Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Comitato Nazionale per le Pari Opportunità

 

Relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sull’attività svolta

dal maggio 1997 al maggio 1998

Il comitato per le pari opportunità del Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito dal Capo della Polizia, in attuazione dell’articolo 20 del D.P.R. 31 luglio 1995 n.395,  con decreto del 22 gennaio 1997, si è riunito tre volte dal maggio del 1997- al maggio del 1998.

Nella prima riunione,  in conformità a quanto disposto dalla circolare  24 marzo 1993, n.12 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha adottato il Regolamento interno che ne disciplina l’attività, in quelle successive ha approfondito specifiche tematiche di rilievo, con la costituzione nel suo ambito  di gruppi di lavoro, con l’attivazione di  strumenti  di monitoraggio e con la formulazione di proposte a sostegno delle politiche delle pari opportunità.

Il 9 dicembre scorso una rappresentanza del Comitato ha partecipato ad un incontro con gli altri due omologhi Comitati istituiti presso il Ministero dell’interno, e cioè quello della  Protezione civile  e quello dell’Amministrazione civile, e nel corso della riunione, che ha costituito una utile sede di confronto, è stata prospettata la comune necessità di organizzare un dibattito, con la partecipazione del Ministro delle pari opportunità, per affrontare, tra l’altro, le problematiche della configurazione, del funzionamento, del ruolo e dei compiti  degli organismi in argomento nell’ambito delle relative amministrazioni.

Le iniziative assunte dal Comitato, in relazione alle  competenze allo stesso demandate dall’articolo 20 del  citato D.P.R. n.395, possono così riassumersi:

Ø     ha chiesto al Dipartimento della pubblica sicurezza di essere consultato, per gli aspetti riguardanti alle tematiche d’interesse, in sede di contrattazione collettiva;

Ø     ha raccomandato al Dipartimento l’introduzione  della trattazione delle tematiche della parità e delle pari opportunità tra le materie dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale  del personale della Polizia di Stato - con l’ausilio di materiali didattici che diano particolare risalto alla normativa di settore - affinché sia favorito ed incrementato il riconoscimento della pari dignità, l’approfondimento culturale e l’educazione al rispetto ed alla comprensione delle diversità;

Ø     ha verificato che nei corsi di  formazione del personale della Polizia di Stato ( istruttore di tecniche operative, guida operativa, istruttore di tiro, difesa personale, istruttore di sci, esperto di manovre di corda, etc.) è garantita la partecipazione delle donne in misura proporzionale alla  loro presenza nella Amministrazione: in particolare il rapporto tra le domande presentate dalle donne e quelle presentate dagli uomini è risultato pari al 10% , percentuale rispettata anche nel rapporto relativo alle qualificazioni conseguite nei corsi di specie. Relativamente, invece, ai corsi per «formatori»- riservati al personale in servizio presso le Scuole della Polizia di Stato- ed ai corsi per i «responsabili del servizio di prevenzione e protezione «, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.624/ 1994, la partecipazione delle donne è stata, in termini percentuale, nettamente superiore.

Ø     ha attivato un’indagine conoscitiva a livello nazionale per verificare la distribuzione e l’impiego del personale femminile nei vari servizi  ed uffici;

Ø     ha verificato che la disposizione dell’articolo 33, comma 3 della legge 1° aprile 1981, n.121 - che letteralmente prevede «ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato di norma personale maschile» - non introduce una ingiustificata  diseguaglianza di trattamento ma riconosce e tutela la specificità femminile per non rendere ineffettivi i diritti inviolabili disciplinati in modo espresso dalla Carta costituzionale.

La locuzione di norma, non introduce, infatti,  un limite per il personale femminile ( premesso che la disposizione non esclude né la possibilità di una assegnazione d’ufficio nè  preclude a ciascuna appartenente la possibilità di chiedere la specifica assegnazione, fermo restando che gli incarichi diversi dai servizi di ordine pubblico possono essere svolti indifferentemente dal personale maschile o femminile ) ma per l’Amministrazione la quale, pur essendo coessenziale al proprio ordinamento, ai sensi dell’articolo 25 della citata legge n.121, che la Polizia di Stato espleti i servizi d’istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera, non può liberamente determinare la composizione degli organici  dei Reparti mobili, relativamente al loro impiego  nei servizi di ordine pubblico.

Il disposto normativo, infatti, impone all’Amministrazione di riconoscere la precedenza alla specificità femminile al fine di realizzare  fra gli operatori della Polizia di Stato la  parità sostanziale oltre a quella giuridico- formale  sancita  dall’articolo 25 della citata legge n.121.

Ø     ha  considerato, quale finalità essenziale perché fosse garantito il radicarsi di una cultura della parità, la diffusione capillare degli «organismi  di parità» a livello locale e, pertanto, ha verificato, attraverso  un «monitoraggio» a livello nazionale, che in ogni provincia fossero state  costituite le Commissioni con compiti, tra l’altro, di verifica e formulazione di proposte in materia di misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale e di vigilanza sulla puntuale ed immediata attuazione delle norme di settore (art. 26 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395; circolare Nr.555/39/ RS/C.N.4 del 17 giugno 1997 Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per la Riforma e le Relazioni con le Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato);

Ø     ha ritenuto - in relazione alla Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione della Comunità Economica Europea - non necessaria l’adozione di uno specifico «codice di condotta» per assicurare la tutela della dignità della persona, con riguardo alla prevenzione e repressione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, dal momento che la posizione degli operatori della Polizia di Stato si delinea in proposito con connotazioni tali da differenziarla rispetto a quella di tutti gli altri pubblici dipendenti: l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza è, infatti, civile ma ad ordinamento speciale - articolo 3 della legge 1 aprile 1981, n.121 -  il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si caratterizza per il particolare stato giuridico rivestito, ciascun operatore è ufficiale o  agente di polizia giudiziaria  ed, inoltre, qualora la molestia sessuale non dovesse configurare un reato punibile dalla normativa penale potrebbe costituire, attesa  l’esaustività e la specificità dei doveri generali  e particolari di condotta imposti dal Regolamento di disciplina (D.P.R. 25 ottobre 1981, n.737) una violazione disciplinare anche perché, a differenza degli altri pubblici dipendenti, gli operatori di polizia  sono sottoposti individualmente all’annuale rapporto informativo dei loro superiori ed è difficile che condotte  abnormi non siano rilevate e rimangano senza conseguenze.

Relativamente, invece, alla promozione  di azioni positive - definite dalla legge che le ha previste per la prima volta, la legge n.125 del 1991,  come «misure per le donne» volte a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità - sono  attualmente in fase di studio le seguenti due iniziative:

1.     valutazione delle concrete possibilità di realizzare a livello nazionale  il «Progetto Salute Donna» per la prevenzione e diagnosi  dei tumori femminili, programma riservato alle dipendenti della Polizia di Stato e ai familiari di sesso femminile e  già da alcuni anni attivato nella capitale dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza  in collaborazione con il Policlinico «Gemelli» di Roma.

2.     analisi, in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati  dalla legge n. 125 del 1991, delle  concrete possibilità di istituire un servizio di custodia sui luoghi di lavoro dei figli  degli appartenenti alla Polizia di Stato, purché in  età dai  4 ai 10 anni.


Relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’attività’ svolta

dal maggio 1998- al maggio 1999

Nel corso dell’anno 1998-1999 il comitato per le pari opportunità del Dipartimento della pubblica si è riunito più  volte.

Durante il periodo in riferimento una particolare attenzione è stata prestata, anche con una specifica azione di monitoraggio, alla costituzione in ogni provincia delle locali Commissioni di parità - i cui compiti sono espressamente indicati dall’art.26 del D.P.R. n.395/1995 e dalla circolare Nr.555/39/RS/C.N.4 del 17 giugno 1997, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per la Riforma e le Relazioni con le Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato - in quanto la diffusione capillare dei predetti organismi è stata considerata dal Comitato un obiettivo essenziale per consentire un miglior approfondimento delle problematiche e una più incisiva attività operativa  nonché per garantire il radicarsi di una cultura di parità in modo da rendere irreversibili i relativi processi di realizzazione.

Numerose sono state, inoltre, le occasioni per una partecipazione del Comitato ad incontri e seminari organizzati dalla Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna e  da  altri Comitati.

In particolare,  nello scorso  mese di maggio ha aderito al dibattito sul «Progetto donna», promosso dall’INAIL; il 24 giugno successivo al Seminario di studi sul «Ruolo dei comitati per le pari opportunità, anche in vista del rinnovo del contratto collettivo di lavoro», organizzato dai C.P.O. del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi;  nel mese di ottobre, all’incontro organizzato dalla già ricordata Commissione Nazionale e, da ultimo, il 2 marzo scorso al «Convegno sull’ingresso delle donne nelle Forze armate», organizzato dall’Associazione Nazionale  dell’Arma di Cavalleria

I menzionati incontri si sono rilevati particolarmente utili per confrontare e raccogliere le esperienze e le aspirazioni degli omologhi organismi nazionali di parità del settore pubblico, anche alla luce delle innovazioni nel frattempo intervenute nel campo legislativo e delle verifiche e degli obiettivi messi a fuoco dalla direttiva diramata, il 27 marzo 1998, dal Presidente del Consiglio dei Ministri «pro tempore».

Tuttavia,  pur costituendo, anche in relazione all’autorevolezza delle personalità che sono intervenute, una ferma testimonianza della serietà dell’impegno delle Amministrazioni e dello Stato nei confronti dell’Unione europea e della collettività nella realizzazione degli obiettivi e delle strategie di parità e di pari opportunità, dai dibattiti  è emerso che allo stato attuale i Comitati per le pari opportunità soffrono una crisi di identità che affonda le proprie radici nella contraddizione di fondo, avvertita in modo significativo nel corso del loro funzionamento, tra le finalità per le quali sono stati istituiti e la mancanza in concreto degli strumenti organizzativi e finanziari affinché possano funzionare effettivamente nell’ambito dei compiti che ad  essi sono stati assegnati.

Conseguentemente,  in ragione dell’eccessiva genericità del vigente quadro giuridico di riferimento e della mancanza di finanziamenti per l’attuazione delle c.d. azioni positive - fattori che, di fatto, vanificano l’azione propulsiva e propositiva assegnata ai Comitati stessi - è stata particolarmente apprezzata l’attività svolta dal gruppo di lavoro «Istituzioni e riforme», costituito dalla già ricordata Commissione Nazionale - al quale va il ringraziamento di tutti i componenti di questo  Comitato – conclusasi con la presentazione al Ministro della funzione pubblica di un  articolo correttivo del decreto legislativo n.80 del 1998 - l’articolo 7-bis del decreto legislativo n.29 del 1993 - volto ad integrare i precitati atti normativi con una più esplicita dichiarazione dei principi di pari opportunità e con la definizione in termini puntuali del ruolo delle funzioni e della strumentazione dei Comitati, nell’ottica generale del rafforzamento della capacità progettuale, di rete e di riforma delle organizzazioni e delle procedure della pubblica amministrazione. L’introduzione di tale articolo - con il quale è stabilito che ogni Comitato debba avere una propria segreteria organizzativa (formata da personale dell’amministrazione ivi collocato a tempo pieno), e proprie risorse economiche per il funzionamento e la realizzazione di autonome iniziative e di progetti di azioni positive (risorse che dovranno essere iscritte in appositi capitoli di spesa delle unità previsionali di base delle rispettive amministrazioni e quantificate annualmente in sede di bilancio di previsione dello Stato) - costituisce, infatti, anche ad avviso di questo collegio, la condizione imprenscindibile perché possano realizzarsi quegli obiettivi di parità e di pari opportunità che, nel nuovo testo dell’art.1 del   decreto legislativo n.29 del 1993, come innovato dalla recente «riforma Bassanini», trovano una collocazione primaria fra gli scopi essenziali da raggiungere.

Relativamente, invece, alle iniziative assunte da questo Comitato, durante l’arco temporale di riferimento e nell’ambito delle competenze allo stesso demandate dall’art.20 del citato D.P.R. n.395 del 1995,  si fa presente che lo stesso:

1.   ha ulteriormente  perseguito, direttamente ed attraverso la specifica attività svolta dagli organismi provinciali di parità, la linea di azione sviluppata nel corso del precedente anno, relativa all’introduzione delle tematiche concernenti la cultura della parità nei corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori della Polizia di Stato;

2.   ha verificato l’attuazione del principio della partecipazione delle donne ai corsi di specializzazione e qualificazione professionale - che, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n.29 del 1993, deve avvenire in misura proporzionale alla loro presenza nell’Amministrazione -  accertando, tra l’altro, che ai corsi di carattere volontario, quali quelli di guida operativa, di difesa personale, di istruttore di tecniche operative, istruttore di tiro, di  istruttore di sci e di  esperto di manovre di corda, le domande  presentate dalle donne costituiscono il 10% del totale e che il 10% delle partecipanti hanno superato positivamente i corsi di specie conseguendo la relativa qualificazione. Con riguardo, invece, ai corsi per «formatori»- riservati al personale in servizio presso le Scuole della Polizia di Stato - ed ai corsi  per i «responsabili del servizio di prevenzione e protezione «, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.626 del 1994, si è accertato che  la partecipazione delle donne è stata, in termini percentuale, nettamente superiore.

3.   ha rilevato - sulla base dell’analisi dei dati relativi ai dipendenti della Polizia di Stato - che l’ingresso delle donne nella Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha fatto registrare percentuali significative che, negli ultimi anni, hanno superato ampiamente il 10 %. Gli stessi dati, disaggregati per sesso e per qualifica, hanno altresì  evidenziato che la presenza delle donne nelle qualifiche dirigenziali, pur se esigua, corrisponde alla percentuale di presenza. Su tale specifica tematica si sono, inoltre, già attivati alcuni organismi provinciali per le pari opportunità, con monitoraggi ed iniziative finalizzate ad offrire una più particolareggiata analisi della presenza e dell’impiego del personale femminile  della Polizia di Stato.

Si rappresenta, inoltre, che con la costituzione di appositi gruppi di lavoro e di studio questo  Comitato  ha  sviluppato le seguenti azioni positive:

1.     in ragione delle difficoltà economiche ed organizzative che, al momento, si frappongono  alla realizzazione in ambito nazionale del «Progetto Salute Donna» - programma  per la prevenzione e diagnosi  dei tumori femminili che, come già ricordato nella Relazione per l’anno 1997-1998, è già da alcuni anni stato attivato nella capitale a cura dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con il Policlinico «Gemelli» di Roma, e che, pur se con modalità differenti, sotto il profilo delle prestazioni gratuitamente fruibili, è altresì operativo nelle città di Napoli, Milano e Palermo - sta curando l’elaborazione di un manuale, che sarà distribuito attraverso le strutture sanitarie, centrali e periferiche, della Amministrazione della pubblica sicurezza, destinato a raccogliere organicamente ogni utile informazione  sulla  tutela della salute  e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dedicando  un particolare spazio alla normativa di settore.

2.     un Gruppo di lavoro sta, invece, ultimando la stesura di un questionario che, secondo le indicazioni del Comitato, dovrà articolarsi in una serie di sintetiche domande (alcune a carattere oggettivo: l’età, la qualifica rivestita, et.; altre a carattere soggettivo: i percorsi di carriera, gli incarichi svolti, la personale percezione delle tematiche relative alla parità, et.) compilando il quale ciascun appartenente alla Polizia di Stato, volontariamente ed in forma anonima, potrà concorre  ad indicare le direttrici d’azione da percorrere per giungere ad una parificazione delle condizioni di vita e di lavoro e ad una partecipazione equilibrata di donne e di uomini al processo decisionale.

3.     sulla base delle indicazioni fornite da un secondo Gruppo di lavoro il Comitato ha, infine, rappresentato all’Amministrazione l’esigenza di sviluppare misure idonee a conciliare ulteriormente le responsabilità familiari con quelle lavorative, attesi i mutamenti intervenuti nelle famiglie, nel rispettivo ruolo svolto dalle donne e dagli uomini nella società e nella composizione demografica del Paese, evidenziando, in particolare, come l’insufficienza e l’eccessiva onerosità delle strutture per la prima infanzia costituiscano ancora uno dei principali ostacoli all’attività professionale delle donne che allevano bambini in tenera età. Conseguentemente, sull’esempio di quanto già fatto dall’Amministrazione in attuazione dell’articolo 16 del D.P.R n.147 del 1990 - che prevedeva il rimborso di una quota delle spese sostenute dal personale della Polizia di Stato per gli asili nidi dei propri figli - ha chiesto al competente Servizio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di valutare la fattibilità di una misura di sostegno economico alternativa  proponendo, con la contribuzione volontaria dei dipendenti interessati, la stipula di specifiche convenzioni tra l’Amministrazione e le strutture pubbliche e private interessate.


Relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’attività’ svolta

dal maggio 1999 - al maggio 2000

Nel periodo di riferimento il comitato per le pari opportunità del Dipartimento della pubblica sicurezza si è riunito più volte ed ha partecipato, con l’intervento del Presidente e di singoli componenti, ad alcuni tavoli di lavoro e dibattiti culturali che si sono rilevati particolarmente utili per confrontare e raccogliere le esperienze e le aspirazioni degli altri organismi nazionali di parità del settore pubblico, alla luce anche delle rilevanti innovazioni nel frattempo intervenute nel campo legislativo.

Sul piano dell’iniziativa legislativa il periodo ha, infatti, costituito, per la “politica” delle pari opportunità, un anno di significativo rinnovamento e notevoli sono stati gli sforzi intrapresi dal Governo per dare una svolta decisiva, in senso giuridico e, soprattutto, culturale a questo delicatissimo settore delle relazioni interpersonali, le cui valenze ed implicazioni, a differenza di altri tipi di relazioni umane, non operano isolatamente nel privato o solo nel pubblico, ma sono destinate ad intersecarsi  continuamente.

        

In particolare sotto il profilo normativo tale azione - certamente agevolata da un contesto complessivo caratterizzato da una crescente consapevolezza ed accettazione delle questioni di pari opportunità, dalla ormai consolidata presenza dei relativi organismi in molte strutture e organizzazioni pubbliche e dalla valorizzazione di una molteplicità di sedi e di canali di comunicazioni (tra cui figura anche l’attivazione di specifici siti Internet) - ha riservato una peculiare attenzione sia alla promozione dell’inserimento della donna in nuovi ambiti professionali che agli aspetti delle questioni di pari opportunità più sofisticatamente collegati alla “qualità della vita”, soprattutto della vita familiare e sociale. Basti pensare, tra gli altri, alla legge 5 febbraio 1999, n.25, che ha introdotto un’ampia tutela del rapporto figlio-genitore nel caso di lavoro notturno di quest’ ultimo, alla legge 20 ottobre 1999, n.380, recante la delega al Governo per l’istituzione del servizio militare femminile volontario e, da ultimo, alla legge 8 marzo 2000, n.53 che, come è noto, ha innovato profondamente la normativa sui congedi parentali e formativi dei genitori.

Continuo è stato, poi, l’impegno assicurato dal Ministro e dal Dipartimento delle pari opportunità all’attività di impulso e di monitoraggio delle amministrazioni statali: sono state avviate, infatti, specifiche iniziative di verifica dell’attuazione delle condizioni volte a garantire una presenza significativa delle donne negli organismi di nomina governativa e negli incarichi di responsabilità dell’amministrazione pubblica - primo obiettivo del piano di azione nazionale adottato, in applicazione della piattaforma di Pechino, con la direttiva del 27 marzo 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri “pro tempore” - ed è stato elaborato un apposito decreto legislativo, recentemente approvato dal  Consiglio dei Ministri, con il quale, per riequilibrare la presenza delle donne negli incarichi di responsabilità, è stata prevista l’introduzione dell’obbligo, per le amministrazioni pubbliche in cui le dirigenti siano meno di due terzi, di fornire una motivazione scritta qualora la nomina a dirigente, a parità di meriti e di titoli, ricada sul candidato uomo, anziché sulla candidata donna.

Questo complesso e variegato quadro di iniziative, tuttavia, se da un lato costituisce la prova della vivacità culturale e della sensibilità istituzionale alle tematiche della parità e delle pari opportunità, dall’altro non ha, al momento, ancora permesso di superare completamente gli aspetti più problematici del “sistema degli organismi di parità” ed, in particolare, di avviare il processo di generale riforma, ormai da tempo e da più parti auspicato, volto a valorizzarne la rappresentatività, il ruolo ed i poteri ed a superare definitivamente la situazione attuale, avvertita in modo significativo nel corso del funzionamento, connotata dall’esistenza di una contraddizione di fondo tra le finalità per le quali sono stati istituiti e la mancanza in concreto degli strumenti organizzativi e finanziari necessari ad assolvere con efficacia ai compiti che ad essi sono stati  assegnati.

Si confida, pertanto, nel buon esito degli studi e delle varie iniziative  che, in tema di rafforzamento degli organismi di parità, sono state assunte dalla Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità, con il contributo del Dipartimento delle pari opportunità.

          Relativamente, invece, alle iniziative assunte da questo Comitato, durante l’arco temporale di riferimento e nell’ambito delle competenze allo stesso demandate dall’art.20 del citato D.P.R. n.395,  si fa presente che lo stesso:

1.     ha investito la quasi totalità delle proprie energie nell’elaborazione, diffusione e successiva attività di raccolta dei dati acquisiti da una “indagine conoscitiva” realizzata con la distribuzione, a tutti operatori della Polizia di Stato, di un “questionario” articolato in una serie di sintetiche domande, compilando il quale ciascun dipendente, volontariamente ed in forma anonima, ha potuto fornire gli elementi conoscitivi per la verifica delle differenze esistenti tra le condizioni - di vita e di lavoro - e le esigenze delle donne e degli uomini nell’ambito della Polizia di Stato. Le risultanze di tale rilevazione, una volta ultimate, saranno oggetto di un’approfondita analisi sistematica, volta anche ad individuare le direttrici d’azione da seguire per giungere ad un’effettiva ed equilibrata partecipazione di donne e di uomini al processo decisionale.

2.     ha realizzato un maggior coordinamento tra le proprie funzioni e quelle delle Commissioni provinciali per le pari opportunità, nella ricerca di un equilibrio che eviti sovrapposizioni di ruolo e valorizzi la reciproca efficienza per consentire, con lo svolgimento di azioni complementari  e  parallele, una più incisiva attività operativa ed il radicarsi di una cultura di parità in modo da rendere irreversibile i relativi processi di realizzazione. In quest’ottica particolarmente significativi sono stati i livelli di coordinamento e di  reciproca collaborazione raggiunti per lo svolgimento della menzionata “indagine conoscitiva”;

3.     ha preso parte, con la partecipazione del proprio Presidente, ad una seduta del Gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza per l’esame delle tematiche connesse alla riorganizzazione dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, nel corso della quale ha riferito le determinazioni assunte dal Comitato sulla tematica dell’assegnazione del personale femminile ai predetti Reparti della Polizia di Stato suggerendo, in particolare, di attuare le future assegnazioni secondo il criterio della gradualità, con riguardo sia alle dotazioni organiche sia alle qualifiche rivestite dalle interessate, della preventiva ed accurata selezione psicofisica ed attitudinale delle interessate e di un efficace ed adeguato addestramento ed equipaggiamento.

Con riguardo, infine, alla tematica dei c.d.“asili nido”- di cui si è fatto cenno nella precedente relazione - si fa presente che la stessa ha costituito oggetto delle disposizioni degli artt.17 e 36 dell’ultimo contratto di lavoro firmato dalle parti sociali.