21-3-2006
Respinto il ricorso...
La terza sezione
del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha definitivamente
respinto il ricorso presentato dai genitori degli alunni delle
scuole dell'infanzia e primaria di Costalta contro il
Comune di San Pietro.
La sentenza è stata pronunciata con l'intervento dei magistrati
Angelo De Zotti (presidente), Rita De Piero (consigliere relatore)
e Riccardo Savoia (consigliere). L'azione dei genitori mirava
a ottenere l'annullamento degli atti con cui Villa Poli aveva
deciso, un anno fa, di trasferire le attività scolastiche
dalla frazione sanpietrina più alta a Presenaio e di revocare
temporaneamente l'agibilità dei fabbricati scolastici
costaltesi, fino all'esecuzione degli interventi per renderli
conformi alle norme di sicurezza.
Contro l'atto del Comune sono state sollevate l'incompetenza,
la mancanza dell'intesa con le istituzioni scolastiche e del
parere della locale Regola, previsto in materia di "cultura
locale", la carenza di motivazione, la non astensione dalla
votazione del consigliere Manuel Casanova Consier, primo cugino
e nipote di due insegnanti che operano nel plesso scolastico
soppresso.
A nulla è servito illustrare che il provvedimento non
riesce a spiegare come mai edifici tranquillamente frequentati
fino a poco tempo prima siano improvvisamente diventati inagibili
e che l'inagibilità di un edificio, essendo da annoverare
tra i provvedimenti contingibili e urgenti, è di competenza
del sindaco e non del responsabile dell'Ufficio tecnico. Il Comune
si è difeso ponendo sul tavolo tre elementi: il già
deliberato accorpamento dei plessi scolastici, l'eccessivo onere
economico della ristrutturazione degli edifici scolastici di
Costalta e il loro cattivo stato di manutenzione.
Al termine dell'iter, il Tar ha deciso che il ricorso e i motivi
aggiunti non sono fondati: «È ben vero che, al momento
della delibazione dell'istanza cautelare di sospensione degli
effetti del provvedimento di trasferimento, il Collegio si era
favorevolmente orientato e aveva emesso un provvedimento di accoglimento;
tuttavia, re melius perpensa, ritiene invece che l'impugnazione
debba essere respinta» - si legge nella sentenza emessa
il 17 marzo e articolata in una quindicina di pagine. Nel documento
si sottolinea che già in passato il Consiglio comunale
di San Pietro, con le precedenti amministrazioni, aveva chiaramente
manifestato la volontà di riunire tutte le scuole comunali
nel plesso di Presenaio. Sotto il profilo della competenza, il
Tar ha concluso che la scuola è stata ampiamente coinvolta,
esprimendo il proprio parere («condizionatamente negativo»)
e che non è necessario sentire la Regola «in ogni
decisione che coinvolga la scuola pubblica e certamente non riguardo
all'uso degli edifici scolastici che nulla ha da spartire con
il concetto di cultura locale».
Per la particolarità della questione e degli interessi
coinvolti, unita alla circostanza che la sentenza va di contrario
avviso rispetto all'ordinanza di sospensione, è stata
disposta la totale compensazione, tra le parti, delle spese e
onorari di causa.
Yvonne Toscani |