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ALLEGATO "A" - REP. N. 9944/FASC. N. 3865

Statuto della cooperativa Spa

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE  DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Impruneta la Società cooperativa denominata "TULIPANO Società cooperativa edificatrice per azioni".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO  OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro. Avvalendosi di tutte le leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica la Cooperativa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione e' impegnata. Lo scopo della società, e' quello di procurare e facilitare ai propri soci la realizzazione o l'acquisizione a condizioni più favorevoli di unità immobiliari adibite ad abitazione o a destinazioni accessorie o complementari o ad altre destinazioni, nonché alle attività proprie dei soci stessi.

Il tutto in conformità della legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia economica e popolare ed avvalendosi dei contributi e dei benefici creditizi, fiscali ed urbanistici da essa previste, quando ne sussistano i presupposti; senza esclusione di interventi non fruenti di agevolazioni negli altri casi.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa per perseguire tale scopo potrà svolgere in nome proprio ma per conto e nell'interesse dei propri soci le attività che, a titolo esemplificativo e non tassativo, si elencano qui di seguito:

a) acquisire in proprietà, in diritto di superficie o in altra forma aree su cui realizzare edifici, oppure edifici da recuperare, da demolire, da ristrutturare, da risanare o da suddividere;

b) programmare e progettare, anche previa accordi con altri soggetti pubblici o privati, gli interventi edilizi ed urbanistici che risultino necessari per il conseguimento dello scopo, assumendosi gli obblighi e stipulando le convenzioni a ciò finalizzate;

c) realizzare sugli immobili di cui al punto a), direttamente o tramite appalti o altre forme contrattuali, le unità immobiliari da assegnare ai soci, salve quelle che debbano essere cedute a enti pubblici o a terzi per la completa attuazione degli interventi;

d) realizzare gli interventi di cui alle precedenti lettere anche a proprietà indivisa per concederli in locazione o affitto ai soci;

e) trattare e conseguire finanziamenti, prestiti e contributi, sia avvalendosi delle leggi speciali, sia ricorrendo al credito ordinario, e concedere le relative garanzie;

f) partecipare a gare, concorsi o trattative per ottenere la concessione o l'assegnazione di aree, di risorse economiche o di titolarità di interventi, e a tale scopo commissionare ricerche, progetti e programmi, ed assumere i relativi impegni con altri soggetti;

g) provvedere, nei modi stabiliti dall'apposito regolamento, all'amministrazione condominiale degli edifici assegnati ai soci, nonché alla gestione delle parti comuni di complessi edilizi;

h) procurare ai propri soci collettivamente l'acquisizione di abitazioni o di altre unità immobiliari già realizzate o in corso di realizzazione, rappresentandoli ed assistendoli nel corso delle trattative, nelle operazioni contrattuali e finanziarie e negli adempimenti conseguenti;

i) associarsi o consorziarsi con altre cooperative o organismi consimili per la disciplina ed il coordinamento di attività comuni, oppure per iniziative di promozione, di tutela o di garanzia e qualunque altra utile per il migliore conseguimento degli scopi sociali;

j) partecipare con cooperative o imprese di associazione (anche temporanee), consorzi o Società, dirette ad eseguire interventi che consentano alla Cooperativa la disponibilità di alloggi o di unità immobiliari da fare acquisire ai propri soci;

k) svolgere per conto e nell'interesse dei propri soci tutte le attività utili per il conseguimento delle finalità sociali, agendo con i poteri e gli obblighi del mandatario;

l) partecipare, anche con contributi ed obbligazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualità e i legami dei soci fra loro e con gli altri lavoratori.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, mantenuto basilare il disposto dell'articolo 2512, comma primo, punti 1 e 3 del Codice Civile, e qualora rientri nelle previsioni dei programmi costruttivi predisposti dalle competenti autorità, la Cooperativa potrà realizzare insediamenti abitativi comprendenti edifici commerciali, culturali, ricreativi, sportivi, ecc. destinati al trasferimento o alla cessione, a qualunque titolo, a terzi, nel rispetto e con l'osservanza delle modalità imposte dalle convenzioni, dai regolamenti o dalle norme comunali, regionali e statali. Ove poi fosse ritenuto necessario dal Consiglio di amministrazione la Cooperativa potrà cedere, anche a titolo di permuta, ad altre cooperative o Comuni, Province, Regioni, privati, Enti pubblici e privati istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale o a chi da essi indicato, complessi edilizi unitari (anche non ultimati e fatte salve le eventuali autorizzazioni) compresi negli insediamenti abitativi suindicati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono interessati al raggiungimento degli scopi sociali,  che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e siano capaci di agire. In particolare potranno essere ammessi:

tutti  coloro in  genere  che aspirano ad avere assegnata in proprietà una casa popolare ed economica e non si trovino in alcuna delle condizioni ostative previste dalle vigenti e successive leggi in materia di edilizia popolare ed econo-mica;

tutte  le  altre  persone  che,  non  potendo  aspirare alle assegnazioni  di  cui  alla  precedente  lettera  a) abbia-no  necessità ed  aspirino  ad  avere  in  proprietà  o  in  locazione, anche con patto di futura vendita, a condizioni migliori   di  quelle  offerte  dal  mercato,  un  alloggio  per  uso   di  abitazione  del  proprio  nucleo  familiare.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Sono ammessi soci elementi tecnici ed amministrativi ai sensi della normativa vigente.

Art. 6  (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno  30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate ai sensi di legge.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 250,00. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6;

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 20 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata (o altro mezzo idoneo), inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 (Funzioni dellAssemblea)

L'Assemblea:

1) approva il bilancio e destina gli utili;

2) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

3) procede alla nomina degli Amministratori;

4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

6) approva i regolamenti interni;

7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 (Presidenza dellAssemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 27 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Giovanni Chilleri

F.to Mirco Salvini

F.to Matteo Chilleri

F.to Ferracin Paolo

F.to Signori Mario

F.to Necemerova Monika

F.to Sandra Fanciullacci.

F.to Vittorio di Costanzo

F.to Lombardi Luciano

F.to Giulia Badini Notaio

 

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