20000419 - CPL Operai Agricoli e Florovivaisti - AGRICOLI - Parma -
VERBALE DI ACCORDO
Oggi, 20 Settembre 2000 presso la sede dell'UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI di
PARMA
tra
- l'Unione Prov.le Agricoltori, rappresentata dal Presidente dott.
Giuseppe Bonazzi, assistito dal Direttore Achille Coelli e dalla sig.ra
Marta Zambrelli;
- la Federazione Prov.le Coltivatori Diretti, rappresentato dal Presidente
Davide Guareschi assistito dal Direttore dott. Germano Ghiraldello e dai
sigg.ri Marco Tamani e Mauro Mangora;
- la Confederazione italiano Agricoltori, rappresentato dal Presidente
Berini Roberto assistito dal Direttore dott. Guido Baratto;
e
- la FLAI-CGIL rappresentato del segretario Provinciale Ermanno Ianelli,
do Silvio Sartori e do Antonella Stasi
- la FISBA-CISL , rappresentata dal segretario Provinciale Aldo Gennari
- la UILA-UIL rappresentata dal segretario Provinciale Oreste Colonna e da
Laura Pagliara ;
Si conviene con il Presente verbale di accordo di rinnovare C.P.L. per gli
operai agricoli e florovivaisti volersi per la Provincie di PARMA ne
rapporti di lavoro intercorsi fra le aziende di cui all'art1 del CCNL
Citato e dal Presente CPL e gli operai da esse dipendenti.
UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI FLAI-CGIL
FED.PROV.LE COLTIVATORI DIRETTI FISBA-CISL
CONFED. ITALIANA AGRICOLTORI UILA UIL
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Provinciale regola i rapporti di lavoro fra i datori
di lavoro dell'Agricoltura, singoli o associati, compresi i conduttori di
aziende florivivaistiche cosi come definite all'art.1 del CCNL 10-07-98 e
gli operai agricoli da esse dipendenti.
Art. 2 - NORMA DI RECIPIMENTO
Il CCNL 10-07-98 e quelli successivi sono recepiti a livello provinciale;
Il presente CPL decorre dall'1-1-2000 e scade il 31-12-2003;
Il presente CPL è stipulato in conformità al disposto di cui all'art.86
del CCNL 10-07-1998 e assorbe ed unifica tutti i CCPL precedentemente
stipulati.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato qualora non venga disdettato da
una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di
raccomandata a.r.
Il presente CPL conserverà la sua efficacia sino all'entrata in vigore del
nuovo.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - SISTEMA DELLE RELAZIONI
Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti
sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti si svolgono, relativamente a
temi o questioni di specifico interesse inerenti al rapporto di lavoro, in
seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli
accordi quali:
- Osservatorio Provinciale di cui all'art.6 del CCNL (Allegato n° I);
- "Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul
lavoro"
previsto dall'Accordo 18.12.1996 (Allegato n° 2).
TITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO
Art. 4 - MERCATO DEL LAVORO
Le parti anche al fine di agevolare la piena attuazione dell'art.24 del
CCNL 10-07-98 e dell'art.15 del presente CPL, nonché dei vari strumenti di
governo del mercato del lavoro, convengono sulla necessità di approfondire
delle reali esigenze dell'agricoltura parmense, tenuto conto dei diversi
orientamenti colturali e produttivi e della dislocazione sul territorio
delle Aziende e dei lavoratori interessati.
Art. 5 - ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai agricoli è regolata dalle vigenti disposizioni
di legge.
Il datore di lavoro dovrà provvedere coi propri mezzi e a proprie spese al
trasporto dei familiari e delle cose appartenenti all' O.T.I. assunto.
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per
fase lavorativa o in base alle disposizioni dell'art.1 della Legge 83/70.
Per fase lavorativa si intende il periodo di tempo limitato alla
esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il
ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia
(es. aratura, semina, sarchiatura, potatura, falciatura, raccolta dei
prodotti, ecc.).
L'assunzione degli operai a tempo determinato per fase lavorativa viene
effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della fase
lavorativa stessa e del salario dovuto in relazione al lavoro
effettivamente prestato, facendo salve le eccezioni alle garanzie di
occupazione per avversità atmosferiche, per particolari condizioni di
mercato, per esigenze tecniche e, nel caso di aziende diretto -
coltivatrici, per il rientro di unità attive e per gli scambi di
manodopera di cui all'art.2139 del Codice Civile.
Pertanto in caso di assunzione di manodopera a tempo determinato per fase
lavorativa l'Azienda dovrà fornire al competente centro per l'impiego i
motivi in merito alle giornate non lavorate.
Nel caso di assunzione di operai a tempo determinato residenti in luoghi
notevolmente distanti dall'Azienda (oltre 15 km), il datore di lavoro
provvederà con i propri mezzi al trasporto degli stessi dalla loro
abitazione, o dal luogo di raccolta, alla Azienda e viceversa.
Qualora si rendesse necessario il pernottamento in Azienda, il datore
fornirà adeguato alloggio.
Le Aziende che abbiano alle dipendenze almeno 10 lavoratori a tempo
determinato, porranno a disposizione dei lavoratori stessi un locale atto
alla consumazione del pasto con tavolo, sedie o panche, angolo di cottura
(fornello) e lavello servito di acqua potabile; fornirà altresì un
impianto di doccia aziendale.
Nell'eventualità che non esista, agli atti del centro per l'impiego,
manodopera della qualifica richiesta dal datore di lavoro, questi ha
diritto di recedere dalla propria richiesta o di riconfermarla accettando
la manodopera di qualifica superiore.
In tal caso corrisponderà al lavoratore la retribuzione corrispondente
alla qualifica superiore.
Art. 6 - CONTRATTO INDIVIDUALE
Tra il datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato dovrà essere
redatto in duplice copia, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o
del passaggio a tempo indeterminato, il Contratto individuale di lavoro da
valersi a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo allegato al
presente CPL (allegato n 7).
In tale contratto dovranno essere precisati gli elementi di cui all'art.1
del CCNL 10-07-98.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere, nella
stipula del Contratto individuale, dalle rispettive Organizzazioni
Sindacali.
Gli eventuali patti aggiunti non saranno validi se non preventivamente
approvati dalle rispettive organizzazioni e conformi al modello di cui
all'allegato n. 7 al presente CPL.
Resta comunque fissato che tali pattuizioni non potranno in alcun caso
costituire una restrizione qualsiasi alle norme contenute nella vigente
contrattazione circa i diritti dei lavoratori.
Art. 7 - PERIODO DI PROVA
PERIODO DI PROVA
L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto
ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:
- 30 giorni di calendario per gli operai professionalizzati e cioè per
coloro
che possono dimostrare di aver svolto in precedenza un periodo lavorativo
di
almeno un anno continuativo nella stessa qualifica e con le stesse
mansioni di
assunzione;
- 60 giorni di calendario per gli operai "non professionalizzati" e cioè
per:
* operai assunti per la 1a volta nel settore agricolo;
* operai assunti con la stessa qualifica e mansioni svolte in prece
denti rapporti di lavoro inferiori ad un anno continuativo.
L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a
30 giorni è soggetto ad un periodo di prova non superiore a 2 giorni
lavorativi.
Durante il periodo di prova è reciproca facoltà delle parti di risolvere
il contratto, in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto per
l'operaio a percepire la retribuzione dovuta per il periodo di lavoro
prestato.
Superato il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva alle
condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto
individuale.
Art. 8 - AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE
DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli
adolescenti si applicano le norme della Legge n. 977 del 17.10.1967.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano
compiuto il 14° anno di età.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle
lavoratrici - madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi.
Art. 9 - CONTRATTI DI FORMAZIONE - LAVORO
Le parti, in applicazione dell'art.3 della legge 19.12.84 n° 863, e
successive modifiche ed integrazioni, convengono di disciplinare i
contratti di formazione lavoro secondo l'Accordo quadro allegato al CCNL
del 10.07.98 (ali. 3).
L'applicazione della corretta disciplina del C.F.L. viene demandata
all'Osservatorio Provinciale.
Le parti contraenti considerano i C.F.L. uno strumento utile per
l'inserimento di giovani in agricoltura e per la loro preparazione
adeguata alle nuove esigenze dello sviluppo nel settore agricolo.
Al termine del periodo formativo, in caso di non confermo l'azienda dovrà
comunicare la sua decisione all'Osservatorio Provinciale.
Le parti, inoltre, stabiliscono che il trattamento economico da
corrispondere ai lavoratori con contratto di formazione lavoro,
indipendentemente dall'acquisizione della professionalità finale, è il
seguente:
- C.F.L. TIPO A (durata 12 mesi) trattamento retributivo del COMUNE A;
- C.F.L. TIPO A (durata 24 mesi) trattamento retributivo del COMUNE A per
il 10
anno e del QUALIFICATO per il 2° anno;
- C.F.L. TIPO B (durata massima 12 mesi) trattamento retributivo del
COMUNE A.
Art. 10 - LAVORO INTERINALE
Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa,
convengono che qualora siano rese operative norme in materia di lavoro
interinale agricolo, in sede di Osservatorio Provinciale verificheranno le
opportune applicazioni.
Art. 11 - APPRENDISTATO
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di
legge, all'art.16 del CCNL del 10.07.98, e al Protocollo Regionale del
16.11.98 che con il presente articolo si intende totalmente recepito.
Per consentire un efficace applicazione dell'istituto dell'apprendistato
le parti individuano prioritariamente i seguenti settori:
- settore zootecnia - addetti allevamenti in genere
- settore agrituristico
- settore manutenzione verde pubblico e privato giardinaggio progettazione
giardini ecc.
- settore addetti alla conduzione di macchine operatrici.
Art. 12 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le parti, fermo restando quanto disposto dall'art.13, comma 7 della legge
24.6.97 n° 196 convengono che i presupposti e modalità per l'attivazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa
dei
lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve
le
esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da
svolgere;
c) applicazione di tutti gli Istituti diretti ed indiretti previsti dal
presente
CPL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario
ridotto.
La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale
siano indicati:
- la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art.7 del
presente
CPL;
- la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
- l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo
proporzionato all'entità della prestazione;
- ogni altra modalità di impiego.
Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale
con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell'art.5 della
legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo
parziale da ciascuna azienda nell'anno, per una o più prestazioni, è pari
al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate
in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente.
(l'unità equivalente è pari a 270 giornate)
Le parti, inoltre, allo scopo di meglio favorire l'incontro tra domanda e
offerta concordano che, per particolari esigenze dell'azienda e del
lavoratore, potranno essere stipulati contratti individuali part-time con
orario inferiore a quello previsto dall'art.15 del CCNL 10.07.98.
Tali contratti dovranno essere notificati all'Osservatorio di cui
all'art.3 del presente CPL per la preventiva approvazione in base ai
criteri che lo stesso Osservatorio definirà.
Art. 13 - CATEGORIE DI OPERAI AGRICOLI
Ai fini del presente CPL sono operai agricoli i lavoratori che esplicano
la loro attività nelle imprese di cui all'art.1 ed il cui rapporto è
disciplinato, oltre che dal CPL medesimo, dalle norme del CCNL 10.07.98
per operai agricoli e florovivaisti.
Gli operai, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in:
A) operai a tempo indeterminato (O.T.I.);
B) operai a tempo determinato (O.TD.).
Precisato che, di norma, gli operai agricoli sono assunti a tempo
indeterminato e fermo restando a quanto disposto all'art.19 del CCNL
10.07.98, a livello provinciale sono considerati:
- OPERAI ATEMPO INDETERMINATO
Quei lavoratori agricoli, assunti senza prefissione del termine di durata
del contratto e addetti a lavori inerenti al bestiame da allevamento, da
produzione e da riproduzione, nonché a lavori di coltivazione e a tutte le
attività principali e complementari della agricoltura, fatta eccezione
delle attività relative alle produzioni industriali eventualmente connesse
alle Aziende agricole, singole o associate. Essi sono retribuiti con paga
erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro. Per i
particolari trattamenti economici relativi a malattia e infortunio,
valgono le disposizioni di cui agli art.42 e seguenti del presente CPL.
- OPERAI ATEMPO DETERMINATO
Quei lavoratori agricoli che, in base alla legge n. 230 del 18.4.1962,
sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato per la esecuzione
di lavori di breve durata, stagionale o a carattere santuario, quelli
assunti per fase lavorativa, quelli assunti per la sostituzione di operai
assenti e per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto ivi
compresa la sostituzione degli O.T.I. addetti agli allevamenti, assenti
per ferie e/o permessi, nonché quelli assunti nelle ipotesi previste
dall'art.30 del presente CPL. Ai suddetti lavoratori si applicano le norme
di cui all'art.8/bis della legge 79/83 ed all'art.19 del CCNL 10.07.98.
Gli operai a tempo determinato sono retribuiti con paga oraria corrisposta
nei termini e con le modalità previste dall'art.31 del presente CPL.
Qualora l'operaio assunto a tempo determinato superi presso la stessa
azienda nell'arco dei 12 mesi dell'anno solare n. 180 giornate lavorative,
il rapporto di lavoro proseguirà da quel momento a tempo indeterminato.
Nel caso di assunzione per sostituire un operaio assente per il quale
sussista il diritto alla conservazione del posto e nelle ipotesi di cui
all'art.36 del presente CPL, il rapporto rimane a tempo determinato per
tutta la durata dell'assenza dell'operaio che si sostituisce.
Dal momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato, l'operaio acquisisce il diritto al
trattamento economico e normativo previsto per tale rapporto dalla legge e
dalla contrattazione vigente.
Art. 14 - MANODOPERA MIGRANTE
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata tramite gli
organi del collocamento, ai sensi della Legge n. 83/70, avuta presente
l'esigenza di dare la precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
Si considerano migranti i gruppi di lavoratori provenienti da altra
provincia o da altra regione.
In tale provenienza extra - provinciale o extra - regionale, debbono
comunque risiedere ad una distanza superiore a 15 km (quindici kilometri)
dall'Azienda ove prestano la loro attività.
Si considerano migranti anche quei gruppi di lavoratori, pur non
provenienti da altra provincia o regione, la cui distanza tra il Comune di
residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 km
(quaranta kilometri).
Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di
assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia o infortunio, sono
garantite l'occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata
della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa
di:
- avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell'ambiente
o
delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione del
prodotti ortofrutticoli;
- rientro di unità attive nel caso di Aziende diretto - coltivatrici e gli
scambi di manodopera di cui all'art.2139 del C.C.;
- obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non
dipendenti
dalla volontà dei datore di lavoro che non consenta no la collocazione del
prodotto;
- guasti a macchine o a macchinari aziendali tali da pregiudicare la
regolare
prosecuzione della fase lavorativa.
Detti lavoratori avranno diritto al rimborso delle spese dal luogo di
provenienza all'Azienda all'inizio del rapporto di lavoro, e da questa al
luna di residenza una volta terminato il rapporto, utilizzando i tariffari
dei mezzi pubblici di trasporto via terra.
Si precisa che rientrano nella normativa su esposta anche i lavoratori
che, pur risiedendo abitualmente oltre i limiti di cui sopra, vengono
specificatamente assunti per la fase o le fasi lavorative.
Art. 15 - CONVENZIONI
Preso atto che:
- l'Azienda o il gruppo di Aziende, sulla base dell'art.17 della Legge n.
56 del 28.2.1987, possono proporre, anche tramite le proprie Associazioni
Sindacali, programmi di assunzioni di lavoratori ai competenti organi di
Collocamento;
- sulla base di tali programmi e dell'esame preventivo con le
Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di
lavoro firmatarie del Contratto, le Commissioni di Collocamento possono
stipulare convenzioni con le singole Aziende o con i gruppi di esse nelle
quali siano stabiliti, fra l'altro, i tempi delle assunzioni, le
qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da
assumere, nonché eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in
materia di richiesta numerica.
Le parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni
corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del
processo produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
1) I programmi di assunzione, stante la stagionalità che caratterizza
l'attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo
determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali
presenti nell'anno all'interno dell'Azienda, oppure anche soltanto per una
parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali,
stagionali, mensili o settimanali, che indichino i tempi di assunzione e
di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive
aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa
manodopera in più Aziende nel corso del medesimo anno, stagione, mese,
settimana o giornata, i programmi saranno predisposti da più Aziende
congiuntamente.
2) I programmi saranno esaminati dalle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e
presentati, con il loro parere favorevole, alle competenti Commissioni di
Collocamento agricolo. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle
Commissioni di Collocamento a far stipulare alle stesse le relative
convenzioni.
TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
In applicazione dell'art.26 del CCNL 10.7.98 le parti convengono di
suddividere la classificazione del personale in tre aree:
AREA 1 : SPECIALIZZATI SUPER SPECIALIZZATI
AREA 2 : QUALIFICATI SUPER QUALIFICATI
AREA 3 : COMUNI A COMUNI B
Per ognuna delle aree si definiscono le caratteristiche generali ed
essenziali, nonché, i corrispondenti profili professionali.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così
stabilita:
AREA I - declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o specifiche
conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori
complessi o richiedenti specifica specializzazione.
- SPECIALIZZATI SUPER:
- conduttore meccanico di trattori e macchine agricole complesse:
operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo,
provvede, oltre che alla guida, sia in azienda che su strada, di trattori
e macchine agricole operatrici complesse (che svolgono più operazioni),
alla loro manutenzione ed alle piccole riparazioni, anche alle riparazioni
ordinarie (sostituzioni di pezzi nuovi in officina, ecc.) delle suddette
macchine e degli altri mezzi meccanici aziendali, svolgendo una attività
lavorativa polivalente, sia come conduttore che come meccanico;
- conduttore meccanico di autotreni o autoarticolati:
l'operaio che, con autonomia operativa ed elevata competenza professionale
acquisita per pratica o per titolo, provvede oltre che alla guida di
autotreni, autoarticolati od automezzi di portata superiore a q.li90, alla
loro manutenzione e riparazione ordinaria effettuabili con le attrezzature
messe a disposizione dall'azienda svolgendo attività lavorativa
polivalente;
- ibridatore - selezionatore:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale, acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci
varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati,
assicurando una attività lavorativa polivalente, sia come ibridatore che
come selezionatore, con responsabilità operativa limitata al ciclo di
lavorazione assegnatogli;
- conduttore di caldaie a vapore:
l'operaio che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione
di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il
funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle
necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa
polivalente;
- addetto agli allevamenti bovini - fecondatore laico:
l'operaio che, oltre alle mansioni previste per gli addetti agli
allevamenti bovini, che si considerano qui tutte riportate, con conoscenze
di base di veterinaria ed in scienze delle produzioni animali, assume
compiti di responsabilità operativa concernenti la produzione. Provvede
inoltre, con autonomia esecutiva e specifiche conoscenze teorico -
pratiche, alla fecondazione artificiale delle bovine;
- addetto alle riproduzioni negli allevamenti suinicoli:
l'operaio che, oltre alle mansioni previste per gli addetti agli
allevamenti suinicoli, che si considerano qui tutte riportate, con
conoscenze di base di veterinaria ed in scienze delle produzioni animali,
assume compiti di responsabilità operativa concernenti le scrofe o
soggetti da rimonta e i lattonzoli nelle prime settimane di vita,
provvedendo con autonomia e specifica conoscenza teorico - pratica alla
individuazione delle sintomatologie delle più frequenti malattie della
specie e procedendo ai primi interventi per evitare forme di contagio. Se
richiesto dal datore di lavoro deve essere in grado di provvedere alla
fecondazione artificiale delle scrofe per le quali è particolarmente
abilitato.
Fermo restando il relativo trattamento economico e fatte salve le altre
norme previste dal presente contratto, qualora per gli operai di cui sopra
non fosse possibile completare l'orario ordinario di lavoro con le normali
attribuzioni, le parti saranno tenute a completare l'orario stesso in
altre attività dell'azienda.
- SPECIALIZZATI:
- trattorista:
l'operaio stabilmente adibito alla guida ed alla manutenzione delle
trattrici, mansioni per le quali è particolarmente abilitato.
Conosce le parti essenziali delle macchine a lui affidate e provvede alle
eventuali piccole riparazioni per mantenere le stesse in piena efficienza.
E' fornito della idonea patente di guida e deve trovarsi pronto con i
macchinari in perfetto ordine di marcia all'inizio dei lavori.
Quando non venga adibito all'uso e manutenzione delle trattrici sarà
impiegato in altri lavori aziendali, nel rispetto delle norme previste dal
presente CPL.
Sarà cura dell'azienda provvedere a mantenere i mezzi adibiti a
circolazione su strada in regola con le norme previste dal codice
stradale.
- Sono altresì considerati operai specializzati gli operai che con perizia
e quindi in possesso delle capacità tecniche e conoscenze pratiche
svolgono le seguenti mansioni:
- Potatori di piante da frutto e viti in coltura;
- Vivaisti - innestatori,
- Frutticoltori,
- Floricoltori,
- Giardinieri,
- Orticoltori,
- Vaccaro:
l'operaio in possesso delle specifiche capacità tecniche e necessarie
conoscenze pratiche per le operazioni di mungitura, alimentazione, anche
con mangimi bilanciati e concentrati, e governo del bestiame da latte,
nonché degli altri lavori di stalla. E in grado di effettuare le
ricorrenti prestazioni di carattere igienico-sanitario e di profilassi, le
operazioni inerenti la riproduzione, nonché dei calori. Deve assicurare il
regolare funzionamento degli impianti di mungitura, di alimentazione e di
governo del bestiame e, in genere, di tutte le attrezzature di stalla.
Deve essere in grado di provvedere, se necessario, alla mungitura a mano a
regola d'arte. Nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro, dovrà
provvedere, se richiesto, alla consegna del latte al casaro e compiere
tutte le operazioni connesse comandate dal datore di lavoro. Provvederà
all'assistenza di parti ed avrà diritto, per tale prestazione da svolgersi
anche al di fuori del normale orario di lavoro, alla speciale indennità di
cui all'art.34 lettera b del presente CPL.
Fermo restando il relativo trattamento economico e fatte salve le altre
norme previste dal presente Contratto, qualora per gli addetti alle stalle
non fosse possibile completare l'orario ordinario di lavoro con le normali
attribuzioni, le parti saranno tenute a completare l'orario stesso in
altre attività dell'azienda;
- addetto agli allevamenti suinicoli:
l'operaio in possesso delle specifiche capacità tecniche e delle
necessarie conoscenze pratiche per procedere autonomamente
all'alimentazione, anche con l'ausilio di mangimi bilanciati e
concentrati, dei suini.
È in grado di effettuate le ricorrenti prestazioni di carattere
igienico-sanitario e di profilassi. Deve assicurare il regolare
funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui è dotato
l'allevamento ed assistere al parto delle scrofe;
- addetto agli allevamenti avicoli:
l'operaio in possesso delle necessarie conoscenze teorico - pratiche per
seguire i cicli di produzione e provvedere all'alimentazione dei capi
affidati, anche con mangimi bilanciati e concentrati, ed alle prestazioni
ricorrenti di carattere igienico-sanitario e di profilassi;
- addetto alla coltivazione e cura dei funghi:
l'operaio in possesso delle necessarie conoscenze teorico - pratiche per
seguire l'intero ciclo di produzione artificiale dei funghi;
- addetto agli allevamenti di cavalli da carne e da sella:
l'operaio in possesso delle specifiche capacità tecniche e necessarie
conoscenze pratiche per provvedere alle ricorrenti prestazioni di
carattere igienico-sanitario e di profilassi;
- guardiacaccia.
Tutti gli operai specializzati dovranno, in ogni caso, svolgere tutte le
operazioni connesse al loro profilo professionale foro comandate dal
datore di lavoro.
AREA 2 - declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi
variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e
capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
- QUALIFICATI SUPER:
Rientrano in questa categoria, con assunzione a tempo indeterminato ed a
tempo determinato (ove consentito dal presente CPL) le seguenti figure
professionali:
- gli addetti agli impianti e manutenzione del verde;
- gli addetti alla lavorazione e vendita di carni e prodotti aziendali in
genere
negli spacci presenti nella stessa azienda;
- gli aiuti cuochi e/o vivandieri nelle aziende che svolgono attività di
agriturismo;
- gli addetti alla cura e governo degli allevamenti zootecnici (con
bestiame da
latte e non), suinicoli, equini, avicoli ecc. purché privi di specifica
professionalità ed esperienza nel settore zootecnico.
- QUALIFICATI:
- addetto di campagna:
l'operaio addetto alla guida di macchine operatrici semoventi leggere
(motofalciatrice, motozappe, motocoltivatrice e simili), alle irrorazioni
ed alle irrigazioni, ai miscelatori di antiparassitari e anticrittogamici,
alla semina a macchina, alla trebbiatura del granoturco e dei semi minuti,
alla vendemmia con scala e potatura delle viti ed in genere a lavori di
carattere manuale e generico.
- manzolaro:
l'operaio addetto alla cura, al governo ed al l'alimentazione del bestiame
da carne e da allevamento.
Sono altresì considerati operai qualificati:
- gli addetti al governo, cura e alimentazione dei cavalli da carne e da
allevamento;
- i potatori di viti in colture non specializzate;
- gli addetti agli allevamenti adibiti alle pulizie, ai lavaggi.
AREA 3 - declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
- COMUNE "A"
Sono comuni gli operai a tempo determinato addetti ai lavori non
contemplati nelle declaratorie sopra indicate, fatta eccezione per gli
operai a tempo determinato che svolgono mansioni rientranti nelle aree
precedenti ai quali saranno riconosciuti qualifica e salario
corrispondenti.
- COMUNE "B"
A questa qualifica appartengono gli operai che non superano le 80 gg.
annue di lavoro o il suddetto numero di giornate per due anni consecutivi,
fatta eccezione per gli operai a tempo determinato che svolgono mansioni
rientranti nelle aree precedenti ai quali saranno riconosciuti qualifica e
salari corrispondenti appartengono altresì a questa qualifica tutti gli
O.T.D. addetti alle operazioni di raccolta così come individuati dal CPL
15.11.93 art.46, e cioè gli addetti alle campagne del pomodoro, della
cipolla e dell'uva per tutto il periodo necessario alla raccolta del
prodotto.
Il salario contrattuale con esclusione del 3° elemento è pari a L. 7.772.
La presente tariffa è utile ai fini della rilevazione dei salari medi
convenzionali.
Art. 17 - CAPI
Al conferimento dell'incarico di "Capo" provvede il datore di lavoro.
Ad essi sarà assicurato il trattamento economico previsto dall'art.34
lettera A) del presente CPL.
Gli operai che avranno tale incarico, oltre ad eseguire le prestazioni che
sono proprie della categoria di lavoro a cui appartengono, devono, con
competenza, capacità e sicurezza, far fronte alle maggiori responsabilità
connesse con lo specifico incarico.
Sono da considerarsi "capi":
A) Capolavorante
l'operaio che ha il compito di ordinare il lavoro e controllarne
l'esecuzione. Di tale compito risponde direttamente al conduttore
dell'Azienda.
B) Capostalla
l'operaio che sovrintende e sorveglia la cura della stalla a lui affidata.
Ha la responsabilità dell'andamento della stalla, dell'esecuzione dei
lavori e dei coordinamento degli addetti.
Di tali compiti risponde direttamente al conduttore dell'Azienda.
Art. 18 - MANSIONI E CAMBIAMENTO DI QUALIFICA PER OPERAI AGRICOLI
Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative alla qualifica di
assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente.
Qualora detti operai, per esigenze dell'Azienda, siano adibiti a mansioni
previste per la qualifica inferiore, conservano i diritti e la
retribuzione della qualifica di assunzione.
Nel caso invece siano adibiti a mansioni di una qualifica superiore,
acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in cui svolgono dette
mansioni, al trattamento corrispondente all'attività svolta.
Acquisiscono altresì il diritto alla qualifica superiore quando siano
adibiti continuativamente alla sopraddetta attività per un periodo di 20
giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno due volte e per un
periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di un
anno.
Ai fini del passaggio di qualifica di cui al precedente comma, non vengono
conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai
assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di
tempo in cui permane il diritto alla conservazione del posto dell'assente.
In ogni caso il lavoro prestato nella qualifica superiore deve essere
registrato sul libretto sindacale di lavoro.
Fermo restando quanto previsto dall'art.16 - declaratoria area 3 - comune
B, l'operaio a tempo determinato acquisisce il diritto alla qualifica
superiore quando venga adibito alle mansioni ad essa corrispondenti per
almeno 255 ore nella stessa Azienda, oppure per almeno 375 ore anche in
più Aziende, nell'anno solare.
TITOLO V - NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
Art. 19 - LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO
Gli operai a tempo indeterminato, gli operai a tempo determinato e i
datori di lavoro dovranno munirsi del libretto sindacale di lavoro
(allegato n. 5) da ritirarsi presso le rispettive Organizzazioni.
Sul libretto sindacale di lavoro, oltre alla categoria, alla qualifica del
lavoratore e agli eventuali passaggi di qualifica, saranno registrate le
varie prestazioni di attività (lavoro straordinario, festivo, notturno,
ferie, permessi, assenze per malattia o infortunio, lavoro ordinario per
gli O.TD.), nonché l'eventuale passaggio da rapporto a tempo determinato a
tempo indeterminato.
Il lavoratore è tenuto a presentare il proprio libretto sindacale al
datore di lavoro ogni qualvolta lo stesso glielo richieda per le
necessarie annotazioni da apportarvi in presenza del lavoratore medesimo e
che faranno fede ad ogni effetto.
Le ore prestate nelle diverse attività dovranno essere registrate
giornalmente o, in via eccezionale, settimanalmente, nel libretto
sindacale di lavoro a cura del datore di lavoro, le relative annotazioni
dovranno essere controfirmate dalle parti.
Art. 20 - ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITÀ
L'orario di lavoro, a far tempo dal 1.7.1988, è pari a 39 ore settimanali.
L'orario di lavoro deve essere affisso nei locali dell'Azienda. Per il
personale addetto agli allevamenti, deve essere affisso nella stalla.
Il datore di lavoro determinerà preventivamente gli orari di inizio e di
cessazione dei turni di lavoro e sarà obbligato ad annotarli, ogni
qualvolta si renda necessario, sul libretto sindacale di lavoro; sullo
stesso saranno altresì annotate tutte le prestazioni straordinarie.
Per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto, l'orario di lavoro
per gli operai agricoli della provincia di Parma, salvo diverse
pattuizioni, è distribuito come segue:
a) Operai di campagna non addetti agli allevamenti.
Di norma l'orario ordinario giornaliero di lavoro è pari a 7 ore dal
lunedì al venerdì e a 4 ore al sabato, con cessazione entro le ore 13. Il
lavoro ha inizio in Azienda ed ha fine sul posto di lavoro. La
distribuzione delle ore lavorative nella giornata sarà effettuata, tenuto
conto delle esigenze delle singole Aziende, con intervalli non superiori
alle due ore nei periodi autunnali, invernali e primaverili, ed alle tre
ore nei periodi estivi, salvo accordi diversi intervenuti tra datore di
lavoro, lavoratori e loro delegati aziendali.
Per i soli operai a tempo indeterminato, in applicazione del disposto di
cui all'art.29 del CCNL 10.07.1998, premesso che le diverse
caratteristiche colturali e i diversi indirizzi produttivi delle Aziende
agricole parmensi determinano esigenze di manodopera caratterizzata da una
disomogenea distribuzione temporale, le singole Aziende potranno usufruire
di n. 75 ore di flessibilità, da utilizzarsi in un arco di 5 mesi
consecutivi di calendario scelti in base alle esigenze produttive.
Le singole Aziende informeranno il delegato aziendale dello schema di
orario che le stesse intendono adottare in conformità alle esigenze
suddette.
Il lavoratore avrà diritto di recuperare tale maggiore orario, fino a
concorrenza, tramite n. 18 settimane consecutive, fissate indicativamente
dall'Azienda nel periodo 1.11/28.2, con orario distribuito dal lunedì al
venerdì in ragione di 6 ore e minuti 40 giornaliere. Tuttavia, nel caso di
necessità o impossibilità nella sostituzione, su richiesta dell'Azienda,
il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera anche nella giornata
del sabato, facendo salvo il diritto al recupero delle ore prestate in
tale giornata tramite un pari numero di ore di riposo compensativo ed il
pagamento della sola maggiorazione per le ore prestate in eccedenza alle
33 ore e minuti 20 settimanali previste per il periodo in questione.
Si precisa infine quanto segue:
1) La suddetta articolazione dell'orario assorbe le 4 ex festività
religiose di
cui al 5° comma lettera B) dell'art.35 del CCNL 10.07.1998, che divengono
lavorative a tutti gli effetti. Pertanto nessuna retribuzione in aggiunta
alla normale paga mensilizzata compete per le prestazioni ordinarie rese
in
tali giornate.
2) Agli effetti del computo delle ferie, vengono considerate lavorative ad
ogni
effetto ed indipendentemente dal periodo prescelto, n. 6 giornate di
lavoro
settimanali.
B) Operai addetti agli allevamenti:
In tutte le stalle sarà praticato l'orario di lavoro. L'orario è pari a 6
ore e minuti 30 giornaliere dal lunedì mattina al sabato sera. Il lavoro
prestato su richiesta dell'Azienda prima delle ore 5 è considerato
notturno agli effetti delle relative maggiorazioni.
A questi lavoratori deve essere assicurato un riposo continuativo di otto
ore in coincidenza con le ore notturne.
Per quanto riguarda le ex festività religiose si darà luogo alla
applicazione di quanto previsto dall'art.35 del CCNL 10.07.1998.
Art. 21 - RIPOSO SETTIMANALE
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive,
possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze dell'Azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro
nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in
altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti, deve in ogni caso essere
assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte
del sabato.
Art. 22 - FERIE
Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di
servizio prestato presso la stessa Azienda, un periodo di ferie retribuite
pari a n. 26 giornate lavorative.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno,
agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti
sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi
effetti, come mese intero. La retribuzione per le ferie eventualmente non
godute è quella riferita al periodo di paga in cui la stessa ha luogo.
Per i giovani dai 14 ai 16 anni, ai sensi dell'art.23 della legge
n.977/67, il periodo di ferie non potrà essere inferiore ai 30 giorni.
Il datore di lavoro nello stabilire il periodo delle ferie, deve tenere
conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, degli interessi e dei
desideri dei lavoratori. Nel caso specifico degli operai extracomunitari,
qualora gli stessi richiedano per iscritto e almeno due mesi prima, di
usufruire delle ferie spettanti in un unico periodo per motivi di espatrio
al paese d'origine e previa dimostrazione dell'avvenuto espatrio, il
datore di lavoro dovrà tenere conto di detta richiesta e rispondere in
proposito entro 15 gg.
Art. 23 - PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
All'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per l'addestramento
professionale di interesse agrario, istituiti da Enti Pubblici, ovvero da
Enti qualificati e riconosciuti, sono concessi permessi retribuiti per il
periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso
nella misura massima di 150 ore nell'arco di un triennio, con facoltà di
cumularle in un solo anno.
Qualora la regione Emilia - Romagna organizzi corsi di durata superiore,
le ore eccedenti il limite di cui sopra saranno poste a carico della cassa
C.I.M. provinciale.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola Azienda che
può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà
superare contemporaneamente il numero di 1 (uno) per le Aziende che hanno
da 4 a 10 OTI ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 OTI.
I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di
addestramento professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto
anche agli OTD.
Art. 24 - PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO
All'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi di recupero
scolastico sono concessi permessi retribuiti pari a 150 ore nell'arco di
un triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola Azienda che
può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi di cui
sopra non potrà superare contemporaneamente il numero di I (uno) per le
Aziende che hanno da 3 a 10 OTI ed il 10% per quelle Aziende che hanno più
di 10 OTI.
I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di
recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli OTD.
Art. 25 - PERMESSI STRAORDINARI
In caso di matrimonio, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto a un
permesso retribuito di 15 giorni, durante il quale il lavoratore sarà
considerato in attività di servizio ad ogni effetto.
La richiesta del congedo matrimoniale deve essere richiesta dal lavoratore
interessato con un preavviso di almeno due mesi dal suo inizio e deve
essere documentato.
Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto altresì ai seguenti
permessi retribuiti:
- tre giorni in caso di decesso di parenti di 1° e 2° grado;
- un giorno in occasione della nascita dei figli.
I permessi di cui sopra sono indipendenti dalle ferie e dal riposo
settimanale.
Art. 26 - GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) 1 Gennaio Capodanno
2) 6 Gennaio Epifania
3) 25 Aprile Anniversario della Liberazione
4) Lunedì di Pasqua
5) 1 Maggio Festa del Lavoro
6) 2 Giugno Anniversario della fondazione della Repubblica
7) 15 Agosto Assunzione della B.V. Maria
8) 1 Novembre Ognissanti
9) 2 Novembre Festa dei Morti (mezza giornata antimeridiana)
10) 4 Novembre Festa dell'Unità Nazionale
11) 8 Dicembre Festa dell'immacolata Concezione
12) 24 Dicembre Vigilia di Natale (mezza giornata pomeridiana)
13) 25 Dicembre Natale
14) 26 Dicembre S. Stefano
15) La fiera o la sagra, oppure, ove non coincida, il Santo Patrono.
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di
festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di
cui alle leggi N. 260/49 e N. 90/54.
Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2
giugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai
agricoli a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal
lavoro, sempre che le festività di cui sopra cadano entro le prime due
settimane di sospensione.
Il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato per
tutte le festività sopra elencate è soddisfatto con la erogazione del 3°
elemento previsto dall'art.31 del presente CPL.
Nel caso di prestazione lavorativa in costanza delle suddette festività da
parte dell' O.T.D. allo stesso sarà corrisposta la retribuzione per le ore
di lavoro effettivamente eseguite con le maggiorazioni previste per il
lavoro festivo dall'art.27 del presente Contratto.
A seguito della legge n. 54 del 5.3.1977, recante disposizioni in materia
di giorni festivi, dell'Accordo 2.5.1977 punto 5°, nonché del DPR n. 792
del 28.12.1985 e fermo restando per gli OTD il trattamento previsto dal
comma precedente, il trattamento economico spettante agli operai agricoli
a tempo indeterminato per le festività soppresse sarà il seguente:
a) Per le due festività nazionali (2 giugno e 4 novembre) le cui
celebrazioni
sono state rispettivamente spostate alla prima domenica di giugno ed alla
prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla L.
90/54 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica.
Pertanto il 2 giugno ed il 4 novembre sono giornate lavorative a tutti gli
effetti.
b) Per le ex festività religiose si farà riferimento all'art.20 del
presente CPL
(orario di lavoro) per gli operai di campagna ed all'art.35 del CCNL del
10.07.1998 nelle due diverse articolazioni per gli addetti agli
allevamenti.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto della diversa interpretazione della norma di cui al
2° comma dell'art.35 del CCN.L. 10.07.1998 e si riservano di indicarne
successivamente una formulazione comune.
Art. 27 - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
a) Lavoro straordinario
quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro come definito
dall'art.20 del presente CPL. Il lavoro straordinario non potrà superare
le 2 (due) ore giornaliere e le 12 settimanali e potrà essere richiesto
dal datore di lavoro solo in casi di evidente necessità, la cui mancata
esecuzione pregiudichi la coltura e la produzione. Fermo restando quanto
sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non
potrà superare le 250 ore.
b) Lavoro festivo
quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui
all'art.26 del presente CPL.
c) Lavoro notturno
quello eseguito negli orari sotto precisati:
Per i non addetti agli allevamenti l'orario notturno di lavoro nei vari
mesi dell'anno è fissato come segue:
GENNAIO dalle ore 17,30 alle ore 7,30
FEBBRAIO dalle ore 18,00 alle ore 7,00
MARZO dalle ore 18,30 alle ore 6,30
APRILE dalle ore 19,30 alle ore 5,30
MAGGIO dalle ore 20,00 alle ore 5,00
GIUGNO dalle ore 20,30 alle ore 4,00
LUGLIO dalle ore 20,30 alle ore 4,00
AGOSTO dalle ore 20,00 alle ore 4,30
SETTEMBRE dalle ore 19,30 alle ore 5,30
OTTOBRE dalle ore 18,30 alle ore 6,00
NOVEMBRE dalle ore 17,30 alle ore 7,00
DICEMBRE dalle ore 17,00 alle ore 7,00
Per gli addetti agli allevamenti è considerato lavoro notturno quello
prestato, su richiesta dei datore di lavoro, dopo le ore 21 e prima delle
ore 5 per tutto l'anno.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno 25%
2) Lavoro festivo 40%
3) Lavoro domenicale (senza godimento di riposo settimanale) 50%
4) Lavoro notturno 50%
5) Lavoro straordinario festiv. (prestato oltre la misura
giornaliera fissata dall'art.20 del presente CPL) 60%
6) Lavoro straordinario notturno 70%
7) Lavoro straordinario festivo notturno 90%
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno su: salario contrattuale, ratei
di 13a e 14a mensilità, scatti di anzianità, maggiorazione capi di cui
all'art.34 lettera a) del presente CPL.
Per quanto riguarda gli OTD, il 3° elemento di cui all'art.31 del presente
CPL deve essere, mantenuto distinto dagli altri elementi della
retribuzione in quanto sullo stesso non incidono le percentuali di
maggiorazione per lavoro straordinario, notturno, festivo o ad altro
titolo erogate.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e
riguardante mansioni specifiche e rientranti nelle normali attribuzioni
del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Le parti convengono che si possa dar luogo a recuperi del lavoro
straordinario.
Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore e di comune accordo, potrà
adottare i seguenti comportamenti:
a) Corrisponderà la sola maggiorazione salariale con diritto del
lavoratore a
fruire di pari periodi di riposo compensativo in altro periodo dell'anno,
concordandone i tempi;
b) Trasformerà anche la maggiorazione salariale in tempo equivalente, con
diritto dell'operaio a fruire del riposo compensativo in altro periodo
dell'anno per il numero di ore così risultanti, concordandone i tempi.
Art. 28 - INTERRUZIONI DI LAVORO-RECUPERI
Le brevi sospensioni e gli spostamenti ordinati dal datore di lavoro sono
considerati utili agli effetti dei computo dell'orario di lavoro.
Le ore di lavoro perdute dagli OTI per intemperie e per cause di forza
maggiore (non dovute a malattia o infortunio) dovranno essere recuperate
nei sette giorni successivi a quello in cui si verifica la perdita ed in
misura non superiore ad 1(una) ora giornaliera.
Il recupero non potrà essere effettuato in giornata festiva.
Ove si faccia luogo al recupero sopra indicato non trova applicazione la
norma di cui all'art.8 della Legge 457/72.
Per gli OTD, in caso di interruzione dovuta a cause di forza maggiore, le
ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo se ed in quanto il
datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'Azienda a sua
disposizione.
Art. 29 -ATTREZZI E UTENSILI
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi e gli utensili
sono forniti dall'Azienda.
Il lavoratore risponderà delle eventuali perdite e dei danni a lui
imputabili, il cui ammontare sarà trattenuto sulla retribuzione.
TITOLO VI - NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 30 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L'organizzazione del lavoro è finalizzata a realizzare l'ottimizzazione
degli elementi della produttività, la massima efficienza aziendale e la
miglior qualità delle produzioni, nonché la crescita della professionalità
dei lavoratori.
Funzionale a questi obiettivi è un modulo organizzativo basato anche sulla
rotazione del personale nelle diverse posizioni di lavoro presenti
nell'Azienda, finalizzato alla determinazione delle condizioni per una
piena e corretta percorribilità delle ipotesi più sotto specificate.
Le Aziende si impegnano ad adottare tale modulo organizzativo in
particolare per i lavoratori neo - assunti, senza alcuna preclusione nei
confronti del personale già in forza alle Aziende medesime.
Al fine di favorire l'effettivo godimento delle ferie, dei riposi
settimanali e delle festività in genere, le Aziende predisporranno una
organizzazione del lavoro che utilizzi, separatamente o congiuntamente, le
soluzioni di seguito indicate:
1) Le Aziende con almeno 4 (quattro) OTI addetti alla cura ed al governo
del bestiame ne assumeranno un quinto;
2) Le Aziende con oltre 5 OTI (tra lavoratori dei campi e degli
allevamenti) effettueranno turnazioni fra tutti i lavoratori a condizione
che gli operai interessati abbiano le capacità professionali necessarie
per svolgere le mansioni loro affidate. Le turnazioni e le rotazioni di
cui sopra dovranno avvenire in ogni caso con il consenso e la
disponibilità dei lavoratori interessati onde mettere l'Azienda in
condizione di avere un numero sufficiente di lavoratori per garantire la
pratica attuazione della turnazione medesima;
3) Le parti convengono di demandare all'Osservatore provinciale il compito
di approfondire i termini di applicabilità dell'assunzione di squadre di
sostituti nella realtà agricola parmense. L'Osservatore provinciale
formulerà ipotesi operative che consentano, tramite l'utilizzo di squadre
di sostituti, una maggiore fruizione di ferie e di riposi settimanali. Le
parti nel contempo convengono sull'opportunità di assunzioni di personale
a tempo determinato, da adibirsi anche agli allevamenti, oltre che nelle
ipotesi consentite dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti,
anche nei seguenti casi:
a) Sostituzione di lavoratori che fruiscano di ferie, riposi settimanali
e festività in genere;
b) Sostituzione del titolare dell'Azienda (o di un suo familiare
direttamente
interessato alla conduzione della stessa) assente per malattia,
infortunio,
gravidanza, puerperio servizio militare.
c) Eventuali altri casi potranno essere valutati in sede di Osservatorio
Provinciale di cui al presente C.P.L. L'Osservatorio Provinciale esaminerà
annualmente, nei suoi termini generali, la corretta applicazione di quanto
previsto al presente paragrafo per proporre alle parti eventuali
miglioramenti.
Art. 31 - RETRIBUZIONE
Le Parti concordano che il salario contrattuale, così come definito
dall'art.2 del vigente CCNL, sarà incrementato per ciascun livello
professionale, delle seguenti percentuali:
1a AREA : 3,35% specializzato super : 71.734 mensili
specializzato :67.574 mensili
2a AREA : 3,15% qualificato super :59.834 mensili
qualificato :56.464 mensili
3a AREA : 2,95% comune a :46.670 mensili
comune b :39.953 mensili
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AUMENTI:
DAL 1.10.2000 60%
DAL 1.07.2001 40%
aumenti dal 1 OTTOBRE 2000
SPECIALIZZATO SUPER : 43.040
SPECIALIZZATO : 40.544
QUALIFICATO SUPER : 35.900
QUALIFICATO : 33.878
COMUNE A : 28.002
COMUNE B : 23.972
aumenti dal 1 LUGLIO 2001
SPECIALIZZATO SUPER : 28.694
SPECIALIZZATO : 27.030
QUALIFICATO SUPER : 23.934
QUALIFICATO : 22.586
COMUNE A : 18.668
COMUNE B : 15.981
In base al presente accordo si considerano assorbiti gli importi erogati
per l'indennità di vacanza contrattuale.
I corrispondenti valori orari degli O.T.D. si ottengono dividendo gli
aumenti per 169.
All'operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (terzo
elemento) pari al corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli
operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:
- festività nazionali e infrasettimanali 5,45%
- ferie 8,33%
- 13a mensilità 8,33%
- 14a mensilità 8,33%
----------
30,44%
La misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sul salario
contrattuale.
Art. 32 - SALARIO PER OBIETTIVI
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del
23.7.93, dal CCNL 10.7.98, le parti concordano di incontrarsi entro il
30.06.2001 per individuare un salario provinciale per obiettivi
strettamente correlato a risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati a livello sindacale provinciale ed aventi come
obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di
competitività legati ali andamento dei settori produttivi provinciale.
Si individua prioritariamente, per la fase di sperimentazione, il settore
della zootecnia.
Le parti, convengono sin da ora, che nel caso di mancata individuazione di
un meccanismo di erogazione del salario per obiettivi entro la data del
30.06.2001, sarà erogata un'indennità sostitutiva mensile per 14 mensilità
da conglobarsi nel salario contrattuale per gli importi sotto indicati:
L'indennità sostitutiva è da ritenersi assorbita nel caso di
individuazione del salario per obiettivi.
QUALIFICHE INDENNITA' SOSTITUTIVA DAL 01.07.2001
Specializzato super pari a L. 6.424 mensili
Specializzato pari a L. 6.051 mensili
Qualificato super pari a L. 4.749 mensili
Qualificato pari a L. 4.481 mensili
Art. 33 - ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE
Agli operai a tempo indeterminato viene riconosciuto il diritto al
godimento gratuito, per se e la propria famiglia, della casa di
abitazione.
Dall'1.1.94 cessa la facoltà di usufruire di una superficie di terreno per
una estensione pari a mq. 1200.
Dall'1.1.94 cessa la facoltà per gli OTI capistalla, specializzati super
e/o specializzati add. agli allevamenti da latte di ritirare gratuitamente
un litro di latte al giorno.
Dall'1.1.97 per i nuovi assunti cessa l'obbligo della corresponsione della
indennità mensile di L.15.000 nel caso in cui l'azienda non sia in grado
di mettere a disposizione dei lavoratori O.T.I. la casa di abitazione o
questa sia dichiarata antigienica o inabitabile dalla competente autorità,
o venga riconosciuta dalle parti, prima dell'inizio del rapporto.
Con decorrenza 1 GENNAIO 2001 per gli operai a tempo indeterminato
inquadrati nella 1 AREA (specializzati super - specializzati) e nella 2
AREA limitatamente ai qualificati super è riconosciuta un'indennità
forfettaria annuale a titolo di GENERI IN NATURA pari a L.300.000.
Tale indennità forfettaria sarà retribuita in misura mensile pari a L.
25.000 PER 12 MENSILITA'.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi delle incidenze di tutti gli
istituti economici contrattuali compreso il T.F.R.
NOTE:
Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto ad una abitazione
rispondente ai normali bisogni della famiglia al momento dell'assunzione.
La casa dovrà essere igienica e dotata di gabinetti, doccia e bagno, acqua
potabile e luce elettrica. I locali dati in uso agli operai dovranno
essere imbiancati tutte le volte che si effettua il cambio di famiglia.
L'operaio ha l'obbligo di tenere la casa senza produrre danni o
deperimento per trascuratezza o negligenza, salvo il deperimento dell'uso.
La mancata rispondenza dell'abitazione ai bisogni della famiglia dovrà
essere riconosciuta dalle parti prima dell'instaurazione del rapporto di
lavoro.
IMPEGNO A VERBALE
Le parti si danno atto che viene superata la differenziazione, retributiva
tra le figure per le quali era prevista l'incidenza del valore latte sui
vari istituti contrattuali.
Art. 34 - COMPENSI PARTICOLARI
A) Capilavoranti - Capistalla
A far tempo dal 1.1.1989 ai lavoratori a cui il datore di lavoro
conferisca l'incarico di capo sarà corrisposta, oltre alla retribuzione
ordinaria mensile spettante all'operaio specializzato super, una
maggiorazione pari al 3% calcolata su paga base nazionale, salario
integrativo provinciale e indennità di contingenza.
Per i capilavoranti si farà riferimento allo specializzato
super-conduttore meccanico; per i capistalla si farà riferimento allo
specializzato super-fecondatore laico.
La maggiorazione di cui sopra verrà riconosciuta anche ai capistalla ed ai
capilavoranti assunti con tale qualifica, purché questa risulti da atto
scritto stipulato all'atto dell'assunzione (contratto individuale di
lavoro o nullaosta).
NOTA A VERBALE
Le parti, per quanto di loro competenza, ritengono con la clausola di cui
sopra superato ogni contenzioso relativo alla applicazione pratica delle
formulazioni adottate in materia dai precedenti CPL.
B) Agli O.T.I. addetti alla cura e governo dei bestiame da latte che
provvedono all'assistenza ai parti, anche fuori del normale orario di
lavoro, compete una indennità per ciascun vitello pari a L.10.000.
Art. 35 - TREDICESIMA MENSILITÀ
La 13a mensilità di cui all'art.46 del CCNL 10.07.1998 sarà corrisposta
agli operai agricoli della provincia di Parma entro il 20 Dicembre di ogni
anno.
Essa è pari alla globale retribuzione mensile ordinaria in vigore nel mese
di Dicembre, comprensiva di: salario contrattuale, scatti di anzianità, e
per gli aventi diritto, maggiorazione capi.
Per gli OTD la 13a mensilità è compresa nel 3° elemento di cui all'art.31
del presente CPL.
Art. 36 - QUATTORDICESIMA MENSILITA'
La 14ª mensilità di cui all'art.47 del CCNL 10.07.1998, sarà corrisposta
agli operai agricoli della provincia di Parma in coincidenza con le
festività pasquali.
Essa è pari alla globale retribuzione mensile ordinaria in vigore nel mese
in cui cade la S. Pasqua, comprensiva di: salario contrattuale, scatti di
anzianità, e, per gli aventi diritto, maggiorazione capi.
Per gli OTD la 14ª mensilità è compresa nel 30 elemento di cui all'art.31
del presente CPL.
Art. 37 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
E OBBLIGHI PARTICOLARI FRA LE PARTI
La retribuzione dovuta al lavoratore a qualunque titolo dovrà essere
corrisposta con annesso relativo prospetto paga riferito al periodo
retributivo adottato, di norma mensile, sul quale risulteranno: i periodi
di lavoro effettuati, sia ordinari che straordinari, festivi e notturni,
nonché ogni altra competenza dovuta o trattenuta maturata nel corso del
mese stesso, completa delle relative motivazioni.
Dovrà inoltre contenere il computo delle ferie e dei recuperi spettanti al
lavoratore, goduti e non goduti.
Il prospetto paga dovrà venire controfirmato e conservato sia dal datore
di lavoro che dal lavoratore. La sottoscrizione da parte del lavoratore
non avrà altro valore che quello di quietanza delle somme da esso
percepite per le voci indicate sul prospetto paga. La retribuzione degli
operai a tempo indeterminato verrà corrisposta entro l'ultimo giorno del
mese al quale la stessa si riferisce, o comunque entro il V giorno del
mese successivo.
Tale periodo è elevato al 7° giorno per i soli datori di lavoro che
utilizzano sistemi informatici.
In ogni caso la retribuzione verrà corrisposta rispettando la cadenza
mensile.
Su richiesta del lavoratore a tempo indeterminato il datore di lavoro,
nella seconda quindicina del mese, è tenuto a corrispondere acconti nella
misura del 100% della retribuzione netta maturata.
Agli OTD quando il periodo di paga sia quindicinale o mensile, debbono
essere corrisposti acconti settimanali in misura non inferiore al 90%
della retribuzione maturata.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo
della retribuzione spettante agli OTD dovrà essere effettuato non oltre i
5 giorni dalla scadenza del periodo a cui si riferisce.
Entro lo stesso periodo dovrà essere consegnato il prospetto paga, salvi i
datori di lavoro che si servono di sistemi informatici per i quali il
termine è rinviato a non oltre il 7° giorno dei mese successivo a quello
del pagamento.
Tutti gli operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con
diligenza e non possono esercitare attività in concorrenza, con quella
dell'Azienda da cui dipendono, né divulgare notizie attinenti al
l'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in
modo da recare ad essa pregiudizio.
Art. 38 - RIMBORSO SPESE
I lavoratori che, comandati a prestare la propria opera fuori
dall'abituale posto di lavoro, sono costretti a consumare i pasti e/o
pernottare a proprie spese, hanno diritto al rimborso delle spese
effettuate per viaggio, vitto e alloggio previa presentazione delle
regolari pezze giustificative.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli
effetti.
Art. 39 - CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETÀ
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.51 del CCNL 10.07.98 nella
provincia di Parma nessuna differenziazione della retribuzione in rapporto
all'età del lavoratore è prevista dal presente CPL, né da altre norme o
consuetudini.
Art. 40 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione dei rapporto di lavoro, l'operaio a tempo
indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato
sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso diviso 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi
come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza 1.6.1982
in forza della Legge 297/82, cui disposizioni in materia di trattamento di
fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982 si applicano le
aliquote di seguito riportate:
A) n. 3 giornate annue per il servizio prestato fino al 10.11.1949
n. 4 giornate annue dal 11.11.1949 al 10.11.1950
n. 5 giornate annue dal 11.11.1950 al 10.11.1959
n. 6 giornate annue dal 11.11.1959 al 30.6.1960
n. 7 giornate annue dal 1.7.1960 al 10.11.1962
n. 10 giornate annue dal 11.1.1962 al 10.11.1965
n. 11 giornate annue dal 11.1.1965 al 10.11.1967
n. 12 giornate annue dal 11.1.1967 al 10.11.1969
n. 14 giornate annue dal 11.1.1969 al 10.11.1971
Inoltre, fino al 1.1.1971 agli OTI che abbiano conseguito presso la stessa
Azienda le anzianità appresso specificate saranno applicate le
maggiorazioni seguenti:
1) Da oltre il 3° anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda e
fino
al 60 anno, l'indennità di cui al paragrafo A) sarà aumentata di giornate
2
ogni anno;
2) Da oltre il 6° anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda e
fino
al 10° anno, l'indennità di cui al paragrafo A) sarà aumentata di giornate
4
ogni anno;
3) Da oltre il 10° anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda,
l'indennità di cui al paragrafo A) sarà aumentata di giornate 6 ogni anno.
B) A far tempo dal 11.11.1971 e sino al 10.7.1974, per ogni anno di
servizio prestato saranno liquidate n. 18 giornate con le seguenti
maggiorazioni correlate alla anzianità:
1) Gli OTI che alla data dei 10.7.1971 abbiano maturato presso la stessa
Azienda
5 anni di ininterrotto servizio, hanno diritto, dopo 11.11.1971 e sino al
12.7.1974, ad una indennità pari a giornate 20 ogni anno.
2) Gli OTI che compiano il quinquennio di anzianità dopo il11.11.1971 e
prima
del 12.7.1974 hanno diritto ad una indennità pari a giornate 20 ogni anno
limitatamente al periodo di servizio successivo alla data di compimento
del
5° anno e fino al 12.7.1974. Le maggiorazioni di cui ai punti 1), 2) e 3)
del
paragrafo A) sono annullate a far tempo dal 11.11.1971, in quanto
riassorbite
dalla normativa del presente paragrafo B).
C) A far tempo dal 12.7.1974 e fino al 15.8.1976 per ogni anno di servizio
prestato saranno liquidate n. 25 giornate.
D) A far tempo dal 16.8.1976 e fino alla entrata in vigore della Legge
297/82 per ogni anno di servizio prestato saranno liquidate n. 26
giornate. A seguito della entrata in vigore della Legge 91/77 e del punto
3) dell'Accordo Interconfederale 2.5.1977 gli aumenti della contingenza
scattati posteriormente al 3 1.10.77 e fino al 1.6.1982 sono esclusi dal
computo della retribuzione da prendere a base per la determinazione del
trattamento di fine rapporto.
In caso di morte dell'operaio agricolo, il trattamento di fine rapporto è
dovuto agli aventi diritto in base all'art.2122 del Codice Civile.
All'operaio a tempo determinato compete il T.F.R. per l'effettivo lavoro
straordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sul salario contrattuale
definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario,
svolto a titolo occasionale, tale misura è elevata al 10% del salario
contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il
T.F.R. non si calcola sul terzo elemento.
A far tempo dal 1.1.1989 il lavoro domenicale o comunque festivo ed il
lavoro straordinario che abbiano carattere di continuità entrano a far
parte della base di calcolo del trattamento di fine rapporto di cui al
presente articolo, superando in tal modo le precedenti intese di carattere
provinciale.
NORMA TRANSITORIA
Fino al 31.12.1988, per le prestazioni di cui all'ultimo comma del
presente articolo compete una maggiorazione pari all'8%, come motivata e
regolata dai precedenti CPL.
TITOLO VII - PREVIDENZA, ASSISTENZA E TUTELA DELLA SALUTE
Art. 41 -PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo
le normative vigenti.
Le prestazioni e le integrazioni di cui all'art.64 del CCNL 10.07.98 sono
garantite dalla Cassa Integrazione extra-legem disciplinate dall'annesso
Regolamento di gestione (allegato n. 4), che ne definisce compatibilità,
modalità e criteri di erogazione, nonché misura e fini di finanziamento.
I fondi costitutivi della cassa extra-legem per malattia, infortunio ed
assistenza contrattuale provinciale sono finanziati con il versamento
congiunto, cui il datore di lavoro è tenuto, delle contribuzioni previste
dal CPL e dal regolamento di gestione della cassa stessa, nelle forme e
nelle misure in esso definite.
I datori di lavoro inadempienti al versamento dei contributi di propria
spettanza e di quelli trattenuti al lavoratore saranno tenuti ad erogare
direttamente alle prestazioni e le indennità di cui al presente CPL ed
all'annesso regolamento, restando salva ogni altra conseguenza di legge.
Il Regolamento di cui sopra è parte integrante del presente CPL.
Art. 42 - MALATTIA E INFORTUNIO
L'operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o
infortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di 180 giorni, elevati a 210 a condizione che l'operaio risulti
recuperabile mediante attestazione medica.
Limitatamente a quest'ultimo periodo di proroga, non vi sarà
corresponsione delle indennità.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL il diritto
alla conservazione del posto sussiste fino a guarigione clinica, e
comunque non oltre i 12 mesi dall'infortunio.
Trascorsi i periodi di cui sopra e perdurando l'infermità è reciproca la
facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, previa la corresponsione degli
emolumenti e delle indennità di competenza prevista dall'art.58 del CCNL
10.07.98.
In caso di morte dell'OTI, la famiglia potrà continuare a beneficiare
della casa di abitazione o di altra corrispondente per altri sei mesi.
Art. 43 - CURE TERMALI
L'operaio a tempo indeterminato che si rechi in centri termali diversi dal
luogo di residenza e che si trovi costretto a pernottare presso alberghi o
pensioni per effettuare cure termali prescritte dall' I.N.P.S. o da uno
specialista dell'U.S.L. competente, potrà beneficiare, in relazione alla
disponibilità della cassa extra-legem di cui all'art.41 del presente CPL
di una indennità forfettaria stabilita dall'annesso Regolamento, e in ogni
caso in misura non superiore al salario spettante a fronte di eventuale
indennizzo da parte dell'INPS.
Sono esclusi dal presente trattamento gli OTI che usufruiscono di
assistenza diretta da parte dell'INPS o dell'INAIL.
L'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad assentarsi per le cure
termali prescritte dall'INPS, dall'INAIL o dallo specialista dell'USL
competente senza che questo periodo sia computato come ferie, oppure in
conto permessi maturati o previsti dal presente CPL.
Per il periodo di assenza per cure termali competerà soltanto quanto
indicato al V comma del presente articolo.
Art. 44 - ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E
INFORTUNIO
AGLI OPERAI ATEMPO INDETERMINATO
In caso di malattia o infortunio il datore di lavoro corrisponderà, a
titolo di anticipazione sulle indennità sostitutive della retribuzione
spettante al lavoratore ed a carico di INPS, INAIL e Cassa integrazione
extra-legem di cui all'art.41 del presente CPL, la normale retribuzione
rapportata a mese per le sole giornate risultanti dalla certificazione
riconosciuta dagli Istituti competenti, e per il periodo massimo
consentito dalla vigente normativa contrattuale.
Detta anticipazione coprirà integralmente le spettanze dei lavoratore e
sarà pari al 100% della normale retribuzione fino al ° giorno, ed all'85%
dal 121° al 150° giorno di assenza.
I primi tre giorni di malattia (carenza) saranno anticipati dal datore di
lavoro solo nel caso in cui la durata della malattia non sia inferiore al
periodo di franchigia previsto dal Regolamento di gestione di cui
all'art.41 del CPL.
L'erogazione delle anticipazioni suddette è subordinata alla
sottoscrizione, da parte dei lavoratore, di apposita delega facoltizzante
la localizzazione presso il datore di lavoro degli assegni emessi
dall'INPS o dall'INAIL.
Il lavoratore, dovrà altresì girare gli assegni medesimi al datore di
lavoro per l'incasso.
Analogamente le prestazioni a carico della Cassa Integrazione di cui
all'art.41 del presente CPL dovranno essere intestate, previa
sottoscrizione di apposita delega facoltizzante da parte del lavoratore,
al datore di lavoro.
I periodi di malattia ed infortunio sono considerati utili per la
maturazione di tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Qualora gli assegni emessi da INPS ed INAIL fossero di importo superiore
all'anticipazione effettuata dal datore di lavoro, non si darà luogo a
nessun conguaglio.
Il lavoratore è comunque tenuto ad effettuare tutte le operazioni che gli
competono nei confronti degli Istituti e della Cassa interessati.
La Cassa Integrazione extra-legem di cui sopra erogherà al datore di
lavoro la differenza fra quanto anticipato al lavoratore e quanto
recuperato, per effetto della localizzazione e dell'incasso degli assegni
emessi da INPS e INAIL.
A parziale copertura degli elementi retributivi non direttamente
integrabili dalla Cassa integrazione di cui ai commi precedenti, al datore
di lavoro che provvede alla anticipazione prescritta al comma 1° verrà
riconosciuto dalla Cassa medesima un rimborso forfetario pari all'11%
(undici per cento) della somma anticipata.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in costanza di malattia,
infortunio, o comunque precedentemente alla girata degli assegni emessi
dagli Istituti, il datore di lavoro potrà rivalersi sulle spettanze
salariali, e sul trattamento di fine rapporto o quant'altro ancora dovuto
a qualsiasi titolo al lavoratore.
In caso di mancato riconoscimento da parte degli Istituti previdenziali
della malattia o infortunio, o qualora risulti violato quanto disposto al
precedente comma 9°, il datore di lavoro avrà facoltà di attivare la
rivalsa di cui al comma 12°.
Analogamente si opererà una volta trascorsi 6 (sei) mesi dal termine della
malattia o infortunio senza che il datore di lavoro abbia ricevuto gli
assegni.
È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Azienda al totale recupero
delle somme anticipate.
Le parti contraenti interverranno presso gli Istituti previdenziali di cui
ai precedenti commi al fine di ottenere dagli stessi tempestiva ed
opportuna comunicazione di malattie o infortuni non riconosciuti o
comunque non indennizzati.
Le parti si impegnano altresì ad incontrarsi qualora intervengano accordi
o leggi che introducano modificazioni alla normativa in essere e si
rendessero necessari adeguamenti al presente articolo.
Art. 45 - CASSA INTEGRAZIONE SALARI
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salariale
ad opera della Cassa istituita dalla Legge 457/72.
Agli operai che beneficiano del trattamento corrisposto dalla suddetta
Cassa, sarà corrisposta dal datore di lavoro la differenza fra l'indennità
erogata dall'INPS ed il salario di qualifica.
L'indennità a carico dell'INPS sarà anticipata dal datore di lavoro fino
ad una durata massima di 30 giorni.
La Cassa integrazione salari per gli operai a tempo indeterminato può
essere ammessa nei seguenti casi:
A) Incendio della stalla
B) Moria del bestiame
C) Alluvioni e, nel periodo invernale, in caso di nevicate, piogge
persistenti,
e in tutti gli altri casi in cui la speciale Commissione INPS riconosce
gli
estremi previsti dalla vigente normativa e dalle Circolari ministeriali.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che le anticipazioni di cui al 3° comma del
presente articolo non sono soggette a contribuzione.
Art. 46 - ANTICIPAZIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
In applicazione dell'art.60 del CCNL 10.07.98 le Aziende anticiperanno
l'assegno al nucleo familiare spettante per legge a lavoratori aventi
diritto e previa esibizione, da parte degli stessi, del cedolino INPS
concernente l'acconto corrisposto nel trimestre precedente.
I lavoratori dovranno consegnare all'Azienda che ha effettuata
l'anticipazione, unitamente al cedolino, anche l'assegno ad esso allegato,
debitamente girato.
I lavoratori, in via eccezionale, tratterranno per sé il primo assegno;
pertanto le Aziende attiveranno l'anticipazione per il trimestre di
competenza immediatamente successivo a quello riscosso dal lavoratore.
Condizione preliminare per la erogazione della suddetta anticipazione è la
sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione come da modulo
allegato (allegato n. 6).
Fermo restando il contenuto di cui al 1° capoverso della dichiarazione di
cui al comma precedente, nel caso in cui al termine del periodo anticipato
le Aziende non avessero ancora incassato i rimborsi relativi, le stesse
sospenderanno l'anticipazione e provvederanno al recupero delle somme
anticipate.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro precedente all'incasso delle
somme spettanti, il datore di lavoro potrà rivalersi sulle indennità e
spettanze salariali, sul trattamento di fine rapporto e/o su quant'altro
dovuto al lavoratore a qualsiasi titolo.
Le parti si danno atto che le Aziende sono sollevate da ogni
responsabilità per omessa o infedele comunicazione delle variazioni al
nucleo familiare dovuta all'INPS ed all'Azienda stessa da parte degli
interessati.
Art. 47 - FONDO INTEGRATIVO SANITARIO
Agli operai a tempo indeterminato che contribuiscono al Fondo di cui
all'art.62 del CCNL 10.07.98 sono garantite le prestazioni previste
dall'apposito regolamento.
Art. 48 - LAVORI PESANTI E NOCIVI
A) Sono considerati lavori pesanti:
- carico e scarico letame;
- falciatura a mano dei foraggi;
- scalvatura piante di alto fusto;
- irrigazione a scorrimento o con tubi;
- lavori sotto tendoni o tunnel di plastica;
- lavori in acqua;
- abbattimento di piante di medio e alto fusto.
B) Fatte salve ulteriori indicazioni che potranno pervenire
dall'Osservatorio Provinciale di cui all'Allegato 1 del presente CPL, sono
considerati nocivi i seguenti lavori:
- spargimento calciocianamide, scorie, zolfature;
- pulizia delle fosse settiche;
- vuotatura e spandimento pozzo nero;
- preparazione e spandimento veleni, comunque miscelati;
- irrorazioni antiparassitari con prodotti fosforati organici e prodotti
clorurati organici di prima e seconda classe;
- irrorazioni anticrittogamici con prodotti di Ia e IIa classe;
- lavori manuali eseguiti nei canali di scolo in cui confluiscono acque
luride o
fortemente inquinate o tossiche.
Per le operazioni di cui ai precedenti paragrafi A) e B), l'orario di
lavoro è ridotto, a parità di retribuzione di qualifica, di ore 2 (due) e
minuti 20 (venti) giornaliere.
Si precisa che il lavoratore, nell'arco della giornata lavorativa, non
potrà essere adibito per più di 4 ore e 40 minuti a lavori considerati
nocivi.
Al lavoratore comune, quando esegue lavori pesanti o nocivi, spetta una
maggiorazione sulla retribuzione rispettivamente nella misura dell'8% e
del 9%.
Art. 49 - LIBRETTO SANITARIO
Il libretto sindacale di cui all'art.19 del presente CPL dovrà essere
integrato dalle notizie di carattere sanitario contenute nella seconda
parte dell'allegato n. 5 al presente CPL.
TITOLO VIII - SOSPENSIONI - RISOLUZIONE RAPPORTO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 50 - TRAPASSI DI AZIENDA E CASI DI FORZA MAGGIORE
Il trapasso o la cessione di Azienda, fatte salve le ipotesi di cui
all'art.52 del presente CPL, non risolvono il contratto individuale di
lavoro dell'operaio a tempo indeterminato.
Lo stesso pertanto conserverà tutti i diritti maturati o in itinere per
crediti di lavoro e/o anzianità di servizio nei confronti del datore di
lavoro subentrante. Quando questi non siano stati liquidati dal cessante.
In casi di forza maggiore (mortalità del bestiame, incendi, allagamenti,
ecc.) potranno essere presi accordi tra il datore di lavoro ed il
lavoratore assistiti dalle rispettive Organizzazioni per la prosecuzione o
meno del rapporto di lavoro ed il relativo trattamento.
Art. 51 - CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata per obbligo di leva o il richiamo alle armi degli OTI non
risolvono il rapporto di lavoro; i lavoratori interessati hanno diritto
alla conservazione del posto ed al godimento gratuito dell'abitazione.
Il periodo trascorso sotto le armi per chiamata o richiamo va computato
agli effetti dell'anzianità di servizio nell'Azienda.
Al termine dei servizio di leva o del richiamo, il lavoratore deve, entro
30 giorni, porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il
servizio; in mancanza di ciò il rapporto di lavoro è da intendersi
risolto.
La malattia o l'infortunio, debitamente accertati e certificati, all'atto
della ripresa del servizio non costituiranno causa di licenziamento ed il
lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto ed alle indennità di
cui agli art.42 e 44 del presente CPL.
Art. 52 - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
PER GLI OPERAIA TEMPO INDETERMINATO
Richiamato l'art.69 del CCNL 10.07.98 che si intende qui interamente
riportato, a livello provinciale, la risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato può avvenire soltanto per raggiunti limiti di età, per
dimissioni del lavoratore, ovvero per motivi di giusta causa o per
giustificato motivo in base alle norme di cui alle Leggi 604/1966 e
300/1970, norme che convenzionalmente si intendono estese a tutte le
Aziende indipendentemente dal numero di dipendenti, tenendo conto anche
delle motivazioni e della conseguente normativa di seguito riportata:
A) GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa è determinato dal verificarsi di fatti
che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto,
quali:
- le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza
notificazione;
- le condanne penali che comportino lo stato di detenzione;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto
rappresentante nell'Azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, al bestiame, alle coltivazioni
e/o agli
stabili;
- il furto in Azienda.
Il licenziamento per giusta causa comporta la risoluzione immediata del
rapporto di lavoro senza obbligo del preavviso di cui all'art.54 del
presente CPL.
B) Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, ovvero da
ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione aziendale e
del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
1 - La riduzione delle capacità lavorative dell'operaio in misura tale che
diano
diritto a pensione di invalidità o di privilegio;
2 - L'incremento dei nucleo familiare dei conduttore diretto - coltivatore
per
l'aggiunta o il rientro di unità lavorative attive con rapporto di
parentela o
affinità fino al 2° grado;
3 - La radicale modifica degli ordinamenti colturali o degli allevamenti
che
comporti riduzione di manodopera;
4 - L'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione terreni,
stalle
sociali e/o cooperative di servizio;
5 - La sostituzione o il rimpiazzo di unità lavorative con manodopera
appartenente al nucleo familiare del datore di lavoro diretto -
coltivatore, a
condizione che queste ultime non siano nuovamente sostituite con
manodopera
extra - familiare nei dodici mesi successivi;
6 - La sostanziale riduzione degli allevamenti per cause di forza maggiore
o
della superficie aziendale per destinazione della stessa ad area
fabbricabile,
area industriale od altro uso che interessi la Pubblica Amministrazione, a
condizione che i relativi Piani siano in fase di attuazione;
7 - La cessazione della attività agricola, purché subentri un coltivatore
diretto.
L'azienda, prima di effettuare il licenziamento, deve dare effettiva
esecuzione alle opere o alle modifiche o ai nuovi indirizzi colturali e
zootecnici.
Deve altresì dimostrare in concreto di essere associata ad una cooperativa
di conduzione terreni, ad una stalla sociale o ad altra forma associativa,
ovvero il cambiamento effettivo di conduzione e l'inizio di opere,
valutando anche la possibilità di utilizzo del lavoratore nel nuovo
assetto aziendale. In ogni caso, qualora non si verifichino o vengano meno
le condizioni sopra indicate, il licenziamento si intende nullo e
l'Azienda ha l'obbligo di ripristinare con effetto retroattivo il rapporto
di lavoro. Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato
nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art.54 del presente CPL.
Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che
per giustificato motivo, deve essere comunicato all'operaio a mezzo di
raccomandata A.R. e contenere i motivi che lo hanno determinato.
L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla
propria Organizzazione Sindacale la quale, con le modalità e procedure
previste dall'art.63 del presente CPL, esperirà il tentativo di amichevole
componimento.
Nel caso di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, il
lavoratore licenziato e la sua famiglia manterranno il diritto ad
usufruire dell'abitazione loro assegnata per un mese successivo alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
La presente disciplina, fatto salvo quanto previsto dall'art.6 del D.L.
22.12.1981 n. 791 convertito nella Legge n. 54/82 e le ipotesi
specificatamente indicate, non si applica agli operai in possesso dei
requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 53 - DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
Ai sensi dell'art.2119 C.C., l'operaio a tempo indeterminato può recedere
dal rapporto di lavoro, senza obbligo dei termini di preavviso di cui
all'art.54 del presente CPL, qualora si verifichi un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali di legge da parte del datore di
lavoro, o si verifichino fatti che non consentono la prosecuzione, anche
provvisoria del rapporto stesso.
Art. 54 - PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta
eccezione per i licenziamenti o le dimissioni determinate da giusta causa
ai sensi dei precedenti art.52 e 53 deve essere preceduta da preavviso da
notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata A.R.
I termini del preavviso sono disciplinati dall'art.71 del CCNL 10.07.98 e
dalla normativa provinciale di seguito indicata:
- due mesi nel caso di licenziamento;
- due mesi nei casi di licenziamento per giustificato motivo di cui al
paragrafo
B), dell'art.52 del presente CPL;
- un mese nel caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso o di inosservanza, in tutto o in parte, dei
termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità
sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo inosservato.
L'indennità è dovuta per intero agli aventi diritto nel caso di cessazione
del rapporto di lavoro per morte dell'operaio.
Art. 55 - NORME DISCIPLINARI
Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti il servizio, dipendono dal
conduttore o da chi lo rappresenta in Azienda e dai rispettivi Capi
immediati; essi dovranno pertanto attenersi alle disposizioni foro
impartite ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.
I rapporti fra i lavoratori ed il datore di lavoro, o chi per esso, devono
essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare l'ordine e la
disciplina nell'Azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere
punita, a seconda della gravità, nella misura seguente:
1) con una multa fino a un massimo di ore 2 di retribuzione nei seguenti
casi:
a) quando, senza giustificato motivo, si assenti od abbandoni il lavoro,
ne
ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) quando, per negligenza, danneggi l'azienda, il bestiame, le
coltivazioni, i
macchinari e le attrezzature;
c) quando si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Con una multa di importo pari ad una giornata di lavoro nei casi di
recidiva
e di maggiore gravità nelle infrazioni di cui al precedente paragrafo 1).
Gli importi delle multe dovranno essere devoluti a beneficio della Cassa
extra-legem di cui all'art.41 del presente CPL.
Art. 56 - CONTENZIOSO DISCIPLINARE
Qualora sorgessero controversie a seguito della applicazione del
precedente articolo 55 si procederà al tentativo di conciliazione di cui
all'art.63 del presente CPL.
I tempi e le modalità per la notifica dei provvedimenti disciplinari,
nonché i termini e le procedure di difesa del lavoratore sono disciplinati
dalla Legge 300/1970.
TITOLO IX - DIRITTI SINDACALI
Art. 57 - DELEGATO D'AZIENDA
Nelle Aziende che occupino più di 5 lavoratori dipendenti (OTI e OTD),
sarà eletto un delegato di Azienda nell'ambito di ciascuna delle
Organizzazioni dei Lavoratori firmatarie del presente CPL.
Nelle Aziende in cui siano occupati n. 30 lavoratori di cui 20 OTI e 10
OTD, sarà eletto un secondo delegato d'Azienda per ogni Organizzazione
Sindacale dei Lavoratori firmataria del presente CPL. I delegati dovranno
essere eletti da e tra i lavoratori occupati in Azienda.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui
all'art.61 del presente CPL.
All'elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei
lavoratori dell'Azienda o mediante riunioni separate per singola
Organizzazione Sindacale.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera
raccomandata A.R. dalle Organizzazioni Sindacali provinciali o
territoriali dei lavoratori interessati alle Organizzazioni provinciali
dei datori di lavoro firmatarie del presente CPL e, per conoscenza, alla
Direzione aziendale.
I delegati entrano in funzione dalla data in cui perviene la
comunicazione.
Le Organizzazioni datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle
rispettive Aziende, i nominativi dei delegati eletti.
I delegati hanno i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per la esatta
applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione
sociale;
b) esaminare con la Direzione Aziendale le misure atte a prevenire gli
infortuni
e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-
sanitarie e sociali, per quanto di competenza del conduttore;
c) contrattare con l'Azienda gli impegni di occupazione ai fini della
programmazione dei turni settimanali di riposo e delle ferie, nonché le
problematiche attinenti all'organizzazione del lavoro e della produzione,
e
quant'altro demandato e consentito dal presente CPL.
Art. 58 -TUTELA DEL DELEGATO D'AZIENDA
Il delegato d'Azienda non può essere licenziato o trasferito dall'Azienda
in cui è stato eletto, né colpito da misure disciplinari e/o sanzioni di
carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi
attinenti l'attività sindacale svolta.
La durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato eletto
delegato non subirà modificazioni per effetto di tale nomina.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del
delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame e l'intesa
con le Organizzazioni Sindacali di appartenenza del delegato e del datore
di lavoro.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che con il termine "trasferimento" sono fatti salvi
i "comandi di servizio".
Art. 59 - RIUNIONI IN AZIENDA
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'Azienda presso cui
prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro, nonché durante
l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue, regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del
lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro,
dirigenti del Sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale
aziendale.
Art. 60 - DIFFUSIONE CONTRATTI
Alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CPL
viene riconosciuto il diritto ad effettuare n. 3 (tre) ore di assemblea
retribuita, da effettuarsi in una unica soluzione ed in orario di lavoro,
al fine di garantire la massima diffusione e conoscenza del Contratto
Integrativo.
Dette riunioni potranno essere effettuate anche, all'inizio o alla fine
del turni di lavoro, per i lavoratori di tutte le Aziende, al di fuori dei
locali dell'Azienda.
Per le Aziende con oltre 5 dipendenti, le 3 ore di cui al primo comma
verranno detratte dalle 13 ore di cui all'art.59, del presente CPL.
Art. 61 - PERMESSI SINDACALI
Ai lavoratori dipendenti da Aziende agricole membri di organismi direttivi
nazionali, regionali, provinciali o territoriali ed ai delegati aziendali
debbono essere concessi permessi retribuiti per l'espletamento delle
attività inerenti le foro funzioni.
Tali permessi saranno pari a 11 ore mensili per i lavoratori membri di
organismi direttivi ai vari livelli; i permessi stessi possono essere
cumulati entro il periodo massimo di un quadrimestre.
Ai delegati di Azienda vengono concesse n. 48 ore annue di permessi
retribuiti da usufruire metà nel primo semestre dell'anno e l'altra metà
nel secondo.
I dirigenti sindacali di cui sopra hanno inoltre diritto a permessi
sindacali non retribuiti per consentire la partecipazione a trattative
sindacali in misura non inferiore a 10 giorni l'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 24 ore prima quando
trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di
permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l'assenza avvenga
durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più
rappresentanti sindacali nella stessa Azienda.
Fermo restando quanto disposto dall'art.58 del presente CPL in merito alla
comunicazione dei nominativi dei lavoratori eletti delegati d'Azienda, i
nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali,
regionali, provinciali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei
datori di lavoro firmatarie del presente CPL e, per conoscenza, alle
Direzioni Aziendali.
I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene
la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare
alle rispettive Aziende i nominativi dei dirigenti sindacali segnalati.
I permessi retribuiti spettanti ai sensi del presente articolo non
subiranno variazioni nella loro entità in caso di rinnovo degli incarichi.
Art. 62 - QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Tutti i datori di lavoro, a seguito della presentazione di una specifica
delega scritta da parte degli OTI e degli OTD, sono tenuti a versare a
favore della Organizzazione Sindacale indicata i contributi sindacali, con
diritto di rivalsa in occasione del pagamento della retribuzione
settimanale o mensile.
La quota sindacale, determinata in percentuale o in cifra fissa dalle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sarà versata direttamente sul
conto corrente intestato alla Organizzazione Sindacale indicata, con
cadenza quadrimestrale, per il tramite delle Organizzazioni datoriali
firmatarie del presente CPL, unicamente ad una distinta contenente i
nominativi dei lavoratori che hanno autorizzato la trattenuta sindacale.
La delega vale per tutta la durata del rapporto di lavoro, salva la revoca
scritta da parte dei lavoratore.
La eventuale lettera di revoca deve essere indirizzata al datore di
lavoro, alla Organizzazione Sindacale dei lavoratori interessata e, per
conoscenza, alle Organizzazioni datoriali firmatarie del CPL.
TITOLO X - NORME FINALI
Art. 63 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore in relazione
alla interpretazione ed applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro e del relativo CPL, ovvero alla applicazione di leggi e
Regolamenti, e, in ogni caso, quando, in dipendenza del rapporto di
lavoro, sorga un contenzioso che le parti non riescono a comporre
direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata, in prima
istanza, alle rispettive Organizzazioni Sindacali territoriali le quali,
entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il
tentativo di amichevole composizione della vertenza.
Qualora il tentativo di conciliazione di cui sopra fallisse, la
controversia verrà demandata, in seconda istanza, alla Commissione di
Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Se la controversia discende dal mancato riconoscimento della qualifica in
rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla
mancata o erronea applicazione del disposto di cui all'art.18 del presente
CPL, il tentativo di amichevole componimento del contenzioso potrà essere
espletato, entro gli stessi termini, con l'assistenza dell'Osservatorio
Provinciale su mandato specifico delle parti interessate.
In ogni caso, quando anche il secondo tentativo di conciliazione fallisse,
le parti potranno adire le vie legali.
Art. 64 - CONTROVERSIE COLLETTIVE
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le Organizzazioni
contraenti devono intervenire per esaminare e comporre le controversie
collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione del CCNL e
relativo CPL.
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
ALLEGATO 1
PROTOCOLLO ISTITUTIVO OSSERVATORIO PROVINCIALE
Le parti concordano di costituire a partire dal 01.01.2001 l'OSSERVATORIO
PROVINCIALE previsto dall'art.6 e dall'allegato A del CCNL del 10 luglio
1998 degli operai agricoli nonché dell'allegato A del CCNL del 13.11.96
dei quadri e impiegati agricoli e successivo protocollo naz. del 4.11.98.
L'Osservatorio si prefigge l'obiettivo di svolgere iniziative di analisi,
di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse
avvalendosi anche della collaborazione dell'Assessorato prov.le
dell'Agricoltura e del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, della Direzione
Prov.le del lavoro e dei Centri per l'impiego.
Le parti concordano l'adozione del seguente regolamento di funzionamento
interno:
Art. 1 - SCOPI DELL' OSSERVATORIO
a - fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le
informazioni per l'individuazione del flusso e del tipo di finanziamenti
pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
b - fornire alle OO.SS da parte delle Organizzazioni datoriali le
informazione utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie
di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla
organizzazione del lavoro, sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
c - esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione
agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di
riconversione produttiva, o a seguito della diffusa estensione del lavoro
per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della
manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti
istituzioni pubbliche opportuni interventi di formazione e di
riqualificazione professionale;
d - esaminare la qualità e quantità dei flussi occupazionali con
particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo
scopo di formulate proposte all'Osservatorio regionale; e concordare
azioni idonee a garantire per l'occupazione femminile pari opportunità;
f - rilevazione dei dati occupazionali del lavoro a tempo indeterminato e
determinato del settore agricolo della provincia di Parma;
g - analisi del lavoro extra comunitario;
h - formulare Piani per la istituzione di corsi di qualificazione
professionale con particolare riguardo alla formazione dei giovani e dei
lavoratori extra - comunitari;
i - esprimere interpretazioni concernenti l'applicazione delle norme
contrattuali, controllare e assicurare l'esatta applicazione dei contratti
collettivi di lavoro nelle realtà agricole parmensi;
l - esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali,
in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del
contratto prov.le di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandare dalle
Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art.83 del CCNL;
m - promuovere indagine conoscitiva sull'utilizzo del lavoro interinale,
verifica dell'applicazione dell'interinale, soprattutto in ragione della
stagionalità e per la natura di determinate mansioni, anche ai lavori non
richiedenti particolari requisiti professionali;
n - accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di
formazione - lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale.
Art. 2 - COMPOSIZIONE OSSERVATORIO
L'Osservatorio Provinciale è composto da 6 componenti effettivi designati
pariteticamente in rappresentanza delle parti contraenti.
I componenti effettivi dell'Osservatorio ed i relativi supplenti sono
nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre
Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla foro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante
da parte dell'Organizzazione che l'ha nominato.
In caso di indisponibilità di uno o più membri effettivi di partecipare
alla riunione dell'Osservatorio, questi saranno sostituiti dai membri
supplenti segnalati dall'Organizzazione competente. Le nomine avverranno
entro un mese dalla stipula del presente CPL.
Art. 3 - FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO
L'Osservatorio ha sede presso l'Unione Provinciale Agricoltori.
Le riunioni saranno convocate dal Presidente con avviso agli altri
componenti a mezzo lettera fax o ogni altro mezzo equivalente almeno sei
giorni prima della riunione.
1) Presidenza:
La Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due
anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei
lavoratori. La prima nomina del presidente avverrà in sede di rinnovo del
presente CPL.
2) Segreteria:
La Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante
del datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei
lavoratori e viceversa in caso contrario.
3) Riunioni, periodicità:
Almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta richiesto da uno dei
componenti effettivi, che avrà cura di comunicare l'o.d.g. con richiesta
scritta al presidente. L'Osservatorio dovrà riunirsi non oltre il quinto
giorno della richiesta inoltrata.
L'Osservatorio è validamente costituito in prima convocazione con la
presenza di tutti i componenti effettivi.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire
entro i successivi sette giorni e con preavviso di almeno tre giorni, è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
Le riunioni per ritenersi valide necessitano della presenza di almeno la
maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
Per le delibere riguardanti i contratti di formazione lavoro è necessaria
la firma del presidente e del vicepresidente e in loro assenza almeno da
un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di
lavoro.
I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutti i componenti sono
vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell'Osservatorio e
saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per il necessario
coordinamento degli adempimenti relativi alle deliberazioni adottate.
Gli atti dell'Osservatorio sono conservati presso la sede
dell'Osservatorio medesimo.
4) Spese:
Il fondo C.A.C. metterà a disposizione dell'Osservatorio una quota annua
di L. 300.000 aggiornabili, anche nel corso dell'anno, previa verifica e
documentazione. Al termine di ogni anno l'Osservatorio dovrà presentare un
consuntivo e giustificare le spese effettuate al Comitato di gestione del
fondo.
Le Parti si danno atto che con la costituzione dell'Osservatorio
Provinciale sono di fatto superati tutti gli articoli di cui al titolo il
RELAZIONI SINDACALI del CPL 15.4.97.
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
ALLEGATO 2
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PARITETICO PROV.LE PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.
Oggi, 01 gennaio 2001 presso la sede dell'Unione Prov.le Agricoltori di
Parma tra
- l'Unione Prov.le Agricoltori di Parma
- la Federazione Prov.le Coltivatori Diretti di Parma
- la Confederazione Italiana Agricoltori di Parma
e
- F.L.A.I. - C.G.I.L. di Parma
- F.I.S.B.A. - CISL di Parma
- U.I.L.A - UIL di Parma
- CONFEDERDIA di Parma
visto il D.L. 626/94 e successive modificazioni; visto il verbale di
Accordo del 18.12.96 del CCNL operai agricoli;
visto il verbale di Accordo del 13.11.96 per il rinnovo del CCNL quadri e
impiegati agricoli;
considerato che i contratti collettivi nazionali prevedono la costituzione
di un Comitato paritetico Prov.le per la sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro, espressione di tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali
firmatarie dei contratti di cui sopra
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il Comitato Paritetico Prov.le per la sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro è composto da N° 4 rappresentanti delle Organizzazioni datoriali
(2 UPA, 1 CD, I CIA) e da N° 4 rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali (1 Confederdia, 1 FLAI-CGIL, 1 FISB-ACISL, 1 UILA-UIL.
2) Al Comitato Paritetico Prov.le sono attribuiti i seguenti compiti:
- funzioni di cui all'art.20 e 22 del D.L. 626/94 e cioè di promozione e
orientamento di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e
funzioni di composizione in prima istanza delle controversie insorte sul
l'applicazione delle normative concernenti la rappresentanza, la
formazione e l'informazione;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la
formazione prevista; promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni
formativi in materia di sicurezza sia per rappresentanti alla sicurezza
che per gli altri lavoratori dipendenti;
- organizzazione di iniziative concernenti l'informazione e la formazione
dei lavoratori;
- i compiti di segreteria sono assunti dalle Organizzazioni datoriali
firmatarie del presente accordo;
- i costi per il funzionamento del C.P.P. per attività straordinarie,
saranno valutati in base a specifiche necessità;
- il segretario è eletto nell'ambito delle designazioni dell' UPA e avrà
il compito di convocare le riunioni e redigere eventuali verbali;
- il Comitato Paritetico Provinciale ha sede operativa presso l'Unione
Agricoltori in Via Gramsci 261b;
- le copie delle comunicazioni delle avvenute elezioni e designazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dovranno essere trasmesse
entro 15 gg. dall'avvenuta elezione al C.P.P. dal segretario della
riunione elettiva o tramite i rappresentanti delle rispettive
organizzazioni datoriali e sindacali;
- la cessazione dell'incarico da R.L.S. dovrà essere comunicata al C.P.P.
dallo stesso lavoratore o per il tramite delle Organizzazioni datoriali e
sindacali entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- il C.P.P. si riunisce su richiesta di una delle parti;
- le decisioni sono prese all'unanimità dei presenti;
- per le controversie di cui al comma 1 art.20 del D.lo 626/94 le modalità
saranno le seguenti: il ricorrente deve inviare al C.P.P. ed alla
controparte il ricorso scritto con raccomandata A.R. e la controparte
dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 gg.; il C.RR dovrà
esaminare l'esame del ricorso redigendo apposito verbale entro i 30 giorni
successivi salvo eventuale proroga definita dallo stesso.
2) FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Il C.P.P. sulla base di quanto previsto dall'art.20 e 22 del D.L. 626/94,
si propone di assicurare una corretta formazione dei lavoratori in
particolare per la figura del R.L.S.
Per l'informazione e la formazione dei lavoratori dipendenti assunti per
lavori di breve durata si recepisce espressamente quanto convenuto con
l'accordo regionale del 29.5.97 e si concorda di predisporre idoneo
materiale divulgativo per assicurare all'azienda e al lavoratore quanto
disposto dall'accordo nazionale del 18.12.96 p.to 9 nonché dagli art.21 e
22 del D.L. 626/94.
In particolare, la informativa verterà su:
- misure ed attività di prevenzione
- norme e disposizioni aziendali di sicurezza
- il medico competente, ove previsto e sulle procedure di pronto soccorso
- il responsabile dei servizio di prevenzione i rischi per la salute e la
sicurezza connessi all'attività dell'impresa.
Il materiale informativo sarà consegnato in copia al lavoratore che
firmerà all'atto della consegna per ricevuta e presa visione.
MODALITÀ DI ELEZIONE R.L.S.
Le parti richiamano espressamente quanto stabilito dall'accordo del
18.12.96 - all. 5.
Per le procedure elettorali si allega bozza del verbale concernente
l'elezione del rappresentante.
Per quanto ottiene le aziende con un numero di giornate minore di 150
annue, le parti convengono di utilizzare le stesse procedure per
l'individuazione del rappresentante per la sicurezza utilizzando cioè
l'allegata bozza.
Il rappresentante per la sicurezza conserva la carica esclusivamente
nell'ambito del periodo di assunzione.
I permessi di cui al punto 3 dell'accordo nazionale sono fruiti in modo
proporzionato alla permanenza in azienda.
Letto, confermato e sottoscritto.
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
ALLEGATO 3
ACCORDO QUADRO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
DEGLI OPERAI AGRICOLE E FLOROVIVAISTI
In data 19 luglio 1995 Confagricoltura, Coldiretti e CIA e FLAI-CGIL
FISBA-CISL e UILA-UIL concordano di adeguare l'Accordo quadro del
27.11.1991 in materia di contratti di formazione lavoro (C.F.L.),
stipulato in applicazione dell'art.3, L. n. 863/84, alla nuova normativa
prevista dall'art.16 della L. n. 451/1994.
Si premette che le Organizzazioni contraenti considerano i contratti di
formazione lavoro uno strumento utile per l'inserimento di giovani in
agricoltura e per la loro preparazione adeguata alle nuove esigenze dello
sviluppo del settore agricolo.
A tale riguardo la Confagricoltura, la Coldiretti e la CIA si impegnano a
dare la più ampia diffusione possibile ai contratti di formazione lavoro,
al fine di promuovere la crescita professionale dei giovani, con
particolare riguardo alla manodopera femminile.
Ai contratti di formazione lavoro si applicano le disposizioni legislative
che disciplinano rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano
derogate dalla legge n. 863/84, dalla legge n. 451/94 e dal presente
Accordo. Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti sociali
dall'art.3, comma 3 della legge n. 863/84 cit., le parti firmatarie del
presente Accordo ritengono superata la necessità dell'approvazione
preventiva da parte delle Commissioni regionali dell'impiego per i
progetti dei contratti di formazione lavoro, conformi alla presente
regolamentazione.
Le imprese agricole sono tenute a trasmettere all'Osservatorio provinciale
di cui all'art.6 del presente CCNL copia del "Progetto per l'attività di
formazione lavoro" e del "Contratto di formazione lavoro individuale".
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i
progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da
consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in
posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei
progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle
singole imprese.
L'Osservatorio provinciale provvederà, previo esame degli atti ricevuti,
ad inviare, entro e non oltre 5 giorni successivi, alle sezioni
circoscrizionali competenti l'elenco dei progetti ritenuti conformi con le
indicazioni necessarie per il rilascio del nullaosta.
Salvo quanto espressamente previsto dal presente Accordo, ai giovani di
età compresa tra sedici e trentadue anni, assunti con contratto di
formazione lavoro, si applicano in materia normativa e salariale, le
disposizioni del CCNL operai agricoli e florovivaisti.
I contratti di formazione lavoro sono finalizzati alla acquisizione delle
professionalità previste dal CCNL e si distinguono secondo le seguenti
tipologie:
C.F.L. tipo A
Hanno durata massima di 24 mesi e sono mirati all'acquisizione di:
- professionalità intermedie inquadrate nella 2° Area professionale (Art
26) per
le quali il C.F.L. deve prevedere almeno 80 ore di formazione teorica;
- professionalità elevate inquadrate nella 1° Area professionale (Art 26)
per le
quali il C.F.L. deve prevedere almeno 130 ore di formazione teorica.
Il periodo di prova è stabilito in mesi due di prestazione effettiva.
Alla scadenza del C.F.L. il datore di lavoro trasmette agli organi di
collocamento competenti per territorio idonea certificazione dei risultati
conseguiti dal lavoratore interessato, secondo il modello predisposto.
C.F.L. tipo B
Hanno durato massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l'inserimento
professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un
adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed
organizzativo.
La formazione teorica minima che il C.F.L. deve prevedere è di almeno 20
ore e deve riguardare:
- la disciplina del rapporto di lavoro;
- l'organizzazione del lavoro;
- la prevenzione ambientale e infortunistica.
Il periodo di prova è stabilito in un mese di prestazione effettiva.
Alla scadenza del C.F.L. il datore di lavoro rilascerà al lavoratore un
attestato sull'esperienza svolta come previsto nel Mod. n. 4.
Il giovane assunto con contratto di formazione lavoro, è inquadrato nella
2 Area per le professionalità elevate e nella 3a area per i restanti tipi
di C.F.L., indipendentemente dalla acquisizione di professionalità finale,
come operaio a tempo determinato e il trattamento retributivo è quello
previsto dai contratti provinciali per le stesse aree professionali. Gli
istituti contrattuali delle ferie, 13a e 14a mensilità, il T.F.R. e
festività sono corrisposti con le stesse modalità previste per gli O.T.I.
Nel caso di interruzione continuativa della prestazione dovuta a malattia
o infortunio sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di 120 giorni di calendario, nel caso di malattia, e
di 130 giorni di calendario, nel caso di infortunio sul lavoro.
Nel caso di più assenze per malattia, determinato o meno dalla stessa
causa, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà pari a 120
giorni di calendario nell'arco di 24 mesi del contratto dì formazione
lavoro.
Nel C.F.L. di durata inferiore ai 24 mesi, i predetti periodi di
conservazione del posto di lavoro sono proporzionati alla durata del
rapporto.
Il contratto di formazione lavoro deve contenere le indicazioni di cui ai
modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo.
La proposta di Contratto deve essere accompagnata da una dichiarazione
dell'azienda attestante:
a) che per le professionalità per le quali si svolge l'attività formativa
non
sono state effettuate nei dodici mesi precedenti riduzioni di operai a
tempo
indeterminato e che la stessa azienda interessata non intende operarne,
per
pari professionalità, nell'arco di durata dei contratti di formazione
lavoro,
nel caso di radicali modifiche degli ordinamenti colturali o
dell'organizzazione aziendale.
b) l'adesione dell'azienda interessata ad una delle organizzazioni
professionali
agricole, firmatarie del presente Accordo.
La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione lavoro non è
esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di
avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per
cento dei lavoratori il cui contratto di formazione lavoro sia già venuto
a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e
quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la
proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica
quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di
formazione e lavoro.
Nella predisposizione dei progetti di formazione lavoro l'impresa agricola
deve rispettare i principi di non discriminazione diretta ed indiretta
previsti dalla L. n. 125/91, in materia di "azioni positive per la
realizzazione della parità uomo - donna".
Nel caso in cui il rapporto di formazione lavoro sia trasformato in
contratto a tempo indeterminato, la durata di tale rapporto di formazione
sarà considerata utile ai fini del computo di tutti gli istituti previsti
dalla legislazione e dal CCNL operai agricoli e florovivaisti.
Il presente Accordo ha validità fino al 31.12.2001 e sarà tacitamente
rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti,
almeno 3 mesi prima della scadenza con Raccomandata A.R.
Le parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno annualmente in
sede nazionale e provinciale per la verifica delle assunzioni effettuate,
distinte per aree territoriali e per profili professionali.
Norma transitoria
L'inquadramento delle professionalità previste ai fini dei contratto di
formazione e lavoro tipo A nelle Aree Ia e IIa resta in vigore sino al
rinnovo dei contratti provinciali ai sensi ed in applicazione dell'art.26
del presente CCNL.
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
Mod. 1
COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA ALL'OSSERVATORIO PROVINCIALE,
ART. 6 CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Spett. Osservatorio provinciale della provincia di..................
Via .......................
L'azienda agricola ...................di ...................operante nel
comune di .................... trasmette a codesto Osservatorio
provinciale, copia del Progetto per l'attività di formazione lavoro e del
relativo Contratto individuale con il Sig. ..................... al fine
degli adempimenti previsti dall'Accordo quadro per la disciplina dei
contratti di formazione lavoro operai agricoli e florovivaisti.
L'azienda attesta:
a) che per le professionalità per le quali si svolge attività formativa,
non sono state effettuate nei 12 mesi precedenti riduzioni di operai a
tempo indeterminato e che la stessa azienda interessata non intende
operarne, per pari professionalità, nell'arco di durata dei contratti di
formazione lavoro, nel caso di radicali modifiche degli ordinamenti
colturali o dell'organizzazione aziendale.
b) l'adesione dell'azienda interessata ad una delle organizzazioni
professionali agricole, firmatarie del presente Accordo.
Firma del titolare dell'Azienda ......................
Data, .........................
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
Mod. 2
PROGETTO PER L'ATTIVITA DI FORMAZIONE LAVORO
L'azienda agricola ..................... sita nel Comune di
.................. in base a quanto previsto dall'art.3 della legge
19.12.84, n. 863 e successive modifiche e integrazioni, e dall'Accordo-
quadro sui contratti di formazione lavoro allegato al CCNL operai agricoli
e florovivaisti, riscontra la necessità, per le attuali esigenze
aziendali, di dare attuazione al contratto di formazione lavoro di tipo
......................... secondo i tempi e le modalità sotto indicate:
a) svolgimento dell'attività di formazione e lavoro nel periodo dal
..........
al ............ presso l'unità produttiva aziendale .................. per
il
Sig. ................... con profilo professionale di formazione
...............
b) l'attività formativa e di lavoro degli operai all'uopo assunti è
costituita da prestazioni lavorative e da insegnamento teorico - pratico
delle seguenti tecniche agricole .......................
La durata dell'insegnamento teorico non potrà essere inferiore alle
.......... ore annue.
Il presente progetto è conforme alla regolamentazione prevista
dall'Accordo - quadro sui contratti di formazione lavoro allegato al CCNL
operai agricoli florovivaisti.
Firma dell'Azienda ...........................
Data, .....................
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
Mod. 3
CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE
Tra i sottoscritti Sig. ................... datore di lavoro, e Sig.
................. lavoratore;
visto l'Accordo-quadro sui contratti di formazione lavoro allegato al CCNL
operai agricoli e florovivaisti, con cui viene prevista, in relazione
all'art.3 della legge 19.12.84, n. 863 e successive modi fiche ed
integrazioni, l'assunzione nominativa di giovani con tratto di formazione
lavoro;
viene convenuto quanto segue:
Il Sig ..................... assume il predetto lavoratore
.................. nato il ................ residente in
..................con contratto di formazione lavoro per la durata di mesi
a far data dal ................... con il profilo professionale di
formazione ..................... Il trattamento retributivo è quello
previsto dal contratto provinciale al profilo .................... della
2a area professionale 1.
Gli istituti contrattuali delle ferie, 13a e 14a mensilità, il trattamento
di fine rapporto e quello per le festività, saranno corrisposti con le
stesse modalità previste dal vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti
per i lavoratori con rapporto a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro il lavoratore
Data, ....................
I Ved. Nota transitoria al presente Protocollo.
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
Mod. 4
ATTESTATO DELL' AZIENDA PER IL C.F.L. DI TIPO B
L'azienda .................... attesta che il Sig ....................
assunto con contratto di formazione lavoro il .......... e fino al
.......... ha svolto con esito ................... l'attività prevista dal
progetto per il Contratto di formazione lavoro per il conseguimento della
qualifica professionale di ...................
Firma del titolare dell'azienda ....................
Data, ...................
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
ALLEGATO 4
ACCORDO SINDACALE
Oggi 17 novembre 1998 in Parma tra:
• Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente Luca Martora
assistito dal Direttore Achille Coelli e dalla sig.ra Marta Zambrelli
dell'Ufficio Sindacale;
• Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente
Davide Guareschi assistito dal Direttore Claudio Bovo e dal Vice Direttore
Roberto Paiù;
• Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Presidente Pietro
Tiberti assistito dal Direttore Guido Baratta e dalla sig.ra Tiziana
Peschiera;
E
• F.L.A.I. CGIL rappresentata da Ermanno lannelli e Silvia Sartori;
• F.I.S.B.A. CISL rappresentata da Aldo Gennari;
• U.I.L.A. UIL rappresentata da Oreste Colonna
è stato raggiunto il seguente accordo.
Art. 1
Le Organizzazioni contraenti in applicazione del verbale di accordo
20/12/1988 concernente il rinnovo del C.PL. per gli operai agricoli,
tenuto conto di quanto disposto nell'art.11 della legge n. 334 del
12/3/1968, si sono accordate ai fini della regolamentazione della "Cassa
Integrazione Malattia infortunio e Assistenza Contrattuale".
Art. 2
La Cassa ha sede in Parma - Via Gramsci n. 26/B presso l'Unione
Provinciale Agricoltori, sino a diversa decisione del Comitato di
Gestione.
Art. 3 - Rappresentanza legale
La rappresentanza legale della Cassa spetta congiuntamente al presidente e
al Vice Presidente del Comitato di Gestione.
Art. 4 - Scopi
La Cassa ha lo scopo di integrare nelle forme e nei limiti previsti dal
presente accordo le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
A tale scopo viene costituito un apposito fondo (Fondo prestazioni
integrative) per l'integrazione dell'indennità giornaliera erogata dagli
Istituti in caso di malattia e infortunio (salvo la responsabilità di
terzi) nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie.
La Cassa ha altresì lo scopo di provvedere alla riscossione di un
contributo di assistenza contrattuale al fine di far fronte agli oneri
derivanti dalle prestazioni contrattuali che le Organizzazioni firmatarie
di contratti ed accordi provinciali, svolgono a favore dei lavoratori e
dei datori di lavoro nell'agricoltura parmense.
A tal fine viene istituito un apposito Fondo (Fondo C.A.C.).
Art. 5 - Beneficiari
Le indennità di cui agli articoli 23,24,25 e 26 saranno fissate e
corrisposte per ciascun anno nell'ambito delle disponibilità della Cassa.
Le indennità stesse verranno erogate ai lavoratori che abbiano prestato
l'attività lavorativa nella provincia di Parma e siano iscritti nei
relativi elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Le indennità in parola non competono ai lavoratori dipendenti dei Consorzi
di Bonifica, del Corpo Forestale dello Stato, delle latterie sociali,
nonché a coloro che fruiscano delle indennità medesime in altri settori.
Art. 6 - Contributi
I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori sono quelli
stabiliti dall'art.32 del presente Regolamento. Il Comitato di Gestione
stabilisce le norme della loro riscossione.
I contributi di cui sopra saranno anticipati e versati integralmente dal
datore di lavoro: la quota a carico dei lavoratori a tempo determinato
verrà detratta dalla tariffa oraria, mentre la rivalsa a carico dei
lavoratori a tempo indeterminato sarà effettuata mensilmente nel relativo
prospetto paga. I datori di lavoro inadempienti al versamento dei
contributi di cui sopra saranno tenuti ad ero are direttamente ai
lavoratori dipendenti le indennità integrative di cui al presente
Regolamento, salva ed impregiudicata ogni altra iniziativa legale.
Di norma la Cassa interverrà erogando le prestazioni di sua competenza,
solo qualora il datore di lavoro risulti inadempiente per non più di una
annualità nel corso degli ultimi 5 anni e che provveda comunque a sanare
ad ogni effetto la sua posizione entro 30 giorni dall'apposito invito
della Cassa.
Art. 7
Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a svolgere una
proficua vera intesa ad evitare o in forma di evasione dei contributi
costitutivi la Cassa.
Si danno atto che ogni azione intesa al recupero giudiziale delle somme
evase dovrà essere preceduta dalla convocazione degli inadempienti presso
le Commissioni Sindacali Provinciali di cui ai vigenti contratti di
categoria.
Art. 8
Il contributo di cui all'art.6 è dovuto da tutti i datori di lavoro
operanti in Provincia di Parma ed è calcolato sulla retribuzione
imponibile ai fini contributivi sia per gli operai a tempo indeterminato
che a tempo determinato. In ottemperanza del D.L. 146/96 per gli operai a
tempo determinato appartenenti alle qualifiche per le quali non si è
verificato il superamento del salario medio convenzionale, il contributo
C.I.M. è calcolato in base al salario convenzionale stesso.
La base impositiva è riferita al numero di giornate accertato dallo SCAU
relativamente all'anno precedente per quanto riguarda gli O.T.D., e al
momento della rilevazione per gli O.T.I.
Art. 9
Il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro segue l'anno
solare.
Art. 10
Il gettito contributivo costitutivo del Fondo prestazioni integrative al
netto delle spese di gestione del Fondo e di quelle necessarie per il
funzionamento del Comitato di Gestione (affitto, sede, arredamento, spese
postali, telefoniche, telegrafiche, controllo elenchi datori di lavoro e
lavoratori, reperimento dati, spese di personale, ecc.) è destinato alle
prestazioni integrative cui agli art.23, 24, 25 e 26.
Art. 11
Il gettito contributivo del Fondo C.A.C. al netto delle spese di gestione
del fondo e di quelle necessarie per il funzionamento del Comitato di
gestione (affitto, sede, arredamento, spese postali, telefoniche,
controllo elenchi datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese
di personale, ecc.) è destinato per il 45% alle Organizzazioni Sindacali
dei datori di lavoro contraenti e per il 55% alle Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori firmatarie del presente accordo.
Art. 12 - Comitato di gestione
La Cassa è retta da un Comitato di Gestione composto da 6 membri di cui:
- n. 3 designati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro (n.1
dell'Unione Provinciale Agricoltori, n.1 della Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti, n.1 della Confcoltivatori Provinciale);
- n. 3 designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (n. 1 dalla
F.L.A.I. C.G.I.L., n. 1 dalla FISBA - C.I.S.L., n. 1 dalla UISBA U.I.L.).
Ai lavori del Comitato partecipa senza diritto di voto il Segretario della
Cassa all'uopo incaricato dal Comitato stesso. Le dimissioni o le
sostituzioni dei membri devono essere comunicate alla segreteria della
Cassa tramite raccomandata a.r. o a mano con firma per ricevuta.
Ai membri del Comitato di Gestione e al segretario potrà essere
corrisposta una somma a titolo di gettone di presenza nella misura
quantificata dal Comitato medesimo.
Art. 13 - Compiti del Comitato
Il Comitato provvede al l'amministrazione e alla gestione della Cassa su
mandato delle Organizzazioni Sindacali compiendo tutti gli atti necessari
allo scopo. In particolare è compito del Comitato di Gestione:
a) gestire i contributi attribuiti alla Cassa dai contratti collettivi di
categoria;
b) provvedere alla compilazione ed all'approvazione dei bilanci preventivi
e
consuntivi della Cassa;
c) vigilare su tutti i servizi e in particolare sulla riscossione dei
contributi
e l'erogazione delle prestazioni;
d) istituire presso le Banche o l'Amministrazione Postale depositi di
conto
corrente;
e) promuovere gli atti amministrativi e giudiziali ritenuti convenienti
per il
buon funzionamento della Cassa;
f) provvedere ai rimborsi delle spese sostenute da organizzazioni
sindacali,
membri del Comitato, di segreteria e del personale;
g) deliberare sulle prestazioni straordinarie di cui all'art.26 nonché su
ogni
altra pratica che la presidenza ritenga di dover sottoporre alla decisione
del Comitato.
Art. 14 - Riunioni e deliberazioni
Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente e/o del
Vice Presidente oppure quando ciò sia richiesto da almeno 3 membri del
Comitato stesso.
La convocazione è effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente tramite
la Segreteria mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima
della riunione del Comitato.
In caso di assoluta urgenza il termine sarà ridotto a 24 ore mediante
avviso telegrafico.
La convocazione dovrà contenere data, ora della riunione e gli argomenti
posti in discussione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà
più uno dei componenti il Comitato.
In apertura di riunione si dovrà dar luogo alla lettura ed approvazione
del verbale della riunione precedente.
Copia del verbale sarà consegnata ad ogni componente del Comitato di
Gestione che ne faccia richiesta.
Di norma le delibere sono adottate con il criterio dell'unanimità dei
presenti.
Per le sole decisioni riguardanti l'erogazione delle indennità sarà
richiesta la maggioranza dei presenti.
Il criterio dell'unanimità sarà richiesto per l'erogazione delle indennità
straordinarie di cui all'art.26.
Art. 15 - Presidente e Vice Presidente
La Presidenza del Comitato di Gestione è espressa dalla componente dei
datori di lavoro; la vice Presidenza dalla componente dei lavoratori.
È compito del Presidente e del Vice Presidente:
a) rappresentare la Cassa nei confronti di terzi e in giudizio;
b) sovraintendere all'applicazione del presente accordo;
c) provvedere congiuntamente all'emissione dei mandati di pagamento in
ordine:
- alla liquidazione delle prestazioni di cui al presente accordo;
- al trasferimento delle somme esatte;
- alla ripartizione dei contributi di assistenza contrattuale di cui agli
accordi fra le organizzazioni sindacali;
- alle eventuali spese legali;
- agli oneri derivanti da adempimenti contrattuali;
- ad ogni, altra spesa derivante dalla gestione della Cassa previa
delibera
in tal senso da parte del Comitato.
Art. 16
I contributi di cui all'art.6 dovranno affluire sul conto corrente
bancario intestato a "Cassa Integrazione Indennità Malattia Lavoratori
Agricoli".
Art. 17
La messa in liquidazione della Cassa è disposta con delibera unanime delle
Organizzazioni firmatarie del presente accordo.
Si dovrà procedere alla liquidazione qualora la Cassa debba cessare ogni
attività per disposizione di legge o per la perdita della sua autonomia
finanziaria o funzionale.
In entrambe le ipotesi le Organizzazioni Sindacali provvederanno alla
nomina dei liquidatori determinandone i compiti e attribuendo loro i
necessari poteri.
Le somme residue del fondo "Prestazioni Integrative" saranno comunque
destinate alla prestazioni di cui agli artt.23, 24, 25 e 26.
Art. 18
Qualunque modifica del presente accordo è di competenza delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie.
Art. 19
Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle
vigenti norme contrattuali e di legge in materia.
Art. 20
Il presente accordo sindacate scadrà contestualmente al C.P.L. 15.04.97.
Continuerà comunque ad operare sino al raggiungimento dell'accordo sul
nuovo contratto provinciale di lavoro.
Art. 21
Tutte le indennità saranno fissate e corrisposte nell'ambito delle
disponibilità della Cassa. In caso di mobilità eccezionale o comunque
superiore a quella ragionevolmente preventivata dal Comitato di Gestione,
le indennità potranno essere ridotte nell'ambito delle disponibilità della
Cassa.
Qualora le indennità di malattia ed infortunio erogate dai competenti
Istituti previdenziali dovessero subire un aumento in applicazione di
future norme legislative, le Associazioni stipulanti riesamineranno il
presente accordo.
Altrettanto sarà fatto in caso di gestione deficitaria della Cassa.
Art. 22 - Anticipazione delle indennità di malattia e infortunio
Fermo restando quanto disposto dall'art.44 commi 5, 6, 8, 10 e 11 del CPL
20.09.00, le Aziende che abbiano provveduto alle anticipazioni di cui al
C.P.L. medesimo, per ottenere le prestazioni loro riservate dovranno
presentare apposita domanda alla Cassa corredata dai seguenti documenti:
- buste paga attestanti l'avvenuta anticipazione delle indennità
sostitutive della retribuzione in caso di malattia o infortunio;
- cedolino rilasciato dall'INPS o dall'INAIL attestante il periodo di
malattia o infortunio nonché le indennità erogate dagli istituti medesimi.
Le domande, corredate dai documenti suddetti e sottoscritte dal titolare
dell'azienda, devono essere comunque presentate entro 12 mesi dalla
avvenuta localizzazione o girata degli assegni emessi dagli istituti
previdenziali.
La Cassa, verificata la regolarità della domanda, provvederà alla
liquidazione della pratica entro il termine massimo di 60 giorni dalla
presentazione della domanda.
Art. 23 - Malattia
In caso di malattia la Cassa corrisponde a decorrere dal 4° giorno una
indennità integrativa a quella erogata dall'INPS ai sensi delle leggi
vigenti.
Per i primi 3 giorni (carenza) sarà corrisposta una indennità pari al
salario di qualifica (per gli o.t.i.) e al salario medio convenzionale
(per gli o.t.d.) solo nel caso in cui l'assenza si protragga oltre il 9°
giorno.
Il Comitato di Gestione in sede di esame a consuntivo dei risultati
economici potrà ridurre il periodo di cui sopra nei limiti di
compatibilità imposti dalle disponibilità del Fondo C.I.M.
Tutte le indennità sono riferite alle sole giornate indennizzate
dall'INPS. Per gli o.t.i., fatte salve le limitazioni di cui agli artt.5 e
22 del presente regolamento, verrà corrisposto alle aziende la differenza
fra quanto anticipato al lavoratore e quanto recuperato per effetto della
localizzazione e dell'incasso degli assegni dell'INPS, nonché una
ulteriore somma forfettaria, corrisposta a parziale copertura degli
elementi retributivi non direttamente integrabili, pari all'11%
dell'importo anticipato.
Solo nei casi di sospensione dell'anticipazione a norma dell'art.44 commi
da 4 a 12 del CPL 20.09.00, le indennità previste per i casi di malattia
competeranno direttamente ai lavoratori nelle misure di seguito indicate:
per i primi 120 giorni di malattia dell'anno solare la differenza fra il
salario di qualifica e quanto erogato dall'INPS; dal 121° al 150° giorno
la differenza tra l'85% del salario di qualifica e quanto erogato
dall'INPS.
In ogni caso la domanda dovrà essere presentata entro 12 Mesi dalla
localizzazione degli assegni.
Per gli O.T.D. per i primi 120 giorni di malattia nell'arco di un anno
solare la Cassa corrisponderà la differenza fra quanto erogato dall'INPS
ed il salario convenzionale di cui al D.L. 146/96 o la retribuzione reale,
fatte salve le limitazioni di cui agli artt.5, 27 e 28.
Dal 121° al 150° giorno sarà corrisposta la differenza fra quanto erogato
dall'INPS e l'85% del salario medio convenzionale di cui al D.L. 146/96 o
la retribuzione reale.
Tutte le malattie saranno integrate purché si verifichino in costanza di
nullaosta.
Si precisa che in caso di anticipata chiusura del nulla - osta da parte
del datore di lavoro il periodo integrabile è quello di durata del nulla -
osta nel limite delle giornate indennizzate dall'INPS.
Si precisa infine che in caso di malattia, al lavoratore avviato con nulla
- osta di durata superiore a mesi 3, spetterà una integrazione non
superiore al numero di giornate effettuate nello stesso periodo dell'anno
precedente, fatti salvi i casi in cui nell'anno precedente si siano
verificate, nei periodi di cui sopra, assenze per infortunio o maternità e
per i nuovi assunti i casi di iscrizione d'urgenza ai fini del recepimento
delle prestazioni di malattia da parte dell'INPS previste per i lavoratori
che non abbiano prestato attività lavorativa in agricoltura nel corso
dell'anno precedente.
Art. 24 - Infortuni sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro la Cassa erogherà a decorrere dal giorno
successivo al verificarsi dell'evento e sino al 150° giorno di
riconosciuta inabilità, nel corso dell'anno solare, una indennità
integrativa a quella erogata dall'INAIL ai sensi delle leggi vigenti.
Tutte le indennità sono riferite alle sole giornate riconosciute e
indennizzate dall'INAIL.
Per gli o.t.i. in caso di infortunio sul lavoro verrà corrisposto dalla
Cassa, salvo quanto erogato direttamente o indirettamente da altri in
relazione ad accertata responsabilità di terzi, alle aziende:
a) la differenza tra quanto anticipato al lavoratore e quanto recuperato
per
effetto della localizzazione e dell'incasso degli assegni INAIL;
b) una ulteriore somma forfettaria pari all'11% dell'importo anticipato a
parziale copertura degli elementi retributivi non direttamente
integrabili.
Solo nei casi di sospensione dell'anticipazione a norma dell'art.44 commi
da 4 a 12 del CPL 20.09.00 le indennità competeranno direttamente ai
lavoratori nella misura seguente:
a) per i primi 120 giorni dell'anno solare la differenza fra il salario di
qualifica e quanto erogato dall'INAIL;
b) dal 121° al 150° giorno la differenza fra l'85% del salario di
qualifica e
quanto erogato dall'INAIL.
In ogni caso la domanda dovrà essere presentata entro 12 mesi
dall'avvenuta localizzazione da parte dell'INAIL.
Per gli O.T D. infortunati sul lavoro la Cassa erogherà, salvi i casi di
accertata responsabilità di terzi, a decorrere dal giorno successivo al
verificarsi dell'infortunio e sino al 120° giorno di riconosciuta
inabilità nel corso dell'anno solare, la differenza fra quanto erogato
dall'INAIL e l'ammontare del salario medio convenzionale di cui al D.L.
146/96 o la retribuzione reale, fatte salve le limitazioni di cui agli
artt.5,27 e 28 del presente regolamento.
Dal 121° al 130° giorno sarà corrisposta un'integrazione pari alla
differenza fra quanto erogato dall'INAIL e l'85% del salario medio
convenzionale o della retribuzione reale.
In caso di infortunio la Cassa integrerà un numero massimo di 30 giornate
oltre la risoluzione del rapporto di lavoro o della scadenza del nulla -
osta a condizione che le stesse siano riconosciute e indennizzate
dall'INAIL.
Art. 25 - Contributo spese termali
A tutti gli operai a tempo indeterminato dell'agricoltura parmense che si
rechino in centri termali distanti dal luogo di residenza e costretti a
pernottare in alberghi o pensioni per effettuare cure termali prescritte
dall'INPS la Cassa su specifica domanda presentata dal lavoratore potrà
intervenire erogando i contributi previsti al successivo art.26.
Art. 26 - Prestazioni di carattere straordinario
Il Comitato, a consuntivo di esercizio e compatibilmente con lo stato di
liquidità della Cassa potrà destinare un'aliquota corrispondente al 10%
delle somme esatte per il Fondo prestazioni integrative, per soddisfare
anche domande rivolte ad ottenere contributi per altre spese sanitarie
sostenute dai lavoratori e da questi debitamente documentate quali:
protesi, protesi dentarie, apparecchi per la vista e per l'udito, cure
fisioterapiche.
Il Comitato in fase di liquidazione delle domande provvederà a ripartire
fra i richiedenti il contributo complessivo stanziato.
Per le protesi dentarie il contributo non potrà essere comunque superiore
a lire 200.000 pro-capite in unica soluzione.
Art. 27 - Disposizioni particolari
a) La Cassa integrerà le prestazioni erogate dagli istituti solo qualora
le infermità abbiano avuto inizio nel periodo di validità del nulla - osta
rilasciato dalla competente Sezione del Collocamento, a condizione che il
lavoratore abbia effettivamente iniziato il lavoro e che non siano state
effettuate prestazioni lavorative nel periodo di malattia o di infortunio.
b) Si precisa che in caso di malattia nessuna integrazione sarà
corrisposta per le giornate domenicali e festive nazionali o
infrasettimanali; in caso di infortunio saranno escluse dal computo delle
indennità le sole giornate domenicali.
c) In caso di dichiarazione infedele o di accertata inesistenza delle
somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali maturati
dalla erogazione alla restituzione, fatta salva ogni ulteriore azione
legale.
A fronte di casi di frequente e dubbia morbilità il Comitato potrà
interessare gli Istituti previdenziali e le parti al fine di accertare
l'esistenza del diritto a percepire le integrazioni di cui al presente
regolamento.
Art. 28
Al fine di ottenere le prestazioni previste dal presente accordo gli
interessati personalmente oppure tramite le Associazioni Sindacali di
appartenenza dovranno inoltrare apposita domanda alla Cassa allegando i
seguenti documenti:
a) cedolino rilasciato all'INPS o dall'INAIL attestante il periodo di
malattia o
di infortunio nonché le indennità erogate dagli Istituti medesimi;
b) copia del nulla - osta completo in ogni sua parte con particolare
riferimento
alla registrazione sul medesimo delle giornate effettuate dal lavoratore
mese
per mese se questo è O.T.D.
c) ogni altro documento ritenuto indispensabile per la liquidazione della
pratica.
Per gli operai a tempo determinato le domande, corredate dai documenti
sopra citati e sottoscritte dagli interessati, vanno presentate entro e
non oltre il 30 aprile successivo al verificarsi dell'evento morboso e
saranno liquidate entro il 30 giugno.
Le domande presentate entro il 30 aprile ma incomplete per comprovato
ritardo da parte di INPS o INAIL nel rilascio della documentazione di loro
competenza, saranno liquidate entro il 30 ottobre dello stesso anno se
perfezionate entro il 30 settembre
Le pratiche ancora incomplete al 30 settembre per comprovate motivazioni
dovute all'INPS o all'INAIL slitteranno alla gestione successiva purché
completate entro il 31 dicembre dell'anno successivo al verificarsi
dell'evento.
Trascorso tale termine, il lavoratore decadrà da qualsiasi diritto di
integrazione.
La medesima disciplina varrà per le domande di prestazione straordinaria
che dovranno essere corredate dalla documentazione delle spese sanitarie
sostenute direttamente dal lavoratore.
In ogni caso il Comitato erogherà l'indennità solo qualora il datore di
lavoro non risulti inadempiente ai sensi del precedente art.6.
Art. 29 - Delega a riscuotere
Qualora l'avente diritto sia impossibilitato alla riscossione
dell'indennità, potrà delegare una terza persona mediante atto scritto con
firma autenticata dal pubblico ufficiale, procura o atto notarile.
Art. 30 - Decesso del beneficiario
In caso di decesso del beneficiario l'indennità sarà liquidata agli eredi
che dovranno far pervenire alla Segreteria una dichiarazione di atto
notorio attestante:
a) la morte del beneficiario;
b) l'indicazione degli eredi, degli aventi causa, la delega scritta
autenticata
ad uno di essi per la riscossione.
L'esibitore solleverà il Comitato con apposita dichiarazione da qualsiasi
responsabilità nei confronti degli altri aventi causa impegnandosi
personalmente alla eventuale immediata restituzione di quanto
illecitamente percepito gravato degli interessi legali maturati dalla
riscossione alla restituzione, fatta salva la possibilità di adire le vie
legali nei suoi confronti.
Art. 31
Il lavoratore e l'azienda sono tenuti a dare comunicazione dell'eventuale
cambio di residenza avvenuto successivamente alla presentazione della
domanda. Se all'indirizzo comunicato il beneficiario risulterà
sconosciuto, la Segreteria procederà ad informare l'organizzazione
Sindacale di appartenenza, la quale segnalerà la nuova residenza.
Trascorso inutilmente un anno dalla comunicazione della Cassa
all'Organizzazione sindacale, il beneficiario perderà il diritto
all'erogazione dell'indennità.
Art. 32
Il contributo di cui all'art.6 del presente accordo viene fissato nella
misura dell'1 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali così
suddivisa:
- Il 55% a favore del "Tondo Prestazioni Integrative" di cui 60% a carico
del datore di lavoro ed il 40% a carico del lavoratore.
- Il 45% a favore del "Tondo Assistenza Contrattuale" di cui 45% a carico
del datore di lavoro ed il 55% a carico del lavoratore.
SCHEDA INTEGRATIVA PER LA LAVORATRICE AGRICOLA
PREMESSA
La scheda sulla salute riproduttiva della lavoratrice è parte integrante
del libretto individuale dei rischi e dei danni per la salute. I
particolari fattori di rischio individuati nella scheda vanno infatti
presi in considerazione in relazione a tutti gli altri presenti nel
libretto individuale. La parte sanitaria della scheda costituisce
un'indicazione allo specialista in ginecologia ed ostetricia della
struttura pubblica per la raccolta dell'anamnesi ginecologica. Si tratta
di un'indicazione media: l'anamnesi potrebbe essere sviluppata più o meno
a seconda della disponibilità dello specialista e della collaborazione
della lavoratrice. I dati così raccordati, per poter essere interpretati,
vanno considerati da parte dello specialista nell'insieme della storia
clinica.
Sulla base dell'anamnesi lo specialista svolgerà o farà svolgere tutti gli
accertamenti necessari a stabilire la diagnosi e l'opportuna terapia per i
disturbi in atto. Questa scheda non può essere utilizzata direttamente per
indagini epidemiologiche.
SALUTE DELLA LAVORATRICE AGRICOLA
1) - Fattori di rischio per la salute riproduttiva:
- guida di trattori
- distribuzione di fitofarmaci
- rientro in colture trattate con fitofarmaci
(tipo di coltura
............................................................)
(numero di giorni dopo il trattamento
.......................................)
- lavori in stalla (con esposizione a
formaldeide)..............................
(indicare altri tipi di disinfettanti o altri presidi medico- chirurgici
usati):
....................................................................)
- lavori che comportino esposizione ad altri fattori di rischio
(microclima
nelle serre, postura di lavoro nella raccolta)
...............................
2) Condizioni fisiologiche e patologiche della donna in rapporto alla
funzione
riproduttiva:
a) Menarca (epoca d'inizio delle mestruazioni)
b) Caratteristiche delle mestruazioni
ritmo
quantità
durata
c) Disturbi mestruali
dismenorrea (sintomatologia dolorifica prima e/o durante mestruazioni, o
algomenorrea)
disturbi del ritmo
polimenorrea (mestruazioni anticipanti)
oligomenorrea (mestruazioni ritardanti)
amenorrea (assenza completa delle mestruazioni)
Disturbi della quantità e durata:
ipomenorrea (mestruazione scarsa e breve)
ipermenorrea (mestruazioni abbondanti e lunghe)
menoraggia (abnorme aumento della quantità e durata del ciclo)
d) Metrorragia (perdite ematiche intermestruali)
e) Leucorrea (perdite bianche)
f) Xantorrea (perdite gialle)
g) Menopausa (ultima mestruazione) disturbi del
climaterio......................
.............................................................................
h) Sterilità
cause diagnostiche.
NOTA BENE: Per ogni esposizione occorrono definizioni temporali di durata
dell'esposizione corso dell'anno (e di mesi o stagioni, in cui essa
avviene) e di numero di anni in cui l'esperienza è sinora avvenuta.
i) Interruzione volontaria della gravidanza aborti da cause traumatiche e
da
cause patologiche
l) Parto prematuro
data diagnosi etiologica
modalità
nel caso di parto distocico indicare gli interventi terapeutici attuati
Altri parti prematuri
...........................................................................
m) Parto postmaturo
data
diagnosi etiologica
modalità
nel caso di parto distocico indicare gli interventi terapeutici attuati
Altri parti postmaturi
...........................................................................
n) Parto a termine
data
modalità nel caso di parto distocico
indicare gli interventi terapeutici attuati
Altri parti a termine
...........................................................................
o) malformazioni nei neonati (indicare quali)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
NOTA BENE: 1) tra parentesi sono indicate le spiegazioni dei termini
tecnici
2) non sono ripetute le indicazioni per la raccolta di informazioni
per i parti successivi al primo, che si intendono sempre valide
3) per ogni sintomo, ovviamente, vanno date indicazioni temporali
(da quanto tempo, ogni quanto tempo, ecc.).
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
ALLEGATO 5
LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO
LAVORATORE:
--------------------------------------------------------------------------------
Cognome e nome
LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO
Lavoratore (cognome) ............................ (nome)
.....................
Luogo e data di nascita
........................................................
Residenza
......................................................................
(Comune - Frazione - Via - numero civico)
Codice Fiscale
.................................................................
Iscritto al Collocamento di ............ U.S.L." n. ............
Con rapporto di lavoro di:
[ ] "ex" salariato fisso [ ] Operaio a tempo determinato
[ ] Operaio tempo indeterminato "O.T. ind." [ ] Formazione/lavoro
"O.T ind."
OPERAIA TEMPO DETERMINATO
Qualifica ............
! Disponibilità ! Avviamenti
+----------+---------+
! mansioni ! periodo ! [ ] per "fase lavorativa"
+----------+---------+ [ ] con richiesta nominativa
! ! ! [ ] per "art.8/bis"
! ! ! [ ] altro
! ! !
! ! !
! ! !
+----------+---------+
Interruzioni di servizio Note
------------------------ ----------------------------------
- Malattia
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......
- Infortunio sul lavoro
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......
- Altri eventi
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......
OPERAI ATEMPO INDETERMINATO
("ex salariati fissi" ed "O.T. ind.")
Qualifica ............................ Azienda
.................................
Data assunzione .........................
- Precedente rapporto lavoro O.T det. [ ] O.T. ind. [ ]
- Eventuali parti aggiuntivi
(da allegare rispondendo "Si") Si [ ] No [ ]
Interruzioni di servizio Note
--------------------------- ----------------------------------
- Cassa integrazione
19___ giornate n. ...
19___ giornate n. ...
20___ giornate n. ...
20___ giornate n. ...
20___ giornate n. ...
- Malattia
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......
- Infortunio sul lavoro
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......
- Altri eventi
dal ...... al ......
dal ...... al ......
dal ...... al ......
GIORNATE LAVORATE
anno giornate anno giornate anno giornate
---- -------- ---- -------- ---- --------
19__ ........ 19__ ........ 19__ ........
19__ ........ 19__ ........ 19__ ........
19__ ........ 19__ ........ 19__ ........
19__ ........ 19__ ........ 19__ ........
19__ ........ 19__ ........ 19__ ........
SCHEDA SANITARIA (1)
(da compilarsi a cura del medico)
+------------------+---------------+
! Gruppo sanguigno ! !
+------------------+---------------+
Cartella clinica
----------+---------------------------------------+
Data ! Patologia !
----------+---------------------------------------+
! !
! !
! !
! !
! !
----------+---------------------------------------+
Vaccinazioni
----------+--------------------+------------------+
Data ! Tipo ! Validità !
----------+--------------------+------------------+
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
----------+--------------------+------------------+
Visite periodiche medicina preventiva
----------+---------------------------------------+
Data ! Esito !
----------+---------------------------------------+
! !
! !
! !
! !
! !
----------+---------------------------------------+
Trattamenti fitosanitari effettuati dal lavoratore
----------+---------------------+----------------+-----------------------+
Data ! Tipo di trattamento ! Prodotti usati ! mezzi protettivi !
! ! ! forniti al lavoratore !
----------+---------------------+----------------+-----------------------+
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
----------+---------------------+----------------+-----------------------+
PRECEDENTI LAVORATIVI (2)
-----------------+-----------+---------+-----------+------------+--------------+
! Periodo ! Settore ! ! Compiti ! !
Datore di lavoro !-----+-----! (3) ! Qualifica ! prevalenti ! Osservazioni
!
! dal ! al ! ! ! mansioni ! !
-----------------+-----+-----+---------+-----------+------------+--------------+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
-----------------+-----+-----+---------+-----------+------------+--------------+
(2) solo per "O.T. Ind." ed "ex" Salariati Fissi
(3) a - di campagna
b - addetti al bestiame
c - addetti ad azienda florovivaistica
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
ALLEGATO 6
Dichiarazione dell'operaio agricolo o florovivaisti
per la restituzione degli acconti
sugli Assegni Familiari anticipati dal l'azienda.
Il Sig.
......................................................................
nato a
.......................................................................
il ............. operaio agricolo dipendente dall'azienda
....................
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, considerata l'anticipazione
effettuata dalla medesima azienda in favore del sottoscritto degli acconti
sugli assegni familiari di cui alle relative buste paga con la presente si
obbliga a restituire all'azienda le somme anticipate a tale titolo, entro
e non oltre cinque giorni dalla ricezione da parte dell'INPS dell'assegno
relativo agli acconti liquidati per ogni trimestre.
Farà fede della ricezione dell'assegno dell'INPS, la data del timbro
postale di ricevimento apposta sulla busta raccomandata spedita dall'INPS.
L'inadempimento nei termini di cui sopra di tale obbligo di restituzione
determina automaticamente la sospensione, da parte dell'azienda,
dell'erogazione delle predette somme, salva la trattenuta legale dalla
retribuzione, sin d'ora dal sottoscritto autorizzata, delle somme già
riscosse e non restituite.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della
restituzione degli acconti sugli assegni familiari anticipati
dall'azienda, il sottoscritto autorizza espressamente la stessa azienda a
trattenere l'importo relativo dalla somma spettante per il trattamento di
fine rapporto.
Il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare all'azienda,
tempestivamente e comunque non oltre un mese dalla data in cui l'evento si
sia verificato, ogni variazione del proprio nucleo familiare che abbia
rilevanza ai fini della determinazione dei soggetti per i quali il
sottoscritto ha diritto alla percezione degli assegni familiari. In caso
di mancato adempimento di tale comunicazione nei termini, l'azienda è
autorizzata a sospendere automaticamente l'erogazione diretta degli
assegni familiari e a trattenere dalla retribuzione mensile il
corrispondente importo indebitamente erogato.
In fede
Data _____________________ _______________________
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
ALLEGATO 7
CONTRATTO INDIVIDUALE D'ASSUNZIONE
ANNO __________
Oggi, ______________ i sottoscritti stipulano e convengono quanto segue:
Il Sig. _________________________________________ titolare/legale
rappresentante
dell'AZIENDA AGRICOLA:
_________________________________________________________
con sede in:
___________________________________________________________________
assume alle proprie dipendenze, a far tempo dal
________________________________
Il Sig. ___________________________ residente a
________________________________
in qualità di O.T.I. con la qualifica di
_______________________________________
Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle condizioni e dagli obblighi
tutti contemplati dell'allegato Contratto Provinciale di Lavoro che le
parti dichiarano di conoscere ed accettare.
DATORE DI LAVORO LAVORATORE
__________________ _____________
Inoltre il dipendente dichiara di assoggettarsi in particolare alla norma
di cui all'art.7 in tema di assunzione in prova.
DATORE DI LAVORO LAVORATORE
__________________ _____________
PATTI AGGIUNTI
Fra il conduttore ed il lavoratore all'atto della assunzione vengono
stabilite le seguenti pattuizioni speciali secondo quanto previsto dalle
norme del Contratto Collettivo di Lavoro.
(N.B. - I patti aggiunti, per essere validi, devono essere vistati per
approvazione dalle Associazioni Sindacali)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Data _______________
FIRMA DEL CONDUTTORE DELL'AZIENDA FIRMA DEL LAVORATORE
__________________________ __________________________
Visto e approvato dalle Organizzazioni Sindacali
____________________ ____________________ ____________________
- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
INDICE
Verbale d'accordo pag.3
Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto pag.5
Art. 2 - Norma di recepimento pag.5
Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 3 - Sistema relazioni pag.6
Titolo III - Costituzione del rapporto
Collocamento e mercato del lavoro
Art. 4 - Mercato del lavoro pag. 7
Art. 5 - Assunzione pag. 7
Art. 6 - Contratto individuale pag. 8
Art. 7 - Periodo di prova pag. 9
Art. 8 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne,
dei fanciulli e degli adolescenti pag. 9
Art. 9 - Contratti di formazione - lavoro pag. 9
Art. 10 - Lavoro interinale pag. 10
Art. 11 - L'apprendistato pag. 10
Art. 12 - Rapporto di lavoro part-time pag. 11
Art. 13 - Categorie di operai agricoli pag. 12
Art. 14 - Manodopera migrante pag. 13
Art. 15 - Convenzioni pag. 14
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 16 - Classificazione del personale pag.16
Art. 17 - Capi pag. 21
Art. 18 - Mansioni e cambiamenti di qualifica per
operai agricoli pag. 21
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 19 - Libretto sindacale di lavoro pag. 23
Art. 20 - Orario di lavoro e flessibilità pag. 23
Art. 21 - Riposo settimanale pag. 25
Art. 22 - Ferie pag. 25
Art. 23 - Permessi per corsi di addestramento
Professionale pag. 26
Art. 24 - Permessi per corsi di recupero scolastico pag. 26
Art. 25 - Permessi straordinari pag. 26
Art. 26 - Giorni festivi pag. 27
Art. 27 - Lavoro straordinario, festivo e notturno pag. 28
Art. 28 - Interruzioni di lavoro, Recuperi pag. 30
Art. 29 - Attrezzi e utensili pag. 30
Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 30 - Organizzazione del lavoro pag. 31
Art. 31 - Retribuzioni pag. 31
Art. 32 - Salario per obiettivi pag. 33
Art. 33 - Accessori della retribuzione pag. 34
Art. 34 - Compensi particolari pag. 35
Art. 35 - Tredicesima mensilità pag. 35
Art. 36 - Quattordicesima mensilità pag. 36
Art. 37 - Modalità di pagamento delle retribuzioni
e obblighi particolari fra le parti pag. 36
Art. 38 - Rimborso spese pag. 37
Art. 39 - Classificazione e retribuzione per età pag. 37
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto pag. 37
Titolo VII - Previdenza, Assistenza e tutela della salute
Art. 41 - Previdenza e Assistenza pag. 40
Art. 42 - Malattia e infortunio pag. 40
Art. 43 - Cure termali pag. 41
Art. 44 - Anticipazione delle prestazioni economiche
- di malattia e infortunio pag. 41
Art. 45 - Cassa Integrazione pag. 43
Art. 46 - Anticipazione assegno al nucleo familiare pag. 43
Art. 47 - Fondo integrativo sanitario pag. 44
Art. 48 - Lavori pesanti pag. 44
Art. 49 - Libretto sanitario pag. 45
Titolo VIII - Sospensioni Risoluzione dei rapporto
- Provvedimenti disciplinari
Art. 50 - Trapassi di Azienda e casi di forza maggiore pag. 46
Art. 51 - Chiamata o richiamo alle armi pag. 46
Art. 52 - Disciplina dei licenziamenti individuali
per gli operai a tempo indeterminato pag. 47
Art. 53 - Dimissioni per giusta causa pag. 49
Art. 54 - Preavviso di risoluzione del rapporto pag. 49
Art. 55 - Norme disciplinari pag. 49
Art. 56 - Contenzioso disciplinare pag. 50
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 57 - Delegato d'Azienda pag. 51
Art. 58 - Tutela del delegato d'Azienda pag. 52
Art. 59 - Riunioni in Azienda pag. 52
Art. 60 - Diffusione contratti pag. 52
Art. 61 - Permessi sindacali pag. 53
Art. 62 - Quote sindacali per delega pag. 54
Titolo X - Norme finali
Art. 63 - Controversie individuali pag. 55
Art. 64 - Controversie collettive pag. 55
Allegati:
1 - Protocollo istitutivo osservatorio provinciale pag. 56
2 - Accordo costituzione comitato pariterico prov.le
per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. pag. 60
3 - Accordo quadro per la disciplina dei contratti
di formazione lavoro (CCNL). pag. 63
4 - Regolamento di gestione cassa integrazione
infortuni, malattia e assistenza contrattuale. pag. 71
5 - Libretto sindacale e sanitario. pag. 87
6 - Dichiarazione per la restituzione degli acconti sugli
assegni al nucleo familiare anticipati dall'azienda. pag. 96
7 - Contratto individuale. pag. 97
|