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20000095 - CPL Operai Agricoli e Florovivaisti -  BO -

RINNOVO CPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 19 giugno 2000, presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Bologna,
tra
- l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Bologna rappresentata da: dott. Francesco Cavazza Isolani, dott. Massimo Mazzanti, dott. Piergiorgio Lenzarini, dott. Paola Forlani, prof. Giorgio Cantelli Forti, sig. Davide Venturi.
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Bologna rappresentata da: dott. Marco Pancaldi, dott. Anacleto Malara, sig. Giovanni Cortesi, sig. Paolo Di Martino.
- la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Bologna e Imola rappresentata da: dott. Giorgio Vitali, sig. Savio Sangiorgi, dott. Carlo Marchesi, sig. Pietro Sabbioni, sig. Bruno Bertuzzi.
e
- la FLAI-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Agroindustria) di Bologna e di Imola, rappresentate dai Segretari Generali Sigg. Andrea Fabbri Cossarini e Michele Cornacchione e dal Sig.Viler Zappaterra;
- la FISBA-CISL (Federazione Italiana Salariati Braccianti Impiegati e Tecnici Agricoli) di Bologna, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Mauro Lenzi;
- la UILA-UIL (Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari) di Bologna, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Fabrizio Rovatti;

si conviene il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna, visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Operai Agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998.

PARTE INTRODUTTIVA

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente C.P.L., unitamente al C.C.N.L. 10/7/1998, regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, cooperative, societarie, ecc. ivi comprese i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, nonché le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie e le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna.

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto provinciale di lavoro decorre dall'1/1/2000 e scadrà col 31/12/2003.
In caso di mancata disdetta il contratto si intende prorogato per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima e ciò a mente dell'art. 86 del vigente C.C.N.L..
Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.
Al rinnovo del presente Contratto Provinciale si applicano le disposizione relative al raffreddamento del conflitto ed all'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2, C.C.N.L. 10/7/1998.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

ART. 3 - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Le norme del presente C.P.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti. Il contratto sarà operante anche per le Organizzazioni o le aziende le quali aderiscano o comunque applichino le normative del presente C.P.L..

RELAZIONI SINDACALI

ART. 4 - FORUM PERMANENTE PER NUOVE RELAZIONI SINDACALI IN AGRICOLTURA
- OSSERVATORIO PROVINCIALE
Le parti convengono di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l'ambiente di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali osservatori, enti bilaterali di formazione, commissione per le pari opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui all'Accordo nazionale 18/12/1996 e all'Accordo provinciale 11/9/97) nonché nell'ambito di ogni altro organismo che le parti provinciali riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del vigente C.C.N.L. ed in raccordo con le iniziative assunte sulla base dell'art. 7 del C.C.N.L., nonché in relazione all'attività dell'ente bilaterale regionale, come individuato dal Protocollo Regionale 28/6/99 e dal Protocollo Regionale 30/10/98, le Parti, al fine di raccogliere elementi di conoscenza utili ad un confronto sistematico sui temi di seguito specificati, convengono di promuovere la formazione di un Osservatorio Provinciale nell'agricoltura con competenze di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto sui temi agricoli. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.P.L. in forma paritetica.
Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso il raccordo con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale, Direzione Provinciale del Lavoro, I.N.P.S., ecc.) iniziative di ricerca e di monitoraggio (anche su ambito territoriale o di comparti specifici) con particolare riguardo a:
* le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;
* la formazione professionale;
* la tutela della salute e dell'ambiente anche in relazione alle
nuove normative di legge;
* le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull'economia
provinciale;
* il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale;
* il monitoraggio e studio delle diverse tipologie dei rapporti
di lavoro con particolare riguardo ad apprendistato, part-time,
c.f.l., collocamento obbligatorio e riservatari;
* il monitoraggio e lo studio delle varie forme di flessibilizzazione
del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro.
* Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.
* l'Osservatorio sarà la sede per l'esame delle necessità formative
in ordine all'attivazione di assunzione di apprendisti. Anche
implementando, in raccordo con gli Enti Regionali e/o Provinciali,
le opportune iniziative per il raccordo "lavoro-formazione";
* l'Osservatorio è la sede inoltre per l'esame preventivo delle
convenzioni ex art. 17 legge 56/87; le parti danno mandato ai
rappresentanti sindacali onde ottenere, in sede di Commissione
Tripartita le opportune ratifiche.
In particolare, nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Osservatorio dovrà:
* fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle
Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare
il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo
sviluppo agricolo;
* fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle
Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi
di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto
che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione
e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e
sull'ambiente di lavoro;
* esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione
agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione
o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione
del lavoro per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il
reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo,
alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di
formazione e di riqualificazione professionale;
* esaminare la qualità e la quantità del flussi occupazionali, con
particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne,
anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio Regionale e
di impegnare la Regione e per quanto di competenza le Provincie,
ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a
programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
* concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee
a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad
offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità,
a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e
delle direttive comunitarie in materia di parità;
* accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali
di formazione-lavoro;
* esaminare le eventuali controversie individuali così come stabilito
dall'ultimo comma dell'art. 83 del vigente C.C.N.L.;
* verificare l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle
leggi sociali.
L'Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione colturale, dovrà verificare l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni atte a monitorare i flussi di mobilità interprovinciale, interregionali, nonché i flussi immigratori di personale non comunitario.
Compito dell'Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
Le parti convengono sulla necessità di sostenere la dinamica del mercato del lavoro, a tale scopo le parti si impegnano ad attivare, con l'Assessorato Provinciale alla Formazione Professionale ed alle Politiche attive del lavoro, un tavolo di confronto sulla istituzione di moderni servizi, operanti anche su base convenzionale, utili a potenziare il raccordo fra domanda ed offerta di lavoro, anche utilizzando le tecnologie telematiche ed informatiche.
Le parti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto con la Amministrazione Provinciale onde implementare, anche con l'ausilio di altri soggetti pubblici e privati, un progetto per acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro con particolare riguardo a:
* flussi emigratori ed immigratori;
* esercizio del diritto di cui all'art. 18 C.C.N.L. e legge 79/83
e successive modifiche ed integrazioni;
* convenzioni ex art. 17 legge 56/87;
* contratti di lavoro part-time;
* contratti di lavoro in apprendistato:
* C.F.L.;
* lavoro interinale ;
* forme di lavoro flessibile, atipico ed occasionale;
* collocamento obbligatorio;
* riservatari ex art. 25 legge 223/91 lett. c).
L'Osservatorio dovrà inoltre rafforzare le politiche di relazione tra domanda ed offerta del lavoro anche monitorando l'istituto delle "Convenzioni" con particolare riferimento agli avviamenti del personale di cui alla legislazione vigente D.P.R. 394/99.

ART. 5 - COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO
L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori e così meglio specificato:
n. 2 Unione Prov.le Agricoltori
n. 2 F.L.A.I-C.G.I.L.
n. 1 C.I.A.
n. 1 F.I.S.B.A-C.I.S.L.
n. 1 Federazione Coltivatori Diretti
n. 1 U.I.L.A.-U.I.L.

L'Osservatorio potrà costituire su temi specifici gruppi tematici di studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi eventualmente di esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali, portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
L'Osservatorio potrà essere integrato all'occorrenza, con presenza meramente consultiva attraverso la partecipazione di rappresentanti di enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali.

Le parti concordano la costituzione dell'Osservatorio entro 30 giorni dalla stipula del presente C.P.L.
Per ogni componente dovrà essere indicato un supplente.

ART. 6 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell'Osservatorio Provinciale di Bologna.

1) Presidenza
La Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.

2) Segreteria
La Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.

3) Riunioni dell'Osservatorio
I lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell'Osservatorio.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell'Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate.
Gli atti dell'Osservatorio sono conservati presso la sede dell'Osservatorio medesimo.

4) Rappresentanti
I componenti dell'Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
E' ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell'Organizzazione che l'ha nominato.
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri dell'Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.

5) Operatività dell'Osservatorio
La sede dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti.

MERCATO DEL LAVORO

ART. 7 - PROCEDURE INERENTI ALL'ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Fatte salve le disposizioni di legge in materia d'assunzioni ed al fine di poter migliorare il raccordo fra domanda ed offerta di lavoro nel settore agricolo, le parti convengono sulla necessità di attivare e definire procedure efficaci in materia di assunzione, e tese a rendere snelle e tempestive le comunicazioni fra le aziende ed i servizi integrati per l'impiego, per quanto concerne, in particolare, l'incrocio fra domanda ed offerta.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di cessazione del rapporto di lavoro, le parti convengono che le procedure di cessazione del rapporto di lavoro da parte delle aziende siano effettuate con tempestività, a tutela delle possibilità di reimpiego dei lavoratori in altre aziende.
Al termine del rapporto di lavoro, le giornate di lavoro effettivamente prestate devono essere riportate dal datore di lavoro sul libretto di lavoro.

ART. 8 - PART-TIME
Visto l'ultimo comma dell'art. 15 del CCNL 10/7/98, le parti convengono che, per particolari e documentate esigenze dell'azienda o del lavoratore, per i comparti zootecnico, agriturismo e maneggi, potranno essere stipulati contratti individuali con prestazioni di durata inferiore a quelle indicate dal CCNL. Tali contratti dovranno essere preventivamente verificati con le RSA/RSU, qualora esistenti, ed in ogni caso notificati all'Osservatorio di cui all'art. 4 del presente CPL, ovvero alla OO.SS. territoriale firmataria del presente CPL alla quale il lavoratore conferisca mandato.

ART. 9 - AZIENDE FAMILIARI - LAVORO PARENTALE
Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa, convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti la materia di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle stesse, sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune determinazioni applicative dell'istituto.

ART. 10 - LAVORO OCCASIONALE
Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa, convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti la materia di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle stesse, sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune determinazioni applicative dell'istituto.

ART. 11 - LAVORO INTERINALE AGRICOLO
Le parti, preso atto delle normative di cui alla legge Finanziaria 2000, convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti, per la provincia di Bologna, la materia di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle stesse, sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune determinazioni applicative dell'istituto.

ART. 12 - LAVORO EXTRACOMUNITARIO ED EXTRAPROVINCIALE
Le parti convengono sulla opportunità di definire un livello di concertazione per la corretta gestione delle problematiche connesse al lavoro extracomunitario e/o extraprovinciale, anche alla luce della necessità di stabilire una corretta programmazione preventiva dei fabbisogni qualora sia acclarata la necessità di fare ricorso a manodopera di provenienza extracomunitaria e/o extraprovinciale.
In considerazione delle esigenze dei lavoratori extracomunitari e/o extraprovinciali, il TFR verrà corrisposto al termine del rapporto di lavoro con le competenze dell'ultima retribuzione. Ai lavoratori di cui al presente articolo, si applica la normativa classificatoria prevista dal presente CPL; in ogni caso il salario contrattuale compendia il valore dell'alloggio. Come per legge, il trattamento afferente l'ospitalità è definito, in sede di stipula delle convenzioni, ex art. 24 D. L.vo 286/98 ed ex art. 38, DPR 394/99, anche per quanto riguarda i lavoratori interessati alla mobilità extraprovinciale su base convenzionale.

ART. 13 - ASSUNZIONE PER FASE LAVORATIVA
L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o comunque in base alle disposizioni di legge.
Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
Più in generale si definisce fase lavorativa il periodo necessario allo svolgimento di una determinata operazione colturale. Nel caso che più fasi lavorative si susseguono con continuità prevedendo lavorazioni di analogo contenuto professionale, è definibile, nel Registro di Impresa, un'unica fase lavorativa.
Agli assunti per fase lavorativa il datore di lavoro garantirà l'occupazione per tutta la durata della fase per l'orario contrattualmente previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l'attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, dal rientro di unità attive e dagli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche (guasti alle macchine ecc. ) tali da non consentire l'esaurimento della fase come programmata od usuale.
La fase lavorativa si considera comunque conclusa quando l'attività lavorativa produttiva aziendale sia sospesa per più di tre giornate lavorative consecutive per cause diverse da quelle previste al capoverso precedente.

ART. 14 - SCAMBIO DI MANODOPERA
Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa, convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti la materia di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle stesse sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune determinazioni applicative dell'istituto.

Nota a verbale delle OO.DD.
Ad ogni buon conto, sulla base di quanto stabilito all'art. 2139 c.c. è ammesso, tra gli imprenditori agricoli, lo scambio di manodopera o di servizi. Oggetto del contratto sono prestazioni di opera o di servizi, ossia di lavori agricoli nei quali è utile o indispensabile ricorrere alla collaborazione di altre persone. A puro titolo esemplificativo, possono essere oggetto di scambio le prestazioni o i servizi inerenti la raccolta dei prodotti, l'aratura o il taglio di alberi, la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia, la fienagione o comunque qualsiasi altro lavoro la cui tempestiva ed esatta esecuzione costituisca un'esigenza assoluta o un miglior vantaggio economico.
Lo scambio avviene tra le imprese che, per particolari lavori, ricorrano all'aiuto di forze lavorative delle aziende viciniori, con il presupposto della restituzione per qualità e quantità della stessa opera ricevuta. Peraltro, lo scambio di manodopera o di servizi fra imprenditori agricoli prescinde dal calcolo di stretta equivalenza, ma deve tuttavia rispondere ad un criterio di proporzionalità. Lo scambio di manodopera e servizi non prevede alcuna retribuzione.
È ammesso lo scambio di manodopera che compendi lo scambio di prestazioni di lavoro o di servizi anche con uso di mezzi meccanici, quando nell'attività lavorativa intervengono i titolari dell'impresa personalmente o con componenti delle rispettive famiglie.

ART. 15 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le parti recepiscono integralmente l'Accordo Quadro per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, allegato al CCNL del 10 luglio 1998. La corresponsione mensile dello stipendio e degli istituti contrattuali indiretti (ferie, festività, tredicesima, quattordicesima, TFR), avverrà con criteri di maturazione e modalità e tempi di erogazione definiti dalla vigente disciplina relativa agli OTI.

ART. 16 - RIASSUNZIONE
Le parti, preso atto di quanto stabilito in materia di chiamata diretta in base alla legge 608/96 e successive modificazioni ed integrazioni, convengono quanto segue:
(a) L'assunzione ha il carattere della stagionalità, segue la ciclicità delle colture ed avviene sulla base dei compiti e delle mansioni svolti nell'anno precedente;
(b) La richiesta di riassunzione va presentata dal lavoratore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale si è risolto il rapporto di lavoro, indicando nell'apposito modello in uso presso i centri per l'impiego, le mansioni e le fasi lavorative per le quali si richiede il diritto di precedenza nelle successive assunzioni.
(c) Decorsa la ciclicità stagionale e/o colturale senza che sia avvenuta l'assunzione per l'indisponibilità del lavoratore, il lavoratore stesso decade dal diritto di riassunzione, salvo i casi di gravi eventi calamitosi, maternità, malattia, infortunio, servizio militare o nei casi di assenza previsti dalla legislazione in materia di congedi parentali comprovati con specifica documentazione depositata ai Servizi Integrati per l'Impiego; è comunque fatta salva la validità annuale del diritto di riassunzione.

ART. - 17 RISERVATARI
Fatti salvi i diritti dei riservatari di cui all'art. 25 legge 223/91, lett. A) e B), al fine di individuare i riservatari di cui all'art. 25 legge 223/91 lett. C), in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2 del D.L. 301/96 e successive modificazioni, le parti concordano di indicare alla Commissione Provinciale Tripartita le seguenti figure:
* Lavoratori agricoli che risultino disoccupati da più di tre mesi e che dimostrino un oggettivo stato di bisogno comprovato da apposita certificazione del comune di residenza.
* Lavoratori in cerca di prima occupazione iscritti nel settore
agricolo.
* Orfani e vedove che dimostrino un effettivo stato di bisogno
comprovato da apposita certificazione.

ART. - 18 CONVENZIONI
Le parti individuano nella convenzione (art. 17 L. 56/87) uno strumento utile per il consolidamento e l'estensione dell'occupazione agricola, e ciò attraverso la stabilizzazione del lavoro ed il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori, favorendo il miglioramento della competitività delle aziende agricole. Sulla base delle opportunità fornite dalla vigente legislazione, le parti intendono proseguire la stipulazione di convenzioni interaziendali ed intersettoriali.
Oltre l'individuazione del personale in possesso dei requisiti professionali richiesti, le convenzioni potranno essere integrate da programmi formativi con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, nonché del personale extra comunitario in regola con le leggi di pubblica sicurezza, così come previsto dall'art. 4 del presente CPL, in raccordo con la normativa di cui al DPR 394/99 e T.U. relativo.
Le parti, visto l'art. 24 del vigente CCNL, l'art. 17 della legge 56/87, convengono sulla opportunità di definire norme quadro di riferimento. Al riguardo si richiama espressamente l'art. 4 del presente CPL, avuto riguardo alle funzioni attribuite alla Commissione Tripartita provinciale.
Le proposte di convenzione, di norma, sono presentate dalle aziende interessate alla Commissione tripartita per il tramite dell'Osservatorio di cui all'art. 4 del presente CPL, che funge da sede per l'esame preventivo delle convenzioni. Queste sono redatte secondo lo schema già a suo tempo adottato dalla CRI, o comunque secondo le forme che verranno adottate.
I tempi di assunzione, i calendari di lavoro, l'utilizzo della manodopera ed i requisiti professionali dei lavoratori dovranno corrispondere alla elaborazione ed attività presente all'interno delle singole realtà produttive. Il calendario di lavoro potrà essere definito per stagionalità, per cicli di lavoro, in rapporto alle obiettive caratteristiche produttive aziendali, interaziendali od intersettoriali. È data facoltà alle aziende di inoltrare i programmi di assunzione direttamente alla Commissione tripartita.
Le convenzioni dovranno essere in tal caso presentate in tempo utile, tale da consentire l'approvazione prima che inizi il programma di assunzione.
Le parti si impegnano ad intervenire presso la commissione tripartita per accelerare i tempi di approvazione. In linea generale le convenzioni avranno validità stagionale e comunque non superiore all'anno; in casi particolari e motivati, queste potranno avere validità superiore all'anno.
Ai lavoratori in possesso dei requisiti di professionalità sono assicurate, conformemente alle norme contrattuali di settore previste in caso di assunzione per fase lavorativa, chiamate al lavoro per tutta la durata della fase e per l'orario contrattualmente previsto ad eccezione delle giornate nelle quali l'attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche e/o forza maggiore e comunque altre ragioni non imputabili all'azienda.
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CPL le parti si impegnano a redigere un Regolamento applicativo del presente articolato.

ART. 19 - APPRENDISTATO
Le parti recepiscono il protocollo regionale del 16/11/98 e si riservano di formulare al riguardo norme operative ad integrazione delle citate intese, anche valutate le osservazioni e le valutazioni avanzate in sede di Osservatorio di cui all'art. 4 del presente CPL.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

ART. 20 - AREE DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
AREA 1ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

AREA 2ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

AREA 3ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

AREA 1 - comprende: *Spec. super (7 liv. Paramet.)
*Spec. intermedio (6º liv. paramet.)
*Specializzato (5º liv. paramet.)

AREA 2 - comprende: *Qual. super (4º liv. paramet.)
*Qualificato (3º liv. paramet.)

AREA 3 - comprende: *Comune a (2º liv. paramet.)
*Comune b (1º liv. paramet.)

ART. 21 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti, visto l'art. 26 del CCNL 10/7/98 e visto l'art. 20 del presente CPL, individuano, come segue, le aree professionali, le mansioni e i relativi profili assegnando i relativi parametri economici.

AREA 1ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

7 livello: operaio super specializzato
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori altamente specializzati in possesso di specifiche superiori capacità professionali qualitativamente elevate - che consentono loro di operare con elevata polivalenza ed autonomia su tutte le fasi lavorative. A titolo esemplificativo si individuano i seguenti profili professionali: autista, meccanico, conduttore di macchine operatrici, responsabile dei lavori negli impianti orticoli e/o frutticoli, casaro, frigorista, capo stalla, innestatore, sessatore, responsabile di cantina con almeno due dipendenti, fabbro, falegname, idraulico, elettricista.

6 livello: operaio super intermedio
Sono inquadrati in questo livello parametrale i lavoratori in grado di svolgere lavori specializzati ed in particolare dotati di speciali capacità di coordinamento organizzativo. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: operaio capo squadra, coordinatore di attività aziendali, trattorista operatore su macchine complesse.

5 livello: operaio specializzato
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori specializzati in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica e per titolo, che consentono loro di eseguire una o più attività o fase lavorativa. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: conduttore di macchine agricole, carrellista, addetto a tutte le operazioni di impianto e coltivazione dei frutteti e degli impianti orticoli, potatore di frutteto o vigneto specializzato, irroratore di fruttiferi, irroratore di vigneti, addetto alla semina del riso.

AREA 2ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono lavori generici e semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorchè necessitanti di un periodo di pratica.

4 livello: operaio qualificato super
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali altamente qualificate, acquisite, per pratica e per titolo, che consentono loro di svolgere le attività di preparazione agricola che richiedono competenza sia sul processo lavorativo che sul prodotto, nonché di intervenire su più fasi lavorative con autonomia operativa. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: addetti a operazioni di campionatura, cernita e/o confezionamento dei prodotti ortofrutticoli sia in campo che in magazzino, conduttore macchine leggere e carri raccolta, potatore in genere, addetto alle operazioni di governo ordinario in allevamenti (bovini, suini, ovini, ittici ed avicoli).

3 livello: operaio qualificato (tempo determinato)
Sono inquadrati in questo livello parametrale i lavoratori in possesso di qualificante capacità professionali e specifiche conoscenze, che consentano loro di intervenire su singole mansioni attività e fasi lavorative richiedenti sicura manualità e conoscenza professionale, acquisita per pratica e/o per titolo. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: raccolta prodotti ortofrutticoli con selezione e confezionamento in campo o in magazzino, trapianto ortaggi, trapianto in genere, lavori manuali in serra e fungaie, diradamento.

AREA 3ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori, a tempo determinato, capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali nonché i lavoratori al primo ingresso in azienda.

2 livello: comune A
Sono inquadrati in questo livello parametrale esclusivamente i lavoratori in grado di intervenire su singola fase e mansione del processo produttivo. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: addetti alla raccolta agevolata e/o meccanica in campo, la raccolta manuale dei prodotti ortofrutticoli in campo, vangatore-zappatore-roncatore.

1 livello: comune B
Sono inquadrati al 1 livello parametrale, indipendentemente dalle mansioni di assunzione, i seguenti lavoratori:
* I lavoratori assunti per la prima volta in agricoltura; la
permanenza in tale livello è fissata in quattro anni ovvero
fino al raggiungimento di 280 giornate lavorative complessive.
In ogni caso, se il lavoratore supera in un anno le 78 giornate
questi passa al livello superiore.
* Ai lavoratori assunti antecedentemente al 2000 si applicano le
precedenti normative contrattuali.
Decorso uno dei termini di cui sopra, i lavoratori saranno inseriti al 2 livello parametrale.

NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO

ART. 22 - ORARIO DI LAVORO
1) Orario di Lavoro
Con decorrenza dal 1º luglio 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi del 5º comma dell'art. 29 del C.C.N.L. del 10 luglio 1998.

IMPEGNO A VERBALE
A seguito di straordinarie necessità produttive, le parti valuteranno la possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario di cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui all'art. 29 secondo comma del vigente C.C.N.L.
Per un periodo di 78 giorni nell'anno, da prevedersi indicativamente tra il 15 luglio e il 15 ottobre, è possibile la effettuazione di un orario ordinario fino a 44 ore settimanali, in base alle esigenze produttive ed organizzative aziendali, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo, previa informazione alle rappresentanze aziendali e/o sindacali, concernente le modalità di svolgimento e degli eventuali recuperi. In base a particolari esigenze produttive, potrà essere individuato un diverso periodo di effettuazione dell'orario ordinario di cui si tratta.
Tale maggiorazione di orario potrà indicativamente essere svolto nel limite di 1 ora giornaliera e comunque, per casi particolari, nei limiti di legge, ed a fronte di una contestuale programmazione del recupero in altro periodo dello stesso anno solare. Il recupero di questo maggiore orario ordinario non da luogo ad alcuna maggiorazione di cui all'art. 24 del presente CPL, ad esclusione delle prestazioni di lavoro a turni, notturno e festivo. Per i lavoratori a tempo indeterminato, le parti convengono che il recupero possa riguardare anche le situazioni di ore non lavorate a causa di intemperie.

2) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi restando i limiti previsti dalla legge di due ore giornaliere. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 200 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all'art. 24 del presente C.P.L.

3) Lavoro supplementare - part-time
Il lavoro supplementare, qualora previsto nei contratti di cui all'art. 8, è quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro previsto dal contratto individuale, fermi restando i limiti di due ore giornaliere e di 100 ore annuali complessive.

ART. 23 - FERIE E RIPOSI COMPENSATIVI
Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative, nonché il godimento di n. 4 giornate di permessi per ex festività soppresse.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie e dei permessi, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e delle richieste dei lavoratori nell'ambito del calendario annuo; tale calendario sarà possibilmente redatto entro il 31 marzo di ogni anno. I lavoratori interessati dovranno comunicare i rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata segnalazione, il calendario è disposto dal datore di lavoro.

ART. 24 - LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 37 del vigente C.C.N.L., si considera:
a) LAVORO STRAORDINARIO: quello eseguito oltre il normale
orario giornaliero di lavoro previsto dall'art. 22 del
presente CPL.
b) LAVORO FESTIVO: quello eseguito nelle domeniche e nei
giorni festivi, di cui all'art. 35 del vigente C.C.N.L.
c) LAVORO NOTTURNO: quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le percentuali di maggiorazione da applicare sulla retribuzione, visto l'art. 37 C.C.N.L., sono le seguenti:
- LAVORO STRAORDINARIO 25%
- LAVORO FESTIVO 40%
- LAVORO NOTTURNO 40%
- LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO 50%
- LAVORO NOTTURNO FESTIVO 60%
- LAVORO SUPPLEMENTARE PART-TIME 10%

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal "3º elemento" questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

ART. 25 - TURNI DI LAVORO
Per turno di lavoro, ai fini del presente articolo, si intende il lavoro prestato da più lavoratori i quali si alternano sullo stesso posto di lavoro per la medesima tipologia professionale effettuando l'orario contrattuale.
Per lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici o riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15% sulla retribuzione con l'aggiunta, se previsto, del "3º Elemento", ma nella misura in atto per le ordinarie.
Tale percentuale non dovrà essere applicata allorquando, per lavori specifici da eseguire di notte, sono state stabilite adeguate e particolari tariffe.

ART. 26 - PERMESSI STRAORDINARI
A modifica ed integrazione dell'art. 33 del vigente C.C.N.L. si stabilisce quanto segue:
a) permessi straordinari per matrimonio. In caso di matrimonio
l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso
retribuito di quindici giorni;
b) permessi straordinari per decesso di parenti. In caso di
decesso di parenti di primo grado l'operaio a tempo
indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito
di tre giorni.
Oltre a quanto previsto per legge in casi motivati e documentabili nel rispetto delle compatibilità aziendali, è possibile la concessione di permessi giornalieri e/o aspettative non retribuite, per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, per lavoratori agricoli a tempo indeterminato e/o familiari di soggetti "deboli".
Le parti rinviano, per quanto attiene la tutela della maternità e della paternità, a quanto disposto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 27 - SALARIO
Ai sensi degli artt. 10, 26 e 27 del vigente C.C.N.L. le parti confermano che la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato ed in relazione alle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione, perfezionata ai sensi di legge e di contratto.
Tra le Parti si concorda, con decorrenza dal 1 agosto 2000, sulla base dell'art. 2 del vigente CCNL, l'aumento del salario contrattuale vigente al 1/7/98 nella misura del 3%,tale aumento è comprensivo di una quota di salario contrattuale provinciale pari a £ 250 giornaliere, devoluta agli scopi di cui all'art.31 del presente CPL e conglobata negli aumenti tabellari del salario lordo provinciale . Per quanto riguarda le figure OTD ed OTI del settore agricolo tradizionale, i relativi importi sono riprodotti nelle tabelle di seguito riportate. Tale aumento dovrà essere computato anche per il personale florovivaistico.
Le tabelle costituiscono parte integrante delle presenti intese. Le parti convengono in tale sede, ed in relazione al presente accordo, di considerare assorbita in toto la corresponsione delle IVC.


TABELLE SALARIALI IN VIGORE DAL 1 AGOSTO 2000

Operai a tempo determinato
-------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
! Salario conglo- ! ! ! ! !
! bato al 1/7/98 ! Aumento! Aumento! Salario! Quota !
Qualifiche !--------+--------! CCNL ! CPL !contrat-! TFR !
! Salario! 3° ! 1/7/98 !1/8/2000! tuale ! 8,63% !
! (1) !elemento! ! ! totale ! di !
! ! (2) ! (3) ! (4) ! 1/2/3/4! 1/3/4 !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
1 liv ! ! ! ! ! ! !
. (comune B) ! 7.044 ! 2.144 ! 242 ! 283 ! 9.713 ! 653 !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
2 liv. ! ! ! ! ! ! !
(comune A) ! 9.195 ! 2.799 ! 324 ! 370 ! 12.688 ! 853 !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
3 liv. ! ! ! ! ! ! !
(qualific.) ! 10.092 ! 3.072 ! 353 ! 406 ! 13.923 ! 936 !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
4 liv. ! ! ! ! ! ! !
(qualif. ! 10.719 ! 3.263 ! 372 ! 431 ! 14.785 ! 994 !
super) ! ! ! ! ! ! !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
5 liv. ! ! ! ! ! ! !
(special. B)! 11.609 ! 3.534 ! 385 ! 466 ! 15.994 ! 1.075 !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
6 liv. ! ! ! ! ! ! !
(specializ. ! 11.667 ! 3.551 ! 387 ! 468 ! 16.073 ! 1.081 !
Intermedio)! ! ! ! ! ! !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
7 liv. ! ! ! ! ! ! !
(specializ. ! 12.267 ! 3.735 ! 402 ! 492 ! 16.896 ! 1.136 !
zato A) ! ! ! ! ! ! !
-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Operai a tempo indeterminato
-------------------+-----------+-----------+-----------+
! Salario ! Aumento ! Totale !
Qualifiche ! conglobato! CPL ! salario !
! al 1/7/98 ! 1/8/2000 ! contratt. !
-------------------!-----------!-----------!-----------!
4 liv. ! ! ! !
(qualificato S) ! 1.896.822 ! 56.905 ! 1.953.727 !
-------------------!-----------!-----------!-----------!
5 liv. ! ! ! !
(specializzato B) ! 2.060.069 ! 61.802 ! 2.121.871 !
-------------------!-----------!-----------!-----------!
6 liv. ! ! ! !
(spec. Intermedio)! 2.070.339 ! 62.110 ! 2.132.449 !
-------------------!-----------!-----------!-----------!
7 liv. ! ! ! !
(specializzato A) ! 2.186.325 ! 65.590 ! 2.251.915 !
-------------------+-----------+-----------+-----------+

ART. 28 - SALARIO PER OBIETTIVI
In applicazione di quanto previsto dal CCNL 10/7/98 e del protocollo Interconfederale del 23/7/93, le parti concordano di incontrarsi entro il 31 dicembre 2000 per valutare la possibilità di prevedere, per l'anno 2001 e così per gli anni seguenti, erogazioni strettamente correlate a risultati da conseguire nella realizzazione di programmi concordati a livello sindacale provinciale, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività legati all'andamento dei settori produttivi della realtà provinciale, anche sulla base di quanto al riguardo verificato in sedi di osservatorio, di cui all'art. 4 del presente CPL. Tali obiettivi, e gli elementi salariali ad essi collegati, saranno diversificati sui diversi settori, ed in particolare le parti individuano, per una prima sperimentazione della norma, anche considerando casi aziendali concreti, i seguenti settori produttivi, con le seguenti priorità:
* Frutticolo
* Orticolo
* Zootecnico
* Verde e vivaismo
In ogni caso il salario di cui si tratta dovrà essere conforme, dal punto di vista contributivo, al dettato di cui all'art. 12, comma 4 lettera e) della legge 153/69, come riformulato dal D.L.vo 314/97.

ART. 29 - CALAMITÀ ATMOSFERICHE
Nelle aziende colpite da eventi calamitosi che compromettono significative quantità del raccolto, tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi occupazionali attesi, le parti sindacali provinciali concorderanno specifiche condizioni che consentano la raccolta del prodotto deteriorato; tale incontro avverrà a richiesta datoriale entro cinque giorni dall'evento calamitoso.
Tali condizioni potranno intervenire anche individuando trattamenti economici e normativi specifici per i lavoratori a tempo determinato, tali trattamenti non potranno essere applicati ai lavoratori inquadrati al 1 livello parametrale. Il mancato riconoscimento ufficiale della calamità, ovvero l'assenza di idonea documentazione (assicurazione, ecc.) che attesti il danno, comporterà l'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

ART. 30 - ANTICIPO IND. ECONOMICHE PUBBLICHE
Le parti, stante la attuale impossibilità di recuperare, da parte dei datori di lavoro, le anticipazioni delle indennità economiche dagli enti pubblici competenti in tempi ragionevoli o attraverso la compensazione nell'ambito delle denunce obbligatorie, e valutata la complessa situazione amministrativa, contabile e fiscale afferente l'istituto della "anticipazione" a titolo di "prestito" o simili, e visto l'art. 61 del vigente CCNL convengono di attivare un opportuno confronto con gli enti pubblici onde addivenire alle soluzioni del problema.

ART. 31 - CASSA EXTRA LEGEM
Le parti convengono di dare piena attuazione entro il 31/12/2000 all'impegno assunto in ordine alla istituzione di una nuova unitaria cassa Extra legem.
Per quanto attiene la gestione della CIIM, si rimanda espressamente alle intese già sottoscritte al riguardo.
Le parti, preso comunque atto dello stato gestionale in cui versa la cassa extralegem CIIM, convengono a definitiva sanatoria e chiusura delle posizioni ancora inevase per indennità di malattia ed infortunio, di escutere, per l'anno 2000 e per l'anno 2001, a titolo di contributo straordinario aggiuntivo CIIM, per ogni giornata lavorativa denunciata dalle aziende agricole nel 2000 e nel 2001, ai fini CAU, la somma di L. 500, di cui L. 250 (pari al 50% del complessivo onere contributivo) a carico del lavoratore. Per l'escussione afferente l'anno 2002 e successivi, le parti convengono di fissare annualmente, con opportune intese sindacali, l'ammontare della contribuzione extralegem e ciò sulla base del fabbisogno finanziario verificato analizzando l'andamento delle prestazioni richieste, come risultato dal monte di domande acquisite in seno alla Cassa.

Nota a verbale.
La validità della presente norma è subordinata, nella sua applicabilità, al recepimento, in ambito provinciale, da parte delle Organizzazioni delle aziende cooperative delle presenti intese.

ART. 32 - MAGGIORAZIONE INCARICO DI "CAPO"
Ai lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo ,verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione del 6% se operaio agricolo e del 10% se florovivaista sulla retribuzione lorda complessiva.

ART. 33 - MENSA E REFETTORI
Le aziende agricole, secondo la effettiva possibilità, metteranno a disposizione dei lavoratori un locale da usare ad uso refettorio. Per la fruizione di servizio mensa, qualora ciò sia possibile ed effettivo e comunque in funzione delle realtà aziendali, della consistenza dell'organico e dell'economicità del servizio, potranno essere perfezionate intese aziendali, prevedendo compartecipazione economica ai costi.

ART. 34 - CASSA INTEGRAZIONE SALARI
In caso di messa in Cassa Integrazione, il datore di lavoro corrisponderà all'operaio agricolo a tempo indeterminato una integrazione dell'indennità di legge pari al 16% del salario tabellare del mese in cui l'operaio viene posto in cassa integrazione riferito alla qualifica di appartenenza e relativi scatti.
I lavoratori a tempo indeterminato nei periodi in cui sono in Cassa integrazione possono chiedere al datore di lavoro , a titolo di prestito, l'importo del salario mensile reale in rapporto alla qualifica di appartenenza che il lavoratore è tenuto a restituire all'atto della riscossione dell'assegno degli Istituti previdenziali al netto del netto del 16% di cui al comma precedente.
In caso di inadempienza o di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, il datore di lavoro opererà la trattenuta sulle retribuzioni e sulle indennità spettanti al lavoratore.

ART. 35 - TRATTAMENTO DI PRESTITO PER INFORTUNIO SUL LAVORO
Avuto comunque riguardo all'Art. 61 del vigente CCNL, agli operai a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro, ferma restando la conservazione del posto di lavoro contrattualmente stabilita, il datore di lavoro corrisponderà a titolo di prestito il salario tabellare; le somme anticipate dovranno essere restituite dal lavoratore al momento dell'incasso delle indennità relative corrispostegli dall'INAIL al netto della retribuzione giornaliera relativa al giorno in cui è occorso l'infortunio e di quella spettante per i tre giorni successivi (carenza assicuratrice prevista dalla legge).

ART. 36 - RIMBORSI SPESE
Al riguardo si applica l'art. 50 del CCNL.

ART. 37 - CONTRIBUTO CONTRATTUALE
Le modalità di escussione del contributo assistenza contrattuale saranno definite da apposite intese da perfezionarsi successivamente entro comunque il 31/12/2000; il CAC è comunque escusso per il tramite della cassa extralegem.

NORME DI TUTELA SINDACALE

ART. 38 - DIRITTI SINDACALI
Le parti convengono la completa rivisitazione di tutta la materia entro il 31/12/2000, e ciò anche alla luce di quanto sancito dal Protocollo allegato 9 al CCNL. Le parti convengono che agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, l'elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro. La costituzione delle R.S.U. non dovrà comportare aumento di oneri per le imprese rispetto a quelli già previsti dalle norme vigenti.

ASSEMBLEA
Previa comunicazione alle Organizzazioni datoriali provinciali con un preavviso minimo di gg. 10 ed alle aziende con preavviso di 48 ore, sono possibili assemblee retribuite, per tematiche di carattere generale, fuori dai locali dell'azienda per un massimo di 4 ore annue nell'ambito delle 13 ore retribuite di assemblea riconosciute dal CCNL.

ART. 39 - QUOTE SINDACALI PER DELEGA
In relazione a quanto disposto dall'art. 82 del vigente CCNL, e preso atto che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con criteri che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale, la quota sindacale per delega è escussa mensilmente dalle aziende per gli operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano debitamente sottoscritto l'apposito modulo individuale di delega. Il pagamento è effettuato quadrimestralmente secondo le opportune istruzioni, fornite dalle OO.SS. provinciali.

SICUREZZA DEL LAVORO

ART. 40 - NORME PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO PARITETICO PROV.LE PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.
Visto l'accordo provinciale 11/9/97 tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:
a) Il Comitato Paritetico Prov.le per la sicurezza e la salute
nei luoghi di lavoro è composto da n. 4 rappresentanti delle
Organizzazioni datoriali (2 UPA, 1 CD; 1 CIA) e da n. 4
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (1 Confederdia,
1 FLAI-CGIL, 1 FISBA-CISL, 1 UILA-UIL);
b) Al Com.Paritetico Prov.le sono attribuite le funzioni di cui
all'art. 20 del D.L.vo 626/94, e cioè in specie le funzioni
generali di orientamento e promozione di iniziative formative
nei confronti dei lavoratori e con funzioni di composizione in
prima istanza delle controversie insorte sull'applicazione delle
normative concernenti la rappresentanza, la formazione e la
informazione, nonché i seguenti compiti:
* raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti della
sicurezza;
* raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla
sicurezza con la formazione prevista;
* promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi
in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza
che per gli altri lavoratori dipendenti.
c) Eventuale organizzazione di iniziative concernenti l'informazione
e la formazione.
d) I compiti di segreteria sono assunti dalle Associazioni Prov.li
degli Imprenditori firmatarie del presente accordo; i costi per
il funzionamento del C.P.P. per attività straordinarie, saranno
valutati in base specifiche necessità.
e) Il segretario è designato nell'ambito dei rappresentanti indicati
dall'Unione e provvede a:
* convocare le riunioni
* redigere eventuali verbali delle riunioni.

Per il funzionamento del Comitato stesso si stabilisce quanto segue:
* il C.P.P. ha sede operativa presso l'Unione Prov.le Agricoltori
* copia del verbale o della comunicazione dell'avvenuta elezione
e designazione del R.L.S. dovrà essere trasmessa al C.P.P.
direttamente dal segretario della riunione elettiva o tramite
i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni datoriali e
sindacali entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'elezione;
* la cessazione dell'incarico di R.L.S. dovrà essere comunicata
al C.P.P. dallo stesso lavoratore o per il tramite delle
Organizzazioni datoriali o Sindacali entro la data di risoluzione
del rapporto di lavoro;
* il C.P.P. si riunisce su richiesta di una delle parti;
* le decisioni sono prese all'unanimità dai presenti;
* per le controversie di cui al comma 1, art.20 del D. L.vo 626/94
si seguirà il seguente iter procedurale: il ricorrente deve
inviare al C.P.P. ed alla controparte il ricorso atto con Racc.ta
A.R. e la controparte dovrà inviare le proprie controdeduzioni
entro 30 giorni; il C.P.P. dovrà effettuare l'esame del ricorso
redigendo apposito verbale entro i 30 giorni successivi salvo
eventuale proroga definita dallo stesso.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.
Il Comitato, sulla base di quanto disposto all'art. 20 del D.L.vo 626/94, si propone inoltre di attivare ogni opportunità disponibile sul territorio onde assicurare una corretta formazione dei lavoratori in particolare per quanto attiene le figure aventi la qualificazione di R.L.S. e di informare massivamente la forza lavoro provinciale.

a) Per raggiungere un primo efficace risultato di informazione-formazione dei lavoratori dipendenti assunti per lavori di breve durata ed un livello più omogeneo possibile, si recepisce espressamente quanto convenuto a livello regionale il 29 maggio 1997 e si concorda di predisporre idoneo materiale divulgativo per assicurare all'azienda ed al lavoratore quanto disposto dall'accordo naz.le 18/12/96 p.to 9), nonché dagli artt. 21-22 del D.L.vo 626/94;

b) In particolare la informativa verterà su:
* i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa;
* le misure ed attività di prevenzione;
* le norme e le disposizioni aziendali di sicurezza;
* i rischi specifici cui è esposto;
* i pericoli connessi all'uso delle sostanze;
* le procedure e gli addetti alla prevenzione incendi;
* il responsabile del servizio di prevenzione;
* il medico competente, ove previsto, e sulle procedure di pronto soccorso così da applicare l'assunto che conoscere è prevenire.

c) Il materiale informativo sarà consegnato in copia al lavoratore che firmerà all'atto della consegna per ricevuta e conseguente presa visione.

ELEZIONE R.L.S.
Le parti richiamano espressamente quanto stabilito dall'accordo 18/12/96. Per quanto attiene le procedure elettorali si acclude bozza di verbale concernente l'elezione del rappresentante.
Per quanto attiene le aziende con un numero di giornate minore di 150 giornate/anno, le parti convengono sulla estensione alle stesse delle procedure relativamente all'individuazione del rappresentante per la sicurezza e ciò mediante la designazione dello stesso che avverrà secondo l'allegata bozza.
Le parti convengono sulla opportunità che il rappresentante delle sicurezza conservi la carica esclusivamente nell'ambito del periodo di assunzione. I permessi di cui al p.to 3) dell'accordo naz.le sono fruiti in modo proporzionato alla permanenza in azienda.

LAVORO IN APPALTO.
Le parti convengono sulle opportunità che le normative sulla sicurezza siano perseguite correttamente, anche in caso di affidamento a terzi di attività colturali. In questo caso si raccomanda la adozione della relativa modulistica.

ART. 41 - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
In ogni caso, per quanto attiene l'utilizzo e la fornitura degli attrezzi, utensili ed indumenti da lavoro idonei e mezzi di protezione (art. 42 ) e 43/bis, e 67 del CIPL 7/12/88, si rimanda espressamente alla normativa di cui alla legge 626/94 e all'allegato n. 11 del CCNL 10 luglio 1998.
In relazione all'Art. 63 del vigente CCNL si ribadisce la seguente normativa:
a) LAVORI NOCIVI: i lavoratori addetti ai lavori di miscelazione, manipolazione, spandimento di trattamenti tossici, liquidi o polverulenti, presteranno la propria attività solo per 4,30 ore con retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Tale proporzione tra impiego e retribuzione sarà osservata anche nella giornata di sabato. Fra datori di lavoro e lavoratori addetti potrà essere concordato di introdurre una pausa nell'orario suddetto, anziché concentrarla alla fine dell'orario di lavoro .

b) LAVORI DISAGIATI: per il lavoro eseguito sotto tunnel, tendoni, in serre ed in grotte l'impiego effettivo sarà limitato ad ore 5 giornaliere con una retribuzione pari ad ore 7 .Tale proporzione tra impiego e retribuzione sarà osservata anche in caso di impiego maggiore o minore.

c) LAVORI PESANTI: nei lavori particolarmente pesanti o disagiati che si effettuino in modo continuativo, in ambienti chiusi e refrigeranti, ovvero eccessivamente polverosi per particolari lavorazioni che vi si effettuino, dovranno avere luogo turni di lavoro ogni 3,30 ore.

La presente disciplina potrà essere auspicabilmente revisionata fra datori di lavoro e lavoratori o le loro rappresentanze, sentite le figure preposte dal Dlgs 626/94, in presenza di particolari accorgimenti od idonee attrezzature.

NORME FINALI

ART. 42 - NORME DISCIPLINARI - OPERAI AGRICOLI
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. I rapporto tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 83 del C.C.N.L.
Sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:
1. Il richiamo in casi più lievi.
2. La multa fino ad un massimo di due ore di paga nei casi:
* che senza giustificato motivo il lavoratore si assenti od
abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne
anticipi la cessazione;
* che per negligenza il lavoratore arrechi danno all'azienda
ed ai macchinari.
3. La multa pari all'importo di quattro ore di lavoro, nei casi
di maggior gravità.
4. La sospensione dal servizio, solo per i fatti di gravità tale
da non consentire temporaneamente la prosecuzione dell'ordinaria
attività, e ciò nei limiti di 10 giorni di lavoro.

ART. 43 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge 604/66 e 300/70, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.

GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto quali:
* Le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
* Le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
* La recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari;
* La grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
* I danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
* Il furto in azienda.

GIUSTIFICATO MOTIVO
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
* Le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
* La sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; l'adesione dell'azienda a programmi comunitari tali da comportare un minore utilizzo di manodopera, in specie agroambientale, set-aside, ecc.;
* La radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale;
* La cessazione dell'attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico;
* L'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio;
* L'incremento del nucleo familiare dell'imprenditore per l'aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi.

Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all'operaio a mezzo raccomandata A/R e contenere i motivi che lo hanno determinato. L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, la quale esperirà il tentativo di amichevole componimento.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, co. 2, della legge 108 del 1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici.

La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di licenziamento non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata A/R.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:
* Due mesi nel caso di licenziamento.
* Un mese nel caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell'operaio.

ART. 44 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.

ART. 45 - ABROGAZIONE DI NORME
Sono abrogate tutte le norme disciplinate o comunque in contrasto col presente articolato, ed in particolare si intendono abrogate tutte le normative previste dal CIPL del 7/12/88, comprese tutte le norme previste per i lavoratori di mietitura e trebbiatura di grano e riso. È altresì abrogato tutto il CIPL 8/7/93 e tutto l'accordo 9/7/96.
Agli operai agricoli della provincia di Bologna, a far tempo dalla entrata in vigore del presente CPL si applicano pertanto, in via esclusiva, le normative previste dal CCNL 10 luglio 1998 e del presente articolato.

ART. 46 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore da qualsiasi fonte contrattuale comunque acquisite.

ART. 47 - STESURA E STAMPA
Entro il 31/12/2000 si procederà alla stesura e alla stampa del presente CPL. In calce al testo, per opportuna memoria, saranno riprodotti il testo del CIPL 8/7/93, dell'Accordo CPL 9/7/96 e del protocollo regionale del 16/11/98 in materia di apprendistato.

Bologna,

UPA FLAI-CGIL
COLDIRETTI FISBA-CISL
CIA UILA-UIL