TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO


Art.58
Principi e criteri

1 - Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2 - Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

3 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione.

4 - Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti e alle norme statutarie, tutti gli aspetti della contabilità comunale, dei rapporti interni fra centri di spesa e centri di entrata con la contabilità generale.

5 - L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

6 - Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

7 - Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.


Art.59
Revisore del conto

1 - Il revisore del conto è organo ausiliario, tecnico-consultivo del comune. Esso è nominato dal consiglio comunale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge che abbia i requisiti per la carica a consigliere comunale.

2 - Le proposte inerenti alla nomina del revisore, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da  analitico curriculm-vitae del candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

3 - Esso dura in carica un triennio è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza.

4 - Il termine finale del periodo triennale di durata del revisore del conto coincide con il termine dell'ultimo anno solare del triennio, considerando, per la prima costituzione dell'organo l'anno in cui si è proceduto alla nomina. Il revisore resta comunque vincolato alla presentazione della relazione finale sul rendiconto dell'ultimo anno del triennio.

5 - Non possono essere nominati revisore del conto: i parenti ed affini, entro il quarto grado, dei componenti della giunta in carica; i dipendenti dell'ente; i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque consiglieri provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a consigliere dell'ente medesimo.

6 - L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa  a favore dell'ente.

7 - E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza dell'ente comune.

8 - Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale decade dalla carica.

9 - La revoca dall'ufficio è deliberata dal consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso,  un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

10 - In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede entro 30 giorni alla nomina del nuovo revisore. 


Art.60
Svolgimento delle funzioni del revisore

1 - Il revisore, deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economica finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2 - Il revisore collabora con il consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche , valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente.

3 - Il revisore è chiamato ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziario di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4 - Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti e ai relativi uffici.

5 - Esso è tenuto a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6 - Esso presenta al consiglio comunale, per il tramite della giunta, tutte le volte che lo ritiene necessario o a richiesta della giunta o consiglio a seconda delle rispettive competenze, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

7 - In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

8 - Il revisore può essere sentito dalla giunta e dal consiglio comunale in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mosso all'operato dell'amministrazione.

9 - Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti del revisore, mediante la previsione della loro periodicità e disciplina forme specifiche di controllo gestione.


Art.61
I conti degli agenti contabili interni

1 - Per effetto di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'economo ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro, il responsabile dei magazzini comunali e comunque tutti coloro che siano incaricati della gestione dei beni del comune, nonché coloro che si ingeriscano di fatto negli incarichi attribuiti ai predetti, devono rendere il conto della loro gestione entro 3 mesi dal termine dell'esercizio o dalla cessazione del loro incarico, se avviene prima.


Art.62
Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale

1 - I rapporti giuridico-patrimoniali, anche se derivanti dalla concessione, sono disciplinati da contratti scritti in forma pubblica amministrativa previa deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2 - Il regolamento per la disciplina dei contratti determina tra l'altro:

  1. le tipologie dei rapporti per i quali è consentito procedere con contratto scritto non in forma pubblica;

  2. il limite di valore entro il quale il rapporto contrattuale può essere concluso mediante corrispondenza;

  3. la prescrizione che la cessione dei beni immobili comunali aventi una consistente entità economico-patrimoniale debba essere sempre preceduta da asta pubblica;

  4. l'indicazione dei casi nei quali, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contratti dell'amministrazione dello stato, sia possibile procedere alla ricerca del contraente mediante trattativa privata preceduta comunque da richiesta di un certo numero di offerte;

  5. la precisazione che nel caso di esperimenti di gara, l'aggiudicazione non costituisce contratto;

  6. la competenza della giunta comunale ad assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della legge per gli acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le cessioni di costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

  7. la competenza della giunta di approvare l'elenco delle ditte da invitare agli esperimenti di licitazione privata;

  8. l'attribuzione al segretario comunale del compito di sovrintendere all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei settori e dei servizi intersettoriali, coordinandone l'attività e verificando il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ogni fase dei procedimenti amministrativi relativi agli appalti di opere e forniture;

  9. l'individuazione delle modalità per la costituzione della commissione di gara che deve essere composta, oltre che dal presidente, da due dipendenti di cui uno della struttura fra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara, con funzioni di verbalizzante;

  10. l'affidamento della presidenza della commissione di gara al Segretario comunale;

  11. l'attribuzione della responsabilità della procedura di appalto al responsabile della struttura fra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara;

  12. l'assegnazione, al Segretario comunale o al responsabile della struttura fra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto dell'appalto, della stipula dei contratti in forma di scrittura privata non autenticata o per corrispondenza o per atto separato di obbligazioni, in conformità ed esecuzione di atti deliberativi divenuti esecutivi, contenenti le indicazioni di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

  13. l'attribuzione del rogito dei contratti di cui all'art. 87 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, al Segretario comunale o, in caso di suo impedimento, assenza o inabilità, al Vicesegretario vicario;

  14. l'imputazione della gestione dei contratti stipulati a uno specifico ufficio nella persona del suo responsabile, individuato secondo il criterio della competenza in ordine alla materia oggetto prevalente del contratto;

  15. l'obbligo dell'ufficio gestore di vigilare sulle vicende temporali dello stesso;

  16. la precisazione che la gestione del contratto comporta la vigilanza sul regolare adempimento da parte del privato delle obbligazioni assunte e l'obbligo per il responsabile di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste dal contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti;

  17. la prescrizione della tenuta obbligatoria, anche a mezzo di sistemi informatici, del registro dei contratti in essere, formulato in modo che siano agevolmente individuabili le scadenze delle obbligazioni attive e passive dell'ente;

  18. i collegamenti tempestivi tra l'ufficio gestore del contratto e l'ufficio di ragioneria in ordine agli aspetti finanziari e patrimoniali dello stesso;

  19. le norme per la disciplina dei lavori e servizi in economia;

  20. le norme per l'istituzione dell'albo dei fornitori di fiducia;

  21. l'osservanza scrupolosa delle norme antimafia;

  22. il divieto di cessione dei contratti;

  23. il divieto di provvedere nei contratti  la tacita rinnovazione dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza;

  24. l'obbligo per il responsabile del servizio competente di riferire al consiglio comunale per iscritto, ogni qualvolta il totale della spesa finale di realizzo di un opera pubblica risulti superiore a quella prevista dal programma o da un altro atto fondamentale, non confutandosi gli aumenti conseguenti alle ordinarie revisioni dei prezzi quando ammesse dalla  legge.


Art.63
Norma transitoria

1 - Nel caso in cui il regolamento per la disciplina dei contratti non sia in vigore alla scadenza del novantesimo giorno da quello di entrata in vigore di questo statuto, le attribuzioni di cui alle lettere dalla f) alla n) e dalla v) alla y) del precedente articolo divengono direttamente operative. In tal caso alla designazione del terzo membro della commissione di gara provvede di volta in volta il segretario comunale.


Art.64
Organizzazione sovraccomunale

1 - Il consiglio comunale promuove e favorisce, attraverso la stipula di convenzioni, consorzi e accordi di programma, forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.


Art.65
Difensore civico

1 - Il Comune può avvalersi del Difensore civico insieme con altri Comuni o singolarmente. Esso deve essere eletto a maggioranza dei Consiglieri assegnati dai Consigli dei Comuni interessati.

2 - Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione dell'Amministrazione del Comune e delle Aziende ed Enti da esso controllati.

3 - In particolare il Difensore civico tutela i diritti e gli interessi dei cittadini in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, della legge 7 agosto 1990 n. 241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune, nonché degli Statuti e dei regolamenti delle Aziende speciali e degli enti controllati dal Comune.

4 - Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale per la durata di quattro anni. Può essere nominato una sola volta.

5 - Non possono essere eletti all'ufficio di Difensore Civico:

  1. i membri del Parlamento;

  2. i Consiglieri Regionali;

  3. i Consiglieri Provinciali;

  4. i Consiglieri Comunali;

  5. i Segretari Politici dei partiti locali;

  6. i componenti degli organi direttivi dei consorzi;

  7. i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;

  8. gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

  9. i dipendenti del Comune e degli enti da questo controllati.

Il Difensore civico deve essere scelto tra i cittadini forniti di comprovata esperienza amministrativa, preferibilmente collocati a riposo e che siano in possesso del diploma di laurea. Qualora nel corso del suo mandato si verificassero alcune delle cause di incompatibilità sopra stabilite, il Consiglio comunale ne dichiara la decadenza. Il Difensore civico ha sede presso gli uffici dell'amministrazione comunale. La Giunta assicura le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'Istituto.

6 - Il Difensore civico cessa dalla carica:

  1. alla scadenza del mandato;

  2. per dimissioni, morte o impedimento grave;

  3. quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali.

7 - Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.

8 - il Difensore civico agisce di propria iniziativa o su sollecitazione, comunque proposta, dei cittadini singoli o associati. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ovvero in violazione delle disposizioni richiamate al precedente secondo comma:

  1. trasmette al responsabile del procedimento ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione riscontrata;

  2. può chiedere la promozione dell'azione disciplinare;

  3. può agire in giudizio ai sensi dell'art. 7 primo comma della legge 8 giugno 1990 n. 142;

  4. sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco o L'Assessore ad assumere i provvedimenti di propria competenza;

  5. Il Difensore civico presenta al Consiglio Comunale entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa entro il mese di aprile dal Consiglio Comunale e resa pubblica. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco deve iscrivere all'Ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale.

9 - Il Sindaco può proporre a pubbliche amministrazioni statali e regionali o ad enti ed aziende pubbliche che hanno uffici nel territorio comunale, nonché ad altri enti locali, la stipula di convenzioni per consentire al Difensore civico di esercitare le proprie competenze nei loro confronti. Quanto non previsto dal presente articolo compreso il trattamento economico verrà stabilito in apposito regolamento.


Art.66
Principio di cooperazione

1 - L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso accordi ed intese di cooperazione.


Art.67
Convenzioni

1 - Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2 - Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dall'art. 11 2° comma, della legge 07/08/1990, n. 241, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3 - Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.


Art.68
Consorzi

1 - Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.

2 - La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° e 3° comma del precedente articolo 67, deve prevedere l'obbligo di trasmissione, agli enti aderenti,  degli atti fondamentali approvati dall'assemblea.

3 - Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4 - Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5 - Nel caso che il consorzio interessi tutti i Comuni ricadenti nella VI comunità Montana del velino le funzioni di capo consorzio potranno essere affidate alla stessa Comunità Montana.


Art.69
Unione di comuni

1 - In attuazione del principio di cui al precedente art. 53 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2 - Il comune può proporre la trasformazione della Comunità Montana in unione di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tale ente.


Art.70
Accordi di programma

1 - Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, può promuovere e concludere accordi di programma.

2 - L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

  1. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

  2. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni i rapporti fra gli enti coinvolti;

  3. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3 - Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione della giunta comunale, qualora l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo statuto.

4 - Quando l'accordo comporta variazioni di strumenti urbanistici il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al consiglio comunale affinché autorizzi il Sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza, il Sindaco potrà procedere d'iniziativa, salva la ratifica di cui al 5° comma dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.


Art.71
Norme di valorizzazione

1 -  Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente come espressione del concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi ed allo scopo di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2 - Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con la loro proposta alla fase di impostazione che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.


Art.72
La partecipazione delle libere forme associative

1 - Il Comune valorizza le libere forme associative costituite dai cittadini nell'esercizio del diritto affermato dall'art.. 38 della Costituzione, garantendo la partecipazione all'amministrazione nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2 - La partecipazione dei cittadini attraverso  le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il comune.

3 - Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per il recupero dei tossicodipendenti ed alcolizzati; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al presente comma.

4 - Il Consiglio comunale provvede alla formazione di appositi albi nei quali vengono registrate le associazioni ed organizzazione che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le associazioni ed organizzazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le associazioni ed organizzazioni che hanno prevalente finalità relativa alla realizzazione di pari opportunità per le donne, alla tutela dei diritti fondamentali dell'infanzia e dei giovani, alla promozione di iniziative in favore della terza età, alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita. Nuove iscrizioni o cancellazioni sono approvate con deliberazione del consiglio comunale.

5 - I rapporti tra tali forme associative ed il comune sono disciplinati dal regolamento che deve contenere, fra l'altro, norme dirette a:

  1. limitare la partecipazione e la registrazione agli albi di cui al precedente comma alle forme associative costituite per iscritto il cui statuto sia ispirato ai principi democratici e sia depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti;

  2. precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività senza ingresso a finalità corporative o utilitaristiche di parte o personali;

  3. porre a carico delle associazioni iscritte all'albo l'obbligo di presentare annualmente il bilancio ed il numero aggiornato degli aderenti.


Art.73
Organismi di partecipazione

1 - Il comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.

2 - Sono costituite le consulte di settore al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del comune con l' apporto delle competenze specifiche di tutti gli organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza in determinati campi di attività. Esse sono strumento di collegamento diretto tra la società civile organizzata e gli organi del governo locale.

3 - Le consulte di settore sono:

  1. la consulta del lavoro e dell'economia;

  2. la consulta per le pari opportunità e le azioni positive;

  3. la consulta del volontariato;

  4. la consulta dell'infanzia e dei giovani;

  5. la consulta per i problemi della terza età;

  6. la consulta per lo sport e tempo libero;

  7. la consulta per la cultura, ambiente ed istruzione.

4 - Il regolamento comunale per la partecipazione popolare disciplina la composizione di ciascuna consulta, le modalità di elezione del presidente e quelle relative al funzionamento e alla partecipazione, secondo i principi del presente statuto.

5 - Le consulte di settore sono costituite con deliberazione del consiglio comunale e restano in carica sino allo scioglimento del consiglio comunale che le ha costituite.


Art.74
Partecipazione alle commissioni

1 - Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi di partecipazione di cui ai precedenti articoli 72 e 73 invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.


Art.75
Incentivazione

1 - Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione di cui ai precedenti articoli 72 e 73, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento.


Art.76
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1 - Il Comune promuove la Costituzione di un organismo di partecipazione all'Amministrazione definito Consiglio Comunale dei Ragazzi, rappresentativo della collettività dei ragazzi delle Scuole Elementari e Medie di Antrodoco.

2 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ed il Sindaco sono eletti con le modalità previste dal relativo regolamento elettorale.

3 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ed il Sindaco dei Ragazzi hanno funzioni propositive, consultive e di controllo da esercitarsi nei termini previsti dal regolamento sulle loro attribuzioni, relativamente ad atti riguardanti le materie demandate alla loro competenza.

4 - Il Comune assicura i mezzi e le strutture per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.


Art.77
Interventi nel procedimento amministrativo

1 - I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno diritto di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2 - La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3 - Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4 - Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5 - Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6 - Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o della pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7 - Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8 - Il mandato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.

9 - Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 90 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10 - I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11 - La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.


Art.78
Istanze

1 - I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2 - La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 60 giorni dal sindaco, o dal segretario comunale, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3 - Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.


Art.79
Petizioni

1 - Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva in numero non inferiore a 100, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità

2 - Il regolamento di cui al terzo comma del precedente art. 77 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3 - La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4 - Se il termine previsto al comma terzo del presente articolo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.

5 - La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.


Art.80
Proposte

1 - N. 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2 - L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento della proposta da parte del sindaco.

3 - Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4 - La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.


Art.81
La consultazione dei cittadini

1 - Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori,  delle associazioni della cooperazione, degli industriali e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, su questioni che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse in materia di esclusiva competenza locale.

2 - La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore, dei piani commerciali e dei piani di traffico e loro varianti.

3 - La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblea di cittadini interessati, nelle quali essi esprimono nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato. I risultati della consultazione sono comunicati al consiglio e alla giunta comunale, per le valutazioni conseguenti, e resi noti ai cittadini con pubblici avvisi.

4 - Il regolamento comunale per la partecipazione popolare disciplina l'indizione e l'esecuzione delle consultazioni che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale.


Art.82
Referendum

1 - Il referendum è un istituto che viene adottato quale strumento di consultazione dei cittadini su questioni interessanti la generalità della comunità locale, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

2 - L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale. Non possono essere oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie:

  1. norme statutarie del comune, delle aziende speciali e delle istituzioni;

  2. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;

  3. tributi comunali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;

  4. assunzione di mutui;

  5. designazione, nomine, revoche e decadenze di rappresentanti.

3 - Il referendum non è ammesso:

  1. per le attività di mera esecuzione di norme statali e regionali;

  2. su questioni che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel corso dello stesso mandato amministrativo;

  3. sulle decisioni assunte dal consiglio comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione.

4 - Non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

5 - Qualora l'accoglimento della proposta formulata con il quesito referendario comporta nuove spese a carico del comune, il quesito indica i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di tariffe, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti.

6 - I referenda consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre ai cittadini. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

7 - I referenda consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nei modi di legge, da almeno 400 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Antrodoco.

8 - Per la raccolta delle firme, i promotori, in numero non inferiore a trenta, devono produrre al segretario comunale istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario.  Per la predisposizione del quesito i promotori possono richiedere al segretario di avvalersi della consulenza degli uffici comunali. Prima di provvedere alla raccolta delle firme i promotori attendono l'esito del giudizio di ammissibilità espresso, con riferimento alla validità formale dell'istanza e alle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi, dal comitato dei garanti.

9 - Il comitato dei garanti è composto dal segretario comunale, dal giudice conciliatore e da un componente scelto preferibilmente tra gli appartenenti alla magistratura, nominato dalla giunta comunale nella prima seduta dopo l'elezione del sindaco e della giunta, ovvero entro trenta giorni dalla vacanza intervenuta successivamente. Il sindaco sottopone la richiesta del consiglio comunale alla prima seduta successiva alla presentazione. Il comitato dei garanti giorni.

10 - La raccolta delle firme deve concludersi entro 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione del comitato dei garanti.

11 - Decorsi i termini relativi alla raccolta delle firme, il comitato dei garanti, entro i successivi dieci giorni, ne accerta la regolarità nonché il raggiungimento del numero minimo per dar luogo al referendum e trasmette gli atti al sindaco per l'indizione del referendum.

12 - La giunta comunale, entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti al sindaco, fissa la data di convocazione dei comizi in giorno non coincidente con altre operazioni di voto, comunque in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno e non superiore al sessantesimo successivo alla decisione del comitato.

13 - Hanno diritto di partecipazione alla consultazione referendaria gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Antrodoco alla data di convocazione dei comizi elettorali e coloro che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il primo giorno fissato per le votazioni.

14 - La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto .Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori ai voti validi attribuiti alla risposta negativa.

15 - Qualora il consiglio comunale approvi, prima della data fissata per le votazioni, un atto che comporti accoglimento integrale e senza modificazioni della proposta oggetto del quesito referendario, il referendum è revocato.

16 - Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per il rinnovo del consiglio comunale non può essere indetto il referendum decadono quelli non ancora effettuati.

17 - Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione di referenda consultivi sono stabilite nel regolamento per la partecipazione popolare.


Art.83
Operatività del referendum consultivo

1 - Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2 - IL mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

3 - Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo le decisioni degli organi di governo non possono discostarsi nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

4 - Nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.


Art.84
Partecipazione al procedimento amministrativo

1 - In ogni procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'affermazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute negli articoli5, ultimo comma, 7,8,.9,10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2 - Titolari dell'obbligo di comunicazione sono responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.

3 - Le modalità di partecipazione saranno stabilite da apposito regolamento da adottarsi secondo le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art.85
Responsabile de procedimento

1 - Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile  dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale, l'individuazione del responsabile di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 deriva direttamente dal regolamento organico e dalla pianta organica vigente.


Art.86
Diritto di accesso

1 - Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2 - Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel regolamento.

3 - Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio delle copie.


Art.87
Diritto di informazione

1 - Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2 - L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3 - L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4 - La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5 - Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art.88
Statuto

1 - Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2 - Hanno iniziativa di proposta presso il consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la giunta e qualsiasi consigliere. Le proposte di cui in precedenza sono sottoposte al parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare.

3 - L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello statuto, deve essere adottata dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3° della legge 8 giugno 1990 n. 142, e comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato.

4 - Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.


Art.89
Regolamenti

1 - Il comune emana regolamenti:

  1. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

  2. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2 - Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3 - Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4 - L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 del presente statuto.

5 - Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6 - I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.


Art.90
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1 - Gli adeguamenti dello statuto, e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.


Art.91
Ordinanze

1 - Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2 - Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3 - Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4 - Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contigibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5 - In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6 - Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.


Art.92
Norme transitorie e finali

1 - Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale approva i regolamenti di attuazione in esso previsti.

2 - Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente continua ad applicarsi la disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibile.

3 - Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie.

4 - I regolamenti di cui al comma precedente restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento allo statuto. Trascorsi tali termini senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili.

5 - Le norme del presente statuto che recepiscono disposizioni contenute nel capo II della legge 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge medesima.


Art.93
Entrata in vigore

1 - Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

2 - Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'interno per essere inserito della raccolta ufficiale degli statuti.

3 - Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

4 - Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.