20000095 - CPL Operai Agricoli e Florovivaisti - BO -
RINNOVO CPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Il giorno 19 giugno 2000, presso la sede dell'Unione Provinciale
Agricoltori di Bologna,
tra
- l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Bologna rappresentata da: dott.
Francesco Cavazza Isolani, dott. Massimo Mazzanti, dott. Piergiorgio
Lenzarini, dott. Paola Forlani, prof. Giorgio Cantelli Forti, sig. Davide
Venturi.
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Bologna rappresentata
da: dott. Marco Pancaldi, dott. Anacleto Malara, sig. Giovanni Cortesi,
sig. Paolo Di Martino.
- la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Bologna e Imola rappresentata
da: dott. Giorgio Vitali, sig. Savio Sangiorgi, dott. Carlo Marchesi, sig.
Pietro Sabbioni, sig. Bruno Bertuzzi.
e
- la FLAI-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Agroindustria) di Bologna
e di Imola, rappresentate dai Segretari Generali Sigg. Andrea Fabbri
Cossarini e Michele Cornacchione e dal Sig.Viler Zappaterra;
- la FISBA-CISL (Federazione Italiana Salariati Braccianti Impiegati e
Tecnici Agricoli) di Bologna, rappresentata dal Segretario Generale Sig.
Mauro Lenzi;
- la UILA-UIL (Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari) di Bologna,
rappresentata dal Segretario Generale Sig. Fabrizio Rovatti;
si conviene il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai
agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna, visto il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro degli Operai Agricoli e florovivaisti del
10 luglio 1998.
PARTE INTRODUTTIVA
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente C.P.L., unitamente al C.C.N.L. 10/7/1998, regola i rapporti
tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in
qualsivoglia forma, consortili, cooperative, societarie, ecc. ivi comprese
i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori
di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, nonché le
imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie e le
imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali e gli
operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna.
ART. 2 - DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto provinciale di lavoro decorre dall'1/1/2000 e scadrà
col 31/12/2003.
In caso di mancata disdetta il contratto si intende prorogato per un anno
e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare
all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima e ciò a
mente dell'art. 86 del vigente C.C.N.L..
Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.
Al rinnovo del presente Contratto Provinciale si applicano le disposizione
relative al raffreddamento del conflitto ed all'indennità di vacanza
contrattuale di cui all'art. 2, C.C.N.L. 10/7/1998.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in
vigore del nuovo.
ART. 3 - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Le norme del presente C.P.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia
direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono
impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro
aderenti. Il contratto sarà operante anche per le Organizzazioni o le
aziende le quali aderiscano o comunque applichino le normative del
presente C.P.L..
RELAZIONI SINDACALI
ART. 4 - FORUM PERMANENTE PER NUOVE RELAZIONI SINDACALI IN AGRICOLTURA
- OSSERVATORIO PROVINCIALE
Le parti convengono di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti
sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi,
relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al
mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il
contesto sociale ed economico, l'ambiente di lavoro, in seno ad appositi
soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali
osservatori, enti bilaterali di formazione, commissione per le pari
opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui
all'Accordo nazionale 18/12/1996 e all'Accordo provinciale 11/9/97) nonché
nell'ambito di ogni altro organismo che le parti provinciali riterranno
opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del vigente C.C.N.L. ed in
raccordo con le iniziative assunte sulla base dell'art. 7 del C.C.N.L.,
nonché in relazione all'attività dell'ente bilaterale regionale, come
individuato dal Protocollo Regionale 28/6/99 e dal Protocollo Regionale
30/10/98, le Parti, al fine di raccogliere elementi di conoscenza utili ad
un confronto sistematico sui temi di seguito specificati, convengono di
promuovere la formazione di un Osservatorio Provinciale nell'agricoltura
con competenze di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto
sui temi agricoli. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.P.L. in forma
paritetica.
Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche
attraverso il raccordo con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale,
Direzione Provinciale del Lavoro, I.N.P.S., ecc.) iniziative di ricerca e
di monitoraggio (anche su ambito territoriale o di comparti specifici) con
particolare riguardo a:
* le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;
* la formazione professionale;
* la tutela della salute e dell'ambiente anche in relazione alle
nuove normative di legge;
* le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull'economia
provinciale;
* il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale;
* il monitoraggio e studio delle diverse tipologie dei rapporti
di lavoro con particolare riguardo ad apprendistato, part-time,
c.f.l., collocamento obbligatorio e riservatari;
* il monitoraggio e lo studio delle varie forme di flessibilizzazione
del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro.
* Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.
* l'Osservatorio sarà la sede per l'esame delle necessità formative
in ordine all'attivazione di assunzione di apprendisti. Anche
implementando, in raccordo con gli Enti Regionali e/o Provinciali,
le opportune iniziative per il raccordo "lavoro-formazione";
* l'Osservatorio è la sede inoltre per l'esame preventivo delle
convenzioni ex art. 17 legge 56/87; le parti danno mandato ai
rappresentanti sindacali onde ottenere, in sede di Commissione
Tripartita le opportune ratifiche.
In particolare, nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Osservatorio
dovrà:
* fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle
Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare
il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo
sviluppo agricolo;
* fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle
Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi
di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto
che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione
e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e
sull'ambiente di lavoro;
* esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione
agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione
o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione
del lavoro per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il
reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo,
alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di
formazione e di riqualificazione professionale;
* esaminare la qualità e la quantità del flussi occupazionali, con
particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne,
anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio Regionale e
di impegnare la Regione e per quanto di competenza le Provincie,
ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a
programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
* concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee
a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad
offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità,
a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e
delle direttive comunitarie in materia di parità;
* accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali
di formazione-lavoro;
* esaminare le eventuali controversie individuali così come stabilito
dall'ultimo comma dell'art. 83 del vigente C.C.N.L.;
* verificare l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle
leggi sociali.
L'Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione
colturale, dovrà verificare l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o
riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli
organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni
atte a monitorare i flussi di mobilità interprovinciale, interregionali,
nonché i flussi immigratori di personale non comunitario.
Compito dell'Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle
quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
Le parti convengono sulla necessità di sostenere la dinamica del mercato
del lavoro, a tale scopo le parti si impegnano ad attivare, con
l'Assessorato Provinciale alla Formazione Professionale ed alle Politiche
attive del lavoro, un tavolo di confronto sulla istituzione di moderni
servizi, operanti anche su base convenzionale, utili a potenziare il
raccordo fra domanda ed offerta di lavoro, anche utilizzando le tecnologie
telematiche ed informatiche.
Le parti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto con la
Amministrazione Provinciale onde implementare, anche con l'ausilio di
altri soggetti pubblici e privati, un progetto per acquisire tutte le
informazioni riguardanti il mercato del lavoro con particolare riguardo a:
* flussi emigratori ed immigratori;
* esercizio del diritto di cui all'art. 18 C.C.N.L. e legge 79/83
e successive modifiche ed integrazioni;
* convenzioni ex art. 17 legge 56/87;
* contratti di lavoro part-time;
* contratti di lavoro in apprendistato:
* C.F.L.;
* lavoro interinale ;
* forme di lavoro flessibile, atipico ed occasionale;
* collocamento obbligatorio;
* riservatari ex art. 25 legge 223/91 lett. c).
L'Osservatorio dovrà inoltre rafforzare le politiche di relazione tra
domanda ed offerta del lavoro anche monitorando l'istituto delle
"Convenzioni" con particolare riferimento agli avviamenti del personale di
cui alla legislazione vigente D.P.R. 394/99.
ART. 5 - COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO
L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da
componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e
dei lavoratori e così meglio specificato:
n. 2 Unione Prov.le Agricoltori
n. 2 F.L.A.I-C.G.I.L.
n. 1 C.I.A.
n. 1 F.I.S.B.A-C.I.S.L.
n. 1 Federazione Coltivatori Diretti
n. 1 U.I.L.A.-U.I.L.
L'Osservatorio potrà costituire su temi specifici gruppi tematici di
studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi eventualmente di
esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali,
portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
L'Osservatorio potrà essere integrato all'occorrenza, con presenza
meramente consultiva attraverso la partecipazione di rappresentanti di
enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in
materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali.
Le parti concordano la costituzione dell'Osservatorio entro 30 giorni
dalla stipula del presente C.P.L.
Per ogni componente dovrà essere indicato un supplente.
ART. 6 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire
la funzionalità dell'Osservatorio Provinciale di Bologna.
1) Presidenza
La Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni due
anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei
lavoratori. Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta
al Presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta di una
delle parti.
2) Segreteria
La Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante
dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei
lavoratori e viceversa in caso contrario.
3) Riunioni dell'Osservatorio
I lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la
presenza di tutti i componenti dell'Osservatorio.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire
entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti
sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate
nell'Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni
per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere
adottate.
Gli atti dell'Osservatorio sono conservati presso la sede
dell'Osservatorio medesimo.
4) Rappresentanti
I componenti dell'Osservatorio sono nominati dalle rispettive
Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
E' ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante
da parte dell'Organizzazione che l'ha nominato.
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o
più membri dell'Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni
si sostituiranno temporaneamente ad essi.
5) Operatività dell'Osservatorio
La sede dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità
delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti.
MERCATO DEL LAVORO
ART. 7 - PROCEDURE INERENTI ALL'ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Fatte salve le disposizioni di legge in materia d'assunzioni ed al fine di
poter migliorare il raccordo fra domanda ed offerta di lavoro nel settore
agricolo, le parti convengono sulla necessità di attivare e definire
procedure efficaci in materia di assunzione, e tese a rendere snelle e
tempestive le comunicazioni fra le aziende ed i servizi integrati per
l'impiego, per quanto concerne, in particolare, l'incrocio fra domanda ed
offerta.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di cessazione del rapporto
di lavoro, le parti convengono che le procedure di cessazione del rapporto
di lavoro da parte delle aziende siano effettuate con tempestività, a
tutela delle possibilità di reimpiego dei lavoratori in altre aziende.
Al termine del rapporto di lavoro, le giornate di lavoro effettivamente
prestate devono essere riportate dal datore di lavoro sul libretto di
lavoro.
ART. 8 - PART-TIME
Visto l'ultimo comma dell'art. 15 del CCNL 10/7/98, le parti convengono
che, per particolari e documentate esigenze dell'azienda o del lavoratore,
per i comparti zootecnico, agriturismo e maneggi, potranno essere
stipulati contratti individuali con prestazioni di durata inferiore a
quelle indicate dal CCNL. Tali contratti dovranno essere preventivamente
verificati con le RSA/RSU, qualora esistenti, ed in ogni caso notificati
all'Osservatorio di cui all'art. 4 del presente CPL, ovvero alla OO.SS.
territoriale firmataria del presente CPL alla quale il lavoratore
conferisca mandato.
ART. 9 - AZIENDE FAMILIARI - LAVORO PARENTALE
Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa,
convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti la materia
di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle
stesse, sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune
determinazioni applicative dell'istituto.
ART. 10 - LAVORO OCCASIONALE
Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa,
convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti la materia
di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle
stesse, sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune
determinazioni applicative dell'istituto.
ART. 11 - LAVORO INTERINALE AGRICOLO
Le parti, preso atto delle normative di cui alla legge Finanziaria 2000,
convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti, per la
provincia di Bologna, la materia di cui al presente articolo, entro 90
giorni dall'entrata in vigore delle stesse, sarà attivato il tavolo
sindacale provinciale per le opportune determinazioni applicative
dell'istituto.
ART. 12 - LAVORO EXTRACOMUNITARIO ED EXTRAPROVINCIALE
Le parti convengono sulla opportunità di definire un livello di
concertazione per la corretta gestione delle problematiche connesse al
lavoro extracomunitario e/o extraprovinciale, anche alla luce della
necessità di stabilire una corretta programmazione preventiva dei
fabbisogni qualora sia acclarata la necessità di fare ricorso a manodopera
di provenienza extracomunitaria e/o extraprovinciale.
In considerazione delle esigenze dei lavoratori extracomunitari e/o
extraprovinciali, il TFR verrà corrisposto al termine del rapporto di
lavoro con le competenze dell'ultima retribuzione. Ai lavoratori di cui al
presente articolo, si applica la normativa classificatoria prevista dal
presente CPL; in ogni caso il salario contrattuale compendia il valore
dell'alloggio. Come per legge, il trattamento afferente l'ospitalità è
definito, in sede di stipula delle convenzioni, ex art. 24 D. L.vo 286/98
ed ex art. 38, DPR 394/99, anche per quanto riguarda i lavoratori
interessati alla mobilità extraprovinciale su base convenzionale.
ART. 13 - ASSUNZIONE PER FASE LAVORATIVA
L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti
disposizioni di legge. L'assunzione degli operai a tempo determinato deve
essere effettuata per fase lavorativa o comunque in base alle disposizioni
di legge.
Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla
esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il
ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia
(es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
Più in generale si definisce fase lavorativa il periodo necessario allo
svolgimento di una determinata operazione colturale. Nel caso che più fasi
lavorative si susseguono con continuità prevedendo lavorazioni di analogo
contenuto professionale, è definibile, nel Registro di Impresa, un'unica
fase lavorativa.
Agli assunti per fase lavorativa il datore di lavoro garantirà
l'occupazione per tutta la durata della fase per l'orario contrattualmente
previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l'attività produttiva
non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre
ragioni non imputabili al datore di lavoro e, nel caso di aziende
diretto-coltivatrici, dal rientro di unità attive e dagli scambi di
manodopera di cui all'art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i
casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche
(guasti alle macchine ecc. ) tali da non consentire l'esaurimento della
fase come programmata od usuale.
La fase lavorativa si considera comunque conclusa quando l'attività
lavorativa produttiva aziendale sia sospesa per più di tre giornate
lavorative consecutive per cause diverse da quelle previste al capoverso
precedente.
ART. 14 - SCAMBIO DI MANODOPERA
Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa,
convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti la materia
di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle
stesse sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune
determinazioni applicative dell'istituto.
Nota a verbale delle OO.DD.
Ad ogni buon conto, sulla base di quanto stabilito all'art. 2139 c.c. è
ammesso, tra gli imprenditori agricoli, lo scambio di manodopera o di
servizi. Oggetto del contratto sono prestazioni di opera o di servizi,
ossia di lavori agricoli nei quali è utile o indispensabile ricorrere alla
collaborazione di altre persone. A puro titolo esemplificativo, possono
essere oggetto di scambio le prestazioni o i servizi inerenti la raccolta
dei prodotti, l'aratura o il taglio di alberi, la mietitura, la
trebbiatura, la vendemmia, la fienagione o comunque qualsiasi altro lavoro
la cui tempestiva ed esatta esecuzione costituisca un'esigenza assoluta o
un miglior vantaggio economico.
Lo scambio avviene tra le imprese che, per particolari lavori, ricorrano
all'aiuto di forze lavorative delle aziende viciniori, con il presupposto
della restituzione per qualità e quantità della stessa opera ricevuta.
Peraltro, lo scambio di manodopera o di servizi fra imprenditori agricoli
prescinde dal calcolo di stretta equivalenza, ma deve tuttavia rispondere
ad un criterio di proporzionalità. Lo scambio di manodopera e servizi non
prevede alcuna retribuzione.
È ammesso lo scambio di manodopera che compendi lo scambio di prestazioni
di lavoro o di servizi anche con uso di mezzi meccanici, quando
nell'attività lavorativa intervengono i titolari dell'impresa
personalmente o con componenti delle rispettive famiglie.
ART. 15 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le parti recepiscono integralmente l'Accordo Quadro per la disciplina dei
contratti di formazione e lavoro, allegato al CCNL del 10 luglio 1998. La
corresponsione mensile dello stipendio e degli istituti contrattuali
indiretti (ferie, festività, tredicesima, quattordicesima, TFR), avverrà
con criteri di maturazione e modalità e tempi di erogazione definiti dalla
vigente disciplina relativa agli OTI.
ART. 16 - RIASSUNZIONE
Le parti, preso atto di quanto stabilito in materia di chiamata diretta in
base alla legge 608/96 e successive modificazioni ed integrazioni,
convengono quanto segue:
(a) L'assunzione ha il carattere della stagionalità, segue la ciclicità
delle colture ed avviene sulla base dei compiti e delle mansioni svolti
nell'anno precedente;
(b) La richiesta di riassunzione va presentata dal lavoratore entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello nel quale si è risolto il rapporto di
lavoro, indicando nell'apposito modello in uso presso i centri per
l'impiego, le mansioni e le fasi lavorative per le quali si richiede il
diritto di precedenza nelle successive assunzioni.
(c) Decorsa la ciclicità stagionale e/o colturale senza che sia avvenuta
l'assunzione per l'indisponibilità del lavoratore, il lavoratore stesso
decade dal diritto di riassunzione, salvo i casi di gravi eventi
calamitosi, maternità, malattia, infortunio, servizio militare o nei casi
di assenza previsti dalla legislazione in materia di congedi parentali
comprovati con specifica documentazione depositata ai Servizi Integrati
per l'Impiego; è comunque fatta salva la validità annuale del diritto di
riassunzione.
ART. - 17 RISERVATARI
Fatti salvi i diritti dei riservatari di cui all'art. 25 legge 223/91,
lett. A) e B), al fine di individuare i riservatari di cui all'art. 25
legge 223/91 lett. C), in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2 del
D.L. 301/96 e successive modificazioni, le parti concordano di indicare
alla Commissione Provinciale Tripartita le seguenti figure:
* Lavoratori agricoli che risultino disoccupati da più di tre mesi e che
dimostrino un oggettivo stato di bisogno comprovato da apposita
certificazione del comune di residenza.
* Lavoratori in cerca di prima occupazione iscritti nel settore
agricolo.
* Orfani e vedove che dimostrino un effettivo stato di bisogno
comprovato da apposita certificazione.
ART. - 18 CONVENZIONI
Le parti individuano nella convenzione (art. 17 L. 56/87) uno strumento
utile per il consolidamento e l'estensione dell'occupazione agricola, e
ciò attraverso la stabilizzazione del lavoro ed il riconoscimento delle
professionalità dei lavoratori, favorendo il miglioramento della
competitività delle aziende agricole. Sulla base delle opportunità fornite
dalla vigente legislazione, le parti intendono proseguire la stipulazione
di convenzioni interaziendali ed intersettoriali.
Oltre l'individuazione del personale in possesso dei requisiti
professionali richiesti, le convenzioni potranno essere integrate da
programmi formativi con particolare riguardo all'occupazione giovanile e
femminile, nonché del personale extra comunitario in regola con le leggi
di pubblica sicurezza, così come previsto dall'art. 4 del presente CPL, in
raccordo con la normativa di cui al DPR 394/99 e T.U. relativo.
Le parti, visto l'art. 24 del vigente CCNL, l'art. 17 della legge 56/87,
convengono sulla opportunità di definire norme quadro di riferimento. Al
riguardo si richiama espressamente l'art. 4 del presente CPL, avuto
riguardo alle funzioni attribuite alla Commissione Tripartita provinciale.
Le proposte di convenzione, di norma, sono presentate dalle aziende
interessate alla Commissione tripartita per il tramite dell'Osservatorio
di cui all'art. 4 del presente CPL, che funge da sede per l'esame
preventivo delle convenzioni. Queste sono redatte secondo lo schema già a
suo tempo adottato dalla CRI, o comunque secondo le forme che verranno
adottate.
I tempi di assunzione, i calendari di lavoro, l'utilizzo della manodopera
ed i requisiti professionali dei lavoratori dovranno corrispondere alla
elaborazione ed attività presente all'interno delle singole realtà
produttive. Il calendario di lavoro potrà essere definito per stagionalità,
per cicli di lavoro, in rapporto alle obiettive caratteristiche produttive
aziendali, interaziendali od intersettoriali. È data facoltà alle aziende
di inoltrare i programmi di assunzione direttamente alla Commissione
tripartita.
Le convenzioni dovranno essere in tal caso presentate in tempo utile, tale
da consentire l'approvazione prima che inizi il programma di assunzione.
Le parti si impegnano ad intervenire presso la commissione tripartita per
accelerare i tempi di approvazione. In linea generale le convenzioni
avranno validità stagionale e comunque non superiore all'anno; in casi
particolari e motivati, queste potranno avere validità superiore all'anno.
Ai lavoratori in possesso dei requisiti di professionalità sono
assicurate, conformemente alle norme contrattuali di settore previste in
caso di assunzione per fase lavorativa, chiamate al lavoro per tutta la
durata della fase e per l'orario contrattualmente previsto ad eccezione
delle giornate nelle quali l'attività produttiva non è consentita da cause
dipendenti da avversità atmosferiche e/o forza maggiore e comunque altre
ragioni non imputabili all'azienda.
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CPL le parti si
impegnano a redigere un Regolamento applicativo del presente articolato.
ART. 19 - APPRENDISTATO
Le parti recepiscono il protocollo regionale del 16/11/98 e si riservano
di formulare al riguardo norme operative ad integrazione delle citate
intese, anche valutate le osservazioni e le valutazioni avanzate in sede
di Osservatorio di cui all'art. 4 del presente CPL.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 20 - AREE DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
AREA 1ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
AREA 2ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi
variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e
capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
AREA 3ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
AREA 1 - comprende: *Spec. super (7 liv. Paramet.)
*Spec. intermedio (6º liv. paramet.)
*Specializzato (5º liv. paramet.)
AREA 2 - comprende: *Qual. super (4º liv. paramet.)
*Qualificato (3º liv. paramet.)
AREA 3 - comprende: *Comune a (2º liv. paramet.)
*Comune b (1º liv. paramet.)
ART. 21 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti, visto l'art. 26 del CCNL 10/7/98 e visto l'art. 20 del presente
CPL, individuano, come segue, le aree professionali, le mansioni e i
relativi profili assegnando i relativi parametri economici.
AREA 1ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di
specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di
svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
7 livello: operaio super specializzato
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori altamente specializzati in
possesso di specifiche superiori capacità professionali qualitativamente
elevate - che consentono loro di operare con elevata polivalenza ed
autonomia su tutte le fasi lavorative. A titolo esemplificativo si
individuano i seguenti profili professionali: autista, meccanico,
conduttore di macchine operatrici, responsabile dei lavori negli impianti
orticoli e/o frutticoli, casaro, frigorista, capo stalla, innestatore,
sessatore, responsabile di cantina con almeno due dipendenti, fabbro,
falegname, idraulico, elettricista.
6 livello: operaio super intermedio
Sono inquadrati in questo livello parametrale i lavoratori in grado di
svolgere lavori specializzati ed in particolare dotati di speciali
capacità di coordinamento organizzativo. A titolo esemplificativo, si
individuano i seguenti profili professionali: operaio capo squadra,
coordinatore di attività aziendali, trattorista operatore su macchine
complesse.
5 livello: operaio specializzato
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori specializzati in possesso
di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica e
per titolo, che consentono loro di eseguire una o più attività o fase
lavorativa. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili
professionali: conduttore di macchine agricole, carrellista, addetto a
tutte le operazioni di impianto e coltivazione dei frutteti e degli
impianti orticoli, potatore di frutteto o vigneto specializzato,
irroratore di fruttiferi, irroratore di vigneti, addetto alla semina del
riso.
AREA 2ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono lavori generici e
semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi per
la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali -
acquisite per pratica o per titolo - ancorchè necessitanti di un periodo
di pratica.
4 livello: operaio qualificato super
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori in possesso di specifiche
conoscenze e capacità professionali altamente qualificate, acquisite, per
pratica e per titolo, che consentono loro di svolgere le attività di
preparazione agricola che richiedono competenza sia sul processo
lavorativo che sul prodotto, nonché di intervenire su più fasi lavorative
con autonomia operativa. A titolo esemplificativo, si individuano i
seguenti profili professionali: addetti a operazioni di campionatura,
cernita e/o confezionamento dei prodotti ortofrutticoli sia in campo che
in magazzino, conduttore macchine leggere e carri raccolta, potatore in
genere, addetto alle operazioni di governo ordinario in allevamenti
(bovini, suini, ovini, ittici ed avicoli).
3 livello: operaio qualificato (tempo determinato)
Sono inquadrati in questo livello parametrale i lavoratori in possesso di
qualificante capacità professionali e specifiche conoscenze, che
consentano loro di intervenire su singole mansioni attività e fasi
lavorative richiedenti sicura manualità e conoscenza professionale,
acquisita per pratica e/o per titolo. A titolo esemplificativo, si
individuano i seguenti profili professionali: raccolta prodotti
ortofrutticoli con selezione e confezionamento in campo o in magazzino,
trapianto ortaggi, trapianto in genere, lavori manuali in serra e fungaie,
diradamento.
AREA 3ª - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori, a tempo determinato, capaci di
eseguire solo mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici
requisiti professionali nonché i lavoratori al primo ingresso in azienda.
2 livello: comune A
Sono inquadrati in questo livello parametrale esclusivamente i lavoratori
in grado di intervenire su singola fase e mansione del processo
produttivo. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili
professionali: addetti alla raccolta agevolata e/o meccanica in campo, la
raccolta manuale dei prodotti ortofrutticoli in campo,
vangatore-zappatore-roncatore.
1 livello: comune B
Sono inquadrati al 1 livello parametrale, indipendentemente dalle mansioni
di assunzione, i seguenti lavoratori:
* I lavoratori assunti per la prima volta in agricoltura; la
permanenza in tale livello è fissata in quattro anni ovvero
fino al raggiungimento di 280 giornate lavorative complessive.
In ogni caso, se il lavoratore supera in un anno le 78 giornate
questi passa al livello superiore.
* Ai lavoratori assunti antecedentemente al 2000 si applicano le
precedenti normative contrattuali.
Decorso uno dei termini di cui sopra, i lavoratori saranno inseriti al 2
livello parametrale.
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
ART. 22 - ORARIO DI LAVORO
1) Orario di Lavoro
Con decorrenza dal 1º luglio 1988, l'orario ordinario di lavoro è
stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è così
distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi del
5º comma dell'art. 29 del C.C.N.L. del 10 luglio 1998.
IMPEGNO A VERBALE
A seguito di straordinarie necessità produttive, le parti valuteranno la
possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario di cui al
punto 2) e ciò entro i limiti di cui all'art. 29 secondo comma del vigente
C.C.N.L.
Per un periodo di 78 giorni nell'anno, da prevedersi indicativamente tra
il 15 luglio e il 15 ottobre, è possibile la effettuazione di un orario
ordinario fino a 44 ore settimanali, in base alle esigenze produttive ed
organizzative aziendali, con particolare riferimento al settore
ortofrutticolo, previa informazione alle rappresentanze aziendali e/o
sindacali, concernente le modalità di svolgimento e degli eventuali
recuperi. In base a particolari esigenze produttive, potrà essere
individuato un diverso periodo di effettuazione dell'orario ordinario di
cui si tratta.
Tale maggiorazione di orario potrà indicativamente essere svolto nel
limite di 1 ora giornaliera e comunque, per casi particolari, nei limiti
di legge, ed a fronte di una contestuale programmazione del recupero in
altro periodo dello stesso anno solare. Il recupero di questo maggiore
orario ordinario non da luogo ad alcuna maggiorazione di cui all'art. 24
del presente CPL, ad esclusione delle prestazioni di lavoro a turni,
notturno e festivo. Per i lavoratori a tempo indeterminato, le parti
convengono che il recupero possa riguardare anche le situazioni di ore non
lavorate a causa di intemperie.
2) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario ordinario di
lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi
restando i limiti previsti dalla legge di due ore giornaliere. Il limite
massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare
le 200 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario,
festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all'art.
24 del presente C.P.L.
3) Lavoro supplementare - part-time
Il lavoro supplementare, qualora previsto nei contratti di cui all'art. 8,
è quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro previsto dal
contratto individuale, fermi restando i limiti di due ore giornaliere e di
100 ore annuali complessive.
ART. 23 - FERIE E RIPOSI COMPENSATIVI
Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di
servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito
pari a 26 giornate lavorative, nonché il godimento di n. 4 giornate di
permessi per ex festività soppresse.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno
agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti
sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi
effetti, come mese intero.
Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie e
dei permessi, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali,
degli interessi e delle richieste dei lavoratori nell'ambito del
calendario annuo; tale calendario sarà possibilmente redatto entro il 31
marzo di ogni anno. I lavoratori interessati dovranno comunicare i
rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata
segnalazione, il calendario è disposto dal datore di lavoro.
ART. 24 - LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 37 del vigente C.C.N.L.,
si considera:
a) LAVORO STRAORDINARIO: quello eseguito oltre il normale
orario giornaliero di lavoro previsto dall'art. 22 del
presente CPL.
b) LAVORO FESTIVO: quello eseguito nelle domeniche e nei
giorni festivi, di cui all'art. 35 del vigente C.C.N.L.
c) LAVORO NOTTURNO: quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del
datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò
avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via
preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali.
Le percentuali di maggiorazione da applicare sulla retribuzione, visto
l'art. 37 C.C.N.L., sono le seguenti:
- LAVORO STRAORDINARIO 25%
- LAVORO FESTIVO 40%
- LAVORO NOTTURNO 40%
- LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO 50%
- LAVORO NOTTURNO FESTIVO 60%
- LAVORO SUPPLEMENTARE PART-TIME 10%
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal "3º elemento" questo
viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma
nella misura in atto per le ore ordinarie.
ART. 25 - TURNI DI LAVORO
Per turno di lavoro, ai fini del presente articolo, si intende il lavoro
prestato da più lavoratori i quali si alternano sullo stesso posto di
lavoro per la medesima tipologia professionale effettuando l'orario
contrattuale.
Per lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici o
riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del
lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15% sulla
retribuzione con l'aggiunta, se previsto, del "3º Elemento", ma nella
misura in atto per le ordinarie.
Tale percentuale non dovrà essere applicata allorquando, per lavori
specifici da eseguire di notte, sono state stabilite adeguate e
particolari tariffe.
ART. 26 - PERMESSI STRAORDINARI
A modifica ed integrazione dell'art. 33 del vigente C.C.N.L. si stabilisce
quanto segue:
a) permessi straordinari per matrimonio. In caso di matrimonio
l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso
retribuito di quindici giorni;
b) permessi straordinari per decesso di parenti. In caso di
decesso di parenti di primo grado l'operaio a tempo
indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito
di tre giorni.
Oltre a quanto previsto per legge in casi motivati e documentabili nel
rispetto delle compatibilità aziendali, è possibile la concessione di
permessi giornalieri e/o aspettative non retribuite, per un periodo
massimo di 90 giorni nell'anno, per lavoratori agricoli a tempo
indeterminato e/o familiari di soggetti "deboli".
Le parti rinviano, per quanto attiene la tutela della maternità e della
paternità, a quanto disposto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 27 - SALARIO
Ai sensi degli artt. 10, 26 e 27 del vigente C.C.N.L. le parti confermano
che la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente
prestato ed in relazione alle mansioni per le quali è avvenuta
l'assunzione, perfezionata ai sensi di legge e di contratto.
Tra le Parti si concorda, con decorrenza dal 1 agosto 2000, sulla base
dell'art. 2 del vigente CCNL, l'aumento del salario contrattuale vigente
al 1/7/98 nella misura del 3%,tale aumento è comprensivo di una quota di
salario contrattuale provinciale pari a £ 250 giornaliere, devoluta agli
scopi di cui all'art.31 del presente CPL e conglobata negli aumenti
tabellari del salario lordo provinciale . Per quanto riguarda le figure
OTD ed OTI del settore agricolo tradizionale, i relativi importi sono
riprodotti nelle tabelle di seguito riportate. Tale aumento dovrà essere
computato anche per il personale florovivaistico.
Le tabelle costituiscono parte integrante delle presenti intese. Le parti
convengono in tale sede, ed in relazione al presente accordo, di
considerare assorbita in toto la corresponsione delle IVC.
TABELLE SALARIALI IN VIGORE DAL 1 AGOSTO 2000
Operai a tempo determinato
-------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
! Salario conglo- ! ! ! ! !
! bato al 1/7/98 ! Aumento! Aumento! Salario! Quota !
Qualifiche !--------+--------! CCNL ! CPL !contrat-! TFR !
! Salario! 3° ! 1/7/98 !1/8/2000! tuale ! 8,63% !
! (1) !elemento! ! ! totale ! di !
! ! (2) ! (3) ! (4) ! 1/2/3/4! 1/3/4 !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
1 liv ! ! ! ! ! ! !
. (comune B) ! 7.044 ! 2.144 ! 242 ! 283 ! 9.713 ! 653 !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
2 liv. ! ! ! ! ! ! !
(comune A) ! 9.195 ! 2.799 ! 324 ! 370 ! 12.688 ! 853 !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
3 liv. ! ! ! ! ! ! !
(qualific.) ! 10.092 ! 3.072 ! 353 ! 406 ! 13.923 ! 936 !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
4 liv. ! ! ! ! ! ! !
(qualif. ! 10.719 ! 3.263 ! 372 ! 431 ! 14.785 ! 994 !
super) ! ! ! ! ! ! !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
5 liv. ! ! ! ! ! ! !
(special. B)! 11.609 ! 3.534 ! 385 ! 466 ! 15.994 ! 1.075 !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
6 liv. ! ! ! ! ! ! !
(specializ. ! 11.667 ! 3.551 ! 387 ! 468 ! 16.073 ! 1.081 !
Intermedio)! ! ! ! ! ! !
-------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!
7 liv. ! ! ! ! ! ! !
(specializ. ! 12.267 ! 3.735 ! 402 ! 492 ! 16.896 ! 1.136 !
zato A) ! ! ! ! ! ! !
-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Operai a tempo indeterminato
-------------------+-----------+-----------+-----------+
! Salario ! Aumento ! Totale !
Qualifiche ! conglobato! CPL ! salario !
! al 1/7/98 ! 1/8/2000 ! contratt. !
-------------------!-----------!-----------!-----------!
4 liv. ! ! ! !
(qualificato S) ! 1.896.822 ! 56.905 ! 1.953.727 !
-------------------!-----------!-----------!-----------!
5 liv. ! ! ! !
(specializzato B) ! 2.060.069 ! 61.802 ! 2.121.871 !
-------------------!-----------!-----------!-----------!
6 liv. ! ! ! !
(spec. Intermedio)! 2.070.339 ! 62.110 ! 2.132.449 !
-------------------!-----------!-----------!-----------!
7 liv. ! ! ! !
(specializzato A) ! 2.186.325 ! 65.590 ! 2.251.915 !
-------------------+-----------+-----------+-----------+
ART. 28 - SALARIO PER OBIETTIVI
In applicazione di quanto previsto dal CCNL 10/7/98 e del protocollo
Interconfederale del 23/7/93, le parti concordano di incontrarsi entro il
31 dicembre 2000 per valutare la possibilità di prevedere, per l'anno 2001
e così per gli anni seguenti, erogazioni strettamente correlate a
risultati da conseguire nella realizzazione di programmi concordati a
livello sindacale provinciale, ed aventi come obiettivo incrementi di
produttività, di qualità e di altri elementi di competitività legati
all'andamento dei settori produttivi della realtà provinciale, anche sulla
base di quanto al riguardo verificato in sedi di osservatorio, di cui
all'art. 4 del presente CPL. Tali obiettivi, e gli elementi salariali ad
essi collegati, saranno diversificati sui diversi settori, ed in
particolare le parti individuano, per una prima sperimentazione della
norma, anche considerando casi aziendali concreti, i seguenti settori
produttivi, con le seguenti priorità:
* Frutticolo
* Orticolo
* Zootecnico
* Verde e vivaismo
In ogni caso il salario di cui si tratta dovrà essere conforme, dal punto
di vista contributivo, al dettato di cui all'art. 12, comma 4 lettera e)
della legge 153/69, come riformulato dal D.L.vo 314/97.
ART. 29 - CALAMITÀ ATMOSFERICHE
Nelle aziende colpite da eventi calamitosi che compromettono significative
quantità del raccolto, tali da pregiudicare il raggiungimento degli
obiettivi occupazionali attesi, le parti sindacali provinciali
concorderanno specifiche condizioni che consentano la raccolta del
prodotto deteriorato; tale incontro avverrà a richiesta datoriale entro
cinque giorni dall'evento calamitoso.
Tali condizioni potranno intervenire anche individuando trattamenti
economici e normativi specifici per i lavoratori a tempo determinato, tali
trattamenti non potranno essere applicati ai lavoratori inquadrati al 1
livello parametrale. Il mancato riconoscimento ufficiale della calamità,
ovvero l'assenza di idonea documentazione (assicurazione, ecc.) che
attesti il danno, comporterà l'integrazione salariale ai lavoratori
interessati.
ART. 30 - ANTICIPO IND. ECONOMICHE PUBBLICHE
Le parti, stante la attuale impossibilità di recuperare, da parte dei
datori di lavoro, le anticipazioni delle indennità economiche dagli enti
pubblici competenti in tempi ragionevoli o attraverso la compensazione
nell'ambito delle denunce obbligatorie, e valutata la complessa situazione
amministrativa, contabile e fiscale afferente l'istituto della
"anticipazione" a titolo di "prestito" o simili, e visto l'art. 61 del
vigente CCNL convengono di attivare un opportuno confronto con gli enti
pubblici onde addivenire alle soluzioni del problema.
ART. 31 - CASSA EXTRA LEGEM
Le parti convengono di dare piena attuazione entro il 31/12/2000
all'impegno assunto in ordine alla istituzione di una nuova unitaria cassa
Extra legem.
Per quanto attiene la gestione della CIIM, si rimanda espressamente alle
intese già sottoscritte al riguardo.
Le parti, preso comunque atto dello stato gestionale in cui versa la cassa
extralegem CIIM, convengono a definitiva sanatoria e chiusura delle
posizioni ancora inevase per indennità di malattia ed infortunio, di
escutere, per l'anno 2000 e per l'anno 2001, a titolo di contributo
straordinario aggiuntivo CIIM, per ogni giornata lavorativa denunciata
dalle aziende agricole nel 2000 e nel 2001, ai fini CAU, la somma di L.
500, di cui L. 250 (pari al 50% del complessivo onere contributivo) a
carico del lavoratore. Per l'escussione afferente l'anno 2002 e
successivi, le parti convengono di fissare annualmente, con opportune
intese sindacali, l'ammontare della contribuzione extralegem e ciò sulla
base del fabbisogno finanziario verificato analizzando l'andamento delle
prestazioni richieste, come risultato dal monte di domande acquisite in
seno alla Cassa.
Nota a verbale.
La validità della presente norma è subordinata, nella sua applicabilità,
al recepimento, in ambito provinciale, da parte delle Organizzazioni delle
aziende cooperative delle presenti intese.
ART. 32 - MAGGIORAZIONE INCARICO DI "CAPO"
Ai lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo
,verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione del 6% se
operaio agricolo e del 10% se florovivaista sulla retribuzione lorda
complessiva.
ART. 33 - MENSA E REFETTORI
Le aziende agricole, secondo la effettiva possibilità, metteranno a
disposizione dei lavoratori un locale da usare ad uso refettorio. Per la
fruizione di servizio mensa, qualora ciò sia possibile ed effettivo e
comunque in funzione delle realtà aziendali, della consistenza
dell'organico e dell'economicità del servizio, potranno essere
perfezionate intese aziendali, prevedendo compartecipazione economica ai
costi.
ART. 34 - CASSA INTEGRAZIONE SALARI
In caso di messa in Cassa Integrazione, il datore di lavoro corrisponderà
all'operaio agricolo a tempo indeterminato una integrazione dell'indennità
di legge pari al 16% del salario tabellare del mese in cui l'operaio viene
posto in cassa integrazione riferito alla qualifica di appartenenza e
relativi scatti.
I lavoratori a tempo indeterminato nei periodi in cui sono in Cassa
integrazione possono chiedere al datore di lavoro , a titolo di prestito,
l'importo del salario mensile reale in rapporto alla qualifica di
appartenenza che il lavoratore è tenuto a restituire all'atto della
riscossione dell'assegno degli Istituti previdenziali al netto del netto
del 16% di cui al comma precedente.
In caso di inadempienza o di scioglimento anticipato del rapporto di
lavoro, per qualsiasi causa, il datore di lavoro opererà la trattenuta
sulle retribuzioni e sulle indennità spettanti al lavoratore.
ART. 35 - TRATTAMENTO DI PRESTITO PER INFORTUNIO SUL LAVORO
Avuto comunque riguardo all'Art. 61 del vigente CCNL, agli operai a tempo
indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro, ferma restando la
conservazione del posto di lavoro contrattualmente stabilita, il datore di
lavoro corrisponderà a titolo di prestito il salario tabellare; le somme
anticipate dovranno essere restituite dal lavoratore al momento
dell'incasso delle indennità relative corrispostegli dall'INAIL al netto
della retribuzione giornaliera relativa al giorno in cui è occorso
l'infortunio e di quella spettante per i tre giorni successivi (carenza
assicuratrice prevista dalla legge).
ART. 36 - RIMBORSI SPESE
Al riguardo si applica l'art. 50 del CCNL.
ART. 37 - CONTRIBUTO CONTRATTUALE
Le modalità di escussione del contributo assistenza contrattuale saranno
definite da apposite intese da perfezionarsi successivamente entro
comunque il 31/12/2000; il CAC è comunque escusso per il tramite della
cassa extralegem.
NORME DI TUTELA SINDACALE
ART. 38 - DIRITTI SINDACALI
Le parti convengono la completa rivisitazione di tutta la materia entro il
31/12/2000, e ciò anche alla luce di quanto sancito dal Protocollo
allegato 9 al CCNL. Le parti convengono che agli effetti della decorrenza
della tutela del delegato di azienda, l'elezione dello stesso delegato sia
immediatamente comunicata al datore di lavoro. La costituzione delle
R.S.U. non dovrà comportare aumento di oneri per le imprese rispetto a
quelli già previsti dalle norme vigenti.
ASSEMBLEA
Previa comunicazione alle Organizzazioni datoriali provinciali con un
preavviso minimo di gg. 10 ed alle aziende con preavviso di 48 ore, sono
possibili assemblee retribuite, per tematiche di carattere generale, fuori
dai locali dell'azienda per un massimo di 4 ore annue nell'ambito delle 13
ore retribuite di assemblea riconosciute dal CCNL.
ART. 39 - QUOTE SINDACALI PER DELEGA
In relazione a quanto disposto dall'art. 82 del vigente CCNL, e preso atto
che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno titolo a percepire,
tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori
intendono loro versare, con criteri che garantiscano la segretezza del
versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale,
la quota sindacale per delega è escussa mensilmente dalle aziende per gli
operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano debitamente
sottoscritto l'apposito modulo individuale di delega. Il pagamento è
effettuato quadrimestralmente secondo le opportune istruzioni, fornite
dalle OO.SS. provinciali.
SICUREZZA DEL LAVORO
ART. 40 - NORME PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO PARITETICO PROV.LE PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.
Visto l'accordo provinciale 11/9/97 tra le parti, si conviene e si stipula
quanto segue:
a) Il Comitato Paritetico Prov.le per la sicurezza e la salute
nei luoghi di lavoro è composto da n. 4 rappresentanti delle
Organizzazioni datoriali (2 UPA, 1 CD; 1 CIA) e da n. 4
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (1 Confederdia,
1 FLAI-CGIL, 1 FISBA-CISL, 1 UILA-UIL);
b) Al Com.Paritetico Prov.le sono attribuite le funzioni di cui
all'art. 20 del D.L.vo 626/94, e cioè in specie le funzioni
generali di orientamento e promozione di iniziative formative
nei confronti dei lavoratori e con funzioni di composizione in
prima istanza delle controversie insorte sull'applicazione delle
normative concernenti la rappresentanza, la formazione e la
informazione, nonché i seguenti compiti:
* raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti della
sicurezza;
* raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla
sicurezza con la formazione prevista;
* promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi
in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza
che per gli altri lavoratori dipendenti.
c) Eventuale organizzazione di iniziative concernenti l'informazione
e la formazione.
d) I compiti di segreteria sono assunti dalle Associazioni Prov.li
degli Imprenditori firmatarie del presente accordo; i costi per
il funzionamento del C.P.P. per attività straordinarie, saranno
valutati in base specifiche necessità.
e) Il segretario è designato nell'ambito dei rappresentanti indicati
dall'Unione e provvede a:
* convocare le riunioni
* redigere eventuali verbali delle riunioni.
Per il funzionamento del Comitato stesso si stabilisce quanto segue:
* il C.P.P. ha sede operativa presso l'Unione Prov.le Agricoltori
* copia del verbale o della comunicazione dell'avvenuta elezione
e designazione del R.L.S. dovrà essere trasmessa al C.P.P.
direttamente dal segretario della riunione elettiva o tramite
i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni datoriali e
sindacali entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'elezione;
* la cessazione dell'incarico di R.L.S. dovrà essere comunicata
al C.P.P. dallo stesso lavoratore o per il tramite delle
Organizzazioni datoriali o Sindacali entro la data di risoluzione
del rapporto di lavoro;
* il C.P.P. si riunisce su richiesta di una delle parti;
* le decisioni sono prese all'unanimità dai presenti;
* per le controversie di cui al comma 1, art.20 del D. L.vo 626/94
si seguirà il seguente iter procedurale: il ricorrente deve
inviare al C.P.P. ed alla controparte il ricorso atto con Racc.ta
A.R. e la controparte dovrà inviare le proprie controdeduzioni
entro 30 giorni; il C.P.P. dovrà effettuare l'esame del ricorso
redigendo apposito verbale entro i 30 giorni successivi salvo
eventuale proroga definita dallo stesso.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.
Il Comitato, sulla base di quanto disposto all'art. 20 del D.L.vo 626/94,
si propone inoltre di attivare ogni opportunità disponibile sul territorio
onde assicurare una corretta formazione dei lavoratori in particolare per
quanto attiene le figure aventi la qualificazione di R.L.S. e di informare
massivamente la forza lavoro provinciale.
a) Per raggiungere un primo efficace risultato di informazione-formazione
dei lavoratori dipendenti assunti per lavori di breve durata ed un livello
più omogeneo possibile, si recepisce espressamente quanto convenuto a
livello regionale il 29 maggio 1997 e si concorda di predisporre idoneo
materiale divulgativo per assicurare all'azienda ed al lavoratore quanto
disposto dall'accordo naz.le 18/12/96 p.to 9), nonché dagli artt. 21-22
del D.L.vo 626/94;
b) In particolare la informativa verterà su:
* i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività
dell'impresa;
* le misure ed attività di prevenzione;
* le norme e le disposizioni aziendali di sicurezza;
* i rischi specifici cui è esposto;
* i pericoli connessi all'uso delle sostanze;
* le procedure e gli addetti alla prevenzione incendi;
* il responsabile del servizio di prevenzione;
* il medico competente, ove previsto, e sulle procedure di pronto soccorso
così da applicare l'assunto che conoscere è prevenire.
c) Il materiale informativo sarà consegnato in copia al lavoratore che
firmerà all'atto della consegna per ricevuta e conseguente presa visione.
ELEZIONE R.L.S.
Le parti richiamano espressamente quanto stabilito dall'accordo 18/12/96.
Per quanto attiene le procedure elettorali si acclude bozza di verbale
concernente l'elezione del rappresentante.
Per quanto attiene le aziende con un numero di giornate minore di 150
giornate/anno, le parti convengono sulla estensione alle stesse delle
procedure relativamente all'individuazione del rappresentante per la
sicurezza e ciò mediante la designazione dello stesso che avverrà secondo
l'allegata bozza.
Le parti convengono sulla opportunità che il rappresentante delle
sicurezza conservi la carica esclusivamente nell'ambito del periodo di
assunzione. I permessi di cui al p.to 3) dell'accordo naz.le sono fruiti
in modo proporzionato alla permanenza in azienda.
LAVORO IN APPALTO.
Le parti convengono sulle opportunità che le normative sulla sicurezza
siano perseguite correttamente, anche in caso di affidamento a terzi di
attività colturali. In questo caso si raccomanda la adozione della
relativa modulistica.
ART. 41 - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
In ogni caso, per quanto attiene l'utilizzo e la fornitura degli attrezzi,
utensili ed indumenti da lavoro idonei e mezzi di protezione (art. 42 ) e
43/bis, e 67 del CIPL 7/12/88, si rimanda espressamente alla normativa di
cui alla legge 626/94 e all'allegato n. 11 del CCNL 10 luglio 1998.
In relazione all'Art. 63 del vigente CCNL si ribadisce la seguente
normativa:
a) LAVORI NOCIVI: i lavoratori addetti ai lavori di miscelazione,
manipolazione, spandimento di trattamenti tossici, liquidi o polverulenti,
presteranno la propria attività solo per 4,30 ore con retribuzione per
l'intera giornata lavorativa. Tale proporzione tra impiego e retribuzione
sarà osservata anche nella giornata di sabato. Fra datori di lavoro e
lavoratori addetti potrà essere concordato di introdurre una pausa
nell'orario suddetto, anziché concentrarla alla fine dell'orario di lavoro
.
b) LAVORI DISAGIATI: per il lavoro eseguito sotto tunnel, tendoni, in
serre ed in grotte l'impiego effettivo sarà limitato ad ore 5 giornaliere
con una retribuzione pari ad ore 7 .Tale proporzione tra impiego e
retribuzione sarà osservata anche in caso di impiego maggiore o minore.
c) LAVORI PESANTI: nei lavori particolarmente pesanti o disagiati che si
effettuino in modo continuativo, in ambienti chiusi e refrigeranti, ovvero
eccessivamente polverosi per particolari lavorazioni che vi si effettuino,
dovranno avere luogo turni di lavoro ogni 3,30 ore.
La presente disciplina potrà essere auspicabilmente revisionata fra datori
di lavoro e lavoratori o le loro rappresentanze, sentite le figure
preposte dal Dlgs 626/94, in presenza di particolari accorgimenti od
idonee attrezzature.
NORME FINALI
ART. 42 - NORME DISCIPLINARI - OPERAI AGRICOLI
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal
conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza
il lavoro loro affidato. I rapporto tra i lavoratori nell'azienda e tra
questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a
reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni
disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 83
del C.C.N.L.
Sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:
1. Il richiamo in casi più lievi.
2. La multa fino ad un massimo di due ore di paga nei casi:
* che senza giustificato motivo il lavoratore si assenti od
abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne
anticipi la cessazione;
* che per negligenza il lavoratore arrechi danno all'azienda
ed ai macchinari.
3. La multa pari all'importo di quattro ore di lavoro, nei casi
di maggior gravità.
4. La sospensione dal servizio, solo per i fatti di gravità tale
da non consentire temporaneamente la prosecuzione dell'ordinaria
attività, e ciò nei limiti di 10 giorni di lavoro.
ART. 43 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento
degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato
motivo, secondo la disciplina della legge 604/66 e 300/70, come modificato
dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto
senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non
consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto quali:
* Le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza
notificazioni;
* Le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
* La recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione
di sanzioni disciplinari;
* La grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto
rappresentante nell'azienda;
* I danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli
stabili;
* Il furto in azienda.
GIUSTIFICATO MOTIVO
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, ovvero da
ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro
ed al regolare funzionamento di esse, quali:
* Le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
* La sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;
l'adesione dell'azienda a programmi comunitari tali da comportare un
minore utilizzo di manodopera, in specie agroambientale, set-aside, ecc.;
* La radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione
aziendale;
* La cessazione dell'attività agricola per fine contratto di affitto di
fondo rustico;
* L'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione e cooperative di
servizio;
* L'incremento del nucleo familiare dell'imprenditore per l'aggiunta od il
rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il
secondo grado, anche se non conviventi.
Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che
per giustificato motivo, deve essere comunicato all'operaio a mezzo
raccomandata A/R e contenere i motivi che lo hanno determinato. L'operaio
che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria
organizzazione sindacale, la quale esperirà il tentativo di amichevole
componimento.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, co. 2, della legge 108 del
1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti
degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei
requisiti pensionistici.
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di
licenziamento non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da
notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata A/R.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della
comunicazione, sono così stabiliti:
* Due mesi nel caso di licenziamento.
* Un mese nel caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è
dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di
cessazione del rapporto per morte dell'operaio.
ART. 44 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente
dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in
dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano
l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata
alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15
giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di
composizione della vertenza.
ART. 45 - ABROGAZIONE DI NORME
Sono abrogate tutte le norme disciplinate o comunque in contrasto col
presente articolato, ed in particolare si intendono abrogate tutte le
normative previste dal CIPL del 7/12/88, comprese tutte le norme previste
per i lavoratori di mietitura e trebbiatura di grano e riso. È altresì
abrogato tutto il CIPL 8/7/93 e tutto l'accordo 9/7/96.
Agli operai agricoli della provincia di Bologna, a far tempo dalla entrata
in vigore del presente CPL si applicano pertanto, in via esclusiva, le
normative previste dal CCNL 10 luglio 1998 e del presente articolato.
ART. 46 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore da qualsiasi
fonte contrattuale comunque acquisite.
ART. 47 - STESURA E STAMPA
Entro il 31/12/2000 si procederà alla stesura e alla stampa del presente
CPL. In calce al testo, per opportuna memoria, saranno riprodotti il testo
del CIPL 8/7/93, dell'Accordo CPL 9/7/96 e del protocollo regionale del
16/11/98 in materia di apprendistato.
Bologna,
UPA FLAI-CGIL
COLDIRETTI FISBA-CISL
CIA UILA-UIL
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