26-11-2008
Il responso a distanza di
quindici anni
dal ricorso presentato contro la Provincia
Discarica di Costalta:
vince il Comune
Lente aveva intimato
a Villa Poli
il ripristino del sito minaciando di acquisirlo
A quasi quindici anni
dalla presentazione del ricorso da parte del Comune di San Pietro
contro la Provincia di Belluno, la seconda sezione del Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto ha recentemente emesso
la sentenza dando ragione a Villa Poli. Al centro dell'ennesima
e lunga vicenda giudiziaria attorno al Colle sampietrino, stavolta
c'è la discarica di Costalta.
Nel gennaio del 1994, l'allora Amministrazione
comunale si era rivolta al Tar per ottenere l'annullamento di
un provvedimento del presidente di Palazzo Piloni e del parere
della Commissione consultiva per i Beni ambientali. La Provincia
aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi relativi
alla discarica di materiali vari tra la strada provinciale panoramica
del Comelico ed il rio Rin. Qualora a piazza Roma non avessero
ottemperato a quanto previsto dall'atto provinciale, sarebbe
scattata l'acquisizione dell'immobile e dell'area interessata
al patrimonio dalla Provincia.
I magistrati Giuseppe Di Nunzio (presidente),
Claudio Rovis (consigliere) e Domenico Landi(consigliere e relatore)
hanno evidenziato che l'ordinanza impugnata appare del tutto
generica nell'indicare l'oggetto ed il contenuto della pretesa
attività ripristinatoria e che appare fondata la censura
di difetto di istruttoria e di motivazione.
Dalla documentazione prodotta risulta che
il piazzale che fiancheggiala strada panoramica del Comelico
e che costituisce il tetto di una discarica abusiva esiste da
sempre, tanto da essere stata destinata, in sede di adozione
di variante al piano regolatore generale, in gran parte a parcheggio.
In tale situazione, l'amministrazione provinciale
avrebbe dovuto svolgere un'idonea istruttoria per verificare
l'esistenza e l'entità della scarpata lungo la quale era
stato gettato del materiale vario che il Comune di San Pietro
ha poi provveduto, in ottemperanza all'ordinanza impugnata, a
rimuovere, come risulta dalle certificazioni prodotte.
I giudici hanno, inoltre, aggiunto, per completezza
di indagine, che il presupposto per l'applicazione della sanzione
con trasferimento al patrimonio provinciale è costituito
dalla violazione di norme urbanistico-edilizie e non dalla violazione
di norme poste a tutela dell'ambiente, con la conseguenza che
l'ente a beneficio del quale opera l'acquisizione non è
la Provincia bensì il Comune. Pertanto il richiamo a tale
norma per giustificare la previsione dell'acquisizione di diritto
dell'area al patrimonio provinciale appare del tutto errato.
Il ricorso è stato quindi accolto,
con il conseguente annullamento dell'ordinanza, mentre le spese
di giudizio saranno compensate tra le parti.
Yvonne Toscani |