20000262 - CPL Operai Agricoli della Provincia di Piacenza - AGRICOLI - Pc
-
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L'anno 2000, addì 21 Settembre
tra
l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente
Emilio Bertuzzi, assistito dal Direttore Luigi Sidoli e dal Funzionario
Paolo Migliavacca;
la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal
Presidente Sandro Calza, assistito dal Direttore Giorgio Grenzi e dal
Funzionario Giampiero Zucconi;
la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente
Tullio Massari;
e
la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Gianni Copelli assistito dal
componente la Segreteria Laura Ferretti;
la FISIBA-CISL, rappresentata dal Segretario Antonio Chiesa;
la UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Laura Pagliara.
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Contratto Provinciale
Il presente Contratto, sulla base di quanto definito dall'Art. 2 del CCNL,
regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli
operai agricoli.
Esso assume la denominazione di Contratto Provinciale di Lavoro (C.P.L.)
ed esplica la sua efficacia nei rapporti di lavoro tra i conduttori di
aziende agricole operanti nella provincia di Piacenza e gli operai
agricoli da esse dipendenti.
Art. 2 - Durata del Contratto Provinciale e sua disdetta
Il Contratto Provinciale di Lavoro, fatte salve le specifiche decorrenze
espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° Gennaio
2000 con scadenza il 31 Dicembre 2003.
Per quanto riguarda le procedure di rinnovo, si rimanda a quanto definito
dall'Art. 2 del CCNL.
Art. 3 - Assunzione
In base alle norme vigenti sul collocamento della manodopera agricola,
tutti gli operai devono essere richiesti ed assunti tramite la competente
Sezione Circoscrizionale di Collocamento.
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per
fase lavorativa o in base alle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 83
del 1970 e legge n. 79/83, art. 8 bis (diritto di riassunzione) e legge n.
236/93, art. 9 bis e successive modificazioni di legge.
Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato
all'esecuzione delle singole operazioni colturali in cui si articola il
ciclo produttivo annuale delle colture agrarie tipiche della provincia di
Piacenza.
A tal fine si individuano le seguenti fasi lavorative:
1) zappatura, dirado, diserbo;
2) raccolta;
3) potatura, semina.
Non sono possibili risoluzioni del rapporto di lavoro fino al termine
dell'intera fase lavorativa, fatto salvo casi eccezionali dovuti ad eventi
atmosferici o naturali che compromettano definitivamente la produzione e,
nel caso di aziende diretto coltivatrici per il rientro di unità familiari
attive e gli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 C.C.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il
lavoro effettivamente prestato.
Art. 4 - Riassunzione
Le disposizioni di cui all'art. 8 bis della Legge 79/83 e art. 9 bis della
legge 236/93 si applicano a tutte le attività agricole a carattere
stagionale, ivi comprese le fasi lavorative individuate nell'art. 3 del
presente contratto.
Il diritto di riassunzione di cui all'art. 8 bis si applica, a parità di
qualifica, per singola fase lavorativa, richiesto ai sensi di legge entro
tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro della stessa fase
lavorativa dell'anno precedente.
Tra i lavoratori aventi diritto alla riassunzione, la precedenza sarà
assegnata, nel rispetto della legislazione vigente, secondo i seguenti
criteri:
- la professionalità,
- l'anzianità di iscrizione.
Art. 5 - Libretto Sindacale di Lavoro
Ogni operaio deve essere munito di regolare Libretto Sindacale di Lavoro
in cui dovranno essere registrati alla presenza dell'operaio: data di
assunzione o inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la
qualifica, le varie prestazioni di attività, le corresponsioni in danaro,
le trattenute effettuate con relativa causale, gli attrezzi ed utensili
che venissero eventualmente consegnati con l'indicazione dello stato
d'uso.
Il testo e le modalità necessarie per una semplice e regolare tenuta del
Libretto devono essere concordate dalle Organizzazioni Sindacali
provinciali contraenti.
Il Libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall'operaio presso le
rispettive Organizzazioni Sindacali.
I due libretti dovranno essere intestati, compilati e controfirmati dalle
parti all'atto dell'assunzione o all'inizio di ogni annata agraria.
L'operaio è tenuto a presentare il proprio Libretto ad ogni periodo di
paga ed ogni qualvolta si renda necessario per le debite annotazioni.
Le annotazioni, apposte alla presenza dell'operaio e controfirmate dallo
stesso, faranno fede ad ogni effetto.
Art. 6 - Osservatorio provinciale
In applicazione dell'art. 6 CCNL si conviene la costituzione a livello
provinciale di un Osservatorio avente le seguente funzioni:
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le
informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti
pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le
informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie
di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla
organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e
sull'ambiente di lavoro;
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali il numero
dei rapporti di lavoro istaurati con part-time apprendistato - CFL;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle
risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici,
anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e Contratti di Area;
- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola,
che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di
riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro
per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della
manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti
istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di
riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con
particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo
scopo di fare proposte all'Osservatorio Regionale e di impegnare la
Regione e per quanto di competenza la Provincia, ad inserire nel proprio
bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per
l'agricoltura;
- concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare
le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel
lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle
leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- accertare la conformità dei Progetti e dei Contratti individuali di
Formazione-Lavoro alla disciplina dell'Accordo-quadro Nazionale e
trasmettere agli Uffici Regionali per l'impiego ed ai Centri per l'impiego
competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in
forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del
Contratto Provinciale di Lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate
dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art.83 CCNL;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro
dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e
delle leggi sociali.
- esaminare le problematiche connesse all'inserimento lavorativo della
manodopera extracomunitaria con particolare riferimento alle condizioni di
accoglienza (trasporto, alloggio, collocazione lavorativa). In tale ambito
promuove una specifica attività per la individuazione dei flussi e
deflussi di manodopera extracomunitaria in corrispondenza alle campagne di
raccolta, in quanto a: organizzazione della domanda, verifica e
coordinamento dell'offerta;
- contribuire all'individuazione del reale fabbisogno di interventi
formativi per la manodopera, da segnalare ai centri per l'impiego, avendo
quindi un ruolo di stimolo e di collegamento delle funzioni, delle
strumentazioni e delle azioni tra pubblico e privato, di governo delle
dinamiche dei flussi migratori, dei bisogni di manodopera, della
individuazione dei bisogni formativi e dei percorsi formativi.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli
imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno
di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera,
perché l'Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti
l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di 6 componenti,
designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei
lavoratori.
La funzionalità dell'Osservatorio è prevista dall'allegato "A".
Allegato "A"
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE
PRESIDENZA
La Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due
anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei
lavoratori. Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta
al Presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta di una
delle
parti.
SEGRETERIA
La Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante
dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei
lavoratori e viceversa in caso contrario.
RIUNIONI DELL'OSSERVATORIO
I lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire
entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti
sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate
nell'Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni
per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere
adottate.
Gli atti dell'Osservatorio sono conservati presso la sede
dell'Osservatorio medesimo.
RAPPRESENTANTI
I componenti dell'Osservatorio sono nominati dalle rispettive
Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
I componenti restano in carica sino alla loro revoca.
E' ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante
da parte dell'Organizzazione che l'ha nominato.
In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno
o più membri dell'Osservatorio, i dirigenti delle rispettive
Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
COMPITI
I compiti dell'Osservatorio sono quelli indicati all'art. 6 del CPL.
OPERATIVITA'
La sede dell'Osservatorio è presso il F.I.M.I. (Fondo Integrazione
Malattia Infortuni)
La ripartizione delle spese e la periodicità delle riunioni saranno
definite da apposito accordo tra le parti.
Art. 7 - Definizione degli operai agricoli
Sono operai agricoli gli operai che esplicano la loro attività nelle
imprese agricole, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. e
C.P.L.
Gli operai agricoli, a seconda della natura dei rapporto, si distinguono
in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (OTI):
Sono operai a tempo indeterminato: gli operai assunti con rapporto di
lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle
dipendenze di un'impresa agricola singola o associata.
Gli operai a tempo determinato, che hanno effettuato presso la stessa
azienda nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di
effettivo lavoro anche a più riprese, hanno diritto alla trasformazione
del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina
prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il
datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore,
deve comunicare all'INPS provinciale ed alla Sezione Circoscrizionale di
Collocamento l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Tali operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la
durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non
lavorate per assenze volontarie, malattia od infortunio e per le giornate
di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal
datore di lavoro l'intervento della Cassa Integrazione Salari di cui alla
legge 457 del 1972.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio
ed intervento della Cassa Integrazione Salari Operai Agricoli, vale quanto
disposto dagli artt.: 38-56-57 C.P.L.
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati
fissi che alla data dei 1° settembre 1972 si trovavano in servizio presso
aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla
legge n. 533/49 e dai contratti collettivi provinciali. Questi operai (ex
salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla
contrattazione collettiva provinciale.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli
istituti e le indennità annue.
OPERAI A TEMPO DETERMINATO (O.T.D.):
Sono operai a tempo determinato gli operai che, in base alla legge 18
aprile 1962, n. 230, sono assunti con rapporto individuale di lavoro a
tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata stagionali o
a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione
di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del
posto.
Art. 8 - Condizioni di miglior favore
Le norme dettate dal presente Contratto non modificano le condizioni di
miglior favore eventualmente concordato tra i singoli datori di lavoro e
gli operai.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI
Art. 9 - Classifiche e mansioni degli operai agricoli
Per l'attribuzione della qualifica all'operaio valgono le norme
legislative in materia di collocamento.
La qualifica attribuita è valida agli effetti dell'avviamento al lavoro e
della conseguente retribuzione.
Gli operai agricoli della provincia di Piacenza, sulla base di quanto
definito dall'art. 26 del CCNL, sono classificati in tre aree
professionali e in complessivi 6 Livelli.
PRIMA AREA
Appartengono alla prima area i lavoratori dei livelli 1° e 2°, in possesso
di titolo o di specifiche conoscenze che consentano loro di svolgere
lavori complessi o richiedano specifica specializzazione.
a) 1° LIVELLO - (ex SPECIALIZZATI SUPER): operai altamente specializzati
che, alle dirette dipendenze dei datore di lavoro o chi per esso,
nell'ambito delle direttive impartite, svolgono la propria attività, per
l'esecuzione della quale occorrono specifiche conoscenze ed esperienze
tecnico-professionali, qualitativamente più elevate dell'operaio
specializzato.
Sono da considerarsi al 1° Livello:
1) responsabile coltivazioni;
2) addetto zootecnico;
3) casaro (addetto alla lavorazione e trasformazione dei latte);
4) conduttore di macchine operatrici complesse;
5) meccanico-trattorista;
6) innestatore, potatore, vivaista;
7) addetto allevamento suinicolo e avicunicolo;
8) cuoco nelle aziende agrituristiche;
9) giardiniere;
10) responsabile della cantina nelle aziende vitivinicole;
11) responsabile impianti nelle aziende di acquacoltura;
12) conduttore-meccanico di autotreni e automezzi.
b) 2° LIVELLO (ex SPECIALIZZATI): operai in possesso di specifiche e
complesse capacità professionali acquisite per pratica o per titolo che
eseguono le proprie mansioni senza responsabilità diretta e di maggiore
complessità rispetto a quelle proprie dei 3° Livelli.
Sono da considerarsi di 2° Livello:
1) addetto zootecnico;
2) addetto agli allevamenti suinicoli e avicunicoli;
3) trattorista con patente;
4) accompagnatore ippico ed addetto scuderia;
5) guardiacaccia;
6) cantiniere nelle aziende vitivinicole;
7) addetto allevamento ed ingrasso nelle aziende di acquacoltura;
8) conduttore di autotreni e automezzi.
SECONDA AREA
Appartengono alla seconda area i lavoratori dei livelli 3° e 4° con
compiti esecutivi variabili e non complessi per la cui esecuzione
occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per
titolo, ancorchè necessitanti di un periodo di pratica.
c) 3° LIVELLO (ex QUALIFICATI SUPER): operai in possesso di specifiche e
complesse capacità professionali acquisite per pratica o per titolo che
eseguono le proprie mansioni senza responsabilità diretta e di maggiore
complessità rispetto a quelle proprie dei 4° Livelli.
Sono da considerarsi di 3° Livello:
1) manzolaio;
2) conduttore di macchine semoventi semplici.
3) custode impianti nelle aziende di acquacoltura
d) 4° LIVELLO (ex QUALIFICATI): operai in possesso di specifiche
conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo,
che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di
preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa.
Sono da considerarsi di 4° Livello:
1) irrigatore;
2) addetto a lavori pesanti o disagiati;
3) addetto a diserbo, semina, irrorazione semplice a viti e frutteti,
potatura in fase di mantenimento;..
4) aiuto cuoco nelle aziende agrituristiche;
5) manutentore strutture e servizi nelle aziende agrituristiche;
6) addetto all'allevamento di selvaggina nelle aziende faunistiche e
venatorie; 7) addetto alla manutenzione del verde.
TERZA AREA
Appartengono alla terza area i lavoratori dei livelli 5° e 6° con capacità
di svolgere solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici
requisiti professionali.
e) 5° LIVELLO (ex COMUNI): operai in grado di eseguire lavori ordinari che
non richiedono specifici requisiti professionali o particolari capacità
tecnico-pratiche.
Sono da considerarsi di 5° Livello:
1) addetto alla zappatura;
2) addetto al dirado;
3) addetto imbottigliamento e lavori generici;
4) addetto pulizia e lavori generici in aziende agrituristiche.
f) 6° LIVELLO (ex art. 9 del CIPL - operazioni di raccolta) : operai
comuni assunti unicamente per la raccolta dei prodotti agricoli.
Art. 10 - Mansioni degli operai agricoli
RESPONSABILE COLTIVAZIONI
Senza avere cura del bestiame, è in grado di sovrintendere al ciclo
produttivo aziendale, prendendo istruzioni dal datore di lavoro o chi per
esso, sorveglia gli uomini preposti alla coltivazione del fondo, prende
materialmente parte ai lavori e segnala al datore di lavoro le eventuali
inadempienze degli operai senza avere potere disciplinare sugli stessi.
ADDETTO ZOOTECNICO (ex Specializzato Super)
L'operaio (ex specializzato super) addetto zootecnico, oltre alle normali
mansioni, assume la responsabilità della conduzione razionale della
stalla, sia per quanto riguarda l'alimentazione che per la cura sanitaria
dei bestiame.
Le mansioni sono pertanto:
1) mungitura;
2) pulizia della stalla e dell'abbeveratoio;
3) preparazione della lettiera;
4) predisporre i tempi, le modalità e la relativa somministrazione dei
foraggi
freschi, insilati e mangimi forniti nelle immediate vicinanze della
stalla,
5) disporre gli orari per l'inizio di tutte le operazioni per il regolare
andamento della stalla;
6) allevamento dei vitelli fino all'80° giorno e del toro da riproduzione;
7) assistere e coadiuvare il veterinario in tutte le operazioni e nei
parti, eventualmente sostituendolo nel disbrigo delle normali pratiche
sanitarie.
CUOCO (nelle aziende agrituristiche)
Operaio che, con autonomia ed elevata competenza professionale, acquisita
per pratica o per titolo, è responsabile della cucina nelle aziende
agrituristiche.
GIARDINIERE
Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale
acquisita per pratica o per titolo per la realizzazione di un impianto,
individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni
necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie
delle stesse,
la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali
necessari. Inoltre, predispone i lavori di cui sopra con responsabilità
dei lavori assegnatigli.
RESPONSABILE CANTINA
Operai che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale
acquisita per pratica o titolo, sovraintende a tutte le operazioni della
cantina.
RESPONSABILE IMPIANTO (nelle aziende di acquacoltura)
Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale
acquisita per pratica o per titolo, sovraintende a tutte le operazioni di
allevamento ed ingrasso nelle aziende di acquacoltura.
ADDETTO ALLEVAMENTO ED INGRASSO (nelle aziende di acquacoltura)
Operaio che senza autonomia esecutiva ma con elevata professionalità nelle
operazioni di allevamento ed ingrasso nelle aziende di acquacoltura.
ADDETTO ZOOTECNICO (Specializzato)
L'operaio (ex specializzato) addetto zootecnico svolge le seguenti
mansioni:
1) mungitura;
2) pulizia della stalla e dell'abbeveratoio;
3) preparazione della lettiera;
4) somministrazione dei foraggi freschi, insilati e mangimi;
5) allevamento dei vitelli fino all'80° giorno e del toro da riproduzione.
CONDUTTORE DI MACCHINE
Operaio addetto alla guida e manutenzione ordinaria delle macchine
operatrici complesse (ex specializzato super) oppure alla guida e
manutenzione ordinaria delle macchine semoventi semplici (ex qualificato
super), mansioni per le quali è particolarmente abilitato.
Quando è libero da tali specifiche mansioni, sarà adibito ad altri lavori
nell'azienda.
MECCANICO-TRATTORISTA E TRATTORISTA CON PATENTE
Operaio munito di patente, adibito ad eseguire tutte le operazioni delle
varie coltivazioni, addetto inoltre alle operazioni di trasporto e di
traino entro e fuori l'azienda, responsabile della perfetta efficienza e
della manutenzione delle macchine affidategli.
Il meccanico-trattorista inoltre, dovrà essere in grado di svolgere tutte
le operazioni di manutenzione e di riparazioni del parco macchine
aziendale.
Quando sono liberi da tali mansioni, saranno adibiti ad altri lavori
nell'azienda.
CONDUTTORE DI AUTOTRENI E CONDUTTORE-MECCANICO
Operaio munito di patente adibito alla guida di autotreni e automezzi di
portata superiore a 75 ql.
Il conduttore~meccanico dovrà essere in grado di provvedere anche alla
manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature
messe a disposizione dall'azienda.
Quando sono liberi da tali mansioni, saranno adibiti ad altri lavori
nell'azienda.
ACCOMPAGNATORE IPPICO ED ADDETTO SCUDERIA
Operaio che, con elevata competenza professionale, acquisita per pratica e
per titolo, ha la responsabilità nella gestione della scuderia ed
accompagna i clienti nelle escursioni esterne.
GUARDIACACCIA
Operaio che, con elevata competenza professionale, acquisita per pratica o
per titolo, in possesso di patentino, sovraintende a tutte le operazioni,
all'interno della riserva di caccia, finalizzate al controllo e alla
tutela del territorio nonché alla gestione corretta della selvaggina.
CANTINIERE
Operaio che, con elevata professionalità, acquisita per pratica o per
titolo, senza autonomia esecutiva, in raccordo con il responsabile di
cantina, esegue tutti i lavori e le operazioni di cantina.
CUSTODE IMPIANTI
Operaio che, con l'obbligo di risiedere nell'abitazione degli impianti,
svolge la mansione di custode.
IRRIGATORE
Nelle aziende con disponibilità di acqua per l'irrigazione, di dotazione o
d'acquisto, l'irrigatore è addetto all'irrigazione delle varie
coltivazioni, nel periodo irriguo e durante l'orario di erogazione.
Egli deve sorvegliare sull'efficienza dei canali, dei manufatti e delle
paratoie, nonchè provvedere alla migliore utilizzazione dell'acqua.
ADDETTO MANUTENZIONE VERDE
Operaio che, con professionalità e competenza, senza autonomia esecutiva,
in raccordo con il giardiniere, esegue tutti i lavori di sistemazione del
terreno, di concimazione e messa a dimora delle piante.
ADDETTO ALLEVAMENTO SELVAGGINA
Operaio che, in stretto raccordo con il guardiacaccia e su indicazioni di
questo, è addetto all'allevamento della selvaggina.
AIUTO-CUOCO
Operaio che, con competenza e professionalità, in stretto raccordo con il
cuoco e su indicazioni di questo, svolge tutte le operazioni in cui si
articola il lavoro della cucina.
MANZOLAIO
Il manzolaio è adibito alla cura, custodia e governo della manze in
consegna ed è tenuto ad eseguire le seguenti mansioni:
1) pulizia della stalla e dei l'abbeveratoio;
2) trasporto dei letame in concimaia sino alla distanza massima di 500
metri dalla stalla;
3) preparazione della lettiera;
4) approvvigionamento e somministrazione dei mangimi.
Quando è libero da tali mansioni, sarà adibito ad altri lavori
dell'azienda.
OPERAI ADDETTI A BESTIAME MISTO
Quando ad un operaio viene affidato bestiame misto, allo stesso sarà
conferita la qualifica ed il conseguente trattamento economico determinato
dalla maggiore quantità di bestiame dell'una e dell'altra qualità.
Qualora effettui la mungitura, avrà diritto al litro di latte gratuito.
ADDETTO IMBOTTIGLIAMENTO E LAVORI GENERICI
Operaio che, senza elevata professionalità, all'interno della cantina,
viene adibito ai lavori di imbottigliamento ed ai lavori generici.
OPERAI ADDETTI A LAVORI PESANTI O DISAGIATI
Quando gli operai sono adibiti a lavori pesanti o disagiati sarà loro
corrisposta una retribuzione pari a quella prevista per gli operai di 4°
Livello; manterranno il diritto alla paga maggiore se appartenenti ai
Livelli superiori.
Sono considerati lavori pesanti o disagiati i seguenti lavori:
- abbattimento piante alto fusto,
- lavori in acqua,
- irrorazione viti e frutteti,
- taglio bosco golenale,
- spargimento a mano concimi chimici,
- carico estivo a mano dei letame in concimaia.
INCARICO DI "CAPO"
Agli operai ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di "Capo",
viene riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione del salario e
della paga del 4%.
Si precisa che l'incarico di capo, proprio perché è assegnato dal datore
di lavoro, può essere revocato.
Agli stessi non vengono riconosciuti poteri disciplinari sui sottoposti.
Art. 11 - Contratti di Formazione Lavoro
Sulla base di quanto previsto dall'art.14 del CCNL e dell'Accordo quadro
allegato allo stesso, le parti convengono di disciplinare il trattamento
economico da corrispondere ai lavoratori come segue:
- per il raggiungimento delle qualifiche previste per la 2° area, salario
iniziale dell'operaio Comune;
- per il raggiungimento delle qualifiche previste per la 1° area, salario
iniziale del Qualificato Super.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Art. 12 - Orario di lavoro
Con decorrenza 1°luglio 1988 l'orario di lavoro è stabilito in 39 ore
settimanali per tutto l'anno, pari ad ore 6 e 30 minuti giornaliere.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo
continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
Per quanto non previsto valgono le norme della Legge 17.10.1967 n. 977.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al 1° comma del presente
articolo, l'orario ordinario di lavoro per gli operai che operano nei
campi viene stabilito come segue:
----------+-----------+---------+-----------+
!dal LUNEDI'! SABATO ! TOTALE !
!al VENERDI'! ! !
MESI ! Ore ! Mattino !SETTIMANALE!
!giornaliere! ! !
----------+-----------+---------+-----------+
GENNAIO ! 6,30 ! 3,30 ! 36 !
FEBBRAIO ! 6,30 ! 3,30 ! 36 !
MARZO ! 6,30 ! 3,30 ! 36 !
APRILE ! 7,00 ! 4,00 ! 39 !
MAGGIO ! 7,00 ! 4,00 ! 39 !
GIUGNO ! 8,00 ! 4,00 ! 44 !
LUGLIO ! 8,00 ! 4,00 ! 44 !
AGOSTO ! 8,00 ! 4,00 ! 44 !
SETTEMBRE ! 7,00 ! 4,00 ! 39 !
OTTOBRE ! 7,00 ! 4,00 ! 39 !
NOVEMBRE ! 6,30 ! 3,30 ! 36 !
DICEMBRE ! 6,30 ! 3,30 ! 36 !
----------+-----------+---------+-----------+
L'orario di lavoro ha inizio in cascina ed ha fine sul posto di lavoro.
Per gli operai addetti alla stalla l'orario di lavoro è pari a 6 ore e 30
minuti giornaliere articolate su 6 giorni, pari a ore 39 settimanali
diviso in due turni.
L'inizio dei primo turno di lavoro non potrà avvenire prima delle ore 4.
Al fine di mantenere un equilibrio costante tra una mungitura e l'altra, i
datori di lavoro e gli operai dovranno predisporre le varie operazioni di
cura e governo del bestiame in modo che le due mungiture giornaliere
avvengano con un intervallo di dodici ore.
Resta salva la possibilità di anticipare l'orario di inizio del lavoro del
primo turno e corrispondentemente quello del secondo, qualora venisse
concordato tra le parti.
Art. 13 - Ferie
Gli O.T. I. debbono effettuare durante ogni anno di servizio prestato
presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite pari a 26 giorni
lavorativi.
Per i giovani dai 14 ai 16 anni, in base all'art. 23 della legge 17
ottobre 1976, n. 977, il periodo di ferie non può essere inferiore ai 30
giorni.
Il periodo di ferie è frazionabile in dodicesimi in caso di servizio
prestato inferiore all'anno.
La frazione di mese di servizio superiore ai quindici giorni viene
considerata a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di tempo considerato per calcolare le giornate di effettivo
lavoro, decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dal
passaggio dell'operaio a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro e l'operaio, nello stabilire il periodo di godimento
delle ferie, debbono tenere conto delle esigenze dell'azienda e degli
interessi e desideri dell'operaio.
In caso di sopravvenienza di malattie durante il periodo delle ferie, il
godimento delle stesse viene sospeso e riprenderà in tempo successivo con
accordo fra datore di lavoro e operaio.
Art. 14 - Organizzazione del lavoro
Nell'intento di assicurare agli OTI ed in particolare a quelli del settore
zootecnico, l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle
festività, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 42 del CCNL, le
parti stabiliscono di istituire un'apposita Commissione Provinciale
Paritetica di Studio, per individuare entro l'arco contrattuale, chiedendo
la collaborazione degli Enti Previdenziali ed Assistenziali, degli
Organismi Istituzionali delle Scuole Agrarie e dei Centri di Formazione
Professionale, la possibilità di costituire squadre di sostituti o
organici aziendali o interaziendali per consentire agli operai il
godimento degli istituti contrattuali citati assicurando la continuità
dell'attività produttiva aziendale.
Art. 15 - Costituzione della Commissione Provinciale Paritetica di studio
La Commissione Provinciale Paritetica di Studio è così composta:
n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro, nominati uno per ogni
Organizzazione Sindacale Provinciale contraente: Unione Provinciale
Agricoltori - Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Confederazione
Provinciale Agricoltori;
n. 3 rappresentanti dei lavoratori, nominati uno per ogni Organizzazione
Sindacale contraente: Flai-CGIL, Fisba-CiSL, Uila-UIL.
Art. 16 - Orario di lavoro per gli addetti ai lavori nocivi
Gli operai che saranno addetti ai trattamenti antiparassitari per
frutteti, vigneti, pioppeti o allo spargimento della calciocianamide,
presteranno la loro opera in detti lavori per 3,20' come massimo.
A completamento della giornata lavorativa, e previo riposo di 30-40 minuti
primi, gli operai saranno adibiti ad altri lavori, percependo la
retribuzione per questi ultimi prevista, comunque non inferiore a quella
indicata in tabella per gli operai Qualificati.
Art. 17 - Lavoro di assistenza al parto
L'operaio di stalla, che oltre all'orario normale di lavoro, presta
assistenza ai parti, sarà retribuito come previsto dall'art. 39 del CCNL,
per tutto il tempo effettivamente impiegato.
Art. 18 - Lavoro straordinario - festivo - notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di
lavoro
stabilito dall'art. 12 CPL;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche o giorno di riposo
compensativo e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui
all'art. 19 CPL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 24 alle ore 5.
d) lavoro straordinario festivo, quello eseguito oltre l'orario
settimanale e
giornaliero previsto dall'art.12 CPL;
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le
dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi
di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e
la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro
straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
1) lavoro oltre l'orario Contrattuale giornaliero o settimanale ... 25%
2) lavoro festivo (Domenica o giorno di riposo compensativo) ...... 35%
3) lavoro eseguito nelle festività ................................ 35%
4) lavoro notturno (dalle 24 alle 5) non compreso in turni ........ 40%
5) lavoro straordinario festivo (oltre l'orario sett.le e gg.) .... 40%
6) lavoro festivo notturno ........................................ 45%
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sul Salario Contrattuale (paga
base, contingenza, EDR, salario integrativo provinciale ed eventuali
generi in natura e scatti).
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento,
questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e
notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Agli OTI dei campi, l'eventuale lavoro prestato dopo le ore 13 del sabato
sarà considerato straordinario feriale.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e
riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni
dell'operaio, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali il contratto
provinciale ha stabilito un'adeguata particolare tariffa, non si farà
luogo alle maggiorazioni per lavoro notturno.
Art. 19 - Giorni festivi
Oltre a tutte le domeniche sono considerati festivi i seguenti giorni:
1) gennaio - Capodanno
2) 6 gennaio - Epifania del Signore
3) 25 aprile - Anniversario della Liberazione
4) il Lunedì di Pasqua
5) 1° maggio Festa del Lavoro
6) 2 giugno - Anniversario della fondazione della Repubblica*
7) 15 agosto - Ferragosto
8) 1° novembre - Ognissanti
9) 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale*
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione
11) 24 dicembre - Vigilia di Natale (1/2 giornata pomeridiana)
12) 25 dicembre - S. Natale
13) 26 dicembre - S. Stefano
14) Festa del Patrono
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di
festività nazionale ed infrasettimanali si applicano le disposizioni di
cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90.
Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai
agricoli a tempo indeterminato anche se detti operai siano sospesi dal
lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso dì sospensione
dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività
cadono entro le prime due settimane dalla sospensione.
In base all'art. 44 del CCNL il trattamento economico spettante agli
operai a tempo determinato per le festività sopra elencate è soddisfatto
con la percentuale prevista nell'articolo stesso, quando non vi sia
prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai
predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui
all'art. 18 del CPL.
A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54, con disposizioni in materia di
giorni festivi e del Verbale di Accordo 2 maggio 1977, punto 50, nonchè a
seguito dei D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 e fermo restando per gli operai
a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli
operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le
festività soppresse sarà il seguente:
a) per le due festività nazionali (2 giugno e 4 novembre) la cui
celebrazione è stata spostata, rispettivamente alla prima domenica di
giugno e di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla L.
31.3.1954, n. 90 per il caso di
festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 2 giugno ed
il 4 novembre sono giornate lavorative a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus
Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà
corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di
paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva
prestazione lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di
festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata
di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui
godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle
esigenze aziendali;
c) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non
effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività
soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la
retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
(*) La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla
domenica successiva dalla L. 5.3.1977, n. 54.
Dichiarazione del Ministro:
Il Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in
materia di festività soppresse, di cui alla legge 5.3.1977 n. 54, precisa
che la prestazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere
regolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.
Art. 20 - Convenzioni
Le parti contraenti il CPL svolgeranno ogni opportuna azione presso i
propri associati per un'ampia informazione dell'istituto delle
"convenzioni" di cui art. 25 CCNL 19.7.95 e auspicano che tali programmi
di assunzione tra le aziende e gli operai trovino estesa applicazione tra
le aziende secondo le norme ed i fini del citato art. 25 CCNL.
Le parti concordano che la stipula di tali Convenzioni possa essere un
utile strumento nello svolgimento delle attività stagionali e delle
principali operazioni colturali, secondo l'indirizzo produttivo aziendale.
A tale scopo le parti, entro un anno dalla stipula del presente contratto,
daranno vita ad una Commissione incaricata di individuare le modalità
procedurali dell'esame preventivo che esse devono compiere, dei programmi
di assunzione predisposti dalle aziende.
Art. 21 - Organici aziendali
Allo scopo di rispondere positivamente alle esigenze funzionali ed
organizzative delle aziende, nonchè assicurare agli operai dipendenti la
fruizione dei diritti contrattuali e legislativi previsti (riposi
settimanali, ferie, ecc.), le aziende possono avvalersi di quanto disposto
dall'art. 24 del vigente C.C.N.L.
La manodopera da assumersi tramite le convenzioni di cui all'art. 24 del
C.C.N.L. potrà essere assunta con contratto a tempo determinato in
relazione alle caratteristiche di temporaneità o meno delle sostituzioni.
Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera
presso più aziende, i programmi saranno predisposti da più aziende
congiuntamente.
La convenzione, preventivamente concordata con le Organizzazioni
Sindacali, potrà prevedere l'assunzione nominativa degli operai.
RETRIBUZIONE ED ACCESSORI
Art. 22 - Retribuzione
Ad integrazione degli artt. 2 e 44 del CCNL si stabilisce:
a) il SALARIO CONTRATTUALE composto da Paga Base, Contingenza, EDR e
Salario Provinciale che, con le modalità previste dall'art. 26 del CCNL,
subisce le seguenti suddivisioni:
------+---------------------+---------+-----------+-----------+
AREA ! PROFILI ! LIVELLI ! OTI ! OTD !
! PROFESSIONALI ! ! mensile ! orario !
------+---------------------+---------+-----------+-----------+
1° ! Specializzato Super ! 1° Liv. ! 2.081.609 ! 12.358,55 !
area ! Specializzato ! 2° Liv. ! 1.976.432 ! 11.740,94 !
------!---------------------!---------!-----------!-----------!
2° ! Qualificato Super ! 3° Liv. ! 1.904.775 ! 11.314,67 !
area ! Qualificato ! 4° Liv. ! 1.800.945 ! 10.698,23 !
------!---------------------!---------!-----------!-----------!
3° ! Comune ! 5° Liv. ! 1.628.373 ! 9.671,69 !
area ! Comune ! 6° Liv. ! ! 7.420,34 !
------+---------------------+---------+-----------+-----------+
b) il SALARIO PROVINCIALE, che con decorrenza dall'1/6/2000, subirà una
variazione pari al 2,5% ed incrementerà il salario contrattuale nella
misura seguente:
------+---------------------+---------+-----------+-----------+
AREA ! PROFILI ! LIVELLI ! OTI ! OTD !
! PROFESSIONALI ! ! mensile ! orario !
------+---------------------+---------+-----------+-----------+
1° ! Specializzato Super ! 1° Liv. ! 52.040 ! 308,96 !
area ! Specializzato ! 2° Liv. ! 49.411 ! 293,52 !
------!---------------------!---------!-----------!-----------!
2° ! Qualificato Super ! 3° liv. ! 47.619 ! 282,87 !
area ! Qualificato ! 4° Liv. ! 45.024 ! 267,46 !
------!---------------------!---------!-----------!-----------!
3° ! Comune ! 5° Liv. ! 40.709 ! 241,79 !
area ! Comune ! 6° Liv. ! ! 185,51 !
------+---------------------+---------+-----------+-----------+
c) il SALARIO PROVINCIALE, che con decorrenza dall'1/1/2001, subirà una
variazione pari allo 0,5% ed incrementerà il salario contrattuale nella
misura seguente:
-----+---------------------+---------+-----------+-----------+
AREA ! PROFILI ! LIVELLI ! OTI ! OTD !
! PROFESSIONALI ! ! mensile ! orario !
-----+---------------------+---------+-----------+-----------+
1° ! Specializzato Super ! 1° Liv. ! 10.668 ! 63,34 !
area ! Specializzato ! 2° Liv. ! 10.129 ! 60,19 !
-----!---------------------!---------!-----------!-----------!
2° ! Qualificato Super ! 3° Liv. ! 9.762 ! 57,99 !
area ! Qualificato ! 4° Liv. ! 9.230 ! 54,83 !
-----!---------------------!---------!-----------!-----------!
3° ! Comune ! 5° Liv. ! 8.345 ! 49,57 !
area ! Comune ! 6° Liv. ! ! 38,03 !
-----+---------------------+---------+-----------+-----------+
Art. 23 - Salario per obiettivi
Con riferimento all'art. 2 del CCNL (struttura e assetto del contratto),
le parti, rilevata la disomogeneità delle aziende sul territorio
provinciale, convengono sulle oggettive difficoltà di stabilire parametri
provinciali aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e
di redditività.
Non si esclude uno studio della materia per ricercare possibili
omogeneità.
Le parti non escludono però che, in modo concordato, tale percorso si
possa realizzare in quelle realtà aziendali che, per tipologia e
organizzazione del lavoro, siano idonee a stabilire una quota di salario
legato alla qualità, produttività e redditività.
Art. 24 - Conteggi - Elementi costitutivi
Per gli O.T.I., ai fini del calcolo dell'importo della 13° e 14°
mensilità, delle ferie eventualmente non godute, delle festività nelle
quali viene eventualmente prestato lavoro, delle giornate di assenza, si
deve tenere conto dei seguenti elementi:
paga base, \
contingenza, \
- salario contrattuale
E. D. R., /
salario provinciale, /
- scatti di anzianità maturati;
- casa, orto, porcile e pollaio il cui valore viene convenzionalmente
fissato in
L.180.000 annue;
- latte, per gli addetti al bestiame da latte.
Art. 25 - Modalità per la corresponsione delle retribuzioni
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo prospetto paga o busta paga,
con riferimento mensile, nella quale dovrà essere evidenziato:
retribuzione mensile od oraria, ivi comprese le ore straordinarie,
eventuale prestazione d'opera in giorni festivi, compensi speciali od
altro.
La corresponsione della retribuzione dovrà avvenire entro la prima
domenica successiva alla fine di ogni mese di lavoro, e, comunque non
oltre il giorno 10 del mese successivo; al termine del periodo lavorativo
quando interviene risoluzione del rapporto di lavoro.
Resta facoltà delle Organizzazioni contraenti il compilare tabelle
riepilogative e di riferimento per facilitare eventuali conguagli.
Art. 26 - Compensi per la mietitura e trebbiatura del frumento
Gli operai che, nel periodo della mietitura e trebbiatura del frumento,
sono addetti a tali lavorazioni, hanno diritto alle seguenti
maggiorazioni:
- agli O.T.D. il 46% sulla retribuzione totale oraria in vigore nel
trimestre
maggio-giugno-luglio.
- agli O.T.I, oltre la retribuzione normale, deve essere corrisposto
l'importo
forfettario di L.1.000 all'ora, valevole per la durata del presente
Contratto.
Art. 27 - Compensi per trasferte
Gli operai che, comandati a prestare servizio fuori della azienda, sono
costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori del luogo abituale di
lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto
ed alloggio), previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo
impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
Nel caso in cui l'operaio, comandato a recarsi fuori dall'azienda,
utilizzi il proprio automezzo, ha diritto ad un'indennità chilometrica
pari al valore di 1/5 del prezzo della benzina.
Durante la campagna saccarifera e del pomodoro, l'operaio addetto al
trasporto delle bietole o pomodori ha anche diritto al pasto del mattino,
in ragione di L. 5.000.
Art. 28 - Compensi in natura
L'alloggio dovrà essere in buone condizioni statiche ed igieniche e dotato
di servizi igienici per nucleo familiare.
Tali caratteristiche di staticità ed igienicità sono quelle stabilite dai
regolamenti igienico-sanitari emanati dalle Amministrazioni Comunali in
base alle leggi sanitarie vigenti; in mancanza di regolamento, tali
condizioni saranno stabilite dall'Ufficiale Sanitario locale.
Ogni due anni il datore di lavoro dovrà provvedere, a proprie spese, alla
tinteggiatura a calce degli ambienti. In caso di sostituzione della
famiglia dell'operaio, la tinteggiatura dovrà essere rinnovata.
La casa dovrà essere provvista di luce elettrica, semprechè la località
sia servita da corrente illuminante; la spesa del consumo ed il nolo del
contatore restano a carico dell'operaio.
Gli addetti al bestiame da latte hanno diritto alla somministrazione
gratuita di un litro di latte al giorno e per tutti i giorni dell'anno, o
ad un compenso sostitutivo nel caso di non ritiro.
Art. 29 - Tredicesima mensilità
Agli O.T.I. sarà corrisposta la tredicesima mensilità da pagarsi entro il
15 dicembre, pari ad una mensilità della retribuzione in vigore al 1°
dicembre.
Gli operai che abbiano esplicato attività per un periodo inferiore
all'anno, hanno diritto al pagamento di tanti dodicesimi, quanti sono i
mesi di servizio prestato. La frazione di mese di servizio superiore ai 15
giorni, viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'annata
agraria l'indennità deve essere corrisposta all'operaio all'atto della
risoluzione del rapporto stesso e verrà calcolata in base ai salari ed
alle paghe in vigore nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 30 - Quattordicesima mensilità
Agli O.T.I. sarà corrisposta una 14° mensilità, pari ad una mensilità
della retribuzione in vigore al 1° giugno, da pagarsi in occasione del
pagamento della retribuzione mensile relativa al mese predetto.
Gli operai che abbiano esplicato attività per un periodo inferiore
all'anno, hanno diritto al pagamento di tanti dodicesimi quanti sono i
mesi di servizio prestato. La frazione di mese di servizio superiore ai 15
giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'annata
agraria, l'indennità sarà corrisposta all'operaio nella quota
proporzionata al lavoro prestato e verrà calcolata in base alla
retribuzione in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro
nel caso in cui tale cessazione avvenga prima del mese di giugno.
Art. 31 - Capi di vestiario
Agli operai a tempo indeterminato verrà fornita a cura e spese del datore
di lavoro, una tuta all'anno.
Agli operai a tempo indeterminato che svolgono le sotto notate mansioni
verrà inoltre fornito, sempre a cura e spese del datore di lavoro, il
seguente materiale:
> TRATTORISTA: una seconda tuta all'anno.
> ADDETTI AL GOVERNO E CUSTODIA DEL BESTIAME: un paio di stivali.
> IRRIGATORE: un paio di stivali.
In caso di non osservanza dei predetto articolo non è dovuta alcuna
indennità economica.
Art. 32 - Alloggio, accessori e docce
Il datore di lavoro dovrà fornire all'O.T.I. la casa di abitazione
sufficiente al fabbisogno della sua famiglia, senza alcun corrispettivo in
danaro.
L'azienda deve essere dotata di acqua per usi domestici: la pompa
dell'acqua ed il pozzo dovranno essere nella corte o nelle vicinanze del
fabbricato.
Nelle aziende dove l'acqua viene normalmente sollevata con mezzi
meccanici, l'operaio ne ha diritto all'uso.
Ove è tecnicamente possibile, la cucina della casa di abitazione deve
essere dotata di rubinetto con acqua corrente.
Ogni O.T.I. ha diritto:
A) al porcile, nel quale potrà tenere, per conto proprio, un maiale da
ingrasso oppure una scrofa, che dovrà essere tenuta in recinto chiuso. La
paglia dovrà essere usata senza spreco;
B) al pollaio, nel quale potrà allevare fino a 20 galline e 30 pulcini,
che dovranno rimanere in recinto chiuso di 50 mq. che il datore di lavoro
metterà a disposizione dell'operaio;
C) all'orto, che deve essere nelle vicinanze della corte, dell'estensione
minima di 10 mq.
Qualora nella stessa azienda siano occupati più elementi della stessa
famiglia, il diritto di cui alle lettere a) b) e c) si estende a ciascun
O.T.I., con l'obbligo da parte dell'azienda di fornire, a ciascun nucleo
familiare, un locale particolarmente adeguato al ricovero degli animali.
Le aziende agricole devono essere dotate di docce e spogliatoi di uso
comune; ove sorgessero difficoltà di ordine tecnico, casi particolari
saranno esaminati dalle Organizzazioni contraenti.
Gli operai assegnatari degli alloggi di cui alla legge 1676 (Legge
Zanibelli) non avranno l'obbligo di abitare in azienda.
I compensi convenzionali relativi all'alloggio e suoi accessori, saranno
computati soltanto ai fini dei calcoli delle varie indennità.
Le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro collaboreranno affinché,
ove sia tecnicamente possibile, siano programmate ed attuate le iniziative
atte al miglioramento delle abitazioni che non rispondono ai requisiti
previsti dal presente articolo.
Art. 33 - Acquisto generi prodotti sul fondo
Agli operai é data facoltà di acquistare il fabbisogno dei prodotti per la
loro famiglia, compatibilmente con le disponibilità dell'azienda. E' fatto
loro divieto di cedere a terzi i prodotti acquistati. Il prezzo che dovrà
essere corrisposto è quello di mercato per merce all'ingrosso in azienda.
Art. 34 - Indennità di anzianità (TIFR)
Agli OTI è dovuta, alla cessazione del rapporto di lavoro, un'indennità
per ogni anno di servizio prestato nella stessa azienda.
Tale indennità avrà validità fino al 31.5.1982 nella misura che segue:
dall'inizio del rapporto fino al 10/11/1962 = gg. 8 lavorative
dall'11/11/1962 al 10/11/1967 = gg. 10 lavorative
dall'11/11/1967 al 10/11/1969 = gg. 16 lavorative
dall'11/11/1969 al 10/11/1974 = gg. 20 lavorative
dall'11/11/1974 al 10/11/1975 = gg. 25 lavorative
dall'11/11/1975 al 31/12/1975 = gg. 3 lavorative
dall'1/1/1976 al 31/12/1976 = gg. 25,5 lavorative
dall'1/1/1977 al 31/12/1981 = gg. 26 lavorative
dall'1/1/1982 al 31/5/1982 = gg. 11 lavorative
Per i periodi inferiori all'anno si computano tanti dodicesimi per quanti
sono i mesi di servizio prestato.
La retribuzione da prendersi a base, per determinare l'indennità di
anzianità, è quella ultima cui l'operaio ha diritto alla data della
cessazione del rapporto dì lavoro o comunque quella in vigore al
31.5.1982, comprensiva di tutte le parti che la costituiscono ivi compresa
la 13° e 14° mensilità e tenendo conto dell'Accordo Nazionale del 2 maggio
1977 sull'indennità di contingenza.
Dal 1° giugno 1982 la materia viene regolamentata dall'entrata in vigore
della legge 29 maggio 1982 n. 297 come previsto dall'art. 53 CCNL (TFR).
Ove l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua
famiglia continuerà nell'uso di essa o di altra corrispondente come degli
eventuali annessi (pollaio, porcile, ed orto), fino alla fine dell'annata
agraria in corso.
TUTELA DELLA SALUTE
Art. 35 - Tutela fisica
Per la tutela fisica degli operai viene fatto richiamo al D.L. del
19.9.1994 N° 626 con successive integrazioni ed al Verbale di Accordo del
18.12.96 allegato al presente CPL.
Le Organizzazioni Sindacali sono impegnate a svolgere opera di propaganda
antinfortunistica.
Art. 36 - Equipaggiamento lavori nocivi
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire l'equipaggiamento adeguato di
protezione per lo spargimento della calciocianamide, dei concimi chimici,
anticrittogamici ed antiparassitari nocivi.
Art. 37 - Libretto sanitario
L'operaio sarà dotato di libretto sanitario (il cui testo sarà concordato
tra le parti) fornito a cura del datore di lavoro.
Sul libretto saranno annotate le visite periodiche a cui l'operaio sarà
sottoposto.
Per sottoporsi a dette visite mediche, all'operaio saranno concessi
permessi retribuiti.
Art. 38 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro
Il datore di lavoro corrisponderà all'O.T.I., nel caso di infortunio sul
lavoro, il salario o la paga per i primi quattro giorni compreso quello
dell'infortunio.
Integrerà, per i successivi 11 giorni, la cifra corrisposta dall'INAIL
fino al 100% del salario spettante.
In caso di infortunio sul lavoro è ammessa la sostituzione temporanea
dell'operaio infortunato.
RISOLUZIONE E DIMISSIONI
Art. 39 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai
a tempo indeterminato
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento
degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato
motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604/66, n.300/1970 e 108
dell'11 maggio 1990.
A) GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto
senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non
consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
- le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza
notificazioni;
- le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione
di
sanzioni disciplinari previste dal CCNL o dal presente CPL;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto
rappresentante nell'azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni, agli stabili,
ed al
bestiame;
- il furto in azienda.
B) GIUSTIFICATO MOTIVO
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio ovvero da
ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed
al regolare funzionamento di esse, quali:
- le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
- la cessazione dell'attività agricola per fine contratto di affitto di
fondo
rustico;
- l'incremento del nucleo familiare dell'imprenditore per l'aggiunta od il
rientro di unità lavorative, relativamente ai familiari entro il secondo
grado, anche se non conviventi, oppure quando il datore di lavoro intende
lavorare l'azienda impegnando il proprio nucleo familiare quale
coltivatore
diretto;
- la riduzione della superficie aziendale in misura tale da giustificare
una
proporzionale riduzione di mano d'opera;
- le modifiche negli ordinamenti colturali, nell'organizzazione aziendale,
l'impianto di nuove strutture, la modernizzazione dei servizi, stalle
comprese, lo sviluppo della meccanizzazione a condizione che essi siano in
fase di esecuzione e che comportino una riduzione delle unità lavorative;
- l'adesione dell'azienda a forme associate di conduzione cooperative di
servizi, stalle sociali, ecc. e connessa dimostrazione dell'adesione ai
nuovi
organismi e della reale necessità di riduzione di mano d'opera;
- in una azienda con più di un addetto zootecnico, la riduzione, non
temporanea,
di capi di bestiame a seguito della quale le ore lavorative residue non
consentano ad ognuno degli addetti la effettuazione del normale orario di
lavoro ai sensi dell'art. 12 del CPL; nel caso dell'esistenza in azienda
di un
solo addetto zootecnico, la riduzione, non temporanea, dovrà essere tale
da
comportare una restante quantità di ore lavorative inferiore ai 2/3 del
normale orario di lavoro ai sensi dell'art. 12 CPL;
- il cambiamento dell'indirizzo zootecnico. In tal caso e nell'ipotesi in
cui
l'azienda intenda continuare ad avvalersi di mano d'opera dipendente,
all'operaio licenziato verrà prioritariamente proposta la nuova offerta di
lavoro. Se la nuova occupazione comporta una qualifica inferiore alla
precedente, l'operaio interessato dovrà rendere dichiarazione sottoscritta
di
accettazione.
Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto
dei termini di preavviso di cui all'art. 40 del presente contratto.
Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che
per giustificato motivo deve essere comunicato all'operaio a mezzo
raccomandata A.R. e contenere i motivi che lo hanno determinato.
L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla
propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure
previste dall'art. 83 CCNL esperirà il tentativo di amichevole
componimento.
La presente disciplina non si applica agli operai in possesso dei
requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo
quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 22.12.1981 n. 791 convertito nella L.
26.2.1982 n. 54 per i lavoratori che vogliono continuare a prestare la
loro opera sino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima
utile o, comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età.
Art. 40 - Preavviso di risoluzione del rapporto
La risoluzione dei rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di
licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa,
deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all'altra
parte a mezzo di raccomandata A.R.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della
comunicazione, sono cosi stabiliti:
- due mesi nel caso di licenziamento;
- un mese nel caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è
dovuta dall'una all'altra parte un'indennità sostitutiva equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per un periodo di
preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione
del rapporto per morte dell'operaio.
Art. 41 - Dimissioni per giusta causa
L'operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza
preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
DISCIPLINA E CONTROVERSIE
Art. 42 - Norme disciplinari
L'infrazione alla disciplina da parte dell'operaio potrà essere punita,
secondo la gravità, nel modo seguente:
1) con la multa sino ad un importo massimo di due ore di lavoro nei
seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne
ritardi
l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle
macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di
recidiva o di maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo
precedente; gli importi delle multe saranno segnati sul Libretto Sindacale
di lavoro e versati al "Fondo per la Erogazione di Integrazioni ai
trattamenti di Malattia e Infortunio della provincia di Piacenza".
3) con il licenziamento in tronco nel caso di recidiva in mancanze che
abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo 2).
Art. 43 - Notifica dei provvedimenti disciplinari
La notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta entro due
giorni dall'avvenuta comminazione, mediante annotazione sul Libretto
Sindacale in caso di multa; mediante comunicazione con biglietto postale
raccomandato r.r. o cartolina raccomandata r.r. nel caso di licenziamento
in tronco.
Qualora l'operaio rifiuti di consegnare il Libretto Sindacale, il datore
di lavoro notificherà il provvedimento di multa nei modi sopra indicati.
Art. 44 - Ricorso contro i provvedimenti disciplinari
Contro i provvedimenti disciplinari, che diventano provvisoriamente
esecutivi, l'operaio ha diritto di ricorrere, tramite la propria
Organizzazione, entro 8 giorni dalla registrazione sul Libretto Sindacale
o dalla notifica.
Trascorso detto periodo il provvedimento diventerà definitivo.
Nel caso in cui il provvedimento di licenziamento venga ratificato dalle
competenti Organizzazioni, l'operaio, entro 15 giorni da tale ratifica,
lascierà liberi i locali con annessi e connessi, di persone e cose, salvo
decisione diversa del Magistrato.
DIRITTI SINDACALI E PERMESSI
Art. 45 - Riunioni di azienda
Gli operai hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda agricola in
cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonchè durante
l'orario di lavoro, nei limiti di ore 13 all'anno, regolarmente
retribuite.
Agli operai che non potranno usufruire di tali permessi, in dipendenza
della loro particolare prestazione di lavoro, sarà corrisposta la
retribuzione per il tempo di durata dell'assemblea con paga normale.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del sindacato territoriale.
Art. 46 - Contributi Sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale a favore
delle Organizzazioni sindacali congiuntamente firmatarie del presente
contratto a carico dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante
delega debitamente sottoscritta dall'interessato.
La delega conterrà l'indicazione per la determinazione dell'ammontare del
contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà
versarlo.
La delega avrà validità dall'atto della firma e si protrarrà nel tempo
salvo revoca dell'interessato o per cessazione del rapporto di lavoro.
Le aziende effettueranno i versamenti dei contributi sindacali sui conti
correnti che verranno comunicati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto.
L'ammontare del contributo sarà fissato dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori e comunicato alle Associazioni Professionali.
Le trattenute sindacali dovranno essere effettuate mensilmente ed i
relativi importi dovranno essere versati almeno semestralmente.
Le aziende trasmetteranno alle rispettive Organizzasioni provinciali dei
lavoratori, anche tramite le loro Associazioni, l'elenco di competenza con
l'indicazione dei nominativi e dei singoli importi.
Art. 47 - Permessi straordinari
Per gli operai a tempo indeterminato sono previsti permessi retribuiti
secondo i titoli seguenti:
- in caso di matrimonio, n. 15 giorni;
- in caso di morte di parenti di primo grado, n. 3 giorni.
Gli operai che usufruiscono dei permessi saranno considerati in servizio a
tutti gli effetti.
I permessi non sono conteggiabili nelle ferie.
Per gli operai a tempo determinato sono previsti permessi retribuiti per
il seguente titolo:
- in caso di morte di parenti di primo grado, n. 2 giorni.
Art. 48 - Permessi per donatori di sangue
Gli operai donatori di sangue hanno diritto ad un giorno di permesso
retribuito per ogni donazione effettuata.
Art. 49 - Permessi per corsi di recupero scolastico e
addestramento professionale
All'operaio a tempo indeterminato che partecipa a Corsi di recupero
scolastico è concesso un permesso retribuito nella misura di 90 ore annue,
o comunque 150 ore in tre anni con possibilità di usufruirle in un anno.
In caso di frequenza a Corsi per addestramento professionale di interesse
agrario, istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, all'operaio a tempo
indeterminato è concesso un permesso retribuito, per il periodo di tempo
strettamente necessario alla partecipazione al Corso, pari a 150 ore
nell'arco dei triennio, con facoltà di accumularle in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che
può beneficiare dei permessi per partecipare ai Corsi di recupero
scolastico o frequentare Corsi di addestramento professionale non potrà
superare, nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno
da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende che
hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
Gli operai a tempo indeterminato che usufruiscono dei permessi saranno
considerati in servizio a tutti gli effetti.
I permessi non sono conteggiabili nelle ferie.
Tali permessi retribuiti vengono riconosciuti anche agli operai a tempo
determinato che abbiano svolto nel corso dell'anno almeno 151 giornate di
effettivo lavoro presso la stessa azienda.
Per il numero degli operai a tempo determinato che possono beneficiare dei
predetti permessi vale quanto stabilito per gli operai a tempo
indeterminato.
Agli operai a tempo determinato che usufruiscono dei permessi retribuiti
secondo le predette norme, non si applica quanto previsto nel paragrafo 4
del presente articolo.
Art. 50 - Servizio militare
Secondo le norme contenute nella legge, n. 370 del maggio 1955, la
chiamata alle armi degli operai assunti a tempo indeterminato per
assolvere agli obblighi di leva ed il richiamo non risolve il rapporto di
lavoro. Il tempo trascorso sotto le armi verrà computato, agli effetti
dell'anzianità, come passato in servizio.
Entro 30 giorni dalla smobilitazione, l'operaio dovrà riprendere il
servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato
dimissionario, conservando il diritto alla liquidazione del trattamento di
fine rapporto.
SVILUPPO E RISORSE
Art. 51 - Occupazione giovanile
Le parti stipulanti il Contratto Provinciale riconoscono che, al fine di
garantire un più elevato sviluppo produttivo e sociale dell'agricoltura
piacentina, è fondamentale il rinnovamento delle forze impegnate nel
settore, da realizzarsi anche attraverso l'inserimento di giovani, e
l'elevazione delle conoscenze tecniche degli addetti, secondo gli
orientamenti della Legge l° giugno 1977, n. 285 e pertanto convengono:
a) di esaminare la possibilità di attuare, nelle aziende singole o
cooperative, quanto previsto dall'art. 2 della citata legge n. 285/1977,
secondo le direttive che saranno emanate dalla Regione. Per i giovani
iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della citata Legge ed
assunti con contratto di formazione, la durata del lavoro dovrà
articolarsi nella settimana in ore 30 di lavoro e 10 ore di
studio-formazione;
b) al fine di favorire lo sviluppo produttivo ed economico
dell'agricoltura, si ritiene fondamentale, ove possibile, l'inserimento
dei giovani in agricoltura, avvalendosi anche dell'art. 21 della già
citata Legge, riguardante l'assunzione di diplomati o laureati in materia
agraria;
c) le Organizzazioni Sindacali Imprenditoriali si impegnano a
concretamente operare affinchè le aziende procedano a far richiesta alla
Sezione Circoscrizionale per l'impiego competente per territorio per
l'assunzione di giovani con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art.
6 legge 285/1977) specificando il numero degli operai da assumere e il
tipo di attività in cui occuparli;
d) le parti ritengono opportuno che la sostituzione degli operai che
cessano l'attività per pensionamento o dimissioni, avvenga prevalentemente
con l'immissione di giovani qualificati;
e) le parti ritengono opportuno prendere contatto con gli Organismi
Istituzionali delle scuole agrarie di ogni ordine e grado (Istituti
Tecnici, Professionali e Università) al fine di adeguare i programmi
scolastici alle esigenze che pone lo sviluppo dell'agricoltura piacentina
e alle necessità di una qualificazione teorico-pratica, prevedendo, ove
possibile, di utilizzare gli studenti in alcune fasi lavorative nelle
aziende agricole.
Le parti si incontreranno per una maggiore approfondimento della materia
inerente l'occupazione giovanile, non appena saranno resi noti gli
indirizzi programmatici che la Regione dovrà predisporre in armonia con
quanto stabilito dall'art. 2 della già citata Legge n. 285/1977.
Art. 52 - Occupazione e sviluppo economico del settore agricolo
In relazione alla delega contenute nel vigente CCNL, le Organizzazioni
contraenti il CPL concordato sulla necessità di azioni atte a superare la
crisi che ancora investe il settore agricolo, sia per favorire il
miglioramento delle dimensioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato,
sia uno sviluppo tecnico produttivo ed economico del settore agricolo in
provincia di Piacenza. Tale obiettivo dovrà essere perseguito attraverso:
1) un esame degli ostacoli e dei problemi per la piena utilizzazione delle
risorse naturali e tecniche compresi quelli relativi alle aree irrigue ai
fini di sollecitare iniziative ed interventi pubblici nazionali,
comunitari e privati per un incremento della produzione e dell'occupazione
e un contenimento o riduzione dei costi nel quadro delle politiche di
mercato comunitarie;
2) un uso coerente delle risorse finanziarie ed umane, delle strutture
produttive e dei servizi di carattere pubblico. Dovrà essere accompagnato
da una reale ed efficace azione da parte degli organismi pubblici preposti
allo sviluppo dell'agricoltura.
Le principali linee di azione vengono così individuate:
a) ricerca di accordi con l'industria di trasformazione dei prodotti
agricoli (sia essa a capitale pubblico o privato), al fine di realizzare
uno sviluppo programmato tra l'agricoltura e l'industria di
trasformazione. In questo contesto assume particolare rilievo lo sviluppo
della cooperazione nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli
come elemento di sostegno e difesa dei redditi dei produttori agricoli.
b) migliore utilizzazione ed applicazione della ricerca tecnica,
scientifica e di mercato;
c) valida politica dell'uso del territorio, tesa a salvaguardare gli
interessi della produzione agricola, specialmente nelle aree più vocate.
Le parti, al fine anche di consentire agli operai un allargamento delle
possibilità occupazionali ritengono che la realizzazione delle finalità
sopra indicate possa attuarsi attraverso:
1) ZOOTECNIA: sviluppo della zootecnia provinciale, con particolare
riferimento a quella bovina, attraverso una razionale utilizzazione delle
risorse finanziarie pubbliche e private. Nel quadro dello sviluppo
zootecnico dovranno essere sviluppate e sostenute tutte quelle azioni tese
al pieno utilizzo delle risorse idriche, per un miglioramento della
foraggicoltura e per un contenimento dei costi di produzione dei prodotti
finiti. A tal fine è importante il recupero produttivo della montagna e
della collina, utilizzando ed impegnando opportunamente tutte le risorse
ivi esistenti, avvalendosi anche della ricerca tecnica e scientifica.
2) VITICOLTURA: utilizzazione delle conoscenze tecniche e della ricerca
scientifica per una maggiore qualificazione della produzione vitivinicola
nelle zone vocate. In particolare dovrà essere sviluppata la produzione
delle uve nelle zone delimitate dai disciplinari dei vini DOC piacentini.
3) CEREALICOLTURA: salvaguardia ed ulteriore specializzazione della
produzione cerealicola, sia di quella destinata all'alimentazione umana
che di quella destinata alla produzione zootecnica.
4) COLTURE ORTICOLE INDUSTRIALI: sviluppo della coltivazione del pomodoro
secondo esigenze di mercato, ai fini della trasformazione industriale e
del consumo diretto; qualificazione della bieticoltura piacentina in
relazione alle effettive potenzialità produttive ed alla presenza di una
sufficiente struttura di trasformazione; valorizzazione della produzione
di aglio, cipolle e pisello; ricerca della possibilità di reintroduzione
della coltivazione del tabacco.
5) ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE: sviluppo delle forme associate anche in
relazione al miglior utilizzo delle risorse umane ed un più efficiente
impiego delle strutture produttive.
6) FORESTAZIONE: in armonia con il programma regionale di sviluppo del
settore, incrementare la forestazione, con lo scopo di salvaguardare il
patrimonio ecologico, difendere l'ambiente, creare nuove occasioni di
occupazione ed aumentare la produzione legnosa.
Art. 53 - Informazioni sui finanziamenti pubblici
Le Organizzazioni Provinciali firmatarie il presente Contratto, nella
comune consapevolezza della validità del metodo della programmazione ed al
fine di assicurare all'agricoltura una puntuale e qualificata
utilizzazione dei finanziamenti pubblici, finalizzati agli obiettivi di
sviluppo produttivo ed occupazionale, si impegnano ad incontrarsi
periodicamente - su iniziativa di una delle parti - entro i mesi di aprile
ed ottobre di ogni anno.
In tale occasione, le organizzazioni dei datori di lavoro daranno alle
organizzazioni sindacali le informazioni utili ad individuare, in termini
qualitativi e quantitativi, il flusso di finanziamenti pubblici diretti
allo sviluppo produttivo agricolo.
TRATTAMENTI INTEGRATIVI
Art. 54 - Istituzione di un fondo per la erogazione di integrazioni ai
trattamenti di malattia e infortunio e per la riscossione del
contributo d'assistenza contrattuale prov.le
Le Organizzazioni contraenti, tenuto conto di quanto dispone l'art. 11
della legge n. 334 del 12 marzo 1968, recante norme per l'accertamento
degli operai agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per
l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura, istituiscono un
Fondo per la integrazione della indennità giornaliera in caso di malattia
e infortunio nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie.
Istituiscono inoltre un contributo per l'assistenza contrattuale
provinciale.
Art. 55 - Gestione ed amministrazione dei "Fondo"
Per l'amministrazione e gestione del "Fondo" come sopra istituito, le
Organizzazioni contraenti nomineranno un Comitato Paritetico di Gestione
composto da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre
rappresentanti dei lavoratori.
In seno al Comitato vengono nominati un Presidente ed un VicePresidente a
rotazione fra i membri del Comitato.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dei "Fondo".
Per regolare l'attività, il funzionamento e l'amministrazione del "Fondo",
le Organizzazioni contraenti adottano il Regolamento che, allegato al
presente Contratto, ne forma parte integrante.
Art. 56 - Provvidenze in caso di malattia o infortunio
- Aventi diritto all'integrazione dell'indennità
- Misure delle integrazioni
In caso di malattia o infortunio sul lavoro, a tutti gli operai agricoli
della Provincia verrà corrisposta una indennità giornaliera integrativa a
quella corrisposta dall'Inps o dall'Inail, fino a raggiungere
complessivamente il 100% del salario denunciato ai fini previdenziali.
L'indennità integrativa verrà corrisposta agli operai, che risultano
iscritti negli Elenchi Anagrafici che prestano attività lavorativa nelle
aziende agricole della provincia di Piacenza.
L'indennità integrativa di malattia o infortunio non compete agli operai
che fruiscono di tali indennità in altri settori.
L'indennità integrativa viene corrisposta:
a) agli O.T.I. per tutti i giorni di malattia, di durata non inferiore a
tre giorni, considerati e riconosciuti dall'INPS;
b) agli O.T.I., qualora nel periodo di malattia intervenga ricovero
ospedaliero, per i tre giorni di carenza non riconosciuti dall'INPS Il
Comitato di Gestione del Fondo si farà carico di valutare, trascorso un
congruo periodo, la possibilità, qualora le disponibilità di bilancio lo
consentiranno, di estendere agli O.T.I. la erogazione dei tre giorni di
carenza anche in assenza di ricovero ospedaliero;
c) agli O.T.D. per tutti i giorni di malattia considerati e riconosciuti
dall'INPS. Il Comitato di Gestione dei Fondo si farà carico della
revisione del limite di carenza prevista dalla precedente contrattazione
provinciale.
L'indennità integrativa infortuni viene corrisposta per tutti i giorni
d'infortunio riconosciuto dall'INAIL dal 16° giorno in poi, essendo i
primi 15 giorni già integralmente coperti dall'INAIL e dai datore di
lavoro (art. 35 del presente Contratto).
Le Organizzazioni Sindacali contraenti esamineranno, al termine di ogni
gestione annuale, le risultanze contabili per la adozione di eventuali
determinazioni atte a garantire quanto previsto dalle norme istitutive del
"Fondo" stesso.
Art. 57 - Caso di morte per infortunio o cause naturali
In caso di morte dovuta ad infortunio sul lavoro o per cause naturali,
sarà riconosciuta agli eredi dell'operaio deceduto una indennità nella
misura di L. 1.000.000.
Art. 58 - Casi di variazione delle indennità ed assistenza
In caso di mobilità eccezionale o comunque superiore a quella
ragionevolmente preventivata dalle Organizzazioni Sindacali contraenti,
oppure in caso di gestione deficitaria del "Fondo" la misura delle
integrazioni e delle assistenze varie potrà essere ridotta.
Nel caso in cui la gestione risulti attiva, le Organizzazioni Sindacali
contraenti stabiliranno la destinazione delle somme eccedentarie, comunque
nell'ambito della disponibilità finanziaria e fatte salve le previsioni di
spesa per gli esercizi futuri. Le Organizzazioni contraenti si riservano
di esaminare la presente normativa limitatamente ed in riferimento alle
eventuali variazioni di carattere finanziario o legislativo.
Art 59 - Contributo per l'integrazione Malattia ed Infortunio
Per la erogazione delle integrazioni di malattia ed infortunio di cui
All'art. 54 verrà posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori un
contributo pari allo 0,80% del salario di riferimento denunciato ai fini
contributivi. Per salario di riferimento è da intendersi l'effettivo
percepito soggetto a contribuzione o, dove ricorre, il salario
convenzionale per il numero di giornate denunciate.
La misura del contributo posto a carico dei Datori di Lavoro e dei
Lavoratori sarà, rispettivamente, del 66,67% e del 33,33%.
Nota a verbale
Premesso che il Fondo si farà carico dell'onere per il pagamento dei tre
giorni di carenza per malattia per gli OTI, le parti si impegnano ad
operare, con opportuna sensibilizzazione per rendere massima la
contribuenza e la partecipazione alla formazione del Fondo Integrazione da
parte dei datori di lavoro e degli operai; si impegnano altresì a
riesaminare il funzionamento e la gestione economica del Fondo in sede di
bilancio restando inteso che le parti datoriali saranno esonerate da
azioni legali contro i loro associati.
Art. 60 - Contributo per l'Assistenza Contrattuale Provinciale
Per far fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di carattere
contrattuale che le Organizzazioni contraenti, stipulanti il Contratto
Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli dipendenti, svolgono a
favore e tutela dei componenti di dette categorie e dei corrispondenti
datori di lavoro, in applicazione di leggi, regolamenti, contratti ed
accordi collettivi, viene istituito il Contributo per l'Assistenza
Contrattuale Provinciale di cui all'art. 54.
Il contributo di cui sopra, da devolversi alle stesse Organizzazioni
contraenti, viene fissato nelle seguenti misure:
Datori di Lavoro e Lavoratori agricoli nella misura dello 0,20% del
salario di riferimento denunciato ai fini contributivi. Per salario di
riferimento è da intendersi l'effettivo percepito soggetto a contribuzione
o, dove ricorre, il salario convenzionale per il numero di giornate
denunciate.
La misura del contributo posto a carico dei Datori di Lavoro e dei
Lavoratori sarà, rispettivamente, del 50% e del 50%.
Art. 61 - Carico e versamento dei contributi
I contributi di cui agli articoli 59 e 60 saranno versati integralmente
dai datori di lavoro; le quote carico degli operai verranno detratte dalle
paghe e dai salari secondo le indicazioni riportate a margine delle
apposite tabelle predisposte dalle Organizzazioni contraenti.
La riscossione del contributo verrà affidata all'INPS mediante apposita
Convenzione.
I contributi di cui agli articoli 59 e 60 riscossi dall'INPS, dovranno
affluire in appositi conti correnti bancari intestati uno al "Fondo" e
l'altro alle Organizzazioni Sindacali contraenti, presso un Istituto
bancario.
Art. 62 - Imposizione dei contributi
L'imposizione sarà fatta annualmente ed in base alle giornate di effettivo
lavoro prestato presso le singole aziende, secondo le norme
sull'accertamento e riscossione dei contributi agricoli.
L'imposizione sarà fatta a tutte le aziende qualunque sia il carico
contributivo delle stesse, comprese quelle esentate dal pagamento dei
contributi agricoli normali.
Le Organizzazioni Sindacali contraenti si ritengono impegnate ad operare
affinchè tutti i contribuenti assolvano al presente impegno contrattuale.
Art. 63 - Destinazione del contributo per il "Fondo"
Il gettito contributivo di cui all'art. 59, al netto delle spese
necessarie al funzionamento del "Fondo" previste dal Regolamento di cui
all'art. 55 (affitto sede e relativo arredamento, spese postali,
telefoniche e telegrafiche, controllo elenchi datori di lavoro e operai,
reperimento dati, spese di personale, ecc.) è destinato alle prestazioni
di cui agli artt. 56 e 57.
Art. 64 - Destinazione del Contributo Contrattuale Provinciale
Il gettito dei contributo di cui all'art. 60 è destinato alle
Organizzazioni Sindacali contraenti, suddiviso secondo gli accordi presi
dalle stesse.
Art. 65 - Istituti di Patronato
Gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale collegati con le OO.SS.
contraenti il presente Contratto, anche ai fini di un utile collegamento
fra godimento dei diritti previdenziali previsti dalla vigente
legislazione socio-previdenziale e trattamenti integrativi dagli stessi
contrattualmente previsti, hanno diritto a svolgere su un piano di parità,
secondo quanto previsto dal D.L. del Capo Provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, la loro attività di assistenza e consulenza agli
operai nell'ambito delle aziende, dando preventiva comunicazione alle
Organizzazioni dei datori di lavoro dei loro rispettivi e distinti
programmi di intervento.
Art. 66 - Esclusività di stampa
Il presente CPL conforme all'originale è stato edito dalle parti
stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di
legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva
autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in
possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 318, del 14 giugno
1996, il presente CPL, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini
di 30 giorni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e agli
Enti previdenziali e assistenziali.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al
presente CPL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da
quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non
con il consenso congiuntamente dalle Parti medesime.
- * - * - * - * - * - * - * - * -
PATTO PROVINCIALE DI COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L'anno 2000, addì 21 Settembre
tra
l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente
Emilio Bertuzzi, assistito dal Direttore Luigi Sidoli e dal Funzionario
Paolo Migliavacca;
la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal
Presidente Sandro Calza, assistito dal Direttore Giorgio Grenzi e dal
Funzionario Giampiero Zucconi;
la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente
Tuilio Massari;
e
la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Gianni Copelli assistito dal
componente la Segreteria Laura Ferretti;
la FISBA-CISL, rappresentata dal Segretario Antonio Chiesa;
la UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Laura Pagliara.
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Patto
Il presente Patto Collettivo di Compartecipazione regola i rapporti
intercorrenti fra il proprietario, affittuario o mezzadro ed il
Compartecipante, al quale vengono affidate determinate operazioni
colturali con diritto a compenso commisurato in percentuale sul ricavato
del prodotto.
Art. 2 - Durata del Patto
Il presente Patto ha la durata del presente CPL; esso si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle
parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera
raccomandata r.r.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue
proposte quattro mesi prima della scadenza.
La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà
inizio un mese dopo la loro presentazione.
Il presente Patto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore
del nuovo.
Art. 3 - Denuncia della superficie e dei Compartecipanti
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare entro cinque giorni al Centro
per l'Impiego competente la superficie dei terreni effettivamente
assegnata a compartecipazione, indicando i nominativi dei Compartecipanti,
la superficie a ciascuno di essi assegnata ed il genere delle colture.
NORME PER IL RAPPORTO INDIVIDUALE DI COMPARTECIPAZIONE
Art. 4 - Stipulazione del Contratto Individuale
Al presente Patto dovranno uniformarsi i Contratti Individuali di
Compartecipazione che verranno stipulati in Provincia di Piacenza per le
operazioni colturali.
I Contratti Individuali dovranno essere redatti su appositi Libretti e non
potranno contenere clausole contrastanti col presente Patto, salvo quelle
di miglior favore.
Art. 5 - Libretto di compartecipazione e contabilità
Il Compartecipante ed il datore di lavoro dovranno munirsi di Libretto di
Compartecipazione, da ritirarsi presso le rispettive Organizzazioni
Sindacali.
Su tale Libretto, a cura del datore di lavoro, sarà tempestivamente
registrata ogni partita di debito e di credito.
I conteggi dovranno essere chiusi entro il 1 novembre per i
Compartecipanti che si trasferiscono, ed entro il 15 dicembre per tutti
gli altri.
Il datore di lavoro provvederà entro tali date alla liquidazione di quanto
spetta al Compartecipante.
NORME PER LA COLTIVAZIONE DEI PRODOTTI IN COMPARTECIPAZIONE
Art. 6 - Direzione tecnica ed esecuzione dei lavori
La direzione tecnica inerente alla lavorazione dei terreni concessi a
compartecipazione spetta al datore di lavoro.
Il Compartecipante eseguirà i lavori secondo le direttive del datore di
lavoro, a regola d'arte e nei termini stabiliti.
Art. 7 - Aglio
Il Compartecipante percepirà, a titolo di compenso per la coltivazione, il
49% del prodotto.
Sono a carico del Compartecipante tutti i lavori di coltivazione dalla
semina al raccolto.
Tutte le spese per i concimi, anticrittogamici, irrigazioni, macchine,
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 8 - Bietole
Il Compartecipante riceverà in consegna i terreni quando le bietole
saranno già nate ed eseguirà tutte le operazioni fino all'ammucchiamento
delle bietole, foglie e colletti, ivi compreso il diradamento tra le due
zappature.
Tutte le spese saranno a carico del datore di lavoro ed il Compartecipante
percepirà il 44% del ricavato della vendita agli zuccherifici con diritti
a prendere visione degli estratti conto.
Uguale compenso spetta al Compartecipante per le bietole da zucchero
trattenute dal datore di lavoro. Per queste ultime, se non scollettate, il
peso totale si ridurrà del 15% e, se scollettate, solamente del 3% per la
terra.
Per le bietole destinate ad uso zootecnico, resta in vigore il rapporto di
1 a 0,75 tra questo ed il prezzo delle bietole da zucchero destinate agli
zuccherifici. Le bietole verranno pesate con i colletti ma defogliate.
Per le bietole da foraggio il rapporto è di 1 a 0,52 rispetto a quelle da
zucchero destinate ad uso zootecnico.
Le bietole verranno pesate con i colletti, ma defogliate.
Art. 9 - Cipolle
Il compartecipante riceverà in consegna i terreni seminati e provvederà a
tutte le operazioni sino al raccolto, e, quale compenso riceverà il 46%
del prodotto, che sarà diviso sul campo.
Tutte le spese sono a carico del datore di lavoro.
Art. 10 - Granoturco
Il compartecipante riceverà in consegna i terreni seminati ed eseguirà i
normali lavori sino al raccolto, ivi compreso il raccolto delle cime e del
fogliame alla testata del campo, il taglio e la preparazione per il carico
dei fusti e l'aiuto in caso di irrigazione.
Il Compartecipante avrà diritto al 44% del prodotto e non sopporterà
alcuna spesa. La ripartizione sarà effettuata nell'aia a prodotto
stagionato.
Art. 11 - Pomodoro
Il Compartecipante riceverà in consegna i terreni solcati e seminati. Sono
a suo carico tutti i lavori di coltivazione compreso il diradamento, il
contemporaneo trapianto per lievi fallanze, raccolta e riempimento delle
cassette, aiuto al carico sui mezzi di trasporto in carraia, posa e
raccolta dei pali e del filo, trattamenti antiparassitari ed
anticrittogamici.
Durante le irrigazioni il Compartecipante presterà aiuto all'Irrigatore
provvedendo anche alla preparazione e ripulitura dei solchi.
Tutte le spese sono a carico del datore di lavoro ed il Compartecipante
percepirà, a titolo di compenso per la coltivazione, il 46% del prodotto o
del prezzo ricavato dal datore di lavoro, qualora questi avesse venduto il
prodotto agli stabilimenti. Nel caso di coltivazione con palo e filo, il
compenso che il Compartecipante percepirà sarà del 50%.
COMPENSI DI COMPARTECIPAZIONE
Art. 12 - Divisione - Disponibilità - Vendita del prodotto
La divisione del prodotto avviene in campo, dopo il raccolto. Il
Compartecipante acquista la piena disponibilità del prodotto di sua
spettanza, salvo che il prodotto stesso non debba essere consegnato agli
stabilimenti industriali; in questo caso il Compartecipante ha diritto a
prendere visione dei contratti, fatture e documenti, onde accertarsi
dell'effettivo prezzo stipulato dal datore di lavoro.
Art. 13 - Anticipazioni
Nel corso dei lavori il datore di lavoro, a richiesta dei Compartecipanti,
verserà acconti secondo lo stato di avanzamento delle colture e sino a
raggiungimento del minimo garantito.
Art. 14 - Minimi di garanzia
Qualora a causa di siccità, intemperie o altre cause di forza maggiore, il
prodotto fosse andato totalmente distrutto, il datore di lavoro dovrà
corrispondere al Compartecipante una retribuzione pari al numero delle
giornate lavorative prestate per la coltivazione del prodotto.
Nel caso in cui il valore della quota del prodotto di spettanza al
Compartecipante, calcolato al prezzo corrente, fosse inferiore a quanto il
Compartecipante avrebbe realizzato lavorando in economia, egli ha diritto
al pagamento della differenza tra il valore del prodotto ricevuto e
l'importo della retribuzione calcolata per le giornate di lavoro eseguito.
A titolo esemplificativo, si precisa il numero minimo delle giornate
occorrenti per la coltivazione a compartecipazione di una pertica di
terreno:
- Aglio gg.8
- Bietole " 5
- Cipolle " 8
- Granoturco " 3
- Pomodoro " 8
TRATTAMENTI ASSITENZIALI
Art. 15 - Assicurazioni sociali
Sono a carico del datore di lavoro gli oneri previdenziali previsti dalle
disposizioni di legge in vigore.
Art. 16 - Trattamenti assistenziali
Per i Compartecipanti ed i rispettivi datori di lavoro si applicano le
norme previste dagli articoli 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62 e quelle
correlative del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli
della provincia di Piacenza.
NORME VARIE
Art. 17 - Sarchiatrice meccanica
Quando l'azienda è fornita di sarchiatrice meccanica o zappatrice, il
datore di lavoro è tenuto a metterla a disposizione del Compartecipante.
Art. 18 - Assicurazione contro la grandine e l'incendio
L'eventuale assicurazione del raccolto sarà a completo carico e beneficio
del datore di lavoro.
Art. 19 - Contributo Contrattuale
I datori di lavoro ed i Compartecipanti, a titolo di assistenza
contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive
Organizzazioni Sindacali, Nazionali e Provinciali, contributi per ogni
giornata di effettivo lavoro accertata ai fini dei contributi agricoli
unificati, a carico dei datori di lavoro e dei Compartecipanti.
Le misure di tali contributi vengono stabilite con appositi accordi.
Saranno versati interamente dal datore di lavoro, il quale effettuerà la
rivalsa, nei confronti del Compartecipante, in occasione della
corresponsione del compenso.
Art. 20 - Controversie Individuali
Le controversie individuali sulla Compartecipazione saranno trattate, in
prima istanza, dai rappresentanti locali delle Organizzazioni provinciali
contraenti, ed in seconda istanza dai rappresentanti provinciali delle
predette Organizzazioni, con l'assistenza dell'Ufficio Provinciale del
Lavoro e M.0.
Unione Provinciale degli Agricoltori di Piacenza
Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Piacenza
Confederazione Italiana Agricoltori di Piacenza
FLAI - CGIL
FISBA - CISL
UILA - UIL
- * - * - * - * - * - * - * - * -
REGOLAMENTO
PER L'ATTIVITA', FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE del
"FONDO PER LA INTEGRAZIONE DELLA INDENNITA' GIORNALIERA
IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO"
e del
"CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE".
Il presente Regolamento viene adottato in base al disposto dell'art. 55
del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato in data 21 settembre 2000, e
dei precedenti contratti, che istituisce il Fondo per la Erogazione di
Integrazione ai Trattamenti di Malattia e Infortunio e per la riscossione
del Contributo di Assistenza Contrattuale provinciale, e ne forma parte
integrante.
Di seguito l'oggetto del presente Regolamento verrà denominato "FONDO".
Art. 1 - Sede
Il "Fondo" ha sede in Piacenza - Via C.Colombo, 35
Art. 2 - Compiti
Il "Fondo" istituito a norma dell'art. 54 del CPL, provvede alla:
a) riscossione dei contributi posti a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori e norma degli artt. 59 e 60 del CPL, rispettivamente per la
integrazione della indennità giornaliera di malattia e infortunio e per
l'assistenza contrattuale provinciale;
b) erogazione, agli aventi diritto, della predetta integrazione secondo le
norme e nella misura stabilita nello stesso CPL e comunque concordate
dalle Organizzazioni contraenti;
c) ripartizione del contributo per l'assistenza contrattuale provinciale
alle Organizzazioni contraenti secondo gli accordi intervenute fra le
stesse.
Art. 3 - Organi del "Fondo"
Sono Organi del "Fondo":
a) il Comitato di Gestione;
b) la Commissione di Controllo dell'Amministrazione;
c) il Presidente.
COMITATO DI GESTIONE
Art. 4 - Composizione
Il Comitato di Gestione del "Fondo" è composto dai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con i
seguenti criteri di rappresentanza:
- Unione Provinciale degli Agricoltori - 1
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - 1
- Confederazione Italiana Agricoltori - 1
- FLAI - CGIL - 1
- FISBA - CISL - 1
- UILA - UIL - 1
Art- 5 - Nomina
La nomina dei componenti il Comitato di Gestione viene fatta dalle
Organizzazioni Sindacali Prestatoriali e Datoriali comparsi nella stipula
del CPL, al Presidente del Comitato di Gestione uscente, secondo la
rappresentanza di cui all'art. 4 del Presente regolamento. Durano in
carica due anni e possono essere riconfermati.
Durante il mandato Possono essere sostituiti con altro componente in
rappresentanza dell'Organizzazione che ne ha chiesto fa sostituzione.
La sostituzione avviene anche in caso di dimissioni del componente durante
il Proprio mandato.
Qualora uno dei componenti in carica non possa presenziare ad una riunione
del Comitato di Gestione, questi può essere sostituito per la riunione
stessa da un altro rappresentante dall'organizzazione interessata previa
presentazione di dichiarazione scritta.
Tutti i componenti il Comitato di Gestione devono appartenere alle
Organizzazioni, agricole contraenti il CPL.
Art. 6 - Poteri
Il Comitato di Gestione ha tutti i Poteri per la gestione ed
amministrazione ordinaria e straordinaria del "Fondo".
Provvede in particolare:
a) alla formazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
b) all'esame delle domande di integrazione delle indennità di malattia e
infortunio e ne decide la liquidazione;
c) alla risoluzione degli eventuali ricorsi Presentati in relazione alla
liquidazione delle indennità di malattia, infortunio e dei ricorsi
presentati
in relazione alle imposizioni contributive;
d) all'adozione di tutti i provvedimenti finanziari ritenuti necessari per
il
funzionamento del "Fondo";
e) all'eventuale rimborso spese ai componenti del Comitato di Gestione e
della
Commissione di Controllo dell'Amministrazione.
Art. 7 - Riunioni
Il Comitato di gestione si riunisce, ordinariamente, una volta al mese ed
in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o
sia richiesto da altro componente.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei
componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso si parità
prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del Presidente e del
Segretario.
Il verbale sottoposto ad approvazione nella riunione successiva verrà
trascritto nel libro verbali del Comitato di Gestione.
COMMISSIONE DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE
Art. 8 - Composizione
La Commissione di Controllo all'amministrazione è composta da due
componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di Lavoro ed
un componente nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavorati (con
funzioni di Presidente), contraenti il CPL.
Art. 9 - Nomina
Per la nomina, la durata, la sostituzione definitiva o temporanea e
l'appartenenza dei componenti la Commissione di controllo della
amministrazione, valgono le norme fissate all'art. 5 per il Comitato di
Gestione.
Art. 10 - Compiti
La Commissione controlla l'amministrazione del "Fondo", accerta la
regolare tenuta della contabilità sociale e ne riferisce al Comitato di
Gestione con la relazione sul rendiconto consuntivo;
- accerta che le spese, la gestione dei fondi e del patrimonio, siano
conformi
alle norme del contratto e del presente regolamento;
- verifica almeno ogni trimestre la consistenza di Cassa riferendone al
Comitato di Gestione;
- procede in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di verifica.
I componenti la Commissione di Controllo dell'Amministrazione vengono
regolarmente convocati ad ogni riunione del Comitato di Gestione e vi
partecipano con voto consultivo.
Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del Presidente.
Detto verbale sarà trascritto nel libro verbali della Commissione ed
inviato, in copia, al Presidente del Comitato di Gestione.
PRESIDENTE
Art. 11 - Elezione
Il Comitato di Gestione elegge fra i suoi componenti il Presidente e il
Vice-Presidente, che dovranno essere scelti a rotazione tra i membri del
Comitato.
Gli eletti durano in carica per il periodo di validità del Contratto
Provinciale e sono rieleggibili.
Il Comitato elegge fra i suoi componenti un Segretario.
Art. 12 - Poteri
Il Presidente ha la firma sociale del "Fondo" e lo rappresenta di fronte a
terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Comitato di
Gestione, sovraintende al funzionamento del "Fondo" e ne organizza i
servizi, sentito il parere dei Comitato di Gestione.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato di Gestione.
Il Vice Presidente esercita tutte le funzioni del Presidente, quando
questi ne è temporaneamente impedito o quando ne riceve espressa delega.
Il Presidente ed il Vice Presidente firmano congiuntamente i mandati
amministrativi e i conto-correnti bancari e/o postali.
ESERCIZIO FINANZIARIO E NORME D'AMMINISTRAZIONE
Art. 13 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.
All'inizio di ogni anno sarà redatto un bilancio di previsione e ogni
spesa dovrà essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti. Per le
spese impreviste dovrà essere stanziato un apposito fondo di riserva.
Al termine di ogni anno sarà compilato il conto consuntivo che, unitamente
alla relazione della Commissione di Controllo dell'Amministrazione, darà
atto dei reali movimenti finanziari corrispondenti alla durata
dell'esercizio.
Art. 14 - Servizio di cassa
Per il servizio di cassa verrà aperto presso un Istituto Bancario un conto
corrente sul quale verranno fatti affluire i contributi riscossi e
previsti dalla lettera a) dell'art. 2.
Le somme inerenti al contributo per l'assistenza contrattuale provinciale
di cui all'art. 60 del CPL saranno prelevate e ripartite alle
Organizzazioni Sindacali interessate nella misura concordata fra le
stesse.
Art. 15 - Schedario
Presso gli uffici del "Fondo" sarà istituito un apposito schedario di
tutti i datori di lavoro sul quale saranno annotati tutti i versamenti
operati, e di tutti i lavoratori della Provincia di Piacenza aventi
diritto ai trattamenti integrativi di malattia e infortunio.
PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELLA INTEGRAZIONE
Art. 16 - Domande di integrazione
Per ottenere la liquidazione della integrazione della indennità
giornaliera di malattia e/o infortunio, i lavoratori dovranno presentare
al termine della malattia e comunque non oltre il terzo mese, domanda al
"Fondo", tramite le Organizzazioni Sindacali comparse nella stipula del
CPL, con allegato il documento ricevuto dall'Ente erogatore della
indennità e dal quale risulti il nominativo dei beneficiario e il numero
di giornate indennizzate.
Art. 17 - Erogazione delle integrazioni
La erogazione delle integrazioni della indennità di malattia e/o
infortunio avverrà previa deliberazione del Comitato di Gestione ed è
subordinata all'avvenuto versamento, da parte del datore di lavoro, dei
contributi posti a carico dello stesso datore di lavoro e dei lavoratori
dipendenti.
Nessuna indennità verrà corrisposta ai lavoratori i cui datori di lavoro
non abbiano versato i contributi.
In modo analogo si procederà nei confronti di quei lavoratori che
rifiutano la detrazione della paga del proprio contributo.
Art. 18 - Personale del "Fondo"
Per l'organizzazione e la gestione dei servizi amministrativi il "Fondo"
si serve di proprio personale che viene assunto con rapporto di lavoro
subordinato e regolato dalle norme del Contratto Nazionale e degli
integrativi provinciali per i dipendenti del settore commerciale.
Esso dovrà svolgere la propria prestazione con le modalità e nell'arco
delle ore settimanali di lavoro concordate.
Il personale risponde al Presidente e da questi riceve le indicazioni di
lavoro e di comportamento.
Tutto il personale è ugualmente responsabile del buon funzionamento dei
servizi. Ciascuno risponde ed è responsabile del lavoro affidatogli.
In caso di particolare necessità di lavoro, è interscambiabile e collabora
reciprocamente per il buon andamento dei servizi e la puntuale
liquidazione delle indennità ai lavoratori aventi diritto. Il personale
non può assentarsi dall'ufficio senza prima aver chiesto ed ottenuto
regolare permesso dal Presidente e in caso di mancato reperimento di
questi dal vice-Presidente, in mancanza di entrambi, da un componente il
Comitato di Gestione.
- * - * - * - * - * - * - * - * -
INDICE
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Contratto Provinciale Pag. 5
Art. 2 - Durata del Contratto Prov.le e sua disdetta " 5
Art. 3 - Assunzione " 5
Art. 4 - Riassunzione " 6
Art. 5 - Libretto sindacale di lavoro " 6
Art. 6 - Osservatorio Provinciale " 7
Art. 7 - Definizione degli operai agricoli " 11
Art. 8 - Condizioni di miglior favore " 13
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI
Art. 9 - Classifiche e mansioni degli operai agricoli " 13
Art. 10 - Mansioni degli operai agricoli " 16
Art. 11 - Contratti di Formazione Lavoro " 22
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Art. 12 - Orario di lavoro Pag. 23
Art. 13 - Ferie " 24
Art. 14 - Organizzazione del lavoro " 25
Art. 15 - Costituzione della Commissione Provinciale
Paritetica di studio " 25
Art. 16 - Orario di lavoro per gli addetti ai lavori
nocivi " 25
Art. 17 - Lavoro di assistenza al parto " 26
Art. 18 - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno " 26
Art. 19 - Giorni festivi " 27
Art. 20 - Convenzioni " 29
Art. 21 - Organici aziendali " 30
RETRIBUZIONE ED ACCESSORI
Art. 22 - Salario integrativo provinciale Pag. 31
Art. 23 - Salario per obiettivi " 32
Art. 24 - Conteggi - Elementi costitutivi " 32
Art. 25 - Modalità per la corresponsione delle
retribuzioni " 33
Art. 26 - Compensi per la mietitura e trebbiatura
del frumento " 33
Art. 27 - Compensi per trasferte " 33
Art. 28 - Compensi in natura " 34
Art. 29 - Tredicesima mensilità " 34
Art. 30 - Quattordicesima mensilità " 35
Art. 31 - Capi di vestiario " 35
Art. 32 - Alloggio, accessori e docce " 36
Art. 33 - Acquisto generi prodotti sul fondo " 37
Art. 34 - Indennità di anzianità (TFR) " 37
TUTELA DELLA SALUTE
Art. 35 - Tutela fisica Pag. 39
Art. 36 - Equipaggiamento lavori nocivi " 39
Art. 37 - Libretto sanitario " 39
Art. 38 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro" 39
Art. 39 - Disciplina dei licenziamenti individuali
per gli operai a tempo indeterminato " 41
Art. 40 - Preavviso di risoluzione del rapporto " 41
Art. 41 - Dimissioni per giusta causa " 44
DISCIPLINA E CONTROVERSIE
Art. 42 - Norme disciplinari Pag. 45
Art. 43 - Notifica dei provvedimenti disciplinari " 45
Art. 44 - Ricorso contro i provvedimenti disciplinari " 46
DIRITTI SINDACALI E PERMESSI
Art. 45 - Riunioni di azienda Pag. 47
Art. 46 - Contributi sindacali " 47
Art. 47 - Permessi straordinari " 48
Art. 48 - Permessi per donatori di sangue " 48
Art. 49 - Permessi per corsi di recupero scolastico e
addestramento professionale " 49
Art. 50 - Servizio militare " 50
SVILUPPO E RISORSE
Art. 51 - Occupazione giovanile Pag. 51
Art. 52 - Occupazione e sviluppo economico del
settore Agricolo " 52
Art. 53 - Informazioni sui finanziamenti pubblici " 53
TRATTAMENTI INTEGRATIVI
Art. 54 - Istituzione di un Fondo per la Erogazione di
Integrazioni ai Trattamenti di Malattia e
Infortunio e per la riscossione del Contributo
di Assistenza Contrattuale Provinciale Pag. 55
Art. 55 - Gestione ed amministrazione del "Fondo" " 55
Ait. 56 - Provvidenze in caso di malattia o
infortunio -Aventi diritto all'integrazione
dell'indennità - Misure delle integrazioni " 55
Art. 57 - Caso di morte per infortunio o cause naturali" 56
Art. 58 - Casi di variazione delle indennità ed
assistenze " 57
Art. 59 - Contributo per l'integrazione di Malattia e
Infortunio " 57
Art. 60 - Contributo per l'Assistenza Contrattuale
Provinciale " 58
Art. 61 - Carico e versamento dei contributi " 58
Art. 62 - Imposizione dei contributi " 59
Art. 63 - Destinazione del contributo per il "Fondo" " 59
Art. 64 - Destinazione del Contributo Contrattuale
Provinciale " 59
Art. 65 - Istituti di Patronato " 59
Art. 66 - Esclusività di stampa " 60
PATTO PROVINCIALE DI COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Patto Pag. 63
Art. 2 - Durata del Patto " 63
Art 3 -Denuncia della superficie e dei Compartecipanti" 63
NORME PER IL RAPPORTO INDIVIDUALE DI COMPARTECIPAZIONE
Art. 4 - Stipulazione deL Contratto Individuale Pag.64
Art. 5 - Libretto di compartecipazione e contabilità " 64
NORME PER LA COLTIVAZIONE DEI PRODOTTI IN COMPARTECIPAZIONE
Art. 6 - Direzione tecnica ed esecuzione dei lavori Pag.64
Art. 7 - Aglio " 65
Art. 8 - Bietole " 65
Art. 9 - Cipolle " 65
Art. 10 - Granoturco " 66
Art. 11 - Pomodoro " 66
COMPENSI DI COMPARTECIPAZIONE
Art. 12 - Divisione - Disponibilità - Vendita
del prodotto Pag. 66
Art. 13 - Anticipazioni " 67
Art. 14 - Minimi di garanzia " 67
TRATTAMENTI ASSISTENZIALI
Art. 15 - Assicurazioni sociali Pag. 68
Art. 16 - Trattamenti assistenziali " 68
NORME VARIE
Art. 17 - Sarchiatrice meccanica Pag. 68
Art. 18 - Assicurazione contro la grandine e l'incendio" 68
Art. 19 - Contributo Contrattuale " 68
Art. 20 - Controversie individuali " 69
REGOLAMENTO DEL "FONDO"
Art. 1 - Sede Pag. 71
Art. 2 - Compiti " 71
Art. 3 - Organi del "Fondo" " 72
COMITATO DI GESTIONE
Art. 4 - Composizione Pag. 72
Art. 5 - Nomina " 72
Art. 6 - Poteri " 73
Art. 7 - Riunioni " 74
COMMISSIONE DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE
Art. 8 - Composizione Pag. 74
Art. 9 - Nomina " 74
Art. 10 -Compiti " 75
PRESIDENTE
Art. 11 - Elezione Pag. 76
Art. 12 - Poteri " 76
ESERCIZIO FINANZIARIO E NORME D'AMMINISTRAZIONE
Art. 13 - Esercizio finanziario Pag. 77
Art. 14 - Servizio di cassa " 77
Art. 15 - Schedario " 77
PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELLA INTEGRAZIONE
Art. 16 - Domande di integrazione Pag. 78
Art. 17 - Erogazione delle integrazioni " 78
Art. 18 - Personale del "Fondo" " 78
|