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200000422 - CPL Operai Agricoli e Florovivaisti - AGRICOLI - Ferrara -


Il giorno 16 giugno 2000, presso la Sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ferrara,

T R A

- l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Ferrara, rappresentata dal suo Presidente dott. Carlo Alberto Roncarati, dai Vice Presidenti geom. Alberto Cavallini e dott. Francesco Lamborghini e dai membri della Giunta Esecutiva signor Sergio Lenzi e signor Riccardo Volpin, assistiti dal dott. Tiziano Artioli, Direttore, dall'avv. Massimo Mazzanti, dal dott. Carlo Ruggeri, Responsabile del Servizio Sindacale e Previdenziale e dal rag. Paolo Cavalcoli, Responsabile dell'Ufficio Paghe;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Ferrara, rappresentata dal suo Presidente signor Mauro Tonello, assistito dal signor Gian Luca Mantovani, Responsabile dell'Ufficio Sindacale, dal signor Silvano Mantovani, Direttore e dal dott. Valeriano Tagliati, Responsabile Ufficio Libri Paga;

- la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Ferrara, rappresentata dal suo Presidente, dott. Mauro Ferrari, assistito dal membro di Presidenza Provinciale signora Rina Papparella e dal geom. Daniele Vecchiattini, Direttore e dall'addetto alle comunicazioni signor Leonardo Bentivoglio;

E

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (F.L.A.I. - C.G.I.L.) di Ferrara, rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig.ra Ida Mantovani, dai Segretari: sigg. Aurelio Ricci, Mario Nardini, Lorenzo Bruciaferri, Giuliana Colussi, dai Funzionari: sigg. Veronica Tagliatti, Adriano Grassi, Catia Maranini, Fabrizio Tassinati e da una Delegazione di delegati aziendali;

- la FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI IMPIEGATI E TECNICI AGRICOLI (F.I.S.B.A.-C.I.S.L.) di Ferrara, rappresentata dal suo Segretario Provinciale signor Davide Bergonzini, dal Segretario signor Gabriele D'Amico e dal delegato Aldo Nola;

- l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI (U.I.L.A.-U.I.L.) di Ferrara, rappresentata dal suo Presidente sig. Meneghini Ugo e dai membri di Segreteria sigg. Botti Vittorio e Merli Gianni e dai delegati sigg. Castellani Renato e Crivellini Leandro;

si conviene il rinnovo del contratto di lavoro della provincia di Ferrara, visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998



TITOLO I

PARTE INTRODUTTIVA

Art. 1 - Oggetto del Contratto
Il presente C.P.L., unitamente al C.C.N.L. 10/7/1998, regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, societarie, ecc. ivi comprese i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, nonché le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie e le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali e gli operai agricoli.


Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente contratto provinciale di lavoro decorre dall'1/1/2000 e scadrà col 31/12/2003.
In caso di mancata disdetta il contratto si intende prorogato per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima e ciò a mente dell'art. 86 del vigente C.C.N.L..
Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.
Al rinnovo del presente Contratto Provinciale si applicano le disposizione relative al raffreddamento del conflitto ed all'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2, C.C.N.L. 10/7/1998.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.


Art. 3 - Efficacia del Contratto
Le norme del presente C.P.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.



TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Forum permanente per nuove relazioni sindacali in agricoltura
Le parti convengono di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l'ambiente di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali osservatori, enti bilaterali di formazione, commissione per le pari opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui all'Accordo nazionale 18/12/1996 e all'Accordo provinciale 19 luglio 1999) nonché nell'ambito di ogni altro organismo che le parti provinciali riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.


Art. 5 - Osservatorio Provinciale
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del vigente C.C.N.L. ed in raccordo con le iniziative assunte sulla base dell'art. 7 del C.C.N.L., nonché in relazione all'attività dell'ente bilaterale regionale, le Parti, al fine di raccogliere elementi di conoscenza utili ad un confronto sistematico sui temi di seguito specificati, convengono di promuovere la formazione di un Osservatorio Provinciale nell'agricoltura con competenze di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto sui temi agricoli. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.P.L. in forma paritetica.

Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale, Direzione Provinciale del Lavoro, I.N.P.S., ecc.) iniziative di ricerca e di monitoraggio con particolare riguardo a:
* le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;
* la formazione professionale;
* la tutela della salute e dell'ambiente anche in relazione alle nuove normative
di legge;
* le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull'economia provinciale;
* il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale;
* il monitoraggio e studio delle diverse tipologie dei rapporti di lavoro con
particolare riguardo ad apprendistato, part-time , c.f.l., collocamento
obbligatorio e riservatari;
* lo studio delle varie forme di flesibilizzazione del mercato del lavoro e dei
rapporti di lavoro.
* Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.
* l'Osservatorio sarà la sede per l'esame delle necessità formative in ordine
all'attivazione di assunzione di apprendisti, anche implementando, in raccordo
con gli Enti Regionali e/o Provinciali le opportune iniziative per il raccordo
"lavoro-formazione";
* esaminare, previo monitoraggio delle varie ipotesi di misurazione del salario
variabile di cui all'art. 2, commi 14 e 15 del C.C.N.L. 10/07/1998, la
possibilità di individuazione di orientamenti tecnici utili ai fini della
concreta predisposizione degli strumenti normativi previsti all'art. 35 del
presente C.P.L.

In particolare, nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Osservatorio dovrà:
* fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali
le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti
pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
* fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali
le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie
di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze
sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e
sull'ambiente di lavoro;
* individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse
naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche
attraverso la promozione di Patti Territoriali e Accordi di programma;
* esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola, che
si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione
produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto
terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola,
sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni
interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
* esaminare la qualità e la quantità del flussi occupazionali, con particolare
riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare
proposte all'Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di
competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti
relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
* concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le
eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro
e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi
nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
* accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di
formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e del
protocollo provinciale 19/7/1995;
* esaminare le eventuali controversie individuali così come stabilito
dall'ultimo comma dell'art. 83 del vigente C.C.N.L.;
* verificare l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi
sociali.

L'Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione colturale, dovrà verificare l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.

L'Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni atte a monitorare i flussi migratori interprovinciali, nonché i flussi immigratori di personale extracomunitario.
Compito dell'Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.

Le parti convengono di potenziare in raccordo con l'Assessorato Provinciale alla formazione e Politiche attive del lavoro per favorire un efficiente servizio pubblico per la gestione del mercato del lavoro agricolo, con particolare riguardo all'incrocio fra domanda e offerta di lavoro attraverso il consolidamento della programmazione preventiva dei fabbisogni, adeguando le procedure esistenti del sistema Agriwork.

Si opererà inoltre per potenziare, eventualmente, il sistema Agriwork con l'ausilio delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, qualificando il servizio ai lavoratori ed alle imprese snellendo tutte le procedure relative all'incrocio domanda/offerta e dei bisogni formativi.

Le Parti convengono che il progetto Agriwork continui ad assolvere la funzione essenziale a supporto dell'agricoltura ferrarese, anche alla luce della necessità di acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro dai servizi dell'impiego che dovranno fornire i dati riguardanti:
* flussi emigratori ed immigratori;
* esercizio del diritto di cui all'art. 18 C.C.N.L. e legge 79/83 e successive
modifiche ed integrazioni;
* convenzioni ex art. 17 legge 56/87;
* contratti di lavoro part-time;
* contratti di lavoro in apprendistato (per quanto attiene al deposito dei
contratti si rimanda al protocollo provinciale);
* C.F.L.;
* lavoro interinale, qualora venga esteso in Provincia di Ferrara dal C.C.N.L.;
* forme di lavoro flessibile;
* collocamento obbligatorio;
* riservatari ex art. 25 legge 223/91 lett. c).

In relazione alle opportunità dell'Obiettivo 3 ed in raccordo con l'Assessorato Provinciale alla formazione e politiche attive del lavoro, saranno proposte soluzioni, programmi e progetti anche sperimentali, inerenti:
* la formazione per implementare il ricambio generazionale in collegamento con
il sistema scolastico;
* il consolidamento della qualificazione e riqualificazione del lavoro
attraverso la formazione permanente;
* valorizzazione delle pari opportunità;
* integrazione del lavoro extracomunitario nell'agroalimentare ferrarese.

L'Osservatorio potrà predisporre lo snellimento delle procedure inerenti l'istituto delle "Convenzioni" (legge 56/87), in raccordo con la sottocommissione agricola provinciale Legge 448/1998 e L.R. 25/98) facendo certificare con tempestività gli accordi raggiunti dai servizi integrati dell'impiego. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente C.P.L. ciò sia ritenuto opportuno, l'Osservatorio potrà essere la sede inoltre per l'esame preventivo delle convenzioni ex art. 17 legge 56/87, come previsto dal vigente regolamento in seno alla Commissione Tripartita.


Art. 6 - Costituzione dell'Osservatorio
L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori e così meglio specificato:
n. 2 Unione Prov.le Agricoltori
n. 2 F.L.A.I-C.G.I.L.
n. 1 C.I.A.
n. 1 F.I.S.B.A-C.I.S.L.
n. 1 Fed. Prov.le Coltivatori Diretti
n. 1 U.I.L.A.-U.I.L.

L'Osservatorio potrà costituire su temi specifici gruppi tematici di studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi eventualmente di esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali, portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.

L'Osservatorio potrà essere integrato all'occorrenza, con presenza meramente consultiva attraverso la partecipazione di rappresentanti di enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali (Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, Direzione Provinciale del Lavoro, I.N.P.S., ecc.)
Le parti, al fine di assicurare l'immediata operatività dell'Osservatorio, concordano sulla sua costituzione a decorrere dalla stipula del presente C.P.L. secondo le indicazioni contenute nell'allegato A relativamente alla designazione dei componenti, del Presidente e del Segretario.


Art. 7 - Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell'Osservatorio Provinciale di Ferrara.

1) Presidenza
La Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.

2) Segreteria
La Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.

3) Riunioni dell'Osservatorio
I lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell'Osservatorio.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell'Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate.
Gli atti dell'Osservatorio sono conservati presso la sede dell'Osservatorio medesimo.

4) Rappresentanti
I componenti dell'Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni, come da allegato A.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
E' ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell'Organizzazione che l'ha nominato.
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri dell'Osservatorio, le rappresentanze delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.

5) Operatività dell'Osservatorio
La sede dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti entro 30 giorni dalla stipula del presente CPL.



ALLEGATO "A"
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno ________________________ presso la Sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ferrara si sono incontrati i rappresentanti di: UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, F.L.A.I.-C.G.I.L., F.I.S.B.A.-C.I.S.L. e U.I.L.A.-U.I.L. per costituire, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del vigente C.C.N.L., l'Osservatorio Provinciale.

In relazione a quanto sopra esposto

D E S I G N A N O

i rispettivi rappresentanti di seguito indicati e concordano di convocare la riunione di insediamento dell'Osservatorio stesso entro 30 giorni dalla firma del C.P.L., di cui il presente verbale è parte integrante.

Unione Provinciale Agricoltori: 1 __________________, 2 __________________,

Confederazione Italiana Agricoltori: 1 __________________,

Federazione Coltivatori Diretti: 1 __________________,

F.L.A.I.-C.G.I.L.: 1 __________________, 2 __________________,

F.I.S.B.A.-C.I.S.L.: 1 __________________,

U.I.L.A.-U.I.L: 1 __________________,

Sulla base del regolamento stabilito nel C.P.L. 16.6.2000, concordano di indicare il signor _____________________________ a Presidente ed il Signor ________________________ a Segretario.



TITOLO III

MERCATO DEL LAVORO E PROCEDURE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO

Premessa
Le Parti si impegnano affinché le norme contrattuali previste dal presente C.P.L. in materia di Mercato del Lavoro siano recepite e rese operative nelle competenti sedi istituzionali ed in specie in ambito provinciale presso l'Assessorato Formazione Professionale Politiche e Servizio per il Lavoro.
Preso atto della legge 608/96 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.L.vo 375/93 ed i successivi Decreti applicativi, le Parti ritengono necessario potenziare e qualificare ulteriormente i sistemi informativi già in essere presso i Centri per l'Impiego di Ferrara, attivati con il concorso delle Parti.
In particolare l'utilizzo del sistema AGRIWORK dovrà essere finalizzato a favorire politiche attive del lavoro, in raccordo con l'Amministrazione Provinciale, onde ottenere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel modo più rapido ed efficace possibile qualificando l'intervento pubblico, anche in via sperimentale, attraverso un servizio di orientamento al lavoro (informazione, formazione, istruzione, preselezione, prenotazione).


Art. 8 - Programmazione preventiva dei fabbisogni
Le Parti, al fine di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, si impegnano ad attuare un progetto di "programmazione preventiva" in agricoltura.
Entro il mese di novembre di ogni anno sarà predisposto, con la collaborazione dei servizi integrati per l'impiego, un monitoraggio sull'utilizzo della manodopera nell'anno in corso, al fine di predisporre la previsione dei fabbisogni di manodopera per l'anno successivo.
Entro il mese di aprile dell'anno successivo, tenuto conto del diritto di riassunzione esercitato dai lavoratori in provincia di Ferrara, delle convenzioni (art. 17 L. 56/87) già attivate, le Parti si adopereranno perché i servizi integrati per l'impiego interpellino le aziende per programmare le effettive esigenze del fabbisogno di manodopera.
In tale contesto vanno promosse tutte le iniziative, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e gli Istituti delle scuole superiori ferraresi ed Università, rivolte agli studenti al fine di quantificare le disponibilità all'avviamento al lavoro per le operazioni di raccolta durante la campagna estiva.
Sulla base della programmazione preventiva dei fabbisogni di manodopera, le Parti valuteranno gli opportuni percorsi da concertare con l'Assessorato Provinciale competente, per gli eventuali fabbisogni di manodopera extraprovinciale ed extracomunitaria.


Art. 9 - Lavoro extracomunitario ed extraprovinciale
Le parti convengono sulla opportunità di definire un livello di concertazione per la corretta gestione delle problematiche connesse al lavoro extracomunitario e/o extraprovinciale.
In relazione alla programmazione preventiva dei fabbisogni qualora sia acclarata la necessità di fare ricorso a manodopera di provenienza extracomunitaria e/o extraprovinciale, si applicano le seguenti norme:
in considerazione delle esigenze dei lavoratori extracomunitari e/o extraprovinciali, il T.F.R. verrà corrisposto al termine del rapporto di lavoro con le competenze dell'ultima retribuzione.
Ai lavoratori di cui al presente articolo si applica la normativa classificatoria prevista dal presente C.P.L.; il salario contrattuale compendia il valore dell'alloggio. Il trattamento afferente l'ospitalità è definito ex art. 38, D.P.R. 394/99, anche per quanto riguarda i lavoratori interessati alla mobilità extraprovinciale su base convenzionale.
La stampa dei C.P.L., già prevista a carico del F.A.V.L.A.F., dovrà prevedere una quota di contratti, tradotta nelle lingue cui fanno maggiormente riferimento i lavoratori extracomunitari presenti sul territorio provinciale.


Art. 10 - Assunzione per fase lavorativa
L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge, ed in linea di principio è effettuata per fase lavorativa.
Agli assunti per fase lavorativa il datore di lavoro garantirà l'occupazione per tutta la durata della fase per l'orario contrattualmente previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l'attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, dal rientro di unità attive e dagli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche tali da non consentire l'esaurimento della fase come programmata od usuale.
Al fine di consolidare l'occupazione e per il soddisfacimento dei fabbisogni delle aziende agricole contermini, le Parti si impegnano alla promozione di convenzioni interaziendali, anche prevedendo opportuni piani di mobilità del personale.
Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato all'esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
Per la raccolta dei prodotti, legati a contratti di conferimento con contingente giornaliero di consegna, l'eventuale diminuzione di tale contingente sarà notificato dal datore di lavoro alla propria Organizzazione al fine di un intervento congiunto delle Parti firmatarie del Contratto per la soluzione dei problemi connessi al conferimento dei prodotti e dei conseguenti problemi occupazionali, intervento che deve avvenire entro 24 ore dalla richiesta.
La fase lavorativa può essere considerata anticipatamente conclusa quando l'attività alla quale il lavoratore è adibito risulti sospesa per più di tre giornate lavorative consecutive per cause non dipendenti da avversità atmosferiche e comunque non imputabili al datore di lavoro e/o al lavoratore.


Art. 11 - Procedure inerenti all'assunzione e cessazione del rapporto di lavoro
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di assunzione ed al fine di ottimizzare in Provincia di Ferrara il raccordo fra domanda ed offerta di lavoro nel settore agricolo, le Parti convengono di favorire dal punto di vista operativo, la definizione preventiva delle procedure condivise e consolidare in materia di assunzione, affinché la predisposizione degli atti, da parte delle aziende e dei servizi integrati per l'impiego, consenta lo snellimento delle procedure, onde favorire il tempestivo raccordo tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche sviluppando e/o potenziando il sistema AGRIWORK. In tale senso le Parti si impegnano ad attivarsi nei confronti della Pubblica Amministrazione interessata.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di cessazione del rapporto di lavoro ed al fine di assicurare il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo, le Parti convengono sulla opportunità che le attuali procedure inerenti la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da parte delle aziende, siano effettuate con tempestività a garanzia del reimpiego dei lavoratori e delle aziende che ricercano personale.


Art. 12 - Riassunzione
Le Parti preso atto di quanto stabilito in materia di chiamata diretta in base alla Legge 608/96 e successive modificazione ed integrazioni convengono quanto segue:

a) l'assunzione ha il carattere della stagionalità segue la ciclicità delle colture ed avviene sulla base dei compiti e delle mansioni svolti nell'anno precedente;

b) la richiesta di riassunzione va presentata dal lavoratore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale si è risolto il rapporto di lavoro, indicando nell'apposito modello in uso presso i centri per l'impiego, le mansioni e le fasi lavorative per le quali si richiede il diritto di precedenza nelle successive assunzioni

c) fatti comunque salvi i diritti soggettivi maturati dai lavoratori in ordine alla riassunzione, nel caso in cui l'azienda richieda un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, al fine di stabilizzare l'occupazione le Parti convengono quale indicazione operativa per il miglior funzionamento del sistema Agriwork, che l'assunzione dei lavoratori di cui al presente articolo, avvenga prioritariamente fra i lavoratori appartenenti alla prima e seconda classe aventi più alta professionalità ed anzianità di servizio.

d) nei casi di riduzione di manodopera si utilizzerà il criterio inverso di cui al punto c).

e) decorsa la ciclicità stagionale e/o colturale senza che sia avvenuta l'assunzione per l'indisponibilità del lavoratore, il lavoratore stesso decade dal diritto di riassunzione, salvo i casi di gravi eventi calamitosi, maternità, malattia, infortunio, o servizio militare o nei casi di assenza previsti dalla legislazione in materia di congedi parentali comprovati con specifica documentazione depositata ai Servizi Integrati per l'Impiego; è comunque fatta salva la validità annuale del diritto di riassunzione.


Art. 13 - Convenzioni
Le Parti individuano nella convenzione (art. 17 Legge 56/87) uno strumento utile per il consolidamento e l'estensione dell'occupazione agricola e ciò attraverso la stabilizzazione del lavoro ed il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori, favorendo il miglioramento della competitività delle aziende agricole. Sulla base delle opportunità fornite dalla vigente legislazione, le Parti intendono proseguire la stipulazione di convenzioni interaziendali intersettoriali e di filiera.
Oltre l'individuazione del personale in possesso dei requisiti professionali richiesti, le convenzioni potranno essere integrate da programmi formativi con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile ed extracomunitaria. Al fine di snellire le procedure ed assicurare rapida operatività delle convenzioni, le proposte di convenzione sono presentate alla Sottocommissione Agricola con funzioni delegate in materia dalla Commissione Tripartita Provinciale. A seguito dell'approvazione delle convenzioni in sede di Sottocommissione Agricola Provinciale le convenzioni, come sottoscritte verranno trasmesse con tempestività ai servizi integrati per l'impiego consentendo l'immediata operatività de programmi di assunzione.
Le Parti potranno proporre alla Sottocommissione agricola convenzioni che potranno avere validità superiori all'anno.
Qualora non sia raggiunto parere conforme di tutti i rappresentanti sindacali, è facoltà delle Parti interessate di adire all'Osservatorio Provinciale per la composizione della vertenza
I tempi di assunzione, i calendari di lavoro, l'utilizzo della manodopera ed i requisiti professionali dei lavoratori dovranno corrispondere alla elaborazione ed attività presenti all'interno delle singole realtà produttive. Il calendario di lavoro potrà essere definito per stagionalità, per cicli di lavoro, in rapporto alle obiettive caratteristiche produttive aziendali, interaziendali od intersettoriali e di filiera.
A tali lavoratori, in possesso dei requisiti di professionalità, sono assicurate conformemente alle norme contrattuali di settore previste in caso di assunzione per fase lavorativa, chiamate al lavoro per tutta la durata della fase e per l'orario contrattualmente previsto ad eccezione delle giornate nelle quali l'attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche e/o forza maggiore e comunque altre ragioni non imputabili all'azienda.


Art. 14 - O.T.D. Conv.

- DEFINIZIONE
Si definisce operaio a tempo determinato convenzionato (O.T.D. conv.) quel lavoratore - iscritto regolarmente presso il competente Centro per l'Impiego - al quale, tenuto conto della professionalità dello stesso e delle peculiarità produttive aziendali sia garantito un numero di giornate non inferiori a 156 (fatte salve le cause non imputabili all'azienda).
Le Parti riconoscono la non sovrapponibilità e fungibilità della figura dell'O.T.D. convenzionato con la figura dell'operaio a tempo indeterminato.

- GARANZIA OCCUPAZIONE
Agli assunti come O.T.D. conv. il datore di lavoro garantirà l'occupazione per tutta la durata delle fasi lavorative individuate sulla base delle mansioni previste e ciò per il raggiungimento delle 156 giornate lavorative annue minime.
Gli operai debbono essere adibiti alle mansioni relative al profilo professionale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente. Il lavoro prestato ad un livello superiore deve essere registrato sul libretto sindacale di lavoro se ed in quanto esistente. Sono peraltro applicabili tutte le norme di legge e di contratto previste per gli operai a tempo determinato (avventizi).
E' applicato l'orario di lavoro contrattualmente previsto ad eccezione delle giornate nelle quali l'attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro.
Si richiama espressamente quanto previsto in materia di orario di lavoro e ciò con particolare riferimento alla possibilità dei recuperi connessi alla effettuazione dell'orario maggiorato così come risulta dalla normativa vigente di cui all'art. 24 del presente C.P.L.


Art. 15 - Ricambio generazionale e formazione professionale
Le Parti si impegnano a perseguire l'obiettivo primario del ricambio generazionale attraverso l'inserimento d giovani con la predisposizione di progetti sperimentali finanziabili con l'"OB3" in collaborazione con l'Assessore Provinciale alla Formazione Professionale, Politiche e Servizio per il Lavoro.
A tal fine l'Osservatorio Provinciale dovrà predisporre iniziative, in relazione alla Commissione Tripartita Provinciale, dei Centri di formazione, degli istituti tecnici ed Università per qualificare e rendere operativa una programmazione degli interventi formativi rivolti a ricambio generazionale in relazione alla domanda delle esigenze di riconversione e d innovazione delle imprese del comparto agroalimentare.
Al fine di garantire, in prospettiva, alle aziende più dinamiche, figure altamente specializzate e di difficile reperimento nel mercato del lavoro le Parti valuteranno tutte le iniziative per ottenere anche incentivi per promuovere il lavoro "fisso" su tali figure.


Art. 16 - Contratti di formazione e lavoro
Le Parti per quanto attiene i contratti di formazione e lavoro, rimandano, con rinvio ricettizio, all'art. 14 del C.C.N.L. 10/07/1998 ed al relativo Accordo Quadro Nazionale.

NOTA A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI DATORIALI
Premesso quanto sopra, in attesa che si definisca positivamente la vertenza tra lo Stato italiano e la Commissione Europea in ordine all'istituto del C.F.L., le Organizzazioni datoriali invitano le aziende ad attenersi ai requisiti previsti dalla decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999.


Art. 17 - Pari Opportunità
Il C.P.L. recepisce la legge 125/91.
Le Parti convengono di promuovere congiuntamente progetti di "azioni positive" in sede aziendale e per attivare interventi formativi mirati per l'accesso delle lavoratrici alle qualifiche medio-alte e ciò per rimuovere gli ostacoli che eventualmente non consentono l'effettiva parità di opportunità.
Al riguardo le competenze sono attribuite all'Osservatorio Provinciale che potrà predisporre progetti sperimentali finanziati dall'Obiettivo 3.


Art. 18 - Formazione permanente
Le Parti, al fine di favorire la riqualificazione del personale impiegato nelle aziende agricole interessate alle innovazioni di processo e di prodotto, intendono promuovere azioni di valorizzazione delle professionalità attraverso programmi di formazione permanente in raccordo con l'Assessorato Provinciale competente ed alle opportunità previste dall'OB3".
In sede di Osservatorio Provinciale saranno predisposti progetti concordati con le imprese agricole tali da realizzare percorsi di formazione permanente finanziabili anche con AGRIFORM.
Per quanto attiene la formazione permanente o di aggiornamento, nell'ambito di percorsi formativi concordati in sede aziendale, si fa riferimento al contenuto dell'art. 32 del vigente C.C.N.L., sempre comunque tenuto conto della stagionalità del lavoro agricolo.


Art. 19 - Riservatari (art. 25 Legge 223/91)
Al fine di individuare i riservatari di cui all'art. 25 Legge 223/91 lett. c), in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 608/96 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti convengono di dare mandato ai propri rappresentanti nella Commissione Provinciale Tripartita, affinché propongano la valorizzazione delle seguenti figure, fatti salvi i diritti dei riservatari di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25 L. 223/91:
1) lavoratori agricoli con la qualifica di capo-famiglia che risultino
disoccupati da più di tre mesi e che dimostrino un oggettivo stato di bisogno
comprovato da apposita certificazione, ovvero da attestazione per atto
notorio;
2) vedove e vedovi con carico familiare;
3) lavoratori che nell'anno in corso non abbiano superato le 51 giornate a
cagione di eventi infortunistici, di malattia o maternità;
4) lavoratori in cerca di prima occupazione iscritti nel settore agricolo.

Il lavoratore riservatario deve essere in possesso, per poter essere assunto, dei requisiti minimi di professionalità richiesta dall'Azienda.
L'onere della riserva nelle assunzioni trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, solamente ai datori di lavoro che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1350, così come previsto dalla normativa vigente.
E' onere del Centro per l'Impiego comunicare alle Aziende interessate i nominativi dei riservatari all'atto dell'insorgenza del diritto di assunzione dei medesimi, al superamento dei requisiti previsti per legge, definendo gli atti e le procedure attraverso il sistema operativo Agriwork, con priorità per i lavoratori di cui alle lett. a), b) e c), dell'art. 25 della L. 223/91, ed in quest'ultima fascia, con priorità a partire dai numeri 1, 2, 3 e 4; in ogni caso le assunzioni sono effettuate dalle aziende ai sensi della Legge 608/96 e successive modificazioni ed integrazioni.



TITOLO IV

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 20 - Definizione degli operai agricoli

- Operai a tempo indeterminato
Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine, che prestano la loro opera alle dipendenze di una impresa agricola singola od associata.

1) i salariati fissi che alla data del 29 settembre 1971 si trovavano alle dipendenze dell'Azienda agricola in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalle leggi 15 agosto 1949 n. 533 e 26 novembre 1955 n. 1161;

2) gli operai che abbiano maturato dopo il 1º marzo 1973 e da questa data in avanti n. 180 giornate di lavoro presso la stessa azienda nell'arco massimo di 12 mesi dalla data di assunzione;

3) gli operai richiesti ed assunti dal Datore di lavoro senza prefissione di termine e con la garanzia di un effettivo lavoro annuo che superi le 180 giornate, in base all'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457.

Gli operai di cui ai punti 2) e 3) saranno retribuiti con salario orario e saranno loro garantite nell'annata agraria 206 giornate piene pari a 1339 ore ordinarie, con l'aggiunta del pagamento delle festività nazionali e delle infrasettimanali, di cui alle Leggi 27 maggio 1949 n. 260; 31 marzo 1954 n. 54.
Fermo restando la garanzia di cui sopra, le altre giornate lavorative per le quali non si possa ricorrere alla C.I.S.O.A., potranno essere retribuite parzialmente, in rapporto alle ore effettivamente prestate, nel caso di avversità atmosferiche od altre oggettive impossibilità.
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle intere giornate nel caso in cui il lavoratore, indipendentemente dalla
propria volontà - ad eccezione dei periodi di malattia ed infortunio - non abbia potuto svolgere l'effettiva prestazione per tutte le giornate garantite. In caso di messa in Cassa Integrazione, l'Azienda corrisponderà all'operaio agricolo a tempo indeterminato, di cui al punto 2) e 3), un'integrazione all'indennità di legge nella misura del 20% del salario stabilito per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riferito al livello di appartenenza; tale integrazione deve essere erogata in occasione del pagamento del salario del mese in cui è avvenuta la sospensione dal lavoro.
Agli stessi lavoratori saranno corrisposti gli "istituti" normativi propri degli ex salariati fissi (indennità compensativa per ferie non godute, 13ª e 14ª mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali) secondo le modalità previste dal presente Contratto.

- Operai a tempo determinato
Sono operai a tempo determinato (avventizi) coloro che sono assunti per l'esecuzione di lavori di breve durata o stagionali od a carattere saltuario o per la sostituzione di operai assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Data la caratteristica di operai con rapporto di lavoro precario o saltuario, presso varie aziende agricole, gli stessi sono denominati dal presente Contratto "operai avventizi".


DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Riguardante gli operai a tempo indeterminato di cui al punto 2).
Il lavoratore di cui al punto 2), manifesterà alla Direzione Provinciale del Lavoro ed al Centro per l'Impiego di competenza, la volontà di accettazione dell'instaurarsi del rapporto a tempo indeterminato con dichiarazione scritta, ad avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio al lavoratore stesso ed all'Azienda interessata della maturazione del diritto.

DICHIARAZIONE A VERBALE 2
Le giornate di lavoro effettuate dai compartecipanti non si computano agli effetti dell'eventuale trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.


Art. 21 - Aree di classificazione del personale

AREA 1ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

AREA 2ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

AREA 3ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.


AREA 1 - comprende specializzato super (6º liv. paramet.)
specializzato (5º liv. paramet.)

AREA 2 - comprende qualificato super (4º liv. paramet.)
qualificato (3º liv. paramet.)

AREA 3 - comprende comune b (2º liv. paramet.)
comune a (1º liv. paramet.)

Ai sensi degli artt. 10, 26 e 27 del vigente C.C.N.L. le parti confermano che la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato ed in relazione alle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione, perfezionata ai sensi di legge.


Art. 22 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli
a tempo indeterminato

* 6º Livello parametrale - Area 1 (ex lavoratori Specializzati Super)
Sono considerati di 6º livello parametrale quei lavoratori in possesso di specifiche superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate di quelle dell'operaio di 5º livello parametrale (ex specializzato).
Tali lavoratori si distinguono da quelli del 5º livello parametrale per la più elevata competenza professionale tecnico-pratica, in virtù della quale sono loro attribuite mansioni di particolari difficoltà, da svolgere con perizia e sicurezza e con responsabilità di decisioni autonome, di conseguenza sono da considerarsi lavoratori di 6º livello parametrale:

- MECCANICO: operaio in grado di "ripassare" un motore a scoppio e diesel;

- ELETTRICISTA: esecuzione in maniera autonoma, da parte di operaio addetto in modo esclusivo ad officina aziendale, di qualsiasi impianto elettrico, compresi gli apparati di comando e di sicurezza per impianti costituiti da numerosi motori elettrici, quali: impianti di essiccazione, stoccaggio, frigoriferi, sale di mungitura e per preparazione mangimi;

- IDRAULICO: esecuzione in maniera autonoma di impianti idraulici completi in appartamenti, nonché impianti termici e di impianti di mungitura, ecc., compresi loro scarichi; esecuzione di tutte le riparazioni necessarie ed in maniera definitiva;

- FALEGNAME: lavori di falegnameria per costruzione di porte, finestre, telai, attrezzi ed opere in legno in genere, svolti da operaio stabilmente addetto alla falegnameria aziendale;

- CASARO: lavorazione del latte in caseifici, con responsabilità da parte del "casaro" che può avere alle proprie dipendenze uno o più operai, della lavorazione medesima. In particolare il "casaro" dovrà: controllare le qualità organolettiche del latte, segnalando a chi di dovere eventuali alterazioni o sofisticazioni; dovrà provvedere, secondo i più rigidi dettami dell'igiene, a detta lavorazione fino ad ottenere burro e formaggio e, per questi ultimi, dovrà sorvegliare la maturazione fino alla loro cessione al commercio; sarà pure responsabile, ove esistano, dell'ingrasso dei suini; infine dovrà avere la massima cura delle macchine ed attrezzature che gli sono affidate.

- FRIGORISTA: funzionamento di impianto frigorifero da parte di operaio che, in grado di provvedere direttamente e di propria iniziativa ad eliminare inconvenienti possibili nell'impianto stesso, ne assume la responsabilità per il suo funzionamento unitamente a quella del mantenimento degli attrezzi, utensili e macchine avute in consegna.

- CANTINIERE: operazioni di vinificazione e susseguenti per la preparazione definitiva del prodotto e sua conservazione, curate, svolte e dirette da operaio che, per diploma professionale e/o particolare esperienza e capacità acquistata, ne assume la responsabilità.

- MAGAZZINIERE: conservazione prodotti in magazzino, selezione e preparazione sementi e custodia merci e prodotti o mezzi in esso conservati, con responsabilità diretta dell'operaio incaricato.

- CAPO OFFICINA: operazioni di officina meccanica aziendale da parte di operaio, stabilmente addettovi, capace di "ripassare" e "serrare" motori a scoppio e diesel, tornitore, aggiustatore attrezzista, fucinatore non a stampo, saldatore elettrico e ad ossigeno di pezzi complessi di macchina.

- ADDETTO "QUADRO COMANDI": funzionamento degli impianti di disidratazione, sfarinamento ed essiccazione da parte di operaio che, addetto al "quadro comandi" ed assumendo la responsabilità della regolarità operativa degli impianti, ha particolare preparazione professionale per provvedere direttamente ad eliminare possibili inconvenienti negli impianti stessi.

- ACQUAIOLO: operazioni collegate alla coltivazione del riso, svolte da operaio "acquaiolo" in grado di eseguire in maniera autonoma, a partire dalla regolarità dei "compianamenti" dei bacini di semina, la tempestiva sommersione, le manovre per il mantenimento costante dei livelli di acqua e che sa programmare le "asciutte" in funzione dello sviluppo vegetativo, nonché i diserbi necessari alla coltura in relazione alla qualità e quantità delle erbe infestanti.

- CAPO CUOCO di aziende agrituristiche.


* 5º livello parametrale - Area 1 (ex lavoratori Specializzati)
- ADDETTO AI FRUTTETI: intendendo per tale il personale assunto per impianto, allevamento e coltivazione di frutteti e della vite in colture specializzate e che, in possesso o meno di diploma professionale e conoscendo la vita delle piante, ha la necessaria competenza tecnica e pratica nonché l'esperienza per compiere con sicurezza e speditezza - nelle forme e nei modi più razionali - tutte le operazioni inerenti al frutteto, comprese le operazioni di innesto, potatura, trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici ed è, inoltre, in grado di coordinare le operazioni di raccolta, cernita e confezionamento dei prodotti. Fanno parte del 5º livello parametrale anche i "vivaisti", intendendo per tali quegli operai capaci di eseguire l'impianto e la coltivazione del vivaio, nonché tutte le operazioni di moltiplicazione delle piante, compreso l'innesto.

- ADDETTO AL BESTIAME: si intendono di 5º livello parametrale quei lavoratori che, addetti con piena responsabilità alle stalle da latte ed alle stazioni "di monta" quali "capistalla" o salariato unico, sono in grado, con specifica capacità tecnica e conoscenza pratica, di coordinare tutte quelle operazioni atte a conseguire la razionalità dell'allevamento. Devono essere capaci di effettuare a regola d'arte la mungitura a mano e con perizia la mungitura meccanica, assicurare il regolare funzionamento e la normale manutenzione degli impianti meccanici e delle attrezzature sia per la mungitura, per la raccolta del latte e per il governo in genere e dell'alimentazione, anche con preparazione ed impiego di mangimi concentrati e bilanciati, del bestiame loro affidato. Devono controllare i "calori" per la tempestiva "copertura", le fecondazioni e lo stato di gravidanza delle vaccine assistendo validamente ai parti ed essere in grado di effettuare le usuali e ricorrenti prestazioni di carattere igienico-profilattico nonché di apprestare cure e le prime medicazioni nei casi di lieve entità.

- FRIGORISTA: il lavoratore avente le capacità e la responsabilità per il regolare funzionamento dell'impianto frigorifero, in grado di provvedere direttamente e di propria iniziativa ad eliminare inconvenienti possibili nell'impianto stesso.
Il frigorista può essere chiamato a svolgere altre mansioni nell'ambito dell'azienda. Egli sarà il responsabile degli attrezzi, degli utensili e delle macchine che verranno consegnati.

- ADDETTO AI MEZZI MECCANICI ED ALLE OFFICINE AZIENDALI:
quel personale che è in possesso di patente per la guida su aree pubbliche di automezzi con rimorchio, nonché l'operaio, in possesso di patente, addetto alla guida di carrelli, macchine operatrici e che con capacità, perizia e razionalità sa effettuare con trattori e macchine operatrici - siano esse portate, trainate o semoventi - tutti i lavori agricoli eseguiti con le macchine stesse, ed inoltre sa provvedere alla relativa manutenzione ed alle piccole riparazioni effettuabili in azienda. Fanno parte di tale livello anche i conducenti di mietitrebbiatrici, ruspe e scavafossi, nonché i meccanici abili ad eseguire i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e riparazione di qualsiasi mezzo meccanico dell'azienda. Se l'operaio è addetto stabilmente ad officina meccanica, pur venendo utilizzato eventualmente con mezzi meccanici nei lavori di campagna, deve essere capace di essere tornitore, aggiustatore attrezzista, fucinatore non a stampo, saldatore elettrico e ad ossigeno di pezzi complessi di macchina.

- ADDETTO AGLI ALLEVAMENTI AVICOLI: l'operaio che, adibito alle macchine incubatrici, selezionatrici e calibratrici, ha la responsabilità del regolare funzionamento delle stesse al fine di conseguire i migliori risultati, nonché l'operatore della fecondazione artificiale.

- ADDETTO ALLE CANTINE: l'operaio che, con o senza diploma professionale ma in possesso di particolare esperienza e capacità, è in grado di effettuare tutte le operazioni di vinificazione, nonché quelle susseguenti, per la preparazione definitiva del prodotto e sua conservazione.

- ADDETTO ALLA FALEGNAMERIA AZIENDALE: l'operaio addetto alla falegnameria ma che può essere utilizzato eventualmente in lavori di campagna, capace di costruire porte, finestre, telai, attrezzi ed opere in legno, in genere.

- ADDETTI ALLA CUCINA/SALA in aziende agrituristiche.


* 4º Livello parametrale - Area 2 (ex lavoratori Qualificati Super)
Sono lavoratori di 4º livello parametrale coloro che sono in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio di 3º livello parametrale (ex qualificato), che siano in grado di svolgerle con particolare competenza professionale, superiore a quella degli operai di 3º livello parametrale, ma che necessitano nello svolgimento delle mansioni loro affidate di indirizzo e controllo.

Profili:
- lavori svolti per almeno un'ora consecutiva in cella frigorifera;
- operai addetti alla selezione in magazzini od in frigo di prodotti
ortofrutticoli, comprese le operazioni di campionatura semplice, di
confezionamento, selezione, cernita, pulitura, calibratura, impacco,
imballaggio, ingabbiettatura, chiusura ed inchiodatura di incarto, scarico e
trasporto a mano e/o con carrelli della frutta;
- operai addetti a lavori di officina, con necessità da parte dell'addetto di
indirizzo e controllo;
- potatura alberi da frutto e delle viti con necessità di indirizzo e controllo;
- operai addetti alla manutenzione del verde;
- camerieri, personale di cucina in aziende agrituristiche.


* 3º Livello parametrale - Area 2 (ex lavoratori Qualificati)
Sono di 3º livello parametrale quei lavoratori che sono in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa; in grado di svolgere mansioni di addetti ai frutteti, di addetti ai frigoriferi, di addetti ai mezzi meccanici, di addetti al bestiame - da riproduzione, da carne e da latte, boari, manzolari e cavallari - nonché gli addetti agli allevamenti avicoli, assumendo piena ed incondizionata responsabilità circa il buon esito della custodia e governo.
Fanno pure parte di tale livello gli addetti alle cantine, intendendo per tali quei lavoratori destinati prevalentemente a tutti i lavori di carattere manuale attinenti la preparazione e conservazione dei vini; gli addetti ai magazzini, intendendo per tale quel personale adibito prevalentemente ai lavori manuali attinenti la conservazione dei prodotti ed il loro carico e scarico, con compiti anche di prima registrazione dei movimenti dei prodotti; gli addetti alle falegnamerie, capaci di riparazioni di attrezzature, pulizia, smontaggio, ecc., che lavorano sotto la sorveglianza di personale specializzato e di questi sono aiutanti; gli addetti alle falegnamerie, capaci di riparazioni di attrezzi ed opere in legno in genere od addetti a lavori di piallatura, verniciatura, lucidatura, ecc.
Appartengono al 3º livello parametrale gli addetti alla manutenzione del verde, nonchè camerieri e personale di cucina di aziende agrituristiche.


* 2º Livello parametrale - Area 3 (Comune B)
Il personale limitato agli "ex" salariati fissi, non in possesso delle capacità richieste per gli ex "specializzati" e gli ex "qualificati" - in esso compresi i boaroli, manzolari e cavallarini - che, pur eseguendo i lavori di custodia e governo del bestiame, non ne assumono la responsabilità.
Fanno pure parte del presente livello: il custode, l'uomo di corte o "fatutto", intendendo per tale quell'operaio che è adibito a qualsiasi lavoro comune inerente all'azienda agricola.


Art. 23 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli
a tempo determinato

6º Livello parametrale - Area 1(ex Specializzato Super)
Declaratoria: appartengono a tale livello gli operai che si distinguono da quelli di cui al 5º livello parametrale per la più elevata competenza professionale tecnico pratica, in virtù della quale sono loro attribuite mansioni di particolare difficoltà, da svolgere con perizia e con responsabilità di decisioni autonome.

Profili:
- operaio in grado di "ripassare" un motore a scoppio e diesel;
- esecuzione in maniera autonoma, da parte di operaio addetto in modo esclusivo
ad officina aziendale, di qualsiasi impianto elettrico compresi gli apparati
di comando e di sicurezza per impianti costituiti da numerosi motori
elettrici, quali: impianti di essiccazione, stoccaggio, frigoriferi, sale di
mungitura e per preparazione mangimi;
- esecuzione in maniera autonoma di impianti idraulici completi in appartamenti,
nonché impianti termici e di impianti di mungitura, ecc. compresi loro
scarichi, da parte di operaio stabilmente ed in modo esclusivo addetto ad
officina o laboratorio aziendale, capace di eseguire tutte le operazioni
necessarie in maniera definitiva;
- lavori di falegnameria per costruzione di porte, finestre, telai attrezzi ed
opere in legno, in genere, svolti da operaio stabilmente addetto alla
falegnameria aziendale;
- lavorazioni del latte in caseifici, con responsabilità da parte del "casaro",
che può avere alle proprie dipendenze uno o più operai, della lavorazione
medesima. In particolare il "casaro" dovrà: controllare le qualità
organolettiche del latte, segnalando a chi di dovere eventuali alterazioni o
sofisticazioni; dovrà provvedere, secondo i più rigidi dettami dell'igiene, a
detta lavorazione fino ad ottenere burro e formaggi e, per questi ultimi,
dovrà sorvegliare la maturazione fino alla loro cessione al commercio; sarà
pure responsabile, ove esistano, dell'ingrasso dei suini; infine dovrà avere
la massima cura delle macchine ed attrezzature che gli sono state affidate;
- funzionamento di impianto frigorifero da parte di operaio che, in grado di
provvedere direttamente e di propria iniziativa ad eliminare inconvenienti
possibili nell'impianto stesso, ne assume la responsabilità per il suo
funzionamento unitamente a quella del mantenimento degli attrezzi, utensili e
macchine avute in consegna;
- operazioni di vinificazione e susseguenti per la preparazione definitiva del
prodotto e sua conservazione, curate, svolte e dirette da operaio che, per
diploma professionale e/o particolare esperienza e capacità acquisita, ne
assume la responsabilità;
- conservazione prodotti in magazzini, selezione e preparazione sementi e
custodia merci e prodotti o mezzi in esso conservati, con responsabilità
diretta dell'operaio incaricato;
- operazioni di officina meccanica aziendale da parte di operaio stabilmente
addettovi, capace di "ripassare" e "serrare" motori a scoppio e diesel,
tornitore, aggiustatore attrezzista, fucinatore non a stampo, saldatore
elettrico e ad ossigeno di pezzi complessi di macchina;
- funzionamento degli impianti di disidratazione, sfarinamento ed essiccazione
da parte di operaio che, addetto al "quadro comandi" ed assumendo le
responsabilità della regolarità operativa degli impianti, ha particolare
preparazione professionale per provvedere direttamente ad eliminare possibili
inconvenienti negli impianti stessi;
- operazioni collegate alla coltivazione del riso, svolte da operaio "acquaiolo"
in grado di eseguire in maniera autonoma, a partire dalla regolarità dei
"compianamenti" dei bacini di semina, la tempestiva sommersione, le manovre
per il mantenimento costante dei livelli di acqua e che sa programmare le
"asciutte" in funzione dello sviluppo vegetativo, nonché i diserbi necessari
alla coltura in relazione alla qualità e quantità delle erbe infestanti;
- capo cuoco in aziende agrituristiche.


* 5º Livello parametrale - Area 1 (ex Specializzato)
Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai che svolgono mansioni per l'esecuzione delle quali si richieda una specifica preparazione professionale, che svolgono le operazioni in condizione di autonomia esecutiva.

Profili:
- operai addetti a lavori di spondinaggio per campionamenti e sistemazione
terreni, tracciamenti affossature;
- operai addetti alla semina con macchina operatrice trainata;
- operai addetti alle operazioni di innesto e vivaio;
- operai addetti alla potatura di qualsiasi fruttifero e delle viti, capaci di
eseguire i lavori con autonomia sulla base delle disposizioni loro impartite
dai diretti responsabili aziendali;
- operai addetti alle irrorazioni in genere con mezzi meccanici;
- operai addetti a lavori in frigorifero: campionatura complessa, ritiro frutta,
"capobanco", di carrello elevatore "muletto" per trasporto ed accatastamento,
stivaggio, carico e scarico interni od esterni al magazzino;
- operai addetti ad operazioni con mezzi meccanici;
- operai addetti alla cura di allevamenti avicoli, delle incubatrici,
selezionatrici, calibratrici, ecc. con responsabilità del regolare
funzionamento delle medesime al fine di conseguire i migliori risultati;
- operai addetti alle operazioni di fecondazione artificiale;
- operai addetti al funzionamento degli impianti automatici di mescolazione
mangimi, negli allevamenti zootecnici;
- operai addetti alle operazioni specializzate di cantina;
- operai addetti alla guida di automezzi leggeri su brevi percorrenze.
- operai addetti alla guida di autotreni (autoarticolati, autosnodati) con o
senza rimorchio per trasporti internazionali e nazionali a lunga percorrenza;
- operai addetti alle operazioni di mietitrebbiatura, scavascollettatura e
lavori di movimento terra, compreso escavafossi, con macchine cingolate
superiori ai 60 C.V.;
- operai addetti alla motoaratura con aratro portato o trainato;
- operai addetti al funzionamento degli impianti di disidratazione con
responsabilità del quadro comandi;
- operai addetti alla cura e funzionamento dell'impianto frigorifero con altre
mansioni nell'ambito aziendale;
- operai addetti a di officina il cui addetto è in grado di operare in maniera
autonoma;
- personale di cucina/sala in aziende agrituristiche.


* 4º Livello parametrale - Area 2 (ex Qualificato Super)
Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali, capaci di eseguire i lavori loro affidati con necessità di indirizzo e controllo.

Profili:
- lavori svolti per almeno un'ora consecutiva in cella frigorifera;
- operai che sostituiscono gli ex salariati fissi di stalla;
- operai addetti alla selezione in magazzini od in frigo di prodotti
ortofrutticoli, comprese le operazioni di campionatura semplice, di
confezionamento, selezione, cernita, pulitura, calibratura, impacco,
imballaggio, ingabiettatura, chiusura ed inchiodatura di incarto, scarico e
trasporto a mano e/o con carrelli della frutta;
- operai addetti ai mezzi meccanici e/o macchine operatrici leggere, comprese
irrorazioni viti e prodotti erbacei;
- operai addetti a lavori di officina, con necessità da parte dell'addetto di
indirizzo e controllo;
- operai addetti alla potatura alberi degli alberi da frutto e delle viti,
capaci di eseguire i lavori sulla base delle disposizioni loro impartite dai
diretti responsabili aziendali ma che necessitano di indirizzo e controllo;
- operai addetti alla manutenzione del verde;
- camerieri, personale di cucina in aziende agrituristiche.


* 3º Livello parametrale - Area 2 (ex Qualificato)
Declaratoria: appartengono a tale livello parametrale gli operai che svolgono mansioni specifiche e sono in possesso di conoscenze acquisite per pratica o per titolo.
In tale livello sono inquadrati i lavoratori che effettuano il trapianto in genere, ad eccezione del trapianto delle orticole, potatura alberi non da frutto, messa a dimora alberi da frutto.

Profili:
- il trapianto in genere, ad eccezione del trapianto delle orticole;
- lavori di pulizia, riordino e manutenzioni varie;
- lavori di vanga, sarchiatura, raschiatura scoline, escavafossi senza acqua e
sgarbatura fossi;
- manipolazione prodotti orticoli raccolti meccanicamente;
- "succhionatura";
- falciatura a mano foraggi;
- potatura alberi non da frutto;
- carico e scarico manuale paglia e foraggi pressati;
- lavori vari in presenza di acqua;
- svallamento, carico e scarico di tutti i prodotti ortofrutticoli;
- messa a dimora piantine portaseme;
- operazioni manuali inerenti l'irrigazione;
- messa a dimora alberi da frutto;
- "palarino" addetto alla alimentazione della coclea per caricamento e
svuotamento essiccatoi in genere;
- lavori in serre e sotto tunnel, ad esclusione delle attività di zappatura,
raccolta prodotti, e diradamento;
- operazioni generiche in cantina;
- custodia e guardia frigo e magazzini aziendali;
- custodia e governo di allevamenti intensivi;
- operai addetti alla custodia e governo di allevamenti compresi quelli avicoli
con raccolta e confezionamento uova ed operazioni di fecondazione artificiale;
- lavorazioni piantine fragole.
- personale d'ordine in aziende agrituristiche


* 2º Livello parametrale - Area 3 (Comune B)
In tale livello parametrale sono inquadrati i lavoratori che eseguono le seguenti mansioni: raccolta, zappatura, diradamento, trapianto delle orticole.


* 1º Livello parametrale - Area 3 (Comune A)
Al 1º livello parametrale sono inserite le seguenti figure:
- operai agricoli assunti per la prima volta dallo 01/01/1996 e comunque per una
permanenza di 36 mesi dalla data di assunzione nel settore agricolo, ovvero
sino al raggiungimento di 151 giornate annue e ciò indipendentemente dalle
mansioni di assunzione. La permanenza è ridotta a 18 mesi se il lavoratore è
diplomato presso una scuola statale/regionale ad indirizzo agrario. Permangono
in ogni caso nel presente livello parametrale i lavoratori neo assunti, i
quali nel triennio non effettuino 90 giorni di lavoro effettivo.
- Operai agricoli a tempo determinato i quali non abbiano superato nel 1995 le
35 giornate di lavoro effettivo C.A.U., comprovato dagli atti del
Collocamento, salvo i casi di maternità, infortunio, servizio militare,
malattia, oltre le 34 giornate annue. La permanenza in tale livello è pari a
36 mesi decorrenti dallo 01/01/1996, ovvero sino al raggiungimento di 151
giornate complessive e/o cumulative di lavoro. Decorso uno dei termini di cui
sopra, il personale sarà inquadrato nel livello parametrale corrispondente
alla mansione. Permangono in ogni caso nel presente livello parametrale i
lavoratori i quali nel triennio non effettuino 90 giornate di lavoro
effettivo.



TITOLO V

NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO

Art. 24 - Orario di Lavoro

1) Orario di Lavoro
Con decorrenza dal 1º luglio 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, fatto salvo il periodo di cui al successivo punto 5), ai sensi del 5º comma dell'art. 29 del C.C.N.L. del 10 luglio 1998.

2) Maggiorazione di orario
Sulla base di quanto stabilito dal 2^ comma dell'art. 29 del C.C.N.L. del 10 luglio 1998, dal 15 luglio al 30 settembre e per un massimo di 60 giornate, l'orario di lavoro ordinario sarà, a richiesta dell'azienda e per oggettive esigenze produttive, di 44 ore settimanali così distribuite: 8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, con possibilità di recupero di tale maggior orario in altro periodo.
Le aziende comunicheranno alle R.S.A./R.S.U. l'effettuazione dell'orario di cui al presente punto.

3) Maggiorazione di orario in altro periodo dell'anno
Fatto salvo quanto sopra, a seguito di straordinarie necessità produttive, le Parti valuteranno la possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario di cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui all'art. 29, 2º comma del vigente C.C.N.L.
Le Parti potranno stabilire un utilizzo temporale diverso a fronte di necessità produttive specifiche e sempre nel limite massimo delle giornate stabilite.
In tale ipotesi, preventivamente, le aziende comunicheranno alle R.S.A./R.S.U. e/o all'Osservatorio di cui all'art 5 del presente C.P.L. l'effettuazione dell'orario di cui al presente punto.
L'azienda inoltre dovrà preventivamente ed indicativamente comunicare al lavoratore le modalità di effettuazione della maggiorazione di orario di cui al presente punto 3).

4) Recupero
Nel caso di applicazione della maggiorazione di orario prevista al precedente punto 2), dal 15 novembre al 31 gennaio e per un massimo di 60 giornate, l'orario ordinario potrà essere stabilito in 34 ore settimanali, così distribuite: 6 ore dal lunedì al venerdì e ore 4 il sabato.
Per gli operai a tempo indeterminato in alternativa al recupero di orario, come stabilito dal comma precedente, la maggiorazione di orario sarà recuperata con 7 giorni di permessi retribuiti, in altri periodi dell'anno sulla base di quanto stabilito dall'azienda, tenuto conto delle proprie esigenze e degli interessi e dei desideri dei lavoratori, nell'ambito del calendario annuo; tale calendario, qualora sia predisposto, sarà redatto entro il 31 marzo di ogni anno; i lavoratori interessati dovranno comunicare i rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno.
Resta inteso che in tal caso gli operai a tempo indeterminato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario, continueranno ad essere retribuiti per 39 ore.
Per gli operai a tempo determinato, di cui all'art. 16 del C.P.L. del 19/7/1996, la maggiorazione di orario potrà essere recuperata con permessi orari retribuiti stabiliti dall'azienda sulla base delle proprie esigenze, tenuto conto degli interessi e dei desideri dei lavoratori sempre in costanza di rapporto, nell'ambito di un calendario annuo; tale calendario, qualora sia predisposto, sarà redatto secondo quanto sopra stabilito.
Anche in tal caso gli operai a tempo determinato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario continueranno ad essere retribuiti per 39 ore.
Per quanto riguarda i lavoratori i cui al precedente punto 3), le modalità di recupero verranno convenute tra le parti sulla base dei principi di cui sopra.

5) Settimana corta
Nel periodo dal 1º marzo al 30 giugno, l'orario di 39 ore settimanali potrà essere distribuito su 5 giornate dal lunedì al venerdì, con attribuzione, ai fini contributivi previdenziali, della sesta giornata una volta effettuato l'intero orario ordinario settimanale, così come previsto dalle vigenti norme di legge.

6) Attività zootecniche
Ai sensi del 5º comma dell'art. 29 del vigente C.C.N.L., per le attività zootecniche l'orario ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà essere distribuito su sei giorni di 6,30 ore giornaliere.
Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a tempo determinato. Se, per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione di lavoro nella giornata di domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altri giorni della settimana.

7) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi restando i limiti previsti dalla legge di due ore giornaliere e 12 settimanali. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 200 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all'art. 26 del presente C.P.L.


Art. 25 - Ferie e riposi compensativi
Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative, nonché il godimento di n. 4 giornate di permessi per ex festività soppresse.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie e dei succitati permessi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di fruizione delle ferie e dei permessi, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e delle richieste dei lavoratori nell'ambito del calendario annuo; tale calendario sarà redatto entro il 31 marzo di ogni anno. I lavoratori interessati dovranno comunicare i rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno.


Art. 26 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 37 del vigente C.C.N.L., si considera:
a) LAVORO STRAORDINARIO: quello eseguito oltre il normale orario giornaliero di
lavoro previsto dall'art. 29 del C.C.N.L. vigente.
b) LAVORO FESTIVO: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi, di cui
all'art. 35 del vigente C.C.N.L.
c) LAVORO NOTTURNO: quello eseguito dalle ore 21 alle ore 6.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali o RSU qualora esistenti.

Le percentuali di maggiorazione da applicare sulla retribuzione, visto l'art. 37 C.C.N.L., sono le seguenti:
- LAVORO STRAORDINARIO ........... 25%
- LAVORO FESTIVO ................. 40%
- LAVORO NOTTURNO ................ 40%
- LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO ... 50%
- LAVORO NOTTURNO FESTIVO ........ 60%

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal "3º" elemento questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie festive e notturne ma nella misura in atto per le ordinarie.


Art. 27 - Banca ore
Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato di cui all'art. 14 del presente C.P.L. (O.T.D. Conv) sarà istituita la "Banca ore".
Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, per l'accantonamento delle ore medesime in una "Banca ore" individuale dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta.
Le ore che, alla data del 31 dicembre, non fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Il totale delle ore accantonate e di quelle usufruite dovrà essere specificato mensilmente nel "prospetto paga".
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.


DICHIARAZIONE A VERBALE
In ordine all'applicabilità del meccanismo previdenziale, contributivo e contrattuale della "Banca ore", le Parti convengono di attivare congiuntamente gli opportuni percorsi, onde statuire l'applicabilità del meccanismo della "Banca ore" anche al personale O.T.Det. "abituale".


Art. 28 - Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno
Per turno di lavoro, ai fini del presente articolo, si intende il lavoro prestato da più lavoratori i quali si alternano sullo stesso posto di lavoro per la medesima tipologia professionale effettuando l'orario contrattuale.
Per lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici o riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15% sulla retribuzione con l'aggiunta, se previsto, del "3º Elemento", ma nella misura in atto per le ordinarie.
Tale percentuale non dovrà essere applicata allorquando, per lavori specifici da eseguire di notte, sono state stabilite adeguate e particolari tariffe.
Nei turni diurni per lavori di irrigazione e negli essiccatoi aziendali si procede alla riduzione dell'orario di mezz'ora alla fine del turno.
Nei turni diurni per lavori colturali con mezzi meccanici superiore ai 60 c.v., si prevede un riposo retribuito di mezz'ora, che sarà effettuato durante il turno stesso, ferma restando la maggiorazione salariale del 15% per i turni notturni e/o festivi.
Negli altri turni si darà luogo ad una riduzione di orario pari a 15 minuti retribuiti.
Per il ricorso al lavoro notturno, come specificato all'art. 26 del presente C.P.L., si richiama espressamente quanto stabilito dal D.L.vo 26/1/1999 n. 532.


Art. 29 - Permessi straordinari
A modifica ed integrazione dell'art. 33 del vigente C.C.N.L. si stabilisce quanto segue:
a) permessi straordinari per matrimonio.
In caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un
permesso retribuito di quindici giorni;
b) permessi straordinari per decesso di parenti.
In caso di decesso di parenti di primo grado l'operaio a tempo indeterminato
ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni.
Agli operai a tempo determinato, in caso di decesso di parenti di 1º grado,
sarà concesso un permesso non retribuito di tre giorni, sempre salvo
l'utilizzo eventuale dei permessi di cui all'art. 27.
E' fatta salva la normativa di cui alla L. 53/2000.


Art. 30 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Al riguardo si richiama espressamente quanto previsto all'art. 32 del vigente C.C.N.L. ed art. 15 del presente C.P.L.

CHIARIMENTO A VERBALE
Tenuto conto dell'esigenza, per il personale che abbia frequentato corsi di addestramento professionale, di determinare la qualifica di appartenenza ed il relativo trattamento economico, le Parti stipulanti il presente C.P.L. convengono quanto segue:
a) il personale che ha frequentato corsi di addestramento professionale teorico
-pratici, sarà assunto con inquadramento al 4º livello parametrale.
b) Per i lavoratori che hanno frequentato corsi di addestramento professionale
esclusivamente teorici, l'assunzione sarà effettuata con inquadramento al 3º
livello parametrale.
Superato il limite delle 40 ore di lavoro in azienda nelle mansioni corrispondenti ai corsi di cui sopra, a tale personale sarà riconosciuto l'inquadramento al 4º livello parametrale ed applicato il relativo trattamento economico.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.


Art. 31 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Dalle imprese agricole, con riferimento all'art. 34 del vigente C.C.N.L., saranno concesse agli operai a tempo indeterminato fino a 150 ore di permesso annue per la partecipazione a corsi di recupero scolastico.
Il datore di lavoro potrà richiedere all'operaio un certificato di frequenza ai corsi.
Il numero degli operai di ogni singola azienda, che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai Corsi, non può superare nello stesso momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai.
I permessi di cui sopra non sono da conteggiare nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastici è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato, in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto.


Art. 32 - Congedi parentali
Le Parti rinviano al disposto di cui alla Legge 53/2000.



TITOLO VI

NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 33 - Aumenti retributivi
Con decorrenza dal 1° luglio 2000 verrà corrisposto ai lavoratori cui si applica il presente contratto l'aumento pari al 2,6% del salario contrattuale vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto.


Art. 34 - Elemento distinto della retribuzione provinciale
Con decorrenza dal 1/10/2001 verrà corrisposto ai lavoratori cui si applica il presente contratto un elemento aggiuntivo alla retribuzione, definito come elemento distinto della retribuzione provinciale (E.D.R.P.) pari allo 0,5% del salario contrattuale vigente alla data della sottoscrizione del presente contratto. Tale elemento aggiuntivo non influenza gli istituti contrattuali retributivi diretti, indiretti e differiti riguardanti il salario contrattuale, non costituendone base di computo.


Art. 35 - Salario per obiettivi
In ottemperanza al dettato di cui all'art. 2 del C.C.N.L. 10/071998, le Parti riconfermano la validità di quanto previsto all'art. 30 del C.P.L. 19/07/1996, anche alla luce di quanto disposto all'art. 5 del presente C.P.L. (Osservatorio).


Art. 36 - Maggiorazione per il "Capo"
Al lavoratore, al quale il datore di lavoro conferisce l'incarico di "capo" sarà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale pari al 5% (cinque per cento) della retribuzione lorda.


Art. 37 - Criteri per la maturazione degli Istituti contrattuali
Fermo restando la disciplina in essere in caso di assenze volontarie, in costanza delle norme previdenziali vigenti, il pagamento della 13ª e 14ª mensilità avverrà in misura proporzionale al servizio prestato effettivamente; nel calcolo dei predetti emolumenti non si tiene pertanto conto dei periodi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, maternità e cassa integrazione salari.

NORMA A LATERE - ISTITUTI CONTRATTUALI
Le parti convengono relativamente alla precedente norma (art. 37 C.P.L.) che in caso di CISOA, malattia, infortunio e maternità sarà corrisposta, con oneri a carico del FAVLAF, una integrazione salariale giornaliera calcolata sulla base del salario medio convenzionale vigente annualmente per qualifica professionale. Tale importo sarà anticipato dalle aziende le quali saranno rimborsate dal FAVLAF; in ogni caso il FAVLAF entro e non oltre il mese successivo l'inoltro della apposita istanza di rimborso effettuerà il pagamento.
Il computo della integrazione giornaliera e le modalità applicative di cui sopra saranno annualmente oggetto di apposito accordo provinciale.


Art. 38 - Modalità di pagamento della retribuzione e degli "Istituti"
Il pagamento della retribuzione per le varie figure di operai avverrà nel seguente modo:
1) per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato (avventizi) la retribuzione per le ore di lavoro effettuate verrà erogata, con consegna all'operaio di regolare "prospetto paga", entro i primi dieci giorni del mese successivo la prestazione lavorativa.
In casi eccezionali è prevista la possibilità di acconti nella misura massima dell'80% della retribuzione lorda maturata.

2) Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato "ex" salariati fissi ed "O.T. ind.", la retribuzione verrà erogata, con consegna all'operaio di regolare "prospetto paga" entro i primi dieci giorni del mese successivo la prestazione lavorativa.

Per tutti gli operai a tempo indeterminato, di cui all'art. 19, gli "Istituti" previsti dai vigenti Contratti di lavoro sono erogati alle seguenti scadenze:
- la 13ª mensilità, pari alla retribuzione del mese di dicembre, deve essere
corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno.
- La 14ª mensilità, pari alla retribuzione del mese di aprile, deve essere
corrisposta al 30 aprile di ogni anno.
- L'indennità compensativa ferie non godute, calcolata sul salario in vigore nel
mese di dicembre, deve essere corrisposta entro il 10 gennaio di ogni anno.
- Le festività nazionali ed infrasettimanali debbono essere retribuite nel mese
nel quale ricorrono.


Art. 39 - Mansioni e responsabilità degli "Ex" Salariati Fissi addetti
al bestiame
Rientrano a titolo esemplificativo, nelle competenze degli addetti al bestiame:

a) custodia e governo del bestiame (comprese tutte le cure igieniche e sanitarie necessarie); preparazione e somministrazione dei mangimi concentrati e delle razioni bilanciate; sistemazione della lettiera ed abbeveramento degli animali: il tutto non meno di due volte al giorno, fermo restando che l'alimentazione del bestiame nel periodo caldo, e cioè normalmente dal 15 maggio al 15 settembre, dovrà essere eseguita tre volte al giorno;

b) sorveglianza nell'imminenza e durante il parto, nonchè sorveglianza dei "calori" delle femmine, curando la tempestiva copertura delle stesse ed assistendole nei casi di malattia;

c) adempiere a tutti i servizi di stalla, quali la pulizia e la sistemazione quotidiana delle concimaie, con particolare riguardo anche a quei lavori che sono connessi alle finalità ed utilizzazione dell'allevamento, sempre compresi quelli di:
- un'accurata mungitura nelle ore stabilite dal datore di lavoro, o chi per
esso, e consegna del latte all'accesso della corte;
- conservazione e pulizia scrupolosa dei recipienti che servono per la mungitura
e trasporto latte;
- eventuale alimentazione artificiale dei vitelli con poppatoio od altro sistema
indicato dal datore di lavoro.

d) avvertire immediatamente il datore di lavoro o, in caso di urgenza, direttamente il veterinario non appena un animale si ammali o sia sofferente per una ragione qualsiasi, provvedendo e somministrando le medicine e prestando tutte le cure secondo le prescrizioni del veterinario.


Art. 40 - Compensi sussidiari
La retribuzione dovuta ad ogni salariato è quella concordata periodicamente dalle Organizzazioni contraenti, secondo il "tabellario".
Agli "ex" salariati fissi addetti al bestiame, oltre al salario di cui sopra, competono:
a) per la mungitura del latte, consegnato all'Industria od al Commercio, due per
cento del valore del latte medesimo.
b) un litro di latte giornaliero.


Art. 41 - Casa orto pollaio porcile
Tutti gli "ex" salariati fissi addetti al bestiame hanno diritto, per sè e conviventi, all'uso gratuito della casa di abitazione, del pollaio e del porcile; godranno pure gratuitamente di una particella di terreno di 500 metri quadrati da coltivare ad ortaggi per uso familiare.
Il salariato ha l'obbligo di tenere la casa che gli dovrà essere consegnata tinteggiata di fresco adiacenze ed orto in modo da evitare deterioramenti a quanto gli è stato consegnato; del pari si deve attenere alle buone regole e suggerimenti del conduttore dell'azienda, rendendosi responsabile, moralmente e materialmente, dei danni provocati.
In caso di concessione, da parte dell'azienda, della casa, dell'orto, del pollaio e del porcile, sarà trattenuta, dalla retribuzione mensile vigente per i salariati fissi, la somma di lire 5.000 (cinquemila) mensili, pari a 60.000 lire annue, così ripartite:

- per la casa ......... lire 52.500
- per l'orto .......... lire 3.750
- per il pollaio ...... lire 1.875
- per il porcile ...... lire 1.875

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa o dimissioni, il salariato fisso residente in azienda dovrà lasciare libera da persone e cose, anche interposte, l'abitazione ed annessi entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.
In caso di morte, di prolungata malattia oltre i 180 giorni o di risoluzione del rapporto per giustificato motivo, la casa ed annessi saranno lasciati liberi col 29 settembre più vicino.


Art. 42 - Allevamento animali di bassa corte
Gli "ex" salariati fissi, residenti in azienda, hanno diritto di allevare per esclusivo uso familiare, mantenendolo a proprie spese, un suino da ingrasso fino a cinque componenti la famiglia e due oltre i cinque componenti.
E' proibito tenere scrofe per allevamento, salvo accordi particolari con il Conduttore.
Potranno altresì allevare nel pollaio recintato, sempre per esclusivo uso familiare ed a proprie spese, polli e faraone fino ad un massimo di 35 capi adulti, curando comunque che tali animali non abbiano mai a danneggiare i raccolti.
Per il rinnovo del pollaio è ammesso l'allevamento di un numero doppio di pulcini.
Ogni altro allevamento - compresi colombi e conigli - è vietato, sempre salvo diversi accordi con l'azienda.



TITOLO VII

PREVIDENZA-ASSISTENZA TUTELA DELLA SALUTE-AMBIENTE

Art. 43 - Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro
Si conviene che in caso di invalidità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro - ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i tre giorni successivi di "carenza".
Al fine di garantire agli operai in caso di malattia e di infortunio un trattamento pari all'80% (ottanta per cento) del salario previsto dagli appositi Decreti Ministeriali, per quanto concerne gli operai avventizi, e del salario di qualifica per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fra indennità di Legge, nazionali e regionali ed integrazione, le Parti confermano l'Accordo per il "Fondo Assistenze Varie Lavoratori Agricoli Ferraresi-F.A.V.L.A.F." secondo le norme in esso precisate, che del presente Contratto fanno parte integrante.

Per quanto riguarda l'integrazione di malattia ed infortunio le Parti concordano quanto segue:
a) a decorrere dall'anno 1980, in caso di malattia l'integrazione salariale corrisposta dal "F.A.V.L.A.F." deve essere tale da assicurare tra indennità di Legge e integrazione un trattamento pari all'80% del salario "convenzionale" per gli operai a tempo determinato e salario di qualifica per gli operai a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dall'Accordo F.A.V.L.A.F.;

b) il medesimo trattamento è previsto in caso di infortunio sul lavoro e secondo la normativa vigente.
Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per i casi di infortunio dopo il 15º giorno, l'integrazione sarà pari alla differenza tra l'integrazione I.N.A.I.L. ed il 100% del salario.
Tale indennità non dovrà comunque essere inferiore al 90% del salario contrattuale, spettante al lavoratore per qualifica ed anzianità, per gli infortuni sul lavoro dopo il 15º giorno ed il 60º giorno. Quest'ultima indennità sarà erogata su domanda documentata dal lavoratore interessato.

c) L'operaio a tempo indeterminato posto in Cassa Integrazione, ammalato, infortunato sul lavoro e la lavoratrice madre, di cui alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 riceveranno, non appena comprovato ed accertato il diritto all'indennità integrativa di Legge, un'anticipazione di pari importo dal "F.A.V.L.A.F.", il quale, tramite apposita delega per assegno "posizionato" presso i vari Enti erogatori, si sostituirà all'operaio nel suo credito nei confronti degli Enti medesimi.


Art. 44 - Cassa Integrazione Salari
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla Legge 8 agosto 1972 n. 457, nei casi previsti dalla Legge stessa.
Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa Integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'integrazione, alla indennità di Legge, nella misura del 20% della somma del salario contrattuale provinciale, relativo al livello di appartenenza, in vigore al 1º febbraio dell'anno in corso.

DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione, in applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 457 del 1972, la concessione dell'integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.


Art. 45 - Cassa Extra Legem
Visto l'accordo sulla Cassa extralegem di cui al C.I.P.L. 11/10/1988, visto l'art. 40 del C.P.L. 19/7/1996, visto il Regolamento attuativo dello Statuto FAVLAF vigente, le Parti entro e non oltre il 30/9/2000, convengono di ridefinire l'ambito gestionale della Cassa extralegem mantenendo, possibilmente, i costi attuali rispetto alla tariffazione e operando comunque una rimodulazione della percentuale di cui all'art. 39 del C.I.P.L. 11/10/1988 e art. 8 del Regolamento FAVLAF, avendo cura di calcolare le percentuali di devoluzione, alle singole gestioni contributive separate, sul contributo definito ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FAVLAF.


Art. 46 - Tutela della salute Legge 626/94
Le Parti confermano la disciplina collettiva di cui all'art. 64 del vigente C.C.N.L., nonché del Protocollo 18 dicembre 1996, applicatiyo del D.L.vo 626/94 e del D.L.vo 242/96.
Al riguardo si riproduce il testo dell'Accordo provinciale 19/07/1999.


VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO PROVINCIALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - AZIENDE AGRICOLE SETTORE PRIVATO

Il giorno 19 luglio 1999 presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Ferrara tra:
l'unione Provinciale Agricoltori di Ferrara,
la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ferrara,
la Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara,
e
la F.L.A.I.-C.G.I.L. di Ferrara,
la F.I.S.B.A.-C.I.S.L. di Ferrara,
la U.I.L.A.-U.I.L. di Ferrara
la CONFEDERDIA di Ferrara,
- visto il D.L.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto l'art. 41 del Contratto Provinciale di Lavoro 19/07/1996 operai agricoli
della provincia di Ferrara;
- visto l'Accordo nazionale del 18 dicembre 1996 in tema di rappresentanza dei
lavoratori del settore agricolo per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) E' costituito il Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro composto da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni datoriali (2 U.P.A.; 1 C.D.; 1 C.I.A.) e da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali ( 1 F.L.A.I.-C.G.I.L.; 1 F.I.S.B.A.-C.I.S.L.; 1 U.I.L.A.-U.I.L.; 1 CONFEDERDIA);

2) Al Comitato paritetico provinciale, visto quanto disposto dall'art. 20, D.L.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuite funzioni generali di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e di composizione in prima istanza delle controversie sorte sull'applicazione delle normative concernenti la rappresentanza, la formazione e la informazione.
Al Comitato sono inoltre attribuiti i compiti di:
a) raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti per la sicurezza;
b) raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti per la sicurezza con la
formazione prevista;
c) promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di
sicurezza sia per i rappresentanti per la sicurezza che per gli altri
lavoratori dipendenti;
d) eventuale organizzazione di iniziative concernenti l'informazione e la
formazione.

3) I compiti di segreteria del Comitato sono assunti dalle Associazioni provinciali datoriali firmatarie del presente Accordo.

4) Il Segretario è designato nell'ambito dei rappresentanti indicati dall'Unione Provinciale Agricoltori e provvede a convocare le riunioni ed a redigere eventuali verbali delle riunioni.

5) Per il funzionamento del Comitato si stabilisce quanto segue:
a) il Comitato ha sede operativa presso l'Unione Provinciale Agricoltori in via
Bologna n. 637/b - Chiesuol del Fosso (FE);
b) il Comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti;
c) le riunioni sono validamente tenute con la presenza di almeno cinque
componenti del Comitato e le decisioni sono prese all'unanimità dei presenti;
d) i costi per il funzionamento del Comitato saranno valutati in base alle
specifiche necessità;
e) copia del verbale o della comunicazione dell'avvenuta elezione o designazione
del rappresentante per la sicurezza dovrà essere trasmessa al Comitato
direttamente dal segretario della riunione o tramite i rappresentanti delle
rispettive Organizzazioni datoriali o sindacali entro 15 giorni dalla data
dell'elezione o della designazione;
f) la cessazione dell'incarico di rappresentante per la sicurezza dovrà essere
comunicata al Comitato dallo stesso lavoratore o per il tramite delle
Organizzazioni datoriali o sindacali non appena questa si sia verificata;
g) per le controversie di cui al precedente punto 2), l'interessato dovrà
inviare al Comitato paritetico provinciale ed alla controparte ricorso
scritto a mezzo raccomandata A/R; la controparte dovrà inviare al Comitato
entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso una propria memoria difensiva a
mezzo raccomandata A/R; il Comitato entro i 30 giorni successivi esaminerà il
ricorso e redigerà apposito verbale, salvo eventuale proroga definita dallo
stesso.

6) Le Parti per tutto quanto non previsto dal presente Accordo fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché all'Accordo nazionale del 18 dicembre 1996 sopra citato.

Letto, confermato e sottoscritto


Art. 47 - Ambiente e tutela della salute dei lavoratori
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 65 del C.C.N.L., le Parti convengono quanto segue:

STRUMENTI INFORMATIVI
Le Parti al fine della sempre più necessaria informazione del cittadino/lavoratore circa le problematiche ambientali e della salute convengono sulla opportunità che a tutti i lavoratori ed alle aziende sia distribuito un apposito "vademecum" concernente le norme di legge vigenti in materia di tutela della salute, l'uso dei fitofarmaci, dei mezzi meccanici, le norme in materia di allevamento, silos e simili, frigoriferi, serre, le lavorazioni a cielo aperto, nonchè i mezzi di protezione individuali, l'elenco delle lavorazioni nelle quali siano presenti "fattori di nocività" secondo le peculiarità del mondo produttivo ferrarese.
Tale "vademecum" sarà redatto in conformità al Protocollo d'intesa allegato al C.C.N.L.
Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a predisporre previa indagine campione da effettuarsi nell'ambito di un numero adeguato di aziende interessate, indicazioni utili circa l'uso dei fitofarmaci, anche diverse dal calendario dei trattamenti. Tali indicazioni dovranno concernere il tipo di prodotti e le combinazioni di questi.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore interessato sia sul tipo di prodotti impiegati per i trattamenti sia sulle modalità per il loro utilizzo, come pure, per quanto riguarda i mezzi meccanici, sulle norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici, nonchè sullo stato di manutenzione dei mezzi di prevenzione, intendendosi per tali i filtri, le cabine pressurizzate, ecc.Le Parti convengono sulla necessità della diffusione e dell'uso del Libretto Sindacale e Sanitario attualmente distribuito tra i lavoratori. Eventuali integrazioni alla modulistica di cui sopra verranno effettuate, sulla base dell'art. 66 del C.C.N.L. e del Protocollo d'intesa (allegato 8) al C.C.N.L. 19 luglio 1995.

INTERVENTI FORMATIVI
Nei limiti e con le modalità previste dalla norma sui permessi per i corsi di addestramento professionale, le Parti si impegnano ad intervenire nei confronti degli Enti di istruzione professionale, pubblici e privati, affinchè nei corsi stessi sia previsto adeguato spazio per l'informazione e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute.
La Commissione Sindacale Provinciale richiederà l'istituzione di corsi professionali di aggiornamento sull'uso di prodotti chimici.
Le Parti convengono sulla necessità (nell'arco di vigenza contrattuale) di consentire l'uso e l'impiego di prodotti e presidi sanitari (di 1ª e 2ª classe) ai lavoratori muniti di idonea formazione professionale e del patentino di cui al D.P.R. 1255/68.
In ogni caso tale prescrizione è obbligatoria per coloro i quali siano adibiti a mansioni comportanti l'uso dei prodotti fitosanitari per la prima volta.
I permessi di cui sopra sono concessi anche ai lavoratori a tempo determinato i quali abbiano superato, nell'arco dei dodici mesi, le 150 giornate lavorative nella stessa azienda e che ivi continuano a prestare la propria opera e addetti a
lavorazioni nocive così come individuate dal "vademecum".

MEDICINA PREVENTIVA
Per gli operai a tempo indeterminato ed "ex" salariati fissi e gli operai che nell'arco dei 12 mesi abbiano superato le 150 giornate lavorative nella stessa azienda, e che ivi continuano a prestare la propria opera, addetti a lavorazioni nocive che possono incidere negativamente sulla loro salute, sono previste visite di medicina preveniva almeno ogni sei mesi, con diritto al pagamento da parte dell'azienda delle ore di lavoro perdute e con modalità tali da garantire le operazioni colturali aziendali.
Tali ore, retribuite dietro esibizione del relativo certificato medico, sono fissate in numero massimo di quattro per ogni lavoratore interessato e per ogni visita.
In casi particolari, previa documentata richiesta della competente struttura sanitaria, l'azienda valuterà l'opportunità di concedere ulteriori permessi, al fine di consentire gli accertamenti preventivi.
Per l'iniezione antitetanica effettuata dalle "Unità Sanitarie Locali" l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati un permesso non retribuito per il tempo strettamente necessario, con pagamento della retribuzione di mezz'ora.
Per le lavorazioni nocive, al fine di evitare situazioni di rischio, l'azienda dovrà fornire agli operai adeguati mezzi protettivi, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Le Parti convengono che l'operaio non dovrà essere addetto all'uso di sostanze a contenuto tossico o irritante senza che gli siano stati preventivamente forniti i mezzi protettivi su citati, della cui mancata fornitura e relative conseguenze è responsabile l'azienda.
Tenuto conto delle operazioni nocive, così come individuate e riportate sul "vademecum" di cui al presente articolo, le aziende determineranno gli interventi organizzativi per assicurare la rotazione dei lavoratori, consentire le visite periodiche e preventive nonchè gli interventi formativi.
Al fine di consentire la corretta gestione e la concreta effettuazione delle visite preventive, di cui al presente articolo, nonchè gli interventi formativi in materia di tutela infortunistica e della salute, le Parti convengono sulla necessità di stipulare con le strutture sanitarie pubbliche, apposita convenzione quadro per la prevenzione e la formazione in agricoltura.
In particolare le convenzioni dovranno prevedere calendari annui per le visite periodiche.
Le Parti qualora ciò non sia reso possibile si impegnano alla ricerca di soluzioni alternative.

COMMISSIONE TECNICA DI STUDIO SULL'AMBIENTE
Le Parti convengono - al fine di acquisire informazioni utili all'uso delle tecnologie e delle nuove tecniche colturali e per controllare le problematiche relative all'impatto ambientale delle scelte produttive - di costituire, all'interno dell'Osservatorio Provinciale, una apposita Commissione Tecnica di Studio. Tale Commissione può essere allargata ad esperti designati dalle Parti. La Commissione si riunirà almeno due volte all'anno.
Gli operai, anche mediante i Delegati aziendali, hanno diritto di controllare l'applicazione di quanto previsto nel presente articolo e delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica, avvalendosi, a tale fine, delle strutture sanitarie istituzionalmente preposte.
Le Parti, con opportune norme a latere del presente C.P.L., definiranno entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, anche con l'apporto delle competenti Autorità pubbliche in materia, un Protocollo provinciale per l'effettuazione di corsi di formazione, rivolti ad aziende e lavoratori, in materia di tutela della salute.


Art. 48 - Lavori pesanti nocivi
L'orario di lavoro per gli addetti alla preparazione e/o alla irrorazione con i presidi sanitari di 1ª e 2ª classe tossicologica non dovrà superare le 4 ore effettive, con diritto del lavoratore alla retribuzione dell'intera giornata. Tale riduzione di orario non si applicherà per le irrorazioni effettuate con mezzi meccanici provvisti di cabine pressurizzate omologate.
Per i lavori da svolgersi continuativamente in cella frigorifera, si effettueranno turni non superiori alle 4 ore, salvo restando l'obbligo da parte dell'operaio, della prestazione lavorativa per l'intera giornata.



TITOLO VIII

SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 49 - Norme disciplinari
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 del C.P.L. 19/07/1996, le Parti richiamano espressamente quanto previsto all'art. 7 della Legge 300/70.
Entro il 31 dicembre 2001 le Parti si impegnano ad elaborare le norme applicative di cui all'art. 72 del vigente C.C.N.L.-


Art. 50 - Preavviso
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 72 del vigente C.C.N.L., si conviene che:
a) il periodo di preavviso, in caso di licenziamento per giustificato motivo non
può essere inferiore a due mesi; tale periodo è elevato a quattro mesi in caso
di licenziamento per fine contratto di locazione;
b) in caso di licenziamento per giustificato motivo, durante il periodo di
"preavviso", il lavoratore avrà diritto di usufruire di permessi retribuiti
nella misura massima di tre giorni.


Art. 51 - Risoluzione del rapporto individuale di lavoro e sostituzioni
Premessa l'importanza fondamentale che assume l'inserimento stabile di giovani in agricoltura, le aziende, nel caso di sostituzione di operai a tempo indeterminato pensionati, licenziati per "giusta causa" o "dimissionari", privilegeranno l'assunzione di giovani nell'ambito della zona.
Ad integrazione dell'art. 70 del C.C.N.L. la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire per giusta causa, giustificato motivo, dimissioni.
La parte che si ritenga lesa nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria Organizzazione sindacale per un eventuale tentativo di conciliazione.
In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, si applicano le procedure di cui alla legge 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, come modificate dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.


GIUSTA CAUSA
Ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, la risoluzione del rapporto per "giusta causa" può avvenire qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
A titolo esemplificativo, sono motivi di giusta causa:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro e ad un suo rappresentante che, come tale, sia conosciuto dai lavoratori;
b) condanne penali per reati che comportino uno stato di detenzione;
c) qualora il lavoratore ingiuri gravemente il datore di lavoro o chi lo rappresenta, minacci o passi a vie di fatto, si renda colpevole di furto in azienda, di danneggiamenti lesivi agli animali e cose a lui affidate, di assenze ingiustificate per 3 giorni consecutivi oppure sistematicità nella frequenza di tali assenze anche dopo il richiamo scritto da parte del datore di lavoro.
Il licenziamento per giusta causa deve essere motivato e comunicato al lavoratore con cartolina "Raccomandata A/R".
Quando ricorre un motivo di giusta causa la risoluzione del rapporto ha effetto immediato, senza obbligo di preavviso.


GIUSTIFICATO MOTIVO
Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.

A titolo esemplificativo:
a) quando il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia, di invalidità o privilegiata. Alla maturazione di tali diritti, il rapporto di lavoro può essere rinnovato di anno in anno, salvo preavviso di 60 giorni;

b) incremento del nucleo familiare del datore di lavoro coltivatore diretto per l'aggiunta od il rientro di unità lavorative attive - limitatamente a genitori, figli, fratelli, sorelle, generi, nuore, cognati e nipoti - oppure quando il datore di lavoro intenda lavorare la propria azienda impegnando il proprio nucleo familiare quale coltivatore diretto, semprechè ciò impedisca il mantenimento dei preesi stenti livelli occupazionali del personale fisso;

c) cessazione dell'attività aziendale o cessazione di attività agricola per fine contratto di locazione:

d) modifiche oggettivamente rilevanti dell'ordinamento colturale, dell'organizzazione aziendale, della stalla, della superficie poderale e sviluppo di nuove strutture che impediscano il mantenimento dei preesistenti livelli occupazionali del personale fisso;

e) adesione dell'azienda a forme associative di conduzione, a Cooperative di Servizio o ad altre forme associative, che impedisca il mantenimento dei preesistenti livelli occupazionali del personale.


DIMISSIONI
L'operaio è tenuto a comunicare al datore di lavoro, per iscritto, le proprie dimissioni rispettando i termini di cui all'art. 72 del C.C.N.L. vigente.


Art. 52 - Indennità di anzianità
Ad integrazione e modifica di quanto previsto dall'art. 54 e relativa tabella allegata al vigente C.C.N.L., la misura dell'indennità di anzianità per ogni anno di servizio prestato nell'azienda è stabilita come segue:

a) per l'anzianità maturata al 29 settembre 1962 ......................... gg. 7
b) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1962 al 29 settembre 1966 ... gg.10
c) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1966 al 29 settembre 1970:
fino a 3 anni ......................................................... gg.12
oltre i 3 anni ........................................................ gg.15
d) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1970 al 29 settembre 1972 ... gg.16
e) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1972 al 29 settembre 1973 ... gg.18
f) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1973 al 29 settembre 1974 ... gg.20
g) per l'anzianità maturata dal 29 settembre 1974 al 15 agosto 1976 ...... gg.25
h) per l'anzianità maturata dal 16 agosto 1976 ........................... gg.26

L'anzianità massima per servizio ininterrotto è riconoscibile con decorrenza 1º ottobre 1922, semprechè all'operaio non sia stata corrisposta un'indennità relativa per un qualsiasi periodo, fatto salvo la risoluzione o l'interruzione fittizia.

CHIARIMENTI A VERBALE
a) relativamente al periodo 29 settembre 1966 - 29 settembre 1970.
Qualora il salariato nell'arco di tempo fra il 29 settembre 1966 ed il 29 settembre 1970, anche per assunzioni precedenti al 29 settembre 1966, risulti avere prestato servizio per oltre 3 anni, l'anzianità annuale gli dovrà essere conteggiata sulla base di 15 giorni per anno.

b) determinazione anzianità "O.T.ind."
Per gli operai a tempo indeterminato di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 18 del presente C.I.P.L. - in considerazione che la retribuzione oraria al netto del "3º elemento" venne adottata ed applicata con il 1º ottobre 1973 - l'anzianità di servizio, ai soli fini della relativa indennità di fine rapporto, decorre dal 1º ottobre 1973.



TITOLO IX

DIRITTI SINDACALI

Art. 53 - Delegato di Azienda, R.S.U. - Operai agricoli
A modifica dell'art. 75 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si stabilisce quanto segue:

- nelle aziende che occupino più di cinque lavoratori dipendenti (operai a tempo indeterminato ed avventizi) sarà eletto un delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto.

- Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costituite le R.S.U. di cui allegato n. 9 del vigente C.C.N.L., sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del C.C.N.L. 10/07/1998 e del presente C.P.L.

- Nelle aziende che occupino più di 30 operai agricoli, di cui almeno 20 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nelle quali non siano state costituite le R.S.U. di cui allegato n. 9 del vigente C.C.N.L., sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto Collettivo di Lavoro.

I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui al presente articolo.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei Delegati eletti saranno comunicati con lettera, dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessati, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro, ai Delegati stessi e, per conoscenza, alle Direzioni aziendali.
Qualora il delegato aziendale sia un lavoratore a tempo determinato, ai fini di agevolare l'esercizio delle funzioni sindacali ai sensi dell'art. 75 del C.C.N.L., la tutela ed il diritto di esplicare i compiti di cui al presente articolo nonché il diritto al godimento dei permessi sindacali di cui all'art. ___ del presente Contratto, decorrono, in costanza del rapporto di lavoro, dal momento della comunicazione della nomina al datore di lavoro che potrà essere effettuato "brevi manu" dall'Organizzazione sindacale territoriale di appartenenza del delegato stesso.
I delegati sindacali godranno della tutela e dei diritti previsti dal vigente C.C.N.L. del dall'art. ___ del presente C.P.L. sin dal momento in cui perviene comunicazione all'Azienda.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono disciplinate dal protocollo d'Intesa per la costituzione delle R.S.U. operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente C.P.L.

Il delegato o la R.S.U. hanno i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta
applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire infortuni e
malattie professionali e ad adottare condizioni igienico-sanitarie e sociali
di competenza del conduttore;
c) esaminare in prima istanza le vertenze sindacali per un eventuale tentativo
di conciliazione. Le Parti potranno chiedere l'intervento dei rispettivi
Sindacati;
d) con riferimento agli artt. 29 e 31del vigente C.C.N.L. il datore di lavoro
nello stabilire il periodo di godimento delle ferie dei dipendenti deve tener
conto, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, degli interessi e dei
desideri dei medesimi, espressi anche tramite i loro delegati aziendali o le
R.S.U.;
e) per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario si fa riferimento
all'art. ___ del presente Contratto.


Art. 54 - Permessi Sindacali
A modifica di quanto previsto dall'art. 80 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si stabilisce che i permessi retribuiti per i lavoratori che siano delegati aziendali o componenti delle R.S.U. sono pari a 5 (cinque) ore mensili e possono essere cumulabili nell'anno limitatamente ai delegati sindacali aziendali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; sono invece cumulabili in un quadrimestre per i delegati sindacali con rapporto di lavoro a tempo determinato.


Art. 55 - Riunione in azienda
Ad integrazione dell'art. 79 del C.C.N.L. le riunioni aziendali possono essere indette anche congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria.


Art. 56 - Quote sindacali per delega
In relazione a quanto disposto dall'art. 82 del vigente C.C.N.L., e preso atto che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno titolo a percepire, tramite ritenuta su salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con criteri che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale, la quota sindacale per delega è escussa dalle aziende per i soli operai che abbiano debitamente sottoscritto l'apposito modulo individuale di delega.
Il pagamento del contributo sarà effettuato in due soluzioni annuali, entro il 10 Luglio e il 10 Gennaio di ogni anno.


Art. 57 - Controversie individuali
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 83 del vigente C.C.N.L. si stabilisce che la parte interessata alla controversia comunichi gli estremi alla propria Organizzazione, la quale provvederà a prendere i necessari contatti con l'Organizzazione della controparte, onde esperire il tentativo di conciliazione.
Le Organizzazioni sindacali interessate convocheranno le parti e provvederanno entro 15 giorni all'esame della vertenza ed al tentativo di compimento della medesima.
Del risultato verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere firmato dalle parti interessate.


Art. 58 - Compartecipazione
Le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto, nel darsi reciprocamente atto che la compartecipazione obbligatoria è scaduta fino all'annata 1965/66, in conformità di quanto stabilito con l'Accordo 20 ottobre 1962, convengono che nelle aziende nelle quali si attui la conduzione a "compartecipazione volontaria" si applicheranno le norme del vecchio Contratto.
Per la compartecipazione di colture non previste dal vecchio Contratto saranno stipulati accordi direttamente fra le parti interessate.


Art. 59 - Condizioni di miglior favore
Le norme contenute nel presente Contratto non modificano le condizioni di miglior favore in essere per i lavoratori.

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ALLEGATO N. 1


Art. 10 C.C.N.L. 10/07/1998 - Assunzione

L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa od in base alle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 83/1970 e successive modifiche ed integrazioni.

Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato all'esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo anuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).

L'individuazione delle fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano nelle colture agrarie tipiche della provincia è demandata al contratto provinciale.

Per le fasi lavorative individuate nel contratto provinciale l'assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa", facendo salve diverse e particolari regolamentazioni del contratto provinciale.

Il contratto provinciale individuerà le eccezioni alla garanzia di occupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa.

Tali eccezioni potranno riferirsi ad avversità atmosferiche e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive ed agli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del c.c.- Altre eccezioni - riferite a condizioni di mercato e ad esigenze tecniche - potranno essere previste dal contratto provinciale.

Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato.

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ALLEGATO N. 2


Art. 26 C.C.N.L. 10/07/1998 - Classificazione

A) Operai agricoli
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali" per ognuna delle quali il C.C.N.L. definisce la relativa declaratoria.

L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale.

Area 1ª - declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Area 2ª - declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Area 3ª - declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, i Contratti provinciali stabiliscono un'apposita maggiorazione salariale.

Norma transitoria
La classificazione di cui al punto A) entra in vigore dalla data di rinnovo dei Contratti Provinciali stipulati in applicazione del presente C.C.N.L.-

Nel periodo transitorio continuano ad applicarsi gli inquadramenti definiti dai contratti provinciali in vigore.

Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto agli artt. 16 (Contratto di apprendistato) e 17 (Contratto di lavoro temporaneo) del presente C.C.N.L., in detto periodo transitorio si considerano appartenenti alla terza area professionale, salvo quanto già definito o che sarà previsto nei Contratti od Accordi Provinciali, i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, individuabili nei lavoratori già definiti "comuni" o che appartengono a profili professionali equivalenti od inferiori.


B) Operai florovivaisti
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in "aree professionali", comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.

Per ognuna delle aree il C.C.N.L. definisce le caratteristiche generali ed essenziali, nonché, i corrispondenti profili professionali.


Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così stabilita:

Area 1ª declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Livello "a" - ex specializzato super
Ibridatore-selezionatore: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1ª generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.

Conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgono un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico.

Conduttore-meccanico di autotreni o di articolati: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di portata superiore a 75 q.li, provvede alla loro manutenzion4e e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni od alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante.

Potatore "artistico" di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica-figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto.

Giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.

Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1º e 2º grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Livello "b" - ex specializzati
vivaisti
potatore
inestatori e ibridatori
preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari
selezionatori di piante innestate
conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori
conduttori di caldaia con patente diversa dal 1º e 2º grado
meccanici
elettricisti
spedizionieri
costruttori di serre.

Area 2ª declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Livello "c" - ex qualificati super
Addetti agli impianti termici
aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.

Livello "d" - ex qualificati
Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b";
preparatori di acqua da irrorazioni;
irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;
imballatori;
conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.

Area 3ª declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Livello "e" - ex comuni
L'individuazione di eventuali ed ulteriori profili professionali rispetto a quelli del C.C.N.L., il loro inquadramento nelle aree professionali, l'attribuzione dei parametri per ciascuno dei profili sono affidati ai Contratti provinciali.

Nei contratti provinciali dovranno essere precisate le mansioni proprie dei vivaisti e l'inquadramento dei "giardinieri" il cui profilo professionale non corrisponda a quello individuato per il giardiniere specializzato super.

Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisca l'incarico di Capo, i Contratti provinciali stabiliranno un'apposita maggiorazione salariale.

Norma transitoria
La classificazione di cui al punto B) entra in vigore dalla data di rinnovo dei Contratti provinciali stipulati in applicazione del presente C.C.N.L.-

Nel periodo transitorio continuano ad applicarsi gli inquadramenti definiti dai contratti provinciali in vigore.

i soli fini dell'applicazione di quanto previsto agli artt. 16 (Contratto di apprendistato) e 17 (Contratto di lavoro temporaneo) del presente C.C.N.L., in detto periodo transitorio si considerano appartenenti alla terza area professionale, salvo quanto già definito o che sarà previsto nei Contratti od Accordi Provinciali, i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, individuabili nei lavoratori già definiti "comuni" o che appartengono a profili professionali equivalenti od inferiori.

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ALLEGATO N. 3


Art. 27 C.C.N.L. 10/07/1998 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai agricoli

Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative al profilo professionale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente.

Qualora detti operai, per esigenze dell'azienda, siano adibiti a mansioni previste per il profilo professionale con livello retributivo inferiore, conservano i diritti e la retribuzione del profilo di assunzione; nel caso invece siano adibiti a mansioni di un profilo professionale con livello retributivo superiore, acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in cui svolgono dette mansioni, al trattamento corrispondente all'attività svolta; acquisiscono altresì il diritto al nuovo profilo professionale quando siano adibiti continuativamente a detta nuova attività per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno due volte per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di un anno.

Ai fini del passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore di cui al precedente comma non vengono conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto dell'assente.

In ogni caso il lavoro prestato nel profilo professionale con livello retributivo superiore deve essere registrato sul libretto sindacale di lavoro.

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ALLEGATO 4

PROTOCOLLO PROVINCIALE SULL'APPRENDISTATO

Il giorno 8 marzo 1999 presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Ferrara tra:

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL, si è convenuto quanto segue:

in considerazione della necessità di favorire lo sviluppo delle politiche del lavoro, orientate al ricambio generazionale per l'inserimento dei giovani in agricoltura a garanzia delle prospettive di qualificazione del settore agroalimentare ferrarese, al fine di valorizzare professionalità a rischio di esaurimento,

tenuto conto del C.C.N.L. operai agricoli, dell'intesa fra la Regione Emilia Romagna e le Parti sociali a livello regionale, dell'accordo interconfederale sull'apprendistato del 16 novembre 1998,

recepito il contenuto della L. 196/97, nonché della circolare I.N.P.S. n. 203 del 24/09/98, le Parti stipulano il presente Protocollo da applicarsi in tutte le aziende agricole della provincia di Ferrara singole ed associate, per quanto attiene il personale con categoria di operaio;

Le parti individuano le seguenti figure professionali suddivise nei rispettivi comparti:

OPERAI AGRICOLI

Comparto Ortofrutticolo e vitivinicolo
1) addetti agli impianti ortofrutticoli intendendo per tale il personale assunto per la coltivazione degli impianti ortofrutticoli e vitivinicoli ed in grado di svolgere le operazioni di processo e di prodotto con particolare riguardo alle produzioni certificate o biologiche;

2) addetto alle macchine operatrici in genere e mezzi meccanici, con conoscenze di manutenzione e di lavori di gestione di officine aziendali;

3) addetti alle operazioni ed alla gestione, nelle strutture di commercializzazione, dei prodotti ortofrutticoli (carellisti, frigoristi, certificazione qualità dei prodotti).

B ) Comparto Florovivaistico
1) addetti con conoscenze di processo e di prodotto sulle produzioni in serre e florovivaismo in genere;

2) addetti alla manutenzione del verde pubblico, verde privato e giardinaggio. Progettazione ed impianto giardini, parchi e simili.

C) Comparto Zootecnico
1) addetti alla cura degli allevamenti di animali, con specifica capacità tecnica e conoscenza pratica.

C) Comparto Agrituristico
1) addetti alla gestione di attività inerenti le aziende agrituristiche.

C) Comparto risicolo
1) addetti alla gestione delle attività di prodotto e di processo attinenti la produzione e lavorazione del riso.

Le figure professionali individuate ai punti che precedono sono previste nei profili professionali attinenti gli operai agricoli a tempo indeterminato così come stabilito dal C.P.L. della provincia di Ferrara.

Copia dei contratti di apprendistato stipulati, andranno depositati entro 5 giorni dalla stipula, corredati della documentazione afferente la nomina del tutor, presso la Segreteria dell'Osservatorio Provinciale di cui ai vigenti C.P.L., al fine di consentire a tale organismo lo svolgimento delle proprie funzioni di monitoraggio ed analisi delle problematiche in materia di mercato del lavoro.
In attesa della costituzione dell'Osservatorio Provinciale, copia dei contratti dovranno essere trasmessi all'Osservatorio Regionale.

Le Parti concordano di dare ampio risalto al presente Protocollo, individuando nei contratti di apprendistato un utile strumento per un necessario ricambio generazionale, nonché per promuovere una stabilità occupazionale nel comparto agricolo.
Si conviene di concertare con l'Assessorato provinciale alle politiche attive del lavoro ed alla formazione professionale di Ferrara, gli enti di formazione e istituti scolastici, idonei sistemi formativi e didattici coerenti con le figure professionali individuate.

Letto firmato e sottoscritto

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I N D I C E

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TITOLO I
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PARTE INDRODUTTIVA
ART. 1 Oggetto del Contratto ........................................ pag.
" 2 Decorrenza e durata .......................................... pag.
" 3 Efficacia del Contratto ...................................... pag.

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TITOLO II
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RELAZIONI SINDACALI
ART. 4 Forum permanente per nuove relazioni sindacali in agricoltura pag.
" 5 Osservatorio Provinciale ..................................... pag.
" 6 Costituzione dell'Osservatorio ............................... pag.
" 7 Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale pag.

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TITOLO III
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MERCATO DEL LAVORO E PROCEDURE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 8 Programmazione preventiva dei fabbisogni ..................... pag.
" 9 Lavoro extracomunitario ed extraprovinciale .................. pag.
" 10 Assunzione per fase lavorativa ............................... pag.
" 11 Procedure inerenti all'assunzione e cessazione
del rapporto di lavoro ....................................... pag.
" 12 Riassunzione ................................................. pag.
" 13 Convenzioni .................................................. pag.
" 14 O.T.D. Conv. ................................................. pag.
" 15 Ricambio generazionale e formazione professionale ............ pag.
" 16 Contratti di Formazione e lavoro ............................ pag.
" 17 Pari opportunità ............................................ pag.
" 18 Formazione permanente ....................................... pag.
" 19 Riservatari (art. 25 Legge 223/91) .......................... pag.

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TITOLO IV
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CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 20 Definizione degli operai agricoli ............................ pag.
" 21 Aree di classificazione del personale ........................ pag.
" 22 Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli
a tempo indeterminato ........................................ pag.
" 23 Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli
a tempo determinato .......................................... pag.

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TITOLO V
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NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
ART. 24 Orario di lavoro ............................................. pag.
" 25 Ferie e riposi compensativi .................................. pag.
" 26 Lavoro straordinario, festivo e notturno ..................... pag.
" 27 Banca ore .................................................... pag.
" 28 Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno ................. pag.
" 29 Permessi straordinari ........................................ pag.
" 30 Permessi per corsi di addestramento professionale ............ pag.
" 31 Permessi per corsi di recupero scolastico .................... pag.
" 32 Congedi parentali ............................................ pag.

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TITOLO VI
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NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 33 Aumenti retributivi .......................................... pag.
" 34 Elemento distinto della retribuzione provinciale ............. pag.
" 35 Salario per obiettivi ........................................ pag.
" 36 Maggiorazione per il "Capo" .................................. pag.
" 37 Criteri per la maturazione degli Istituti contrattuali ....... pag.
" 38 Modalità di pagamento della retribuzione e degli "Istituti" .. pag.
" 39 Mansioni e responsabilità degli "EX" Salariati Fissi
addetti al bestiame .......................................... pag.
" 40 Compensi sussidiari .......................................... pag.
" 41 Casa orto pollaio porcile .................................... pag.
" 42 Allevamento animali di bassa corte ........................... pag.

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TITOLO VII
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PREVIDENZA-ASSISTENZA TUTELA DELLA SALUTE-AMBIENTE
ART. 43 Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro pag.
" 44 Cassa Integrazione Salari .................................... pag.
" 45 Cassa extra-legem ............................................ pag.
" 46 Tutela della salute Legge 626/94 ............................. pag.
" 47 Ambiente e tutela della salute dei lavoratori ................ pag.
" 48 Lavori pesanti nocivi ........................................ pag.

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TITOLO VIII
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SOSPENSIONE-RISOLUZIONE RAPPORTO-PROVVEDIMETI DISCIPLINARI
ART. 49 Norme disciplinari ........................................... pag.
" 50 Preavviso .................................................... pag.
" 51 Risoluzione del rapporto individuale di lavoro e sostituzioni pag.
" 52 Indennità di anzianità ....................................... pag.

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TITOLO IX
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DIRITTI SINDACALI
ART. 53 Delegato di azienda, R.S.U.- Operai agricoli ................. pag.
" 54 Permessi sindacali ........................................... pag.
" 55 Riunioni in azienda .......................................... pag.
" 56 Quote sindacali per delega ................................... pag.
" 57 Controversie individuali ..................................... pag.
" 58 Compartecipazione ............................................ pag.
" 59 Condizioni di miglior favore ................................. pag.

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ALLEGATI
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N. 1 - ART. 10 C.C.N.L. del 10/07/1998
- Assunzione .................................................. pag.

N. 2 - ART. 26 C.C.N.L. del 10/07/1998
- Classificazione ............................................. pag.

N. 3 - ART. 27 C.C.N.L. del 10/07/1998
- Mansioni e cambiamento dei profili professionali
per gli operai agricoli ..................................... pag.

N. 4 - Protocollo Provinciale sull'apprendistato ..................... pag.