PARTE I
ATTI DI ENTI LOCALI STATUTO DEL COMUNE DI ANTRODOCO (Rieti) (Approvato con deliberazione del consiglio comunale 6 giugno 1998, n. 60) Art.1 Principi fondamentali 1 - La comunità di Antrodoco è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato. 2 - L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto. 3 - Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto ai processi di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali economiche e civili della Comunità rappresentata.
Art.2
1 - Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 2 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali,economiche e sindacali alla amministrazione. 3 - La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi. 4 - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
Art.3
1 - Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. 2 - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lazio, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio. 3 - I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarità tra le diverse sfere di autonomia. 4 - Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana. 5 - Il Comune potrà attuare forme associative con altri Comuni per la gestione delle funzioni e dei servizi così come previsto dalla legge 142/90.
Art.4
1 - Il Comune di Antrodoco è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio suddiviso nelle seguenti sezioni storicamente riconosciute dalla comunità:
2 - Il territorio del Comune si estende per Kmq 64,00 confinante con i Comuni di Borgovelino, Micigliano, Posta, Borbona, Fiamignano, Scoppito, Petrella Salto, Cagnano Amiterno. 3 - Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo. 4 - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. 5 - La modifica della denominazione delle borgate, frazioni e agglomerati o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.
Art.5
1 - Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. 3 - Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art.6
1 - Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome COMUNE DI ANTRODOCO e con l'emblema raffigurativo. 2 - Emblema raffigurativo del comune è lo stemma, che si allega in copia, così costituito: una torre merlata a tre gironi, con sulla cima un uccello, dinanzi alla quale scorre un fiume. Ai quattro angoli dello stemma sono riportate le iniziali S.A.N.A. 3 - Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma. I colori del Gonfalone sono indaco e amaranto. 4- Il consiglio comunale determina con proprio atto i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o suo delegato e scortata da Vigili Urbani. 5 - L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. |