Fiume, regolamento della cittadinanza, r.decr. 12.5.1927 n. 72
Tratto da: Appendice III-IV Enciclopedia Italiana, 1934, pag 245.
Con r.decr. 12.5.1927 n. 723 (convertito nella legge 19 febbraio 1928
n. 735) e con le disposizioni della convenzione tra il Regno d'Italia e il
Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, firmata a Nettuno il 20 luglio 1925, venne
regolato lo stato di cittadinanza dei pertinenti al comune di Fiume.
Venne così concesso l'acquisto di pieno diritto della cittadinanza
italiana a quelli di essi che avessero età maggiore di 18 anni e
inoltre si trovassero in una delle condizioni seguenti:
a) che in data 3 novembre 1918 godessero la pertinenza al comune di Fiume
con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1910, acquistata non in dipendenza
della loro carica, in quanto dette persone o i loro genitori abbiano o
abbiano avuta la residenza nella parte del territorio di Fiume annesso
all'Italia o in altre località del regno.
b) che godevano la pertinenza a Fiume da una data posteriore al 1 gennaio
1910, oppure in dipendenza della loro carica, in quanto poi le stesse, se
non avessero acquistato tale pertinenza sarebbero dcvenuti cittadini italiani
di pieno diritto in base agli articoli 70 e 71 del trattato di pace di San
Germano.
c) che prima di acquistare la pertinenza a Fiume godevano della cittadinanza
italiana e ciÒ anche qualora nei riguardi di dette persone fosse
stato emanato un provvedimento d'inibizione del riacquisto della naturalità
italiana a norma del penultimo comma dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912.
Si concesse pure l'acquisto di pieno diritto della cittadinanza italiana
alle persone maggiori di 18 anni, la quali in data 3 novembre 1918 godevano
della pertinenza al comune di Castua, con decorrenza anteriore al 24 maggio
1915, non per ragioni del loro ufficio, in quanto dette persone fossero nate
nelle frazioni del territorio di questo comune che col r. decr.-legge 22
febbraio 1924, n. 211 furono annesse all'Italia e in quanto tali persone e i
loro genitori risiedessro o avessero risieduto nel territorio delle suddette
frazioni o in altre località del regno.
Restava da regolare la condizione dei numerosi stranieri residenti a
Fiume, ma non pertinenti a quel comune. Per essi l'acquisto della cittadinanza
non poteve aver luogo se non con le norme della legge italiana del 1912,
estesa, con r. decr. 20 marzo 1924, n. 351, alla città di Fiume.
Si trattava di più migliaia di persone che si consideravano
cittadini italiani, ma la cui situazione giuridica non era facile regolare in
base alla legge italiana, per la difficoltà che esse incontravano
nel procurarsi i documenti necessari per ottenere la concessione della
cittadinanza italiana e specialmente il certificato di svincolo della
cittadinanza originaria.
Al fine di eliminare tale inconveniente, con il r.-decr. legge 2 dicembre
1928, n. 2698 (convertito in leggee 10 giugno 1929, n. 1025) per la durata
di un anno dall'entrata in vigore del decreto (il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno) fu data facoltà
al prefetto di Fiume di conferire con suo decreto, la cittadinanza italiana
agli stranieri residenti a Fiume ininterrottamente da almeno un quinquennio,
i quali avessero adottato come lingua d'uso la lingua italiana, tenendo conto
per il tempo anteriore al 24 febbraio 1924 (...) agli effetti del compimento
del quinquennio, anche della residenza ininterrotta in altri comuni del regno.
... proroga ... altra proroga, 18 anni alla data di presentazione della domanda.