200000422 - CPL Operai Agricoli e Florovivaisti - AGRICOLI - Ferrara -
Il giorno 16 giugno 2000, presso la Sede dell'Unione Provinciale
Agricoltori di Ferrara,
T R A
- l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Ferrara, rappresentata dal suo
Presidente dott. Carlo Alberto Roncarati, dai Vice Presidenti geom.
Alberto Cavallini e dott. Francesco Lamborghini e dai membri della Giunta
Esecutiva signor Sergio Lenzi e signor Riccardo Volpin, assistiti dal
dott. Tiziano Artioli, Direttore, dall'avv. Massimo Mazzanti, dal dott.
Carlo Ruggeri, Responsabile del Servizio Sindacale e Previdenziale e dal
rag. Paolo Cavalcoli, Responsabile dell'Ufficio Paghe;
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Ferrara, rappresentata
dal suo Presidente signor Mauro Tonello, assistito dal signor Gian Luca
Mantovani, Responsabile dell'Ufficio Sindacale, dal signor Silvano
Mantovani, Direttore e dal dott. Valeriano Tagliati, Responsabile Ufficio
Libri Paga;
- la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Ferrara, rappresentata dal suo
Presidente, dott. Mauro Ferrari, assistito dal membro di Presidenza
Provinciale signora Rina Papparella e dal geom. Daniele Vecchiattini,
Direttore e dall'addetto alle comunicazioni signor Leonardo Bentivoglio;
E
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (F.L.A.I. - C.G.I.L.)
di Ferrara, rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig.ra Ida
Mantovani, dai Segretari: sigg. Aurelio Ricci, Mario Nardini, Lorenzo
Bruciaferri, Giuliana Colussi, dai Funzionari: sigg. Veronica Tagliatti,
Adriano Grassi, Catia Maranini, Fabrizio Tassinati e da una Delegazione di
delegati aziendali;
- la FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI IMPIEGATI E TECNICI
AGRICOLI (F.I.S.B.A.-C.I.S.L.) di Ferrara, rappresentata dal suo
Segretario Provinciale signor Davide Bergonzini, dal Segretario signor
Gabriele D'Amico e dal delegato Aldo Nola;
- l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI (U.I.L.A.-U.I.L.) di
Ferrara, rappresentata dal suo Presidente sig. Meneghini Ugo e dai membri
di Segreteria sigg. Botti Vittorio e Merli Gianni e dai delegati sigg.
Castellani Renato e Crivellini Leandro;
si conviene il rinnovo del contratto di lavoro della provincia di Ferrara,
visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli
e florovivaisti del 10 luglio 1998
TITOLO I
PARTE INTRODUTTIVA
Art. 1 - Oggetto del Contratto
Il presente C.P.L., unitamente al C.C.N.L. 10/7/1998, regola i rapporti
tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in
qualsivoglia forma, consortili, societarie, ecc. ivi comprese i conduttori
di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di
manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, nonché le imprese
che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie e le imprese
che svolgono attività di allevamento in genere di animali e gli operai
agricoli.
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente contratto provinciale di lavoro decorre dall'1/1/2000 e scadrà
col 31/12/2003.
In caso di mancata disdetta il contratto si intende prorogato per un anno
e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare
all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima e ciò a
mente dell'art. 86 del vigente C.C.N.L..
Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.
Al rinnovo del presente Contratto Provinciale si applicano le disposizione
relative al raffreddamento del conflitto ed all'indennità di vacanza
contrattuale di cui all'art. 2, C.C.N.L. 10/7/1998.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in
vigore del nuovo.
Art. 3 - Efficacia del Contratto
Le norme del presente C.P.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia
direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono
impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro
aderenti.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 - Forum permanente per nuove relazioni sindacali in agricoltura
Le parti convengono di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti
sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi,
relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al
mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il
contesto sociale ed economico, l'ambiente di lavoro, in seno ad appositi
soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali
osservatori, enti bilaterali di formazione, commissione per le pari
opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui
all'Accordo nazionale 18/12/1996 e all'Accordo provinciale 19 luglio 1999)
nonché nell'ambito di ogni altro organismo che le parti provinciali
riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni
sindacali.
Art. 5 - Osservatorio Provinciale
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del vigente C.C.N.L. ed in
raccordo con le iniziative assunte sulla base dell'art. 7 del C.C.N.L.,
nonché in relazione all'attività dell'ente bilaterale regionale, le Parti,
al fine di raccogliere elementi di conoscenza utili ad un confronto
sistematico sui temi di seguito specificati, convengono di promuovere la
formazione di un Osservatorio Provinciale nell'agricoltura con competenze
di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto sui temi
agricoli. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.P.L. in forma
paritetica.
Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici
(Amministrazione Provinciale, Direzione Provinciale del Lavoro, I.N.P.S.,
ecc.) iniziative di ricerca e di monitoraggio con particolare riguardo a:
* le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;
* la formazione professionale;
* la tutela della salute e dell'ambiente anche in relazione alle nuove
normative
di legge;
* le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull'economia
provinciale;
* il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale;
* il monitoraggio e studio delle diverse tipologie dei rapporti di lavoro
con
particolare riguardo ad apprendistato, part-time , c.f.l., collocamento
obbligatorio e riservatari;
* lo studio delle varie forme di flesibilizzazione del mercato del lavoro
e dei
rapporti di lavoro.
* Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.
* l'Osservatorio sarà la sede per l'esame delle necessità formative in
ordine
all'attivazione di assunzione di apprendisti, anche implementando, in
raccordo
con gli Enti Regionali e/o Provinciali le opportune iniziative per il
raccordo
"lavoro-formazione";
* esaminare, previo monitoraggio delle varie ipotesi di misurazione del
salario
variabile di cui all'art. 2, commi 14 e 15 del C.C.N.L. 10/07/1998, la
possibilità di individuazione di orientamenti tecnici utili ai fini della
concreta predisposizione degli strumenti normativi previsti all'art. 35
del
presente C.P.L.
In particolare, nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Osservatorio
dovrà:
* fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni
datoriali
le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti
pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
* fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni
datoriali
le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle
tecnologie
di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze
sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione
e
sull'ambiente di lavoro;
* individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle
risorse
naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche
attraverso la promozione di Patti Territoriali e Accordi di programma;
* esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola,
che
si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione
produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto
terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera
agricola,
sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche,
opportuni
interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
* esaminare la qualità e la quantità del flussi occupazionali, con
particolare
riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di
fare
proposte all'Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto
di
competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti
relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
* concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare
le
eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel
lavoro
e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi
nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
* accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di
formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e del
protocollo provinciale 19/7/1995;
* esaminare le eventuali controversie individuali così come stabilito
dall'ultimo comma dell'art. 83 del vigente C.C.N.L.;
* verificare l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle
leggi
sociali.
L'Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione
colturale, dovrà verificare l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o
riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli
organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni
atte a monitorare i flussi migratori interprovinciali, nonché i flussi
immigratori di personale extracomunitario.
Compito dell'Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle
quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
Le parti convengono di potenziare in raccordo con l'Assessorato
Provinciale alla formazione e Politiche attive del lavoro per favorire un
efficiente servizio pubblico per la gestione del mercato del lavoro
agricolo, con particolare riguardo all'incrocio fra domanda e offerta di
lavoro attraverso il consolidamento della programmazione preventiva dei
fabbisogni, adeguando le procedure esistenti del sistema Agriwork.
Si opererà inoltre per potenziare, eventualmente, il sistema Agriwork con
l'ausilio delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, qualificando
il servizio ai lavoratori ed alle imprese snellendo tutte le procedure
relative all'incrocio domanda/offerta e dei bisogni formativi.
Le Parti convengono che il progetto Agriwork continui ad assolvere la
funzione essenziale a supporto dell'agricoltura ferrarese, anche alla luce
della necessità di acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato
del lavoro dai servizi dell'impiego che dovranno fornire i dati
riguardanti:
* flussi emigratori ed immigratori;
* esercizio del diritto di cui all'art. 18 C.C.N.L. e legge 79/83 e
successive
modifiche ed integrazioni;
* convenzioni ex art. 17 legge 56/87;
* contratti di lavoro part-time;
* contratti di lavoro in apprendistato (per quanto attiene al deposito dei
contratti si rimanda al protocollo provinciale);
* C.F.L.;
* lavoro interinale, qualora venga esteso in Provincia di Ferrara dal
C.C.N.L.;
* forme di lavoro flessibile;
* collocamento obbligatorio;
* riservatari ex art. 25 legge 223/91 lett. c).
In relazione alle opportunità dell'Obiettivo 3 ed in raccordo con
l'Assessorato Provinciale alla formazione e politiche attive del lavoro,
saranno proposte soluzioni, programmi e progetti anche sperimentali,
inerenti:
* la formazione per implementare il ricambio generazionale in collegamento
con
il sistema scolastico;
* il consolidamento della qualificazione e riqualificazione del lavoro
attraverso la formazione permanente;
* valorizzazione delle pari opportunità;
* integrazione del lavoro extracomunitario nell'agroalimentare ferrarese.
L'Osservatorio potrà predisporre lo snellimento delle procedure inerenti
l'istituto delle "Convenzioni" (legge 56/87), in raccordo con la
sottocommissione agricola provinciale Legge 448/1998 e L.R. 25/98) facendo
certificare con tempestività gli accordi raggiunti dai servizi integrati
dell'impiego. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente
C.P.L. ciò sia ritenuto opportuno, l'Osservatorio potrà essere la sede
inoltre per l'esame preventivo delle convenzioni ex art. 17 legge 56/87,
come previsto dal vigente regolamento in seno alla Commissione Tripartita.
Art. 6 - Costituzione dell'Osservatorio
L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da
componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e
dei lavoratori e così meglio specificato:
n. 2 Unione Prov.le Agricoltori
n. 2 F.L.A.I-C.G.I.L.
n. 1 C.I.A.
n. 1 F.I.S.B.A-C.I.S.L.
n. 1 Fed. Prov.le Coltivatori Diretti
n. 1 U.I.L.A.-U.I.L.
L'Osservatorio potrà costituire su temi specifici gruppi tematici di
studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi eventualmente di
esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali,
portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
L'Osservatorio potrà essere integrato all'occorrenza, con presenza
meramente consultiva attraverso la partecipazione di rappresentanti di
enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in
materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali
(Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, Direzione Provinciale
del Lavoro, I.N.P.S., ecc.)
Le parti, al fine di assicurare l'immediata operatività dell'Osservatorio,
concordano sulla sua costituzione a decorrere dalla stipula del presente
C.P.L. secondo le indicazioni contenute nell'allegato A relativamente alla
designazione dei componenti, del Presidente e del Segretario.
Art. 7 - Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire
la funzionalità dell'Osservatorio Provinciale di Ferrara.
1) Presidenza
La Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni due
anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei
lavoratori. Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta
al Presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta di una
delle parti.
2) Segreteria
La Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante
dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei
lavoratori e viceversa in caso contrario.
3) Riunioni dell'Osservatorio
I lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la
presenza di tutti i componenti dell'Osservatorio.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire
entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti
sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate
nell'Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni
per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere
adottate.
Gli atti dell'Osservatorio sono conservati presso la sede
dell'Osservatorio medesimo.
4) Rappresentanti
I componenti dell'Osservatorio sono nominati dalle rispettive
Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni, come da
allegato A.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
E' ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante
da parte dell'Organizzazione che l'ha nominato.
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o
più membri dell'Osservatorio, le rappresentanze delle rispettive
Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
5) Operatività dell'Osservatorio
La sede dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità
delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti entro 30
giorni dalla stipula del presente CPL.
ALLEGATO "A"
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno ________________________ presso la Sede dell'Unione Provinciale
Agricoltori di Ferrara si sono incontrati i rappresentanti di: UNIONE
PROVINCIALE AGRICOLTORI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE
PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, F.L.A.I.-C.G.I.L., F.I.S.B.A.-C.I.S.L. e
U.I.L.A.-U.I.L. per costituire, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5
del vigente C.C.N.L., l'Osservatorio Provinciale.
In relazione a quanto sopra esposto
D E S I G N A N O
i rispettivi rappresentanti di seguito indicati e concordano di convocare
la riunione di insediamento dell'Osservatorio stesso entro 30 giorni dalla
firma del C.P.L., di cui il presente verbale è parte integrante.
Unione Provinciale Agricoltori: 1 __________________, 2
__________________,
Confederazione Italiana Agricoltori: 1 __________________,
Federazione Coltivatori Diretti: 1 __________________,
F.L.A.I.-C.G.I.L.: 1 __________________, 2 __________________,
F.I.S.B.A.-C.I.S.L.: 1 __________________,
U.I.L.A.-U.I.L: 1 __________________,
Sulla base del regolamento stabilito nel C.P.L. 16.6.2000, concordano di
indicare il signor _____________________________ a Presidente ed il Signor
________________________ a Segretario.
TITOLO III
MERCATO DEL LAVORO E PROCEDURE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO
Premessa
Le Parti si impegnano affinché le norme contrattuali previste dal presente
C.P.L. in materia di Mercato del Lavoro siano recepite e rese operative
nelle competenti sedi istituzionali ed in specie in ambito provinciale
presso l'Assessorato Formazione Professionale Politiche e Servizio per il
Lavoro.
Preso atto della legge 608/96 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché del D.L.vo 375/93 ed i successivi Decreti applicativi, le Parti
ritengono necessario potenziare e qualificare ulteriormente i sistemi
informativi già in essere presso i Centri per l'Impiego di Ferrara,
attivati con il concorso delle Parti.
In particolare l'utilizzo del sistema AGRIWORK dovrà essere finalizzato a
favorire politiche attive del lavoro, in raccordo con l'Amministrazione
Provinciale, onde ottenere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel
modo più rapido ed efficace possibile qualificando l'intervento pubblico,
anche in via sperimentale, attraverso un servizio di orientamento al
lavoro (informazione, formazione, istruzione, preselezione, prenotazione).
Art. 8 - Programmazione preventiva dei fabbisogni
Le Parti, al fine di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di
lavoro, si impegnano ad attuare un progetto di "programmazione preventiva"
in agricoltura.
Entro il mese di novembre di ogni anno sarà predisposto, con la
collaborazione dei servizi integrati per l'impiego, un monitoraggio
sull'utilizzo della manodopera nell'anno in corso, al fine di predisporre
la previsione dei fabbisogni di manodopera per l'anno successivo.
Entro il mese di aprile dell'anno successivo, tenuto conto del diritto di
riassunzione esercitato dai lavoratori in provincia di Ferrara, delle
convenzioni (art. 17 L. 56/87) già attivate, le Parti si adopereranno
perché i servizi integrati per l'impiego interpellino le aziende per
programmare le effettive esigenze del fabbisogno di manodopera.
In tale contesto vanno promosse tutte le iniziative, in collaborazione con
l'Amministrazione Provinciale e gli Istituti delle scuole superiori
ferraresi ed Università, rivolte agli studenti al fine di quantificare le
disponibilità all'avviamento al lavoro per le operazioni di raccolta
durante la campagna estiva.
Sulla base della programmazione preventiva dei fabbisogni di manodopera,
le Parti valuteranno gli opportuni percorsi da concertare con
l'Assessorato Provinciale competente, per gli eventuali fabbisogni di
manodopera extraprovinciale ed extracomunitaria.
Art. 9 - Lavoro extracomunitario ed extraprovinciale
Le parti convengono sulla opportunità di definire un livello di
concertazione per la corretta gestione delle problematiche connesse al
lavoro extracomunitario e/o extraprovinciale.
In relazione alla programmazione preventiva dei fabbisogni qualora sia
acclarata la necessità di fare ricorso a manodopera di provenienza
extracomunitaria e/o extraprovinciale, si applicano le seguenti norme:
in considerazione delle esigenze dei lavoratori extracomunitari e/o
extraprovinciali, il T.F.R. verrà corrisposto al termine del rapporto di
lavoro con le competenze dell'ultima retribuzione.
Ai lavoratori di cui al presente articolo si applica la normativa
classificatoria prevista dal presente C.P.L.; il salario contrattuale
compendia il valore dell'alloggio. Il trattamento afferente l'ospitalità è
definito ex art. 38, D.P.R. 394/99, anche per quanto riguarda i lavoratori
interessati alla mobilità extraprovinciale su base convenzionale.
La stampa dei C.P.L., già prevista a carico del F.A.V.L.A.F., dovrà
prevedere una quota di contratti, tradotta nelle lingue cui fanno
maggiormente riferimento i lavoratori extracomunitari presenti sul
territorio provinciale.
Art. 10 - Assunzione per fase lavorativa
L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti
disposizioni di legge, ed in linea di principio è effettuata per fase
lavorativa.
Agli assunti per fase lavorativa il datore di lavoro garantirà
l'occupazione per tutta la durata della fase per l'orario contrattualmente
previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l'attività produttiva
non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre
ragioni non imputabili al datore di lavoro e, nel caso di aziende
diretto-coltivatrici, dal rientro di unità attive e dagli scambi di
manodopera di cui all'art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i
casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche tali
da non consentire l'esaurimento della fase come programmata od usuale.
Al fine di consolidare l'occupazione e per il soddisfacimento dei
fabbisogni delle aziende agricole contermini, le Parti si impegnano alla
promozione di convenzioni interaziendali, anche prevedendo opportuni piani
di mobilità del personale.
Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato
all'esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il
ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia
(es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
Per la raccolta dei prodotti, legati a contratti di conferimento con
contingente giornaliero di consegna, l'eventuale diminuzione di tale
contingente sarà notificato dal datore di lavoro alla propria
Organizzazione al fine di un intervento congiunto delle Parti firmatarie
del Contratto per la soluzione dei problemi connessi al conferimento dei
prodotti e dei conseguenti problemi occupazionali, intervento che deve
avvenire entro 24 ore dalla richiesta.
La fase lavorativa può essere considerata anticipatamente conclusa quando
l'attività alla quale il lavoratore è adibito risulti sospesa per più di
tre giornate lavorative consecutive per cause non dipendenti da avversità
atmosferiche e comunque non imputabili al datore di lavoro e/o al
lavoratore.
Art. 11 - Procedure inerenti all'assunzione e cessazione del rapporto di
lavoro
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di assunzione ed al fine
di ottimizzare in Provincia di Ferrara il raccordo fra domanda ed offerta
di lavoro nel settore agricolo, le Parti convengono di favorire dal punto
di vista operativo, la definizione preventiva delle procedure condivise e
consolidare in materia di assunzione, affinché la predisposizione degli
atti, da parte delle aziende e dei servizi integrati per l'impiego,
consenta lo snellimento delle procedure, onde favorire il tempestivo
raccordo tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche sviluppando e/o
potenziando il sistema AGRIWORK. In tale senso le Parti si impegnano ad
attivarsi nei confronti della Pubblica Amministrazione interessata.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di cessazione del rapporto
di lavoro ed al fine di assicurare il raggiungimento degli scopi di cui al
presente articolo, le Parti convengono sulla opportunità che le attuali
procedure inerenti la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro
da parte delle aziende, siano effettuate con tempestività a garanzia del
reimpiego dei lavoratori e delle aziende che ricercano personale.
Art. 12 - Riassunzione
Le Parti preso atto di quanto stabilito in materia di chiamata diretta in
base alla Legge 608/96 e successive modificazione ed integrazioni
convengono quanto segue:
a) l'assunzione ha il carattere della stagionalità segue la ciclicità
delle colture ed avviene sulla base dei compiti e delle mansioni svolti
nell'anno precedente;
b) la richiesta di riassunzione va presentata dal lavoratore entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello nel quale si è risolto il rapporto di
lavoro, indicando nell'apposito modello in uso presso i centri per
l'impiego, le mansioni e le fasi lavorative per le quali si richiede il
diritto di precedenza nelle successive assunzioni
c) fatti comunque salvi i diritti soggettivi maturati dai lavoratori in
ordine alla riassunzione, nel caso in cui l'azienda richieda un numero di
lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, al
fine di stabilizzare l'occupazione le Parti convengono quale indicazione
operativa per il miglior funzionamento del sistema Agriwork, che
l'assunzione dei lavoratori di cui al presente articolo, avvenga
prioritariamente fra i lavoratori appartenenti alla prima e seconda classe
aventi più alta professionalità ed anzianità di servizio.
d) nei casi di riduzione di manodopera si utilizzerà il criterio inverso
di cui al punto c).
e) decorsa la ciclicità stagionale e/o colturale senza che sia avvenuta
l'assunzione per l'indisponibilità del lavoratore, il lavoratore stesso
decade dal diritto di riassunzione, salvo i casi di gravi eventi
calamitosi, maternità, malattia, infortunio, o servizio militare o nei
casi di assenza previsti dalla legislazione in materia di congedi
parentali comprovati con specifica documentazione depositata ai Servizi
Integrati per l'Impiego; è comunque fatta salva la validità annuale del
diritto di riassunzione.
Art. 13 - Convenzioni
Le Parti individuano nella convenzione (art. 17 Legge 56/87) uno strumento
utile per il consolidamento e l'estensione dell'occupazione agricola e ciò
attraverso la stabilizzazione del lavoro ed il riconoscimento delle
professionalità dei lavoratori, favorendo il miglioramento della
competitività delle aziende agricole. Sulla base delle opportunità fornite
dalla vigente legislazione, le Parti intendono proseguire la stipulazione
di convenzioni interaziendali intersettoriali e di filiera.
Oltre l'individuazione del personale in possesso dei requisiti
professionali richiesti, le convenzioni potranno essere integrate da
programmi formativi con particolare riguardo all'occupazione giovanile e
femminile ed extracomunitaria. Al fine di snellire le procedure ed
assicurare rapida operatività delle convenzioni, le proposte di
convenzione sono presentate alla Sottocommissione Agricola con funzioni
delegate in materia dalla Commissione Tripartita Provinciale. A seguito
dell'approvazione delle convenzioni in sede di Sottocommissione Agricola
Provinciale le convenzioni, come sottoscritte verranno trasmesse con
tempestività ai servizi integrati per l'impiego consentendo l'immediata
operatività de programmi di assunzione.
Le Parti potranno proporre alla Sottocommissione agricola convenzioni che
potranno avere validità superiori all'anno.
Qualora non sia raggiunto parere conforme di tutti i rappresentanti
sindacali, è facoltà delle Parti interessate di adire all'Osservatorio
Provinciale per la composizione della vertenza
I tempi di assunzione, i calendari di lavoro, l'utilizzo della manodopera
ed i requisiti professionali dei lavoratori dovranno corrispondere alla
elaborazione ed attività presenti all'interno delle singole realtà
produttive. Il calendario di lavoro potrà essere definito per
stagionalità, per cicli di lavoro, in rapporto alle obiettive
caratteristiche produttive aziendali, interaziendali od intersettoriali e
di filiera.
A tali lavoratori, in possesso dei requisiti di professionalità, sono
assicurate conformemente alle norme contrattuali di settore previste in
caso di assunzione per fase lavorativa, chiamate al lavoro per tutta la
durata della fase e per l'orario contrattualmente previsto ad eccezione
delle giornate nelle quali l'attività produttiva non è consentita da cause
dipendenti da avversità atmosferiche e/o forza maggiore e comunque altre
ragioni non imputabili all'azienda.
Art. 14 - O.T.D. Conv.
- DEFINIZIONE
Si definisce operaio a tempo determinato convenzionato (O.T.D. conv.) quel
lavoratore - iscritto regolarmente presso il competente Centro per
l'Impiego - al quale, tenuto conto della professionalità dello stesso e
delle peculiarità produttive aziendali sia garantito un numero di giornate
non inferiori a 156 (fatte salve le cause non imputabili all'azienda).
Le Parti riconoscono la non sovrapponibilità e fungibilità della figura
dell'O.T.D. convenzionato con la figura dell'operaio a tempo
indeterminato.
- GARANZIA OCCUPAZIONE
Agli assunti come O.T.D. conv. il datore di lavoro garantirà l'occupazione
per tutta la durata delle fasi lavorative individuate sulla base delle
mansioni previste e ciò per il raggiungimento delle 156 giornate
lavorative annue minime.
Gli operai debbono essere adibiti alle mansioni relative al profilo
professionale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa
corrispondente. Il lavoro prestato ad un livello superiore deve essere
registrato sul libretto sindacale di lavoro se ed in quanto esistente.
Sono peraltro applicabili tutte le norme di legge e di contratto previste
per gli operai a tempo determinato (avventizi).
E' applicato l'orario di lavoro contrattualmente previsto ad eccezione
delle giornate nelle quali l'attività produttiva non è consentita da cause
dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al
datore di lavoro.
Si richiama espressamente quanto previsto in materia di orario di lavoro e
ciò con particolare riferimento alla possibilità dei recuperi connessi
alla effettuazione dell'orario maggiorato così come risulta dalla
normativa vigente di cui all'art. 24 del presente C.P.L.
Art. 15 - Ricambio generazionale e formazione professionale
Le Parti si impegnano a perseguire l'obiettivo primario del ricambio
generazionale attraverso l'inserimento d giovani con la predisposizione di
progetti sperimentali finanziabili con l'"OB3" in collaborazione con
l'Assessore Provinciale alla Formazione Professionale, Politiche e
Servizio per il Lavoro.
A tal fine l'Osservatorio Provinciale dovrà predisporre iniziative, in
relazione alla Commissione Tripartita Provinciale, dei Centri di
formazione, degli istituti tecnici ed Università per qualificare e rendere
operativa una programmazione degli interventi formativi rivolti a ricambio
generazionale in relazione alla domanda delle esigenze di riconversione e
d innovazione delle imprese del comparto agroalimentare.
Al fine di garantire, in prospettiva, alle aziende più dinamiche, figure
altamente specializzate e di difficile reperimento nel mercato del lavoro
le Parti valuteranno tutte le iniziative per ottenere anche incentivi per
promuovere il lavoro "fisso" su tali figure.
Art. 16 - Contratti di formazione e lavoro
Le Parti per quanto attiene i contratti di formazione e lavoro, rimandano,
con rinvio ricettizio, all'art. 14 del C.C.N.L. 10/07/1998 ed al relativo
Accordo Quadro Nazionale.
NOTA A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI DATORIALI
Premesso quanto sopra, in attesa che si definisca positivamente la
vertenza tra lo Stato italiano e la Commissione Europea in ordine
all'istituto del C.F.L., le Organizzazioni datoriali invitano le aziende
ad attenersi ai requisiti previsti dalla decisione della Commissione
europea dell'11 maggio 1999.
Art. 17 - Pari Opportunità
Il C.P.L. recepisce la legge 125/91.
Le Parti convengono di promuovere congiuntamente progetti di "azioni
positive" in sede aziendale e per attivare interventi formativi mirati per
l'accesso delle lavoratrici alle qualifiche medio-alte e ciò per rimuovere
gli ostacoli che eventualmente non consentono l'effettiva parità di
opportunità.
Al riguardo le competenze sono attribuite all'Osservatorio Provinciale che
potrà predisporre progetti sperimentali finanziati dall'Obiettivo 3.
Art. 18 - Formazione permanente
Le Parti, al fine di favorire la riqualificazione del personale impiegato
nelle aziende agricole interessate alle innovazioni di processo e di
prodotto, intendono promuovere azioni di valorizzazione delle
professionalità attraverso programmi di formazione permanente in raccordo
con l'Assessorato Provinciale competente ed alle opportunità previste
dall'OB3".
In sede di Osservatorio Provinciale saranno predisposti progetti
concordati con le imprese agricole tali da realizzare percorsi di
formazione permanente finanziabili anche con AGRIFORM.
Per quanto attiene la formazione permanente o di aggiornamento,
nell'ambito di percorsi formativi concordati in sede aziendale, si fa
riferimento al contenuto dell'art. 32 del vigente C.C.N.L., sempre
comunque tenuto conto della stagionalità del lavoro agricolo.
Art. 19 - Riservatari (art. 25 Legge 223/91)
Al fine di individuare i riservatari di cui all'art. 25 Legge 223/91 lett.
c), in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 608/96 e successive
modificazioni ed integrazioni, le parti convengono di dare mandato ai
propri rappresentanti nella Commissione Provinciale Tripartita, affinché
propongano la valorizzazione delle seguenti figure, fatti salvi i diritti
dei riservatari di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25 L. 223/91:
1) lavoratori agricoli con la qualifica di capo-famiglia che risultino
disoccupati da più di tre mesi e che dimostrino un oggettivo stato di
bisogno
comprovato da apposita certificazione, ovvero da attestazione per atto
notorio;
2) vedove e vedovi con carico familiare;
3) lavoratori che nell'anno in corso non abbiano superato le 51 giornate a
cagione di eventi infortunistici, di malattia o maternità;
4) lavoratori in cerca di prima occupazione iscritti nel settore agricolo.
Il lavoratore riservatario deve essere in possesso, per poter essere
assunto, dei requisiti minimi di professionalità richiesta dall'Azienda.
L'onere della riserva nelle assunzioni trova applicazione, con riferimento
alle assunzioni a tempo determinato, solamente ai datori di lavoro che
nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate
superiore a 1350, così come previsto dalla normativa vigente.
E' onere del Centro per l'Impiego comunicare alle Aziende interessate i
nominativi dei riservatari all'atto dell'insorgenza del diritto di
assunzione dei medesimi, al superamento dei requisiti previsti per legge,
definendo gli atti e le procedure attraverso il sistema operativo
Agriwork, con priorità per i lavoratori di cui alle lett. a), b) e c),
dell'art. 25 della L. 223/91, ed in quest'ultima fascia, con priorità a
partire dai numeri 1, 2, 3 e 4; in ogni caso le assunzioni sono effettuate
dalle aziende ai sensi della Legge 608/96 e successive modificazioni ed
integrazioni.
TITOLO IV
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 20 - Definizione degli operai agricoli
- Operai a tempo indeterminato
Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di
lavoro senza prefissione di termine, che prestano la loro opera alle
dipendenze di una impresa agricola singola od associata.
1) i salariati fissi che alla data del 29 settembre 1971 si trovavano alle
dipendenze dell'Azienda agricola in virtù di rapporto di lavoro già
disciplinato dalle leggi 15 agosto 1949 n. 533 e 26 novembre 1955 n. 1161;
2) gli operai che abbiano maturato dopo il 1º marzo 1973 e da questa data
in avanti n. 180 giornate di lavoro presso la stessa azienda nell'arco
massimo di 12 mesi dalla data di assunzione;
3) gli operai richiesti ed assunti dal Datore di lavoro senza prefissione
di termine e con la garanzia di un effettivo lavoro annuo che superi le
180 giornate, in base all'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457.
Gli operai di cui ai punti 2) e 3) saranno retribuiti con salario orario e
saranno loro garantite nell'annata agraria 206 giornate piene pari a 1339
ore ordinarie, con l'aggiunta del pagamento delle festività nazionali e
delle infrasettimanali, di cui alle Leggi 27 maggio 1949 n. 260; 31 marzo
1954 n. 54.
Fermo restando la garanzia di cui sopra, le altre giornate lavorative per
le quali non si possa ricorrere alla C.I.S.O.A., potranno essere
retribuite parzialmente, in rapporto alle ore effettivamente prestate, nel
caso di avversità atmosferiche od altre oggettive impossibilità.
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle intere giornate nel caso
in cui il lavoratore, indipendentemente dalla
propria volontà - ad eccezione dei periodi di malattia ed infortunio - non
abbia potuto svolgere l'effettiva prestazione per tutte le giornate
garantite. In caso di messa in Cassa Integrazione, l'Azienda corrisponderà
all'operaio agricolo a tempo indeterminato, di cui al punto 2) e 3),
un'integrazione all'indennità di legge nella misura del 20% del salario
stabilito per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
riferito al livello di appartenenza; tale integrazione deve essere erogata
in occasione del pagamento del salario del mese in cui è avvenuta la
sospensione dal lavoro.
Agli stessi lavoratori saranno corrisposti gli "istituti" normativi propri
degli ex salariati fissi (indennità compensativa per ferie non godute, 13ª
e 14ª mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali) secondo le
modalità previste dal presente Contratto.
- Operai a tempo determinato
Sono operai a tempo determinato (avventizi) coloro che sono assunti per
l'esecuzione di lavori di breve durata o stagionali od a carattere
saltuario o per la sostituzione di operai assenti, per i quali sussista il
diritto alla conservazione del posto.
Data la caratteristica di operai con rapporto di lavoro precario o
saltuario, presso varie aziende agricole, gli stessi sono denominati dal
presente Contratto "operai avventizi".
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Riguardante gli operai a tempo indeterminato di cui al punto 2).
Il lavoratore di cui al punto 2), manifesterà alla Direzione Provinciale
del Lavoro ed al Centro per l'Impiego di competenza, la volontà di
accettazione dell'instaurarsi del rapporto a tempo indeterminato con
dichiarazione scritta, ad avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio al
lavoratore stesso ed all'Azienda interessata della maturazione del
diritto.
DICHIARAZIONE A VERBALE 2
Le giornate di lavoro effettuate dai compartecipanti non si computano agli
effetti dell'eventuale trasformazione del rapporto da tempo determinato a
tempo indeterminato.
Art. 21 - Aree di classificazione del personale
AREA 1ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
AREA 2ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi
variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e
capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
AREA 3ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
AREA 1 - comprende specializzato super (6º liv. paramet.)
specializzato (5º liv. paramet.)
AREA 2 - comprende qualificato super (4º liv. paramet.)
qualificato (3º liv. paramet.)
AREA 3 - comprende comune b (2º liv. paramet.)
comune a (1º liv. paramet.)
Ai sensi degli artt. 10, 26 e 27 del vigente C.C.N.L. le parti confermano
che la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente
prestato ed in relazione alle mansioni per le quali è avvenuta
l'assunzione, perfezionata ai sensi di legge.
Art. 22 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli
a tempo indeterminato
* 6º Livello parametrale - Area 1 (ex lavoratori Specializzati Super)
Sono considerati di 6º livello parametrale quei lavoratori in possesso di
specifiche superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate
di quelle dell'operaio di 5º livello parametrale (ex specializzato).
Tali lavoratori si distinguono da quelli del 5º livello parametrale per la
più elevata competenza professionale tecnico-pratica, in virtù della quale
sono loro attribuite mansioni di particolari difficoltà, da svolgere con
perizia e sicurezza e con responsabilità di decisioni autonome, di
conseguenza sono da considerarsi lavoratori di 6º livello parametrale:
- MECCANICO: operaio in grado di "ripassare" un motore a scoppio e diesel;
- ELETTRICISTA: esecuzione in maniera autonoma, da parte di operaio
addetto in modo esclusivo ad officina aziendale, di qualsiasi impianto
elettrico, compresi gli apparati di comando e di sicurezza per impianti
costituiti da numerosi motori elettrici, quali: impianti di essiccazione,
stoccaggio, frigoriferi, sale di mungitura e per preparazione mangimi;
- IDRAULICO: esecuzione in maniera autonoma di impianti idraulici completi
in appartamenti, nonché impianti termici e di impianti di mungitura, ecc.,
compresi loro scarichi; esecuzione di tutte le riparazioni necessarie ed
in maniera definitiva;
- FALEGNAME: lavori di falegnameria per costruzione di porte, finestre,
telai, attrezzi ed opere in legno in genere, svolti da operaio stabilmente
addetto alla falegnameria aziendale;
- CASARO: lavorazione del latte in caseifici, con responsabilità da parte
del "casaro" che può avere alle proprie dipendenze uno o più operai, della
lavorazione medesima. In particolare il "casaro" dovrà: controllare le
qualità organolettiche del latte, segnalando a chi di dovere eventuali
alterazioni o sofisticazioni; dovrà provvedere, secondo i più rigidi
dettami dell'igiene, a detta lavorazione fino ad ottenere burro e
formaggio e, per questi ultimi, dovrà sorvegliare la maturazione fino alla
loro cessione al commercio; sarà pure responsabile, ove esistano,
dell'ingrasso dei suini; infine dovrà avere la massima cura delle macchine
ed attrezzature che gli sono affidate.
- FRIGORISTA: funzionamento di impianto frigorifero da parte di operaio
che, in grado di provvedere direttamente e di propria iniziativa ad
eliminare inconvenienti possibili nell'impianto stesso, ne assume la
responsabilità per il suo funzionamento unitamente a quella del
mantenimento degli attrezzi, utensili e macchine avute in consegna.
- CANTINIERE: operazioni di vinificazione e susseguenti per la
preparazione definitiva del prodotto e sua conservazione, curate, svolte e
dirette da operaio che, per diploma professionale e/o particolare
esperienza e capacità acquistata, ne assume la responsabilità.
- MAGAZZINIERE: conservazione prodotti in magazzino, selezione e
preparazione sementi e custodia merci e prodotti o mezzi in esso
conservati, con responsabilità diretta dell'operaio incaricato.
- CAPO OFFICINA: operazioni di officina meccanica aziendale da parte di
operaio, stabilmente addettovi, capace di "ripassare" e "serrare" motori a
scoppio e diesel, tornitore, aggiustatore attrezzista, fucinatore non a
stampo, saldatore elettrico e ad ossigeno di pezzi complessi di macchina.
- ADDETTO "QUADRO COMANDI": funzionamento degli impianti di
disidratazione, sfarinamento ed essiccazione da parte di operaio che,
addetto al "quadro comandi" ed assumendo la responsabilità della
regolarità operativa degli impianti, ha particolare preparazione
professionale per provvedere direttamente ad eliminare possibili
inconvenienti negli impianti stessi.
- ACQUAIOLO: operazioni collegate alla coltivazione del riso, svolte da
operaio "acquaiolo" in grado di eseguire in maniera autonoma, a partire
dalla regolarità dei "compianamenti" dei bacini di semina, la tempestiva
sommersione, le manovre per il mantenimento costante dei livelli di acqua
e che sa programmare le "asciutte" in funzione dello sviluppo vegetativo,
nonché i diserbi necessari alla coltura in relazione alla qualità e
quantità delle erbe infestanti.
- CAPO CUOCO di aziende agrituristiche.
* 5º livello parametrale - Area 1 (ex lavoratori Specializzati)
- ADDETTO AI FRUTTETI: intendendo per tale il personale assunto per
impianto, allevamento e coltivazione di frutteti e della vite in colture
specializzate e che, in possesso o meno di diploma professionale e
conoscendo la vita delle piante, ha la necessaria competenza tecnica e
pratica nonché l'esperienza per compiere con sicurezza e speditezza -
nelle forme e nei modi più razionali - tutte le operazioni inerenti al
frutteto, comprese le operazioni di innesto, potatura, trattamenti
antiparassitari ed anticrittogamici ed è, inoltre, in grado di coordinare
le operazioni di raccolta, cernita e confezionamento dei prodotti. Fanno
parte del 5º livello parametrale anche i "vivaisti", intendendo per tali
quegli operai capaci di eseguire l'impianto e la coltivazione del vivaio,
nonché tutte le operazioni di moltiplicazione delle piante, compreso
l'innesto.
- ADDETTO AL BESTIAME: si intendono di 5º livello parametrale quei
lavoratori che, addetti con piena responsabilità alle stalle da latte ed
alle stazioni "di monta" quali "capistalla" o salariato unico, sono in
grado, con specifica capacità tecnica e conoscenza pratica, di coordinare
tutte quelle operazioni atte a conseguire la razionalità dell'allevamento.
Devono essere capaci di effettuare a regola d'arte la mungitura a mano e
con perizia la mungitura meccanica, assicurare il regolare funzionamento e
la normale manutenzione degli impianti meccanici e delle attrezzature sia
per la mungitura, per la raccolta del latte e per il governo in genere e
dell'alimentazione, anche con preparazione ed impiego di mangimi
concentrati e bilanciati, del bestiame loro affidato. Devono controllare i
"calori" per la tempestiva "copertura", le fecondazioni e lo stato di
gravidanza delle vaccine assistendo validamente ai parti ed essere in
grado di effettuare le usuali e ricorrenti prestazioni di carattere
igienico-profilattico nonché di apprestare cure e le prime medicazioni nei
casi di lieve entità.
- FRIGORISTA: il lavoratore avente le capacità e la responsabilità per il
regolare funzionamento dell'impianto frigorifero, in grado di provvedere
direttamente e di propria iniziativa ad eliminare inconvenienti possibili
nell'impianto stesso.
Il frigorista può essere chiamato a svolgere altre mansioni nell'ambito
dell'azienda. Egli sarà il responsabile degli attrezzi, degli utensili e
delle macchine che verranno consegnati.
- ADDETTO AI MEZZI MECCANICI ED ALLE OFFICINE AZIENDALI:
quel personale che è in possesso di patente per la guida su aree pubbliche
di automezzi con rimorchio, nonché l'operaio, in possesso di patente,
addetto alla guida di carrelli, macchine operatrici e che con capacità,
perizia e razionalità sa effettuare con trattori e macchine operatrici -
siano esse portate, trainate o semoventi - tutti i lavori agricoli
eseguiti con le macchine stesse, ed inoltre sa provvedere alla relativa
manutenzione ed alle piccole riparazioni effettuabili in azienda. Fanno
parte di tale livello anche i conducenti di mietitrebbiatrici, ruspe e
scavafossi, nonché i meccanici abili ad eseguire i lavori di ordinaria e
straordinaria manutenzione e riparazione di qualsiasi mezzo meccanico
dell'azienda. Se l'operaio è addetto stabilmente ad officina meccanica,
pur venendo utilizzato eventualmente con mezzi meccanici nei lavori di
campagna, deve essere capace di essere tornitore, aggiustatore
attrezzista, fucinatore non a stampo, saldatore elettrico e ad ossigeno di
pezzi complessi di macchina.
- ADDETTO AGLI ALLEVAMENTI AVICOLI: l'operaio che, adibito alle macchine
incubatrici, selezionatrici e calibratrici, ha la responsabilità del
regolare funzionamento delle stesse al fine di conseguire i migliori
risultati, nonché l'operatore della fecondazione artificiale.
- ADDETTO ALLE CANTINE: l'operaio che, con o senza diploma professionale
ma in possesso di particolare esperienza e capacità, è in grado di
effettuare tutte le operazioni di vinificazione, nonché quelle
susseguenti, per la preparazione definitiva del prodotto e sua
conservazione.
- ADDETTO ALLA FALEGNAMERIA AZIENDALE: l'operaio addetto alla falegnameria
ma che può essere utilizzato eventualmente in lavori di campagna, capace
di costruire porte, finestre, telai, attrezzi ed opere in legno, in
genere.
- ADDETTI ALLA CUCINA/SALA in aziende agrituristiche.
* 4º Livello parametrale - Area 2 (ex lavoratori Qualificati Super)
Sono lavoratori di 4º livello parametrale coloro che sono in possesso
delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio di 3º livello
parametrale (ex qualificato), che siano in grado di svolgerle con
particolare competenza professionale, superiore a quella degli operai di
3º livello parametrale, ma che necessitano nello svolgimento delle
mansioni loro affidate di indirizzo e controllo.
Profili:
- lavori svolti per almeno un'ora consecutiva in cella frigorifera;
- operai addetti alla selezione in magazzini od in frigo di prodotti
ortofrutticoli, comprese le operazioni di campionatura semplice, di
confezionamento, selezione, cernita, pulitura, calibratura, impacco,
imballaggio, ingabbiettatura, chiusura ed inchiodatura di incarto, scarico
e
trasporto a mano e/o con carrelli della frutta;
- operai addetti a lavori di officina, con necessità da parte dell'addetto
di
indirizzo e controllo;
- potatura alberi da frutto e delle viti con necessità di indirizzo e
controllo;
- operai addetti alla manutenzione del verde;
- camerieri, personale di cucina in aziende agrituristiche.
* 3º Livello parametrale - Area 2 (ex lavoratori Qualificati)
Sono di 3º livello parametrale quei lavoratori che sono in possesso di
specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per
titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o
di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa; in
grado di svolgere mansioni di addetti ai frutteti, di addetti ai
frigoriferi, di addetti ai mezzi meccanici, di addetti al bestiame - da
riproduzione, da carne e da latte, boari, manzolari e cavallari - nonché
gli addetti agli allevamenti avicoli, assumendo piena ed incondizionata
responsabilità circa il buon esito della custodia e governo.
Fanno pure parte di tale livello gli addetti alle cantine, intendendo per
tali quei lavoratori destinati prevalentemente a tutti i lavori di
carattere manuale attinenti la preparazione e conservazione dei vini; gli
addetti ai magazzini, intendendo per tale quel personale adibito
prevalentemente ai lavori manuali attinenti la conservazione dei prodotti
ed il loro carico e scarico, con compiti anche di prima registrazione dei
movimenti dei prodotti; gli addetti alle falegnamerie, capaci di
riparazioni di attrezzature, pulizia, smontaggio, ecc., che lavorano sotto
la sorveglianza di personale specializzato e di questi sono aiutanti; gli
addetti alle falegnamerie, capaci di riparazioni di attrezzi ed opere in
legno in genere od addetti a lavori di piallatura, verniciatura,
lucidatura, ecc.
Appartengono al 3º livello parametrale gli addetti alla manutenzione del
verde, nonchè camerieri e personale di cucina di aziende agrituristiche.
* 2º Livello parametrale - Area 3 (Comune B)
Il personale limitato agli "ex" salariati fissi, non in possesso delle
capacità richieste per gli ex "specializzati" e gli ex "qualificati" - in
esso compresi i boaroli, manzolari e cavallarini - che, pur eseguendo i
lavori di custodia e governo del bestiame, non ne assumono la
responsabilità.
Fanno pure parte del presente livello: il custode, l'uomo di corte o
"fatutto", intendendo per tale quell'operaio che è adibito a qualsiasi
lavoro comune inerente all'azienda agricola.
Art. 23 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli
a tempo determinato
6º Livello parametrale - Area 1(ex Specializzato Super)
Declaratoria: appartengono a tale livello gli operai che si distinguono da
quelli di cui al 5º livello parametrale per la più elevata competenza
professionale tecnico pratica, in virtù della quale sono loro attribuite
mansioni di particolare difficoltà, da svolgere con perizia e con
responsabilità di decisioni autonome.
Profili:
- operaio in grado di "ripassare" un motore a scoppio e diesel;
- esecuzione in maniera autonoma, da parte di operaio addetto in modo
esclusivo
ad officina aziendale, di qualsiasi impianto elettrico compresi gli
apparati
di comando e di sicurezza per impianti costituiti da numerosi motori
elettrici, quali: impianti di essiccazione, stoccaggio, frigoriferi, sale
di
mungitura e per preparazione mangimi;
- esecuzione in maniera autonoma di impianti idraulici completi in
appartamenti,
nonché impianti termici e di impianti di mungitura, ecc. compresi loro
scarichi, da parte di operaio stabilmente ed in modo esclusivo addetto ad
officina o laboratorio aziendale, capace di eseguire tutte le operazioni
necessarie in maniera definitiva;
- lavori di falegnameria per costruzione di porte, finestre, telai
attrezzi ed
opere in legno, in genere, svolti da operaio stabilmente addetto alla
falegnameria aziendale;
- lavorazioni del latte in caseifici, con responsabilità da parte del
"casaro",
che può avere alle proprie dipendenze uno o più operai, della lavorazione
medesima. In particolare il "casaro" dovrà: controllare le qualità
organolettiche del latte, segnalando a chi di dovere eventuali alterazioni
o
sofisticazioni; dovrà provvedere, secondo i più rigidi dettami
dell'igiene, a
detta lavorazione fino ad ottenere burro e formaggi e, per questi ultimi,
dovrà sorvegliare la maturazione fino alla loro cessione al commercio;
sarà
pure responsabile, ove esistano, dell'ingrasso dei suini; infine dovrà
avere
la massima cura delle macchine ed attrezzature che gli sono state
affidate;
- funzionamento di impianto frigorifero da parte di operaio che, in grado
di
provvedere direttamente e di propria iniziativa ad eliminare inconvenienti
possibili nell'impianto stesso, ne assume la responsabilità per il suo
funzionamento unitamente a quella del mantenimento degli attrezzi,
utensili e
macchine avute in consegna;
- operazioni di vinificazione e susseguenti per la preparazione definitiva
del
prodotto e sua conservazione, curate, svolte e dirette da operaio che, per
diploma professionale e/o particolare esperienza e capacità acquisita, ne
assume la responsabilità;
- conservazione prodotti in magazzini, selezione e preparazione sementi e
custodia merci e prodotti o mezzi in esso conservati, con responsabilità
diretta dell'operaio incaricato;
- operazioni di officina meccanica aziendale da parte di operaio
stabilmente
addettovi, capace di "ripassare" e "serrare" motori a scoppio e diesel,
tornitore, aggiustatore attrezzista, fucinatore non a stampo, saldatore
elettrico e ad ossigeno di pezzi complessi di macchina;
- funzionamento degli impianti di disidratazione, sfarinamento ed
essiccazione
da parte di operaio che, addetto al "quadro comandi" ed assumendo le
responsabilità della regolarità operativa degli impianti, ha particolare
preparazione professionale per provvedere direttamente ad eliminare
possibili
inconvenienti negli impianti stessi;
- operazioni collegate alla coltivazione del riso, svolte da operaio
"acquaiolo"
in grado di eseguire in maniera autonoma, a partire dalla regolarità dei
"compianamenti" dei bacini di semina, la tempestiva sommersione, le
manovre
per il mantenimento costante dei livelli di acqua e che sa programmare le
"asciutte" in funzione dello sviluppo vegetativo, nonché i diserbi
necessari
alla coltura in relazione alla qualità e quantità delle erbe infestanti;
- capo cuoco in aziende agrituristiche.
* 5º Livello parametrale - Area 1 (ex Specializzato)
Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai che
svolgono mansioni per l'esecuzione delle quali si richieda una specifica
preparazione professionale, che svolgono le operazioni in condizione di
autonomia esecutiva.
Profili:
- operai addetti a lavori di spondinaggio per campionamenti e sistemazione
terreni, tracciamenti affossature;
- operai addetti alla semina con macchina operatrice trainata;
- operai addetti alle operazioni di innesto e vivaio;
- operai addetti alla potatura di qualsiasi fruttifero e delle viti,
capaci di
eseguire i lavori con autonomia sulla base delle disposizioni loro
impartite
dai diretti responsabili aziendali;
- operai addetti alle irrorazioni in genere con mezzi meccanici;
- operai addetti a lavori in frigorifero: campionatura complessa, ritiro
frutta,
"capobanco", di carrello elevatore "muletto" per trasporto ed
accatastamento,
stivaggio, carico e scarico interni od esterni al magazzino;
- operai addetti ad operazioni con mezzi meccanici;
- operai addetti alla cura di allevamenti avicoli, delle incubatrici,
selezionatrici, calibratrici, ecc. con responsabilità del regolare
funzionamento delle medesime al fine di conseguire i migliori risultati;
- operai addetti alle operazioni di fecondazione artificiale;
- operai addetti al funzionamento degli impianti automatici di
mescolazione
mangimi, negli allevamenti zootecnici;
- operai addetti alle operazioni specializzate di cantina;
- operai addetti alla guida di automezzi leggeri su brevi percorrenze.
- operai addetti alla guida di autotreni (autoarticolati, autosnodati) con
o
senza rimorchio per trasporti internazionali e nazionali a lunga
percorrenza;
- operai addetti alle operazioni di mietitrebbiatura, scavascollettatura e
lavori di movimento terra, compreso escavafossi, con macchine cingolate
superiori ai 60 C.V.;
- operai addetti alla motoaratura con aratro portato o trainato;
- operai addetti al funzionamento degli impianti di disidratazione con
responsabilità del quadro comandi;
- operai addetti alla cura e funzionamento dell'impianto frigorifero con
altre
mansioni nell'ambito aziendale;
- operai addetti a di officina il cui addetto è in grado di operare in
maniera
autonoma;
- personale di cucina/sala in aziende agrituristiche.
* 4º Livello parametrale - Area 2 (ex Qualificato Super)
Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai in
possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali, capaci di
eseguire i lavori loro affidati con necessità di indirizzo e controllo.
Profili:
- lavori svolti per almeno un'ora consecutiva in cella frigorifera;
- operai che sostituiscono gli ex salariati fissi di stalla;
- operai addetti alla selezione in magazzini od in frigo di prodotti
ortofrutticoli, comprese le operazioni di campionatura semplice, di
confezionamento, selezione, cernita, pulitura, calibratura, impacco,
imballaggio, ingabiettatura, chiusura ed inchiodatura di incarto, scarico
e
trasporto a mano e/o con carrelli della frutta;
- operai addetti ai mezzi meccanici e/o macchine operatrici leggere,
comprese
irrorazioni viti e prodotti erbacei;
- operai addetti a lavori di officina, con necessità da parte dell'addetto
di
indirizzo e controllo;
- operai addetti alla potatura alberi degli alberi da frutto e delle viti,
capaci di eseguire i lavori sulla base delle disposizioni loro impartite
dai
diretti responsabili aziendali ma che necessitano di indirizzo e
controllo;
- operai addetti alla manutenzione del verde;
- camerieri, personale di cucina in aziende agrituristiche.
* 3º Livello parametrale - Area 2 (ex Qualificato)
Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai che
svolgono mansioni specifiche e sono in possesso di conoscenze acquisite
per pratica o per titolo.
In tale livello sono inquadrati i lavoratori che effettuano il trapianto
in genere, ad eccezione del trapianto delle orticole, potatura alberi non
da frutto, messa a dimora alberi da frutto.
Profili:
- il trapianto in genere, ad eccezione del trapianto delle orticole;
- lavori di pulizia, riordino e manutenzioni varie;
- lavori di vanga, sarchiatura, raschiatura scoline, escavafossi senza
acqua e
sgarbatura fossi;
- manipolazione prodotti orticoli raccolti meccanicamente;
- "succhionatura";
- falciatura a mano foraggi;
- potatura alberi non da frutto;
- carico e scarico manuale paglia e foraggi pressati;
- lavori vari in presenza di acqua;
- svallamento, carico e scarico di tutti i prodotti ortofrutticoli;
- messa a dimora piantine portaseme;
- operazioni manuali inerenti l'irrigazione;
- messa a dimora alberi da frutto;
- "palarino" addetto alla alimentazione della coclea per caricamento e
svuotamento essiccatoi in genere;
- lavori in serre e sotto tunnel, ad esclusione delle attività di
zappatura,
raccolta prodotti, e diradamento;
- operazioni generiche in cantina;
- custodia e guardia frigo e magazzini aziendali;
- custodia e governo di allevamenti intensivi;
- operai addetti alla custodia e governo di allevamenti compresi quelli
avicoli
con raccolta e confezionamento uova ed operazioni di fecondazione
artificiale;
- lavorazioni piantine fragole.
- personale d'ordine in aziende agrituristiche
* 2º Livello parametrale - Area 3 (Comune B)
In tale livello parametrale sono inquadrati i lavoratori che eseguono le
seguenti mansioni: raccolta, zappatura, diradamento, trapianto delle
orticole.
* 1º Livello parametrale - Area 3 (Comune A)
Al 1º livello parametrale sono inserite le seguenti figure:
- operai agricoli assunti per la prima volta dallo 01/01/1996 e comunque
per una
permanenza di 36 mesi dalla data di assunzione nel settore agricolo,
ovvero
sino al raggiungimento di 151 giornate annue e ciò indipendentemente dalle
mansioni di assunzione. La permanenza è ridotta a 18 mesi se il lavoratore
è
diplomato presso una scuola statale/regionale ad indirizzo agrario.
Permangono
in ogni caso nel presente livello parametrale i lavoratori neo assunti, i
quali nel triennio non effettuino 90 giorni di lavoro effettivo.
- Operai agricoli a tempo determinato i quali non abbiano superato nel
1995 le
35 giornate di lavoro effettivo C.A.U., comprovato dagli atti del
Collocamento, salvo i casi di maternità, infortunio, servizio militare,
malattia, oltre le 34 giornate annue. La permanenza in tale livello è pari
a
36 mesi decorrenti dallo 01/01/1996, ovvero sino al raggiungimento di 151
giornate complessive e/o cumulative di lavoro. Decorso uno dei termini di
cui
sopra, il personale sarà inquadrato nel livello parametrale corrispondente
alla mansione. Permangono in ogni caso nel presente livello parametrale i
lavoratori i quali nel triennio non effettuino 90 giornate di lavoro
effettivo.
TITOLO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
Art. 24 - Orario di Lavoro
1) Orario di Lavoro
Con decorrenza dal 1º luglio 1988, l'orario ordinario di lavoro è
stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è così
distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, fatto salvo il
periodo di cui al successivo punto 5), ai sensi del 5º comma dell'art. 29
del C.C.N.L. del 10 luglio 1998.
2) Maggiorazione di orario
Sulla base di quanto stabilito dal 2^ comma dell'art. 29 del C.C.N.L. del
10 luglio 1998, dal 15 luglio al 30 settembre e per un massimo di 60
giornate, l'orario di lavoro ordinario sarà, a richiesta dell'azienda e
per oggettive esigenze produttive, di 44 ore settimanali così distribuite:
8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, con possibilità di recupero
di tale maggior orario in altro periodo.
Le aziende comunicheranno alle R.S.A./R.S.U. l'effettuazione dell'orario
di cui al presente punto.
3) Maggiorazione di orario in altro periodo dell'anno
Fatto salvo quanto sopra, a seguito di straordinarie necessità produttive,
le Parti valuteranno la possibilità di ampliare il ricorso alla
maggiorazione di orario di cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui
all'art. 29, 2º comma del vigente C.C.N.L.
Le Parti potranno stabilire un utilizzo temporale diverso a fronte di
necessità produttive specifiche e sempre nel limite massimo delle giornate
stabilite.
In tale ipotesi, preventivamente, le aziende comunicheranno alle
R.S.A./R.S.U. e/o all'Osservatorio di cui all'art 5 del presente C.P.L.
l'effettuazione dell'orario di cui al presente punto.
L'azienda inoltre dovrà preventivamente ed indicativamente comunicare al
lavoratore le modalità di effettuazione della maggiorazione di orario di
cui al presente punto 3).
4) Recupero
Nel caso di applicazione della maggiorazione di orario prevista al
precedente punto 2), dal 15 novembre al 31 gennaio e per un massimo di 60
giornate, l'orario ordinario potrà essere stabilito in 34 ore settimanali,
così distribuite: 6 ore dal lunedì al venerdì e ore 4 il sabato.
Per gli operai a tempo indeterminato in alternativa al recupero di orario,
come stabilito dal comma precedente, la maggiorazione di orario sarà
recuperata con 7 giorni di permessi retribuiti, in altri periodi dell'anno
sulla base di quanto stabilito dall'azienda, tenuto conto delle proprie
esigenze e degli interessi e dei desideri dei lavoratori, nell'ambito del
calendario annuo; tale calendario, qualora sia predisposto, sarà redatto
entro il 31 marzo di ogni anno; i lavoratori interessati dovranno
comunicare i rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno.
Resta inteso che in tal caso gli operai a tempo indeterminato che svolgono
44 ore settimanali di lavoro ordinario, continueranno ad essere retribuiti
per 39 ore.
Per gli operai a tempo determinato, di cui all'art. 16 del C.P.L. del
19/7/1996, la maggiorazione di orario potrà essere recuperata con permessi
orari retribuiti stabiliti dall'azienda sulla base delle proprie esigenze,
tenuto conto degli interessi e dei desideri dei lavoratori sempre in
costanza di rapporto, nell'ambito di un calendario annuo; tale calendario,
qualora sia predisposto, sarà redatto secondo quanto sopra stabilito.
Anche in tal caso gli operai a tempo determinato che svolgono 44 ore
settimanali di lavoro ordinario continueranno ad essere retribuiti per 39
ore.
Per quanto riguarda i lavoratori i cui al precedente punto 3), le modalità
di recupero verranno convenute tra le parti sulla base dei principi di cui
sopra.
5) Settimana corta
Nel periodo dal 1º marzo al 30 giugno, l'orario di 39 ore settimanali
potrà essere distribuito su 5 giornate dal lunedì al venerdì, con
attribuzione, ai fini contributivi previdenziali, della sesta giornata una
volta effettuato l'intero orario ordinario settimanale, così come previsto
dalle vigenti norme di legge.
6) Attività zootecniche
Ai sensi del 5º comma dell'art. 29 del vigente C.C.N.L., per le attività
zootecniche l'orario ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà
essere distribuito su sei giorni di 6,30 ore giornaliere.
Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a
tempo determinato. Se, per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione
di lavoro nella giornata di domenica, il riposo di 24 ore consecutive
dovrà essere concesso in altri giorni della settimana.
7) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario ordinario di
lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi
restando i limiti previsti dalla legge di due ore giornaliere e 12
settimanali. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario
nell'anno non potrà superare le 200 ore. Le percentuali di maggiorazione
per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e
notturno, sono fissate all'art. 26 del presente C.P.L.
Art. 25 - Ferie e riposi compensativi
Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di
servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito
pari a 26 giornate lavorative, nonché il godimento di n. 4 giornate di
permessi per ex festività soppresse.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno
agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie e dei
succitati permessi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso
l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi
effetti, come mese intero.
Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di fruizione delle ferie e
dei permessi, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali,
degli interessi e delle richieste dei lavoratori nell'ambito del
calendario annuo; tale calendario sarà redatto entro il 31 marzo di ogni
anno. I lavoratori interessati dovranno comunicare i rispettivi calendari
entro il 28 febbraio di ogni anno.
Art. 26 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 37 del vigente C.C.N.L.,
si considera:
a) LAVORO STRAORDINARIO: quello eseguito oltre il normale orario
giornaliero di
lavoro previsto dall'art. 29 del C.C.N.L. vigente.
b) LAVORO FESTIVO: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi,
di cui
all'art. 35 del vigente C.C.N.L.
c) LAVORO NOTTURNO: quello eseguito dalle ore 21 alle ore 6.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le
dodici settimanali.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del
datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò
avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via
preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali o RSU qualora
esistenti.
Le percentuali di maggiorazione da applicare sulla retribuzione, visto
l'art. 37 C.C.N.L., sono le seguenti:
- LAVORO STRAORDINARIO ........... 25%
- LAVORO FESTIVO ................. 40%
- LAVORO NOTTURNO ................ 40%
- LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO ... 50%
- LAVORO NOTTURNO FESTIVO ........ 60%
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal "3º" elemento questo
viene corrisposto anche per le ore straordinarie festive e notturne ma
nella misura in atto per le ordinarie.
Art. 27 - Banca ore
Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato
di cui all'art. 14 del presente C.P.L. (O.T.D. Conv) sarà istituita la
"Banca ore".
Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale
od a carattere collettivo, il lavoratore può optare, in alternativa alla
remunerazione come straordinario delle ore prestate, per l'accantonamento
delle ore medesime in una "Banca ore" individuale dalla quale attingere
per fruire di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua
scelta.
Le ore che, alla data del 31 dicembre, non fossero state usufruite,
verranno monetizzate applicando la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario.
Il totale delle ore accantonate e di quelle usufruite dovrà essere
specificato mensilmente nel "prospetto paga".
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In ordine all'applicabilità del meccanismo previdenziale, contributivo e
contrattuale della "Banca ore", le Parti convengono di attivare
congiuntamente gli opportuni percorsi, onde statuire l'applicabilità del
meccanismo della "Banca ore" anche al personale O.T.Det. "abituale".
Art. 28 - Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno
Per turno di lavoro, ai fini del presente articolo, si intende il lavoro
prestato da più lavoratori i quali si alternano sullo stesso posto di
lavoro per la medesima tipologia professionale effettuando l'orario
contrattuale.
Per lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici o
riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del
lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15% sulla
retribuzione con l'aggiunta, se previsto, del "3º Elemento", ma nella
misura in atto per le ordinarie.
Tale percentuale non dovrà essere applicata allorquando, per lavori
specifici da eseguire di notte, sono state stabilite adeguate e
particolari tariffe.
Nei turni diurni per lavori di irrigazione e negli essiccatoi aziendali si
procede alla riduzione dell'orario di mezz'ora alla fine del turno.
Nei turni diurni per lavori colturali con mezzi meccanici superiore ai 60
c.v., si prevede un riposo retribuito di mezz'ora, che sarà effettuato
durante il turno stesso, ferma restando la maggiorazione salariale del 15%
per i turni notturni e/o festivi.
Negli altri turni si darà luogo ad una riduzione di orario pari a 15
minuti retribuiti.
Per il ricorso al lavoro notturno, come specificato all'art. 26 del
presente C.P.L., si richiama espressamente quanto stabilito dal D.L.vo
26/1/1999 n. 532.
Art. 29 - Permessi straordinari
A modifica ed integrazione dell'art. 33 del vigente C.C.N.L. si stabilisce
quanto segue:
a) permessi straordinari per matrimonio.
In caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un
permesso retribuito di quindici giorni;
b) permessi straordinari per decesso di parenti.
In caso di decesso di parenti di primo grado l'operaio a tempo
indeterminato
ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni.
Agli operai a tempo determinato, in caso di decesso di parenti di 1º
grado,
sarà concesso un permesso non retribuito di tre giorni, sempre salvo
l'utilizzo eventuale dei permessi di cui all'art. 27.
E' fatta salva la normativa di cui alla L. 53/2000.
Art. 30 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Al riguardo si richiama espressamente quanto previsto all'art. 32 del
vigente C.C.N.L. ed art. 15 del presente C.P.L.
CHIARIMENTO A VERBALE
Tenuto conto dell'esigenza, per il personale che abbia frequentato corsi
di addestramento professionale, di determinare la qualifica di
appartenenza ed il relativo trattamento economico, le Parti stipulanti il
presente C.P.L. convengono quanto segue:
a) il personale che ha frequentato corsi di addestramento professionale
teorico
-pratici, sarà assunto con inquadramento al 4º livello parametrale.
b) Per i lavoratori che hanno frequentato corsi di addestramento
professionale
esclusivamente teorici, l'assunzione sarà effettuata con inquadramento al
3º
livello parametrale.
Superato il limite delle 40 ore di lavoro in azienda nelle mansioni
corrispondenti ai corsi di cui sopra, a tale personale sarà riconosciuto
l'inquadramento al 4º livello parametrale ed applicato il relativo
trattamento economico.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 31 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Dalle imprese agricole, con riferimento all'art. 34 del vigente C.C.N.L.,
saranno concesse agli operai a tempo indeterminato fino a 150 ore di
permesso annue per la partecipazione a corsi di recupero scolastico.
Il datore di lavoro potrà richiedere all'operaio un certificato di
frequenza ai corsi.
Il numero degli operai di ogni singola azienda, che può beneficiare dei
permessi necessari per partecipare ai Corsi, non può superare nello stesso
momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai ed
il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai.
I permessi di cui sopra non sono da conteggiare nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di
recupero scolastici è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo
determinato, in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto.
Art. 32 - Congedi parentali
Le Parti rinviano al disposto di cui alla Legge 53/2000.
TITOLO VI
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 33 - Aumenti retributivi
Con decorrenza dal 1° luglio 2000 verrà corrisposto ai lavoratori cui si
applica il presente contratto l'aumento pari al 2,6% del salario
contrattuale vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 34 - Elemento distinto della retribuzione provinciale
Con decorrenza dal 1/10/2001 verrà corrisposto ai lavoratori cui si
applica il presente contratto un elemento aggiuntivo alla retribuzione,
definito come elemento distinto della retribuzione provinciale (E.D.R.P.)
pari allo 0,5% del salario contrattuale vigente alla data della
sottoscrizione del presente contratto. Tale elemento aggiuntivo non
influenza gli istituti contrattuali retributivi diretti, indiretti e
differiti riguardanti il salario contrattuale, non costituendone base di
computo.
Art. 35 - Salario per obiettivi
In ottemperanza al dettato di cui all'art. 2 del C.C.N.L. 10/071998, le
Parti riconfermano la validità di quanto previsto all'art. 30 del C.P.L.
19/07/1996, anche alla luce di quanto disposto all'art. 5 del presente
C.P.L. (Osservatorio).
Art. 36 - Maggiorazione per il "Capo"
Al lavoratore, al quale il datore di lavoro conferisce l'incarico di
"capo" sarà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale
pari al 5% (cinque per cento) della retribuzione lorda.
Art. 37 - Criteri per la maturazione degli Istituti contrattuali
Fermo restando la disciplina in essere in caso di assenze volontarie, in
costanza delle norme previdenziali vigenti, il pagamento della 13ª e 14ª
mensilità avverrà in misura proporzionale al servizio prestato
effettivamente; nel calcolo dei predetti emolumenti non si tiene pertanto
conto dei periodi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio,
maternità e cassa integrazione salari.
NORMA A LATERE - ISTITUTI CONTRATTUALI
Le parti convengono relativamente alla precedente norma (art. 37 C.P.L.)
che in caso di CISOA, malattia, infortunio e maternità sarà corrisposta,
con oneri a carico del FAVLAF, una integrazione salariale giornaliera
calcolata sulla base del salario medio convenzionale vigente annualmente
per qualifica professionale. Tale importo sarà anticipato dalle aziende le
quali saranno rimborsate dal FAVLAF; in ogni caso il FAVLAF entro e non
oltre il mese successivo l'inoltro della apposita istanza di rimborso
effettuerà il pagamento.
Il computo della integrazione giornaliera e le modalità applicative di cui
sopra saranno annualmente oggetto di apposito accordo provinciale.
Art. 38 - Modalità di pagamento della retribuzione e degli "Istituti"
Il pagamento della retribuzione per le varie figure di operai avverrà nel
seguente modo:
1) per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato (avventizi)
la retribuzione per le ore di lavoro effettuate verrà erogata, con
consegna all'operaio di regolare "prospetto paga", entro i primi dieci
giorni del mese successivo la prestazione lavorativa.
In casi eccezionali è prevista la possibilità di acconti nella misura
massima dell'80% della retribuzione lorda maturata.
2) Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato "ex"
salariati fissi ed "O.T. ind.", la retribuzione verrà erogata, con
consegna all'operaio di regolare "prospetto paga" entro i primi dieci
giorni del mese successivo la prestazione lavorativa.
Per tutti gli operai a tempo indeterminato, di cui all'art. 19, gli
"Istituti" previsti dai vigenti Contratti di lavoro sono erogati alle
seguenti scadenze:
- la 13ª mensilità, pari alla retribuzione del mese di dicembre, deve
essere
corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno.
- La 14ª mensilità, pari alla retribuzione del mese di aprile, deve essere
corrisposta al 30 aprile di ogni anno.
- L'indennità compensativa ferie non godute, calcolata sul salario in
vigore nel
mese di dicembre, deve essere corrisposta entro il 10 gennaio di ogni
anno.
- Le festività nazionali ed infrasettimanali debbono essere retribuite nel
mese
nel quale ricorrono.
Art. 39 - Mansioni e responsabilità degli "Ex" Salariati Fissi addetti
al bestiame
Rientrano a titolo esemplificativo, nelle competenze degli addetti al
bestiame:
a) custodia e governo del bestiame (comprese tutte le cure igieniche e
sanitarie necessarie); preparazione e somministrazione dei mangimi
concentrati e delle razioni bilanciate; sistemazione della lettiera ed
abbeveramento degli animali: il tutto non meno di due volte al giorno,
fermo restando che l'alimentazione del bestiame nel periodo caldo, e cioè
normalmente dal 15 maggio al 15 settembre, dovrà essere eseguita tre volte
al giorno;
b) sorveglianza nell'imminenza e durante il parto, nonchè sorveglianza dei
"calori" delle femmine, curando la tempestiva copertura delle stesse ed
assistendole nei casi di malattia;
c) adempiere a tutti i servizi di stalla, quali la pulizia e la
sistemazione quotidiana delle concimaie, con particolare riguardo anche a
quei lavori che sono connessi alle finalità ed utilizzazione
dell'allevamento, sempre compresi quelli di:
- un'accurata mungitura nelle ore stabilite dal datore di lavoro, o chi
per
esso, e consegna del latte all'accesso della corte;
- conservazione e pulizia scrupolosa dei recipienti che servono per la
mungitura
e trasporto latte;
- eventuale alimentazione artificiale dei vitelli con poppatoio od altro
sistema
indicato dal datore di lavoro.
d) avvertire immediatamente il datore di lavoro o, in caso di urgenza,
direttamente il veterinario non appena un animale si ammali o sia
sofferente per una ragione qualsiasi, provvedendo e somministrando le
medicine e prestando tutte le cure secondo le prescrizioni del
veterinario.
Art. 40 - Compensi sussidiari
La retribuzione dovuta ad ogni salariato è quella concordata
periodicamente dalle Organizzazioni contraenti, secondo il "tabellario".
Agli "ex" salariati fissi addetti al bestiame, oltre al salario di cui
sopra, competono:
a) per la mungitura del latte, consegnato all'Industria od al Commercio,
due per
cento del valore del latte medesimo.
b) un litro di latte giornaliero.
Art. 41 - Casa orto pollaio porcile
Tutti gli "ex" salariati fissi addetti al bestiame hanno diritto, per sè e
conviventi, all'uso gratuito della casa di abitazione, del pollaio e del
porcile; godranno pure gratuitamente di una particella di terreno di 500
metri quadrati da coltivare ad ortaggi per uso familiare.
Il salariato ha l'obbligo di tenere la casa che gli dovrà essere
consegnata tinteggiata di fresco adiacenze ed orto in modo da evitare
deterioramenti a quanto gli è stato consegnato; del pari si deve attenere
alle buone regole e suggerimenti del conduttore dell'azienda, rendendosi
responsabile, moralmente e materialmente, dei danni provocati.
In caso di concessione, da parte dell'azienda, della casa, dell'orto, del
pollaio e del porcile, sarà trattenuta, dalla retribuzione mensile vigente
per i salariati fissi, la somma di lire 5.000 (cinquemila) mensili, pari a
60.000 lire annue, così ripartite:
- per la casa ......... lire 52.500
- per l'orto .......... lire 3.750
- per il pollaio ...... lire 1.875
- per il porcile ...... lire 1.875
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa o
dimissioni, il salariato fisso residente in azienda dovrà lasciare libera
da persone e cose, anche interposte, l'abitazione ed annessi entro 30
giorni dalla cessazione del rapporto.
In caso di morte, di prolungata malattia oltre i 180 giorni o di
risoluzione del rapporto per giustificato motivo, la casa ed annessi
saranno lasciati liberi col 29 settembre più vicino.
Art. 42 - Allevamento animali di bassa corte
Gli "ex" salariati fissi, residenti in azienda, hanno diritto di allevare
per esclusivo uso familiare, mantenendolo a proprie spese, un suino da
ingrasso fino a cinque componenti la famiglia e due oltre i cinque
componenti.
E' proibito tenere scrofe per allevamento, salvo accordi particolari con
il Conduttore.
Potranno altresì allevare nel pollaio recintato, sempre per esclusivo uso
familiare ed a proprie spese, polli e faraone fino ad un massimo di 35
capi adulti, curando comunque che tali animali non abbiano mai a
danneggiare i raccolti.
Per il rinnovo del pollaio è ammesso l'allevamento di un numero doppio di
pulcini.
Ogni altro allevamento - compresi colombi e conigli - è vietato, sempre
salvo diversi accordi con l'azienda.
TITOLO VII
PREVIDENZA-ASSISTENZA TUTELA DELLA SALUTE-AMBIENTE
Art. 43 - Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro
Si conviene che in caso di invalidità temporanea assoluta derivante da
infortunio sul lavoro - ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124 - il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore
infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto
l'infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i tre giorni
successivi di "carenza".
Al fine di garantire agli operai in caso di malattia e di infortunio un
trattamento pari all'80% (ottanta per cento) del salario previsto dagli
appositi Decreti Ministeriali, per quanto concerne gli operai avventizi, e
del salario di qualifica per gli operai con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, fra indennità di Legge, nazionali e regionali ed
integrazione, le Parti confermano l'Accordo per il "Fondo Assistenze Varie
Lavoratori Agricoli Ferraresi-F.A.V.L.A.F." secondo le norme in esso
precisate, che del presente Contratto fanno parte integrante.
Per quanto riguarda l'integrazione di malattia ed infortunio le Parti
concordano quanto segue:
a) a decorrere dall'anno 1980, in caso di malattia l'integrazione
salariale corrisposta dal "F.A.V.L.A.F." deve essere tale da assicurare
tra indennità di Legge e integrazione un trattamento pari all'80% del
salario "convenzionale" per gli operai a tempo determinato e salario di
qualifica per gli operai a tempo indeterminato, secondo le modalità
previste dall'Accordo F.A.V.L.A.F.;
b) il medesimo trattamento è previsto in caso di infortunio sul lavoro e
secondo la normativa vigente.
Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per i casi
di infortunio dopo il 15º giorno, l'integrazione sarà pari alla differenza
tra l'integrazione I.N.A.I.L. ed il 100% del salario.
Tale indennità non dovrà comunque essere inferiore al 90% del salario
contrattuale, spettante al lavoratore per qualifica ed anzianità, per gli
infortuni sul lavoro dopo il 15º giorno ed il 60º giorno. Quest'ultima
indennità sarà erogata su domanda documentata dal lavoratore interessato.
c) L'operaio a tempo indeterminato posto in Cassa Integrazione, ammalato,
infortunato sul lavoro e la lavoratrice madre, di cui alla legge 30
dicembre 1971 n. 1204 riceveranno, non appena comprovato ed accertato il
diritto all'indennità integrativa di Legge, un'anticipazione di pari
importo dal "F.A.V.L.A.F.", il quale, tramite apposita delega per assegno
"posizionato" presso i vari Enti erogatori, si sostituirà all'operaio nel
suo credito nei confronti degli Enti medesimi.
Art. 44 - Cassa Integrazione Salari
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad
opera della Cassa istituita dalla Legge 8 agosto 1972 n. 457, nei casi
previsti dalla Legge stessa.
Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa Integrazione, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'integrazione, alla indennità
di Legge, nella misura del 20% della somma del salario contrattuale
provinciale, relativo al livello di appartenenza, in vigore al 1º febbraio
dell'anno in corso.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione, in
applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 457 del 1972, la
concessione dell'integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo
indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale,
oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Art. 45 - Cassa Extra Legem
Visto l'accordo sulla Cassa extralegem di cui al C.I.P.L. 11/10/1988,
visto l'art. 40 del C.P.L. 19/7/1996, visto il Regolamento attuativo dello
Statuto FAVLAF vigente, le Parti entro e non oltre il 30/9/2000,
convengono di ridefinire l'ambito gestionale della Cassa extralegem
mantenendo, possibilmente, i costi attuali rispetto alla tariffazione e
operando comunque una rimodulazione della percentuale di cui all'art. 39
del C.I.P.L. 11/10/1988 e art. 8 del Regolamento FAVLAF, avendo cura di
calcolare le percentuali di devoluzione, alle singole gestioni
contributive separate, sul contributo definito ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento FAVLAF.
Art. 46 - Tutela della salute Legge 626/94
Le Parti confermano la disciplina collettiva di cui all'art. 64 del
vigente C.C.N.L., nonché del Protocollo 18 dicembre 1996, applicatiyo del
D.L.vo 626/94 e del D.L.vo 242/96.
Al riguardo si riproduce il testo dell'Accordo provinciale 19/07/1999.
VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
PARITETICO PROVINCIALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO -
AZIENDE AGRICOLE SETTORE PRIVATO
Il giorno 19 luglio 1999 presso la sede dell'Unione Provinciale degli
Agricoltori di Ferrara tra:
l'unione Provinciale Agricoltori di Ferrara,
la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ferrara,
la Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara,
e
la F.L.A.I.-C.G.I.L. di Ferrara,
la F.I.S.B.A.-C.I.S.L. di Ferrara,
la U.I.L.A.-U.I.L. di Ferrara
la CONFEDERDIA di Ferrara,
- visto il D.L.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto l'art. 41 del Contratto Provinciale di Lavoro 19/07/1996 operai
agricoli
della provincia di Ferrara;
- visto l'Accordo nazionale del 18 dicembre 1996 in tema di rappresentanza
dei
lavoratori del settore agricolo per gli aspetti riguardanti la sicurezza e
la
salute sul luogo di lavoro;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) E' costituito il Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro composto da n. 4 rappresentanti delle
Organizzazioni datoriali (2 U.P.A.; 1 C.D.; 1 C.I.A.) e da n. 4
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali ( 1 F.L.A.I.-C.G.I.L.; 1
F.I.S.B.A.-C.I.S.L.; 1 U.I.L.A.-U.I.L.; 1 CONFEDERDIA);
2) Al Comitato paritetico provinciale, visto quanto disposto dall'art. 20,
D.L.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuite
funzioni generali di orientamento e di promozione di iniziative formative
nei confronti dei lavoratori e di composizione in prima istanza delle
controversie sorte sull'applicazione delle normative concernenti la
rappresentanza, la formazione e la informazione.
Al Comitato sono inoltre attribuiti i compiti di:
a) raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti per la sicurezza;
b) raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti per la sicurezza con
la
formazione prevista;
c) promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia
di
sicurezza sia per i rappresentanti per la sicurezza che per gli altri
lavoratori dipendenti;
d) eventuale organizzazione di iniziative concernenti l'informazione e la
formazione.
3) I compiti di segreteria del Comitato sono assunti dalle Associazioni
provinciali datoriali firmatarie del presente Accordo.
4) Il Segretario è designato nell'ambito dei rappresentanti indicati
dall'Unione Provinciale Agricoltori e provvede a convocare le riunioni ed
a redigere eventuali verbali delle riunioni.
5) Per il funzionamento del Comitato si stabilisce quanto segue:
a) il Comitato ha sede operativa presso l'Unione Provinciale Agricoltori
in via
Bologna n. 637/b - Chiesuol del Fosso (FE);
b) il Comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti;
c) le riunioni sono validamente tenute con la presenza di almeno cinque
componenti del Comitato e le decisioni sono prese all'unanimità dei
presenti;
d) i costi per il funzionamento del Comitato saranno valutati in base alle
specifiche necessità;
e) copia del verbale o della comunicazione dell'avvenuta elezione o
designazione
del rappresentante per la sicurezza dovrà essere trasmessa al Comitato
direttamente dal segretario della riunione o tramite i rappresentanti
delle
rispettive Organizzazioni datoriali o sindacali entro 15 giorni dalla data
dell'elezione o della designazione;
f) la cessazione dell'incarico di rappresentante per la sicurezza dovrà
essere
comunicata al Comitato dallo stesso lavoratore o per il tramite delle
Organizzazioni datoriali o sindacali non appena questa si sia verificata;
g) per le controversie di cui al precedente punto 2), l'interessato dovrà
inviare al Comitato paritetico provinciale ed alla controparte ricorso
scritto a mezzo raccomandata A/R; la controparte dovrà inviare al Comitato
entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso una propria memoria difensiva
a
mezzo raccomandata A/R; il Comitato entro i 30 giorni successivi esaminerà
il
ricorso e redigerà apposito verbale, salvo eventuale proroga definita
dallo
stesso.
6) Le Parti per tutto quanto non previsto dal presente Accordo fanno
espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo 626/94 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché all'Accordo nazionale del
18 dicembre 1996 sopra citato.
Letto, confermato e sottoscritto
Art. 47 - Ambiente e tutela della salute dei lavoratori
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 65 del C.C.N.L., le Parti
convengono quanto segue:
STRUMENTI INFORMATIVI
Le Parti al fine della sempre più necessaria informazione del
cittadino/lavoratore circa le problematiche ambientali e della salute
convengono sulla opportunità che a tutti i lavoratori ed alle aziende sia
distribuito un apposito "vademecum" concernente le norme di legge vigenti
in materia di tutela della salute, l'uso dei fitofarmaci, dei mezzi
meccanici, le norme in materia di allevamento, silos e simili,
frigoriferi, serre, le lavorazioni a cielo aperto, nonchè i mezzi di
protezione individuali, l'elenco delle lavorazioni nelle quali siano
presenti "fattori di nocività" secondo le peculiarità del mondo produttivo
ferrarese.
Tale "vademecum" sarà redatto in conformità al Protocollo d'intesa
allegato al C.C.N.L.
Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a predisporre previa
indagine campione da effettuarsi nell'ambito di un numero adeguato di
aziende interessate, indicazioni utili circa l'uso dei fitofarmaci, anche
diverse dal calendario dei trattamenti. Tali indicazioni dovranno
concernere il tipo di prodotti e le combinazioni di questi.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore interessato sia
sul tipo di prodotti impiegati per i trattamenti sia sulle modalità per il
loro utilizzo, come pure, per quanto riguarda i mezzi meccanici, sulle
norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici, nonchè sullo stato
di manutenzione dei mezzi di prevenzione, intendendosi per tali i filtri,
le cabine pressurizzate, ecc.Le Parti convengono sulla necessità della
diffusione e dell'uso del Libretto Sindacale e Sanitario attualmente
distribuito tra i lavoratori. Eventuali integrazioni alla modulistica di
cui sopra verranno effettuate, sulla base dell'art. 66 del C.C.N.L. e del
Protocollo d'intesa (allegato 8) al C.C.N.L. 19 luglio 1995.
INTERVENTI FORMATIVI
Nei limiti e con le modalità previste dalla norma sui permessi per i corsi
di addestramento professionale, le Parti si impegnano ad intervenire nei
confronti degli Enti di istruzione professionale, pubblici e privati,
affinchè nei corsi stessi sia previsto adeguato spazio per l'informazione
e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute.
La Commissione Sindacale Provinciale richiederà l'istituzione di corsi
professionali di aggiornamento sull'uso di prodotti chimici.
Le Parti convengono sulla necessità (nell'arco di vigenza contrattuale) di
consentire l'uso e l'impiego di prodotti e presidi sanitari (di 1ª e 2ª
classe) ai lavoratori muniti di idonea formazione professionale e del
patentino di cui al D.P.R. 1255/68.
In ogni caso tale prescrizione è obbligatoria per coloro i quali siano
adibiti a mansioni comportanti l'uso dei prodotti fitosanitari per la
prima volta.
I permessi di cui sopra sono concessi anche ai lavoratori a tempo
determinato i quali abbiano superato, nell'arco dei dodici mesi, le 150
giornate lavorative nella stessa azienda e che ivi continuano a prestare
la propria opera e addetti a
lavorazioni nocive così come individuate dal "vademecum".
MEDICINA PREVENTIVA
Per gli operai a tempo indeterminato ed "ex" salariati fissi e gli operai
che nell'arco dei 12 mesi abbiano superato le 150 giornate lavorative
nella stessa azienda, e che ivi continuano a prestare la propria opera,
addetti a lavorazioni nocive che possono incidere negativamente sulla loro
salute, sono previste visite di medicina preveniva almeno ogni sei mesi,
con diritto al pagamento da parte dell'azienda delle ore di lavoro perdute
e con modalità tali da garantire le operazioni colturali aziendali.
Tali ore, retribuite dietro esibizione del relativo certificato medico,
sono fissate in numero massimo di quattro per ogni lavoratore interessato
e per ogni visita.
In casi particolari, previa documentata richiesta della competente
struttura sanitaria, l'azienda valuterà l'opportunità di concedere
ulteriori permessi, al fine di consentire gli accertamenti preventivi.
Per l'iniezione antitetanica effettuata dalle "Unità Sanitarie Locali"
l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati un permesso non retribuito
per il tempo strettamente necessario, con pagamento della retribuzione di
mezz'ora.
Per le lavorazioni nocive, al fine di evitare situazioni di rischio,
l'azienda dovrà fornire agli operai adeguati mezzi protettivi, come
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Le Parti convengono che l'operaio non dovrà essere addetto all'uso di
sostanze a contenuto tossico o irritante senza che gli siano stati
preventivamente forniti i mezzi protettivi su citati, della cui mancata
fornitura e relative conseguenze è responsabile l'azienda.
Tenuto conto delle operazioni nocive, così come individuate e riportate
sul "vademecum" di cui al presente articolo, le aziende determineranno gli
interventi organizzativi per assicurare la rotazione dei lavoratori,
consentire le visite periodiche e preventive nonchè gli interventi
formativi.
Al fine di consentire la corretta gestione e la concreta effettuazione
delle visite preventive, di cui al presente articolo, nonchè gli
interventi formativi in materia di tutela infortunistica e della salute,
le Parti convengono sulla necessità di stipulare con le strutture
sanitarie pubbliche, apposita convenzione quadro per la prevenzione e la
formazione in agricoltura.
In particolare le convenzioni dovranno prevedere calendari annui per le
visite periodiche.
Le Parti qualora ciò non sia reso possibile si impegnano alla ricerca di
soluzioni alternative.
COMMISSIONE TECNICA DI STUDIO SULL'AMBIENTE
Le Parti convengono - al fine di acquisire informazioni utili all'uso
delle tecnologie e delle nuove tecniche colturali e per controllare le
problematiche relative all'impatto ambientale delle scelte produttive - di
costituire, all'interno dell'Osservatorio Provinciale, una apposita
Commissione Tecnica di Studio. Tale Commissione può essere allargata ad
esperti designati dalle Parti. La Commissione si riunirà almeno due volte
all'anno.
Gli operai, anche mediante i Delegati aziendali, hanno diritto di
controllare l'applicazione di quanto previsto nel presente articolo e
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attivazione
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica,
avvalendosi, a tale fine, delle strutture sanitarie istituzionalmente
preposte.
Le Parti, con opportune norme a latere del presente C.P.L., definiranno
entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, anche con
l'apporto delle competenti Autorità pubbliche in materia, un Protocollo
provinciale per l'effettuazione di corsi di formazione, rivolti ad aziende
e lavoratori, in materia di tutela della salute.
Art. 48 - Lavori pesanti nocivi
L'orario di lavoro per gli addetti alla preparazione e/o alla irrorazione
con i presidi sanitari di 1ª e 2ª classe tossicologica non dovrà superare
le 4 ore effettive, con diritto del lavoratore alla retribuzione
dell'intera giornata. Tale riduzione di orario non si applicherà per le
irrorazioni effettuate con mezzi meccanici provvisti di cabine
pressurizzate omologate.
Per i lavori da svolgersi continuativamente in cella frigorifera, si
effettueranno turni non superiori alle 4 ore, salvo restando l'obbligo da
parte dell'operaio, della prestazione lavorativa per l'intera giornata.
TITOLO VIII
SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art. 49 - Norme disciplinari
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 del C.P.L. 19/07/1996, le Parti
richiamano espressamente quanto previsto all'art. 7 della Legge 300/70.
Entro il 31 dicembre 2001 le Parti si impegnano ad elaborare le norme
applicative di cui all'art. 72 del vigente C.C.N.L.-
Art. 50 - Preavviso
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 72 del vigente C.C.N.L., si
conviene che:
a) il periodo di preavviso, in caso di licenziamento per giustificato
motivo non
può essere inferiore a due mesi; tale periodo è elevato a quattro mesi in
caso
di licenziamento per fine contratto di locazione;
b) in caso di licenziamento per giustificato motivo, durante il periodo di
"preavviso", il lavoratore avrà diritto di usufruire di permessi
retribuiti
nella misura massima di tre giorni.
Art. 51 - Risoluzione del rapporto individuale di lavoro e sostituzioni
Premessa l'importanza fondamentale che assume l'inserimento stabile di
giovani in agricoltura, le aziende, nel caso di sostituzione di operai a
tempo indeterminato pensionati, licenziati per "giusta causa" o
"dimissionari", privilegeranno l'assunzione di giovani nell'ambito della
zona.
Ad integrazione dell'art. 70 del C.C.N.L. la risoluzione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato può avvenire per giusta causa, giustificato
motivo, dimissioni.
La parte che si ritenga lesa nei suoi diritti potrà rivolgersi alla
propria Organizzazione sindacale per un eventuale tentativo di
conciliazione.
In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, si
applicano le procedure di cui alla legge 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio
1970 n. 300, come modificate dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
GIUSTA CAUSA
Ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, la risoluzione del rapporto per
"giusta causa" può avvenire qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
A titolo esemplificativo, sono motivi di giusta causa:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro e ad un suo
rappresentante che, come tale, sia conosciuto dai lavoratori;
b) condanne penali per reati che comportino uno stato di detenzione;
c) qualora il lavoratore ingiuri gravemente il datore di lavoro o chi lo
rappresenta, minacci o passi a vie di fatto, si renda colpevole di furto
in azienda, di danneggiamenti lesivi agli animali e cose a lui affidate,
di assenze ingiustificate per 3 giorni consecutivi oppure sistematicità
nella frequenza di tali assenze anche dopo il richiamo scritto da parte
del datore di lavoro.
Il licenziamento per giusta causa deve essere motivato e comunicato al
lavoratore con cartolina "Raccomandata A/R".
Quando ricorre un motivo di giusta causa la risoluzione del rapporto ha
effetto immediato, senza obbligo di preavviso.
GIUSTIFICATO MOTIVO
Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il licenziamento
per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del lavoratore, ovvero da ragioni inerenti
l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare
funzionamento di essa.
A titolo esemplificativo:
a) quando il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia, di
invalidità o privilegiata. Alla maturazione di tali diritti, il rapporto
di lavoro può essere rinnovato di anno in anno, salvo preavviso di 60
giorni;
b) incremento del nucleo familiare del datore di lavoro coltivatore
diretto per l'aggiunta od il rientro di unità lavorative attive -
limitatamente a genitori, figli, fratelli, sorelle, generi, nuore, cognati
e nipoti - oppure quando il datore di lavoro intenda lavorare la propria
azienda impegnando il proprio nucleo familiare quale coltivatore diretto,
semprechè ciò impedisca il mantenimento dei preesi stenti livelli
occupazionali del personale fisso;
c) cessazione dell'attività aziendale o cessazione di attività agricola
per fine contratto di locazione:
d) modifiche oggettivamente rilevanti dell'ordinamento colturale,
dell'organizzazione aziendale, della stalla, della superficie poderale e
sviluppo di nuove strutture che impediscano il mantenimento dei
preesistenti livelli occupazionali del personale fisso;
e) adesione dell'azienda a forme associative di conduzione, a Cooperative
di Servizio o ad altre forme associative, che impedisca il mantenimento
dei preesistenti livelli occupazionali del personale.
DIMISSIONI
L'operaio è tenuto a comunicare al datore di lavoro, per iscritto, le
proprie dimissioni rispettando i termini di cui all'art. 72 del C.C.N.L.
vigente.
Art. 52 - Indennità di anzianità
Ad integrazione e modifica di quanto previsto dall'art. 54 e relativa
tabella allegata al vigente C.C.N.L., la misura dell'indennità di
anzianità per ogni anno di servizio prestato nell'azienda è stabilita come
segue:
a) per l'anzianità maturata al 29 settembre 1962 .........................
gg. 7
b) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1962 al 29 settembre 1966 ...
gg.10
c) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1966 al 29 settembre 1970:
fino a 3 anni .........................................................
gg.12
oltre i 3 anni ........................................................
gg.15
d) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1970 al 29 settembre 1972 ...
gg.16
e) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1972 al 29 settembre 1973 ...
gg.18
f) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1973 al 29 settembre 1974 ...
gg.20
g) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1974 al 15 agosto 1976 ......
gg.25
h) per l'anzianità maturata dal 16 agosto 1976 ...........................
gg.26
L'anzianità massima per servizio ininterrotto è riconoscibile con
decorrenza 1º ottobre 1922, semprechè all'operaio non sia stata
corrisposta un'indennità relativa per un qualsiasi periodo, fatto salvo la
risoluzione o l'interruzione fittizia.
CHIARIMENTI A VERBALE
a) relativamente al periodo 29 settembre 1966 - 29 settembre 1970.
Qualora il salariato nell'arco di tempo fra il 29 settembre 1966 ed il 29
settembre 1970, anche per assunzioni precedenti al 29 settembre 1966,
risulti avere prestato servizio per oltre 3 anni, l'anzianità annuale gli
dovrà essere conteggiata sulla base di 15 giorni per anno.
b) determinazione anzianità "O.T.ind."
Per gli operai a tempo indeterminato di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 18
del presente C.I.P.L. - in considerazione che la retribuzione oraria al
netto del "3º elemento" venne adottata ed applicata con il 1º ottobre 1973
- l'anzianità di servizio, ai soli fini della relativa indennità di fine
rapporto, decorre dal 1º ottobre 1973.
TITOLO IX
DIRITTI SINDACALI
Art. 53 - Delegato di Azienda, R.S.U. - Operai agricoli
A modifica dell'art. 75 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro si stabilisce quanto segue:
- nelle aziende che occupino più di cinque lavoratori dipendenti (operai a
tempo indeterminato ed avventizi) sarà eletto un delegato d'azienda
nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del
presente Contratto.
- Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non
siano state costituite le R.S.U. di cui allegato n. 9 del vigente
C.C.N.L., sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di
ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del C.C.N.L.
10/07/1998 e del presente C.P.L.
- Nelle aziende che occupino più di 30 operai agricoli, di cui almeno 20
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nelle quali non siano state
costituite le R.S.U. di cui allegato n. 9 del vigente C.C.N.L., sarà
eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle
Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto Collettivo
di Lavoro.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in
azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui
al presente articolo.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei
lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli
raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei Delegati eletti saranno comunicati con lettera, dalle
Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori
interessati, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro, ai
Delegati stessi e, per conoscenza, alle Direzioni aziendali.
Qualora il delegato aziendale sia un lavoratore a tempo determinato, ai
fini di agevolare l'esercizio delle funzioni sindacali ai sensi dell'art.
75 del C.C.N.L., la tutela ed il diritto di esplicare i compiti di cui al
presente articolo nonché il diritto al godimento dei permessi sindacali di
cui all'art. ___ del presente Contratto, decorrono, in costanza del
rapporto di lavoro, dal momento della comunicazione della nomina al datore
di lavoro che potrà essere effettuato "brevi manu" dall'Organizzazione
sindacale territoriale di appartenenza del delegato stesso.
I delegati sindacali godranno della tutela e dei diritti previsti dal
vigente C.C.N.L. del dall'art. ___ del presente C.P.L. sin dal momento in
cui perviene comunicazione all'Azienda.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare
alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono disciplinate dal protocollo
d'Intesa per la costituzione delle R.S.U. operai, impiegati e quadri
agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente
C.P.L.
Il delegato o la R.S.U. hanno i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta
applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione
sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire
infortuni e
malattie professionali e ad adottare condizioni igienico-sanitarie e
sociali
di competenza del conduttore;
c) esaminare in prima istanza le vertenze sindacali per un eventuale
tentativo
di conciliazione. Le Parti potranno chiedere l'intervento dei rispettivi
Sindacati;
d) con riferimento agli artt. 29 e 31del vigente C.C.N.L. il datore di
lavoro
nello stabilire il periodo di godimento delle ferie dei dipendenti deve
tener
conto, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, degli interessi e dei
desideri dei medesimi, espressi anche tramite i loro delegati aziendali o
le
R.S.U.;
e) per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario si fa
riferimento
all'art. ___ del presente Contratto.
Art. 54 - Permessi Sindacali
A modifica di quanto previsto dall'art. 80 del vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, si stabilisce che i permessi retribuiti
per i lavoratori che siano delegati aziendali o componenti delle R.S.U.
sono pari a 5 (cinque) ore mensili e possono essere cumulabili nell'anno
limitatamente ai delegati sindacali aziendali con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato; sono invece cumulabili in un quadrimestre per i
delegati sindacali con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 55 - Riunione in azienda
Ad integrazione dell'art. 79 del C.C.N.L. le riunioni aziendali possono
essere indette anche congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali
provinciali di categoria.
Art. 56 - Quote sindacali per delega
In relazione a quanto disposto dall'art. 82 del vigente C.C.N.L., e preso
atto che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno titolo a
percepire, tramite ritenuta su salario, i contributi sindacali che i
lavoratori intendono loro versare, con criteri che garantiscano la
segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
Organizzazione sindacale, la quota sindacale per delega è escussa dalle
aziende per i soli operai che abbiano debitamente sottoscritto l'apposito
modulo individuale di delega.
Il pagamento del contributo sarà effettuato in due soluzioni annuali,
entro il 10 Luglio e il 10 Gennaio di ogni anno.
Art. 57 - Controversie individuali
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 83 del vigente C.C.N.L. si
stabilisce che la parte interessata alla controversia comunichi gli
estremi alla propria Organizzazione, la quale provvederà a prendere i
necessari contatti con l'Organizzazione della controparte, onde esperire
il tentativo di conciliazione.
Le Organizzazioni sindacali interessate convocheranno le parti e
provvederanno entro 15 giorni all'esame della vertenza ed al tentativo di
compimento della medesima.
Del risultato verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere firmato
dalle parti interessate.
Art. 58 - Compartecipazione
Le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto, nel darsi
reciprocamente atto che la compartecipazione obbligatoria è scaduta fino
all'annata 1965/66, in conformità di quanto stabilito con l'Accordo 20
ottobre 1962, convengono che nelle aziende nelle quali si attui la
conduzione a "compartecipazione volontaria" si applicheranno le norme del
vecchio Contratto.
Per la compartecipazione di colture non previste dal vecchio Contratto
saranno stipulati accordi direttamente fra le parti interessate.
Art. 59 - Condizioni di miglior favore
Le norme contenute nel presente Contratto non modificano le condizioni di
miglior favore in essere per i lavoratori.
- * - * - * - * - * - * - * - * -
ALLEGATO N. 1
Art. 10 C.C.N.L. 10/07/1998 - Assunzione
L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti
disposizioni di legge.
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per
fase lavorativa od in base alle disposizioni dell'art. 11 della legge n.
83/1970 e successive modifiche ed integrazioni.
Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato
all'esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il
ciclo produttivo anuale delle principali colture agrarie della provincia
(es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
L'individuazione delle fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano
nelle colture agrarie tipiche della provincia è demandata al contratto
provinciale.
Per le fasi lavorative individuate nel contratto provinciale l'assunzione
degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di
occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa", facendo
salve diverse e particolari regolamentazioni del contratto provinciale.
Il contratto provinciale individuerà le eccezioni alla garanzia di
occupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa.
Tali eccezioni potranno riferirsi ad avversità atmosferiche e, nel caso di
aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive ed agli scambi di
manodopera di cui all'art. 2139 del c.c.- Altre eccezioni - riferite a
condizioni di mercato e ad esigenze tecniche - potranno essere previste
dal contratto provinciale.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il
lavoro effettivamente prestato.
- * - * - * - * - * - * - * - * -
ALLEGATO N. 2
Art. 26 C.C.N.L. 10/07/1998 - Classificazione
A) Operai agricoli
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali"
per ognuna delle quali il C.C.N.L. definisce la relativa declaratoria.
L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il
loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei
relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale.
Area 1ª - declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Area 2ª - declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi
variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e
capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
Area 3ª - declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di
Capo, i Contratti provinciali stabiliscono un'apposita maggiorazione
salariale.
Norma transitoria
La classificazione di cui al punto A) entra in vigore dalla data di
rinnovo dei Contratti Provinciali stipulati in applicazione del presente
C.C.N.L.-
Nel periodo transitorio continuano ad applicarsi gli inquadramenti
definiti dai contratti provinciali in vigore.
Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto agli artt. 16 (Contratto
di apprendistato) e 17 (Contratto di lavoro temporaneo) del presente
C.C.N.L., in detto periodo transitorio si considerano appartenenti alla
terza area professionale, salvo quanto già definito o che sarà previsto
nei Contratti od Accordi Provinciali, i lavoratori capaci di eseguire solo
mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti
professionali, individuabili nei lavoratori già definiti "comuni" o che
appartengono a profili professionali equivalenti od inferiori.
B) Operai florovivaisti
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in "aree professionali",
comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.
Per ognuna delle aree il C.C.N.L. definisce le caratteristiche generali ed
essenziali, nonché, i corrispondenti profili professionali.
Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così
stabilita:
Area 1ª declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Livello "a" - ex specializzato super
Ibridatore-selezionatore: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo,
esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1ª generazione
selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come
ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo
di lavorazione assegnatogli.
Conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio
che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla
guida ed all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse
che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni
ordinarie delle suddette macchine, svolgono un'attività lavorativa
polivalente (come conduttore e come meccanico.
Conduttore-meccanico di autotreni o di articolati: l'operaio che, con
autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per
pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od
automezzi di portata superiore a 75 q.li, provvede alla loro manutenzion4e
e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a
disposizione dall'azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.
Aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza
delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle
analisi dei terreni od alle colture in vitro o ai test sanitari sulle
piante.
Potatore "artistico" di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo,
esegue la potatura artistica-figurativa di piante ornamentali od alberi di
alto fusto.
Giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di
un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le
concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura delle
malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione
dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua
nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i
lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.
Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito
certificato legale di abilitazione di 1º e 2º grado, con autonomia
esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i
dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede
alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo
un'attività lavorativa polivalente.
Livello "b" - ex specializzati
vivaisti
potatore
inestatori e ibridatori
preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari
selezionatori di piante innestate
conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori
conduttori di caldaia con patente diversa dal 1º e 2º grado
meccanici
elettricisti
spedizionieri
costruttori di serre.
Area 2ª declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi
variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e
capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
Livello "c" - ex qualificati super
Addetti agli impianti termici
aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione
delle marze.
Livello "d" - ex qualificati
Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b";
preparatori di acqua da irrorazioni;
irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;
imballatori;
conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.
Area 3ª declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e
semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Livello "e" - ex comuni
L'individuazione di eventuali ed ulteriori profili professionali rispetto
a quelli del C.C.N.L., il loro inquadramento nelle aree professionali,
l'attribuzione dei parametri per ciascuno dei profili sono affidati ai
Contratti provinciali.
Nei contratti provinciali dovranno essere precisate le mansioni proprie
dei vivaisti e l'inquadramento dei "giardinieri" il cui profilo
professionale non corrisponda a quello individuato per il giardiniere
specializzato super.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisca l'incarico di
Capo, i Contratti provinciali stabiliranno un'apposita maggiorazione
salariale.
Norma transitoria
La classificazione di cui al punto B) entra in vigore dalla data di
rinnovo dei Contratti provinciali stipulati in applicazione del presente
C.C.N.L.-
Nel periodo transitorio continuano ad applicarsi gli inquadramenti
definiti dai contratti provinciali in vigore.
i soli fini dell'applicazione di quanto previsto agli artt. 16 (Contratto
di apprendistato) e 17 (Contratto di lavoro temporaneo) del presente
C.C.N.L., in detto periodo transitorio si considerano appartenenti alla
terza area professionale, salvo quanto già definito o che sarà previsto
nei Contratti od Accordi Provinciali, i lavoratori capaci di eseguire solo
mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti
professionali, individuabili nei lavoratori già definiti "comuni" o che
appartengono a profili professionali equivalenti od inferiori.
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ALLEGATO N. 3
Art. 27 C.C.N.L. 10/07/1998 - Mansioni e cambiamento dei profili
professionali per gli operai agricoli
Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative al profilo
professionale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa
corrispondente.
Qualora detti operai, per esigenze dell'azienda, siano adibiti a mansioni
previste per il profilo professionale con livello retributivo inferiore,
conservano i diritti e la retribuzione del profilo di assunzione; nel caso
invece siano adibiti a mansioni di un profilo professionale con livello
retributivo superiore, acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in
cui svolgono dette mansioni, al trattamento corrispondente all'attività
svolta; acquisiscono altresì il diritto al nuovo profilo professionale
quando siano adibiti continuativamente a detta nuova attività per un
periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno due
volte per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel
corso di un anno.
Ai fini del passaggio al profilo professionale con livello retributivo
superiore di cui al precedente comma non vengono conteggiate le giornate
prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per malattia,
infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui dura la
conservazione del posto dell'assente.
In ogni caso il lavoro prestato nel profilo professionale con livello
retributivo superiore deve essere registrato sul libretto sindacale di
lavoro.
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ALLEGATO 4
PROTOCOLLO PROVINCIALE SULL'APPRENDISTATO
Il giorno 8 marzo 1999 presso la sede dell'Unione Provinciale degli
Agricoltori di Ferrara tra:
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI
DIRETTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FLAI-CGIL, FISBA-CISL,
UILA-UIL, si è convenuto quanto segue:
in considerazione della necessità di favorire lo sviluppo delle politiche
del lavoro, orientate al ricambio generazionale per l'inserimento dei
giovani in agricoltura a garanzia delle prospettive di qualificazione del
settore agroalimentare ferrarese, al fine di valorizzare professionalità a
rischio di esaurimento,
tenuto conto del C.C.N.L. operai agricoli, dell'intesa fra la Regione
Emilia Romagna e le Parti sociali a livello regionale, dell'accordo
interconfederale sull'apprendistato del 16 novembre 1998,
recepito il contenuto della L. 196/97, nonché della circolare I.N.P.S. n.
203 del 24/09/98, le Parti stipulano il presente Protocollo da applicarsi
in tutte le aziende agricole della provincia di Ferrara singole ed
associate, per quanto attiene il personale con categoria di operaio;
Le parti individuano le seguenti figure professionali suddivise nei
rispettivi comparti:
OPERAI AGRICOLI
Comparto Ortofrutticolo e vitivinicolo
1) addetti agli impianti ortofrutticoli intendendo per tale il personale
assunto per la coltivazione degli impianti ortofrutticoli e vitivinicoli
ed in grado di svolgere le operazioni di processo e di prodotto con
particolare riguardo alle produzioni certificate o biologiche;
2) addetto alle macchine operatrici in genere e mezzi meccanici, con
conoscenze di manutenzione e di lavori di gestione di officine aziendali;
3) addetti alle operazioni ed alla gestione, nelle strutture di
commercializzazione, dei prodotti ortofrutticoli (carellisti, frigoristi,
certificazione qualità dei prodotti).
B ) Comparto Florovivaistico
1) addetti con conoscenze di processo e di prodotto sulle produzioni in
serre e florovivaismo in genere;
2) addetti alla manutenzione del verde pubblico, verde privato e
giardinaggio. Progettazione ed impianto giardini, parchi e simili.
C) Comparto Zootecnico
1) addetti alla cura degli allevamenti di animali, con specifica capacità
tecnica e conoscenza pratica.
C) Comparto Agrituristico
1) addetti alla gestione di attività inerenti le aziende agrituristiche.
C) Comparto risicolo
1) addetti alla gestione delle attività di prodotto e di processo
attinenti la produzione e lavorazione del riso.
Le figure professionali individuate ai punti che precedono sono previste
nei profili professionali attinenti gli operai agricoli a tempo
indeterminato così come stabilito dal C.P.L. della provincia di Ferrara.
Copia dei contratti di apprendistato stipulati, andranno depositati entro
5 giorni dalla stipula, corredati della documentazione afferente la nomina
del tutor, presso la Segreteria dell'Osservatorio Provinciale di cui ai
vigenti C.P.L., al fine di consentire a tale organismo lo svolgimento
delle proprie funzioni di monitoraggio ed analisi delle problematiche in
materia di mercato del lavoro.
In attesa della costituzione dell'Osservatorio Provinciale, copia dei
contratti dovranno essere trasmessi all'Osservatorio Regionale.
Le Parti concordano di dare ampio risalto al presente Protocollo,
individuando nei contratti di apprendistato un utile strumento per un
necessario ricambio generazionale, nonché per promuovere una stabilità
occupazionale nel comparto agricolo.
Si conviene di concertare con l'Assessorato provinciale alle politiche
attive del lavoro ed alla formazione professionale di Ferrara, gli enti di
formazione e istituti scolastici, idonei sistemi formativi e didattici
coerenti con le figure professionali individuate.
Letto firmato e sottoscritto
- * - * - * - * - * - * - * - * -
I N D I C E
-----------------------------------------------------------------------------
TITOLO I
-----------------------------------------------------------------------------
PARTE INDRODUTTIVA
ART. 1 Oggetto del Contratto ........................................ pag.
" 2 Decorrenza e durata .......................................... pag.
" 3 Efficacia del Contratto ...................................... pag.
-----------------------------------------------------------------------------
TITOLO II
-----------------------------------------------------------------------------
RELAZIONI SINDACALI
ART. 4 Forum permanente per nuove relazioni sindacali in agricoltura pag.
" 5 Osservatorio Provinciale ..................................... pag.
" 6 Costituzione dell'Osservatorio ............................... pag.
" 7 Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale pag.
-----------------------------------------------------------------------------
TITOLO III
-----------------------------------------------------------------------------
MERCATO DEL LAVORO E PROCEDURE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 8 Programmazione preventiva dei fabbisogni ..................... pag.
" 9 Lavoro extracomunitario ed extraprovinciale .................. pag.
" 10 Assunzione per fase lavorativa ............................... pag.
" 11 Procedure inerenti all'assunzione e cessazione
del rapporto di lavoro ....................................... pag.
" 12 Riassunzione ................................................. pag.
" 13 Convenzioni .................................................. pag.
" 14 O.T.D. Conv. ................................................. pag.
" 15 Ricambio generazionale e formazione professionale ............ pag.
" 16 Contratti di Formazione e lavoro ............................ pag.
" 17 Pari opportunità ............................................ pag.
" 18 Formazione permanente ....................................... pag.
" 19 Riservatari (art. 25 Legge 223/91) .......................... pag.
-----------------------------------------------------------------------------
TITOLO IV
-----------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 20 Definizione degli operai agricoli ............................
pag.
" 21 Aree di classificazione del personale ........................ pag.
" 22 Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli
a tempo indeterminato ........................................ pag.
" 23 Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli
a tempo determinato .......................................... pag.
-----------------------------------------------------------------------------
TITOLO V
-----------------------------------------------------------------------------
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
ART. 24 Orario di lavoro .............................................
pag.
" 25 Ferie e riposi compensativi .................................. pag.
" 26 Lavoro straordinario, festivo e notturno ..................... pag.
" 27 Banca ore .................................................... pag.
" 28 Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno ................. pag.
" 29 Permessi straordinari ........................................ pag.
" 30 Permessi per corsi di addestramento professionale ............ pag.
" 31 Permessi per corsi di recupero scolastico .................... pag.
" 32 Congedi parentali ............................................ pag.
-----------------------------------------------------------------------------
TITOLO VI
-----------------------------------------------------------------------------
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 33 Aumenti retributivi ..........................................
pag.
" 34 Elemento distinto della retribuzione provinciale ............. pag.
" 35 Salario per obiettivi ........................................ pag.
" 36 Maggiorazione per il "Capo" .................................. pag.
" 37 Criteri per la maturazione degli Istituti contrattuali ....... pag.
" 38 Modalità di pagamento della retribuzione e degli "Istituti" .. pag.
" 39 Mansioni e responsabilità degli "EX" Salariati Fissi
addetti al bestiame .......................................... pag.
" 40 Compensi sussidiari .......................................... pag.
" 41 Casa orto pollaio porcile .................................... pag.
" 42 Allevamento animali di bassa corte ........................... pag.
-----------------------------------------------------------------------------
TITOLO VII
-----------------------------------------------------------------------------
PREVIDENZA-ASSISTENZA TUTELA DELLA SALUTE-AMBIENTE
ART. 43 Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro pag.
" 44 Cassa Integrazione Salari .................................... pag.
" 45 Cassa extra-legem ............................................ pag.
" 46 Tutela della salute Legge 626/94 ............................. pag.
" 47 Ambiente e tutela della salute dei lavoratori ................ pag.
" 48 Lavori pesanti nocivi ........................................ pag.
-----------------------------------------------------------------------------
TITOLO VIII
-----------------------------------------------------------------------------
SOSPENSIONE-RISOLUZIONE RAPPORTO-PROVVEDIMETI DISCIPLINARI
ART. 49 Norme disciplinari ...........................................
pag.
" 50 Preavviso .................................................... pag.
" 51 Risoluzione del rapporto individuale di lavoro e sostituzioni pag.
" 52 Indennità di anzianità ....................................... pag.
-----------------------------------------------------------------------------
TITOLO IX
-----------------------------------------------------------------------------
DIRITTI SINDACALI
ART. 53 Delegato di azienda, R.S.U.- Operai agricoli .................
pag.
" 54 Permessi sindacali ........................................... pag.
" 55 Riunioni in azienda .......................................... pag.
" 56 Quote sindacali per delega ................................... pag.
" 57 Controversie individuali ..................................... pag.
" 58 Compartecipazione ............................................ pag.
" 59 Condizioni di miglior favore ................................. pag.
-----------------------------------------------------------------------------
ALLEGATI
-----------------------------------------------------------------------------
N. 1 - ART. 10 C.C.N.L. del 10/07/1998
- Assunzione .................................................. pag.
N. 2 - ART. 26 C.C.N.L. del 10/07/1998
- Classificazione ............................................. pag.
N. 3 - ART. 27 C.C.N.L. del 10/07/1998
- Mansioni e cambiamento dei profili professionali
per gli operai agricoli ..................................... pag.
N. 4 - Protocollo Provinciale sull'apprendistato .....................
pag.
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