IPOTESI DI ACCORDO PER IL
RINNOVO CPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
29/07/2004
Il giorno 29 luglio 2004, presso la sede dell’Unione Provinciale
Agricoltori di Bologna,
tra
-l’UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Bologna rappresentata da: dott.
Francesco Cavazza Isolani, dott. Gian Pietro Vittori Venenti, dott. Andrea
Flora, avv. Massimo Mazzanti
-la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Bologna rappresentata
da: dott. Marco Pancaldi, Paolo Cavallina e sig. Giovanni Cortesi.
-la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Bologna e Imola rappresentata
da: dott. Giorgio Vitali, sig. Massimo Pirazzoli, dott. Carlo Marchesi,
sig. Pietro Sabbioni, sig. Bruno Bertuzzi.
e
-la FLAI-CGIL di Bologna e di Imola , rappresentate dai Segretari Generali
Sigg. Andrea Fabbri Cossarini e Domenico Giagnacovo, e dai Sigg. Marco
Colli e .Viler Zappaterra ;
-la FAI-CISL di Bologna , rappresentata dal Segretario Generale Sig.
Giovanni Verazzo;
- la UILA-UIL di Bologna , rappresentata dal Segretario Generale Sig.
Fabrizio Rovatti;
si è raggiunta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto
Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della
Provincia di Bologna, visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
degli Operai Agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002.
Impegno delle parti è di giungere in tempi congruemente brevi alla
successiva stesura del CPL degli
Operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna.
PARTE INTRODUTTIVA
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente C.P.L., unitamente al C.C.N.L. 10/7/2002, regola i rapporti
tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in
qualsivoglia forma, consortili, cooperative, societarie, ecc. ivi comprese
i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori
di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, nonché le
imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie e le
imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali e alle
imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. e gli operai
agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna.
ART. 2 DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto provinciale di lavoro decorre dall'1/1/2004 e scadrà
col 31/12/2007.
In caso di mancata disdetta il contratto si intende prorogato per un anno
e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare
all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima e ciò a
mente dell’art. 88 del vigente C.C.N.L..
Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.
Al rinnovo del presente Contratto Provinciale si applicano le disposizione
relative al raffreddamento del conflitto ed all'indennità di vacanza
contrattuale di cui all'art. 2, C.C.N.L. 10/7/2002.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in
vigore del nuovo.
ART. 3 EFFICACIA DEL CONTRATTO
Le norme del presente C.P.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia
direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono
impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro
aderenti. Il contratto sarà operante anche per le Organizzazioni o le
aziende le quali aderiscano o comunque applichino le normative del
presente C.P.L..
RELAZIONI SINDACALI
ART. 4 FORUM PERMANENTE PER NUOVE RELAZIONI SINDACALI IN AGRICOLTURA -
OSSERVATORIO PROVINCIALE
Le parti convengono di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti
sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi,
relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al
mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il
contesto sociale ed economico, l’ambiente di lavoro, in seno ad appositi
soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali
osservatori, enti bilaterali di formazione, commissione per le pari
opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui
all’Accordo nazionale 18/12/1996 e all’Accordo provinciale 11/9/97) nonché
nell’ambito di ogni altro organismo che le parti provinciali riterranno
opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 del vigente C.C.N.L. ed in
raccordo con le iniziative assunte sulla base dell’art. 6 del C.C.N.L.,
nonché in relazione all’attività dell’ente bilaterale regionale, come
individuato dal Protocollo Regionale 28/6/99 e dal Protocollo Regionale
30/10/98, le Parti, al fine di raccogliere elementi di conoscenza utili ad
un confronto sistematico sui temi di seguito specificati, convengono di
promuovere la formazione di un Osservatorio Provinciale nell'agricoltura
con competenze di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto
sui temi agricoli. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.P.L. in forma
paritetica.
Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche
attraverso il raccordo con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale,
Direzione Provinciale del Lavoro, I.N.P.S., Questura, Prefettura, ecc.)
iniziative di ricerca e di monitoraggio (anche su ambito territoriale o di
comparti specifici) con particolare riguardo a:
• le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;
• i riflessi della nuova PAC di Medio Periodo sull'Economia Agricola e
sugli degli assetti colturali in Provincia di Bologna;
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell'ambiente anche in relazione alle nuove
normative di legge;
• le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull'economia
provinciale;
• il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale;
• il monitoraggio e lo studio delle varie forme di flessibilizzazione del
mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro.
• Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.
• l’Osservatorio sarà la sede per l’esame delle necessità formative in
ordine all’attivazione di assunzione di apprendisti.Anche implementando,
in raccordo con gli Enti Regionali e/o Provinciali, le opportune
iniziative per il raccordo “lavoro-formazione”;
• l’Osservatorio è la sede inoltre per l’esame preventivo delle
convenzioni ex art. 25 del CCNL 10/7/2002.
In particolare, nell’ambito delle attività sopra indicate, l’Osservatorio
dovrà:
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni
datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di
finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni
datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica
delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti
conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché
sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
• esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola,
che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di
riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro
per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della
manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti
istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di
riqualificazione professionale;
• esaminare la qualità e la quantità del flussi occupazionali, con
particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo
scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare la
Regione e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio
bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per
l’agricoltura;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare
le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel
lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle
leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• esaminare le eventuali controversie individuali così come stabilito
dall’ultimo comma dell’art. 85 del vigente C.C.N.L.;
• verificare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle
leggi sociali.
L’Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione
colturale, dovrà verificare l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o
riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli
organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni
atte a monitorare i flussi di mobilità interprovinciale,interregionali,
nonché i flussi immigratori di personale neocomunitario non comunitario.
Compito dell’Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle
quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
Le parti convengono sulla necessità di sostenere la dinamica del mercato
del lavoro, a tale scopo le parti si impegnano ad attivare, con
l’Assessorato Provinciale alla Formazione Professionale ed alle Politiche
attive del lavoro, un tavolo di confronto sulla istituzione di moderni
servizi, operanti anche su base convenzionale, utili a potenziare il
raccordo fra domanda ed offerta di lavoro, anche utilizzando le tecnologie
telematiche ed informatiche.
Le parti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto con la
Amministrazione Provinciale onde implementare un progetto per acquisire
tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro con particolare
riguardo a:
• flussi emigratori ed immigratori;
• esercizio del diritto di riassunzione di cui all’art. 18 C.C.N.L.;
• convenzioni ex art. 25 CCNL;
• le nuove forme di rapporto di lavoro derivanti dall' applicazione dell'Art.
27 del vigente CCNL
• forme di lavoro flessibile, atipico ed occasionale;
• collocamento obbligatorio;
L’Osservatorio dovrà inoltre rafforzare le politiche di relazione tra
domanda ed offerta del lavoro anche monitorando l’istituto delle
“Convenzioni di cui all'art.25 del vigente CCNL.
ART. 5 COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da
componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e
dei lavoratori e così meglio specificato:
n. 2 Unione Prov.le Agricoltori n. 2 F.L.A.I-C.G.I.L.
n. 1 C.I.A. n. 1 F.I.S.B.A-C.I.S.L.
n. 1 Federazione Coltivatori Diretti n. 1 U.I.L.A.-U.I.L.
L’Osservatorio potrà costituire su temi specifici gruppi tematici di
studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi eventualmente di
esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali,
portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
L'Osservatorio potrà essere integrato all’occorrenza, con presenza
meramente consultiva attraverso la partecipazione di rappresentanti di
enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in
materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali.
Le parti concordano la costituzione dell’Osservatorio entro 30 giorni
dalla stipula del presente C.P.L.
Per ogni componente dovrà essere indicato un supplente.
ART. 6 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’OSSERVATORIO PROVINCIALE
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire
la funzionalità dell’Osservatorio Provinciale di Bologna.
1) Presidenza
La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni due
anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei
lavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta
al Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una
delle parti.
2) Segreteria
La Segreteria dell’Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante
dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei
lavoratori e viceversa in caso contrario.
3) Riunioni dell’Osservatorio
I lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la
presenza di tutti i componenti dell’Osservatorio.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire
entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti
sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate
nell’Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni
per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere
adottate.
Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede
dell’Osservatorio medesimo.
4) Rappresentanti
I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive
Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante
da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato.
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o
più membri dell’Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni
si sostituiranno temporaneamente ad essi.
5) Operatività dell’Osservatorio
La sede dell’Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità
delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti.
MERCATO DEL LAVORO
ART. 7 PROCEDURE INERENTI ALL’ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Fatte salve le disposizioni di legge in materia d’assunzioni , ed al fine
di poter migliorare il raccordo fra domanda ed offerta di lavoro nel
settore agricolo, le parti convengono sulla necessità di attivare e
definire procedure efficaci in materia di assunzione, e tese a rendere
snelle e tempestive le comunicazioni fra le aziende ed i servizi integrati
per l’impiego, per quanto concerne, in particolare, l’incrocio fra domanda
ed offerta.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di cessazione del rapporto
di lavoro, le parti convengono che le procedure di cessazione del rapporto
di lavoro da parte delle aziende siano effettuate con tempestività, a
tutela delle possibilità di reimpiego dei lavoratori in altre aziende.
ART. 8 PART-TIME
Visto l’ultimo comma dell’art. 15 del CCNL 10/7/2002, le parti convengono
che, per particolari e documentate esigenze dell’azienda o del lavoratore,
per i comparti zootecnico, agriturismo e maneggi potranno essere stipulati
contratti individuali con prestazioni di durata inferiore a quelle
indicate dal CCNL. Tali contratti dovranno essere, qualora il lavoratore
conferisca il mandato, comunque sottoscritti con l'assistenza di almeno
una delle rappresentanze sindacali provinciali firmatarie del presente CPL,
ed in ogni caso notificati all’Osservatorio di cui all’art. 4 del presente
CPL.
ART. 9 LAVORO OCCASIONALE AZIENDE FAMILIARI - LAVORO PARENTALE
Le parti prendono atto del dettato di cui all’art. 74 del D.L.vo 276/2003
rispetto all eprestazioni svolte da parenti ed affini sino al terzo grado
e ne sottolineano la loro caratteristica di mera occasionalità e di breve
periodo e la caratteristica di non integrabilità di un lavoro autonomo od
occasionale . Tali attività avranno la caratteristica di aiuto e non
prevederanno corresponsione di compensi salvo le spese di sostenute per
l'attività svolta.
ART. 10 LAVORO NEOCOMUNITARIO EXTRACOMUNITARIO ED EXTRAPROVINCIALE
Le parti convengono sulla opportunità di definire un livello di
concertazione per la corretta gestione delle problematiche connesse al
lavoro dei soggetti neocomunitari, dei lavoratori extracomunitari e/o
extraprovinciali, anche alla luce della necessità di stabilire una
corretta programmazione preventiva dei fabbisogni qualora sia acclarata la
necessità di fare ricorso a manodopera di tale provenienza.
In considerazione delle esigenze dei lavoratori extracomunitari e/o
extraprovinciali, il TFR verrà corrisposto al termine del rapporto di
lavoro con le competenze dell’ultima retribuzione. Ai lavoratori di cui al
presente articolo, si applica la normativa classificatoria prevista dal
presente CPL; in ogni caso il salario contrattuale compendia il valore
dell’alloggio. Come per legge, il trattamento afferente l’ospitalità è
definito, in sede di stipula delle convenzioni o del contratto di
assunzione anche per quanto riguarda i lavoratori interessati alla
mobilità extraprovinciale su base convenzionale.
ART. 11 ASSUNZIONE PER FASE LAVORATIVA
Come richiamato all’art. 7 del presente CPL, l’assunzione della manodopera
agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. L’assunzione
degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase
lavorativa o comunque in base alle disposizioni di legge.
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla
esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il
ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia
(es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
Più in generale si definisce fase lavorativa il periodo necessario allo
svolgimento di una determinata operazione colturale. Nel caso che più fasi
lavorative si susseguono con continuità prevedendo lavorazioni di analogo
contenuto professionale, è definibile, nel Registro di Impresa, un’unica
fase lavorativa.
Agli assunti per fase lavorativa il datore di lavoro garantirà
l’occupazione per tutta la durata della fase per l’orario contrattualmente
previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l’attività produttiva
non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre
ragioni non imputabili al datore di lavoro e, nel caso di aziende
diretto-coltivatrici, dal rientro di unità attive e dagli scambi di
manodopera di cui all’art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i
casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche
(guasti alle macchine ecc. ) tali da non consentire l’esaurimento della
fase come programmata od usuale.
La fase lavorativa si considera comunque conclusa quando l’attività
lavorativa produttiva aziendale sia sospesa per più di tre giornate
lavorative consecutive per cause diverse da quelle previste al capoverso
precedente.
ART. 12 SCAMBIO DI MANODOPERA
Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa,
convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti la materia
di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle
stesse sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune
determinazioni applicative dell’istituto.
Nota a verbale delle OO.DD.
Ad ogni buon conto, sulla base di quanto stabilito all’art. 2139 c.c. è
ammesso, tra gli imprenditori agricoli, lo scambio di manodopera o di
servizi. Oggetto del contratto sono prestazioni di opera o di
servizi, ossia di lavori agricoli nei quali è utile o indispensabile
ricorrere alla collaborazione di altre persone. A puro titolo
esemplificativo, possono essere oggetto di scambio le prestazioni o i
servizi inerenti la raccolta dei prodotti, l’aratura o il taglio di
alberi, la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia, la fienagione o
comunque qualsiasi altro lavoro la cui tempestiva ed esatta esecuzione
costituisca un’esigenza assoluta o un miglior vantaggio economico.
Lo scambio avviene tra le imprese che, per particolari lavori, ricorrano
all’aiuto di forze lavorative delle aziende viciniori, con il presupposto
della restituzione per qualità e quantità della stessa opera ricevuta.
Peraltro, lo scambio di manodopera o di servizi fra imprenditori agricoli
prescinde dal calcolo di stretta equivalenza, ma deve tuttavia rispondere
ad un criterio di proporzionalità., Lo scambio di manodopera e servizi non
prevede alcuna retribuzione.
È ammesso lo scambio di manodopera che compendi lo scambio di prestazioni
di lavoro o di servizi anche con uso di mezzi meccanici, quando
nell’attività lavorativa intervengono i titolari dell’impresa
personalmente o con componenti delle rispettive famiglie.
ART. 13 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le parti prendono atto che con decorrenza 24/10/2004 l'istituto dei CFL
non trova più applicazione nella casistica dei rapporti di lavoro privato.
ART. 14 RIASSUNZIONE
Le parti, prendono atto di quanto stabilito in materia di chiamata diretta
in base alla legge 608/96 e di quanto previsto dal D.L.vo 368/2001, e nel
richiamare l’art. 18 del vigente CCNL convengono sull’applicazione
dell’opzione inerente la riassunzione alle figure di operai a tempo
determinato. con avviamenti annui superiori alle 78 giornate.
Le Parti convengono sulla necessità di riorganizzare la pratica di tale
istituto contrattuale ed a tale scopo si impegnano in sede di stesura del
CPL a predisporre in allegato un modello apposito per la richiesta di
riassunzione .
Le parti si impegnano in sede di Osservatorio a perfezionare la normativa
di accesso a tale istituto; sino a tale perfezionamento resta in vigore
quanto previsto dal precedente CPL all'art. 16.
ART. 15 CONVENZIONI
Le parti individuano nella convenzione (art. 25 CCNL 10/7/2002) uno
strumento utile per il consolidamento e l’estensione dell’occupazione
agricola, e ciò attraverso la stabilizzazione del lavoro ed il
riconoscimento delle professionalità dei lavoratori, favorendo il
miglioramento della competitività delle aziende agricole. Sulla base delle
opportunità fornite dalla vigente legislazione, le parti intendono
proseguire la stipulazione di convenzioni interaziendali ed
intersettoriali.
Oltre all'individuazione del personale in possesso dei requisiti
professionali richiesti, alla definizione del livello di inquadramento
professionale, ai calendari di lavoro in rapporto alle obiettive
caratteristiche produttive aziendali, intersettoriali o di filiera, le
convenzioni potranno essere corredate da progetti di qualificazione ed
inserimento di manodopera giovanile, femminile ed extra-neo comunitaria.
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CPL le parti si
impegnano a redigere un Regolamento applicativo del presente articolato,
tenendo conto di quanto previsto dalla vigente disciplina sentite le
disponibilità dell’Amministrazione provinciale e dell’Inps.
ART. 16 APPRENDISTATO
Le parti recepiscono il protocollo regionale del 16/11/98 e si riservano
di formulare al riguardo norme operative ad integrazione delle citate
intese, anche valutate le osservazioni e le valutazioni avanzate in sede
di Osservatorio di cui all’art. 4 del presente CPL si impegnano ad
incontrarsi entro 90 giorni dall’emanazione dei relativi regolamenti
attuativi o delle circolari esplicative e applicative dell’istituto.
DICHIARAZIONE A VERBALE al titolo “Mercato del Lavoro”.
Le parti nel prendere atto del D.L.vo 276/2003 si impegnano ad incontrarsi
entro 90 giorni dal recepimento a livello di contrattazione nazionale o di
rinnovo del CCNL per le opportune determinazioni applicative degli
istituti previsti.
Relativamente all'art.17 del precedente CCNL " Riservatari" , qualora
vengano reintrodotte disposizioni in merito le Parti concordano sull'
osservanza di tale articolo.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 17 AREE DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
AREA 1ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
AREA 2ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi
variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e
capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
AREA 3ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
AREA 1 – comprende: *Spec. super (7 liv. Paramet.)
*Spec. intermedio (6º liv. paramet.)
*Specializzato (5º liv. paramet.)
AREA 2 – comprende: *Qual. super (4º liv. paramet.)
*Qualificato (3º liv. paramet.)
AREA 3 – comprende: *Comune a (2º liv. paramet.)
*Comune b (1º liv. paramet.)
ART. 18 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti, visto l’art. 28 del CCNL vigente e visto l’art. 18 del presente
CPL, individuano, come segue, le aree professionali, le mansioni e i
relativi profili assegnando i relativi parametri economici.
AREA 1ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
7 livello: operaio super specializzato
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori altamente specializzati in
possesso di specifiche superiori capacità professionali qualitativamente
elevate – che consentono loro di operare con elevata polivalenza ed
autonomia su tutte le fasi lavorative. A titolo esemplificativo si
individuano i seguenti profili professionali: autista, meccanico,
conduttore di macchine operatrici, responsabile dei lavori negli impianti
orticoli e/o frutticoli, casaro, frigorista, capo stalla, innestatore,
sessatore, responsabile di cantina con almeno due dipendenti, fabbro,
falegname, idraulico, elettricista, capo cuoco, istruttore ippico con
brevetto F.I.S.E., manutentore unico in azienda agrituristica.
6 livello: operaio super intermedio
Sono inquadrati in questo livello parametrale i lavoratori in grado di
svolgere lavori specializzati ed in particolare dotati di speciali
capacità di coordinamento organizzativo. A titolo esemplificativo, si
individuano i seguenti profili professionali: operaio capo squadra,
coordinatore di attività aziendali, trattorista operatore su macchine
complesse, cuoco unico in azienda agrituristica, capo cameriere in azienda
agrituristica.
5 livello: operaio specializzato
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori specializzati in possesso
di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica e
per titolo, che consentono loro di eseguire una o più attività o fase
lavorativa. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili
professionali: conduttore di macchine agricole, carrellista, addetto a
tutte le operazioni di impianto e coltivazione dei frutteti e degli
impianti orticoli, potatore di frutteto o vigneto specializzato,
irroratore di fruttiferi, irroratore di vigneti, addetto alla semina del
riso, cuoco, cameriere, istruttore ippico, in azienda agrituristica.
AREA 2ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono lavori generici e
semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi per
la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali –
acquisite per pratica o per titolo – ancorchè necessitanti di un periodo
di pratica.
4 livello: operaio qualificato super
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori in possesso di specifiche
conoscenze e capacità professionali altamente qualificate, acquisite, per
pratica e per titolo, che consentono loro di svolgere le attività di
preparazione agricola che richiedono competenza sia sul processo
lavorativo che sul prodotto, nonché di intervenire su più fasi lavorative
con autonomia operativa. A titolo esemplificativo, si individuano i
seguenti profili professionali: addetti a operazioni di campionatura,
cernita e/o confezionamento dei prodotti ortofrutticoli sia in campo che
in magazzino, conduttore macchine leggere e carri raccolta, potatore in
genere, addetto alle operazioni di governo ordinario in allevamenti
(bovini, suini, ovini, ittici ed avicoli), addetto di sala e cucina con
qualifica di aiuto in azienda agrituristica, guardia giurata/custode in
azienda faunistico-venatoria.
3 livello: operaio qualificato (tempo determinato)
Sono inquadrati in questo livello parametrale i lavoratori in possesso di
qualificante capacità professionali e specifiche conoscenze, che
consentano loro di intervenire su singole mansioni attività e fasi
lavorative richiedenti sicura manualità e conoscenza professionale,
acquisita per pratica e/o per titolo. A titolo esemplificativo, si
individuano i seguenti profili professionali: raccolta prodotti
ortofrutticoli con selezione e confezionamento in campo o in magazzino,
trapianto ortaggi, trapianto in genere, lavori manuali in serra e fungaie,
diradamento, addetto di sala e di cucina in azienda agrituristica, addetto
al maneggio.
AREA 3ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori, a tempo determinato, capaci di
eseguire solo mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici
requisiti professionali nonché i lavoratori al primo ingresso in azienda.
2 livello: comune A
Sono inquadrati in questo livello parametrale esclusivamente i lavoratori
in grado di intervenire su singola fase e mansione del processo
produttivo. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili
professionali: addetti alla raccolta agevolata e/o meccanica in campo, la
raccolta manuale dei prodotti ortofrutticoli in campo,
vangatore-zappatore-roncatore, addetto al governo alla pulizia del
bestiame in azienda agrituristica con maneggio.
1 livello: comune B
Sono inquadrati al 1 livello parametrale, indipendentemente dalle mansioni
di assunzione, i seguenti lavoratori:
I lavoratori assunti per la prima volta in agricoltura: la permanenza in
tale livello è fissata in quattro anni ovvero fino al raggiungimento di
280 giornate lavorative complessive. In ogni caso, se il lavoratore supera
in un anno le 78 giornate, questi passa al livello superiore.
Ai lavoratori assunti antecedentemente al 2000 si applicano le
precedenti normative contrattuali.
Decorso uno dei termini di cui sopra, i lavoratori saranno inseriti al 2
livello parametrale.
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
ART. 19 ORARIO DI LAVORO
1) Orario di Lavoro
Con decorrenza dal 1º luglio 1988, l'orario ordinario di lavoro è
stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è così
distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi del
5º comma dell'art. 31 del C.C.N.L. del 10/7/2002.
2) Maggiorazione di orario
Per un periodo di 78 giorni nell’anno, da prevedersi indicativamente tra
il 15 luglio e il 15 ottobre, è possibile la effettuazione di un orario
ordinario fino a 44 ore settimanali, in base alle esigenze produttive ed
organizzative aziendali, con particolare riferimento al settore
ortofrutticolo, previa informazione alle rappresentanze aziendali e/o
sindacali, concernente le modalità di svolgimento e degli eventuali
recuperi. In base a particolari esigenze produttive, potrà essere
individuato un diverso periodo di effettuazione dell’orario ordinario di
cui si tratta.
Tale maggiorazione di orario potrà indicativamente essere svolto nel
limite di 1 ora giornaliera e comunque, per casi particolari, nei limiti
di legge, ed a fronte di una contestuale programmazione del recupero in
altro periodo dello stesso anno solare. Il recupero di questo maggiore
orario ordinario non da luogo ad alcuna maggiorazione di cui all’art. 22
del presente CPL, ad esclusione delle prestazioni di lavoro a turni,
notturno e festivo. Per i lavoratori a tempo indeterminato, le parti
convengono che il recupero possa riguardare anche le situazioni di ore non
lavorate a causa di intemperie.
3)Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario ordinario di
lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi
restando i limiti previsti dalla legge di due ore giornaliere. Il limite
massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare
le 200 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario,
festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all'art.
22 del presente C.P.L.
4)Lavoro supplementare – part-time
Il lavoro supplementare, qualora previsto nei contratti di cui all’art. 8,
è quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro previsto dal
contratto individuale, fermi restando i limiti di due ore giornaliere e di
100 ore annuali complessive.
IMPEGNO A VERBALE
A seguito di straordinarie necessità produttive, le parti valuteranno la
possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario di cui al
punto 2) e ciò entro i limiti di cui all'art. 31 secondo comma del vigente
C.C.N.L.
ART. 20 FERIE E RIPOSI COMPENSATIVI
Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di
servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito
pari a 26 giornate lavorative, nonché il godimento di n. 4 giornate di
permessi per ex festività soppresse.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno
agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti
sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi
effetti, come mese intero.
Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie e
dei permessi, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali,
degli interessi e delle richieste dei lavoratori nell'ambito del
calendario annuo; tale calendario sarà possibilmente redatto entro il 31
marzo di ogni anno. I lavoratori interessati dovranno comunicare i
rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata
segnalazione, il calendario è disposto dal datore di lavoro, per il
godimento effettivo del periodo feriale annuale spettante.
ART. 21 LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 39 del vigente C.C.N.L.,
si considera:
a) LAVORO STRAORDINARIO: quello eseguito oltre il normale orario
giornaliero di lavoro previsto dall'art. 20 del presente CPL.
b) LAVORO FESTIVO: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi,
di cui all'art. 37 del vigente C.C.N.L.
c) LAVORO NOTTURNO: quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del
datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò
avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via
preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali.
Le percentuali di maggiorazione da applicare sulla retribuzione, visto
l'art. 39 C.C.N.L., sono le seguenti:
- LAVORO STRAORDINARIO 25%
- LAVORO FESTIVO 40%
- LAVORO NOTTURNO 40%
- LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO 50%
- LAVORO NOTTURNO FESTIVO 60%
- LAVORO SUPPLEMENTARE PART-TIME 10%
- LAVORO STRAORDINARIO PART-TIME 25%
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal "3º elemento” questo
viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma
nella misura in atto per le ore ordinarie.
ART. 22 TURNI DI LAVORO
Per turno di lavoro, ai fini del presente articolo, si intende il lavoro
prestato da più lavoratori i quali si alternano sullo stesso posto di
lavoro per la medesima tipologia professionale effettuando l'orario
contrattuale.
Per lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici o
riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del
lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15% sulla
retribuzione con l'aggiunta, se previsto, del "3º Elemento", ma nella
misura in atto per le ordinarie.
Tale percentuale non dovrà essere applicata allorquando, per lavori
specifici da eseguire di notte, sono state stabilite adeguate e
particolari tariffe.
ART. 23 PERMESSI STRAORDINARI
A modifica ed integrazione dell'art. 35 del vigente C.C.N.L. si stabilisce
quanto segue:
a) permessi straordinari per matrimonio. In caso di matrimonio l'operaio a
tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici
giorni;
b) permessi straordinari per decesso di parenti. In caso di decesso di
parenti di primo grado l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un
permesso retribuito di tre giorni.
Oltre a quanto previsto per legge in casi motivati e documentabili nel
rispetto delle compatibilità aziendali, è possibile la concessione di
permessi giornalieri e/o aspettative non retribuite, per un periodo
massimo di 90 giorni nell’anno, per lavoratori agricoli a tempo
indeterminato e/o familiari di soggetti “deboli”.
Le parti rinviano, per quanto attiene la tutela della maternità e della
paternità, a quanto disposto dal D.L.vo 151/2001.
NOTA A VERBALE AL TITOLO "NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO:
Le parti nel prendere atto del D.L.vo 66/2003 si impegnano ad incontrarsi
entro 90 giorni dal suo recepimento a livello di Contrattazione Nazionale
per le eventuali armonizzazioni o definizioni applicative demandate alla
contrattazione provinciale.
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 24 SALARIO
Ai sensi degli artt. 10, 27, 28 e 29 del vigente C.C.N.L. le parti
confermano che la corresponsione del salario avverrà per il lavoro
effettivamente prestato ed in relazione alle mansioni per le quali è
avvenuta l'assunzione, perfezionata ai sensi di legge e di contratto.
Tra le Parti si concorda, sulla base dell’art. 2 del vigente CCNL,
l’aumento del salario contrattuale vigente al 31/12/2003 conglobato, nella
misura del 6% con decorrenza per il 60% dal 01/07/2004 , e 40% con
decorrenza dal 1/01/2005. Per quanto riguarda le figure OTD ed OTI del
settore agricolo tradizionale. Tale aumento dovrà essere computato anche
per il personale florovivaistico.
Le parti convengono in tale sede, ed in relazione al presente accordo, di
considerare assorbita in toto la corresponsione delle IVC.
ART. 25 SALARIO PER OBIETTIVI
In applicazione di quanto previsto dal CCNL 10/7/98 e del protocollo
Interconfederale del 23/7/93, le parti concordano di incontrarsi entro il
31 dicembre 2004 per valutare la possibilità di prevedere, per l’anno 2004
e così per gli anni seguenti, erogazioni strettamente correlate a
risultati da conseguire nella realizzazione di programmi concordati a
livello sindacale provinciale, ed aventi come obiettivo incrementi di
produttività, di qualità e di altri elementi di competitività legati
all’andamento dei settori produttivi della realtà provinciale, anche sulla
base di quanto al riguardo verificato in sedi di osservatorio, di cui
all’art. 4 del presente CPL. Tali obiettivi, e gli elementi salariali ad
essi collegati, saranno diversificati sui diversi settori, ed in
particolare le parti individuano, per una prima sperimentazione della
norma, anche considerando casi aziendali concreti, i seguenti settori
produttivi, con le seguenti priorità:
Frutticolo - Orticolo,
Zootecnico e allevamenti in genere
Verde e vivaismo
Aziende agrituristiche
In ogni caso il salario di cui si tratta dovrà essere conforme, dal punto
di vista contributivo, al dettato di cui all’art. 12, comma 4 lettera e)
della legge 153/69, come riformulato dal D.L.vo 314/97. Nel caso in cui
non si trovasse un’intesa, le parti convengono di incontrarsi entro 90
giorni e comunque entro il 30 giugno 2005 per la ridefinizione del salario
provinciale che sarà eventualmente integrato nella sua voce per una 0,1%
del salario contrattuale vigente al 31/12/2003 per tutti i livelli
d'inquadramento con effetto dalla mensilità di giugno 2005.
ART. 27 CALAMITÀ ATMOSFERICHE
Nelle aziende colpite da eventi calamitosi che compromettono significative
quantità del raccolto, tali da pregiudicare il raggiungimento degli
obiettivi occupazionali attesi, le parti sindacali provinciali
concorderanno specifiche condizioni che consentano la raccolta del
prodotto deteriorato; tale incontro avverrà a richiesta datoriale entro
cinque giorni dall’evento calamitoso.
Tali condizioni potranno intervenire anche individuando trattamenti
economici e normativi specifici per i lavoratori a tempo determinato, tali
trattamenti non potranno essere applicati ai lavoratori inquadrati al 1
livello parametrale. Il mancato riconoscimento ufficiale della calamità,
ovvero l’assenza di idonea documentazione (assicurazione, ecc.) che
attesti il danno, comporterà l’integrazione salariale ai lavoratori
interessati.
ART. 28 ANTICIPO IND. ECONOMICHE PUBBLICHE
Le parti, stante la attuale impossibilità di recuperare, da parte dei
datori di lavoro, le anticipazioni delle indennità economiche dagli enti
pubblici competenti in tempi ragionevoli o attraverso la compensazione
nell’ambito delle denunce obbligatorie, e valutata la complessa situazione
amministrativa, contabile e fiscale afferente l’istituto della
“anticipazione” a titolo di “prestito” o simili, e visto l’art. 62 e 63
del vigente CCNL convengono di attivare un opportuno confronto con gli
enti pubblici onde addivenire alle soluzioni del problema.
ART. 29 CASSA EXTRA LEGEM
Le parti convengono, preso atto dello Statuto CIMAAV del 26/3/2001, del
Regolamento interno CIMAAV del 18/3/2002, di avviare, in via sperimentale
relativo per all’anno 2004, salvo quanto specificato in ordine al punto c)
un progetto di adeguamento prestazionale, secondo i seguenti principi.
a) Ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro verrà riconosciuto anche
per i primi tre giorni di astensione dal lavoro un contributo pari a
quello previsto per l'integrazione del trattamento INAIL dal 4^ al 20^
giorno.
b) Al personale OTI e OTD è riconosciuta una indennità integrativa a
modifica di quanto previsto al punto 2, lettera I, del regolamenti pari a
Malattia
Dal 4 al 20 giorno (escluse festività e domeniche) € 14 al giorno
Dal 21 al 180 giorno € 8 al giorno
Infortunio
Dal 4 al 90 giorno € 12 al giorno
Dal 91 giorno € 3 al giorno
c) Integrazione al reddito familiare per le lavoratrici madri: alle
lavoratrici madri aventi diritto alle prestazioni INPS , è corrisposta, a
decorrere dal 2005, sempre a titolo sperimentale e per la precitata
annata, una indennità a forfait “una tantum”, in connessione alla
erogazione della prestazione INPS di maternità a titolo di integrazione
del reddito familiare della lavoratrice madre, pari a € 500 per ogni
figlio nato. Con apposito regolamento da emanarsi a cura del c.d.a. della
Cassa Extralegem, verranno disciplinate le modalità dell’erogazione.
d) Le indennità di cui al punto 2 del regolamento potranno essere erogate,
a titolo sperimentale entro tre mesi dalla presentazione della domanda di
prestazione CIMAAV, in deroga a quanto previsto al punto F, qualora
l’azienda datrice di lavoro non abbia eventi di morosità correnti o
pregressi nei confronti della cassa. Con apposito regolamento da emanarsi
a cura del c.d.a. della Cassa Extralegem vennero disciplinate le modalità
di attuazione del presente punto.
e) La CIMAAV è impegnata in rapporto con il Comitato Paritetico
Provinciale per la sicurezza in Agricoltura a predisporre in materia di
tutela della salute ed infortuni materiale informativo ad uso della
manodopera in stesura multilinguistica.
f) Relativamente agli impegni di spesa le parti rinviano a quanto previsto
all’art. 7 dello Statuto CIMAAV e al punto 1, lettera c), del Regolamento
CIMAAV, terminata la fase sperimentale di cui sopra le parti si impegnano
ad incontrarsi per la revisione degli aspetti prestazionali ed
eventualmente contributivi.
ART . 30 MAGGIORAZIONE INCARICO DI “CAPO”/ MAGGIORAZIONI PROFESSIONALI
Ai lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di Capo
,verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione del 6% se
operaio agricolo e del 10% se florovivaista sulla retribuzione lorda
complessiva.
Ai lavoratori di cui sopra, nonchè ai lavoratori inquadrati dal 6 livello
parametrale, specializzato intermedio, addetti a mansioni di coordinamento
e gestione svolte in realtà aziendali in cui i piani colturali e le
dimensioni organizzative e territoriali richiedano strutturalmente
flessibilità di orario, disponibilità e/o mobilità anche in comuni diversi
o per distanze comunque superiori a 50 km. viene viceversa riconosciuta
una maggiorazione del 8% sempre sulla retribuzione lorda complessiva per
gli operai agricoli e del 12% per operai florovivaisti.
ART. 31 MENSA E REFETTORI
Le aziende agricole, secondo la effettiva possibilità, metteranno a
disposizione dei lavoratori un locale da usare ad uso refettorio. Per la
fruizione di servizio mensa, qualora ciò sia possibile ed effettivo e
comunque in funzione delle realtà aziendali, della consistenza
dell’organico e dell’economicità del servizio, potranno essere
perfezionate intese aziendali, prevedendo compartecipazione economica ai
costi.
ART. 32 CASSA INTEGRAZIONE SALARI
In caso di messa in Cassa Integrazione, il datore di lavoro corrisponderà
all’operaio agricolo a tempo indeterminato una integrazione dell’indennità
di legge pari al 16% del salario tabellare del mese in cui l’operaio viene
posto in cassa integrazione riferito alla qualifica di appartenenza e
relativi scatti.
I lavoratori a tempo indeterminato nei periodi in cui sono in Cassa
integrazione possono chiedere al datore di lavoro , a titolo di prestito,
l’importo del salario mensile reale in rapporto alla qualifica di
appartenenza che il lavoratore è tenuto a restituire all’atto della
riscossione dell’assegno degli Istituti previdenziali al netto del netto
del 16% di cui al comma precedente.
In caso di inadempienza o di scioglimento anticipato del rapporto di
lavoro, per qualsiasi causa, il datore di lavoro opererà la trattenuta
sulle retribuzioni e sulle indennità spettanti al lavoratore.
ART. 33 TRATTAMENTO DI PRESTITO PER INFORTUNIO SUL LAVORO
Avuto comunque riguardo all’Art. 63 del vigente CCNL , agli operai a tempo
indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro, ferma restando la
conservazione del posto di lavoro contrattualmente stabilita, il datore di
lavoro corrisponderà a titolo di prestito il salario tabellare; le somme
anticipate dovranno essere restituite dal lavoratore al momento
dell’incasso delle indennità relative corrispostegli dall’INAIL al netto
della retribuzione giornaliera relativa al giorno in cui è occorso
l’infortunio e di quella spettante per i tre giorni successivi (carenza
assicuratrice prevista dalla legge).
ART. 34 RIMBORSI SPESE
Al riguardo si applica l’art. 50 del CCNL.
ART. 35 CONTRIBUTO CIMAAV e di ASSISTENZA CONTRATTUALE
Con decorrenza dal 1/1/2005 il contributo giornaliero CIMAAV ordinario è
pari a 0,3623 di cui 0,1989 a carico del datore di lavoro e 0,1634 a
carico dal lavoratore.
Il contributo CAC è fissato, dal 1/1/2005, in € 0,2490 giornaliere di cui
€ 0,1419 a carico del datore di lavoro e € 0,1071a carico del lavoratore.
Pertanto il contributo CIMAAV totale dal 1/1/2005 è pari ad € 0,6113.
Le modalità di escussione del contributo assistenza contrattuale saranno
definite da apposite intese da perfezionarsi successivamente entro
comunque il 31/12/2004 per l'anno 2004 restano in vigore le quote previste
per il 2003; il CAC è comunque escusso per il tramite della cassa
extralegem CIMAAV mediante convenzione non onerosa. Annualmente le parti
definiranno, con appositi accordi, la misura del contributo giornaliero
per l’integrazione malattia, infortuni e per le ulteriori attività
prestazionali della cassa extralegem, nonché per il contributo di
assistenza contrattuale provinciale.
NORME DI TUTELA SINDACALE
ART. 36 DIRITTI SINDACALI
Le parti convengono la completa rivisitazione di tutta la materia entro il
31/12/2004, e ciò anche alla luce di quanto sancito dal Protocollo
allegato 9 al CCNL. Le parti convengono che agli effetti della decorrenza
della tutela del delegato di azienda, l’elezione dello stesso delegato sia
immediatamente comunicata al datore di lavoro. La costituzione delle
R.S.U. non dovrà comportare aumento di oneri per le imprese rispetto a
quelli già previsti dalle norme vigenti.
ASSEMBLEA
Previa comunicazione alle Organizzazioni datoriali provinciali con un
preavviso minimo di gg. 10 ed alle aziende con preavviso di 48 ore, sono
possibili assemblee retribuite, per tematiche di carattere generale, fuori
dai locali dell’azienda per un massimo di 4 ore annue nell’ambito delle 13
ore retribuite di assemblea riconosciute dal CCNL.
ART. 37 QUOTE SINDACALI PER DELEGA
In relazione a quanto disposto dall’art. 84 del vigente CCNL, e preso atto
che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno titolo a percepire,
tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori
intendono loro versare, con criteri che garantiscano la segretezza del
versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale,
la quota sindacale per delega è escussa mensilmente dalle aziende per gli
operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano debitamente
sottoscritto l’apposito modulo individuale di delega. Il pagamento è
effettuato quadrimestralmente secondo le opportune istruzioni, fornite
dalle OO.SS. provinciali.
SICUREZZA DEL LAVORO
ART. 38 NORME PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
PARITETICO PROV.LE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.
Visto l’accordo provinciale 11/9/97 tra le parti, si conviene e si stipula
quanto segue:
a) Il Comitato Paritetico Prov.le per la sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro è composto da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni datoriali
(2 UPA, 1 CD; 1 CIA) e da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali (1 Confederdia, 1 FLAI-CGIL, 1 FAI -CISL, 1 UILA-UIL);
b) Al Com.Paritetico Prov.le sono attribuite le funzioni di cui all’art.
20 del D.L.vo 626/94, e cioè in specie le funzioni generali di
orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori e con funzioni di composizione in prima istanza delle
controversie insorte sull’applicazione delle normative concernenti la
rappresentanza, la formazione e la informazione, nonché i seguenti
compiti:
raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti della sicurezza;
raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la
formazione prevista;
promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia
di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri
lavoratori dipendenti.
c) Eventuale organizzazione di iniziative concernenti l’informazione e la
formazione.
d) I compiti di segreteria sono assunti dalle Associazioni Prov.li degli
Imprenditori firmatarie del presente accordo; i costi per il funzionamento
del C.P.P. per attività straordinarie, saranno valutati in base specifiche
necessità.
e) Il segretario è designato nell’ambito dei rappresentanti indicati
dall’Unione e provvede a:
convocare le riunioni
redigere eventuali verbali delle riunioni.
Per il funzionamento del Comitato stesso si stabilisce quanto segue:
• il C.P.P. ha sede operativa presso l’Unione Prov.le Agricoltori
• copia del verbale o della comunicazione dell’avvenuta elezione e
designazione del R.L.S. dovrà essere trasmessa al C.P.P. direttamente dal
segretario della riunione elettiva o tramite i rappresentanti delle
rispettive Organizzazioni datoriali e sindacali entro 15 giorni dalla data
di svolgimento dell’elezione;
• la cessazione dell’incarico di R.L.S. dovrà essere comunicata al C.P.P.
dallo stesso lavoratore o per il tramite delle Organizzazioni datoriali o
Sindacali entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
• il C.P.P. si riunisce su richiesta di una delle parti;
• le decisioni sono prese all’unanimità dai presenti;
• per le controversie di cui al comma 1, art.20 del D. L.vo 626/94 si
seguirà il seguente iter procedurale: il ricorrente deve inviare al C.P.P.
ed alla controparte il ricorso atto con Racc.ta A.R. e la controparte
dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni; il C.P.P. dovrà
effettuare l’esame del ricorso redigendo apposito verbale entro i 30
giorni successivi salvo eventuale proroga definita dallo stesso.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.
Il Comitato, sulla base di quanto disposto all’art. 20 del D.L.vo 626/94,
si propone inoltre di attivare ogni opportunità disponibile sul territorio
onde assicurare una corretta formazione dei lavoratori in particolare per
quanto attiene le figure aventi la qualificazione di R.L.S. e di informare
massivamente la forza lavoro provinciale.
a) Per raggiungere un primo efficace risultato di informazione-formazione
dei lavoratori dipendenti assunti per lavori di breve durata ed un livello
più omogeneo possibile, si recepisce espressamente quanto convenuto a
livello regionale il 29 maggio 1997 e si concorda di predisporre idoneo
materiale divulgativo multilingue per assicurare all’azienda ed al
lavoratore quanto disposto dall’accordo naz.le 18/12/96 p.to 9), nonché
dagli artt. 21-22 del D.L.vo 626/94;
b) In particolare la informativa verterà su:
• i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività
dell’impresa;
• le misure ed attività di prevenzione;
• le norme e le disposizioni aziendali di sicurezza;
• i rischi specifici cui è esposto;
• i pericoli connessi all’uso delle sostanze;
• le procedure e gli addetti alla prevenzione incendi;
• il responsabile del servizio di prevenzione;
• il medico competente, ove previsto, e sulle procedure di pronto soccorso
così da applicare l’assunto che conoscere è prevenire.
c) Il materiale informativo sarà consegnato in copia al lavoratore che
firmerà all’atto della consegna per ricevuta e conseguente presa visione.
ELEZIONE R.L.S.
Le parti richiamano espressamente quanto stabilito dall’accordo 18/12/96.
Per quanto attiene le procedure elettorali si acclude bozza di verbale
concernente l’elezione del rappresentante.
Per quanto attiene le aziende con un numero di giornate minore di 150
giornate/anno, le parti convengono sulla estensione alle stesse delle
procedure relativamente all’individuazione del rappresentante per la
sicurezza e ciò mediante la designazione dello stesso che avverrà secondo
l’allegata bozza.
Le parti convengono sulla opportunità che il rappresentante delle
sicurezza conservi la carica esclusivamente nell’ambito del periodo di
assunzione. I permessi di cui al p.to 3) dell’accordo naz.le sono fruiti
in modo proporzionato alla permanenza in azienda.
LAVORO IN APPALTO.
Le parti convengono sulle opportunità che le normative sulla sicurezza
siano perseguite correttamente, anche in caso di affidamento a terzi di
attività colturali. In questo caso si raccomanda la adozione della
relativa modulistica.
ART. 39 TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
In ogni caso, per quanto attiene l’utilizzo e la fornitura degli attrezzi
,utensili ed indumenti da lavoro idonei e mezzi di protezione (art. 42 ) e
43/bis, e 67 del CIPL 7/12/88, si rimanda espressamente alla normativa di
cui alla legge 626/94 e all’allegato n. 11 del CCNL 10 luglio 1998.
In relazione all’Art. 63 del vigente CCNL si ribadisce la seguente
normativa:
a) LAVORI NOCIVI: i lavoratori addetti ai lavori di miscelazione,
manipolazione, spandimento di trattamenti tossici, liquidi o polverulenti
,presteranno la propria attività solo per 4,30 ore con retribuzione per
l’intera giornata lavorativa. Tale proporzione tra impiego e retribuzione
sarà osservata anche nella giornata di sabato. Fra datori di lavoro e
lavoratori addetti potrà essere concordato di introdurre una pausa
nell’orario suddetto , anziché concentrarla alla fine dell’orario di
lavoro .
b) LAVORI DISAGIATI : per il lavoro eseguito sotto tunnel, tendoni, in
serre ed in grotte l’impiego effettivo sarà limitato ad ore 5 giornaliere
con una retribuzione pari ad ore 7 .Tale proporzione tra impiego e
retribuzione sarà osservata anche in caso di impiego maggiore o minore.
c) LAVORI PESANTI: nei lavori particolarmente pesanti o disagiati che si
effettuino in modo continuativo ,in ambienti chiusi e refrigeranti ,
ovvero eccessivamente polverosi per particolari lavorazioni che vi si
effettuino , dovranno avere luogo turni di lavoro ogni 3,30 ore.
La presente disciplina potrà essere auspicabilmente revisionata fra datori
di lavoro e lavoratori o le loro rappresentanze , sentite le figure
preposte dal Dlgs 626/94, in presenza di particolari accorgimenti od
idonee attrezzature.
NOTA A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONE SINDACALI DEI LAVORATORI: Le parti
prendono atto della comune sensibilità ad affrontare le problematiche
relative alle eventuali colture, lavorazioni o stoccaggio di prodotti OGM.
NORME FINALI
ART. 40 NORME DISCIPLINARI – OPERAI AGRICOLI
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal
conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza
il lavoro loro affidato. I rapporto tra i lavoratori nell’azienda e tra
questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a
reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni
disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l’art. 85
del C.C.N.L.
Sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:
1. Il richiamo in casi più lievi.
2. La multa fino ad un massimo di due ore di paga nei casi:
• che senza giustificato motivo il lavoratore si assenti od abbandoni il
lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
• che per negligenza il lavoratore arrechi danno all’azienda ed ai
macchinari.
3. La multa pari all’importo di quattro ore di lavoro, nei casi di maggior
gravità.
4. La sospensione dal servizio, solo per i fatti di gravità tale da non
consentire temporaneamente la prosecuzione dell’ordinaria attività, e ciò
nei limiti di 10 giorni di lavoro.
ART. 41 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento
degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato
motivo, secondo la disciplina della legge 604/66 e 300/70, come modificato
dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto
senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non
consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto quali:
Le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza
notificazioni;
Le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
La recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione
di sanzioni disciplinari;
La grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto
rappresentante nell’azienda;
I danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli
stabili;
Il furto in azienda.
GIUSTIFICATO MOTIVO
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio, ovvero da
ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro
ed al regolare funzionamento di esse, quali:
Le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
La sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;
l’adesione dell’azienda a programmi comunitari tali da comportare un
minore utilizzo di manodopera, in specie agroambientale, set-aside, ecc.;
La radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione
aziendale;
La cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di
fondo rustico;
L’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di
servizio;
L’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il
rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il
secondo grado, anche se non conviventi.
Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che
per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo
raccomandata A/R e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio
che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria
organizzazione sindacale, la quale esperirà il tentativo di amichevole
componimento.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, co. 2, della legge 108 del
1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti
degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei
requisiti pensionistici.
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di
licenziamento non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da
notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di raccomandata A/R.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della
comunicazione, sono così stabiliti:
Due mesi nel caso di licenziamento.
Un mese nel caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è
dovuta dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente
all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di
cessazione del rapporto per morte dell’operaio.
ART. 42 CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente
dall’applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in
dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano
l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata
alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15
giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di
composizione della vertenza.
ART. 43 ABROGAZIONE DI NORME
Sono abrogate tutte le norme disciplinate o comunque in contrasto col
presente articolato, ed in particolare si intendono abrogate tutte le
normative previste dal CIPL del 7/12/88, comprese tutte le norme previste
per i lavoratori di mietitura e trebbiatura di grano e riso. È altresì
abrogato tutto il CIPL 8/7/93 e tutto l’accordo 9/7/96.
Agli operai agricoli della provincia di Bologna, a far tempo dalla entrata
in vigore del presente CPL si applicano pertanto, in via esclusiva, le
normative previste dal CCNL 10 luglio 2002 del CPL 19/6/2000 e del
presente articolato.
ART. 44 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore da qualsiasi
fonte contrattuale comunque acquisiti.
ART. 45 STESURA E STAMPA
Entro il 31/12/2004 si procederà alla stesura e alla stampa del presente
CPL.
Bologna,
UPA FLAI-CGIL
COLDIRETTI FAI-CISL
CIA UILA-UIL
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