Che cosa è l’adozione?
È il provvedimento con il quale il Tribunale per
i Minorenni tronca definitivamente il vincolo
tra il minore e la sua famiglia di origine e ne
costituisce uno nuovo con i genitori adottivi.
È possibile adottare un maggiorenne?
Sì. Le condizioni di adottabilità e le sue
conseguenze sono riportate nell’ultima parte di
questo capitolo.
Quando il minore è dichiarato adottabile?
Lo dichiara il Tribunale per i Minorenni quando
il minore è in stato di abbandono, privo di
assistenza morale e materiale da parte dei
genitori e dei parenti tenuti a provvedervi
(nonni, zii, fratelli maggiori) a meno che la
privazione sia temporanea e dovuta ad
impedimenti di forza maggiore.
Come si svolge il procedimento di
adottabilità?
Il Tribunale per i Minorenni, di propria
iniziativa oppure su segnalazione di chiunque
sia venuto a conoscenza dello stato di abbandono
di un minore, convoca e ascolta genitori e
parenti, compie accertamenti sull’ambiente in
cui vive il bambino e sulle sue condizioni. Può
pronunciare provvedimenti d’urgenza, disporre
l’allontanamento del minore da casa, sospendere
i suoi rapporti con i genitori e nominare un
tutore. Se verifica lo stato di abbandono, il
Tribunale dichiara l’adottabilità del minore.
I genitori, durante questo procedimento,
hanno bisogno di un avvocato?
Non è necessario, ma è consigliabile, perché
sono in gioco questioni molto delicate. Chi non
può permettersi un avvocato può chiedere
l’assistenza gratuita (vedere capitolo Accesso
alla giustizia e assistenza legale).
Quali diritti hanno i genitori naturali che
non hanno riconosciuto il figlio, quando
quest’ultimo viene dichiarato adottabile?
Hanno diritto ad una breve sospensione del
procedimento per provvedere al riconoscimento e,
successivamente, possono intervenire a tutti gli
effetti.
Se il genitore non ha compiuto 16 anni e
quindi non può riconoscere il figlio che cosa
succede?
Il Tribunale rinvia il procedimento di adozione
fino a che il genitore non abbia compiuto 16
anni.
In che modo si cerca di modificare la
situazione familiare del minore, che è alla base
del suo stato di abbandono, per evitare che sia
dichiarato adottabile?
Il servizio sociale locale ha il compito di
intervenire in sostegno della famiglia, per
aiutarla a superare le cause di forza maggiore
che impediscono l’assistenza al minore. Inoltre
il Tribunale può stabilire le regole di
comportamento alle quali i genitori o i parenti
dovranno attenersi nei confronti del minore. Sia
il rifiuto ingiustificato delle misure di
sostegno offerte dal servizio sociale, sia il
mancato rispetto delle prescrizioni del
Tribunale, influiscono negativamente sulla
valutazione della famiglia d’origine.
Quali requisiti occorrono per adottare un
minore?
Possono aspirare all’adozione i coniugi sposati
da almeno 3 anni e non separati neanche di
fatto.
Essi devono possedere la capacità, l’attitudine
e la disponibilità ad allevare, educare e
istruire i minori che intendono adottare e
devono avere i mezzi economici sufficienti per
mantenerli.
Esistono anche limiti di età?
Sì, tra chi vuole adottare e l’adottato deve
esserci una differenza di età contenuta fra un
minimo di 18 anni e un massimo di 40; di
conseguenza la richiesta può essere avanzata da
coniugi che abbiano un’età compresa tra i 19 e i
57 anni. Il limite massimo viene applicato con
una certa elasticità, tenuto conto
dell’interesse del minore da adottare.
A chi si presenta la domanda di adozione?
A un Tribunale per i Minorenni o a più di uno,
dandone comunicazione. La domanda non accolta
entro 2 anni perde efficacia, ma può essere
ripresentata.
In che modo il Tribunale accerta l’idoneità
della famiglia adottante?
Il Tribunale, avvalendosi del servizio sociale
locale, dispone indagini sulla coppia sotto ogni
profilo (condizioni personali, economiche,
salute, ambiente, ecc.) e in particolare sui
motivi che la spingono ad adottare.
Come avviene l’abbinamento tra famiglia e
minore?
Il Tribunale sceglie tra le coppie quella
ritenuta più adatta ad accogliere il minore da
dare in adozione.
Se la domanda di adozione viene accolta, che
cosa avviene?
Il minore viene dato alla famiglia in
affidamento preadottivo.
Che cosa è l’affidamento preadottivo?
È un primo periodo di inserimento del minore
nella famiglia prescelta, per verificare se
l’adozione può avere esito positivo.
Quanto può durare?
Un anno, ma può essere prorogato poi di un altro
anno o revocato se sorgono gravi difficoltà di
convivenza.
Quando diventa definitiva l’adozione?
Al termine del periodo preadottivo, con
dichiarazione del Tribunale.
Se durante il periodo di preadozione i due
coniugi si separano o uno dei due muore o
diventa incapace, il procedimento di adozione
continua?
Sì.
La volontà del minore adottato, dopo il
periodo di preadozione, influisce sulla
decisione definitiva del Tribunale?
Sì. Prima di pronunciare l’adozione, il
Tribunale accerta la volontà del minore riguardo
all’adozione definitiva, attribuendo ad essa un
peso crescente in relazione alla sua età, fino a
chiedere il suo consenso se ha compiuto i 14
anni.
Quali sono le conseguenze dell’adozione per
il figlio adottato?
Il figlio adottato diventa figlio legittimo dei
genitori adottivi, con tutti i diritti e i
doveri che ne conseguono e ne assume il cognome.
Tutti i diritti e i doveri nei confronti della
famiglia di origine cessano, tranne gli
impedimenti al matrimonio per vincoli di
parentela.
Che cosa succede a chi viola le norme
sull’adozione?
La violazione è soggetta a sanzioni penali. In
particolare, costituisce reato l’affidamento
definitivo del minore a terze persone,
l’espatrio non autorizzato di un minore a scopo
di adozione all’estero, il commercio di minori e
l’intermediazione a scopo di affidamento
definitivo a terzi.
Un coniuge, sposando una persona che ha un
figlio minore, può adottare quest’ultimo?
Sì, purché realizzi l’interesse del minore.
Un minore orfano di entrambi i genitori può
essere adottato dai parenti?
Sì, con l’adozione particolare.
Ci sono altri casi di adozione particolare?
Un minore orfano di tutti e due i genitori può
essere adottato da persone legate a lui da
intensi legami esistenti da tempo.
Quali sono i requisiti per l’adozione nei
casi particolari?
Una differenza di età di almeno 18 anni, mentre
non vi sono limiti massimi di età. L’adozione in
questo caso è consentita anche a persone non
coniugate.
Si può adottare un minore straniero?
Sì. L’adozione internazionale è permessa alle
stesse condizioni dell’adozione di minori
italiani.
Quale è il primo atto da fare?
La coppia aspirante all’adozione di un minore
straniero deve presentare domanda al Tribunale
per i Minorenni del luogo di residenza e
chiedere la dichiarazione di idoneità. La
valutazione dell’idoneità è compiuta con
particolare attenzione all’attitudine della
coppia ad accogliere un minore straniero.
Una volta ottenuta l’idoneità dal Tribunale
per i Minorenni, quale è la procedura per
l’adozione internazionale?
La coppia dichiarata idonea deve ottenere, dalla
competente autorità del Paese di appartenenza
del minore, un provvedimento di adozione o di
affidamento a scopo di adozione. Il Consolato
italiano del luogo controlla la legittimità del
provvedimento. A questo punto il minore
straniero può entrare in Italia. Il procedimento
prosegue dinanzi al Tribunale per i Minorenni
per concludersi con l’adozione, dopo un periodo
di affidamento preadottivo.
Che cosa occorre fare se nel Paese di origine
del minore non è possibile ottenere un
provvedimento di adozione o di affidamento?
I coniugi possono chiedere al Ministero degli
Esteri l’autorizzazione per l’ingresso del
minore in Italia, dopo aver ottenuto
l’autorizzazione all’espatrio del minore a scopo
di adozione, concessa dall’autorità del Paese di
origine. Una volta che il minore è in Italia, il
Tribunale per i Minorenni dispone l’affidamento
preadottivo.
Chi si occupa del reperimento del minore
straniero e delle pratiche nel paese di origine?
I coniugi direttamente o gli Enti o organismi
autorizzati.
Quali sono gli effetti dell’adozione per il
minore straniero?
Diventa figlio legittimo dei genitori adottivi,
ne assume il cognome e acquista la cittadinanza
italiana.
Se il periodo di affidamento preadottivo non
ha buon esito, il minore straniero viene
rimpatriato?
No. Dal momento dell’ingresso in Italia si
applica al minore la legge italiana. È
considerato, pertanto, in stato di abbandono e
dato in adozione a un’altra famiglia.
Che cosa accade nell’ipotesi di ingresso
irregolare di minori stranieri in Italia?
I minori sono respinti alla frontiera e
rimpatriati a spese di chi ha cercato di
introdurli clandestinamente in Italia. Ogni
ingresso di stranieri minori di 14 anni che
appaia sospetto è segnalato al Tribunale per i
Minorenni.
Quali sono le responsabilità di chi introduce
o accoglie illegalmente un minore straniero in
Italia?
Commette reato sia chi introduce il minore a
scopo di lucro, perché sia definitivamente
affidato a cittadini italiani, sia chi lo
accoglie in affidamento definitivo. Le persone
condannate per tali reati non possono più avere
minori in affidamento o in adozione.
Quando e come è possibile l’adozione di
maggiorenni?
L’adozione di maggiorenni, detta anche
ordinaria, è permessa a persone singole o a
coniugi che abbiano compiuto 35 anni ed abbiano
almeno 18 anni più dell’adottando.
La competenza è del Tribunale Civile che
verifica se vi è il consenso di entrambe le
parti e se l’adozione conviene all’adottando.
Per il procedimento è necessaria l’assistenza
legale.
Quali sono gli effetti dell’adozione di un
maggiorenne?
Il figlio adottivo è equiparato ai figli
legittimi, anche ai fini della successione e
aggiunge al proprio cognome quello del genitore
adottante.
Conserva però il vincolo con la famiglia di
origine con tutti i conseguenti diritti e
doveri. |