Dopo il matrimonio, salvo patto contrario, si applica il
regime di comunione dei beni fra i coniugi. In
questo capitolo si spiega come viene regolata la
comunione, quando si applica la separazione dei
beni, in che cosa consiste l’impresa familiare e
il fondo patrimoniale.
Come è regolata la proprietà dei beni nella
famiglia?
La regola generale è che tra i coniugi si
applica la comunione legale dei beni acquistati
durante il matrimonio.
Si può scegliere la separazione dei beni?
Sì, al momento del matrimonio o successivamente,
mediante atto notarile, con il consenso di
entrambi i coniugi.
Da quando ha effetto la comunione dei beni?
Per i matrimoni celebrati dopo il 20 settembre
1975, data dell’entrata in vigore della riforma
del diritto di famiglia, la comunione si applica
automaticamente dal momento delle nozze.
Che cosa accade se il matrimonio è stato
celebrato prima di questa data?
La comunione dei beni si applica automaticamente
agli acquisti compiuti dopo il 20 settembre
1975, a meno che anche uno soltanto dei coniugi
abbia deciso di mantenere il precedente regime
di separazione dei beni, con dichiarazione
notarile fatta entro il 15 gennaio 1978.
Come si può controllare se si è in regime di
comunione o di separazione dei beni?
Si chiede un estratto per riassunto dell’atto di
matrimonio, nel quale risulta annotata la scelta
del regime di separazione. Se non vi è nessuna
annotazione, vale la comunione dal momento del
matrimonio e, per i matrimoni celebrati prima
del 20 settembre 1975, da tale data.
Quali beni rientrano nella comunione legale?
Quelli acquistati durante il matrimonio, ad
eccezione dei beni personali. I beni sono comuni
indipendentemente da quale dei due coniugi abbia
effettuato l’acquisto e il pagamento.
Si possono stabilire quote diverse fra i
coniugi?
No, nella comunione legale il principio
dell’uguaglianza delle quote non è derogabile
neanche con accordo fra le parti.
Se un bene è intestato a uno solo dei due
coniugi è ugualmente di proprietà di tutti e
due?
Sì, se acquistato in regime di comunione legale.
Quali sono i beni personali che non rientrano
nella comunione?
a. I beni di proprietà del coniuge prima del
matrimonio.
b. I beni ricevuti dopo il matrimonio per
donazione o eredità.
c. I beni di uso strettamente personale di
ciascun coniuge.
d. I beni che servono all’esercizio della
professione di ciascun coniuge.
e. I beni ottenuti in risarcimento di un danno e
la pensione di invalidità.
f. I beni acquistati con il ricavato proveniente
dalla vendita dei beni personali o con il loro
scambio.
Nei casi c, d e f sopra indicati, l’esclusione
dalla comunione deve risultare dall’atto di
acquisto, se di esso ha fatto parte anche
l’altro coniuge; se non risulta l’esclusione, il
bene è comune.
I proventi del lavoro di ciascun coniuge o i
frutti dei beni personali fanno parte della
comunione?
No, perché la comunione dei beni riguarda ciò
che si acquista e non i mezzi con cui si
acquista. Però, se al momento dello scioglimento
della comunione esistono dei risparmi, questi
devono essere divisi in parti uguali fra i
coniugi.
Le aziende rientrano nella comunione legale
dei beni?
Sì, purché siano gestite da entrambi i coniugi e
siano state costituite dopo il matrimonio.
Che cosa succede se l’azienda era di
appartenenza di un coniuge prima del matrimonio?
La comunione riguarda solo gli utili e gli
incrementi successivi, sempre che l’azienda sia
gestita da entrambi i coniugi.
Che cosa succede se l’azienda è gestita da
uno solo dei coniugi?
I beni destinati all’esercizio dell’impresa
risultano oggetto di comunione solo se
sussistono al momento del suo scioglimento.
Chi amministra i beni in comunione?
Per la normale amministrazione, ciascuno dei
coniugi; per la straordinaria amministrazione
(alienazioni, iscrizioni ipotecarie,
accettazione di donazioni, locazioni, mutui)
deve esserci il consenso di entrambi. Nel caso
della gestione comune di un’azienda, un coniuge
può essere delegato dall’altro per lo
svolgimento degli atti necessari all’attività
dell’impresa.
Che cosa succede se uno dei coniugi compie
atti di straordinaria amministrazione senza il
consenso dell’altro?
Se l’atto riguarda un immobile o un bene
registrato (auto, barche, ecc.) può essere
annullato dal Tribunale su domanda dell’altro
coniuge. La domanda deve essere proposta entro
un anno dalla data in cui il coniuge è venuto a
conoscenza dell’atto, o comunque dalla sua
trascrizione nei pubblici registri. Se l’atto
riguarda un bene mobile, il coniuge che ha
trasgredito è obbligato a ricostruire la
comunione nello stato in cui era prima. Se ciò
non è possibile deve provvedere al pagamento del
valore equivalente al bene. Anche in questo caso
occorre rivolgersi al Giudice.
Che cosa succede se i coniugi non sono
d’accordo su decisioni inerenti la straordinaria
amministrazione?
Ciascuno di loro può rivolgersi al Giudice, a
cui dovrà dimostrare che la sua decisione è
necessaria per il bene della famiglia o
dell’azienda.
Che cosa succede se uno dei coniugi è lontano
o è impedito a esprimere il consenso sulla
decisione dell’altro?
Vale la stessa regola sopra indicata.
In caso di debiti, i creditori possono
rifarsi sui beni in comunione?
Sì, se i debiti riguardano.
a. Pesi e oneri gravanti sui beni comuni al
momento dell’acquisto (mutui, ipoteche, ecc.).
b. Carichi dell’amministrazione dei beni stessi
(per esempio le spese condominiali).
c. Spese per il mantenimento della famiglia e
l’istruzione ed educazione dei figli; inoltre
tutte le spese compiute nell’interesse della
famiglia.
d. Ogni altro impegno economico preso in comune
accordo dai coniugi.
Che cosa succede se i beni comuni non sono
sufficienti a coprire i debiti comuni?
I creditori possono agire sui beni personali di
ciascun coniuge, per un ammontare pari alla metà
del credito.
Che cosa succede se si tratta di debiti
personali di un coniuge?
Quando i beni personali del coniuge non coprono
l’ammontare del debito, i creditori possono
rifarsi sui beni della comunione, nei limiti
della quota del coniuge debitore (la metà).
Fino a quando dura la comunione dei beni?
La comunione dura fino a diverso accordo dei
coniugi, espresso con atto notarile.
Altrimenti termina automaticamente in caso di
fallimento di uno dei due coniugi, separazione
consensuale omologata o giudiziale passata in
giudicato, divorzio, annullamento del
matrimonio, oppure in caso di separazione
giudiziale dei beni.
Che cosa è la separazione giudiziale dei
beni?
È una sentenza del Tribunale che può essere
richiesta da ciascuno dei coniugi in caso di
interdizione o di inabilitazione dell’altro
coniuge, di cattiva amministrazione dei beni in
comunione, oppure quando la cattiva gestione
degli affari mette in pericolo gli interessi
dell’altro coniuge, o dei beni in comune o della
famiglia. Infine quando l’altro coniuge non
contribuisce ai bisogni della famiglia in misura
proporzionale alle proprie sostanze e capacità
di lavoro.
Che cosa avviene al momento dello
scioglimento della comunione dei beni?
Si procede alla divisione dei beni, distribuendo
in parti uguali l’attivo e il passivo.
Nell’attivo rientrano non solo gli acquisti ma
anche i risparmi di ciascuno dei coniugi, frutto
del lavoro e del patrimonio personale. Ciascuno
dei coniugi ha anche diritto alla restituzione
di somme prelevate dal patrimonio personale e
impiegate in spese e investimenti del patrimonio
comune. In caso di contrasto sulla divisione,
ciascuno dei coniugi può ricorrere al giudice.
Si può chiedere la divisione dei beni nel
giudizio di separazione o di divorzio?
Sì nella separazione consensuale, no nella
separazione giudiziale, sì nel divorzio. L’atto
notarile di trasferimento di beni immobili fatto
in adempimento di una sentenza è soggetto a
imposta di registro in misura fissa (minima).
È prevista qualche forma di garanzia per i
figli?
Sì, se vi sono figli minori il Tribunale per i
minorenni può costituire a favore di uno dei
coniugi l’usufrutto su una parte dei beni
spettanti all’altro coniuge, a garanzia del
mantenimento, educazione e istruzione dei figli
stessi.
Se i coniugi scelgono il regime della
separazione dei beni, come sono regolati i loro
rapporti patrimoniali?
Ciascuno dei coniugi provvede
all’amministrazione del proprio patrimonio e gli
acquisti effettuati sono personali.
È possibile, in caso di regime di separazione
dei beni, effettuare acquisti in comune?
Sì, ed è quella che si chiama comunione
convenzionale, nella quale si possono prevedere
anche quote diverse. In questo caso la divisione
può essere chiesta da ciascun coniuge in ogni
momento.
Che cosa è il fondo patrimoniale?
È un vincolo su determinati beni che vengono
destinati per far fronte ai bisogni della
famiglia. Può essere costituito, con atto
notarile, da uno o da entrambi i coniugi, o da
una terza persona, in questo caso anche con
testamento. La proprietà dei beni spetta a
entrambi i coniugi.
Quando cessa il fondo patrimoniale?
In seguito a divorzio o annullamento del
matrimonio; se ci sono però figli minori, dura
fino al compimento della maggiore età
dell’ultimo figlio.
Che cosa è l’impresa familiare?
È l’impresa nella quale lavorano i coniugi, i
parenti entro il terzo grado o gli affini
(parenti dell’altro coniuge) entro il secondo
grado. Tali persone, anche se prestano lavoro
nella famiglia, oltre al mantenimento hanno
diritto a partecipare agli utili e ai beni con
essi acquistati, nonché agli incrementi
dell’azienda.
Come viene calcolata la partecipazione ai
profitti?
In base alla quantità e alla qualità del lavoro
prestato; il lavoro della donna è considerato
equivalente a quello dell’uomo.
Da chi vengono prese le decisioni
nell’impresa familiare?
Le decisioni più rilevanti e quelle di gestione
straordinaria devono essere prese a maggioranza
fra tutti i partecipanti alla impresa familiare.
Quali sono i doveri fiscali dei coniugi?
Ciascuno dei coniugi deve denunciare i cespiti
patrimoniali di cui è proprietario, per intero
in caso di separazione dei beni o di beni
personali, per la metà nel caso di comunione.
Per l’impresa familiare, ciascun componente deve
denunciare i proventi in base alla sua quota di
partecipazione.
Ci sono responsabilità penali per il coniuge
che si appropria dei beni dell’altro coniuge o
comuni?
Nei reati cosiddetti contro il patrimonio
(furto, sottrazione di cose comuni,
appropriazione indebita, danneggiamento, truffa)
non è punibile chi ha commesso il fatto in danno
del coniuge non legalmente separato. I reati
sono pero punibili su querela del coniuge offeso
se è intervenuta separazione legale.
La regola della non punibilità vale anche nei
confronti di altri parenti?
Sì, quando si tratti di fatto commesso ai danni
di un ascendente o di un discendente o di un
affine in linea retta (es. suocero, nuora)
oppure dell’adottante o dell’adottato, o di un
fratello o sorella conviventi.
Il reato è punibile a querela dell'offeso in
caso di fratelli o sorelle non conviventi,
oppure se la persona offesa è uno zio o un
nipote convivente. |