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21-3-2006

Respinto il ricorso...

La terza sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha definitivamente respinto il ricorso presentato dai genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria di Costalta contro il Comune di San Pietro.
La sentenza è stata pronunciata con l'intervento dei magistrati Angelo De Zotti (presidente), Rita De Piero (consigliere relatore) e Riccardo Savoia (consigliere). L'azione dei genitori mirava a ottenere l'annullamento degli atti con cui Villa Poli aveva deciso, un anno fa, di trasferire le attività scolastiche dalla frazione sanpietrina più alta a Presenaio e di revocare temporaneamente l'agibilità dei fabbricati scolastici costaltesi, fino all'esecuzione degli interventi per renderli conformi alle norme di sicurezza.
Contro l'atto del Comune sono state sollevate l'incompetenza, la mancanza dell'intesa con le istituzioni scolastiche e del parere della locale Regola, previsto in materia di "cultura locale", la carenza di motivazione, la non astensione dalla votazione del consigliere Manuel Casanova Consier, primo cugino e nipote di due insegnanti che operano nel plesso scolastico soppresso.
A nulla è servito illustrare che il provvedimento non riesce a spiegare come mai edifici tranquillamente frequentati fino a poco tempo prima siano improvvisamente diventati inagibili e che l'inagibilità di un edificio, essendo da annoverare tra i provvedimenti contingibili e urgenti, è di competenza del sindaco e non del responsabile dell'Ufficio tecnico. Il Comune si è difeso ponendo sul tavolo tre elementi: il già deliberato accorpamento dei plessi scolastici, l'eccessivo onere economico della ristrutturazione degli edifici scolastici di Costalta e il loro cattivo stato di manutenzione.
Al termine dell'iter, il Tar ha deciso che il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati: «È ben vero che, al momento della delibazione dell'istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento di trasferimento, il Collegio si era favorevolmente orientato e aveva emesso un provvedimento di accoglimento; tuttavia, re melius perpensa, ritiene invece che l'impugnazione debba essere respinta» - si legge nella sentenza emessa il 17 marzo e articolata in una quindicina di pagine. Nel documento si sottolinea che già in passato il Consiglio comunale di San Pietro, con le precedenti amministrazioni, aveva chiaramente manifestato la volontà di riunire tutte le scuole comunali nel plesso di Presenaio. Sotto il profilo della competenza, il Tar ha concluso che la scuola è stata ampiamente coinvolta, esprimendo il proprio parere («condizionatamente negativo») e che non è necessario sentire la Regola «in ogni decisione che coinvolga la scuola pubblica e certamente non riguardo all'uso degli edifici scolastici che nulla ha da spartire con il concetto di cultura locale».
Per la particolarità della questione e degli interessi coinvolti, unita alla circostanza che la sentenza va di contrario avviso rispetto all'ordinanza di sospensione, è stata disposta la totale compensazione, tra le parti, delle spese e onorari di causa.

Yvonne Toscani


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"ACCADE A COSTALTA..."

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