TITOLO I

ORGANI ELETTIVI


Art.7
Organi

1 - Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta ed il Sindaco.


Art.8
Consiglio comunale

1 - Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo mediante l'assunzione:

  • degli atti indicati nell'art. 32 secondo comma della legge 142 del 08/06/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

  • dell'atto contenente gli indirizzi ai quali deve attenersi il sindaco nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al 3° comma dell'art. 36 della predetta legge e successive modifiche ed integrazioni;

  • dell'atto contenente i criteri generali e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone come richiesto dall'art. 12 della legge n. 241 del 07/08/1990;

  • dell'atto attinente all'uso esterno del gonfalone;

  • degli atti conclusivi votati su proposte di mozioni.

2 - Il consiglio, costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.


Art.9
Convalida

Il consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.


Art.10
Competenze e attribuzioni

1 - Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2 - Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3 - Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4 - Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la individuazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5 - Il consiglio comunale esercita il controllo politico-amministrativo mediante:

  1. la richiesta di sottoposizione a controllo preventivo di delibere della giunta, come previsto dall'art. 45 1° comma della legge 142/90. A tal fine, tutte le delibere della giunta, per le quali non sia stato espresso l'intendimento di sottoporle al controllo preventivo e che non siano meramente esecutive di altre deliberazioni, sono trasmesse in copia, a cura del segretario, ai capi gruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio. La trasmissione di cui sopra adempie all'obbligo di cui al 3° comma dell'art.45 della legge sopra citata. Almeno un quinto dei consiglieri in carica ha facoltà di presentare al Consiglio comunale la proposta di sottoposizione al controllo preventivo di una delibera della giunta mediante richiesta scritta fatta pervenire al Sindaco entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'atto stesso. La proposta deve contenere l'indicazione motivata dei vizi individuati fra quelli di cui al 2° e 4° comma dell'art. 45 della legge 142/90. Il Sindaco, ricevuta la proposta, convoca entro due giorni il Consiglio d'urgenza. Nel caso di argomenti già all'ordine del giorno del Consiglio, la proposta di cui sopra ha la precedenza assoluta nella discussione. La decisione di sottoposizione al controllo l'atto della Giunta assunta con la presenza di consiglieri in numero almeno pari alla metà degli assegnati. Nel caso di diserzione la delibera per la quale è stato richiesto il controllo sarà inviata al CO.RE.CO;

  2. l'utilizzo dell'attività di collaborazione del collegio dei revisori dei conti e del referto degli stessi in caso di gravi irregolarità;

  3. l'esame del conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della giunta di cui al 7° comma dell'art. 55 della legge 142/90; è comunque fatto salvo quanto previsto dal 2° e 4° comma dell'art. 45 della legge 142/90.


Art.11
Diserzione della prima seduta

Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto all'approvazione degli indirizzi generali di governo il Consiglio rimane convocato con lo stesso orario al decimo giorno feriale successivo per discitere l'ordine del giorno non trattato con l'osservanza delle norme contenute nel comma 2 bis dell'art. 1 legge 25/03/1993 n. 81.


Art.12
Comunicazione dei componenti la Giunta

Dopo la convalida degli eletti la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco e sull' intervenuta nomina del Vice-Sindaco e degli altri componenti della Giunta.


Art.13
Indirizzi generali di governo

1 - Intervenuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, il Sindaco espone la sua proposta degli indirizzi generali di governo.

2 - Nella seduta o in altra da tenersi entro i successivi dieci giorni feriali su convocazione del Sindaco, gli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3 - Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei responsabili degli uffici e servizi. Essi sono a disposizione di ogni richiedente.


Art.14
Illustrazione delle proposte

1 - Il Sindaco o l'assessore delegato ha facoltà di illustrare al Consiglio la proposta presentata dal Sindaco o dalla Giunta, prima dell'inizio della sua discussione generale e, al termine, di intervenire sulla stessa.

2 - Il Consiglio, a maggioranza dei consiglieri presenti, può rinviare la trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno.


Art.15
Sessioni e convocazione

1 - L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2 - Ai fine della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32, (2° comma lettera B) della legge 142/90, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica.

3 - Per le sessioni ordinarie e straordinarie la consegna ai consiglieri dell'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve avvenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza delle sessioni straordinarie, regolati dal 4° e 5° comma dell'art. 125 del T.U. 04/02/1915 n. 148.

4 - Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Il regolamento dovrà prevedere la possibilità di attribuzione del diritto di proposta scritta, nelle materie di competenza del consiglio, da parte di associazioni culturali, sindacali, politiche e formalmente costituite.

5 - Le sessioni del consiglio comunale, sia ordinarie che straordinarie, sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento o da altre norme di legge o dal presente statuto. Le votazioni sono di norma a scrutinio palese salvo le deroghe previste dal regolamento.

6 - La consegna degli avvisi di convocazione dei consigli comunali deve risultare da apposita ricevuta.

7 - Nell'avviso di convocazione dei consigli comunali potrà essere indicata, oltre alla 1^ convocazione, anche la 2^ convocazione.

8 - Le sessioni del consiglio comunale, sia ordinarie che straordinarie, sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei consiglieri assegnati. E' comunque fatto divieto di discutere e deliberare in seconda convocazione, se non con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, i seguenti atti:

  • la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;

  • lo statuto delle aziende speciali;

  • la partecipazione a società di capitali;

  • la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

  • l'assunzione diretta dei pubblici servizi;

  • i regolamenti;

  • i bilanci annuali e pluriennali;

  • i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi;

  • i programmi;

  • il conto consuntivo;

  • la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;

  • l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

  • la contrattazione dei mutui;

  • l'esame del referto per gravi irregolarità del collegio dei revisori dei conti.

9 - Fra la prima e la seconda convocazione del consiglio comunale dovranno intercorrere 48 ore libere.

10 - Gli atti del Consiglio devono essere posti a disposizione dei singoli consiglieri almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta del consiglio.


Art.16
Indirizzi per le nomine

1 - Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

2 - Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa in quanto di ciò deve essere data comunicazione nell'originale ordine del giorno.


Art.17
Commissione di indagine

1 - Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo successivo.

2 - La commissione è composta da tre consiglieri individuati con votazione segreta di cui almeno uno di minoranza. Risultano eletti i consiglieri più votati.

3 - La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei Funzionari ed impiegati nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4 - La Commissione, insediata dal Sindaco, procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del suo Presidente.

5 - Il funzionamento della commissione di indagine è disciplinato dal regolamento consiliare.


Art.18
Commissioni

1 - Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2 - Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo comunque la presenza della minoranza.

3 - Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari dell'ente e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e sindacali ed esperti, per l'esame di specifici argomenti.

4 - Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5 - Le commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente e designano il segretario verbalizzante.

6 - Il regolamento di cui al precedente 2° comma dovrà comunque prevedere l'istituzione di una commissione consiliare permanente alla quale sono attribuite funzioni di vigilanza sull'attività del comune e sul funzionamento degli uffici.


Art.19
Attribuzioni delle commissioni

1 - Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2 - Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3 - Il regolamento di cui al 2° comma del precedente art. 18 dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

  1. le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

  2. forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna preventiva consultazione;

  3. metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.


Art.20
Consiglieri

1 - La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2 - Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate per iscritto al sindaco o dichiarate verbalmente nel corso di una seduta consiliare.

3 - Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.


Art.21
Diritti e doveri dei consiglieri

1 - I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi singolarmente od in gruppo, hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.

2 - I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

3 - Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune nonché sugli Enti, aziende cui esso partecipa o da esso controllati nonché sui servizi a ciò necessari secondo le norme di regolamento.

4 - Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni sono attribuiti ai consiglieri i compensi ed i rimborsi spesa nella misura fissata dalla legge e deliberati dal Consiglio Comunale.

5 - Il Consigliere che per motivi personali, di parentele, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.

6 - Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

7 - I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del C.C. continuano ad esercitare gli incarichi esterni a loro attributi, fino alla nomina dei loro successori.

8 - I Consiglieri che non intervengono a n. 2 sedute consecutive senza giustificati motivi presentati per iscritto al Sindaco entro 45 giorni dalla data del Consiglio nel quale si è verificata l'assenza, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal C.C.

9 - Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale ai fini della consegna di tutte le comunicazioni compresa la convocazione del Consiglio e la comunicazione delle delibere.

10 - Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare all'inizio ed alla fine del mandato i redditi posseduti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.


Art.22
Gruppi consiliari

1 - I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti almeno da due unità se appartenenti alla stessa lista, secondo quanto previsto nel regolamento designando il capogruppo, e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2 - Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.


Art.23
Giunta comunale

1 - La giunta è l'organo di governo del Comune.

2 - Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3 - Adotta tutti gli atti concreti ad eccezione di quelli riservati dalla legge al consiglio comunale, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.


Art.24
Composizione

1 - La giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori tra cui il Vice-Sindaco.

2 - Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco e gli Assessori prima dell' insediamento del Consiglio Comunale.

3 - Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del consiglio comunale purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui all'art. 25.


Art.25
Requisiti del Vice-Sindaco e degli Assessori

1 - I soggetti chiamati alla carica di Vice-Sindaco o Assessori devono:

  • essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

  • non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine al Sindaco;

  • non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81, la carica di assessore per un periodo di tempo superiore, in ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.


Art.26
Verifica delle condizioni

La giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice-Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente art. 25.


Art.27
Revoca degli Assessori

1 - L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2 - Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.


Art.28
Funzionamento della giunta

1 - La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o in sua assenza o impedimento dal Vice-Sindaco. In caso di assenza o impedimento di entrambi dall'assessore più anziano di età.

2 - La convocazione può essere fatta anche telefonicamente o telegraficamente e la giunta è da ritenere regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

3 - Le proposte di deliberazione saranno depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria.

4 - La giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il presidente.

5 - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità, prevale quello del sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

6 - Le sedute della giunta non sono pubbliche.

7 - Esperti e i responsabili dei servizi possono assistere alle sedute di giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi.

8 - Il presidente o l'assessore che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.

9 - Il verbale dell'adunanza è redatto dal segretario che lo sottoscrive insieme al presidente.


Art.29
Attribuzioni

1 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2 - Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti.

3 - Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

4 - La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

  1. propone al consiglio i regolamenti;

  2. approva i programmi esecutivi e i disegni esecutivi dei programmi che non siano di competenza esclusiva del Consiglio e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;

  3. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

  4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

  5. elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

  6. nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate sentiti i capogruppo consiliari e garantendo comunque la presenza della minoranza, in modo proporzionale, e, ove necessario, delle organizzazioni sindacali;

  7. adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell' apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservate ad altri organi;

  8. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

  9. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

  10. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;

  11. fissa la data di convocazione dei comizi per i referenda consultivi e costituisce l'ufficio comunale  per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

  12. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

  13. approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

  14. riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi.

5 - Quando la norma preveda che nelle commissioni interne all'ente (commissione elettorale, edilizia , del commercio, ecc.) vi siano membri aventi la qualifica di consiglieri comunali, la Giunta, prima di procedere alla costituzione della commissione richiede al consiglio la designazione dei suoi membri, nel numero richiesto dalla norma. La designazione avviene nel rispetto delle minoranze. Qualora il consiglio non deliberi le designazioni entro dieci giorni dall'inserimento della richiesta nell'ordine del giorno, provvede il Sindaco nei successivi cinque giorni, sentiti i capogruppo consiliari. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta provvede comunque alla nomina della commissione, sentiti i capogruppo per i membri di estrazione consiliare.

6 - La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie :

  1. decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

  2. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;

  3. determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.


Art.30
Deliberazioni in via d'urgenza

1 - La Giunta in caso d'urgenza motivata, adotta le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.

2 - Le predette deliberazioni decadono:

  1. se non inserite per ratifica nell'ordine del giorno del consiglio entro sessanta giorni da quello di adozione. La decadenza è dichiarata dal Segretario Comunale.

3 - Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.


Art.31
Deliberazione degli organi collegiali

1 - Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.

2 - Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3 - Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5 - I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

6 - Ogni atto deliberativo del consiglio e della giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7 - Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale , se ritiene di deliberare in modo difforme, lo motiva nell'atto.

8 - Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello del segretario, gli atti relativi a :

  1. la convalida degli eletti - la presa d'atto della nomina del Sindaco e degli assessori e della loro revoca;

  2. gli indirizzi generali di governo - le dimissioni del Sindaco - gli indirizzi del Sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;

  3. La nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio, nelle aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

  4. la nomina di commissione di inchiesta;

  5. la mozione di sfiducia;

  6. gli atti di natura squisitamente politica sempre che non comportino, anche indirettamente, l'assunzione di impegni finanziari o altri oneri;

  7. la mozione di sfiducia costruttiva;

  8. gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.

9 - Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.

10 - Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazione:

  1. di capienza delle disponibilità del capitolo specifico in ordine di spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di "preimpegno" nei registri contabili;

  2. della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa;

  3. di conformità alle norme fiscali;

  4. di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilità.

11 - Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è individuato nel soggetto che, in posizione formale o informale, ha la direzione effettiva del servizio interessato avente competenze omogenee anche se dotato di articolazioni interne.

12 - Nel caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio provvede il soggetto che normalmente lo sostituisce.

13 - In osservanza all'art. 279 del T.U. della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, articolo la cui vigenza è stata confermata dall'art. 64, comma 1 lett. C della legge 8 giugno 1990, n. 142, il segretario ed i responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il comune, le sue istituzioni e le sue aziende, o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini al quarto grado o dal coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

14 - Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norma che non consente alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

15 - Nei casi di cui al comma tredici del presente articolo, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio e, per il Segretario Comunale, dal Vicesegretario.

16 - Nel caso in cui quanto previsto dal comma precedente non sia realizzabile si applica la norma di cui al comma due dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il Segretario provvede nei limiti delle sue competenze dando espressamente atto della situazione creatasi.

17 - Nel caso in cui non sia disponibile il Vicesegretario, il Segretario dichiara nella proposta la sua astensione dal parere motivando anche circa l'assenza del sostituto.


Art.32
Sindaco

1 - Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2 - Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3 - La legge disciplina le modalità per elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status di cessazione dalla carica.

4 - Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.


Art.33
Il Sindaco organo comunale

Il Sindaco :

1 - è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;

2 - convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;

3 - nomina e revoca il Vice Sindaco e gli assessori;

4 - convoca e presiede la giunta fissandone l'ordine del giorno;

5 - nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;

6 - emana i regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti;

7 - stipula gli accordi di programma;

8 - coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;

9 - rappresenta in giudizio il Comune;

10 - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e da questo statuto;

11 - dispone, sentito il Segretario, i trasferimenti interni;

12 - sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti;

13 - impartisce al Segretario comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;

14 - firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;

15 - vigila sul servizio di polizia municipale;

16 - stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e la presiede ai sensi del regolamento.quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri procede alla convocazione;

17 - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

18 - esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

19 - riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale;

20 - acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

21 - promuove direttamente e avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

22 - compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

23 - può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

24 - collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle istituzioni;

25 - promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in carenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.


Art.34
Deleghe del Sindaco

Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice sindaco ed ai singoli assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nell'art. 33 ai n.ri 7,8,9,10,16 e 17. L'atto di delega e della sua revoca è comunicato anche al Prefetto.


Art.35
Vice Sindaco

1 - Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della sua funzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55;

2 - quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età reperibile;

3 - nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.


Art.36
Divieto generale di incarichi e consulenze

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.


Art.37
Dimissioni del Sindaco

1 - Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al segretario comunale che ne cura l'immediata trasmissione al Prefetto. Il Consiglio comunale viene convocato entro il decimo giorno feriale successivo.

2 - Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata della carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990 n. 142.


Art.38
Mozione di sfiducia

1 - La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, è consegnata al Segretario Comunale.

2 - Il consiglio è convocato per la discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3 - La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.


Art.39
Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia

1 - Il Sindaco e la Giunta dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

2 - Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

3 - L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al Comitato di controllo entro 5 giorni feriali successivi alla data di assunzione.