PARTE I

ATTI DI ENTI LOCALI
STATUTO DEL COMUNE DI ANTRODOCO (Rieti)

(Approvato con deliberazione del consiglio comunale 6 giugno 1998, n. 60)


Art.1
Principi fondamentali

1 - La comunità di Antrodoco è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2 - L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

3 - Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto ai processi di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali economiche e civili della Comunità rappresentata.


Art.2
Finalità

1 - Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali,economiche e sindacali alla amministrazione.

3 - La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4 - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

  1. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

  2. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

  3. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

  4. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

  5. la pari opportunità fra uomini e donne nel campo sociale, politico e lavorativo;

  6. il mantenimento dei rapporti storico-culturali con i cittadini antrodocani dimoranti fuori del Comune e particolari condizioni di assistenza nei termini di Legge per i cittadini antrodocani emigrati all'estero che fanno ritorno definitivo in Antrodoco.


Art.3
Programmazione e forme di cooperazione

1 - Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2 - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lazio, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3 - I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarità tra le diverse sfere di autonomia.

4 - Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

5 - Il Comune potrà attuare forme associative con altri Comuni per la gestione delle funzioni e dei servizi così come previsto dalla legge 142/90.


Art.4
Territorio e sede comunale

1 - Il Comune di Antrodoco è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio suddiviso nelle seguenti sezioni storicamente riconosciute dalla comunità:

  • Antrodoco capoluogo;

  • Frazioni: Rocca di Corno - Rocca di Fondi - Ediva - Vignola;

  • Case Sparse;

2 - Il territorio del Comune si estende per Kmq 64,00 confinante con i Comuni di Borgovelino, Micigliano, Posta, Borbona, Fiamignano, Scoppito, Petrella Salto, Cagnano Amiterno.

3 - Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

4 - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5 - La modifica della denominazione delle borgate, frazioni e agglomerati o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.


Art.5
Albo pretorio

1 - Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3 - Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.


Art.6
Stemma e gonfalone

1 - Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome COMUNE DI ANTRODOCO e con l'emblema raffigurativo.

2 - Emblema raffigurativo del comune è lo stemma, che si allega in copia, così costituito: una torre merlata a tre gironi, con sulla cima un uccello, dinanzi alla quale scorre un fiume. Ai quattro angoli dello stemma sono riportate le iniziali S.A.N.A.

3 - Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma. I colori del Gonfalone sono indaco e amaranto.

4- Il consiglio comunale determina con proprio atto i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o suo delegato e scortata da Vigili Urbani.

5 - L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.