VERBALE DI INCONTRO
Le sottoscritte parti firmatarie del CCNL per i dipendenti delle
cooperative e dei consorzi agricoli, avendo effettuato le rispettive
verifiche interne sull'ipotesi di accordo di rinnovo del medesimo CCNL
siglata il 16 luglio 2002, confermano la validità di tale accordo a tutti
gli effetti.
Roma, 1 agosto 2002
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
Ipotesi di accordo.
Il giorno 16 luglio 2002 in Roma
tra
- AGICA-AGCI
- ANCA-LEGACOOP
- FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE
e
- FLAI-CGIL
- FAI-CISL
- UILA-UIL
si è concordato di rinnovare il CCNL per i dipendenti di cooperative e
consorzi agricoli scaduto il 31.12.01 alle condizioni e con le modifiche
previste negli allegati.
Letto, approvato e sottoscritto.
IMPEGNO TRA LE PARTI IN RELAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO
Considerato che all'atto del rinnovo del presente CCNL risultano presenti
in Parlamento, ma non ancora approvati, disegni di legge per un'organica
riforma del mercato del lavoro, le parti s'impegnano ad incontrarsi, anche
su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall'emanazione dei suddetti
provvedimenti di legge per concordare gli aspetti demandati alla
contrattazione collettiva e per apportare alle norme contrattuali le
modifiche e/o integrazioni necessarie.
Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza
contrattuale.
A) Decorrenza e durata.
Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1°
gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2005 salvo le norme per le quali è
prevista apposita decorrenza e durata.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente
decorrenza dal 1° luglio 2002 e dal 1° gennaio 2003 e scadenza il 31
dicembre 2003.
Art. 3 - Struttura e assetto del contratto.
NUOVA LETT. D):
"d) Procedure, tempi e durata della contrattazione di 2° livello.
La contrattazione di 2° livello (territoriale, di settore merceologico,
aziendale o consortile) ha durata quadriennale, si svolge 1 sola volta in
un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL e i suoi effetti per il
presente CCNL non potranno decorrere prima dell'1.1.04.
Entro e non oltre il 30.6.03 o non oltre 6 mesi dalla scadenza del
contratto integrativo se successiva al 30.6.03 le parti a livello
territoriale competente concorderanno le aree di competenza della
contrattazione di 2° livello (territoriale o di settore merceologico).
Entro la stessa data le parti a livello aziendale concorderanno
l'esercizio della contrattazione a livello d'impresa cooperativa o di
consorzio. In caso di mancato accordo sarà applicata la contrattazione di
2° livello territoriale o di settore merceologico.
Le piattaforme sindacali, in coerenza con le intese intervenute tra le
parti, saranno presentate entro il 30.9.03 o non oltre 3 mesi prima della
scadenza del contratto integrativo applicato, se successiva al 31.12.03.
Sono fatti salvi i tempi e le procedure previste dagli accordi di 2°
livello preesistenti a livello di settore merceologico, aziendale o
consortile."
Art. 4 - Relazioni sindacali.
Inserire l'ulteriore dichiarazione a verbale:
Dichiarazione a verbale.
A livello locale le parti valuteranno la possibilità di introdurre forme
di "buone pratiche" per favorire la partecipazione al lavoro dei
lavoratori immigrati, in considerazione delle loro principali esigenze di
carattere culturale e religioso e in relazione ad iniziative in materia,
in particolare, di fruizione di ferie e/o permessi, e di informazione.
Inserire alla fine dell'art. 4 il seguente impegno a verbale n. 2:
Impegno a verbale.
Le parti firmatarie, in considerazione dell'oggettiva sussistenza di
elementi che rendono il presente CCNL contiguo a quelli per le cooperative
di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il settore
forestale, di cui le stesse parti sono, seppure non esclusivamente,
firmatarie, e ritenendo opportuno promuovere un'azione di
razionalizzazione e semplificazione degli strumenti relazionali e
bilaterali, di cui al presente articolo, con analoghe strumentazioni
previste negli altri due citati CCNL, con l'obiettivo quindi di rendere
maggiormente praticato il sistema di relazioni sindacali, s'impegnano a
proporre questa ipotesi di lavoro agli altri 2 tavoli contrattuali e alle
parti ivi presenti e, a seguito di analogo impegno contrattuale, a
definire specifiche intese per dare seguito al presente impegno.
In attesa dell'attuazione di quanto sopra dichiarato, si conferma la
vigenza dell'art. 4.
Art. 7 - Ambiente e salute.
Alla fine del 1° periodo dopo la parola "vita" inserire:
"Poiché l'attività produttiva delle cooperative e consorzi agricoli
implica sostanzialmente 3 ordini di rischi (rischi sul lavoro per gli
addetti, siano essi dipendenti o soci lavoratori, rischi ambientali, per
l'impatto delle attività sul territorio, e rischi per i consumatori, in
merito alla sicurezza e igiene degli alimenti), l'azione di tutela da
adottare, attuata a livello aziendale e/o territoriale, è informata alle
normative vigenti, anche di derivazione europea, e si fonda sul concetto
di prevenzione.
A livello aziendale essa è realizzata attraverso un'organizzazione del
lavoro attenta a programmi di miglioramento continuo, basati sull'analisi
dei rischi, sull'individuazione delle misure di prevenzione da adottare,
sulla programmazione dell'applicazione di tali misure e sulla verifica
annuale dei loro effetti.
Ciò comporta l'individuazione e la pratica, sia a livello nazionale che
aziendale/territoriale (cfr. revisione degli Osservatori) di procedure per
la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla
realizzazione di programmi di miglioramento e comporta l'esigenza di
un'adeguata formazione sia dei lavoratori e delle loro rappresentanze che
dei gruppi dirigenti delle aziende.
A livello territoriale, va connessa ai programmi istituzionali di tutela
del territorio e alle problematiche di sicurezza alimentare, a loro volta
connesse alla qualità degli alimenti.
A tal fine le parti s'impegnano a sviluppare, per quanto possibile,
l'attuazione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e di
certificazione ambientale VISION 2000, anche in relazione alle condizioni
ambientali territoriali, finalizzate a raggiungere l'iscrizione dei siti
alla rubrica della certificazione EMAS, e s'impegnano altresì a favorire
l'applicazione dell'accordo volontario siglato presso il CNEL in materia
di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti."
Modificare il punto 1, 3° alinea, come segue:
- individueranno i lavori che comportano movimentazione manuale dei
carichi, disagiati e/o imbrattanti e/o nocivi, definendo in occasione
della stipula dei contratti di 2° livello i lavori a rischio biologico e
chimico, anche alla luce delle specifiche norme introdotte in modifica del
D.lgs. n. 626/94, e in rapporto alla realtà produttiva delle aziende
cooperative nel territorio.
Art. 12 - Previdenza complementare e Fondi integrativi.
Sostituire il punto B, numero 2, con il seguente:
Sono iscritti a FILCOOP SANITARIO, salvo rinuncia, tutti gli operai a
tempo indeterminato ai quali si applica il presente contratto.
La contribuzione al Fondo è determinata nella misura di E 51,65 annua di
cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del
lavoratore.
Gli operai a tempo indeterminato in forza alla data di firma del presente
accordo, non iscritti al Fondo, saranno iscritto a FILCOOP SANITARIO
qualora non manifestino per iscritto diversa intenzione entro il 31.12.02.
Per gli operai a tempo indeterminato assunti posteriormente al 31.12.02
l'iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da
presentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione.
L'azienda invierà a FILCOOP SANITARIO la copia della comunicazione di
recesso del lavoratore.
Art. 19 - Classificazione dei lavoratori.
Al punto B) AREA OPERAI
1) Operai agricoli.
inserire nuova lett. c):
c)Qualificati super: sono operai qualificati super i lavoratori in
possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio
qualificato, che siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali
da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di
lavorazione.
Inoltre alla definizione di specializzati lett. b) alla fine del periodo
aggiungere la parola "super".
Le corrispondenti lett. c) e d) diventano d) ed e).
I commi successivi sostituiscono i precedenti.
"Corrispondentemente i lavori che ricorrono nelle aziende agricole si
classificano in:
1) lavori propri dei lavoratori specializzati "super";
2) lavori propri dei lavoratori specializzati;
3) lavori propri dei lavoratori qualificati super;
4) lavori propri dei lavoratori qualificati;
5) lavori propri dei lavoratori comuni.
In sede di stipulazione dei contratti di 2° livello saranno individuate le
figure degli operai esistenti per ciascuno dei 5 livelli di specializzati
"super", di specializzati, qualificati super, di qualificati, di comuni e
le mansioni che ciascuna figura deve essere in grado di assolvere secondo
i criteri previsti dal comma 3.
Nell'ambito di ciascuno dei livelli suindicati, i salari possono essere
fissati:
1) per ogni singola figura;
2) per gruppi di figure;
3) per livello.
Analogamente devono essere stabiliti i lavori da considerarsi pesanti o
nocivi, le eventuali limitazioni d'orario per l'esecuzione dei lavori
pesanti e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai
agricoli per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.
Ai lavoratori specializzati o non ai quali il datore di lavoro conferisce
l'incarico di capo, verrà riconosciuta la corresponsione di una
maggiorazione salariale da stabilirsi dai contratti integrativi.
Norma transitoria.
Per i lavoratori qualificati super si concorda di demandare l'introduzione
di tale qualifica ai prossimi rinnovi contrattuali di 2° livello.
All'atto dei rinnovi contrattuali di 2° livello, e sulla base di profili
definiti in tale sede, potranno essere inseriti nella nuova qualifica non
più del 10% dei lavoratori attualmente classificati come qualificati. Nel
caso sussistano indennità di funzione o di livello o in altro modo
denominate, comunque concesse a titolo di riconoscimento professionale e
derivanti da contrattazione collettiva, queste verranno assorbite fino a
concorrenza al momento dell'acquisizione della nuova qualifica.
Ove le entità delle indennità sopra richiamate siano uguali o superiori
all'80% della differenza tra le retribuzioni contrattuali della qualifica
dell'operaio qualificato e della qualifica dell'operaio qualificato super,
e siano corrisposte da almeno 12 mesi, si procederà, sempre in occasione
dei rinnovi contrattuali di 2° livello, all'inquadramento dei lavoratori
con detto requisito al livello qualificato super, con relativo
assorbimento dell'indennità fino a concorrenza.
Le parti concordano inoltre che, in quelle realtà, territoriali o
aziendali che abbiano già sistemi classificatori che prevedano
l'inquadramento di lavoratori a livelli analoghi al qualificato super,
verrà confermato il sistema classificatorio ivi vigente, e quindi non si
procederà ad alcun reinquadramento dei suddetti lavoratori nel nuovo
livello di operaio qualificato super.
NUOVO TESTO DELLA SECONDA PARTE DELL'ART. 19
2) Operai florovivaisti.
Gli operai florovivaisti si classificano come segue:
a) specializzati "super":
sono operai specializzati "super" i lavoratori in possesso di specifiche
e superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate
dell'operaio specializzato, quali:
- ibridatore-selezionatore:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci
varietali per ottenere ibridi di 1a generazione selezionati, assicurando
un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con
responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;
- conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse:
l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo,
oltre alla guida e all'uso anche su strada di macchine agricole
operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla
manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgendo
un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico);
- conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di
autotreni, autoarticolati o automezzi di portata superiore a q. 75
provvede alla loro manutenzione e alle riparazioni ordinarie
effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda,
svolgendo un'attività lavorativa polivalente;
- aiutante di laboratorio:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle
prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi
dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;
- potatore "artistico" di piante:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura
artistico-figurativa di piante ornamentali o alberi di alto fusto;
- giardiniere:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione
di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le
concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura
delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la
direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese
di acqua nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre, predispone ed
esegue i lavori di cui sopra assumendone la responsabilità;
- conduttore di caldaie a vapore:
colui che in possesso di apposito certificato di abilitazione di 1° e 2°
grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale,
manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle
caldaie a vapore, provvede alla manutenzione e alle necessarie
riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.
b) Specializzati:
sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e
complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o
per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di
maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati super,
quali: i vivaisti, i potatori, gli innestatori e ibridatori, i
preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti
antiparassitari, i selezionatori di piante innestate, i conduttori
patentati di autotreni, di automezzi e trattori, i conduttori di caldaie
con patente diversa dal 1° e 2° grado, i meccanici, gli elettricisti,
gli spedizionieri, i costruttori di serre. Per i lavoratori
specializzati ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di
capo, verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione
salariale da stabilirsi nei contratti di 2° livello.
c) Qualificati super:
sono operai qualificati super i lavoratori in possesso delle conoscenze
e capacità professionali dell'operaio qualificato, che siano in grado di
svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire
singoli processi produttivi e/o di lavorazione, quali: aiuto innestatori
in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze,
addetti agli impianti termici.
d) Qualificati:
sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche
conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo,
che consentono loro di eseguire una o più mansioni di preparazione o di
valorizzazione della produzione agricola stessa, quali tutti gli aiuti
degli specializzati di cui al comma c) e i preparatori di acqua da
irrorazioni, gli irroratori portatori di lancia per trattamenti
antiparassitari, gli imballatori, gli addetti agli impianti termici, i
conduttori di piccoli trattori e mezzi meccanici semoventi, i
trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.
e) Comuni:
sono operai comuni i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni
generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.
Nei contratti di 2° livello saranno incluse le eventuali figure
professionali non previste dai commi a), b), c), d) e saranno classificati
nell'uno o nell'altro livello a seconda delle mansioni che svolgono.
Negli stessi contratti dovranno essere precisate le mansioni proprie dei
vivaisti e l'inquadramento dei "giardinieri" il cui profilo professionale
non corrisponde a quello individuato per il giardiniere specializzato
super.
Analogamente devono essere stabiliti i lavori da considerarsi pesanti o
nocivi, le eventuali limitazioni d'orario per l'esecuzione dei lavori
pesanti e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il
periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.
Norma transitoria.
Per i lavoratori qualificati super, si concorda di effettuare il relativo
inquadramento in occasione della definizione dei prossimi rinnovi
contrattuali di 2° livello.
Nel caso si verifichi che tale inquadramento coinvolga oltre il 10% degli
operai qualificati, le parti titolari del 2° livello contrattuale
individueranno le opportune fasi di applicazione graduale del nuovo
livello contrattuale.
C) AREA LAVORATORI NON PROFESSIONALIZZATI
Appartengono a questa area gli operai agricoli che nell'anno solare
precedente hanno lavorato nel settore agricolo per un numero di giornate
complessive inferiori a 51, che svolgono mansioni che non richiedono
alcuna professionalità, non avendo nessuna qualifica che li renda
inquadrabili nei livelli 1-2-3 dell'area Operai.
Art. 26 - Lavoro temporaneo.
I primi 2 commi dell'art. 26 sono soppressi.
Art. 30 - Congedo matrimoniale e permessi straordinari.
Il comma 3, art. 30, è sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell'art. 4, legge n. 53/00, il lavoratore, sia a tempo
indeterminato che determinato, ha diritto a un permesso retribuito di 3
giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge o di un parente
entro il 2° grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti
da certificazione anagrafica."
Art. 31 - Permessi per formazione professionale.
Al lavoratore a tempo indeterminato che frequenta corsi di formazione e
aggiornamento professionali d'interesse agricolo, ivi compresa la
formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/00, istituiti in
applicazione delle intese intervenute tra le parti firmatarie del CCNL e/o
istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso
retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla
partecipazione al corso.
Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell'arco
del triennio con facoltà di utilizzarle in un solo anno. Il numero dei
lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può
beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà
superare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno
da 4 a 10 lavoratori a tempo indeterminato e il 10% per quelle che hanno
più di 10 lavoratori a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non
sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di
addestramento professionale di cui sopra è esteso ad ogni effetto anche ai
lavoratori a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di
tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del
rapporto, sono demandate alla contrattazione di 2° livello.
Ai sensi e agli effetti dell'art. 5, legge 8.3.00 n. 53, i lavoratori a
tempo indeterminato, con almeno 5 anni d'anzianità di servizio presso la
stessa azienda, possono presentare domanda al datore di lavoro per
usufruire del congedo per la formazione, così come disciplinato al citato
art. 5, legge n. 53.
In particolare, i lavoratori che vogliono usufruire del congedo formativo
da 5 mesi a 11 mesi continuativi, devono presentare domanda al datore di
lavoro con almeno 3 mesi di anticipo sull'inizio del periodo di congedo.
Per le domande di periodi inferiori ai 5 mesi, la domanda andrà presentata
2 mesi prima dell'inizio del periodo di congedo.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a rispondere al lavoratore
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, sia in caso di accoglimento
della stessa, sia in caso di differimento o di diniego.
Il numero di lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che
può fruire del congedo formativo, non può superare 1 unità nel caso di
aziende da 4 a 50 lavoratori, e il 2% dei lavoratori in caso di aziende
con più di 50 unità.
La possibilità di fruire del congedo formativo è estesa anche ai
lavoratori a tempo determinato che abbiano almeno 7 anni d'anzianità con
la stessa azienda, determinata su 150 giornate lavorative medie.
Nel caso di lavoratori a tempo determinato il numero dei lavoratori di
ogni singola azienda che può fruire del congedo formativo, è pari a 1 ogni
100 unità o frazione.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che la normativa di cui all'art. 7, legge n. 53/00
non è coordinata con quanto stabilito dal Codice civile in materia di
ammissibilità all'anticipazione del TFR.
Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del
legislatore, al fine di agevolare i lavoratori in congedo formativo, si
ritiene di attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero del lavoro
con la Circolare n. 85/00.
Art. 45 - Quadri.
Al capoverso "indennità di funzione" aggiungere alla fine del comma 2 il
seguente periodo:
"A decorrere dall'1.7.02 i predetti minimi sono elevati rispettivamente a
E 155 mensili e da E 103 mensili."
Art. 64 - Scatti di anzianità.
Dopo il comma 1 inserire:
"Gli operai a tempo indeterminato, che saranno classificati qualificati
super in applicazione del presente accordo, per ciascun biennio
d'anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo
di aumento periodico d'anzianità, alla corresponsione di una somma in
cifra fissa pari a E 10,85.
TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI MENSILI (in euro)
Aree Impiegati e Quadri
dal dal
liv. 1.7.02 1.1.03
1° 1.360,95 1.387,69
2° 1.223,49 1.247,53
3° 1.123,54 1.145,62
4° 1.044,87 1.065,40
5° 965,20 984,17
6° 897,11 914,74
Aree Operai:
Operai agricoli a tempo indeterminato
dal dal
liv. 1.7.02 1.1.03
super 1.126,17 1.148,30
spec. 1.047,14 1.067,72
qual. super 995,79 1.015,36
qual. 966,94 985,94
com. 897,11 914,74
Operai florovivaisti a tempo indeterminato
dal dal
liv. 1.7.02 1.1.03
super 1.139,64 1.162,03
spec. 1.059,79 1.080,61
qual. super 995,79 1.015,36
qual. 978,24 997,46
com. 897,11 914,74
Aree Operai non professionalizzati
dal dal
1.7.02 1.1.03
752,59 767,38
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