Informazioni generali 
L 30/4/99 n.120 art.9
GU 03/05/99 n. 101
Albo degli scrutatori
(Albo degli scrutatori)
1 L’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95,
come modificato dal comma 2 dell’articolo 3 della
legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal
seguente: "Art. 1. - 1. In ogni comune della
Repubblica è tenuto un unico albo delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale comprendente i nominativi degli
elettori che presentano apposita domanda secondo i
termini e le modalità indicati dagli articoli
seguenti.
2. La inclusione nell’albo di cui al comma 1 è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a)
essere elettore del comune; b) avere assolto gli
obblighi scolastici".
2. In sede di prima applicazione della presente
legge, sono iscritti all’albo di cui all’articolo
1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, anche gli
elettori già iscritti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, nell’apposito albo
istituito a norma dell’articolo 5-bis della citata
legge n. 95 del 1989.
3. L’articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95,
come modificato dall’articolo 4 della legge 21
marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente: "Art.
3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il
sindaco, con manifesto da affiggere nell’albo
pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici,
invita gli elettori che desiderano essere inseriti
nell’albo a farne apposita domanda entro il mese
di novembre.
Erogazione del servizio:
I cittadini residenti , iscritti nelle liste
elettorali del Comune, possono richiedere
l'iscrizione nell'albo degli Scrutatori entro il
mese di novembre di ciascun anno.
Requisiti:
1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
2. titolo di studio: Scuola dell'obbligo;
Sono esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio
elettorale:
a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle
Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze Armate, in attività
di servizio;
c) i medici delle UU.SS.LL. incaricati delle funzioni
già di competenza dei medici provinciali, degli
ufficiali sanitari e dei medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni
addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge
la votazione.
|