Quinto Concilio Lateranense
Sessione 8a, 19 dic. 1513: Bolla Apostolici regiminis
Con questa bolla viene respinta la dottrina, imbevuta di averroismo, che non si possa dimostrare l’immortalità dell’anima umana con la ragione, ma debba essere creduta. Questa dottrina era sostenuta soprattutto da Pietro Pomponazzi nel trattato (terminato nel sett. 1516) De immortalitate animae.
Dottrina sull’anima umana, contro i neo-aristotelici
Ora, ... il seminatore di zizzania, l’antico nemico del genere umano [cf. Mt 13,25], ha osato seminare e moltiplicare nel campo del Signore alcuni errori estremamente perniciosi, che i fedeli hanno sempre respinto, soprattutto sulla natura dell’anima razionale, secondo cui essa sarebbe mortale o unica in tutti gli uomini. Poiché alcuni, che si dedicano alla filosofia con leggerezza, sostengono che questa proposizione è vera, almeno secondo la filosofia, desiderando prendere gli opportuni provvedimenti contro questo flagello, con il consenso di questo santo concilio, condanniamo e riproviamo tutti quelli che affermano che l’anima intellettiva è mortale o che è unica in tutti gli uomini, o quelli che avanzano dei dubbi a questo proposito: essa infatti, non solo è veramente, per sé ed essenzialmente, la forma del corpo umano, come si legge in un canone del nostro predecessore papa Clemente V, di felice memoria, pubblicato nel concilio generale di Vienne [DS 902], ma è anche immortale, e, data la moltitudine dei corpi nei quali è infusa individualmente, essa può essere, deve essere ed è moltiplicata. ...
Poiché il vero non può contraddire il vero, definiamo falsa ogni asserzione contraria alla verità della fede illuminata dall’alto [cf. DS 3017] e proibiamo rigorosamente di insegnare una diversa dottrina. Stabiliamo che tutti i seguaci di tali errori sono da evitarsi e da punirsi come seminatori di dannosissime eresie, come odiosi e abominevoli eretici e infedeli e gente che cerca di scalzare la fede cattolica.
Sessione 10a, 4 maggio 1515: Bolla Inter multiplices
Erano già stati emanati numerosi decreti papali a favore del "montes pietatis" ("monti di pietà"). C'erano però ripensamenti contro il modo con cui questi monti dei pegni si mantenevano senza danni.
Usura e i "Monti di pietà"
Alcuni maestri e dottori infatti sostengono che non sono leciti quei Monti di pietà nei quali, passato un certo tempo, si esige dai poveri destinatari del prestito in più del capitale un tanto per ogni libbra prestata; in questo modo infatti essi non vanno esenti dalla colpa di usura e da un preciso peccato di ingiustizia; nostro Signore infatti, secondo la testimonianza dell’evangelista Luca [Lc 6,34s], ci ha chiaramente comandato di non sperare nulla più del capitale, quando facciamo un prestito. Si dà infatti usura in senso proprio quando dell’uso di una cosa che non produce niente, ci si sforza di ricavare, senza alcuna fatica e pericolo, un guadagno e un frutto. Ma altri maestri e dottori... si pronunciano di conseguenza ... a favore di un bene così grande, così necessario alla comunità, purché non si chieda e non si speri nessun compenso per il prestito. Tuttavia, essi dicono, come indennità per questi Monti di pietà, cioè per far fronte alle opere necessarie per lo stipendio degli impiegati e per tutto ciò che serve al loro mantenimento, questi possono, a condizione di non trarre nessun lucro, ricevere e esigere da coloro che traggono vantaggio dal prestito loro fatto, una somma modesta e ridotta allo stretto necessario in più del capitale, e ciò in virtù di quel principio giuridico per cui chi riceve un vantaggio deve anche portarne il peso (Regulae iuris, in: Bonifacio VIII, Liber sestus Decretalium, V Appendix, regula 55 (Frdb, 1123), soprattutto se vi è l’approvazione dell’autorità apostolica. E questi maestri dimostrano che questa seconda opinione è stata approvata dai romani pontefici, nostri predecessori, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro IV e Giulio II, di felice memoria ...
Quanto a noi, volendo provvedere opportunamente ... a questo problema, apprezzando lo zelo per la giustizia che mostra la prima parte, che vuole evitare la minaccia dell’usura, e apprezzando l’amore per la pietà e la verità che manifesta la seconda parte, che vuole venire in aiuto dei poveri, lodando in ogni caso l’impegno di entrambe, ... con l’approvazione del sacro concilio, dichiariamo e definiamo che i suddetti Monti di pietà costituiti dalle pubbliche autorità e finora approvati e confermati dalla sede apostolica, nei quali si esiga, oltre il deposito un modesto compenso per le sole spese degli impiegati e di quanto è necessario per il loro mantenimento, senza un guadagno per gli stessi Monti, non presentano nessun male specifico, né costituiscono incentivo al peccato. Essi non possono in alcun modo essere condannati, ma al contrario un tale tipo di prestito è meritorio e deve essere lodato e approvato, né deve essere assolutamente considerato come una usura ...
Tutti ... coloro che in futuro osassero predicare o discutere sia a voce che per iscritto contro il testo di questa decisione, incorreranno nella scomunica di pronunciata sentenza ...
Sessione 11a, 19 Dic. 1516: Bolla Pastor aeternus gregem
Dietro la spinta di re Carlo VII di Francia l'Assemblea del clero, riunita nel maggio/giugno 1438 a Bourges, aveva redatto 23 articoli ispirati al concilio di Basilea e nei quali in particolare si sosteneva il conciliarismo. Il 7 giugno 1438 il re sottoscrisse questa cosiddetta "Sanzione Pragmatica di Bourges" che era precipuamente a favore degli interessi del senato regio e dell'università di Parigi. Dopo che la contesa tra i papi - che non riconobbero mai la Sanzione - e la Francia sotto Luigi XII fu chiusa, il successore di questi, Francesco I, riconobbe la bolla di Leone X qui sotto riportata. In essa la "Sanzione Pragmatica" viene dichiarata invalida e viene confermata la bolla Unam sanctam di Bonifacio VIII (DS 870-875), tuttavia senza pregiudicare la dichiarazione Meruit di Clemente , che la mitigava.
La relazione tra papa e concilio
... Noi riteniamo di non potere o dovere ritirarci o desistere, con tranquilla coscienza... dalla revoca di una Sanzione [pragmatica di Bourges] così empia e dalle disposizioni ivi contenute. Né ci deve impressionare il fatto che la Prammatica Sanzione sia stata pubblicata nel concilio di Basilea, e sia stata accolta e accettata sotto la pressione dello stesso concilio dall’assemblea di Bourges, dal momento che tutto ciò che è stato fatto dal conciliabolo di Basilea ... dopo il trasferimento dello stesso concilio a opera del nostro predecessore, papa Eugenio IV di felice memoria ... [a Ferrara il 18 set. 1437], non può avere nessun valore. Del resto è noto che solo il romano pontefice regnante, in quanto ha una autorità superiore a tutti i concili, ha pieno diritto e potestà di convocare, trasferire, sciogliere i concili, come testimoniano chiaramente non solo la sacra Scrittura, le sentenze dei santi padri e degli altri pontefici romani nostri predecessori, i sacri canoni, ma anche le ammissioni degli stessi concili ...