C.P.L. - OPERAI AGRICOLI DI FERRARA
Il giorno 29 luglio 2004, presso la Sede dell'Unione Provinciale
Agricoltori di Ferrara,
T R A
- l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Ferrara, rappresentata dal suo
Presidente dott. Mario Guidi, dai Vice Presidenti geom. Alberto Cavallini
e Gianluigi Zucchi e dal membro di Giunta Esecutiva dott. Eugenio
Bolognesi e dal signor Riccardo Volpin, assistiti dal dott. Tiziano
Artioli, Direttore, dall’avv. Massimo Mazzanti, dal dott. Carlo Ruggeri,
Responsabile del Servizio Sindacale e Previdenziale e dal rag. Paolo
Cavalcoli, Responsabile dell'Ufficio Paghe;
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Ferrara, rappresentata
dal suo Presidente signor Mauro Tonello, assistito dal signor Gian Luca
Mantovani, Responsabile dell'Ufficio Sindacale, dal signor Silvano
Mantovani, Direttore, dal dott. Sandro Magagna, membro del Consiglio
Provinciale e dal dott. Valeriano Tagliati, Responsabile Ufficio Libri
Paga;
- la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Ferrara, rappresentata dal suo
Presidente, dott. Mauro Ferrari, assistito dai membri di Presidenza
Provinciale signori Nino Cattin e Orazio Fiorentini, dal geom. Daniele
Vecchiattini, Direttore, dal Responsabile Economico signor Leonardo
Bentivoglio e dalla signora Mariarita Fogli, Responsabile dell’Ufficio
Paghe;
E
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (F.L.A.I. - C.G.I.L.)
di Ferrara, rappresentata dal suo Segretario Generale Provinciale signor
Aurelio Ricci, dai Segretari signori: Veronica Tagliati, Fabrizio
Tassinati, Davide Fiorini, Daniele Baccarini, Giuliana Colussi; dai
Funzionari signori: Lorenzo Bruciaferri, Massimo Rondina, Antonella
Zambonati e dai Delegati aziendali signori: Giuliano Orlandi, Daniele
Amadori, Ermano Ferracin, Valerio Taddia e Maurizio Scalambra;
- la FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI IMPIEGATI E TECNICI
AGRICOLI (F.A.I.-C.I.S.L.) di Ferrara, rappresentata dal suo Segretario
Provinciale dott. Davide Bergonzini, dai Segretari signori: Gabriele
D'Amico, Paolo Fabbiani e dai Delegati aziendali signori: Aldo Nola, ,
Raffaello Zago, Iride Gardi;
- l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI (U.I.L.A.-U.I.L.) di
Ferrara, rappresentata dal suo Presidente sig. Ugo Meneghini e dai membri
di Segreteria signori: Vittorio Botti, Erik Salmi, Gianni Merli e dai
Delegati aziendali signori: Renato Castellani, Leandro Crivellino e Franco
Mari;
si conviene il rinnovo del contratto di lavoro della provincia di Ferrara,
visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli
e florovivaisti del 10 luglio 2002.
TITOLO I
PARTE INTRODUTTIVA
Art. 1 - Oggetto del Contratto
Il presente C.P.L., unitamente al C.C.N.L. 10/7/2002, regola i rapporti
tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in
qualsivoglia forma, consortili, societarie, ecc. ivi comprese i conduttori
di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di
manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, le imprese che
svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie, le imprese che
svolgono attività di allevamento in genere di animali, nonchè le imprese
che svolgono attività di acquacoltura in acque dolci, salmastre e marine e
le attività svolte ai sensi dell’art. 2135 c.c. e gli operai agricoli.
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente contratto provinciale di lavoro decorre dall'1/1/2004 e scadrà
col 31/12/2007.
In caso di mancata disdetta il contratto si intende prorogato per un anno
e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare
all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima e ciò a
mente dell’art. 88 del vigente C.C.N.L.-
Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.
Al rinnovo del presente Contratto Provinciale si applicano le disposizione
relative al raffreddamento del conflitto ed all'indennità di vacanza
contrattuale di cui all'art. 2, C.C.N.L. 10/7/2002.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in
vigore del nuovo.
Art. 3 - Efficacia del Contratto
Le norme del presente C.P.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia
direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono
impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro
aderenti.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 - Forum permanente per nuove relazioni sindacali in agricoltura
Le parti convengono di fornire nuovo impulso al fine di sviluppare le
relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi,
relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al
mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il
contesto sociale ed economico, l’ambiente di lavoro, in seno ad appositi
soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali
osservatori, enti bilaterali di formazione, commissione per le pari
opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro, (di cui
all’Accordo nazionale 18 dicembre 1996 e all’Accordo provinciale
19/07/1999) nonché nell’ambito di ogni altro organismo che le parti
provinciali riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle
relazioni sindacali.
Art. 5 - Osservatorio Provinciale
Sulla base di quanto previsto all’art. 4 del presente C.P.L., e visto
quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del vigente C.C.N.L. ed in raccordo con
le iniziative assunte sulla base dell’art. 7 del C.C.N.L., nonché in
relazione all’attività dell’ente bilaterale regionale, le Parti, al fine
di raccogliere elementi di conoscenza utili ad un confronto sistematico
sui temi di seguito specificati, convengono di riqualificare l’operatività
dell’Osservatorio Provinciale in agricoltura, con competenze di ricerca,
monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto sui temi agricoli.
L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente C.P.L. in forma paritetica.
Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici
(Amministrazione Provinciale, Direzione Provinciale del Lavoro, Camera di
Commercio, I.N.P.S., U.S.L., Prefettura, INAIL, Questura, ecc.) iniziative
di ricerca e di monitoraggio con particolare riguardo a:
• le problematiche connesse alla gestione del Mercato del Lavoro;
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell'ambiente, anche in relazione alle nuove
normative di legge;
• il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale;
• il monitoraggio e studio delle diverse tipologie dei rapporti di lavoro;
• lo studio delle varie forme di flessibilizzazione del mercato del lavoro
e dei rapporti di lavoro;
• Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.
• le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull'economia
provinciale, alla luce delle politiche di riforma della PAC di medio
periodo;
L’Osservatorio sarà la sede per l’esame delle necessità formative in
ordine all’attivazione di assunzione di apprendisti, anche implementando,
in raccordo con gli Enti Regionali e/o Provinciali le opportune iniziative
per il raccordo “lavoro-formazione”.
L’Osservatorio dovrà esaminare, previo monitoraggio delle varie ipotesi di
misurazione del salario variabile di cui all’art. 2, commi 14, 15 e 16 del
C.C.N.L. 10/07/2002, la possibilità di individuare orientamenti tecnici
utili ai fini della concreta predisposizione degli strumenti normativi
previsti all’art. ______ del presente C.P.L.-
In particolare, nell’ambito delle attività sopra indicate, l’Osservatorio
dovrà:
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni
datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di
finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni
datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica
delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti
conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonchè
sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
• individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle
risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici,
anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e Accordi di
programma;
• esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola,
che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di
riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro
per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della
manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti
istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di
riqualificazione professionale;
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con
particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo
scopo di formulare proposte o istanze all’Osservatorio Regionale e di
impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire
nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione
specifici per l’agricoltura;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare
le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel
lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle
leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• esaminare le eventuali controversie individuali così come stabilito
dall’ultimo comma dell’art. 85 del vigente C.C.N.L.;
• verificare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle
leggi sociali.
L’Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione
colturale, dovrà verificare l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o
riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli
organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni
atte a monitorare i flussi migratori interprovinciali, nonché i flussi
immigratori di personale straniero.
In particolare all’Osservatorio saranno fornite informazioni riguardanti
le quantità di lavoratori stranieri stagionali richieste dalle aziende
agli organi competenti per l’anno successivo. Saranno poi successivamente
fornite informazioni riguardanti le quote assegnate alla Provincia di
Ferrara.
Compito dell’Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle
quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare ed adeguare
tecnicamente, a supporto dell’Assessorato Provinciale alla formazione e
Politiche attive del lavoro, il sistema ex Agriwork per favorire un
efficiente servizio pubblico per la gestione del mercato del lavoro
agricolo, con particolare riguardo all’incrocio fra domanda e offerta di
lavoro, attraverso il consolidamento della programmazione preventiva dei
fabbisogni, con l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche e
telematiche, qualificando il servizio ai lavoratori ed alle imprese
snellendo tutte le procedure relative all’incrocio domanda/offerta e dei
bisogni formativi.
Le Parti convengono pertanto che il progetto ex Agriwork continui ad
assolvere, sia pure nell’ambito dell’Assessorato Provinciale alla
Formazione e Politiche Attive del Lavoro, la funzione essenziale a
supporto dell’agricoltura ferrarese, anche alla luce della necessità di
acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro dai
servizi per l’impiego che dovranno fornire i dati riguardanti:
• flussi migratori;
• esercizio del diritto di riassunzione di cui all’art. 18 del C.C.N.L.;
• convenzioni art. 25 C.C.N.L. 10 luglio 2002;
• le nuove forme di rapporto di lavoro come previsto dall’art. 27 del
C.C.N.L. se demandate alla contrattazione integrativa;
• forme di lavoro flessibile;
• collocamento obbligatorio;
In relazione alle opportunità dell’Obiettivo 3 ed in raccordo con
l’Assessorato Provinciale alla formazione e politiche attive del lavoro,
saranno proposte soluzioni, programmi e progetti anche sperimentali,
inerenti:
• la formazione per implementare il ricambio generazionale in collegamento
con il sistema scolastico;
• il consolidamento della qualificazione e riqualificazione del lavoro
attraverso la formazione permanente;
• valorizzazione delle pari opportunità;
• integrazione del lavoro extracomunitario nell’agroalimentare ferrarese.
L’Osservatorio potrà predisporre lo snellimento delle procedure inerenti
l’istituto delle “Convenzioni” di cui all’art. 25 del vigente C.C.N.L.,
informando tempestivamente la sottocommissione agricola provinciale (Legge
448/98 e L.R. 25/98) degli accordi raggiunti fra le Parti. Tale
informazione dovrà principalmente essere finalizzata ad una più efficace
organizzazione dei servizi per l’impiego per quanto riguarda l’incrocio
tra domanda ed offerta di lavoro..-
Art. 6 - Costituzione dell’Osservatorio
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da
componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e
dei lavoratori e così meglio specificato:
n. 2 Unione Prov.le Agricoltori n. 2 F.L.A.I-C.G.I.L.
n. 1 C.I.A. n. 1 F.A.I-C.I.S.L.
n. 1 Fed. Prov.le Coltivatori Diretti n. 1 U.I.L.A.-U.I.L.
L’Osservatorio potrà costituire su temi specifici gruppi tematici di
studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi eventualmente di
esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali,
portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
L'Osservatorio potrà essere integrato all’occorrenza, con presenza
meramente consultiva attraverso la partecipazione di rappresentanti di
enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in
materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali
(Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, Direzione Provinciale
del Lavoro, I.N.P.S., ecc.)
Le parti , al fine di assicurare l’immediata operatività
dell’Osservatorio, concordano sulla sua costituzione a decorrere dalla
stipula del presente C.P.L. secondo le indicazioni contenute nell’allegato
A relativamente alla designazione dei componenti, del Presidente e del
Segretario.
Art. 7 - Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire
la funzionalità dell’Osservatorio Provinciale di Ferrara.
1) Presidenza
La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni due
anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei
lavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta
al Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una
delle parti.
2) Segreteria
La Segreteria dell’Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante
dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al
rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
3) Riunioni dell’Osservatorio
I lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la
presenza di tutti i componenti dell’Osservatorio.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire
entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti
sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate
nell’Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni
per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere
adottate.
Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede
dell’Osservatorio medesimo.
4) Rappresentanti
I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive
Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni, come da
allegato A.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante
da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato.
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o
più membri dell’Osservatorio, le rappresentanze delle rispettive
Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
5) Operatività dell’Osservatorio
La sede dell’Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità
delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti entro 30
giorni dalla stipula del presente CPL.
ALLEGATO "A"
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno ________________________ presso la Sede dell'Unione Provinciale
Agricoltori di Ferrara si sono incontrati i rappresentanti di: UNIONE
PROVINCIALE AGRICOLTORI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE
PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, F.L.A.I.-C.G.I.L., F.A.I.-C.I.S.L. e
U.I.L.A.-U.I.L. per costituire, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5
del vigente C.C.N.L., l'Osservatorio Provinciale.
In relazione a quanto sopra esposto
D E S I G N A N O
i rispettivi rappresentanti di seguito indicati e concordano di convocare
la riunione di insediamento dell'Osservatorio stesso entro 30 giorni dalla
firma del C.P.L., di cui il presente verbale è parte integrante.
Unione Provinciale Agricoltori: 1 __________________, 2
__________________,
Confederazione Italiana Agricoltori: 1 __________________,
Federazione Coltivatori Diretti: 1 __________________,
F.L.A.I.-C.G.I.L.: 1 __________________, 2 __________________,
F.A.I.-C.I.S.L.: 1 __________________,
U.I.L.A.-U.I.L: 1 __________________,
Sulla base del regolamento stabilito nel C.P.L. 16.6.2000, concordano di
indicare il signor _____________________________ a Presidente ed il Signor
________________________ a Segretario.
TITOLO III
MERCATO DEL LAVORO E PROCEDURE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO
Preambolo
Le Parti, nel prendere atto delle innovazioni introdotte nell’ultimo
quadriennio di vigenza contrattuale dalla nuova legislazione in materia di
mercato del lavoro, con gli accordi interconfederali per la disciplina
transitoria dei contratti di inserimento e dei contratti di formazione
lavoro e tenuto conto di quanto previsto all’art. 27 del vigente C.C.N.L.
e dell’eventualità che intese nazionali stabiliscano rimandi negoziali
alla contrattazione provinciale, si impegnano ad incontrarsi entro 90
giorni dalla stipula delle suddette intese per avviare le eventuali fasi
negoziali demandate.
Premessa
Le Parti si impegnano affinché le norme contrattuali previste dal presente
C.P.L. in materia di Mercato del Lavoro siano recepite e rese operative
nelle competenti sedi istituzionali ed in specie in ambito provinciale
presso l’Assessorato Formazione Professionale Politiche e Servizio per il
Lavoro.
Le Parti ritengono necessario potenziare e qualificare ulteriormente i
sistemi informativi già in essere presso i Centri per l’Impiego di
Ferrara, attivati con il concorso delle Parti.
In particolare l’utilizzo del sistema “ex Agriwork” dovrà essere
finalizzato a favorire politiche attive del lavoro, in raccordo con
l’Amministrazione Provinciale, onde ottenere l’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro nel modo più rapido ed efficace possibile qualificando
l’intervento pubblico, anche in via sperimentale, attraverso un servizio
di orientamento al lavoro (informazione, formazione, istruzione,
preselezione, prenotazione).
Art. 8 - Programmazione preventiva dei fabbisogni
Le Parti, al fine di agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di
lavoro, si impegnano ad attuare un progetto di “programmazione preventiva”
in agricoltura in seno all’Osservatorio Provinciale ed in collaborazione
con i Servizi per l’Impiego provinciali che prevede quanto segue:
entro il mese di novembre di ogni anno sarà predisposto un monitoraggio
sull’utilizzo della manodopera nell’anno in corso, al fine addivenire alla
previsione dei fabbisogni di manodopera per l’anno successivo che tenga
conto anche delle richieste di manodopera straniera stagionale avanzate
dalle aziende agricole come stabilito dalla vigente legislazione in
materia;
entro il mese di aprile dell’anno successivo, tenuto conto di quanto
previsto all’articolo del presente C.P.L. (Riassunzioni), delle
convenzioni già attivate, delle quote di lavoratori stranieri stagionali
assegnate in provincia di Ferrara, le Parti si attiveranno affinchè i
Servizi Integrati per l’Impiego e le Associazioni datoriali, interpellino
le aziende per verificare le effettive ed eventuali ulteriori esigenze del
fabbisogno di manodopera.
In tale ambito vanno promosse tutte le iniziative, in collaborazione con
l’Amministrazione Provinciale e gli Istituti delle scuole superiori
ferraresi ed Università, rivolte agli studenti al fine di quantificare le
disponibilità all’avviamento al lavoro per le operazioni di raccolta
durante la campagna estiva.
Art. 9 - Lavoratori stranieri (neocomunitari ed extracomunitari)
Le Parti convengono sull’opportunità di definire un livello di
concertazione per la corretta gestione delle problematiche connesse al
lavoro stagionale straniero e/o extraprovinciale.
L’esigenza da parte delle imprese agricole al ricorso di manodopera
stagionale straniera ha assunto un peso importante nel mercato del lavoro
agricolo ferrarese. Una risorsa senza la quale appare difficile affrontare
le frequenti fasi di stagionalità che si susseguono durante l’intero anno.
Le Parti, nella comune convinzione che occorra porre attenzione
all’esigenza di strutturare maggiormente detti lavoratori nelle imprese
agricole ferraresi, anche al fine di assicurare adeguati livelli di
professionalità alle imprese stesse, ritengono utile adoperarsi nei
confronti degli organi istituzionali preposti in materia di immigrazione,
ancorchè nei confronti degli Enti locali per favorire una maggiore
integrazione e la messa a disposizione di adeguati servizi pubblici.
Le Parti ritengono necessaria l’iscrizione dei lavoratori di cui al
presente articolo agli Uffici per l’Impiego anche al fine di assicurare,
nel caso di interruzione per qualunque causa del rapporto di lavoro, la
possibilità di accedere tempestivamente ad altre occasioni di lavoro.
In modo particolare si conviene sull’opportunità di demandare
all’Osservatorio Provinciale la predisposizione di azioni mirate alla
formazione-informazione, incaricando al riguardo strutture competenti ed
abilitate in materia di sicurezza (Legge 626/94) e formazione
professionale.
Ulteriori azioni di informazione potranno essere attivate e riguarderanno
anche le materie contrattuali che regolano i rapporti di lavoro.
In considerazione delle esigenze dei lavoratori stranieri e/o
extraprovinciali, il T.F.R. verrà corrisposto al termine del rapporto di
lavoro con le competenze dell’ultima retribuzione.
Ai lavoratori di cui al presente articolo si applica la normativa
classificatoria prevista dal presente C.P.L.; il salario contrattuale
compendia il valore dell’alloggio. Il trattamento afferente l’ospitalità è
definito ex art. 38, D.P.R. 394/99 e successive modificazioni ed
integrazioni, anche per quanto riguarda i lavoratori interessati alla
mobilità extraprovinciale su base convenzionale.
La stampa dei C.P.L., già prevista a carico del F.A.V.L.A.F., dovrà
prevedere una quota di contratti, tradotta nelle lingue cui fanno
maggiormente riferimento i lavoratori stranieri presenti sul territorio
provinciale.
Art. 10 - Assunzione per fase lavorativa
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti
disposizioni di legge ed in linea di principio è effettuata per fase
lavorativa.
Agli assunti per fase lavorativa il datore di lavoro garantirà
l’occupazione per tutta la durata della fase per l’orario contrattualmente
previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l’attività produttiva
non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre
ragioni non imputabili al datore di lavoro e, nel caso di aziende
diretto-coltivatrici, dal rientro di unità attive e dagli scambi di
manodopera di cui all’art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i
casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche tali
da non consentire l’esaurimento della fase come programmata od usuale.
Al fine di consolidare l’occupazione e per il soddisfacimento dei
fabbisogni delle aziende agricole contermini, le Parti si impegnano alla
promozione di convenzioni interaziendali, anche prevedendo opportuni piani
di mobilità del personale.
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato
all’esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il
ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia
(es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
Per la raccolta dei prodotti, legati a contratti di conferimento con
contingente giornaliero di consegna, l’eventuale diminuzione di tale
contingente sarà notificato dal datore di lavoro alla propria
Organizzazione al fine di un intervento congiunto delle Parti firmatarie
del Contratto per la soluzione dei problemi connessi al conferimento dei
prodotti e dei conseguenti problemi occupazionali, intervento che deve
avvenire entro 24 ore dalla richiesta.
La fase lavorativa può essere considerata anticipatamente conclusa quando
l’attività alla quale il lavoratore è adibito risulti sospesa per più di
tre giornate lavorative consecutive per cause non dipendenti da avversità
atmosferiche e comunque non imputabili al datore di lavoro e/o al
lavoratore.
Art. 11 - Procedure inerenti all'assunzione e cessazione del rapporto di
lavoro
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di assunzione ed al fine
di ottimizzare in Provincia di Ferrara il raccordo fra domanda ed offerta
di lavoro nel settore agricolo, le Parti convengono di favorire dal punto
di vista operativo, la definizione preventiva delle procedure condivise e
consolidate in materia di assunzione, affinché la predisposizione degli
atti, da parte delle aziende e dei servizi integrati per l'impiego,
consenta lo snellimento delle procedure, onde favorire il tempestivo
raccordo tra la domanda e l'offerta di lavoro, sviluppando il sistema ex
AGRIWORK. In tale senso le Parti si impegnano ad attivarsi nei confronti
della Pubblica Amministrazione interessata.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di cessazione del rapporto
di lavoro ed al fine di assicurare il raggiungimento degli scopi di cui al
presente articolo, le Parti convengono sulla opportunità che le attuali
procedure inerenti la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro
da parte delle aziende, siano effettuate con tempestività a garanzia del
reimpiego dei lavoratori e delle aziende che ricercano personale.
Art. 12 - Riassunzione
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 18 del vigente C.C.N.L.
(Riassunzione), le Parti, anche al fine di stabilizzare e rendere più
efficace l’organizzazione della programmazione preventiva dei fabbisogni
occupazionali convengono, in sostituzione alla modulistica precedentemente
in uso per l’esercizio della riassunzione, sull’utilizzo da parte del
lavoratore del nuovo modello allegato (allegato B). A fronte della
necessità di definire le modalità organizzative della riassunzione, si
conviene di demandare all’Osservatorio di cui all’art. ____ del presente
C.P.L. la predisposizione del relativo regolamento. Detto regolamento, di
concerto con i Servizi Pubblici per l’Impiego, dovrà essere stabilito
entro sei mesi dalla firma del presente C.P.L.- In modo particolare si
dovrà prevedere, a richiesta del lavoratore, anche la compilazione
automatizzata da parte degli Uffici del precitato modello.
Sino al perfezionamento della normativa di cui sopra, le Parti convengono
di mantenere i essere quanto stabilito dall’art. 12 (Riassunzione) del del
C.P.L. 16 giugno 2000.
ALLEGATO B
RICHIESTA DI RIASSUNZIONE
Spett.le Azienda agricola __________________________________
Spett.le Centro per l’impiego di ____________________________
Il sottoscritto _______________________________ nato a
______________________ (___) il __________________ residente a
_______________________________________________ in via
__________________________________________ tel.
___________________________
D I C H I A R A
di avere svolto attività lavorativa presso codesta spett.le Azienda
agricola in qualità di operaio/a a tempo determinato
_________________________________________
dal _________________ al _________________ con qualifica di _____ livello,
dal _________________ al _________________ con qualifica di _____ livello,
dal _________________ al _________________ con qualifica di _____ livello,
di aver svolte le seguenti mansioni
______________________________________________
C H I E D E
di usufruire del diritto di riassunzione di cui all’art. ___ del vigente
C.P.L. Operai Agricoli della Provincia di Ferrara
Data ___________________________
_____________________________
(firma)
1) Copia per l’Azienda
2) Copia per il Centro per l’Impiego
3) Copia per ricevuta al lavoratore da parte dell’Azienda
Art. 13 - Convenzioni
Le Parti individuano nella convenzione di cui all’art. 25 del vigente
C.C.N.L., uno strumento utile per il consolidamento e l'estensione
dell'occupazione agricola e ciò attraverso la stabilizzazione del lavoro
ed il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori, favorendo il
miglioramento della competitività delle aziende agricole.
Dette convenzioni potranno avere valenza pluriennale interaziendale,
intersettoriale e di filiera.
Oltre l’individuazione del personale in possesso dei requisiti
professionali richiesti, le convenzioni potranno essere integrate da
programmi formativi con particolare riguardo all’occupazione giovanile,
femminile e straniera (neocomunitari ed extracomunitari). Dette
convenzioni saranno presentate alla Sottocommissione Agricola Provinciale
con le modalità previste all’art. ____ del presente C.P.L..
Qualora non sia raggiunto parere conforme di tutti i rappresentanti
sindacali, è facoltà delle Parti interessate di adire all’Osservatorio
Provinciale per la composizione della vertenza.
I tempi di assunzione, i calendari di lavoro, l’utilizzo della manodopera
ed i requisiti professionali dei lavoratori dovranno corrispondere
all’elaborazione ed attività presenti all’interno delle singole realtà
produttive. Il calendario di lavoro potrà essere definito per
stagionalità, per cicli di lavoro, in rapporto alle obiettive
caratteristiche produttive aziendali, interaziendali od intersettoriali e
di filiera.
A tali lavoratori, in possesso dei requisiti di professionalità, sono
assicurate conformemente alle norme contrattuali di settore previste in
caso di assunzione per fase lavorativa, chiamate al lavoro per tutta la
durata della fase e per l’orario contrattualmente previsto, ad eccezione
delle giornate nelle quali l’attività produttiva non è consentita da cause
dipendenti da avversità atmosferiche e/o forza maggiore e comunque altre
ragioni non imputabili all’azienda.
Art. 14 - O.T.D. Conv.
DEFINIZIONE
Si definisce operai a tempo determinato convenzionato (O.T.D. Conv.) quel
lavoratore iscritto regolarmente presso il competente Centro per
l’Impiego, al quale, tenuto conto della professionalità dello stesso e
delle peculiarità produttive aziendali, sia garantito un numero di
giornate non inferiori a 156 (fatte salve le cause non imputabili
all’azienda).
Le Parti riconoscono la non sovrapponibilità e fungibilità della figura
dell’O.T.D. convenzionato con la figura dell’operaio a tempo
indeterminato.
GARANZIA OCCUPAZIONALE
Agli assunti come O.T.D. conv. il datore di lavoro garantirà l’occupazione
per tutta la durata delle fasi lavorative individuate sulla base delle
mansioni previste e ciò per il raggiungimento delle 156 giornate
lavorative annue minime.
Gli operai debbono essere adibiti alle mansioni relative al profilo
professionale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa
corrispondente. Il lavoro prestato ad un livello superiore deve essere
registrato sul libretto sindacale di lavoro se ed in quanto esistente.
Sono peraltro applicabili tutte le norme di legge e di contratto previste
per gli operai a tempo determinato (avventizi).
E’ applicato l’orario di lavoro contrattualmente previsto ad eccezione
delle giornate nelle quali l’attività produttiva non è consentita da cause
dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al
datore di lavoro.
Si richiama espressamente quanto previsto in materia di orario di lavoro e
ciò con particolare riferimento alla possibilità dei recuperi connessi
all’effettuazione dell’orario maggiorato così come risulta dalla normativa
vigente di cui all’art. ____ del presente C.P.L.-
Art. 15 - Ricambio generazionale e formazione professionale
Le Parti si impegnano a perseguire l'obiettivo primario del ricambio
generazionale attraverso l'inserimento d giovani con la predisposizione di
progetti sperimentali finanziabili con l'"OB3" in collaborazione con
l'Assessore Provinciale alla Formazione Professionale, Politiche e
Servizio per il Lavoro.
A tal fine l'Osservatorio Provinciale dovrà predisporre iniziative, in
relazione alla Commissione Tripartita Provinciale, dei Centri di
formazione, degli istituti tecnici ed Università per qualificare e rendere
operativa una programmazione degli interventi formativi rivolti a ricambio
generazionale in relazione alla domanda delle esigenze di riconversione e
d innovazione delle imprese del comparto agroalimentare.
Al fine di garantire, in prospettiva, alle aziende più dinamiche, figure
altamente specializzate e di difficile reperimento nel mercato del lavoro
le Parti valuteranno tutte le iniziative per ottenere anche incentivi per
promuovere il lavoro "fisso" su tali figure.
Art. 16 - Pari Opportunità
Il C.P.L. recepisce la legge 125/91.
Le Parti convengono di promuovere congiuntamente progetti di "azioni
positive" in sede aziendale e per attivare interventi formativi mirati per
l'accesso delle lavoratrici alle qualifiche medio-alte e ciò per rimuovere
gli ostacoli che eventualmente non consentono l'effettiva parità di
opportunità.
Al riguardo le competenze sono attribuite all'Osservatorio Provinciale che
potrà predisporre progetti sperimentali finanziati dall'Obiettivo 3.
Art. 17 - Formazione permanente
Le Parti, al fine di favorire la riqualificazione del personale impiegato
nelle aziende agricole interessate alle innovazioni di processo e di
prodotto, intendono promuovere azioni di valorizzazione delle
professionalità attraverso programmi di formazione permanente in raccordo
con l'Assessorato Provinciale competente ed alle opportunità previste
dall'OB3.
In sede di Osservatorio Provinciale saranno predisposti progetti
concordati con le imprese agricole tali da realizzare percorsi di
formazione permanente finanziabili anche con AGRIFORM.
Per quanto attiene la formazione permanente o di aggiornamento,
nell'ambito di percorsi formativi concordati in sede aziendale, si fa
riferimento al contenuto dell'art. 34 del vigente C.C.N.L., sempre
comunque tenuto conto della stagionalità del lavoro agricolo.
Art. 18 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Visto l’ultimo comma dell’art. 15 del CCNL 10/7/2002, le Parti convengono
che per particolari e documentate esigenze dell’azienda o del lavoratore,
per l’alimentazione degli animali negli allevamenti zootecnici, per lavori
di pulizia in genere nei fabbricati rurali, per lavori di sala e cucina in
aziende agrituristiche, per mansioni di artiere ippico in aziende agricole
e agrituristiche, potranno essere stipulati contratti individuali con
prestazioni di durata inferiore a quelle indicate dal CCNL.
Tali contratti dovranno essere preventivamente verificati e comunque
sottoscritti con l’assistenza di almeno una delle rappresentanze sindacali
provinciali firmatarie del presente C.P.L., ed in ogni caso notificati
all’Osservatorio di cui all’art. 5 del presente C.P.L. ed alle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
Nel contratto individuale devono essere indicate le mansioni, la
distribuzione dell’orario, lo stipendio convenuto secondo la categoria di
inquadramento, nonchè la spettanza degli istituti economici e normativi
previsti, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa ridotta,
rispetto a quella a tempo pieno.
Art. 19 - Contratti di formazione e lavoro
Le Parti si danno atto che con decorrenza dal 24/10/2003, la disciplina
dei C.F.L. non trova più applicazione nell’ambito del rapporto di lavoro
privato.
TITOLO IV
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 20 - Definizione degli operai agricoli
- Operai a tempo indeterminato
Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di
lavoro senza prefissione di termine, che prestano la loro opera alle
dipendenze di una impresa agricola singola od associata.
1) i salariati fissi che alla data del 29 settembre 1971 si trovavano alle
dipendenze dell'Azienda agricola in virtù di rapporto di lavoro già
disciplinato dalle leggi 15 agosto 1949 n. 533 e 26 novembre 1955 n. 1161;
2) gli operai che abbiano maturato dopo il 1º marzo 1973 e da questa data
in avanti n. 180 giornate di lavoro presso la stessa azienda nell'arco
massimo di 12 mesi dalla data di assunzione;
3) gli operai richiesti ed assunti dal Datore di lavoro senza prefissione
di termine e con la garanzia di un effettivo lavoro annuo che superi le
180 giornate, in base all'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457.
Gli operai di cui ai punti 2) e 3) saranno retribuiti con salario orario e
saranno loro garantite nell'annata agraria 206 giornate piene pari a 1339
ore ordinarie, con l'aggiunta del pagamento delle festività nazionali e
delle infrasettimanali, di cui alle Leggi 27 maggio 1949 n. 260; 31 marzo
1954 n. 54.
Fermo restando la garanzia di cui sopra, le altre giornate lavorative per
le quali non si possa ricorrere alla C.I.S.O.A., potranno essere
retribuite parzialmente, in rapporto alle ore effettivamente prestate, nel
caso di avversità atmosferiche od altre oggettive impossibilità.
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle intere giornate nel caso
in cui il lavoratore, indipendentemente dalla
propria volontà - ad eccezione dei periodi di malattia ed infortunio - non
abbia potuto svolgere l'effettiva prestazione per tutte le giornate
garantite. In caso di messa in Cassa Integrazione, l'Azienda corrisponderà
all'operaio agricolo a tempo indeterminato, di cui al punto 2) e 3),
un'integrazione all'indennità di legge nella misura del 20% del salario
stabilito per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
riferito al livello di appartenenza; tale integrazione deve essere erogata
in occasione del pagamento del salario del mese in cui è avvenuta la
sospensione dal lavoro.
Agli stessi lavoratori saranno corrisposti gli “istituti” normativi propri
degli ex salariati fissi (indennità compensativa per ferie non godute, 13ª
e 14ª mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali) secondo le
modalità previste dal presente Contratto.
- Operai a tempo determinato
Sono operai a tempo determinato (avventizi) coloro che sono assunti per
l'esecuzione di lavori di breve durata o stagionali od a carattere
saltuario o per la sostituzione di operai assenti, per i quali sussista il
diritto alla conservazione del posto.
Data la caratteristica di operai con rapporto di lavoro precario o
saltuario, presso varie aziende agricole, gli stessi sono denominati dal
presente Contratto “operai avventizi”.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Riguardante gli operai a tempo indeterminato di cui al punto 2).
Il lavoratore di cui al punto 2), manifesterà alla Direzione Provinciale
del Lavoro ed al Centro per l’Impiego di competenza, la volontà di
accettazione dell'instaurarsi del rapporto a tempo indeterminato con
dichiarazione scritta, ad avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio al
lavoratore stesso ed all'Azienda interessata della maturazione del
diritto.
DICHIARAZIONE A VERBALE 2
Le giornate di lavoro effettuate dai compartecipanti non si computano agli
effetti dell'eventuale trasformazione del rapporto da tempo determinato a
tempo indeterminato.
Art. 21 - Aree di classificazione del personale
AREA 1ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
AREA 2ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi
variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e
capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
AREA 3ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
AREA 1 - comprende specializzato super (6º liv. paramet.)
specializzato (5º liv. paramet.)
AREA 2 - comprende qualificato super (4º liv. paramet.)
qualificato (3º liv. paramet.)
AREA 3 - comprende comune b (2º liv. paramet.)
comune a (1º liv. paramet.)
Ai sensi degli artt. 10, 28 e 29 del vigente C.C.N.L. le parti confermano
che la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente
prestato ed in relazione alle mansioni per le quali è avvenuta
l'assunzione, perfezionata ai sensi di legge.
Art. 22 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli a
tempo indeterminato
6º Livello parametrale – Area 1 (ex lavoratori Specializzati Super)
Sono considerati di 6º livello parametrale quei lavoratori in possesso di
specifiche superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate
di quelle dell'operaio di 5º livello parametrale (ex specializzato).
Tali lavoratori si distinguono da quelli del 5º livello parametrale per la
più elevata competenza professionale tecnico-pratica, in virtù della quale
sono loro attribuite mansioni di particolari difficoltà, da svolgere con
perizia e sicurezza e con responsabilità di decisioni autonome, di
conseguenza sono da considerarsi lavoratori di 6º livello parametrale:
- MECCANICO: operaio in grado di “ripassare” un motore a scoppio e diesel;
- ELETTRICISTA: esecuzione in maniera autonoma, da parte di operaio
addetto in modo esclusivo ad officina aziendale, di qualsiasi impianto
elettrico, compresi gli apparati di comando e di sicurezza per impianti
costituiti da numerosi motori elettrici, quali: impianti di essiccazione,
stoccaggio, frigoriferi, sale di mungitura e per preparazione mangimi;
- IDRAULICO: esecuzione in maniera autonoma di impianti idraulici completi
in appartamenti, nonché impianti termici e di impianti di mungitura, ecc.,
compresi loro scarichi; esecuzione di tutte le riparazioni necessarie ed
in maniera definitiva;
- FALEGNAME: lavori di falegnameria per costruzione di porte, finestre,
telai, attrezzi ed opere in legno in genere, svolti da operaio stabilmente
addetto alla falegnameria aziendale;
- CASARO: lavorazione del latte in caseifici, con responsabilità da parte
del "casaro" che può avere alle proprie dipendenze uno o più operai, della
lavorazione medesima. In particolare il "casaro" dovrà: controllare le
qualità organolettiche del latte, segnalando a chi di dovere eventuali
alterazioni o sofisticazioni; dovrà provvedere, secondo i più rigidi
dettami dell'igiene, a detta lavorazione fino ad ottenere burro e
formaggio e, per questi ultimi, dovrà sorvegliare la maturazione fino alla
loro cessione al commercio; sarà pure responsabile, ove esistano,
dell'ingrasso dei suini; infine dovrà avere la massima cura delle macchine
ed attrezzature che gli sono affidate.
- FRIGORISTA: funzionamento di impianto frigorifero da parte
di operaio che, in grado di provvedere direttamente e di propria
iniziativa ad eliminare inconvenienti possibili nell'impianto stesso, ne
assume la responsabilità per il suo funzionamento unitamente a quella del
mantenimento degli attrezzi, utensili e macchine avute in consegna.
- CANTINIERE: operazioni di vinificazione e susseguenti per la
preparazione definitiva del prodotto e sua conservazione, curate, svolte e
dirette da operaio che, per diploma professionale e/o particolare
esperienza e capacità acquistata, ne assume la responsabilità.
- MAGAZZINIERE: conservazione prodotti in magazzino, selezione e
preparazione sementi e custodia merci e prodotti o mezzi in esso
conservati, con responsabilità diretta dell'operaio incaricato.
- CAPO OFFICINA. operazioni di officina meccanica aziendale da parte di
operaio, stabilmente addettovi, capace di “ripassare” e “serrare” motori a
scoppio e diesel, tornitore, aggiustatore attrezzista, fucinatore non a
stampo, saldatore elettrico e ad ossigeno di pezzi complessi di macchina.
- ADDETTO “QUADRO COMANDI”: funzionamento degli impianti di
disidratazione, sfarinamento ed essiccazione da parte di operaio che,
addetto al “quadro comandi” ed assumendo la responsabilità della
regolarità operativa degli impianti, ha particolare preparazione
professionale per provvedere direttamente ad eliminare possibili
inconvenienti negli impianti stessi.
- ACQUAIOLO: operazioni collegate alla coltivazione del riso, svolte da
operaio “acquaiolo” in grado di eseguire in maniera autonoma, a partire
dalla regolarità dei “compianamenti” dei bacini di semina, la tempestiva
sommersione, le manovre per il mantenimento costante dei livelli di acqua
e che sa programmare le “asciutte” in funzione dello sviluppo vegetativo,
nonché i diserbi necessari alla coltura in relazione alla qualità e
quantità delle erbe infestanti.
- CAPO CUOCO di aziende agrituristiche;
- Istruttore con patentino F.I.S.E. nei maneggi di aziende agrituristiche;
- progettista/designer di giardini ed aree attrezzate a verde in aziende
agrituristiche in possesso di pertinente diploma di specializzazione;
- Capo manutentore o manutentore unico in aziende agrituristiche
polifunzionali;
- Operatore agroculturale.
5º livello parametrale – Area 1 (ex lavoratori Specializzati)
- ADDETTO AI FRUTTETI: intendendo per tale il personale assunto per
impianto, allevamento e coltivazione di frutteti e della vite in colture
specializzate e che, in possesso o meno di diploma professionale e
conoscendo la vita delle piante, ha la necessaria competenza tecnica e
pratica nonché l'esperienza per compiere con sicurezza e speditezza -
nelle forme e nei modi più razionali - tutte le operazioni inerenti al
frutteto, comprese le operazioni di innesto, potatura, trattamenti
antiparassitari ed anticrittogamici ed è, inoltre, in grado di coordinare
le operazioni di raccolta, cernita e confezionamento dei prodotti. Fanno
parte del 5º livello parametrale anche i “vivaisti”, intendendo per tali
quegli operai capaci di eseguire l'impianto e la coltivazione del vivaio,
nonché tutte le operazioni di moltiplicazione delle piante, compreso
l'innesto.
- ADDETTO AL BESTIAME: si intendono di 5º livello parametrale quei
lavoratori che, addetti con piena responsabilità alle stalle da latte ed
alle stazioni “di monta” quali “capistalla” o salariato unico, sono in
grado, con specifica capacità tecnica e
conoscenza pratica, di coordinare tutte quelle operazioni atte a
conseguire la razionalità dell'allevamento. Devono essere capaci di
effettuare a regola d'arte la mungitura a mano e con perizia la mungitura
meccanica, assicurare il regolare funzionamento e la normale manutenzione
degli impianti meccanici e delle attrezzature sia per la mungitura, per la
raccolta del latte e per il governo in genere e dell'alimentazione, anche
con preparazione ed impiego di mangimi concentrati e bilanciati, del
bestiame loro affidato. Devono controllare i “calori” per la tempestiva
“copertura”, le fecondazioni e lo stato di gravidanza delle vaccine
assistendo validamente ai parti ed essere in grado di effettuare le usuali
e ricorrenti prestazioni di carattere igienico-profilattico nonché di
apprestare cure e le prime medicazioni nei casi di lieve entità.
- FRIGORISTA: il lavoratore avente le capacità e la responsabilità per il
regolare funzionamento dell'impianto frigorifero, in grado di provvedere
direttamente e di propria iniziativa ad eliminare inconvenienti possibili
nell'impianto stesso.
Il frigorista può essere chiamato a svolgere altre mansioni nell'ambito
dell'azienda. Egli sarà il responsabile degli attrezzi, degli utensili e
delle macchine che verranno consegnati.
- ADDETTO AI MEZZI MECCANICI ED ALLE OFFICINE AZIENDALI:
quel personale che è in possesso di patente per la guida su aree pubbliche
di automezzi con rimorchio, nonché l'operaio, in possesso di patente,
addetto alla guida di carrelli, macchine operatrici e che con capacità,
perizia e razionalità sa effettuare con trattori e macchine operatrici -
siano esse portate, trainate o semoventi - tutti i lavori agricoli
eseguiti con le macchine stesse, ed inoltre sa provvedere alla relativa
manutenzione ed alle piccole riparazioni effettuabili in azienda. Fanno
parte di tale livello anche i conducenti di mietitrebbiatrici, ruspe e
scavafossi, nonché i meccanici abili ad eseguire i lavori di ordinaria e
straordinaria manutenzione e riparazione di qualsiasi mezzo meccanico
dell'azienda. Se l'operaio è addetto stabilmente ad officina meccanica,
pur venendo utilizzato eventualmente con mezzi meccanici nei lavori di
campagna, deve essere capace di essere tornitore, aggiustatore
attrezzista, fucinatore non a stampo, saldatore elettrico e ad ossigeno di
pezzi complessi di macchina.
- ADDETTO AGLI ALLEVAMENTI AVICOLI: l'operaio che, adibito alle macchine
incubatrici, selezionatrici e calibratrici, ha la responsabilità del
regolare funzionamento delle stesse al fine di conseguire i migliori
risultati, nonché l'operatore della fecondazione artificiale.
- ADDETTO ALLE CANTINE: l'operaio che, con o senza diploma professionale
ma in possesso di particolare esperienza e capacità, è in grado di
effettuare tutte le operazioni di vinificazione, nonché quelle
susseguenti, per la preparazione definitiva del prodotto e sua
conservazione.
- ADDETTO ALLA FALEGNAMERIA AZIENDALE: l'operaio addetto alla falegnameria
ma che può essere utilizzato eventualmente in lavori di campagna, capace
di costruire porte, finestre, telai, attrezzi ed opere in legno, in
genere.
- CAPO SALA in aziende agrituristiche;
- Responsabile del maneggio in aziende agrituristiche;
- Manutentore in aziende agrituristiche
- Giardiniere in aziende agrituristiche in possesso di capacità ed
autonomia nella realizzazione dei giardini;
- Animatore in aziende agrituristiche;
- cuoco in aziende agrituristiche.
4º Livello parametrale – Area 2 (ex lavoratori Qualificati Super)
Sono lavoratori di 4º livello parametrale coloro che sono in possesso
delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio di 3º livello
parametrale (ex qualificato), che siano in grado di svolgerle con
particolare competenza professionale, superiore a quella degli operai di
3º livello parametrale, ma che necessitano nello svolgimento delle
mansioni loro affidate di indirizzo e controllo.
Profili:
- lavori svolti per almeno un'ora consecutiva in cella frigorifera;
- operai addetti alla selezione in magazzini od in frigo di prodotti
ortofrutticoli, comprese le operazioni di campionatura semplice, di
confezionamento, selezione, cernita, pulitura, calibratura, impacco,
imballaggio, ingabbiettatura, chiusura ed inchiodatura di incarto, scarico
e trasporto a mano e/o con carrelli della frutta;
- operai addetti a lavori di officina, con necessità da parte dell'addetto
di indirizzo e controllo;
- potatura alberi da frutto e delle viti con necessità di indirizzo e
controllo;
- operai addetti alla manutenzione del verde;
- Aiuto cuoco in aziende agrituristiche;
- camerieri, personale di cucina in aziende agrituristiche;
- Addetto manutenzione verde in aziende agrituristiche;
- Istruttore accompagnatore nelle escursioni in aziende agrituristiche.
3º Livello parametrale – Area 2 (ex lavoratori Qualificati)
Sono di 3º livello parametrale quei lavoratori che sono in possesso di
specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per
titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o
di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa; in
grado di svolgere mansioni di addetti ai frutteti, di addetti ai
frigoriferi, di addetti ai mezzi meccanici, di addetti al bestiame - da
riproduzione, da carne e da latte, boari, manzolari e cavallari - nonché
gli addetti agli allevamenti avicoli, assumendo piena ed incondizionata
responsabilità circa il buon esito della custodia e governo; sono altresì
inseriti in questo livello gli operai addetti ad operazioni con mezzi
meccanici connesse alle attività di raccolta (conduzione carro raccolta).
Fanno pure parte di tale livello gli addetti alle cantine, intendendo per
tali quei lavoratori destinati prevalentemente a tutti i lavori di
carattere manuale attinenti la preparazione e conservazione dei vini; gli
addetti ai magazzini, intendendo per tale quel personale adibito
prevalentemente ai lavori manuali attinenti la conservazione dei prodotti
ed il loro carico e scarico, con compiti anche di prima registrazione dei
movimenti dei prodotti; gli addetti alle falegnamerie, capaci di
riparazioni di attrezzature, pulizia, smontaggio, ecc., che lavorano sotto
la sorveglianza di personale specializzato e di questi sono aiutanti; gli
addetti alle falegnamerie, capaci di riparazioni di attrezzi ed opere in
legno in genere od addetti a lavori di piallatura, verniciatura,
lucidatura, ecc.-
- Apertura e chiusura reti antigrandine;
- Aziende agrituristiche: personale d’ordine di cucina/sala, pulizia e
riassetto camere, vendita prodotti, attività didattiche e di custodia;
- Addetto al banco bar in aziende agrituristiche;
- addetto al maneggio in aziende agrituristiche.
2º Livello parametrale – Area 3 (Comune B)
Il personale limitato agli “ex” salariati fissi, non in possesso delle
capacità richieste per gli ex “specializzati” e gli ex “qualificati” - in
esso compresi i boaroli, manzolari e cavallarini - che, pur eseguendo i
lavori di custodia e governo del bestiame, non ne assumono la
responsabilità.
Fanno pure parte del presente livello: il custode, l'uomo di corte o
“fatutto”, intendendo per tale quell'operaio che è adibito a qualsiasi
lavoro comune inerente all'azienda agricola.
Art. 23 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli a
tempo determinato
6º Livello parametrale – Area 1(ex Specializzato Super)
Declaratoria: appartengono a tale livello gli operai che si distinguono da
quelli di cui al 5º livello parametrale per la più elevata competenza
professionale tecnico pratica, in virtù della quale sono loro attribuite
mansioni di particolare difficoltà, da svolgere con perizia e con
responsabilità di decisioni autonome.
Profili:
- operaio in grado di “ripassare” un motore a scoppio e diesel;
- esecuzione in maniera autonoma, da parte di operaio addetto in modo
esclusivo ad officina aziendale, di qualsiasi impianto elettrico compresi
gli apparati di comando e di sicurezza per impianti costituiti da numerosi
motori elettrici, quali: impianti di essiccazione, stoccaggio,
frigoriferi, sale di mungitura e per preparazione mangimi;
- esecuzione in maniera autonoma di impianti idraulici completi in
appartamenti, nonché impianti termici e di impianti di mungitura, ecc.
compresi loro scarichi, da parte di operaio stabilmente ed in modo
esclusivo addetto ad officina o laboratorio aziendale, capace di eseguire
tutte le operazioni necessarie in maniera definitiva;
- lavori di falegnameria per costruzione di porte, finestre, telai
attrezzi ed opere in legno, in genere, svolti da operaio stabilmente
addetto alla falegnameria aziendale;
- lavorazioni del latte in caseifici, con responsabilità da parte del
“casaro”, che può avere alle proprie dipendenze uno o più operai, della
lavorazione medesima. In particolare il “casaro” dovrà: controllare le
qualità organolettiche del latte, segnalando a chi di dovere eventuali
alterazioni o sofisticazioni; dovrà provvedere, secondo i più rigidi
dettami dell'igiene, a detta lavorazione fino ad ottenere burro e formaggi
e, per questi ultimi, dovrà sorvegliare la maturazione fino alla loro
cessione al commercio; sarà pure responsabile, ove esistano, dell'ingrasso
dei suini; infine dovrà avere la massima cura delle macchine ed
attrezzature che gli sono state affidate;
- funzionamento di impianto frigorifero da parte di operaio che, in grado
di provvedere direttamente e di propria iniziativa ad eliminare
inconvenienti possibili nell'impianto stesso, ne assume la responsabilità
per il suo funzionamento unitamente a quella del mantenimento degli
attrezzi, utensili e macchine avute in consegna;
- operazioni di vinificazione e susseguenti per la preparazione definitiva
del prodotto e sua conservazione, curate, svolte e dirette da operaio che,
per diploma professionale e/o particolare esperienza e capacità acquisita,
ne assume la responsabilità;
- conservazione prodotti in magazzini, selezione e preparazione sementi e
custodia merci e prodotti o mezzi in esso conservati, con responsabilità
diretta dell'operaio incaricato;
- operazioni di officina meccanica aziendale da parte di operaio
stabilmente addettovi, capace di “ripassare” e “serrare” motori a scoppio
e diesel, tornitore, aggiustatore attrezzista, fucinatore non a stampo,
saldatore elettrico e ad ossigeno di pezzi complessi di macchina;
- funzionamento degli impianti di disidratazione, sfarinamento ed
essiccazione da parte di operaio che, addetto al “quadro comandi” ed
assumendo le responsabilità della regolarità operativa degli impianti, ha
particolare preparazione professionale per provvedere direttamente ad
eliminare possibili inconvenienti negli impianti stessi;
- operazioni collegate alla coltivazione del riso, svolte da operaio
“acquaiolo” in grado di eseguire in maniera autonoma, a partire dalla
regolarità dei “compianamenti” dei bacini di semina, la tempestiva
sommersione, le manovre per il mantenimento costante dei livelli di acqua
e che sa programmare le “asciutte” in funzione dello sviluppo vegetativo,
nonché i diserbi necessari alla coltura in relazione alla qualità e
quantità delle erbe infestanti;
- capo cuoco in aziende agrituristiche;
- istruttore con patentino F.I.S.E. nei maneggi di aziende agrituristiche;
- progettista/designer di giardini ed aree attrezzate a verde in aziende
agrituristiche in possesso di pertinente diploma di specializzazione;;
- Capo manutentore o manutentore unico in aziende agrituristiche
polifunzionali.
5º Livello parametrale – Area 1 (ex Specializzato)
Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai che
svolgono mansioni per l'esecuzione delle quali si richieda una specifica
preparazione professionale, che svolgono le operazioni in condizione di
autonomia esecutiva.
Profili:
- operai addetti a lavori di spondinaggio per campionamenti e sistemazione
terreni, tracciamenti affossature;
- operai addetti alla semina con macchina operatrice trainata;
- operai addetti alle operazioni di innesto e vivaio;
- operai addetti alla potatura di qualsiasi fruttifero e delle viti,
capaci di eseguire i lavori con autonomia sulla base delle disposizioni
loro impartite dai diretti responsabili aziendali;
- operai addetti alle irrorazioni in genere con mezzi meccanici;
- operai addetti a lavori in frigorifero: campionatura complessa, ritiro
frutta, “capobanco”, di carrello elevatore “muletto” per trasporto ed
accatastamento, stivaggio, carico e scarico interni od esterni al
magazzino;
- operai addetti ad operazioni con mezzi meccanici;
- operai addetti alla cura di allevamenti avicoli, delle incubatrici,
selezionatrici, calibratrici, ecc. con responsabilità del regolare
funzionamento delle medesime al fine di conseguire i migliori risultati;
- operai addetti alle operazioni di fecondazione artificiale;
- operai addetti al funzionamento degli impianti automatici di
mescolazione mangimi, negli allevamenti zootecnici;
- operai addetti alle operazioni specializzate di cantina;
- operai addetti alla guida di automezzi leggeri su brevi percorrenze.
- operai addetti alla guida di autotreni (autoarticolati, autosnodati) con
o senza rimorchio per trasporti internazionali e nazionali a lunga
percorrenza;
- operai addetti alle operazioni di mietitrebbiatura, scavascollettatura e
lavori di movimento terra, compreso escavafossi, con macchine cingolate
superiori ai 60 C.V.;
- operai addetti alla motoaratura con aratro portato o trainato;
- operai addetti al funzionamento degli impianti di disidratazione con
responsabilità del quadro comandi;
- operai addetti alla cura e funzionamento dell'impianto frigorifero con
altre mansioni nell'ambito aziendale;
- operai addetti a lavori di officina il cui addetto è in grado di operare
in maniera autonoma;
- Capo sala in aziende agrituristiche;
- Giardiniere in aziende agrituristiche in possesso di capacità ed
autonomia nella realizzazione dei giardini;
- Animatore in aziende agrituristiche;
- Responsabile del maneggio nelle aziende agrituristiche;
- Manutentore in aziende agrituristiche;
- cuoco in aziende agrituristiche;
4º Livello parametrale – Area 2 (ex Qualificato Super)
Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai in
possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali, capaci di
eseguire i lavori loro affidati con necessità di indirizzo e controllo.
Profili:
- lavori svolti per almeno un'ora consecutiva in cella frigorifera;
- operai che sostituiscono gli ex salariati fissi di stalla;
- operai addetti alla selezione in magazzini od in frigo di prodotti
ortofrutticoli, comprese le operazioni di campionatura semplice, di
confezionamento, selezione, cernita, pulitura, calibratura, impacco,
imballaggio, ingabiettatura, chiusura ed inchiodatura di incarto, scarico
e trasporto a mano e/o con carrelli della frutta;
- operai addetti ai mezzi meccanici e/o macchine operatrici leggere,
comprese irrorazioni viti e prodotti erbacei;
- operai addetti a lavori di officina, con necessità da parte dell'addetto
di indirizzo e controllo;
- operai addetti alla potatura degli alberi da frutto e delle viti, capaci
di eseguire i lavori sulla base delle disposizioni loro impartite dai
diretti responsabili aziendali ma che necessitano di indirizzo e
controllo;
- operai addetti alla manutenzione del verde;
- camerieri, personale di cucina in aziende agrituristiche;
- Aiuto cuoco in aziende agrituristiche;
- Addetto manutenzione verde in aziende agrituristiche;
- Istruttore accompagnatore nelle escursioni in aziende agrituristiche;
- attività didattiche e culturali di promozione e valorizzazione
ambientale del territorio, in possesso di attestati di
professionalizzazione.
3º Livello parametrale – Area 2 (ex Qualificato)
Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai che
svolgono mansioni specifiche e sono in possesso di conoscenze acquisite
per pratica o per titolo.
In tale livello sono inquadrati i lavoratori che effettuano il trapianto
in genere, ad eccezione del trapianto delle orticole, potatura alberi non
da frutto, messa a dimora alberi da frutto.
Profili:
- il trapianto in genere, ad eccezione del trapianto delle orticole;
- lavori di pulizia, riordino e manutenzioni varie;
- operazioni con mezzi meccanici connessi alle attività di raccolta
(conduzione carro raccolta);
- apertura e chiusura reti antigrandine;
- lavori di vanga, sarchiatura, raschiatura scoline, escavafossi senza
acqua e sgarbatura fossi;
- manipolazione prodotti orticoli raccolti meccanicamente;
- “succhionatura”;
- potatura alberi non da frutto;
- carico e scarico manuale paglia e foraggi pressati;
- lavori vari in presenza di acqua;
- svallamento, carico e scarico di tutti i prodotti ortofrutticoli;
- messa a dimora piantine portaseme;
- operazioni manuali inerenti l'irrigazione;
- messa a dimora alberi da frutto;
- “palarino” addetto alla alimentazione della coclea per caricamento e
svuotamento essiccatoi in genere;
- lavori in serre e sotto tunnel, ad esclusione delle attività di
zappatura, raccolta prodotti, e diradamento;
- operazioni generiche in cantina;
- custodia e guardia frigo e magazzini aziendali;
- custodia e governo di allevamenti intensivi;
- operai addetti alla custodia e governo di allevamenti compresi quelli
avicoli con raccolta e confezionamento uova ed operazioni di fecondazione
artificiale;
- lavorazioni piantine fragole.
- aziende agrituristiche: personale d’ordine di cucina/sala, pulizia e
riassetto camere, vendita prodotti, attività didattiche e di custodia;
- addetto al banco bar in aziende agrituristiche;
- addetto al maneggio in aziende agrituristiche.
Ci si riserva di completare l’articolato sulla classificazione, per quanto
attiene il 2° livello parametrale, area 3 comune B ed il 1° livello
parametrale, area 3 comune A.
2º Livello parametrale – Area 3 (Comune B)
In tale livello parametrale sono inquadrati i lavoratori che eseguono le
seguenti mansioni: raccolta, zappatura, diradamento, trapianto delle
orticole.
1º Livello parametrale – Area 3 (Comune A)
Al 1º livello parametrale, indipendentemente dalle mansioni di assunzione,
sono inserite le seguenti figure:
- operai agricoli che alla data del 31/12/2004 non potevano vantare almeno
101 giornate di effettivo lavoro in agricoltura;
- operai agricoli assunti per la prima volta nel settore agricolo dal 1º
gennaio 2005.
Tali lavoratori permangono nel presente livello parametrale sino al
raggiungimento di n. 170 giornate d effettivo lavoro e ciò
indipendentemente dal numero di aziende presso e quali è stata eseguita la
prestazione lavorativa e dalle mansioni di avviamento.
La presente normativa non si applica ai lavoratori già occupati
antecedentemente al 31/12/2004, stabilmente e con continuità lavorativa e
relativa esperienza, nei settori agroindustriale e agroalimentare, quali a
titolo esemplificativo: industria di trasformazione prodotti
ortofrutticoli, settori commercio ortofrutta, consorzi di bonifica e
contoterzismo.
La presente norma è applicabile a far tempo dal 1º gennaio 2005; fino alla
data del 31 dicembre 2004 si applica quanto previsto dall’art. 23 del
C.P.L. 16/06/2000.
TITOLO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
Art. 24 - Orario di Lavoro
1) Orario di Lavoro
Con decorrenza dal 1º luglio 1988, l'orario ordinario di lavoro è
stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è così
distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, fatto salvo il
periodo di cui al successivo punto 5), ai sensi del 5º comma dell'art. 31
del C.C.N.L. del 10 luglio 2002.
2) Maggiorazione di orario
Sulla base di quanto stabilito dal 2º comma dell'art. 31 del C.C.N.L. del
10 luglio 2002, dal 15 luglio al 30 settembre e per un massimo di 60
giornate, l'orario di lavoro ordinario sarà, a richiesta dell'azienda e
per oggettive esigenze produttive, di 44 ore settimanali così distribuite:
8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, con possibilità di recupero
di tale maggior orario in altro periodo.
Le aziende comunicheranno alle R.S.A./R.S.U. l'effettuazione dell'orario
di cui al presente punto.
3) Maggiorazione di orario in altro periodo dell'anno
Fatto salvo quanto sopra, a seguito di straordinarie necessità produttive,
le Parti valuteranno la possibilità di ampliare il ricorso alla
maggiorazione di orario di cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui
all'art. 31, 2º comma del vigente C.C.N.L.-
Le Parti potranno stabilire un utilizzo temporale diverso a fronte di
necessità produttive specifiche e sempre nel limite massimo delle giornate
stabilite.
In tale ipotesi, preventivamente, le aziende comunicheranno alle
R.S.A./R.S.U. e/o all'Osservatorio di cui all'art 5 del presente C.P.L.
l'effettuazione dell'orario di cui al presente punto.
L'azienda inoltre dovrà preventivamente ed indicativamente comunicare al
lavoratore le modalità di effettuazione della maggiorazione di orario di
cui al presente punto 3).
4) Recupero
Nel caso di applicazione della maggiorazione di orario prevista al
precedente punto 2), dal 15 novembre al 31 gennaio e per un massimo di 60
giornate, l'orario ordinario potrà essere stabilito in 34 ore settimanali,
così distribuite: 6 ore dal lunedì al venerdì e ore 4 il sabato.
Per gli operai a tempo indeterminato in alternativa al recupero di orario,
come stabilito dal comma precedente, la maggiorazione di orario sarà
recuperata con 7 giorni di permessi retribuiti, in altri periodi dell'anno
sulla base di quanto stabilito dall'azienda, tenuto conto delle proprie
esigenze e degli interessi e dei desideri dei lavoratori, nell'ambito del
calendario annuo; tale calendario, qualora sia predisposto, sarà redatto
entro il 31 marzo di ogni anno; i lavoratori interessati dovranno
comunicare i rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno.
Resta inteso che in tal caso gli operai a tempo indeterminato che svolgono
44 ore settimanali di lavoro ordinario, continueranno ad essere retribuiti
per 39 ore.
Per gli operai a tempo determinato, di cui all'art. 14 del C.P.L. vigente,
la maggiorazione di orario potrà essere recuperata con permessi orari
retribuiti stabiliti dall'azienda sulla base delle proprie esigenze,
tenuto conto degli interessi e dei desideri dei lavoratori sempre in
costanza di rapporto, nell'ambito di un calendario annuo; tale calendario,
qualora sia predisposto, sarà redatto secondo quanto sopra stabilito.
Anche in tal caso gli operai a tempo determinato che svolgono 44 ore
settimanali di lavoro ordinario continueranno ad essere retribuiti per 39
ore.
Per quanto riguarda i lavoratori i cui al precedente punto 3), le modalità
di recupero verranno convenute tra le parti sulla base dei principi di cui
sopra.
5) Settimana corta
Nel periodo dal 1º marzo al 30 giugno, l'orario di 39 ore settimanali
potrà essere distribuito su 5 giornate dal lunedì al venerdì, con
attribuzione, ai fini contributivi previdenziali, della sesta giornata una
volta effettuato l'intero orario ordinario settimanale, così come previsto
dalle vigenti norme di legge. La distribuzione dell’orario settimanale su
5 giornate potrà essere prevista anche limitatamente ad alcuni periodi
dell’anno.
Entro il mese di gennaio di ogni anno le aziende dovranno dare
comunicazione al personale circa i periodi dell’anno in cui verrà adottata
la settimana corta.
6) Attività zootecniche/agrituristiche
Ai sensi del 5º comma dell'art. 31 del vigente C.C.N.L., per le attività
zootecniche e le attività agrituristiche, quali attività di
cucina/sala/piano/maneggio/attività culturali e sportive, l'orario
ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà essere distribuito su
sei giorni di 6,30 ore giornaliere.
Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a
tempo determinato. Se, per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione
di lavoro nella giornata di domenica, il riposo di 24 ore consecutive
dovrà essere concesso in altro giorno della settimana stabilito
preventivamente.
7) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l’orario ordinario di
lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi
restando i limiti di due ore giornaliere e 12 settimanali. Il limite
massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare
le 200 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario,
festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all’art.
26 del presente C.P.L.-
Art. 25 - Ferie e riposi compensativi
Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di
servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito
pari a 26 giornate lavorative, nonché il godimento di n. 4 giornate di
permessi per ex festività soppresse.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno
agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie e dei
succitati permessi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso
l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi
effetti, come mese intero.
Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di fruizione delle ferie e
dei permessi, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali,
degli interessi e delle richieste dei lavoratori nell'ambito del
calendario annuo; tale calendario sarà redatto entro il 31 marzo di ogni
anno. I lavoratori interessati dovranno comunicare i rispettivi calendari
entro il 28 febbraio di ogni anno.
Art. 26 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 39 del vigente C.C.N.L.,
si considera:
a) LAVORO STRAORDINARIO: quello eseguito oltre il normale orario
giornaliero di lavoro previsto dall'art. 24 del presente C.P.L.;
b) LAVORO FESTIVO: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi,
di cui all'art. 35 del vigente C.C.N.L.-
c) LAVORO NOTTURNO: quello eseguito dalle ore 21 alle ore 6.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le
dodici settimanali.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del
datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò
avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via
preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali o RSU qualora
esistenti.
Le percentuali di maggiorazione da applicare sulla retribuzione, visto
l’art. 37 CCNL, sono le seguenti:
- LAVORO STRAORDINARIO ....................... 25%
- LAVORO FESTIVO ................................... 40%
- LAVORO NOTTURNO ............................... 40%
- LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO ........ . 50%
- LAVORO NOTTURNO FESTIVO .................. 60%
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal “3º” elemento questo
viene corrisposto anche per le ore straordinarie festive e notturne ma
nella misura in atto per le ordinarie.
Art. 27 - Banca ore
Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato
di cui all'art. 19 lett. b) e c) del vigente C.C.N.L. sarà istituita la
“Banca ore”.
Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale
od a carattere collettivo, il lavoratore può optare, in alternativa alla
remunerazione come straordinario delle ore prestate, per l'accantonamento
delle ore medesime in una “Banca ore” individuale dalla quale attingere
per fruire di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua
scelta.
Le ore che, alla data del 31 dicembre, non fossero state usufruite,
verranno monetizzate applicando la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario.
Il totale delle ore accantonate e di quelle usufruite dovrà essere
specificato mensilmente nel “prospetto paga”.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In ordine all’applicabilità del meccanismo previdenziale, contributivo e
contrattuale della “Banca ore”, le Parti convengono di attivare
congiuntamente gli opportuni percorsi, onde statuire l’applicabilità del
meccanismo della “Banca ore” anche al personale O.T. det. di cui all’art.
19 lett. b) e c) del vigente C.C.N.L.-
Art. 28 - Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno
Si considera turno di lavoro, il lavoro prestato da più lavoratori i quali
si avvicendano (singolarmente od in squadra) sullo stesso posto di lavoro
per la medesima tipologia professionale effettuando l’orario contrattuale.
Le aziende comunicheranno alle RSA/RSU, ovvero in loro assenza ai
lavoratori, con preavviso di almeno 48 ore, le modalità di effettuazione
del lavoro sui turni (n. lavoratori interessati, composizione delle
eventuali squadre, giorni e ore di avvicendamento turno, periodo del
turno).
Per lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici, si
farà luogo ad una maggiorazione del 20% sulla retribuzione con l'aggiunta,
se previsto, del “3º Elemento”, ma nella misura in atto per le ordinarie.
Nei turni diurni per lavori di irrigazione e negli essiccatoi aziendali si
procede alla riduzione dell'orario di mezz'ora alla fine del turno.
Nei turni diurni per lavori colturali con mezzi meccanici superiore ai 60
c.v., si prevede un riposo retribuito di mezz'ora, che sarà effettuato
durante il turno stesso, ferma restando la maggiorazione salariale del 20%
per i turni notturni e/o festivi.
Negli altri turni si darà luogo ad una riduzione di orario pari a 15
minuti retribuiti.
Art. 29 - Permessi straordinari
A modifica ed integrazione dell'art. 33 del vigente C.C.N.L. si stabilisce
quanto segue:
a) permessi straordinari per matrimonio. In caso di matrimonio l'operaio a
tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici
giorni;
b) permessi straordinari per decesso di parenti. In caso di decesso di
parenti di primo grado l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un
permesso retribuito di tre giorni.
Agli operai a tempo determinato, in caso di decesso di parenti di 1º
grado, sarà concesso un permesso non retribuito di tre giorni, sempre
salvo l'utilizzo eventuale dei permessi di cui all'art. 27.
E' fatta salva la normativa di cui al D.Lgs 151/2001.
Art. 30 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Al riguardo si richiama espressamente quanto previsto all'art. 34 del
vigente C.C.N.L. ed art. 15 del presente C.P.L.-
CHIARIMENTO A VERBALE
Tenuto conto dell'esigenza, per il personale che abbia frequentato corsi
di addestramento professionale, di determinare la qualifica di
appartenenza ed il relativo trattamento economico, le Parti stipulanti il
presente C.P.L. convengono quanto segue:
a) il personale che ha frequentato corsi di addestramento professionale
teorico-pratici, sarà assunto con inquadramento al 4º livello parametrale.
b) Per i lavoratori che hanno frequentato corsi di addestramento
professionale esclusivamente teorici, l'assunzione sarà effettuata con
inquadramento al 3º livello parametrale.
Superato il limite delle 40 ore di lavoro in azienda nelle mansioni
corrispondenti ai corsi di cui sopra, a tale personale sarà riconosciuto
l'inquadramento al 4º livello parametrale ed applicato il relativo
trattamento economico.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 31 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Dalle imprese agricole, con riferimento all'art. 34 del vigente C.C.N.L.,
saranno concesse agli operai a tempo indeterminato fino a 150 ore di
permesso annue per la partecipazione a corsi di recupero scolastico.
Il datore di lavoro potrà richiedere all'operaio un certificato di
frequenza ai corsi.
Il numero degli operai di ogni singola azienda, che può beneficiare dei
permessi necessari per partecipare ai Corsi, non può superare nello stesso
momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai ed
il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai.
I permessi di cui sopra non sono da conteggiare nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di
recupero scolastici è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo
determinato, in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto.
Art. 32 - Congedi parentali
Le Parti rinviano al disposto di cui al D.Lgs 151/2001.
TITOLO VI
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 33 - Aumenti retributivi
Si conviene un aumento del salario contrattuale vigente al 31 dicembre
2003 nella misura del 6% ed una ulteriore quota in aumento dello 0,1% per
quanto riguarda il dettato di cui all’art. 35 del C.P.L. 16/6/2000.
L’aumento di cui sopra è così distribuito:
- in quanto al 60% pari al 3,66% dal 1º luglio 2004;
- in quanto al restante 40% pari al 2,44% alla data del 1º gennaio 2005.
L’E.D.R.P. di cui all’art. 34 del C.P.L. 16/6/2000 viene conglobato nel
salario contrattuale.
Art. 34 - Salario per obiettivi
In ottemperanza al dettato di cui all'art. 2 del C.C.N.L. 10/072002, le
Parti riconfermano la validità di quanto previsto all'art. 30 del C.P.L.
19/07/1996, anche alla luce di quanto disposto all'art. 5 del presente
C.P.L. (Osservatorio).
Art. 35 - Maggiorazione per il "Capo"
Al lavoratore, al quale il datore di lavoro conferisce l'incarico di
“capo” sarà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale
pari al 5% (cinque per cento) della retribuzione lorda.
Art. 36 - Criteri per la maturazione degli Istituti contrattuali
Fermo restando la disciplina in essere in caso di assenze volontarie, in
costanza delle norme previdenziali vigenti, il pagamento della 13ª e 14ª
mensilità avverrà in misura proporzionale al servizio prestato
effettivamente; nel calcolo dei predetti emolumenti non si tiene pertanto
conto dei periodi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio,
maternità e cassa integrazione salari.
NORMA A LATERE - ISTITUTI CONTRATTUALI
Le parti convengono relativamente alla precedente norma (art. 32 C.P.L.)
che in caso di CISOA, malattia, infortunio e maternità sarà corrisposta,
con oneri a carico del FAVLAF, una integrazione salariale giornaliera
calcolata sulla base del salario medio convenzionale vigente annualmente
per qualifica professionale. Tale importo sarà anticipato dalle aziende le
quali saranno rimborsate dal FAVLAF; in ogni caso il FAVLAF entro e non
oltre il mese successivo l'inoltro della apposita istanza di rimborso
effettuerà il pagamento.
Il computo della integrazione giornaliera e le modalità applicative di cui
sopra saranno annualmente oggetto di apposito accordo provinciale.
Art. 37 - Modalità di pagamento della retribuzione e degli "Istituti"
Il pagamento della retribuzione per le varie figure di operai avverrà nel
seguente modo:
1) per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato (avventizi)
la retribuzione per le ore di lavoro effettuate verrà erogata, con
consegna all'operaio di regolare “prospetto paga", entro i primi dieci
giorni del mese successivo la prestazione lavorativa.
In casi eccezionali è prevista la possibilità di acconti nella misura
massima dell'80% della retribuzione lorda maturata.
2) Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “ex”
salariati fissi ed “O.T. ind.”, la retribuzione verrà erogata, con
consegna all'operaio di regolare “prospetto paga” entro i primi dieci
giorni del mese successivo la prestazione lavorativa.
Per tutti gli operai a tempo indeterminato, di cui all'art. 19, gli
“Istituti” previsti dai vigenti Contratti di lavoro sono erogati alle
seguenti scadenze:
- la 13ª mensilità, pari alla retribuzione del mese di dicembre, deve
essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno.
- La 14ª mensilità, pari alla retribuzione del mese di aprile, deve essere
corrisposta al 30 aprile di ogni anno.
- L'indennità compensativa ferie non godute, calcolata sul salario in
vigore nel mese di dicembre, deve essere corrisposta entro il 10 gennaio
di ogni anno.
- Le festività nazionali ed infrasettimanali debbono essere retribuite nel
mese nel quale ricorrono.
Art. 38 - Mansioni e responsabilità degli "Ex" Salariati Fissi addetti al
bestiame
Rientrano a titolo esemplificativo, nelle competenze degli addetti al
bestiame:
a) custodia e governo del bestiame (comprese tutte le cure igieniche e
sanitarie necessarie); preparazione e somministrazione dei mangimi
concentrati e delle razioni bilanciate; sistemazione della lettiera ed
abbeveramento degli animali: il tutto non meno di due volte al giorno,
fermo restando che l'alimentazione del bestiame nel periodo caldo, e cioè
normalmente dal 15 maggio al 15 settembre, dovrà essere eseguita tre volte
al giorno;
b) sorveglianza nell'imminenza e durante il parto, nonchè
sorveglianza dei "calori" delle femmine, curando la tempestiva copertura
delle stesse ed assistendole nei casi di malattia;
c) adempiere a tutti i servizi di stalla, quali la pulizia e la
sistemazione quotidiana delle concimaie, con particolare riguardo anche a
quei lavori che sono connessi alle finalità ed utilizzazione
dell'allevamento, sempre compresi quelli di:
- un'accurata mungitura nelle ore stabilite dal datore di lavoro, o chi
per esso, e consegna del latte all'accesso della corte;
- conservazione e pulizia scrupolosa dei recipienti che servono per la
mungitura e trasporto latte;
- eventuale alimentazione artificiale dei vitelli con poppatoio od altro
sistema indicato dal datore di lavoro.
- d) avvertire immediatamente il datore di lavoro o, in caso di urgenza,
direttamente il veterinario non appena un animale si ammali o sia
sofferente per una ragione qualsiasi, provvedendo e somministrando le
medicine e prestando tutte le cure secondo le prescrizioni del
veterinario.
Art. 39 - Compensi sussidiari
La retribuzione dovuta ad ogni salariato è quella concordata
periodicamente dalle Organizzazioni contraenti, secondo il "tabellario".
Agli "ex" salariati fissi addetti al bestiame, oltre al salario di cui
sopra, competono:
a) per la mungitura del latte, consegnato all'Industria od al Commercio,
due per cento del valore del latte medesimo.
b) un litro di latte giornaliero.
Art. 40 - Casa orto pollaio porcile
Tutti gli "ex" salariati fissi addetti al bestiame hanno diritto , per sè
e conviventi, all'uso gratuito della casa di abitazione, del pollaio e del
porcile; godranno pure gratuitamente di una particella di terreno di 500
metri quadrati da coltivare ad ortaggi per uso familiare.
Il salariato ha l'obbligo di tenere la casa che gli dovrà essere
consegnata tinteggiata di fresco adiacenze ed orto in modo da evitare
deterioramenti a quanto gli è stato consegnato; del pari si deve attenere
alle buone regole e suggerimenti del conduttore dell'azienda, rendendosi
responsabile, moralmente e materialmente, dei danni provocati.
In caso di concessione, da parte dell'azienda, della casa, dell'orto, del
pollaio e del porcile, sarà trattenuta, dalla retribuzione mensile vigente
per i salariati fissi, la somma di Euro 2,58 mensili, pari a 30,99 Euro
annui, così ripartite:
- per la casa ................................. Euro 27,11
- per l'orto ................................... Euro 1,94
- per il pollaio ............................... Euro 0,97
- per il porcile ............................... Euro 0,97
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa o
dimissioni, il salariato fisso residente in azienda dovrà lasciare libera
da persone e cose, anche interposte, l'abitazione ed annessi entro 30
giorni dalla cessazione del rapporto.
In caso di morte, di prolungata malattia oltre i 180 giorni o di
risoluzione del rapporto per giustificato motivo, la casa ed annessi
saranno lasciati liberi col 29 settembre più vicino.
Art. 41 - Allevamento animali di bassa corte
Gli "ex" salariati fissi, residenti in azienda, hanno diritto di allevare
per esclusivo uso familiare, mantenendolo a proprie spese, un suino da
ingrasso fino a cinque componenti la famiglia e due oltre i cinque
componenti.
E' proibito tenere scrofe per allevamento, salvo accordi particolari con
il Conduttore.
Potranno altresì allevare nel pollaio recintato, sempre per esclusivo uso
familiare ed a proprie spese, polli e faraone fino ad un massimo di 35
capi adulti, curando comunque che tali animali non abbiano mai a
danneggiare i raccolti.
Per il rinnovo del pollaio è ammesso l'allevamento di un numero doppio di
pulcini.
Ogni altro allevamento - compresi colombi e conigli - è vietato, sempre
salvo diversi accordi con l'azienda.
TITOLO VII
PREVIDENZA-ASSISTENZA TUTELA DELLA SALUTE-AMBIENTE
Art. 42 - Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro
Si conviene che in caso di invalidità temporanea assoluta derivante da
infortunio sul lavoro - ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124 - il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore
infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto
l'infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i tre giorni
successivi di “carenza”.
Al fine di garantire agli operai in caso di malattia e di infortunio un
trattamento pari all'80% (ottanta per cento) del salario previsto dagli
appositi Decreti Ministeriali, per quanto concerne gli operai avventizi, e
del salario di qualifica per gli operai con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, fra indennità di Legge, nazionali e regionali ed
integrazione, le Parti confermano l'Accordo per il “Fondo Assistenze Varie
Lavoratori Agricoli Ferraresi-F.A.V.L.A.F.” secondo le norme in esso
precisate, che del presente Contratto fanno parte integrante.
Per quanto riguarda l'integrazione di malattia ed infortunio le Parti
concordano quanto segue:
a) a decorrere dall'anno 1980, in caso di malattia l'integrazione
salariale corrisposta dal “F.A.V.L.A.F.” deve essere tale da assicurare
tra indennità di Legge e integrazione un trattamento pari all'80% del
salario “convenzionale” per gli operai a tempo determinato e salario di
qualifica per gli operai a tempo indeterminato, secondo le modalità
previste dall'Accordo F.A.V.L.A.F.;
b) il medesimo trattamento è previsto in caso di infortunio sul lavoro e
secondo la normativa vigente.
Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per i casi
di infortunio dopo il 15º giorno, l'integrazione sarà pari alla differenza
tra l'integrazione I.N.A.I.L. ed il 100% del salario.
Tale indennità non dovrà comunque essere inferiore al 90% del salario
contrattuale, spettante al lavoratore per qualifica ed anzianità, per gli
infortuni sul lavoro dopo il 15º giorno ed il 60º giorno. Quest'ultima
indennità sarà erogata su domanda documentata dal lavoratore interessato.
c) L'operaio a tempo indeterminato posto in Cassa Integrazione, ammalato,
infortunato sul lavoro e la lavoratrice madre, di cui alla legge 30
dicembre 1971 n. 1204 riceveranno, non appena comprovato ed accertato il
diritto all'indennità integrativa di Legge, un'anticipazione di pari
importo dal “F.A.V.L.A.F.”, il quale, tramite apposita delega per assegno
“posizionato” presso i vari Enti erogatori, si sostituirà all'operaio nel
suo credito nei confronti degli Enti medesimi.
Art. 43 - Cassa Integrazione Salari
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad
opera della Cassa istituita dalla Legge 8 agosto 1972 n. 457, nei casi
previsti dalla Legge stessa.
Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa Integrazione, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'integrazione, alla indennità
di Legge, nella misura del 20% della somma del salario contrattuale
provinciale, relativo al livello di appartenenza, in vigore al 1º febbraio
dell'anno in corso.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione, in
applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 457 del 1972, la
concessione dell'integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo
indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale,
oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Art. 44 - Cassa Extra Legem
In relazione alla carenza di legge prevista in caso di malattia
(attualmente 3 giorni), le Parti datoriali manifestano la disponibilità ad
ipotizzare normative economiche nell’ambito delle compatibilità
contrattuali: in particolare a tutti i dipendenti operai agricoli sarà
corrisposta, in caso di malattia indennizzata dal Fondo, una quota
forfettaria pari ad Euro 10,345, adeguabile annualmente in relazione
all’aumento delle indennità di malattia giornaliera corrisposta dal Fondo
medesimo, aggiuntiva alle ordinarie indennità F.A.V.L.A.F.-
Le Parti stipulanti demandano ai propri rappresentanti in seno al
F.A.V.L.A.F. , la concreta applicabilità della nuova normativa testé
convenuta.
Art.. 45 - Tutela della salute Legge 626/94
Le Parti confermano la disciplina collettiva di cui all'art. 64 del
vigente C.C.N.L., nonché del Protocollo 18 dicembre 1996, applicativo del
D.Lvo 626/94 e del D.Lvo 242/96.
Al riguardo si riproduce il testo dell'Accordo provinciale 19/07/1999.
VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
PARITETICO PROVINCIALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO -
AZIENDE AGRICOLE SETTORE PRIVATO
Il giorno 19 luglio 1999 presso la sede dell’Unione Provinciale degli
Agricoltori di Ferrara tra:
l'unione Provinciale Agricoltori di Ferrara,
la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ferrara,
la Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara,
e
la F.L.A.I.-C.G.I.L. di Ferrara,
la F.A.I.-C.I.S.L. di Ferrara,
la U.I.L.A.-U.I.L. di Ferrara
la CONFEDERDIA di Ferrara,
- visto il D.Lvo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto l'art. 41 del Contratto Provinciale di Lavoro 19/07/1996 operai
agricoli della provincia di Ferrara;
- visto l'Accordo nazionale del 18 dicembre 1996 in tema di rappresentanza
dei lavoratori del settore agricolo per gli aspetti riguardanti la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) E' costituito il Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro composto da n. 4 rappresentanti delle
Organizzazioni datoriali (2 U.P.A.; 1 C.D.; 1 C.I.A.) e da n. 4
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali ( 1 F.L.A.I.-C.G.I.L.; 1
F.A.I.-C.I.S.L.; 1 U.I.L.A.-U.I.L.; 1 CONFEDERDIA);
2) Al Comitato paritetico provinciale, visto quanto disposto dall'art. 20,
D.Lvo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuite
funzioni generali di orientamento e di promozione di iniziative formative
nei confronti dei lavoratori e di composizione in prima istanza delle
controversie sorte sull'applicazione delle normative concernenti la
rappresentanza , la formazione e la informazione.
Al Comitato sono inoltre attribuiti i compiti di:
a) raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti per la sicurezza;
b) raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti per la sicurezza con
la formazione prevista;
c) promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia
di sicurezza sia per i rappresentanti per la sicurezza che per gli altri
lavoratori dipendenti;
d) eventuale organizzazione di iniziative concernenti l'informazione e la
formazione.
1) I compiti di segreteria del Comitato sono assunti dalle Associazioni
provinciali datoriali firmatarie del presente Accordo.
2) Il Segretario è designato nell'ambito dei rappresentanti indicati
dall'Unione Provinciale Agricoltori e provvede a convocare le riunioni ed
a redigere eventuali verbali delle riunioni.
3) Per il funzionamento del Comitato si stabilisce quanto segue:
a) il Comitato ha sede operativa presso l'Unione Provinciale Agricoltori
in via Bologna n. 637/b - Chiesuol del Fosso (FE);
b) il Comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti;
c) le riunioni sono validamente tenute con la presenza di almeno cinque
componenti del Comitato e le decisioni sono prese all'unanimità dei
presenti;
d) i costi per il funzionamento del Comitato saranno valutati in base alle
specifiche necessità;
e) copia del verbale o della comunicazione dell'avvenuta elezione o
designazione del rappresentante per la sicurezza dovrà essere trasmessa al
Comitato direttamente dal segretario della riunione o tramite i
rappresentanti delle rispettive Organizzazioni datoriali o sindacali entro
15 giorni dalla data dell'elezione o della designazione;
f) la cessazione dell'incarico di rappresentante per la sicurezza dovrà
essere comunicata al Comitato dallo stesso lavoratore o per il tramite
delle Organizzazioni datoriali o sindacali non appena questa si sia
verificata;
g) per le controversie di cui al precedente punto 2), l'interessato dovrà
inviare al Comitato paritetico provinciale ed alla controparte ricorso
scritto a mezzo raccomandata A/R; la controparte dovrà inviare al Comitato
entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso una propria memoria difensiva
a mezzo raccomandata A/R; il Comitato entro i 30 giorni successivi
esaminerà il ricorso e redigerà apposito verbale, salvo eventuale proroga
definita dallo stesso.
1) Le Parti per tutto quanto non previsto dal presente Accordo fanno
espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lvo 626/94 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché all'Accordo nazionale del 18 dicembre
1996 sopra citato.
Letto, confermato e sottoscritto
Art. 46 - Ambiente e tutela della salute dei lavoratori
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 67 del C.C.N.L., le Parti
convengono quanto segue:
STRUMENTI INFORMATIVI
Le Parti al fine della sempre più necessaria informazione del
cittadino/lavoratore circa le problematiche ambientali e della salute
convengono sull’opportunità che a tutti i lavoratori ed alle aziende sia
distribuito un apposito “vademecum” concernente le norme di legge vigenti
in materia di tutela della salute, l'uso dei fitofarmaci, dei mezzi
meccanici, le norme in materia di allevamento, silos e simili,
frigoriferi, serre, le lavorazioni a cielo aperto, nonchè i mezzi di
protezione individuali, l'elenco delle lavorazioni nelle quali siano
presenti “fattori di nocività” secondo le peculiarità del mondo produttivo
ferrarese.
Tale “vademecum” sarà redatto in conformità al Protocollo d'intesa
allegato al C.C.N.L.-
Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a predisporre previa
indagine campione da effettuarsi nell'ambito di un numero adeguato di
aziende interessate, indicazioni utili circa l'uso dei fitofarmaci, anche
diverse dal calendario dei trattamenti. Tali indicazioni dovranno
concernere il tipo di prodotti e le combinazioni di questi.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore interessato sia
sul tipo di prodotti impiegati per i trattamenti sia sulle modalità per il
loro utilizzo, come pure, per quanto riguarda i mezzi meccanici, sulle
norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici, nonchè sullo stato
di manutenzione dei mezzi di prevenzione, intendendosi per tali i filtri,
le cabine pressurizzate, ecc.- Le Parti convengono sulla necessità della
diffusione e dell'uso del Libretto Sindacale e Sanitario attualmente
distribuito tra i lavoratori. Eventuali integrazioni alla modulistica di
cui sopra verranno effettuate, sulla base dell'art. 66 del C.C.N.L. e del
Protocollo d'intesa (allegato 8) al C.C.N.L. 19 luglio 1995.
INTERVENTI FORMATIVI
Nei limiti e con le modalità previste dalla norma sui permessi per i corsi
di addestramento professionale, le Parti si impegnano ad intervenire nei
confronti degli Enti di istruzione professionale, pubblici e privati,
affinchè nei corsi stessi sia previsto adeguato spazio per l'informazione
e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute.
La Commissione Sindacale Provinciale richiederà l'istituzione di corsi
professionali di aggiornamento sull'uso di prodotti chimici.
Le Parti convengono sulla necessità (nell'arco di vigenza contrattuale) di
consentire l'uso e l'impiego di prodotti e presidi sanitari (di 1ª e 2ª
classe) ai lavoratori muniti di idonea formazione professionale e del
patentino di cui al D.P.R. 1255/68.
In ogni caso tale prescrizione è obbligatoria per coloro i quali siano
adibiti a mansioni comportanti l'uso dei prodotti fitosanitari per la
prima volta.
I permessi di cui sopra sono concessi anche ai lavoratori a tempo
determinato i quali abbiano superato, nell'arco dei dodici mesi, le 150
giornate lavorative nella stessa azienda e che ivi continuano a prestare
la propria opera e addetti a
lavorazioni nocive così come individuate dal “vademecum”.
MEDICINA PREVENTIVA
Per gli operai a tempo indeterminato ed “ex” salariati fissi e gli operai
che nell'arco dei 12 mesi abbiano superato le 150 giornate lavorative
nella stessa azienda, e che ivi continuano a prestare la propria opera,
addetti a lavorazioni nocive che possono incidere negativamente sulla loro
salute, sono previste visite di medicina preveniva almeno ogni sei mesi,
con diritto al pagamento da parte dell'azienda delle ore di lavoro perdute
e con modalità tali da garantire le operazioni colturali aziendali.
Tali ore, retribuite dietro esibizione del relativo certificato medico,
sono fissate in numero massimo di quattro per ogni lavoratore interessato
e per ogni visita.
In casi particolari, previa documentata richiesta della competente
struttura sanitaria, l'azienda valuterà l'opportunità di concedere
ulteriori permessi, al fine di consentire gli accertamenti preventivi.
Per l'iniezione antitetanica effettuata dalle “Unità Sanitarie Locali”
l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati un permesso non retribuito
per il tempo strettamente necessario, con pagamento della retribuzione di
mezz'ora.
Per le lavorazioni nocive, al fine di evitare situazioni di rischio,
l'azienda dovrà fornire agli operai adeguati mezzi protettivi, come
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Le Parti convengono che l'operaio non dovrà essere addetto all'uso di
sostanze a contenuto tossico o irritante senza che gli siano stati
preventivamente forniti i mezzi protettivi su citati, della cui mancata
fornitura e relative conseguenze è responsabile l'azienda.
Tenuto conto delle operazioni nocive, così come individuate e riportate
sul “vademecum” di cui al presente articolo, le aziende determineranno gli
interventi organizzativi per assicurare la rotazione dei lavoratori,
consentire le visite periodiche e preventive nonchè gli interventi
formativi.
Al fine di consentire la corretta gestione e la concreta effettuazione
delle visite preventive, di cui al presente articolo, nonchè gli
interventi formativi in materia di tutela infortunistica e della salute,
le Parti convengono sulla necessità di stipulare con le strutture
sanitarie pubbliche, apposita convenzione quadro per la prevenzione e la
formazione in agricoltura.
In particolare le convenzioni dovranno prevedere calendari annui per le
visite periodiche.
Le Parti qualora ciò non sia reso possibile si impegnano alla ricerca di
soluzioni alternative.
COMMISSIONE TECNICA DI STUDIO SULL'AMBIENTE
Le Parti convengono - al fine di acquisire informazioni utili all'uso
delle tecnologie e delle nuove tecniche colturali e per controllare le
problematiche relative all'impatto ambientale delle scelte produttive - di
costituire, all'interno della Commissione Sindacale Provinciale, una
apposita Commissione Tecnica di Studio. Tale Commissione può essere
allargata ad esperti designati dalle Parti. La Commissione si riunirà
almeno due volte all'anno.
Gli operai, anche mediante i Delegati aziendali, hanno diritto di
controllare l'applicazione di quanto previsto nel presente articolo e
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attivazione
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica,
avvalendosi, a tale fine, delle strutture sanitarie istituzionalmente
preposte.
Le Parti, con opportune norme a latere del presente C.P.L., definiranno
entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, anche con
l'apporto delle competenti Autorità pubbliche in materia, un Protocollo
provinciale per l'effettuazione di corsi di formazione, rivolti ad aziende
e lavoratori, in materia di tutela della salute.
Art. 47 - Lavori pesanti nocivi
L'orario di lavoro per gli addetti alla preparazione e/o alla irrorazione
con i presidi sanitari di 1ª e 2ª classe tossicologica non dovrà superare
le 4 ore effettive, con diritto del lavoratore alla retribuzione
dell'intera giornata. Tale riduzione di orario non si applicherà per le
irrorazioni effettuate con mezzi meccanici provvisti di cabine
pressurizzate omologate.
Per i lavori da svolgersi continuativamente in cella frigorifera, si
effettueranno turni non superiori alle 4 ore, salvo restando l'obbligo da
parte dell'operaio, della prestazione lavorativa per l'intera giornata.
|