MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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BANDO D’ARRUOLAMENTO PER L’ANNO 2005 DI 23.500 VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

NELL’ESERCITO ITALIANO

LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 226

DECRETO MINISTERIALE 01 SETTEMBRE 2004

______________

 

Articolo 1

Posti disponibili per l’arruolamento

1. Per l’anno 2005 è indetto un bando di arruolamento per complessivi 23.500 volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano ripartito nei seguenti sei blocchi di reclutamento, presso Reparti ubicati nelle aree geografiche elencate nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente bando:

1° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di febbraio 2005, posti n. 4.254.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° ottobre 2004 e deve pervenire entro il termine del 30 ottobre 2004;

2° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di aprile 2005, posti n. 3.920.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 31 ottobre 2004 e deve pervenire entro il termine del 29 dicembre 2004;

3° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2005, posti n. 4.004.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 30 dicembre 2004 e deve pervenire entro il termine del 27 febbraio 2005;

4° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di agosto 2005, posti n. 3.615.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 28 febbraio 2005 e deve pervenire entro il termine del 28 aprile 2005;

5° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di ottobre 2005, posti n. 4.103.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 29 aprile 2005 e deve pervenire entro il termine del 27 giugno 2005;

6° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2005, posti n. 3.604.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 28 giugno 2005 e deve pervenire entro il termine del 23 agosto 2005.

2. Le domande indicanti la preferenza all’incorporamento per uno specifico blocco pervenute oltre il rispettivo termine di cui al precedente punto 1, saranno ritenute valide, fatta eccezione per il 6° blocco, per l’arruolamento al primo blocco utile.

3. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 24 della legge 23 agosto 2004, n. 226 per l’anno 2005, il 70 per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando. I posti eventualmente non coperti dai predetti sono destinati agli altri candidati in possesso dei prescritti requisiti.

Pertanto, i posti disponibili per l’arruolamento sono:

1° BLOCCO, complessivamente posti n. 4.254, di cui :

n . 2.978, per la riserva di cui al presente punto 3;

n . 1.276, senza riserva.

2° BLOCCO, complessivamente posti n. 3.920, di cui :

n . 2.744, per la riserva di cui al presente punto 3;

n. 1.176, senza riserva.

3° BLOCCO, complessivamente posti n. 4.004, di cui :

n. 2.803, per la riserva di cui al presente punto 3;

n. 1.201, senza riserva.

4° BLOCCO, complessivamente posti n. 3.615, di cui :

n. 2.530, per la riserva di cui al presente punto 3;

n. 1.085, senza riserva.

5° BLOCCO, complessivamente posti n. 4.103, di cui :

n. 2.872, per la riserva di cui al presente punto 3;

n. 1.231, senza riserva.

6° BLOCCO, complessivamente posti n. 3.604, di cui :

n. 2.523, per la riserva di cui al presente punto 3;

n. 1.081, senza riserva.

4. E’ ammessa la presentazione di domande di arruolamento per più blocchi, di cui al precedente punto 1, purché non riferite a blocchi per incorporazioni immediatamente successive.

5. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi.

6. L’arruolamento del personale femminile non può in alcun caso superare l’aliquota percentuale massima del 10 % dei posti di cui al precedente punto 1, come indicato nel decreto ministeriale 11 maggio 2004, integrato dal D.M. 10 settembre 2004. Pertanto, i posti disponibili per detto personale sono:

1° BLOCCO, : complessivamente posti n. 426;

2° BLOCCO, : complessivamente posti n. 392;

3° BLOCCO, : complessivamente posti n. 400;

4° BLOCCO, : complessivamente posti n. 362;

5° BLOCCO, : complessivamente posti n. 410;

6° BLOCCO, : complessivamente posti n. 360.

7. Raggiunto il numero previsto per l’arruolamento degli aspiranti di sesso femminile, le eventuali altre candidate collocate anche in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al successivo articolo 10 non saranno ammesse alla ferma. I posti eventualmente non coperti dal personale femminile sono riassorbiti per l’arruolamento degli aspiranti di sesso maschile.

8. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la facoltà di sospendere o rinviare le attività connesse all’arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente né valutabili né prevedibili. In tal caso il Ministero della Difesa provvede a dare formale comunicazione agli interessati mediante annuncio da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

Articolo 2

Requisiti per l’arruolamento

Per ciascun blocco, fatta salva la previsione di cui precedente articolo 1, punto 3, del presente bando, possono partecipare all’arruolamento in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana;
  2. età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 25 anni;
  3. statura minima di metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile, di metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente.
  6. L’ammissione all’arruolamento dei candidati che abbiano conseguito un titolo d’istruzione all’estero è subordinata alla presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditorato agli studi a loro scelta, che dovrà essere prodotto all’atto dell’incorporazione;

  7. assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi (anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P.) ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d’autorità o d’ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico –fisica;
  8. idoneità fisio - psico - attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, di cui al successivo articolo 9 del presente bando di arruolamento, comprensiva dell’idoneità all’attività sportiva agonistica, prevista dell’articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale 01.09.2004, il cui possesso deve essere attestato da apposito certificato medico in corso di validità alla data di previsto incorporamento. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del citato D.M. 01.09.2004, la certificazione relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica non è richiesta per il personale destinatario della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, punto 3 del presente bando;
  9. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
  10. morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
  11. non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia, ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230).

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all’arruolamento e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione fatta eccezione per quello dell’età, pena l’esclusione dall’arruolamento stesso.

 

 

Articolo 3

Compilazione e presentazione delle domande

  1. La domanda di partecipazione all'arruolamento, che deve pervenire entro i termini previsti dal precedente articolo 1, deve essere:

  1. redatta in carta semplice sull’apposito modello riportato in allegato 2, che fa parte integrante del presente bando, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso. Al modello di domanda, firmata per esteso dall’interessato, deve essere allegata copia fotostatica, leggibile, di un valido documento di riconoscimento, con fotografia visibile;
  2. corredata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale 01 settembre 2004, del certificato medico, in corso di validità alla data di previsto incorporamento, attestante "l’idoneità all’attività sportiva agonistica" previsto dalla lettera g. del precedente articolo 2. L’inidoneità ovvero la mancata presentazione del citato certificato medico comporta, ai sensi del menzionato articolo 4, comma 3, del D.M. 01.09.2004, l’esclusione dell’aspirante dall’arruolamento. Giusta la previsione dell’articolo 4, comma 3 dello stesso D.M. 01.09.2004 , la certificazione relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica non è richiesta per il personale destinatario della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, punto 3 del presente bando;
  3. indirizzata ad uno degli Enti indicati nell’allegato 3 che fa parte integrante del presente bando, e:

I militari in servizio possono, altresì, presentare la domanda per l’arruolamento volontario in ferma prefissata di un anno nell’Esercito presso i Reparti / Comandi di appartenenza che provvederanno al successivo inoltro ai citati Enti di cui all’allegato 3 competenti per territorio.

E’ ammessa la presentazione di domande di arruolamento per più blocchi, purché esse siano presentate presso lo stesso Ente, di cui all’allegato 3 del presente bando, e non riferite a blocchi per incorporazioni immediatamente successive.

  1. Gli aspiranti all’arruolamento possono esprimere, qualora lo desiderino, l’ordine di preferenza per l’eventuale incorporazione in un’altra Forza armata qualora eccedenti rispetto agli arruolamenti previsti per l’Esercito italiano.
  2. L’aspirante deve dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue, consapevole delle conseguenze penali e civili che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da dichiarazioni mendaci:

inoltre, dovrà sottoscrivere:

Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l’Amministrazione procederà ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli aspiranti.

Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità della dichiarazione rilasciata, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sarà denunciato all’Autorità giudiziaria e, qualora incorporato, decadrà immediatamente dalla ferma (il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto).

L’aspirante deve anche indicare il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni con il relativo codice di avviamento postale, se diverso da quello di residenza e, ove possibile, il numero telefonico: ogni variazione dell’indirizzo che venga a verificarsi durante l’espletamento delle procedure di arruolamento deve essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e nel modo più celere, all’Ente presso il quale è stata presentata la domanda di ammissione all’arruolamento.

L’Amministrazione della Difesa non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 

 

Articolo 4

Fasi dell’arruolamento

Per ogni blocco l’arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi:

    1. presentazione delle domande agli Enti di cui all’allegato 3 del presente bando;
    2. acquisizione delle domande da parte degli Enti di cui all’allegato 3 del presente bando ed accertamento da parte dei medesimi dei requisiti di cui al precedente articolo 2, fatta eccezione per le lettere c. e g. (per la lettera g., limitatamente ai soli accertamenti previsti dal successivo articolo 9, punto 2), nonché per le lettere h. ed i., ed esclusione degli aspiranti non in possesso degli stessi;
    3. valutazione del giudizio conseguito nel diploma di scuola media inferiore (scuole medie);
    4. valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 8;
    5. accertamento dei requisiti d’idoneità fisio - psico – attitudinale e sanitaria di cui al precedente articolo 2, lettere c., g. ed h., indicate nel successivo articolo 9, punto 2;
    6. formazione della graduatoria e decretazione degli ammessi all’incorporazione;
    7. ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale decadenza dall’incorporazione degli arruolati non in possesso degli stessi.

Articolo 5

Deleghe – esclusioni – riesami

  1. Gli Enti di cui all’allegato 3 del presente bando sono delegati dalla Direzione generale per il personale militare allo svolgimento delle operazioni inerenti l’accertamento dei requisiti previsti dal precedete articolo 2, fatta eccezione per le lettere c., g., h. ed i., e ad effettuare le dovute esclusioni dall’arruolamento. I citati Enti accerteranno altresì, fatta eccezione per gli aspiranti destinatari della riserva di cui al precedente articolo 1, punto 3, il possesso dell’idoneità all’attività sportiva agonistica, mediante la verifica del relativo certificato medico, escludendo dall’arruolamento gli aspiranti non in possesso del richiesto requisito o che non abbiano presentato il previsto certificato.
  2. L’aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento di esclusione dall’arruolamento da parte degli Enti di cui al precedente punto 1, può avanzare oltre ai ricorsi previsti per legge, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto - 3^ Divisione Reclutamento volontari - 4^ Sezione - casella postale 355 - cap. 00187 ROMA Centro – chiedendo il riesame del provvedimento di esclusione dall’arruolamento.
  3. La predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al precedente punto 2, valutate le motivazioni addotte e gli elementi forniti dal ricorrente, riammette alle selezioni dell’arruolamento con il primo blocco utile gli aspiranti che risultino essere in possesso dei requisiti previsti ovvero conferma l’esclusione operata, fornendone notizia all’Ente che ha proceduto all’esclusione e all’interessato.

 

 

Articolo 6

Commissione valutatrice

  1. Per ogni blocco gli Enti di cui all’allegato 3 del presente bando inviano le domande degli aspiranti all’arruolamento in possesso dei requisiti accertati, corredate della eventuale documentazione, alla commissione nominata dalla Direzione generale per il personale militare, così composta:

    1. un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, designato dallo Stato Maggiore dell’Esercito, con funzioni di Presidente;
    2. quattro o più membri, dei quali:

  1. due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, designati dallo Stato Maggiore dell’Esercito;
  2. due o più Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, o grado corrispondente, ovvero impiegati civili appartenenti all’area professionale "C", designati dalla Direzione generale per il personale militare;

    1. un Sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo ovvero impiegato civile appartenete all’area professionale "B", designato dallo Stato Maggiore dell’Esercito, con funzioni di segretario senza diritto di voto.

 

 

Articolo 7

Selezione degli aspiranti da ammettere alla valutazione dei titoli di merito.

  1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.M. 01 settembre 2004, per ogni blocco la commissione di cui al precedente articolo 6 compila una graduatoria preliminare degli aspiranti all’arruolamento definita in funzione del giudizio conseguito dagli stessi nel diploma d’istruzione secondaria di primo grado assegnando i seguenti punteggi:
    1. Gli aspiranti da ammettere alla valutazione dei titoli di cui al successivo articolo 8 sono tratti dalla graduatoria preliminare di cui al precedente punto 1 entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile:

    1° BLOCCO : n. 12.000;

    2° BLOCCO : n. 12.000;

    3° BLOCCO : n. 12.000;

    4° BLOCCO : n. 12.000;

    5° BLOCCO : n. 12.000;

    6° BLOCCO : n. 12.000.

    1. A parità di punteggio la precedenza è data agli aspiranti in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
    2. In caso di ulteriore parità è preferito l’aspirante più giovane d’età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 giungo 1998, n. 191.

     

    Articolo 8

    Valutazione dei titoli di merito

    1. Per ogni blocco la commissione di cui al precedente articolo 6 redige una graduatoria di merito degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria preliminare, compresi nei numeri massimi di collocazione utile di cui al precedente articolo 7, punto 2, provvedendo a sommare il punteggio riportato nella graduatoria di cui al precedente articolo 7, punto 1 con il punteggio dei seguenti titoli di merito, a fianco di ciascuno dei quali è attribuito il relativo punteggio:

    a. titoli previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera a) del D.M. 01.09.2004:

    1. brevetto / abilitazione al lancio con paracadute …………….……..., punti 2,0;
    2. patente di guida civile e militare …………………………..………....., punti 1,0;
    3. porto d’armi ...…………………………………………..………………., punti 0,5;

    b. titoli previsti dal presente bando di arruolamento:

    giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado:

        1. A parità di punteggio la precedenza è data agli aspiranti in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
        2. In caso di ulteriore parità è preferito l’aspirante più giovane d’età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 giungo 1998, n. 191.
        3. Per ogni blocco la commissione valutatrice invia la graduatoria di merito di cui al precedente punto 1, con la documentazione probante, alla Direzione generale per il personale militare per gli adempimenti di competenza.

     

    Articolo 9

    Accertamenti fisio - psico – attitudinali e sanitari

    1. Per ogni blocco gli Enti di cui all’allegato 3 del presente bando di arruolamento sono autorizzati dalla Direzione generale per il personale militare a procedere alla convocazione presso i Centri di selezione, elencati nell’allegato 4 del presente bando, degli aspiranti da sottoporre all’accertamento dei requisiti fisio - psico - attitudinali e sanitari di cui al successivo punto 2, nelle seguenti entità tratte dalla graduatoria di merito di cui al precedente articolo 8, punto 4:
    2. 1° BLOCCO : n. 5.200;

      2° BLOCCO : n. 4.800;

      3° BLOCCO : n. 5.000;

      4° BLOCCO : n. 4.700;

      5° BLOCCO : n. 5.100;

      6° BLOCCO : n. 4.700.

    3. Gli accertamenti fisio - psico - attitudinali e sanitari di cui al precedente punto 1 consistono nella verifica dei seguenti requisiti:

    1. idoneità fisio - psico - attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
    2. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
      1. In caso di mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità degli arruolandi di cui al precedente punto 1 convocati per gli accertamenti di cui al precedente punto 2, la Commissione, previa autorizzazione della Direzione Generale per il personale militare, dispone l’invio di un’ulteriore numero di arruolandi presso i Centri di selezione per l’accertamento dell’idoneità tratti dalla graduatoria di cui al precedente articolo 8, punto 4, entro le entità fissate dal precedente articolo 9, punto 1, fino al raggiungimento dei posti disponibili all’arruolamento.
      2. La convocazione di cui al precedente punto 1, è inviata all’interessato dagli Enti di cui all’allegato 3 del presente bando a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l’ora di presentazione ai predetti Centri di selezione.
      3. L’accertamento dei requisiti fisio - psico – attitudinali e sanitari è effettuato da apposite commissioni nominate dalla Direzione generale per il personale militare, su segnalazione dello Stato Maggiore dell’Esercito o Ente da questo delegato, insediate presso i Centri di selezione di cui all’allegato 4 del presente bando e composte da:

      1. Presidente: un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello;
      2. due membri, di cui :

    1. un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente;
    2. un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione appartenente all’Amministrazione Difesa o convenzionato, ovvero un Ufficiale perito selettore attitudinale.

    I criteri e le modalità di svolgimento degli accertamenti in parola sono indicati nell’allegato 5, che fa parte integrante del presente bando.

      1. Il giudizio di non idoneità comporta l’esclusione dall’arruolamento. L’esito dei citati accertamenti è comunicato agli interessati con determinazione dei Presidenti delle commissioni di cui al precedente punto 5, formalmente delegate dalla Direzione generale del personale militare alle predette incombenze.
      2. L’aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento di esclusione dall’arruolamento per mancanza dei requisiti fisio - psico - attitudinali e/o sanitari da parte delle Commissioni di cui al precedente punto 5, può non solo avanzare i ricorsi previsti per legge ma, tranne che per i provvedimenti di esclusione per inidoneità attitudinale, può anche avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto - 3^ Divisione Reclutamento volontari - 4^ Sezione - casella postale 355 - cap. 00187 ROMA Centro – chiedendo il riesame del provvedimento di esclusione dall’arruolamento, unendo la pertinente certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate attestante l’assenza delle imperfezioni / patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione.

    1. La predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al precedente punto 7, valutate le motivazioni addotte e preso atto delle certificazioni prodotte, qualora sussistano le condizioni, convoca il ricorrente presso una delle Commissioni Mediche di seconda istanza, al fine di sottoporre l’interessato all’accertamento dei requisiti fisio - psico e/o sanitari. Il giudizio riportato in quest’ultima indagine è definitivo e nel caso di riaccertata inidoneità comporta l’esclusione dall’arruolamento. In caso di idoneità la Direzione generale per il personale militare riammette all’arruolamento i ricorrenti disponendone l’incorporamento con il primo blocco utile, ovvero disponendo la conclusione dell’accertamento dei requisiti di idoneità fisio - psichici nei confronti dei candidati non completamente profilati in sede di accertamento di cui al precedente punto 2, utilmente collocati in graduatoria, che, qualora riconosciuti idonei, saranno incorporati con il primo blocco utile.
    2. Gli aspiranti devono presentarsi agli accertamenti fisio - psico - attitudinali e sanitari muniti di un valido documento di identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da Amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le operazioni di selezione, di vitto e alloggio, qualora disponibile, a carico dell’Amministrazione. Gli aspiranti che non si presentano nei tempi stabiliti sono considerati rinunciatari.

     

     

    Articolo 10

    Approvazione e validità delle graduatorie

          1. Per ogni blocco la commissione di cui all’articolo 6 del presente bando, ricevuti i risultati degli accertamenti fisio - psico - attitudinali e sanitari, provvede a compilare la graduatoria definitiva tratta dalla graduatoria di cui al precedente articolo 8, punto 4, con esclusione dei candidati giudicati non idonei inviati agli stessi accertamenti fisio - psico - attitudinali e sanitari ai sensi del precedente articolo 9, punto 1.
          2. La medesima commissione invia la graduatoria di cui al precedente punto 1, con la documentazione probante, alla Direzione generale per il personale militare.
          3. Per ogni blocco la graduatoria di cui al precedente punto 1 è approvata dalla Direzione generale per il personale militare con determinazione dirigenziale ed ha validità 12 mesi.

     

     

    Articolo 11

    Procedure per il recupero dei posti non coperti

    1. In caso di mancata copertura dei posti di cui all’articolo 1, punto 1, del presente bando al termine delle operazioni di incorporazione relative ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 8, punto 4, saranno ammessi all’incorporazione gli aspiranti utilmente collocati nelle corrispondenti graduatorie di precedenti arruolamenti a partire dal blocco la cui graduatoria sia ancora in corso di validità ai sensi del precedente articolo 10, punto 3.
    2. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1, i posti eventualmente non coperti riferiti ad un blocco sono portati in incremento per le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’articolo 1, punto 1, del presente bando.

     

     

     

     

     

     

     

    Articolo 12

    Ripartizione degli aspiranti idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco

    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, punto 3, del presente bando, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, punto 1, eventualmente rimasti vacanti, riferiti ad incorporazioni per ciascun blocco, su esplicita richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la Direzione generale per il personale militare attinge, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie relative ad arruolamenti di volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina militare e nell’Aeronautica militare degli aspiranti non utilmente collocati nelle predette graduatorie, riferite a blocchi precedenti a partire da quello la cui graduatoria sia ancora in corso di validità ai sensi dei rispettivi bandi di arruolamento che abbiano manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate.

     

     

    Articolo 13

    Motivi di esclusione

    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, altresì, l’esclusione dall’arruolamento le domande:
      1. non redatte sull’apposito modello riportato in allegato 2 al presente bando;
      2. non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o nei modi previsti dal presente bando (art. 3);
      3. non firmate dal candidato in maniera autografa e in originale;
      4. redatte a matita o con penne ad inchiostro simpatico;
      5. prive dei previsti allegati;
      6. che presentino correzioni e/o abrasioni.

    2. Gli aspiranti che, a seguito di accertamenti anche successivi, risultassero in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando ovvero per i motivi indicati al precedente punto 1 saranno, con provvedimento motivato emanato dalla Direzione generale per il personale militare, esclusi dall’arruolamento, anche se incorporati.
    3. Qualora l’esclusione di cui al precedente punto 1 derivi da dichiarazioni non veritiere, l’interessato sarà segnalato all’Autorità giudiziaria per le azioni di competenza ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

     

     

    Articolo 14

    Ammissione alla ferma prefissata di un anno

    1. Per ogni blocco gli Enti di cui all’allegato 3 del presente bando sono autorizzati dalla Direzione generale per il personale militare a procedere
      alla convocazione dei volontari da ammettere alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano, traendo, fino alla copertura dei posti previsti dal medesimo blocco, dalla graduatoria di cui al precedente articolo 10, punto 3.
    2. La convocazione di cui al precedente punto 1, è inviata all’interessato dagli Enti di cui all’allegato 3 del presente bando a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l’ora di presentazione ai reparti della Forza Armata, nonché i termini della presentazione dell’autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti previsti dal presente bando, di cui al successivo punto 8.
    3. Nell’ambito delle attività di incorporazione gli arruolandi saranno sottoposti ad una visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti dal presente bando.
    4. Per ogni blocco l’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà per gli effetti giuridici dalle date di prevista incorporazione presso i predetti reparti della Forza Armata ed amministrativi dalla data di effettiva incorporazione presso i reparti medesimi.
    5. L’incorporazione degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, di cui al precedente articolo 10, punto 3, avverrà nei tempi e nei modi stabiliti dallo Stato Maggiore dell’Esercito.
    6. Gli aspiranti classificatisi utilmente per l’incorporazione saranno ammessi alla ferma con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione all’arruolamento di cui al precedente articolo 2.
    7. I candidati tratti dalla graduatoria di cui all’art. 10, punto 3 che non si presenteranno presso i Reparti nel termine fissato nella comunicazione di convocazione, di cui al precedente punto 2, saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti saranno ripianati traendo dalla medesima graduatoria, ovvero dalle graduatorie di cui al precedente articolo 11.
    8. Gli aspiranti classificatisi utilmente per l’incorporazione devono presentare entro il termine che sarà loro comunicato dagli Enti di cui all’allegato 3 del presente bando nella lettera di convocazione di al precedente punto 2, pena la decadenza dall’arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano, l’autocertificazione che attesti il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione all’arruolamento stesso.

     

     

    Articolo 15

    Stato giuridico

    Ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 agosto 2004, n. 226, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall’articolo 22 della medesima legge 226/2004, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

     

     

    Articolo 16

    Incentivi per il reclutamento del personale volontario nelle

    Regioni tipiche di reclutamento alpino

    1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, la residenza nelle regioni dell’arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino costituisce titolo preferenziale nell’assegnazione ai Reparti Alpini, qualora gli interessati ne facciano richiesta.
    2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, a decorrere al 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei Reparti Alpini è attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di cinquanta euro.

     

     

    Articolo 17

    Sviluppo di carriera

    1. I volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di Caporale non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione.
    2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall’incorporazione.

     

     

    Articolo 18

    Dimissioni e proscioglimento dalla ferma

    1. I volontari ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui hanno contratto la ferma.
    2. Il proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un anno può avvenire secondo la normativa vigente.

     

     

    Articolo 19

    Rafferma

    Ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa dell’Esercito, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

     

     

    Articolo 20

    Prolungamento della ferma

    Il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 21 può essere prolungato, su richiesta dell’interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

     

    Articolo 21

    Possibilità di carriera

    1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, possono partecipare all’arruolamento dei volontari in ferma quadriennale.
    2. I requisiti e le modalità per la partecipazione agli arruolamenti di cui al precedente punto saranno stabiliti nei relativi bandi di arruolamento.

     

     

    Articolo 22

    Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad

    ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce rossa

    1. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo militare della Croce rossa è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale ovvero in ferma quadriennale, di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 19, 20 e 21 del presente bando di arruolamento.
    2. I criteri e le modalità per l’ammissione degli aspiranti di cui al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.

     

     

    Articolo 23

    Disposizioni amministrative

    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove avranno luogo gli accertamenti dei requisiti fisio - psico - attitudinali e sanitari sono a carico degli aspiranti.
    2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di Selezione di cui all’allegato 4 i candidati potranno usufruire, qualora disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione.

     

     

    Articolo 24

    Benefici

    1. Al termine della ferma contratta, nel caso di collocazione in congedo, compete la costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

    1. I brevetti e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano costituiscono titolo valutabile sia agli effetti dell’iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini dell’eventuale emigrazione all’estero.
    2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni acquisite affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda, nonché le specializzazioni acquisite sono considerate utili secondo le disposizioni da ciascuna delle Amministrazioni interessate ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce Rossa.

     

     

    Articolo 25

    Trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196 i dati personali saranno raccolti per le finalità di gestione dell’arruolamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale arruolamento, per le finalità inerenti all’arruolamento medesimo.
    2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione all’arruolamento e per la valutazione dei titoli di merito. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazione pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico -economica o di impiego dell’aspirante, nonché, in caso di esito positivo dell’arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L’interessato gode del diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ufficiale o funzionario che sarà nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento è il Direttore Generale della Direzione generale per il personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003:

    1. i responsabili degli Enti di cui al precedente articolo 3, punto 1, lettera c;
    2. il Presidente della commissione valutatrice di cui al precedente articolo 6;
    3. i Presidenti delle commissioni presso i Centri di selezione di cui al precedente articolo 9, punto 5;
    4. il Direttore della 3^ Divisione - reclutamento volontari - della Direzione Generale per il personale militare.

     

    Roma 21 settembre 2004

    firmato

    IL DIRETTORE GENERALE

    Amm. Sq. Mario LUCIDI

    AVVERTENZE

    PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA ED IN GENERALE AL PRESENTE BANDO D’ARRUOLAMENTO RIVOLGERSI AL PIU’ VICINO COMANDO DISTRETTUALE DELL’ESERCITO ITALIANO (VEDI ELENCO IN ALLEGATO 3).

     

    Informazioni potranno anche essere assunte contattando l’Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il personale militare:

    ovvero al numero telefonico 06.47355941, secondo i seguenti orari:

    Si potrà, inoltre, consultare: