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26-11-2008

Il responso a distanza di quindici anni
dal ricorso presentato contro la Provincia

Discarica di Costalta: vince il Comune

L’ente aveva intimato a Villa Poli
il ripristino del sito minaciando di acquisirlo

A quasi quindici anni dalla presentazione del ricorso da parte del Comune di San Pietro contro la Provincia di Belluno, la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha recentemente emesso la sentenza dando ragione a Villa Poli. Al centro dell'ennesima e lunga vicenda giudiziaria attorno al Colle sampietrino, stavolta c'è la discarica di Costalta.

Nel gennaio del 1994, l'allora Amministrazione comunale si era rivolta al Tar per ottenere l'annullamento di un provvedimento del presidente di Palazzo Piloni e del parere della Commissione consultiva per i Beni ambientali. La Provincia aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi relativi alla discarica di materiali vari tra la strada provinciale panoramica del Comelico ed il rio Rin. Qualora a piazza Roma non avessero ottemperato a quanto previsto dall'atto provinciale, sarebbe scattata l'acquisizione dell'immobile e dell'area interessata al patrimonio dalla Provincia.

I magistrati Giuseppe Di Nunzio (presidente), Claudio Rovis (consigliere) e Domenico Landi(consigliere e relatore) hanno evidenziato che l'ordinanza impugnata appare del tutto generica nell'indicare l'oggetto ed il contenuto della pretesa attività ripristinatoria e che appare fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione.

Dalla documentazione prodotta risulta che il piazzale che fiancheggiala strada panoramica del Comelico e che costituisce il tetto di una discarica abusiva esiste da sempre, tanto da essere stata destinata, in sede di adozione di variante al piano regolatore generale, in gran parte a parcheggio.

In tale situazione, l'amministrazione provinciale avrebbe dovuto svolgere un'idonea istruttoria per verificare l'esistenza e l'entità della scarpata lungo la quale era stato gettato del materiale vario che il Comune di San Pietro ha poi provveduto, in ottemperanza all'ordinanza impugnata, a rimuovere, come risulta dalle certificazioni prodotte.

I giudici hanno, inoltre, aggiunto, per completezza di indagine, che il presupposto per l'applicazione della sanzione con trasferimento al patrimonio provinciale è costituito dalla violazione di norme urbanistico-edilizie e non dalla violazione di norme poste a tutela dell'ambiente, con la conseguenza che l'ente a beneficio del quale opera l'acquisizione non è la Provincia bensì il Comune. Pertanto il richiamo a tale norma per giustificare la previsione dell'acquisizione di diritto dell'area al patrimonio provinciale appare del tutto errato.

Il ricorso è stato quindi accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza, mentre le spese di giudizio saranno compensate tra le parti.

Yvonne Toscani


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