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20000182 - CPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI - FLAI - Modena -

Il giorno 26.06.00 in Modena. presso la sede dell'Associazione Provinciale Agricoltori. via Diena n. 7,
tra
d'associazione Agricoltori della Provincia di Modena, rappresentata dal Presidente Mario Girolami. assistito dal Direttore Pierluigi Bolognesi, dal dr. Pier Luigi Grandi;

la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal presidente Franco Manni, assistita dal direttore Dott. Maurizio Giovanardi e dal Dott.sa Stefania Flammia;

e

la Federazione provinciale FLAI-CGIL (Federazione lavoratori Agro-Industria), rappresentata dal Segretario Sig. Maurizio Dondi, dal Sig. Giorgio Benincasa;

la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (FISBA CISL) rappresentata dal Segretario Sig. Piersecondo Mediani;

la Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (UILA UIL) rappresentata dal Segretario Sig.ra Silvana Acuti

ad integrazione del C.C.N.L. si e' stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della Provincia di Modena.


OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Provinciale, unitamente alle norme del Contratto Collettivo Nazionale del 10/07/1998, che è ovviamente valido per gli articoli o comma di articoli non richiamati nel presente C.P.L., regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Modena.

DICHIARAZIONE A VERBALE
Si conferma la normativa contrattuale unica ed il trattamento contrattuale economico unico da sempre adottati in Provincia di Modena per gli operai agricoli e florovivaisti.


Art. 1 - DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il presente C.P.L. decorre dal 01/01/2000 e scade il 31/12/2003.

Il presente C.P.L. conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del successivo così come previsto dall'art. 86 del CCNL.


Art. 2 -RELAZIONI SINDACALI

Nello spirito dello sviluppo dì ancor più strette e positive relazioni bilaterali le parti concordano sulla costituzione, con decorrenza 01/07/2000, dell'Osservatorio Provinciale in attuazione di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 e dell'allegato 4 del CCNL 10/07/98.

L'osservatorio ha come scopi principali:
a) studiare e monitorare il mercato del lavoro agricolo della provincia di Modena;

b) monitorare le criticità relative alla sicurezza ed alla salute del settore ed elaborare programmi di informazione e formazione dei lavoratori e degli RLS.

Al fine di consentire le funzionalità dell'Osservatorio si rinvia all'allegato 6 del presente CPL.

Si conviene inoltre che copia della denuncia aziendale di cui all'art. 5 DLGS n° 375/93 sarà consegnata all'Osservatorio su richiesta dello stesso.


Art. 3 - PERIODO DI PROVA
All'art.12 del CCNL si aggiunge il seguente chiarimento a verbale: %l periodo di prova non è ammesso nei passaggi di assunzione da tempo determinato a tempo indeterminato presso la stessa Azienda, nei casi previsti dall'art.5 del presente CPL.

Inoltre durante il periodo di prova, in deroga a quanto previsto all'art.38 del CPL, non sussiste il diritto al godimento della abitazione ed annessi da parte del lavoratore.

Qualora il datore di lavoro ritenesse di concedere ugualmente in godimento la casa ed annessi il periodo di prova si estende a due mesi


Art. 4 - RIASSUNZIONI
In materia di riassunzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti. Nelle riassunzioni regolamentate dall'art.8 bis della legge n. 79/83 e successive modifiche le parti stabiliscono i seguenti criteri di priorità:
1) professionalità del lavoratore;
2) classi di precedenza stabilite dalle leggi sul Collocamento della manodopera agricola;
3) anzianità di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento;
4) condizioni familiari.


Art. 5 - CATEGORIE DI OPERAI AGRICOLI
In aggiunta all'art.19 del CCNL, sono confermati i seguenti comma:
"hanno inoltre diritto, a loro richiesta scritta, al passaggio a tempo indeterminato gli operai che abbiano effettivamente lavorato o lavorino almeno 180 giornate nel corso dell'anno, anche non continuative,
presso la stessa azienda, tale richiesta deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il diritto al passaggio a tempo indeterminato previsto dal 4° comma dell'art.19 del CCNL va esercitato nel termine massimo di trenta giorni dal momento in cui matura tale diritto. qualora tale diritto non venga esercitato, l'operaio rimane a tempo determinato ad ogni effetto. fino alla maturazione dei nuovo diritto.

Si conferma che sono altresì operai a tempo determinato, gli operai di cui ai contratti aggiuntivi previsti dall'art.17 del presente CPL."


Art. 6 - MOBILITA' TERRITORIALE DELLA MANODOPERA E LAVORATORI MIGRANTI.
In base a quanto previsto dagli artt.21 e 22 del CCNL, le parti firmatarie del presente contratto si danno reciprocamente atto che nella fascia del territorio delimitato come zona della ciliegia tipica di Vignola possono presentarsi annate produttive favorevoli ad una raccolta eccezionale e la contemporanea scarsità di manodopera disponibile, per cui nell'operazione di raccolta della frutta rossa sarà necessaria l'assunzione di manodopera residente in altri Comuni.

Si conviene pertanto che, sempre per la fascia del territorio delimitato dalla zona della ciliegia tipica di Vignola - il datore di lavoro garantirà per coloro che provengono da fuori zona, almeno una settimana di lavoro ai lavoratori dallo stesso assunti, salvo impossibilità per causa di forza maggiore (grandinate, intemperie, ecc.)

Considerate le particolari caratteristiche del lavoro da svolgere per la raccolta della frutta rossa per la maggior parte su piante ad alto fusto, la suddetta garanzia di lavoro sarà valida soltanto per quegli operai che regolarmente avviati al lavoro degli Uffici di Collocamento, avranno dimostrato di possedere le attitudini e le capacità richieste per raccogliere un prodotto valido agli effetti della commercializzazione; in caso diverso, il datore di lavoro, nonostante la garanzia anzidetta, potrà interrompere il rapporto al termine della prima giornata.

Nel caso in cui al trasporto non provveda l'azienda, per tale manodopera che pernotta in luogo, è previsto un rimborso per il viaggio di andata all'inizio del rapporto di lavoro e ritorno al termine del rapporto di lavoro stesso, come di seguito precisato.

Sempre nell'ipotesi che al trasporto non provveda l'azienda, nel caso che tale manodopera non pernotti in luogo sarà riconosciuto un rimborso per le spese di trasporto, come di seguito precisato, rapportato alla distanza intercorrente fra l'abitazione del lavoratore e la sede aziendale per un solo percorso di andata e ritorno giornaliero per ciascun giorno di lavoro prestato alle dipendenze della azienda di assunzione, sempre che tale distanza sia superiore a cinque chilometri dalla residenza del lavoratore al posto di lavoro.

Nei casi previsti nei due comma precedenti, il compenso è di lire 50 al Km.

Analoghe misure potranno essere concordate per occupare manodopera proveniente da flussi migratori che interessino il territorio provinciale.

La soluzione di eventuali problemi di servizi sociali collettivi necessari. in relazione alle esigenze di pernottamento e di mensa, sarà esaminata dalle parti stipulanti il presente contratto per individuare le conseguenti azioni comuni per ottenere dai poteri pubblici il superamento degli anzidetti problemi. Infine, allo scopo di dare attuazione agli art. 21 e 22 del CCNL, le parti concordano che la trattazione degli argomenti ivi previsti possa effettuarsi anche in occasione degli incontri stabiliti nell'art. 2 del presente CPL.


Art. 7 - MERCATO DEL LAVORO

A)CHIAMATA NOMINATIVA
Preso atto delle vigenti disposizioni legislative sull'assunzione nominativa e sull'avviamento al lavoro dei disabili le parti si obbligano a concordare una norma applicativa entro la stesura definitiva del presente contratto.

B) CONVENZIONI
A chiarimento dell'Art. 24 del CCNL si precisa che singole aziende o gruppi di aziende possono proporre ai competenti uffici preposti all'avviamento al lavoro programmi di assunzione di lavoratori a tempo determinato, seguendo le procedure previste dallo stesso Art. 24 del CCNL. Le Aziende suddette hanno la facoltà di assumere, con le medesime procedure, operai per la sostituzione degli O.T.I., addetti agli allevamenti zootecnici, al fine di consentire loro l'effettivo godimento dei riposi.

C) ACCORDI SINDACALI COLLETTIVI
Nell'ambito di accordi sindacali collettivi aziendali sottoscritti dalle parti che applicano il presente CPL si potranno stabilire garanzie occupazionali. 1 lavoratori assunti tramite tali accordi sindacali potranno essere avviati con i criteri previsti al punto B).

D) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Visto
• la Legge 18/4/62 n. 230
• il D.P.R. 7/10/63 n. 1525
• il decreto legge 3/2/70 n. 7 convertito in legge 11/3/70 n. 83
• la legge 28/2/87 n 56
• la delibera della Commissione Provinciale della manodopera agricola del 17/10/90 n 91;
• D.L. n°301 del 1996

richiamato
l'art.10 del CCNL 10/07/98 per gli operai agricoli e florovivaisti;
l'art.8 del CPL 16/07/96 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Modena;

considerato
- la struttura del mercato del lavoro agricolo in provincia di Modena, basata su una forte presenza di operai stagionali in rapporto ai dipendenti a tempo indeterminato, dovuta alla tipologia delle aziende operanti nel territorio ed alle lavorazioni svolte;
- la situazione generale del mercato del lavoro, che richiede alle parti sociali di compiere ogni sforzo per la massima salvaguardia dell'occupazione;
- l'andamento complessivo del settore agricolo;

si conviene quanto segue:

l'art. 9 del CPL nella parte in cui si individuano le mansioni per le quali è consentita l'assunzione a tempo determinato è stato sottoscritto ai sensi dell'art.23 della Legge 56/87.

Pertanto sono ammessi all'assunzione a tempo determinato i lavoratori che svolgono le mansioni descritte nel citato articolo limitatamente ai casi in cui è esplicitamente previsto tale tipo di rapporto di lavoro.

Poiché la tipologia delle aziende agricole, la loro organizzazione, la grande varietà di produzioni in essere non consentono di stabilire la percentuale dei dipendenti a tempo determinato che si possono assumere rispetto a quelli a tempo indeterminato, le parti convengono di non definire tale percentuale ad eccezione di quella prevista per gli allevamenti di ogni tipo di cui all'art.9 del presente CPL e di consentire alle Aziende l'assunzione di operai a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art.9 del presente CPL.

Le parti si impegnano a ridefinire l'intera materia nel caso in cui siano sciolte le incertezze interpretative circa l'applicabilità al settore agricolo della Legge 230/62.

E) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
I progetti di formazione e lavoro da stipularsi secondo lo schema allegato al CCNL del 10/07/98 saranno trasmessi all'Osservatorio provinciale di cui all'art.2 del presente CPL per accertarne la conformità e trasmetterli agli Uffici competenti.

F) APPRENDISTATO
Le parti recepiscono il protocollo regionale del 16/11/98 e si riservano di formulare a riguardo nonne operative ad integrazione delle citate intese, anche in conseguenza delle indicazioni sul mercato del lavoro eventualmente derivanti dai lavori dell'Osservatorio Provinciale.

In caso di malattia dell'apprendista il trattamento economico previsto è quello dell'allegato regolamento CIIMLA.

G) PART-TIME
In base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.15 del CCNL 10/07/98, fatto salvo il rispetto delle norme di legge, per le particolari esigenze di flessibilità del settore agricolo si conviene di individuare il limite minimo di orario per le prestazioni di lavoro a tempo parziale in 16 ore settimanali i per le seguenti mansioni:
a) servizio a tavola, servizio di riordino delle stanze, preparazione delle vivande e dei cibi nelle azienda agrituristiche;
b) raccolta uova;
c) cattura avicola sia per vaccinazione che per fine ciclo.

H) LAVORO TEMPORANEO
In applicazione di quanto previsto dall'art.17 e dall'allegato 2 del CCNL 10/7/98 le aziende agricole modenesi forniranno, attraverso le Organizzazioni Professionali, all'Osservatorio Provinciale di cui all'art.2 del presente CPL copie dei contratti eventualmente sottoscritti.
Preso atto delle possibili novità legislative relative al mercato del lavoro le parti concordano di attirare un tavolo sindacale provinciale allo scopo di recepire e dare applicazione alle nuove norme anche alla luce della realtà modenese.

DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti condividono la necessità di rendere più efficace per aziende e lavoratori l'avviamento al lavoro. Ai sensi delle nuove disposizioni legislative sull'avviamento al lavoro degli operai agricoli e dei nuovi compiti attribuiti alla provincia, le parti concordano di attivarsi per stipulare una convenzione con l'Ente pubblico per facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

Per gli scopi sopra citati i firmatari si impegnano a coinvolgere le parti sociali del mondo agricolo modenese.


Art. 8 - ONERE DELLA RISERVA
Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della L. 23 luglio 1991 n 223, non sono computabili ai fini della determinazione della riserva le assunzioni effettuate per le qualifiche di specializzati e specializzati super.

Sono inoltre esclusi dal computo tutti i lavoratori assunti in attuazione delle convenzioni e degli accordi sindacali collettivi i cui all'art. 7 del presente contratto.


Art. 9 - QUALIFICA PROFESSIONALE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
In applicazione dell'art. 26 del CCNL rientrano nella prima area professionale le seguenti qualifiche:
SPECIALIZZATO SUPER
SPECIALIZZATO

nella seconda area professionale:
QUALIFICATO SUPER
QUALIFICATO

nella terza area professionale:
COMUNE B
COMUNE A

Il lavoratore ha diritto alla qualifica secondo il grado di capacità professionale posseduto al momento dell'assunzione e già documentata all'atto dell'iscrizione nelle liste di collocamento o che può raggiungere con successivo impegno di studio e nella pratica lavorativa tenuto sempre conto delle norme legislative in materia di collocamento.

COMUNE A (a tempo determinato)
Sono inquadrati in questa qualifica gli assunti esclusivamente come: addetti alla raccolta dell'uva, della frutta con o senza scale, dei prodotti ortivi; addetti alla zappatura ed alla vangatura e che non siano occupati nella stessa azienda anche per altre mansioni, sono tali gli operai a tempo determinato che nel corso di un anno solare - a decorrere dal 199-1 - eseguano nella stessa azienda agricola non più di 60 giornate di lavoro e/o coloro che nel biennio - a decorrere dal 2000 - eseguano non più di 108 giornate di lavoro.

Il lavoratore matura il diritto al riconoscimento della qualifica superiore (Comune B) dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento delle giornate di cui al comma precedente.

Per questa qualifica la tariffa oraria di cui all'art.16 si intende comprensiva di trattamento di fine rapporto.

COMUNE B (a tempo determinato)
Sono operai COMUNI B i lavoratori che eseguono solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.

Sono mansioni dell'operaio COMUNE B:
zappatura, vangatura, raccolta uva, scollettatura a mano bietole, irrigazione a scorrimento, carico e scarico a mano dei foraggi e della paglia, estirpazione bietole, falciatura a mano, raccolta della frutta con o senza scala e dei prodotti ortivi, addetti alla cernita e prima manipolazione sulle macchine operatrici per frutta ed ortaggi a destinazione industriale (per questa mansione vedi art.10 PERCORSI PROFESSIONALI), per gli assunti successivamente al 1.7.96 addetti alla cernita ed alla confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art.10 PERCORSI PROFESSIONALI), gli addetti alle pulizie di sala e di cucina in aziende agrituristiche.

QUALIFICATO
Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentano loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa.

Sono mansioni dell'operaio qualificato (a tempo determinato ed indeterminato): lavori di giardinaggio e cura del verde pubblico e privato; potatura non meccanizzata di viti produzione; cernita e confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art.10 PERCORSI PROFESSIONALI); irrorazione tradizionale in genere; semina a mano; irrigazione a pioggia; cernita delle bietole; lavori in fungaia; trapianto a mano di piantine di bietole da seme o di ortaggi; addetti alla cernita su macchina per la raccolta meccanizzata dei pomodori; addetti alla trapiantatrice automatica di piantine di pomodori, di bietole da seme e ortaggi; addetti alla preparazione e alla lavorazione delle carni negli spacci di aziende agricole singole o associate di cui alla Legge n. 59 del 09/02/63; addetti alla vendita negli spacci di aziende agricole singole o associate e di frigor ortofrutticoli di cui alla Legge n. 59 del 09/02/63; addetti alla semina degli asparagi; responsabili alla pesatura ed etichettatura dei prodotti; camerieri nelle aziende agrituristiche; addetti alla vendita dei prodotti aziendali sia sulle bancarelle che nei mercati esclusi quelli già inquadrati con qualifiche più alte; gli addetti in maniera esclusiva al diradamento di frutta verde con o senza scala assunti dal 1.7.96 e non già inquadrati negli specializzati.

Rientrano in questa categoria anche gli operai a tempo determinato assunti negli allevamenti di ogni tipo per le mansioni non già inquadrate nel presente CPL.

Sarà possibile l'assunzione di questi operai a tempo determinato nella percentuale massima del 60% (sessanta per cento) del totale delle giornate effettuate dai dipendenti a tempo indeterminato nelle suddette aziende agricole.

A questo fine sono equiparati ai dipendenti a tempo indeterminato i componenti attivi della famiglia diretto coltivatrice, degli I.A.T.P. e dei soci lavoratori delle cooperative e/o dei consorzi di cooperative occupati a tempo indeterminato.

La percentuale indicata nel comma precedente è derogabile nei casi previsti ai punti B) e C) dell'art.7 del presente CPL

NOTA A VERBALE
Le parti si impegnano a verificare, a fine contratto, l'applicazione della norma riferita alla percentuale degli operai a tempo determinato assunti negli allevamenti per correggerne eventuali distorsioni.

QUALIFICATI SUPER
Sono operai qualificati super i lavoratori in possesso delle conoscenza e capacità professionali dell'operaio qualificato, che sono in grado di svolgerle con particolare competenza professionale superiore a quella dei qualificati.

Rientrano in questa categoria, con assunzione a tempo determinato ed a tempo indeterminato, gli addetti alla lombricoltura, all'apicoltura ed alla elicicoltura; gli addetti agli impianti termici; gli aiutoinnestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze nelle aziende florovivaistiche; gli addetti alle macchine agricole leggere; nonché gli addetti alle operazioni di mungitura nelle stalle tradizionali; addetti alla cernita e confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art.10 PERCORSI PROFESSIONALI); gli addetti abituali alla vendita nelle aziende singole o associate con responsabilità di cassa, autisti e/o addetti alle consegne; addetti al governo e preparazione dei cavalli nelle aziende agrituristiche; addetti alla manutenzione, gestione e cura del verde pubblico e privato.

Rientrano inoltre nella categoria dell'operaio qualificato super gli operai a tempo indeterminato addetti al governo del bestiame nella stalla tradizionale modenese, purché non abbiano diritto alla qualifica superiore in base alle modalità previste dal presente CPL.

SPECIALIZZATI
Sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentano loro di eseguire una o più mansioni di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati.

Rientrano in questa categoria:
- con assunzione solo a tempo indeterminato:
gli addetti agli allevamenti moderni bovini da latte e da ingrasso, nonché gli addetti agli allevamenti avicunicoli, ittici o suinicoli. Gli operai appartenenti a questo gruppo dovranno assicurare il regolare funzionamento e provvedere alla ordinaria manutenzione ed alle piccole riparazioni degli impianti e delle attrezzature (anche razionali se esistenti) per il governo e l'alimentazione (anche automatizzata se esistente) del bestiame. Devono altresì avere la necessaria conoscenza e pratica per l'impiego dei mangimi concentrati e bilanciati ed essere in grado di effettuare le ricorrenti prestazioni igienicoprofilattiche e le operazioni inerenti la riproduzione.

- con assunzione a tempo determinato ed indeterminato addetti ai lavori di campagna:
i potatori, gli innestatori, i vivaisti, gli addetti alla guida di macchine operatrici semoventi in azienda e/o su strada in possesso della patente di guida, gli addetti ai muletti nei frigor, gli addetti alla raccolta della frutta rossa su piante ad alto fusto, diradamento di frutta verde con o senza scala. operazioni di mungitura in stalle moderne, raccolta e lavorazione sementi in genere, meccanici con particolari capacità ed esperienza in grado di eseguire la manutenzione e le piccole riparazioni in azienda. elettricisti, falegnami, muratori, idraulici, fabbri, frigoristi, addetti alla manutenzione degli impianti. addetti ai mulini aziendali, maestre confezionatrici della frutta nei frigor ed in campagna, autisti con patente "C", miscelatori e/o addetti alla lancia per irrorazioni viti e frutti per trattamenti anticrittogramici e antiparassitari, addetti alla effettuazione di tutte le operazioni per l'impianto e la coltivazione delle piante fruttifere e della vite in coltura specializzata nelle diverse forme di allevamento razionale, banconieri addetti alla vendita di carni negli spacci di aziende agricole singole o associate di cui alla Legge n. 59 del 09/02/63, lavoratori addetti alla preparazione di carni sotto vuoto, aiuto casaro in caseifici aziendali, campionatrici della frutta, aiuto-cuochi nelle aziende agrituristiche, addetti alle vendite in aziende vivaistiche in possesso di particolari conoscenze tecniche, addetti alla potatura e taglio di piante di alto fusto ed arredo urbano.

SPECIALIZZATI SUPER
Sono operai specializzati super i lavoratori in possesso di specifiche superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate dell'operaio specializzato.

Rientrano in questa qualifica con assunzione a tempo determinato ed indeterminato:
ibridatore selezionatore:
l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquista per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;

conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse:
l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, conduce mieti trebbie o vendemmiatrici meccaniche e provvede alla manutenzione e riparazione ordinaria delle macchine stesse;

aiutante di laboratorio:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquista per pratica o per titolo e polivalenza nelle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, od alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;

potatore artistico di piante:
l'operaio che con elevata competenza professionale ed autonomia esecutiva acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistico-figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto;

conduttore di caldaie a vapore:
l'operaio che. in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di primo e secondo grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale. manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa polivalente;

capo squadra costruttore di impianti:
colui che, dipendente da azienda florovivaista e responsabile di un gruppo di operai addetti alla costruzione di vigneti, frutteti, parchi, è capace di leggere il disegno ed ha autonomia operativa (compete a questo lavoratore anche la maggiorazione dei 8% di cui all'ultimo comma del presente articolo);

vetrinista:
colui che, nelle aziende florovivaiste, prepara con arte ed inventiva le composizioni nei vasi o in altri contenitori pronti per la vendita nelle serre di produzione dei fiori.

Rientrano altresì in questa qualifica:
• i cuochi nelle aziende agrituristiche;
• gli autisti di autotreni con rimorchio e/o di autoarticolati;
• gli addetti all'addestramento ed alla cura dei cavalli nelle aziende agrituristiche;
• responsabili di squadra (composta da almeno tre persone) per la manutenzione, la cura e la gestione del verde pubblico e privato;
• responsabili di squadra (composta da almeno tre persone) per la potatura ed il taglio delle piante di alto fusto e di arredo urbano.

Rientrano in questa qualifica con assunzione solo a tempo indeterminato: lavoratori addetti al prelievo del seme bovino, fecondatori laici di bestiame bovino e suino, responsabili dì spaccio e capo squadra spaccio, capofficina, casaro nei caseifici aziendali, frigorista addetto alla conduzione ed alla manutenzione di celle frigorifere ad atmosfera controllata, con anche compiti di piccola manutenzione, regolazione, messa a punto degli impianti.

Le parti concordano che a quei lavoratori, assunti con contratto a tempo indeterminato, già in possesso della qualifica di specializzato super, con autonomia operativa e gestionale relativamente all'intera azienda o parti significative della produzione, che agiscono con ampie deleghe da parte del titolare dell'azienda e che coordinano ed organizzino il lavoro di altri operai venga riconosciuta, a decorrere dal 01/07/2000, una "indennità di alta professionalità" pari a lire 200.000 annue che verrà corrisposta con la retribuzione di dicembre di ogni anno. In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno la stessa indennità verrà proporzionalmente corrisposta. Tale indennità inciderà sul calcolo del trattamento di fine rapporto.

In applicazione del penultimo comma dell'art.63 del CCNL, sono considerati lavori pesanti i seguenti:
irrigazione a scorrimento, raccolta sala palustre, monda e trapianto riso, carico e scarico a mano della paglia e del foraggio estirpazione a mano delle bietole , trebbiatura ed essiccazione dei riso, falciatura a mano.

I lavoratori che effettuano detti lavori pesanti avranno diritto ad una riduzione di orario pari ad un'ora per ogni giornata lavorativa. La retribuzione sarà comunque corrisposta per l'intera giornata lavorativa.

In applicazione nell'ultimo comma dell'art.26 del CCNL ai lavoratori specializzati o non. ai quali il datore di lavoro conferisce per iscritto l'incarico di capo in quanto responsabile dì un gruppo di operai che. oltre a prestare la propria opera manuale, risponde al datore di lavoro od al suo delegato del lavoro svolto dall'intero gruppo, viene riconosciuta una maggiorazione salariale dell'8% sulla retribuzione di qualifica.


Art. 10 - PERCORSI PROFESSIONALI
Dall'1.7.1996 i nuovi assunti per la cernita e prima manipolazione sulle macchine operatrici per frutta ed ortaggi a destinazione industriale vengono inquadrati nella qualifica di COMUNE B; dopo due anni ed almeno 250 giornate di lavoro i lavoratori acquisiscono l'inquadramento di QUALIFICATI.

Dall'1.7.1996 i nuovi assunti per la cernita e confezione della frutta e degli ortaggi vengono inquadrati nel COMUNE B per il primo anno e con almeno 150 giornate di lavoro, nel QUALIFICATO il secondo anno e con almeno 250 giornate di lavoro, nel QUALIFICATO SUPER il terzo anno e con almeno 350 giornate di lavoro.

Le giornate di lavoro di cui ai commi precedenti si intendono complessive dei vari anni.


Art. 11 - ORARIO DI LAVORO
In applicazione del quinto comma dell'art.29 del CCNL è confermato quanto segue:

per gli operai di campagna e per gli addetti ai frigor agricoli, il sabato pomeriggio è considerato non lavorativo, di conseguenza per gli operai di campagna e per quelli addetti ai frigor agricoli l'orario di lavoro ordinario settimanale è così distribuito nell'anno: - dal Lunedì al Venerdì compresi ore 7 al giorno; - il sabato ore 4 (dalle ore 8 alle ore 12)

Il datore di lavoro, di comune accordo con i delegati sindacali di azienda o, in mancanza, con lavoratori interessati, può convenire, in situazioni aziendali che lo consentano, e salvaguardando le esigenze produttive, l'attuazione dell'orario ordinario contrattuale di lavoro dal Lunedì al Venerdì, anche per i soli periodi dell'anno, fatta eccezione naturalmente per gli operai addetti esclusivamente agli allevamenti zootecnici di qualsiasi natura.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora fosse necessario impegnare il sabato mattino per particolari operazioni, tra le quali la fornitura del foraggio verde, le ore del sabato mattino verranno pagate come straordinario, oppure potranno essere recuperate in altro giorno della settimana, con deduzione dall'orario ordinario giornaliero.

Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini, suini, avicunicoli, ecc,) resta confermata la prestazione ad orologio, nonché l'effettuazione dell'orario di lavoro ordinario settimanale distribuito in sei giornate della settimana (ore 6.30 giornaliere).

L'azienda di comune accordo con i delegati sindacali aziendali, o in mancanza i lavoratori interessati. potrà stabilire, per esigenze aziendali, un orario di lavoro unico continuativo di 6 ore e 30 minuti per sei giorni alla settimana.

L'azienda di comune accordo con i delegati sindacali aziendali. o in mancanza i lavoratori interessati. potrà istituire due turni avvicendati di lavoro di 6 ore e 30 minuti per sei giorni alla settimana comprensivi della pausa intermedia retribuita.

Ulteriori regimi di orario diversi da quello aziendale potranno essere stabiliti fra le parti per alcune mansioni di servizio individuate a livello aziendale.

Al datore di lavoro compete la facoltà di regolamentare la organizzazione del lavoro in azienda in ordine all'attuazione dell'orario ad orologio.

Ove necessario, eventuali difficoltà saranno superate con l'assistenza di un rappresentante del datore di lavoro e di uno dei lavoratori indicati dalle rispettive Organizzazioni di appartenenza degli interessati.

Nel caso di Cooperative o di forme associative in genere è considerato orario lavorativo, e pertanto sarà retribuito come tale agli operai che lo effettuano, il tempo impiegato per lo spostamento anche da un podere all'altro delle macchine operatrici.

Sono altresì considerate ore di lavoro comunque effettuate quando l'addetto sia rimasto a disposizione del datore di lavoro (si intendono per tali le ore, oltre a quelle di effettivo funzionamento della macchina, impiegate per la manutenzione, le pulizie ed i rifornimenti). Per corrispondere ai problemi ed alle esigenze che ricorrono nelle strutture agricole e per seguire le dinamiche degli andamenti produttivi, i datori di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda, o in mancanza, i lavoratori interessati, possono stabilire dì estendere il normale orario di lavoro fino alle 44 ore settimanali per un periodo massimo di 90 giorni di calendario nell'anno, compensando tale flessibilità in altri periodi dell'anno per arrivare così ad una media annuale di 39 ore settimanali.


Art. 12 - RIPOSO SETTIMANALE
In sostituzione dell'art.30 del CCNL, è confermato il seguente: "Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, che deve coincidere con la domenica (per un totale di giornate 52 all'anno).

In caso di mancato godimento il riposo settimanale dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 30% su paga base nazionale, salario integrativo provinciale, contingenza e generi in natura.

Per gli addetti al bestiame, tale giornata di riposo, per esigenze aziendali può cadere anche in giornata non festiva.

A tale fine il datore di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda, ed in mancanza, i lavoratori

interessati. adotterà soluzioni idonee, compatibili con le esigenze aziendali. in aggiunta a quanto previsto nel precedente art. 7 punto B) del presente CPL.


Art. 13 - FERIE
In sostituzione del 5 comma dell'art.31 del CCNL sono confermati i seguenti:

"Il datore di lavoro e i delegati sindacali aziendali, in mancanza di questi lavoratori interessati,
concorderanno, entro il 3 ) 1 maggio di ogni anno, il Calendario per il godimento effettivo delle ferie per tutti i dipendenti dell'azienda.

A tale fine si applicheranno le soluzioni e le norme previste all'art. 7 del presente CPL. Nello stabilire il calendario si dovrà tenere conto delle esigenze aziendali e dei desideri dei lavoratori. Dopo il 31 maggio, qualora il datore di lavoro e i delegati sindacali aziendali, in mancanza di questi i lavori interessati, non avessero provveduto a fissare il calendario, il datore di lavoro stabilirà a sua discrezione i turni di godimento delle ferie."


Art. 14 - GIORNI FESTIVI
In aggiunta all'art. 35 del CCNL sono confermati i seguenti comma:

"Agli operai a tempo indeterminato che prestino la loro opera nelle festività nazionali o infrasettimanali, oltre alla retribuzione contrattuale, è dovuto il pagamento delle ore effettivamente prestate, maggiorate per il lavoro festivo. Tale prestazione dovrà essere autorizzata dal datore di lavoro e liquidata mensilmente.

Agli operai a tempo indeterminato, verranno annualmente liquidate numero 4 giornate di salario normale, in relazione alle disposizioni della legge -3 1/05/1954 numero 90."


Art. 15 - LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO E A TURNI
Dopo il 4 comma dell'art. 37 del CCNL sono confermati i seguenti: "Il lavoro straordinario non dovrà avere carattere sistematico e sarà retribuito mensilmente.

Il lavoro straordinario si potrà attuare soltanto in accordo con i delegati sindacali di azienda o, in mancanza, con i lavoratori interessati anche allo scopo di evitare ogni possibile abuso.

E' inoltre aggiunto il seguente comma: "agli operai occupati in turni di oltre sei ore continuati è concessa una pausa intermedia retribuita di mezz'ora".


Art. 16 - RETRIBUZIONE
In applicazione dì quanto previsto dall'art. 44 del CCNL si conviene che il calcolo e la redazione delle tariffe sindacali derivino dai meccanismi di cui agli allegati 4 e 5 del presente CPL.

In riferimento a quanto previsto dagli artt.2 e 44 del CCNL si convengono i seguenti aumenti per gli operai a tempo indeterminato e determinato:

aumento dall'1/07/00 dall'1/07/01
COMUNE A L. 20.000 L. 20.000
COMUNE B L. 26.000 L. 26.000
QUALIFICATO L. 28.000 L. 28.000
QUALIFICATO SUPER L. 29.000 L. 29.000
SPECIALIZZATO L. 30.000 L. 30.000
SPECIALIZZATO SUPER L. 31.000 L. 31.000

il salario contrattuale al 01.07.00 viene perciò così definito:
salario aumento salario
conglobato contrattuale
COMUNE A 1.222.371 20.000 1.242.371
COMUNE B 1.641.164 26.000 1.667.164
QUALIFICATO 1.832.678 28.000 1.860.678
QUALIF. SUPER 1.907.623 29.000 1.936.623
SPECIALIZZATO 2.008.755 30.000 2.038.755
SPECIALIZ. SUPER 2.119.630 31.000 2.150.650

il salario contrattuale al 01.07.01 viene perciò così definito:
salario aumento salario
conglobato contrattuale
COMUNE A 1.242.371 20.000 1.262.371
COMUNE B 1.667.164 26.000 1.693.164
QUALIFICATO 1.860.678 28.000 1.888.678
QUALIF. SUPER 1.936.623 29.000 1.965.623
SPECIALIZZATO 2.038.755 30.000 2.068.755
SPECIALIZ. SUPER 2.150.650 31.000 2.181.650

La retribuzione del COMUNE A non verrà considerata agli effetti della determinazione del salario medio convenzionale.


Art. 17 - EROGAZIONE DEL SALARIO
In riferimento all'Art. 44 del CCNL si riconferma l'erogazione mensile del salario di competenza.


Art. 18 - CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETA'
In sostituzione dell'art.51 del CCNL è confermata la seguente norma: la retribuzione degli operai con oltre 15 anni dì età è pari al 100% previsto per ciascuna categoria e qualifica".


Art. 19 - COTTIMO
In aggiunta all'art.52 del CCNL sono confermati i seguenti comma: "Il contratto relativo deve intervenire direttamente tra il conduttore o il suo rappresentante nell'azienda e l'operaio a tempo determinato. Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare dal contratto scritto stipulato e firmato tra le parti."


Art. 20 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In applicazione del 2 comma dell'art.53 del CCNL e in sostituzione della tabella annessa, per il servizio prestato anteriormente al 1 Giugno 1982 l'indennità di anzianità è confermata come segue:

per il servizio prestato anteriormente al 1960 compreso, saranno corrisposte n 5 giornate di salario per ogni anno di servizio prestato;

- per le annate agrarie dal 1960/61 al 1961/62 saranno corrisposte n.7 giornate di salario;
- per le annate agrarie dal 1962/63 al 1966/67 saranno corrisposte n. 10 giornate di salario;
- per le annate agrarie 1967/68 al 1968/69 saranno corrisposte n. 12 giornate di salario;
- per l'annata agraria 1969/70 saranno corrisposte n. 1 3 giornate di salario;
- per l'annata agraria 1970/71 saranno corrisposte n. 14 giornate di salario;
- per l'annata agraria 1971/72 saranno corrisposte n. 15 giornate di salario;
- per l'annata agraria 1972/73 saranno corrisposte n. 18 giornate di salario;
- per l'annata agraria 1973/74 saranno corrisposte n. 20 giornate di salario;
- per il periodo dal 1 Novembre 1974 al 15 agosto 1976 saranno corrisposte n. 25 giornate di salario all'anno;
- dal 16 agosto 1976 saranno corrisposte n. 26 giornate di salario all'anno.

Si precisa che le voci formanti la retribuzione annua utile ai fini del calcolo delle spettanze di trattamento di fine rapporto sono: paga base nazionale, salario integrativo provinciale, contingenza come da legge n. 297/82, valore economico dei generi in natura, scatti di anzianità, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, premi di produzione, 2% del latte munto, compenso vitelli nati, compenso vaccine coperte, eventuali assegni ad personam, ed 8% nel caso di incarico dì capo.

Al lavoratore a tempo indeterminato, l'azienda è tenuta a consegnare ogni anno il conteggio fatto per il trattamento di fine rapporto dallo stesso maturato, entro il mese di maggio dell'anno successivo.


Art. 21 - MALATTIA ED INFORTUNIO
E' confermato in aggiunta all'art.56 del CCNL. il seguente commi:

"In caso di morte dell'operaio a tempo indeterminato" alloggiato a carico dell'azienda, la sua famiglia continuerà ad usufruire dall'abitazione e relativi servizi (o di altro corrispondente) fino al termine dell'annata agraria'" e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.


Art. 22 - INTEGRAZIONE DI MALATTIA ED INFORTUNIO SUL LAVORO
In relazione all'art.58 del CCNL è confermata, nella provincia di Modena. la Cassa Integrativa Indennità Malattia Lavoratori Agricoli (C.I.I.M.L.A.), Cassa che è disciplinata dal Regolamento apposito (v. allegato n. 1) che è parte integrante del presente C.P.L.

In applicazione dell'art.58 del CCNL, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto, in caso di infortunio, al salario per 15 giorni dedotta l'indennità spettante per legge, dal sedicesimo giorno e per tutte le altre integrazioni dovute agli operai agricoli, per malattia ed infortunio, vale quanto previsto dall'allegato regolamento della cassa extra-legem.

Le parti concordano che anche per gli assunti con contratto di apprendistato, in caso di malattia, sarà garantita una quota di retribuzione giornaliera così come previsto dal citato regolamento.


Art. 23 -ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE NEI CONFRONTI DELLA C.I.I.M.L.A.
Per il raggiungimento delle finalità statutarie della Cassa le aziende si obbligano a fornire alla Cassa medesima copia dei modelli DMAG contestualmente alla presentazione all'INPS.


Art. 24 - CASSA INTEGRAZIONE SALARI
In sostituzione del 2° comma dell'art.59 del CCNL, si conferma:

"In caso di cassa integrazione, l'azienda corrisponderà all'operaio a tempo indeterminato una integrazione della indennità di legge pari alla differenza di quanto percepito dalla cassa ed il salario contrattuale mensile di qualifica al netto delle trattenute contrattuali e di legge: tale differenza è riferita al periodo di sospensione del lavoro richiesto alla cassa stessa.

L'azienda corrisponderà la differenza suddetta ad ogni periodo di paga salvo eventuale conguaglio da farsi al momento della corresponsione dell'integrazione da parte dell'INPS."


Art. 25 - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Le parti convengono di dare piena attuazione a quanto previsto dal punto b) degli ambiti di intervento dell'osservatorio provinciale. Le parti convengono inoltre di rincontrarsi in caso di modifiche legislative concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per facilitarne la corretta applicazione.

Le parti si impegnano nell'ambito dei compiti dell'osservatorio provinciale ad andare ad una riscrittura del presente articolo.

In relazione alla lettera b) dell'art.65 del CCNL è confermato il comma seguente:
Per i lavori nocivi di trattamenti con esteri fosforici, spandimento a mano concimi chimici e scorie Thomas, l'orario giornaliero di lavoro è di 4 ore e 10 minuti retribuite 6 ore e 3 0 minuti."

In applicazione del 2° e V comma dell'art.65 del CCNL si conviene quanto segue:
Per gli operai addetti ai lavori nelle stalle, per quelli addetti all'impiego dei fitofarmaci e per i trattoristi al fine di evitare eventuali conseguenze nocive alla loro salute ed allo scopo di un'opportunità prevenzione sono concessi fino a due permessi retribuiti all'anno. al massimo di 4 ore per visita preventiva da effettuare presso Centri di Medicina Preventiva, istituiti presso le USI- ove sono situate le aziende agricole. La visita deve essere idonea a garantire il buon stato di salute del lavoratore.

Le ore suddette saranno retribuite previa esibizione di documentazione comprovante avvenuta effettuazione della visita.

Allo scopo di valutare l'idoneità delle condizioni ambientali di lavoro nelle singole aziende per rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare, si applicano le norme di legge.

A tale scopo le organizzazioni firmatarie del presente CPL daranno il loro concorso nella formulazione ed attuazione dei programmi necessari a livello di ogni singola unità sanitaria locale ed in tal senso impegneranno i componenti la Commissione Provinciale di cui all'art 4 del presente CPL.

Analogamente le Organizzazioni firmatarie del presente CPL si impegnano a sollecitare le aziende a collaborare con le USL affinché si possa dare attuazione alle norme di prevenzione ad un sistema valido di informazione sui rischi e sui danni del lavoro.

La richiesta per l'intervento dei Centri e degli Enti suddetti verrà fatta dal datore di lavoro.

In occasione della visita potrà essere presente un delegato sindacale dì azienda.

Le aziende inoltre forniranno ai lavoratori addetti o, comunque, impiegati per lavori nocivi, i necessari mezzi protettivi moderni (caschi, etc.), nonché altri mezzi idonei a salvaguardare la salute del lavoratore (guanti, grembiuli, tute di gomma, stivali, occhiali per saldatore, occhiali antischeggia, etc).

Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a fare opera di convincimento affinché e aziende provvedano a mettere a disposizione dei lavoratori carrellisti addetti al frigor o alle celle frigorifere, mezzi forniti di cabine climatizzate.

Nei frigor agricoli, qualora per la miglior conservazione dei prodotti agricoli venissero usati presidi sanitari che potrebbero essere dannosi alla salute dei lavoratori la direzione aziendale porterà a conoscenza dei lavoratori stessi i rischi e le modalità di sicurezza di impiego di tali presidi e doterà gli addetti dei necessari guanti protettivi di gomma.

I mezzi di protezione individuale dal rischio dovranno essere sostituiti quando l'usura ne pregiudichi l'efficacia.

Inoltre procederà ad eventuali rotazione durante la giornata lavorativa o nel corso della settimana.

Ai lavoratori saranno forniti gratuitamente dalle aziende agricole fino ad usura e nel numero massimo indicato all'anno:
- se addetti agli allevamenti suinicoli due paia di stivali, due tute o due camici, un impermeabile (se addetti anche al lavaggio),
- se addetti a frigor ortofrutticolo, per coloro che entrano nelle celle frigorifere un giubbotto imbottito o copricapo,
- se addetti alle sale di mungitura nelle stalle moderne da latte un paio di stivali, un camice e un paio di guanti per la pulizia della mammella e dei bidone del latte,
- se addetti all'espurgo dei lagoni, ai trattamenti antiparassitari, all'uso dì diserbanti chimici ì necessari mezzi protettivi quali maschere, caschi, stivali e tute di gomma;
- se addetti alle mietitrebbie da grano e da granone un paio di occhiali;
- se addetti alle trattrici non insonorizzate, cuffie antirumore;

alle lavoratrici occupate nei frigor ortofrutticoli, negli allevamenti zootecnici e nelle aziende di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli sarà concesso un permesso all'anno non retribuito per potersi sottoporre ad esami e visite mediche di carattere citologico e/o mammografico.

Per le donne in stato di gravidanza valgono le norme di cui alla legge n. 1204/71, allorquando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute dagli organi competenti pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

Le interessate devono dimostrare all'azienda di avere effettuato la visita o l'esame per cui hanno ottenuto il permesso.

In applicazione del quarto comma dell'art.66 del CCNL si conviene che le parti si incontreranno di norma entro il mese di febbraio di ogni anno. Durante tale incontro le organizzazioni provinciali dei datori di lavoro, firmatarie del presente CPL, informeranno dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, programmati per l'anno in corso.


Art. 26 - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In aggiunta all'art. 68 del CCNL sono confermati i seguenti comma: "Il richiamo alle anni non risolve il contratto dì lavoro e l'operaio a tempo indeterminato ha di alla conservazione del posto.

Gli operai a tempo indeterminato chiamati o richiamati alle armi, avranno diritto, dal giorno della loro chiamata, a 15 giorni di salario."


Art. 27 -DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
In sostituzione del penultimo comma dell'art. 69 del CCNL è confermato il seguente:

"L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti (previo tentativo di conciliazione in sede sindacale) potrà tutelarsi a norma della legge 15/7/66 n. 604 della legge 20/5/70 n. 300 e della legge 11 /5/90 n. 108 1 cui diritti vengono estesi con il presente contratto a tutti i lavoratori con rapporto a tempo indeterminato occupati in aziende anche inferiori a cinque dipendenti".

In aggiunta all'art.69 del CCNL sono confermati i seguente commi:

"in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a "tempo indeterminato" per:
- la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;
- la sostanziale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale;
- l'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio;
- l'incremento del nucleo familiare dell'imprenditore per l'aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente a familiari quali: figli, fratelli, sorelle, generi, nuore, cognati, e nipoti.
- il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, sia in caso di infortunio che di malattia professionale.
- affitto di azienda con regolare contratto se il conduttore è in grado con il proprio nucleo familiare di provvedere ai lavori;
- all'operaio licenziato spetterà, oltre il trattamento di fine rapporto, una indennità aggiuntiva di 7 giorni di salario per ogni anno di anzianità o sua frazione e comunque non inferiori a 35 giorni salario.

Dalla data 01.01.1997 la norma di cui al comma precedente non verrà più applicata ai nuovi assunti ad esclusione del caso di cui al punto e).

Inoltre può essere licenziato il lavoratore quando si verifichi la mancata osservanza di norme igienico-sanitarie-ambientali che prevedano sanzioni penali e/o comportino gravi danni per l'azienda.


Art. 28 -COMUNICAZIONE SCRITTA DI INTERRUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO
La comunicazione scritta per l'interruzione del rapporto di lavoro dovrà essere inviata al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato (Legge 108) assunti per periodi superiori ai cinquanta giorni e/o assunti con garanzie occupazionali (vedi art.7).


Art. 29 - DELEGATI DI AZIENDA
In sostituzione del I' comma dell'art.75 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
"Nelle aziende con più dipendenti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato potranno essere nominati tra gli stessi uno o più delegati sindacali aziendali, fino ad un massimo di 3.

Per ogni Organizzazione Sindacale di appartenenza non potrà comunque essere nominato più un delegato.

Precisato quanto sopra, in aziende fino a 10 dipendenti potranno essere nominati due delegati:
in aziende con 11 dipendenti ed oltre, potranno essere nominati fino a 3 delegati".

In sostituzione della lettera a) del 9° comma dell'art.75 del CCNL si conferma la seguente:
esaminare con i dirigenti aziendali l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali e sanitarie e di discutere eventuali altri problemi relativi al rapporto di lavoro anche allo scopo di favorire l'effettuazione delle ferie e dei turni di lavoro per assicurare il riposo settimanale e le eventuali sostituzioni".

In aggiunta all'art.75 del CCNL sono inoltre confermati i seguenti comma:
"Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra i delegati aziendali fuori dall'orario di lavoro potranno avere incontri con altri dipendenti.

I rapporti fra i dirigenti d'azienda ed i delegati dovranno essere improntati a reciproco rispetto. L'assolvimento dei compiti fissati come sopra dovrà di regola svolgersi in azienda."


Art. 30 - RIUNIONI IN AZIENDA E FUORI AZIENDA
In aggiunta all'art.79 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
"Le riunioni possono avvenire anche per gli operai di più aziende, ma fuori dall'ambito delle aziende stesse.

Esse rientrano nei limiti delle 13 ore di cui al 1 comma dell'art.79 del CCNL.

A norma dell'art. 79 del CCNL si precisa che l'operaio non può usufruire di più di 13 ore annuali retribuite, anche se presta o ha prestato la propria attività presso più aziende.

Nelle aziende con più di dipendenti ove, alla data di entrata in vigore del presente Contratto, non esista ancora il delegato sindacale aziendale, è consentito ai Sindacati di indire, con le modalità e le procedure previste dal 2 comma dell'art.79 del CCNL, una riunione da effettuarsi soltanto una volta all'anno durante l'orario di lavoro e di durata non superiore a 2 ore, al solo scopo di eleggere i delegati sindacali di azienda.

Le ore impiegate si intendono comprese nel numero di ore previste dal I' comma dell'art.79 del CCNL.

Nelle stesse aziende saranno altresì consentite n° 2 assemblee, non retribuite, all'anno fuori dall'orario di lavoro".


Art. 31 - PERMESSI SINDACALI
In sostituzione del 3° comma dell'art. 80 del CCNL è confermato il seguente:
"Per gli operai che siano delegati sindacali aziendali tali permessi sono di 7 ore mensili e possono essere cumulati entro il periodo massimo di un quadrimestre".

In aggiunta all'art.80 del CCNL sono confermati i seguenti comma: "Tutti i permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.

Quando le cariche del delegato sindacale di azienda e di membro del Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale o Nazionale si identificano nella stessa persona. questi potrà usufruire al massimo di ore 15 mensili retribuite.

Per gli operai a tempo indeterminato che intendono partecipare al Corsi Sindacali comunicati ufficialmente alle Organizzazioni dei datori di lavoro, saranno consentiti permessi speciali per non più di 6 giorni all'anno non retribuiti; i permessi saranno di regola concessi nei periodi di minor lavoro nei mesi di Dicembre e di Gennaio".


Art. 32 - QUOTA ASSOCIATIVA PER SERVIZI CONTRATTUALI
È istituita a Modena la quota associativa per servizi contrattuali provinciali, che è disciplinata dal regolamento (vedi allegato n° 2) che è parte integrante del presente CPL.


Art. 33 - QUOTE SINDACALI PER DELEGA
In applicazione dell'art.82 del CCNL è confermato il seguente:
"Le aziende effettueranno la trattenuta dei contributi sindacali dietro regolare delega con firma autentica del lavoratore interessato, che autorizzi il datore di lavoro alla trattenuta e al versamento per conto del lavoratore al sindacato da lui indicato".


Art. 34 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In sostituzione dell'art. 83 del CCNL è confermato il seguente:
"Le controversie individuali in dipendenza del rapporto di lavoro, di cui all'applicazione e integrazione del presente contratto, nel caso di mancato accordo fra le parti, dovranno essere demandate alle rispettive Organizzazioni Sindacali Comunali o di Zona per un primo tentativo di componimento.

In caso di mancato accordo le controversie stesse verranno rimesse all'esame delle rispetti Organizzazioni Provinciali.

Non conciliandosi le parti nemmeno in questa Sede, le vertenze dovranno essere demandate all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.0. per un ulteriore tentativo di componimento prima di adire alla Magistratura."


Art. 35 - ARBITRATO
Entro il 31 dicembre 2000 le parti si impegnano ad istituire un collegio arbitrale a norma dell'art.411 del Codice di Procedura Civile al fine di derimere le controversie di lavoro irrisolte in sede sindacale.


Art. 36 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:PREMIO DI RENDIMENTO
Tenendo conto delle esigenze dello sviluppo produttivo della agricoltura e dello stesso interesse delle imprese agricole, i datori di lavoro e i lavoratori, opereranno secondo moderni criteri tecnici ed economici, al fine di ottenere il massimo di produzione e di occupazione.

A tale scopo si riconosce la utilità di favorire in tutte le aziende che assumono operai a tempo determinato. al fine di assicurare il massimo periodo di occupazione annuale ai lavoratori medesimi. la stipulazione di contratti aggiuntivi a tempo determinato

Il vincolo di cui al presente articolo viene ad assumere, ad ogni effetto, il carattere di rapporto a tempo determinato, il periodo di impegno fra le parti dovrà partire da un minimo di 100 giornate fino ad una massimo di 179 giornate per gli uomini e da un minimo di 60 fino ad un massimo di 179 giornate per le donne, da effettuarsi nel corso dell'anno.

Tale garanzia reciproca deve risultare da atto scritto e il datore dì lavoro è tenuto al pagamento delle intere giornate concordate anche nell'ipotesi che l'operaio non abbia potuto svolgere effettiva prestazione per tutte le giornate fissate, per cause indipendenti della Sua volontà (escluse malattie ed infortuni).

Assolto il reciproco impegno, verrà corrisposto all'operaio un premio di rendimento da applicarsi sul salario globale percepito al termine del rapporto di lavoro, nella misura del 5% (cinque per cento).

La procedura per l'applicazione del presente articolo è la seguente:
tra il datore di lavoro e il lavoratore può essere liberamente stipulato l'impegno contemplato dal presente articolo, L'impegno reciproco deve risultare da atto scritto;

nel caso di eventuali divergenze in merito all'applicazione del presente articolo, le parti possono richiedere l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali;

nel caso di richieste fatte da una delle parti interessate per intervento delle rispettive organizzazioni sindacali, per l'esame di possibilità effettive di procedere all'applicazione del presente articolo per uno o più operai, le stesse, prima in sede locale ed eventualmente in sede provinciale, dovranno svolgere tutta la necessaria azione per favorire l'accordo fra le parti.


Art. 37 - CASA DI ABITAZIONE
All'operaio assunto ove ciò sia possibile verrà concesso l'alloggio e gli annessi corrispondenti alle esigenze della sua famiglia, nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni sanitarie dei regolamenti comunali.

Ha diritto inoltre gratuitamente, nella eventualità che sia concessa l'abitazione, al pollaio ed al porcile per l'ingrasso del maiale.

In caso contrario, per i soli operai a tempo indeterminato si darà luogo alla corresponsione del compenso di cui all'art.41.

L'illuminazione della stalla è a totale carico del datore di lavoro.

I componenti della famiglia non vincolati in contratto dovranno accordarsi col datore di lavoro per il corrispettivo canone annuo di affitto della abitazione goduta comprensivo dei benefici che potrebbero tornare a loro vantaggio, quali conviventi della famiglia. All'atto del contratto dovrà essere stabilita la misura del canone d'affitto dovuta dall'operaio, che potrà essere compensato con la pulizia del cortile da effettuarsi dai componenti della famiglia.

Al dipendente che non ha superato il periodo di prova sarà concesso l'uso della abitazione per ulteriori trenta giorni di calendario dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il dipendente che supera il periodo di prova al termine del periodo di preavviso o di risoluzione del rapporto con mancato preavviso qualsiasi sia la motivazione della cessazione del rapporto di lavoro dovrà lasciare libera la abitazione occupata ed annessi entro trenta giorni dalla cessazione dei rapporto.

L'abitazione dovrà essere riconsegnata nello stato in cui si trovava al momento della consegna senza nessun onere da parte della proprietà per eventuali manutenzioni (tinteggiature od altro) effettuate dal lavoratore, se non concordate da atto scritto con l'azienda.

All'atto della consegna e riconsegna della abitazione dovrà essere redatto un verbale di stato dell'abitazione.

L'azienda corrisponderà al momento del rilascio della abitazione il trattamento di fine rapporto per gli operai a tempo indeterminato e l'ultima mensilità per gli operai a tempo determinato.


Art. 38 - PREMI DI PRODUTTIVITA'- ALLEVAMENTI BOVINI
L'operaio addetto al governo del bestiame avrà diritto:
al 2% del latte da lui munto al prezzo di seguito stabilito;

ad un compenso per ogni vitello nato nella stalla e ad un compenso per ogni vaccina coperta i nell'azienda stessa, quando vi sia un toro in dotazione;

Fino alla scadenza del presente CPL i valori dei compensi in natura facenti parte della retribuzione nonché quelli sopra indicati sono così stabiliti:
copertura vaccine 2.000 per ogni copertura;
vitelli nati = £. 4.000 per ogni vitello;
2% del latte munto = £. 380 al Kg.

Chiarimento a verbale: si precisa che il 2% del latte munto nella stalla non tradizionale modenese va ripartito fra tutti gli operai a tempo indeterminato occupati all'interno della stalla stessa.


Art. 39 - SALARIO VARIABILE E/O PER OBBIETTIVI
Le parti convengono, in applicazione di quanto previsto dal CCNL 10/07/98 e dal protocollo interconfederale del 23/07/93, di incontrarsi entro il 30/06/2001 per istituire un salario provinciale per obiettivi, collegato al raggiungimento di risultati economici, avendo riguardo. in via sperimentale. al seguenti settori produttivi:
Ortofrutta, allevamenti bovini, allevamenti suinicoli, florovivaismo.

Le parti convengono altresì che, constatata la difficoltà ad andare ad individuare indicatori rilevanti, misurabili e direttamente correlati al reale andamento economico delle aziende. non sia realizzabile in tempi brevi l'elaborazione di un meccanismo compiuto, pertanto s'impegneranno nell'arco della vigenza contrattuale del presente CPL ad istituire un meccanismo di erogazione compiuto.
Resta comunque inteso che nel caso in cui non si addivenga ad un meccanismo di erogazione del salario per obiettivi entro la data succitata, le parti concordano sin da ora che dal 01/07/2001 venga erogato a tutti i lavoratori cui si applica il presente contratto, una indennità pari a:
- £ 4'000 lorde per i comuni A e B
- £ 5'000 lorde per i qualificati e qualificati super
- £ 6'000 lorde per gli specializzati e specializzati super
in aggiunta al salario contrattuale mensile.

Tale indennità risulterà assorbita una volta individuato ed applicato il salario variabile.


Art. 40 - POLLI E SUINI
I dipendenti ai quali viene concesso l'uso della abitazione possono allevare, a proprie spese, animali da cortile e maiali per l'uso proprio e della famiglia nel rispetto delle norme sanitarie ed in apposite recinzioni.


Art. 41 - CASA E ORTO
L'operaio a tempo indeterminato che non usufruisce della abitazione ha diritto ad un compenso mensile di £. 5.000.

Il dipendente ha diritto ad un orto della ampiezza di mq. 60 più mq. 30 per ogni persona vincolata nel contratto della sua famiglia.

Qualora vi sia un solo vincolato, esso avrà diritto a mq. 80


Art. 42 -ADDETTO ALLA CUSTODIA NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

NON TRADIZIONALI
Con l'introduzione dell'orario ad orologio negli allevamenti zootecnici non tradizionali. il lavoratore che non assume la custodia dei bestiame sarà libero da ogni impegno aziendale. dopo che avrà effettuato l'orario contrattuale giornaliero di lavoro.

Le mansioni previste dall'art.43 dell'attuale CPL sono confermate per tutti gli addetti agli allevamenti durante l'orario normale di lavoro.

Uno dei lavoratori, anche a turno (o un addetto nel caso di allevamenti non costituiti da vacche da latte) dovrà assumere l'incarico della custodia, e dovrà, al di fuori dell'orario di lavoro. assicurare anche la sorveglianza degli allevamenti zootecnici ed assumere gli adempimenti ad esso relativi tra i quali l'assistenza ai parti, il riscontro e la segnalazione al datore di lavoro o chi per esso oltre che delle anomalie, di ogni atto per cui occorre l'intervento anche di altri.

Detto incarico, che di norma comporta la residenza in azienda, dovrà essere convenuto fra le parti e trascritto sul libretto sindacale e dovrà essere retribuito con il compenso di £. 350.000 annue. da corrispondersi anche in dodicesimi, in aggiunta al salario di qualifica ed a tutti gli altri compensi vari già previsti dal vigente contratto.

STALLE TRADIZIONALI
Le norme previste dal 3° e 4° comma del presente articolo sono valide anche per gli addetti alle stalle tradizionali del podere tipico modenese.

Premesso che la custodia è già prevista fra le mansioni dell'addetto durante l'orario di lavoro, questi garantirà tale custodia anche fuori dell'orario di lavoro con un compenso annuo forfettario di £. 100.000.

Sono salve le condizioni di miglior favore in atto,


Art. 43 -MANSIONI PARTICOLARI DEGLI ADDETTI AGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Durante l'orario di lavoro, l'operaio a tempo indeterminato addetto al bestiame, oltre seguirlo con la dovuta cura, dovrà farsi parte diligente avvertendo il datore di lavoro o chi per esso, di ogni atto anomalo che si manifesti, prestare la sua opera per lo scarico dei farinacei (mangimi concentrati), fieno e paglia provenienti da fuori azienda, per sopperire ad eventuali insufficienze di scorte necessarie er l'alimentazione del bestiame, dovrà inoltre, portare il latte al caseificio indicato dal datore di lavoro.

Le mansioni di cui sopra si intendono valide anche per le stalle tradizionali.

Per la consegna del latte al caseificio, che dovrà avvenire con mezzi forniti dall'azienda, qualora alla stalla tradizionale sia addetto un solo operaio ed il caseificio sia situato ad oltre un km. di distanza, all'inizio del rapporto, le parti concorderanno il relativo compenso, rapportandolo al tempo impiegato


Art. 44 - CASSETTA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO
In relazione alle disposizioni contemplate dalla legge per la prevenzione di infortuni, ogni azienda dovrà essere dotata della prescritta cassetta di pronto soccorso.


Art. 45 - CIRCOLAZIONE STRADALE CON MEZZI AZIENDALI
Qualora la sospensione della patente di guida, nei casi previsti dall'art.129 e richiamato Titolo V del Decreto legislativo n. 285 del 30.4.92., non sia imputabile al lavoratore in base agli articoli n' 142 comma 9, n° 173, n.°1 86 e n° 187 il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore stesso a lavori o a mansioni all'interno dell'azienda che non abbisognano della patente.

Il lavoratore conserverà la qualifica posseduta all'atto dell'incidente per il periodo di sospensione previsto dal comma precedente.

Nel caso di trasporti per uso aziendale, il datore di lavoro è tenuto a fornire al proprio dipendente mezzi meccanici in regola con le norme dettate dal Decreto Legge 285 sopra richiamato (nuovo codice della strada) e con le norme comunitarie previste per la circolazione stradale.

Eventuali ammende e risarcimenti danni a cui il lavoratore incorresse o venisse condannato a seguito di mancato rispetto da parte del datore di lavoro nella assicurazione del mezzo meccanico o delle non-ne di legge saranno a carico dello stesso datore di lavoro.

IMPEGNO A VERBALE
Le organizzazioni datoriali si impegnano a fare opera di convincimento presso i propri associati affinché siano consapevoli della necessità di rispettare le norme sulla circolazione stradale dei mezzi meccanici ed assicurino i mezzi stessi prevedendo dei massimali che garantiscano una sufficiente copertura assicurativa.


Art. 46 - ALBO E LOCALE AZIENDALE
In relazione agli argomenti oggetto di discussione nel corso delle trattative del presente CPL , le parti contraenti, mentre hanno dato atto concordemente che in diverse aziende dove prestano la loro opera in continuazione gli operai, le stesse hanno già provveduto a mettere a disposizione dei lavoratori un locale per la igiene personale, per la collocazione dei vestiti da lavoro o di altri effetti personali, nonché per il consumo dei pasti, ritengono utile promuovere nelle aziende di tale tipo c ancora non lo avessero disposto, la istituzione di un locale per tale uso.

Le parti riconoscono inoltre l'utilità per le aziende che occupano più dipendenti fissi o impegnati di cui all'art.36 di istituire nel centro aziendale un albo sul quale affiggere le notizie riguardanti le norme contrattuali vigenti, le tariffe di lavoro vigenti nei loro aggiornamenti, l'orario di lavoro, nonché i richiami alle disposizioni legislative riguardanti gli infortuni sul lavoro, le disposizioni connesse alla indennità di malattia, comprese quelle integrative, le disposizioni concernenti le pensioni, le disposizioni previdenziali e le norme igienico-sanitarie riguardanti i
lavoratori.


Art. 47 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le norme contenute nel presente Contratto Provinciale di Lavoro non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
MODENA lì 26 giugno 2000