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20000418 - CPL Operai Agricoli e florovivaisti - AGRICOLI -
- Forlì-Cesena, Rimini -

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
(AL C.C.N.L. DEL 10-7-98)

PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE
DELLA PROVINCIA DI FORLI' CESENA e di RIMINI
IN VIGORE DAL 28 LUGLIO 2000


Oggi 28 Luglio 2000 fra:
- UNIONE INTERPROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI FORLI' CESENA E DI RIMINI,
rappresentata dal Suo Presidente Prof. Enrico Santini, assistito dal Direttore
Sig. Roberto Gori, coadiuvato da Luigi Corbucci;
- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresenta dal suo Presidente
sig. Davide Modigliani, assistito dal Direttore P.A. Claudio Bovo, coadiuvato
dal Sig. Mauro Maraldi;
- CONFAGRICOLTORI, rappresentata dal Direttore Sig. Claudio Bandini;
- UIMEC - UIL, rappresentata dal geom. Ivan Zagnoli, dal geom. Primo Casadei e
dal Geom. Graziano Bonavita;
- UNIONE GENERALE COLTIVATORI - CISL, rappresentata dal Sig. Roncato Ferdinando;
e fra:
- FLAI - CGIL di Forlì, Cesena e Rimini, rappresentata da: Paolo Valentini,
Mario Benzi, Stefano Mazzotti, Marco Zannuccoli, Mauro Rossi;
- FAI - CISL di Forlì, Cesena e Rimini, rappresentata da: Gianfranco Angelini,
Valentino Gollinucci, Lidia Foschi, Silvia Brandolini;
- UILA - UIL, di Forlì, Cesena e Rimini, rappresentata da: Alessandro Scarponi e
Rosanna Benazzi.

Viene stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 10-7-1998, da valere in tutto il territorio della provincia di Forlì - Cesena e di Rimini, per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato, dipendenti da aziende agricole, zootecniche, florovivaistiche, agrituristiche, del verde.


PREMESSA
Le organizzazioni datoriali UNIONE INTERPROVINCIALE AGRICOLTORI, COLTIVATORI DIRETTI, CIA, UIMEC-UIL E UGC nel momento in cui addivengono alla sottoscrizione del Contratto Provinciale di Lavoro affermano:

* Tra gli elementi di criticità strutturale le parti convengono nell'individuare come particolarmente rilevanti la carenza di manodopera, la caotica gestione dei flussi migratori, il peso degli oneri contributivi nella determinazione complessiva del costo del lavoro e la concorrenza sleale delle imprese strutturate sull'evasione fiscale e contributiva.
* Le parti nell'ambito dei propri ruoli e competenze, manifestano la comune volontà di interagire con gli strumenti di governo dell'impiego, dell'immigrazione e dell'espressione dell'illegalità, con l'obiettivo di migliorare i livelli di efficienza, di competitività e concorrenzialità del territorio e delle imprese.


CAPITOLO 1 - PARTE COMUNE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro, giusto come prescrive l'art.1 del CCNL del 10 luglio 1998, regola i rapporti di lavoro tra datori di lavoro delle aziende agricole, zootecniche e florovivaistiche singole e associate della provincia di Forlì-Cesena e Rimini, anche per le attività a carattere stagionale e gli operai agricoli comunque denominati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle stesse aziende.
L'ambito applicativo del nuovo contratto è esteso ad altre attività, certamente agricole, quali i lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, generalmente svolti da imprese florovivaistiche, nonché le attività agrituristiche - venatorie le quali, come noto, sono attività complementari e connesse alle imprese agricole.


ART. 2 - OSSERVATORIO INTERPROVINCIALE
Le parti in attuazione dell'art.6 del vigente CCNL, istituiscono "l'Osservatorio provinciale assumendone le finalità con particolare riferimento alle specificità presenti in tale ambito interprovinciale quali:
- esatta applicazione delle leggi sociali e dei contratti;
- esame ricorsi per qualifiche professionali;
- esame della quantità e qualità dei flussi occupazionali con particolare
riguardo alle condizioni" più svantaggiate o critiche (giovani, donne,
lavoratori stranieri);
- fabbisogni formativi.


COMPOSIZIONE NUMERICA:
Nello stabilirne la pariteticità di tale organismo,, se ne definisce la composizione numerica pari a 12 unità di cui 6 espresse dalle Organizzazioni Datoriali e 6 dalle Organizzazioni Sindacali.
Le funzioni di Presidenza e Segreteria, vengono assolte da membri designati nel seno di tale organismo, come meglio specificato dall'allegato regolamento (C.F.R. allegato 4 CCNL 10.07.98).
Si conviene inoltre, onde rendere pratica attuazione ai disposti degli art.24 CCNL, e più complessivamente in materia occupazionale, di costituire nell'ambito dello stesso osservatorio un apposito "Ente Bilaterale Interprovinciale" Il cui compito è quello di fornire una disamina congiunta in materia di domanda - offerta di lavoro e delle connesse strumentazioni utili a favorirne l'incontro (convenzioni)
In considerazione della specifica esigenza dell'agricoltura nel territorio interprovinciale, ove è richiesta flessibilità dell'occupazione, suo utilizzo più razionale, multifunzionalità dei ruoli, professionalità degli addetti, stabilizzazione della manodopera e suo rinnovamento, governo più razionale dei flussi e dei cicli periodi; la determinazione qualitativa e quantitativa di tale manodopera, così definita nelle apposite riunioni di tale Ente, verrà successivamente ricollegata alle strutture Pubbliche (sottocommissione provinciale manodopera agricola), delegate alla formazione professionale ed al collocamento, in ottemperanza al 30 comma dell'art.7 CCNL.


ART. 3 - PIANI COLTURALI
Tutti i datori di lavoro assuntori di mano d'opera sono obbligati a presentare le variazioni dei piani colturali, in aumento e/o diminuzione, all'INPS competente per territorio, giusto quanto previsto dalla legge 608/96.


ART. 4 - OCCUPAZIONE
Al fine di migliorare i livelli di occupazione in collegamento ai fattori economici e produttivi le OO.PP. dei datori di lavoro opereranno affinché le aziende:
1) Riconoscano ai fini contrattuali e previdenziali per "stessa azienda", anche le aziende che hanno in comune la programmazione colturale e relativa amministrazione e direzione aziendale; ciò al di là del l'intestazione catastale dei terreni.
2) Espandono i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, favorendo la trasformazione come previsto dall'art.17 CPL, garantendo la sostituzione dei lavoratori che cessano l'attività per pensionamento di vecchiaia, dimissioni e passaggio ad altra azienda o ad altra attività, nonché per licenziamento per giustificato motivo, di cui all'art.18 punto b) primo comma del presente CPL, con l'immissione di lavoratori prevalentemente giovani qualificati.
3) Migliorino il rapporto di lavoro a tempo determinato, che giusto quanto previsto dalla Legge 37 del 16 febbraio 1977 assicuri maggiori garanzie di occupazione e di salario annuo. In tal senso, rispetto alle fasce occupazionali dell'anno precedente, le aziende tenderanno al superamento del lavoro marginale e saltuario.
4) Rendano operante la presenza del lavoro giovanile in riferimento all'art.2 del CPL "Sviluppo dell'agricoltura e piani di sviluppo" attraverso:
a) immissione dei giovani (laureati e diplomati);
b) assunzione di manodopera giovanile e femminile;
c) la creazione di contratti di formazione - lavoro come previsto dalle leggi vigenti;
d) la conseguente trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con mansioni amministrative, tecniche o manuali) per coloro che intendono rimanere nel settore, compatibilmente alle esigenze aziendali;
e) l'utilizzo dei giovani e delle donne nel settore cooperativo durante la fase del conferimento e della raccolta dei prodotti, con avviamento per cernita e raccolta ove sussistano le condizioni.
f) l'utilizzo del contratto dell'apprendistato giusto quanto previsto dall'art.16 del CCNL.


ART. 5 - ASSUNZIONE E RIASSUNZIONI,
I lavoratori a Tempo Determinato avviati alle operazioni di raccolta e di diradamento privi di esperienza e pratica professionale ovvero che non possiedono una anzianità lavorativa in agricoltura sufficiente all'acquisizione di alcuna qualifica (38 giornate nell'anno, 78 giornate nel biennio precedente) saranno retribuiti coi salario previsto dal livello 1.
Nel caso in cui siano superate n° 54 giornate nell'anno e nel biennio successivo le eccedenti saranno retribuite con il salario previsto dal rispettivo livello professionale acquisito.
Sono ulteriormente esclusi da questo inquadramento gli operai a tempo determinato dediti almeno per il 40% a lavori diversi dalla raccolta.


ART. 5/B - ASSUNZIONI E RIASSUNZIONI
Le assunzioni degli operai agricoli di cui al presente Contratto Provinciale di Lavoro, sono disciplinate dalle vigenti leggi sul Collocamento della manodopera (Legge 608/96).
Le disposizioni di cui all'art.8/bis della legge n. 79/83 e successive modifiche e integrazioni, si applicano a tutte le attività agricole a carattere stagionale.
Fermo restando quanto previsto dall'art.18 del CCNL i criteri di priorità sono:
1) professionalità e consolidamento delle fasce occupazionale precedentemente acquisite: (gg. 51 - 101 - 151);
2) stato di bisogno;
3) anzianità di iscrizione


ART. 6 - CONVENZIONI
Le parti riconoscono di dare piena attuazione all'istituzione delle Convenzioni giusto quanto previsto dall'art.24 del CCNL.


ART. 7 NEO ASSUNTI
Al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione soprattutto giovanile e il conseguimento e consolidamento di nuove figure professionali attraverso il ringiovanimento della categoria e la mobilità intersettoriale, i lavoratori assunti dopo la data di stipula del presente C.P.L. senza una comprovata e specifica esperienza professionale, (che si raggiunge con l'effettuazione di un minimo complessivo di 110 giornate realizzabili, o con limite massimo in due anni, o in carenza di ciò con due anni di lavoro nel settore), saranno inquadrati nel livello dell'operaio comune garantendo agli stessi il trattamento salariale previsto per tale livello dal C.C.N.L.


ART. 8 - AMMISSIONE AL LAVORO DEI DISABILI E TUTELA DELLE DONNE E
DEL LAVORO MINORILE
Per l'ammissione al lavoro disibali e la tutela delle donne e del lavoro minorile valgono le norme di legge vigenti in materia.


ART. 9 - PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI, ECC.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, l'indennità di disoccupazione, la Cassa integrazione guadagni, maternità, ecc., valgono le norme di legge e le disposizioni integrative della C.I.M.L.A.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi assicurativi relativi alle norme vigenti, nonché dei contributi per la Cassa Integrazione Malattia Lavoratori Agricoli (C.I.M.L.A.) secondo le modalità di cui all'art.28 del presente contratto.


ART. 10 - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.


ART. 10/B - CONGEDI PARENTALI
Le parti convengono sull'opportunità di dare piena attuazione a quanto previsto dalla Legge 8 marzo 2000 n.53.


ART. 11 - GIORNI FESTIVI
Sono da considerare giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) Il primo giorno dell'anno
2) Il 6 Gennaio (Epifania)
3) Il 25 Aprile (Anniversario della Liberazione)
4) Il giorno dei Lunedì di Pasqua
5) Il primo Maggio (Festa del Lavoro)
6) Il 2 Giugno (Fondazione della Repubblica)
7) Il 15 Agosto (Assunzione della B.V.M.)
8) Il primo Novembre (Ognissanti)
9) Il 4 Novembre (Unità Nazionale)
10) L'8 Dicembre (immacolata Concezione)
11) Il 25 Dicembre (S. Natale)
12) Il 26 Dicembre (S. Stefano)
13) Festa dei Patrono del Luogo

Per quanto riguarda il trattamento economico spettante agli operai a tempo indeterminato per le festività nazionali e infrasettimanali di cui sopra, si applicano le seguenti disposizioni:

per il 25 Aprile, 1° Maggio, e 4 Novembre, si farà riferimento alle leggi 27 Maggio 1949 n. 260, 31 Marzo1954 n. 90 e 5 Maggio 1977 n. 54.
(Per la festività nazionale del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata rispettivamente alla prima domenica di Novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 Marzo 1954 n. 90; per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica.
Pertanto il 4 Novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti.
- Per le restanti festività si procederà come segue:
a) Festività goduta: nessuna corresponsione aggiuntiva;
b) Festività lavorativa: corresponsione di 126 della retribuzione mensile maggiorata del 35%;
c) Festività ricadente di domenica e goduta: corresponsione aggiuntiva di 126 della retribuzione mensile;
d) Festività ricadente di domenica e lavorata: corresponsione aggiuntiva di 126 della retribuzione mensile più le ore lavorate con la maggiorazione del 35%;
e) Le festività di cui alle leggi sopracitate e ricadenti nei periodi di sospensione della Cassa Integrazione salari saranno retribuite totalmente dalle Aziende.
Le percentuali di cui sopra vanno applicate sulla retribuzione di cui all'art.59.

Le quattro festività religiose soppresse di cui alla Legge 5 marzo 1977 n.54, sono considerate lavorative e in luogo della paga ordinaria aggiuntiva verranno corrisposti 4 Giorni di permessi retribuiti da concordarsi fra Azienda e Lavoratori.
Il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato per le festività sopra elencate è compreso nella percentuale del 3° elemento previsto dall'articolo n. 49 del CPL, quando non vi sia prestazione di lavoro.
Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all'articolo 14.


ART. 12 -ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro per tutto il personale regolato dal presente Contratto P.L. è di 39 ore settimanali, così suddivise: Ore 7 dal lunedì al venerdì Ore 4 il sabato
In base a quanto stabilito dall'art.29 del C.C.N.L. per il periodo massimo di gg. 90, le aziende in accordo coi lavoratori e/o loro rappresentanti definiranno un orario di lavoro di 44 ore settimanali, recuperando tale maggior orario in altro periodo dell'anno.
Alla luce della legge n. 37, art.5 - per alcune attività produttive e cioè (macelli avicoli, incubatoi e cantine vitivinicole), si prevede l'orario di 39 ore settimanali (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì - ore 8; venerdì ore 7), nel qual caso le aziende verseranno i contributi previdenziali per la giornata del sabato.
La distribuzione dell'orario su cinque giorni, potrà essere applicato anche nelle aziende agricole tradizionali, escluse le attività zootecniche, previo preciso accordo tra le parti e limitatamente a brevi periodi stagionali prefissati.
Qualora, per comprovate necessità produttive aziendali da verificarsi con le strutture sindacali, sia richiesta l'attività lavorativa al sabato, fermo restando il (4x8 + 7), il lavoratore avrà diritto al riposo equivalente durante la medesima settimana dal lunedì al venerdì.
L'orario di lavoro per i giovani dal 15 al 18 anni liberi da impegni scolastici non può superare le 35 ore settimanali e le 7 giornaliere, salvo diverse disposizioni di legge.
Qualora l'orario di lavoro si protragga per necessità aziendali, ininterrottamente oltre le 4 ore, il lavoratore potrà godere di 15 minuti di riposo retribuito.
Qualora l'orario di lavoro si protragga ininterrottamente oltre le sei ore, il lavoratore potrà godere di 30 minuti di riposo retribuito complessivi.
Le operazioni lavorative svolte fuori dell'orario ordinario giornaliero sopracitato ricadono nelle maggiorazioni di cui al successivo articolo n. 14.
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art.49 - successivo.


ART. 13 INTERRUZIONE E MANCATO INIZIO DEL LAVORO
In caso di interruzione o di mancato inizio del lavoro per cause di forza maggiore e/o indipendenti dalla volontà delle parti, le ore di lavoro non effettuate saranno retribuite agli O.T.D. solo e in quanto il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda.
Nel caso in cui al datore di lavoro non necessiti la permanenza in azienda dell'operaio, dovrà garantire un'ora di retribuzione in più rispetto quelle svolte.
Gli operai agricoli a T.I. che a causa di avversità non completano l'orario di lavoro giornaliero, potranno recuperare le ore non effettuate entro 110 giorni lavorativi successivi, con il limite di un ora al giorno in più rispetto l'orario stabilito.


ART. 14 - LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO PER GLI OPERAI AGRICOLI
A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO.
Si considera:
- Lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art.12:
- Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 6 del mattino;
Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato di cui all'art.11, nonché per la festa del Patrono del Luogo.
Il lavoro straordinario dovrà essere eseguito solo nel casi di assoluta necessità per non pregiudicare il buon esito dei raccolti e delle lavorazioni dei prodotti per un massimo di 180 ore annue, e non potrà superare le due ore giornaliere.
Le ore straordinarie devono essere eseguite su richiesta del datore di lavoro in accordo con le strutture aziendali sindacali e pagate di volta in volta.
Le percentuali di maggiorazione, da applicarsi sulla retribuzione (di cui all'art.59 per gli O.T. I. e sulla retribuzione di cui all'art.50 per gli O.T.D.) da aggiungersi al 3° elemento, sono le seguenti:
- LAVORO STRAORDINARIO 25%
- LAVORO FESTIVO 35%
- LAVORO NOTTURNO 40%
- LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO 40%
- LAVORO NOTTURNO FESTIVO 45%


ART. 15 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il godimento del riposo settimanale, delle ferie, delle festività e il rispetto dell'orario di lavoro, sarà assicurato dalle aziende con turnazioni tra gli O.T.I., anche attraverso sostituzioni con gli O.T.D., nella salvaguardia della funzionalità della attività aziendale.
A tale proposito si potranno costituire squadre di O.T.D. (attività di servizio), per le sostituzioni di cui sopra anche a livello interaziendale.


ART. 16 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il rapporto di lavoro a tempo determinato riguarda solo gli operai il cui rapporto di lavoro, a differenza di quello a tempo indeterminato, è caratterizzato dalla precarietà e saltuarietà di occupazione presso le varie aziende agricole, per l'esecuzione di lavori di breve durata o di carattere stagionale, la cui durata sarà indicata all'atto della richiesta del nulla- osta presso l'Ufficio di collocamento.
Il nulla-osta di avviamento al lavoro per gli O.T.D. non potrà essere richiesto per periodi superiori ai tre mesi, indicando all'atto della richiesta per quale mansione si intende effettuare l'assunzione e potrà essere rinnovato giusto come stabilisce la legge 83/70 e la legge 300/70.
Durante il periodo di validità del nulla-osta le aziende garantiranno l'occupazione salvo motivo di forza maggiore.
Comunque le aziende, riconosciuta l'esigenza di garantire maggiore continuità possibile del lavoro, opereranno affinché nell'arco dell'anno solare siano assicurate le fasce occupazionali sulla base dell'anno precedente, tenuto conto del piano culturale e compatibilmente all'andamento climatico stagionale, alle condizioni produttive e di mercato.
Detti operai a tempo determinato saranno retribuiti con paga oraria secondo le modalità di pagamento delle retribuzioni previste degli Art.42 e Art.49.


ART. 17 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
A maggior chiarimento e precisazione di quanto stabilito dal CCNL 10 luglio 1998 art.19, le parti convengono: "sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze dell'azienda ed impresa agricola singola od associata".
L'efficacia di tale rapporto coinvolge:
a) gli ex salariati fissi il cui rapporto di lavoro era disciplinato dalla legge 533/1949 e successive modifiche con contratto individuale biennale;
b) coloro che vengono assunti, all'atto dell'avviamento e del rilascio del nulla-osta, con contratto a tempo indeterminato;
c) coloro che, pur avviati con nulla - osta a tempo determinato, raggiungano nell'arco dell'anno solare o dei dodici mesi, oltre 180 giornate lavorative, anche se non continuative alle dipendenze della stessa azienda od impresa. Hanno diritto, previa accettazione scritta alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale rapporto viene ad inquadrarsi agii effetti economici e normativi negli istituti e retribuzioni proprie dei lavoratori a tempo indeterminato, dato il suo carattere di continuità nel tempo.


ART. 18 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviene per i seguenti motivi:
a) per giusta causa;
b) per giustificato motivo;
c) per dimissioni.

a) Per giusta causa:
la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando le condizioni previste dagli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile e delle cause contemplate all'art.19 del vigente i seguenti Contratto, avverrà mediante preavviso qualora si verifichino motivi:
1) Rientro o aggiunta nel nucleo familiare dell'imprenditore, che esercita in
modo professionale la attività agricola, di unità attive familiari.
2) Quando l'imprenditore intenda lavorare la propria azienda impegnando il
proprio nucleo familiare quale coltivatore diretto.
3) Quando si effettuino o si verifichino modifiche sostanziali della superficie
aziendale per destinazione ad area fabbricabile, ad aree industriali, nonché
per gli altri impegni di superficie che interessino alla pubblica
amministrazione.
4) Quando gli indirizzi della programmazione pubblica comportino una sostanziale
modifica degli ordinamenti produttivi e degli allevamenti, nonché quando si
realizzano forme associative e di gruppo.
5) Per cessione totale o parziale di terreni fatta a cooperative di conduzione o
a coltivatori diretti.
6) Quando il lavoratore raggiunga i limiti di età pensionabile e consegue il
diritto alla pensione di vecchiaia, salvo che il lavoratore eserciti
l'opzione prevista dalla L. 54/82/art.6.

b) Per giustificato motivo:
il licenziamento per giustificato motivo deve essere comunicato dal datore di lavoro al lavoratore con lettera raccomandata R.R. con preavviso di due mesi a decorrere dal giorno nel quale viene comunicato.
Nella lettera di preavviso debbono essere specificati i motivi.
Il lavoratore che si ritenga leso nei suoi diritti (previo tentativo di conciliazione in sede sindacale di cui alla legge 11.5.90 no 108) potrà tutelarsi a norma della legge 15 luglio 1966, n. 604, e della legge 20 maggio 1970, n. 300, estensibile a tutte le aziende.

c) Per dimissioni del lavoratore:
l'operaio che intende dare le dimissioni dovrà dare regolare preavviso al datore di lavoro a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno un mese prima della data dalla quale intende risolvere il contratto.
In mancanza di preavviso l'operaio che abbandona il posto di lavoro incorrerà nelle sanzioni di legge.
In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per un periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell'operaio.


ART. 19 - DIREZIONE E NORME DISCIPLINARI
I lavoratori per quanto si attiene al rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell'azienda o chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro affidato.
I rapporti fra i lavoratori dell'azienda e fra questi ed i loro datori di lavoro o chi per essi, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina dell'attività aziendale.
L'inadempienza da parte dell'operaio alle disposizioni ricevute, l'ubriachezza in servizio, il fumare quando può essere pericoloso, il maltrattamento degli animali, dovranno essere scrupolosamente evitati.

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato nel caso che intervengano motivi, possono essere adottate sanzioni disciplinari fino al licenziamento in tronco.
Si intendono per gravi motivi il furto, le vie di fatto, ed altre azioni che rivestono carattere di reato a danno del conduttore o suoi rappresentanti e del buon andamento aziendale.
Nei confronti dell'applicazione dei provvedimenti disciplinari, il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto di impugnativa, ricorrendo entro sei giorni dalla notifica scritta alla propria Organizzazione, che dovrà segnalare il motivo all'Organizzazione alla quale appartiene il datore di lavoro e, con essa svolgere il tentativo di conciliazione entro i successivi dieci giorni.

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato i casi di infrazione disciplinare saranno denunciati, dalla parte lesa, alla propria Organizzazione sindacale, affinché con l'organizzazione sindacale dell'altra parte, vengano stabilite le sanzioni e le misure del caso.


ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Gli operai agricoli si distinguono nelle seguenti aree

Area 1° declaratoria (Liv. 7° - 8° - 9° - 10°) specializzati
- Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Area 2° declaratoria (Liv. 4° - 5° - 6°) qualificati
- Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Area 3° declaratoria (Liv. 1° - 2° - 3°) comuni
- Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.


ART. 21 -MANSIONI E CAMBIAMENTO DI QUALIFICA
I lavoratori agricoli a tempo determinato ed a tempo indeterminato debbono essere adibiti alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e debbono essere retribuiti con il salario corrispondente ad essa.
I lavoratori specializzati, qualificati, come tali richiesti ed assunti nell'azienda conservano, per tutta la durata del rapporto, i diritti ed il trattamento economico relativo alla qualifica per la quale sono stati assunti, anche se per esigenza dell'azienda vengono adibiti a lavori propri della qualifica inferiore.
I lavoratori che, per esigenze aziendali vengono adibiti a lavori propri della qualifica superiore hanno diritto al trattamento economico previsto per tale qualifica superiore limitatamente alla durata di tale specifica prestazione.
Acquisiscono il diritto al passaggio di qualifica quando vengono adibiti continuamente a detta attività per un periodo di trenta giorni lavorativi, oppure, saltuariamente, per almeno due volte per un periodo complessivo non inferiore ai 50 giorni lavorativi nel corso di un'annata agraria.
Il passaggio di qualifica non compete nei casi di sostituzione di altri lavoratori per malattie, infortuni, richiamo alle armi, e cioè per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto dell'assente.
In ogni caso il lavoro prestato nella qualifica superiore deve essere registrato nel libretto di contabilità o libretto sindacale di lavoro.


ART. 22 -OPERAZIONI DI RACCOLTA
I lavoratori ulteriormente e specificatamente assunti per le operazioni di raccolta e diradamento che nell'arco dell'anno all'interno della stessa azienda non superino le 38 giornate lavorative, saranno inquadrati al livello 1 garantendo agli stessi il trattamento salariale previsto da C. P. L.


ART. 23 - CRISI DI MERCATO e/o EVENTI METEOROLOGICO
Le parti, constatata la peculiarità dell'agricoltura della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini che a fronte di particolari situazioni produttive dovute a gravi crisi di mercato e/o gravi eventi meteorologici, che verranno verificati e definiti da una apposita Commissione Intersindacale paritetica costituita fra le parti firmatarie il presente C.P.L., si impegnano alla stipula di accordi specifici.
Le Organizzazioni professionali, per conto delle aziende interessate, presenteranno alla Commissione le domande.
Le aziende e le Associazioni nel fornire i nominativi dei lavoratori interessati permetteranno l'effettuazione di assemblee retribuite a norma di legge e di contratto per consentire una corretta, consapevole ed omogenea gestione di quanto sopra.
Si provvederà alla stesura della normativa della operatività della Commissione che verrà allegata al presente Contratto.


ART. 24 - MAGGIORAZIONI
Giusto quanto prescritto dal CCNL al lavoratori specializzati o non, ai quali il datore di lavoro conferisca l'incarico di capo verrà riconosciuta la corresponsione di una maggioranza.
Per quanto riguarda l'attribuzione di una nuova qualifica le parti convengono di esaminare nella Commissione intersindacale i casi che verranno prospettati.
Per le figure contemplate nel presente articolo verrà riconosciuto un aumento del 15% di paga base; ferme restando le condizioni di miglior favore.


ART. 25 - MANSIONARIO
(classificazione professionale di cui all'art.20)
Le mansioni previste dal presente Contratto valgono sia per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato; più specificatamente:

MANSIONARIO: per Livello

AREA 3° declaratoria (COMUNI)
Appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Livello 1 - mansionario
Sono inquadrati in questo livello 1 lavoratori a tempo determinato avviati alle operazioni di raccolta e diradamento privi di esperienza e pratica professionale ovvero che non possiedono una anzianità lavorativa in agricoltura sufficiente all'acquisizione di alcuna qualifica.
Sono ulteriormente esclusi da questo inquadramento gli operai a tempo determinato dediti almeno per il 40% a lavori diversi dalla raccolta.

Livello 2 - mansionario
- Aziende agrituristiche -
Addetto alla pulizia ed alla preparazione degli alloggi nelle aziende agrituristiche; aiuto in cucina e di sala nello aziende agrituristiche; addetto al guardaroba, lavanderia, stireria in aziende agrituristiche; addetto alla manutenzione del campo da tennis e da bocce.

- Campo -
Raccolta uva da vino, scacchiatura viti.

- Aziende faunistiche venatorie -
Accompagnatore di caccia, accompagnatore in percorsi agrituristici, addetto al campo da tennis e bocce.

- Vivai e forestale -
Addetto alla preparazione del terreno e all'apertura buche che svolgono esclusivamente questo lavoro.


AREA 2° declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Livello 3 - mansionario
- Campo -
Addetto agli impianti di vigneto e frutteto; raccolta ortofrutticoli e diradamento frutta in carro o a terra; cernita in campo. Diradamento, passetti bietole e piante porta seme; estirpatura e scollettatura bietole, pianta porta seme. Zappatura, addetti ai carico e allo scarico in genere, mietitore a mano di cereali e piante porta seme; falciatura di fieno; formazione barchi e pagliai Atterramento piante; spaccatura e sistemazione legna a mano; diserbatore a mano.

- Ortaggi -
Messa a dimora di piantine di fragola, tabacco, bietole, porta seme, sia a mano che a macchina; raccolta tabacco verde, raccolta fragole. Lavori nelle serre in genere.

- Vivai e Forestale -
Addetto alla manutenzione semplice di parchi e giardini, giardiniere, addetti alla manutenzione di vivai in genere.

- Aziende agrituristiche -
Addetto al maneggio e/o alla stalla equina; addetto alla piscina; aiuto cuoco; conducente di automezzo leggero con patente B; operaio addetto al caseificio.
Accompagnatore di percorsi agrituristici e ippoturistici.
Aziende verde - taglio dell'erba con attrezzature manuali (falce, falcetto, forbici ecc.), potatura/sagomatura di siepi arbusti di altezza inferiore a mt.1,5 con cesoie manuali, eliminazioni polloni basali con cesoie e troncarami, annaffiatura manuale, vangatura, zappatura, rastrellatura di aiuole.

Livello 4 - mansionario (QUALIFICATI)
- Campo -
Aiuto potatore e aiuto innestatore. Potatore e legatore viti; raccolta e cernita Uva da tavola; raccolta e diradamento frutta con scala e che svolgono mansioni di livelli inferiori.

- Fungaie -
Preparatore di letti caldi per fungaie; raccolta e cernita funghi; addetti alla preparazione di terreni di coltura.

- Vivai e Forestale -
Aiuto innestatore in grado di provvedere autonomamente alla preparazione di marze.

- Incubatoi e allevamenti zootecnici -
Carico e scarico polli e pulcini, pulizia di pollai e incubatoi che svolgono esclusivamente questo lavoro.

- Aziende faunistiche venatorie -
Addetto agli allevamenti di selvaggina; addetto alla semplice distribuzione di mangime; pulizia allevamenti.

- Cantine -
Addetto al carico e allo scarico a mano in genere.

-Laboratori di micropropagazione -
Addetti a lavori generici lavaggio vasi, ambientamento in serra, in campo e che svolgono esclusivamente questo tipo di mansione.

- Aziende verde -
messa a dimora di piantine da fiore ed arbusti.

Livello 5 - mansionario
- Mangimifici -
Addetti al lavori generici nei mangimifici.

- Allevamenti Zootecnici -
Addetti agii allevamenti zootecnici con mansioni di manutenzione ordinaria; addetto alle vaccinazioni; addetto alla raccolta uova con selezionatura e calibratura; addetti agli allevamenti avicoli;
addetti agli allevamenti suinicoli.

- Macelli -
Addetti ai lavori nei macelli avicoli e suinicoli e nelle celle frigorifere.

- Incubatoi -
Addetti ai lavori negli incubatoi senza incarichi di responsabilità.

- Cantine -
Addetti alle linee di imbottigliamento con mansioni semplici.

- Frigoriferi -
Calibratori sia a mano che a macchina, confezione, incarto, timbratura dei contenitori; Addetti alla liofilizzazione o surgelazione con mansioni semplici.

- Laboratorio di micropropagazione -
Addetti alla lavorazione sotto cappa e che svolgono mansioni di livello inferiore.

- Aziende verde -
utilizzo di decespugliatore con motore a scoppio per il lavoro di rifinitura, potatura/sagomatura di siepi o arbusti di altezza fra mt1 e mt3 mediante utilizzo di scale di altezza non superiore a mt.3.

Livello 6 - mansionario
- Campo -
Distributore di antiparassitari con pompa a mano.

- Laboratori di micropropagazione -
Addetto alle mansioni più complesse e difficoltose nelle aziende di micropropagazione.


AREA 1° declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Livello 7 - mansionario (SPECIALIZZATI)
- Campo -
Addetto alla preparazione e distribuzione di presidi sanitari, diserbanti e dissecanti", operatore di macchine cimatrici e potatrici; conducente di macchine semoventi e trainate, scava scoletta barbabietole; trattorista con capacita di piccole riparazioni e/o manutenzione; conduttore metitrebbia e trincia semoventi, magazzinieri; guardianotte; giardiniere; ortolano; addetto alla mietilegatura. Responsabile dell'azienda assistito da tecnico aziendale; custode; autista con patente B. Innestatore viti. Conduttore di motocoltivatore, moto falce, mietilega con barra frontale; spendino; conduttore di trattore trainante carri raccogli prodotti in campo; motosega.

- Aziende agrituristiche -
Addetti di scuderia.

- Cantina -
Addetti ai lavori di cantina con lavorazioni promiscue.

- Frantoio -
Addetti ai lavori di frantoio.

- Frigoriferi -
Addetti alla posatura e stivatura perla conservazione e spedizione; Responsabile del funzionamento macchine negli impianti di liofilizzazione e surgelazione.

- Allevamenti Zootecnici -
Addetti agli allevamenti zootecnici in stalle specializzate e meccanizzate.

- Incubatoio -
Addetti alla incubatrice, selezionatura e speratura, incubazione e schiusa uova, addetto alla manutenzione (solo coloro in possesso di questo livello alla data della stipula del presente CPL) e coloro con compiti di preparazione e/o coordinamento di altri lavoratori.

- Macello, mangimifici e incubatoi -
Elettricista e meccanico.

Livello 8 - mansionario
- Cantina -
Vice cantiniere; operatore all'imbottigliatrice con capacità di piccole riparazioni e/o manutenzioni; conducente carrelli elevatori.

- Frigoriferi -
Conducente carrelli elevatori; capo selezionatura; addetto alla campionatura della frutta.

- Incubatoio -
Responsabile del funzionamento delle incubatrici; Responsabile della selezionatura e speratura, responsabile dell'incubazione o schiusa uova. Responsabile della preparazione del vaccino.

- Vivai e Forestale -
Potatore e innestatore piante da fiore; aiuto ibridatore; vivaista

- Campo -
Potatore e innestatore piante da frutto.

- Allevamenti Zootecnici -
Addetto alla mungitura meccanica; addetto alla preparazione e miscelazione alimenti; responsabile prevenzione pullarosi e vaccinazione; addetto responsabile preparatore e miscelatore alimenti; addetto responsabile alla fecondazione artificiale.

- Ortaggi -
Responsabile di colture orticole specializzate con assistenza del tecnico.

- Mangimifici -
Addetto al quadro di comando e addetto agli integratori.

- Fungaie -
Conduttore di macchine (trattrice - paia meccanica, ecc.)

- Aziende verde -
Utilizzo di piattaforme aeree per la potatura/sagomatura (manuale o con attrezzature a scoppio o pneumatiche) di siepi o arbusti di altezza superiore a mt.3; utilizzo di autocarro con gru e pinza per la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta in discarica; utilizzo di motosega per il taglio di rami e tronchi a terra; utilizzo di macchine operatrici rasaerba a lame rotanti (con operatore a bordo o a seguito) munite o meno di cestello raccoglitore.

Livello 9 - mansionario
- Campo -
Responsabile ai piani e agli squadri per gli impianti vigneto od impianti fiutteto; guardiacaccia;
Responsabile meccanico officina aziendale responsabile aziendale senza assistenza del tecnico; autista autocarro.
Operatore di macchine agricole complesse ero con capacità professionali plurime.

- Vivai e Forestale -
Responsabile di cantiere; addetto alla sperimentazione e/o ricerca erbacea, arborea e fioricola; ibridatore; innestatore, ricercatore.

- Macello e Mangimifici: -
caldaista patentato

Livello 10 - mansionario
- Aziende Agrituristiche -
Istruttore ippico. Responsabile di cucina con particolari funzioni di selezioni dei prodotti alimentari ricavati in azienda e non; responsabile, cuoco.

- Cantine -
Responsabile cantine.

- Frigoriferi -
Autista di autofrigo;

- Incubatoio -
Responsabile dell'incubatoio.

- Allevamenti Zootecnici -
Responsabile allevamenti zootecnici non assistito da tecnico.

- Macello -
Responsabile macello.

Fungaie -
Responsabile fungaie.

- Mangimificio -
Responsabile mangimificio.

- Frantoio -
Responsabile di frantoio.

- Aziende verde -
Utilizzo di piattaforma aerea per la pottura, la spollonatura ed il taglio di rami o fusti con motoseghe, troncarami o cesoie (compreso posizionamento e manovra della piattaforma aerea).

- Per tutti i settori -
Autisti di autofrigo; autista di autotreno.
Ai lavoratori di questo livello che svolgono con capacità e competenza lavori di particolare complessità o responsabilità la commissione intersindacale potrà riconoscere quanto previsto all'articolo 24 secondo comma.


ART. 26 - PARAMETRI RETRIBUTIVI

OTI Livello 3 151
Livello 4 154
Livello 5 157
Livello 6 161
Livello 7 171
Livello 8 173
Livello 9 184
Livello 10 188

OTD Livello 1 100
Livello 2 132
Livello 3 151
Livello 4 154
Livello 5 157
Livello 6 161
Livello 7 171
Livello 8 173
Livello 9 184
Livello 10 188


ART. 27 - DIARIE
Le spese sostenute dai lavoratori comandati fuori azienda (per viaggio, colazioni, pasti, pernottamenti, ecc.), dovranno essere rimborsate dietro presentazione di lista, sia per il territorio provinciale che extra provinciale.
La diaria è dovuta per il primo pasto allorquando la permanenza fuori dell'azienda si protragga oltre le ore 13.00, per il secondo pasto quando il lavoratore non sia rientrato in sede entro le ore 19.00.
L'indennità di pernottamento è dovuta quando il lavoratore è costretto a trattenersi fuori dell'azienda.
L'azienda per i trasferimenti ed i viaggi, metterà a disposizione il mezzo Contratto Provinciale di Lavoro necessario: nel caso che il lavoratore utilizzi un mezzo proprio, l'azienda gli corrisponderà una indennità chilometrica secondo tariffa A.C.I..
Il tempo impiegato per i trasferimenti è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti, compresi i trasferimenti fuori dall'azienda, per spostamenti all'interno della stessa e per quelli da unità produttiva ad altra della stessa proprietà.


ART. 28 - CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZA AGLI OPERAI AGRICOLI
(C.I.M.L.A.)
L'integrazione all'assistenza di legge a favore dei lavoratori agricoli nel periodo di malattia riconosciuti dall'I.N.P.S., nei periodi di infortuni riconosciuti dall'I.N.A.I.L., l'assistenza contrattuale provinciale, nonché ogni forma di integrazione prevista da istituti contrattuali nazionali e provinciali, vengono effettuate dalla Cassa Integrazione malattia lavoratori agricoli (C.I.M.L.A.), secondo le disposizioni previste dall'apposita convenzione stipulata fra le Organizzazioni sindacali contraenti il presente Contratto Provinciale di Lavoro.
Le parti contraenti e firmatarie del C.C.N.L. del C..P.L., per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, si sono riunite ed hanno convenuto:
a) il contributo giornaliero CIMLA per gli operai agricoli a tempo determinato sarà pari all'1,4% sul salario medio convenzionale di £. 90.960 di cui lo 0,80% a carico dei datori di lavoro e lo 0.60% a carico dei lavoratori;
b) il contributo giornaliero CIMLA per gli operai a tempo indeterminato sarà pari all'1,4% del salario reale di cui lo 0,80% a carico dei datori di lavoro e lo 0.60% a carico dei lavoratori;
Detti contributi sono iscritti nelle tabelle di retribuzione, per cui le trattenute sono operanti per tutta l'annata solare e saranno corrisposti alla Cassa tramite gli appositi bollettini, da parte delle aziende datrici di lavoro, che sono obbligate al versamento ai sensi dell'art.9 del presente Contratto.
Le Organizzazioni firmatarie convengono che in sede di Assemblea CIMLA vengono esaminati e discussi i problemi relativi all'allargamento delle assistenze, pur contenute nell'ambito del riscosso: pertanto danno mandato all'Assemblea stessa di predisporre uno studio sia gestionale che di attività.
Le Organizzazioni firmatarie provvederanno a renderlo operativo.
Tale accordo sarà parte integrante del presente contratto.


ART. 29 - CONTRIBUTO CONTRATTUALE
I datori di lavoro ed i lavoratori, a titolo di assistenza contrattuale sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali un contributo per ogni giornata di lavoro.
La misura di tale contributo è stabilita esclusivamente dalle Organizzazioni nazionali ed il pagamento sarà eseguito in concomitanza con quello dei contributi previdenziali.
L'entità di tale contributo, salvo diverse pattuizioni, è pari allo 0,35%, di cui lo 0,21 % a carico del datore di lavoro, e lo 0,14% a carico del lavoratore, da calcolarsi per gli operai a tempo indeterminato sul salario reale e per gli operai a tempo determinato sul salario medio convenzionale di L. 87.321 e/o sul salario reale.


ART. 30 - DELEGATI DI AZIENDA
Dare piena attuazione a quanto previsto dall'art.75 del CCNL.


ART. 31 - TUTELA DEI DELEGATI DI AZIENDA
Il delegato di azienda non può essere licenziato o trasferito dall'azienda in cui è stato eletto, salvo i casi di comando per servizio, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni, di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere esecutivi se non dopo l'esame e l'intesa delle Organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.


ART. 32 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALE
Al lavoratori agricoli membri dei Comitati Direttivi territoriali delle Organizzazioni sindacali di categoria, saranno concessi brevi permessi retribuiti fino ad undici ore mensili cumulabili, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impegni di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative, dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni dei datori di lavoro, le quali provvederanno a comunicarle all'azienda presso la quale il lavoratore presta la propria attività.

NOTA A VERBALE ALL'ART. 30 E 32 DEL CIPL
Le parti chiariscono che possono godere dei suddetti permessi tutti i lavoratori agricoli, sia a tempo determinato che indeterminato, che siano delegati di azienda o componenti di direttivi di categoria, ed i cui nominativi siano stati trasmessi alle rispettive OO.SS. ed alle Aziende.


ART. 33 - RIUNIONI IN AZIENDA
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda agricola nella quale prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali in materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la rappresentanza aziendale.


ART. 34 - TRATTENUTA E VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI DEI LAVORATORI
In base all'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'azienda a prescindere dal numero dei dipendenti, provvederà a trattenere la quota di contributo sindacale da versare alle Organizzazioni sindacali bracciantili contraenti per conto dei lavoratori che lo richiedono e l'autorizzino a tale scopo mediante delega debitamente sottoscritta, individuale o collettiva.
Detta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore e indicare in lire o in percentuale sul salario lordo l'importo mensile da trattenere al lavoratore.
La delega resterà valida ed operante fino a quando l'operaio non abbia a revocarla o a sostituirla con altra.
E' inteso che il possesso della delega firmata dal, lavoratore, autorizza e impegna l'azienda a versare tale contributo alle Organizzazioni bracciantili contraenti, nelle epoche e modalità che queste ultime stabiliranno.


ART. 35 -COMMISSIONI INTERSINDACALI PARETETICHE
Le parti convengono:

A) di rendere operante la Commissione intersindacale paritetica provinciale (vedi allegato a);
B) di istituire tre Commissioni intersindacali paritetiche comprensoriali corrispondenti ai comprensori di Forlì, Cesena e Rimini.
C) di individuare per le predette Commissioni i seguenti compiti:

1) valutare le finalità cui debbono tendere i finanziamenti pubblici, nell'ambito della programmazione e della legislazione sociale;
2) intervenire presso le aziende che non hanno presentato il piano colturale, sollecitandone la presentazione;
3) assicurare il rispetto integrale dei Contratti di lavoro quando vengano segnalate dalle parti inadempienze contrattuali;
4) assicurare il rispetto dell'applicazione delle leggi concernenti la previdenza, infortuni, nonché quanto previsto dalle leggi sanitarie e dalla legge 83 dell'11 marzo 1970, 56187 e di assistenza integrativa e contrattuale;
5) compiere studi per lo sviluppo produttivo delle zone con riferimento all'utilizzo di tutte le terre disponibili e dell'acqua a scopo irriguo;
6) promuovere corsi d'istruzione professionale, onde consentire la qualificazione e le speciali mansioni delle maestranze agricole per favorire l'occupazione e l'afflusso della mano d'opera nelle aziende agricole con scopi produttivistici e sociali;
7) esaminare tempestivamente prima dell'inizio dell'annata agraria i piani colturali presentati dalle Aziende, allo scopo di suggerire proposte per garantire i livelli di occupazione con particolare riferimento alle donne tendendo a garantire i trattamenti previdenziali speciali.
Le Commissioni intersindacali paritetiche di cui sopra sono così composte:

a) numero tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui due dell'Unione Interprovinciale Agricoltori e uno della Federazione Coltivatori Diretti;
b) numero tre rappresentanti dei lavoratori, uno per ogni Organizzazione sindacale FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL.


ART. 36 -AMBIENTE DI LAVORO
a) Servizi -
Per assicurare al lavoratori la possibilità di consumare pasti al coperto in normali condizioni di igiene e comodità, l'azienda è tenuta a mettere a disposizione locali idonei, provvisti di acqua potabile, focolare, tavolo e sedie.
Nelle aziende che occupano stabilmente oltre trenta operai dovrà essere predisposto uno spogliatoio ed un locale adibito a mensa.

b) Indumenti di lavoro -
Agli operai adibiti a lavori disagiati e nocivi, le aziende sono tenute a fornire gratuitamente, grembiuli plastificati, stivali, guanti, maschere, e quant'altro idoneo a salvaguardare la salute dei lavatore.

c) Igiene e sicurezza -
Agli operai adibiti a lavorazioni particolarmente disagiate e nocive in conformità all'art.9 della legge N. 300 del 25 maggio 1970, saranno concessi permessi retribuiti semestrali per recarsi a visite mediche di controllo pari a 4 ore, previa convenzione fra aziende e istituti preposti, presso Istituti pubblici, quando non saranno effettuati in azienda.
Ciò nel quadro delle iniziative per la medicina preventiva e sociale.
Il lavoratore dovrà comunque esibire certificati di avvenuta visita, o documento equipollente.

d) Mobilità professionale -
Nelle aziende con lavorazioni a catena sulle quali si effettuano sempre le stesse operazioni manuali, le parti concorderanno periodicamente la rotazione della mano d'opera su diverse posizioni e reparti di lavoro, tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dell'azienda, nonché della capacità professionale dei lavoratori.
Al fine di creare idonei strumenti di informazione e conoscenza sulle problematiche legate alla tutela della salute e al risanamento dell'ambiente, le parti convengono sulla necessità di predisporre corsi di formazione professionale.
I lavoratori a T.I. che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito da detrarre dalle 150 ore previste dal C.C.N.L., nell'arco di un triennio con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Le parti si impegnano attraverso l'intervento della Medicina preventiva del Lavoro, e dei futuri organi competenti, a individuare strumenti e modalità di intervento nel settore avicolo - zootecnico e primariamente per quanto riguarda l'aggancio degli animali vivi nei macelli, serre (escluse quelle di montaggio stagionale) e funghicoltura, al fine di accertare la idoneità e le condizioni ambientali di lavoro, le condizioni di salute dei lavoratori e le eventuali misure di tutela atte a salvaguardarle.
Al fine di rendere operante quanto stabilito, le parti concordano incontri provinciali, comprensoriali e aziendali con lo scopo di definire le metodologie e le modalità degli interventi di cui sopra.
A tal fine si istituisce il libretto del rischio da unificare con il libretto sindacale di lavoro.


LAVORI NOCIVI E DISAGIATI
Fermo restando le conclusioni delle commissioni di cui sopra, sono definiti lavori nocivi e disagiati: espurgo canali, sgombero pozzi neri, spandimento cianamide, preparazione e irrorazione di miscele antiparassitarie, disinfestazione dei capannoni avicoli, pulizia silos e cisterne a tenuta ermetica, lavori in acquitrino e in celle frigorifere con temperature inferiori a -20 gradi.
Per tali lavori si stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro di due ore e venti minuti giornaliere nonché la rotazione e altre misure atte a salvaguardare la salute fisica del lavoratore.
Per i lavori in celle frigorifere con temperature superiori a -20 gradi la retribuzione sarà maggiorata del 20%.


IMPEGNO A VERBALE
Misure di prevenzione per la tutela fisica del lavoratore.
Le parti contraenti nell'intento di tutelare al massimo la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti ritengono che la riduzione dell'orario di lavoro previsto per l'acquisto, la preparazione e la somministrazione dei presidi sanitari di terza e di quarta classe, non abbia luogo nel casi in cui i datori di lavoro mettano a disposizione oltre quanto già previsto dal paragrafo b) del citato art.37, anche un casco all'uopo preposto e una cassetta di pronto soccorso e là dove esiste, l'uso della cabina termica nei trattori.
Per tutto quanto sopra e alla luce delle nuove metodologie che la ricerca mette a disposizione delle imprese agricole, viene auspicata che da parte imprenditoriale si vada all'adeguamento tecnologico in tal senso (cabine pressurizzate o quant'altro) e le OO.SS. di categoria degli operai agricoli si impegnino a una sensibilizzazione su un giusto uso di tutti questi prodotti.
La delicatezza e la complessità dell'integrità fisica degli operatori agricoli investe campi di competenza che vanno al di là del tavolo contrattuale; per questo tutte le organizzazioni datoriali si impegnano da tempo, al fine di sostituire l'uso di antiparassitari con metodi e metodologie nuove e di ricerca (lotta biologica; lotta guidata; educazione al consumo di prodotti agricoli non esteticamente perfetti ma non di inferiore qualità).
L'uso degli antiparassitari di terza e di quarta classe non debbono essere considerati l'unica causa delle potenziali malattie degli operatori agricoli.
La complessità della problematico è così ampia e difficile, che necessita un impegno collegale di tutti gli Enti preposti alla prevenzione fisica delle organizzazioni datoriali e bracciantili firmatarie.
Per questo e a tal fine, da ogni parte, dovrà scaturire un impegno per la divulgazione, utilizzando ogni mezzo, a disposizione.
I corsi professionali potrebbero essere idonei strumenti e momenti di informazione. In presenza di metodologie e attrezzature atte alla eliminazione dell'esposizione al rischio dei lavoratori, le loro organizzazioni si rendono disponibili rivedere e ridimensionare la riduzione dell'orario di lavoro riferiti non solo ai prodotti di 3a e 4a classe ma anche a quelli appartenenti alla la e 2a.
Un impegno comune dovrà essere comunque indirizzato alla divulgazione e sensibilizzazione degli Enti preposti per la erogazione del credito agevolato per l'acquisto di tutti i mezzi meccanici necessari per questi fini.


ART. 37 -SERVIZI CIVILI E SOCIALI
Fermo restando quanto previsto dal CCNL, tenute presenti positive esperienze a livello locale, le aziende opereranno:
1) al fine di dare un'adeguata soluzione al trasporto dei lavoratori nelle modalità e nel tempi di esecuzione;
2) per istituire nelle zone già individuate o da individuare, anche in collegamento con gli altri settori od al territorio, mense interaziendali;
3) per dare adeguate soluzioni all'istituzione di spacci aziendali o centri di vendita interaziendali per l'approvvigionamento dei prodotti agricoli.


ART. 38 -FORMAZIONE PROFESSIONALE
Vista l'esigenza di andare all'istituzione di corsi di formazione professionale in rapporto alla specificità dell'agricoltura forlivese, le parti concorda no di:
1) individuare, operando in tal senso anche a livello di Commissione paritetiche, il tipo di formazione professionale ed i conseguenti corsi in relazione al mercato del lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi;
2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessionalità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato del lavoro.

A tal fine, agli O.T.I. che frequentano corsi di addestramento professionale di interesse agrario istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell'arco del triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell'Azienda.
Agli O.T.D. 151isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 84 ore nell'arco del triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per partecipare ai corsi di cui sopra. Tale permesso è a carico per il 75% dell'Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A.
Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I.
I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.


ART. 39 -DIRITTO ALLO STUDIO
All'operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico è concesso un permesso retribuito nella misura di 100 ore annue a carico dell'Azienda e 50 ore a carico della C.I.M.L.A., per un insieme di 150 ore annue.
Agli operai a T.D. 151isti che partecipano a corsi di recupero scolastico è concesso un permesso retribuito nella misura di 84 ore triennali, con possibilità di cumularle in un solo anno, il cui costo per il 75% sarà a carico dell'Azienda ed il 25% a carico della C.I.M.L.A.
Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi per la partecipazione ai corsi non potrà superare, nello stesso momento, il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai e il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai.


ART. 40 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In caso di contestazione fra il datore di lavoro e il prestatore d'opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungessero l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
Le Organizzazioni, sentite le parti interessate, decideranno entro quindici giorni dalla data in cui è stata rimessa la controversia.


ART. 41 - CONTROVERSIE COLLETTIVE
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente Contratto integrativo debbono essere esaminate dalle Associazioni sindacali per il sollecito amichevole componimento.


ART. 42 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
Ad integrazione di quanto sancito dal C.C.N.L. dagli artt.50 e 59 e del C.P.L., si precisa:
1) Le tabelle di fine annata per la liquidazione annuale degli O.T.I. contempleranno il periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; comunque entro il 10 gennaio dovranno essere regolate le eventuali pendenze;
2) A tutti gli operai O.T.I. e O.T.D. verranno consegnate contestualmente alla retribuzione, le regolari buste - paga;
3) Le retribuzioni dovranno essere pagate entro il mese o non oltre il decimo giorno del mese successivo cui si riferiscono.


ART. 43 - TRATTENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI
I datori di lavoro le cui aziende agricole sono ubicate in zone considerate svantaggiate o montane ai fini del versamento dei Contributi, procederanno ad eseguire le trattenute Previdenziali sulle retribuzioni in relazione a quanto previsto dalle leggi.


ART. 44 - DECORRENZA E DURATA C.P.L.
La validità del presente contratto decorre dall'1/7/2000 e scade il 31/12/ 2003.
Trascorso tale periodo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da, una delle parti contraenti quattro mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata R.R.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte due mesi prima della scadenza.
La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.
Il presente contratto conserva la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.


ART. 45 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Gli accordi aziendali e di zona di miglior favore per i lavoratori rimangono impregiudicati.
Per quanto non espressamente riportato nel testo del presente CPL valgono le condizioni migliorative previste dal CCNL.



CAPITOLO II - DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

ART. 46 - DEFINIZIONE OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO
Sono operai agricoli a tempo determinato quei lavoratori il cui lavoro è caratterizzato dalla precarietà e saltuarietà dell'occupazione presso le varie aziende agricole per l'esercizio di lavoro di breve durata e di carattere stagionale, le cui prestazioni vengono retribuite come specificato agli Artt.16-42-49.


ART. 47 - PREMIO DI RENDIMENTO
Tenuto conto delle esigenze e delle prospettive di un maggiore sviluppo del processo produttivo dell'agricoltura, anche nell'interesse dell'imprenditore agricolo, nelle aziende agricole che assumono lavoratori a tempo determinato ed al fine di assicurare ad essi il massimo periodo di occupazione, si ravvisa l'opportunità della stipulazione di accordi aggiuntivi al Contratto provinciale di lavoro.
Il periodo di impegno sottoscritto fra le parti dovrà partire da un minimo di 130 giornate fino ad un massimo di 179 giorni per gli uomini da un minimo di 60 giorni ad un massimo di 179 giornate per le donne, da effettuarsi nel corso dell'anno.
Per tutte le suddette forme di accordi aggiuntivi e assolto il reciproco impegno, verrà corrisposto come minimo al lavoratore, un premio di rendimento del 5% da calcolarsi sulla paga base e contingenza, per il totale delle giornate prestate durante l'anno agrario.


NOTA A VERBALE all'Art.48 dei CPL
Le parti chiariscono che il premio di rendimento, stabilito a livello provinciale nella misura minima del 5%, deve essere comunque corrisposto, per le modalità previste all'art.48, dalle aziende senza dar luogo per la misura minima ad alcuna contrattazione aziendale.


ART. 48 -DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA DELL'ART. 47.
Il lavoratore agricolo che nel corso dell'annata solare o nell'arco del 12 mesi dalla data di assunzione, abbia effettuato comunque almeno 180 giornate, fermo restando il diritto di instaurare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, verrà retribuito per le effettive prestazioni di qualifica e per il numero di giornate effettuate nel predetto periodo; qualora il medesimo sia stato vincolato ai sensi dell'art.48 e intenda, in relazione a quanto sopra, valersi del passaggio a tempo indeterminato, perderà il beneficio del premio di rendimento, maturando viceversa dal primo giorno di assunzione tutti gli istituti previsti per il rapporto a tempo indeterminato.


ART. 49 - RETRIBUZIONE
La retribuzione dei lavoratori a tempo determinato è stabilita dai seguenti elementi:
a) salarlo contrattuale nazionale;
b) salarlo provinciale;
Agli operai a T.D. compete, inoltre, una indennità (terzo elemento), pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, la cui misura espressa in percentuale, è calcolata sull'insieme del salario contrattuale e salario integrativo.
Tale indennità si applica nella misura del 30,44%.
Il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:
- festività nazionali e infrasettimanali 5,45%
- ferie 8,33%
- 13ª mensilità 8,33%
- 14ª mensilità 8,33%
Totale 30,44%

Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di cui all'art.17 gli operai agricoli acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto per gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai.


ART. 50 - LIBRETTO SINDACALE O.T.D.
Le parti dichiarano di dare attuazione a quanto previsto dal precedente CPL come da modello concordato.
Tale libretto sarà tenuto dai lavoratori e controfirmato dai datori di lavoro.



CAPITOLO III - DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO

ART. 51 - DEFINIZIONE DI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO
Sono operai agricoli a tempo indeterminato coloro che assunti e vincolati ai sensi degli artt.17 e 59 prestano la loro opera presso la stessa azienda agricola e sono retribuiti a salario mensile.


ART. 52 - CONTRATTO INDIVIDUALE
Tra il datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato all'atto dell'assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato, il contratto Individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto dovranno essere precisati la qualifica e le corrispondenti mansioni attribuite al lavoratore a tempo indeterminato, la data di inizio del rapporto, il salario spettante in base a quanto stabiliti dal Contratto provinciale di lavoro.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie.
Tale contratto sarà trascritto sul libretto sindacale di lavoro.


ART. 53 - LIBRETTO SINDACALE O.T.I.
Le parti dichiarano di dare attuazione a quanto previsto dal precedente C.P.L. come da modello concordato.
Tale libretto sarà tenuto dal lavoratori e controfirmato dal datore di lavoro.


ART. 54 - ATTREZZI DI LAVORO
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro a cui è chiamato.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi e gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.


ART. 55 - PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova a cui viene sottoposto l'operaio a tempo indeterminato è:
- 26 giorni lavorativi per i lavoratori inquadrati nei livelli 10, 9, 8, 7;
- 15 giorni lavorativi per i lavoratori inquadrati nei livelli 6, 5,4,3.

Durante tale periodo è reciproco il diritto di sciogliere in qualunque momento il contratto senza alcun preavviso. Il lavoratore che entro il termine del periodo di prova, non venga confermato dal datore di lavoro, o non intenda per sua volontà rimanere in servizio, ha il diritto alla corresponsione del salario dovuto alla categoria per la quale è stato assunto e per i giorni di lavoro prestato.
Ultimato il periodo di prova senza che una delle parti abbia fatto alcuna comunicazione all'altra parte, verbale o scritta, il lavoratore si intende tacitamente confermato e la retribuzione spettantegli non potrà essere inferiore a quella per la categoria alla quale viene assegnato.


ART. 56 - SCATTI DI ANZIANITA'
Per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, a decorrere dall'11 novembre 1969 (con decorrenza dal 10 febbraio 1983) gli operai a tempo indeterminato, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra pari a lire 20.000 mensili se inquadrati nel livelli 3, 4, 5; a lire 21.000 mensili se inquadrati nei livelli 6; a lire 22.00 mensili se inquadrati nei livelli 7, 8 ed a lire 22.500 mensili se inquadrati nei livelli 9 e 10.
Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque.
In caso di passaggio alla qualifica superiore, l'operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione secondo l'importo previsto per la nuova qualifica. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di cinque.
L'importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all'operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calco delle indennità ed istituti contrattuali.


ART. 57 - RIPOSO SETTIMANALE
Agli operai agricoli a tempo indeterminato è dovuto un riposo settimanale di 24, ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
Quando però, per esigenze tecniche dell'azienda ciò non fosse possibile il lavoratore a tempo indeterminato dovrà eseguire anche nel giorno di riposo i lavori strettamente necessari alla cura del bestiame che ha in consegna.
Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui, per la presenza di un unico O.T.I., non sussistessero le condizioni di fruire del riposo settimanale o festivo, verrà concesso al lavoratore un riposo retribuito da usufruirsi, o durante la settimana successiva o nel mese nel quale lo stesso non abbia potuto godere di tale riposo.


ART. 58 - RETRIBUZIONE
La retribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato è fatta esclusivamente in denaro.
Le eventuali forniture in natura saranno valutate e conteggiate di volta in volta.
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:
a) il salario contrattuale;
b) il salario provinciale;
c) compensi previsti all'art.60;
e) scatti di anzianità ed eventuali altri emolumenti e quanto previsto a titolo
di retribuzione.

La corresponsione del salario sarà fatta ogni fine mese e comunque non oltre i primi 10 giorni del mese successivo.
Il datore di lavoro sull'intero ammontare del salario mensile farà la trattenuta di legge, previdenziale, contrattuale e fiscale che verserà al rispettivi istituti.


ART. 59 - CASSA INTEGRAZIONE SALARI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO C.I.S.O.A.
Fermo restando quanto previsto per i lavoratori di cui alla legge n. 533, 1949 e successive modifiche, fino a quando non sarà totalmente integrata da parte dell'INPS la differenza tra l'indennità liquidata dalla Cassa integrazione istituita con legge n. 457/72 ed i salari contrattuali tabellari l'azienda corrisponderà agli operai a tempo indeterminato sospesi, la differenza in ragione del 75 per cento per tutta la durata del presente contratto provinciale.


ART. 60 - COMPENSI PER ABITAZIONE ED ACCESSORI
Gli operai agricoli a tempo indeterminato hanno diritto ad una casa di abitazione proporzionata ai bisogni igienici e funzionali alla famiglia, con orto porcile e pollaio.
Se il datore di lavoro, per esigenze aziendali non concede l'uso della casa di abitazione ed annessi, o parte di essi, corrisponderà al lavoratore mensilmente quanto previsto dalla Legge.
Tali compensi sono parte integrante della Retribuzione.
Se il lavoratore beneficiava dell'uso della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa o di altra corrispondente, per un periodo di sei mesi dalla data di decesso dell'operaio.


ART. 61 - COMPENSI SPECIALI
Nei centri di fecondazione artificiale agli operai a tempo indeterminato addetti, sarà riconosciuto un premio annuo complessivo di Lire 40.000 per ogni toro in attività.
Nelle aziende agricole per ogni parto bovino/equino ove necessiti la presenza del boaro, sarà corrisposto per capo, un premio di L.3.500.
Nell'allevamento suinicolo ove non esista la sala parto modernamente concepita, necessitando l'effettivo intervento dell'addetto sulla scrofa, sarà corrisposto un premio da liquidarsi a fine anno di Lire 2.000 a parto.


ART. 62 - 13ª MENSILITA'
Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 31 dicembre di ogni anno, la 13a mensilità, pari alla retribuzione globale mensile in vigore alla stessa data, compresi i compensi previsti all'art.60.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.


ART. 63 - 14ª MENSILITA'
Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 31 agosto di ogni anno, la 14a mensilità, pari alla retribuzione globale mensile in vigore alla stessa data, compresi i compensi previsti all'art.60.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda:
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.


ART. 64 - MALATTIA E INFORTUNIO
Per la previdenza ed assistenza valgono le norme di legge integrate come appresso: - ai lavoratori a O.T.I. colpiti da infortunio o malattia professionale, l'azienda conserverà il posto di lavoro fino ad un annodai verificarsi dell'evento e corrisponderà il salarlo reale di fatto dal 1º giorno fino ad un massimo di gg. 110.
(1) precedente C.P.L. 31/7/84 - gg. 100.
In caso di malattia sarà garantito il seguente trattamento:
a) conservazione del posto per un periodo di 200 giorni;
b) corresponsione del salario reale di fatto dal primo giorno e fino ad un
massimo di 80 giorni, (2) precedente C.P.L. - gg. 70, qualora la malattia si
protragga oltre i venti giorni;
c) corresponsione del salario di fatto dal primo giorno fino ad un massimo di 90
giorni, (3) precedente C.P.L. gg. 80 - in caso di malattia con ricovero
ospedaliero superiore a 15 giorni.

L'intero onere di cui alle variazioni sopra indicate (punti A-B-C), è posto a carico della C. I. M. L.A., che provvederà a tutti gli adempimenti necessari. Per tutti i casi di cui sopra l'azienda recupererà quanto allo stesso titolo corrisposto dagli Enti di mutualità, di assicurazione e dalla C.I.M.L.A.
E' escluso il recupero di quanto corrisposto da assicurazioni personali dell'operaio.
Trascorso i periodi di conservazione del posto di cui sopra e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il Contratto di Lavoro dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della 13a e 14a mensilità, nonché delle indennità sostitutive delle ferie, fino alla data della risoluzione del Contratto.
Durante tale periodo, per il quale viene conservato il posto, il lavoratore, continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del pollaio e del porcile che gli sono stati dati in uso. Per mancata concessione saranno corrisposti mensilmente gli emolumenti di cui all'art.60.
In caso di necessità di pronto intervento ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.


ART. 65 - FERIE
Tutti gli operai a tempo indeterminato debbono usufruire, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, di un periodo di ferie retribuite pari a 26 giorni lavorativi.

Per i giovani dal 15 al 18 anni in base all'art.23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il periodo di ferie non può essere inferiore al 30 giorni.
In caso di sopravvenuta e comprovata malattia durante le ferie, i lavoratori possono chiedere la loro interruzione, per riprenderle in altro concordabile periodo.

Il datore di lavoro nello stabilire il periodo di godimento delle ferie deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e desideri dei lavoratori a tempo indeterminato, coi quali dovranno essere concordati i periodi di ferie. Nel caso di assunzione, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso d'azienda.
La frazione di mese superiore al 15 giorni, viene considerata a questi effetti, come mese intero.


ART. 66 -CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per obblighi di leva e di richiamo alle armi, non risolvono ma sospendono il rapporto di lavoro, con diritto del lavoratore alla conservazione dei posto.
Il chiamato alle armi per obblighi di leva, al momento di lasciare il lavoro, ha diritto alla liquidazione di ogni sua spettanza salariale maturata e, qualora sia capo famiglia, conserverà l'uso gratuito della casa, dell'orto e degli annessi fino al termine della ferma militare.
Il periodo di leva e di richiamo alle armi dovrà essere computato agli effetti dell'anzianità di lavoro nell'azienda.


ART. 67 - PERMESSI STRAORDINARI
Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni 12 lavorativi, durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio; ha altresì diritto ad un permesso di giorni 3 in caso di decesso di parenti di primo grado e affini, senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.


ART. 68 - TRAPASSO DI AZIENDA
Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato con consenso delle parti.


ART. 69 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascuno anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguale o superiori a 15 giorni.
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 10 giugno 1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto, si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1/6/1982, è dovuta al lavoratore a tempo indeterminato un'indennità di anzianità in ragione di ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda in misura di:
- 6 giorni per ogni anno di servizio prestato dall'1 marzo 1947 al 10 novembre
1960;
- 8 giorni per ogni anno di servizio prestato dall'11 novembre 1960 al 10
novembre 1963;
- 10 giorni per ogni anno di servizio prestato dall'11 novembre 1963 al 10
novembre 1967;
- 12 giorni per ogni anno di servizio prestato dall'11 novembre 1967 al 10
giugno 1970;
- 14 giorni per ogni anno di servizio prestato dall'11 giugno 1970 al 31 agosto
1972;
- 18 giorni per ogni anno di servizio prestato dall'1 settembre 1972 al 12
luglio 1974;
- 25 giorni per ogni anno di servizio prestato dal 13 luglio 1974 al 15 agosto
1976;
- 26 giorni per ogni anno di servizio prestato dal 16 agosto 1976 al 30 maggio
1982.
Dalla data 11 novembre 1967 va aggiunto il valore forfettario della casa, orto, porcile e pollaio (29.000 MILA LIRE).
La retribuzione da prendersi a base per la determinazione dell'indennità di anzianità è quella percepita al 31 maggio 1982: paga base e contingenza più un dodicesimo della tredicesima mensilità e della 14a mensilità e più tutti gli elementi retributivi che compongono la retribuzione.
La liquidazione di detta indennità deve computarsi in dodicesimi per l'eventuale frazione di anno.
In caso di morte dell'operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto vanno liquidate agli aventi diritto indicati nell'art.2122 del Codice Civile.
Agli inizi di ogni anno e comunque entro il 31 Maggio l'azienda dovrà trasmettere al proprio dipendente il relativo prospetto indicando la somma accantonata a tale titolo.


ART. 70 - CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO
Le parti col presente articolo intendono dare pratica attuazione, a livello provinciale, ai C.F.L. ai sensi dell'art.3, 3º comma, della legge 863/84 senza la preventiva autorizzazione della Commissione Regionale per l'impiego.
All'uopo verrà costituita una Commissione intersindacale paritetica così costituita: 3 o 5 membri effettivi e 3 o 5 supplenti per le OO.SS. di categoria e 5 effettivi e 5 supplenti per le Organizzazioni datoriali.
Potranno richiedere l'avvallo della sopra indicata Commissione per progetti di Formazione Lavoro solo le aziende aderenti ad una delle parti firmatarie del presente C.P.L.
La Commissione è competente per il rilascio della dichiarazione di intesa in conformità all'art.3 della legge 863/84.
La Commissione delibera all'unanimità dei presenti. Le riunioni della Commissione saranno valide con la presenza di almeno uno fra i rappresentanti CGIL-CISL-UIL debitamente autorizzati e fra i datori rappresentanti U.P.A.-CD-CIA, anch'essi debitamente autorizzati. La Commissione si riunirà ogni qualvolta fosse necessario.
Copia dei progetti di Formazione Lavoro sarà consegnata ai componenti la Commissione con un congruo anticipo rispetto la data della loro riunione.
Lo scambio dei nominativi dei componenti effettivi e supplenti, doveva avvenire entro il 30/4/89.


ART. 71 - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI (C.F.L.)
Almeno 2 mesi prima del termine del Contratto di formazione e lavoro l'azienda informerà la Commissione Paritetica sui risultati formativi.
Si possono verificare tre Ipotesi:
a) trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con assegnazione
delle categorie previste dal contratto.
b) cessazione del rapporto, ma con giudizio positivo sulla formazione e lavoro e
sulle professionalità acquisite;
c) non ricorrendo né l'ipotesi a) né quella b), al termine del contratto di
formazione e lavoro, l'azienda rilascerà una dichiarazione di partecipazione
al contratto di formazione e lavoro.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento all'art.16 e all'accordo quadro sui contratti di formazione - lavoro, del C.C.N.L. del 5/3/87.





TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE
MALATTIE PROFESSIONALI D.P.R.

30 giugno 1965, N. 1124

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da Contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.
L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza.
L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi di malattia professionale nell'industria, nonché per i casi di infortunio e di malattia professionale nell'agricoltura. La conseguente erogazione è commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.

AUMENTI ECONOMICI
LIVELLO DALL' 1.7.2000 DALL' 1.1.2001 TOTALE
2 20.000 5.000 25.000
3 22.500 20.000 42.500
4 35.000 20.000 55.000
5 35.000 22.500 57.500
6 35.000 30.000 65.000
7 35.000 32.500 67.500
8 37.500 32.500 70.000
9 40.000 32.500 72.500
10 45.000 40.000 85.000


PREMIO FEDELTA' AZIENDALE
In considerazione della permanenza al 50 livello da parte degli addetti agli incubatoi ed al fine di evitare la dispersione di tali figure, si stabilisce che agli stessi, quando assunti consecutivamente in qualità di OTD dalla stessa azienda, sin dalla stipula dei precedente CIPL del 1996, venga riconosciuto a titolo "ad personam" un importo annuo pari a £. 240.000 (duecentoquarantamila) da corrispondere in aggiunta al TFR, da erogarsi entro il 31 dicembre 2001 a coloro che sono assunti prima e nel 1996.
Per tutti gli altri alla maturazione in continuità lavorativa
Assunti nel 1996 31 dicembre 2001
Assunti nel 1997 31 dicembre 2002
Assunti nel 1998 31 dicembre 2003
Assunti nel 1999 31 dicembre 2004.


SALARIO VARIABILE
1) Costituzione della Commissione entro il 30.10.2000
2) Individuazione dei Parametri, degli obiettivi e dell'area di applicazione entro il 31.12.2000. Non applicazione nelle Aziende con meno di 1000 giornate.
3) Determinazione e erogazione del Salario per obiettivi entro il 31.12.2001.
4) Se entro il 31.12.2000 non si opererà quanto previsto nel punto 2 a far data dal 1.1.2001 si provvederà a dare in una unica soluzione o mese per mese le seguenti cifre:
Livelli 3-4 60.000 o 5.000 per 12 mesi
Livelli 5-6 84.000 o 7.000 per 12 mesi
Livelli 7-8 96.000 o 8.000 per 12 mesi
Livelli 9-10 120.000 o 10.000 per 12 mesi
Si precisa oltre, il salario variabile per i lavoratori a tempo determinato, viene calcolato in 169° dell'importo mensile, o a questo importo viene aggiunto il 3° elemento con esclusione della percentuale riferita allo 13a e alla 14a.





ALLEGATO A

ATTUAZIONE DEL D.L. 626 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER IL SETTORE AGRICOLO

PREMESSO

- che l'accordo Interconfederale Nazionale del 5.10.96 ha dato applicazione al D.L. 626/94 sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- che detto accordo, da intendersi qui integralmente riprodotto, ha previsto, tra l'altro, la costituzione di un Organismo Paritetico a livello Territoriale (e Interprovinciale) al quale, con il presente accordo, si intende dare corso;
- che FLAI - FAI - UILA di Forlì - Cesena e di Rimini e le Associazioni Datoriali: UNIONE INTERPROVINCIALE AGRICOLTORI, FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, UIMEC-UIL, UGC-CISL, delle province di Forlì - Cesena e di Rimini, ritengono che la frammentazione del lavoro e delle aziende rende difficile un'adeguata applicazione delle misure in materia di sicurezza, se non si attivano strumenti di raccordo, mutualistici e di orientamento. Le parti si propongono di realizzare un Intervento attivo e interprete di tutti i soggetti interessati al fine di individuare, prevenire e ridurre le situazioni di rischio.

A TAL FINE

- si istituisce il Comitato Paritetico Sicurezza (C.P.S.) e si individuano le modalità di elezione dei rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza.

1) Il Comitato Paritetico Sicurezza è costituito, con la sottoscrizione del presente Accordo, per dimensione Interterritoriale Forlì - Cesena - Rimini e con sede a Forlì c/o C.I.M.L.A., Via delle Torri n. 45. Esso è composto da n.12 membri effettivi così designati:
- n. 6 dai datori di Lavoro
- n. 2 dalla FLAI-CGIL
- n. 2 dalla FISBA-CISL - n. 2 dalla UILA-UIL
Le parti si daranno reciproca comunicazione entro 30 giorni dalla data odierna dei nominativi suddetti.


2) Al Comitato Paritetico Sicurezza compete:

2.1. la composizione di controversie insorte tra le parti così come previsto dall'art.20 (datori di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) conseguenti all'applicazione del D.L. 626/94 e successive modifiche;

2.2. la tenuta e aggiornamento dell'elenco dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza eletti o designati secondo quanto previsto al punto 4 del presente accordo;

2.3. la tenuta e aggiornamento dell'elenco dei nominativi dei Responsabili e degli Addetti alla sicurezza nominati dalle Imprese.

2.4. l'analisi dei fabbisogni formativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la promozione di iniziative formative concordate per i medesimi. Fermo restando quanto previsto in merito alla formazione dal D.L. 626/94, Il C.P.S. si attiverà, anche, al fine di individuare e ricercare possibili forme pubbliche di finanziamento da sottoporre alle parti interessate.
Potranno, inoltre, essere oggetto di comuni intese l'individuazione degli Enti preposti all'attuazione dei programmi formativi, le strutture logistiche, ecc. ecc.;

2.5. le iniziative di informazione e formazione sul temi dell'igiene e della sicurezza del lavoro. Il C.P.S., inoltre, potrà affrontare iniziative educative in tema di ambiente e sicurezza; il C.P.S. definirà, in base alle necessità presenti per le varie tipologie di lavoro, le figure professionali che beneficeranno di un pacchetto di ore di massima così definito:
ore 2 comuni e neoassunti
ore 4 qualificati
ore 6 specializzati.

2.6. la analisi del fabbisogno, la razionalizzazione e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria a fronte della polverizzazione delle Aziende Agricole già evidenziato in premessa.


3) FUNZIONI OPERATIVE
3.1. Le riunioni del C.P.S. sono convocate su richiesta di una delle parti firmatarie con preavviso agli altri componenti di almeno 15 giorni. Esso si intende regolarmente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione, qualsiasi numero in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Delle riunioni è redatto verbale a cura del servizio di segreteria. La sede sarà presso la Cassa Extra Legem, in via delle torri n. 45.

3.2. In merito alle controversie, la parte che ricorre al C.P.S. informa contemporaneamente le altre parti interessate. L'analisi della controversia non potrà superare i 30 giorni, entro i quali la Commissione delibera sulla stessa. Superati i 30 giorni, e ove la Commissione non deliberi, le parti si considerano libere nella loro iniziativa di inoltrare il ricorso al livello superiore.


4) RAPPRESENTANTI SICUREZZA LAVORATORI
4.1. Le parti convengono sul pieno rispetto di quanto disposto al punto 1/ a dell'Accordo nazionale del 18/12/1996 sull'applicazione del Dlgs 626/94.

4.2. Per le ragioni citate in premessa, riferite alla dimensione delle Imprese Agricole presenti sul territorio, si conviene, in questa fase, di attuare compiutamente i disposti di cui alla 626/94, a partire dalle Aziende con almeno 1000 (mille) giornate annue, provvedendo entro l'anno 2000 alla nomina/elezione degli R.L.S.


4.3. In applicazione del punto b) del sopracitato Accordo del 18/12/1996 (Diverse modalità per l'individuazione dei R.L.S.) si conviene di realizzare nell'ambito delle convenzioni per il reclutamento della M.0. stagionale, la figura del R.L.S. interaziendale.





ALLEGATO B

INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER MALATTIE, T.B.C.,
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI A DECORRERE DAL 1.1.2001

1) AVENTI DIRITTO
Tutti gli operai agricoli delle province di Forlì - Cesena e Rimini regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici, in caso di malattia, T.B.C., infortunio sul lavoro e malattia professionale, potranno usufruire dalla C.I.M.L.A. di una indennità giornaliera integrativa di quella corrisposta dagli Enti preposti (I.N.P.S.I.N.A. I.L.) nella misura e secondo le modalità indicate nei punti che seguono


2) MISURA DELLA INDENNITA INTEGRATIVA
L'indennità in caso di malattia, infortunio sul lavoro, T.B.C. e malattia professionale, a decorrere dal 1.1.2001 è la seguente:

Malattia e TBC
dal 4° al 20° giorno L. 29.000 al dì
dal 21° al 180° giorno L. 14.000 al dì

Infortunio e malattia professionale
dal 4° al 90° giorno L. 10.000 al dì
dal 91° al 180º giorno L. 20.00 al dì

Le indennità integrative sopra citate potranno essere modificate dalla Assemblea della C.I.M.L.A. in caso di mobilità eccezionale e comunque su parere unanime della Assemblea stessa.


3) MODALITÀ PER OTTENERE L'INDENNITÀ INTEGRATIVA

a) Domanda
Per ottenere l'indennità integrativa gli operai agricoli aventi diritto dovranno presentare domanda su appositi moduli, predisposti dalla C.I.M.L.A., entro 180 giorni dalla data della prima liquidazione della prestazione da parte degli enti erogatori (I.N.P.S.I.N.A.I.L.). E' fatta eccezione per i nuovi richiedenti (coloro che presentano la domanda per la prima volta), ai quali è concesso un termine di 365 giorni dalla data della prima liquidazione.
Le richieste di integrazione presentate in ritardo, per particolari motivi, indipendenti dalla volontà del richiedente, saranno sottoposte al parere del Comitato di Gestione.
Le domande potranno essere presentate dai lavoratori direttamente o tramite i Patronati di assistenza.

b) Allegati alla domanda
La domanda dovrà essere corredata del talloncino dell'assegno mediante il quale è stato effettuato il primo pagamento dell'indennità a saldo da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., indicante le giornate indennizzate dagli Istituti, oppure in caso di smarrimento del talloncino di una dichiarazione rilasciata dagli Istituti medesimi, nella quale siano indicati il periodo di inattività e le giornate indennizzate.


4) RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE
Il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera, richiesta con le modalità di cui al punto 3, matura dopo che la C.I.M.L.A. ha accertato:
a) che il richiedente è iscritto negli elenchi anagrafici dell'anno precedente o, per nuovi iscritti, che sarà compreso negli elenchi dell'anno per il quale ha prodotto la domanda;
b) che il diritto all'assistenza è stato maturato esclusivamente per lavoro prestato in agricoltura.
La C.I.M.L.A. si riserva, inoltre, ogni ulteriore indagine necessaria per verificare la regolarità della documentazione presentata e degli elementi dichiarati nella domanda.


5) LIMITI MASSIMI E MINIMI AMMESSI AD INTEGRAZIONE - PERIODO DICARENZA
Il periodo indennizzabile per malattia, T.B.C., infortunio e malattia professionale, sarà quello liquidato dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. fino ad un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare. Nel caso di infortunio e malattie professionali, se il periodo di inattività prosegue oltre il 31 dicembre, il calcolo dei 180 giorni riparte nell'anno successivo mantenendo lo stesso scaglione di aliquota, salvo verifica dei diritto del richiedente maturato con l'iscrizione dello stesso negli elenchi dell'anno precedente.
La C.I.M.L.A. si uniformerà agli Istituti Previdenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e alle norme contrattuali applicando il salario medio convenzionale in essere alla data odierna per i periodi di pagamento delle integrazioni.
Nessuna indennità compete al lavoratore se il periodo non supera le 3 giornate per le malattie e le 4 giornate per gli infortuni.


6) LAVORATORI EMIGRATI DA E PER ALTRE PROVINCE
Le presenti norme valgono anche per i lavoratori che prestano la loro attività in altre province, purché risultino Iscritti negli elenchi di questa provincia.
Quanto sopra per uniformarsi al comportamento delle Casse extra legem di altre province che assistono solamente i lavoratori iscritti nei propri elenchi.


7) LIQUIDAZIONE DELLA INTEGRAZIONE
L'indennità integrativa verrà liquidata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, mediante assegno circolare "non trasferibile" intestato all'interessato.


8) INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E LIQUIDAZIONE AGLI EREDI LEGITTIMI
Nel caso che alla malattia o all'infortunio faccia seguito la morte del lavoratore, l'indennità spettantegli sarà erogata agli aventi diritto.


9) INADEMPIENZE
a) Le ditte inadempienti al versamento dei contributi C.I.M.L.A. (salario differito di cui al Contratto Nazionale ed Integrativo Provinciale) verranno sollecitate dalla C.I.M.L.A. e i lavoratori dipendenti saranno messi a conoscenza delle inadempienze del datore di lavoro.
b) Tale decisione sarà comunicata di volta in volta ai lavoratori e alle ditte interessate.
L'Assemblea si riserva di deliberare diversamente, anno per anno, in relazione ai risultati del bilancio.



SOGGIORNI ESTIVI

L'Assemblea della C.I.M.L.A. ha deliberato di istituire soggiorni marini e montani per i figli dei lavoratori agricoli, sia avventizi che a tempo indeterminato, iscritti negli elenchi anagrafici.

1) AVENTI DIRITTO
Acquisiscono il diritto a partecipare tutti i ragazzi di ambo i sessi, dal sei anni compiuti ai dodici anni non compiuto, figli di lavoratori agricoli regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici dell'anno precedente con almeno 51 giornate ovvero nell'anno corrente entro la data della presentazione della domanda.

2) DOMANDA, TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE
a) La domanda, che può essere prodotta direttamente dagli stessi richiedenti o tramite patronato, deve essere redatta su apposito modulo a stampa distribuito dalla C.I.M.L.A. e sottoscritta dal genitore iscritto negli elenchi.
Analogamente dovrà essere sottoscritto il regolamento contenente i doveri dei ragazzi e dei genitori durante il soggiorno.
b) I termini per la presentazione della domanda verranno pubblicata dalla Cassa, anno per anno, a mezzo manifesti.
c) La documentazione da produrre in allegato alla domanda verrà richiesta dalla C.I.M.L.A. di anno in anno tramite manifesti o volantini.

3) REGOLAMENTO A CUI DEVONO ATTENERSI RAGAZZI E GENITORI DURANTE I SOGGIORNI
ESTIVI
a) I giovani devono attenersi agli orari stabiliti dalla direzione e provvedere con cura alla pulizia personale.
b) Eventuali molestie e scorrettezze dovranno essere rese note alla direzione.
In caso di gravi mancanze del minore la direzione informerà sia i genitori che la C.I.M.L.A. per eventuali provvedimenti.
c) I genitori o persone autorizzate dovranno attenersi al regolamento che dovrà essere sottoscritto alla accettazione della domanda.
Il genitore avente la patria potestà del figlio prenderà atto del regolamento e dichiarerà di attenersi alle norme sopra citate.



BORSE DI STUDIO

L'Assemblea della C.I.M.L.A. delibera, annualmente, la corresponsione di borse di studio al merito ai figli dei lavoratori agricoli, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, iscritti negli elenchi anagrafici dell'anno precedente con almeno 51 giornate ovvero 51 nell'anno corrente entro la data della presentazione della domanda fissata al 30 settembre di ogni anno.
Possono presentare domanda anche gli studenti braccianti che abbiano lavorato per un minimo di 51 giornate nell'ultimo anno.

1) AVENTI DIRITTO
Possono concorrere alla assegnazione della borsa di studio i figli dei lavoratori agricoli che, nell'anno scolastico precedente, abbiano frequentato con profitto la scuola media inferiore, superiore o che abbiano superato l'esame di maturità o diploma delle medie superiori (escludendo dal punteggio le materie di educazione fisica, religione, area di progetto e condotta) ottenendo le seguenti votazioni
a) per la 1 e 2 media inferiore la borsa di studio verrà assegnata agli studenti che abbiano superato l'anno scolastico riportando, relativamente ai giudizi delle singole discipline, una media che possa ricondursi al DISTINTO
b) per la 3 media inferiore DISTINTO o OTTIMO
c) per le scuole medie superiori 8/10
d) per la maturità 80/100
Non vengono presi in esame i corsi professionali o di qualifica inferiore all'anno e con un numero di ore di lezione inferiore a quelle previste per le scuole statali.
Le borse vengono assegnate per gli studi compiuti nelle scuole "riconosciute dal Provveditorato agli Studi" secondo i criteri di cui sopra.

2) IMPORTO
Le modalità e gli importi delle borse di studio verranno fissati di anno in anno dalla Assemblea della C.I.M.L.A.

3) DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
I lavoratori che intendono concorrere per i loro figli alla assegnazione delle borse di studio devono produrre:
a) la domanda in carta semplice contenente le generalità del figlio per il quale intende concorrere, la ragione sociale della azienda presso la quale il lavoratore ha prestato o presta l'attività.
b) La domanda dovrà essere redatta di un documento originale o fotocopia autenticata dal quale sia rilevabile la votazione conseguita o il giudizio ottenuto.
Nel caso di orfano di lavoratore, iscritto negli elenchi dell'anno precedente o dell'anno in corso, oltre ai documenti suddetti sarà richiesto anche il certificato di morte del genitore e la domanda può essere firmata dal genitore vivente o dallo stesso richiedente.
Le domande verranno esaminate da un apposita commissione o dal Comitato di Gestione e approvate con giudizio insindacabile di quest'ultimo. Sono esclusi coloro che hanno usufruito di borse di studio di altri Enti per la stessa annata.
Le domande incomplete, prive di documentazione o pervenute oltre i termini fissati, non saranno prese in considerazione.

DURATA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento, che ha applicazione dal 01.01.2000, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo modifiche approvate dalla Assemblea.

Il presente regolamento discende dall'accordo intercorso tra le sottoscritte Organizzazioni ed è parte integrante del predetto accordo interprovinciale.





NOTE





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