PERMESSO DI SOGGIORNO
(T.U. art. 5 - D.P.R. art. 9, 10, 11, 12 e 13)
Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non
esibisce, senza giustificato motivo, il
passaporto o altro documento d’identificazione,
o il permesso o la carta di soggiorno, è punito
con l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a £
800.000.
a) Richiesta
Il permesso di soggiorno deve essere
richiesto alla questura della provincia in cui
lo straniero intende stabilirsi entro 8
giorni lavorativi dal suo ingresso in
Italia. La richiesta deve essere compilata sul
modulo rilasciato dalla questura: al momento
della presentazione viene rilasciata una
ricevuta con l’indicazione del giorno di ritiro
del permesso di soggiorno.
Nella domanda lo straniero deve
indicare
1. le proprie generalità complete e quelle
degli eventuali figli minori conviventi, per
i quali sia prevista l’iscrizione nel
permesso di soggiorno del genitore;
2. il luogo dove dichiara di voler soggiornare;
3. il motivo del soggiorno.
Deve inoltre allegare
1. il passaporto o altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, nel quale sia
stato apposto, se richiesto, il visto
d’ingresso;
2. la documentazione, nei casi di soggiorno
diversi da quelli per motivi di lavoro,
attestante la disponibilità dei mezzi
economici per il ritorno nel Paese di
provenienza;
3. 4 fotografie formato tessera (allo straniero
può essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita apparecchiatura per il trattamento
automatizzato dell’immagine, in dotazione
all’ufficio)
L’ufficio trattiene copia della
documentazione esibita e può richiedere
l’esibizione della documentazione o di altri
elementi occorrenti per comprovare:
1. l’esigenza del soggiorno, per il tempo
richiesto;
2. la disponibilità dei mezzi di sussistenza
sufficienti, commisurati ai motivi ed alla
durata del soggiorno, rapportati al numero
delle persone a carico;
3. la disponibilità di altre risorse o
dell’alloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia requisito per il rilascio
del permesso di soggiorno.
La suddetta documentazione non è richiesta
ai richiedenti asilo, agli stranieri ammessi al
soggiorno per motivi di protezione sociale ed a
coloro che rientrino in progetti di protezione
temporanea per rilevanti esigenze umanitarie
(conflitti, disastri naturali, ecc.).
b) Richiesta di permesso di soggiorno in casi
particolari
1. per gli stranieri che intendono soggiornare in Italia
per un periodo non superiore a 30 giorni,
l’esemplare della scheda rilasciata per ricevuta
sostituisce il permesso di soggiorno per i 30
giorni successivi alla data d’ingresso nel
territorio nazionale;
2. quando si tratta di soggiorno per turismo, di
durata non superiore a 30 giorni, di gruppi
guidati, la richiesta del permesso di
soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo;
3· per il soggiorno da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri
luoghi di cura, la richiesta del permesso di
soggiorno può essere presentata dall’esercente
della struttura ricettiva o da chi presiede le
case, gli ospedali, gli istituti o le comunità
in cui lo straniero è ospitato.
Gli stranieri che soggiornano in Italia per
un periodo non superiore ai 30 giorni sono
esentati dall’obbligo di comunicare alla
questura competente per il territorio, entro i
15 giorni successivi, le eventuali variazioni
del proprio domicilio abituale.
c) Rilascio e durata
Il permesso di soggiorno è rilasciato per i
motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso
e non può comunque essere:
1. superiore a tre mesi per visite,
affari e turismo (vale anche per
i permessi di soggiorno per turismo
rilasciati dai Paesi Schengen);
2. superiore a sei mesi per lavoro
stagionale, o a nove mesi per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale
estensione;
3. superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso di studio o di
formazione debitamente certificati. E’
rinnovabile però nel caso di corsi
pluriennali;
4. superiore a due anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari;
Per richiesta di asilo e per
emigrazione in un altro Paese sarà per la
durata della procedura occorrente. Per
acquisto della cittadinanza o dello stato
di apolide, a favore dello straniero già in
possesso del permesso di soggiorno per altri
motivi, sarà per la durata del procedimento di
concessione o di riconoscimento.
Il permesso di soggiorno contiene l’indicazione del codice
fiscale.
All’atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione
attestante l’assolvimento degli obblighi in
materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).
d) Rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve
essere richiesto al questore della provincia in
cui si trova lo straniero almeno 30 giorni prima
della scadenza ed è rinnovato per una durata non
superiore al doppio di quella stabilita con il
rilascio iniziale.
Ai fini del rinnovo la questura può richiedere documentazione
comprovante la disponibilità di un reddito, da
lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi
a carico. Tale documentazione può essere
accertata d’ufficio sulla base di una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dall’interessato con la richiesta di rinnovo.
La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non
costituisce comunque motivo per privare il
lavoratore, e i suoi familiari legalmente
residenti, del permesso di soggiorno.
Lo straniero può, infatti, essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno e comunque
per un periodo non inferiore ad un anno.
I permessi di soggiorno per turismo possono essere rinnovati
solo se ricorrono seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o
prorogato quando risulta che lo straniero
abbia interrotto il soggiorno in Italia per un
periodo continuativo di oltre 6 mesi, o, per i
permessi di soggiorno di durata almeno biennale,
per un periodo continuativo superiore alla metà
del periodo di validità del permesso di
soggiorno, salvo che detta interruzione sia
dipesa dalla necessità di adempiere agli
obblighi militari o da altri gravi e comprovati
motivi.
e) Rifiuto
Quando il permesso di soggiorno è
rifiutato, la questura avvisa l’interessato che,
sussistendone i presupposti, si procederà nei
suoi confronti per l’applicazione
dell’espulsione.
Allo straniero è concesso un periodo di 15 giorni lavorativi
per presentarsi al posto di polizia di frontiera
indicato e lasciare volontariamente l’Italia,
con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà
all’emissione del provvedimento di espulsione.
Anche fuori dei casi d’espulsione, quando occorra rimpatriare
lo straniero, il prefetto avverte il console
dello Stato d’appartenenza per gli eventuali
provvedimenti di competenza e può disporne il
rimpatrio, munendolo di foglio di via
obbligatorio, o concedergli un termine, non
superiore a dieci giorni, per presentarsi al
posto di polizia di frontiera specificatamente
indicato e lasciare l’Italia.
Come e dove si presenta il ricorso?
Il ricorso deve essere presentato entro 60
giorni al TAR del luogo in cui ha sede
l’autorità che ha emanato il rifiuto, e deve
essere presentato da un avvocato.
f) Conversione del permesso di
soggiorno
Il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o autonomo e per motivi
familiari può essere utilizzato anche per le
altre attività consentite allo straniero, anche
senza conversione o rettifica, per il periodo di
validità del permesso.
1. il permesso di soggiorno per lavoro
subordinato (non stagionale) consente
l’esercizio di lavoro autonomo, sempre che
sussistano i requisiti o le condizioni
previste dalla normativa vigente per
l’esercizio di attività lavorativa in forma
autonoma, nonché l’esercizio di attività
lavorativa in qualità di socio lavoratore di
cooperative;
2. il permesso di soggiorno per lavoro
autonomo consente l’esercizio di lavoro
subordinato, previa iscrizione alle liste di
collocamento o, se il rapporto di lavoro è
in corso, previa comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
3. il permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare o per
ingresso al seguito del lavoratore
consente l’esercizio del lavoro subordinato
e del lavoro autonomo;
4. il permesso di soggiorno per studio o
formazione consente l’esercizio di
attività lavorative subordinate per un
periodo non superiore a 20 ore settimanali,
anche cumulabili per 52 settimane, fermo
restando il limite annuale di 1.040 ore.
Con il rinnovo è rilasciato un permesso di
soggiorno per l’attività effettivamente svolta.
Il permesso di soggiorno per studio o formazione,
salvo che sia diversamente stabilito da accordi
internazionali o dalle condizioni per le quali
lo straniero è ammesso a frequentare corsi di
studio o di formazione in Italia, può essere
convertito, prima della scadenza, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato o
autonomo, nei limiti delle quote fissate
annualmente attestati dalla Direzione
provinciale del lavoro, previa idonea
documentazione riguardante il rapporto di lavoro
subordinato o, in caso di lavoro autonomo,
previa presentazione del titolo abilitativo o
autorizzatorio, nonché di ogni altro adempimento
amministrativo richiesto e della documentazione
comprovante la disponibilità finanziaria
occorrente per l’esercizio dell’attività.
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