Art. 8, 2° comma, della Costituzione italiana: "Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano".
Prendiamo spunto da un’articolo apparso sul L’Occidentale il 14/2/2009 (vedi sotto) per porci questa domanda, pienamente legittima alla luce di alcuni precetti della religione islamica:
1) la poligamia, dato che un musulmano può sposare fino a 4 mogli, mentre per la legge italiana ciò è inammissibile;
2) la pena di morte per apostati, adulteri ed omosessuali; confermata da tutte e quattro le scuole coraniche, e pertanto non suscettibile di smentite, è una realtà mai messa in discussione da nessun organo dirigente islamico;
3) la superiorità del musulmano sul non musulmano e dell’uomo sulla donna, chiaramente desumibili sia dalle fonti religiose islamiche (Corano e Sharia), che da documenti istituzionali, come ad esempio la Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo.
D’altra parte, non sarebbe necessario ricorrere alla nostra Costituzione per realizzare la gravità di questi, come di altri, aspetti dell’islam.
Ma, dato che la Costituzione è sovente nominata a sostegno della laicità dello Stato in funzione anticristiana, ci pare giusto richiamarla per intero, e non solo per singole parti a seconda della convenienza.
Accenniamo, puramente a titolo esemplificativo, altri articoli della Costituzione che, più nello specifico, sono in netto contrasto con quanto predicato dalla religione islamica:
Art. 2 “…i diritti inviolabili dell’uomo…”
Art. 3 “pari dignità sociale… senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione”
Art. 13 “La libertà personale è inviolabile…” (quando invece nella Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo, la libertà individuale viene subordinata alla sharia)
Art. 27 “Non è ammessa la pena di morte…”
Art. 29 “Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi…”
Quindi noi, a buon diritto, esprimiamo la nostra convinzione che la religione islamica leda i princìpi costituzionali, e pertanto ci interroghiamo sulla legittimità dell’islam nel nostro Paese.
Ciò dovrebbe far riflettere, in particolare, chi propone la costruzione di sempre nuove moschee. Giustamente si osteggiano ideologie violente e razziste come, ad esemio, il neonazismo. Ma l’islam, in certi suoi aspetti, non si discosta molto da queste dottrine.
Perché allora questa difformità di trattamento ?
Riportiamo lo stralcio dell’articolo apparso su www.loccidentale.it del 14/2/2009.
“….
La seconda considerazione concerne invece la legalità e la moralità delle moschee in territorio occidentale. Qui gli aspetti che decretano la contrarietà alla loro edificazione sono molteplici. L’articolo 8 comma 3 della Costituzione prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze; ciò è ribadito anche dalla legislazione ordinaria con la L. 24.06.1929 n. 1159 e rd 28.02.1930 n. 289 (Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e norme di attuazione). La nostra Costituzione richiede, quindi, un “patto di intesa”, sottoposto alle Camere, affinché si verifichi che “la confessione religiosa professata non sia portatrice di una concezione di vita che induce a vivere il rapporto tra fedeli e Stato secondo modalità profondamente diverse dai convincimenti religiosi o meno che la maggioranza dei cittadini recepisce come disvalori e incompatibili con il nostro ordinamento giuridico”. La confessione islamica, al contrario, contrasta con l’ordinamento giuridico italiano e coi principi di riconoscimento di libertà e di dignità della persona garantiti da decenni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Tutte le religioni praticate in territorio italiano, compresa la cattolica, sono sottoposte ai relativi patti d’intesa, tranne la musulmana, i cui rappresentanti non hanno mai firmato tali patti, ma hanno tuttavia continuato a erigere illegalmente moschee a ritmo esponenziale nel territorio grazie all’accondiscendenza di amministrazioni compiacenti e alla farraginosità delle legislazioni regionali mal interpretate e ancor peggio applicate. Attualmente in Italia esistono oltre 750 moschee, tutte illegali.”
(http://www.loccidentale.it/articolo/moschea+a+genova%3F+no+grazie!.0066106)
Riassumendo, secondo la nostra opinione l’islam è anticostituzionale per le seguenti ragioni:
1) predica concetti e ideologie contrari ai princìpi divulgati dalla Costituzione, in tema di rispetto per la vita e uguaglianza tra le persone (anticostituzionalità sostanziale);
2) non vi è alcuna convenzione tra Stato italiano e islam (come invece previsto dal comma 3 dell’art. 8 della Costituzione); pertanto le moschee italiane sono illegali (anticostituzionalità normativa).
La nostra Costituzione, a volte bistratta se non anche infangata, in realtà è la miglior bussola per mantenere quella direzione che ci ha permesso fin’ora di raggiugnere invidiabili livelli di benessere sociale.
Rispettiamola, e facciamola rispettare.