20000182 - CPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI - FLAI - Modena -
Il giorno 26.06.00 in Modena. presso la sede dell'Associazione Provinciale
Agricoltori. via Diena n. 7,
tra
d'associazione Agricoltori della Provincia di Modena, rappresentata dal
Presidente Mario Girolami. assistito dal Direttore Pierluigi Bolognesi,
dal dr. Pier Luigi Grandi;
la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal presidente Franco
Manni, assistita dal direttore Dott. Maurizio Giovanardi e dal Dott.sa
Stefania Flammia;
e
la Federazione provinciale FLAI-CGIL (Federazione lavoratori
Agro-Industria), rappresentata dal Segretario Sig. Maurizio Dondi, dal
Sig. Giorgio Benincasa;
la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (FISBA CISL)
rappresentata dal Segretario Sig. Piersecondo Mediani;
la Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (UILA UIL) rappresentata dal
Segretario Sig.ra Silvana Acuti
ad integrazione del C.C.N.L. si e' stipulato il presente Contratto
Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in
tutto il territorio della Provincia di Modena.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Provinciale, unitamente alle norme del Contratto
Collettivo Nazionale del 10/07/1998, che è ovviamente valido per gli
articoli o comma di articoli non richiamati nel presente C.P.L., regola i
rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai
agricoli e florovivaisti della Provincia di Modena.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si conferma la normativa contrattuale unica ed il trattamento contrattuale
economico unico da sempre adottati in Provincia di Modena per gli operai
agricoli e florovivaisti.
Art. 1 - DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il presente C.P.L. decorre dal 01/01/2000 e scade il 31/12/2003.
Il presente C.P.L. conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore
del successivo così come previsto dall'art. 86 del CCNL.
Art. 2 -RELAZIONI SINDACALI
Nello spirito dello sviluppo dì ancor più strette e positive relazioni
bilaterali le parti concordano sulla costituzione, con decorrenza
01/07/2000, dell'Osservatorio Provinciale in attuazione di quanto previsto
dagli artt. 5 e 6 e dell'allegato 4 del CCNL 10/07/98.
L'osservatorio ha come scopi principali:
a) studiare e monitorare il mercato del lavoro agricolo della provincia di
Modena;
b) monitorare le criticità relative alla sicurezza ed alla salute del
settore ed elaborare programmi di informazione e formazione dei lavoratori
e degli RLS.
Al fine di consentire le funzionalità dell'Osservatorio si rinvia
all'allegato 6 del presente CPL.
Si conviene inoltre che copia della denuncia aziendale di cui all'art. 5
DLGS n° 375/93 sarà consegnata all'Osservatorio su richiesta dello stesso.
Art. 3 - PERIODO DI PROVA
All'art.12 del CCNL si aggiunge il seguente chiarimento a verbale: %l
periodo di prova non è ammesso nei passaggi di assunzione da tempo
determinato a tempo indeterminato presso la stessa Azienda, nei casi
previsti dall'art.5 del presente CPL.
Inoltre durante il periodo di prova, in deroga a quanto previsto all'art.38
del CPL, non sussiste il diritto al godimento della abitazione ed annessi
da parte del lavoratore.
Qualora il datore di lavoro ritenesse di concedere ugualmente in godimento
la casa ed annessi il periodo di prova si estende a due mesi
Art. 4 - RIASSUNZIONI
In materia di riassunzione trovano applicazione le disposizioni di legge
vigenti. Nelle riassunzioni regolamentate dall'art.8 bis della legge n.
79/83 e successive modifiche le parti stabiliscono i seguenti criteri di
priorità:
1) professionalità del lavoratore;
2) classi di precedenza stabilite dalle leggi sul Collocamento della
manodopera agricola;
3) anzianità di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento;
4) condizioni familiari.
Art. 5 - CATEGORIE DI OPERAI AGRICOLI
In aggiunta all'art.19 del CCNL, sono confermati i seguenti comma:
"hanno inoltre diritto, a loro richiesta scritta, al passaggio a tempo
indeterminato gli operai che abbiano effettivamente lavorato o lavorino
almeno 180 giornate nel corso dell'anno, anche non continuative,
presso la stessa azienda, tale richiesta deve avvenire entro il 31 gennaio
dell'anno successivo.
Il diritto al passaggio a tempo indeterminato previsto dal 4° comma
dell'art.19 del CCNL va esercitato nel termine massimo di trenta giorni
dal momento in cui matura tale diritto. qualora tale diritto non venga
esercitato, l'operaio rimane a tempo determinato ad ogni effetto. fino
alla maturazione dei nuovo diritto.
Si conferma che sono altresì operai a tempo determinato, gli operai di cui
ai contratti aggiuntivi previsti dall'art.17 del presente CPL."
Art. 6 - MOBILITA' TERRITORIALE DELLA MANODOPERA E LAVORATORI MIGRANTI.
In base a quanto previsto dagli artt.21 e 22 del CCNL, le parti firmatarie
del presente contratto si danno reciprocamente atto che nella fascia del
territorio delimitato come zona della ciliegia tipica di Vignola possono
presentarsi annate produttive favorevoli ad una raccolta eccezionale e la
contemporanea scarsità di manodopera disponibile, per cui nell'operazione
di raccolta della frutta rossa sarà necessaria l'assunzione di manodopera
residente in altri Comuni.
Si conviene pertanto che, sempre per la fascia del territorio delimitato
dalla zona della ciliegia tipica di Vignola - il datore di lavoro
garantirà per coloro che provengono da fuori zona, almeno una settimana di
lavoro ai lavoratori dallo stesso assunti, salvo impossibilità per causa
di forza maggiore (grandinate, intemperie, ecc.)
Considerate le particolari caratteristiche del lavoro da svolgere per la
raccolta della frutta rossa per la maggior parte su piante ad alto fusto,
la suddetta garanzia di lavoro sarà valida soltanto per quegli operai che
regolarmente avviati al lavoro degli Uffici di Collocamento, avranno
dimostrato di possedere le attitudini e le capacità richieste per
raccogliere un prodotto valido agli effetti della commercializzazione; in
caso diverso, il datore di lavoro, nonostante la garanzia anzidetta, potrà
interrompere il rapporto al termine della prima giornata.
Nel caso in cui al trasporto non provveda l'azienda, per tale manodopera
che pernotta in luogo, è previsto un rimborso per il viaggio di andata
all'inizio del rapporto di lavoro e ritorno al termine del rapporto di
lavoro stesso, come di seguito precisato.
Sempre nell'ipotesi che al trasporto non provveda l'azienda, nel caso che
tale manodopera non pernotti in luogo sarà riconosciuto un rimborso per le
spese di trasporto, come di seguito precisato, rapportato alla distanza
intercorrente fra l'abitazione del lavoratore e la sede aziendale per un
solo percorso di andata e ritorno giornaliero per ciascun giorno di lavoro
prestato alle dipendenze della azienda di assunzione, sempre che tale
distanza sia superiore a cinque chilometri dalla residenza del lavoratore
al posto di lavoro.
Nei casi previsti nei due comma precedenti, il compenso è di lire 50 al
Km.
Analoghe misure potranno essere concordate per occupare manodopera
proveniente da flussi migratori che interessino il territorio provinciale.
La soluzione di eventuali problemi di servizi sociali collettivi
necessari. in relazione alle esigenze di pernottamento e di mensa, sarà
esaminata dalle parti stipulanti il presente contratto per individuare le
conseguenti azioni comuni per ottenere dai poteri pubblici il superamento
degli anzidetti problemi. Infine, allo scopo di dare attuazione agli art.
21 e 22 del CCNL, le parti concordano che la trattazione degli argomenti
ivi previsti possa effettuarsi anche in occasione degli incontri stabiliti
nell'art. 2 del presente CPL.
Art. 7 - MERCATO DEL LAVORO
A)CHIAMATA NOMINATIVA
Preso atto delle vigenti disposizioni legislative sull'assunzione
nominativa e sull'avviamento al lavoro dei disabili le parti si obbligano
a concordare una norma applicativa entro la stesura definitiva del
presente contratto.
B) CONVENZIONI
A chiarimento dell'Art. 24 del CCNL si precisa che singole aziende o
gruppi di aziende possono proporre ai competenti uffici preposti
all'avviamento al lavoro programmi di assunzione di lavoratori a tempo
determinato, seguendo le procedure previste dallo stesso Art. 24 del CCNL.
Le Aziende suddette hanno la facoltà di assumere, con le medesime
procedure, operai per la sostituzione degli O.T.I., addetti agli
allevamenti zootecnici, al fine di consentire loro l'effettivo godimento
dei riposi.
C) ACCORDI SINDACALI COLLETTIVI
Nell'ambito di accordi sindacali collettivi aziendali sottoscritti dalle
parti che applicano il presente CPL si potranno stabilire garanzie
occupazionali. 1 lavoratori assunti tramite tali accordi sindacali
potranno essere avviati con i criteri previsti al punto B).
D) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Visto
• la Legge 18/4/62 n. 230
• il D.P.R. 7/10/63 n. 1525
• il decreto legge 3/2/70 n. 7 convertito in legge 11/3/70 n. 83
• la legge 28/2/87 n 56
• la delibera della Commissione Provinciale della manodopera agricola del
17/10/90 n 91;
• D.L. n°301 del 1996
richiamato
l'art.10 del CCNL 10/07/98 per gli operai agricoli e florovivaisti;
l'art.8 del CPL 16/07/96 per gli operai agricoli e florovivaisti della
provincia di Modena;
considerato
- la struttura del mercato del lavoro agricolo in provincia di Modena,
basata su una forte presenza di operai stagionali in rapporto ai
dipendenti a tempo indeterminato, dovuta alla tipologia delle aziende
operanti nel territorio ed alle lavorazioni svolte;
- la situazione generale del mercato del lavoro, che richiede alle parti
sociali di compiere ogni sforzo per la massima salvaguardia
dell'occupazione;
- l'andamento complessivo del settore agricolo;
si conviene quanto segue:
l'art. 9 del CPL nella parte in cui si individuano le mansioni per le
quali è consentita l'assunzione a tempo determinato è stato sottoscritto
ai sensi dell'art.23 della Legge 56/87.
Pertanto sono ammessi all'assunzione a tempo determinato i lavoratori che
svolgono le mansioni descritte nel citato articolo limitatamente ai casi
in cui è esplicitamente previsto tale tipo di rapporto di lavoro.
Poiché la tipologia delle aziende agricole, la loro organizzazione, la
grande varietà di produzioni in essere non consentono di stabilire la
percentuale dei dipendenti a tempo determinato che si possono assumere
rispetto a quelli a tempo indeterminato, le parti convengono di non
definire tale percentuale ad eccezione di quella prevista per gli
allevamenti di ogni tipo di cui all'art.9 del presente CPL e di consentire
alle Aziende l'assunzione di operai a tempo determinato secondo quanto
previsto dall'art.9 del presente CPL.
Le parti si impegnano a ridefinire l'intera materia nel caso in cui siano
sciolte le incertezze interpretative circa l'applicabilità al settore
agricolo della Legge 230/62.
E) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
I progetti di formazione e lavoro da stipularsi secondo lo schema allegato
al CCNL del 10/07/98 saranno trasmessi all'Osservatorio provinciale di cui
all'art.2 del presente CPL per accertarne la conformità e trasmetterli
agli Uffici competenti.
F) APPRENDISTATO
Le parti recepiscono il protocollo regionale del 16/11/98 e si riservano
di formulare a riguardo nonne operative ad integrazione delle citate
intese, anche in conseguenza delle indicazioni sul mercato del lavoro
eventualmente derivanti dai lavori dell'Osservatorio Provinciale.
In caso di malattia dell'apprendista il trattamento economico previsto è
quello dell'allegato regolamento CIIMLA.
G) PART-TIME
In base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.15 del CCNL 10/07/98,
fatto salvo il rispetto delle norme di legge, per le particolari esigenze
di flessibilità del settore agricolo si conviene di individuare il limite
minimo di orario per le prestazioni di lavoro a tempo parziale in 16 ore
settimanali i per le seguenti mansioni:
a) servizio a tavola, servizio di riordino delle stanze, preparazione
delle vivande e dei cibi nelle azienda agrituristiche;
b) raccolta uova;
c) cattura avicola sia per vaccinazione che per fine ciclo.
H) LAVORO TEMPORANEO
In applicazione di quanto previsto dall'art.17 e dall'allegato 2 del CCNL
10/7/98 le aziende agricole modenesi forniranno, attraverso le
Organizzazioni Professionali, all'Osservatorio Provinciale di cui all'art.2
del presente CPL copie dei contratti eventualmente sottoscritti.
Preso atto delle possibili novità legislative relative al mercato del
lavoro le parti concordano di attirare un tavolo sindacale provinciale
allo scopo di recepire e dare applicazione alle nuove norme anche alla
luce della realtà modenese.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti condividono la necessità di rendere più efficace per aziende e
lavoratori l'avviamento al lavoro. Ai sensi delle nuove disposizioni
legislative sull'avviamento al lavoro degli operai agricoli e dei nuovi
compiti attribuiti alla provincia, le parti concordano di attivarsi per
stipulare una convenzione con l'Ente pubblico per facilitare l'incontro
fra domanda ed offerta di lavoro.
Per gli scopi sopra citati i firmatari si impegnano a coinvolgere le parti
sociali del mondo agricolo modenese.
Art. 8 - ONERE DELLA RISERVA
Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della L. 23 luglio 1991 n 223, non sono
computabili ai fini della determinazione della riserva le assunzioni
effettuate per le qualifiche di specializzati e specializzati super.
Sono inoltre esclusi dal computo tutti i lavoratori assunti in attuazione
delle convenzioni e degli accordi sindacali collettivi i cui all'art. 7
del presente contratto.
Art. 9 - QUALIFICA PROFESSIONALE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
In applicazione dell'art. 26 del CCNL rientrano nella prima area
professionale le seguenti qualifiche:
SPECIALIZZATO SUPER
SPECIALIZZATO
nella seconda area professionale:
QUALIFICATO SUPER
QUALIFICATO
nella terza area professionale:
COMUNE B
COMUNE A
Il lavoratore ha diritto alla qualifica secondo il grado di capacità
professionale posseduto al momento dell'assunzione e già documentata
all'atto dell'iscrizione nelle liste di collocamento o che può raggiungere
con successivo impegno di studio e nella pratica lavorativa tenuto sempre
conto delle norme legislative in materia di collocamento.
COMUNE A (a tempo determinato)
Sono inquadrati in questa qualifica gli assunti esclusivamente come:
addetti alla raccolta dell'uva, della frutta con o senza scale, dei
prodotti ortivi; addetti alla zappatura ed alla vangatura e che non siano
occupati nella stessa azienda anche per altre mansioni, sono tali gli
operai a tempo determinato che nel corso di un anno solare - a decorrere
dal 199-1 - eseguano nella stessa azienda agricola non più di 60 giornate
di lavoro e/o coloro che nel biennio - a decorrere dal 2000 - eseguano non
più di 108 giornate di lavoro.
Il lavoratore matura il diritto al riconoscimento della qualifica
superiore (Comune B) dal primo giorno del mese successivo al
raggiungimento delle giornate di cui al comma precedente.
Per questa qualifica la tariffa oraria di cui all'art.16 si intende
comprensiva di trattamento di fine rapporto.
COMUNE B (a tempo determinato)
Sono operai COMUNI B i lavoratori che eseguono solo mansioni generiche non
richiedenti specifici requisiti professionali.
Sono mansioni dell'operaio COMUNE B:
zappatura, vangatura, raccolta uva, scollettatura a mano bietole,
irrigazione a scorrimento, carico e scarico a mano dei foraggi e della
paglia, estirpazione bietole, falciatura a mano, raccolta della frutta con
o senza scala e dei prodotti ortivi, addetti alla cernita e prima
manipolazione sulle macchine operatrici per frutta ed ortaggi a
destinazione industriale (per questa mansione vedi art.10 PERCORSI
PROFESSIONALI), per gli assunti successivamente al 1.7.96 addetti alla
cernita ed alla confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art.10
PERCORSI PROFESSIONALI), gli addetti alle pulizie di sala e di cucina in
aziende agrituristiche.
QUALIFICATO
Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze
e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che
consentano loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di
preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa.
Sono mansioni dell'operaio qualificato (a tempo determinato ed
indeterminato): lavori di giardinaggio e cura del verde pubblico e
privato; potatura non meccanizzata di viti produzione; cernita e
confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art.10 PERCORSI
PROFESSIONALI); irrorazione tradizionale in genere; semina a mano;
irrigazione a pioggia; cernita delle bietole; lavori in fungaia; trapianto
a mano di piantine di bietole da seme o di ortaggi; addetti alla cernita
su macchina per la raccolta meccanizzata dei pomodori; addetti alla
trapiantatrice automatica di piantine di pomodori, di bietole da seme e
ortaggi; addetti alla preparazione e alla lavorazione delle carni negli
spacci di aziende agricole singole o associate di cui alla Legge n. 59 del
09/02/63; addetti alla vendita negli spacci di aziende agricole singole o
associate e di frigor ortofrutticoli di cui alla Legge n. 59 del 09/02/63;
addetti alla semina degli asparagi; responsabili alla pesatura ed
etichettatura dei prodotti; camerieri nelle aziende agrituristiche;
addetti alla vendita dei prodotti aziendali sia sulle bancarelle che nei
mercati esclusi quelli già inquadrati con qualifiche più alte; gli addetti
in maniera esclusiva al diradamento di frutta verde con o senza scala
assunti dal 1.7.96 e non già inquadrati negli specializzati.
Rientrano in questa categoria anche gli operai a tempo determinato assunti
negli allevamenti di ogni tipo per le mansioni non già inquadrate nel
presente CPL.
Sarà possibile l'assunzione di questi operai a tempo determinato nella
percentuale massima del 60% (sessanta per cento) del totale delle giornate
effettuate dai dipendenti a tempo indeterminato nelle suddette aziende
agricole.
A questo fine sono equiparati ai dipendenti a tempo indeterminato i
componenti attivi della famiglia diretto coltivatrice, degli I.A.T.P. e
dei soci lavoratori delle cooperative e/o dei consorzi di cooperative
occupati a tempo indeterminato.
La percentuale indicata nel comma precedente è derogabile nei casi
previsti ai punti B) e C) dell'art.7 del presente CPL
NOTA A VERBALE
Le parti si impegnano a verificare, a fine contratto, l'applicazione della
norma riferita alla percentuale degli operai a tempo determinato assunti
negli allevamenti per correggerne eventuali distorsioni.
QUALIFICATI SUPER
Sono operai qualificati super i lavoratori in possesso delle conoscenza e
capacità professionali dell'operaio qualificato, che sono in grado di
svolgerle con particolare competenza professionale superiore a quella dei
qualificati.
Rientrano in questa categoria, con assunzione a tempo determinato ed a
tempo indeterminato, gli addetti alla lombricoltura, all'apicoltura ed
alla elicicoltura; gli addetti agli impianti termici; gli aiutoinnestatori
in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze nelle
aziende florovivaistiche; gli addetti alle macchine agricole leggere;
nonché gli addetti alle operazioni di mungitura nelle stalle tradizionali;
addetti alla cernita e confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art.10
PERCORSI PROFESSIONALI); gli addetti abituali alla vendita nelle aziende
singole o associate con responsabilità di cassa, autisti e/o addetti alle
consegne; addetti al governo e preparazione dei cavalli nelle aziende
agrituristiche; addetti alla manutenzione, gestione e cura del verde
pubblico e privato.
Rientrano inoltre nella categoria dell'operaio qualificato super gli
operai a tempo indeterminato addetti al governo del bestiame nella stalla
tradizionale modenese, purché non abbiano diritto alla qualifica superiore
in base alle modalità previste dal presente CPL.
SPECIALIZZATI
Sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e
complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per
titolo, che consentano loro di eseguire una o più mansioni di maggiore
complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati.
Rientrano in questa categoria:
- con assunzione solo a tempo indeterminato:
gli addetti agli allevamenti moderni bovini da latte e da ingrasso, nonché
gli addetti agli allevamenti avicunicoli, ittici o suinicoli. Gli operai
appartenenti a questo gruppo dovranno assicurare il regolare funzionamento
e provvedere alla ordinaria manutenzione ed alle piccole riparazioni degli
impianti e delle attrezzature (anche razionali se esistenti) per il
governo e l'alimentazione (anche automatizzata se esistente) del bestiame.
Devono altresì avere la necessaria conoscenza e pratica per l'impiego dei
mangimi concentrati e bilanciati ed essere in grado di effettuare le
ricorrenti prestazioni igienicoprofilattiche e le operazioni inerenti la
riproduzione.
- con assunzione a tempo determinato ed indeterminato addetti ai lavori di
campagna:
i potatori, gli innestatori, i vivaisti, gli addetti alla guida di
macchine operatrici semoventi in azienda e/o su strada in possesso della
patente di guida, gli addetti ai muletti nei frigor, gli addetti alla
raccolta della frutta rossa su piante ad alto fusto, diradamento di frutta
verde con o senza scala. operazioni di mungitura in stalle moderne,
raccolta e lavorazione sementi in genere, meccanici con particolari
capacità ed esperienza in grado di eseguire la manutenzione e le piccole
riparazioni in azienda. elettricisti, falegnami, muratori, idraulici,
fabbri, frigoristi, addetti alla manutenzione degli impianti. addetti ai
mulini aziendali, maestre confezionatrici della frutta nei frigor ed in
campagna, autisti con patente "C", miscelatori e/o addetti alla lancia per
irrorazioni viti e frutti per trattamenti anticrittogramici e
antiparassitari, addetti alla effettuazione di tutte le operazioni per
l'impianto e la coltivazione delle piante fruttifere e della vite in
coltura specializzata nelle diverse forme di allevamento razionale,
banconieri addetti alla vendita di carni negli spacci di aziende agricole
singole o associate di cui alla Legge n. 59 del 09/02/63, lavoratori
addetti alla preparazione di carni sotto vuoto, aiuto casaro in caseifici
aziendali, campionatrici della frutta, aiuto-cuochi nelle aziende
agrituristiche, addetti alle vendite in aziende vivaistiche in possesso di
particolari conoscenze tecniche, addetti alla potatura e taglio di piante
di alto fusto ed arredo urbano.
SPECIALIZZATI SUPER
Sono operai specializzati super i lavoratori in possesso di specifiche
superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate
dell'operaio specializzato.
Rientrano in questa qualifica con assunzione a tempo determinato ed
indeterminato:
ibridatore selezionatore:
l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale
acquista per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere
ibridi di prima generazione selezionati, assicurando un'attività
lavorativa polivalente (come ibridatore selezionatore) con responsabilità
operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;
conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse:
l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo,
conduce mieti trebbie o vendemmiatrici meccaniche e provvede alla
manutenzione e riparazione ordinaria delle macchine stesse;
aiutante di laboratorio:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale, acquista per pratica o per titolo e polivalenza nelle
prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei
terreni, od alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;
potatore artistico di piante:
l'operaio che con elevata competenza professionale ed autonomia esecutiva
acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura
artistico-figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto;
conduttore di caldaie a vapore:
l'operaio che. in possesso di apposito certificato legale di abilitazione
di primo e secondo grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale. manovra e controlla i dispositivi che regolano il
funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle
necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa
polivalente;
capo squadra costruttore di impianti:
colui che, dipendente da azienda florovivaista e responsabile di un gruppo
di operai addetti alla costruzione di vigneti, frutteti, parchi, è capace
di leggere il disegno ed ha autonomia operativa (compete a questo
lavoratore anche la maggiorazione dei 8% di cui all'ultimo comma del
presente articolo);
vetrinista:
colui che, nelle aziende florovivaiste, prepara con arte ed inventiva le
composizioni nei vasi o in altri contenitori pronti per la vendita nelle
serre di produzione dei fiori.
Rientrano altresì in questa qualifica:
• i cuochi nelle aziende agrituristiche;
• gli autisti di autotreni con rimorchio e/o di autoarticolati;
• gli addetti all'addestramento ed alla cura dei cavalli nelle aziende
agrituristiche;
• responsabili di squadra (composta da almeno tre persone) per la
manutenzione, la cura e la gestione del verde pubblico e privato;
• responsabili di squadra (composta da almeno tre persone) per la potatura
ed il taglio delle piante di alto fusto e di arredo urbano.
Rientrano in questa qualifica con assunzione solo a tempo indeterminato:
lavoratori addetti al prelievo del seme bovino, fecondatori laici di
bestiame bovino e suino, responsabili dì spaccio e capo squadra spaccio,
capofficina, casaro nei caseifici aziendali, frigorista addetto alla
conduzione ed alla manutenzione di celle frigorifere ad atmosfera
controllata, con anche compiti di piccola manutenzione, regolazione, messa
a punto degli impianti.
Le parti concordano che a quei lavoratori, assunti con contratto a tempo
indeterminato, già in possesso della qualifica di specializzato super, con
autonomia operativa e gestionale relativamente all'intera azienda o parti
significative della produzione, che agiscono con ampie deleghe da parte
del titolare dell'azienda e che coordinano ed organizzino il lavoro di
altri operai venga riconosciuta, a decorrere dal 01/07/2000, una
"indennità di alta professionalità" pari a lire 200.000 annue che verrà
corrisposta con la retribuzione di dicembre di ogni anno. In caso di
assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno la stessa
indennità verrà proporzionalmente corrisposta. Tale indennità inciderà sul
calcolo del trattamento di fine rapporto.
In applicazione del penultimo comma dell'art.63 del CCNL, sono considerati
lavori pesanti i seguenti:
irrigazione a scorrimento, raccolta sala palustre, monda e trapianto riso,
carico e scarico a mano della paglia e del foraggio estirpazione a mano
delle bietole , trebbiatura ed essiccazione dei riso, falciatura a mano.
I lavoratori che effettuano detti lavori pesanti avranno diritto ad una
riduzione di orario pari ad un'ora per ogni giornata lavorativa. La
retribuzione sarà comunque corrisposta per l'intera giornata lavorativa.
In applicazione nell'ultimo comma dell'art.26 del CCNL ai lavoratori
specializzati o non. ai quali il datore di lavoro conferisce per iscritto
l'incarico di capo in quanto responsabile dì un gruppo di operai che.
oltre a prestare la propria opera manuale, risponde al datore di lavoro od
al suo delegato del lavoro svolto dall'intero gruppo, viene riconosciuta
una maggiorazione salariale dell'8% sulla retribuzione di qualifica.
Art. 10 - PERCORSI PROFESSIONALI
Dall'1.7.1996 i nuovi assunti per la cernita e prima manipolazione sulle
macchine operatrici per frutta ed ortaggi a destinazione industriale
vengono inquadrati nella qualifica di COMUNE B; dopo due anni ed almeno
250 giornate di lavoro i lavoratori acquisiscono l'inquadramento di
QUALIFICATI.
Dall'1.7.1996 i nuovi assunti per la cernita e confezione della frutta e
degli ortaggi vengono inquadrati nel COMUNE B per il primo anno e con
almeno 150 giornate di lavoro, nel QUALIFICATO il secondo anno e con
almeno 250 giornate di lavoro, nel QUALIFICATO SUPER il terzo anno e con
almeno 350 giornate di lavoro.
Le giornate di lavoro di cui ai commi precedenti si intendono complessive
dei vari anni.
Art. 11 - ORARIO DI LAVORO
In applicazione del quinto comma dell'art.29 del CCNL è confermato quanto
segue:
per gli operai di campagna e per gli addetti ai frigor agricoli, il sabato
pomeriggio è considerato non lavorativo, di conseguenza per gli operai di
campagna e per quelli addetti ai frigor agricoli l'orario di lavoro
ordinario settimanale è così distribuito nell'anno: - dal Lunedì al
Venerdì compresi ore 7 al giorno; - il sabato ore 4 (dalle ore 8 alle ore
12)
Il datore di lavoro, di comune accordo con i delegati sindacali di azienda
o, in mancanza, con lavoratori interessati, può convenire, in situazioni
aziendali che lo consentano, e salvaguardando le esigenze produttive,
l'attuazione dell'orario ordinario contrattuale di lavoro dal Lunedì al
Venerdì, anche per i soli periodi dell'anno, fatta eccezione naturalmente
per gli operai addetti esclusivamente agli allevamenti zootecnici di
qualsiasi natura.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora fosse necessario
impegnare il sabato mattino per particolari operazioni, tra le quali la
fornitura del foraggio verde, le ore del sabato mattino verranno pagate
come straordinario, oppure potranno essere recuperate in altro giorno
della settimana, con deduzione dall'orario ordinario giornaliero.
Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini, suini,
avicunicoli, ecc,) resta confermata la prestazione ad orologio, nonché
l'effettuazione dell'orario di lavoro ordinario settimanale distribuito in
sei giornate della settimana (ore 6.30 giornaliere).
L'azienda di comune accordo con i delegati sindacali aziendali, o in
mancanza i lavoratori interessati. potrà stabilire, per esigenze
aziendali, un orario di lavoro unico continuativo di 6 ore e 30 minuti per
sei giorni alla settimana.
L'azienda di comune accordo con i delegati sindacali aziendali. o in
mancanza i lavoratori interessati. potrà istituire due turni avvicendati
di lavoro di 6 ore e 30 minuti per sei giorni alla settimana comprensivi
della pausa intermedia retribuita.
Ulteriori regimi di orario diversi da quello aziendale potranno essere
stabiliti fra le parti per alcune mansioni di servizio individuate a
livello aziendale.
Al datore di lavoro compete la facoltà di regolamentare la organizzazione
del lavoro in azienda in ordine all'attuazione dell'orario ad orologio.
Ove necessario, eventuali difficoltà saranno superate con l'assistenza di
un rappresentante del datore di lavoro e di uno dei lavoratori indicati
dalle rispettive Organizzazioni di appartenenza degli interessati.
Nel caso di Cooperative o di forme associative in genere è considerato
orario lavorativo, e pertanto sarà retribuito come tale agli operai che lo
effettuano, il tempo impiegato per lo spostamento anche da un podere
all'altro delle macchine operatrici.
Sono altresì considerate ore di lavoro comunque effettuate quando
l'addetto sia rimasto a disposizione del datore di lavoro (si intendono
per tali le ore, oltre a quelle di effettivo funzionamento della macchina,
impiegate per la manutenzione, le pulizie ed i rifornimenti). Per
corrispondere ai problemi ed alle esigenze che ricorrono nelle strutture
agricole e per seguire le dinamiche degli andamenti produttivi, i datori
di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda, o in mancanza, i
lavoratori interessati, possono stabilire dì estendere il normale orario
di lavoro fino alle 44 ore settimanali per un periodo massimo di 90 giorni
di calendario nell'anno, compensando tale flessibilità in altri periodi
dell'anno per arrivare così ad una media annuale di 39 ore settimanali.
Art. 12 - RIPOSO SETTIMANALE
In sostituzione dell'art.30 del CCNL, è confermato il seguente: "Gli
operai a tempo indeterminato hanno diritto ad una giornata di riposo
settimanale, che deve coincidere con la domenica (per un totale di
giornate 52 all'anno).
In caso di mancato godimento il riposo settimanale dovrà essere retribuito
con la maggiorazione del 30% su paga base nazionale, salario integrativo
provinciale, contingenza e generi in natura.
Per gli addetti al bestiame, tale giornata di riposo, per esigenze
aziendali può cadere anche in giornata non festiva.
A tale fine il datore di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda,
ed in mancanza, i lavoratori
interessati. adotterà soluzioni idonee, compatibili con le esigenze
aziendali. in aggiunta a quanto previsto nel precedente art. 7 punto B)
del presente CPL.
Art. 13 - FERIE
In sostituzione del 5 comma dell'art.31 del CCNL sono confermati i
seguenti:
"Il datore di lavoro e i delegati sindacali aziendali, in mancanza di
questi lavoratori interessati,
concorderanno, entro il 3 ) 1 maggio di ogni anno, il Calendario per il
godimento effettivo delle ferie per tutti i dipendenti dell'azienda.
A tale fine si applicheranno le soluzioni e le norme previste all'art. 7
del presente CPL. Nello stabilire il calendario si dovrà tenere conto
delle esigenze aziendali e dei desideri dei lavoratori. Dopo il 31 maggio,
qualora il datore di lavoro e i delegati sindacali aziendali, in mancanza
di questi i lavori interessati, non avessero provveduto a fissare il
calendario, il datore di lavoro stabilirà a sua discrezione i turni di
godimento delle ferie."
Art. 14 - GIORNI FESTIVI
In aggiunta all'art. 35 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
"Agli operai a tempo indeterminato che prestino la loro opera nelle
festività nazionali o infrasettimanali, oltre alla retribuzione
contrattuale, è dovuto il pagamento delle ore effettivamente prestate,
maggiorate per il lavoro festivo. Tale prestazione dovrà essere
autorizzata dal datore di lavoro e liquidata mensilmente.
Agli operai a tempo indeterminato, verranno annualmente liquidate numero 4
giornate di salario normale, in relazione alle disposizioni della legge -3
1/05/1954 numero 90."
Art. 15 - LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO E A TURNI
Dopo il 4 comma dell'art. 37 del CCNL sono confermati i seguenti: "Il
lavoro straordinario non dovrà avere carattere sistematico e sarà
retribuito mensilmente.
Il lavoro straordinario si potrà attuare soltanto in accordo con i
delegati sindacali di azienda o, in mancanza, con i lavoratori interessati
anche allo scopo di evitare ogni possibile abuso.
E' inoltre aggiunto il seguente comma: "agli operai occupati in turni di
oltre sei ore continuati è concessa una pausa intermedia retribuita di
mezz'ora".
Art. 16 - RETRIBUZIONE
In applicazione dì quanto previsto dall'art. 44 del CCNL si conviene che
il calcolo e la redazione delle tariffe sindacali derivino dai meccanismi
di cui agli allegati 4 e 5 del presente CPL.
In riferimento a quanto previsto dagli artt.2 e 44 del CCNL si convengono
i seguenti aumenti per gli operai a tempo indeterminato e determinato:
aumento dall'1/07/00 dall'1/07/01
COMUNE A L. 20.000 L. 20.000
COMUNE B L. 26.000 L. 26.000
QUALIFICATO L. 28.000 L. 28.000
QUALIFICATO SUPER L. 29.000 L. 29.000
SPECIALIZZATO L. 30.000 L. 30.000
SPECIALIZZATO SUPER L. 31.000 L. 31.000
il salario contrattuale al 01.07.00 viene perciò così definito:
salario aumento salario
conglobato contrattuale
COMUNE A 1.222.371 20.000 1.242.371
COMUNE B 1.641.164 26.000 1.667.164
QUALIFICATO 1.832.678 28.000 1.860.678
QUALIF. SUPER 1.907.623 29.000 1.936.623
SPECIALIZZATO 2.008.755 30.000 2.038.755
SPECIALIZ. SUPER 2.119.630 31.000 2.150.650
il salario contrattuale al 01.07.01 viene perciò così definito:
salario aumento salario
conglobato contrattuale
COMUNE A 1.242.371 20.000 1.262.371
COMUNE B 1.667.164 26.000 1.693.164
QUALIFICATO 1.860.678 28.000 1.888.678
QUALIF. SUPER 1.936.623 29.000 1.965.623
SPECIALIZZATO 2.038.755 30.000 2.068.755
SPECIALIZ. SUPER 2.150.650 31.000 2.181.650
La retribuzione del COMUNE A non verrà considerata agli effetti della
determinazione del salario medio convenzionale.
Art. 17 - EROGAZIONE DEL SALARIO
In riferimento all'Art. 44 del CCNL si riconferma l'erogazione mensile del
salario di competenza.
Art. 18 - CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETA'
In sostituzione dell'art.51 del CCNL è confermata la seguente norma: la
retribuzione degli operai con oltre 15 anni dì età è pari al 100% previsto
per ciascuna categoria e qualifica".
Art. 19 - COTTIMO
In aggiunta all'art.52 del CCNL sono confermati i seguenti comma: "Il
contratto relativo deve intervenire direttamente tra il conduttore o il
suo rappresentante nell'azienda e l'operaio a tempo determinato. Le
condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare dal
contratto scritto stipulato e firmato tra le parti."
Art. 20 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In applicazione del 2 comma dell'art.53 del CCNL e in sostituzione della
tabella annessa, per il servizio prestato anteriormente al 1 Giugno 1982
l'indennità di anzianità è confermata come segue:
per il servizio prestato anteriormente al 1960 compreso, saranno
corrisposte n 5 giornate di salario per ogni anno di servizio prestato;
- per le annate agrarie dal 1960/61 al 1961/62 saranno corrisposte n.7
giornate di salario;
- per le annate agrarie dal 1962/63 al 1966/67 saranno corrisposte n. 10
giornate di salario;
- per le annate agrarie 1967/68 al 1968/69 saranno corrisposte n. 12
giornate di salario;
- per l'annata agraria 1969/70 saranno corrisposte n. 1 3 giornate di
salario;
- per l'annata agraria 1970/71 saranno corrisposte n. 14 giornate di
salario;
- per l'annata agraria 1971/72 saranno corrisposte n. 15 giornate di
salario;
- per l'annata agraria 1972/73 saranno corrisposte n. 18 giornate di
salario;
- per l'annata agraria 1973/74 saranno corrisposte n. 20 giornate di
salario;
- per il periodo dal 1 Novembre 1974 al 15 agosto 1976 saranno corrisposte
n. 25 giornate di salario all'anno;
- dal 16 agosto 1976 saranno corrisposte n. 26 giornate di salario
all'anno.
Si precisa che le voci formanti la retribuzione annua utile ai fini del
calcolo delle spettanze di trattamento di fine rapporto sono: paga base
nazionale, salario integrativo provinciale, contingenza come da legge n.
297/82, valore economico dei generi in natura, scatti di anzianità,
festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, premi di produzione,
2% del latte munto, compenso vitelli nati, compenso vaccine coperte,
eventuali assegni ad personam, ed 8% nel caso di incarico dì capo.
Al lavoratore a tempo indeterminato, l'azienda è tenuta a consegnare ogni
anno il conteggio fatto per il trattamento di fine rapporto dallo stesso
maturato, entro il mese di maggio dell'anno successivo.
Art. 21 - MALATTIA ED INFORTUNIO
E' confermato in aggiunta all'art.56 del CCNL. il seguente commi:
"In caso di morte dell'operaio a tempo indeterminato" alloggiato a carico
dell'azienda, la sua famiglia continuerà ad usufruire dall'abitazione e
relativi servizi (o di altro corrispondente) fino al termine dell'annata
agraria'" e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.
Art. 22 - INTEGRAZIONE DI MALATTIA ED INFORTUNIO SUL LAVORO
In relazione all'art.58 del CCNL è confermata, nella provincia di Modena.
la Cassa Integrativa Indennità Malattia Lavoratori Agricoli
(C.I.I.M.L.A.), Cassa che è disciplinata dal Regolamento apposito (v.
allegato n. 1) che è parte integrante del presente C.P.L.
In applicazione dell'art.58 del CCNL, l'operaio a tempo indeterminato ha
diritto, in caso di infortunio, al salario per 15 giorni dedotta
l'indennità spettante per legge, dal sedicesimo giorno e per tutte le
altre integrazioni dovute agli operai agricoli, per malattia ed
infortunio, vale quanto previsto dall'allegato regolamento della cassa
extra-legem.
Le parti concordano che anche per gli assunti con contratto di
apprendistato, in caso di malattia, sarà garantita una quota di
retribuzione giornaliera così come previsto dal citato regolamento.
Art. 23 -ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE NEI CONFRONTI DELLA C.I.I.M.L.A.
Per il raggiungimento delle finalità statutarie della Cassa le aziende si
obbligano a fornire alla Cassa medesima copia dei modelli DMAG
contestualmente alla presentazione all'INPS.
Art. 24 - CASSA INTEGRAZIONE SALARI
In sostituzione del 2° comma dell'art.59 del CCNL, si conferma:
"In caso di cassa integrazione, l'azienda corrisponderà all'operaio a
tempo indeterminato una integrazione della indennità di legge pari alla
differenza di quanto percepito dalla cassa ed il salario contrattuale
mensile di qualifica al netto delle trattenute contrattuali e di legge:
tale differenza è riferita al periodo di sospensione del lavoro richiesto
alla cassa stessa.
L'azienda corrisponderà la differenza suddetta ad ogni periodo di paga
salvo eventuale conguaglio da farsi al momento della corresponsione
dell'integrazione da parte dell'INPS."
Art. 25 - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Le parti convengono di dare piena attuazione a quanto previsto dal punto
b) degli ambiti di intervento dell'osservatorio provinciale. Le parti
convengono inoltre di rincontrarsi in caso di modifiche legislative
concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per facilitarne
la corretta applicazione.
Le parti si impegnano nell'ambito dei compiti dell'osservatorio
provinciale ad andare ad una riscrittura del presente articolo.
In relazione alla lettera b) dell'art.65 del CCNL è confermato il comma
seguente:
Per i lavori nocivi di trattamenti con esteri fosforici, spandimento a
mano concimi chimici e scorie Thomas, l'orario giornaliero di lavoro è di
4 ore e 10 minuti retribuite 6 ore e 3 0 minuti."
In applicazione del 2° e V comma dell'art.65 del CCNL si conviene quanto
segue:
Per gli operai addetti ai lavori nelle stalle, per quelli addetti
all'impiego dei fitofarmaci e per i trattoristi al fine di evitare
eventuali conseguenze nocive alla loro salute ed allo scopo di
un'opportunità prevenzione sono concessi fino a due permessi retribuiti
all'anno. al massimo di 4 ore per visita preventiva da effettuare presso
Centri di Medicina Preventiva, istituiti presso le USI- ove sono situate
le aziende agricole. La visita deve essere idonea a garantire il buon
stato di salute del lavoratore.
Le ore suddette saranno retribuite previa esibizione di documentazione
comprovante avvenuta effettuazione della visita.
Allo scopo di valutare l'idoneità delle condizioni ambientali di lavoro
nelle singole aziende per rigorosità di tale individuazione e delle misure
di tutela da adottare, si applicano le norme di legge.
A tale scopo le organizzazioni firmatarie del presente CPL daranno il loro
concorso nella formulazione ed attuazione dei programmi necessari a
livello di ogni singola unità sanitaria locale ed in tal senso
impegneranno i componenti la Commissione Provinciale di cui all'art 4 del
presente CPL.
Analogamente le Organizzazioni firmatarie del presente CPL si impegnano a
sollecitare le aziende a collaborare con le USL affinché si possa dare
attuazione alle norme di prevenzione ad un sistema valido di informazione
sui rischi e sui danni del lavoro.
La richiesta per l'intervento dei Centri e degli Enti suddetti verrà fatta
dal datore di lavoro.
In occasione della visita potrà essere presente un delegato sindacale dì
azienda.
Le aziende inoltre forniranno ai lavoratori addetti o, comunque, impiegati
per lavori nocivi, i necessari mezzi protettivi moderni (caschi, etc.),
nonché altri mezzi idonei a salvaguardare la salute del lavoratore
(guanti, grembiuli, tute di gomma, stivali, occhiali per saldatore,
occhiali antischeggia, etc).
Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a fare opera di
convincimento affinché e aziende provvedano a mettere a disposizione dei
lavoratori carrellisti addetti al frigor o alle celle frigorifere, mezzi
forniti di cabine climatizzate.
Nei frigor agricoli, qualora per la miglior conservazione dei prodotti
agricoli venissero usati presidi sanitari che potrebbero essere dannosi
alla salute dei lavoratori la direzione aziendale porterà a conoscenza dei
lavoratori stessi i rischi e le modalità di sicurezza di impiego di tali
presidi e doterà gli addetti dei necessari guanti protettivi di gomma.
I mezzi di protezione individuale dal rischio dovranno essere sostituiti
quando l'usura ne pregiudichi l'efficacia.
Inoltre procederà ad eventuali rotazione durante la giornata lavorativa o
nel corso della settimana.
Ai lavoratori saranno forniti gratuitamente dalle aziende agricole fino ad
usura e nel numero massimo indicato all'anno:
- se addetti agli allevamenti suinicoli due paia di stivali, due tute o
due camici, un impermeabile (se addetti anche al lavaggio),
- se addetti a frigor ortofrutticolo, per coloro che entrano nelle celle
frigorifere un giubbotto imbottito o copricapo,
- se addetti alle sale di mungitura nelle stalle moderne da latte un paio
di stivali, un camice e un paio di guanti per la pulizia della mammella e
dei bidone del latte,
- se addetti all'espurgo dei lagoni, ai trattamenti antiparassitari,
all'uso dì diserbanti chimici ì necessari mezzi protettivi quali maschere,
caschi, stivali e tute di gomma;
- se addetti alle mietitrebbie da grano e da granone un paio di occhiali;
- se addetti alle trattrici non insonorizzate, cuffie antirumore;
alle lavoratrici occupate nei frigor ortofrutticoli, negli allevamenti
zootecnici e nelle aziende di lavorazione e trasformazione dei prodotti
agricoli sarà concesso un permesso all'anno non retribuito per potersi
sottoporre ad esami e visite mediche di carattere citologico e/o
mammografico.
Per le donne in stato di gravidanza valgono le norme di cui alla legge n.
1204/71, allorquando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
dagli organi competenti pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino.
Le interessate devono dimostrare all'azienda di avere effettuato la visita
o l'esame per cui hanno ottenuto il permesso.
In applicazione del quarto comma dell'art.66 del CCNL si conviene che le
parti si incontreranno di norma entro il mese di febbraio di ogni anno.
Durante tale incontro le organizzazioni provinciali dei datori di lavoro,
firmatarie del presente CPL, informeranno dei corsi di formazione sui
problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico,
programmati per l'anno in corso.
Art. 26 - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In aggiunta all'art. 68 del CCNL sono confermati i seguenti comma: "Il
richiamo alle anni non risolve il contratto dì lavoro e l'operaio a tempo
indeterminato ha di alla conservazione del posto.
Gli operai a tempo indeterminato chiamati o richiamati alle armi, avranno
diritto, dal giorno della loro chiamata, a 15 giorni di salario."
Art. 27 -DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GLI OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO
In sostituzione del penultimo comma dell'art. 69 del CCNL è confermato il
seguente:
"L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti (previo tentativo di
conciliazione in sede sindacale) potrà tutelarsi a norma della legge
15/7/66 n. 604 della legge 20/5/70 n. 300 e della legge 11 /5/90 n. 108 1
cui diritti vengono estesi con il presente contratto a tutti i lavoratori
con rapporto a tempo indeterminato occupati in aziende anche inferiori a
cinque dipendenti".
In aggiunta all'art.69 del CCNL sono confermati i seguente commi:
"in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a "tempo indeterminato"
per:
- la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;
- la sostanziale modifica degli ordinamenti colturali o della
organizzazione aziendale;
- l'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione e cooperative di
servizio;
- l'incremento del nucleo familiare dell'imprenditore per l'aggiunta od il
rientro di unità lavorative attive, relativamente a familiari quali:
figli, fratelli, sorelle, generi, nuore, cognati, e nipoti.
- il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, sia in
caso di infortunio che di malattia professionale.
- affitto di azienda con regolare contratto se il conduttore è in grado
con il proprio nucleo familiare di provvedere ai lavori;
- all'operaio licenziato spetterà, oltre il trattamento di fine rapporto,
una indennità aggiuntiva di 7 giorni di salario per ogni anno di anzianità
o sua frazione e comunque non inferiori a 35 giorni salario.
Dalla data 01.01.1997 la norma di cui al comma precedente non verrà più
applicata ai nuovi assunti ad esclusione del caso di cui al punto e).
Inoltre può essere licenziato il lavoratore quando si verifichi la mancata
osservanza di norme igienico-sanitarie-ambientali che prevedano sanzioni
penali e/o comportino gravi danni per l'azienda.
Art. 28 -COMUNICAZIONE SCRITTA DI INTERRUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO
La comunicazione scritta per l'interruzione del rapporto di lavoro dovrà
essere inviata al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato e agli
operai a tempo determinato (Legge 108) assunti per periodi superiori ai
cinquanta giorni e/o assunti con garanzie occupazionali (vedi art.7).
Art. 29 - DELEGATI DI AZIENDA
In sostituzione del I' comma dell'art.75 del CCNL sono confermati i
seguenti comma:
"Nelle aziende con più dipendenti sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato potranno essere nominati tra gli stessi uno o più delegati
sindacali aziendali, fino ad un massimo di 3.
Per ogni Organizzazione Sindacale di appartenenza non potrà comunque
essere nominato più un delegato.
Precisato quanto sopra, in aziende fino a 10 dipendenti potranno essere
nominati due delegati:
in aziende con 11 dipendenti ed oltre, potranno essere nominati fino a 3
delegati".
In sostituzione della lettera a) del 9° comma dell'art.75 del CCNL si
conferma la seguente:
esaminare con i dirigenti aziendali l'esatta applicazione dei contratti di
lavoro e delle leggi sociali e sanitarie e di discutere eventuali altri
problemi relativi al rapporto di lavoro anche allo scopo di favorire
l'effettuazione delle ferie e dei turni di lavoro per assicurare il riposo
settimanale e le eventuali sostituzioni".
In aggiunta all'art.75 del CCNL sono inoltre confermati i seguenti comma:
"Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra i delegati aziendali fuori
dall'orario di lavoro potranno avere incontri con altri dipendenti.
I rapporti fra i dirigenti d'azienda ed i delegati dovranno essere
improntati a reciproco rispetto. L'assolvimento dei compiti fissati come
sopra dovrà di regola svolgersi in azienda."
Art. 30 - RIUNIONI IN AZIENDA E FUORI AZIENDA
In aggiunta all'art.79 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
"Le riunioni possono avvenire anche per gli operai di più aziende, ma
fuori dall'ambito delle aziende stesse.
Esse rientrano nei limiti delle 13 ore di cui al 1 comma dell'art.79 del
CCNL.
A norma dell'art. 79 del CCNL si precisa che l'operaio non può usufruire
di più di 13 ore annuali retribuite, anche se presta o ha prestato la
propria attività presso più aziende.
Nelle aziende con più di dipendenti ove, alla data di entrata in vigore
del presente Contratto, non esista ancora il delegato sindacale aziendale,
è consentito ai Sindacati di indire, con le modalità e le procedure
previste dal 2 comma dell'art.79 del CCNL, una riunione da effettuarsi
soltanto una volta all'anno durante l'orario di lavoro e di durata non
superiore a 2 ore, al solo scopo di eleggere i delegati sindacali di
azienda.
Le ore impiegate si intendono comprese nel numero di ore previste dal I'
comma dell'art.79 del CCNL.
Nelle stesse aziende saranno altresì consentite n° 2 assemblee, non
retribuite, all'anno fuori dall'orario di lavoro".
Art. 31 - PERMESSI SINDACALI
In sostituzione del 3° comma dell'art. 80 del CCNL è confermato il
seguente:
"Per gli operai che siano delegati sindacali aziendali tali permessi sono
di 7 ore mensili e possono essere cumulati entro il periodo massimo di un
quadrimestre".
In aggiunta all'art.80 del CCNL sono confermati i seguenti comma: "Tutti i
permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Quando le cariche del delegato sindacale di azienda e di membro del
Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale o Nazionale si identificano
nella stessa persona. questi potrà usufruire al massimo di ore 15 mensili
retribuite.
Per gli operai a tempo indeterminato che intendono partecipare al Corsi
Sindacali comunicati ufficialmente alle Organizzazioni dei datori di
lavoro, saranno consentiti permessi speciali per non più di 6 giorni
all'anno non retribuiti; i permessi saranno di regola concessi nei periodi
di minor lavoro nei mesi di Dicembre e di Gennaio".
Art. 32 - QUOTA ASSOCIATIVA PER SERVIZI CONTRATTUALI
È istituita a Modena la quota associativa per servizi contrattuali
provinciali, che è disciplinata dal regolamento (vedi allegato n° 2) che è
parte integrante del presente CPL.
Art. 33 - QUOTE SINDACALI PER DELEGA
In applicazione dell'art.82 del CCNL è confermato il seguente:
"Le aziende effettueranno la trattenuta dei contributi sindacali dietro
regolare delega con firma autentica del lavoratore interessato, che
autorizzi il datore di lavoro alla trattenuta e al versamento per conto
del lavoratore al sindacato da lui indicato".
Art. 34 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In sostituzione dell'art. 83 del CCNL è confermato il seguente:
"Le controversie individuali in dipendenza del rapporto di lavoro, di cui
all'applicazione e integrazione del presente contratto, nel caso di
mancato accordo fra le parti, dovranno essere demandate alle rispettive
Organizzazioni Sindacali Comunali o di Zona per un primo tentativo di
componimento.
In caso di mancato accordo le controversie stesse verranno rimesse
all'esame delle rispetti Organizzazioni Provinciali.
Non conciliandosi le parti nemmeno in questa Sede, le vertenze dovranno
essere demandate all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.0. per un
ulteriore tentativo di componimento prima di adire alla Magistratura."
Art. 35 - ARBITRATO
Entro il 31 dicembre 2000 le parti si impegnano ad istituire un collegio
arbitrale a norma dell'art.411 del Codice di Procedura Civile al fine di
derimere le controversie di lavoro irrisolte in sede sindacale.
Art. 36 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:PREMIO DI RENDIMENTO
Tenendo conto delle esigenze dello sviluppo produttivo della agricoltura e
dello stesso interesse delle imprese agricole, i datori di lavoro e i
lavoratori, opereranno secondo moderni criteri tecnici ed economici, al
fine di ottenere il massimo di produzione e di occupazione.
A tale scopo si riconosce la utilità di favorire in tutte le aziende che
assumono operai a tempo determinato. al fine di assicurare il massimo
periodo di occupazione annuale ai lavoratori medesimi. la stipulazione di
contratti aggiuntivi a tempo determinato
Il vincolo di cui al presente articolo viene ad assumere, ad ogni effetto,
il carattere di rapporto a tempo determinato, il periodo di impegno fra le
parti dovrà partire da un minimo di 100 giornate fino ad una massimo di
179 giornate per gli uomini e da un minimo di 60 fino ad un massimo di 179
giornate per le donne, da effettuarsi nel corso dell'anno.
Tale garanzia reciproca deve risultare da atto scritto e il datore dì
lavoro è tenuto al pagamento delle intere giornate concordate anche
nell'ipotesi che l'operaio non abbia potuto svolgere effettiva prestazione
per tutte le giornate fissate, per cause indipendenti della Sua volontà
(escluse malattie ed infortuni).
Assolto il reciproco impegno, verrà corrisposto all'operaio un premio di
rendimento da applicarsi sul salario globale percepito al termine del
rapporto di lavoro, nella misura del 5% (cinque per cento).
La procedura per l'applicazione del presente articolo è la seguente:
tra il datore di lavoro e il lavoratore può essere liberamente stipulato
l'impegno contemplato dal presente articolo, L'impegno reciproco deve
risultare da atto scritto;
nel caso di eventuali divergenze in merito all'applicazione del presente
articolo, le parti possono richiedere l'assistenza delle rispettive
organizzazioni sindacali;
nel caso di richieste fatte da una delle parti interessate per intervento
delle rispettive organizzazioni sindacali, per l'esame di possibilità
effettive di procedere all'applicazione del presente articolo per uno o
più operai, le stesse, prima in sede locale ed eventualmente in sede
provinciale, dovranno svolgere tutta la necessaria azione per favorire
l'accordo fra le parti.
Art. 37 - CASA DI ABITAZIONE
All'operaio assunto ove ciò sia possibile verrà concesso l'alloggio e gli
annessi corrispondenti alle esigenze della sua famiglia, nelle condizioni
previste dalle vigenti disposizioni sanitarie dei regolamenti comunali.
Ha diritto inoltre gratuitamente, nella eventualità che sia concessa
l'abitazione, al pollaio ed al porcile per l'ingrasso del maiale.
In caso contrario, per i soli operai a tempo indeterminato si darà luogo
alla corresponsione del compenso di cui all'art.41.
L'illuminazione della stalla è a totale carico del datore di lavoro.
I componenti della famiglia non vincolati in contratto dovranno accordarsi
col datore di lavoro per il corrispettivo canone annuo di affitto della
abitazione goduta comprensivo dei benefici che potrebbero tornare a loro
vantaggio, quali conviventi della famiglia. All'atto del contratto dovrà
essere stabilita la misura del canone d'affitto dovuta dall'operaio, che
potrà essere compensato con la pulizia del cortile da effettuarsi dai
componenti della famiglia.
Al dipendente che non ha superato il periodo di prova sarà concesso l'uso
della abitazione per ulteriori trenta giorni di calendario dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Il dipendente che supera il periodo di prova al termine del periodo di
preavviso o di risoluzione del rapporto con mancato preavviso qualsiasi
sia la motivazione della cessazione del rapporto di lavoro dovrà lasciare
libera la abitazione occupata ed annessi entro trenta giorni dalla
cessazione dei rapporto.
L'abitazione dovrà essere riconsegnata nello stato in cui si trovava al
momento della consegna senza nessun onere da parte della proprietà per
eventuali manutenzioni (tinteggiature od altro) effettuate dal lavoratore,
se non concordate da atto scritto con l'azienda.
All'atto della consegna e riconsegna della abitazione dovrà essere redatto
un verbale di stato dell'abitazione.
L'azienda corrisponderà al momento del rilascio della abitazione il
trattamento di fine rapporto per gli operai a tempo indeterminato e
l'ultima mensilità per gli operai a tempo determinato.
Art. 38 - PREMI DI PRODUTTIVITA'- ALLEVAMENTI BOVINI
L'operaio addetto al governo del bestiame avrà diritto:
al 2% del latte da lui munto al prezzo di seguito stabilito;
ad un compenso per ogni vitello nato nella stalla e ad un compenso per
ogni vaccina coperta i nell'azienda stessa, quando vi sia un toro in
dotazione;
Fino alla scadenza del presente CPL i valori dei compensi in natura
facenti parte della retribuzione nonché quelli sopra indicati sono così
stabiliti:
copertura vaccine 2.000 per ogni copertura;
vitelli nati = £. 4.000 per ogni vitello;
2% del latte munto = £. 380 al Kg.
Chiarimento a verbale: si precisa che il 2% del latte munto nella stalla
non tradizionale modenese va ripartito fra tutti gli operai a tempo
indeterminato occupati all'interno della stalla stessa.
Art. 39 - SALARIO VARIABILE E/O PER OBBIETTIVI
Le parti convengono, in applicazione di quanto previsto dal CCNL 10/07/98
e dal protocollo interconfederale del 23/07/93, di incontrarsi entro il
30/06/2001 per istituire un salario provinciale per obiettivi, collegato
al raggiungimento di risultati economici, avendo riguardo. in via
sperimentale. al seguenti settori produttivi:
Ortofrutta, allevamenti bovini, allevamenti suinicoli, florovivaismo.
Le parti convengono altresì che, constatata la difficoltà ad andare ad
individuare indicatori rilevanti, misurabili e direttamente correlati al
reale andamento economico delle aziende. non sia realizzabile in tempi
brevi l'elaborazione di un meccanismo compiuto, pertanto s'impegneranno
nell'arco della vigenza contrattuale del presente CPL ad istituire un
meccanismo di erogazione compiuto.
Resta comunque inteso che nel caso in cui non si addivenga ad un
meccanismo di erogazione del salario per obiettivi entro la data
succitata, le parti concordano sin da ora che dal 01/07/2001 venga erogato
a tutti i lavoratori cui si applica il presente contratto, una indennità
pari a:
- £ 4'000 lorde per i comuni A e B
- £ 5'000 lorde per i qualificati e qualificati super
- £ 6'000 lorde per gli specializzati e specializzati super
in aggiunta al salario contrattuale mensile.
Tale indennità risulterà assorbita una volta individuato ed applicato il
salario variabile.
Art. 40 - POLLI E SUINI
I dipendenti ai quali viene concesso l'uso della abitazione possono
allevare, a proprie spese, animali da cortile e maiali per l'uso proprio e
della famiglia nel rispetto delle norme sanitarie ed in apposite
recinzioni.
Art. 41 - CASA E ORTO
L'operaio a tempo indeterminato che non usufruisce della abitazione ha
diritto ad un compenso mensile di £. 5.000.
Il dipendente ha diritto ad un orto della ampiezza di mq. 60 più mq. 30
per ogni persona vincolata nel contratto della sua famiglia.
Qualora vi sia un solo vincolato, esso avrà diritto a mq. 80
Art. 42 -ADDETTO ALLA CUSTODIA NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
NON TRADIZIONALI
Con l'introduzione dell'orario ad orologio negli allevamenti zootecnici
non tradizionali. il lavoratore che non assume la custodia dei bestiame
sarà libero da ogni impegno aziendale. dopo che avrà effettuato l'orario
contrattuale giornaliero di lavoro.
Le mansioni previste dall'art.43 dell'attuale CPL sono confermate per
tutti gli addetti agli allevamenti durante l'orario normale di lavoro.
Uno dei lavoratori, anche a turno (o un addetto nel caso di allevamenti
non costituiti da vacche da latte) dovrà assumere l'incarico della
custodia, e dovrà, al di fuori dell'orario di lavoro. assicurare anche la
sorveglianza degli allevamenti zootecnici ed assumere gli adempimenti ad
esso relativi tra i quali l'assistenza ai parti, il riscontro e la
segnalazione al datore di lavoro o chi per esso oltre che delle anomalie,
di ogni atto per cui occorre l'intervento anche di altri.
Detto incarico, che di norma comporta la residenza in azienda, dovrà
essere convenuto fra le parti e trascritto sul libretto sindacale e dovrà
essere retribuito con il compenso di £. 350.000 annue. da corrispondersi
anche in dodicesimi, in aggiunta al salario di qualifica ed a tutti gli
altri compensi vari già previsti dal vigente contratto.
STALLE TRADIZIONALI
Le norme previste dal 3° e 4° comma del presente articolo sono valide
anche per gli addetti alle stalle tradizionali del podere tipico modenese.
Premesso che la custodia è già prevista fra le mansioni dell'addetto
durante l'orario di lavoro, questi garantirà tale custodia anche fuori
dell'orario di lavoro con un compenso annuo forfettario di £. 100.000.
Sono salve le condizioni di miglior favore in atto,
Art. 43 -MANSIONI PARTICOLARI DEGLI ADDETTI AGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Durante l'orario di lavoro, l'operaio a tempo indeterminato addetto al
bestiame, oltre seguirlo con la dovuta cura, dovrà farsi parte diligente
avvertendo il datore di lavoro o chi per esso, di ogni atto anomalo che si
manifesti, prestare la sua opera per lo scarico dei farinacei (mangimi
concentrati), fieno e paglia provenienti da fuori azienda, per sopperire
ad eventuali insufficienze di scorte necessarie er l'alimentazione del
bestiame, dovrà inoltre, portare il latte al caseificio indicato dal
datore di lavoro.
Le mansioni di cui sopra si intendono valide anche per le stalle
tradizionali.
Per la consegna del latte al caseificio, che dovrà avvenire con mezzi
forniti dall'azienda, qualora alla stalla tradizionale sia addetto un solo
operaio ed il caseificio sia situato ad oltre un km. di distanza,
all'inizio del rapporto, le parti concorderanno il relativo compenso,
rapportandolo al tempo impiegato
Art. 44 - CASSETTA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO
In relazione alle disposizioni contemplate dalla legge per la prevenzione
di infortuni, ogni azienda dovrà essere dotata della prescritta cassetta
di pronto soccorso.
Art. 45 - CIRCOLAZIONE STRADALE CON MEZZI AZIENDALI
Qualora la sospensione della patente di guida, nei casi previsti
dall'art.129 e richiamato Titolo V del Decreto legislativo n. 285 del
30.4.92., non sia imputabile al lavoratore in base agli articoli n' 142
comma 9, n° 173, n.°1 86 e n° 187 il datore di lavoro dovrà adibire il
lavoratore stesso a lavori o a mansioni all'interno dell'azienda che non
abbisognano della patente.
Il lavoratore conserverà la qualifica posseduta all'atto dell'incidente
per il periodo di sospensione previsto dal comma precedente.
Nel caso di trasporti per uso aziendale, il datore di lavoro è tenuto a
fornire al proprio dipendente mezzi meccanici in regola con le norme
dettate dal Decreto Legge 285 sopra richiamato (nuovo codice della strada)
e con le norme comunitarie previste per la circolazione stradale.
Eventuali ammende e risarcimenti danni a cui il lavoratore incorresse o
venisse condannato a seguito di mancato rispetto da parte del datore di
lavoro nella assicurazione del mezzo meccanico o delle non-ne di legge
saranno a carico dello stesso datore di lavoro.
IMPEGNO A VERBALE
Le organizzazioni datoriali si impegnano a fare opera di convincimento
presso i propri associati affinché siano consapevoli della necessità di
rispettare le norme sulla circolazione stradale dei mezzi meccanici ed
assicurino i mezzi stessi prevedendo dei massimali che garantiscano una
sufficiente copertura assicurativa.
Art. 46 - ALBO E LOCALE AZIENDALE
In relazione agli argomenti oggetto di discussione nel corso delle
trattative del presente CPL , le parti contraenti, mentre hanno dato atto
concordemente che in diverse aziende dove prestano la loro opera in
continuazione gli operai, le stesse hanno già provveduto a mettere a
disposizione dei lavoratori un locale per la igiene personale, per la
collocazione dei vestiti da lavoro o di altri effetti personali, nonché
per il consumo dei pasti, ritengono utile promuovere nelle aziende di tale
tipo c ancora non lo avessero disposto, la istituzione di un locale per
tale uso.
Le parti riconoscono inoltre l'utilità per le aziende che occupano più
dipendenti fissi o impegnati di cui all'art.36 di istituire nel centro
aziendale un albo sul quale affiggere le notizie riguardanti le norme
contrattuali vigenti, le tariffe di lavoro vigenti nei loro aggiornamenti,
l'orario di lavoro, nonché i richiami alle disposizioni legislative
riguardanti gli infortuni sul lavoro, le disposizioni connesse alla
indennità di malattia, comprese quelle integrative, le disposizioni
concernenti le pensioni, le disposizioni previdenziali e le norme
igienico-sanitarie riguardanti i
lavoratori.
Art. 47 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le norme contenute nel presente Contratto Provinciale di Lavoro non
modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
MODENA lì 26 giugno 2000
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