TITOLO III

SERVIZI


Art.46
Forme di gestione

1 - L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2 - La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3 - Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione,costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4 - Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5 - Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6 - Il consiglio comunale può stabilire forme di gestione con la Provincia, Comunità Montana, Comuni ed altri Enti per l'organizzazione e la gestione di funzioni o servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.


Art.47
Gestione in economia

1 - L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia,sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.


Art.48
Azienda speciale

1 - Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto, approvato dal consiglio comunale, e da  propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3 - Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e con provate esperienze di amministrazione.


Art.49
Istituzione

1 - Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito, piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili o mobili, compresi i fondi liquidi.

2 - Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, che comunque debbono osservare l'obbligo del pareggio tra costi e ricavi e trasferimenti.

3 - Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioniad alto contenuto di professionalità.

4 - Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sededi esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5 - Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.


Art.50
Il consiglio di amministrazione

1 - Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e con provate esperienze di amministrazione.

2 - Il regolamento disciplina il numero,gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3 - Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

4 - Gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione, esclusi quelli meramente esecutivi, sono inviati alla giunta comunale che li può annullare qualora rinvenga irregolarità per violazione di legge, di norme statutarie e degli indirizzi dati dal Consiglio stesso in esecuzione del 1° comma art. 49.


Art.51
Il Presidente

1 - Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.


Art.52
Il Direttore

1 - Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2 - Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti neceessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.


Art.53
Nomina e revoca

1 - Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2 - Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati all'azienda o all'istituzione, deve essere presentato al Segretario del comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3 - Nel caso di presentazione di più documenti programmatici,sarà posto in discussione e in votazione quello con il maggior numero di firme di presentazione.

4 - Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati all'azienda o all'istituzione, dal consiglio comunale che provvede alla loro sostituzione.


Art.54
Società a prevalente capitale pubblico locale

1 - Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale, approvati dal consiglio comunale, devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.


Art.55
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1 - Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, alle funzioni da svolgere ad agli obiettivi da raggiungere. Tali rapporti possono realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni, consorzi e unioni di comuni e accordi di programma.


Art.56
Linea di gestione

1 - Nell'ambito delle alternative elencate nel 3° comma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comune promuove e ricerca la collaborazione dei privati quando questa consenta di perseguire realizzazione e gestione di servizi le cui dimensioni economiche e/o le particolarità tecniche non consiglino la gestione in economia o a mezzo di istituzione o azienda.


Art.57
Obbligo di riferire al consiglio

1 - Il rappresentante del comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisce annualmente al consiglio comunale sull'attività svolta dall'ente pubblico o privato e sulla convenienza di tale modo di gestione.