Data: sabato 16 giugno 2001 18.31
Oggetto: Discriminazione a carico degli esuli giuliano-dalmati
Invio per conoscenza il messaggio che ho inviato al Ministero delle Finanze
per segnalare un inconveniente, piccolo in sè, ma decisamente offensivo per
un istriano, riscontrato nella compilazione di UNICO 2001.
Saluti Guido Giacometti
-----Messaggio originale-----
Da: Giacometti
A: tecnici.entrate@finanze.it
Data: sabato 16 giugno 2001 17:33
Oggetto: Problemi tecnici del nostro sito
Sto cercando di compilare UNICO utilizzando il SW scaricato nel vostro
sito, ma si presenta un problema che non riesco a superare.
Sto facendo l'operazione per procura di due parenti che sono nati, prima del
1947, a Dignano d'Istria, provincia di Pola, territori allora italiani ed
attualmente occupati dalla Croazia.
Il vs. programma sembra non accettare, come indicazione della provincia di
nascita, Pola.
Nè è pensabile indicare i miei parenti, oggi esuli in Belgio, come nati in
uno stato estero, alternativa proposta dal vs. SW, perchè, a parte ogni
considerazione di buon gusto, la Croazia all'epoca neppure esisteva.
Faccio presente che in merito esiste una legge dello Stato, la n° 54 del
15/2/89, più volte richiamata da circolari ministeriali, che fa divieto di
imporre la dizione "nato in stato estero" ai cittadini italiani nati in
Italia nei territori perduti a seguito del trattato di pace.
Vi riporto per informazione i documenti citati.
Vorrei sapere come procedere nel caso mi fossi sbagliato io nell'utilizzare
il vs. SW o, nel caso ci fosse veramente l'errore che temo, in quanto tempo
pensate di poter aggiornare il SW visto i tempi ormai ristretti per
effettuare i pagamenti
Cordiali saluti
Guido Giacometti LEGGE 15 FEBBRAIO 1989 - nº 54
"Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati
in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati, in base al trattato di pace"
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1 - Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e
qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni,
documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la
sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai
sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve
essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di
riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento
allo Stato cui attualmente appartiene.-
Art. 2
1 - Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1, sono
obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il
documento alle norme della presente legge.-
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.-
Data a Roma, addì 15 febbraio 1989
COSSIGA
De Mitta, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
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Pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE del 22 febbraio 1989
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MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 5 agosto 1999 Nº 15
Indicazione dello Stato di nascita nei documenti d'identità dei cittadini
italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati, in base al
trattato di pace e nelle certificazioni anagrafiche.
Ai sigg.ri Prefetti della Repubblica,
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta -
Servizi di prefettura,
Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano,
Al Commissario del Governo per la provincia di Trento
e, per conoscenza :
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,
Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione -Direzione Generale della
motorizzazione civile,
Al Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale AA.CC. e libere
professioni ,
Al gabinetto del Ministro,
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Ai Commissari del Governo.
L'indicazione dello Stato e della provincia relativi al comune di nascita,
costituisce motivo di contestazione da parte dell'utenza in occasione del
rilascio di documenti di identitá e di certificazioni anagrafiche, onde si
rende necessario effettuare alcune considerazioni e diramare opportune
disposizioni, mirate a semplificare l'azione amministrativa ed evitare
difformità di comportamenti, specie nel rilascio delle certificazioni
anagrafiche, con conseguente disagio per i cittadini.-
Al riguardo, si ricorda che, per quanto riguarda i cittadini italiani nati
in comuni ricompresi in territori ceduti dall'Italia ad altri Stati in base
ai trattati di pace, la Legge 15 febbraio 1989, nº 54, prevede che i
documenti in genere, le attestazioni, le certificazioni e dichiarazioni,
devono riportare il solo nome italiano del comune di nascita
dell'interessato, senza alcun riferimento allo Stato di appartenenza.-
Ciò in applicazione del principio che l'evento nascita rimane ancorato al
tempo ed al luogo in cui é avvenuto.-
Pertanto, anche nelle certificazioni anagrafiche, quali il certificato di
residenza, é del tutto superfluo, non solo riportare lo Stato cui appartiene
il comune di nascita dell'interessato, ma altresí riportare la provincia di
pertinenza se non per risolvere casi di omonimia di comuni.-
L'eliminazione di tali superflue indicazioni é quanto mai opportuna specie
nel momento attuale in cui spesso si verificano soppressioni ed accorpamenti
di comuni, anche con spostamento della provincia di riferimento : si eviterà
in tal modo la necessità di aggiornare i sistemi informatici dei comuni.-
Si pregano le SS.LL.di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni
Pubbliche e dei Comuni della rispettiva Provincia e seguire la questione,
anche nell'ambito delle consuete visite ispettive informando la scrivente.-
Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.-
Il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile
Gelati
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Pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE DEL 08 SETTEMBRE 1999 nº 211
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Nota dell'Unione degli istriani - norma ministeriale
Si informa che con nota del 10 maggio 1999 il Ministero dell'Interno,
Direzione Generale dei Servizi Civili, ha comunicato che il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza ha dato disposizioni alle Questure affinchè, nella
compilazione dei Passaporti, rilasciati a favore delle persone di cui alla
Legge n. 54/89, in luogo dell'indicazione dello Stato, alla denominazione
del Comune di nascita, seguano tre asterischi.- Ciò al fine di ovviare al
problema tecnico segnalato da codesta Federazione nel corso delle riunioni
tenutesi presso questa Presidenza.-