con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'Art. 14 del CIPL, salvo il
periodo di prova, di cui all'Art 14 del CCNL può avvenire per i seguenti
casi:
a. per giusta causa
- qualora il lavoratore ingiuri gravemente e ripetutamente il datore di
lavoro o
chi lo rappresenta ufficialmente, minacci o passi a vie di fatto, si renda
colpevole di furto in azienda, di danneggiamenti lesivi agli animali e
cose a
lui affidate, di assenze ingiustificate per tre giorni di lavoro
consecutivi,
oppure per otto giorni non consecutivi nello stesso mese.
- insubordinazione grave verso il datore di lavoro o chi ne fa le veci, il
quale
come tale sia ufficialmente riconosciuto dai lavoratori.
- condanne penali per reati infamanti che comportino uno stato effettivo
di
detenzione.
Il licenziamento deve essere motivato e comunicato all'operaio mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Quando ricorre uno dei motivi di cui sopra la risoluzione del rapporto ha
effetto immediato.
b. Per giustificato motivo
- Raggiunti limiti di età, e cioè quando il lavoratore cominci a percepire
la
pensione di vecchiaia, oppure si verifichi una riduzione della capacità
lavorativa, riconosciuta attraverso la corresponsione della pensione di
invalidità o privilegiata. Questa norma non è applicabile nel caso in cui
il
rapporto di lavoro prosegua dopo la data del pensionamento, o il
lavoratore
sia assunto quando già percepisce la pensione.
- Incremento del nucleo familiare del conduttore per l'aggiunta o il
rientro di
unità lavorative attiva, che siano parenti od affini sino al 2° grado,
anche
se non conviventi purché esercitino professionalmente acquisendo la
qualifica
di coltivatore diretto.
- Cessazione di attività agricola per fine contratto di locazione, purché
subentri un coltivatore diretto e semprechè sia stato dato prima
all'operaio
regolare preavviso almeno cinque mesi prima.
- Trapasso di azienda allorquando il subentrante, avente la qualifica di
coltivatore diretto, in relazione al proprio fabbisogno di mano d'opera
non
potrà confermare la prosecuzione del rapporto di lavoro.
- Modifiche sostanziali dalla superficie aziendale per destinazione ad
area
fabbricabile, aree industriali o altri usi che interessino la Pubblica
Amministrazione.
- Modifiche sostanziali negli ordinamenti colturali, nella organizzazione
aziendale, modifiche radicali dagli allevamenti sviluppo di nuove
strutture;
quanto detto con primario riferimento ai programmi zonali che saranno
predisposti dagli Organi Ufficiali. La cessazione del rapporto di lavoro
potrà
avvenire solo con le suddette trasformazioni in atto.
- Adesione dell'azienda a forme associate di conduzione e cooperazione di
servizio o altre forme associate, tenendo conto della possibilità di
occupare
lo stesso lavoratore nel nuovo assetto aziendale.
- Divisione dell'azienda coltivatrice diretta o riduzione di superficie
della
medesima sempre che vi sia capacità lavorative del coltivatore diretto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare il provvedimento a mezzo
cartolina o biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno
all'operaio con il rispetto dei termini di preavviso di cui oltre.
c. Per dimissioni
L'operaio è tenuto a comunicare al datore di lavoro per iscritto le
proprie dimissioni rispettando i termini di preavviso di seguito
riportati.
Rimangono comunque sempre fatte salve le norme degli articoli 2118 e 2119
del CC e le disposizioni delle leggi n. 604 del 15.7.1966 e n. 300 del
20.05.1970
PREAVVISO
In caso di dimissioni del lavoratore il preavviso non può essere inferiore
ad un mese.
In caso di licenziamento del lavoratore il preavviso non può essere
inferiore ai tre mesi.
Tale periodo è elevato a 5 mesi in caso di licenziamento per interruzione
del contratto di locazione.
Nella eventualità che il lavoratore abbia usufruito della casa di
abitazione e relativi annessi, questa dovrà essere resa libera e
riconsegnata al datore di lavoro entro un mese nel caso di dimissioni o
licenziamento per giusta causa o per morte del lavoratore. Entro tre mesi
nel caso di licenziamento per giustificato motivo.
Art. 43 - NORME DISCILPLINARI
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro dipendono dal
conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza
il lavoro da loro assegnato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi e il loro datore di
lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati dal reciproco rispetto e
tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere
punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
* con una multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
- che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi
l'inizio o ne anticipi la cessazione;
- che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari;
Con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro nei casi di
maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1°. Sorgendo
controversi e a seguito dell'applicazione delle sanzioni si procederà al
tentativo di conciliazione secondo l'art. 84 del CCNL.
TITOLO X° - Diritti sindacali
Art. 44 - DELEGATO D'AZIENDA - RIUNIONI AZIENDALI
Nelle aziende in cui vi sono da un minimo di 3 dipendenti ad un massimo di
5, oppure si siano superati complessivamente 900 gg di effettivo lavoro
prestato anche da operai anche a tempo determinato nell'arco dell'anno
solare, sarà nominato un delegato d'azienda; in quelle in cui vi sono da 6
a 9 dipendenti, due delegati: in quelle in cui vi sono da 10 a 14
dipendenti, tre delegati; in quelle in cui vi sono da 15 a 19 dipendenti,
quattro delegati; in quelle in cui vi sono oltre 19 dipendenti verrà
nominato un delegato in più per ogni dieci dipendenti o frazione della
decina, che superi le tre unità.
Nelle aziende in cui vi sono meno di 3 dipendenti, i lavoratori potranno
nominare, per gruppi di aziende o per zone, un delegato che li
rappresenti. Questo delegato sarà riconosciuto dai datori di lavoro
interessati secondo le norme previste per i delegati di azienda.
Il delegato o i delegati di azienda dovranno essere scelti e nominati fra
i dipendenti dell'azienda stessa.
Si intendono per dipendenti dell'azienda che hanno superato le 150 gg di
effettivo lavoro presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi dalla data
di assunzione.
Dell'avvenuta nomina del delegato o dei delegati d'azienda dovrà essere
data comunicazione per iscritto alla Direzione dell'azienda.
I compiti dei delegati d'azienda sono i seguenti:
a. Esaminare con i dirigenti aziendali l'esatta applicazione dei Contratti
di
Lavoro e delle leggi sociali e sanitarie e di discutere eventuali altri
problemi relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti;
b. Esaminare con i dirigenti aziendali le condizioni di lavoro e le misure
atte
a prevenire gli infortuni e le malattie professionali
Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra i delegati aziendali, fuori
dall'orario di lavoro, potranno avere incontri con gli altri dipendenti.
L'assolvimento dei compiti sopra fissati dovrà di regola svolgersi in
azienda fuori dell'orario di lavoro salvo casi di urgenza o forza
maggiore.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi anche durante l'orario di lavoro
nei limiti di 15 ore annue regolarmente retribuite e potranno parteciparvi
tutti i dipendenti in forza al momento della convocazione con esclusione
degli Operai a tempo determinato che a tale data non abbiano superato
almeno 8 gg di lavoro effettivo e continuativo presso la stessa azienda
dalla data di assunzione. Le predette riunioni sono indette, singolarmente
o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso del datore di lavoro,
dirigenti esterni dal sindacato che ha costituito la rappresentanza
sindacale aziendale.
Qualora insorgessero divergenze in attuazione di quanto previsto da
precedenti punti a) e b) tanto i delegati quanto i datori di lavoro
potranno richiedere l'intervento delle rispettive organizzazioni
sindacali. Il delegato d'azienda non può essere licenziato o trasferito
dall'azienda in cui è stato eletto, né colpito da misure disciplinari o da
sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per
motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del
delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame e l'intesa
delle organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore
di lavoro.
Art.45 - CARICHE SINDACALI - CORSI SINDACALI - PERMESSI SINDACALI
Ai lavoratori dipendenti di aziende agricole, membri di organismi
direttivi nazionali o provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere
concessi permessi retribuiti per l'espletamento delle attività inerenti
alle loro funzioni. Tali permessi saranno pari a 11 ore mensili per i
lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali o
nazionali; i permessi stessi possono essere cumulabili entro un periodo
massimo di un quadrimestre.
I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di
natura sindacale in misura non inferiore a 10 giorni all'anno.
I lavoratori che intendono il diritto di ci sopra devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro 24 ore prima quando trattasi di
permessi retribuiti, 1 e 3 giorni prima quando trattasi di permessi non
retribuiti, evitando possibilmente che l'assenza avvenga durante il
periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti
sindacali della stessa azienda.
La notifica dei nominativi dei lavoratori, membri di organismi direttivi
nazionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle
Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle
Organizzazioni datoriali firmatarie del presente CIPL), a dirigenti stessi
e per conoscenze alle direzioni aziendali.
I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene
la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare
alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. Saranno
parimenti concesse, come massimo di 5 giornate di permesso all'anno ai
lavoratori che intendono frequentare corsi sindacali.
Le giornate di permesso, a tale scopo, non saranno retribuite e potranno
essere richieste sempre che, non ostino impedimenti di ordine aziendale.
I lavoratori, facenti parte delle Commissioni circoscrizionali di
Collocamento, hanno il diritto a permessi non retribuiti per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle loro funzioni.
Art. 46 - CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE
Per i contributi di assistenza contrattuale in base agli accordi nazionali
ed integrativi del presente Contratto Collettivo il datore di lavoro e i
dipendenti siano essi operai con il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato sono tenuti a versare, a titoli di assistenza
contrattuale, a favore delle rispettive Organizzazioni Sindacali, un
contributo proporzionato alla retribuzione accertata ai fini della
imposizione dei contributi previdenziali.
La misure di tale contributo è determinata da appositi accordi e da
versare tramite il modello F24 già predisposto dall'INPS.
Il datore di lavoro ed i dipendenti operai inoltre sono tenuti a versare,
con il contributo IMI, sempre a titolo di assistenza contrattuale un
contributo per giornata lavorativa da porsi a carico del lavoratore e del
datore di lavoro, tale quota dal 1° gennaio 1994 è pari allo 0,35% da
calcolarsi sul salario lordo.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento, per intero, dei contributi per
i titoli di cui sopra, trattenendo ai lavoratori la quota di loro
pertinenza.
DICHIARAZIONE VERBALE
FLAI - FISBA e UISBA provinciali convengono di attivare dall'1/1/1994
modalità organizzative che permettano a tutti i lavoratori interessati dal
CIPL di aderire in modo diretto e facoltativo al versamento del contributo
di assistenza contrattuale.
Art. 47 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SINDACALI
Oltre a quanto stabilito dall'art. 82 del vigente CCNL si conviene che:
Le aziende agricole tratterranno, ai lavoratori che le autorizzino sulla
base di una delega predisposta dalle organizzazione sindacali firmatarie
del contratto provinciale, una quota per associazione sindacale; tale
quota sarà, con le modalità sotto indicate, versata alle OO. SS.
beneficiarie di cui sopra.
La delega, predisposta dalle OO. SS. firmatarie dovrà essere almeno in
duplice copia e contenere obbligatoriamente:
1. nominativo del lavoratore, data di nascita e codice fiscale;
2. la denominazione dell'azienda in cui il dipendente presta la propria
opera;
3. l'autorizzazione diretta, positiva, esplicita ad operare la trattenuta
sindacale sulla busta paga;
4. l'indicazione in percentuale della quota da trattenere;
5. l'indicazione chiara e distinta delle sigle sindacali e dello spazio
contiguo
per la scelta sindacale con l'apposizione di una crocetta o di una firma
all'interno del medesimo;
6. la data di validazione della delega;
7. le autorizzazioni previste dalla L. 675/96 per il trattamento dei dati
personali;
8. lo spazio per le firme in ogni parte staccabile della delega.
Il contributo precisato sulla delega deve essere calcolato sul salario
mensile percepito sulle 14 mensilità al netto delle trattenute di legge e
degli ANF.
Le deleghe, per essere valide, devono essere compilate in ogni loro parte,
la parte destinata all'azienda sarà inviata a mezzo raccomandata a/r a
cura delle OO. SS. che si assumono tutte le responsabilità circa
l'autenticità delle firme apposte al documento.
Le somme trattenute dovranno essere indicate in busta paga.
I datori di lavoro provvederanno, dalla data indicata sulla delega, ad
operare la trattenuta e ad effettuarne mensilmente il versamento sul cc
bancario indicato negli appositi bollettini predisposti dalle OO.SS.
Le aziende forniranno, a richiesta delle OO. SS. l'elenco dei versamenti
distinto per nominativo del dipendente.
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ALLEGATO 1
Tra le associazioni datoriali (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione
Provinciale Cotivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori,
Unione Generale Coltivatori CISL) e le Organizzazioni Sindacali, in
materia di prestazioni IMI si conviene e si stipula quanto segue:
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
- 100% del salario effettivo in caso di malattia e per un massimo di sei
mesi;
- 100% del salario effettivo in caso di infortunio e per un massimo di 12
mesi;
- 100% del salario effettivo in caso di maternità.
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
- 100% del salario convenzionale annualmente determinato nei casi di
malattia,
maternità e infortunio, o, se superiore, del salario effettivo.
Le parti confermano che i datori di lavoro sono tenuti a versare, per le
prestazioni sopra previste, l'1,5% dell'imponibile previdenziale, salvo
quanto previsto all'art. 38 del presente CPL.
Le prestazioni di cui sopra saranno garantite avendo a riferimento un
corretto equilibrio, pareggio di gestione, delle risorse IMI e comunque
non agendo ad un ulteriore aumento della quota a carico delle aziende per
la valenza della durata del presente C.P.L..
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