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20000419 - CPL Operai Agricoli e Florovivaisti - AGRICOLI - Parma -


VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 20 Settembre 2000 presso la sede dell'UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI di PARMA
tra
- l'Unione Prov.le Agricoltori, rappresentata dal Presidente dott. Giuseppe Bonazzi, assistito dal Direttore Achille Coelli e dalla sig.ra Marta Zambrelli;
- la Federazione Prov.le Coltivatori Diretti, rappresentato dal Presidente Davide Guareschi assistito dal Direttore dott. Germano Ghiraldello e dai sigg.ri Marco Tamani e Mauro Mangora;
- la Confederazione italiano Agricoltori, rappresentato dal Presidente Berini Roberto assistito dal Direttore dott. Guido Baratto;
e
- la FLAI-CGIL rappresentato del segretario Provinciale Ermanno Ianelli, do Silvio Sartori e do Antonella Stasi
- la FISBA-CISL , rappresentata dal segretario Provinciale Aldo Gennari
- la UILA-UIL rappresentata dal segretario Provinciale Oreste Colonna e da Laura Pagliara ;

Si conviene con il Presente verbale di accordo di rinnovare C.P.L. per gli operai agricoli e florovivaisti volersi per la Provincie di PARMA ne rapporti di lavoro intercorsi fra le aziende di cui all'art1 del CCNL Citato e dal Presente CPL e gli operai da esse dipendenti.

UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI FLAI-CGIL

FED.PROV.LE COLTIVATORI DIRETTI FISBA-CISL

CONFED. ITALIANA AGRICOLTORI UILA UIL

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TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Provinciale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro dell'Agricoltura, singoli o associati, compresi i conduttori di aziende florivivaistiche cosi come definite all'art.1 del CCNL 10-07-98 e gli operai agricoli da esse dipendenti.


Art. 2 - NORMA DI RECIPIMENTO
Il CCNL 10-07-98 e quelli successivi sono recepiti a livello provinciale;
Il presente CPL decorre dall'1-1-2000 e scade il 31-12-2003;
Il presente CPL è stipulato in conformità al disposto di cui all'art.86 del CCNL 10-07-1998 e assorbe ed unifica tutti i CCPL precedentemente stipulati.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di raccomandata a.r.
Il presente CPL conserverà la sua efficacia sino all'entrata in vigore del nuovo.


TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - SISTEMA DELLE RELAZIONI
Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.

In particolare, le relazioni tra le parti si svolgono, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al rapporto di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi quali:
- Osservatorio Provinciale di cui all'art.6 del CCNL (Allegato n° I);
- "Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro"
previsto dall'Accordo 18.12.1996 (Allegato n° 2).


TITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO

Art. 4 - MERCATO DEL LAVORO
Le parti anche al fine di agevolare la piena attuazione dell'art.24 del CCNL 10-07-98 e dell'art.15 del presente CPL, nonché dei vari strumenti di governo del mercato del lavoro, convengono sulla necessità di approfondire delle reali esigenze dell'agricoltura parmense, tenuto conto dei diversi orientamenti colturali e produttivi e della dislocazione sul territorio delle Aziende e dei lavoratori interessati.


Art. 5 - ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai agricoli è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Il datore di lavoro dovrà provvedere coi propri mezzi e a proprie spese al trasporto dei familiari e delle cose appartenenti all' O.T.I. assunto.
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o in base alle disposizioni dell'art.1 della Legge 83/70.
Per fase lavorativa si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, semina, sarchiatura, potatura, falciatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
L'assunzione degli operai a tempo determinato per fase lavorativa viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della fase lavorativa stessa e del salario dovuto in relazione al lavoro effettivamente prestato, facendo salve le eccezioni alle garanzie di occupazione per avversità atmosferiche, per particolari condizioni di mercato, per esigenze tecniche e, nel caso di aziende diretto - coltivatrici, per il rientro di unità attive e per gli scambi di manodopera di cui all'art.2139 del Codice Civile.
Pertanto in caso di assunzione di manodopera a tempo determinato per fase lavorativa l'Azienda dovrà fornire al competente centro per l'impiego i motivi in merito alle giornate non lavorate.
Nel caso di assunzione di operai a tempo determinato residenti in luoghi notevolmente distanti dall'Azienda (oltre 15 km), il datore di lavoro provvederà con i propri mezzi al trasporto degli stessi dalla loro abitazione, o dal luogo di raccolta, alla Azienda e viceversa.
Qualora si rendesse necessario il pernottamento in Azienda, il datore fornirà adeguato alloggio.
Le Aziende che abbiano alle dipendenze almeno 10 lavoratori a tempo determinato, porranno a disposizione dei lavoratori stessi un locale atto alla consumazione del pasto con tavolo, sedie o panche, angolo di cottura (fornello) e lavello servito di acqua potabile; fornirà altresì un impianto di doccia aziendale.
Nell'eventualità che non esista, agli atti del centro per l'impiego, manodopera della qualifica richiesta dal datore di lavoro, questi ha diritto di recedere dalla propria richiesta o di riconfermarla accettando la manodopera di qualifica superiore.
In tal caso corrisponderà al lavoratore la retribuzione corrispondente alla qualifica superiore.


Art. 6 - CONTRATTO INDIVIDUALE
Tra il datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato dovrà essere redatto in duplice copia, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il Contratto individuale di lavoro da valersi a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo allegato al presente CPL (allegato n 7).
In tale contratto dovranno essere precisati gli elementi di cui all'art.1 del CCNL 10-07-98.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere, nella stipula del Contratto individuale, dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Gli eventuali patti aggiunti non saranno validi se non preventivamente approvati dalle rispettive organizzazioni e conformi al modello di cui all'allegato n. 7 al presente CPL.
Resta comunque fissato che tali pattuizioni non potranno in alcun caso costituire una restrizione qualsiasi alle norme contenute nella vigente contrattazione circa i diritti dei lavoratori.


Art. 7 - PERIODO DI PROVA
PERIODO DI PROVA
L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:
- 30 giorni di calendario per gli operai professionalizzati e cioè per coloro
che possono dimostrare di aver svolto in precedenza un periodo lavorativo di
almeno un anno continuativo nella stessa qualifica e con le stesse mansioni di
assunzione;
- 60 giorni di calendario per gli operai "non professionalizzati" e cioè per:
* operai assunti per la 1a volta nel settore agricolo;
* operai assunti con la stessa qualifica e mansioni svolte in prece
denti rapporti di lavoro inferiori ad un anno continuativo.
L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 30 giorni è soggetto ad un periodo di prova non superiore a 2 giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova è reciproca facoltà delle parti di risolvere il contratto, in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto per l'operaio a percepire la retribuzione dovuta per il periodo di lavoro prestato.
Superato il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.


Art. 8 - AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE
DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della Legge n. 977 del 17.10.1967.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano compiuto il 14° anno di età.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici - madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi.


Art. 9 - CONTRATTI DI FORMAZIONE - LAVORO
Le parti, in applicazione dell'art.3 della legge 19.12.84 n° 863, e successive modifiche ed integrazioni, convengono di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo l'Accordo quadro allegato al CCNL del 10.07.98 (ali. 3).
L'applicazione della corretta disciplina del C.F.L. viene demandata all'Osservatorio Provinciale.
Le parti contraenti considerano i C.F.L. uno strumento utile per l'inserimento di giovani in agricoltura e per la loro preparazione adeguata alle nuove esigenze dello sviluppo nel settore agricolo.
Al termine del periodo formativo, in caso di non confermo l'azienda dovrà comunicare la sua decisione all'Osservatorio Provinciale.
Le parti, inoltre, stabiliscono che il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori con contratto di formazione lavoro, indipendentemente dall'acquisizione della professionalità finale, è il seguente:
- C.F.L. TIPO A (durata 12 mesi) trattamento retributivo del COMUNE A;
- C.F.L. TIPO A (durata 24 mesi) trattamento retributivo del COMUNE A per il 10
anno e del QUALIFICATO per il 2° anno;
- C.F.L. TIPO B (durata massima 12 mesi) trattamento retributivo del COMUNE A.


Art. 10 - LAVORO INTERINALE
Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa, convengono che qualora siano rese operative norme in materia di lavoro interinale agricolo, in sede di Osservatorio Provinciale verificheranno le opportune applicazioni.


Art. 11 - APPRENDISTATO
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge, all'art.16 del CCNL del 10.07.98, e al Protocollo Regionale del 16.11.98 che con il presente articolo si intende totalmente recepito.
Per consentire un efficace applicazione dell'istituto dell'apprendistato le parti individuano prioritariamente i seguenti settori:
- settore zootecnia - addetti allevamenti in genere
- settore agrituristico
- settore manutenzione verde pubblico e privato giardinaggio progettazione
giardini ecc.
- settore addetti alla conduzione di macchine operatrici.


Art. 12 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le parti, fermo restando quanto disposto dall'art.13, comma 7 della legge 24.6.97 n° 196 convengono che i presupposti e modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei
lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le
esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da
svolgere;
c) applicazione di tutti gli Istituti diretti ed indiretti previsti dal presente
CPL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario
ridotto.

La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
- la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art.7 del presente
CPL;
- la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
- l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo
proporzionato all'entità della prestazione;
- ogni altra modalità di impiego.

Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell'art.5 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell'anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente.
(l'unità equivalente è pari a 270 giornate)

Le parti, inoltre, allo scopo di meglio favorire l'incontro tra domanda e offerta concordano che, per particolari esigenze dell'azienda e del lavoratore, potranno essere stipulati contratti individuali part-time con orario inferiore a quello previsto dall'art.15 del CCNL 10.07.98.
Tali contratti dovranno essere notificati all'Osservatorio di cui all'art.3 del presente CPL per la preventiva approvazione in base ai criteri che lo stesso Osservatorio definirà.


Art. 13 - CATEGORIE DI OPERAI AGRICOLI
Ai fini del presente CPL sono operai agricoli i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese di cui all'art.1 ed il cui rapporto è disciplinato, oltre che dal CPL medesimo, dalle norme del CCNL 10.07.98 per operai agricoli e florovivaisti.
Gli operai, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in:
A) operai a tempo indeterminato (O.T.I.);
B) operai a tempo determinato (O.TD.).

Precisato che, di norma, gli operai agricoli sono assunti a tempo indeterminato e fermo restando a quanto disposto all'art.19 del CCNL 10.07.98, a livello provinciale sono considerati:

- OPERAI ATEMPO INDETERMINATO
Quei lavoratori agricoli, assunti senza prefissione del termine di durata del contratto e addetti a lavori inerenti al bestiame da allevamento, da produzione e da riproduzione, nonché a lavori di coltivazione e a tutte le attività principali e complementari della agricoltura, fatta eccezione delle attività relative alle produzioni industriali eventualmente connesse alle Aziende agricole, singole o associate. Essi sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro. Per i particolari trattamenti economici relativi a malattia e infortunio, valgono le disposizioni di cui agli art.42 e seguenti del presente CPL.

- OPERAI ATEMPO DETERMINATO
Quei lavoratori agricoli che, in base alla legge n. 230 del 18.4.1962, sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionale o a carattere santuario, quelli assunti per fase lavorativa, quelli assunti per la sostituzione di operai assenti e per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto ivi compresa la sostituzione degli O.T.I. addetti agli allevamenti, assenti per ferie e/o permessi, nonché quelli assunti nelle ipotesi previste dall'art.30 del presente CPL. Ai suddetti lavoratori si applicano le norme di cui all'art.8/bis della legge 79/83 ed all'art.19 del CCNL 10.07.98. Gli operai a tempo determinato sono retribuiti con paga oraria corrisposta nei termini e con le modalità previste dall'art.31 del presente CPL.
Qualora l'operaio assunto a tempo determinato superi presso la stessa azienda nell'arco dei 12 mesi dell'anno solare n. 180 giornate lavorative, il rapporto di lavoro proseguirà da quel momento a tempo indeterminato.

Nel caso di assunzione per sostituire un operaio assente per il quale sussista il diritto alla conservazione del posto e nelle ipotesi di cui all'art.36 del presente CPL, il rapporto rimane a tempo determinato per tutta la durata dell'assenza dell'operaio che si sostituisce.
Dal momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l'operaio acquisisce il diritto al trattamento economico e normativo previsto per tale rapporto dalla legge e dalla contrattazione vigente.


Art. 14 - MANODOPERA MIGRANTE
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata tramite gli organi del collocamento, ai sensi della Legge n. 83/70, avuta presente l'esigenza di dare la precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
Si considerano migranti i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o da altra regione.
In tale provenienza extra - provinciale o extra - regionale, debbono comunque risiedere ad una distanza superiore a 15 km (quindici kilometri) dall'Azienda ove prestano la loro attività.
Si considerano migranti anche quei gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia o regione, la cui distanza tra il Comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 km (quaranta kilometri).
Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia o infortunio, sono garantite l'occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di:
- avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell'ambiente o
delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione del
prodotti ortofrutticoli;
- rientro di unità attive nel caso di Aziende diretto - coltivatrici e gli
scambi di manodopera di cui all'art.2139 del C.C.;
- obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti
dalla volontà dei datore di lavoro che non consenta no la collocazione del
prodotto;
- guasti a macchine o a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare
prosecuzione della fase lavorativa.

Detti lavoratori avranno diritto al rimborso delle spese dal luogo di provenienza all'Azienda all'inizio del rapporto di lavoro, e da questa al luna di residenza una volta terminato il rapporto, utilizzando i tariffari dei mezzi pubblici di trasporto via terra.
Si precisa che rientrano nella normativa su esposta anche i lavoratori che, pur risiedendo abitualmente oltre i limiti di cui sopra, vengono specificatamente assunti per la fase o le fasi lavorative.


Art. 15 - CONVENZIONI
Preso atto che:
- l'Azienda o il gruppo di Aziende, sulla base dell'art.17 della Legge n. 56 del 28.2.1987, possono proporre, anche tramite le proprie Associazioni Sindacali, programmi di assunzioni di lavoratori ai competenti organi di Collocamento;
- sulla base di tali programmi e dell'esame preventivo con le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del Contratto, le Commissioni di Collocamento possono stipulare convenzioni con le singole Aziende o con i gruppi di esse nelle quali siano stabiliti, fra l'altro, i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, nonché eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta numerica.

Le parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
1) I programmi di assunzione, stante la stagionalità che caratterizza l'attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all'interno dell'Azienda, oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali, che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera in più Aziende nel corso del medesimo anno, stagione, mese, settimana o giornata, i programmi saranno predisposti da più Aziende congiuntamente.

2) I programmi saranno esaminati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il loro parere favorevole, alle competenti Commissioni di Collocamento agricolo. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni di Collocamento a far stipulare alle stesse le relative convenzioni.


TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
In applicazione dell'art.26 del CCNL 10.7.98 le parti convengono di suddividere la classificazione del personale in tre aree:

AREA 1 : SPECIALIZZATI SUPER SPECIALIZZATI
AREA 2 : QUALIFICATI SUPER QUALIFICATI
AREA 3 : COMUNI A COMUNI B

Per ognuna delle aree si definiscono le caratteristiche generali ed essenziali, nonché, i corrispondenti profili professionali.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così stabilita:

AREA I - declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

- SPECIALIZZATI SUPER:
- conduttore meccanico di trattori e macchine agricole complesse:
operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, provvede, oltre che alla guida, sia in azienda che su strada, di trattori e macchine agricole operatrici complesse (che svolgono più operazioni), alla loro manutenzione ed alle piccole riparazioni, anche alle riparazioni ordinarie (sostituzioni di pezzi nuovi in officina, ecc.) delle suddette macchine e degli altri mezzi meccanici aziendali, svolgendo una attività lavorativa polivalente, sia come conduttore che come meccanico;

- conduttore meccanico di autotreni o autoarticolati:
l'operaio che, con autonomia operativa ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, provvede oltre che alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di portata superiore a q.li90, alla loro manutenzione e riparazione ordinaria effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda svolgendo attività lavorativa polivalente;

- ibridatore - selezionatore:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicurando una attività lavorativa polivalente, sia come ibridatore che come selezionatore, con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;

- conduttore di caldaie a vapore:
l'operaio che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa polivalente;

- addetto agli allevamenti bovini - fecondatore laico:
l'operaio che, oltre alle mansioni previste per gli addetti agli allevamenti bovini, che si considerano qui tutte riportate, con conoscenze di base di veterinaria ed in scienze delle produzioni animali, assume compiti di responsabilità operativa concernenti la produzione. Provvede inoltre, con autonomia esecutiva e specifiche conoscenze teorico - pratiche, alla fecondazione artificiale delle bovine;

- addetto alle riproduzioni negli allevamenti suinicoli:
l'operaio che, oltre alle mansioni previste per gli addetti agli allevamenti suinicoli, che si considerano qui tutte riportate, con conoscenze di base di veterinaria ed in scienze delle produzioni animali, assume compiti di responsabilità operativa concernenti le scrofe o soggetti da rimonta e i lattonzoli nelle prime settimane di vita, provvedendo con autonomia e specifica conoscenza teorico - pratica alla individuazione delle sintomatologie delle più frequenti malattie della specie e procedendo ai primi interventi per evitare forme di contagio. Se richiesto dal datore di lavoro deve essere in grado di provvedere alla fecondazione artificiale delle scrofe per le quali è particolarmente abilitato.

Fermo restando il relativo trattamento economico e fatte salve le altre norme previste dal presente contratto, qualora per gli operai di cui sopra non fosse possibile completare l'orario ordinario di lavoro con le normali attribuzioni, le parti saranno tenute a completare l'orario stesso in altre attività dell'azienda.


- SPECIALIZZATI:
- trattorista:
l'operaio stabilmente adibito alla guida ed alla manutenzione delle trattrici, mansioni per le quali è particolarmente abilitato.
Conosce le parti essenziali delle macchine a lui affidate e provvede alle eventuali piccole riparazioni per mantenere le stesse in piena efficienza. E' fornito della idonea patente di guida e deve trovarsi pronto con i macchinari in perfetto ordine di marcia all'inizio dei lavori.
Quando non venga adibito all'uso e manutenzione delle trattrici sarà impiegato in altri lavori aziendali, nel rispetto delle norme previste dal presente CPL.
Sarà cura dell'azienda provvedere a mantenere i mezzi adibiti a circolazione su strada in regola con le norme previste dal codice stradale.

- Sono altresì considerati operai specializzati gli operai che con perizia e quindi in possesso delle capacità tecniche e conoscenze pratiche svolgono le seguenti mansioni:
- Potatori di piante da frutto e viti in coltura;
- Vivaisti - innestatori,
- Frutticoltori,
- Floricoltori,
- Giardinieri,
- Orticoltori,
- Vaccaro:
l'operaio in possesso delle specifiche capacità tecniche e necessarie conoscenze pratiche per le operazioni di mungitura, alimentazione, anche con mangimi bilanciati e concentrati, e governo del bestiame da latte, nonché degli altri lavori di stalla. E in grado di effettuare le ricorrenti prestazioni di carattere igienico-sanitario e di profilassi, le operazioni inerenti la riproduzione, nonché dei calori. Deve assicurare il regolare funzionamento degli impianti di mungitura, di alimentazione e di governo del bestiame e, in genere, di tutte le attrezzature di stalla. Deve essere in grado di provvedere, se necessario, alla mungitura a mano a regola d'arte. Nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro, dovrà provvedere, se richiesto, alla consegna del latte al casaro e compiere tutte le operazioni connesse comandate dal datore di lavoro. Provvederà all'assistenza di parti ed avrà diritto, per tale prestazione da svolgersi anche al di fuori del normale orario di lavoro, alla speciale indennità di cui all'art.34 lettera b del presente CPL.
Fermo restando il relativo trattamento economico e fatte salve le altre norme previste dal presente Contratto, qualora per gli addetti alle stalle non fosse possibile completare l'orario ordinario di lavoro con le normali attribuzioni, le parti saranno tenute a completare l'orario stesso in altre attività dell'azienda;

- addetto agli allevamenti suinicoli:
l'operaio in possesso delle specifiche capacità tecniche e delle necessarie conoscenze pratiche per procedere autonomamente all'alimentazione, anche con l'ausilio di mangimi bilanciati e concentrati, dei suini.
È in grado di effettuate le ricorrenti prestazioni di carattere igienico-sanitario e di profilassi. Deve assicurare il regolare funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui è dotato l'allevamento ed assistere al parto delle scrofe;

- addetto agli allevamenti avicoli:
l'operaio in possesso delle necessarie conoscenze teorico - pratiche per seguire i cicli di produzione e provvedere all'alimentazione dei capi affidati, anche con mangimi bilanciati e concentrati, ed alle prestazioni ricorrenti di carattere igienico-sanitario e di profilassi;

- addetto alla coltivazione e cura dei funghi:
l'operaio in possesso delle necessarie conoscenze teorico - pratiche per seguire l'intero ciclo di produzione artificiale dei funghi;

- addetto agli allevamenti di cavalli da carne e da sella:
l'operaio in possesso delle specifiche capacità tecniche e necessarie conoscenze pratiche per provvedere alle ricorrenti prestazioni di carattere igienico-sanitario e di profilassi;

- guardiacaccia.

Tutti gli operai specializzati dovranno, in ogni caso, svolgere tutte le operazioni connesse al loro profilo professionale foro comandate dal datore di lavoro.


AREA 2 - declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

- QUALIFICATI SUPER:
Rientrano in questa categoria, con assunzione a tempo indeterminato ed a tempo determinato (ove consentito dal presente CPL) le seguenti figure professionali:
- gli addetti agli impianti e manutenzione del verde;
- gli addetti alla lavorazione e vendita di carni e prodotti aziendali in genere
negli spacci presenti nella stessa azienda;
- gli aiuti cuochi e/o vivandieri nelle aziende che svolgono attività di
agriturismo;
- gli addetti alla cura e governo degli allevamenti zootecnici (con bestiame da
latte e non), suinicoli, equini, avicoli ecc. purché privi di specifica
professionalità ed esperienza nel settore zootecnico.

- QUALIFICATI:
- addetto di campagna:
l'operaio addetto alla guida di macchine operatrici semoventi leggere (motofalciatrice, motozappe, motocoltivatrice e simili), alle irrorazioni ed alle irrigazioni, ai miscelatori di antiparassitari e anticrittogamici, alla semina a macchina, alla trebbiatura del granoturco e dei semi minuti, alla vendemmia con scala e potatura delle viti ed in genere a lavori di carattere manuale e generico.

- manzolaro:
l'operaio addetto alla cura, al governo ed al l'alimentazione del bestiame da carne e da allevamento.

Sono altresì considerati operai qualificati:
- gli addetti al governo, cura e alimentazione dei cavalli da carne e da
allevamento;
- i potatori di viti in colture non specializzate;
- gli addetti agli allevamenti adibiti alle pulizie, ai lavaggi.


AREA 3 - declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

- COMUNE "A"
Sono comuni gli operai a tempo determinato addetti ai lavori non contemplati nelle declaratorie sopra indicate, fatta eccezione per gli operai a tempo determinato che svolgono mansioni rientranti nelle aree precedenti ai quali saranno riconosciuti qualifica e salario corrispondenti.

- COMUNE "B"
A questa qualifica appartengono gli operai che non superano le 80 gg. annue di lavoro o il suddetto numero di giornate per due anni consecutivi, fatta eccezione per gli operai a tempo determinato che svolgono mansioni rientranti nelle aree precedenti ai quali saranno riconosciuti qualifica e salari corrispondenti appartengono altresì a questa qualifica tutti gli O.T.D. addetti alle operazioni di raccolta così come individuati dal CPL 15.11.93 art.46, e cioè gli addetti alle campagne del pomodoro, della cipolla e dell'uva per tutto il periodo necessario alla raccolta del prodotto.
Il salario contrattuale con esclusione del 3° elemento è pari a L. 7.772.
La presente tariffa è utile ai fini della rilevazione dei salari medi convenzionali.


Art. 17 - CAPI
Al conferimento dell'incarico di "Capo" provvede il datore di lavoro.
Ad essi sarà assicurato il trattamento economico previsto dall'art.34 lettera A) del presente CPL.
Gli operai che avranno tale incarico, oltre ad eseguire le prestazioni che sono proprie della categoria di lavoro a cui appartengono, devono, con competenza, capacità e sicurezza, far fronte alle maggiori responsabilità connesse con lo specifico incarico.

Sono da considerarsi "capi":

A) Capolavorante
l'operaio che ha il compito di ordinare il lavoro e controllarne l'esecuzione. Di tale compito risponde direttamente al conduttore dell'Azienda.

B) Capostalla
l'operaio che sovrintende e sorveglia la cura della stalla a lui affidata. Ha la responsabilità dell'andamento della stalla, dell'esecuzione dei lavori e dei coordinamento degli addetti.

Di tali compiti risponde direttamente al conduttore dell'Azienda.


Art. 18 - MANSIONI E CAMBIAMENTO DI QUALIFICA PER OPERAI AGRICOLI
Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente.
Qualora detti operai, per esigenze dell'Azienda, siano adibiti a mansioni previste per la qualifica inferiore, conservano i diritti e la retribuzione della qualifica di assunzione.
Nel caso invece siano adibiti a mansioni di una qualifica superiore, acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in cui svolgono dette mansioni, al trattamento corrispondente all'attività svolta.
Acquisiscono altresì il diritto alla qualifica superiore quando siano adibiti continuativamente alla sopraddetta attività per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno due volte e per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di un anno.
Ai fini del passaggio di qualifica di cui al precedente comma, non vengono conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui permane il diritto alla conservazione del posto dell'assente.
In ogni caso il lavoro prestato nella qualifica superiore deve essere registrato sul libretto sindacale di lavoro.
Fermo restando quanto previsto dall'art.16 - declaratoria area 3 - comune B, l'operaio a tempo determinato acquisisce il diritto alla qualifica superiore quando venga adibito alle mansioni ad essa corrispondenti per almeno 255 ore nella stessa Azienda, oppure per almeno 375 ore anche in più Aziende, nell'anno solare.


TITOLO V - NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO

Art. 19 - LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO
Gli operai a tempo indeterminato, gli operai a tempo determinato e i datori di lavoro dovranno munirsi del libretto sindacale di lavoro (allegato n. 5) da ritirarsi presso le rispettive Organizzazioni.
Sul libretto sindacale di lavoro, oltre alla categoria, alla qualifica del lavoratore e agli eventuali passaggi di qualifica, saranno registrate le varie prestazioni di attività (lavoro straordinario, festivo, notturno, ferie, permessi, assenze per malattia o infortunio, lavoro ordinario per gli O.TD.), nonché l'eventuale passaggio da rapporto a tempo determinato a tempo indeterminato.
Il lavoratore è tenuto a presentare il proprio libretto sindacale al datore di lavoro ogni qualvolta lo stesso glielo richieda per le necessarie annotazioni da apportarvi in presenza del lavoratore medesimo e che faranno fede ad ogni effetto.
Le ore prestate nelle diverse attività dovranno essere registrate giornalmente o, in via eccezionale, settimanalmente, nel libretto sindacale di lavoro a cura del datore di lavoro, le relative annotazioni dovranno essere controfirmate dalle parti.


Art. 20 - ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITÀ
L'orario di lavoro, a far tempo dal 1.7.1988, è pari a 39 ore settimanali.
L'orario di lavoro deve essere affisso nei locali dell'Azienda. Per il personale addetto agli allevamenti, deve essere affisso nella stalla.
Il datore di lavoro determinerà preventivamente gli orari di inizio e di cessazione dei turni di lavoro e sarà obbligato ad annotarli, ogni qualvolta si renda necessario, sul libretto sindacale di lavoro; sullo stesso saranno altresì annotate tutte le prestazioni straordinarie.
Per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto, l'orario di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Parma, salvo diverse pattuizioni, è distribuito come segue:

a) Operai di campagna non addetti agli allevamenti.
Di norma l'orario ordinario giornaliero di lavoro è pari a 7 ore dal lunedì al venerdì e a 4 ore al sabato, con cessazione entro le ore 13. Il lavoro ha inizio in Azienda ed ha fine sul posto di lavoro. La distribuzione delle ore lavorative nella giornata sarà effettuata, tenuto conto delle esigenze delle singole Aziende, con intervalli non superiori alle due ore nei periodi autunnali, invernali e primaverili, ed alle tre ore nei periodi estivi, salvo accordi diversi intervenuti tra datore di lavoro, lavoratori e loro delegati aziendali.
Per i soli operai a tempo indeterminato, in applicazione del disposto di cui all'art.29 del CCNL 10.07.1998, premesso che le diverse caratteristiche colturali e i diversi indirizzi produttivi delle Aziende agricole parmensi determinano esigenze di manodopera caratterizzata da una disomogenea distribuzione temporale, le singole Aziende potranno usufruire di n. 75 ore di flessibilità, da utilizzarsi in un arco di 5 mesi consecutivi di calendario scelti in base alle esigenze produttive.
Le singole Aziende informeranno il delegato aziendale dello schema di orario che le stesse intendono adottare in conformità alle esigenze suddette.
Il lavoratore avrà diritto di recuperare tale maggiore orario, fino a concorrenza, tramite n. 18 settimane consecutive, fissate indicativamente dall'Azienda nel periodo 1.11/28.2, con orario distribuito dal lunedì al venerdì in ragione di 6 ore e minuti 40 giornaliere. Tuttavia, nel caso di necessità o impossibilità nella sostituzione, su richiesta dell'Azienda, il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera anche nella giornata del sabato, facendo salvo il diritto al recupero delle ore prestate in tale giornata tramite un pari numero di ore di riposo compensativo ed il pagamento della sola maggiorazione per le ore prestate in eccedenza alle 33 ore e minuti 20 settimanali previste per il periodo in questione.

Si precisa infine quanto segue:
1) La suddetta articolazione dell'orario assorbe le 4 ex festività religiose di
cui al 5° comma lettera B) dell'art.35 del CCNL 10.07.1998, che divengono
lavorative a tutti gli effetti. Pertanto nessuna retribuzione in aggiunta
alla normale paga mensilizzata compete per le prestazioni ordinarie rese in
tali giornate.
2) Agli effetti del computo delle ferie, vengono considerate lavorative ad ogni
effetto ed indipendentemente dal periodo prescelto, n. 6 giornate di lavoro
settimanali.

B) Operai addetti agli allevamenti:
In tutte le stalle sarà praticato l'orario di lavoro. L'orario è pari a 6 ore e minuti 30 giornaliere dal lunedì mattina al sabato sera. Il lavoro prestato su richiesta dell'Azienda prima delle ore 5 è considerato notturno agli effetti delle relative maggiorazioni.
A questi lavoratori deve essere assicurato un riposo continuativo di otto ore in coincidenza con le ore notturne.
Per quanto riguarda le ex festività religiose si darà luogo alla applicazione di quanto previsto dall'art.35 del CCNL 10.07.1998.


Art. 21 - RIPOSO SETTIMANALE
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze dell'Azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti, deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.


Art. 22 - FERIE
Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa Azienda, un periodo di ferie retribuite pari a n. 26 giornate lavorative.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. La retribuzione per le ferie eventualmente non godute è quella riferita al periodo di paga in cui la stessa ha luogo.
Per i giovani dai 14 ai 16 anni, ai sensi dell'art.23 della legge n.977/67, il periodo di ferie non potrà essere inferiore ai 30 giorni.
Il datore di lavoro nello stabilire il periodo delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori. Nel caso specifico degli operai extracomunitari, qualora gli stessi richiedano per iscritto e almeno due mesi prima, di usufruire delle ferie spettanti in un unico periodo per motivi di espatrio al paese d'origine e previa dimostrazione dell'avvenuto espatrio, il datore di lavoro dovrà tenere conto di detta richiesta e rispondere in proposito entro 15 gg.


Art. 23 - PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
All'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per l'addestramento professionale di interesse agrario, istituiti da Enti Pubblici, ovvero da Enti qualificati e riconosciuti, sono concessi permessi retribuiti per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso nella misura massima di 150 ore nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.
Qualora la regione Emilia - Romagna organizzi corsi di durata superiore, le ore eccedenti il limite di cui sopra saranno poste a carico della cassa C.I.M. provinciale.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare contemporaneamente il numero di 1 (uno) per le Aziende che hanno da 4 a 10 OTI ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 OTI.
I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di addestramento professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli OTD.


Art. 24 - PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO
All'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi di recupero scolastico sono concessi permessi retribuiti pari a 150 ore nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi di cui sopra non potrà superare contemporaneamente il numero di I (uno) per le Aziende che hanno da 3 a 10 OTI ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 OTI.
I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli OTD.


Art. 25 - PERMESSI STRAORDINARI
In caso di matrimonio, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto a un permesso retribuito di 15 giorni, durante il quale il lavoratore sarà considerato in attività di servizio ad ogni effetto.
La richiesta del congedo matrimoniale deve essere richiesta dal lavoratore interessato con un preavviso di almeno due mesi dal suo inizio e deve essere documentato.
Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto altresì ai seguenti permessi retribuiti:
- tre giorni in caso di decesso di parenti di 1° e 2° grado;
- un giorno in occasione della nascita dei figli.
I permessi di cui sopra sono indipendenti dalle ferie e dal riposo settimanale.


Art. 26 - GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) 1 Gennaio Capodanno
2) 6 Gennaio Epifania
3) 25 Aprile Anniversario della Liberazione
4) Lunedì di Pasqua
5) 1 Maggio Festa del Lavoro
6) 2 Giugno Anniversario della fondazione della Repubblica
7) 15 Agosto Assunzione della B.V. Maria
8) 1 Novembre Ognissanti
9) 2 Novembre Festa dei Morti (mezza giornata antimeridiana)
10) 4 Novembre Festa dell'Unità Nazionale
11) 8 Dicembre Festa dell'immacolata Concezione
12) 24 Dicembre Vigilia di Natale (mezza giornata pomeridiana)
13) 25 Dicembre Natale
14) 26 Dicembre S. Stefano
15) La fiera o la sagra, oppure, ove non coincida, il Santo Patrono.

Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi N. 260/49 e N. 90/54.
Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, sempre che le festività di cui sopra cadano entro le prime due settimane di sospensione.
Il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato per tutte le festività sopra elencate è soddisfatto con la erogazione del 3° elemento previsto dall'art.31 del presente CPL.
Nel caso di prestazione lavorativa in costanza delle suddette festività da parte dell' O.T.D. allo stesso sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo dall'art.27 del presente Contratto.
A seguito della legge n. 54 del 5.3.1977, recante disposizioni in materia di giorni festivi, dell'Accordo 2.5.1977 punto 5°, nonché del DPR n. 792 del 28.12.1985 e fermo restando per gli OTD il trattamento previsto dal comma precedente, il trattamento economico spettante agli operai agricoli a tempo indeterminato per le festività soppresse sarà il seguente:
a) Per le due festività nazionali (2 giugno e 4 novembre) le cui celebrazioni
sono state rispettivamente spostate alla prima domenica di giugno ed alla
prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla L.
90/54 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica.
Pertanto il 2 giugno ed il 4 novembre sono giornate lavorative a tutti gli
effetti.
b) Per le ex festività religiose si farà riferimento all'art.20 del presente CPL
(orario di lavoro) per gli operai di campagna ed all'art.35 del CCNL del
10.07.1998 nelle due diverse articolazioni per gli addetti agli allevamenti.

NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto della diversa interpretazione della norma di cui al 2° comma dell'art.35 del CCN.L. 10.07.1998 e si riservano di indicarne successivamente una formulazione comune.


Art. 27 - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
a) Lavoro straordinario
quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro come definito dall'art.20 del presente CPL. Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 (due) ore giornaliere e le 12 settimanali e potrà essere richiesto dal datore di lavoro solo in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi la coltura e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.

b) Lavoro festivo
quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all'art.26 del presente CPL.

c) Lavoro notturno
quello eseguito negli orari sotto precisati:
Per i non addetti agli allevamenti l'orario notturno di lavoro nei vari mesi dell'anno è fissato come segue:
GENNAIO dalle ore 17,30 alle ore 7,30
FEBBRAIO dalle ore 18,00 alle ore 7,00
MARZO dalle ore 18,30 alle ore 6,30
APRILE dalle ore 19,30 alle ore 5,30
MAGGIO dalle ore 20,00 alle ore 5,00
GIUGNO dalle ore 20,30 alle ore 4,00
LUGLIO dalle ore 20,30 alle ore 4,00
AGOSTO dalle ore 20,00 alle ore 4,30
SETTEMBRE dalle ore 19,30 alle ore 5,30
OTTOBRE dalle ore 18,30 alle ore 6,00
NOVEMBRE dalle ore 17,30 alle ore 7,00
DICEMBRE dalle ore 17,00 alle ore 7,00

Per gli addetti agli allevamenti è considerato lavoro notturno quello prestato, su richiesta dei datore di lavoro, dopo le ore 21 e prima delle ore 5 per tutto l'anno.

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno 25%
2) Lavoro festivo 40%
3) Lavoro domenicale (senza godimento di riposo settimanale) 50%
4) Lavoro notturno 50%
5) Lavoro straordinario festiv. (prestato oltre la misura
giornaliera fissata dall'art.20 del presente CPL) 60%
6) Lavoro straordinario notturno 70%
7) Lavoro straordinario festivo notturno 90%

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno su: salario contrattuale, ratei di 13a e 14a mensilità, scatti di anzianità, maggiorazione capi di cui all'art.34 lettera a) del presente CPL.
Per quanto riguarda gli OTD, il 3° elemento di cui all'art.31 del presente CPL deve essere, mantenuto distinto dagli altri elementi della retribuzione in quanto sullo stesso non incidono le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno, festivo o ad altro titolo erogate.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche e rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Le parti convengono che si possa dar luogo a recuperi del lavoro straordinario.
Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore e di comune accordo, potrà adottare i seguenti comportamenti:
a) Corrisponderà la sola maggiorazione salariale con diritto del lavoratore a
fruire di pari periodi di riposo compensativo in altro periodo dell'anno,
concordandone i tempi;
b) Trasformerà anche la maggiorazione salariale in tempo equivalente, con
diritto dell'operaio a fruire del riposo compensativo in altro periodo
dell'anno per il numero di ore così risultanti, concordandone i tempi.



Art. 28 - INTERRUZIONI DI LAVORO-RECUPERI
Le brevi sospensioni e gli spostamenti ordinati dal datore di lavoro sono considerati utili agli effetti dei computo dell'orario di lavoro.
Le ore di lavoro perdute dagli OTI per intemperie e per cause di forza maggiore (non dovute a malattia o infortunio) dovranno essere recuperate nei sette giorni successivi a quello in cui si verifica la perdita ed in misura non superiore ad 1(una) ora giornaliera.
Il recupero non potrà essere effettuato in giornata festiva.
Ove si faccia luogo al recupero sopra indicato non trova applicazione la norma di cui all'art.8 della Legge 457/72.
Per gli OTD, in caso di interruzione dovuta a cause di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo se ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'Azienda a sua disposizione.


Art. 29 -ATTREZZI E UTENSILI
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi e gli utensili sono forniti dall'Azienda.
Il lavoratore risponderà delle eventuali perdite e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare sarà trattenuto sulla retribuzione.


TITOLO VI - NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 30 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L'organizzazione del lavoro è finalizzata a realizzare l'ottimizzazione degli elementi della produttività, la massima efficienza aziendale e la miglior qualità delle produzioni, nonché la crescita della professionalità dei lavoratori.
Funzionale a questi obiettivi è un modulo organizzativo basato anche sulla rotazione del personale nelle diverse posizioni di lavoro presenti nell'Azienda, finalizzato alla determinazione delle condizioni per una piena e corretta percorribilità delle ipotesi più sotto specificate.
Le Aziende si impegnano ad adottare tale modulo organizzativo in particolare per i lavoratori neo - assunti, senza alcuna preclusione nei confronti del personale già in forza alle Aziende medesime.
Al fine di favorire l'effettivo godimento delle ferie, dei riposi settimanali e delle festività in genere, le Aziende predisporranno una organizzazione del lavoro che utilizzi, separatamente o congiuntamente, le soluzioni di seguito indicate:

1) Le Aziende con almeno 4 (quattro) OTI addetti alla cura ed al governo del bestiame ne assumeranno un quinto;

2) Le Aziende con oltre 5 OTI (tra lavoratori dei campi e degli allevamenti) effettueranno turnazioni fra tutti i lavoratori a condizione che gli operai interessati abbiano le capacità professionali necessarie per svolgere le mansioni loro affidate. Le turnazioni e le rotazioni di cui sopra dovranno avvenire in ogni caso con il consenso e la disponibilità dei lavoratori interessati onde mettere l'Azienda in condizione di avere un numero sufficiente di lavoratori per garantire la pratica attuazione della turnazione medesima;

3) Le parti convengono di demandare all'Osservatore provinciale il compito di approfondire i termini di applicabilità dell'assunzione di squadre di sostituti nella realtà agricola parmense. L'Osservatore provinciale formulerà ipotesi operative che consentano, tramite l'utilizzo di squadre di sostituti, una maggiore fruizione di ferie e di riposi settimanali. Le parti nel contempo convengono sull'opportunità di assunzioni di personale a tempo determinato, da adibirsi anche agli allevamenti, oltre che nelle ipotesi consentite dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti, anche nei seguenti casi:
a) Sostituzione di lavoratori che fruiscano di ferie, riposi settimanali
e festività in genere;
b) Sostituzione del titolare dell'Azienda (o di un suo familiare direttamente
interessato alla conduzione della stessa) assente per malattia, infortunio,
gravidanza, puerperio servizio militare.
c) Eventuali altri casi potranno essere valutati in sede di Osservatorio
Provinciale di cui al presente C.P.L. L'Osservatorio Provinciale esaminerà
annualmente, nei suoi termini generali, la corretta applicazione di quanto
previsto al presente paragrafo per proporre alle parti eventuali
miglioramenti.


Art. 31 - RETRIBUZIONE
Le Parti concordano che il salario contrattuale, così come definito dall'art.2 del vigente CCNL, sarà incrementato per ciascun livello professionale, delle seguenti percentuali:

1a AREA : 3,35% specializzato super : 71.734 mensili
specializzato :67.574 mensili

2a AREA : 3,15% qualificato super :59.834 mensili
qualificato :56.464 mensili

3a AREA : 2,95% comune a :46.670 mensili
comune b :39.953 mensili


MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AUMENTI:
DAL 1.10.2000 60%
DAL 1.07.2001 40%

aumenti dal 1 OTTOBRE 2000
SPECIALIZZATO SUPER : 43.040
SPECIALIZZATO : 40.544
QUALIFICATO SUPER : 35.900
QUALIFICATO : 33.878
COMUNE A : 28.002
COMUNE B : 23.972

aumenti dal 1 LUGLIO 2001
SPECIALIZZATO SUPER : 28.694
SPECIALIZZATO : 27.030
QUALIFICATO SUPER : 23.934
QUALIFICATO : 22.586
COMUNE A : 18.668
COMUNE B : 15.981

In base al presente accordo si considerano assorbiti gli importi erogati per l'indennità di vacanza contrattuale.

I corrispondenti valori orari degli O.T.D. si ottengono dividendo gli aumenti per 169.
All'operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (terzo elemento) pari al corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:
- festività nazionali e infrasettimanali 5,45%
- ferie 8,33%
- 13a mensilità 8,33%
- 14a mensilità 8,33%
----------
30,44%

La misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sul salario contrattuale.


Art. 32 - SALARIO PER OBIETTIVI
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del 23.7.93, dal CCNL 10.7.98, le parti concordano di incontrarsi entro il 30.06.2001 per individuare un salario provinciale per obiettivi strettamente correlato a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati a livello sindacale provinciale ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività legati ali andamento dei settori produttivi provinciale.
Si individua prioritariamente, per la fase di sperimentazione, il settore della zootecnia.
Le parti, convengono sin da ora, che nel caso di mancata individuazione di un meccanismo di erogazione del salario per obiettivi entro la data del 30.06.2001, sarà erogata un'indennità sostitutiva mensile per 14 mensilità da conglobarsi nel salario contrattuale per gli importi sotto indicati:

L'indennità sostitutiva è da ritenersi assorbita nel caso di individuazione del salario per obiettivi.

QUALIFICHE INDENNITA' SOSTITUTIVA DAL 01.07.2001
Specializzato super pari a L. 6.424 mensili
Specializzato pari a L. 6.051 mensili
Qualificato super pari a L. 4.749 mensili
Qualificato pari a L. 4.481 mensili


Art. 33 - ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE
Agli operai a tempo indeterminato viene riconosciuto il diritto al godimento gratuito, per se e la propria famiglia, della casa di abitazione.
Dall'1.1.94 cessa la facoltà di usufruire di una superficie di terreno per una estensione pari a mq. 1200.
Dall'1.1.94 cessa la facoltà per gli OTI capistalla, specializzati super e/o specializzati add. agli allevamenti da latte di ritirare gratuitamente un litro di latte al giorno.
Dall'1.1.97 per i nuovi assunti cessa l'obbligo della corresponsione della indennità mensile di L.15.000 nel caso in cui l'azienda non sia in grado di mettere a disposizione dei lavoratori O.T.I. la casa di abitazione o questa sia dichiarata antigienica o inabitabile dalla competente autorità, o venga riconosciuta dalle parti, prima dell'inizio del rapporto.
Con decorrenza 1 GENNAIO 2001 per gli operai a tempo indeterminato inquadrati nella 1 AREA (specializzati super - specializzati) e nella 2 AREA limitatamente ai qualificati super è riconosciuta un'indennità forfettaria annuale a titolo di GENERI IN NATURA pari a L.300.000.
Tale indennità forfettaria sarà retribuita in misura mensile pari a L. 25.000 PER 12 MENSILITA'.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi delle incidenze di tutti gli istituti economici contrattuali compreso il T.F.R.

NOTE:
Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto ad una abitazione rispondente ai normali bisogni della famiglia al momento dell'assunzione.
La casa dovrà essere igienica e dotata di gabinetti, doccia e bagno, acqua potabile e luce elettrica. I locali dati in uso agli operai dovranno essere imbiancati tutte le volte che si effettua il cambio di famiglia.
L'operaio ha l'obbligo di tenere la casa senza produrre danni o deperimento per trascuratezza o negligenza, salvo il deperimento dell'uso.
La mancata rispondenza dell'abitazione ai bisogni della famiglia dovrà essere riconosciuta dalle parti prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

IMPEGNO A VERBALE
Le parti si danno atto che viene superata la differenziazione, retributiva tra le figure per le quali era prevista l'incidenza del valore latte sui vari istituti contrattuali.


Art. 34 - COMPENSI PARTICOLARI
A) Capilavoranti - Capistalla
A far tempo dal 1.1.1989 ai lavoratori a cui il datore di lavoro conferisca l'incarico di capo sarà corrisposta, oltre alla retribuzione ordinaria mensile spettante all'operaio specializzato super, una maggiorazione pari al 3% calcolata su paga base nazionale, salario integrativo provinciale e indennità di contingenza.
Per i capilavoranti si farà riferimento allo specializzato super-conduttore meccanico; per i capistalla si farà riferimento allo specializzato super-fecondatore laico.
La maggiorazione di cui sopra verrà riconosciuta anche ai capistalla ed ai capilavoranti assunti con tale qualifica, purché questa risulti da atto scritto stipulato all'atto dell'assunzione (contratto individuale di lavoro o nullaosta).

NOTA A VERBALE
Le parti, per quanto di loro competenza, ritengono con la clausola di cui sopra superato ogni contenzioso relativo alla applicazione pratica delle formulazioni adottate in materia dai precedenti CPL.

B) Agli O.T.I. addetti alla cura e governo dei bestiame da latte che provvedono all'assistenza ai parti, anche fuori del normale orario di lavoro, compete una indennità per ciascun vitello pari a L.10.000.


Art. 35 - TREDICESIMA MENSILITÀ
La 13a mensilità di cui all'art.46 del CCNL 10.07.1998 sarà corrisposta agli operai agricoli della provincia di Parma entro il 20 Dicembre di ogni anno.
Essa è pari alla globale retribuzione mensile ordinaria in vigore nel mese di Dicembre, comprensiva di: salario contrattuale, scatti di anzianità, e per gli aventi diritto, maggiorazione capi.
Per gli OTD la 13a mensilità è compresa nel 3° elemento di cui all'art.31 del presente CPL.


Art. 36 - QUATTORDICESIMA MENSILITA'
La 14ª mensilità di cui all'art.47 del CCNL 10.07.1998, sarà corrisposta agli operai agricoli della provincia di Parma in coincidenza con le festività pasquali.
Essa è pari alla globale retribuzione mensile ordinaria in vigore nel mese in cui cade la S. Pasqua, comprensiva di: salario contrattuale, scatti di anzianità, e, per gli aventi diritto, maggiorazione capi.
Per gli OTD la 14ª mensilità è compresa nel 30 elemento di cui all'art.31 del presente CPL.


Art. 37 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
E OBBLIGHI PARTICOLARI FRA LE PARTI
La retribuzione dovuta al lavoratore a qualunque titolo dovrà essere corrisposta con annesso relativo prospetto paga riferito al periodo retributivo adottato, di norma mensile, sul quale risulteranno: i periodi di lavoro effettuati, sia ordinari che straordinari, festivi e notturni, nonché ogni altra competenza dovuta o trattenuta maturata nel corso del mese stesso, completa delle relative motivazioni.
Dovrà inoltre contenere il computo delle ferie e dei recuperi spettanti al lavoratore, goduti e non goduti.
Il prospetto paga dovrà venire controfirmato e conservato sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. La sottoscrizione da parte del lavoratore non avrà altro valore che quello di quietanza delle somme da esso percepite per le voci indicate sul prospetto paga. La retribuzione degli operai a tempo indeterminato verrà corrisposta entro l'ultimo giorno del mese al quale la stessa si riferisce, o comunque entro il V giorno del mese successivo.
Tale periodo è elevato al 7° giorno per i soli datori di lavoro che utilizzano sistemi informatici.
In ogni caso la retribuzione verrà corrisposta rispettando la cadenza mensile.
Su richiesta del lavoratore a tempo indeterminato il datore di lavoro, nella seconda quindicina del mese, è tenuto a corrispondere acconti nella misura del 100% della retribuzione netta maturata.
Agli OTD quando il periodo di paga sia quindicinale o mensile, debbono essere corrisposti acconti settimanali in misura non inferiore al 90% della retribuzione maturata.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo della retribuzione spettante agli OTD dovrà essere effettuato non oltre i 5 giorni dalla scadenza del periodo a cui si riferisce.
Entro lo stesso periodo dovrà essere consegnato il prospetto paga, salvi i datori di lavoro che si servono di sistemi informatici per i quali il termine è rinviato a non oltre il 7° giorno dei mese successivo a quello del pagamento.
Tutti gli operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza e non possono esercitare attività in concorrenza, con quella dell'Azienda da cui dipendono, né divulgare notizie attinenti al l'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da recare ad essa pregiudizio.


Art. 38 - RIMBORSO SPESE
I lavoratori che, comandati a prestare la propria opera fuori dall'abituale posto di lavoro, sono costretti a consumare i pasti e/o pernottare a proprie spese, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate per viaggio, vitto e alloggio previa presentazione delle regolari pezze giustificative.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.


Art. 39 - CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETÀ
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.51 del CCNL 10.07.98 nella provincia di Parma nessuna differenziazione della retribuzione in rapporto all'età del lavoratore è prevista dal presente CPL, né da altre norme o consuetudini.


Art. 40 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione dei rapporto di lavoro, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso diviso 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza 1.6.1982 in forza della Legge 297/82, cui disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982 si applicano le aliquote di seguito riportate:

A) n. 3 giornate annue per il servizio prestato fino al 10.11.1949
n. 4 giornate annue dal 11.11.1949 al 10.11.1950
n. 5 giornate annue dal 11.11.1950 al 10.11.1959
n. 6 giornate annue dal 11.11.1959 al 30.6.1960
n. 7 giornate annue dal 1.7.1960 al 10.11.1962
n. 10 giornate annue dal 11.1.1962 al 10.11.1965
n. 11 giornate annue dal 11.1.1965 al 10.11.1967
n. 12 giornate annue dal 11.1.1967 al 10.11.1969
n. 14 giornate annue dal 11.1.1969 al 10.11.1971

Inoltre, fino al 1.1.1971 agli OTI che abbiano conseguito presso la stessa Azienda le anzianità appresso specificate saranno applicate le maggiorazioni seguenti:
1) Da oltre il 3° anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda e fino
al 60 anno, l'indennità di cui al paragrafo A) sarà aumentata di giornate 2
ogni anno;
2) Da oltre il 6° anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda e fino
al 10° anno, l'indennità di cui al paragrafo A) sarà aumentata di giornate 4
ogni anno;
3) Da oltre il 10° anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda,
l'indennità di cui al paragrafo A) sarà aumentata di giornate 6 ogni anno.

B) A far tempo dal 11.11.1971 e sino al 10.7.1974, per ogni anno di servizio prestato saranno liquidate n. 18 giornate con le seguenti maggiorazioni correlate alla anzianità:
1) Gli OTI che alla data dei 10.7.1971 abbiano maturato presso la stessa Azienda
5 anni di ininterrotto servizio, hanno diritto, dopo 11.11.1971 e sino al
12.7.1974, ad una indennità pari a giornate 20 ogni anno.
2) Gli OTI che compiano il quinquennio di anzianità dopo il11.11.1971 e prima
del 12.7.1974 hanno diritto ad una indennità pari a giornate 20 ogni anno
limitatamente al periodo di servizio successivo alla data di compimento del
5° anno e fino al 12.7.1974. Le maggiorazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del
paragrafo A) sono annullate a far tempo dal 11.11.1971, in quanto riassorbite
dalla normativa del presente paragrafo B).

C) A far tempo dal 12.7.1974 e fino al 15.8.1976 per ogni anno di servizio prestato saranno liquidate n. 25 giornate.

D) A far tempo dal 16.8.1976 e fino alla entrata in vigore della Legge 297/82 per ogni anno di servizio prestato saranno liquidate n. 26 giornate. A seguito della entrata in vigore della Legge 91/77 e del punto 3) dell'Accordo Interconfederale 2.5.1977 gli aumenti della contingenza scattati posteriormente al 3 1.10.77 e fino al 1.6.1982 sono esclusi dal computo della retribuzione da prendere a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto.

In caso di morte dell'operaio agricolo, il trattamento di fine rapporto è dovuto agli aventi diritto in base all'art.2122 del Codice Civile.
All'operaio a tempo determinato compete il T.F.R. per l'effettivo lavoro straordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo occasionale, tale misura è elevata al 10% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il T.F.R. non si calcola sul terzo elemento.
A far tempo dal 1.1.1989 il lavoro domenicale o comunque festivo ed il lavoro straordinario che abbiano carattere di continuità entrano a far parte della base di calcolo del trattamento di fine rapporto di cui al presente articolo, superando in tal modo le precedenti intese di carattere provinciale.

NORMA TRANSITORIA
Fino al 31.12.1988, per le prestazioni di cui all'ultimo comma del presente articolo compete una maggiorazione pari all'8%, come motivata e regolata dai precedenti CPL.


TITOLO VII - PREVIDENZA, ASSISTENZA E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 41 -PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le normative vigenti.
Le prestazioni e le integrazioni di cui all'art.64 del CCNL 10.07.98 sono garantite dalla Cassa Integrazione extra-legem disciplinate dall'annesso Regolamento di gestione (allegato n. 4), che ne definisce compatibilità, modalità e criteri di erogazione, nonché misura e fini di finanziamento.
I fondi costitutivi della cassa extra-legem per malattia, infortunio ed assistenza contrattuale provinciale sono finanziati con il versamento congiunto, cui il datore di lavoro è tenuto, delle contribuzioni previste dal CPL e dal regolamento di gestione della cassa stessa, nelle forme e nelle misure in esso definite.
I datori di lavoro inadempienti al versamento dei contributi di propria spettanza e di quelli trattenuti al lavoratore saranno tenuti ad erogare direttamente alle prestazioni e le indennità di cui al presente CPL ed all'annesso regolamento, restando salva ogni altra conseguenza di legge.
Il Regolamento di cui sopra è parte integrante del presente CPL.


Art. 42 - MALATTIA E INFORTUNIO
L'operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, elevati a 210 a condizione che l'operaio risulti recuperabile mediante attestazione medica.
Limitatamente a quest'ultimo periodo di proroga, non vi sarà corresponsione delle indennità.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a guarigione clinica, e comunque non oltre i 12 mesi dall'infortunio.
Trascorsi i periodi di cui sopra e perdurando l'infermità è reciproca la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, previa la corresponsione degli emolumenti e delle indennità di competenza prevista dall'art.58 del CCNL 10.07.98.
In caso di morte dell'OTI, la famiglia potrà continuare a beneficiare della casa di abitazione o di altra corrispondente per altri sei mesi.


Art. 43 - CURE TERMALI
L'operaio a tempo indeterminato che si rechi in centri termali diversi dal luogo di residenza e che si trovi costretto a pernottare presso alberghi o pensioni per effettuare cure termali prescritte dall' I.N.P.S. o da uno specialista dell'U.S.L. competente, potrà beneficiare, in relazione alla disponibilità della cassa extra-legem di cui all'art.41 del presente CPL di una indennità forfettaria stabilita dall'annesso Regolamento, e in ogni caso in misura non superiore al salario spettante a fronte di eventuale indennizzo da parte dell'INPS.
Sono esclusi dal presente trattamento gli OTI che usufruiscono di assistenza diretta da parte dell'INPS o dell'INAIL.
L'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad assentarsi per le cure termali prescritte dall'INPS, dall'INAIL o dallo specialista dell'USL competente senza che questo periodo sia computato come ferie, oppure in conto permessi maturati o previsti dal presente CPL.
Per il periodo di assenza per cure termali competerà soltanto quanto indicato al V comma del presente articolo.


Art. 44 - ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E INFORTUNIO
AGLI OPERAI ATEMPO INDETERMINATO
In caso di malattia o infortunio il datore di lavoro corrisponderà, a titolo di anticipazione sulle indennità sostitutive della retribuzione spettante al lavoratore ed a carico di INPS, INAIL e Cassa integrazione extra-legem di cui all'art.41 del presente CPL, la normale retribuzione rapportata a mese per le sole giornate risultanti dalla certificazione riconosciuta dagli Istituti competenti, e per il periodo massimo consentito dalla vigente normativa contrattuale.
Detta anticipazione coprirà integralmente le spettanze dei lavoratore e sarà pari al 100% della normale retribuzione fino al ° giorno, ed all'85% dal 121° al 150° giorno di assenza.
I primi tre giorni di malattia (carenza) saranno anticipati dal datore di lavoro solo nel caso in cui la durata della malattia non sia inferiore al periodo di franchigia previsto dal Regolamento di gestione di cui all'art.41 del CPL.
L'erogazione delle anticipazioni suddette è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratore, di apposita delega facoltizzante la localizzazione presso il datore di lavoro degli assegni emessi dall'INPS o dall'INAIL.
Il lavoratore, dovrà altresì girare gli assegni medesimi al datore di lavoro per l'incasso.
Analogamente le prestazioni a carico della Cassa Integrazione di cui all'art.41 del presente CPL dovranno essere intestate, previa sottoscrizione di apposita delega facoltizzante da parte del lavoratore, al datore di lavoro.
I periodi di malattia ed infortunio sono considerati utili per la maturazione di tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Qualora gli assegni emessi da INPS ed INAIL fossero di importo superiore all'anticipazione effettuata dal datore di lavoro, non si darà luogo a nessun conguaglio.
Il lavoratore è comunque tenuto ad effettuare tutte le operazioni che gli competono nei confronti degli Istituti e della Cassa interessati.
La Cassa Integrazione extra-legem di cui sopra erogherà al datore di lavoro la differenza fra quanto anticipato al lavoratore e quanto recuperato, per effetto della localizzazione e dell'incasso degli assegni emessi da INPS e INAIL.
A parziale copertura degli elementi retributivi non direttamente integrabili dalla Cassa integrazione di cui ai commi precedenti, al datore di lavoro che provvede alla anticipazione prescritta al comma 1° verrà riconosciuto dalla Cassa medesima un rimborso forfetario pari all'11% (undici per cento) della somma anticipata.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in costanza di malattia, infortunio, o comunque precedentemente alla girata degli assegni emessi dagli Istituti, il datore di lavoro potrà rivalersi sulle spettanze salariali, e sul trattamento di fine rapporto o quant'altro ancora dovuto a qualsiasi titolo al lavoratore.
In caso di mancato riconoscimento da parte degli Istituti previdenziali della malattia o infortunio, o qualora risulti violato quanto disposto al precedente comma 9°, il datore di lavoro avrà facoltà di attivare la rivalsa di cui al comma 12°.
Analogamente si opererà una volta trascorsi 6 (sei) mesi dal termine della malattia o infortunio senza che il datore di lavoro abbia ricevuto gli assegni.
È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Azienda al totale recupero delle somme anticipate.
Le parti contraenti interverranno presso gli Istituti previdenziali di cui ai precedenti commi al fine di ottenere dagli stessi tempestiva ed opportuna comunicazione di malattie o infortuni non riconosciuti o comunque non indennizzati.
Le parti si impegnano altresì ad incontrarsi qualora intervengano accordi o leggi che introducano modificazioni alla normativa in essere e si rendessero necessari adeguamenti al presente articolo.


Art. 45 - CASSA INTEGRAZIONE SALARI
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salariale ad opera della Cassa istituita dalla Legge 457/72.
Agli operai che beneficiano del trattamento corrisposto dalla suddetta Cassa, sarà corrisposta dal datore di lavoro la differenza fra l'indennità erogata dall'INPS ed il salario di qualifica.
L'indennità a carico dell'INPS sarà anticipata dal datore di lavoro fino ad una durata massima di 30 giorni.
La Cassa integrazione salari per gli operai a tempo indeterminato può essere ammessa nei seguenti casi:
A) Incendio della stalla
B) Moria del bestiame
C) Alluvioni e, nel periodo invernale, in caso di nevicate, piogge persistenti,
e in tutti gli altri casi in cui la speciale Commissione INPS riconosce gli
estremi previsti dalla vigente normativa e dalle Circolari ministeriali.

NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che le anticipazioni di cui al 3° comma del presente articolo non sono soggette a contribuzione.


Art. 46 - ANTICIPAZIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
In applicazione dell'art.60 del CCNL 10.07.98 le Aziende anticiperanno l'assegno al nucleo familiare spettante per legge a lavoratori aventi diritto e previa esibizione, da parte degli stessi, del cedolino INPS concernente l'acconto corrisposto nel trimestre precedente.
I lavoratori dovranno consegnare all'Azienda che ha effettuata l'anticipazione, unitamente al cedolino, anche l'assegno ad esso allegato, debitamente girato.
I lavoratori, in via eccezionale, tratterranno per sé il primo assegno; pertanto le Aziende attiveranno l'anticipazione per il trimestre di competenza immediatamente successivo a quello riscosso dal lavoratore.
Condizione preliminare per la erogazione della suddetta anticipazione è la sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione come da modulo allegato (allegato n. 6).
Fermo restando il contenuto di cui al 1° capoverso della dichiarazione di cui al comma precedente, nel caso in cui al termine del periodo anticipato le Aziende non avessero ancora incassato i rimborsi relativi, le stesse sospenderanno l'anticipazione e provvederanno al recupero delle somme anticipate.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro precedente all'incasso delle somme spettanti, il datore di lavoro potrà rivalersi sulle indennità e spettanze salariali, sul trattamento di fine rapporto e/o su quant'altro dovuto al lavoratore a qualsiasi titolo.
Le parti si danno atto che le Aziende sono sollevate da ogni responsabilità per omessa o infedele comunicazione delle variazioni al nucleo familiare dovuta all'INPS ed all'Azienda stessa da parte degli interessati.


Art. 47 - FONDO INTEGRATIVO SANITARIO
Agli operai a tempo indeterminato che contribuiscono al Fondo di cui all'art.62 del CCNL 10.07.98 sono garantite le prestazioni previste dall'apposito regolamento.


Art. 48 - LAVORI PESANTI E NOCIVI
A) Sono considerati lavori pesanti:
- carico e scarico letame;
- falciatura a mano dei foraggi;
- scalvatura piante di alto fusto;
- irrigazione a scorrimento o con tubi;
- lavori sotto tendoni o tunnel di plastica;
- lavori in acqua;
- abbattimento di piante di medio e alto fusto.

B) Fatte salve ulteriori indicazioni che potranno pervenire dall'Osservatorio Provinciale di cui all'Allegato 1 del presente CPL, sono considerati nocivi i seguenti lavori:
- spargimento calciocianamide, scorie, zolfature;
- pulizia delle fosse settiche;
- vuotatura e spandimento pozzo nero;
- preparazione e spandimento veleni, comunque miscelati;
- irrorazioni antiparassitari con prodotti fosforati organici e prodotti
clorurati organici di prima e seconda classe;
- irrorazioni anticrittogamici con prodotti di Ia e IIa classe;
- lavori manuali eseguiti nei canali di scolo in cui confluiscono acque luride o
fortemente inquinate o tossiche.
Per le operazioni di cui ai precedenti paragrafi A) e B), l'orario di lavoro è ridotto, a parità di retribuzione di qualifica, di ore 2 (due) e minuti 20 (venti) giornaliere.
Si precisa che il lavoratore, nell'arco della giornata lavorativa, non potrà essere adibito per più di 4 ore e 40 minuti a lavori considerati nocivi.
Al lavoratore comune, quando esegue lavori pesanti o nocivi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione rispettivamente nella misura dell'8% e del 9%.


Art. 49 - LIBRETTO SANITARIO
Il libretto sindacale di cui all'art.19 del presente CPL dovrà essere integrato dalle notizie di carattere sanitario contenute nella seconda parte dell'allegato n. 5 al presente CPL.


TITOLO VIII - SOSPENSIONI - RISOLUZIONE RAPPORTO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 50 - TRAPASSI DI AZIENDA E CASI DI FORZA MAGGIORE
Il trapasso o la cessione di Azienda, fatte salve le ipotesi di cui all'art.52 del presente CPL, non risolvono il contratto individuale di lavoro dell'operaio a tempo indeterminato.
Lo stesso pertanto conserverà tutti i diritti maturati o in itinere per crediti di lavoro e/o anzianità di servizio nei confronti del datore di lavoro subentrante. Quando questi non siano stati liquidati dal cessante.
In casi di forza maggiore (mortalità del bestiame, incendi, allagamenti, ecc.) potranno essere presi accordi tra il datore di lavoro ed il lavoratore assistiti dalle rispettive Organizzazioni per la prosecuzione o meno del rapporto di lavoro ed il relativo trattamento.


Art. 51 - CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata per obbligo di leva o il richiamo alle armi degli OTI non risolvono il rapporto di lavoro; i lavoratori interessati hanno diritto alla conservazione del posto ed al godimento gratuito dell'abitazione.
Il periodo trascorso sotto le armi per chiamata o richiamo va computato agli effetti dell'anzianità di servizio nell'Azienda.
Al termine dei servizio di leva o del richiamo, il lavoratore deve, entro 30 giorni, porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio; in mancanza di ciò il rapporto di lavoro è da intendersi risolto.
La malattia o l'infortunio, debitamente accertati e certificati, all'atto della ripresa del servizio non costituiranno causa di licenziamento ed il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto ed alle indennità di cui agli art.42 e 44 del presente CPL.


Art. 52 - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
PER GLI OPERAIA TEMPO INDETERMINATO
Richiamato l'art.69 del CCNL 10.07.98 che si intende qui interamente riportato, a livello provinciale, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire soltanto per raggiunti limiti di età, per dimissioni del lavoratore, ovvero per motivi di giusta causa o per giustificato motivo in base alle norme di cui alle Leggi 604/1966 e 300/1970, norme che convenzionalmente si intendono estese a tutte le Aziende indipendentemente dal numero di dipendenti, tenendo conto anche delle motivazioni e della conseguente normativa di seguito riportata:

A) GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali:
- le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazione;
- le condanne penali che comportino lo stato di detenzione;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto
rappresentante nell'Azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, al bestiame, alle coltivazioni e/o agli
stabili;
- il furto in Azienda.
Il licenziamento per giusta causa comporta la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza obbligo del preavviso di cui all'art.54 del presente CPL.

B) Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione aziendale e del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
1 - La riduzione delle capacità lavorative dell'operaio in misura tale che diano
diritto a pensione di invalidità o di privilegio;
2 - L'incremento dei nucleo familiare dei conduttore diretto - coltivatore per
l'aggiunta o il rientro di unità lavorative attive con rapporto di parentela o
affinità fino al 2° grado;
3 - La radicale modifica degli ordinamenti colturali o degli allevamenti che
comporti riduzione di manodopera;
4 - L'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione terreni, stalle
sociali e/o cooperative di servizio;
5 - La sostituzione o il rimpiazzo di unità lavorative con manodopera
appartenente al nucleo familiare del datore di lavoro diretto - coltivatore, a
condizione che queste ultime non siano nuovamente sostituite con manodopera
extra - familiare nei dodici mesi successivi;
6 - La sostanziale riduzione degli allevamenti per cause di forza maggiore o
della superficie aziendale per destinazione della stessa ad area fabbricabile,
area industriale od altro uso che interessi la Pubblica Amministrazione, a
condizione che i relativi Piani siano in fase di attuazione;
7 - La cessazione della attività agricola, purché subentri un coltivatore
diretto.

L'azienda, prima di effettuare il licenziamento, deve dare effettiva esecuzione alle opere o alle modifiche o ai nuovi indirizzi colturali e zootecnici.
Deve altresì dimostrare in concreto di essere associata ad una cooperativa di conduzione terreni, ad una stalla sociale o ad altra forma associativa, ovvero il cambiamento effettivo di conduzione e l'inizio di opere, valutando anche la possibilità di utilizzo del lavoratore nel nuovo assetto aziendale. In ogni caso, qualora non si verifichino o vengano meno le condizioni sopra indicate, il licenziamento si intende nullo e l'Azienda ha l'obbligo di ripristinare con effetto retroattivo il rapporto di lavoro. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art.54 del presente CPL.
Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all'operaio a mezzo di raccomandata A.R. e contenere i motivi che lo hanno determinato.
L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria Organizzazione Sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall'art.63 del presente CPL, esperirà il tentativo di amichevole componimento.
Nel caso di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, il lavoratore licenziato e la sua famiglia manterranno il diritto ad usufruire dell'abitazione loro assegnata per un mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La presente disciplina, fatto salvo quanto previsto dall'art.6 del D.L. 22.12.1981 n. 791 convertito nella Legge n. 54/82 e le ipotesi specificatamente indicate, non si applica agli operai in possesso dei requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia.


Art. 53 - DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
Ai sensi dell'art.2119 C.C., l'operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza obbligo dei termini di preavviso di cui all'art.54 del presente CPL, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali di legge da parte del datore di lavoro, o si verifichino fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto stesso.


Art. 54 - PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per i licenziamenti o le dimissioni determinate da giusta causa ai sensi dei precedenti art.52 e 53 deve essere preceduta da preavviso da notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata A.R.
I termini del preavviso sono disciplinati dall'art.71 del CCNL 10.07.98 e dalla normativa provinciale di seguito indicata:
- due mesi nel caso di licenziamento;
- due mesi nei casi di licenziamento per giustificato motivo di cui al paragrafo
B), dell'art.52 del presente CPL;
- un mese nel caso di dimissioni.

In caso di mancato preavviso o di inosservanza, in tutto o in parte, dei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo inosservato.
L'indennità è dovuta per intero agli aventi diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte dell'operaio.


Art. 55 - NORME DISCIPLINARI
Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti il servizio, dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta in Azienda e dai rispettivi Capi immediati; essi dovranno pertanto attenersi alle disposizioni foro impartite ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.
I rapporti fra i lavoratori ed il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'Azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità, nella misura seguente:
1) con una multa fino a un massimo di ore 2 di retribuzione nei seguenti casi:
a) quando, senza giustificato motivo, si assenti od abbandoni il lavoro, ne
ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) quando, per negligenza, danneggi l'azienda, il bestiame, le coltivazioni, i
macchinari e le attrezzature;
c) quando si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Con una multa di importo pari ad una giornata di lavoro nei casi di recidiva
e di maggiore gravità nelle infrazioni di cui al precedente paragrafo 1).

Gli importi delle multe dovranno essere devoluti a beneficio della Cassa extra-legem di cui all'art.41 del presente CPL.


Art. 56 - CONTENZIOSO DISCIPLINARE
Qualora sorgessero controversie a seguito della applicazione del precedente articolo 55 si procederà al tentativo di conciliazione di cui all'art.63 del presente CPL.
I tempi e le modalità per la notifica dei provvedimenti disciplinari, nonché i termini e le procedure di difesa del lavoratore sono disciplinati dalla Legge 300/1970.


TITOLO IX - DIRITTI SINDACALI

Art. 57 - DELEGATO D'AZIENDA
Nelle Aziende che occupino più di 5 lavoratori dipendenti (OTI e OTD), sarà eletto un delegato di Azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei Lavoratori firmatarie del presente CPL.
Nelle Aziende in cui siano occupati n. 30 lavoratori di cui 20 OTI e 10 OTD, sarà eletto un secondo delegato d'Azienda per ogni Organizzazione Sindacale dei Lavoratori firmataria del presente CPL. I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in Azienda.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art.61 del presente CPL.
All'elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'Azienda o mediante riunioni separate per singola Organizzazione Sindacale.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera raccomandata A.R. dalle Organizzazioni Sindacali provinciali o territoriali dei lavoratori interessati alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro firmatarie del presente CPL e, per conoscenza, alla Direzione aziendale.
I delegati entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive Aziende, i nominativi dei delegati eletti.
I delegati hanno i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per la esatta
applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione Aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni
e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-
sanitarie e sociali, per quanto di competenza del conduttore;
c) contrattare con l'Azienda gli impegni di occupazione ai fini della
programmazione dei turni settimanali di riposo e delle ferie, nonché le
problematiche attinenti all'organizzazione del lavoro e della produzione, e
quant'altro demandato e consentito dal presente CPL.


Art. 58 -TUTELA DEL DELEGATO D'AZIENDA
Il delegato d'Azienda non può essere licenziato o trasferito dall'Azienda in cui è stato eletto, né colpito da misure disciplinari e/o sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
La durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato eletto delegato non subirà modificazioni per effetto di tale nomina.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame e l'intesa con le Organizzazioni Sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.

NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che con il termine "trasferimento" sono fatti salvi i "comandi di servizio".


Art. 59 - RIUNIONI IN AZIENDA
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'Azienda presso cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue, regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti del Sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.


Art. 60 - DIFFUSIONE CONTRATTI
Alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CPL viene riconosciuto il diritto ad effettuare n. 3 (tre) ore di assemblea retribuita, da effettuarsi in una unica soluzione ed in orario di lavoro, al fine di garantire la massima diffusione e conoscenza del Contratto Integrativo.
Dette riunioni potranno essere effettuate anche, all'inizio o alla fine del turni di lavoro, per i lavoratori di tutte le Aziende, al di fuori dei locali dell'Azienda.
Per le Aziende con oltre 5 dipendenti, le 3 ore di cui al primo comma verranno detratte dalle 13 ore di cui all'art.59, del presente CPL.


Art. 61 - PERMESSI SINDACALI
Ai lavoratori dipendenti da Aziende agricole membri di organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali o territoriali ed ai delegati aziendali debbono essere concessi permessi retribuiti per l'espletamento delle attività inerenti le foro funzioni.
Tali permessi saranno pari a 11 ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi ai vari livelli; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di un quadrimestre.
Ai delegati di Azienda vengono concesse n. 48 ore annue di permessi retribuiti da usufruire metà nel primo semestre dell'anno e l'altra metà nel secondo.
I dirigenti sindacali di cui sopra hanno inoltre diritto a permessi sindacali non retribuiti per consentire la partecipazione a trattative sindacali in misura non inferiore a 10 giorni l'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 24 ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l'assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti sindacali nella stessa Azienda.
Fermo restando quanto disposto dall'art.58 del presente CPL in merito alla comunicazione dei nominativi dei lavoratori eletti delegati d'Azienda, i nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro firmatarie del presente CPL e, per conoscenza, alle Direzioni Aziendali.
I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive Aziende i nominativi dei dirigenti sindacali segnalati.
I permessi retribuiti spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno variazioni nella loro entità in caso di rinnovo degli incarichi.


Art. 62 - QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Tutti i datori di lavoro, a seguito della presentazione di una specifica delega scritta da parte degli OTI e degli OTD, sono tenuti a versare a favore della Organizzazione Sindacale indicata i contributi sindacali, con diritto di rivalsa in occasione del pagamento della retribuzione settimanale o mensile.
La quota sindacale, determinata in percentuale o in cifra fissa dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sarà versata direttamente sul conto corrente intestato alla Organizzazione Sindacale indicata, con cadenza quadrimestrale, per il tramite delle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente CPL, unicamente ad una distinta contenente i nominativi dei lavoratori che hanno autorizzato la trattenuta sindacale.
La delega vale per tutta la durata del rapporto di lavoro, salva la revoca scritta da parte dei lavoratore.
La eventuale lettera di revoca deve essere indirizzata al datore di lavoro, alla Organizzazione Sindacale dei lavoratori interessata e, per conoscenza, alle Organizzazioni datoriali firmatarie del CPL.


TITOLO X - NORME FINALI

Art. 63 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore in relazione alla interpretazione ed applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del relativo CPL, ovvero alla applicazione di leggi e Regolamenti, e, in ogni caso, quando, in dipendenza del rapporto di lavoro, sorga un contenzioso che le parti non riescono a comporre direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata, in prima istanza, alle rispettive Organizzazioni Sindacali territoriali le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di amichevole composizione della vertenza.
Qualora il tentativo di conciliazione di cui sopra fallisse, la controversia verrà demandata, in seconda istanza, alla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Se la controversia discende dal mancato riconoscimento della qualifica in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata o erronea applicazione del disposto di cui all'art.18 del presente CPL, il tentativo di amichevole componimento del contenzioso potrà essere espletato, entro gli stessi termini, con l'assistenza dell'Osservatorio Provinciale su mandato specifico delle parti interessate.
In ogni caso, quando anche il secondo tentativo di conciliazione fallisse, le parti potranno adire le vie legali.


Art. 64 - CONTROVERSIE COLLETTIVE
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le Organizzazioni contraenti devono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione del CCNL e relativo CPL.


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ALLEGATO 1

PROTOCOLLO ISTITUTIVO OSSERVATORIO PROVINCIALE

Le parti concordano di costituire a partire dal 01.01.2001 l'OSSERVATORIO PROVINCIALE previsto dall'art.6 e dall'allegato A del CCNL del 10 luglio 1998 degli operai agricoli nonché dell'allegato A del CCNL del 13.11.96 dei quadri e impiegati agricoli e successivo protocollo naz. del 4.11.98.
L'Osservatorio si prefigge l'obiettivo di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse avvalendosi anche della collaborazione dell'Assessorato prov.le dell'Agricoltura e del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, della Direzione Prov.le del lavoro e dei Centri per l'impiego.
Le parti concordano l'adozione del seguente regolamento di funzionamento interno:

Art. 1 - SCOPI DELL' OSSERVATORIO
a - fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni per l'individuazione del flusso e del tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;

b - fornire alle OO.SS da parte delle Organizzazioni datoriali le informazione utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione del lavoro, sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;

c - esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, o a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;

d - esaminare la qualità e quantità dei flussi occupazionali con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di formulate proposte all'Osservatorio regionale; e concordare azioni idonee a garantire per l'occupazione femminile pari opportunità;

f - rilevazione dei dati occupazionali del lavoro a tempo indeterminato e determinato del settore agricolo della provincia di Parma;

g - analisi del lavoro extra comunitario;

h - formulare Piani per la istituzione di corsi di qualificazione professionale con particolare riguardo alla formazione dei giovani e dei lavoratori extra - comunitari;

i - esprimere interpretazioni concernenti l'applicazione delle norme contrattuali, controllare e assicurare l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro nelle realtà agricole parmensi;

l - esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto prov.le di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandare dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art.83 del CCNL;

m - promuovere indagine conoscitiva sull'utilizzo del lavoro interinale, verifica dell'applicazione dell'interinale, soprattutto in ragione della stagionalità e per la natura di determinate mansioni, anche ai lavori non richiedenti particolari requisiti professionali;

n - accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione - lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale.


Art. 2 - COMPOSIZIONE OSSERVATORIO
L'Osservatorio Provinciale è composto da 6 componenti effettivi designati pariteticamente in rappresentanza delle parti contraenti.
I componenti effettivi dell'Osservatorio ed i relativi supplenti sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla foro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell'Organizzazione che l'ha nominato.
In caso di indisponibilità di uno o più membri effettivi di partecipare alla riunione dell'Osservatorio, questi saranno sostituiti dai membri supplenti segnalati dall'Organizzazione competente. Le nomine avverranno entro un mese dalla stipula del presente CPL.


Art. 3 - FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO
L'Osservatorio ha sede presso l'Unione Provinciale Agricoltori.
Le riunioni saranno convocate dal Presidente con avviso agli altri componenti a mezzo lettera fax o ogni altro mezzo equivalente almeno sei giorni prima della riunione.

1) Presidenza:
La Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. La prima nomina del presidente avverrà in sede di rinnovo del presente CPL.

2) Segreteria:
La Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante del datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.

3) Riunioni, periodicità:
Almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta richiesto da uno dei componenti effettivi, che avrà cura di comunicare l'o.d.g. con richiesta scritta al presidente. L'Osservatorio dovrà riunirsi non oltre il quinto giorno della richiesta inoltrata.
L'Osservatorio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti effettivi.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi sette giorni e con preavviso di almeno tre giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
Le riunioni per ritenersi valide necessitano della presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
Per le delibere riguardanti i contratti di formazione lavoro è necessaria la firma del presidente e del vicepresidente e in loro assenza almeno da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutti i componenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell'Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per il necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle deliberazioni adottate.
Gli atti dell'Osservatorio sono conservati presso la sede dell'Osservatorio medesimo.

4) Spese:
Il fondo C.A.C. metterà a disposizione dell'Osservatorio una quota annua di L. 300.000 aggiornabili, anche nel corso dell'anno, previa verifica e documentazione. Al termine di ogni anno l'Osservatorio dovrà presentare un consuntivo e giustificare le spese effettuate al Comitato di gestione del fondo.
Le Parti si danno atto che con la costituzione dell'Osservatorio Provinciale sono di fatto superati tutti gli articoli di cui al titolo il RELAZIONI SINDACALI del CPL 15.4.97.


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ALLEGATO 2

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PARITETICO PROV.LE PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

Oggi, 01 gennaio 2001 presso la sede dell'Unione Prov.le Agricoltori di Parma tra
- l'Unione Prov.le Agricoltori di Parma
- la Federazione Prov.le Coltivatori Diretti di Parma
- la Confederazione Italiana Agricoltori di Parma
e
- F.L.A.I. - C.G.I.L. di Parma
- F.I.S.B.A. - CISL di Parma
- U.I.L.A - UIL di Parma
- CONFEDERDIA di Parma
visto il D.L. 626/94 e successive modificazioni; visto il verbale di Accordo del 18.12.96 del CCNL operai agricoli;
visto il verbale di Accordo del 13.11.96 per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli;
considerato che i contratti collettivi nazionali prevedono la costituzione di un Comitato paritetico Prov.le per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie dei contratti di cui sopra
si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comitato Paritetico Prov.le per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è composto da N° 4 rappresentanti delle Organizzazioni datoriali (2 UPA, 1 CD, I CIA) e da N° 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (1 Confederdia, 1 FLAI-CGIL, 1 FISB-ACISL, 1 UILA-UIL.

2) Al Comitato Paritetico Prov.le sono attribuiti i seguenti compiti:
- funzioni di cui all'art.20 e 22 del D.L. 626/94 e cioè di promozione e orientamento di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e funzioni di composizione in prima istanza delle controversie insorte sul l'applicazione delle normative concernenti la rappresentanza, la formazione e l'informazione;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista; promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti;
- organizzazione di iniziative concernenti l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- i compiti di segreteria sono assunti dalle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente accordo;
- i costi per il funzionamento del C.P.P. per attività straordinarie, saranno valutati in base a specifiche necessità;
- il segretario è eletto nell'ambito delle designazioni dell' UPA e avrà il compito di convocare le riunioni e redigere eventuali verbali;
- il Comitato Paritetico Provinciale ha sede operativa presso l'Unione Agricoltori in Via Gramsci 261b;
- le copie delle comunicazioni delle avvenute elezioni e designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dovranno essere trasmesse entro 15 gg. dall'avvenuta elezione al C.P.P. dal segretario della riunione elettiva o tramite i rappresentanti delle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali;
- la cessazione dell'incarico da R.L.S. dovrà essere comunicata al C.P.P. dallo stesso lavoratore o per il tramite delle Organizzazioni datoriali e sindacali entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- il C.P.P. si riunisce su richiesta di una delle parti;
- le decisioni sono prese all'unanimità dei presenti;
- per le controversie di cui al comma 1 art.20 del D.lo 626/94 le modalità saranno le seguenti: il ricorrente deve inviare al C.P.P. ed alla controparte il ricorso scritto con raccomandata A.R. e la controparte dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 gg.; il C.RR dovrà esaminare l'esame del ricorso redigendo apposito verbale entro i 30 giorni successivi salvo eventuale proroga definita dallo stesso.


2) FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Il C.P.P. sulla base di quanto previsto dall'art.20 e 22 del D.L. 626/94, si propone di assicurare una corretta formazione dei lavoratori in particolare per la figura del R.L.S.
Per l'informazione e la formazione dei lavoratori dipendenti assunti per lavori di breve durata si recepisce espressamente quanto convenuto con l'accordo regionale del 29.5.97 e si concorda di predisporre idoneo materiale divulgativo per assicurare all'azienda e al lavoratore quanto disposto dall'accordo nazionale del 18.12.96 p.to 9 nonché dagli art.21 e 22 del D.L. 626/94.
In particolare, la informativa verterà su:
- misure ed attività di prevenzione
- norme e disposizioni aziendali di sicurezza
- il medico competente, ove previsto e sulle procedure di pronto soccorso
- il responsabile dei servizio di prevenzione i rischi per la salute e la
sicurezza connessi all'attività dell'impresa.

Il materiale informativo sarà consegnato in copia al lavoratore che firmerà all'atto della consegna per ricevuta e presa visione.


MODALITÀ DI ELEZIONE R.L.S.
Le parti richiamano espressamente quanto stabilito dall'accordo del 18.12.96 - all. 5.
Per le procedure elettorali si allega bozza del verbale concernente l'elezione del rappresentante.
Per quanto ottiene le aziende con un numero di giornate minore di 150 annue, le parti convengono di utilizzare le stesse procedure per l'individuazione del rappresentante per la sicurezza utilizzando cioè l'allegata bozza.
Il rappresentante per la sicurezza conserva la carica esclusivamente nell'ambito del periodo di assunzione.
I permessi di cui al punto 3 dell'accordo nazionale sono fruiti in modo proporzionato alla permanenza in azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.


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ALLEGATO 3

ACCORDO QUADRO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
DEGLI OPERAI AGRICOLE E FLOROVIVAISTI

In data 19 luglio 1995 Confagricoltura, Coldiretti e CIA e FLAI-CGIL FISBA-CISL e UILA-UIL concordano di adeguare l'Accordo quadro del 27.11.1991 in materia di contratti di formazione lavoro (C.F.L.), stipulato in applicazione dell'art.3, L. n. 863/84, alla nuova normativa prevista dall'art.16 della L. n. 451/1994.
Si premette che le Organizzazioni contraenti considerano i contratti di formazione lavoro uno strumento utile per l'inserimento di giovani in agricoltura e per la loro preparazione adeguata alle nuove esigenze dello sviluppo del settore agricolo.
A tale riguardo la Confagricoltura, la Coldiretti e la CIA si impegnano a dare la più ampia diffusione possibile ai contratti di formazione lavoro, al fine di promuovere la crescita professionale dei giovani, con particolare riguardo alla manodopera femminile.
Ai contratti di formazione lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dalla legge n. 863/84, dalla legge n. 451/94 e dal presente Accordo. Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti sociali dall'art.3, comma 3 della legge n. 863/84 cit., le parti firmatarie del presente Accordo ritengono superata la necessità dell'approvazione preventiva da parte delle Commissioni regionali dell'impiego per i progetti dei contratti di formazione lavoro, conformi alla presente regolamentazione.
Le imprese agricole sono tenute a trasmettere all'Osservatorio provinciale di cui all'art.6 del presente CCNL copia del "Progetto per l'attività di formazione lavoro" e del "Contratto di formazione lavoro individuale".

Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
L'Osservatorio provinciale provvederà, previo esame degli atti ricevuti, ad inviare, entro e non oltre 5 giorni successivi, alle sezioni circoscrizionali competenti l'elenco dei progetti ritenuti conformi con le indicazioni necessarie per il rilascio del nullaosta.
Salvo quanto espressamente previsto dal presente Accordo, ai giovani di età compresa tra sedici e trentadue anni, assunti con contratto di formazione lavoro, si applicano in materia normativa e salariale, le disposizioni del CCNL operai agricoli e florovivaisti.
I contratti di formazione lavoro sono finalizzati alla acquisizione delle professionalità previste dal CCNL e si distinguono secondo le seguenti tipologie:

C.F.L. tipo A
Hanno durata massima di 24 mesi e sono mirati all'acquisizione di:
- professionalità intermedie inquadrate nella 2° Area professionale (Art 26) per
le quali il C.F.L. deve prevedere almeno 80 ore di formazione teorica;
- professionalità elevate inquadrate nella 1° Area professionale (Art 26) per le
quali il C.F.L. deve prevedere almeno 130 ore di formazione teorica.
Il periodo di prova è stabilito in mesi due di prestazione effettiva.
Alla scadenza del C.F.L. il datore di lavoro trasmette agli organi di collocamento competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato, secondo il modello predisposto.


C.F.L. tipo B
Hanno durato massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
La formazione teorica minima che il C.F.L. deve prevedere è di almeno 20 ore e deve riguardare:
- la disciplina del rapporto di lavoro;
- l'organizzazione del lavoro;
- la prevenzione ambientale e infortunistica.
Il periodo di prova è stabilito in un mese di prestazione effettiva.
Alla scadenza del C.F.L. il datore di lavoro rilascerà al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta come previsto nel Mod. n. 4.

Il giovane assunto con contratto di formazione lavoro, è inquadrato nella 2 Area per le professionalità elevate e nella 3a area per i restanti tipi di C.F.L., indipendentemente dalla acquisizione di professionalità finale, come operaio a tempo determinato e il trattamento retributivo è quello previsto dai contratti provinciali per le stesse aree professionali. Gli istituti contrattuali delle ferie, 13a e 14a mensilità, il T.F.R. e festività sono corrisposti con le stesse modalità previste per gli O.T.I.
Nel caso di interruzione continuativa della prestazione dovuta a malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni di calendario, nel caso di malattia, e di 130 giorni di calendario, nel caso di infortunio sul lavoro.
Nel caso di più assenze per malattia, determinato o meno dalla stessa causa, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà pari a 120 giorni di calendario nell'arco di 24 mesi del contratto dì formazione lavoro.

Nel C.F.L. di durata inferiore ai 24 mesi, i predetti periodi di conservazione del posto di lavoro sono proporzionati alla durata del rapporto.
Il contratto di formazione lavoro deve contenere le indicazioni di cui ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo. La proposta di Contratto deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'azienda attestante:
a) che per le professionalità per le quali si svolge l'attività formativa non
sono state effettuate nei dodici mesi precedenti riduzioni di operai a tempo
indeterminato e che la stessa azienda interessata non intende operarne, per
pari professionalità, nell'arco di durata dei contratti di formazione lavoro,
nel caso di radicali modifiche degli ordinamenti colturali o
dell'organizzazione aziendale.
b) l'adesione dell'azienda interessata ad una delle organizzazioni professionali
agricole, firmatarie del presente Accordo.
La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
Nella predisposizione dei progetti di formazione lavoro l'impresa agricola deve rispettare i principi di non discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla L. n. 125/91, in materia di "azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna".
Nel caso in cui il rapporto di formazione lavoro sia trasformato in contratto a tempo indeterminato, la durata di tale rapporto di formazione sarà considerata utile ai fini del computo di tutti gli istituti previsti dalla legislazione e dal CCNL operai agricoli e florovivaisti.

Il presente Accordo ha validità fino al 31.12.2001 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti, almeno 3 mesi prima della scadenza con Raccomandata A.R.
Le parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno annualmente in sede nazionale e provinciale per la verifica delle assunzioni effettuate, distinte per aree territoriali e per profili professionali.

Norma transitoria
L'inquadramento delle professionalità previste ai fini dei contratto di formazione e lavoro tipo A nelle Aree Ia e IIa resta in vigore sino al rinnovo dei contratti provinciali ai sensi ed in applicazione dell'art.26 del presente CCNL.

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Mod. 1

COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA ALL'OSSERVATORIO PROVINCIALE,
ART. 6 CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

Spett. Osservatorio provinciale della provincia di..................
Via .......................

L'azienda agricola ...................di ...................operante nel comune di .................... trasmette a codesto Osservatorio provinciale, copia del Progetto per l'attività di formazione lavoro e del relativo Contratto individuale con il Sig. ..................... al fine degli adempimenti previsti dall'Accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione lavoro operai agricoli e florovivaisti.

L'azienda attesta:
a) che per le professionalità per le quali si svolge attività formativa, non sono state effettuate nei 12 mesi precedenti riduzioni di operai a tempo indeterminato e che la stessa azienda interessata non intende operarne, per pari professionalità, nell'arco di durata dei contratti di formazione lavoro, nel caso di radicali modifiche degli ordinamenti colturali o dell'organizzazione aziendale.

b) l'adesione dell'azienda interessata ad una delle organizzazioni professionali agricole, firmatarie del presente Accordo.

Firma del titolare dell'Azienda ......................

Data, .........................


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Mod. 2

PROGETTO PER L'ATTIVITA DI FORMAZIONE LAVORO

L'azienda agricola ..................... sita nel Comune di .................. in base a quanto previsto dall'art.3 della legge 19.12.84, n. 863 e successive modifiche e integrazioni, e dall'Accordo- quadro sui contratti di formazione lavoro allegato al CCNL operai agricoli e florovivaisti, riscontra la necessità, per le attuali esigenze aziendali, di dare attuazione al contratto di formazione lavoro di tipo ......................... secondo i tempi e le modalità sotto indicate:

a) svolgimento dell'attività di formazione e lavoro nel periodo dal ..........
al ............ presso l'unità produttiva aziendale .................. per il
Sig. ................... con profilo professionale di formazione ...............

b) l'attività formativa e di lavoro degli operai all'uopo assunti è costituita da prestazioni lavorative e da insegnamento teorico - pratico delle seguenti tecniche agricole .......................

La durata dell'insegnamento teorico non potrà essere inferiore alle .......... ore annue.

Il presente progetto è conforme alla regolamentazione prevista dall'Accordo - quadro sui contratti di formazione lavoro allegato al CCNL operai agricoli florovivaisti.

Firma dell'Azienda ...........................

Data, .....................


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Mod. 3

CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE

Tra i sottoscritti Sig. ................... datore di lavoro, e Sig. ................. lavoratore;
visto l'Accordo-quadro sui contratti di formazione lavoro allegato al CCNL operai agricoli e florovivaisti, con cui viene prevista, in relazione all'art.3 della legge 19.12.84, n. 863 e successive modi fiche ed integrazioni, l'assunzione nominativa di giovani con tratto di formazione lavoro;

viene convenuto quanto segue:

Il Sig ..................... assume il predetto lavoratore .................. nato il ................ residente in ..................con contratto di formazione lavoro per la durata di mesi a far data dal ................... con il profilo professionale di formazione ..................... Il trattamento retributivo è quello previsto dal contratto provinciale al profilo .................... della 2a area professionale 1.

Gli istituti contrattuali delle ferie, 13a e 14a mensilità, il trattamento di fine rapporto e quello per le festività, saranno corrisposti con le stesse modalità previste dal vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti per i lavoratori con rapporto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro il lavoratore

Data, ....................

I Ved. Nota transitoria al presente Protocollo.


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Mod. 4

ATTESTATO DELL' AZIENDA PER IL C.F.L. DI TIPO B

L'azienda .................... attesta che il Sig .................... assunto con contratto di formazione lavoro il .......... e fino al .......... ha svolto con esito ................... l'attività prevista dal progetto per il Contratto di formazione lavoro per il conseguimento della qualifica professionale di ...................

Firma del titolare dell'azienda ....................

Data, ...................


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ALLEGATO 4

ACCORDO SINDACALE

Oggi 17 novembre 1998 in Parma tra:
• Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente Luca Martora
assistito dal Direttore Achille Coelli e dalla sig.ra Marta Zambrelli
dell'Ufficio Sindacale;
• Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente
Davide Guareschi assistito dal Direttore Claudio Bovo e dal Vice Direttore
Roberto Paiù;
• Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Presidente Pietro
Tiberti assistito dal Direttore Guido Baratta e dalla sig.ra Tiziana
Peschiera;
E
• F.L.A.I. CGIL rappresentata da Ermanno lannelli e Silvia Sartori;
• F.I.S.B.A. CISL rappresentata da Aldo Gennari;
• U.I.L.A. UIL rappresentata da Oreste Colonna

è stato raggiunto il seguente accordo.

Art. 1
Le Organizzazioni contraenti in applicazione del verbale di accordo 20/12/1988 concernente il rinnovo del C.PL. per gli operai agricoli, tenuto conto di quanto disposto nell'art.11 della legge n. 334 del 12/3/1968, si sono accordate ai fini della regolamentazione della "Cassa Integrazione Malattia infortunio e Assistenza Contrattuale".


Art. 2
La Cassa ha sede in Parma - Via Gramsci n. 26/B presso l'Unione Provinciale Agricoltori, sino a diversa decisione del Comitato di Gestione.


Art. 3 - Rappresentanza legale
La rappresentanza legale della Cassa spetta congiuntamente al presidente e al Vice Presidente del Comitato di Gestione.


Art. 4 - Scopi
La Cassa ha lo scopo di integrare nelle forme e nei limiti previsti dal presente accordo le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. A tale scopo viene costituito un apposito fondo (Fondo prestazioni integrative) per l'integrazione dell'indennità giornaliera erogata dagli Istituti in caso di malattia e infortunio (salvo la responsabilità di terzi) nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie.
La Cassa ha altresì lo scopo di provvedere alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale al fine di far fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni contrattuali che le Organizzazioni firmatarie di contratti ed accordi provinciali, svolgono a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'agricoltura parmense.
A tal fine viene istituito un apposito Fondo (Fondo C.A.C.).


Art. 5 - Beneficiari
Le indennità di cui agli articoli 23,24,25 e 26 saranno fissate e corrisposte per ciascun anno nell'ambito delle disponibilità della Cassa.
Le indennità stesse verranno erogate ai lavoratori che abbiano prestato l'attività lavorativa nella provincia di Parma e siano iscritti nei relativi elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Le indennità in parola non competono ai lavoratori dipendenti dei Consorzi di Bonifica, del Corpo Forestale dello Stato, delle latterie sociali, nonché a coloro che fruiscano delle indennità medesime in altri settori.


Art. 6 - Contributi
I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori sono quelli stabiliti dall'art.32 del presente Regolamento. Il Comitato di Gestione stabilisce le norme della loro riscossione.
I contributi di cui sopra saranno anticipati e versati integralmente dal datore di lavoro: la quota a carico dei lavoratori a tempo determinato verrà detratta dalla tariffa oraria, mentre la rivalsa a carico dei lavoratori a tempo indeterminato sarà effettuata mensilmente nel relativo prospetto paga. I datori di lavoro inadempienti al versamento dei contributi di cui sopra saranno tenuti ad ero are direttamente ai lavoratori dipendenti le indennità integrative di cui al presente Regolamento, salva ed impregiudicata ogni altra iniziativa legale.
Di norma la Cassa interverrà erogando le prestazioni di sua competenza, solo qualora il datore di lavoro risulti inadempiente per non più di una annualità nel corso degli ultimi 5 anni e che provveda comunque a sanare ad ogni effetto la sua posizione entro 30 giorni dall'apposito invito della Cassa.


Art. 7
Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a svolgere una proficua vera intesa ad evitare o in forma di evasione dei contributi costitutivi la Cassa.
Si danno atto che ogni azione intesa al recupero giudiziale delle somme evase dovrà essere preceduta dalla convocazione degli inadempienti presso le Commissioni Sindacali Provinciali di cui ai vigenti contratti di categoria.


Art. 8
Il contributo di cui all'art.6 è dovuto da tutti i datori di lavoro operanti in Provincia di Parma ed è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi sia per gli operai a tempo indeterminato che a tempo determinato. In ottemperanza del D.L. 146/96 per gli operai a tempo determinato appartenenti alle qualifiche per le quali non si è verificato il superamento del salario medio convenzionale, il contributo C.I.M. è calcolato in base al salario convenzionale stesso.
La base impositiva è riferita al numero di giornate accertato dallo SCAU relativamente all'anno precedente per quanto riguarda gli O.T.D., e al momento della rilevazione per gli O.T.I.


Art. 9
Il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro segue l'anno solare.


Art. 10
Il gettito contributivo costitutivo del Fondo prestazioni integrative al netto delle spese di gestione del Fondo e di quelle necessarie per il funzionamento del Comitato di Gestione (affitto, sede, arredamento, spese postali, telefoniche, telegrafiche, controllo elenchi datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese di personale, ecc.) è destinato alle prestazioni integrative cui agli art.23, 24, 25 e 26.


Art. 11
Il gettito contributivo del Fondo C.A.C. al netto delle spese di gestione del fondo e di quelle necessarie per il funzionamento del Comitato di gestione (affitto, sede, arredamento, spese postali, telefoniche, controllo elenchi datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese di personale, ecc.) è destinato per il 45% alle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro contraenti e per il 55% alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.


Art. 12 - Comitato di gestione
La Cassa è retta da un Comitato di Gestione composto da 6 membri di cui:
- n. 3 designati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro (n.1 dell'Unione Provinciale Agricoltori, n.1 della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, n.1 della Confcoltivatori Provinciale);
- n. 3 designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (n. 1 dalla F.L.A.I. C.G.I.L., n. 1 dalla FISBA - C.I.S.L., n. 1 dalla UISBA U.I.L.). Ai lavori del Comitato partecipa senza diritto di voto il Segretario della Cassa all'uopo incaricato dal Comitato stesso. Le dimissioni o le sostituzioni dei membri devono essere comunicate alla segreteria della Cassa tramite raccomandata a.r. o a mano con firma per ricevuta.
Ai membri del Comitato di Gestione e al segretario potrà essere corrisposta una somma a titolo di gettone di presenza nella misura quantificata dal Comitato medesimo.


Art. 13 - Compiti del Comitato
Il Comitato provvede al l'amministrazione e alla gestione della Cassa su mandato delle Organizzazioni Sindacali compiendo tutti gli atti necessari allo scopo. In particolare è compito del Comitato di Gestione:
a) gestire i contributi attribuiti alla Cassa dai contratti collettivi di
categoria;
b) provvedere alla compilazione ed all'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi della Cassa;
c) vigilare su tutti i servizi e in particolare sulla riscossione dei contributi
e l'erogazione delle prestazioni;
d) istituire presso le Banche o l'Amministrazione Postale depositi di conto
corrente;
e) promuovere gli atti amministrativi e giudiziali ritenuti convenienti per il
buon funzionamento della Cassa;
f) provvedere ai rimborsi delle spese sostenute da organizzazioni sindacali,
membri del Comitato, di segreteria e del personale;
g) deliberare sulle prestazioni straordinarie di cui all'art.26 nonché su ogni
altra pratica che la presidenza ritenga di dover sottoporre alla decisione
del Comitato.


Art. 14 - Riunioni e deliberazioni
Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente e/o del Vice Presidente oppure quando ciò sia richiesto da almeno 3 membri del Comitato stesso.
La convocazione è effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente tramite la Segreteria mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della riunione del Comitato.
In caso di assoluta urgenza il termine sarà ridotto a 24 ore mediante avviso telegrafico.
La convocazione dovrà contenere data, ora della riunione e gli argomenti posti in discussione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Comitato.
In apertura di riunione si dovrà dar luogo alla lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente.
Copia del verbale sarà consegnata ad ogni componente del Comitato di Gestione che ne faccia richiesta.
Di norma le delibere sono adottate con il criterio dell'unanimità dei presenti.
Per le sole decisioni riguardanti l'erogazione delle indennità sarà richiesta la maggioranza dei presenti.
Il criterio dell'unanimità sarà richiesto per l'erogazione delle indennità straordinarie di cui all'art.26.


Art. 15 - Presidente e Vice Presidente
La Presidenza del Comitato di Gestione è espressa dalla componente dei datori di lavoro; la vice Presidenza dalla componente dei lavoratori.
È compito del Presidente e del Vice Presidente:
a) rappresentare la Cassa nei confronti di terzi e in giudizio;
b) sovraintendere all'applicazione del presente accordo;
c) provvedere congiuntamente all'emissione dei mandati di pagamento in ordine:
- alla liquidazione delle prestazioni di cui al presente accordo;
- al trasferimento delle somme esatte;
- alla ripartizione dei contributi di assistenza contrattuale di cui agli
accordi fra le organizzazioni sindacali;
- alle eventuali spese legali;
- agli oneri derivanti da adempimenti contrattuali;
- ad ogni, altra spesa derivante dalla gestione della Cassa previa delibera
in tal senso da parte del Comitato.


Art. 16
I contributi di cui all'art.6 dovranno affluire sul conto corrente bancario intestato a "Cassa Integrazione Indennità Malattia Lavoratori Agricoli".


Art. 17
La messa in liquidazione della Cassa è disposta con delibera unanime delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.
Si dovrà procedere alla liquidazione qualora la Cassa debba cessare ogni attività per disposizione di legge o per la perdita della sua autonomia finanziaria o funzionale.
In entrambe le ipotesi le Organizzazioni Sindacali provvederanno alla nomina dei liquidatori determinandone i compiti e attribuendo loro i necessari poteri.
Le somme residue del fondo "Prestazioni Integrative" saranno comunque destinate alla prestazioni di cui agli artt.23, 24, 25 e 26.


Art. 18
Qualunque modifica del presente accordo è di competenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.


Art. 19
Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle vigenti norme contrattuali e di legge in materia.


Art. 20
Il presente accordo sindacate scadrà contestualmente al C.P.L. 15.04.97. Continuerà comunque ad operare sino al raggiungimento dell'accordo sul nuovo contratto provinciale di lavoro.


Art. 21
Tutte le indennità saranno fissate e corrisposte nell'ambito delle disponibilità della Cassa. In caso di mobilità eccezionale o comunque superiore a quella ragionevolmente preventivata dal Comitato di Gestione, le indennità potranno essere ridotte nell'ambito delle disponibilità della Cassa.
Qualora le indennità di malattia ed infortunio erogate dai competenti Istituti previdenziali dovessero subire un aumento in applicazione di future norme legislative, le Associazioni stipulanti riesamineranno il presente accordo.
Altrettanto sarà fatto in caso di gestione deficitaria della Cassa.


Art. 22 - Anticipazione delle indennità di malattia e infortunio
Fermo restando quanto disposto dall'art.44 commi 5, 6, 8, 10 e 11 del CPL 20.09.00, le Aziende che abbiano provveduto alle anticipazioni di cui al C.P.L. medesimo, per ottenere le prestazioni loro riservate dovranno presentare apposita domanda alla Cassa corredata dai seguenti documenti:
- buste paga attestanti l'avvenuta anticipazione delle indennità sostitutive della retribuzione in caso di malattia o infortunio;
- cedolino rilasciato dall'INPS o dall'INAIL attestante il periodo di malattia o infortunio nonché le indennità erogate dagli istituti medesimi.
Le domande, corredate dai documenti suddetti e sottoscritte dal titolare dell'azienda, devono essere comunque presentate entro 12 mesi dalla avvenuta localizzazione o girata degli assegni emessi dagli istituti previdenziali.
La Cassa, verificata la regolarità della domanda, provvederà alla liquidazione della pratica entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.


Art. 23 - Malattia
In caso di malattia la Cassa corrisponde a decorrere dal 4° giorno una indennità integrativa a quella erogata dall'INPS ai sensi delle leggi vigenti.
Per i primi 3 giorni (carenza) sarà corrisposta una indennità pari al salario di qualifica (per gli o.t.i.) e al salario medio convenzionale (per gli o.t.d.) solo nel caso in cui l'assenza si protragga oltre il 9° giorno.
Il Comitato di Gestione in sede di esame a consuntivo dei risultati economici potrà ridurre il periodo di cui sopra nei limiti di compatibilità imposti dalle disponibilità del Fondo C.I.M.
Tutte le indennità sono riferite alle sole giornate indennizzate dall'INPS. Per gli o.t.i., fatte salve le limitazioni di cui agli artt.5 e 22 del presente regolamento, verrà corrisposto alle aziende la differenza fra quanto anticipato al lavoratore e quanto recuperato per effetto della localizzazione e dell'incasso degli assegni dell'INPS, nonché una ulteriore somma forfettaria, corrisposta a parziale copertura degli elementi retributivi non direttamente integrabili, pari all'11% dell'importo anticipato.
Solo nei casi di sospensione dell'anticipazione a norma dell'art.44 commi da 4 a 12 del CPL 20.09.00, le indennità previste per i casi di malattia competeranno direttamente ai lavoratori nelle misure di seguito indicate: per i primi 120 giorni di malattia dell'anno solare la differenza fra il salario di qualifica e quanto erogato dall'INPS; dal 121° al 150° giorno la differenza tra l'85% del salario di qualifica e quanto erogato dall'INPS.
In ogni caso la domanda dovrà essere presentata entro 12 Mesi dalla localizzazione degli assegni.
Per gli O.T.D. per i primi 120 giorni di malattia nell'arco di un anno solare la Cassa corrisponderà la differenza fra quanto erogato dall'INPS ed il salario convenzionale di cui al D.L. 146/96 o la retribuzione reale, fatte salve le limitazioni di cui agli artt.5, 27 e 28.
Dal 121° al 150° giorno sarà corrisposta la differenza fra quanto erogato dall'INPS e l'85% del salario medio convenzionale di cui al D.L. 146/96 o la retribuzione reale.
Tutte le malattie saranno integrate purché si verifichino in costanza di nullaosta.
Si precisa che in caso di anticipata chiusura del nulla - osta da parte del datore di lavoro il periodo integrabile è quello di durata del nulla - osta nel limite delle giornate indennizzate dall'INPS.
Si precisa infine che in caso di malattia, al lavoratore avviato con nulla - osta di durata superiore a mesi 3, spetterà una integrazione non superiore al numero di giornate effettuate nello stesso periodo dell'anno precedente, fatti salvi i casi in cui nell'anno precedente si siano verificate, nei periodi di cui sopra, assenze per infortunio o maternità e per i nuovi assunti i casi di iscrizione d'urgenza ai fini del recepimento delle prestazioni di malattia da parte dell'INPS previste per i lavoratori che non abbiano prestato attività lavorativa in agricoltura nel corso dell'anno precedente.


Art. 24 - Infortuni sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro la Cassa erogherà a decorrere dal giorno successivo al verificarsi dell'evento e sino al 150° giorno di riconosciuta inabilità, nel corso dell'anno solare, una indennità integrativa a quella erogata dall'INAIL ai sensi delle leggi vigenti.
Tutte le indennità sono riferite alle sole giornate riconosciute e indennizzate dall'INAIL.
Per gli o.t.i. in caso di infortunio sul lavoro verrà corrisposto dalla Cassa, salvo quanto erogato direttamente o indirettamente da altri in relazione ad accertata responsabilità di terzi, alle aziende:
a) la differenza tra quanto anticipato al lavoratore e quanto recuperato per
effetto della localizzazione e dell'incasso degli assegni INAIL;
b) una ulteriore somma forfettaria pari all'11% dell'importo anticipato a
parziale copertura degli elementi retributivi non direttamente integrabili.

Solo nei casi di sospensione dell'anticipazione a norma dell'art.44 commi da 4 a 12 del CPL 20.09.00 le indennità competeranno direttamente ai lavoratori nella misura seguente:
a) per i primi 120 giorni dell'anno solare la differenza fra il salario di
qualifica e quanto erogato dall'INAIL;
b) dal 121° al 150° giorno la differenza fra l'85% del salario di qualifica e
quanto erogato dall'INAIL.

In ogni caso la domanda dovrà essere presentata entro 12 mesi dall'avvenuta localizzazione da parte dell'INAIL.
Per gli O.T D. infortunati sul lavoro la Cassa erogherà, salvi i casi di accertata responsabilità di terzi, a decorrere dal giorno successivo al verificarsi dell'infortunio e sino al 120° giorno di riconosciuta inabilità nel corso dell'anno solare, la differenza fra quanto erogato dall'INAIL e l'ammontare del salario medio convenzionale di cui al D.L. 146/96 o la retribuzione reale, fatte salve le limitazioni di cui agli artt.5,27 e 28 del presente regolamento.
Dal 121° al 130° giorno sarà corrisposta un'integrazione pari alla differenza fra quanto erogato dall'INAIL e l'85% del salario medio convenzionale o della retribuzione reale.
In caso di infortunio la Cassa integrerà un numero massimo di 30 giornate oltre la risoluzione del rapporto di lavoro o della scadenza del nulla - osta a condizione che le stesse siano riconosciute e indennizzate dall'INAIL.


Art. 25 - Contributo spese termali
A tutti gli operai a tempo indeterminato dell'agricoltura parmense che si rechino in centri termali distanti dal luogo di residenza e costretti a pernottare in alberghi o pensioni per effettuare cure termali prescritte dall'INPS la Cassa su specifica domanda presentata dal lavoratore potrà intervenire erogando i contributi previsti al successivo art.26.


Art. 26 - Prestazioni di carattere straordinario
Il Comitato, a consuntivo di esercizio e compatibilmente con lo stato di liquidità della Cassa potrà destinare un'aliquota corrispondente al 10% delle somme esatte per il Fondo prestazioni integrative, per soddisfare anche domande rivolte ad ottenere contributi per altre spese sanitarie sostenute dai lavoratori e da questi debitamente documentate quali: protesi, protesi dentarie, apparecchi per la vista e per l'udito, cure fisioterapiche.
Il Comitato in fase di liquidazione delle domande provvederà a ripartire fra i richiedenti il contributo complessivo stanziato.
Per le protesi dentarie il contributo non potrà essere comunque superiore a lire 200.000 pro-capite in unica soluzione.


Art. 27 - Disposizioni particolari
a) La Cassa integrerà le prestazioni erogate dagli istituti solo qualora le infermità abbiano avuto inizio nel periodo di validità del nulla - osta rilasciato dalla competente Sezione del Collocamento, a condizione che il lavoratore abbia effettivamente iniziato il lavoro e che non siano state effettuate prestazioni lavorative nel periodo di malattia o di infortunio.

b) Si precisa che in caso di malattia nessuna integrazione sarà corrisposta per le giornate domenicali e festive nazionali o infrasettimanali; in caso di infortunio saranno escluse dal computo delle indennità le sole giornate domenicali.

c) In caso di dichiarazione infedele o di accertata inesistenza delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali maturati dalla erogazione alla restituzione, fatta salva ogni ulteriore azione legale.

A fronte di casi di frequente e dubbia morbilità il Comitato potrà interessare gli Istituti previdenziali e le parti al fine di accertare l'esistenza del diritto a percepire le integrazioni di cui al presente regolamento.


Art. 28
Al fine di ottenere le prestazioni previste dal presente accordo gli interessati personalmente oppure tramite le Associazioni Sindacali di appartenenza dovranno inoltrare apposita domanda alla Cassa allegando i seguenti documenti:
a) cedolino rilasciato all'INPS o dall'INAIL attestante il periodo di malattia o
di infortunio nonché le indennità erogate dagli Istituti medesimi;
b) copia del nulla - osta completo in ogni sua parte con particolare riferimento
alla registrazione sul medesimo delle giornate effettuate dal lavoratore mese
per mese se questo è O.T.D.
c) ogni altro documento ritenuto indispensabile per la liquidazione della
pratica.
Per gli operai a tempo determinato le domande, corredate dai documenti sopra citati e sottoscritte dagli interessati, vanno presentate entro e non oltre il 30 aprile successivo al verificarsi dell'evento morboso e saranno liquidate entro il 30 giugno.
Le domande presentate entro il 30 aprile ma incomplete per comprovato ritardo da parte di INPS o INAIL nel rilascio della documentazione di loro competenza, saranno liquidate entro il 30 ottobre dello stesso anno se perfezionate entro il 30 settembre
Le pratiche ancora incomplete al 30 settembre per comprovate motivazioni dovute all'INPS o all'INAIL slitteranno alla gestione successiva purché completate entro il 31 dicembre dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.
Trascorso tale termine, il lavoratore decadrà da qualsiasi diritto di integrazione.
La medesima disciplina varrà per le domande di prestazione straordinaria che dovranno essere corredate dalla documentazione delle spese sanitarie sostenute direttamente dal lavoratore.
In ogni caso il Comitato erogherà l'indennità solo qualora il datore di lavoro non risulti inadempiente ai sensi del precedente art.6.


Art. 29 - Delega a riscuotere
Qualora l'avente diritto sia impossibilitato alla riscossione dell'indennità, potrà delegare una terza persona mediante atto scritto con firma autenticata dal pubblico ufficiale, procura o atto notarile.


Art. 30 - Decesso del beneficiario
In caso di decesso del beneficiario l'indennità sarà liquidata agli eredi che dovranno far pervenire alla Segreteria una dichiarazione di atto notorio attestante:
a) la morte del beneficiario;
b) l'indicazione degli eredi, degli aventi causa, la delega scritta autenticata
ad uno di essi per la riscossione.
L'esibitore solleverà il Comitato con apposita dichiarazione da qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri aventi causa impegnandosi personalmente alla eventuale immediata restituzione di quanto illecitamente percepito gravato degli interessi legali maturati dalla riscossione alla restituzione, fatta salva la possibilità di adire le vie legali nei suoi confronti.


Art. 31
Il lavoratore e l'azienda sono tenuti a dare comunicazione dell'eventuale cambio di residenza avvenuto successivamente alla presentazione della domanda. Se all'indirizzo comunicato il beneficiario risulterà sconosciuto, la Segreteria procederà ad informare l'organizzazione Sindacale di appartenenza, la quale segnalerà la nuova residenza.
Trascorso inutilmente un anno dalla comunicazione della Cassa all'Organizzazione sindacale, il beneficiario perderà il diritto all'erogazione dell'indennità.


Art. 32
Il contributo di cui all'art.6 del presente accordo viene fissato nella misura dell'1 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali così suddivisa:
- Il 55% a favore del "Tondo Prestazioni Integrative" di cui 60% a carico del datore di lavoro ed il 40% a carico del lavoratore.
- Il 45% a favore del "Tondo Assistenza Contrattuale" di cui 45% a carico del datore di lavoro ed il 55% a carico del lavoratore.





SCHEDA INTEGRATIVA PER LA LAVORATRICE AGRICOLA

PREMESSA
La scheda sulla salute riproduttiva della lavoratrice è parte integrante del libretto individuale dei rischi e dei danni per la salute. I particolari fattori di rischio individuati nella scheda vanno infatti presi in considerazione in relazione a tutti gli altri presenti nel libretto individuale. La parte sanitaria della scheda costituisce un'indicazione allo specialista in ginecologia ed ostetricia della struttura pubblica per la raccolta dell'anamnesi ginecologica. Si tratta di un'indicazione media: l'anamnesi potrebbe essere sviluppata più o meno a seconda della disponibilità dello specialista e della collaborazione della lavoratrice. I dati così raccordati, per poter essere interpretati, vanno considerati da parte dello specialista nell'insieme della storia clinica.
Sulla base dell'anamnesi lo specialista svolgerà o farà svolgere tutti gli accertamenti necessari a stabilire la diagnosi e l'opportuna terapia per i disturbi in atto. Questa scheda non può essere utilizzata direttamente per indagini epidemiologiche.


SALUTE DELLA LAVORATRICE AGRICOLA

1) - Fattori di rischio per la salute riproduttiva:
- guida di trattori
- distribuzione di fitofarmaci
- rientro in colture trattate con fitofarmaci
(tipo di coltura ............................................................)
(numero di giorni dopo il trattamento .......................................)
- lavori in stalla (con esposizione a formaldeide)..............................
(indicare altri tipi di disinfettanti o altri presidi medico- chirurgici
usati): ....................................................................)
- lavori che comportino esposizione ad altri fattori di rischio (microclima
nelle serre, postura di lavoro nella raccolta) ...............................

2) Condizioni fisiologiche e patologiche della donna in rapporto alla funzione
riproduttiva:
a) Menarca (epoca d'inizio delle mestruazioni)
b) Caratteristiche delle mestruazioni
ritmo
quantità
durata
c) Disturbi mestruali
dismenorrea (sintomatologia dolorifica prima e/o durante mestruazioni, o
algomenorrea)
disturbi del ritmo
polimenorrea (mestruazioni anticipanti)
oligomenorrea (mestruazioni ritardanti)
amenorrea (assenza completa delle mestruazioni)
Disturbi della quantità e durata:
ipomenorrea (mestruazione scarsa e breve)
ipermenorrea (mestruazioni abbondanti e lunghe)
menoraggia (abnorme aumento della quantità e durata del ciclo)
d) Metrorragia (perdite ematiche intermestruali)
e) Leucorrea (perdite bianche)
f) Xantorrea (perdite gialle)
g) Menopausa (ultima mestruazione) disturbi del climaterio......................
.............................................................................
h) Sterilità
cause diagnostiche.

NOTA BENE: Per ogni esposizione occorrono definizioni temporali di durata
dell'esposizione corso dell'anno (e di mesi o stagioni, in cui essa
avviene) e di numero di anni in cui l'esperienza è sinora avvenuta.

i) Interruzione volontaria della gravidanza aborti da cause traumatiche e da
cause patologiche
l) Parto prematuro
data diagnosi etiologica
modalità
nel caso di parto distocico indicare gli interventi terapeutici attuati

Altri parti prematuri
...........................................................................

m) Parto postmaturo
data
diagnosi etiologica
modalità
nel caso di parto distocico indicare gli interventi terapeutici attuati

Altri parti postmaturi
...........................................................................

n) Parto a termine
data
modalità nel caso di parto distocico
indicare gli interventi terapeutici attuati

Altri parti a termine
...........................................................................

o) malformazioni nei neonati (indicare quali)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

NOTA BENE: 1) tra parentesi sono indicate le spiegazioni dei termini tecnici
2) non sono ripetute le indicazioni per la raccolta di informazioni
per i parti successivi al primo, che si intendono sempre valide
3) per ogni sintomo, ovviamente, vanno date indicazioni temporali
(da quanto tempo, ogni quanto tempo, ecc.).


- * - * - * - * - * - * - * - * - * -

ALLEGATO 5

LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO

LAVORATORE:
--------------------------------------------------------------------------------
Cognome e nome

LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO

Lavoratore (cognome) ............................ (nome) .....................
Luogo e data di nascita ........................................................
Residenza ......................................................................
(Comune - Frazione - Via - numero civico)
Codice Fiscale .................................................................
Iscritto al Collocamento di ............ U.S.L." n. ............

Con rapporto di lavoro di:
[ ] "ex" salariato fisso [ ] Operaio a tempo determinato
[ ] Operaio tempo indeterminato "O.T. ind." [ ] Formazione/lavoro
"O.T ind."



OPERAIA TEMPO DETERMINATO

Qualifica ............

! Disponibilità ! Avviamenti
+----------+---------+
! mansioni ! periodo ! [ ] per "fase lavorativa"
+----------+---------+ [ ] con richiesta nominativa
! ! ! [ ] per "art.8/bis"
! ! ! [ ] altro
! ! !
! ! !
! ! !
+----------+---------+


Interruzioni di servizio Note
------------------------ ----------------------------------
- Malattia
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......

- Infortunio sul lavoro
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......

- Altri eventi
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......



OPERAI ATEMPO INDETERMINATO
("ex salariati fissi" ed "O.T. ind.")

Qualifica ............................ Azienda .................................
Data assunzione .........................

- Precedente rapporto lavoro O.T det. [ ] O.T. ind. [ ]
- Eventuali parti aggiuntivi
(da allegare rispondendo "Si") Si [ ] No [ ]


Interruzioni di servizio Note
--------------------------- ----------------------------------
- Cassa integrazione
19___ giornate n. ...
19___ giornate n. ...
20___ giornate n. ...
20___ giornate n. ...
20___ giornate n. ...

- Malattia
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......

- Infortunio sul lavoro
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......

- Altri eventi
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......



GIORNATE LAVORATE

anno giornate anno giornate anno giornate
---- -------- ---- -------- ---- --------
19__ ........ 19__ ........ 19__ ........
19__ ........ 19__ ........ 19__ ........
19__ ........ 19__ ........ 19__ ........
19__ ........ 19__ ........ 19__ ........
19__ ........ 19__ ........ 19__ ........



SCHEDA SANITARIA (1)

(da compilarsi a cura del medico)

+------------------+---------------+
! Gruppo sanguigno ! !
+------------------+---------------+


Cartella clinica
----------+---------------------------------------+
Data ! Patologia !
----------+---------------------------------------+
! !
! !
! !
! !
! !
----------+---------------------------------------+


Vaccinazioni
----------+--------------------+------------------+
Data ! Tipo ! Validità !
----------+--------------------+------------------+
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
----------+--------------------+------------------+



Visite periodiche medicina preventiva
----------+---------------------------------------+
Data ! Esito !
----------+---------------------------------------+
! !
! !
! !
! !
! !
----------+---------------------------------------+



Trattamenti fitosanitari effettuati dal lavoratore
----------+---------------------+----------------+-----------------------+
Data ! Tipo di trattamento ! Prodotti usati ! mezzi protettivi !
! ! ! forniti al lavoratore !
----------+---------------------+----------------+-----------------------+
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
----------+---------------------+----------------+-----------------------+



PRECEDENTI LAVORATIVI (2)

-----------------+-----------+---------+-----------+------------+--------------+
! Periodo ! Settore ! ! Compiti ! !
Datore di lavoro !-----+-----! (3) ! Qualifica ! prevalenti ! Osservazioni !
! dal ! al ! ! ! mansioni ! !
-----------------+-----+-----+---------+-----------+------------+--------------+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
-----------------+-----+-----+---------+-----------+------------+--------------+

(2) solo per "O.T. Ind." ed "ex" Salariati Fissi
(3) a - di campagna
b - addetti al bestiame
c - addetti ad azienda florovivaistica


- * - * - * - * - * - * - * - * - * -

ALLEGATO 6

Dichiarazione dell'operaio agricolo o florovivaisti
per la restituzione degli acconti
sugli Assegni Familiari anticipati dal l'azienda.

Il Sig. ......................................................................
nato a .......................................................................
il ............. operaio agricolo dipendente dall'azienda ....................
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, considerata l'anticipazione effettuata dalla medesima azienda in favore del sottoscritto degli acconti sugli assegni familiari di cui alle relative buste paga con la presente si obbliga a restituire all'azienda le somme anticipate a tale titolo, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione da parte dell'INPS dell'assegno relativo agli acconti liquidati per ogni trimestre.
Farà fede della ricezione dell'assegno dell'INPS, la data del timbro postale di ricevimento apposta sulla busta raccomandata spedita dall'INPS.
L'inadempimento nei termini di cui sopra di tale obbligo di restituzione determina automaticamente la sospensione, da parte dell'azienda, dell'erogazione delle predette somme, salva la trattenuta legale dalla retribuzione, sin d'ora dal sottoscritto autorizzata, delle somme già riscosse e non restituite.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della restituzione degli acconti sugli assegni familiari anticipati dall'azienda, il sottoscritto autorizza espressamente la stessa azienda a trattenere l'importo relativo dalla somma spettante per il trattamento di fine rapporto.
Il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare all'azienda, tempestivamente e comunque non oltre un mese dalla data in cui l'evento si sia verificato, ogni variazione del proprio nucleo familiare che abbia rilevanza ai fini della determinazione dei soggetti per i quali il sottoscritto ha diritto alla percezione degli assegni familiari. In caso di mancato adempimento di tale comunicazione nei termini, l'azienda è autorizzata a sospendere automaticamente l'erogazione diretta degli assegni familiari e a trattenere dalla retribuzione mensile il corrispondente importo indebitamente erogato.

In fede

Data _____________________ _______________________


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ALLEGATO 7
CONTRATTO INDIVIDUALE D'ASSUNZIONE

ANNO __________

Oggi, ______________ i sottoscritti stipulano e convengono quanto segue:
Il Sig. _________________________________________ titolare/legale rappresentante
dell'AZIENDA AGRICOLA: _________________________________________________________
con sede in: ___________________________________________________________________
assume alle proprie dipendenze, a far tempo dal ________________________________
Il Sig. ___________________________ residente a ________________________________
in qualità di O.T.I. con la qualifica di _______________________________________

Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle condizioni e dagli obblighi tutti contemplati dell'allegato Contratto Provinciale di Lavoro che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

DATORE DI LAVORO LAVORATORE

__________________ _____________

Inoltre il dipendente dichiara di assoggettarsi in particolare alla norma di cui all'art.7 in tema di assunzione in prova.

DATORE DI LAVORO LAVORATORE

__________________ _____________



PATTI AGGIUNTI

Fra il conduttore ed il lavoratore all'atto della assunzione vengono stabilite le seguenti pattuizioni speciali secondo quanto previsto dalle norme del Contratto Collettivo di Lavoro.

(N.B. - I patti aggiunti, per essere validi, devono essere vistati per approvazione dalle Associazioni Sindacali)


................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................


Data _______________



FIRMA DEL CONDUTTORE DELL'AZIENDA FIRMA DEL LAVORATORE

__________________________ __________________________


Visto e approvato dalle Organizzazioni Sindacali

____________________ ____________________ ____________________


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INDICE

Verbale d'accordo pag.3

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto pag.5
Art. 2 - Norma di recepimento pag.5

Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 3 - Sistema relazioni pag.6

Titolo III - Costituzione del rapporto
Collocamento e mercato del lavoro
Art. 4 - Mercato del lavoro pag. 7
Art. 5 - Assunzione pag. 7
Art. 6 - Contratto individuale pag. 8
Art. 7 - Periodo di prova pag. 9
Art. 8 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne,
dei fanciulli e degli adolescenti pag. 9
Art. 9 - Contratti di formazione - lavoro pag. 9
Art. 10 - Lavoro interinale pag. 10
Art. 11 - L'apprendistato pag. 10
Art. 12 - Rapporto di lavoro part-time pag. 11
Art. 13 - Categorie di operai agricoli pag. 12
Art. 14 - Manodopera migrante pag. 13
Art. 15 - Convenzioni pag. 14

Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 16 - Classificazione del personale pag.16
Art. 17 - Capi pag. 21
Art. 18 - Mansioni e cambiamenti di qualifica per
operai agricoli pag. 21

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 19 - Libretto sindacale di lavoro pag. 23
Art. 20 - Orario di lavoro e flessibilità pag. 23
Art. 21 - Riposo settimanale pag. 25
Art. 22 - Ferie pag. 25
Art. 23 - Permessi per corsi di addestramento
Professionale pag. 26
Art. 24 - Permessi per corsi di recupero scolastico pag. 26
Art. 25 - Permessi straordinari pag. 26
Art. 26 - Giorni festivi pag. 27
Art. 27 - Lavoro straordinario, festivo e notturno pag. 28
Art. 28 - Interruzioni di lavoro, Recuperi pag. 30
Art. 29 - Attrezzi e utensili pag. 30

Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 30 - Organizzazione del lavoro pag. 31
Art. 31 - Retribuzioni pag. 31
Art. 32 - Salario per obiettivi pag. 33
Art. 33 - Accessori della retribuzione pag. 34
Art. 34 - Compensi particolari pag. 35
Art. 35 - Tredicesima mensilità pag. 35
Art. 36 - Quattordicesima mensilità pag. 36
Art. 37 - Modalità di pagamento delle retribuzioni
e obblighi particolari fra le parti pag. 36
Art. 38 - Rimborso spese pag. 37
Art. 39 - Classificazione e retribuzione per età pag. 37
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto pag. 37

Titolo VII - Previdenza, Assistenza e tutela della salute
Art. 41 - Previdenza e Assistenza pag. 40
Art. 42 - Malattia e infortunio pag. 40
Art. 43 - Cure termali pag. 41
Art. 44 - Anticipazione delle prestazioni economiche
- di malattia e infortunio pag. 41
Art. 45 - Cassa Integrazione pag. 43
Art. 46 - Anticipazione assegno al nucleo familiare pag. 43
Art. 47 - Fondo integrativo sanitario pag. 44
Art. 48 - Lavori pesanti pag. 44
Art. 49 - Libretto sanitario pag. 45

Titolo VIII - Sospensioni Risoluzione dei rapporto
- Provvedimenti disciplinari
Art. 50 - Trapassi di Azienda e casi di forza maggiore pag. 46
Art. 51 - Chiamata o richiamo alle armi pag. 46
Art. 52 - Disciplina dei licenziamenti individuali
per gli operai a tempo indeterminato pag. 47
Art. 53 - Dimissioni per giusta causa pag. 49
Art. 54 - Preavviso di risoluzione del rapporto pag. 49
Art. 55 - Norme disciplinari pag. 49
Art. 56 - Contenzioso disciplinare pag. 50

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 57 - Delegato d'Azienda pag. 51
Art. 58 - Tutela del delegato d'Azienda pag. 52
Art. 59 - Riunioni in Azienda pag. 52
Art. 60 - Diffusione contratti pag. 52
Art. 61 - Permessi sindacali pag. 53
Art. 62 - Quote sindacali per delega pag. 54

Titolo X - Norme finali
Art. 63 - Controversie individuali pag. 55
Art. 64 - Controversie collettive pag. 55

Allegati:
1 - Protocollo istitutivo osservatorio provinciale pag. 56
2 - Accordo costituzione comitato pariterico prov.le
per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. pag. 60
3 - Accordo quadro per la disciplina dei contratti
di formazione lavoro (CCNL). pag. 63
4 - Regolamento di gestione cassa integrazione
infortuni, malattia e assistenza contrattuale. pag. 71
5 - Libretto sindacale e sanitario. pag. 87
6 - Dichiarazione per la restituzione degli acconti sugli
assegni al nucleo familiare anticipati dall'azienda. pag. 96
7 - Contratto individuale. pag. 97