C.P.L. di
Forli-Cesena e Rimini
Rinnovato in data 30 luglio 2004.
Art. 2 OSSERVATORIO.
Oltre ai punti previsti nella piattaforma sindacale aggiungere:
* verifica delle nuove professionalità che stanno scaturendo dall’entrata
in azione della Legge d’Orientamento in agricoltura che sollecita e
riconosce come agricole una serie d’attività integrative e connesse
all’attività agricola pura e semplice, in questa logica occorre attivare
una riverifica e precisazione sulla tipologia delle operazioni di
raccolta.
Art. 4 OCCUPAZIONE.
Il testo dell’articolo del precedente accordo (pagina 7 punto e ) è così
integrato:
“ Attraverso l’utilizzo dei giovani e delle donne impegnate nel settore
cooperativo ortofrutticolo, durante la fase di diradamento, raccolta e
confezionamento dei prodotti agricoli, ove sussistano le condizioni, anche
attraverso l’attivazione di nulla-osta plurimi.
ASSUNZIONE.
L’assunzione della manodopera agricola e regolata dalle vigenti
disposizioni di legge e dal vigente C.C.N.L.
L’assunzione degli operai a tempo determinato può essere effettuata anche
per fase lavorativa o in base alle disposizioni dell’art. 11 della Legge
83/1970, successive modificazioni ed integrazioni e Legge 608/96.
Per fase lavorativa s’intende il periodo limitato all’esecuzione delle
singole operazioni colturali fondamentali in cui si articola il ciclo
produttivo annuale delle principali colture agrarie della Provincia di
Forlì-Cesena e di Rimini.
Le fasi lavorative più rilevanti, individuate nelle colture agrarie della
Provincia, sono quelle di cui all’allegato 1:
Per le fasi di lavorazioni individuali, l’assunzione degli operai agricoli
a tempo determinato –braccianti avventizi- è effettuata con la garanzia
d’occupazione per tutta la durata della stessa fase lavorativa.
La garanzia d’occupazione, di cui al comma precedente, dell’operaio
agricolo assunto per fase lavorativa, viene meno o potrà essere sospesa,
qualora il normale svolgimento dell’operazione produttiva stessa, a causa
d’avversità atmosferiche e particolari condizioni negative di mercato, ed
obiettive esigenze tecniche, non possa più effettuarsi o debba sospendersi
e/o interrompersi.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il
lavoro effettivamente prestato.
Art. 12 ORARIO DI LAVORO.
Al settimo comma:
Qualora l’orario di lavoro si protragga per necessità aziendale,
ininterrottamente oltre le quattro ore, il dipendente avrà diritto e potrà
godere di almeno quindici minuti di riposo retribuito.
Qualora l’orario di lavoro si protragga per necessità aziendale e di
produzione ininterrottamente oltre le sei ore, il dipendente avrà diritto
e potrà godere di un riposo retribuito di almeno trenta minuti
complessivi.
Nelle aziende agricole che hanno in forza almeno 150 dipendenti al giorno,
e che per esigenze produttive effettuino l’orario di lavoro continuativo,
(almeno sette ore consecutive), è concesso ai lavoratori di consumare il
pasto sul luogo di lavoro stesso in locale idoneo.
Art. 35 COMMISSIONE INTERSINDACALE PARITETICA.
(Inserire nuovo capitolo)
Le parti di dovranno incontrare entro trenta (30) giorni dalla
segnalazione effettuata da una delle parti datoriali o sindacali, per
esaminare, discutere e comporre la vertenza sorta, per la giusta
applicazione e/o l’interpretazione di norme di leggi, del C.C.N.L. ed
eventualmente del C.P.L.
CLASSIFICAZIONE
Livello 3 Vivai e foreste.
• Addetto alla manutenzione semplice di parchi e giardini.
Livello 4 Vivai e foreste.
• Aiuto innestatore e/o in grado di provvedere autonomamente alla
preparazione di marze.
• Commessa con compiti di cassa e anche di preparazione di confezioni
ornamentali( con esperienza inferiore di sei mesi).
Aziende agrituristiche.
• Aiuto cuoco
• Accompagnatore in percorsi agrituristici e ippoturistici.
• Cameriera di sala.
Livello 7 Allevamenti zootecnici.
• Addetti agli allevamenti zootecnici in stalle specializzate e
meccanizzate.
Incubatoio.
• Addetti alla manutenzione dell’incubatrice, selezionatura e speratura,
incubazione e schiusa, addetto alla manutenzione in genere e coloro con
compiti di preparazione e/o coordinamento d’altri lavoratori.
Livello 8 . Vivai e foreste.
• Giardiniere: operaio in grado di provvedere in autonomia alla cura dei
giardini, individuando le operazioni necessarie alla sistemazione degli
stessi ed in grado di provvedere alla cura delle piante.
SALARIO.
IL salario contrattuale sarà aumentato del:
5.9% per gli operai comuni
6.1% per gli operai qualificati
6.3 % per gli operai specializzati.
L’aumento sarà erogato in due tranche, la prima pari al 50% , nella paga
di competenza del mese di luglio, l’ulteriore 50% , con la paga di
competenza di gennaio 2005, da applicarsi al salario in vigore al 1 giugno
2004.
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